Decisione n. 5428 del 2 settembre 2014

Decisione N. 5428 del 02 settembre 2014
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) QUADRI
Presidente
(NA) CARRIERO
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(NA) BARENGHI
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore MAIMERI FABRIZIO
Nella seduta del 15/07/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Con ricorso protocollato il 27 febbraio 2014, il ricorrente, rappresentato da un legale di
fiducia, esponeva di essere titolare di una carta di credito revolving concessa
dall’intermediario con contratto sottoscritto in data 28 settembre 2005, con i seguenti
riferimenti: data inizio 23 dicembre 2005 - data fine 31 ottobre 2011 - limite utilizzo €
2.000,00. Nel mese di ottobre 2012 presentava domanda di finanziamento a intermediario
diverso dall’odierno resistente che, con nota in data 12 ottobre 2012, riscontrava
negativamente la predetta istanza comunicando al ricorrente che il suo nominativo
risultava segnalato in Crif a seguito di irregolarità nei pagamenti mensili collegati al
contratto stipulato con l’intermediario resistente, verificatesi da novembre 2010 a luglio
2011. Con reclamo in data 11 novembre 2013, reiterato il successivo 3 gennaio 2014, il
ricorrente contestava all’odierno resistente la legittimità della predetta segnalazione in
quanto non preceduta dal prescritto preavviso di cui all’art. 4, comma 7 del “Codice di
deontologia e buona condotta dei sistemi informativi” e richiedeva la documentazione
probatoria attestante l’esistenza e la legittimità del credito vantato, nonché la rettifica delle
segnalazioni di tipo negativo. Con nota in data 13 dicembre 2013, l’intermediario
riscontrava il primo reclamo invitando il ricorrente “a regolarizzare i versamenti relativi al
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finanziamento de quo”. Con nota in data 5 febbraio 2014, l’intermediario riscontrava il
secondo reclamo reiterando l’invito al ricorrente “a regolarizzare la Sua posizione debitoria
derivante dal finanziamento de quo per complessivi € 1.626,18”. In data 27 febbraio 2014,
non avendo ottenuto riscontro favorevole alle predette istanze, il cliente reiterava le stesse
con ricorso all’ABF.
Nelle sue controdeduzioni, l’intermediario afferma che il ricorrente veniva periodicamente
informato della propria posizione debitoria relativa al finanziamento in esame con l’invio
degli estratti conto, “dai quali era possibile evincere chiaramente la specifica degli importi
insoluti”; afferma altresì che, con nota del 12 gennaio 2012, “stante l’inadempimento”,
inviava al ricorrente comunicazione di decadenza dal beneficio dei termini di pagamento,
ma la predetta comunicazione veniva restituita al mittente per compiuta giacenza.
Precisava, altresì, che “in tale occasione”, riferendosi alla risposta al secondo reclamo del
13 dicembre 2013, “ha cancellato il nominativo dalla banca dati negativa CTC e ha
rettificato le negatività del CRIF”. Proseguiva affermando che, con nota in data 1° aprile
2014, confermava al ricorrente “la sussistenza del debito derivante dal contratto di carta di
credito de quo ad allegando estratto conto e rendiconti”. Ciò affermato e documentato, la
parte resistente, con riferimento alla richiesta risarcitoria, sottolineava che il ricorrente non
aveva in alcun modo comprovato i danni asseritamente subiti.
In relazione alle istanze avanzate, il ricorrente ha chiesto all’Arbitro di dichiarare illegittime
in diritto le segnalazioni di tipo negativo effettuate dall’intermediario; di decidere per la
rettifica delle stesse segnalazioni nei sistemi SIC e condannare l’intermediario al relativo
risarcimento dei danni non patrimoniali per perdita di chance (“dovuta al diniego di
accesso al credito come evidente dalla liberatoria in cui si esplica il rifiuto da parte della
Soc. finanziaria per informazioni di tipo negativo nelle centrali rischi dei sistemi Sic quali
Crif e CTC”) e per lesione della reputazione personale quantificati in € 2.000,00.
L’intermediario, di “rigettare integralmente le domande avanzate dal ricorrente in
mancanza di idonei elementi probatori a supporto delle richieste di risarcimento avanzate”.
DIRITTO
Dai fatti esposti e dalla documentazione versata in atti, appare pacifico, ad avviso di
questo Collegio, che, in relazione alla segnalazione in CRIF di cui si discute, non vi è
prova dell’invio né, tanto meno, della ricezione del preavviso ai sensi dell’art. 4, comma 7
del “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti
privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, secondo il
quale, “al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di
solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei
dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al
comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici
giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato”. È perciò, sul punto, sufficiente
rinviare, ex multis, a Collegio ABF di Napoli, decisione 1189 del 27 febbraio 2014, resa nei
confronti del medesimo intermediario oggi resistente.
Né dirimente appare, in argomento, la nota in data 12 gennaio 2012, con cui
l’intermediario, “stante l’inadempimento”, ha comunicato al ricorrente la decadenza dal
beneficio dei termini di pagamento, restituita al mittente per compiuta giacenza: il Collegio
infatti osserva, da un lato, che l’intermediario non ha fornito alcuna evidenza probatoria, né
dell’invio della lettera, né della sua restituzione; dall’altro, che in ogni caso la
comunicazione in esame non appare rilevante ai fini di cui di discute, non essendo da
ritenere assimilabile al preavviso di segnalazione.
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Ciò posto, con riguardo al profilo risarcitorio, il Collegio rileva che il danno patrimoniale
(qualificato nel contesto della perdita di chance nel petitum del ricorrente) risulterebbe
comprovato – secondo la prospettazione del ricorrente – dal diniego di finanziamento
notificatogli dal diverso intermediario con nota del 12 ottobre 2012, con la quale, “la
Società ritiene di non accogliere la Sua richiesta”, precisando che, “per istruire la Sua
richiesta di credito, la Società ha consultato anche dati personali relativi ad informazioni
creditizie di tipo negativo presso Centrale Rischi Crif; CTC – Consorzio per la Tutela del
Credito”. Tuttavia, una formulazione del tipo di quella esibita dal ricorrente non rende
adeguatamente provata la circostanza che il diniego del fido sia stato fondato sulla
segnalazione in CRIF e quindi la perdita di chance non risulta fondata.
In tema di danno non patrimoniale, le decisioni dell’ABF, conformemente ai consolidati
indirizzi della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 11 novembre 2008, n. 26972), ammettono la
risarcibilità solo nelle ipotesi previste dalla legge nonché in caso di lesione di un interesse
di rilevanza costituzionale, laddove la lesione sia grave e il danno non sia futile,
escludendo che l’esistenza del danno non patrimoniale possa essere automaticamente
desunta dalla violazione di una regola di condotta stabilita contrattualmente (c.d. danno
non patrimoniale in re ipsa) e rendendosi necessaria la dimostrazione della concreta
esistenza del danno.
Circa, poi, il possibile danno reputazionale, si riporta una decisione del Collegio di
coordinamento (n. 3089 del 24 settembre 2012), la quale, affermando che non basta, in
proposito, la prova dell’assenza del preavviso, ha stabilito che “l’onere della prova della
lesione reputazionale patita grava sul ricorrente il quale [deve] dimostrare di godere della
reputazione di buon pagatore che si assume essere stata lesa dalla segnalazione
illegittima”, vale a dire dimostrare il difetto dei presupposti sostanziali dell’iscrizione. Dalla
documentazione versata agli atti emerge, in effetti, l’inadempienza del ricorrente, il quale si
è più volte trovato non in regola con il pagamento di quanto dovuto a seguito del
finanziamento ottenuto dall’intermediario resistente.
Dalla ricostruzione sin qui compiuta, si deve quindi concludere che il ricorrente ha diritto
alla cancellazione delle residue segnalazioni in Crif, essendo stata quella in CTC già
cancellata, mentre, acquisita la qualità di non puntuale pagatore del ricorrente, non
risultano provati i danni richiesti.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto a
procurare la cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese
della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma
versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
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