Decisione N. 5428 del 02 settembre 2014 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) QUADRI Presidente (NA) CARRIERO Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) MAIMERI Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) RISPOLI FARINA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARENGHI Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore MAIMERI FABRIZIO Nella seduta del 15/07/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Con ricorso protocollato il 27 febbraio 2014, il ricorrente, rappresentato da un legale di fiducia, esponeva di essere titolare di una carta di credito revolving concessa dall’intermediario con contratto sottoscritto in data 28 settembre 2005, con i seguenti riferimenti: data inizio 23 dicembre 2005 - data fine 31 ottobre 2011 - limite utilizzo € 2.000,00. Nel mese di ottobre 2012 presentava domanda di finanziamento a intermediario diverso dall’odierno resistente che, con nota in data 12 ottobre 2012, riscontrava negativamente la predetta istanza comunicando al ricorrente che il suo nominativo risultava segnalato in Crif a seguito di irregolarità nei pagamenti mensili collegati al contratto stipulato con l’intermediario resistente, verificatesi da novembre 2010 a luglio 2011. Con reclamo in data 11 novembre 2013, reiterato il successivo 3 gennaio 2014, il ricorrente contestava all’odierno resistente la legittimità della predetta segnalazione in quanto non preceduta dal prescritto preavviso di cui all’art. 4, comma 7 del “Codice di deontologia e buona condotta dei sistemi informativi” e richiedeva la documentazione probatoria attestante l’esistenza e la legittimità del credito vantato, nonché la rettifica delle segnalazioni di tipo negativo. Con nota in data 13 dicembre 2013, l’intermediario riscontrava il primo reclamo invitando il ricorrente “a regolarizzare i versamenti relativi al Pag. 2/4 Decisione N. 5428 del 02 settembre 2014 finanziamento de quo”. Con nota in data 5 febbraio 2014, l’intermediario riscontrava il secondo reclamo reiterando l’invito al ricorrente “a regolarizzare la Sua posizione debitoria derivante dal finanziamento de quo per complessivi € 1.626,18”. In data 27 febbraio 2014, non avendo ottenuto riscontro favorevole alle predette istanze, il cliente reiterava le stesse con ricorso all’ABF. Nelle sue controdeduzioni, l’intermediario afferma che il ricorrente veniva periodicamente informato della propria posizione debitoria relativa al finanziamento in esame con l’invio degli estratti conto, “dai quali era possibile evincere chiaramente la specifica degli importi insoluti”; afferma altresì che, con nota del 12 gennaio 2012, “stante l’inadempimento”, inviava al ricorrente comunicazione di decadenza dal beneficio dei termini di pagamento, ma la predetta comunicazione veniva restituita al mittente per compiuta giacenza. Precisava, altresì, che “in tale occasione”, riferendosi alla risposta al secondo reclamo del 13 dicembre 2013, “ha cancellato il nominativo dalla banca dati negativa CTC e ha rettificato le negatività del CRIF”. Proseguiva affermando che, con nota in data 1° aprile 2014, confermava al ricorrente “la sussistenza del debito derivante dal contratto di carta di credito de quo ad allegando estratto conto e rendiconti”. Ciò affermato e documentato, la parte resistente, con riferimento alla richiesta risarcitoria, sottolineava che il ricorrente non aveva in alcun modo comprovato i danni asseritamente subiti. In relazione alle istanze avanzate, il ricorrente ha chiesto all’Arbitro di dichiarare illegittime in diritto le segnalazioni di tipo negativo effettuate dall’intermediario; di decidere per la rettifica delle stesse segnalazioni nei sistemi SIC e condannare l’intermediario al relativo risarcimento dei danni non patrimoniali per perdita di chance (“dovuta al diniego di accesso al credito come evidente dalla liberatoria in cui si esplica il rifiuto da parte della Soc. finanziaria per informazioni di tipo negativo nelle centrali rischi dei sistemi Sic quali Crif e CTC”) e per lesione della reputazione personale quantificati in € 2.000,00. L’intermediario, di “rigettare integralmente le domande avanzate dal ricorrente in mancanza di idonei elementi probatori a supporto delle richieste di risarcimento avanzate”. DIRITTO Dai fatti esposti e dalla documentazione versata in atti, appare pacifico, ad avviso di questo Collegio, che, in relazione alla segnalazione in CRIF di cui si discute, non vi è prova dell’invio né, tanto meno, della ricezione del preavviso ai sensi dell’art. 4, comma 7 del “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, secondo il quale, “al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato”. È perciò, sul punto, sufficiente rinviare, ex multis, a Collegio ABF di Napoli, decisione 1189 del 27 febbraio 2014, resa nei confronti del medesimo intermediario oggi resistente. Né dirimente appare, in argomento, la nota in data 12 gennaio 2012, con cui l’intermediario, “stante l’inadempimento”, ha comunicato al ricorrente la decadenza dal beneficio dei termini di pagamento, restituita al mittente per compiuta giacenza: il Collegio infatti osserva, da un lato, che l’intermediario non ha fornito alcuna evidenza probatoria, né dell’invio della lettera, né della sua restituzione; dall’altro, che in ogni caso la comunicazione in esame non appare rilevante ai fini di cui di discute, non essendo da ritenere assimilabile al preavviso di segnalazione. Pag. 3/4 Decisione N. 5428 del 02 settembre 2014 Ciò posto, con riguardo al profilo risarcitorio, il Collegio rileva che il danno patrimoniale (qualificato nel contesto della perdita di chance nel petitum del ricorrente) risulterebbe comprovato – secondo la prospettazione del ricorrente – dal diniego di finanziamento notificatogli dal diverso intermediario con nota del 12 ottobre 2012, con la quale, “la Società ritiene di non accogliere la Sua richiesta”, precisando che, “per istruire la Sua richiesta di credito, la Società ha consultato anche dati personali relativi ad informazioni creditizie di tipo negativo presso Centrale Rischi Crif; CTC – Consorzio per la Tutela del Credito”. Tuttavia, una formulazione del tipo di quella esibita dal ricorrente non rende adeguatamente provata la circostanza che il diniego del fido sia stato fondato sulla segnalazione in CRIF e quindi la perdita di chance non risulta fondata. In tema di danno non patrimoniale, le decisioni dell’ABF, conformemente ai consolidati indirizzi della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 11 novembre 2008, n. 26972), ammettono la risarcibilità solo nelle ipotesi previste dalla legge nonché in caso di lesione di un interesse di rilevanza costituzionale, laddove la lesione sia grave e il danno non sia futile, escludendo che l’esistenza del danno non patrimoniale possa essere automaticamente desunta dalla violazione di una regola di condotta stabilita contrattualmente (c.d. danno non patrimoniale in re ipsa) e rendendosi necessaria la dimostrazione della concreta esistenza del danno. Circa, poi, il possibile danno reputazionale, si riporta una decisione del Collegio di coordinamento (n. 3089 del 24 settembre 2012), la quale, affermando che non basta, in proposito, la prova dell’assenza del preavviso, ha stabilito che “l’onere della prova della lesione reputazionale patita grava sul ricorrente il quale [deve] dimostrare di godere della reputazione di buon pagatore che si assume essere stata lesa dalla segnalazione illegittima”, vale a dire dimostrare il difetto dei presupposti sostanziali dell’iscrizione. Dalla documentazione versata agli atti emerge, in effetti, l’inadempienza del ricorrente, il quale si è più volte trovato non in regola con il pagamento di quanto dovuto a seguito del finanziamento ottenuto dall’intermediario resistente. Dalla ricostruzione sin qui compiuta, si deve quindi concludere che il ricorrente ha diritto alla cancellazione delle residue segnalazioni in Crif, essendo stata quella in CTC già cancellata, mentre, acquisita la qualità di non puntuale pagatore del ricorrente, non risultano provati i danni richiesti. P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto a procurare la cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 4/4
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