Decisione N. 3175 del 16 maggio 2014 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE Presidente (RM) DE CAROLIS Membro designato dalla Banca d'Italia (RM) LEPROUX Membro designato dalla Banca d'Italia (RM) LENER Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) COLOMBO Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore LEPROUX ALESSANDRO Nella seduta del 17/01/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Con ricorso pervenuto il 10/09/13, preceduto da reclamo in data 18/07/13, la società ricorrente, premesso di avere stipulato nel 2007 con l’odierno resistente un contratto di leasing avente ad oggetto un’automobile “per più di 80.000,00 euro” e pur riconoscendo i propri arretrati nei pagamenti mensili dovuti, lamenta l’inerzia e l’indisponibilità dell’intermediario che non avrebbe mai dato riscontro alle ripetute offerte di bonaria composizione della vicenda e, al contrario, ha segnalato la posizione in Centrale dei Rischi e “in maniera del tutto inusuale e senza darne comunicazione” ha fatto trascrivere la perdita di possesso dell’autoveicolo presso il P.R.A.. Al riguardo il ricorrente deduce di avere stipulato in data 28/06/07 un contratto di leasing per l’acquisto di un’autovettura Jaguar XK 8 coupé contro il corrispettivo di € 80.901,28 oltre IVA e di avere sempre provveduto al pagamento delle rate mensili “ad esclusione di alcuni arretrati che sono stati regolati a mezzo pagamento con assegno bancario andato a buon fine”. Deduce inoltre di non avere avuto alcun riscontro alle sue lettere 3/04/09, 7/04/09, 9/11/09 e di quelle inviate a titolo personale dal suo ex amministratore unico nelle date 22/08/11 e 17/11/11, tutte finalizzate ad ottenere chiarimenti circa la presunta esposizione Pag. 2/4 Decisione N. 3175 del 16 maggio 2014 debitoria e a definire in via bonaria la vertenza, come poi ribadito anche manifestando la propria disponibilità a cedere alla controparte un credito riveniente dall’esito favorevole di un giudizio nei confronti di altra società nel quale era intervenuto anche l’odierno resistente. In relazione a quanto dedotto, la ricorrente chiede il rilascio di un “estratto conto analitico del piano finanziario” che le possa consentire di effettuare i dovuti controlli e che, ove ne risultasse un credito per la controparte, su tale credito non siano applicati interessi di mora o altre penalità. Con le proprie controdeduzioni in data 11/10/13, l’intermediario ha opposto la pretestuosità e inconsistenza delle deduzioni avversarie, rilevando come la controparte, pur riconoscendo i propri ripetuti inadempimenti, ometta di riferire la rilevantissima entità di quanto ancora dovuto e persista nel trattenere l’autovettura di proprietà dell’intermediario, ed ha perciò chiesto il rigetto del ricorso. A tal fine deduce che il contratto di cui si verte è stato risolto nel 2009 mediante apposita comunicazione indirizzata a mezzo racc. a.r. alla società odierna ricorrente e per conoscenza al suo garante, che la posizione presenta una morosità complessiva di € 59.524,77, come da estratto conto riepilogativo allegato alle controdeduzioni (ivi, doc. n. 2) e che le richieste della controparte sono state riscontrate con raccomandata 11/11/09 (ivi, doc. n. 3), non ritirata entro il prescritto periodo di giacenza, e con raccomandata 2/08/13 (ivi, doc. n. 4), anch’essa non ritirata nel termine. Con replica 16/12/13, la ricorrente ha contestato le deduzioni della controparte e ribadito i propri assunti, segnalando, in particolare, il difetto di diffida ad adempiere e l’entità non “elevatissima” dell’esposizione maturata, avendo pagato 36 delle 48 rate dovute. Con controreplica del 3/01/14 l’intermediario ha a sua volto contestato le deduzioni della controparte e ribadito i propri assunti, segnalando in particolare che il contratto de quo si è risolto non per diffida ad adempiere, ma per volontà dell’odierno resistente di avvalersi della relativa clausola risolutiva espressa, come comunicato con raccomandata 15/09/09. Tanto premesso, si rileva quanto segue in DIRITTO Si deve preliminarmente rilevare l’intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda volta ad ottenere un estratto conto analitico dei rapporti pendenti tra le parti, a tanto avendo provveduto l’intermediario mediante la produzione del documento n. 2 agli atti del presente procedimento. Ciò premesso, il ricorso appare meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Va premesso, nel merito, che l’inadempimento in cui è incorsa la società odierna ricorrente è incontestato e certamente rilevante ai fini dell’operatività della clausola risolutiva espressa di cui l’intermediario ha inteso avvalersi come da sua raccomandata 15/09/09. Nessun rilievo in senso a ciò contrario possono infatti assumere le deduzioni della ricorrente riferite al diverso istituto della risoluzione del contratto mediante diffida ad adempiere ed è appena il caso di aggiungere che la morosità incontestatamente maturata dalla società stessa sarebbe di entità tale da fondare anche la risolvibilità del contratto per grave inadempimento. Quanto sopra non impedisce però di rilevare che dallo stesso estratto conto riepilogativo prodotto dalla resistente (doc. n. 2) emerge l’applicazione di una penale di € Pag. 3/4 Decisione N. 3175 del 16 maggio 2014 28.774,11 cui si aggiungono interessi di mora in misura pari ad € 6.689,91, per un totale 35.464,02 imputati alla controparte a titolo risarcitorio e a prescindere dagli interessi di mora applicati sulle restanti voci dello stesso conteggio riepilogativo. Al riguardo questo Collegio, che a tanto può provvedere anche d’ufficio (Cass.18/11/10 n. 23273), ritiene equo disporre la riduzione della detta penale ai sensi dell’art. 1384 cod. civ., perché manifestamente eccessiva e in ragione del parziale adempimento delle obbligazioni a suo tempo assunte dalla odierna ricorrente, all’importo di € 7.500,00, pari a circa il 10% del valore della prestazione originariamente dovuta al netto di IVA, oltre interessi di mora dalla debenza al saldo. P.Q.M. Il Collegio riduce l’entità delle penali applicate a euro 7.500,00. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 4/4
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