Tribunale di Milano, ordinanza del 12.07.2013

N. R.G. 2013/6457
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Lavoro
(copia conforme all’originale cartaceo sottoscritto dal giudice)
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 6457/2013 promosso da:
ROBERTA CRAPANZANO (C.F. ) con il patrocinio dell’avv. GIOVANNELLI GIOVANNI e
dell’avv. elettivamente domiciliato in VIA CADORE, 36 20135 MILANOpresso il difensore avv.
GIOVANNELLI GIOVANNI
RICORRENTE/I
contro
ALLIANZ S.P.A. (C.F. ) con il patrocinio dell’avv. TOFFOLETTO FRANCO e dell’avv.
elettivamente domiciliato in VIA ROVELLO, 12 20121 MILANOpresso il difensore avv.
TOFFOLETTO FRANCO
RESISTENTE/I
Il Giudice dott. Fabrizio Scarzella,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 11/07/2013,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritiene il tribunale la parziale fondatezza del ricorso in esame.
(come di altre sanzioni) disciplinari, non sono illegittime le indagini preliminari del
datore di lavoro - volte ad acquisire elementi di giudizio necessari per verificare la
configurabilità (o meno) di un illecito disciplinare e per identificarne il responsabile purché all'esito delle stesse il datore proceda (ai sensi dell'art. 7, secondo e terzo
comma, della legge n. 300 del 1970) alla rituale contestazione dell'addebito, con
possibilità per il lavoratore di difendersi anche con l'assistenza dei rappresentanti
sindacali” (v. Cass. n. 12027/2003). Rispetto alle contestazioni di natura procedurale
sollevate in ricorso va poi evidenziato che “l'art. 7 della legge n. 300 del 1970 non
prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di
mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una
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In via preliminare di merito va innanzitutto rilevato che, “in tema di licenziamenti
contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai
fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel
corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del
procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa. Il datore di
lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali
solo in quanto e nei limiti in cui l'esame degli stessi sia necessario al fine di una
contestazione dell'addebito idonea a permettere alla controparte un'adeguata difesa;
ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il lavoratore che lamenti la violazione di tale
obbligo ha l'onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata
necessaria al predetto fine” (v. Cass.
23304/2010); e ancora, “nel procedimento
disciplinare, sebbene l'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 300, non preveda un
obbligo per il datore di lavoro di mettere spontaneamente a disposizione del
lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione, la documentazione su
cui essa si basa, egli è però tenuto, in base ai principi di correttezza e buona fede
nell'esecuzione del contratto, ad offrire in consultazione i documenti aziendali
all'incolpato che ne faccia richiesta, laddove l'esame degli stessi sia necessario per
predisporre un'adeguata difesa” (v. Cass. 6337/2013).
Nel merito il licenziamento impugnato appare, “prima facie”, proceduralmente viziato
di
copia dell’indagine investigativa richiamata in sede di contestazione, non consentiva
alla stessa un effettivo ed efficace esercizio del proprio diritto di difesa,
conformemente al precetto contenuto nell’art. 7 stat. lav e ai principi di correttezza e
buona fede contrattuale, ex. art. 1175 e 1375 c.c. Quanto appena esposto assume
sicura rilevanza giuridica nel caso in esame visto che la ricorrente, con raccomandata
del 8.4.2013, chiedeva espressamente alla resistente di poter visionare la predetta
indagine investigativa e che le contestazioni disciplinari formulate da Allianz erano
integralmente ed espressamente fondate sulle risultanze di tale documentazione.
Appare pertanto evidente la necessità della ricorrente di procedere preliminarmente,
per un proficuo esercizio del proprio diritto di difesa, alla consultazione del rapporto
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visto che la resistente, attraverso la mancata pacifica consegna alla ricorrente
redatto da Ethix srl al fine di verificare quanto specificamente accertato e riportato
nella relazione per eventualmente giustificare le singole condotte e i vari spostamenti
descritti, avuto ad esempio riguardo alla circostanza che il 13.2.2013 il servizio
investigativo iniziava in un luogo (via dei Colli a Manerba del Garda) in cui la
Crapanzano pacificamente non risiedeva, con conseguente irrilevanza degli
accertamenti compiuti in tale frangente sui cui la ricorrente non ha potuto replicare in
sede difensiva, o alla riferita scelta di Stilo di far rimanere “in loco” la Crapanzano,
dopo l’effettuazione dell’anestesia,
per il monitoraggio di eventuali episodi di
tachicardia già verificatisi in epoca precedente a causa della patologia cardiaca sofferta
dalla ricorrente (v. dich. Stilo). Tali circostanze, indipendentemente dalla loro effettiva
fondatezza processuale, erano sicuramente rilevanti per una corretta ed esauriente
valutazione, da parte della resistente, delle condotte in contestazione e della linea
difensiva eventualmente assunta dalla Crapanzano. Nel caso in esame la ricorrente non
poteva in concreto validamente contraddire agli addebiti in esame avendo ancora una
volta richiesto all’azienda la visione dell’indagine lo stesso giorno in cui la resistente
procedeva all’irrogazione del licenziamento impugnato senza di fatto consentire alla
ricorrente l’esposizione di una valida e consapevole linea difensiva (v. doc. 7 e 8 di
parte ricorrente). Quanto eccepito dalla resistente in ordine alla asserita legittimità del
dedotto e provato la sussistenza di eventuali danni – anche eventualmente difensividirettamente connessi alla visione, da parte della Crapanzano, della predetta indagine
ispettiva.
Dall’accertata violazione dell’art. 7 stat. lav discende la illegittimità del licenziamento
impugnato con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro alla data del
licenziamento e con condanna della resistente, ex. art. 18 VI comma stat. lav, alla
corresponsione di un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione
globale percepita tenuto conto dell’ultraventennale anzianità lavorativa della
ricorrente, della precedente irrogazione alla stessa, in epoca risalente (2002), di un
provvedimento di biasimo, delle incontestate rilevanti dimensioni occupazionali ed
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diniego opposto in tale frangente alla ricorrente è infondato non avendo la stessa
economiche della resistente e della gravità della violazione procedurale sopra accertata
in quanto ostativa al pieno e consapevole esercizio del diritto di difesa da parte del
lavoratore, ex. art 7 stat. lav.
Compensi professionali come da dispositivo, tenuto conto della natura, del valore e
dell’esigua durata della causa.
P.Q.M.
dichiara illegittimo il licenziamento impugnato;
dichiara risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna Allianz spa, in persona
del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente un’indennità risarcitoria pari a
12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali dal
licenziamento al saldo, sulla somma annualmente rivalutata a decorrere dal 1.4.2014;
condanna Allianz spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare alla ricorrente
i compensi professionali liquidati in complessivi euro 2400,00, oltre accessori di legge, in favore
dell’avvocato antistatario.
Milano, 12/07/2013
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Il Giudice
dott. Fabrizio Scarzella