Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa... Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa... https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra... Torna alla pagina precedente N. 00186/2015 REG.PROV.COLL. N. 00047/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 47 del 2015, proposto da: Comune di Rodi Garganico, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, Via Pasquale Fiore, n.14; contro Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettualedello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, Via Melo, n.97, è domiciliato ex lege; Tribunale di Foggia; per l'annullamento - in parte qua del D.M. 10.11.2014 del Ministro della Giustizia con il quale, nell’allegato 2, risulta soppresso l’Ufficio del Giudice di Pace di Rodi Garganico per motivi imprecisati, ma, probabilmente, per presunto mancato avvio ai tirocini del personale 1 of 6 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa... 01/02/15 08:19 - della nota del Ministero della Giustizia del 31.10.2014, prot. n. 111846/2014, con la quale si è stabilito che il personale messo a disposizione dagli enti locali per il mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace, non “inclusi nella tabella allegata alla presente nota”, dovranno rientrare all’ente di appartenenza, - della nota del Presidente del Tribunale di Foggia del 6.11.2014, prot. n. 5716/14, pervenuta, unitamente alla nota ministeriale del 31.10.2014, prot. n. 111846/2014, al Comune di Rodi Garganico il 10.11.2014, di invito a disporre il rientro presso l’ente di appartenenza del personale amministrativo messo a disposizione dalle amministrazioni locali per l’Ufficio dei Giudice di Pace di Rodi Garganico. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Enrico Follieri e Valter Campanile; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Il Comune ricorrente impugna in parte qua il decreto ministeriale in epigrafe compiutamente indicato che 2 of 6 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa... Si duole, in estrema e doverosa sintesi, che l’ufficio giudiziario sia stato, in sostanza, soppresso. Lamenta con articolata esposizione in fatto, alla quale si rinvia per completezza e che non viene riportata in questa sede per esigenze di sintesi e celerità di giudizio, che il Comune ricorrente, unitamente ad altri interessati ( Peschici, Vico del Gargano, Cagnano mantenimento Varano dell’ufficio, e ha Carpino) al provveduto a individuare i locali, nonché il personale da destinare a tale ufficio. Deduce che la nota ministeriale del 17.7.2014 prot. 598, con cui si disponeva l’avvio al tirocinio del personale destinato a tale ufficio, a far data dal 23.7.2014, non veniva mai ricevuta dal Comune ricorrente e veniva trasmessa solo con mail del 15.10.2014 dal Dirigente amministrativo della Corte d’Appello. In pari data il Sindaco disponeva prontamente l’adempimento e ad esso si dava corso. Conclusivamente, l’avvio tardivo (oltre il previsto termine del 23.7.2014) del personale, risultava non solo non imputabile all’ente, ma prontamente rimediato. Il decreto ministeriale, tuttavia, senza specificarne le ragioni, non includeva tra gli uffici giudiziari mantenuti quello del Comune ricorrente. Contro tale atto e quelli conseguenti meglio indicati in epigrafe, insorge il Comune deducendo, tra l’altro, il difetto di motivazione (ma la censura è 3 of 6 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa... trattenuto in decisione per la definizione con sentenza in forma semplificata, come richiesto da parte ricorrente. Preliminarmente il Collegio deve dare atto della integrità e completezza del contraddittorio testimoniata dalla presenza in giudizio ed in udienza camerale del rappresentate dell’Avvocatura. Tanto premesso, la scelta della definizione nel merito muove da esigenze di effettività della tutela, in ossequio al principio costituzionale di cui all’art. 24 cost, nonché dalla ponderata valutazione della sostanziale insufficienza della tutela cautelare, nonché dalla altrettanto più che ponderata valutazione della necessità di risolvere in tempi estremamente ristretti una vicenda che, diversamente, può determinare seri disagi per la comunità locale. Orbene, giova ulteriormente chiarire che le parti, in sede di discussione camerale, si sono lealmente e compiutamente confrontate, avendo l’Avvocatura, in persona del suo rappresentante, evidenziato che, nonostante l’evocazione in giudizio, il Ministero intimato non ha ritenuto di far pervenire alcun chiarimento in ordine alla vicenda, per come ricostruita dall’ente ricorrente. Il Collegio ritiene, pertanto, che, per il principio di non contestazione, i fatti possano essere ricostruiti per come esposti dal Comune ricorrente. Risulta, pertanto, evidente che la decisione di non mantenere in funzione l’ufficio del Giudice di Pace sia stata determinata da un palese difetto di 4 of 6 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa... bensì ad un evidente disguido. A fini conformativi dell’operato delle Amministrazioni coinvolte, ed in un’ottica di prevenzione di eventuale futuro contenzioso, va, dunque, chiarito che non potrà che essere disposto, salvo che emergano ulteriori e diverse ragioni, il mantenimento dell’ufficio. La particolarità della vicenda esaminata impone di derogare al principio di soccombenza, disponendo la compensazione integrale delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla, in parte qua e per come precisato in parte motiva, il D.M. 10.11.2014 del Ministro della Giustizia, allegato 2. Spese integralmente compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati: Sergio Conti, Presidente Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore Viviana Lenzi, Referendario L'ESTENSORE 5 of 6 IL PRESIDENTE Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa... Il 30/01/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) © 2014 - giustizia-amministrativa.it Regole di accesso Accessibilità Condizioni di utilizzo Informativa privacy 6 of 6 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa... Guida al sito
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