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N. 00186/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00047/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 47 del 2015,
proposto da:
Comune di Rodi Garganico, rappresentato e difeso
dall'avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto presso
Fabrizio Lofoco in Bari, Via Pasquale Fiore, n.14;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura Distrettualedello Stato di Bari,
presso i cui uffici, siti in Bari, Via Melo, n.97, è
domiciliato ex lege;
Tribunale di Foggia;
per l'annullamento
- in parte qua del D.M. 10.11.2014 del Ministro della
Giustizia con il quale, nell’allegato 2, risulta
soppresso l’Ufficio del Giudice di Pace di Rodi
Garganico per motivi imprecisati, ma, probabilmente,
per presunto mancato avvio ai tirocini del personale
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01/02/15 08:19
- della nota del Ministero della Giustizia del
31.10.2014, prot. n. 111846/2014, con la quale si è
stabilito che il personale messo a disposizione dagli
enti locali per il mantenimento degli Uffici del
Giudice di Pace, non “inclusi nella tabella allegata
alla presente nota”, dovranno rientrare all’ente di
appartenenza,
- della nota del Presidente del Tribunale di Foggia del
6.11.2014, prot. n. 5716/14, pervenuta, unitamente
alla nota ministeriale del 31.10.2014, prot. n.
111846/2014, al Comune di Rodi Garganico il
10.11.2014, di invito a disporre il rientro presso
l’ente di appartenenza del personale amministrativo
messo a disposizione dalle amministrazioni locali per
l’Ufficio dei Giudice di Pace di Rodi Garganico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero
della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29
gennaio 2015 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le
parti i difensori Enrico Follieri e Valter Campanile;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc.
amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune ricorrente impugna in parte qua il decreto
ministeriale in epigrafe compiutamente indicato che
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Si duole, in estrema e doverosa sintesi, che l’ufficio
giudiziario sia stato, in sostanza, soppresso.
Lamenta con articolata esposizione in fatto, alla
quale si rinvia per completezza e che non viene
riportata in questa sede per esigenze di sintesi e
celerità di giudizio, che il Comune ricorrente,
unitamente ad altri interessati ( Peschici, Vico del
Gargano,
Cagnano
mantenimento
Varano
dell’ufficio,
e
ha
Carpino)
al
provveduto
a
individuare i locali, nonché il personale da destinare
a tale ufficio.
Deduce che la nota ministeriale del 17.7.2014 prot.
598, con cui si disponeva l’avvio al tirocinio del
personale destinato a tale ufficio, a far data dal
23.7.2014, non veniva mai ricevuta dal Comune
ricorrente e veniva trasmessa solo con mail del
15.10.2014 dal Dirigente amministrativo della Corte
d’Appello.
In pari data il Sindaco disponeva prontamente
l’adempimento e ad esso si dava corso.
Conclusivamente, l’avvio tardivo (oltre il previsto
termine del 23.7.2014) del personale, risultava non
solo non imputabile all’ente, ma prontamente
rimediato.
Il decreto ministeriale, tuttavia, senza specificarne le
ragioni, non includeva tra gli uffici giudiziari
mantenuti quello del Comune ricorrente.
Contro tale atto e quelli conseguenti meglio indicati
in epigrafe, insorge il Comune deducendo, tra l’altro,
il difetto di motivazione (ma la censura è
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trattenuto in decisione per la definizione con sentenza
in forma semplificata, come richiesto da parte
ricorrente.
Preliminarmente il Collegio deve dare atto della
integrità
e
completezza
del
contraddittorio
testimoniata dalla presenza in giudizio ed in udienza
camerale del rappresentate dell’Avvocatura.
Tanto premesso, la scelta della definizione nel merito
muove da esigenze di effettività della tutela, in
ossequio al principio costituzionale di cui all’art. 24
cost, nonché dalla ponderata valutazione della
sostanziale insufficienza della tutela cautelare,
nonché
dalla
altrettanto
più
che
ponderata
valutazione della necessità di risolvere in tempi
estremamente ristretti una vicenda che, diversamente,
può determinare seri disagi per la comunità locale.
Orbene, giova ulteriormente chiarire che le parti, in
sede di discussione camerale, si sono lealmente e
compiutamente confrontate, avendo l’Avvocatura, in
persona del suo rappresentante, evidenziato che,
nonostante l’evocazione in giudizio, il Ministero
intimato non ha ritenuto di far pervenire alcun
chiarimento in ordine alla vicenda, per come
ricostruita dall’ente ricorrente.
Il Collegio ritiene, pertanto, che, per il principio di
non contestazione, i fatti possano essere ricostruiti
per come esposti dal Comune ricorrente.
Risulta, pertanto, evidente che la decisione di non
mantenere in funzione l’ufficio del Giudice di Pace
sia stata determinata da un palese difetto di
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bensì ad un evidente disguido.
A
fini
conformativi
dell’operato
delle
Amministrazioni coinvolte, ed in un’ottica di
prevenzione di eventuale futuro contenzioso, va,
dunque, chiarito che non potrà che essere disposto,
salvo che emergano ulteriori e diverse ragioni, il
mantenimento dell’ufficio.
La particolarità della vicenda esaminata impone di
derogare al principio di soccombenza, disponendo la
compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per
l’effetto annulla, in parte qua e per come precisato in
parte motiva, il D.M. 10.11.2014 del Ministro della
Giustizia, allegato 2.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del
giorno 29 gennaio 2015 con l'intervento dei
magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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Il 30/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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