Decisione n. 7591 del 12 novembre 2014

Decisione N. 7591 del 12 novembre 2014
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO
Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(MI) PERICU
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore RONDINONE NICOLA
Nella seduta del 09/09/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il cliente ha presentato ricorso all’ABF, protocollato l’11.12.2013, rappresentando che:
x con reclamo del 7.10.2013, quale titolare di un contratto di finanziamento contro
cessione del quinto stipulato nell’aprile 2009, aveva chiesto il rimborso di € 3.484,54
quali oneri non goduti e non liquidati in sede di anticipata estinzione per il periodo
dall’agosto 2013 al maggio 2019 relativamente alle commissioni finanziarie, accessorie
e al premio assicurativo. Aveva altresì rilevato l’usurarietà sopravvenuta degli interessi
“per il superamento del tasso soglia […] in seguito alla anticipata estinzione”.
x aveva ricevuto riscontro con nota del 7.11.2013, con la quale l’intermediario aveva
affermato che:
¾ gli oneri relativi alla polizza assicurativa erano stati interamente versati alla
compagnia assicurativa, avendo la convenuta svolto “un mero compito di esazione
e mera custodia” e difettando della titolarità passiva del rapporto sulla base del
principio di esclusiva titolarità della società di assicurazione sancito dall’art. 22 della
L. n. 22/2012;
¾ le modalità di refusione delle “commissioni cessionaria/agente” rispettavano i criteri
pro tempore vigenti e le condizioni contrattuali rappresentavano il corrispettivo di
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attività già rese non aventi ad oggetto prestazioni continuative per l’intera durata del
rapporto;
¾ le commissioni per l’agente/mediatore, a cui la cliente si era volontariamente rivolta,
erano state da questo acquisite per attività strumentali al perfezionamento del
contratto;
¾ l’eccezione di usurarietà appariva pretestuosa e non sostenibile stante il rispetto
della normativa pro tempore vigente, la conclusione del contratto quale momento
rilevante per la verifica dell’usurarietà, il disposto dell’art. 1815, co. 2, c.c. e la
sussistenza di un tasso fisso che non permetteva la qualificazione del contratto in
parola quale finanziamento a utilizzo flessibile.
x nel reiterare la richiesta di rimborso per € 3.484,54, specificava che la mancata
restituzione di tali oneri integrava la fattispecie di usura sopravvenuta “in quanto a fronte
di un importo erogato pari a € 15.169,84, la ricorrente [aveva] restituito € 11.800,00 in
un arco temporale di mesi 50 […] il tasso effettivo applicato per la reale durata del
finanziamento risulta[va] essere pari al 32,88%, di gran lunga superiore ai tassi limiti
fissati per il periodo aprile – giugno 2009 fissati al 15,87%”.
La ricorrente ha pertanto chiesto all’ABF di disporre il rimborso di € 3.484,54, oltre
interessi al tasso legale, quali oneri non goduti e non liquidati in sede di anticipata
estinzione di un contratto di finanziamento contro cessione, e altresì tenuto conto
dell’usurarietà del tasso applicato, nonché la rifusione di € 200,00 quali spese legali oltre
CPA e IVA.
L’intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni tramite il Conciliatore Bancario
Finanziario il 21.2.2014, esponendo che:
x in merito alle commissioni finanziarie, aveva rimborsato gli oneri soggetti a maturazione
nel tempo in sede di anticipata estinzione rispettando i criteri indicati dalla Banca d’Italia
con la nota dell’11.6.2010. In particolare, specificava che gli oneri percepiti quale
cessionaria rappresentavano “pressoché il totale corrispettivo” di attività già rese e non
soggette a maturazione nel tempo, mentre gli oneri per l’agente/mediatore, a cui la
ricorrente si era rivolta volontariamente, erano stati da quest’ultimo acquisiti per attività
strumentali al perfezionamento del contratto;
x il premio assicurativo era un onere imposto dalla legge e non dalla società finanziatrice
ed era stato “direttamente corrisposto” alla compagnia che ne aveva determinato
l’ammontare. Affermava nel contempo di avere inviato alla compagnia la
documentazione relativa all’estinzione del prestito al fine del rimborso del rateo non
goduto;
x l’eccezione di usurarietà era pretestuosa, come già illustrato in sede di risposta al
reclamo. Dal confronto con il tasso soglia del 2° trimestre 2009 non emergevano
violazioni stante un Tan del 5,60%, un Teg dell’11,505% e un Tegm del 14,992%;
x a suffragio del rigetto della domanda per la rifusione delle spese legali era evidente
“l’insussistenza […] dei presupposti oggettivi di “necessità” e “giustificatezza”
dell’intervento professionale”.
L’intermediario ha quindi eccepito, in via pregiudiziale, la carenza di legittimazione attiva
relativamente al rimborso del premio assicurativo e, nel merito, ha chiesto al Collegio di
respingere l’istanza.
Le controdeduzioni sono state trasmesse via mail alla ricorrente.
DIRITTO
La controversia verte principalmente sul mancato rimborso da parte dell’intermediario
dell’importo della quota non maturata delle commissioni finanziarie nonché degli oneri
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assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento
mediante cessione del quinto, a seguito dell’estinzione anticipato dello stesso.
Secondo il consolidato orientamento dell’ABF (cfr., ex multis, Coll. Milano, n. 2573/2011,
n. 2055/12, n. 2427/13, n. 4289/2013; Coll. Roma, n. 1121/12; Coll. Napoli, n. 1858/12, n.
4887/2013), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la
quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie
alla normativa di riferimento – al tempo della stipulazione del contratto de quo,
rappresentata dall’art. 125, co. 2, TUB, e dall’art. 3, co. 1, d. m. 8 luglio 1992; cui sono
seguiti la Comunicazione della Banca d’Italia 10 novembre 2009; il nuovo art. 125-sexies
TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; la Comunicazione della Banca d’Italia 7 aprile
2011; l’accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; l’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010
– le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività tout court delle commissioni e
dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.
il Collegio ritiene in linea di principio che: (1) siano rimborsabili, per la parte non maturata,
non solo le commissioni bancarie, ma anche le commissioni finanziarie e i costi
assicurativi; (2) al loro rimborso sia tenuto l’intermediario mutuante, atteso che la sua
legittimazione passiva oltre che la competenza dell’ABF trovano fondamento nel rapporto
di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di
finanziamento; (3) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e
recurring – del tutto carente nel caso in esame – l’intero importo di ciascuna delle suddette
voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da
rimborsare; (4) l’importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito secondo un
criterio proporzionale, tale per cui l’importo di ciascuna delle suddette voci viene
moltiplicato per la percentuale del “finanziamento estinto anticipatamente”, risultante (se le
rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero
delle rate residue.
Con particolare riferimento all’eccezione sollevata dall’intermediario circa il suo difetto di
legittimazione passiva in rapporto alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, la quale
a suo parere troverebbe conforto nel dettato dell’art. 22 della legge 221/2012, come già
precisato in altre pronunce (v., fra le altre, Coll. Milano, n. n. 2158/2014, 1318/2014, n.
5259/2013), il Collegio ritiene che l’avvento di tale ultimo dato normativo non possa
giustificare un mutamento dell’indirizzo consolidato dell’ABF circa l’obbligo di restituzione
della quota parte non goduta (anche) degli oneri assicurativi in capo all’intermediario che
abbia stipulato il contratto di finanziamento, concorrendo anzi ad avallarlo.
In applicazione di questi principi al caso in esame, secondo i calcoli svolti con
l’applicazione del criterio proporzionale ratione temporis, la convenuta sarebbe stata
tenuta a rimborsare alla cliente in fase di estinzione il complessivo importo di € 3.764,78,
comprensivo della quota parte di oneri assicurativi. Tenuto conto peraltro che la resistente
ha già provveduto a riconoscere € 280,00 per “commissioni cessionario”, la differenza che
la cliente ha diritto di vedersi attribuita è pari a € 3.484,78, rectius la minor somma da essa
domandata di € 3.474,54.
La ricorrente ha altresì contestato la sussistenza della fattispecie di usura sopravvenuta,
asserendo che “il tasso effettivo applicato per la reale durata del finanziamento risulta
essere pari al 32,88%, di gran lunga superiore ai tassi limiti fissati per il periodo aprile –
giugno 2009 fissati al 15,87%”. Tuttavia, non viene illustrato il criterio utilizzato al fine di
determinare “il tasso effettivo applicato […] pari al 32,88%”, né il consumatore ha
formulato specifiche domande sulla base di tale prospettazione. In ogni modo, osserva il
Collegio che i contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio
rientrano nella categoria dei finanziamenti con piano di ammortamento prestabilito, per i
quali la verifica sul rispetto delle soglie antiusura viene compiuta al momento della stipula
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del contratto; e che dalle condizioni contrattuali il Teg applicato risulta essere pari
all’11,505%, inferiore al tasso soglia relativo al 2° trimestre 2009 pari al 13,455% (Tegm
aumentato della metà).
La ricorrente ha chiesto infine la rifusione delle spese legali quantificate in € 200,00,
allegando una fattura quietanzata di “acconto” per € 100,00, comprensiva
dell’anticipazione del contributo di € 20,00 per la procedura. Ritiene il Collegio che
l’importo differenziale di € 80,00, già comprensivo delle spese vive e degli accessori
previdenziali e fiscali, possa essere ritenuto congruo in relazione all’attività necessaria per
l’assistenza tecnica nella vertenza, oltre ad essere provata documentalmente la sua
corresponsione, per cui la resistente dovrà alfine corrispondere alla ricorrente la
complessiva somma di (€ 3.484,54 + 80,00 =) € 3.564,54, oltre agli interessi al tasso
legale.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda
alla parte ricorrente la somma di € 3.564,54, oltre ad interessi dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese
della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della
somma versata alla presentazione del ricorso
IL PRESIDENTE
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