Au r-r",t" - Il Commercialista Telematico

SEZIONE
N'
REGGENERALE
BEPUBBLICA ITALIANA
N"
261113
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UDIENZA DEL
LA COMMISSIONE TBIBUTARIA PROVINCIALE
DI
CALTANISSETTA
SÉZIONE 3
riunita con I'intervento dei Signori:
2111112013
or€ 15;30
SÉNTENZA
N'
tr
BRANCATO
Presidente
D
D'AGOSTINI
Relatore
tr
PORFACCIOLO
Giudice
bc.t
/c 3/ r3
n
PRONUNCIATA IL:
tr
t.i (.(r{Lj
tr
D
DEPOSITATA IN
SEGFETERIA IL
ì2fl H0\' 2013'
ha emesso la seguente
SENTEN,AA
ll SegrEtarlo
- sulrieorso n. 261/13
depositato
t
1
410312013
- awerso AWISO Dl ACCEBTAMENTO
- awerso AVVISO Dl ACCEHTAMENTO
n" TYQ03Ep0Èl/2011 IRES-ALTFO 2007
n" TYQ03Et0079l12011 IVA-ALTRO 2007
AWETSO AVVISO DI ACCERTAMENTO N'TYQO3E6IT6T/2011 IRAP 2OO7
. awerso AWISO DI ACCEHTAMENTO N. TYQO3E6OO795/2011 IRES-ALTRO 2OOB
- AWETSO AVVISO DIACCERTAMENTO N'TYQO3E6OO795I2O11 IHAP 2OO8
CONTTO: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI CALTANISSETTA
Au
r-r",t"
.
orooosto dal ricorrente:
dlfeso da:
;Dorr.
NASTASI MARCo vALEBlo QUARTo
STUDIO DOTT. NASTASI
iVIA VENEZIA 369 93012 GELA CL
pag.'l
$rww.commordallstatelematico'com
o
--:;",-ffi:: :-.,::"",8;,Tffi;,. ;:::,: ffi;
(iscrino al n.26ll13) la Società "
legale rappresentante pro tempore
Sig.
n persona del Presidente del C.D.A.
S-
àrappresentato
e difeso dal Commercialista Dott.
Nastasi Maurco Valerio Quarto, hu p.opnr\C-qposizione awerso
C
n.TYQO3E60019ll20ll e n.TYQ03E600795/?&lJrnotificati
delle Entrate Direzione Provinviale di
gli Awisi <ii Accertarnento
l8l10/2012, con
i
quali l'Agenzia
Caltanift[ in forza del processo verbale della Guardia di
Finanza del231612010 che ha accertato f
residenti
il
e
ina?U8auzione di costi sostenuti in favore di
in paesi a fiscalità privilegiata, ha ritlulpminato maggiori ricavi
ly,
soggeni
per €.2.156.642,00 per
I'anno d'imposta 2007, ed €.1.743.362,00 pG l'àì-lo d'imposta 2008,prowedendo a richiedere il
\-/
pagamento delle maggiori imposte dovute per IRES (€.635.850,00 ed €.201.806,00)
(€.101.158,00 ed €.35.371,00), oltre
ed tRAp
IVA per l'anrro 2007 (€.4.830,00) e sanzioni (€.301.191,7j ed
e.l18-342,97). Sostiene la società ricorrente la illegittimità degli awisi impugnari. chiedendone
l'annullamento.
Con
il
medesmo ricorso
la
stessa società ricorrente
ha chiesto la sospensione della cartella
impugnata.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale
di
Caltanissetta
si è costituita in giudizio
con
deduzioni scrifte del r615/201 3. resistendo al ricorso e chiedendone
ir rigetto.
All'udienza in camera
di consiglio del
/!. l.
1
l9/912013 questa commissione, esaminata Ia
dor,anda
cautelare, ha accolto l'istanza di sospensione dell'atto
impugnato, giusta orclin anza n.322/03/13.
In data 13/5/2013,Ia società ricorrente ha depositato ulteriore
documentazione a sostegno delle
ragioni già esposte in ricorso,
ll ricorso viene deciso al[,udienza pubblica del Zl I I I /2013.
mflw.cilm0rclalistetelemati co,com
,ll
OSSERVA:
preliminarmente va rilevata l'infondatezza della eccezionc pregiudiziale sollevata dalla Società
ricorrente che vorrebbe far discendere la illegittimità dell'accertamento in conseguen'.-a della assunta
,"
mancata sonoscriziore degli accertamenti
"#.
dell'art.42 comma I del DPR n.600/1973.
Nel caso di specie, sia dalla documentazi$roaona in atti che dalle riecluzioni
(-
dall,Amministrazione Finanziaria resistente, JF!?ince chiaramente che
sottoscritti nel rispetto proprio della
sottoscritto dal funzionario
provinciale
Dott,
Dr.C;p1),
normativAlnui
gli avvisi
fornite
sono stati
all'art.42 sopra richiamato in quanto, urro.
Controlli", su ctelega clel Direftorc
Ufficio
G
l'ult o rnGitto dal medesimo
facenre funzioni. D'altronde, a parere oi
qr"rtl fr',lrrione,
N
funzionario qualc Direttore
sono sufficienti il timbro dell'Agcnzia
e [a sottoscrizione del funzionario con indicrziÈÉche tale sottoscrizione avviene per delega del
Direttore. non essendo rrecessaria alcuna
;::;:-:"-;
u,,.rrQol['atto
#-":*:*:8
formale di delega in quanto con cio I'i
fl
-.,-,' :""^:,,-- ",,.'11,u,,,.,.n,u,,,.
della società sin dall'inizio dclla verifica della G. di F. è stato informato dcllc facoltà di difcsa
previste dall'art.
l2 della Legge n.212/200A tant'è che
[o stesso ha prodofto all'Ammministrazione
Finanziaria memorie volte a confutare quanto accertato dai verbaliztanti, così come e incontestato
chc la stcssa Amministrazione ha formulato alla riconcnte l'invito prcvisto dall'art.l l0 ctlmrni l0
ll
e
del TtllR. Senza dire che non puo non evidenziarsi che la stessa ricorrente ha inteso attivare la
procedura di accertameno con adesione al fine di esplicare ulteriormente le proprie ragiotri. I)ertanto
non si ravvede alcuna violazione
di
legge atteso che, comuqnue,
la
ricorrente ha poruto
compiutamente esplicare le proprie clifese nel corso dell'intero procedimento amministrativo'
Anche
il
quarto motivo
di ricorso si palesa infondato in quanto gli awisi
congruamerrte motivati. sia
in quanto gli
impugnati si palesano
stesSi fanno espresso rilèrinrenlo "Per relationem" al
dal Iegale rappresentante della
processo verbale di constataz.ione redatto dalla G. cli F. e conosciuto
2
u{ww.commomlalistatelem
ati co. co
m
società ricorrente
in
quanto allo stesso notificato; sia
in
quanto
gli
stessi evidenziano come
l'amministraz-ione finanziaria abbia tenuto in considerazione quarìto
indicato dalla ricorrente
c.n
le
memorie prcsentate a confutazione dei rilievi contenuti nel P.V.C.,
sia pur non condividenclolc.
Nel merito il ricorso appare fondato e va accolto in quanto l'operato
dell,Amministraziclne
Finanziaria presenta vizi logico giuridici nei termini di cui appresso.
a)
o
nrivilegiata
Risulta incontestato come
gli acquisti di matriEta
servizi offshore. attrezzature per trivellazi"r"
T.A.D. di cui al contrafto di appalto
*§U.no
nccessari
e
stipulat,ha ,
Del pari è incontestato e documentalmente
dalla ricorrente e consegnata alla
parte della società ricorrente (ancore per
;.r.1.,,
t-
o
p.o*h;e
alla realiztazione dcl progetto
con la
,
//
I'opera stessa e stata regolarrnente elfeffuatil
committentel$o,
ristretti voluti cralla
(essendo stata prevista
sr.essa cornnritrenre e
paria 50'000'00 dollari pcr goni
§""'penale
;:_o,1;:;o"n'"'
o-
Con l'Accertamento costituente l'oggetto
, OO
drh\ presentc impugnativa, l'Ammini
l'Amministrazione
Finanziaria. sulla scorta dei rilievi formulati
disconosoere
icosti relativi ad operazioni
imprese residenti
in
paesi esteri
()
di F. in
sede
di verifìca, ha provveduro
a
e
le
commerciali intercorse tra la società ricorrente
a fiscalità privilegiata (c.d. "Black Zr.rl"). Or. in lbrza dclla
normativa fìscale vigente la indeducibilità dei suindicati costi, prescrina dall'art.
ll0 comma l0 clcl
TUIR (D.P.R.22l12/1986 n.917 e successive modificazioni) non è assoluta, in quanto il succcssivo
comma I I consente la deducibilità prevedendo, testualmente, che "le disposizioni di cui al comma
,/0
-
indetraibilita, appunto
-
non si applicanct quando le imprese residenti in ltalia frsrni.scano lo
provct che ......... le opercuioni poste in essere rispondano ad un effettit'o interesse econonrie'o e che
le slesse hanno
wuto concreta esecuzione".
3
uJuu.Cflnmorcialistatelemati co,cqp
Nel caso di specie, a parere di questa Commissione. la società ricorrente ha fbrnito entrambe
le
prove richieste dalla sopra richiamata disposizione normativa, sia quella della "concrelo
esecuzione" delle operazioni commerciali, sia quella della sussistenza
di w "efettivo intere:;se
economico" ad effetfuare tali operazioni con paesi esteri indicati nella "Black List".
Va. al riguardo, evidenz-iato come la società ricorrente abbia fornito copiosissima documcnlazione
idonea
al raggiungimento della
prova del primo requisito richiesto "concrelcl esecuzione" cd
effettività delle operazioni commerciali contestate, avuto riguardo: alla documentaz.ione contabilc
inerenti le fafture di acquisto; la contabile bancaria attestante
fàtture; la documentazione banoaria della
§ -
t
(-
l' avven uta realiztazione de I l'
o
pera com m i ss idìltf dal t a
vicino a quello di consegna. Del pari.
dimostrato anche la sussistenza
il
pagamento anlczzo bonifìco delle
atlestante l'auienuta concessione di
I" ncl paesc estero (Carncroun)
a
ritienf§sta Commissione. che la società
piu
ricorrentc abbia
dell'ulteriùflÉuisito prescritto dalla suindicata norma del TUIR
riguardante l"e.ffettivo intere.sse ecctnomico"
G.ttru.e
tali operazioni con pacsi csteri. [)a un lato.
e dalla stretta tenrpistica c puntualità di
docum"rr-;;
ffiodonu
anche di
reali.nazione e consegna <lell'opera, la rrtiÉza dell'utilita economica, in termini
infatti, appare evidente dalla
realizzazionedell'opera nel punto
dalla riconente e dal proPsetto
in
conscguenza
della
o
pit viclno)1silsegra. Dall'altro
O
elaboratotff(
realizz:,lzione
d.ll'-\t/
lato dai bilanci prodot'ti in atti
(e non contestato) appare evidcnte che la società
ha raggitrnto un considerevcrle incrernento di
redditività.
b)
Indebi
si palesa illegittitno atteso che apparc cvidente
Anche tale recupero a tassazione dei costi pcr energia
che per
la
realizzazione
di un opera cli tali dimensioni
certzunente l'energia elettrica costittrisce un
in quanto proporzionato ai lavori stessi'
elemnto indispensabile e con costo certamente elevato
4
ufw.cfl nm0rdslistst€lemati00 J0m
c)
Applicazione delle sanzioni
Alla luce di quanto sopra esposto le sanzioni applicate dall'Amministrazionc Finanziaria
annullare
ivi
compresa qualla
vanno
di €.50.000.00 inogata ai sensi dell'art.8 comma 3 bis del D'Lgs.
dalla Società
n.4jll1991 . Ed invero, in{ipendentemente dal riconoscimento delle spese sostenute
ricorrente in favore
irroagata dall,A.F.
di soggetti
residenti
paesi a fiscalità privilegiata,
in
ai sensi della sopra .,"n,u,nu(l)orrna,
all,incornpleta dichiarazione resa dalla sooietà
quo cosi corne richiesto dalt'alt.
1
l0
comma
inoltrato dichiarazione integrativa volta a
per costante giurisprudenza,
ha dirnostrato di aver
meramente fonrrale conlmesso nelìa
dall'art' I l0 comma ì I del Tt
.qriritq
effettuato [a ricorrente con la presentazion"
"o,t'"til
f
tlì'
stessa abbia
emendata per come' nel caso di specie" ha
a"rr'J§F-azione integrativa' D'altronde riguar<lo alla
nutrO.epito
l'Amministrazionc Finanziaria per
correftoQissione
preccdentemcnte comrlessa dalla
presentazione di tale dichiarazione integrativa
ricorrente in sede <ti dichiarazione
in qua,to attie.e
indicato separalarnente le spcse de
"ffiur..bbe
f f aGlfn. Or, la ricorrente
"o.."ggtitterrore
.ichiarazione di scienza che puo ben essere
cui deve ritenersi che la
apparc illcgittima
sattziorte
//fr
(/l/
Sindicato
Y
infatti' la dichi6;.ne dei redditi costituisce pur sen)Prc trrì. I
dichiarazione <lei re<Jditi relativament* ut
or,
la suindicata
deiredditi' O
per ctri gli Avvisi
Cio essendo illegittimo si palesa I'operato dell'Amministrazione Finanziaria
impugnati n.TYQ03 860
Secondo
07 g 1 l2O 1 I e
n.TYQ03
E,6OO1 9 5 120
| I vanno annu I lati.
il principio della soccombenza l'Amministrazione Finanziaria
rifusione delle spese
di giudizio in favore
resisterrte va condarlnatzt alla
della società ricorrente, nella misura che liquida in
vive ed €'8'000,00 per compensi in applicazione
complessive €.11.000,00 di cui€.1.000,00 per spese
7 delmedesimo D.M..
delD.M. 2011l20|2n.140 e <1i quanto disposto dall,art.l comma
P.Q.M.
ln
accoglimento
dei ricorsi, annulla gli Awisi
di Accertamento n.TYQ03F.600791/201
I
e
Fìnanziaria resistente alla rifusione dclle
n.TYQ03E60O1g5l2}ll e condanna l'Amministrazione
-\
Twrr.c0mmorcialistatelem
ati
co'00m
spese
di giudizio in favore della Società riconente, nella misura sopra liquidate pari a complessive
€.1 1.000,00. Così deciso in
CALTANISSETTA 21.1 I -2013
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