Decisione N. 316 del 20 gennaio 2014

Decisione N. 316 del 20 gennaio 2014
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO
Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(MI) VELLUZZI
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore LUCCHINI GUASTALLA
Nella seduta del 19/12/2013 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente lamenta la mancata indicazione di TAN e TAEG quali elementi essenziali nel
contratto di finanziamento stipulato per l’acquisto di un’autovettura. Chiede il ricalcolo del
costo del finanziamento a norma dell’art. 125 bis TUB nel presupposto della declaratoria di
nullità delle clausole contrattuali.
Più precisamente, il ricorrente ha rappresentato quanto segue:
- di aver stipulato nel 2010, presso una concessionaria, un contratto di finanziamento
con la convenuta in occasione dell’acquisto di un autoveicolo e, “a seguito di una
recente verifica”, di aver riscontrato, sulla copia a proprie mani, la mancata
indicazione del TAN e del TAEG;
- di aver successivamente richiesto alla convenuta l’esibizione della propria copia del
contratto e di aver riscontrato che la stessa, con diversa grafia, “è stata compilata e
modificata successivamente alla… omissis… firma”, come segue:
Pag. 2/4
Decisione N. 316 del 20 gennaio 2014
-
di aver riscontrato l’apposizione di ulteriori indicazioni nel campo “modalità di
rimborso”, che reca invece una cancellatura nella copia consegnata al ricorrente.
Ha evidenziato, pertanto, che la mancata indicazione, all’origine, dei tassi, conferisca al
contratto “profili di nullità” e ha contestato l’illiceità e la nullità di effetti contrattuali delle
“modifiche/compilazioni successive alla firma” del contratto.
In sede di reclamo, la convenuta ha precisato che “l’unico contratto a mani della scrivente
società, inviato dalla società convenzionata [nome della concessionaria], è quello
riportante tutte le informazioni contrattuali”; ne ha riepilogato gli elementi fondamentali
(importo finanziato, TAN, TAEG, piano di rimborso) ed ha evidenziato “che non vi è stata
alcuna manomissione del contratto in parola”.
Con ricorso protocollato in data 28 marzo 2013 il ricorrente ha richiesto al Collegio ABF
quanto segue:
Nelle proprie controdeduzioni, presentate in data 4.6.2012, l’intermediario ha illustrato
quanto segue:
- il finanziamento in questione è stato contratto dal ricorrente e da un coobbligato (di
seguito, “Tizia”) in occasione dell’acquisto di un autoveicolo intestato ad altro
soggetto (di seguito “Caio”) nel 2010 ed è stato regolarmente rimborsato senza
eccezioni né contestazione degli estratti conto ricevuti “prima del reclamo del
28.1.13”;
- la domanda di finanziamento – poi accolta dalla convenuta - è stata compilata “in
presenza del cliente da parte del convenzionato” ed è stata, tra l’altro, trasmessa
alla convenuta “completa in tutte le sue parti e recanti ben 11 sottoscrizioni da parte
del [ricorrente]… omissis”;
Contestando le affermazioni del ricorrente, ha evidenziato, in proposito:
- la completezza del testo contrattuale con riguardo ai dati previsti dalla normativa
vigente (risulta indicato il bene acquistato, il TAN, il TAEG, l’importo totale del
finanziamento, il numero e l’ammontare delle rate; etc.);
Pag. 3/4
Decisione N. 316 del 20 gennaio 2014
-
l’avvenuta sottoscrizione da parte del ricorrente e del coobbligato “Tizia” della
“specifica sezione con la quale si chiede [alla convenuta] di erogare il
finanziamento… omissis… con ciò confermando di essere pienamente a
conoscenza delle condizioni economiche applicate al finanziamento”;
- il perdurante regolare pagamento delle rate, nei termini contrattualmente pattuiti;
- che “è, pertanto, dimostrato che nessuna compilazione è stata eseguita
successivamente alla richiesta di finanziamento inviata [alla convenuta]” e che
“probabilmente, la copia rilasciata dal convenzionato al cliente, essendo su carta
copiativa, non è ben leggibile”;
- l’intempestività nel far rilevare eventuali profili di nullità del contratto, quale
comportamento costituente violazione dell’art. 1338 del Codice Civile e in ordine al
quale si è riservata di agire contro il ricorrente “in denegata e non creduta ipotesi di
accoglimento del ricorso avversario”.
La convenuta ha conseguentemente chiesto che il ricorso venga rigettato perché
“infondato in fatto e in diritto”.
DIRITTO
Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti
essenziali ai fini della decisione.
Il ricorrente produce copia della prima pagina del contratto di acquisto del veicolo, che
risulta stipulato tra la concessionaria e il sig. “Caio” in data 16 aprile 2010. È pacifico tra le
parti che la richiesta di finanziamento sia stata presentata in tale data.
Il ricorrente ha prodotto, altresì, la copia del contratto che deteneva e l’esemplare
dell’originale rilasciato dalla convenuta. Il confronto tra i due esemplari, entrambi leggibili,
permette di affermare che l’esemplare in possesso del ricorrente è diverso da quello
detenuto dalla convenuta.
Rileva altresì che, in sede di controdeduzioni, la convenuta ha prodotto una nota del
maggio 2010 in cui ha confermato al cliente l’accettazione della richiesta di finanziamento,
riepilogando i dati del medesimo in modo completo. A tale comunicazione non ha fatto
seguito alcuna tempestiva contestazione del ricorrente.
Ciò chiarito e venendo all’esame del merito della controversia, non può che ribadirsi –
come già si è avuto modo di rilevare in altre occasioni (decisioni n. 530/12, n. 105/13, n.
3788/13) – che, quando appare per tabulas somministrata la prova della valida
conclusione di un contratto di finanziamento, completo di tutti gli elementi essenziali, non
si può dar luogo ad alcuna pronuncia di invalidità. Se, infatti, si potesse pronunciare la
nullità dei contratti di credito al consumo sulla sola base del fatto che il consumatore è in
possesso di moduli contrattuali incompleti, l’incertezza del diritto contrattuale in siffatta
materia diverrebbe massima, con la conseguenza che tale costo dell’incertezza finirebbe
per essere pagato dai consumatori.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
Pag. 4/4