Venerdì 10 aprile 2015 alle ore 21 “Da Città del Capo a Ferrara in

Decisione N. 3165 del 16 maggio 2014
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MARZIALE
Presidente
(RM) DE CAROLIS
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ROSSI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MACCARONE
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(RM) ROSSI CARLEO
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore DE CAROLIS BRUNO
Nella seduta del 11/04/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente afferma che nel mese di aprile 2013 si recava presso una concessionaria di
automobili con l’intenzione di acquistare un’autovettura. Il titolare della concessionaria
chiedeva al ricorrente copia del suo documento di identità e del codice fiscale al fine di
valutare la possibilità di ottenere un finanziamento. Afferma inoltre che in data 28/5/2013
riceveva una lettera dall’intermediario interessato con la quale gli veniva comunicato che
la sua richiesta di finanziamento era stata accettata.
A seguito della comunicazione il ricorrente si recava presso la concessionaria per
sottoscrivere il contratto di finanziamento e perfezionare l’acquisto del veicolo prescelto.
Giunto presso la sede del concessionario il ricorrente veniva informato che vi era stato un
cambio nella gestione e che i precedenti titolari erano irreperibili.
Il 28/6/2013 il ricorrente revocava il RID in favore dell’Intermediario, ma si accorgeva che
in data 1/7/2013 l’intermediario aveva prelevato dal suo conto tramite RID una somma di
Euro 276,12. Pertanto presentava denuncia per truffa. Successivamente inviava, tramite
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avvocato, una lettera di reclamo all’intermediario chiedendo, tra l’altro, copia del contratto
di finanziamento sottoscritto.
Con lettera del 12/9/2013 l’intermediario inviava copia del contratto di finanziamento e
respingeva le richiesta del ricorrente. Il 25/9/2013 il ricorrente integrava la denuncia di
truffa precedentemente presentata, allegando copia del contratto di finanziamento,
disconoscendo di averlo sottoscritto. Il ricorrente sostiene che la firma apposta sul
contratto di finanziamento sia contraffatta e quindi che il concessionario abbia posto in
essere una condotta illecita finalizzata ad ottenere la somma oggetto del finanziamento sia
nei confronti dell’intermediario che del ricorrente, il quale nega di aver mai perfezionato
l’acquisto del veicolo.
Per quanto sopra esposto, il ricorrente sostiene che il contratto di finanziamento sia
giuridicamente inesistente per mancanza del consenso e pertanto, nel ricorso, domanda
che sia dichiarata l’inefficacia giuridica del contratto e di ordinare la restituzione degli
importi indebitamente prelevati dall’intermediario, pari a Euro 276,12, oltre al ristoro delle
spese legali sostenute.
L’intermediario non ha presentato controdeduzioni. Risulta agli atti, tuttavia, la sua replica
al reclamo, nella quale sostiene di aver contattato il ricorrente per le vie brevi nella fase
istruttoria per avere conferma delle operazioni di acquisto e di finanziamento.
Dichiara inoltre di aver provveduto ad accreditare l’importo finanziato in favore della
concessionaria in data 27/5/2013 e di aver dato conferma dell’accettazione del
finanziamento al ricorrente con lettera del 28/5/2013, senza che quest’ultimo abbia
sollevato alcuna contestazione in ordine al perfezionamento dell’operazione contrattuale.
Fa altresì presente che il ricorrente avrebbe fornito le sue coordinate bancarie per il
rimborso delle rate del finanziamento e che pertanto si è proceduto all’addebito di due rate
mensili senza che pervenisse alcuna obiezione. Precisa infine che solo con il reclamo del
20/7/2013 ha avuto contezza delle irregolarità denunciate dal ricorrente, per cui non ha
potuto assumere con la dovuta tempestività iniziative per eventuale rivalsa nei confronti
del fornitore.
DIRITTO
La complessa vicenda oggetto del ricorso richiederebbe un’ampia indagine istruttoria per
accertare l’esatto svolgimento dei fatti, con particolare riguardo alla verifica delle
sottoscrizioni contestate, che appare ben difficilmente compatibile con i limitati poteri
istruttori di cui può avvalersi questo Collegio.
Ciò posto, va tuttavia rilevato come per effetto della denuncia per truffa e altri reati
presentata dal ricorrente all’A.G., con riserva di costituzione di parte civile,
successivamente integrata con ulteriori contestazioni estese alla contraffazione del
contratto prodotto dall’intermediario, si è venuta a determinare la pendenza di un
procedimento penale che coinvolge le parti della controversia.
Sussistono pertanto i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in
quanto inerente a controversia sottoposta al vaglio dell’autorità giudiziaria, come stabilito
dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di
operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d’Italia (Sez. I, par. 4). Il
Collegio ritiene infatti, in conformità all’orientamento espresso sul punto dal Collegio di
coordinamento (v. Dec. n.3961 del 23/11/2012), che si debba “escludere l’ammissibilità del
ricorso all’ABF in tutti i casi in cui la controversia sia stata già sottoposta alla cognizione
dell’autorità giudiziaria, penale, senza che abbia alcun rilievo se sia avvenuta o possa
avvenire la costituzione di parte civile, e anche se tra le due controversie sussiste una
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connessione impropria, cioè una comunanza parziale e non una identità delle domande,
come insegna la costante giurisprudenza di legittimità”.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.
IL PRESIDENTE
firma 1
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