Decisione N. 3165 del 16 maggio 2014 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE Presidente (RM) DE CAROLIS Membro designato dalla Banca d'Italia (RM) ROSSI Membro designato dalla Banca d'Italia (RM) MACCARONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) ROSSI CARLEO Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore DE CAROLIS BRUNO Nella seduta del 11/04/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente afferma che nel mese di aprile 2013 si recava presso una concessionaria di automobili con l’intenzione di acquistare un’autovettura. Il titolare della concessionaria chiedeva al ricorrente copia del suo documento di identità e del codice fiscale al fine di valutare la possibilità di ottenere un finanziamento. Afferma inoltre che in data 28/5/2013 riceveva una lettera dall’intermediario interessato con la quale gli veniva comunicato che la sua richiesta di finanziamento era stata accettata. A seguito della comunicazione il ricorrente si recava presso la concessionaria per sottoscrivere il contratto di finanziamento e perfezionare l’acquisto del veicolo prescelto. Giunto presso la sede del concessionario il ricorrente veniva informato che vi era stato un cambio nella gestione e che i precedenti titolari erano irreperibili. Il 28/6/2013 il ricorrente revocava il RID in favore dell’Intermediario, ma si accorgeva che in data 1/7/2013 l’intermediario aveva prelevato dal suo conto tramite RID una somma di Euro 276,12. Pertanto presentava denuncia per truffa. Successivamente inviava, tramite Pag. 2/4 Decisione N. 3165 del 16 maggio 2014 avvocato, una lettera di reclamo all’intermediario chiedendo, tra l’altro, copia del contratto di finanziamento sottoscritto. Con lettera del 12/9/2013 l’intermediario inviava copia del contratto di finanziamento e respingeva le richiesta del ricorrente. Il 25/9/2013 il ricorrente integrava la denuncia di truffa precedentemente presentata, allegando copia del contratto di finanziamento, disconoscendo di averlo sottoscritto. Il ricorrente sostiene che la firma apposta sul contratto di finanziamento sia contraffatta e quindi che il concessionario abbia posto in essere una condotta illecita finalizzata ad ottenere la somma oggetto del finanziamento sia nei confronti dell’intermediario che del ricorrente, il quale nega di aver mai perfezionato l’acquisto del veicolo. Per quanto sopra esposto, il ricorrente sostiene che il contratto di finanziamento sia giuridicamente inesistente per mancanza del consenso e pertanto, nel ricorso, domanda che sia dichiarata l’inefficacia giuridica del contratto e di ordinare la restituzione degli importi indebitamente prelevati dall’intermediario, pari a Euro 276,12, oltre al ristoro delle spese legali sostenute. L’intermediario non ha presentato controdeduzioni. Risulta agli atti, tuttavia, la sua replica al reclamo, nella quale sostiene di aver contattato il ricorrente per le vie brevi nella fase istruttoria per avere conferma delle operazioni di acquisto e di finanziamento. Dichiara inoltre di aver provveduto ad accreditare l’importo finanziato in favore della concessionaria in data 27/5/2013 e di aver dato conferma dell’accettazione del finanziamento al ricorrente con lettera del 28/5/2013, senza che quest’ultimo abbia sollevato alcuna contestazione in ordine al perfezionamento dell’operazione contrattuale. Fa altresì presente che il ricorrente avrebbe fornito le sue coordinate bancarie per il rimborso delle rate del finanziamento e che pertanto si è proceduto all’addebito di due rate mensili senza che pervenisse alcuna obiezione. Precisa infine che solo con il reclamo del 20/7/2013 ha avuto contezza delle irregolarità denunciate dal ricorrente, per cui non ha potuto assumere con la dovuta tempestività iniziative per eventuale rivalsa nei confronti del fornitore. DIRITTO La complessa vicenda oggetto del ricorso richiederebbe un’ampia indagine istruttoria per accertare l’esatto svolgimento dei fatti, con particolare riguardo alla verifica delle sottoscrizioni contestate, che appare ben difficilmente compatibile con i limitati poteri istruttori di cui può avvalersi questo Collegio. Ciò posto, va tuttavia rilevato come per effetto della denuncia per truffa e altri reati presentata dal ricorrente all’A.G., con riserva di costituzione di parte civile, successivamente integrata con ulteriori contestazioni estese alla contraffazione del contratto prodotto dall’intermediario, si è venuta a determinare la pendenza di un procedimento penale che coinvolge le parti della controversia. Sussistono pertanto i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in quanto inerente a controversia sottoposta al vaglio dell’autorità giudiziaria, come stabilito dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d’Italia (Sez. I, par. 4). Il Collegio ritiene infatti, in conformità all’orientamento espresso sul punto dal Collegio di coordinamento (v. Dec. n.3961 del 23/11/2012), che si debba “escludere l’ammissibilità del ricorso all’ABF in tutti i casi in cui la controversia sia stata già sottoposta alla cognizione dell’autorità giudiziaria, penale, senza che abbia alcun rilievo se sia avvenuta o possa avvenire la costituzione di parte civile, e anche se tra le due controversie sussiste una Pag. 3/4 Decisione N. 3165 del 16 maggio 2014 connessione impropria, cioè una comunanza parziale e non una identità delle domande, come insegna la costante giurisprudenza di legittimità”. P.Q.M. Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 4/4
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