Decisione n. 5439 del 3 settembre 2014

Decisione N. 5439 del 03 settembre 2014
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) QUADRI
Presidente
(NA) CARRIERO
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROTONDO
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore MAIMERI FABRIZIO
Nella seduta del 22/07/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Con ricorso: presentato il 5 marzo 2014, il ricorrente, rappresentato da un legale di fiducia,
precisava di aver sottoscritto in data 16 luglio 2008 un contratto di finanziamento
dell’importo di euro 10.000,00, da rimborsare in 48 rate. Pur riconoscendo di aver “talvolta”
provveduto al pagamento con ritardo, evidenziava come tale circostanza non avesse
comunque pregiudicato l’estinzione del rapporto, mediante pagamento integrale della
somma dovuta. Ciò premesso, la parte attrice lamentava di essere stata segnalata dalla
parte resistente presso il sistema di informazione creditizia EURISC a causa dei suddetti
ritardi, senza, tuttavia, ricevere il dovuto preavviso. Richiedeva, pertanto, con reclamo, la
cancellazione della segnalazione asseritamente illegittima e, disattesa tale domanda da
parte dell’intermediario, sottoponeva la questione al Collegio, reiterando siffatta richiesta.
In sede di controdeduzioni l’intermediario osservava innanzitutto come non fosse
controverso il ritardato pagamento delle rate, avendo la stessa ricorrente riconosciuto di
avervi “talvolta” provveduto con ritardo. Evidenziava, pertanto, che la contestazione
atteneva unicamente al vizio di forma delle segnalazioni, in quanto non precedute dal
preavviso ex art. 4.7 Codice Deontologico. Tanto premesso, la parte resistente, pur
Pag. 2/5
Decisione N. 5439 del 03 settembre 2014
ammettendo di non essere in grado di provare l’invio degli avvisi, eccepiva che l’obbligo in
questione integrava un presupposto di natura meramente formale, superabile “dalla
comprovata conoscenza, da parte del segnalato, della propria realtà dei pagamenti”.
Specificava, inoltre, che “in presenza di insolvenza, [l’intermediario], indipendentemente
dal preavviso di segnalazione, [era] obbligato a comunicare tale situazione alle banche
dati private cui esso contribuiva, in quanto, diversamente, [avrebbe] contravvenuto ai
propri doveri di ente partecipante, compromettendo la mappatura dell’esposizione verso i
propri clienti e dei relativi rischi che l’esistenza stessa di tali archivi tende ad eliminare”.
Invero, la parte convenuta, pur riconoscendo che secondo l’orientamento prevalente il
preavviso di segnalazione rappresenta un elemento essenziale per la validità della
segnalazione, richiedeva all’Arbitro di “deroga[re] a [tale] consolidata interpretazione”, al
fine di garantire la “tutela del credito ed il contenimento dei rischi”.
In merito alla richiesta di rimborso delle spese legali, ricordava che il ricorso all’Arbitro non
necessita di apposita rappresentanza professionale.
In relazione alle opposte argomentazioni, il ricorrente ha chiesto al Collegio di:
- ordinare alla parte resistente di provvedere alla cancellazione di tutte le informazioni
negative relative al prestito personale indicato, oggetto delle segnalazioni illegittime, a far
data dal 2011;
- condannare l’intermediario al rimborso delle spese di assistenza legale, quantificabili in
euro 500,00.
L’intermediario ha chiesto al Collegio di “pronunciarsi per il rigetto di tutte le domande
attoree perché infondate”.
DIRITTO
Il Collegio, richiamate le regole relative alla distribuzione dell’onere della prova tra le parti,
osserva che l’intermediario si è limitato ad allegare gli estratti conto dal 2008 al 2012 e i
solleciti di pagamento (per le mensilità di novembre e dicembre 2011 e per il periodo
gennaio-luglio 2012) contenenti il preavviso di segnalazione, senza, tuttavia, fornire
evidenza dell’effettiva ricezione da parte del ricorrente, come d’altronde riconosciuto dalla
stessa parte convenuta (che ha ammesso di “non [essere] in grado di dimostrare l’invio
degli avvisi”) e come emerge dalla indicazione di “posta prioritaria” presente sul
frontespizio delle comunicazioni.
In proposito, avuto presente l’orientamento espresso dal Collegio di coordinamento in
merito alla recettizietà delle comunicazioni, questo Collegio rappresenta che non risultano
comunque emergere elementi univoci dai quali si possa plausibilmente ricavare una
effettiva intervenuta conoscenza del preavviso da parte del ricorrente.
Quest’ultimo, pur riconoscendo di aver “talvolta” adempiuto con ritardo, ha tra l’altro
ribadito il pagamento integrale delle rate e la conseguente estinzione del rapporto, senza,
tuttavia, supportare tali asserzioni con idonee prove documentali. Invero, per quanto
concerne la segnalata morosità dell’istante, giusta documentazione in atti, si rilevano
reiterati ritardi nel pagamento delle rate. Infine, si evidenzia che il ricorrente, pur
incidentalmente richiamando presunte “limitazione dell’accesso al credito”, non ha
formulato alcuna espressa richiesta risarcitoria nei confronti della convenuta.
Così riassunte, in estrema sintesi, le questioni su cui riflettere, il Collegio precisa anzitutto
che, ai sensi dell’art. 4.7 del Codice deontologico, la comunicazione del preavviso “pur non
avendo natura negoziale, rientra nel novero della dichiarazioni recettizie ed i mezzi di
comunicazione, pur nel silenzio della legge speciale, sono governati dai principi generali
Pag. 3/5
Decisione N. 5439 del 03 settembre 2014
del codice civile in materia di atti recettizi (art. 1334 e 1335 c.c.)”: così Collegio di
coordinamento, decisione n. 3089 del 24 settembre 2012. Né pare sostenibile quanto
affermato dall’intermediario, cioè che la comunicazione (e la prova della sua ricezione)
afferiscano più alla forma che alla sostanza del fenomeno, quasi un trattandosi di un
orpello formale contrapposto a una situazione di inadempimento sostanziale e prevalente.
Infatti, lo scopo del preavviso è evidentemente quello di informare il cliente della possibile
segnalazione, in modo che costui possa sia far rilevare la sussistenza di eventuali errori
che ne viziano i presupposti sostanziali (ipotesi questa niente affatto di scuola, ma varie
volte concretatasi nella esperienza dell’ABF), sia purgare la mora in cui si trova evitando,
così, la segnalazione pregiudizievole. Pertanto, la normativa vigente richiede che il
segnalando sia portato a conoscenza delle intenzioni dell’intermediario.
Quanto ai principi generali del codice civile in materia di atti recettizi, essi, debitamente
sviluppati dalla nomofilachia della Corte di legittimità, “prevedono un delicato quanto
collaudato equilibrio tra l’imposizione dell’onere di provare che la comunicazione sia stata
ricevuta in capo al mittente e l’esigenza di non imporre oneri di impossibile assolvimento e
perciò temperano tale onere mediante una serie di presunzioni semplici, tra le quali però
non può rientrare la asserzione di aver rinviato la comunicazione dovuta mediante posta
ordinaria perché tale forma di comunicazione non lascia di sé alcuna traccia
documentabile. Tale sino a qui impeccabile iter ricostruttivo non conduce però a
concludere che in caso di spedizione del preavviso mediante posta ordinaria la successiva
iscrizione del preavvisato in una C.R. privata è automaticamente illegittima, perché esso
conduce solo a concludere che nessuna presunzione può scattare; ma se si parte
dall’assunto, sicuro, che anche la forma della prova è libera, la mancata assistenza di
presunzioni rinvia semplicemente al formarsi del libero convincimento del giudicante sulla
base di tutti gli elementi di cui può disporre”: così Collegio di coordinamento, decisione n.
3499 del 26 ottobre 2012.
Ciò vuol dire, in pratica, che quando l’intermediario, come normalmente avviene, non
abbia utilizzato il mezzo della lettera raccomandata per trasmettere il preavviso, può
convincere il Collegio della ottenuta recettizietà del preavviso stesso con ogni possibile
mezzo che fondi anche una presunzione e non una prova: neppure questo però, nel caso
di specie, l’intermediario ha fatto e, quindi, la segnalazione, in quanto priva della prova
dell’inviato (e del ricevuto) preavviso è da ritenersi illegittima e al ricorrente occorre
riconoscere il diritto di vedersela cancellata.
In merito alla richiesta relativa alle spese di assistenza legale, di esse, secondo l’indirizzo
del Collegio, può essere ammesso il ristoro quando l’assistenza stessa si presenti
strettamente necessaria per la particolare complessità della controversia, ma in ipotesi
diverse, come è da reputare quella qui in discussione per il carattere ormai consolidato
degli orientamenti dell’ABF in materia, essa non appare effettivamente necessaria, pure
alla luce dello spirito della disciplina della procedura, che non impone la presenza di
difensore alcuno per la peculiare natura del giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto a
procurare la cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese
Pag. 4/5
Decisione N. 5439 del 03 settembre 2014
della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma
versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
Pag. 5/5