Decisione N. 2444 del 16 aprile 2014

Decisione N. 2444 del 16 aprile 2014
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) QUADRI
Presidente
(NA) CARRIERO
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(NA) BARENGHI
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore CONTE GIUSEPPE
Nella seduta del 11/03/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Con ricorso presentato il 30 ottobre 2013, il ricorrente ha esposto di essere titolare di vari
rapporti di conto corrente intrattenuti presso l’intermediario resistente e di avere ricevuto
da quest’ultimo un rifiuto alla sua richiesta di effettuare il pagamento di un bollettino MAV
in favore dell’INPS, mediante contanti, per euro 106,86.
Più specificamente, il ricorrente ha rappresentato di essersi recato, in data 9 luglio 2013,
presso gli sportelli della propria agenzia, dove il richiesto pagamento veniva rifiutato, in
quanto effettuabile, in base a disposizioni interne, “unicamente con addebito su conto
corrente”.
Il ricorrente ha denunciato queste disposizioni come illegittime e arbitrarie in quanto
impeditive della “libera circolazione del denaro”. Ha obiettato che il pagamento dei MAV
può essere effettuato presso qualunque banca, indipendentemente dalla circostanza di
esserne correntista.
Tanto sopra premesso il ricorrente ha chiesto all’Arbitro di imporre all’intermediario “di
revocare quella normativa” e di riconoscere il suo “diritto di pagare, per contanti, entro il
limite massimo previsto dalla normativa vigente, i MAV e qualsiasi altro titolo di debito”.
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L’intermediario si è difeso precisando di avere predisposto, in relazione alla normativa
antiriciclaggio, una serie di presidi organizzativi interni volti, tra l’altro, “a limitare l’utilizzo
del contante e dei titoli al portatore”.
Nell’ambito dell’autonomia organizzativa concessa, ha pertanto disposto (“Policy n.
3/2012”) che non vengano eseguite operazioni fuori conto da parte dei titolari
indipendentemente dal relativo importo. Tale normativa interna - ha continuato
l’intermediario - risponde all’esigenza di tracciare le operazioni in contanti ed è tesa a
evitare il ripetersi delle procedure di identificazione e verifica delle operazioni disposte, con
conseguente firma, da parte del richiedente, della relativa documentazione.
L’intermediario ha inoltre valutato incomprensibile il rifiuto opposto dal cliente
all’esecuzione dell’operazione di pagamento del MAV, previo versamento della relativa
provvista in conto. Da ultimo, ha rilevato che non vi è per la banca alcun obbligo di
eseguire le operazioni richieste dalla clientela, potendo la stessa legittimamente rifiutare
un incarico.
Dopo avere eccepito e controdedotto come sopra riassunto, l’intermediario ha chiesto che
il ricorso venga respinto e, in subordine, che venga dichiarato non ricevibile avendo a
“oggetto la condanna ad un facere fungibile”, che esula dalla competenza espressamente
attribuita all’ABF.
Il ricorrente ha contestato le asserzioni di controparte secondo cui il rifiuto di pagamenti in
contanti dipenderebbe dalla necessità di adempiere correttamente agli obblighi di
prevenzione e di contrasto del riciclaggio. Ha infatti obiettato che la banca, nelle proprie
difese, ha omesso di riferire di avere sempre accettato pagamenti in contanti, limitandosi,
per l’identificazione del soggetto e la tracciabilità dell’operazione, a riferirsi al numero di
conto corrente dei clienti, senza effettuare alcuna altra operazione e senza richiedere
alcuna documentazione.
Ha aggiunto che il 6 febbraio 2014 egli stesso pagava un modulo F24 per contanti, senza
alcuna obiezione da parte degli operatori di sportello. L’intermediario ha invero rifiutato di
eseguire il pagamento del MAV nei termini richiesti per eludere, evidentemente, la norma
che impone la gratuità di tale tipo di operazione. Il preventivo versamento in conto della
somma necessaria, sollecitato dalla banca, avrebbe determinato, come da contratto,
l’addebito di un canone di euro 6,90. Ha concluso osservando di avere eseguito
successivamente l’operazione in questione presso un altro intermediario, senza alcun
problema.
DIRITTO
Il ricorrente assume come illegittimo il rifiuto, opposto dall’intermediario resistente, di
eseguire una richiesta di pagare in contanti un bollettino MAV, per euro 106,86.
La banca resistente si è difesa dichiarando di avere adottato disposizioni interne - ispirate
alla normativa antiriciclaggio e adottate nell’esercizio dei poteri di autonomia organizzativa
ad essa spettanti - con cui ha vincolato i propri funzionari a non consentire ai clienti
operazioni fuori conto corrente, a prescindere dai relativi importi.
Il thema decidendum riguarda, evidentemente, la valutazione della legittimità dell’operato
della banca, che abbia impedito al correntista di effettuare un pagamento in contanti
tramite un bollettino MAV, costringendolo a far transitare il relativo addebito sul proprio
conto corrente.
La normativa di settore non offre una chiara soluzione al quesito in oggetto, poiché né le
circolari dell’ABI che regolamentano la procedura di pagamento mediante avviso (MAV),
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né le norme introdotte per contrastare la corruzione e il riciclaggio di denaro di
provenienza illecita contengono indicazioni utili a valutare la conformità a legge del
comportamento posto in essere dalla banca resistente.
La circostanza che un pagamento tramite bollettini MAV in contanti non sia
espressamente vietato, deve indurre a ritenere che tale modalità di pagamento, quando di
importo modesto pari a quello di specie, sia senz’altro consentita.
Questa prima conclusione, tuttavia, non rende di per sé illegittime le disposizioni interne
adottate da un intermediario che - è il caso dell’intermediario resistente - abbia inteso
vincolare i propri correntisti a effettuare i relativi pagamenti tramite addebiti sui propri conti
correnti.
Una valutazione di illegittimità del rifiuto opposto dall’intermediario potrebbe scaturire, allo
stato, dalla violazione di specifici obblighi contrattuali o dalla violazione del più generale
dovere di buona fede, posto a presidio della corretta attuazione di qualsivoglia rapporto
obbligatorio.
Occorre però rilevare che il ricorrente non ha allegato copia del contratto da cui poter
inferire la presenza degli ipotizzati vincoli convenzionali.
Parimenti, dalle prospettazioni rispettivamente formulate dalle parti e dalla
documentazione acquisita agli atti non sono emersi elementi utili a valutare nel segno
della mala fede il comportamento dell’intermediario. In particolare, il ricorrente non è stato
in condizione di provare l’accettazione, da parte dell’intermediario resistente, di pagamenti
di bollettini MAV con contanti, effettuati in passato da lui stesso o da soggetti terzi. Nel
primo caso, si sarebbe forse potuto scorgere - nei rapporti inter partes - il consolidamento
di una prassi che avrebbe potuto indurre a giudicare immotivato il rifiuto opposto nel caso
di specie. Nel secondo caso, sarebbe stato possibile valutare il comportamento posto in
essere dall’intermediario nei confronti del ricorrente come discriminatorio rispetto alle
agevolazioni concesse a terzi.
Nessun rilievo giuridico, invece, può essere attribuito ai fini della presente decisione il fatto
- riferito dal ricorrente nelle note di replica - che l’intermediario abbia successivamente
accettato il pagamento, da parte del ricorrente stesso, di un modello F24, per contanti,
considerata la diversa natura e la diversa funzione dei pagamenti sottesi a quest’ultimo
modello.
Alla luce delle considerazioni che precedono le domande del ricorrente vanno giudicate
infondate e, quindi, il ricorso va rigettato.
P. Q. M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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