Decisione N. 2444 del 16 aprile 2014 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) QUADRI Presidente (NA) CARRIERO Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) CONTE Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) RISPOLI FARINA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARENGHI Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore CONTE GIUSEPPE Nella seduta del 11/03/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Con ricorso presentato il 30 ottobre 2013, il ricorrente ha esposto di essere titolare di vari rapporti di conto corrente intrattenuti presso l’intermediario resistente e di avere ricevuto da quest’ultimo un rifiuto alla sua richiesta di effettuare il pagamento di un bollettino MAV in favore dell’INPS, mediante contanti, per euro 106,86. Più specificamente, il ricorrente ha rappresentato di essersi recato, in data 9 luglio 2013, presso gli sportelli della propria agenzia, dove il richiesto pagamento veniva rifiutato, in quanto effettuabile, in base a disposizioni interne, “unicamente con addebito su conto corrente”. Il ricorrente ha denunciato queste disposizioni come illegittime e arbitrarie in quanto impeditive della “libera circolazione del denaro”. Ha obiettato che il pagamento dei MAV può essere effettuato presso qualunque banca, indipendentemente dalla circostanza di esserne correntista. Tanto sopra premesso il ricorrente ha chiesto all’Arbitro di imporre all’intermediario “di revocare quella normativa” e di riconoscere il suo “diritto di pagare, per contanti, entro il limite massimo previsto dalla normativa vigente, i MAV e qualsiasi altro titolo di debito”. Pag. 2/4 Decisione N. 2444 del 16 aprile 2014 L’intermediario si è difeso precisando di avere predisposto, in relazione alla normativa antiriciclaggio, una serie di presidi organizzativi interni volti, tra l’altro, “a limitare l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore”. Nell’ambito dell’autonomia organizzativa concessa, ha pertanto disposto (“Policy n. 3/2012”) che non vengano eseguite operazioni fuori conto da parte dei titolari indipendentemente dal relativo importo. Tale normativa interna - ha continuato l’intermediario - risponde all’esigenza di tracciare le operazioni in contanti ed è tesa a evitare il ripetersi delle procedure di identificazione e verifica delle operazioni disposte, con conseguente firma, da parte del richiedente, della relativa documentazione. L’intermediario ha inoltre valutato incomprensibile il rifiuto opposto dal cliente all’esecuzione dell’operazione di pagamento del MAV, previo versamento della relativa provvista in conto. Da ultimo, ha rilevato che non vi è per la banca alcun obbligo di eseguire le operazioni richieste dalla clientela, potendo la stessa legittimamente rifiutare un incarico. Dopo avere eccepito e controdedotto come sopra riassunto, l’intermediario ha chiesto che il ricorso venga respinto e, in subordine, che venga dichiarato non ricevibile avendo a “oggetto la condanna ad un facere fungibile”, che esula dalla competenza espressamente attribuita all’ABF. Il ricorrente ha contestato le asserzioni di controparte secondo cui il rifiuto di pagamenti in contanti dipenderebbe dalla necessità di adempiere correttamente agli obblighi di prevenzione e di contrasto del riciclaggio. Ha infatti obiettato che la banca, nelle proprie difese, ha omesso di riferire di avere sempre accettato pagamenti in contanti, limitandosi, per l’identificazione del soggetto e la tracciabilità dell’operazione, a riferirsi al numero di conto corrente dei clienti, senza effettuare alcuna altra operazione e senza richiedere alcuna documentazione. Ha aggiunto che il 6 febbraio 2014 egli stesso pagava un modulo F24 per contanti, senza alcuna obiezione da parte degli operatori di sportello. L’intermediario ha invero rifiutato di eseguire il pagamento del MAV nei termini richiesti per eludere, evidentemente, la norma che impone la gratuità di tale tipo di operazione. Il preventivo versamento in conto della somma necessaria, sollecitato dalla banca, avrebbe determinato, come da contratto, l’addebito di un canone di euro 6,90. Ha concluso osservando di avere eseguito successivamente l’operazione in questione presso un altro intermediario, senza alcun problema. DIRITTO Il ricorrente assume come illegittimo il rifiuto, opposto dall’intermediario resistente, di eseguire una richiesta di pagare in contanti un bollettino MAV, per euro 106,86. La banca resistente si è difesa dichiarando di avere adottato disposizioni interne - ispirate alla normativa antiriciclaggio e adottate nell’esercizio dei poteri di autonomia organizzativa ad essa spettanti - con cui ha vincolato i propri funzionari a non consentire ai clienti operazioni fuori conto corrente, a prescindere dai relativi importi. Il thema decidendum riguarda, evidentemente, la valutazione della legittimità dell’operato della banca, che abbia impedito al correntista di effettuare un pagamento in contanti tramite un bollettino MAV, costringendolo a far transitare il relativo addebito sul proprio conto corrente. La normativa di settore non offre una chiara soluzione al quesito in oggetto, poiché né le circolari dell’ABI che regolamentano la procedura di pagamento mediante avviso (MAV), Pag. 3/4 Decisione N. 2444 del 16 aprile 2014 né le norme introdotte per contrastare la corruzione e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita contengono indicazioni utili a valutare la conformità a legge del comportamento posto in essere dalla banca resistente. La circostanza che un pagamento tramite bollettini MAV in contanti non sia espressamente vietato, deve indurre a ritenere che tale modalità di pagamento, quando di importo modesto pari a quello di specie, sia senz’altro consentita. Questa prima conclusione, tuttavia, non rende di per sé illegittime le disposizioni interne adottate da un intermediario che - è il caso dell’intermediario resistente - abbia inteso vincolare i propri correntisti a effettuare i relativi pagamenti tramite addebiti sui propri conti correnti. Una valutazione di illegittimità del rifiuto opposto dall’intermediario potrebbe scaturire, allo stato, dalla violazione di specifici obblighi contrattuali o dalla violazione del più generale dovere di buona fede, posto a presidio della corretta attuazione di qualsivoglia rapporto obbligatorio. Occorre però rilevare che il ricorrente non ha allegato copia del contratto da cui poter inferire la presenza degli ipotizzati vincoli convenzionali. Parimenti, dalle prospettazioni rispettivamente formulate dalle parti e dalla documentazione acquisita agli atti non sono emersi elementi utili a valutare nel segno della mala fede il comportamento dell’intermediario. In particolare, il ricorrente non è stato in condizione di provare l’accettazione, da parte dell’intermediario resistente, di pagamenti di bollettini MAV con contanti, effettuati in passato da lui stesso o da soggetti terzi. Nel primo caso, si sarebbe forse potuto scorgere - nei rapporti inter partes - il consolidamento di una prassi che avrebbe potuto indurre a giudicare immotivato il rifiuto opposto nel caso di specie. Nel secondo caso, sarebbe stato possibile valutare il comportamento posto in essere dall’intermediario nei confronti del ricorrente come discriminatorio rispetto alle agevolazioni concesse a terzi. Nessun rilievo giuridico, invece, può essere attribuito ai fini della presente decisione il fatto - riferito dal ricorrente nelle note di replica - che l’intermediario abbia successivamente accettato il pagamento, da parte del ricorrente stesso, di un modello F24, per contanti, considerata la diversa natura e la diversa funzione dei pagamenti sottesi a quest’ultimo modello. Alla luce delle considerazioni che precedono le domande del ricorrente vanno giudicate infondate e, quindi, il ricorso va rigettato. P. Q. M. Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 4/4
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