Decisione N. 1752 del 24 marzo 2014

Decisione N. 1752 del 24 marzo 2014
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO
Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore TINA ANDREA
Nella seduta del 27/02/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Con lettera del 18/04/2013, indirizzata per conoscenza all’intermediario resistente, il
ricorrente chiedeva alla CONSAP S.p.A. il rimborso di Euro 304,19, quale controvalore in
Euro della provvista versata per un assegno circolare, di cui egli era l’ordinante e al
contempo il beneficiario; assegno emesso il 24/01/2001 dall’intermediario resistente in
sede di estinzione di un conto corrente presso una filiale dello stesso intermediario e
ancora in possesso del ricorrente.
Non avendo ricevuto alcun riscontro dall’intermediario resistente, il ricorrente ha
presentato ricorso all’ABF, con il quale ha fatto presente che l’intermediario ha versato alla
CONSAP l’importo corrispondente al valore dell’assegno il 25/05/2009 (dopo avere
comunicato al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 14/11/2008 che
sussistevano le condizioni per la devoluzione delle relative somme al fondo depositi
dormienti) “e non dopo dieci anni come recita la legge”.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto che l’intermediario “restituisca in euro la somma relativa
all’assegno circolare”.
Nelle proprie controdeduzioni, l’intermediario ha contestato anzitutto la mancanza di un
preventivo reclamo, rilevando come la lettera del ricorrente del 18/04/2013 è stata inviata
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alla CONSAP e solo per conoscenza allo stesso intermediario. Ciò premesso,
l’intermediario ha precisato quanto segue:
- in data 28/06/2012 il ricorrente si è presentato presso una filiale dell’intermediario
per chiedere il rimborso dell’assegno circolare di Lire 589.000 (pari a Euro 304,19)
emesso il 24/01/2001 in seguito all’estinzione, avvenuta il 23/01/2001, di un conto
corrente di cui egli era titolare;
- la somma in questione era stata tuttavia devoluta al Fondo ex art. 1, comma 343
della L. 266/2005, in quanto “il titolo rientrava tra quelli in prescrizione, c.d.
‘dormienti’”; pertanto la filiale ha consegnato al ricorrente l’attestazione di
devoluzione di somme a detto fondo, “informandolo che avrebbe trovato tutti i
chiarimenti necessari (compreso il recupero della somma) sul sito www.consap.it”.
DIRITTO
In via preliminare, va superata l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’intermediario
resistente in ordine alla mancata presentazione del reclamo. Al riguardo, giova, infatti,
segnalare che la richiesta di rimborso comunicata dal ricorrente in data 18.04.2013 alla
CONSAP è stata inviata, ancorché solo per conoscenza, anche all’intermediario resistente
e che la domanda di rimborso ivi contenuta è proposta in modo chiaro e sufficientemente
circostanziata per garantire l’instaurazione del contradditorio con l’intermediario.
Così confermata la procedibilità del ricorso, nel caso sottoposto all’esame del Collegio il
ricorrente lamenta che l’intermediario resistente ha provveduto a comunicare al Ministero
dell’Economia e delle Finanze (prima) e a versare al fondo dei rapporti dormienti gestito
dalla CONSAP (poi) l’importo corrispondente all’assegno circolare emesso dallo stesso
intermediario in data 24.01.2001, precedentemente al decorrere del termine di
prescrizione decennale.
Al riguardo, per maggiore chiarezza è opportuno richiamare la disciplina di riferimento. Ai
sensi dell’art. 1, comma 345-ter l. 266/2005, “Gli importi degli assegni circolari non riscossi
entro il termine di prescrizione del relativo diritto, di cui all’art. 84, secondo comma, del
regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno sono comunicati
dagli istituti emittenti al Ministero dell’economia e delle finanze e versati al fondo di cui al
comma 343, entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di
prescrizione. Resta impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente
l’emissione dell’assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo”. L’art.
3 del D.P.R. 116/2007 stabilisce, inoltre, che al “verificarsi delle condizioni di cui all’art. 1,
lettera b), l’intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomanda con
avviso di ricevimento indirizzata all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o
a terzi da lui eventualmente delegati, l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di
180 giorni dalla data di ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà
estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo
secondo le modalità indicate nell’art. 4. Restano impregiudicate le cause di estinzione dei
diritti”.
Dal quadro così tracciato, emerge chiara la distinzione tra il diritto del beneficiario
dell’assegno circolare emesso dall’intermediario resistente e il diritto del richiedente la
stessa emissione del titolo (nel caso in esame coincidente con il beneficiario) di ottenere il
rimborso della somma originariamente portata dal titolo. Sul punto, questo Collegio ha,
infatti, già avuto occasione di precisare che in quest’ultimo caso la pretesa del richiedente
debba essere qualificata “non tanto alla stregua di richiesta di pagamento della somma
portata dal titolo quanto, più correttamente, quale rimborso della somma di denaro che sia
servita per formare la provvista necessaria all’emissione del titolo che si sia
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successivamente prescritto senza che il beneficiario lo abbia incassato”. Inoltre, mentre
nel primo caso, la richiesta del beneficiario è sottoposta al termine (triennale) di
prescrizione previsto dall’art. 84, secondo comma, r.d. n. 1736/1933, nel secondo caso,
invece, “in relazione alla richiesta di restituzione della provvista, il termine di prescrizione
nei confronti del richiedente l’emissione del titolo incorporante il diritto di credito ormai
prescritto deve essere correttamente individuato nell’ordinario termine decennale ex art.
2946 c.c.; infatti, una volta accertato che il servizio di trasferimento di fondi mediante
emissione” del titolo “non sia andato, per qualsivoglia ragione, a buon fine (e, dunque, il
credito incorporato nel titolo non sia stato pagato e non sia più pagabile), risulta totalmente
priva di giustificazione causale l’appropriazione, da parte dell’intermediario emittente il
titolo, della somma di denaro che il richiedente l’emissione del titolo abbia originariamente
versato per creare la provvista necessaria all’operazione de qua” (Collegio di Milano,
decisione 2290/13).
Ciò chiarito, non appare condivisibile la contestazione del ricorrente secondo cui la
devoluzione alla CONSAP della somma relativa all’assegno circolare avvenuta in data
25.05.2009, previa comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data
14.11.2008, sarebbe, in realtà, “dovuta avvenire almeno al compimento del decimo anno
così come recita la legge”. E’, infatti, agevole rilevare come il termine, a decorrere del
quale l’art. 1, comma 345-ter l. 266/2005 condiziona la devoluzione degli importi
corrispondenti ad assegni circolari non riscossi al fondo gestito dalla CONSAP, non è
quello corrispondente al diritto del richiedente l’emissione del titolo, ma bensì quello
corrispondente al diritto del beneficiario a riscuotere le somme portate dal titolo; termine
che, ai sensi dell’art. 84, secondo comma, del r.d. n. 1736/1933 (c.d. legge assegni), è
fissato in tre anni dall’emissione del titolo stesso. L’intermediario resistente ha, quindi, ben
operato nel trasferire alla CONSAP in data 24.05.2009 l’importo corrispondente
all’assegno circolare emesso il 24.01.2001, poiché a quella data il diritto del beneficiario di
cui all’art. 84 r.d. n. 1736/1933 risultava ormai ampiamente prescritto. Così come risulta
ormai prescritto il diritto del “richiedente [il ricorrente] l’emissione dell’assegno circolare
non riscosso alla restituzione del relativo importo” (art. 345-ter l. 266/2005); richiesta che
dovrebbe comunque essere avanzata nei confronti della CONSAP, quale gestore del
fondo, e non più nei confronti dell’intermediario resistente. La richiesta di rimborso, così
come formulata dal ricorrente, non può pertanto essere accolta.
Ancorché il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione dell’importo corrispondente
all’assegno circolare non riscosso sia ormai prescritto, deve, tuttavia, segnalarsi la grave
irregolarità in cui è incorso l’intermediario resistente. Pur avendo correttamente devoluto
l’importo dell’assegno circolare non riscosso per decorrenza del termine previsto dall’art.
84, secondo comma, r.d. 1736/1933, non risulta, infatti, che l’intermediario abbia
provveduto a darne preventiva comunicazione al richiedente (ricorrente) in conformità a
quanto previsto dall’art. 3 del d.P.R. 116/2007; l’intermediario non ha pertanto messo il
ricorrente nelle condizioni di potersi tempestivamente attivare per la restituzione delle
somme portate dal titolo, così esponendosi ad eventuali richieste di natura risarcitoria, pur
non avanzate dal ricorrente con il ricorso in esame. Il Collegio ritiene, pertanto, opportuno,
nell’esercizio del proprio potere di fornire indicazioni per migliorare i rapporti fra
intermediario e clientela, invitare l’intermediario ad una maggiore attenzione e ad una
condotta più aderente alle previsioni normative, allo scopo di assicurare agli utenti la
possibilità di esercitare per tempo i diritti lasciati impregiudicati dal trasferimento delle
somme relative ai rapporti c.d. dormienti al fondo gestito dalla CONSAP.
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PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio non accoglie il ricorso.
Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all’intermediario, ai sensi di cui in
motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.
IL PRESIDENTE
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