Decisione N. 1752 del 24 marzo 2014 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO Presidente (MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) TINA Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore TINA ANDREA Nella seduta del 27/02/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Con lettera del 18/04/2013, indirizzata per conoscenza all’intermediario resistente, il ricorrente chiedeva alla CONSAP S.p.A. il rimborso di Euro 304,19, quale controvalore in Euro della provvista versata per un assegno circolare, di cui egli era l’ordinante e al contempo il beneficiario; assegno emesso il 24/01/2001 dall’intermediario resistente in sede di estinzione di un conto corrente presso una filiale dello stesso intermediario e ancora in possesso del ricorrente. Non avendo ricevuto alcun riscontro dall’intermediario resistente, il ricorrente ha presentato ricorso all’ABF, con il quale ha fatto presente che l’intermediario ha versato alla CONSAP l’importo corrispondente al valore dell’assegno il 25/05/2009 (dopo avere comunicato al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 14/11/2008 che sussistevano le condizioni per la devoluzione delle relative somme al fondo depositi dormienti) “e non dopo dieci anni come recita la legge”. Il ricorrente ha, quindi, chiesto che l’intermediario “restituisca in euro la somma relativa all’assegno circolare”. Nelle proprie controdeduzioni, l’intermediario ha contestato anzitutto la mancanza di un preventivo reclamo, rilevando come la lettera del ricorrente del 18/04/2013 è stata inviata Pag. 2/5 Decisione N. 1752 del 24 marzo 2014 alla CONSAP e solo per conoscenza allo stesso intermediario. Ciò premesso, l’intermediario ha precisato quanto segue: - in data 28/06/2012 il ricorrente si è presentato presso una filiale dell’intermediario per chiedere il rimborso dell’assegno circolare di Lire 589.000 (pari a Euro 304,19) emesso il 24/01/2001 in seguito all’estinzione, avvenuta il 23/01/2001, di un conto corrente di cui egli era titolare; - la somma in questione era stata tuttavia devoluta al Fondo ex art. 1, comma 343 della L. 266/2005, in quanto “il titolo rientrava tra quelli in prescrizione, c.d. ‘dormienti’”; pertanto la filiale ha consegnato al ricorrente l’attestazione di devoluzione di somme a detto fondo, “informandolo che avrebbe trovato tutti i chiarimenti necessari (compreso il recupero della somma) sul sito www.consap.it”. DIRITTO In via preliminare, va superata l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’intermediario resistente in ordine alla mancata presentazione del reclamo. Al riguardo, giova, infatti, segnalare che la richiesta di rimborso comunicata dal ricorrente in data 18.04.2013 alla CONSAP è stata inviata, ancorché solo per conoscenza, anche all’intermediario resistente e che la domanda di rimborso ivi contenuta è proposta in modo chiaro e sufficientemente circostanziata per garantire l’instaurazione del contradditorio con l’intermediario. Così confermata la procedibilità del ricorso, nel caso sottoposto all’esame del Collegio il ricorrente lamenta che l’intermediario resistente ha provveduto a comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze (prima) e a versare al fondo dei rapporti dormienti gestito dalla CONSAP (poi) l’importo corrispondente all’assegno circolare emesso dallo stesso intermediario in data 24.01.2001, precedentemente al decorrere del termine di prescrizione decennale. Al riguardo, per maggiore chiarezza è opportuno richiamare la disciplina di riferimento. Ai sensi dell’art. 1, comma 345-ter l. 266/2005, “Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto, di cui all’art. 84, secondo comma, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell’economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. Resta impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l’emissione dell’assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo”. L’art. 3 del D.P.R. 116/2007 stabilisce, inoltre, che al “verificarsi delle condizioni di cui all’art. 1, lettera b), l’intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomanda con avviso di ricevimento indirizzata all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo secondo le modalità indicate nell’art. 4. Restano impregiudicate le cause di estinzione dei diritti”. Dal quadro così tracciato, emerge chiara la distinzione tra il diritto del beneficiario dell’assegno circolare emesso dall’intermediario resistente e il diritto del richiedente la stessa emissione del titolo (nel caso in esame coincidente con il beneficiario) di ottenere il rimborso della somma originariamente portata dal titolo. Sul punto, questo Collegio ha, infatti, già avuto occasione di precisare che in quest’ultimo caso la pretesa del richiedente debba essere qualificata “non tanto alla stregua di richiesta di pagamento della somma portata dal titolo quanto, più correttamente, quale rimborso della somma di denaro che sia servita per formare la provvista necessaria all’emissione del titolo che si sia Pag. 3/5 Decisione N. 1752 del 24 marzo 2014 successivamente prescritto senza che il beneficiario lo abbia incassato”. Inoltre, mentre nel primo caso, la richiesta del beneficiario è sottoposta al termine (triennale) di prescrizione previsto dall’art. 84, secondo comma, r.d. n. 1736/1933, nel secondo caso, invece, “in relazione alla richiesta di restituzione della provvista, il termine di prescrizione nei confronti del richiedente l’emissione del titolo incorporante il diritto di credito ormai prescritto deve essere correttamente individuato nell’ordinario termine decennale ex art. 2946 c.c.; infatti, una volta accertato che il servizio di trasferimento di fondi mediante emissione” del titolo “non sia andato, per qualsivoglia ragione, a buon fine (e, dunque, il credito incorporato nel titolo non sia stato pagato e non sia più pagabile), risulta totalmente priva di giustificazione causale l’appropriazione, da parte dell’intermediario emittente il titolo, della somma di denaro che il richiedente l’emissione del titolo abbia originariamente versato per creare la provvista necessaria all’operazione de qua” (Collegio di Milano, decisione 2290/13). Ciò chiarito, non appare condivisibile la contestazione del ricorrente secondo cui la devoluzione alla CONSAP della somma relativa all’assegno circolare avvenuta in data 25.05.2009, previa comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 14.11.2008, sarebbe, in realtà, “dovuta avvenire almeno al compimento del decimo anno così come recita la legge”. E’, infatti, agevole rilevare come il termine, a decorrere del quale l’art. 1, comma 345-ter l. 266/2005 condiziona la devoluzione degli importi corrispondenti ad assegni circolari non riscossi al fondo gestito dalla CONSAP, non è quello corrispondente al diritto del richiedente l’emissione del titolo, ma bensì quello corrispondente al diritto del beneficiario a riscuotere le somme portate dal titolo; termine che, ai sensi dell’art. 84, secondo comma, del r.d. n. 1736/1933 (c.d. legge assegni), è fissato in tre anni dall’emissione del titolo stesso. L’intermediario resistente ha, quindi, ben operato nel trasferire alla CONSAP in data 24.05.2009 l’importo corrispondente all’assegno circolare emesso il 24.01.2001, poiché a quella data il diritto del beneficiario di cui all’art. 84 r.d. n. 1736/1933 risultava ormai ampiamente prescritto. Così come risulta ormai prescritto il diritto del “richiedente [il ricorrente] l’emissione dell’assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo” (art. 345-ter l. 266/2005); richiesta che dovrebbe comunque essere avanzata nei confronti della CONSAP, quale gestore del fondo, e non più nei confronti dell’intermediario resistente. La richiesta di rimborso, così come formulata dal ricorrente, non può pertanto essere accolta. Ancorché il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione dell’importo corrispondente all’assegno circolare non riscosso sia ormai prescritto, deve, tuttavia, segnalarsi la grave irregolarità in cui è incorso l’intermediario resistente. Pur avendo correttamente devoluto l’importo dell’assegno circolare non riscosso per decorrenza del termine previsto dall’art. 84, secondo comma, r.d. 1736/1933, non risulta, infatti, che l’intermediario abbia provveduto a darne preventiva comunicazione al richiedente (ricorrente) in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del d.P.R. 116/2007; l’intermediario non ha pertanto messo il ricorrente nelle condizioni di potersi tempestivamente attivare per la restituzione delle somme portate dal titolo, così esponendosi ad eventuali richieste di natura risarcitoria, pur non avanzate dal ricorrente con il ricorso in esame. Il Collegio ritiene, pertanto, opportuno, nell’esercizio del proprio potere di fornire indicazioni per migliorare i rapporti fra intermediario e clientela, invitare l’intermediario ad una maggiore attenzione e ad una condotta più aderente alle previsioni normative, allo scopo di assicurare agli utenti la possibilità di esercitare per tempo i diritti lasciati impregiudicati dal trasferimento delle somme relative ai rapporti c.d. dormienti al fondo gestito dalla CONSAP. Pag. 4/5 Decisione N. 1752 del 24 marzo 2014 PER QUESTI MOTIVI Il Collegio non accoglie il ricorso. Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all’intermediario, ai sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 5/5
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