pdf La sentenza 417/2015 del Tar Palermo - Enti Locali

N. 00417/2015 REG.PROV.COLL. N. 04151/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4151 del 2014, proposto da: INGRASSIA Antonio (n.q. di cittadino elettore e di candidato alla carica di Consigliere Comunale del Comune di Misilmeri nella lista n°7 “Il Sindaco della Gente” in occasione delle consultazioni elettorali svoltesi i giorni 16/17‐11‐2014 e 30/11‐1/12‐2014) rappresentato e difeso dagli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Girolamo Rubino, sito in Palermo nella Via G. Oberdan n°5; contro il COMUNE di MISILMERI, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; nei confronti di SUCATO Francesca, rappresentata e difesa dall'avv. Benedetta Zerbo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Palermo nella Via G. De Spuches n°10; per l'annullamento ‐ del verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio Elettorale Centrale per il turno di ballottaggio redatto il 2 e 3 dicembre 2014 nella parte in cui risulta assegnata al ricorrente una cifra individuale pari a 1197 voti, anziché pari a 1207 allo stesso effettivamente spettante, nonché nella parte in cui il predetto Ufficio ha proclamato eletto alla carica di Consigliere Comunale del Comune di Misilmeri la sig.ra Sucato Francesca anziché il sig. Antonio Ingrassia; ‐ del verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio Elettorale Centrale relative al primo turno, nella parte in cui sono stati assegnati al ricorrente n.272 voti in luogo dei n.282 voti allo stesso effettivamente spettanti, e una cifra individuale pari a 1197 anziché pari a 1207 allo stesso effettivamente spettante; ‐ dei verbali delle operazioni elettorali della sezione elettorale n.2 del Comune di Misilmeri nella parte in cui all’odierno ricorrente risultano assegnati n.8 voti in luogo dei 18 voti allo stesso spettanti; ‐ di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Francesca Sucato; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 130, comma 7, cod. proc. amm.; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2015 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti: l’avv. Giuseppe Impiduglia per il ricorrente Antonio Ingrassia; l’avv. Benedetta Zerbo per la controinteressata Sucato Francesca; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1.1. Con ricorso depositato in Segreteria il 24/12/2014 il ricorrente ha esposto: ‐ che nei giorni 16 e 17 novembre si è tenuto in Misilmeri il primo turno delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e per la carica di Sindaco; ‐ di avere partecipato alla predetta consultazione elettorale quale candidato alla carica di Consigliere Comunale nella lista n.7 “Il Sindaco della Gente”, collegata al Sindaco Francesco Vitrano; ‐ che in esito alla consultazione elettorale, ed al successivo turno di ballottaggio svoltosi in data 30/11‐
01/12‐2014, l’Ufficio Elettorale Centrale ha proclamato eletto alla carica di Sindaco la signora Rosalia Stardelli ed ha assegnato alla lista n.7 “Il Sindaco della Gente” un solo seggio di Consigliere Comunale; ‐ che il seggio in argomento è stato assegnato alla candidata Francesca Sucato; ‐ che Francesca Sucato ha ottenuto una cifra individuale pari a 1206 ed un numero di voti pari a 281; ‐ che il ricorrente Antonio Ingrassia ha, invece, ottenuto una cifra individuale pari a 1197 ed un numero di voti pari a 272; ‐ che in realtà la graduatoria della lista n.7 “Il Sindaco della Gente” è viziata dalla mancata attribuzione, in favore del ricorrente Antonio Ingrassia, di n.10 voti nella Sezione elettorale n.2, nonostante le relative schede recassero una valida espressione di voto; ‐ che tale mancata attribuzione di n.10 voti discenderebbe da un errore di trascrizione dei voti espressi a favore del candidato Ingrassia, indicati in numero di 8 nel verbale sezionale, a fronte dei 18 voti indicati nella tabella di scrutinio; ‐ che se i voti fossero stati trascritti in maniera corretta, il ricorrente avrebbe conseguito n.10 voti in più ed avrebbe avuto attribuito un numero complessivo di voti pari a n.282 ed una cifra individuale pari a 1207; pertanto, avrebbe superato nella graduatoria di lista la candidata Francesca Sucato che ha attenuto una cifra individuale pari a 1206 ed un numero di voti pari a n.281; 1.2. Il ricorrente ha, dunque, proposto ricorso avverso gli atti indicati in epigrafe articolando un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto i vizi di: violazione e falsa applicazione del T.U. regionale di cui al D.P.R.S. 20/08/1960 n.3; di eccesso di potere per travisamento dei fatti; di difetto d’istruttoria ed errore materiale. Ritenendo, inoltre, di avere fornito un principio di prova con riferimento all’errore di trascrizione sopra citato, a mezzo di due dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio (una riferibile a un rappresentante di lista e l’altra a un cittadino elettore), il ricorrente ha chiesto, in via istruttoria: ‐ disporsi la verificazione, in contraddittorio tra le parti, delle tabelle di scrutinio della Sezione Elettorale n.2 del Comune di Misilmeri al fine di accertare il numero esatto dei voti validi espressi in favore del candidato Antonio Ingrassia; ‐ ove ritenuto necessario, estendere la verificazione al plico contenente le schede recanti i voti validi della Sezione Elettorale n.2, per verificare il numero di voti validi espressi in favore del candidato Antonio Ingrassia; ‐ nel merito, accogliersi il ricorso annullando i provvedimenti impugnati nelle parti in epigrafe indicate; per l’effetto correggere il risultato elettorale nelle parti in cui sono stati erroneamente assegnati i voti conseguiti dal candidato Antonio Ingrassia e proclamarlo eletto alla carica di Consigliere Comunale del Comune di Misilmeri in luogo di Francesca Sucato. 1.3. Il ricorso, unitamente al pedissequo decreto presidenziale (n. 1164/14 del 29 dicembre 2014) di fissazione di udienza e di nomina del relatore, è stato notificato a cura del ricorrente al Comune di Misilmeri, ed alle altre parti evocate in giudizio, il 30/12/2014 a mezzo del servizio postale. L’originale di notifica, con la prova delle eseguite notificazioni a mezzo del servizio postale, è stato depositato in Segreteria il 05/01/2015 mentre gli avvisi di ricevimento postali attestanti il perfezionamento delle notifiche sono stati depositati in Segreteria il 13/01/2015 (Comune di Misilmeri) e il 14/01/2015 (Sucato Francesca) 1.4. Il Comune di Misilmeri, ritualmente intimato con atto notificato a mezzo del servizio postale il 07/01/2015, non si è costituito in giudizio. 1.5. In data 20/01/2015 si è costituita in giudizio la controinteressata Sucato Francesca, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito con riferimento alla necessità, per il ricorrente, della previa proposizione della querela di falso ai fini della efficace contestazione delle risultanze del Verbale della 2^ Sezione Elettorale, e in subordine chiedendo la reiezione del ricorso nel merito. 1.6. In data 29/01/2015 il ricorrente Ingrassia Antonio ha depositato una memoria di replica. 1.7. In data 03/02/2015 anche la controinteressata ha depositato una memoria di replica, eccependo la tardività della memoria da ultimo depositata dal ricorrente e conseguentemente invocando – per il principio del rispetto del contraddittorio ‐ l’ammissibilità di quella da essa stessa depositata tardivamente. 1.8. Alla pubblica udienza del 10/02/2015, dopo la discussione orale, il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO 2. Preliminarmente il Collegio deve esaminare la questione relativa all’ammissibilità del deposito delle “memorie di replica” depositate sia dal ricorrente, sia dalla controinteressata. Infatti in data 29/01/2015 il ricorrente ha depositato una “memoria di replica” ritenuta irrituale dalla controinteressata, sia per non essere stata preceduta da alcuna memoria conclusionale cui effettivamente “replicare”, sia per il mancato rispetto dei termini di deposito di memorie (ancorchè dimidiati) stabiliti dall’art.130, comma 10, cod.proc.amm. Dunque, in data 03/02/2015 anche la controinteressata ha depositato tardivamente una “memoria di replica”, funzionale ad eccepire la tardività della memoria depositata dal ricorrente il 29/01/2015 (senza rispettare i 15 giorni liberi prima dell’udienza) e a contraddirvi; invocando al contempo e alternativamente – in ossequio al principio del contraddittorio ‐ l’inammissibilità ovvero l’ammissibilità di entrambe le suddette memorie di replica. Orbene: considerato che il ricorrente non ha assunto alcuna posizione difensiva riguardo all’eccezione di tardività della memoria sollevata dalla controinteressata, manifestando tacita acquiescenza rispetto alla richiesta di reciproca ammissibilità, ovvero inammissibilità, di entrambe le memorie; rilevato che le reciproche posizioni difensive delle parti erano state immediatamente delineate con i rispettivi atti introduttivi: considerato, infatti, che l’eccezione relativa alla querela di falso era stata tempestivamente formulata dalla ricorrente nell’atto di costituzione in giudizio; considerato che il rispetto del principio del contraddittorio risulta pienamente soddisfatto e realizzato con il deposito e lo scambio di reciproche memorie; considerato il congruo termine intercorso tra il deposito dell’ultima memoria e l’udienza pubblica nel corso della quale le parti hanno potuto ampiamente discutere e contraddire; il Collegio conclude ritenendo ammissibile il deposito di entrambe le memorie difensive. 3. Deve adesso essere esaminata l’eccezione pregiudiziale ‐ formulata dalla controinteressata già con la memoria di costituzione ‐ di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con riferimento alla necessità dell’incidente di falso nel giudizio elettorale. L’eccezione, ad avviso del Collegio, deve essere più correttamente riqualificata (o meglio precisata) come eccezione di inammissibilità del ricorso elettorale proposto dinanzi al giudice amministrativo in assenza della proposizione della querela di falso dinanzi al giudice ordinario (art.8, comma 2, cod.proc.amm.), espediente che può essere proposto o prima dell’instaurazione del ricorso elettorale, ovvero nel corso dello stesso su richiesta della parte che vuol fare valere la falsità dell’atto, ai sensi dell’art.77 cod.proc.amm. 3.1. Sull’eccezione formulata dalla controinteressata ha preso posizione il ricorrente con la memoria di replica depositata il 29/01/2015, con la quale egli ha sostanzialmente ribadito quanto esposto nel ricorso, ossia: ‐ che in realtà la graduatoria della lista n.7 “Il Sindaco della Gente” sarebbe viziata dalla mancata attribuzione, in favore del ricorrente Antonio Ingrassia, di n.10 voti nella Sezione Elettorale n.2, nonostante le relative schede recassero una valida espressione di voto in suo favore; ‐ che tale mancata attribuzione di voti discenderebbe da un “errore di trascrizione” dei voti espressi a favore del candidato Ingrassia, indicati in numero di 8 nel verbale sezionale, a fronte dei 18 indicati nella tabella di scrutinio. Ha argomentato, il ricorrente, di non avere affatto dedotto, con il ricorso, la sussistenza di una falsità materiale o ideologica nella redazione del verbale sezionale, bensì la sussistenza di un “mero errore materiale” commesso dal seggio in occasione della trascrizione dei dati dalla tabella di scrutinio al verbale sezionale. Cita, il ricorrente, giurisprudenza del Consiglio di Stato affermante la non necessità della proposizione delle querela di falso allorquando venga “dedotta la sussistenza di un mero errore materiale, commesso dal verbalizzante nella trascrizione dei dati relativi alle preferenze rivenienti dal semplice scrutinio delle schede, agevolmente verificabile attraverso una semplice indagine istruttoria circa il corretto conteggio delle schede stesse e non, invece, una falsità materiale o ideologica nella redazione dei verbali, sindacabile solo attraverso tale impugnativa di falso” . “L'atto pubblico fa prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e, quindi, prova che la verifica documentale è stata eseguita, ma non anche fa fede delle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale sulla documentazione esaminata e neppure esclude la possibilità di errori commessi in tale valutazione; da ciò consegue che nessuna preclusione può derivare dai verbali recanti i dati relativi alle preferenze rivenienti dallo scrutinio delle schede elettorali all'esperimento di nuove verifiche, vuoi, se del caso, in sede di autotutela da parte della p.a., vuoi dinanzi al giudice amministrativo, come nel caso di specie” (Consiglio di Stato sez. V 18 novembre 2003 n. 7320 ) Il ricorrente ha poi prodotto, in occasione della discussione in pubblica udienza, taluni contributi giurisprudenziali che deporrebbero in senso conforme (Consiglio di Stato 2541/2011; 5851/2010; 2829/2001). 3.2. La controinteressata ha invece insistito sulla necessità della proposizione della querela di falso, rilevando da un lato la risalenza nel tempo delle pronunzie giurisprudenziali citate dal ricorrente e rilevando, dall’altro, come a fronte di un annoso contrasto giurisprudenziale sul punto, contrassegnato da discordanti pronunzie del Consiglio di Stato, si sia da ultimo espressa l’Adunanza Plenaria con la recente sentenza n.32 del 20/11/2014. 4. Ai fini della soluzione del detto contrasto, l’Adunanza Plenaria ha ritenuto necessario tenere distinte: “a) le doglianze con le quali si intenda contestare il contenuto del verbale sezionale, sostenendo che lo stesso non espone i fatti come realmente accaduti, dalle doglianze con le quali, b) fermo quanto emerge dal verbale, il ricorrente lamenti che le determinazioni assunte dal seggio siano il frutto di una errata e perciò illegittima applicazione della normativa che regola le operazioni in questione”. a) “Con riferimento al primo gruppo di contestazioni, merita condivisione e conferma l’avviso secondo cui la forza fidefacente del verbale sezionale in quanto atto pubblico non possa essere validamente contrastata se non mediante l’esperimento della querela di falso, e che pertanto nessun rilievo probatorio può riconoscersi alle dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio. In tali casi, anche la acquisizione officiosa degli atti del procedimento si rivelerebbe inutile, per l’evidente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a desumerne la fondatezza della doglianza”. b) “La stessa conclusione non può estendersi, invece, alle ipotesi sub b), nella quali, come detto, si sottopone al giudice amministrativo, non la veridicità di un atto pubblico, bensì il vaglio della legittimità delle decisioni assunte dal seggio elettorale, giudizio che non potrebbe essere condotto senza l’esame di quella documentazione di cui il ricorrente non dispone e di cui occorre ordinare l’acquisizione mediante l’esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice anche d’ufficio”. 4.1. Ritiene il Collegio, alla luce dei qui condivisi criteri delineati dall’Adunanza Plenaria, come il caso in esame sia riconducibile all’ipotesi sopra calendata con la lettera a), e come l’accertamento del preteso errore materiale, o di trascrizione, denunziato dal ricorrente, non possa efficacemente essere fatto valere se non mediante l’esperimento della querela di falso. Deve, infatti, rilevarsi che la contestazione in ordine al dato numerico contenuto del verbale sezionale (atto pubblico), ancorché derubricata dal ricorrente a “mero errore di trascrizione”, implica comunque un accertamento in ordine alla sua “non corrispondenza” con il risultato della tabella di scrutinio, che si risolve pur sempre ed inevitabilmente nella valutazione della sua falsità, intesa come “non fedele” rappresentazione di un certo dato storico che il pubblico ufficiale attesta essere stato verificato in sua presenza e che il ricorrente assume, invece, essere diverso dal dato reale. E ciò certamente prescinde dalla semplicità o complessità dello strumento (indagine istruttoria) con cui accertare la veridicità del dato numerico sostenuto del ricorrente, perché l’accertamento della presunta veridicità di un dato diverso da quello consacrato dal pubblico ufficiale nel verbale da egli formato ‐ avente fede privilegiata – comporta necessariamente ed imprescindibilmente, quale conseguenza riflessa, il contestuale e corrispondente accertamento della falsità del dato storico trascritto nell’atto pubblico, per la cui affermazione è, appunto, sempre necessaria la proposizione della querela di falso dinanzi al giudice ordinario, stante il disposto dell’art.8, comma 2, cod.proc.amm. Unica eccezione, è che l’errore di trascrizione sia chiaramente riconoscibile da chiunque e rilevabile dal contesto stesso dell’atto, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà, il cui contenuto resti individuabile ed individuato con certezza. Ma nel caso in esame il ricorrente non ha rappresentato la ricorrenza di tali presupposti, né l’esame del verbale palesa errori evidenti ed intrinseci dell’atto che siano riconoscibili ictu oculi dal Collegio, senza necessità di alcuna indagine istruttoria. Con la conseguenza che deve affermarsi, nel caso in esame, la necessità dell’esperimento della querela di falso, non potendo riconoscersi alcun rilievo probatorio alle dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio prodotte dal ricorrente, e non potendosi ricorrere all’acquisizione officiosa degli atti del procedimento, per l’evidente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a desumere la fondatezza della doglianza. 4.2. Sotto quest’ultimo profilo, l'ordinamento stabilisce un'implicita (ma necessaria) preclusione alla possibilità di presentare un ricorso in materia elettorale, nel caso di mancata esplicitazione delle contestazioni nel verbale delle operazioni elettorali, lì dove attribuisce al predetto verbale fede privilegiata e capacità di fare piena prova fino a querela di falso (cfr. C.d.S., Sez. V, 28 febbraio 2012, n. 1151): ed infatti, l'efficacia probatoria del verbale fino a querela di falso non riguarda solo le circostanze ivi attestate, ma deve ritenersi che si estenda anche alle circostanze non verbalizzate (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, n. 4897/2011, cit.), cosicché per la dimostrazione di tali circostanze gli interessati dovranno proporre querela di falso (che, nel caso ora in esame, è mancata). In altre parole, ad avviso del Collegio è ammissibile un ricorso in materia elettorale supportato da dichiarazioni ad esso allegate, anche se le contestazioni riferite nelle suddette dichiarazioni non siano state messe a verbale nel corso delle operazioni elettorali, a condizione, però, che si dimostri, con la querela di falso, che tale incompletezza si risolve, in realtà, in una falsa attestazione implicita. Ove si opinasse diversamente, infatti, verrebbe annullata la funzione fondamentale che assolve il verbale nella documentazione degli adempimenti eseguiti, delle operazioni svolte e degli eventuali contrasti sorti nel corso di esse: funzione che ‐ salvo il caso di proposizione vittoriosa della querela di falso ‐ non può esser integrata/surrogata da dichiarazioni successive, le quali presentano il rischio palese di fornire una rappresentazione di quanto accaduto deformata dalla personale interpretazione dei fatti del singolo dichiarante (T.A.R. Sez. I Latina , Lazio, 09/10/2013 n.741). 4.3. Orbene, a fronte dell’eccezione proposta in giudizio dalla controinteressata, il ricorrente ha replicato ritenendo che la delibazione del ricorso elettorale proposto non necessiterebbe dell’accertamento ‐ in via pregiudiziale e a mezzo di proposizione di querela di falso ‐ della falsità del verbale sezionale impugnato ed ha insistito per l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso; pertanto, non ha nemmeno chiesto al Collegio, la concessione di un termine ai sensi dell’art. 77, comma 1, cod.proc.amm., il quale stabilisce che “chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la fissazione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente”. Conseguentemente, stante la mancata proposizione della querela di falso da parte del ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare l’inammissibilità del ricorso. 5. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in favore della controinteressata; mentre nulla deve essere statuito relativamente al Comune di Misilmeri che non si è costituito in giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: ‐ dichiara il ricorso inammissibile; ‐ condanna Ingrassia Antonio al pagamento, in favore della controinteressata Sucato Francesca, delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre iva e cpa; ‐ nulla dispone per le spese nei confronti del Comune di Misilmeri; Dispone che la Segreteria, ai sensi dell’art.130, comma 8, cod.proc.amm., trasmetta copia della presente sentenza al Prefetto della Provincia di Palermo ed al Sindaco del Comune di Misilmeri per gli ulteriori adempimenti ivi previsti e per quelli di cui al comma 11 dello stesso art. 130 cod.proc.amm. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati: Anna Pignataro, Presidente FF Giuseppe La Greca, Primo Referendario Sebastiano Zafarana, Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 11/02/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)