www.lucabenci.it articolo del 28 febbraio 2013 Affermata la responsabilità della struttura per la caduta accidentale di un paziente Commento a sentenza del Tribunale di Bologna Luca Benci Il fatto. Paziente in decorso di convalescenza da un impegnativo intervento chirurgico, ricoverata in una struttura di riabilitazione, viene portata in bagno, ivi lasciata sola con la raccomandazione di chiamare il personale infermieristico per farsi riaccompagnare a letto. Nel tentativo di alzarsi da sola, la signora, cade procurandosi una lussazione protesica che la costringe a un altro intervento chirurgico. Convenuta in giudizio la struttura si è limitata ad affermare il suo adempimento – senza darne prova – e addebitando la responsabilità alla stessa paziente la quale non si era attenuta a quanto le era stato prescritto e cioè di non alzarsi autonomamente e di suonare il campanello di allarme situato all’interno del bagno. Riportiamo per esteso la massima della sentenza: “L’attrice, infatti, si trovava presso la casa di cura per sottoporsi ad un trattamento riabilitativo dell’ arto sinistro, resosi necessario a seguito di un intervento chirurgico di coxartrosi, che aveva ridotto in maniera rilevante la sua capacità di deambulazione, resa in concreto possibile con l’ausilio di una sedia a rotelle e, in generale, la sua capacità di provvedere a se stessa in modo del tutto autonomo. Si trattava, quindi, di una degente che necessitava di assistenza continuativa e di vigile controllo durante i suoi spostamenti all’interno della casa di cura. Inoltre, le circostanze riferite dalle collaboratrici della struttura sanitaria in sede di loro escussione testimoniale non hanno trovato alcun obiettivo riscontro istruttorio e, in ogni caso, ove confermate, sarebbero risultate sostanzialmente irrilevanti ai fini della decisione. Infatti, nel caso di specie, è pacifico ed incontestato che l’attrice sia stata lasciata da sola all’interno del bagno, mentre la circostanza che il personale, come riferito, non avesse udito il suono del campanello, non esclude che questo fosse stato attivato dall’attrice e non ascoltato dalle infermiere in quel momento impegnate in altre occupazioni. Anche a voler sostenere che il personale sanitario avesse rivolto all’attrice la raccomandazione di non provare ad alzarsi autonomamente e di richiedere invece l’intervento del personale a ciò addetto, in ogni caso, trattandosi di paziente reduce da intervento chirurgico sopra descritto, priva di autonomia funzionale e deambulatoria, affetta da importanti patologie cardiologiche e di età avanzata, mai avrebbe dovuto essere lasciata in balìa di se stessa. La convenuta, quindi, proprio in ragione delle affatto rassicuranti condizioni psico-fisiche della paziente, avrebbe dovuto comunque predisporre ed attuare nei di lei confronti un controllo ed una vigilanza ininterrotti, essendo anche prevedibile che, soprattutto in caso di permanenza prolungata e coattiva in bagno, quest’ultima avrebbe potuto assumere l’iniziativa di ritornare da sola a letto. Del resto, non vi è prova che la caduta della donna sia stata provocata da una sua condotta arbitraria o abnorme, nè è dimostrato che la paziente, prima di attuare il tentativo di alzarsi da sola, fosse rimasta all’interno del bagno, priva di assistenza, per un tempo così ridotto da non giustificare una siffatta iniziativa o da non poter attendere l’arrivo del personale a ciò preposto. Inoltre, non sono state neppure allegate le specifiche e contingenti emergenze ospedaliere che avrebbero comportato l’allontanamento dalla stanza della paziente da parte dell’assistente che avrebbe dovuto curare l’accompagnamento di questa a letto e, quindi, il sostanziale abbandono a se stessa dell’anziana e non autosufficiente signora.” Ci sono quindi tutti gli elementi per l’affermazione della responsabilità della struttura: una errata valutazione dei bisogni della paziente, l’errata decisione di lasciarla da sola senza assistenza, la prevedibilità dell’evento e del comportamento della paziente e la mancata allegazione della prova di emergenze tali da giustificare un comportamento consimile. Sentenza assolutamente condivisibile. –1– www.lucabenci.it Tribunale di Bologna Sez. III, Sentenza del 21-102013 salute (deficit funzionale deambulatorio con ipotrofia muscolare e conseguente riduzione della sua autonomia, squilibrio statico e dinamico della colonna vertebrale e REPUBBLICA ITALIANA anomala sollecitazione della coxofemorale destra già IN NOME DEL POPOLO ITALIANO protesizzata), oltre a quello da spese sostenute e future. TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA TERZA La convenuta si costituiva in giudizio e, contestando SEZIONE CIVILE la fondatezza della domanda formulata dall’attrice, ne chiedeva l’integrale reiezione; in subordine, nell’ipotesi Premesso che: di accertamento della propria responsabilità, chiedeva il rigetto della pretesa risarcitoria nell’ammontare indicato G.C. conveniva in giudizio, innanzi all’intestato Tri- da parte attrice, in considerazione del concorso del fatto bunale, la Casa di cura Villa Bellombra s.p.a., in perso- colposo della paziente e del suo pregresso stato clinico, na del suo legale rappresentante pro-tempore, chiedendo già fortemente compromesso. che l’adito Tribunale, previo accertamento della responSul punto, infatti, la convenuta assumeva che la resabilità contrattuale della struttura sanitaria convenuta, sponsabilità del sinistro in esame non fosse imputabile condannasse quest’ultima al risarcimento dei patiti dan- al personale sanitario, ma solo ed esclusivamente alla ni, patrimoniali e non patrimoniali. paziente stessa, la quale non si era attenuta alla prescriL’attrice, in particolare, riferiva che : zione appositamente impartitale di non alzarsi autono- nel gennaio 2006, presso l’istituto Ortopedico Riz- mamente e di richiedere l’assistenza del personale, suozoli di Bologna, era stata sottoposta ad un intervento nando il campanello di allarme situato all’interno del chirurgico di coxartrosi, per la rimozione di una patolo- bagno. gia degenerativa della cartilagine dell’anca sinistra, meLa convenuta, in ulteriore subordine, chiedeva il difdiante il posizionamento di arto protesi coxo-femorale; ferimento dell’udienza di comparizione al fine di chia- a seguito di tale intervento, in data 13 gennaio 2006, mare in causa, a manleva, la propria assicuratrice Axa era stata ricoverata presso la struttura sanitaria denomi- Assicurazioni s.p.a, per essere da questa tenuta indenne nata “Casa di Cura Villa Bellombra s.p.a.” per sottoporsi dall’eventuale condanna risarcitoria pronunciata a suo ad un trattamento riabilitativo dell’arto sinistro; carico. nel corso del periodo di permanenza presso la suddetta La terza chiamata in giudizio si costituiva ritualmente struttura sanitaria, in data 22 gennaio 2006, dopo essere e, contestando la fondatezza delle domande ex adverso stata accompagnata in bagno dal personale infermieri- proposte, ne chiedeva il rigetto, evidenziando, tra l’alstico della Casa di cura, era stata lasciata da sola e, nel tro, la natura di coassicurazione senza vincolo di solitentativo di rialzarsi, era caduta a terra procurandosi una darietà della garanzia invocata dalla convenuta, nonché lussazione protesica; l’esistenza di franchigia di Euro 10.000,00. - il giorno stesso, era stata nuovamente trasferita presNel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui so l’istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e sottoposta all’art. 183 c.p.c., il G.I. ammetteva le prove per testi dead un intervento di riduzione della lussazione ed al posi- dotte dalle parti, disponendo altresì c.t.u. medico-legale. zionamento di una valvola di contenzione. Infine, all’udienza del 12/06/2013, il G.I., in funzione Asseriva, quindi, l’attrice che il personale della strut- di Giudice Unico, sulle conclusioni precisate dai procutura sanitaria, avendo omesso di esercitare la vigilanza ratori delle parti, tratteneva la causa in decisione a nore il controllo richiesti dal suo stato clinico, non avesse ma dell’art. 190 c.p.c.. adempiuto correttamente ai propri doveri derivanti dal Ritenuto che: contratto di spedalità inter partes e che, conseguentedalla documentazione versata in atti risulta che l’atmente, fosse tenuta al ristoro del pregiudizio cagiona- trice e la società convenuta hanno stipulato un contratto tole, corrispondente al prolungamento del periodo di con il quale la convenuta si è obbligata ad erogare in malattia e di immobilizzazione, al citato intervento di favore dell’ attrice, dietro il pagamento di un corrispetriduzione della lussazione e l’insorgenza di postumi tivo in denaro, non solo prestazioni sanitarie e servizi permanenti a carattere peggiorativo del proprio stato di infermieristici, ma anche servizi di assistenza e custodia –2– www.lucabenci.it dei pazienti. Com’è noto, con la citata decisione, la Suprema Corte, Si tratta di un contratto atipico, denominato contratto risolvendo un contrasto insorto tra le sezioni semplici, di spedalità, avente ad oggetto una prestazione comples- ha stabilito che il creditore che agisce per la risoluzione sa che non si esaurisce nella prestazione delle cure me- contrattuale, per l’adempimento, ovvero per risarcimendiche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche), to del danno da inadempimento deve dare la prova della ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla messa a disposizione di personale medico ausiliario e di mera allegazione dell’inadempimento della controparpersonale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrez- te, e che grava invece sul debitore convenuto l’onere di zature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu provare il fatto estintivo, ossia l’avvenuto adempimento. alberghiere (v. Cass. n. 1698/2006; Cass. n. 13066/2004; Tale principio opera invariabilmente, senza distinzione Cass., Sez. Un., n. 9556/2002). alcuna, né a seconda del tipo di obbligazione (di mezzi o Secondo un orientamento giurisprudenziale consoli- di risultato), né a seconda che si tratti di inadempimento dato, la responsabilità della struttura ospedaliera per i assoluto o di inesatto adempimento. danni subiti dagli assistiti a causa dell’ attività diagnostiAlla luce del principio enunciato dalla giurisprudenza ca o terapeutica ha carattere contrattuale (tra le altre vedi di legittimità, il regime dell’onere probatorio nelle cause Cass. 8826/2007; S.U.9556/2002; Cass. 4400/2004; di responsabilità medica è dunque unitario: il paziente Cass. 19133/2004). che agisce deducendo l’inesatto adempimento dell’obInfatti, l’ente è parte formale di un contratto concluso bligazione del sanitario deve provare esclusivamente il con il paziente ai momento dell’accettazione o del rico- titolo (il contratto), nonché il peggioramento delle provero. prie condizioni di salute (aggravamento di patologie E importante precisare che l’obbligazione assunta dal- preesistenti o insorgenza di patologie nuove) potendo la struttura ospedaliera (pubblica o privata) comprende limitarsi ad allegare l’inadempimento del debitore, sul anche il rischio della distribuzione delle competenze tra quale graverà, invariabilmente, l’onere di provare l’esati vari operatori e, più in generale, tutte le prestazioni to adempimento (tra le altre vedi Cass. 10297/2004; SU coinvolte nell’intervento richiesto. 577/2008; 12362/2006). Vale a dire che la responsabilità contrattuale dell’enIl sanitario dovrà, quindi, provare che la prestazione è te può conseguire, ai sensi dell’ art. 1218 c.c., all’ina- stata eseguita con la dovuta diligenza e che gli esiti pegdempimento delle obbligazioni che sono direttamente a giorativi sono stati determinati da fattori imprevedibili; carico dell’ ente medesimo, ma anche, ai sensi dell’ art. compete al medico provare di aver tenuto un compor1228 c.c., all’inadempimento della prestazione sanitaria tamento diligente e di non aver commesso, durante tutsvolta direttamente da un soggetto terzo, che assume la te le fasi dell’ intervento (diagnostica, terapeutica, post veste di ausiliario necessario del debitore. operatoria) alcun errore causalmente rilevante rispetto Quanto alla disciplina applicabile alle prestazioni di all’evento dannoso. carattere assistenziale-medico-infermieristico, dedotNel caso di specie, l’attrice ha soddisfatto il proprio te nel suddetto contratto di spedalità, si osserva che, ai onere probatorio, allegando il rapporto negoziale instausensi degli artt. 1176 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c., per ratosi tra le parti a seguito e per effetto del ricovero della il corretto adempimento delle stesse è necessario che il donna presso la struttura sanitaria gestita dalla società professionista svolga tutte le attività necessarie al sod- Casa di Cura Villa Bellombra s.p.a., peraltro documendisfacimento dell’interesse del paziente-creditore con la tato e non contestato dalle parti, nonché, quale fatto codiligenza qualificata del regolato e accorto professioni- stitutivo della sua pretesa risarcitoria, l’inadempimento sta, ovvero la diligenza adeguata alle specificità tecnico- da parte della predetta società delle obbligazioni nascenscientifiche dell’attività esercitata. ti dal contratto di spedalità intercorso tra le parti. In tema di ripartizione dell’onere probatorio dell’iL’attrice, infatti, addebita alla menzionata società l’inadempimento e/o dell’inesatto adempimento, la giu- nadeguatezza dell’assistenza a lei prestata da quest’ultirisprudenza di legittimità ha affermato il principio se- ma nel corso della permanenza presso la predetta strutcondo cui la prova dell’adempimento grava sul debitore tura di cura e riposo dalla stessa gestita, assumendo che (Cass. S.U. 13533/2001). l’evento lesivo occorso (caduta a terra) era dipeso da –3– www.lucabenci.it carenza assoluta di vigilanza e di assistenza da parte del ferito, non avesse udito il suono del campanello, non personale dipendente della suddetta struttura. esclude che questo fosse stato attivato dall’attrice e non La società convenuta, invece, benché onerata, non ha ascoltato dalle infermiere in quel momento impegnate in fornito la prova dell’esatto adempimento della presta- altre occupazioni. zione ovvero la non imputabilità del suo mancato ademAnche a voler sostenere che il personale sanitario pimento. avesse rivolto all’attrice la raccomandazione di non proLa convenuta, infatti, si è limitata ad affermare che la vare ad alzarsi autonomamente e di richiedere invece responsabilità della caduta della sig.ra C. non è imputa- l’intervento del personale a ciò addetto, in ogni caso, bile al personale sanitario, ma solo ed esclusivamente trattandosi di paziente reduce da intervento chirurgico alla paziente, la quale non si era attenuta a quanto le era sopra descritto, priva di autonomia funzionale e deamstato prescritto, ovvero di non alzarsi autonomamente. bulatoria, affetta da importanti patologie cardiologiche A sostegno di tale tesi difensiva, la convenuta ha posto e di età avanzata, mai avrebbe dovuto essere lasciata in le dichiarazioni testimoniali rese da alcune dipendenti balìa di se stessa. della casa di cura (H.I.F., P.M.L. e K.W.E.), le quali hanLa convenuta, quindi, proprio in ragione delle affatno riferito che l’attrice aveva provato ad alzarsi autono- to rassicuranti condizioni psico-fisiche della paziente, mamente, senza aver preventivamente richiesto l’assi- avrebbe dovuto comunque predisporre ed attuare nei di stenza del personale, suonando il campanello di allarme lei confronti un controllo ed una vigilanza ininterrotti, situato all’interno del bagno. essendo anche prevedibile che, soprattutto in caso di Tale circostanza, tuttavia, anche se provata (ma, come permanenza prolungata e coattiva in bagno, quest’ultisi dirà in prosieguo, così non è) non sarebbe comunque ma avrebbe potuto assumere l’iniziativa di ritornare da da sola sufficiente ad integrare la prova liberatoria da sola a letto. responsabilità per la debitrice e a dimostrare che la stesDel resto, non vi è prova che la caduta della donna sia sa ha correttamente adempiuto la propria obbligazione stata provocata da una sua condotta arbitraria o abnordi cura, assistenza e sorveglianza, adottando misure me, nè è dimostrato che la paziente, prima di attuare il precauzionali adeguate all’età, alle condizioni psico- tentativo di alzarsi da sola, fosse rimasta all’interno del fisiche, allo stato di salute della paziente, nonché idonee bagno, priva di assistenza, per un tempo così ridotto da a prevenire la caduta, anche solo accidentale, di una per- non giustificare una siffatta iniziativa o da non poter atsona con conclamate difficoltà di deambulazione. tendere l’arrivo del personale a ciò preposto. L’attrice, infatti, si trovava presso la casa di cura per Inoltre, non sono state neppure allegate le specifiche e sottoporsi ad un trattamento riabilitativo dell’ arto sini- contingenti emergenze ospedaliere che avrebbero comstro, resosi necessario a seguito di un intervento chirur- portato l’allontanamento dalla stanza della paziente da gico di coxartrosi, che aveva ridotto in maniera rilevante parte dell’assistente che avrebbe dovuto curare l’accomla sua capacità di deambulazione, resa in concreto possi- pagnamento di questa a letto e, quindi, il sostanziale abbile con l’ausilio di una sedia a rotelle e, in generale, la bandono a se stessa dell’anziana e non autosufficiente sua capacità di provvedere a se stessa in modo del tutto signora. autonomo. Pertanto, in difetto di elementi comprovanti il puntuaSi trattava, quindi, di una degente che necessitava di le adempimento dell’obbligazioni contrattualmente asassistenza continuativa e di vigile controllo durante i sunte, va affermata la responsabilità della società Casa suoi spostamenti all’interno della casa di cura. di Cura Villa Bellombra s.p.a., con conseguente condanInoltre, le circostanze riferite dalle collaboratrici della na di quest’ultima all’integrale risarcimento dei danni struttura sanitaria in sede di loro escussione testimoniale subiti dall’attrice. non hanno trovato alcun obiettivo riscontro istruttorio e, Non si ravvisano, infatti, le condizioni per configurain ogni caso, ove confermate, sarebbero risultate sostan- re, ex art. 1227 c.c., un concorso colposo della dannegzialmente irrilevanti ai fini della decisione. giata attrice, anche in considerazione del fatto che, come Infatti, nel caso di specie, è pacifico ed incontesta- sopra esposto, manca la prova del fatto che la donna si to che l’attrice sia stata lasciata da sola all’interno del sia mossa da sola senza attendere il decorso di un arco di bagno, mentre la circostanza che il personale, come ri- tempo contenuto e tollerabile, vanificando, così, l’inter–4– www.lucabenci.it vento del personale addetto alla sua assistenza. non patrimoniale, all’attrice spetta, altresì, il risarcimenPer quanto riguarda la liquidazione del danno (patri- to dell’ulteriore pregiudizio da ritardato pagamento, acmoniale e non patrimoniale), si richiama integralmente certato in via presuntiva e da liquidarsi in via equitativa, il contenuto della relazione del CTU prof. V., depositata giusta sentenza della Corte di Cassazione n. 1712/95, in cancelleria il 04 aprile 2012. mediante il riconoscimento degli interessi calcolati, Il risarcimento del danno non patrimoniale va liqui- però, da epoca intermedia tra la data del fatto e quella dato sulla base delle valutazioni medico-legali espresse della presente decisione (nella specie, tra il 22/01/2006 e del CTU, applicando i parametri previsti dalle Tabelle il 12/6/2013) e ad un tasso anch’esso medio, all’incirca, del Tribunale di Milano aggiornate al gennaio 2013 che tra quelli scelti nel periodo dal legislatore. operano una liquidazione c.d. congiunta di detta voce di Sulle somme liquidate, all’attualità, a titolo di danno danno, comprensiva cioè della componente biologico- non patrimoniale, sono, quindi, dovuti, a decorrere dalla dinamico-relazionale e di quella c.d. morale soggettiva. data intermedia dell’1/10/2009 e fino alla data della preIn particolare, si reputa congruo stimare il danno bio- sente decisione (12/6/2013, gli interessi al tasso medio logico permanente patito dall’attrice nella misura del del 2%. 10%, in considerazione del fatto che la disfunzione prePer quanto concerne il danno patrimoniale allegato e sente all’anca sinistra ( valutabile attorno al 30%) non è documentato dall’attrice, sulla scorta delle conclusioni stata causata solo ed esclusivamente dall’evento trauma- rassegnate dal CTU, si ritengono giustificate e congrue tico occorso durante il periodo di riabilitazione presso le spese mediche sostenute per l’ammontare di Euro la casa di cura convenuta, ma è, invece, riconducibile 14.521,21. anche al pregresso cagionevole stato di salute della donTrattandosi di danno non liquidato all’attualità, quale na e alla sua condizione anagrafica. debito di valore, va riconosciuta la rivalutazione moneL’attrice, ultraottantenne, infatti, aveva subito da poco taria, da calcolarsi secondo gli indici nazionali I.S.T.A.T. tempo un intervento di artoprotesi all’anca sinistra, re- dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed imsosi necessario a causa del forte deficit deambulatorio; piegati, dalla data del fatto (22/01/2006) a quella della in passato, la stessa era stata sottoposta ad analogo inter- presente pronuncia (12/6/2013), sulle somme complesvento all’anca destra per cui deambulava da anni serven- sivamente liquidate a titolo di danno patrimoniale. dosi di un bastone antibrachiale. Sugli importi come sopra liquidati, sempre sulla base Come correttamente evidenziato dal CTU, il danno della citata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazioevento di cui si tratta (lussazione d’anca causata dalla ne n. 1712/95 nonché da Cass. Civ. n. 19188/03, compecaduta), non si è per ciò materializzato in un soggetto te all’attrice anche l’equivalente del mancato godimensano, ma in soggetto affetto da pregresse e rilevanti pa- to del bene danneggiato, ovvero del suo controvalore tologie e postumi da recente intervento chirurgico. in denaro, quale mancato guadagno o lucro cessante ai Pertanto, a titolo di danno biologico permanente, sensi dell’art. 1223 cod. civ., richiamato dall’art. 2056 all’attrice spetta la somma di Euro 16.332,00. cod. civ., quale pregiudizio provocato dal ritardato paPer quanto concerne il danno da inabilità temporanea gamento del risarcimento, la cui prova può essere data e sofferto dall’attrice, si precisa che la fase di inabilità riconosciuta dal giudice, secondo le citate Sezioni Unitemporanea conseguente alla lussazione d’anca ha avuto te, mediante criteri presuntivi ed equitativi. una durata di 6 mesi, di cui 3 mesi al 100% e i rimanenti Conseguentemente, può ritenersi provato presuntiva3 mesi al 75%. mente e valutato equitativamente nella misura annua del Pertanto, il danno non patrimoniale da inabilità tempo- 2,1% quale congruo parametro di liquidazione del sudranea sofferto dall’attrice va liquidato, all’attualità, nella detto danno da ritardo, in quanto corrispondente, all’insomma di Euro 15.750,00 (di cui Euro 9.000,00 per in- circa, alla media del tasso legale scelto dal legislatore validità temporanea totale (Euro 100,00 per 90 giorni) dalla data del fatto (22/01/2006) alla data della presente ed Euro 6.750,00 per invalidità temporanea parziale al sentenza per la liquidazione degli interessi moratori nel75% (Euro 100,00 per 90 giorni per 75%). le obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 cod. civ. Sulle somme come sopra liquidate, all’attualità, e Tale percentuale, però, non può essere calcolata dalla quindi già rivalutate, a titolo di risarcimento del danno data dell’illecito sulla complessiva somma liquidata a –5– www.lucabenci.it titolo di danno e già rivalutata (come era prassi prima te ed Euro 15.750,00 per invalidità temporanea), somma della citata sentenza delle Sezioni Unite), bensì deve es- già rivalutata all’attualità, oltre interessi al tasso del 2% sere calcolata periodicamente, con decorrenza dalla data dall’1/10/2009 al 12/6/2013, nonché della somma di del fatto, sulla somma capitale come progressivamente Euro 14.521,21, a titolo di risarcimento del danno parivalutata. trimoniale, oltre rivalutazione monetaria dal 22/01/2006 Tale metodica, infatti, evita l’ingiustificato arricchi- al 12/6/2013 ed interessi al tasso del 2,1% da applicarsi mento che altrimenti si determinerebbe attraverso una periodicamente dal 22/01/2006 alla data della presente sorta di rivalutazione del danno da ritardo. decisione sulla sorte capitale progressivamente rivaluSulle somme come sopra complessivamente determi- tata, oltre gli ulteriori interessi di legge dalla data della nate, sono altresì dovuti gli ulteriori interessi di legge presente decisione al saldo; dalla decisione al saldo. b) condanna Casa di Cura Villa Bellombra s.p.a.. al Per quanto riguarda la domanda di manleva formulata rimborso in favore dell’attrice delle spese di lite che si dalla convenuta Casa di cura Villa Bellombra s.p.a. nei liquidano, secondo i parametri di cui al D.M. n. 140 del confronti del suo assicuratore Axa Assicurazioni s.p.a., 2012, in Euro 7.500,00 per compensi e Euro 1.600,00 si rileva che risultano provate documentalmente e peral- per spese comprensive di quelle di c.t.u. medico-legale, tro non contestate dalle parti, l’esistenza e l’operatività oltre accessori se e come dovuti per legge; del contratto di assicurazione tra le parti, il regime di c) condanna Axa Assicurazioni s.p.a. a tenere la concoassicurazione dello stesso, per il quale la terza conve- venuta Casa di Cura Villa Bellombra s.p.a. indenne di nuta è tenuta a concorrere al pagamento dell’indenniz- quanto pagherà all’ attrice in forza della presente sentenzo in favore della società assicurata in misura del 40%, za, anche a titolo di spese di lite, nei limiti della quota e la presenza nel contenuto dell’accordo della clausola di coassicurazione e di franchigia contrattualmente preche prevede una franchigia (ovvero una limitazione del visti. danno per la compagnia assicurativa) assoluta di Euro d) compensa nella misura del 50% le spese di lite tra 10.000,00 per ciascun sinistro. la società convenuta e la terza chiamata e, per l’effetto, Pertanto, la compagnia chiamata in causa va condan- condanna Axa Assicurazioni s.p.a. al pagamento in fanata a tenere la convenuta indenne da quanto quest’ul- vore della convenuta del residuo 50% liquidato, secondo tima dovrà corrispondere all’attrice in esecuzione delle i predetti parametri, in Euro 3.750,00 per compensi, olpresente sentenza, anche a titolo di spese processuali, tre accessori se e come dovuti per legge. nei limiti della quota di coassicurazione contrattualmente assunta e della pattuita franchigia. Così deciso in Bologna, il 18 ottobre 2013. Infine, per quanto riguarda le spese di lite, in base al Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2013. principio della soccombenza, la società Casa di cura Villa Bellombra s.p.a sarà tenuta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice. Si ritiene, invece, equo disporre la parziale compensazione tra Casa di Cura Villa Bellombra s.p.a e Axa Assicurazioni s.p.a nella misura del 50% in ragione del parziale accoglimento della domanda di manleva e, per l’effetto, come da dispositivo, la menzionata compagnia dovrà rifondere alla convenuta il restante 50%. P.Q.M. definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.3962/2009, così provvede: a) condanna Casa di Cura Villa Bellombra s.p.a. al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di Euro 32.082,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (di cui Euro 16.332,00 per invalidità permanen–6–
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