Decisione N. 403 del 22 gennaio 2014

Decisione N. 403 del 22 gennaio 2014
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO
Presidente
(MI) ORLANDI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CONTINO
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore (MI) GAMBARO
Nella seduta del 21/11/2013 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Nel proprio ricorso all’ABF il ricorrente ha ricordato che già con lettera del 13/10/2012, egli,
rappresentato a tal fine da un avvocato, ha contestato all’intermediario che a tale data
persisteva una segnalazione presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia per un
«presunto credito» vantato nei suoi confronti, nonostante il 6/02/2009 la stessa banca
avesse rilasciato quietanza relativamente ai rapporti intercorrenti con l’esponente,
liberandolo da qualsiasi pretesa. Egli ha precisato che i rapporti con la convenuta si sono
interrotti in via definitiva il 25/10/2006 con l’estinzione del conto corrente e relativo saldo
finale a “zero”. In considerazione di quanto esposto, egli ha diffidato la banca dal
procedere a qualsiasi tentativo di riscossione e ha chiesto di procedere all’immediata
cancellazione, «dalla centrale rischi presso la Banca d’Italia e presso qualsiasi Ente affine,
della relativa segnalazione» in quanto questa stava gli creando «notevoli danni».
Il 20/11/2012 il ricorrente ha interessato la Banca d’Italia con un esposto nel quale faceva
anche presente di non avere ricevuto risposta al reclamo da parte dell’intermediario.
Nel successivo ricorso egli ha precisato che ancora alla data del 10/01/2013 persisteva la
segnalazione presso la Centrale Rischi relativamente alla posizione NDG 300526156,
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relativa a un credito per il quale la convenuta ha rilasciato quietanza il 6/02/2009 e che ciò
determinava a suo danno l’impossibilità di accedere ad altre forme di finanziamento.
Pertanto, il ricorrente, pur non formulando una domanda espressa, insiste per ottenere la
cancellazione della segnalazione pregiudizievole in C.R. che lo riguarda.
Nelle proprie controdeduzioni la banca resistente ha rappresentato che l’accordo
transattivo invocato dal ricorrente, perfezionato a mezzo scambio di corrispondenza
(tramite proposta dei debitori del 19/05/2008, riscontrata per quietanza dalla banca con la
lettera del febbraio 2009 esibita dal ricorrente), è relativo alla posizione cointestata al
ricorrente e a un altro soggetto, costituita da un prestito personale insoluto; a seguito
dell’avvenuto adempimento da parte del ricorrente degli impegni assunti la banca ha
provveduto a passare a perdita il credito residuo nel marzo 2009, interrompendo
contestualmente le segnalazioni alla Centrale dei rischi (l’ultima segnalazione risale al
febbraio 2009).
L’attuale segnalazione, la cui regolarità l’intermediario resistente ha confermato alla Banca
d’Italia che lo aveva interessato a seguito dell’esposto, si riferisce ad altra posizione,
facente capo al ricorrente quale titolare di una ditta di autotrasporti, identificata dall’NDG
8348843 e costituita da una carta di credito e dallo scoperto dei conti correnti intestati alla
ditta; tale posizione ammonta alla data di redazione delle controdeduzioni a € 13.389,76, e
risulta in attesa di regolamento.
Pertanto, la convenuta chiede il rigetto del ricorso, pur dichiarandosi disponibile a valutare
un’eventuale offerta di sistemazione a saldo e stralcio dell’ulteriore credito.
DIRITTO
Il ricorso attiene alla legittimità del permanere in C.R. di una segnalazione disposta
dall’intermediario resistente a carico del ricorrente. Il ricorrente sostiene che tale
segnalazione sia errata, perché il credito un tempo vantato dalla segnalante è ormai
estinto ed al riguardo la banca ha rilasciato quietanza. La resistente concorda sul fatto che
non sarebbe corretto il perdurare della segnalazione in CR della posizione definita nel
febbraio 2009, in merito alla quale asserisce, infatti, di avere interrotto la relativa
segnalazione sin dal mese successivo, ma indica che la segnalazione attuale è relativa ad
un altro e diverso rapporto.
In effetti, dalla documentazione versata in atti emerge che la sigla alfanumerica relativa al
rapporto estinto non coincide affatto con quella che contrassegna il rapporto debitorio
oggetto di segnalazione.
Il Ricorrente, tuttavia, non ha contestato altro al di fuori dell’estinzione del debito oggetto di
segnalazione ed il rispetto del principio del contraddittorio, cui anche l’ABF è tenuto,
impone la invariabilità della causa petendi. Ne discende che, una volta accertato
l’equivoco fattuale su cui il ricorso si fonda, lo stesso non possa essere accolto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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