Decisione N. 1501 del 12 marzo 2014 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO Presidente (MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) TINA Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore (MI) SPENNACCHIO Nella seduta del 14/11/2013 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente, titolare di un conto corrente e di una carta di pagamento presso la convenuta, chiede il rimborso di € 50,00=, importo non erogato dallo sportello automatico della medesima convenuta a fronte di un’operazione di prelievo. Più precisamente, dalla documentazione relativa alla fase di reclamo, si desume che egli, in data 11 maggio 2012, si è recato presso uno sportello ATM della resistente “al fine di effettuare un prelevamento di Euro 250,00.= con lo strumento di pagamento testé menzionato”. Secondo il ricorrente, all’esito dell’operazione, completata alle ore 18.11, l’ATM, “pur addebitando la somma di Euro 250,00.= sul conto corrente di riferimento, erogava esclusivamente l’importo di Euro 200,00.=, generando così una deficienza in capo” a lui pari ad € 50,00=. In data 14 maggio 2012 si è recato presso la filiale di conto, ove il personale lo avrebbe indirizzato a sporgere formale reclamo. Nel medesimo giorno ha presentato, dunque, tramite lettera, reclamo che tuttavia non ha sortito effetto, avendo ricevuto il diniego del rimborso. Infatti, con raccomandata in data 30 maggio 2012 di riscontro al reclamo, la convenuta ha affermato che, in relazione al Pag. 2/5 Decisione N. 1501 del 12 marzo 2014 prelievo in questione, non è stata riscontrata “alcuna squadratura contabile sull’ATM posto presso l’agenzia” ed ha riportato il taglio delle banconote erogate. A fronte del diniego ricevuto, il ricorrente si rivolge all’ABF chiedendo di condannare l’istituto di credito “alla rifusione della somma contabilizzata sul conto corrente, ma non erogata dall’ATM de quo, pari quindi ad Euro 50,00.=”. Con riferimento al riscontro negativo opposto al proprio reclamo, riferisce che l’intermediario ha confermato di aver correttamente operato, senza tuttavia fornire “alcuna prova o circoscrizione dei fatti che” permettesse di comprendere le ragioni dell’accaduto e la responsabilità che ne deriva, sottolineando altresì il carattere “del tutto abituale” dell’operazione di prelevamento in questione. Rimarcando la “condotta poco trasparente” dell’intermediario, evidenzia, inoltre, incongruenze tra la dichiarazione della banca in ordine ai tagli di banconote che sarebbero stati erogati e quelli che sostiene di aver ritirato in occasione del prelevamento. Conclude invocando l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 11/2010 e citando taluni precedenti ABF “in ordine a fattispecie analoghe alla presente, le quali dimostrano implicitamente che quanto” occorso può capitare. Nelle proprie controdeduzioni, presentate, tramite il Conciliatore Bancario, in data 6 maggio 2013, l’intermediario, dopo aver ripercorso i fatti già esposti dal ricorrente, aggiunge “di aver adempiuto a tutte le opportune e necessarie verifiche”; specifica, inoltre, che non sono stati rilevati sbilanci, squadrature o anomalie né dall’analisi delle evidenze a propria disposizione (“prima quadratura contabile successiva al prelevamento bancomat oggetto del ricorso” e “giornale di fondo in gestione elettronica”, anche nella versione fornita dall’istituto centrale di categoria) né dalle “verifiche effettuate sul dispensatore banconote in data 23/05/2012 dalla società manutentrice”. La convenuta chiede, dunque, “che il Collegio voglia non accogliere il ricorso”. DIRITTO Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. L’operazione di prelievo contestata, oggetto del ricorso, è stata effettuata in data 11 maggio 2012, e quindi successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno: c.d. PSD) e del provvedimento attuativo della Banca d’Italia del 5 luglio 2011. In particolare, il ricorrente, lamentando la mancata completa erogazione del contante a seguito di un’operazione di prelevamento apparentemente regolare, eseguita venerdì 11 maggio 2012, alle ore 18,11 (l’orario del prelevamento è pacifico tra le parti), richiede la restituzione della somma di € 50,00=, corrispondente allo sbilancio tra l’ammontare che egli intendeva prelevare e che si è visto contabilizzare, e l’importo effettivamente erogato dallo sportello automatico. Parte ricorrente dichiara che lo sportello ATM avrebbe erogato n. 2 banconote da € 50,00= e n. 5 banconote da € 20,00=, evidenziando l’incongruenza con l’importo addebitato sull’estratto conto e con la relativa dichiarazione di parte convenuta, che così dettaglia l’importo del prelevamento: n. 3 tagli da € 50,00=, n. 4 da € 20,00= e n. 2 da € 10,00=. Tale dettaglio risulta confermato dal giornale di fondo ATM prodotto in atti mentre, da parte sua, il ricorrente non ha potuto produrre alcuna ricevuta rilasciata dall’ATM in quanto, Pag. 3/5 Decisione N. 1501 del 12 marzo 2014 come si evince dallo stesso stralcio del giornale di fondo riferito all’operazione in contestazione, il ticket non era stato erogato su richiesta dell’utente. Non è contestato tra le parti che il ricorrente abbia lamentato l’anomala erogazione delle banconote lunedì 14 maggio 2012, primo giorno di apertura dello sportello dell’intermediario successivo a quello dell’operazione contestata e che, in pari data, il medesimo ricorrente abbia sporto reclamo formale. La banca ha escluso che ci sia stata un’anomalia nell’operazione, che non ha prodotto alcuna segnalazione di errore; inoltre sostiene che dalle successive quadrature effettuate sull’ATM non risulterebbe alcuna mancata erogazione. In particolare, la convenuta, mediante la produzione degli appositi LOG, ha evidenziato la regolarità della transazione effettuata dal ricorrente e delle altre poste in essere presso lo sportello automatico nell’arco temporale tra le 17,00 e le 19,00 circa dell’11 maggio 2012, giorno del prelevamento contestato, nonché l’assenza di anomalie nelle operazioni di rifornimento dello sportello automatico del successivo 14 maggio 2012: sotto quest’ultimo profilo ha prodotto anche il “prospetto quadratura ATM bancomat” compilato manualmente per tale data e firmato dal cassiere e dal responsabile di agenzia. Ha, inoltre, riferito che “la prima quadratura contabile successiva al prelevamento bancomat oggetto del ricorso è stata effettuata in occasione delle operazioni di caricamento dell’ATM avvenuto in data 14/05/2012, a seguito del quale è stato redatto l’apposito Prospetto quadratura ATM bancomat dal quale non si rilevano sbilanci”. Ai fini della verifica di eventuali squadrature non sono state, tuttavia, prodotte evidenze attestanti le consistenze alla data del 7 maggio 2012, in cui risulta avvenuto il precedente caricamento dello sportello ATM. Analogamente, non sono state prodotte disposizioni contrattuali concernenti lo strumento di pagamento in questione. E’ pacifico, invece, che l’importo di €. 250,00= richiesto dal ricorrente in occasione dell’operazione di prelevamento sia stato interamente addebitato in conto corrente. Ciò premesso e venendo all’esame del merito della presente controversia, questo Collegio ritiene che la fattispecie in esame debba essere ricondotta a quanto disposto dall’art. 10, comma 1°, D.Lgs. n. 11/2010, secondo il quale: “Qualora l’utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti”. Ora, come già in altre occasioni si è avuto modo di rilevare, deve concludersi, sulla base di una ponderata analisi degli elementi documentali acquisiti al procedimento, che la prova in questione sia stata fornita dalla resistente. Infatti l’intermediario resistente ha allegato la copia del giornale di fondo dell’ATM e la quadratura di cassa dello sportello ATM dai quali si rileva che l’operazione si è conclusa con l’erogazione di € 250,00=. Di fronte a tali prove circostanziate, non vi sono da parte del ricorrente prove, neppure indiziarie, circa l’assunta mancata erogazione dell’intera somma che intendeva prelevare. Né tale valutazione si pone in contrasto con le pronunce citate dal ricorrente a supporto delle proprie ragioni, le quali si riferiscono a fattispecie solo parzialmente in termini. Pag. 4/5 Decisione N. 1501 del 12 marzo 2014 PER QUESTI MOTIVI Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 5/5
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