NEwSLETTER Del 30 marzo 2015 Prescrizione – dies a quo – assenza di responsabilita’ Del Notaio – trib. di torino ordinanza 13 febbraio 2015 ex art. 702 ter c.p.c. Con l’ordinanza in oggetto il Tribunale di Torino - respingendo la domanda attorea per l’intervenuta prescrizione dell’azione proposta - ha ritenuto di applicare pienamente il principio di diritto sancito dalla recente sentenza della Suprema Corte 06/10/2014 n. 21026, secondo cui (dando continuità alle pronunce 21495/2005 e 14163/2011) "l’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c., attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941, prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra I'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sula esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessita del suo accertamento". Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il Sig. L. P. aveva svolto nei confronti del Notaio R. D. azione di risarcimento del danno per inadempimento del contratto professionale concluso, relativamente all’atto di compravendita ricevuto dal medesimo in data 15 giugno 1989. ln particolare, l’attore aveva lamentato di non essere stato informato dal Notaio rogante della mancanza di agibilità che caratterizzava l’intero stabile e che, a causa di tale omissione, il bene era stato declassato da abitazione civile in locale "uso sgombero", arrivando a chiedere un risarcimento di Euro 347443,27. ll Tribunale di Torino ha osservato come la compravendita oggetto di causa fosse avvenuta nel 1989 e dunque circa venticinque anni prima e che, applicando l’esposto principio di diritto al caso di specie, dovesse ritenersi intervenuta Ia prescrizione dell’azione risarcitoria esperita "iI tutto anche di contro alla tesi della parte danneggiata che invocava, onde individuare un diverso dies a quo del decorso del termine di prescrizione, il concetto dei cd. 'danni lungo latenti". Sul punto, Ia Suprema Corte aveva specificato che "erroneamente il ricorrente fa riferimento alla giurisprudenza in tema di prescrizione dei danni lungolatenti, in quanto in quelle circostanze non si è trattato di un impedimento soggettivo all'esercizio dell'azione risarcitoria, ma di un’oggettiva mancanza di conoscenza. Ne consegue che gli impedimenti soggettivi, quale la stessa ignoranza, non determinano nè la sospensione né l’interruzione della decorrenza della prescrizione" (Cass. 21026/2014 cit.). Particolarmente significativo |’accento che il Giudice di Torino pone sullo "scopo di garanzia della certezza dei rapporti giuridici non potendo il professionista essere esposto indefinitamente alla altrui pretesa risarcitoria: v. Cass. 1547/2004 citata da parte resistente)". Infatti, emerge Io sforzo dell’interprete di trovare un equilibrio tra la tutela del cliente e la necessità di limitare l’ambito temporale (nel presente caso ben 25 anni) entro cui il professionista può rimanere esposto ad azioni risarcitorie. Si evidenzia, in ogni caso, come secondo il Giudice il ricorrente fosse stato, in realtà, informato già al momento del rogito della mancanza di agibilità/abitabilità dell’immobile, poiché la parte venditrice aveva dichiarato nel testo dell’atto che per Io stabile non era ancora stato rilasciato regolare permesso di abitabilità/agibilità, ma si impegnava ad ottenerlo a propria cura e spese, nonché la parte acquirente "di essere a conoscenza di quanto contenuto nell’atto d’obbligo...” dal quale, appunto, emergeva la mancanza di abitabilità dei locali sottotetto, ove si collocava l’immobile acquistato. Avv. Nicola De Nicola
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