NEwSLETTER - Studio Legale Ferraro Giove ed Associati

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Del 30 marzo 2015
Prescrizione – dies a quo – assenza di responsabilita’
Del Notaio – trib. di torino ordinanza 13 febbraio
2015 ex art. 702 ter c.p.c.
Con l’ordinanza in oggetto il Tribunale di Torino - respingendo la
domanda attorea per l’intervenuta prescrizione dell’azione
proposta - ha ritenuto di applicare pienamente il principio di diritto
sancito dalla recente sentenza della Suprema Corte 06/10/2014
n.
21026,
secondo
cui
(dando
continuità
alle
pronunce
21495/2005 e 14163/2011) "l’impossibilità di far valere il diritto,
alla quale l'art. 2935 c.c., attribuisce rilevanza di fatto impeditivo
della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da
cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende
anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i
quali il successivo art. 2941, prevede solo specifiche e tassative
ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l'ipotesi di dolo prevista
dal n. 8 del citato articolo, non rientra I'ignoranza, da parte del
titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo
sula esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessita del
suo accertamento".
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il Sig. L. P. aveva svolto nei
confronti del Notaio R. D. azione di risarcimento del danno per
inadempimento
del
contratto
professionale
concluso,
relativamente all’atto di compravendita ricevuto dal medesimo in
data 15 giugno 1989.
ln particolare, l’attore aveva lamentato di non essere stato
informato dal Notaio rogante della
mancanza di agibilità che
caratterizzava l’intero stabile e che, a causa di tale omissione, il
bene era stato declassato da abitazione civile in locale "uso
sgombero", arrivando a
chiedere un risarcimento di Euro
347443,27.
ll Tribunale di Torino ha osservato come la compravendita
oggetto di causa fosse avvenuta nel 1989 e dunque circa
venticinque anni prima e che, applicando l’esposto principio di
diritto al caso di specie, dovesse ritenersi intervenuta Ia
prescrizione dell’azione risarcitoria esperita "iI tutto anche di
contro alla tesi della parte danneggiata che invocava, onde
individuare un diverso dies a quo del decorso del termine di
prescrizione, il concetto dei cd. 'danni lungo latenti".
Sul
punto,
Ia
Suprema
Corte
aveva
specificato
che
"erroneamente il ricorrente fa riferimento alla giurisprudenza in
tema di prescrizione dei danni lungolatenti, in quanto in quelle
circostanze non si è trattato di un impedimento soggettivo
all'esercizio dell'azione risarcitoria, ma di un’oggettiva mancanza
di conoscenza. Ne consegue che gli impedimenti soggettivi,
quale la stessa ignoranza, non determinano nè la sospensione
né l’interruzione della decorrenza della prescrizione" (Cass.
21026/2014 cit.).
Particolarmente significativo |’accento che il Giudice di Torino
pone sullo "scopo di garanzia della certezza dei rapporti giuridici
non potendo il professionista essere esposto indefinitamente alla
altrui pretesa risarcitoria: v. Cass. 1547/2004 citata da parte
resistente)".
Infatti, emerge Io sforzo dell’interprete di trovare un equilibrio tra
la tutela del cliente e la necessità di limitare l’ambito temporale
(nel presente caso ben 25 anni) entro cui il professionista può
rimanere esposto ad azioni risarcitorie.
Si evidenzia, in ogni caso, come secondo il Giudice il ricorrente
fosse stato, in realtà, informato già al momento del rogito della
mancanza di agibilità/abitabilità dell’immobile, poiché la parte
venditrice aveva dichiarato nel testo dell’atto che per Io stabile
non
era
ancora
stato
rilasciato
regolare
permesso
di
abitabilità/agibilità, ma si impegnava ad ottenerlo a propria cura e
spese, nonché la parte acquirente "di essere a conoscenza di
quanto contenuto nell’atto d’obbligo...” dal quale, appunto,
emergeva la mancanza di abitabilità dei locali sottotetto, ove si
collocava l’immobile acquistato.
Avv. Nicola De Nicola