Da: Helpdesk_Somministrazione Inviato: giovedì 24 luglio 2014 11:45 A:Helpdesk_Somministrazione Oggetto: ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI IN FILIALE E TERMINI DI PRESCRIZIONE PREVISTI DALLA LEGGE La prescrizione è il periodo di tempo indicato dalla legge entro il quale una persona deve far valere un proprio diritto. Trascorso inutilmente questo lasso temporale, il diritto si estingue e la persona non può più esercitarlo. In base a questo si decide come conservare il materiale di archivio. Per esempio, la legge stabilisce che il diritto del lavoratore al pagamento della retribuzione mensile si prescrive in cinque anni: se entro tale termine il lavoratore, cui non sia stata corrisposta la retribuzione, non ne chiede il pagamento al datore di lavoro, egli perde il diritto a ricevere la retribuzione non pagata. Si pensi per es. ai pnr che potrebbero essere ore ordinarie non retribuite e non lavorate ma contrattualmente dovute. Il periodo di tempo utile per esercitare il diritto si calcola dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Quindi in merito all’archivio occorre che decorrano 10 anni dalla data del primo contratto e così per ciascun contratto stipulato dalla filiale. Attenzione: La Corte Costituzionale ha peraltro chiarito che, quando il rapporto di lavoro non è dotato di stabilità (cioè quando, in caso di licenziamento illegittimo, il giudice non può ordinare la reintegrazione del lavoratore), la prescrizione dei crediti retributivi inizia a decorrere soltanto una volta che sia cessato il rapporto di lavoro. per questo non avendo visibilità su eventuali cause pregresse per motivi di ricorsi illegittimi non possiamo far altro che conservare ogni contratto e relativi cedolini per 10 anni. Anche se di seguito espongo che esistano per legge diritti che si prescrivono entro 5. Quando, invece, il rapporto di lavoro è dotato di stabilità (cioè quando il giudice può ordinare la reintegrazione del lavoratore licenziato illegittimamente: ciò che avviene nelle imprese che impiegano almeno 15 dipendenti ) la prescrizione decorre nel corso del rapporto di lavoro. I diritti si prescrivono normalmente in dieci anni. Si prescrivono in dieci anni : il diritto al risarcimento del danno provocato dal mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro; il diritto alla qualifica superiore (2103 c.c.), ma si prescrivono in 5 anni i crediti derivanti dalle differenze retributive che spettano per la qualifica superiore; il diritto al risarcimento del danno contrattuale (come nel caso di dequalificazione professionale). Si prescrivono invece in cinque anni (art. 2948 c.c.): i diritti alle retribuzioni periodiche corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore con periodicità annuale o inferiore; i diritti alle indennità che spettano al lavoratore per la cessazione del rapporto di lavoro (tra cui il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso). Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A. Ufficio Legale Lungo Dora P. Colletta 75 - 10153 Torino Tel. 011/235.94.99 Fax. 011/248.75.35 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] Indicazioni societarie ex art. 2250 c.c.reperibili al sito http://www.synergie-italia.it Indicazioni societarie ex art. 2250 c.c. reperibili al sito http://www.synergie-italia.it Il contenuto delle e-mail è da ritenersi confidenziale. Pertanto, le informazioni in esse o negli eventuali allegati contenute sono riservate esclusivamente ai destinatari. Persone o soggetti diversi dai destinatari stessi, anche ai sensi dell’art. 616 c.p., non sono autorizzate a leggere, copiare, modificare, diffondere il messaggio a terzi. Chi ricevesse una nostra comunicazione per errore non la utilizzi e non la porti a conoscenza di nessuno, ma la elimini dalla sua casella e avvisi il mittente. L'autenticità del mittente ed i contenuti non sono garantiti, fatta eccezione per i documenti firmati digitalmente. Inoltre, ai sensi dell'Art. 13 del d.lgs. 196/2003, informiamo che i nostri archivi comprendono indirizzi di posta elettronica relativi a persone fisiche, aziende, enti con i quali sono intercorse precedenti comunicazioni a mezzo posta elettronica, o con altri mezzi di comunicazione, o che hanno spontaneamente fornito il loro indirizzo di posta elettronica in occasione di contatti diretti. Tali indirizzi sono da noi utilizzati nel rispetto della volontà e disponibilità degli interessati a ricevere comunicazioni via posta elettronica dalla nostra società. Informiamo inoltre che tutte le caselle di posta del dominio " ... @synergie-italia.it sono caselle aziendali e, in quanto tali, vengono utilizzate per comunicazioni in ambito lavorativo. Pertanto, per esigenze connesse con l'attività operativa, qualsiasi messaggio, sia in uscita che in entrata, potrebbe essere letto da soggetti diversi dal mittente e/o dal destinatario. Nel caso in cui gli interessati desiderassero che il loro indirizzo di posta elettronica venisse rimosso dal nostro archivio, ovvero per l'esercizio dei diritti di cui all'Art. 7 del suddetto d.lgs., sono invitati a scrivere, anche via mail, al "Responsabile del trattamento" al seguente indirizzo: Synergie Italia S.p.A. - lungo Dora Colletta 75 – 10153 Torino.
© Copyright 2024 ExpyDoc