ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI IN FILIALE E

Da: Helpdesk_Somministrazione
Inviato: giovedì 24 luglio 2014 11:45
A:Helpdesk_Somministrazione
Oggetto: ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI IN FILIALE E TERMINI DI PRESCRIZIONE PREVISTI DALLA LEGGE
La prescrizione è il periodo di tempo indicato dalla legge entro il quale una persona deve far valere un
proprio diritto. Trascorso inutilmente questo lasso temporale, il diritto si estingue e la persona non può
più esercitarlo. In base a questo si decide come conservare il materiale di archivio.
Per esempio, la legge stabilisce che il diritto del lavoratore al pagamento della retribuzione mensile si
prescrive in cinque anni: se entro tale termine il lavoratore, cui non sia stata corrisposta la retribuzione,
non ne chiede il pagamento al datore di lavoro, egli perde il diritto a ricevere la retribuzione non pagata. Si
pensi per es. ai pnr che potrebbero essere ore ordinarie non retribuite e non lavorate ma contrattualmente
dovute.
Il periodo di tempo utile per esercitare il diritto si calcola dal giorno in cui il diritto può essere fatto
valere. Quindi in merito all’archivio occorre che decorrano 10 anni dalla data del primo contratto e così
per ciascun contratto stipulato dalla filiale.
Attenzione:
La Corte Costituzionale ha peraltro chiarito che, quando il rapporto di lavoro non è dotato di stabilità (cioè
quando, in caso di licenziamento illegittimo, il giudice non può ordinare la reintegrazione del lavoratore), la
prescrizione dei crediti retributivi inizia a decorrere soltanto una volta che sia cessato il rapporto di lavoro.
per questo non avendo visibilità su eventuali cause pregresse per motivi di ricorsi illegittimi non possiamo
far altro che conservare ogni contratto e relativi cedolini per 10 anni. Anche se di seguito espongo che
esistano per legge diritti che si prescrivono entro 5.
Quando, invece, il rapporto di lavoro è dotato di stabilità (cioè quando il giudice può ordinare la
reintegrazione del lavoratore licenziato illegittimamente: ciò che avviene nelle imprese che impiegano
almeno 15 dipendenti ) la prescrizione decorre nel corso del rapporto di lavoro.
I diritti si prescrivono normalmente in dieci anni.
Si prescrivono in dieci anni :



il diritto al risarcimento del danno provocato dal mancato versamento dei contributi da parte del
datore di lavoro;
il diritto alla qualifica superiore (2103 c.c.), ma si prescrivono in 5 anni i crediti derivanti dalle
differenze retributive che spettano per la qualifica superiore;
il diritto al risarcimento del danno contrattuale (come nel caso di dequalificazione professionale).
Si prescrivono invece in cinque anni (art. 2948 c.c.):


i diritti alle retribuzioni periodiche corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore con periodicità
annuale o inferiore;
i diritti alle indennità che spettano al lavoratore per la cessazione del rapporto di lavoro (tra cui il
trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso).
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e-mail: [email protected]
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Indicazioni societarie ex art. 2250 c.c.reperibili al sito http://www.synergie-italia.it
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