n°31 del 28 maggio 2014

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28 maggio 2014
Rendite permanenti
Inail
Dal 1° luglio 2014 rivalutato il minimale e il
massimale
L’INAIL con delibera del Consiglio di amministrazione del
10 aprile scorso, ha fissato gli aumenti delle prestazioni
economiche nei confronti di titolari di rendite permanenti.
Ogni anno a decorrere dal 1° Luglio le rendite vengono
rivalutate sulla base della variazione effettiva dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta
rispetto all’anno precedente.
La rivalutazione riguarda la sola parte patrimoniale (quella
legata alla retribuzione) della rendita INAIL (dal 16 al
100%) e non la componente danno biologico (liquidazione
in capitale dal 6 al 15% e la quota per danno biologico
dal 16 al 100%) che il D.Lgs 38/2000 non prevede sia
rivalutato ogni anno.
E, infatti, la componente danno biologico è stata
rivalutata in via straordinaria, del 7,57% per i danni
liquidati dal 1° gennaio 2014, dalla legge di stabilità 2014
(vedi NL n° 27 del 30 aprile scorso).
La variazione dei prezzi, calcolata dall’ISTAT, è pari
all’1,13% rispetto all’anno precedente.
Nel settore Industria (per gli altri settori, si veda la circolare
INCA nazionale n° 38/2014 area Tutela danno alla salute)
la retribuzione media giornaliera rivalutata dal 1° luglio
2014 è pari a euro 76,97
segue a pag 2
In questo numero:
Rivalutato il minimale e
il massimale delle
rendite Inail
pag.1-2
Poste Italiane:
riscossione indennità
intestate ai minori
pag.2
Indennizzo per cessata
attività commerciale
pag.2
La prescrizione dei ratei
e delle prestazioni
previdenziali
pag.3-4
Notizie in breve
pag.4
Indennizzo per cessata attività commerciale: le
domande si possono presentare fino al 31 gennaio 2017
Per le rendite aventi decorrenza dal 1°
Luglio 2014 il minimale e il massimale
retributivo su cui calcolare le rendite
sono
 il minimale è pari a euro 16.163,70
 il massimale è pari a euro 30.018,30
Se la retribuzione effettiva annua del
titolare la rendita è inferiore al minimale,
la stessa è calcolata sul minimale di
legge, viceversa se è superiore al
massimale, la rendita sarà calcolata sul
massimale. Se la retribuzione è
compresa nel range minimalemassimale, la rendita sarà calcolata
sulla retribuzione effettiva.
Per le rendite aventi decorrenza
anteriore al 1° Luglio 2014 le rendite si
rivalutano applicando alle retribuzioni
effettive i seguenti coefficienti:
 per le decorrenze anno 2012 e
precedenti:
coeff. 1,0113
 per le decorrenze anno 2013 e primo
semestre 2014: coeff. 1
Riscossione alle
Poste per minori
Indennità di frequenza e di
accompagnamento
Poste Italiane comunica (bollettino n. 2518,
21 maggio) la modifica al regolamento
interno secondo la quale vengono recepite
le indicazioni dei giudici tutelari rispetto alla
possibilità, per gli esercenti la potestà
genitoriale, di prelevare dal libretto di
risparmio nominativo intestato al minore, le
somme erogate da INPS a titolo di indennità
di frequenza e di accompagnamento in
favore di minori. Dunque non è necessaria
alcuna autorizzazione del giudice tutelare,
le indennità possono tranquillamente dai
genitori.
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Cessata attività
commerciale
INPS Messaggio n. 4832
INPS comunica la riapertura dei termini
per la concessione e per la
presentazione delle domande di
indennizzo per la cessazione dell’attività
commerciale (art1, comma 490, lettera
a) della legge 147/2013).
L’indennizzo è concesso anche ai
soggetti che si trovano in possesso dei
requisiti previsti (vedi art.2 del D.Lgs 28
marzo 1996, n. 207 e le circolari INPS n.
111 del 25 maggio 1996 e n. 20 del 21
gennaio 2002), nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016.
Le domande possono essere presentate,
a partire dal 1°gennaio 2014, fino al 31
gennaio 2017.
Dal 1° gennaio 2014, possono presentare
domanda di indennizzo:
a) i soggetti che maturano i requisiti per
l’indennizzo nel periodo 1° gennaio 2012- 31
dicembre 2016;
b) i soggetti che, pur avendo maturato i
requisiti per il diritto alla predetta prestazione
nel periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre
2011, non avevano presentato la relativa
domanda o gli era stata rigettata perché
presentata oltre il termine ultimo del 31
gennaio 2012.
La decorrenza degli indennizzi non potrà
essere antecedente al 1° febbraio 2014,
primo giorno del mese successivo
all’entrata in vigore della legge stabilità
2014.
L’erogazione dell’indennizzo cessa dal
mese successivo al compimento, da
parte del titolare, delle età pensionabili,
adeguate agli incrementi della speranza
di vita.
INCA INFormazione – N.31
Prescrizione
Dei ratei e del diritto delle
prestazioni previdenziali
Come noto, la legge 111/2011 ha riformato
dal 6 luglio 2011, il regime della prescrizione
e della decadenza in tema di prestazioni
previdenziali erogate da INPS, modificando
e integrando l’art.47 del d.P.R. 30 aprile
1970 n°639.
Della modifica all’art.47 (decadenza del
diritto all’azione legale avente ad oggetto
un diritto negato o la misura di una
prestazione già liquidata) ne abbiamo
scritto sul n°29 della NL e a questa si rinvia.
La prescrizione dei ratei arretrati non
liquidati e dovuti dei trattamenti
pensionistici e di quelli delle prestazioni
temporanee, che tratteremo invece nella
presente nota , con l’aggiunta dell’art.47
bis, è stata ridotta da 10 a 5 anni
Iniziamo però con una affermazione di
principio:
Il diritto alla pensione –costituzionalmente
tutelato - è indisponibile, imprescrittibile e
non assoggettabile a termini di decadenza.
Una volta maturato il diritto, la prestazione
(esempio una pensione di reversibilità) può
essere richiesta anche trascorsi anni
dall’insorgenza del diritto. Caso mai il
problema è capire a quanti anni di arretrati
si avrà diritto.
Prescrizione e decadenza quali sono le
differenze?
La prescrizione ha lo scopo di eliminare lo
stato di incertezza derivante dal prolungato
mancato esercizio del diritto.
Il termine comincia a decorrere dal giorno
in cui il diritto può essere fatto valere, e la
prescrizione può essere interrotta dalla
notifica di qualunque atto che valga a
costituire in mora il debitore (solleciti,
consegna documenti, riesami ecc.). Dopo
l’interruzione, comincia a decorrere un
nuovo termine di prescrizione.
La prescrizione è eccepita dall’INPS in sede
amministrativa.
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La decadenza della proposizione
dell’azione giudiziaria, impone invece che il
diritto venga esercitato entro un termine
perentorio, pena l’estinzione del diritto
stesso. Il decorrere del termine di
decadenza può essere interrotto solo con
l’azione legale.
La decadenza viene rilevata dal Giudice in
ogni sede e grado del giudizio stante la
natura processuale del termine.
La prescrizione delle prestazioni
previdenziali
I termini di prescrizione variano a seconda
delle singole prestazioni previdenziali con
differenze tra quelle pensionistiche (dove a
prescriversi sono solo i ratei) e quelle non
pensionistiche (dove in alcuni casi si
prescrive anche il diritto). Vediamone
alcune:
Ratei di pensione maturati e non riscossi
(art. 129, comma 1, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1927)
la prescrizione è quinquennale e nulla è
cambiato (esempio domanda inoltrata
dagli eredi per la riscossione dei ratei di
tredicesima o degli arretrati che il dante
causa non ha fatto a tempo a incassare).
Ratei di pensione non liquidati e dovuti
a seguito di pronuncia giudiziale
dichiarativa del relativo diritto, nonché delle
differenze dovute a seguito di riliquidazioni.
La prescrizione è ridotta da 10 a 5 anni.
Il messaggio INPS 220/2013 chiarisce come
verrà applicato il nuovo termine
quinquennale di prescrizione.
Semplificando possiamo così riassumere:

Ratei arretrati maturati dal 6 luglio 2006
al 5 luglio 2011, la prescrizione maturerà,
per tutti, il 6 luglio 2016, cioè dopo 5
anni dal 6 luglio 2011

Ratei arretrati maturati da prima del 6
luglio 2006, la prescrizione maturerà allo
scadere del previgente termine
decennale (esempio il rateo maturato il
1.10.2004 si prescriverà il 1.10.2014)

Ratei arretrati maturati dopo il 6 luglio
2011, la prescrizione maturerà allo
scadere del nuovo termine
quinquennale.
Segue a pag.4
INCA INFormazione – N.31
Si ricorda che la prescrizione può essere
interrotta con un semplice atto
amministrativo.
Provvidenze economiche invalidità civile
i ratei liquidati e non riscossi si prescrivono
nel termine di 5 anni, mentre per i ratei non
ancora liquidati la prescrizione è
decennale.
Indebiti pensionistici
In materia di indebiti pensionistici il diritto
dell’INPS alla relativa ripetizione si prescrive
nel termine ordinario di dieci anni.
Nel caso di vecchi indebiti , la prescrizione
viene interrotta da INPS con una lettera di
contestazione dell’indebito.
Se si è sicuri che la prova dell’interruzione
dei termini prescrizionali non ci sia, è utile
presentare ricorso citando appunto la
mancanza di prove dell’avvenuta
interruzione dei termini.
Malattia e Maternità
Il termine di prescrizione del diritto è di un
anno (art.6 legge n°138/1943).
Pagamento diretto (esempio per fallimento
o chiusura ditta)Se la domanda non viene
presentata, la prescrizione decorre dal
giorno successivo alla cessazione del
periodo indennizzabile.
Trascorso tale termine senza che sia stato
interrotto (con la domanda, con solleciti,
consegna di documenti, riesame ecc.)il
diritto alla prestazione si prescrive e INPS
respingerà, se presente, la domanda.
Come detto, gli atti interruttivi, fanno
ripartire un nuovo termine annuale di
prescrizione e così via. Se la domanda è
respinta per intervenuta prescrizione non è
nemmeno proponibile l’azione giudiziaria
perché verrebbe eccepita la decadenza
che è pure di un anno.
Dunque, per queste prestazioni occorre
prestare attenzione sia a termini di
prescrizione sia a quelli di decadenza,
sapendo che la prescrizione può essere
interrotta mentre la decadenza no, se non
con l’azione giudiziaria.
Si consiglia di inserire manualmente in S3
una scadenza, a meno di un anno, per
l’inoltro all’INPS di un sollecito (per
interrompere la prescrizione) e per valutare
se sia necessario e/o opportuno agire in
giudizio.
ANF
per i lavoratori dipendenti nonché per i
pensionati del FPLD è prevista una
prescrizione di 5 anni (art.23 TU 797/1955). Lo
stesso termine vale anche per le quote di
maggiorazione spettanti ai pensionati delle
gestioni autonome (art/comm/cdcm).
ASPI, MiniAspi, mobilità
il termine di prescrizione è sostituito dalla
decadenza, il termine è di 68gg dalla
cessazione del rapporto di lavoro, decorse il
quale si decade dal diritto all’indennità di
disoccupazione o di mobilità.
Notizie in breve
INPS circ. 63/2014 - esodo
dipendenti aziende ex pubbliche
Anche i dipendenti di aziende
privatizzate, che hanno optato per
mantenere l’iscrizione nella gestione dei
dipendenti pubblici, possono usufruire
dell’esodo dei lavoratori anziani previsto
dall’art.4 del legge 92/2012 per i
dipendenti di aziende con più di 15
dipendenti a cui mancano massimo 48
mesi al pensionamento ordinario.
L’azienda si fa carico del pagamento,
attraverso INPS, della Isopensione
nonché della contribuzione (figurativa
correlata) fino al raggiungimento della
pensione vera e propria.
Patronato INCA CGIL Lombardia
Viale Marelli, 497 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 035-3594120
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
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