31 28 maggio 2014 Rendite permanenti Inail Dal 1° luglio 2014 rivalutato il minimale e il massimale L’INAIL con delibera del Consiglio di amministrazione del 10 aprile scorso, ha fissato gli aumenti delle prestazioni economiche nei confronti di titolari di rendite permanenti. Ogni anno a decorrere dal 1° Luglio le rendite vengono rivalutate sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente. La rivalutazione riguarda la sola parte patrimoniale (quella legata alla retribuzione) della rendita INAIL (dal 16 al 100%) e non la componente danno biologico (liquidazione in capitale dal 6 al 15% e la quota per danno biologico dal 16 al 100%) che il D.Lgs 38/2000 non prevede sia rivalutato ogni anno. E, infatti, la componente danno biologico è stata rivalutata in via straordinaria, del 7,57% per i danni liquidati dal 1° gennaio 2014, dalla legge di stabilità 2014 (vedi NL n° 27 del 30 aprile scorso). La variazione dei prezzi, calcolata dall’ISTAT, è pari all’1,13% rispetto all’anno precedente. Nel settore Industria (per gli altri settori, si veda la circolare INCA nazionale n° 38/2014 area Tutela danno alla salute) la retribuzione media giornaliera rivalutata dal 1° luglio 2014 è pari a euro 76,97 segue a pag 2 In questo numero: Rivalutato il minimale e il massimale delle rendite Inail pag.1-2 Poste Italiane: riscossione indennità intestate ai minori pag.2 Indennizzo per cessata attività commerciale pag.2 La prescrizione dei ratei e delle prestazioni previdenziali pag.3-4 Notizie in breve pag.4 Indennizzo per cessata attività commerciale: le domande si possono presentare fino al 31 gennaio 2017 Per le rendite aventi decorrenza dal 1° Luglio 2014 il minimale e il massimale retributivo su cui calcolare le rendite sono il minimale è pari a euro 16.163,70 il massimale è pari a euro 30.018,30 Se la retribuzione effettiva annua del titolare la rendita è inferiore al minimale, la stessa è calcolata sul minimale di legge, viceversa se è superiore al massimale, la rendita sarà calcolata sul massimale. Se la retribuzione è compresa nel range minimalemassimale, la rendita sarà calcolata sulla retribuzione effettiva. Per le rendite aventi decorrenza anteriore al 1° Luglio 2014 le rendite si rivalutano applicando alle retribuzioni effettive i seguenti coefficienti: per le decorrenze anno 2012 e precedenti: coeff. 1,0113 per le decorrenze anno 2013 e primo semestre 2014: coeff. 1 Riscossione alle Poste per minori Indennità di frequenza e di accompagnamento Poste Italiane comunica (bollettino n. 2518, 21 maggio) la modifica al regolamento interno secondo la quale vengono recepite le indicazioni dei giudici tutelari rispetto alla possibilità, per gli esercenti la potestà genitoriale, di prelevare dal libretto di risparmio nominativo intestato al minore, le somme erogate da INPS a titolo di indennità di frequenza e di accompagnamento in favore di minori. Dunque non è necessaria alcuna autorizzazione del giudice tutelare, le indennità possono tranquillamente dai genitori. 2 Cessata attività commerciale INPS Messaggio n. 4832 INPS comunica la riapertura dei termini per la concessione e per la presentazione delle domande di indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (art1, comma 490, lettera a) della legge 147/2013). L’indennizzo è concesso anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti previsti (vedi art.2 del D.Lgs 28 marzo 1996, n. 207 e le circolari INPS n. 111 del 25 maggio 1996 e n. 20 del 21 gennaio 2002), nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016. Le domande possono essere presentate, a partire dal 1°gennaio 2014, fino al 31 gennaio 2017. Dal 1° gennaio 2014, possono presentare domanda di indennizzo: a) i soggetti che maturano i requisiti per l’indennizzo nel periodo 1° gennaio 2012- 31 dicembre 2016; b) i soggetti che, pur avendo maturato i requisiti per il diritto alla predetta prestazione nel periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2011, non avevano presentato la relativa domanda o gli era stata rigettata perché presentata oltre il termine ultimo del 31 gennaio 2012. La decorrenza degli indennizzi non potrà essere antecedente al 1° febbraio 2014, primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge stabilità 2014. L’erogazione dell’indennizzo cessa dal mese successivo al compimento, da parte del titolare, delle età pensionabili, adeguate agli incrementi della speranza di vita. INCA INFormazione – N.31 Prescrizione Dei ratei e del diritto delle prestazioni previdenziali Come noto, la legge 111/2011 ha riformato dal 6 luglio 2011, il regime della prescrizione e della decadenza in tema di prestazioni previdenziali erogate da INPS, modificando e integrando l’art.47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n°639. Della modifica all’art.47 (decadenza del diritto all’azione legale avente ad oggetto un diritto negato o la misura di una prestazione già liquidata) ne abbiamo scritto sul n°29 della NL e a questa si rinvia. La prescrizione dei ratei arretrati non liquidati e dovuti dei trattamenti pensionistici e di quelli delle prestazioni temporanee, che tratteremo invece nella presente nota , con l’aggiunta dell’art.47 bis, è stata ridotta da 10 a 5 anni Iniziamo però con una affermazione di principio: Il diritto alla pensione –costituzionalmente tutelato - è indisponibile, imprescrittibile e non assoggettabile a termini di decadenza. Una volta maturato il diritto, la prestazione (esempio una pensione di reversibilità) può essere richiesta anche trascorsi anni dall’insorgenza del diritto. Caso mai il problema è capire a quanti anni di arretrati si avrà diritto. Prescrizione e decadenza quali sono le differenze? La prescrizione ha lo scopo di eliminare lo stato di incertezza derivante dal prolungato mancato esercizio del diritto. Il termine comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e la prescrizione può essere interrotta dalla notifica di qualunque atto che valga a costituire in mora il debitore (solleciti, consegna documenti, riesami ecc.). Dopo l’interruzione, comincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione. La prescrizione è eccepita dall’INPS in sede amministrativa. 3 La decadenza della proposizione dell’azione giudiziaria, impone invece che il diritto venga esercitato entro un termine perentorio, pena l’estinzione del diritto stesso. Il decorrere del termine di decadenza può essere interrotto solo con l’azione legale. La decadenza viene rilevata dal Giudice in ogni sede e grado del giudizio stante la natura processuale del termine. La prescrizione delle prestazioni previdenziali I termini di prescrizione variano a seconda delle singole prestazioni previdenziali con differenze tra quelle pensionistiche (dove a prescriversi sono solo i ratei) e quelle non pensionistiche (dove in alcuni casi si prescrive anche il diritto). Vediamone alcune: Ratei di pensione maturati e non riscossi (art. 129, comma 1, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1927) la prescrizione è quinquennale e nulla è cambiato (esempio domanda inoltrata dagli eredi per la riscossione dei ratei di tredicesima o degli arretrati che il dante causa non ha fatto a tempo a incassare). Ratei di pensione non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, nonché delle differenze dovute a seguito di riliquidazioni. La prescrizione è ridotta da 10 a 5 anni. Il messaggio INPS 220/2013 chiarisce come verrà applicato il nuovo termine quinquennale di prescrizione. Semplificando possiamo così riassumere: Ratei arretrati maturati dal 6 luglio 2006 al 5 luglio 2011, la prescrizione maturerà, per tutti, il 6 luglio 2016, cioè dopo 5 anni dal 6 luglio 2011 Ratei arretrati maturati da prima del 6 luglio 2006, la prescrizione maturerà allo scadere del previgente termine decennale (esempio il rateo maturato il 1.10.2004 si prescriverà il 1.10.2014) Ratei arretrati maturati dopo il 6 luglio 2011, la prescrizione maturerà allo scadere del nuovo termine quinquennale. Segue a pag.4 INCA INFormazione – N.31 Si ricorda che la prescrizione può essere interrotta con un semplice atto amministrativo. Provvidenze economiche invalidità civile i ratei liquidati e non riscossi si prescrivono nel termine di 5 anni, mentre per i ratei non ancora liquidati la prescrizione è decennale. Indebiti pensionistici In materia di indebiti pensionistici il diritto dell’INPS alla relativa ripetizione si prescrive nel termine ordinario di dieci anni. Nel caso di vecchi indebiti , la prescrizione viene interrotta da INPS con una lettera di contestazione dell’indebito. Se si è sicuri che la prova dell’interruzione dei termini prescrizionali non ci sia, è utile presentare ricorso citando appunto la mancanza di prove dell’avvenuta interruzione dei termini. Malattia e Maternità Il termine di prescrizione del diritto è di un anno (art.6 legge n°138/1943). Pagamento diretto (esempio per fallimento o chiusura ditta)Se la domanda non viene presentata, la prescrizione decorre dal giorno successivo alla cessazione del periodo indennizzabile. Trascorso tale termine senza che sia stato interrotto (con la domanda, con solleciti, consegna di documenti, riesame ecc.)il diritto alla prestazione si prescrive e INPS respingerà, se presente, la domanda. Come detto, gli atti interruttivi, fanno ripartire un nuovo termine annuale di prescrizione e così via. Se la domanda è respinta per intervenuta prescrizione non è nemmeno proponibile l’azione giudiziaria perché verrebbe eccepita la decadenza che è pure di un anno. Dunque, per queste prestazioni occorre prestare attenzione sia a termini di prescrizione sia a quelli di decadenza, sapendo che la prescrizione può essere interrotta mentre la decadenza no, se non con l’azione giudiziaria. Si consiglia di inserire manualmente in S3 una scadenza, a meno di un anno, per l’inoltro all’INPS di un sollecito (per interrompere la prescrizione) e per valutare se sia necessario e/o opportuno agire in giudizio. ANF per i lavoratori dipendenti nonché per i pensionati del FPLD è prevista una prescrizione di 5 anni (art.23 TU 797/1955). Lo stesso termine vale anche per le quote di maggiorazione spettanti ai pensionati delle gestioni autonome (art/comm/cdcm). ASPI, MiniAspi, mobilità il termine di prescrizione è sostituito dalla decadenza, il termine è di 68gg dalla cessazione del rapporto di lavoro, decorse il quale si decade dal diritto all’indennità di disoccupazione o di mobilità. Notizie in breve INPS circ. 63/2014 - esodo dipendenti aziende ex pubbliche Anche i dipendenti di aziende privatizzate, che hanno optato per mantenere l’iscrizione nella gestione dei dipendenti pubblici, possono usufruire dell’esodo dei lavoratori anziani previsto dall’art.4 del legge 92/2012 per i dipendenti di aziende con più di 15 dipendenti a cui mancano massimo 48 mesi al pensionamento ordinario. L’azienda si fa carico del pagamento, attraverso INPS, della Isopensione nonché della contribuzione (figurativa correlata) fino al raggiungimento della pensione vera e propria. Patronato INCA CGIL Lombardia Viale Marelli, 497 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tel. 035-3594120 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 4 INCA INFormazione – N.31
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