8 PRESCRIZIONI - Studio legale Acampora

CASSA NAZIONALE PREVIDENZA FORENSE
LA PRESCRIZIONE NEL SISTEMA FORENSE
Fonti normative
• 
Art. 19 legge 576/1980: “ La prescrizione … si compie con il decorso di dieci
anni.
… decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell’obbligato, della
dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23.”
• 
Art. 28 della legge 689/1981: la prescrizione delle sanzioni amministrative si
compie con il decorso di cinque anni
• 
Art. 3 legge 335/1995: la prescrizione si compie con il decorso di cinque anni.
Le contribuzioni per le quali risultino maturati i termini prescrizionali, non
possono essere versate spontaneamente né riscosse coattivamente (principio di
irricevibilità).
• 
Art. 66 legge 247/2012: la disciplina in materia di prescrizione … di cui
all’art. 3 della legge 335/1995 non si applica alle contribuzioni dovute alla
Cassa Forense.
CASSA NAZIONALE PREVIDENZA FORENSE
LA PRESCRIZIONE NEL SISTEMA FORENSE
Art. 66 legge 247/2012 – Situazione attuale
•  I contributi previdenziali si prescrivono con il decorso di dieci anni;
•  L’istituto della prescrizione torna ad essere nella disponibilità delle parti
e, pertanto, dovrà essere eccepita;
•  Con riferimento ai contributi previdenziali forensi e alle relative somme
accessorie (sanzioni civili e interessi), resta invariata l’individuazione del
dies a quo nel giorno corrispondente alla data di effettiva spedizione alla
Cassa delle comunicazioni contenenti gli esatti dati dichiarati ai fini
dell’IRPEF e IVA (modello 5);
•  Con riferimento alle sanzioni amministrative previste per omesso/
ritardato invio dei modelli 5 e alle penali previste per l’iscrizione d’ufficio, la
prescrizione resta quinquennale ai sensi dell’art. 28 della legge 689/1981; il
dies a quo resta individuato nel giorno in cui viene consumata l’irregolarità.
CASSA NAZIONALE PREVIDENZA FORENSE
LA PRESCRIZIONE NEL SISTEMA FORENSE
Art. 66 legge 247/2012 – Effetti previdenziali
•  Gli anni per i quali risultino contributi prescritti sono inefficaci ai fini
pensionistici (art. 1 “Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a
causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta
prescrizione”);
•  Nel solo caso di prescrizione parziale dei contributi, è consentita l’accesso
alla “rendita vitalizia”;
•  A richiesta e in alternativa alla rendita vitalizia, i contributi soggettivi versati
per anni prescritti sono rimborsabili ai sensi dell’art. 22 legge 5761980;
• La prescrizione delle somme diverse dai contributi (sanzioni, interessi,
penali) non pregiudica l’efficacia dell’anno ai fini pensionistici.