CASSA NAZIONALE PREVIDENZA FORENSE LA PRESCRIZIONE NEL SISTEMA FORENSE Fonti normative • Art. 19 legge 576/1980: “ La prescrizione … si compie con il decorso di dieci anni. … decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell’obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23.” • Art. 28 della legge 689/1981: la prescrizione delle sanzioni amministrative si compie con il decorso di cinque anni • Art. 3 legge 335/1995: la prescrizione si compie con il decorso di cinque anni. Le contribuzioni per le quali risultino maturati i termini prescrizionali, non possono essere versate spontaneamente né riscosse coattivamente (principio di irricevibilità). • Art. 66 legge 247/2012: la disciplina in materia di prescrizione … di cui all’art. 3 della legge 335/1995 non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa Forense. CASSA NAZIONALE PREVIDENZA FORENSE LA PRESCRIZIONE NEL SISTEMA FORENSE Art. 66 legge 247/2012 – Situazione attuale • I contributi previdenziali si prescrivono con il decorso di dieci anni; • L’istituto della prescrizione torna ad essere nella disponibilità delle parti e, pertanto, dovrà essere eccepita; • Con riferimento ai contributi previdenziali forensi e alle relative somme accessorie (sanzioni civili e interessi), resta invariata l’individuazione del dies a quo nel giorno corrispondente alla data di effettiva spedizione alla Cassa delle comunicazioni contenenti gli esatti dati dichiarati ai fini dell’IRPEF e IVA (modello 5); • Con riferimento alle sanzioni amministrative previste per omesso/ ritardato invio dei modelli 5 e alle penali previste per l’iscrizione d’ufficio, la prescrizione resta quinquennale ai sensi dell’art. 28 della legge 689/1981; il dies a quo resta individuato nel giorno in cui viene consumata l’irregolarità. CASSA NAZIONALE PREVIDENZA FORENSE LA PRESCRIZIONE NEL SISTEMA FORENSE Art. 66 legge 247/2012 – Effetti previdenziali • Gli anni per i quali risultino contributi prescritti sono inefficaci ai fini pensionistici (art. 1 “Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione”); • Nel solo caso di prescrizione parziale dei contributi, è consentita l’accesso alla “rendita vitalizia”; • A richiesta e in alternativa alla rendita vitalizia, i contributi soggettivi versati per anni prescritti sono rimborsabili ai sensi dell’art. 22 legge 5761980; • La prescrizione delle somme diverse dai contributi (sanzioni, interessi, penali) non pregiudica l’efficacia dell’anno ai fini pensionistici.
© Copyright 2024 ExpyDoc