COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Staff Comandante Ufficio Informazioni Istituzionali __________________________________________ Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada Ripassiamo il Codice della Strada.- Art. 155. Limitazione dei rumori Durante la circolazione, si devono evitare i rumori molesti che possono essere causati sia dal modo di guidare il veicolo, per esempio facendo slittare i pneumatici sull’asfalto in accelerazione o in frenata, oppure dalla sistemazione del carico e sia dalle emissioni acustiche di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli. La norma viene violata quando alla guida di un veicolo, i rumori oltre che molesti, sono anche inutili, cioè non dipendenti dalle ordinarie esigenze di guida o di prova tecnica del veicolo, per esempio dalla sosta prolungata col motore acceso davanti a negozi, uffici, abitazioni (sanzionata in concorso con l’art. 157 commi 2 e 8). Per evitare rumori molesti, anche il dispositivo silenziatore, se previsto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato. Sulla carta di circolazione o sul certificato di circolazione del ciclomotore, è riportato il valore massimo del rumore prodotto dal silenziatore. Sono inoltre indicati anche il tipo ed il modello del silenziatore e le eventuali indicazioni sulle modalità di prova dello stesso (per esempio a 5000 giri al minuto) La misurazione del rumore si effettua con il fonometro, posizionato all’altezza dello scarico, a distanza di qualche metro da questo, portando il motore al regime indicato sulla carta di circolazione (per esempio a 5000 giri al minuto) e mantenuto costante durante la prova. La sanzione è applicabile, anche in mancanza di accertamenti fonometrici, se il dispositivo da un esame visivo, risulta alterato, per esempio svuotato di parte del materiale assorbente oppure lesionato o forato. Se invece il silenziatore, pur essendo presente, risulta non regolarmente installato, perché ad esempio è stato scollegato dal circuito di scarico, si applica l’art. 79 del Codice della Strada (Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione). Se il silenziatore è di tipo diverso da quello riportato sulla carta di circolazione, può scattare l’applicazione dell’art. 78 del Codice della Strada (Modifiche delle caratteristiche dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione) con ritiro immediato della carta di circolazione. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli, non si deve superare il limite sonoro massimo di 60 dB. L’entità dell’emissione viene misurata a 10 cm dall'orecchio del guidatore con il microfono rivolto verso la sorgente e con il veicolo a portiere e finestrini chiusi e comunque, deve essere tale da non recare pregiudizio alla guida del veicolo. L'emissione sonora dei dispositivi antifurto installati sui veicoli deve essere intervallata e non può superare in ogni caso la durata massima di tre minuti. Non è da escludere l’applicazione dell’art. 659 del Codice Penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), quando il rumore persiste nel tempo creando un effettivo fastidio. Nel caso in cui risulti infruttuosa la ricerca del proprietario del veicolo si può operare la disattivazione del dispositivo con intervento diretto degli operatori o di loro delegato tecnico. La sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 155 prevede il pagamento di una somma da euro 41 a euro 169 .-
© Copyright 2024 ExpyDoc