STUDIO NEGRI E ASSOCIATI CIRCOLARE INFORMATIVA 28 OTTOBRE 2014 ANNOTAZIONE SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE PER MESSA A DISPOSIZIONE DEL VEICOLO A TERZI PER PERIODI SUPERIORI A 30 GIORNI: IL PUNTO PREMESSA Il comma 4-bis dell’articolo 94 del Codice della Strada, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. a) della Legge 120/2010, prevede obblighi di comunicazione in caso di atti diversi dal trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di leasing, dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli, per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi. Il relativo Regolamento di esecuzione ha comportato un’ulteriore modifica al Codice della Strada con l’introduzione dell’articolo 247-bis che regolamenta proprio l’intestazione temporanea degli autoveicoli, in vigore dal 07 dicembre 2012 (DpR 28 settembre 2012 n°198). In data 10 luglio 2014 il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha emanato apposita circolare (N°15513) in tema evidenziando altresì l’entrata in vigore operativa della norma nella data del 03 novembre 2014. Le nuove norme NON sono applicabili, al momento, ai veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di: - Iscrizione al REN o all’albo degli autotrasportatori; Licenza per trasporto di cose in conto proprio; Autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi, ncc, ecc.). Le norme relative all’obbligo di annotazione sulla carta di circolazione, sono applicabili esclusivamente agli atti posti in essere a decorrere dal 03 novembre 2014, naturalmente si porrà il problema probatorio circa la data certa anteriore al 03 novembre 2014. Naturalmente, senza sanzione alcuna, potranno essere annotati anche atti anteriori al 03 novembre 2014, nella fattispecie quelli dal 07 dicembre 2012 al 2 novembre 2014. Le normative nuove ricorreranno nei seguenti casi: 1) Variazione della denominazione dell’ente intestatario; 2) Variazione delle generalità della persona fisica intestataria; 3) Disponibilità a favore di un soggetto in via temporanea per un periodo superiore ai 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente; 4) Intestazione a nome di soggetti giuridicamente incapaci. Per intestatario della carta di circolazione si deve intendere: il proprietario del veicolo, il trustee, il locatore (nel contratto di locazione senza conducente), il nudo proprietario (in caso di usufrutto), l’acquirente (in caso di acquisto con patto di riservato dominio), il locatario (nel caso di leasing), l’usufruttuario RIPRODUZIONE VIETATA Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544 e-mail [email protected] - www.negriassociati.com 1 STUDIO NEGRI E ASSOCIATI CIRCOLARE INFORMATIVA 28 OTTOBRE 2014 L’INTESTAZIONE TEMPORANEA DI AUTOVICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI Qualora si realizzi la condizione della disponibilità temporanea di un veicolo da parte di un soggetto diverso dall’intestatario, per un periodo superiore a 30 giorni, sono previsti obblighi di comunicazione finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e della carta di circolazione. In prossimità dell’entrata in vigore delle norme relative all’annotazione sulla carta di circolazione del nominativo dell’effettivo utilizzatore, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la Circolare n. 23743 in data 27 ottobre, ad integrazione di quanto contenuto nella precedente circolare n. 15513 del 10 luglio 2014. Con specifico riferimento ai veicoli aziendali, viene precisato che l’obbligo riguarda l’ipotesi di comodato, che, per sua natura, è a titolo gratuito; pertanto, è da escludere la sussistenza del comodato ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo (ad esempio, per una prestazione di lavoro subordinato o di altra prestazione d’opera) Dalla lettura della circolare si possono trarre i seguenti criteri operativi: 1) a pagina 8 della circolare 23743 richiamata si ha modo di leggere: “E’ pertanto da ritenere che l’annotazione della intestazione temporanea presuppone l’uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore”; 2) Sul Comodato di auto aziendali, a pagina 9 della circolare si ha modo di leggere: “Nel comodato di veicoli aziendali deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo da parte dell’utilizzatore (ciò dovrebbe voler significare che l’auto viene affidata esclusivamente per usi personali e non per uso aziendale e anche per uso personale) e vengono ritenute pertanto escluse dall’obbligo di annotazione le ipotesi di utilizzo di veicoli: In finge benefit da parte di dipendenti, collaboratori ed amministratori che utilizzano il veicolo sia per esigenze di lavoro che per esigenze personali; Al di fuori dei casi di fringe benefit: l’utilizzo promiscuo dei veicoli aziendali (veicolo impiegato per l’esercizio dell’attività lavorativa ed utilizzato dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione o nel tempo libero) in quanto in tal caso verrebbe meno l’uso esclusivo e personale del vicolo. L’obbligo di annotazione non sussiste inoltre anche nel caso in cui più dipendenti si alternino nell’utilizzo del medesimo vicolo aziendale poiché in tale ipotesi verrebbe meno non solo l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità temporale dello stesso utilizzo. La circolare evidenzia altresì che le disposizioni della precedente circolare n. 15513 si applicano anche ai soci, agli amministratori e collaboratori dell’azienda, in assenza di fringe benefit o di altre condizioni di disapplicazione ovviamente. Secondo quanto è dato di capire dalla circolare l’obbligo di annotazione riguarderebbe il solo caso in cui il veicolo aziendale venga dato in uso esclusivo e personale al dipendente, al socio, all’amministratore od al collaboratore, il quale lo utilizzerebbe, si ribadisce, per scopi esclusivamente personali, e non anche nel caso in cui lo utilizzi per ragioni lavorative e anche per scopi personali. In generale l’annotazione ha un costo pari ad €.16,00 (Imposta di bollo da versare su c.c.p. n.4028) e di €.9,00 (diritti di motorizzazione da versare su c.c.p. n.9001) 2 RIPRODUZIONE VIETATA Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544 e-mail [email protected] - www.negriassociati.com
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