consulenza fiscale

SERVIZIO CONSULENZA FISCALE*
CIRCOLARE F8/2014
Al via dal 3 novembre l’obbligo di registrazione degli
utilizzatori sulla carta di circolazione
Veicoli in benefit, ad uso promiscuo e “condivisi” esclusi
Diventano obbligatorie, dal 3 novembre 2014, le nuove regole in materia di
variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario della carta di
circolazione e di intestazione temporanea di veicoli.
Chi deve fare che cosa?
Ciò significa che, in caso di variazione delle generalità della persona fisica
intestataria della carta di circolazione dei veicoli, motoveicoli e rimorchi, o
della denominazione dell’intestatario della carta di circolazione, o nel caso in
cui si verifichi la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30
giorni, di un veicolo intestato ad un terzo:
Il nuovo intestatario deve richiedere all’Ufficio della Motorizzazione Civile
l’aggiornamento dei dati del veicolo.
Come effettuare la comunicazione
Per facilitare la comprensione dei nuovi adempimenti, il Ministero delle
Infrastrutture dei Trasporti ha pubblicato due circolari (n. 15513/2014 - n.
23743/2014) con le quali vengono forniti i chiarimenti operativi e i modelli
standard da utilizzare in sede di adempimento.
Con la circolare n. 15513/2014 è stato specificato che per motivi di
“semplificazione” è legittima anche la comunicazione effettuata dal dante
causa (e cioè, il “comodante”, “locatore”, “sublocatore”) purché venga
effettuata su delega scritta dell’avente causa.
Proprio per questo motivo sono stati predisposti due prototipi di delega
esemplificati, rispettivamente Allegato A/1 (presente a margine della
circolare n. 15513/2014), da compilare quando l’avente causa è una persona
fisica, e Allegato A/2, da utilizzare quando l’avente causa è una persona
giuridica (ad. esempio società, enti, ecc.).
Il nuovo obbligo di comunicazione è escluso in caso di trasferimenti di
proprietà, costituzione di usufrutto, e stipula di contratti di leasing.
Adempimenti
1) Aggiornamento dati dell’Archivio
Nazionale dei Veicoli
2) Variazione dati carta di circolazione
Decorrenza e Sanzioni
Nessun obbligo di comunicazione di aggiornamento è comunque previsto nel
caso variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario della
carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli intervenute fino al
2 novembre 2014. Il provvedimento non è pertanto retroattivo.
A partire dal 3 novembre invece, in caso di omissione verranno applicate le
sanzioni previste dal medesimo art. 94, co. 4-bis, c.d.s.. E che di sanzioni
“pesanti” si tratti non vi è dubbio.
SANZIONI Minimo di Euro 705 fino ad un massimo di Euro
3.526
Immediato ritiro della carta di circolazione
***
I veicoli aziendali
Per le auto aziendali è stata prevista una disciplina ad hoc, sia in riferimento
agli adempimenti da effettuare e sia in riferimento ai costi della procedura nel
caso di registrazione di una intera flotta aziendale.
In particolare, nel caso in cui venga concessa la disponibilità del veicolo
aziendale (vale sia per le aziende pubbliche che per quelle private) in
comodato d’uso gratuito ai propri dipendenti e per un periodo superiore
a 30 giorni, un rappresentante dell’azienda (munito del potere di agire in
nome e per conto dell’azienda, e munito di delega scritta rilasciata dal
dipendente) deve provvedere, entro 30 giorni, alla presentazione di un
apposita Istanza (conforme al Modello “Allegato B1” presente a margine
della circolare n. 15513/2014) e adempiere all’obbligo di aggiornamento dei
dati nell’Archivio Nazionale dei Veicoli.
Termini per la comunicazione
Il termine dei 30 giorni, utile ad effettuare la comunicazione, deve essere
computato in giorni naturali e consecutivi e va fatto decorrere dalla data
di stipula del contratto di comodato.
Attenzione: l’adempimento deve essere effettuato anche qualora l’azienda
abbia la “disponibilità” del veicolo a titolo di usufrutto, di leasing o di locazione
senza conducente (noleggio a lungo termine).
Casi particolari
Con la circolare n. 23743/2014 sono stati forniti chiarimenti in merito ad una
situazione particolare. Con il documento di prassi è stato chiarito il corretto
comportamento da seguire nel caso in cui l’auto aziendale sia nella
disponibilità dell’azienda tramite un contratto di locazione senza conducente
(noleggio a lungo temrine), e successivamente sia lasciata nella disponibilità
del dipendente per oltre 30 giorni.
Alcuni operatori infatti si sono chiesti se fosse possibile delegare direttamente
l’impresa di noleggio senza conducente all’effettuazione della comunicazione,
così da non “duplicare” la comunicazione.
La risposta fornita dal Ministero (riprodotta di seguito) è negativa. A Parere del
Ministero infatti, la società di noleggio senza conducente deve limitarsi a
comunicare i dati relativi alla società che ha preso a noleggio le auto.
Successivamente spetta all’impresa che lascia l’auto nella disponibilità del
dipendente per più di 30 giorni, su delega del comodatario, chiedere
l’aggiornamento dei dati nell’Archivio Nazionale dei Veicoli.
Circolare
n. “Per ragioni di tutela degli interessi di ordine
23743,
27 pubblico, è altresì da escludere la possibilità
ottobre 2014 che, in caso di locazione senza conducente e
di successivo comodato di veicoli aziendali, il
locatore possa comunicare direttamente i
dati relativi al comodato.
Il
locatore,
infatti,
potrà
provvedere
esclusivamente alla comunicazione della LSC
e successivamente il locatore/comodante, su
delega del comodatario, potrà chiedere
l’annotazione del comodato”.
La procedura
La procedura per l’auto aziendale concessa in comodato gratuito ai propri
dipendenti è dunque semplificata in quanto non devono essere effettuate
le procedure di “aggiornamento” della carta di circolazione.
COSTI Euro 16,00 - versamento c.c.p. n. 4028
(Imposta di bollo)
Euro 9,00 - versamento c.c.p. n. 9001 (Diritti di
motorizzazione)
All’Istanza deve essere allegata, oltre alla delega del dipendente anche la
ricevuta di versamento dell’imposta di bollo pari ad Euro 16,00 e il pagamento
di Euro 9,00 a titolo di diritti di motorizzazione.
Attenzione: se le registrazioni riguardano un’intera flotta aziendale, è
prevista la possibilità di effettuare una unica istanza cumulativa, pagando
una sola imposta di bollo. Anche in questo caso però l’aggiornamento dei
dati nell’Archivio Nazionale dei Veicoli deve essere effettuato per ogni singola
auto aziendale, con il pagamento di Euro 9,00 per ciascun veicolo.
A seguito della presentazione dell’Istanza, la Motorizzazione Civile rilascia
l’attestazione di avvenuta annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli.
Non è necessario che l’attestazione sia tenuta a bordo dell’auto aziendale, in
quanto non sono previste sanzioni in sede di controllo stradale.
Alla scadenza del contratto di comodato dei veicoli aziendali, non occorre
effettuare alcuna comunicazione in quanto si intende implicitamente che il
veicolo è rientrato nella piena disponibilità dell’azienda. Una nuova
comunicazione è prevista solo nel caso in cui lo stesso veicolo venga concesso
in comodato ad un nuovo soggetto.
Cessazione anticipata
In caso di cessazione anticipata:
1) La comunicazione è dovuta se il veicolo rientra nella
disponibilità dell’azienda (comodante) senza essere posto
nella disponibilità di un nuovo dipendente (comodatario)
2) La comunicazione non è dovuta se il veicolo, entro il
termine di 30 giorni, viene posto nella disponibilità di un
nuovo comodatario; pertanto, non verrà comunicata la
cessazione del comodato precedente ma sarà sufficiente
comunicare solo il nuovo comodato di veicoli aziendali
Casi di esclusione dalla comunicazione
L’adempimento non deve essere effettuato qualora la disponibilità del
veicolo costituisca “a qualunque titolo e in tutto o in parte, un
corrispettivo” (ad esempio per un prestazione di lavoro subordinato o altra
prestazione d’opera), in quanto il comodato è per sua natura un contratto
“essenzialmente gratuito”.
Inoltre, sono soggetti al monitoraggio solo quei veicoli lasciati nella
disponibilità del dipendente (per più di 30 giorni), in un uso esclusivo e
personale del veicolo in capo al driver.
Sulla base di tale ricostruzione, sono “certamente escluse”:
i) l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di “fringe benefit”
(retribuzione in natura consistenti nell’assegnazione di veicoli aziendali ai
dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private);
in tal caso viene meno il requisito della gratuità;
ii) l’utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (ad esempio i veicoli
impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzate dal dipendente anche
per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero);
in tal caso viene meno l’uso esclusivo e personale del veicolo;
iii) l’utilizzo della stessa auto da parte di più dipendenti; in tal caso viene
meno l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale ma anche la
continuità temporale dello stesso.
Con la circolare n. 23743/2014, viene sciolto un nodo fondamentale, e cioè,
viene specificato che l’obbligo di aggiornamento dei dati presso l’Archivio
Nazionale dei Veicoli è previsto anche nei casi l’auto aziendale sia nella
disponibilità di soci, amministratori e collaboratori (e non solo nei confronti
del lavoratore dipendente).
Riferimenti normativi e di prassi
applicativa
D.Lgs. n. 285/1992, art. 94 comma 4-bis
D.P.R. n. 495/1992, art. 247-bis
Circolare n. 15513, 10 luglio 2014
Circolare n. 23743, 27 ottobre 2014
Per richiedere le circolari arretrate si prega di inviare una email a
mailto:[email protected]
*
Questo servizio è a cura di Carla Brighenti, Dottore Commercialista e Davide
De Giorgi, Avvocato Tributarista.