Comunicazione alla Motorizzazione dei veicoli utilizzati da terzi

Avv. Rag. Eugenio Testoni
Avv. Stefano Legnani
D.ssa Milena Selli
D.ssa Monica Tonetto
D.ssa Mikaela Leombruni
Rag. Gioia Miconi
Dott. Alessandro Mandelli
Dott. Paolo Casati
Studio Legale Tributario
Avvocato Rag. Eugenio Testoni
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Circolare Informativa per i Clienti
21.2014
ottobre
Comunicazione alla Motorizzazione
dei veicoli utilizzati da terzi
D.Lgs. n. 285/92, art. 94, c. 3 e 4-bis; D.P.R. n. 495/92, art. 247-bis;
Circolari MIT nn. 33691 del 06.12.12, 15513 del 10.07.14, 23743 del 27.10.14
Con decorrenza 3 novembre 2014 viene fatto obbligo agli “utilizzatori abituali” di veicoli
intestati a terzi (cosiddetti “aventi causa”) di comunicare alla Motorizzazione la variazione della disponibilità del mezzo.
Per “utilizzatori abituali” si intendono i dipendenti, i collaboratori e/o i soci che dispongono
di un veicolo intestato ad altri soggetti (es. società, ditte individuali, ecc.), per un periodo
superiore a 30 giorni consecutivi (a nulla rilevando che detto periodo di esaurisca nell’arco
di un unico anno solare ovvero si protragga a cavallo di più anni solari successivi).
È comunque possibile, previo rilascio di delega redatta su appositi modelli da parte
dell’avente causa, che l’obbligo in esame sia adempiuto dall’intestatario del veicolo.
Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (MIT) ha chiarito che, con riguardo alla nozione di “avente causa” va fatto riferimento unicamente al comodatario, all’utilizzatore (in
caso di contratto “rent to buy”), all’affidatario (in caso di custodia giudiziale), al locatario/sublocatario (in caso di locazione senza conducente), all’erede. In tutti gli altri casi,
anche qualora il proprietario dell’autoveicolo non corrisponda all’utilizzatore, la comunicazione oggetto della presente circolare non deve essere effettuata.
Ciò che occorre sottolineare è che l’annotazione della intestazione temporanea sul libretto di circolazione, presuppone l’uso esclusivo e personale del veicolo in capo
all’utilizzatore.
In conseguenza di quanto sopra, la circolare n. 23743 del 27.10.2014 del MIT chiarisce
che è certamente escluso dall’ambito di applicazione della disposizione:
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l’utilizzo effettuato in ambito familiare;
l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di “fringe benefit”, in quanto viene
meno la caratteristica di gratuità;
al di fuori dei casi di fringe benefit, l’utilizzo promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli
impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per
raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione o nel tempo libero) in quanto
viene meno l’uso esclusivo e personale dell’autoveicolo;
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l’ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell’utilizzo del medesimo veicolo aziendale
(nel qual caso non solo viene meno l’utilizzo esclusivo e personale, ma anche la continuità temporale dello stesso). In questo caso la ditta proprietaria dovrebbe redigere
una procura, da conservare all’interno dell’abitacolo, nella quale vengono indicati i
nominativi di tutti gli utilizzatori del veicolo.
La circolare del MIT n. 23743 del 27.10.2014 precisa che è invece tenuto all’adempimento
l’imprenditore individuale in relazione al veicolo iscritto quale bene strumentale dell’impresa.
Tra i casi che prevedono l’obbligo oggetto della presente, si segnala la fattispecie di utilizzo per un periodo superiore a 30 giorni del veicolo intestato ad un soggetto defunto da
parte dell’erede nelle more della successione.
In tale circostanza il soggetto utilizzatore dovrà richiedere un “tagliando di aggiornamento”
nel quale, oltre alle informazioni anagrafiche, dovrà essere apposta la dicitura “intestazione
temporanea a nome dell’erede effettuata ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis. c.d.s.”.
F La violazione degli obblighi in esame è sanzionata con una multa pari a € 705,00 e
con il ritiro della carta di circolazione ai sensi dell’art. 94, comma 3, D.Lgs. n. 28/5/92.
F Al fine di ottemperare all’adempimento oggetto della presente è possibile rivolgersi
agli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) o a Studi di consulenza automobilistica
abilitati.
F Al nostro Studio dovrà essere comunicata l’effettuazione di tale adempimento al fine
di verificare sia che venga correttamente redatta ed inoltrata telematicamente la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore prevista dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, sia che venga tassato il reddito, in capo al
socio utilizzatore (o suo familiare) che, nel caso di comodato gratuito, corrisponde al
valore di mercato del diritto di godimento.
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