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Intestazione temporanea dei veicoli
Nessun onere per i veicoli utilizzati per l’attività d’impresa.
Decisiva l’azione della CNA
Dal 3 novembre 2014 è entrato in vigore l’art. 247-bis del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, il
quale prevede l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione o dell’Archivio Nazionale dei Veicoli, per chi
utilizza il veicolo per un periodo superiore a 30 giorni, al verificarsi di determinate condizioni.
L’art. 247-bis si inserisce nel contesto delle misure per contrastare l’intestazione fittizia dei veicoli, al fine di
garantire maggior certezza nell’accertamento della responsabilità da circolazione stradale (che, precedentemente
avevano già comportato, con l’emanazione dell’art. 12 della legge 120/2010, l’inserimento del comma 4-bis all’art. 94
e l’introduzione dell’art. 94-bis nel Dlgs 285/1992 “Nuovo Codice della strada”).
Tuttavia, la norma e le relative sanzioni in caso di violazione, sono rimaste inapplicate in virtù della mancanza di
procedure informatiche idonee a garantirne l’applicabilità.
In data 10 Luglio 2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto con nota prot. n. 15513, fissando
l’operatività della disposizione a decorrere dal 3 Novembre 2014 e solamente per gli atti e l’utilizzo dei veicoli dopo
tale data.
CNA è intervenuta presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in data 27 Ottobre 2014, con una successiva
circolare ministeriale prot. n. 23743 ha chiarito l’ambito di applicazione della disciplina, fornendo le attese indicazioni
operative per le fattispecie rilevanti, chiarendo che la maggior parte delle situazioni dell’uso di veicoli aziendali è
escluso dall’obbligo e non sanzionabile, così come l’utilizzo dei veicoli da parte dei familiari conviventi o non
conviventi ma con uso esclusivo inferiore a 30 giorni.
Oggetto dell’obbligo
Le fattispecie individuate dall’art. 247-bis del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada sono:
• variazione delle generalità della persona fisica intestataria del veicolo;
• variazione della denominazione o ragione sociale dell’ente intestatario del veicolo;
• disponibilità del veicolo da parte di un soggetto diverso dall’intestatario per un periodo superiore a
30 giorni (sulla base di un contratto di comodato, in forza di un provvedimento di custodia giudiziale, di un
contratto di locazione senza conducente, ecc);
• immatricolazione o trasferimento della proprietà del veicolo in capo ad un soggetto incapace di agire.
A seconda di quale casistica si perfezioni, è dovuto l’aggiornamento della carta di circolazione o dell’Archivio
Nazionale dei Veicoli. Nel primo caso viene rilasciato un vero e proprio tagliando di aggiornamento, nel secondo
un’annotazione di avvenuto aggiornamento della banca dati, rivolgendosi ad uno Studio di Consulenza
Automobilistico a ciò autorizzato.
Soggetti interessati
Un soggetto persona fisica o persona giuridica è intestatario di un veicolo quando:
• ne è proprietario (compreso il TRUSTEE);
• ne è nudo proprietario ;
• ne è usufruttuario;
• abbia preso il veicolo in leasing (locatario);
• ne è acquirente nel caso di acquisto con patto di riservato dominio ;
• abbia locato a terzi il veicolo (locatore).
In tutti questi casi, al verificarsi delle condizioni di cui all’art.247-bis, relative alla variazione dell’intestatario della carta
di circolazione o dell’intestazione temporanea di veicoli, è dovuto l’obbligo di aggiornamento della medesima carta di
circolazione o dei dati comunicati all’Archivio Nazionale dei Veicoli.
Veicoli esclusi dalla disciplina
Al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 247-bis non è dovuto l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione o
dell’Archivio Nazionale dei Veicoli, per i veicoli la cui circolazione è soggetta al possesso dei seguenti titoli
autorizzativi:
• iscrizione al REN o all’albo degli autotrasportatori;
• licenza per il trasporto di cose in conto proprio (riguarda solo i veicoli di massa complessiva superiore a 6 t);
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•
autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio mediante autovetture in uso di terzi (taxi
e ncc ).
L’esclusione per i predetti veicoli opera temporaneamente. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è infatti
riservato di approntare una disciplina ad hoc.
Veicoli soggetti alla disciplina
Al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 247-bis è dovuto l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione o
dell’Archivio Nazionale dei Veicoli, per le seguenti tipologie di veicoli:
• autoveicoli art. 54 Cds,
• motoveicoli art. 53 Cds,
• rimorchi, anche sotto le 3,5 tonnellate di massa complessiva a pieno carico art. 56 Cds.
Decorrenza
L’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione o dell’Archivio Nazionale dei Veicoli scatta esclusivamente per
gli atti, rientranti nelle casistiche di cui all’art.247-bis, perfezionati a decorrere dal 3 Novembre 2014. Per gli atti
perfezionati precedentemente tale data viene resa possibile l’aggiornamento facoltativo della carta di circolazione o
dell’Archivio Nazionale dei Veicoli.
N.B. Per gli atti perfezionati a decorrere dal 3 Novembre, vi sono ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi dal
perfezionamento dell’atto per adempiere all’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione o dell’Archivio
Nazionale dei Veicoli.
SITUAZIONI CHE COMPORTANO L’AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE O DELL’ARCHIVIO NAZIONALE
DEI VEICOLI, SECONDO I CONTENUTI DELL’ART. 247-BIS DPR 495/1992
1) Variazione delle generalità della persona fisica intestataria del veicolo
Per generalità della persona fisica si intendono il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, il luogo di residenza.
2) Variazione della denominazione o ragione sociale dell’ente
Si tratta dell’ipotesi in cui l’ente, anche non iscritto nel registro delle imprese, varia la denominazione o la ragione
sociale, anche a seguito di atti di trasformazione o fusione che non diano luogo alla creazione di un soggetto giuridico
nuovo e distinto da quello originario.
3) Disponibilità di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni
La nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti individua vari rapporti giuridici che possono determinare la
disponibilità di un veicolo da parte di un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione:
• il comodato del veicolo (quando l’intestatario è una persona fisica);
• il comodato del veicolo aziendale (quando l’intestatario è una persona giuridica);
• la locazione senza conducente;
• la locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale;
• l’utilizzo del veicolo intestato al de cuius;
• l’utilizzo del veicolo con contratto “rent to buy”;
• l’utilizzo del veicolo in custodia giudiziale da parte dell’affidatario.
In tutti questi casi, quando la disponibilità del veicolo è superiore a 30 giorni naturali e consecutivi, scatta l’obbligo di
aggiornamento della carta di circolazione o dell’Archivio Nazionale dei Veicoli.
3a) Il comodato del veicolo da parte di una persona fisica
Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva
per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è
essenzialmente gratuito ed è un contratto a forma libera, nel senso che non
necessita di una forma scritta.
ATTENZIONE !!! Per espressa previsione normativa per i veicoli appartenenti a persona fisica privata dati in
comodato a componenti del nucleo familiare purché conviventi (soggetti compresi nel nucleo familiare anagrafico
compresi nello stato di famiglia) non è necessaria l’annotazione nella carta di circolazione del veicolo.
3b) Il comodato del veicolo aziendale
Si tratta della fattispecie apparentemente più rilevante, poiché:
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•
•
•
sono numerose le casistiche riconducibili all’uso del veicolo aziendale da parte di dipendenti, collaboratori,
amministratori e soci;
per questa specifica situazione assume rilievo anche il caso in cui l’ente abbia la disponibilità del veicolo a titolo
di locazione senza conducente (noleggio), che successivamente concede lo stesso veicolo in comodato ad altro
soggetto per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi,
la casistica comprende non solo la gestione di veicoli appartenenti a persone giuridiche tra cui comprendere,
comodità, anche le società di persone, ma anche di veicoli appartenenti alle imprese individuali compresi nel
patrimonio aziendali.
La successiva nota prot. n. 23473 del 27 Ottobre 2014 ha però ridimensionato la portata applicativa della
disposizione, escludendo dall’obbligo di annotazione dell’Archivio Nazionale dei Veicoli le seguenti casistiche:
• uso del veicolo per esclusivo fine aziendale;
• uso del veicolo concesso in fringe benefit;
• uso promiscuo (aziendale-personale) del veicolo non in fringe benefit;
• uso del veicolo dietro pagamento di un corrispettivo.
3c) Locazione senza conducente
Per “locazione senza conducente” si intende il rapporto tra la società che svolge l’attività di noleggio veicoli e la
persona fisica o giuridica che ha noleggiato, dietro corrispettivo, quel veicolo.
Se la disponibilità del veicolo noleggiato supera i 30 giorni consecutivi la fattispecie diviene rilevante per
l’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli.
Seppur l’obbligo di aggiornamento dell’ANV e la relativa sanzione in caso di inadempimento sono a carico di chi ha
preso il veicolo a noleggio, per esigenze di semplificazione, chi materialmente adempie è la società che dà a noleggio il
veicolo (anche per le successive variazioni, quali ad esempio la proroga del contratto).
Per i casi di sublocazione il MIT, con la circolare del 27/10 , ha previsto che sia sempre il proprietario del bene ad
operare, su delega dell’utilizzatore finale dello stesso, al fine di ottenere l’aggiornamento dell’ANV, senza che
vengano comunicati sullo stesso i dati del soggetto che aveva preso in locazione il bene che poi lo aveva sublocato
all’utilizzatore finale.
3d) Utilizzo del veicolo intestato al de cuius
Quando si eredita un veicolo trascorre un determinato lasso di tempo tra il decesso e l’acquisizione della titolarità del
bene da parte degli eredi. Se in questo periodo il veicolo viene utilizzato per un tempo superiore a 30 giorni
consecutivi, scatta in capo all’erede l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione.
3e) Utilizzo del veicolo con contratto “rent to buy”
Il contratto rent to buy consiste nella possibilità di ottenere la disponibilità immediata del bene, acquisendone la
proprietà in un momento successivo, al perfezionamento del pagamento totale che tiene conto dei canoni già versati.
Pur avendo delle analogie con l’acquisto con patto di riservato dominio (fattispecie che prevede l’obbligo di
trascrizione del rapporto al P.R.A.), il legislatore ha inteso riservare al rent to buy una disciplina differente, ossia quella
dell’intestazione temporanea della carta di circolazione ex art.247-bis.
3f) Immatricolazione o trasferimento della proprietà in capo a un soggetto incapace di agire
Il soggetto incapace di agire è:
• il minore degli anni 18
• l’interdetto giudiziale (quando l’interdizione stabilita dal giudice)
• l’interdetto legale (quando l’interdizione è una pena accessoria alla condanna del giudice penale).
L’intestazione temporanea della carta di circolazione con le generalità del genitore o del tutore è necessaria in quanto
tutti gli atti che incidono sulla sfera giuridica dell’incapace devono essere compiuti da un soggetto munito dei poteri di
rappresentanza.
Sanzioni e Controlli
A partire dal 3 Novembre 2014, il mancato aggiornamento della carta di circolazione o dell’Archivio Nazionale dei
Veicoli, al verificarsi delle condizioni di cui all’art.247-bis del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, sarà
sanzionato con:
• Pena pecuniaria da 705 a 3.526 euro
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•
Ritiro carta di circolazione fino all’adempimento
N.B. In considerazione del fatto che l’obbligo di aggiornamento può essere adempiuto entro 30 giorni consecutivi dal
perfezionamento dell’atto (cfr. par. “Decorrenza”), concretamente le sanzioni potranno essere applicate solamente a
partire dal 3 Dicembre 2014 (attenzione ai casi di locazione senza conducente di veicoli con cessazione anticipata del
contratto e stipula di un nuovo contratto con altro soggetto, in questi casi, la comunicazione all’ANV dei dati del
nuovo locatario deve essere tempestiva e quindi prima dei 30 giorni dalla data di stipula del nuovo contratto, vedere
nota del MIT del 27/10/2014 sull’argomento).
RIEPILOGO PRINCIPALI CASISTICHE
Esempi
Conseguenze
Il veicolo intestato o noleggiato all’ente viene utilizzato dal Casistica che non comporta l’obbligo di aggiornamento
dell’ANV.
dipendente nello svolgimento dell’attività lavorativa.
Il veicolo intestato o noleggiato all’ente viene utilizzato dal Casistica che non comporta l’obbligo di aggiornamento
dipendente profilando un reddito in natura (fringe benefit), dell’ANV.
tassato e riscontrabile in busta paga.
Il veicolo intestato o noleggiato all’ente viene utilizzato dal Casistica che non comporta l’obbligo di aggiornamento
dipendente per fini aziendali ma anche per il tragitto casa- dell’ANV.
lavoro. L’utilizzo del veicolo non profila un reddito in natura
(fringe benefit).
Il veicolo intestato o noleggiato all’ente viene utilizzato dal Casistica che non comporta l’obbligo di aggiornamento
socio dietro corrispettivo.
dell’ANV.
Il veicolo intestato o noleggiato all’ente viene utilizzato Casistica che non comporta l’obbligo di aggiornamento
gratuitamente dal socio sia per uso personale che per missioni dell’ANV.
di rappresentanza o comunque aziendali (presso clienti,
banche, cantieri ecc.).
Il veicolo intestato o noleggiato all’ente viene utilizzato Casistica che comporta l’obbligo di aggiornamento dell’ANV.
gratuitamente dal socio per uso esclusivamente personale, per
più di 30 giorni consecutivi.
Il veicolo intestato o noleggiato all’ente viene utilizzato Casistica che comporta l’obbligo di aggiornamento dell’ANV.
gratuitamente dal socio sia per uso personale che per missioni
di rappresentanza o comunque aziendali (presso clienti,
banche, cantieri ecc.). L’uso personale si protrae per più di 30
giorni consecutivi (ad esempio per vacanza).
Il veicolo intestato o noleggiato all’ente viene utilizzato Casistica che non comporterebbe l’obbligo di aggiornamento
gratuitamente e per più di 30 giorni consecutivi dal socio e dal dell’ANV, poiché la disponibilità del veicolo non è esclusiva in
familiare del socio.
capo al socio.
Si suggerisce però di verificare che la scelta di non effettuare
l’aggiornamento sia coerente con eventuale documentazione
presente in azienda o comunque con altri comportamenti
concludenti.
Il veicolo intestato o noleggiato all’ente viene utilizzato Casistica che comporta l’obbligo di aggiornamento dell’ANV.
gratuitamente e per più di 30 giorni consecutivi dal familiare
del socio.
Il veicolo in disponibilità all’ente in conseguenza di un affitto di Casistica che si ritiene non comporti l’obbligo di aggiornamento
azienda.
dell’ANV.
Il veicolo, inserito nei beni strumentali dell’impresa familiare, è Casistica che comporterebbe l’obbligo di aggiornamento
in disponibilità per più di 30 giorni consecutivi del collaboratore dell’ANV (in quanto in questo caso non è possibile applicare
neanche la regola del componente del nucleo familiare
familiare.
convivente, trattandosi di un veicolo aziendale).
Si suggerisce però di verificare che la scelta di non effettuare
l’aggiornamento sia coerente con eventuale documentazione
presente in azienda o comunque con altri comportamenti
concludenti.
Il veicolo intestato o noleggiato all’ente viene concesso Casistica che comporta l’obbligo di aggiornamento dell’ANV.
gratuitamente e per più di 30 giorni consecutivi ad un altro
ente con personalità giuridica.
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