Decisione N. 3503 del 30 maggio 2014 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS Presidente (RM) ROSSI Membro designato dalla Banca d'Italia (RM) MELI Membro designato dalla Banca d'Italia (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) ROSSI CARLEO Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore MELI VINCENZO Nella seduta del 07/03/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Con ricorso pervenuto il 15/10/2013, la ricorrente espone di aver richiesto telefonicamente una carta “revolving” della resistente, che le consentiva di attingere a un plafond da restituire con rate mensili. Nonostante i numerosi pagamenti effettuati, con rate mensili, in restituzione delle somme prelevate, sostiene di essere stata destinataria di insistenti richieste telefoniche da parte di una società di recupero crediti per la restituzione di importi non pagati. Con lettere reclamo del 18 e del 21 giugno 2013 e poi del 27 luglio 2013, richiedeva copia del contratto sottoscritto, mai ricevuto e della documentazione necessaria a farle ricostruire l’importo del debito residuo. Solo in data 27 agosto 2013 la resistente le rispondeva, comunicandole l’esistenza di un debito residuo di € 2.416,93. La ricorrente contesta che la finanziaria non le ha mai spedito copia del contratto. Non comprende Pag. 2/4 Decisione N. 3503 del 30 maggio 2014 come a fronte di un debito di € 4.000 abbia versato più di € 7.000 senza riuscire ad estinguere il debito. La ricorrente conclude affermando di ritenere “pertanto insoddisfacente la risposta di Fiditalia s.p.a., la quale nega copia del contratto, chiarimenti in merito agli interessi applicati, nonché la richiesta a saldo di € 2.416,93”. Con controdeduzioni del 19/12/2013, la resistente espone che la ricorrente ha sottoscritto, in data 18/01/06, un contratto di finanziamento (cd. multiconto), con il quale ha chiesto all’esponente l'erogazione di € 15.500 per l'acquisto di un veicolo presso una società convenzionata. Successivamente, nel febbraio 2006, la ricorrente ha chiesto telefonicamente l'emissione di una carta di credito, di fatto utilizzata tra il 2006 e il 2008. Secondo la resistente, tale posizione rappresenta espressione della stessa linea di credito multiconto accesa nel gennaio 2006. Tale contratto altro non era che una linea di credito a tempo indeterminato, che la resistente metteva a disposizione della cliente e che poteva essere dalla stessa utilizzata nel tempo tramite finanziamenti a termine e finanziamenti specifici. La posizione contrattuale rispetto alla quale la ricorrente chiede chiarimenti è frutto, dunque, di una mera operazione contabile, finalizzata a suddividere il primo utilizzo presso la società convenzionata per la vendita dell’auto dalle successive erogazioni di cui la cliente ha beneficiato. Il contratto che regola il rapporto tra le parti e nel quale sono indicate le condizioni alle quali la cliente aveva la possibilità di ottenere nuove somme da parte dell'esponente società resta però unico ed è quello sottoscritto, appunto, nel gennaio 2006 presso la citata convenzionata. Ciò spiega l'assenza di un modulo cartaceo, dovendosi fare riferimento a quello ricevuto dalla cliente al momento della richiesta del primo finanziamento, nulla ostando alla semplice richiesta telefonica dell'emissione della carta di credito. Ciò chiarito, è il caso di precisare che non è vero quanto riferito dalla cliente in merito alla dedotta impossibilità di verificare l'andamento del piano di ammortamento, con specifico riferimento ai tassi d'interesse applicati e al residuo credito da pagare. La cliente ha infatti ricevuto a domicilio, a scadenze periodiche, gli estratti conto; tali documenti evidenziano lo stato dei pagamenti, l'interesse applicato e il debito residuo. Gli estratti conto non sono mai stati oggetto di contestazione. A fronte dei ripetuti ritardi accumulati dalla ricorrente, la posizione è stata più volte affidata a società di recupero esterno, il che spiega il maggior costo percepito dalla ricorrente, dovendo la stessa provvedere al pagamento del capitale residuo da rimborsare e agli interessi frattanto maturati in ragione delle reiterate morosità, nonché ai costi di affido della propria posizione a società di recupero esterno. Pag. 3/4 Decisione N. 3503 del 30 maggio 2014 Specifica, infine, la resistente, che il saldo debitorio del contratto in parola ammonta, attualmente, ad € 2.519,30, come evidenziato dall'allegata posizione contabile. Chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere. DIRITTO Nonostante i termini generici in cui la domanda è formulata, il suo oggetto può ricondursi alla verifica dell’esistenza di un contratto stipulato per iscritto, sulla base del quale le è stata fornita la carte revolving in questione. La questione rilevante ai fini della decisione del ricorso è, pertanto, se tale consegna sia – come sostenuto dalla resistente – una mera manifestazione del finanziamento multiconto sottoscritto nel 2006, o costituisca un nuovo finanziamento. Orbene, è giurisprudenza consolidata di questo Collegio (si vedano, ad es., decc. nn. 187/2013; 5120/2013) che, laddove sia trascorso del tempo tra la sottoscrizione del primo finanziamento e la richiesta della carta revolving, è impossibile ritenere che la concessione del finanziamento a questa collegato possa essere considerata operazione effettuata in esecuzione dell’originario contratto. Essa costituisce, piuttosto, un’operazione economica nella sostanza del tutto indipendente rispetto al contratto originariamente perfezionatosi e tale, quindi, da doversi valutare autonomamente in ordine alla sua validità alla luce dei requisiti di forma prescritti dal TUB. Ne deriva che ad essa deve applicarsi l’art. 117, c. 1 e 3, t.u.b., il quale prescrive la forma scritta ad substantiam. Il Collegio rileva, tuttavia, che, anche posta la questione in tali termini, ciò che viene lamentato dalla ricorrente è la sussistenza di un vizio genetico che inficerebbe un rapporto comunque sorto nel 2006. Sui suoi eventuali vizi, dunque, l’ABF non può pronunciarsi, per propria incompetenza ratione temporis. P.Q.M. Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 4/4
© Copyright 2024 ExpyDoc