Circ58 / 28 agosto 2014 - Unione del Commercio di Milano

SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI
Circolare n. 58 GLP/cc
28 agosto 2014
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE, LO SVILUPPO
DELLA CULTURA E IL
RILANCIO DEL TURISMO - CONVERSIONE
IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE
31
MAGGIO 2014, N. 83.
ANNO 2014
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Si informa che con la Legge n. 106 del 29 luglio 2014 è stato convertito in
Legge, con modificazioni, il Decreto Legge n. 83/2014 (commentato nella
Circolare n. 45 del 12 giugno u.s.).
È opportuno, pertanto, evidenziare di seguito le principali modifiche.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA E TURISMO
Art. 10 – Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture
ricettive turistico - alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico
Nell’articolo in commento è previsto, in un nuovo comma 5, che entro 3
mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione, il Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio Decreto, provvederà ad aggiornare gli standard minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, inclusi i condhotel e gli alberghi diffusi.
Tale aggiornamento dovrà tenere conto tanto delle specifiche esigenze
connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali quanto
dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo ed internazionale.
Per favorire l’aggregazione delle imprese turistiche in distretti turistici e reti
d'impresa, il nuovo comma 6 prevede :
−
alla lett. a), la modifica dell'art.3 del d. l. n.70/ 2011 dalla quale deriva:
1. la soppressione della limitazione, ai "territori costieri", delle
aree dove possono essere istituiti i distretti turistici;
2. l’aggiornamento, al 31 dicembre 2015, del termine entro cui
gli stessi distretti turistici dovranno essere delimitati dalle
Regioni, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati;
3. la possibilità che, nell’ambito dei medesimi distretti, vengano
realizzati, d'intesa con i competenti Ministeri, progetti in materia di semplificazione amministrativa e di fiscalità, al fine di
aumentare l’ attrattività, incentivare gli investimenti per la realizzazione di opere infrastrutturali, l'aggiornamento professionale del personale e la promozione delle nuove tecnologie;
4. la precisazione che le misure di semplificazione adottabili
all'interno dei distretti –zone a burocrazia zero - non possono riguardare autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio.
−
alla lett. b), in deroga alla regola generale, il comma 6 consente,
l’applicazione delle agevolazioni e delle semplificazioni previste per
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le zone a burocrazia zero anche alle aree ed agli immobili ricadenti
nell’ambito territoriale del distretto turistico ancorché soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico.
−
alla lett. c) il comma prevede la possibilità di utilizzare il contratto di
rete, con riferimento al settore turistico, anche per perseguire gli obiettivi di:
• supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica;
• migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto;
• incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell'imprenditorialità turistica nazionale,
in particolare sui mercati esteri.
Art. 11- Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche
Rispetto all’originaria previsione, viene esteso, anche alle aree interne del
Paese, l'ambito di applicazione del Piano straordinario della mobilità turistica.
Con parziale riformulazione del comma 3, si dispone che le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonché ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, possono essere concessi a titolo gratuito alle imprese, cooperative e associazioni costituite in prevalenza da soggetti fino
a quaranta anni, mediante procedura ad evidenza pubblica.
La procedura di concessione dovrà riconoscere rilevanza agli elementi di
sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità
turistica.
Viene, altresì, precisato che le eventuali migliorie apportate dai concessionari nel corso del periodo della concessione (innalzato ad un massimo di 9
anni, rinnovabili per altri 9), saranno acquisite ed incamerate al momento
della restituzione del bene senza corresponsione di alcun corrispettivo.
È, infine, rinviato al 31 ottobre 2014 il termine per l’adozione del Decreto
per l’individuazione dei siti di particolare interesse nei quali, per le guide turistiche, occorre una speciale abilitazione.
Lo stesso Decreto dovrà stabilire anche i requisiti necessari per ottenere
l’abilitazione.
Art. 11 bis- Start-up turismo
L’ articolo, introdotto nel D.L. dalla Legge di conversione, ricomprende tra
le "Start-up innovative" anche le società che hanno come oggetto sociale la
promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo
sviluppo di software originali, agendo, in particolare, attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.
Detti servizi devono riguardare: la formazione del titolare e del personale
dipendente, la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali,
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strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione ed accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo
tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di
permanenza sul territorio; l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in
qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche dati in convenzione
con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione nonché l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico; l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano
di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento sul territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti sul territorio di intervento, studiando e
attivando anche nuovi canali di distribuzione.
Viene, inoltre, precisato che le Start-up del turismo possono essere costituite anche in forma di Società a responsabilità limitata semplificata.
Le disposizioni dell’articolo si applicheranno a decorrere dal 1 gennaio
2015.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE D'IMPRESA
Art. 4 - Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali
Si ricorda che la disposizione, modificando l’art. 52 del Codice dei Beni culturali (D.lgs. n.42/2004), aveva introdotto una norma sulle concessioni del
commercio su aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, prevedendo l’avvio di procedimenti di riesame
delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico non più in linea
con le esigenze di tutela del decoro e dei siti culturali.
In sede di conversione in legge, è stata modificata la definizione
dell’oggetto della tutela, sostituendosi alla espressione “siti culturali” lo
specifico riferimento ai complessi monumentali e agli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti.
Con le ulteriori modifiche all’art. 52 (comma 1-ter) del Codice dei beni culturali (D. Lgs. 42/2004):
- viene meno il riferimento esplicito alla finalità di contrasto del commercio
ambulante o su posteggio;
- viene previsto che l’avvio dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni
e delle concessioni su suolo pubblico avvenga d’intesa tra i competenti uffici territoriali del Ministero ed i Comuni;
- viene specificato che il riesame delle autorizzazioni e delle concessioni
potrà interessare anche quelle a rotazione;
- viene indicato che l'indennizzo sia dovuto in caso di revoca del titolo, ove
non risulti possibile il trasferimento dell’attività commerciale in una collocazione alternativa "potenzialmente equivalente" (anziché "equivalente in
termini di potenzialità remunerativa", come originariamente previsto);
- viene variato il limite massimo dell'ammontare di detto indennizzo che sa-
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rà pari alla media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi 5 anni di attività, incrementabile del 50 per cento, "in caso di comprovati investimenti effettuati
nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali".
allegato