Accoglimento parziale del 15/01/2014 RG n. 83681/2013

Accoglimento parziale del 15/01/2014
RG n. 83681/2013
Tribunale di Milano
Sezione SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “B”
Il giudice designato Dott. Enrico Consolandi, all’esito dell’udienza del 14/1/2014
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile cautelare iscritta al N. 83681/2013 R.G. promossa da:
DUCALE SPA (c.f. 12965080158 ), con il patrocinio degli avv. MARESTA ROBERTO ,
QUALE PARTE RICORRENTE
contro:
PORTA TENAGLIA SRL (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. GINOSA ANDREA EDGARDO e
Giuseppe Enrico Berti e Matteo Garibaldi
QUALE PARTE RESISTENTE
La parte ricorrente avanza richiesta di provvedimento cautelare atipico ex articolo 700 c.p.c. con il
quale si ordini al registro delle imprese di iscrivere l'avvenuto trasferimento in suo favore di quote
della società Garibaldi 95 S.r.l., nonché si ordini l’annotamento di questo trasferimento nel libro
soci, e al notaio Pasquale Matarrese di pagare alla resistente, attualmente proprietaria delle quote
contenziose, il prezzo che la ricorrente ha presso di lui all’uopo depositato.
Parte ricorrente infatti ritiene che in forza dei patti che la stringono alla resistente le spetti il diritto
potestativo, esercitato, di comprare le quote della Garibaldi 95 srl, attualmente di proprietà della
resistente. Della Garibaldi 95 srl i due contendenti sono oggi proprietari in misura del 50%
ciascuno.
Nei patti che legano le parti vi è infatti una clausola che prevede che in caso si verifichi uno stato di
crisi, tale da impedire il funzionamento o le delibere del consiglio di amministrazione, espressione
delle due posizioni paritarie, le parti abbiano l'obbligo di ricercare una soluzione transattiva e,
qualora ciò non riesca, una parte possa offrire l'acquisto della quota dell'altra parte a certe
condizioni; l’oblata a sua volta può accettare oppure rilanciare e, in caso di mancata risposta, la
proposta deve ritenersi accettata.
Parte ricorrente ha denunciato lo stato di crisi, lo ritiene ancora in atto, ed ha fatto l'offerta senza
ricevere risposta dalla resistente, che in effetti nega il presupposto e cioè lo stato di crisi, che lo
statuto descrive come la impossibilità della società di determinarsi su questioni necessarie al
regolare proseguimento della attività di impresa”.
Sulla scorta di ciò parte ricorrente ritiene perfezionato il contratto e chiede quindi l'iscrizione nel
registro delle imprese e nel libro soci della avvenuta, a suo dire, cessione in suo favore delle quote
della controparte.
Questo provvedimento non può essere accordato poiché le contestazioni circa la esistenza o meno
dello stato di crisi non sono risolvibili nella fase sommaria che contraddistingue i provvedimenti di
urgenza.
In realtà la crisi conclamata è contrastata dal fatto che su taluni argomenti, anche dopo due riunioni
negative, il 20 e 27 settembre, talune delibere, quali la nomina della società incaricata della
sicurezza, sono state possibili, sicchè il contrasto appare vertente sul business plan e necessità di
finanziamento e sul mantenere il progettista attuale o meno, due argomenti importanti, ma limitati.
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RG n. 83681/2013
Su questi due punti della vita della società, resta effettivamente un contrasto di fondo per cui da un
lato è innegabile che vi sia un confronto serrato, non a caso sfociato nella presente lite, dall’altro si
tratta di questioni che è difficile risolvere in tempi stretti, soprattutto quando si innesta una lite
giudiziaria.
Si tratta di profili strettamente gestionali e di opportunità, implicanti valutazioni di merito
discrezionali, che appare assai difficile risolvere in sede sommaria e forsanche in sede giudiziaria,
ove si discute della violazione di norme, e solo raramente della opportunità di provvedimenti
societari, in quanto il merito delle scelte di impresa deve restare normalmente estraneo al compito
del giudice: l’atteggiarsi della clausola e del comportamento delle parti lo fa rientrare nel sindacato
giudiziario di questa lite, ma certamente il giudice non può e non deve diventare l’arbitro delle
scelte dell’impresa, per non trasformarsi a sua volta in imprenditore.
Parte resistente attribuisce questa contrapposizione all’abuso della controparte, che avrebbe per
intento precipuo di appropriarsi dell’intero affare ed in effetti i due consigli del settembre hanno
avuto uno sviluppo concitato e ravvicinato, da cui traspare più la ricerca di uno scontro che di una
scelta comune, ma dal canto suo la resistente oppone alla revoca del progettista la necessità di un
parere legale, che sa molto di pretesto dilatorio, quando la resistente pare possedere pienamente i
mezzi necessari a determinarsi con adeguata competenza tecnica e, laddove necessario, anche
giuridica.
In altre parole si tratta di schermaglie forensi: resta, alla base, un conflitto palese.
La clausola circa la possibilità di acquisto prevista dalla clausola statutaria 12, cui una parte ha fatto
ricorso, è fatta proprio per non trascinare questi conflitti a scapito della riuscita dell’affare, ma nel
caso di specie non si è rivelata in grado di garantire quella soluzione “ fulminea” della crisi che
probabilmente si riprometteva, atteso che è dal mese di settembre che la questione continua.
Ulteriore motivo per non ritenere perfezionata la cessione risiede nel fatto che la società ricorrente
ha anticipato finanziamenti alla Garibaldi 95 S.r.l. per conto della società resistente, in base ad
accordi che prevedono la possibile restituzione ad opera della resistente alla ricorrente della quota di
finanziamenti anticipata: è ovvio che la determinazione del prezzo deve tenere conto anche di questi
finanziamenti e della possibilità o meno che vengano restituiti, cosa che ad oggi non risulta
sistemata e cioè si deve prevedere che o quei finanziamenti spettino ancora alla resistente e quindi
possa essere chiamata alla restituzione ovvero che vengano attribuiti definitivamente alla ricorrente,
che però deve rinunciare alla restituzione ad opera della resistente. Senza precisa determinazione
del prezzo del corrispettivo della cessione, ivi compresi i finanziamenti erogati alla società per il
suo funzionamento, risulta difficile ritenere operante il meccanismo della proposta da accettare o
rilanciare entro un termine congruo prevista dalla clausola contrattuale, specie perché quei
finanziamenti sono superiori di dieci e più volte al prezzo depositato.
Se, tanto per l'impossibilità di accertare in sede sommaria lo stato di crisi che per la mancata
determinazione complessiva del corrispettivo della cessione, deve essere rigettata la richiesta che
presuppone la stipula del contratto, perlomeno nella fase cautelare presente, ciò non toglie, come si
è accennato, che esista una controversia seria circa la proprietà delle quote, di cui entrambe le parti
si affermano i titolari.
E la ricorrente in via gradata chiede il sequestro giudiziario.
La serietà della controversia è data proprio dalla delicatezza del giudizio circa i punti ancora
controversi della possibile revoca del progettista e dei finanziamenti da operarsi, ed è palese proprio
negli atti di causa odierni, sfociando in contrapposizioni anche personale fra i difensori che non
facilitano una soluzione in tempi brevi delle questioni; soprattutto si rischia di compromettere la
funzionalità della società, come dimostra il documento prodotto circa il mancato pagamento
dell’ultima rata di mutuo.
Si appalesa dunque la necessità di un intervento terzo nella gestione della società, nella quale
nessuno dei due soci possiede al momento elementi decisivi per prevalere: ciò che costituisce
necessità ai sensi dell'articolo 670 c.p.c. per l'emissione di provvedimenti di sequestro giudiziario
non è tanto la possibilità che le quote vengano alienate, posto che le quote detenute dalla resistente
sono costituite in pegno a favore della ricorrente a garanzia delle anticipazioni per i finanziamenti
alla Garibaldi 95 S.r.l. di cui si è detto, quanto proprio questa necessità gestionale della società,
nelle quali i due originari soci paritari evidentemente non possono più – almeno allo stato attuale arrivare a una gestione concorde.
Al contempo la presenza di un terzo che segua da vicino la “res litigiosa”, può costituire un utile
ausilio ad una mediazione che le parti avevano prospettato in sede di prima udienza e non è ad oggi
riuscita.
Va dunque disposto il sequestro giudiziario delle quote della resistente, con nomina di un custode,
come da dispositivo.
Trattandosi di provvedimento che non può acquisire stabilità senza un giudizio di merito, il
regolamento delle spese va rinviato a quella sede.
PQM
dispone il sequestro giudiziario ex articolo 670 c.p.c. delle quote di proprietà di Porta Tenaglia Srl
nella società Garibaldi 95 S.r.l., nominandone custode l'avvocato Fabio Malcovati di Milano via
Goito 9.
Si comunichi alle parti, incaricandosi la parte ricorrente della notifica al nominato custode del
presente provvedimento, anche in copia libera.
Milano 15 gennaio 2014
Il Giudice
Dott. Enrico Consolandi
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Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c615c9b95003ecafb5fd2cc81276cfa - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c
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