Accoglimento parziale del 15/01/2014 RG n. 83681/2013 Tribunale di Milano Sezione SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “B” Il giudice designato Dott. Enrico Consolandi, all’esito dell’udienza del 14/1/2014 ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella causa civile cautelare iscritta al N. 83681/2013 R.G. promossa da: DUCALE SPA (c.f. 12965080158 ), con il patrocinio degli avv. MARESTA ROBERTO , QUALE PARTE RICORRENTE contro: PORTA TENAGLIA SRL (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. GINOSA ANDREA EDGARDO e Giuseppe Enrico Berti e Matteo Garibaldi QUALE PARTE RESISTENTE La parte ricorrente avanza richiesta di provvedimento cautelare atipico ex articolo 700 c.p.c. con il quale si ordini al registro delle imprese di iscrivere l'avvenuto trasferimento in suo favore di quote della società Garibaldi 95 S.r.l., nonché si ordini l’annotamento di questo trasferimento nel libro soci, e al notaio Pasquale Matarrese di pagare alla resistente, attualmente proprietaria delle quote contenziose, il prezzo che la ricorrente ha presso di lui all’uopo depositato. Parte ricorrente infatti ritiene che in forza dei patti che la stringono alla resistente le spetti il diritto potestativo, esercitato, di comprare le quote della Garibaldi 95 srl, attualmente di proprietà della resistente. Della Garibaldi 95 srl i due contendenti sono oggi proprietari in misura del 50% ciascuno. Nei patti che legano le parti vi è infatti una clausola che prevede che in caso si verifichi uno stato di crisi, tale da impedire il funzionamento o le delibere del consiglio di amministrazione, espressione delle due posizioni paritarie, le parti abbiano l'obbligo di ricercare una soluzione transattiva e, qualora ciò non riesca, una parte possa offrire l'acquisto della quota dell'altra parte a certe condizioni; l’oblata a sua volta può accettare oppure rilanciare e, in caso di mancata risposta, la proposta deve ritenersi accettata. Parte ricorrente ha denunciato lo stato di crisi, lo ritiene ancora in atto, ed ha fatto l'offerta senza ricevere risposta dalla resistente, che in effetti nega il presupposto e cioè lo stato di crisi, che lo statuto descrive come la impossibilità della società di determinarsi su questioni necessarie al regolare proseguimento della attività di impresa”. Sulla scorta di ciò parte ricorrente ritiene perfezionato il contratto e chiede quindi l'iscrizione nel registro delle imprese e nel libro soci della avvenuta, a suo dire, cessione in suo favore delle quote della controparte. Questo provvedimento non può essere accordato poiché le contestazioni circa la esistenza o meno dello stato di crisi non sono risolvibili nella fase sommaria che contraddistingue i provvedimenti di urgenza. In realtà la crisi conclamata è contrastata dal fatto che su taluni argomenti, anche dopo due riunioni negative, il 20 e 27 settembre, talune delibere, quali la nomina della società incaricata della sicurezza, sono state possibili, sicchè il contrasto appare vertente sul business plan e necessità di finanziamento e sul mantenere il progettista attuale o meno, due argomenti importanti, ma limitati. Accoglimento parziale del 15/01/2014 RG n. 83681/2013 Su questi due punti della vita della società, resta effettivamente un contrasto di fondo per cui da un lato è innegabile che vi sia un confronto serrato, non a caso sfociato nella presente lite, dall’altro si tratta di questioni che è difficile risolvere in tempi stretti, soprattutto quando si innesta una lite giudiziaria. Si tratta di profili strettamente gestionali e di opportunità, implicanti valutazioni di merito discrezionali, che appare assai difficile risolvere in sede sommaria e forsanche in sede giudiziaria, ove si discute della violazione di norme, e solo raramente della opportunità di provvedimenti societari, in quanto il merito delle scelte di impresa deve restare normalmente estraneo al compito del giudice: l’atteggiarsi della clausola e del comportamento delle parti lo fa rientrare nel sindacato giudiziario di questa lite, ma certamente il giudice non può e non deve diventare l’arbitro delle scelte dell’impresa, per non trasformarsi a sua volta in imprenditore. Parte resistente attribuisce questa contrapposizione all’abuso della controparte, che avrebbe per intento precipuo di appropriarsi dell’intero affare ed in effetti i due consigli del settembre hanno avuto uno sviluppo concitato e ravvicinato, da cui traspare più la ricerca di uno scontro che di una scelta comune, ma dal canto suo la resistente oppone alla revoca del progettista la necessità di un parere legale, che sa molto di pretesto dilatorio, quando la resistente pare possedere pienamente i mezzi necessari a determinarsi con adeguata competenza tecnica e, laddove necessario, anche giuridica. In altre parole si tratta di schermaglie forensi: resta, alla base, un conflitto palese. La clausola circa la possibilità di acquisto prevista dalla clausola statutaria 12, cui una parte ha fatto ricorso, è fatta proprio per non trascinare questi conflitti a scapito della riuscita dell’affare, ma nel caso di specie non si è rivelata in grado di garantire quella soluzione “ fulminea” della crisi che probabilmente si riprometteva, atteso che è dal mese di settembre che la questione continua. Ulteriore motivo per non ritenere perfezionata la cessione risiede nel fatto che la società ricorrente ha anticipato finanziamenti alla Garibaldi 95 S.r.l. per conto della società resistente, in base ad accordi che prevedono la possibile restituzione ad opera della resistente alla ricorrente della quota di finanziamenti anticipata: è ovvio che la determinazione del prezzo deve tenere conto anche di questi finanziamenti e della possibilità o meno che vengano restituiti, cosa che ad oggi non risulta sistemata e cioè si deve prevedere che o quei finanziamenti spettino ancora alla resistente e quindi possa essere chiamata alla restituzione ovvero che vengano attribuiti definitivamente alla ricorrente, che però deve rinunciare alla restituzione ad opera della resistente. Senza precisa determinazione del prezzo del corrispettivo della cessione, ivi compresi i finanziamenti erogati alla società per il suo funzionamento, risulta difficile ritenere operante il meccanismo della proposta da accettare o rilanciare entro un termine congruo prevista dalla clausola contrattuale, specie perché quei finanziamenti sono superiori di dieci e più volte al prezzo depositato. Se, tanto per l'impossibilità di accertare in sede sommaria lo stato di crisi che per la mancata determinazione complessiva del corrispettivo della cessione, deve essere rigettata la richiesta che presuppone la stipula del contratto, perlomeno nella fase cautelare presente, ciò non toglie, come si è accennato, che esista una controversia seria circa la proprietà delle quote, di cui entrambe le parti si affermano i titolari. E la ricorrente in via gradata chiede il sequestro giudiziario. La serietà della controversia è data proprio dalla delicatezza del giudizio circa i punti ancora controversi della possibile revoca del progettista e dei finanziamenti da operarsi, ed è palese proprio negli atti di causa odierni, sfociando in contrapposizioni anche personale fra i difensori che non facilitano una soluzione in tempi brevi delle questioni; soprattutto si rischia di compromettere la funzionalità della società, come dimostra il documento prodotto circa il mancato pagamento dell’ultima rata di mutuo. Si appalesa dunque la necessità di un intervento terzo nella gestione della società, nella quale nessuno dei due soci possiede al momento elementi decisivi per prevalere: ciò che costituisce necessità ai sensi dell'articolo 670 c.p.c. per l'emissione di provvedimenti di sequestro giudiziario non è tanto la possibilità che le quote vengano alienate, posto che le quote detenute dalla resistente sono costituite in pegno a favore della ricorrente a garanzia delle anticipazioni per i finanziamenti alla Garibaldi 95 S.r.l. di cui si è detto, quanto proprio questa necessità gestionale della società, nelle quali i due originari soci paritari evidentemente non possono più – almeno allo stato attuale arrivare a una gestione concorde. Al contempo la presenza di un terzo che segua da vicino la “res litigiosa”, può costituire un utile ausilio ad una mediazione che le parti avevano prospettato in sede di prima udienza e non è ad oggi riuscita. Va dunque disposto il sequestro giudiziario delle quote della resistente, con nomina di un custode, come da dispositivo. Trattandosi di provvedimento che non può acquisire stabilità senza un giudizio di merito, il regolamento delle spese va rinviato a quella sede. PQM dispone il sequestro giudiziario ex articolo 670 c.p.c. delle quote di proprietà di Porta Tenaglia Srl nella società Garibaldi 95 S.r.l., nominandone custode l'avvocato Fabio Malcovati di Milano via Goito 9. Si comunichi alle parti, incaricandosi la parte ricorrente della notifica al nominato custode del presente provvedimento, anche in copia libera. Milano 15 gennaio 2014 Il Giudice Dott. Enrico Consolandi Pagina 3 http://bit.ly/KPKqTT Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c615c9b95003ecafb5fd2cc81276cfa - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c Accoglimento parziale del 15/01/2014 RG n. 83681/2013
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