"perdita di efficacia" dello strumento urbanistico

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febbraio 2014
Politica Cetarese
LA "PERDITA DI EFFICACIA" DELLO STRUMENTO
URBANISTICO GENERALE SIGNIFICA, DI PER SE',
"DECADENZA" ?
Associazione Culturale “libera la mente-sapere aude”
D al lato della tradizionale
teoria del diritto, NO. Nell'accezione
letterale, "perdita di efficacia" vuol
dire sospensione, non estinzione.
Solo in una logica interpretativa
della conseguenza pratica, vale a
dire la comune "paralisi" dello
strumento urbanistico generale, si
potrebbe configurare la nozione
dell'una come sinonimo dell’altra.
D'altra parte, né la Legge
urbanistica n.1150/42 né la Legge
della Regione Campania n.16/2004
(Norme sul governo del territorio)
prescrivono la "DECADENZA" della
pianificazione generale previgente.
Specie, la prima, con l'art.11
(Durata ed effetti),comma 1: "Il
Piano Regolatore del Comune ha
vigore a tempo "INDETERMINATO".
La seconda, invece, l'obbligo
del rinnovo, attraverso l'adozione
del PUC e del RUEC, entro DUE
anni dall'approvazione del Piano
territoriale di coordinamento
provinciale (PTCP). Pena, l'esercizio
del potere sostitutivo degli Enti
sovraordinati. Solo con l’art.1,
comma 3, di cui al Regolamento n.
5/2011, la Giunta regionale ne
statuisce, in contrapposizione, la
perdita di efficacia. Fermo restando
il resto, con un termine temporale
più ristretto, vale a dire 18 mesi.
E, certamente, è da qui che
trae origine la conclusione del
Gruppo di minoranza, nell'ultimo
Consiglio Comunale: "Si avvicina il
termine di scadenza e del PUC non
vi e' traccia. Dopo il danno anche la
beffa perche' quello in vigore
DECADRÀ“. Facendo un po' i conti,
infatti, considerato che il PTCP di
Salerno è in vigore dal 2/7/2012, la
scadenza e' databile al 2/1/2014.
Però, niente paura. Nel frattempo, e'
stato pubblicato, sul BURC n.7 del
27/1/2014, il Regolamento di
modifica n.2 del 24/1/2014, che,
approvato dal Consiglio regionale
nella seduta del 30/12/2013,
sostituisce le parole "18 mesi" a "36
mesi”. Pertanto, il termine ultimo di
efficacia viene spostato al
2/7/2015.
Ma, al di la' della "decadenza"
o meno del PRG, è il disposto
dell’art.9, comma 7, di cui alla
Legge regionale n.13/2008 (PTR) su
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cui occorre focalizzare l’attenzione.
È la norma che stabilisce la perdita
dell'efficacia e della validità dei
Piani paesistici, incluso il PUT, solo
dall'approvazione del Piano
paesaggistico. Pertanto, le
prescrizioni del Piano territoriale
dell'Area Sorrentino-Amalfitana
continuano ad essere operative
fintanto che vige. E' una norma di
fondamentale importanza perché
resta immutato l'obbligo per i
Comuni di conformare ad esso tutta
la strumentazione urbanistica,
compreso il PUC. E ciò
i n d i p e n d e n t e m e n t e
dall'adeguamento al PTCP, in
quanto trattasi di strumento
urbanistico provinciale
sottoordinato a quello regionale. Al
punto da accogliere in pieno la tesi
del Gruppo di opposizione, secondo
cui il PUC in itinere sarà la "copia"
del PRG vigente. Non fosse altro per
la dichiarazione di adeguamento già
ottenuta, negli anni passati, dagli
Enti sovraordinati.
Ma, in concreto, è davvero
adeguato? NO, in rapporto alla
"zonizzazione" prevista dalla legge
regionale. E' mancato l'inserimento
di zone territoriali, tra cui quelle di
"Rispetto ambientale", delle
“Attrezzature turistiche
complementari”, etc., per una più
appropriata e mirata pianificazione
urbanistica. Specie, in funzione
dello sviluppo turistico ed
economico della comunità cetarese.
Ancora oggi possibile, attraverso
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“varianti", fermo restando
l'osservanza delle norme di settore,
specie idro-geologico. Oltre che,
ovviamente, la redazione del Piano
di recupero e del Regolamento
edilizio, non più rinviabili. Al fine di
consentire quegli interventi edilizi di
ristrutturazione di portata minore,
altrimenti, non autorizzabili. E' la
mancanza
di
questa
strumentazione, non la zona
bianca, come sostiene il Gruppo di
opposizione, che deter mina la
ristrettezza autorizzativa edilizia.
Anzi, paradossalmente,
l'applicazione dell'art.9 del T.U.
dell’edilizia, in ipotesi di perdita di
efficacia del PRG, consente la
“RISTRUTTURAZIONE". Infatti, a
determinate condizioni, nelle aree
prive dei Piani attuativi (PUA),
prevede la modifica, sull'esistente,
fino al 25% delle destinazioni
preesistenti.
In conclusione, di fronte ad un
quadro normativo, complesso e
sovrapposto, l'unica via percorribile
resta la "Copianificazione" con la
Provincia e la Regione. Oppure,
l’INADEMPIENZA e la RIMESSIONE
all'esercizio del loro potere
sostitutivo. L'Amministrazione in
carica ha scelto la strada del PUC.
L'incarico risale al marzo del 2008,
ancora più indietro nel tempo se si
considerano le fasi preliminari
obbligatorie. Se, ad oggi, l'iter di
approvazione non si e' concluso ci
sarà pure una RAGIONE.