www.cetaraweb.it ! febbraio 2014 Politica Cetarese LA "PERDITA DI EFFICACIA" DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE SIGNIFICA, DI PER SE', "DECADENZA" ? Associazione Culturale “libera la mente-sapere aude” D al lato della tradizionale teoria del diritto, NO. Nell'accezione letterale, "perdita di efficacia" vuol dire sospensione, non estinzione. Solo in una logica interpretativa della conseguenza pratica, vale a dire la comune "paralisi" dello strumento urbanistico generale, si potrebbe configurare la nozione dell'una come sinonimo dell’altra. D'altra parte, né la Legge urbanistica n.1150/42 né la Legge della Regione Campania n.16/2004 (Norme sul governo del territorio) prescrivono la "DECADENZA" della pianificazione generale previgente. Specie, la prima, con l'art.11 (Durata ed effetti),comma 1: "Il Piano Regolatore del Comune ha vigore a tempo "INDETERMINATO". La seconda, invece, l'obbligo del rinnovo, attraverso l'adozione del PUC e del RUEC, entro DUE anni dall'approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP). Pena, l'esercizio del potere sostitutivo degli Enti sovraordinati. Solo con l’art.1, comma 3, di cui al Regolamento n. 5/2011, la Giunta regionale ne statuisce, in contrapposizione, la perdita di efficacia. Fermo restando il resto, con un termine temporale più ristretto, vale a dire 18 mesi. E, certamente, è da qui che trae origine la conclusione del Gruppo di minoranza, nell'ultimo Consiglio Comunale: "Si avvicina il termine di scadenza e del PUC non vi e' traccia. Dopo il danno anche la beffa perche' quello in vigore DECADRÀ“. Facendo un po' i conti, infatti, considerato che il PTCP di Salerno è in vigore dal 2/7/2012, la scadenza e' databile al 2/1/2014. Però, niente paura. Nel frattempo, e' stato pubblicato, sul BURC n.7 del 27/1/2014, il Regolamento di modifica n.2 del 24/1/2014, che, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30/12/2013, sostituisce le parole "18 mesi" a "36 mesi”. Pertanto, il termine ultimo di efficacia viene spostato al 2/7/2015. Ma, al di la' della "decadenza" o meno del PRG, è il disposto dell’art.9, comma 7, di cui alla Legge regionale n.13/2008 (PTR) su www.cetaraweb.it cui occorre focalizzare l’attenzione. È la norma che stabilisce la perdita dell'efficacia e della validità dei Piani paesistici, incluso il PUT, solo dall'approvazione del Piano paesaggistico. Pertanto, le prescrizioni del Piano territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana continuano ad essere operative fintanto che vige. E' una norma di fondamentale importanza perché resta immutato l'obbligo per i Comuni di conformare ad esso tutta la strumentazione urbanistica, compreso il PUC. E ciò i n d i p e n d e n t e m e n t e dall'adeguamento al PTCP, in quanto trattasi di strumento urbanistico provinciale sottoordinato a quello regionale. Al punto da accogliere in pieno la tesi del Gruppo di opposizione, secondo cui il PUC in itinere sarà la "copia" del PRG vigente. Non fosse altro per la dichiarazione di adeguamento già ottenuta, negli anni passati, dagli Enti sovraordinati. Ma, in concreto, è davvero adeguato? NO, in rapporto alla "zonizzazione" prevista dalla legge regionale. E' mancato l'inserimento di zone territoriali, tra cui quelle di "Rispetto ambientale", delle “Attrezzature turistiche complementari”, etc., per una più appropriata e mirata pianificazione urbanistica. Specie, in funzione dello sviluppo turistico ed economico della comunità cetarese. Ancora oggi possibile, attraverso febbraio 2014 “varianti", fermo restando l'osservanza delle norme di settore, specie idro-geologico. Oltre che, ovviamente, la redazione del Piano di recupero e del Regolamento edilizio, non più rinviabili. Al fine di consentire quegli interventi edilizi di ristrutturazione di portata minore, altrimenti, non autorizzabili. E' la mancanza di questa strumentazione, non la zona bianca, come sostiene il Gruppo di opposizione, che deter mina la ristrettezza autorizzativa edilizia. Anzi, paradossalmente, l'applicazione dell'art.9 del T.U. dell’edilizia, in ipotesi di perdita di efficacia del PRG, consente la “RISTRUTTURAZIONE". Infatti, a determinate condizioni, nelle aree prive dei Piani attuativi (PUA), prevede la modifica, sull'esistente, fino al 25% delle destinazioni preesistenti. In conclusione, di fronte ad un quadro normativo, complesso e sovrapposto, l'unica via percorribile resta la "Copianificazione" con la Provincia e la Regione. Oppure, l’INADEMPIENZA e la RIMESSIONE all'esercizio del loro potere sostitutivo. L'Amministrazione in carica ha scelto la strada del PUC. L'incarico risale al marzo del 2008, ancora più indietro nel tempo se si considerano le fasi preliminari obbligatorie. Se, ad oggi, l'iter di approvazione non si e' concluso ci sarà pure una RAGIONE.
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