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N. 33655/2014-1
R.g.
Il Tribunale ordinario di Milano
Sezione specializzata in materia di impresa
in persona del giudice designato Guido VANNICELLI,
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
c.c. in data 28/5/2014 dalla
BRASS STYLE S.R.L. (c.f. 01530540135), elettivamente domiciliata in Milano, corso
Venezia 36, presso il procuratore e difensore avv. Eugenio MASPERO, che la
rappresenta unitamente all'avv. Bruno BRUCOLI
attrice, ricorrente
contro
BRIANZA MARMI S.R.L. (c.f. 02019560131), rappresentata dal curatore speciale Franco
ESTRANGEROS ed elettivamente domiciliata presso il procuratore e difensore Claudio
GHISLANZONI
convenuta, resistente
lette la citazione introduttiva, l'istanza di sospensione e la memoria di costituzione del
curatore speciale
18/7/2014-
-nominato dal Presidente del Tribunale di Milano con decreto del
depositata dalla BRIANZA MARMI s.r.l. il 12°/8/2014, ed esaminati i
documenti prodotti,
sentiti i procuratori delle parti alle udienze del 3/7 e 2/9/2014, ed a scioglimento della
riserva assunta in tale ultima sede,
PREMESSO
A. che la BRASS STYLE s.r.l.1, socia nella misura del 25% della BRIANZA MARMI
s.r.l.2, ha impugnato la delibera con il quale i soci di quest'ultima -fra i quali lo stesso
amministratore unico Moreno MOZZONE (15%, astenutosi), il suocero di costui Antonio
RUGIANO (25%) i cognati del MOZZONI Isabella RUGIANO e Claudio SCUDIERI (35%
1
2
Di seguito, per brevità, BS.
Sempre per maggior brevità, BM.
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Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd
nel procedimento cautelare promosso con ricorso depositato ai sensi dell'art.2378 co. 3°
complessivamente)- hanno deciso nel corso dell'assemblea del 19/2/2014 di "ratificare"
(in aumento3) per il 2013 il compenso dell'amministratore, e confermarlo per il 2014, in €
45.000,00 annui netti;
B. che l'invalidità della decisione assembleare è stata dalla socia4 individuata nell'abuso /
eccesso di potere perpetrato a suo danno dalla maggioranza dei soci, costituenti un
nucleo familiare unitario e intenzionati a perseguire il proprio personale interesse come
risultava:

dall'aver costantemente deliberato in favore dell'amministratore unico emolumenti
sproporzionati e crescenti nonostante
1. la progressiva contrazione del fatturato (passato dagli € 1.546.370,00 del
2. e l'assenza in capo al MOZZONE di particolari qualifiche professionali
(essendo egli di fatto il responsabile commerciale della BM);

dall'aver al contempo sensibilmente ridotto gli utili distribuiti ai soci;

dalla lettera con cui Mariateresa RUGIANO (moglie del MOZZONE e sorella di
Isabella) aveva chiesto allo zio Angelo di considerare come, nel periodo di
particolare crisi generale e di settore, il compenso del MOZZONE e la retribuzione
del socio-lavoratore SCUDIERI rappresentassero le uniche fonti di reddito delle
rispettive famiglie6;
C.
che la BS ha contestualmente chiesto sospendersi l'esecuzione della decisione
assembleare impugnata, paventando altresì il "concreto pericolo di non poter [la BM]
ripetere quanto eventualmente venisse dichiarato non dovuto al proprio A.U.";
D. che nominato alla BM, inizialmente costituitasi in persona del MOZZONE, un curatore
processuale ai sensi degli artt. 78 - 80 c.p.c.,
questi si è opposto alla richiesta
sospensione contestando sia nel merito che sotto quello più propriamente cautelare
l'iniziativa processuale della socia di minoranza;
RILEVATO IN DIRITTO
E.
che non vi è motivo qui di discostarsi dai principi enunciati in materia dalla
giurisprudenza di legittimità, giusta i quali:
3
Come risulta dalla circostanza che il compenso originariamente deliberato dall'assemblea per il 2013 era invece un
"emolumento lordo di euro 61.000,00 oltre contributi e spese di trasferta" (cfr. doc. 3 att.).
4
Dietro la quale rimane incontestatamente, quale persona fisica di riferimento, l'ex socio cedente Angelo RUGIANO.
5
Cfr. lo specchietto di riepilogo alle pagg. 9 - 10 della citazione.
6
Cfr. doc. 2 att.
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2009 agli € 1.113.306,00 del 20135)
-
non è di norma consentito al giudice sindacare nel merito la misura del compenso
spettante all'amministratore (ove naturalmente non predeterminato in statuto), trattandosi
di decisione squisitamente discrezionale che soltanto i soci possono e debbono
esprimere nel momento in cui designano il soggetto a cui consegnano la gestione del
proprio investimento e ne valutano l'operato pregresso e le qualità;
-
che al più può esser denunciata al giudice la circostanza che tale compenso risulti
(in fase cautelare, ictu oculi) sproporzionato eppertanto manifestamente eccedente i limiti
della discrezionalità imprenditoriale, impugnando quindi la decisione sotto il profilo della
violazione del dovere di buona fede in senso oggettivo in quanto intesa al perseguimento
di interessi personali estranei al rapporto sociale ad intenzionale danno degli altri soci;
che (solo) in tal caso infatti al giudice è affidata una valutazione diretta non ad
accertare, in sostituzione delle scelte istituzionalmente spettanti all'assemblea dei soci, la
convenienza o l'opportunità della delibera, bensì ad identificare, nell'ambito di una verifica
di carattere "relazionale" della pertinenza, proporzionalità e congruenza della scelta, un
vizio di illegittimità desumibile dalla irragionevolezza della misura del compenso stabilita
in favore dell'amministratore,
-
avendo a tal fine riguardo anzitutto alla natura e alla ampiezza dei compiti
dell'amministratore ed al compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni in
relazione a società di analoghe dimensioni nonché, complementariamente, alla
situazione patrimoniale e all'andamento economico della società;7
RITENUTO
F. che il sostrato fattuale che regge nel merito l'impugnativa attorea, e dunque il punto
nodale della sommaria verifica qui commessa al Tribunale, risiede pertanto nella dedotta
irragionevolezza della remunerazione di € 45.000,00 netti deliberata in data 19/2/2014 a
favore del MOZZONE sia per il 2013 (a parziale ma migliorativa modifica di quanto
preventivato il 21/2/2013) che il per corrente anno 2014;
che viceversa la censura relativa alla modifica 'a consuntivo' del compenso per il 2013
non costituisce in realtà autonomo motivo di impugnazione, ben potendo i soci -nella
sovrana loro disponibilità di tale materia- ratificare una eventuale maggior attribuzione
effettuata nell'esercizio precedente e potendo pertanto semmai 'leggersi' tale condotta
quale ulteriore, presunta manifestazione di un abuso di potere della maggioranza;
G. che allo stato la remunerazione in esame, per quanto certamente non modesta (ma
trattasi pur sempre, per quanto concretamente rimane 'in mano' all'amministratore al
7
Così da ultimo, condivisibilmente, Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 15942 del 17/7/2007 (Rv. 598673).
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-
netto delle ritenute fiscali e degli oneri contributivi, di € 3.461,50 per tredici mensilità), non
appare sproporzionata né rispetto alle mansioni affidate al MOZZONE né a quanto
corrente nel settore, avendo la società resistente fra l'altro allegato (senza specifiche
contestazioni dell'attrice):
-
che il MOZZONE è amministratore unico, portando pertanto da solo l'intero peso e
responsabilità della gestione dell'impresa sociale;
-
che egli presta la propria attività quale amministratore della BM da oltre vent'anni,
essendovisi oltretutto dedicato in via esclusiva e senza limiti di orario a decorrere dal
1997 con risultati certamente positivi in termini di dotazione della società di immobili e
impianti propri, di aumento nel tempo del fatturato e, da quando la crisi ha comportato la
che hanno comunque
consentito alla società di chiudere in utile e con immutata patrimonializzazione8;
-
che tale attività è divenuta ancor più onerosa e complessa con l'insorgere della
crisi economica e finanziaria che ha attanagliato l'economia italiana ed il settore
dell'edilizia in particolare, costringendo il MOZZONE a spendersi di più per il recupero
delle insolvenze ed il mantenimento della quota di mercato detenuta dalla BM;
-
che inoltre il compenso riconosciutogli nel biennio 2013 / 2014 non pare incongruo
alla luce dei non contestati dati relativi alla remunerazione del lavoro dipendente nel
settore della piccola industria lapidea (primo livello di inquadramento pari ad € 2.117,90
mensili)9 ed alle provvigioni degli agenti monomandatari, come riportati dalla resistente
alle pagine 13 e 14 della memoria difensiva originaria;
H. che a tali dati oggettivi va inoltre affiancata la considerazione, quale emerge fra l'altro
proprio dalla motivazione dell'arresto della Corte di cassazione richiamato alla nota 7, che
una situazione di crisi aziendale comportante -in quel caso- l'insorgere di perdite di
esercizio (qui al momento evitate, pur nella contrazione del fatturato e dell'utile, dal
MOZZONE) non determina affatto l'irragionevolezza di un aumento o mantenimento della
misura del compenso riconosciutogli, potendo questo al contrario esser giustificato
proprio "dalla esistenza di una prospettiva di rilancio della società, rispetto alla quale
l'attività operativa degli amministratori ven[g]a valutata come essenziale";
RITENUTO PERTANTO
I. che allo stato non v'è ragione, pur nell'evidente concomitanza degli interessi personali
e familiari (ma non perciò solo estranei a quelli della società) segnalati dalla impugnante,
8
Cfr., anche in riferimento ai dati di cui alle pagg. 9 - 10 della citazione, quanto dedotto dalla società alle pagine 5 e
segg. della memoria del 30/6/2014, integralmente richiamata a pag. 5 della memoria del curatore speciale.
9
Cfr. doc. 4 conv.
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diminuzione di quest'ultimo (2011), di contenimento dei costi
di
ritenere
sproporzionato
ed
irragionevole
il
compenso
dell'amministratore unico, con il consequenziale rigetto
deliberato
a
favore
-assorbito ogni altro profilo
oggetto di dibattito nella presente sede- dell'istanza di sospensione proposta dall'attrice;
L.
che il governo delle spese processuali proprie di questa fase sarà oggetto della
sentenza che definirà il giudizio di merito, del quale ci si permette peraltro di auspicare anche ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., essendo lo scrivente il giudice istruttore titolare
della causa- una definizione transattiva in termini di cessione ad opera della BRASS
STYLE s.r.l. della propria partecipazione agli altri soci o ai terzi che questi eventualmente
designeranno, allo stesso prezzo pagato dall'attrice ad Angelo RUGIANO, con le
opportune rateazioni e garanzie che ne rendano possibile (ed assicurino alla socia
P. T. M.
visti gli artt. 669 bis e seguenti c.p.c. nonché l'art. 2378 co. 4° c.c.,
1) rigetta il ricorso meglio indicato in epigrafe;
2) manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.
Milano, 2/9/2014
Il giudice
(Guido Vannicelli)
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uscente) il pagamento,