N. 33655/2014-1 R.g. Il Tribunale ordinario di Milano Sezione specializzata in materia di impresa in persona del giudice designato Guido VANNICELLI, ha pronunziato la seguente ORDINANZA c.c. in data 28/5/2014 dalla BRASS STYLE S.R.L. (c.f. 01530540135), elettivamente domiciliata in Milano, corso Venezia 36, presso il procuratore e difensore avv. Eugenio MASPERO, che la rappresenta unitamente all'avv. Bruno BRUCOLI attrice, ricorrente contro BRIANZA MARMI S.R.L. (c.f. 02019560131), rappresentata dal curatore speciale Franco ESTRANGEROS ed elettivamente domiciliata presso il procuratore e difensore Claudio GHISLANZONI convenuta, resistente lette la citazione introduttiva, l'istanza di sospensione e la memoria di costituzione del curatore speciale 18/7/2014- -nominato dal Presidente del Tribunale di Milano con decreto del depositata dalla BRIANZA MARMI s.r.l. il 12°/8/2014, ed esaminati i documenti prodotti, sentiti i procuratori delle parti alle udienze del 3/7 e 2/9/2014, ed a scioglimento della riserva assunta in tale ultima sede, PREMESSO A. che la BRASS STYLE s.r.l.1, socia nella misura del 25% della BRIANZA MARMI s.r.l.2, ha impugnato la delibera con il quale i soci di quest'ultima -fra i quali lo stesso amministratore unico Moreno MOZZONE (15%, astenutosi), il suocero di costui Antonio RUGIANO (25%) i cognati del MOZZONI Isabella RUGIANO e Claudio SCUDIERI (35% 1 2 Di seguito, per brevità, BS. Sempre per maggior brevità, BM. 1 http://bit.ly/1rd0s7T Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd nel procedimento cautelare promosso con ricorso depositato ai sensi dell'art.2378 co. 3° complessivamente)- hanno deciso nel corso dell'assemblea del 19/2/2014 di "ratificare" (in aumento3) per il 2013 il compenso dell'amministratore, e confermarlo per il 2014, in € 45.000,00 annui netti; B. che l'invalidità della decisione assembleare è stata dalla socia4 individuata nell'abuso / eccesso di potere perpetrato a suo danno dalla maggioranza dei soci, costituenti un nucleo familiare unitario e intenzionati a perseguire il proprio personale interesse come risultava: dall'aver costantemente deliberato in favore dell'amministratore unico emolumenti sproporzionati e crescenti nonostante 1. la progressiva contrazione del fatturato (passato dagli € 1.546.370,00 del 2. e l'assenza in capo al MOZZONE di particolari qualifiche professionali (essendo egli di fatto il responsabile commerciale della BM); dall'aver al contempo sensibilmente ridotto gli utili distribuiti ai soci; dalla lettera con cui Mariateresa RUGIANO (moglie del MOZZONE e sorella di Isabella) aveva chiesto allo zio Angelo di considerare come, nel periodo di particolare crisi generale e di settore, il compenso del MOZZONE e la retribuzione del socio-lavoratore SCUDIERI rappresentassero le uniche fonti di reddito delle rispettive famiglie6; C. che la BS ha contestualmente chiesto sospendersi l'esecuzione della decisione assembleare impugnata, paventando altresì il "concreto pericolo di non poter [la BM] ripetere quanto eventualmente venisse dichiarato non dovuto al proprio A.U."; D. che nominato alla BM, inizialmente costituitasi in persona del MOZZONE, un curatore processuale ai sensi degli artt. 78 - 80 c.p.c., questi si è opposto alla richiesta sospensione contestando sia nel merito che sotto quello più propriamente cautelare l'iniziativa processuale della socia di minoranza; RILEVATO IN DIRITTO E. che non vi è motivo qui di discostarsi dai principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, giusta i quali: 3 Come risulta dalla circostanza che il compenso originariamente deliberato dall'assemblea per il 2013 era invece un "emolumento lordo di euro 61.000,00 oltre contributi e spese di trasferta" (cfr. doc. 3 att.). 4 Dietro la quale rimane incontestatamente, quale persona fisica di riferimento, l'ex socio cedente Angelo RUGIANO. 5 Cfr. lo specchietto di riepilogo alle pagg. 9 - 10 della citazione. 6 Cfr. doc. 2 att. 2 http://bit.ly/1rd0s7T Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd 2009 agli € 1.113.306,00 del 20135) - non è di norma consentito al giudice sindacare nel merito la misura del compenso spettante all'amministratore (ove naturalmente non predeterminato in statuto), trattandosi di decisione squisitamente discrezionale che soltanto i soci possono e debbono esprimere nel momento in cui designano il soggetto a cui consegnano la gestione del proprio investimento e ne valutano l'operato pregresso e le qualità; - che al più può esser denunciata al giudice la circostanza che tale compenso risulti (in fase cautelare, ictu oculi) sproporzionato eppertanto manifestamente eccedente i limiti della discrezionalità imprenditoriale, impugnando quindi la decisione sotto il profilo della violazione del dovere di buona fede in senso oggettivo in quanto intesa al perseguimento di interessi personali estranei al rapporto sociale ad intenzionale danno degli altri soci; che (solo) in tal caso infatti al giudice è affidata una valutazione diretta non ad accertare, in sostituzione delle scelte istituzionalmente spettanti all'assemblea dei soci, la convenienza o l'opportunità della delibera, bensì ad identificare, nell'ambito di una verifica di carattere "relazionale" della pertinenza, proporzionalità e congruenza della scelta, un vizio di illegittimità desumibile dalla irragionevolezza della misura del compenso stabilita in favore dell'amministratore, - avendo a tal fine riguardo anzitutto alla natura e alla ampiezza dei compiti dell'amministratore ed al compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni in relazione a società di analoghe dimensioni nonché, complementariamente, alla situazione patrimoniale e all'andamento economico della società;7 RITENUTO F. che il sostrato fattuale che regge nel merito l'impugnativa attorea, e dunque il punto nodale della sommaria verifica qui commessa al Tribunale, risiede pertanto nella dedotta irragionevolezza della remunerazione di € 45.000,00 netti deliberata in data 19/2/2014 a favore del MOZZONE sia per il 2013 (a parziale ma migliorativa modifica di quanto preventivato il 21/2/2013) che il per corrente anno 2014; che viceversa la censura relativa alla modifica 'a consuntivo' del compenso per il 2013 non costituisce in realtà autonomo motivo di impugnazione, ben potendo i soci -nella sovrana loro disponibilità di tale materia- ratificare una eventuale maggior attribuzione effettuata nell'esercizio precedente e potendo pertanto semmai 'leggersi' tale condotta quale ulteriore, presunta manifestazione di un abuso di potere della maggioranza; G. che allo stato la remunerazione in esame, per quanto certamente non modesta (ma trattasi pur sempre, per quanto concretamente rimane 'in mano' all'amministratore al 7 Così da ultimo, condivisibilmente, Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 15942 del 17/7/2007 (Rv. 598673). 3 http://bit.ly/1rd0s7T Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd - netto delle ritenute fiscali e degli oneri contributivi, di € 3.461,50 per tredici mensilità), non appare sproporzionata né rispetto alle mansioni affidate al MOZZONE né a quanto corrente nel settore, avendo la società resistente fra l'altro allegato (senza specifiche contestazioni dell'attrice): - che il MOZZONE è amministratore unico, portando pertanto da solo l'intero peso e responsabilità della gestione dell'impresa sociale; - che egli presta la propria attività quale amministratore della BM da oltre vent'anni, essendovisi oltretutto dedicato in via esclusiva e senza limiti di orario a decorrere dal 1997 con risultati certamente positivi in termini di dotazione della società di immobili e impianti propri, di aumento nel tempo del fatturato e, da quando la crisi ha comportato la che hanno comunque consentito alla società di chiudere in utile e con immutata patrimonializzazione8; - che tale attività è divenuta ancor più onerosa e complessa con l'insorgere della crisi economica e finanziaria che ha attanagliato l'economia italiana ed il settore dell'edilizia in particolare, costringendo il MOZZONE a spendersi di più per il recupero delle insolvenze ed il mantenimento della quota di mercato detenuta dalla BM; - che inoltre il compenso riconosciutogli nel biennio 2013 / 2014 non pare incongruo alla luce dei non contestati dati relativi alla remunerazione del lavoro dipendente nel settore della piccola industria lapidea (primo livello di inquadramento pari ad € 2.117,90 mensili)9 ed alle provvigioni degli agenti monomandatari, come riportati dalla resistente alle pagine 13 e 14 della memoria difensiva originaria; H. che a tali dati oggettivi va inoltre affiancata la considerazione, quale emerge fra l'altro proprio dalla motivazione dell'arresto della Corte di cassazione richiamato alla nota 7, che una situazione di crisi aziendale comportante -in quel caso- l'insorgere di perdite di esercizio (qui al momento evitate, pur nella contrazione del fatturato e dell'utile, dal MOZZONE) non determina affatto l'irragionevolezza di un aumento o mantenimento della misura del compenso riconosciutogli, potendo questo al contrario esser giustificato proprio "dalla esistenza di una prospettiva di rilancio della società, rispetto alla quale l'attività operativa degli amministratori ven[g]a valutata come essenziale"; RITENUTO PERTANTO I. che allo stato non v'è ragione, pur nell'evidente concomitanza degli interessi personali e familiari (ma non perciò solo estranei a quelli della società) segnalati dalla impugnante, 8 Cfr., anche in riferimento ai dati di cui alle pagg. 9 - 10 della citazione, quanto dedotto dalla società alle pagine 5 e segg. della memoria del 30/6/2014, integralmente richiamata a pag. 5 della memoria del curatore speciale. 9 Cfr. doc. 4 conv. 4 http://bit.ly/1rd0s7T Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd diminuzione di quest'ultimo (2011), di contenimento dei costi di ritenere sproporzionato ed irragionevole il compenso dell'amministratore unico, con il consequenziale rigetto deliberato a favore -assorbito ogni altro profilo oggetto di dibattito nella presente sede- dell'istanza di sospensione proposta dall'attrice; L. che il governo delle spese processuali proprie di questa fase sarà oggetto della sentenza che definirà il giudizio di merito, del quale ci si permette peraltro di auspicare anche ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., essendo lo scrivente il giudice istruttore titolare della causa- una definizione transattiva in termini di cessione ad opera della BRASS STYLE s.r.l. della propria partecipazione agli altri soci o ai terzi che questi eventualmente designeranno, allo stesso prezzo pagato dall'attrice ad Angelo RUGIANO, con le opportune rateazioni e garanzie che ne rendano possibile (ed assicurino alla socia P. T. M. visti gli artt. 669 bis e seguenti c.p.c. nonché l'art. 2378 co. 4° c.c., 1) rigetta il ricorso meglio indicato in epigrafe; 2) manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza. Milano, 2/9/2014 Il giudice (Guido Vannicelli) 5 http://bit.ly/1rd0s7T Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd uscente) il pagamento,
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