Sentenza n. 5461/2014 pubbl. il 28/04/2014 RG n. 73424/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO nella persona del giudice Guido Vannicelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 73424/2011 R.g. promossa da Carlo DI GIACOMO (c.f. DGCCRL44L18C632X), elettivamente domiciliato in Milano, via Chiossetto 12, presso il procuratore e difensore avv. Marina VALLINO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.: Luisa DI GIACOMO, Mario TORONESE e Alessandra PENE VIDARI attore contro UNENDO S.p.A. (c.f. 00890240153), elettivamente domiciliata presso lo studio Orrick Herrington & Sutcliffe in Milano, corso Matteotti 10, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo TROIANO e Nicoletta MASSUCCI convenuta CONCLUSIONI Per l'attore: 1 http://bit.ly/RSWCr0 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f Sezione specializzata in materia di impresa 2 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f Sentenza n. 5461/2014 pubbl. il 28/04/2014 RG n. 73424/2011 http://bit.ly/RSWCr0 3 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f Sentenza n. 5461/2014 pubbl. il 28/04/2014 RG n. 73424/2011 http://bit.ly/RSWCr0 Per la convenuta: Piaccia all’Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale e preliminare, accertata e rilevata la inammissibilità e/o illegittimità e/o improponibilità delle domande di cui al lettera b) e c), (i) delle conclusioni contenute nell’atto di citazione avversario per i motivi esposti in narrativa, rigettare le stesse; - in via pregiudiziale e preliminare, accertato e rilevato il difetto di legittimazione attiva del Di Giacomo in ordine alla domanda di cui al lettera c) (ii) delle conclusioni contenuta nell’atto di citazione avversario per i motivi esposti in narrativa, rigettare la stessa; in via principale nel merito, dichiarare inammissibili e/o illegittime e comunque rigettare tutte le domande avanzate dall’ Ing. Di Giacomo perché infondate in fatto e in diritto, con tutte le conseguenze di legge. Con particolare riferimento alla domanda di cui al lettera c) (ii) delle conclusioni contenuta nell’atto di citazione avversario, Unendo, riportandosi integralmente alle deduzioni svolte all’udienza del 06.03.2013, da intendersi ritrascritte nel presente atto, dichiara di non accettare il contraddittorio in relazione a tale domanda, a seguito dell’illegittima modificazione della causa petendi operata da parte attore nella sua memoria del 12.12.2012, non più indicata nel “danno connesso alla mancata esecuzione del contratto del 12.11.2010 e alla perdita del relativo introito, pari ad € 22,5 milioni”, ma nel prezzo delle 1860 azioni FLEC che Emas Ambiente Finance S.a.r.l. era disposta a pagare nel 2001. Con ampia riserva di articolare ulteriori prove e produrre documenti, anche all’esito delle difese avversarie. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO A. Il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la 4 http://bit.ly/RSWCr0 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f Sentenza n. 5461/2014 pubbl. il 28/04/2014 RG n. 73424/2011 Sentenza n. 5461/2014 pubbl. il 28/04/2014 RG n. 73424/2011 motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi; B. Sottoponendo all'autorità giudiziaria l'annosa controversia scaturita dal contratto concluso con l'allora EMAS AMBIENTE FINANCE S. a r.l.1 il 6/6/2001 (in forza del quale l'ing. DI GIACOMO aveva trasferito alla EMAS, al prezzo di 5 miliardi e mezzo di vecchie lire, una partecipazione pari al 60% nella FLEC INVEST(I)MENTS GESTAO" de Empreendimentos Ambientais Ltda.3 attiva in progetti ambientali brasiliani) e sfociata, dopo arbitrato irrituale di equità durato circa tre anni e mezzo, nel lodo datato 30/3/2010 con il quale il collegio arbitrale aveva da un lato accertato la validità ed efficacia del recesso di EMAS dal contratto (respingendo tuttavia la domanda di restituzione dell'acconto pari a ben un miliardo di lire che l'ing. DI GIACOMO aveva ricevuto lo stesso 6/6/2001) e dall'altro dichiarato l'obbligo della UNENDO di restituire le 1.860 azioni al portatore della FLEC in suo possesso4, Carlo DI GIACOMO: - previo riepilogo di tutti i fatti relativi al "progetto brasiliano" con particolare riguardo all'attualità della partecipazione di UNENDO in FLEC e di questa in GEA (della quale FLEC è affermata controllante nella misura del 99,45%) nonché ai crediti di varia natura vantati verso GEA da FELUCA (definita "società dell'ing. Di Giacomo"), dalla stessa FLEC e da EUROLOGOS (finanziatrice dietro la quale "effettivo finanziatore era l'attore anche per il tramite della moglie")5, 1 Società di diritto lussemburghese poi confluita il 30/12/2004, a seguito di liquidazione, nella WASTE ITALIA S.p.A., oggi UNENDO S.p.A. 2 Nel prosieguo, per brevità, FLEC. 3 Di seguito, brevius, GEA: il virgolettato è tratto dalla lettera D) delle premesse del contratto, prodotto dall'attore quale suo doc. 1. 4 Il lodo è prodotto al doc. 45 att. Ai docc. 43 & 44 sono invece rispettivamente prodotti gli atti del procedimento arbitrale nonché copia dei provvedimenti e del verbale. 5 Per i crediti di FELUCA, anche per acquisti effettuati in Italia in relazione a beni e servizi destinati alla realizzazione dell'impianto brasiliano di GEA, cfr. pagg. 11 - 15 & 18 - 19 della citazione e i documenti ivi citati; per quelli di FLEC, pagg. 15 - 16 ibidem e i documenti ivi citati; e per i crediti di EUROLOGOS & Elena Conterno, pagg. 17 - 18 ibidem, nonché ancora i docc. ivi citati. 5 http://bit.ly/RSWCr0 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f HOLDING S.A.2 "unicamente al fine di acquisire il 53% del capitale sociale della GEA Sentenza n. 5461/2014 pubbl. il 28/04/2014 RG n. 73424/2011 - ha dedotto il mancato adempimento di UNENDO (pur sollecitata con diffide dal maggio 2010 sino al maggio 20116, in occasione delle quali l'attore aveva appreso della messa in liquidazione giudiziaria della società e della cancellazione dal registro delle imprese del Lussemburgo "per omesso versamento -da parte della convenuta- dei diritti ed onorari dovuti alla banca" depositaria7) all'obbligo di ritrasferirgli le azioni della FLEC, e per l'effetto - ha svolto una domanda principale di condanna della UNENDO a dare esecuzione - nonché chiesto la condanna della convenuta: (b) a risarcirgli il danno cagionato da tale inadempimento, indicato in misura pari alla parte non versata del prezzo delle 1.860 azioni FLEC pattuito il 6/6/2001 (€ 2.324.056,05), "a meno che la convenuta non provi per iscritto di aver eseguito, nel fissando termine, il lodo arbitrale (...) con il trasferimento di n. 1.860 azioni della società lussemburghese FLEC INVESTMENTS HOLDING S.A. a nome dell'attore", ovvero "in ogni caso" (c) a risarcirgli il danno subito in conseguenza del ritardo nell'adempimento del lodo emesso il 30/3/2010, con riguardo sia (c.i) alla mancata soddisfazione dei crediti vantati direttamente o indirettamente nei confronti di GEA per € 4.602.4587,47 come riepilogati alla pagina 19 - 20 della citazione, sia (c.ii) al danno conseguito (in termini di "perdita del relativo introito") alla mancata esecuzione del contratto denominato "strumento particolare di contratto d'affitto per immobile non residenziale ed altri accordi" stipulato il 12/11/2010 fra la GEA e la brasiliana RECICLAMOSTUDO INDUSTRIA DE RECICLAGEM, al quale il DI GIACOMO aveva partecipato quale "parte consenziente"8. 6 Cfr. docc. 46 - 50 (nonché, sub doc. 51, la risposta pervenuta dalla UNENDO S.p.A. il 26/5/2011). Cfr. docc. (53 e) 54 att. 8 Cfr. doc. 52 att., alla cui clausola 2.5 si legge, nella traduzione italiana, che il contratto "avrà inizio a partire dal momento in cui la" GEA "avrà modificato il suo contratto sociale per ridurne il capitale sociale alla situazione attuale di R$ 2.111.600,00 e avrà ottenuto il rinnovo della licenza di installazione"; in relazione alla quale, nella successiva clausola 3.7, è previsto che "l'ing. Di Giacomo dovrà, entro la scadenza di 31 di Dicembre di 2010, presentare procura e tutti i documenti necessari per regolarizzare la GEA". 7 6 http://bit.ly/RSWCr0 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f in un breve fissando termine al ritrasferimento dovuto (a), Sentenza n. 5461/2014 pubbl. il 28/04/2014 RG n. 73424/2011 C. La convenuta ha opposto a tali domande diverse eccezioni di carattere preliminare che possono così riassumersi. C).1 Anzitutto, UNENDO ha eccepito che con la domanda risarcitoria di cui al capo (c.i) delle conclusioni e alle pagine 10 e seguenti della citazione il DI GIACOMO avrebbe riproposto al giudice ordinario "circostanze di fatto e (...) istanze in diritto che hanno trovato la loro definitiva definizione nella risposta ai quesiti dallo stesso formulati in sede arbitrale". svoltosi inter partes, ed in particolare: dalle pagg. 8, 9 e 17 della prima memoria arbitrale del 19/2/2007, dalle pagg. 4 - 6 della terza memoria arbitrale del 30/6/2007, dalle pagg. 10 - 16 della sesta memoria arbitrale dell'8/6/2008, dalla perfetta corrispondenza fra le pagg. 45 - 55 della comparsa conclusionale del DI GIACOMO nel procedimento arbitrale e le pagg. 10 - 20 della citazione, nonché infine dalle domande risarcitorie di cui ai quesiti 7 & 8 sottoposti dal DI GIACOMO al collegio degli arbitri, cui questo aveva risposto alla pag. 36 del lodo compensando espressamente ed equitativamente "i costi profusi dall'ing. DI GIACOMO in tutto il periodo in cui egli ha ritenuto o fatto affidamento, in ragione dell'atteggiamento di WASTE, su una definizione, giuridica, una volta per tutte, di quel 'singolare' rapporto che si svolgeva tra le parti, con l'obbligo di restituzione dell'acconto di lire un miliardo che discenderebbe dalla validità del recesso". C).2 Quanto invece alla domanda di cui al capo (b) delle conclusioni attoree, oltre al fatto che trattavasi di domanda condizionata al ritrasferimento delle 1.860 azioni FLEC "in relazione al quale si riconferma la piena disponibilità della Unendo", la corresponsione di una somma pari alla parte non pagata del prezzo stabilito per tali azioni nel contratto del 6/6/2001 era preclusa dalla declaratoria di scioglimento per recesso dell'intero contratto pure pronunciata dal collegio arbitrale il 30/3/2010. 7 http://bit.ly/RSWCr0 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f Ciò risulterebbe dagli stessi atti depositati dal DI GIACOMO nel giudizio arbitrale già Sentenza n. 5461/2014 pubbl. il 28/04/2014 RG n. 73424/2011 C).3 Quanto ai presunti crediti (per lo più da finanziamento) che l'attore aveva fatto oggetto delle citate conclusioni sub (c.i), la UNENDO ha altresì eccepito come da un lato mancasse la prova della preventiva escussione della GEA che di tali somme era l'asserita debitrice, e dall'altro che "il DI GIACOMO sarebbe a richiedere alla odierna convenuta la restituzione di crediti non suoi, ma di società a lui collegate", con la conseguente sua carenza di legittimazione attiva. C).4 Quanto poi alla domanda risarcitoria di cui al capo (c.ii) delle conclusioni attoree, azionare il mancato incasso di corrispettivi di un contratto -quale quello asseritamente concluso il 12/11/2010 e prodotto sub doc. 52- la cui parte contraente era la GEA (cui il DI GIACOMO stesso non partecipava); atteso anche che contrariamente a quanto dedotto in citazione nonchè nella stessa premessa B dello "strumento particolare" citato la FLEC (la mancata disponibilità delle cui azioni, nella prospettazione attorea, avrebbe impedito alla "parte consenziente" DI GIACOMO di dar corso all'adempimento di cui alle clausole 2.5 e 3.7 menzionate supra alla nota 8), come anche stabilito alle pagine 32 e 33 del lodo, era titolare non del 99,45 né del 53% del capitale di GEA ma soltanto della partecipazione minoritaria del 42%. C).5 Alla domanda principale la UNENDO S.p.A. ha dedicato invece soltanto due delle 36 pagine della propria comparsa di risposta, replicando che "le iniziative del DI GIACOMO per procedere alla restituzione delle n. 1860 azioni FLEC detenute dal Gruppo Unendo (...) si sono mostrate del tutto irrituali e non conformi alle procedure burocratiche e normative richieste dalla legge" lussemburghese; e che l'intervenuto deposito di istanza di liquidazione della FLEC in data 18/2/2010 aveva "inevitabilmente influito negativamente sulla tempistica della procedura di ritrasferimento (...), dovendo coinvolgere anche le istituzioni lussemburghesi competenti". D. Preso atto delle eccezioni preliminari sollevate in rito ed in merito dalla convenuta, il giudice ha assegnato all'attore termine per replicarvi (sfruttato con memoria del 12/12/2012), ed alla società convenuta sino al 22/2/2013 per controreplica (utilizzato 8 http://bit.ly/RSWCr0 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f la società convenuta ha obiettato che il DI GIACOMO era carente di legittimazione ad Sentenza n. 5461/2014 pubbl. il 28/04/2014 RG n. 73424/2011 dalla UNENDO, essenzialmente per ribadire le eccezioni stesse, con memoria del 21/2/2013). All'esito, "rilevato che la domanda principale attinente all'attuazione del capo di consegna delle partecipazione non abbisogna di istruttoria (...) e ritenuto che le eccezioni relative alle ulteriori domande di carattere risarcitorio non appaiono anche dopo lo specifico scambio di memorie manifestamente infondate, consentendo anzi una immediata definizione della porzione di causa ad esse relativa", ha invitato le parti a termini per il deposito delle difese conclusionali, è pervenuta al Tribunale in composizione monocratica per la decisione. E. La causa, attesa la natura documentale della controversia (tale per cui, del resto, l'attore nelle conclusioni definitivamente proposte al Tribunale non ha offerto mezzi di prova costituenda né ha richiesto -neppur subordinatamente- l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c.), può esser decisa senza necessità di ulteriore istruttoria. E).1 Va subito rilevato come l'attore, nella memoria autorizzata intesa precipuamente a replicare ai fatti giuridici (processuali e non) impeditivi modificativi ed estintivi posti a fondamento delle eccezioni di parte convenuta di cui s'è dato conto supra ai paragrafi da C).1 a C).4 compresi, si sia limitato a contestarne la pretesa portata paralizzante, ribadendo che le proprie domande risarcitorie avevano tratto non ai "danni subiti in conseguenza della mancata esecuzione del contratto del 2001 oggetto di arbitrato e del lodo arbitrale, bensì" a quelli "conseguenti all'inadempimento del lodo ad opera della Unendo". Con il che, tuttavia, non ha invece specificamente contestato le circostanze di fatto tutte che di quelle eccezioni costituivano e costituiscono il sostrato storico e materiale. Ne consegue che, facendo governo della regola probatoria portata dall'art. 115 co. 1° ultima parte c.p.c., può e deve ritenersi non contestato né abbisognevole di prova (fondandovi quindi la decisione): 9 http://bit.ly/RSWCr0 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f precisare le conclusioni all'udienza del 28/1/2014; donde la causa, spirati il 22/4/2014 i Sentenza n. 5461/2014 pubbl. il 28/04/2014 RG n. 73424/2011 - che le ragioni tutte di danno qui riproposte dal DI GIACOMO in relazione al capo risarcitorio di domanda di cui alle conclusioni definitivamente formulate sub (c.i) hanno già formato oggetto, sub specie di danni che l'attore aveva lì collegato all'inadempimento dell'attuale UNENDO S.p.A. al contratto concluso il 6/6/2001, del giudizio arbitrale concluso il 30/3/2010, per esservi state dall'attore stesso espressamente introdotte ed esser state conosciute e definite (in termini di loro integrale compensazione, in via di equità, col miliardo di vecchie lire incassato dal DI paragrafo C).1); - che i presunti crediti che l'attore ha qui allegato di vantare nei confronti della GEA non sono in realtà di sua titolarità, ma di soggetti societari (ovvero persone fisiche, come il coniuge) da lui diversi e distinti, che peraltro non li hanno né direttamente né indirettamente esigiti dalla debitrice principale anche prima che la società brasiliana si trovasse nelle condizioni descritte alla pagina 21 della citazione (cfr. sopra al paragrafo C).3); - che Carlo DI GIACOMO non è socio della GEA, della quale è invece socia (ma soltanto nella misura del 42%) la FLEC delle cui azioni qui si controverte (cfr. supra al paragrafo C).4); - che gli utili sperati, e quindi i danni rivenuti -ed azionati al capo (c.ii) delle conclusioni definitive- dal "contratto d'affitto per immobile non residenziale e (...) altri accordi" concluso il 12/11/2010 fanno capo alla GEA e ad essa soltanto, non avendo il DI GIACOMO, firmatario di tali accordi solo nella sua qualità di "parte consenziente", assunto diritti, obblighi ed aspettative diverse da quelle di cui alla clausola (2.5 e) 3.7 (cfr. ancora supra al paragrafo C).4). E).2 Le conseguenze di tali acquisizioni probatorie sulle domande del DI GIACOMO ulteriori e diverse rispetto a quella di ottemperanza all'obbligo di ritrasferimento delle azioni della FLEC sancito dal lodo, sono evidenti. 10 http://bit.ly/RSWCr0 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f GIACOMO quale prima tranche del prezzo) dal Collegio arbitrale (cfr. sopra al Sentenza n. 5461/2014 pubbl. il 28/04/2014 RG n. 73424/2011 Anzitutto, per stessa dichiarazione confessoria dell'attore negli atti del procedimento arbitrale che ha preceduto al presente causa, i danni di cui al capo di domanda risarcitoria da ultimo ribadito al punto (c.i) delle sue conclusioni sono stati causati non dall'inadempimento della UNENDO S.p.A. al lodo del 30/3/2010, ma dal supposto inadempimento di quest'ultima all'originario contratto del 6/6/2001. Di tale prospettazione e ragione risarcitoria il collegio arbitrale irrituale ha già fatto giustizia in via equitativa compensando tali danni -una volta acclarata l'efficacia del GIACOMO avrebbe in linea di diritto dovuto restituire alla WASTE ITALIA / UNENDO S.p.A. Ne consegue che tale decisione, non impugnata in alcuna forma dal DI GIACOMO, deve ritenersi come fatta da lui spontaneamente propria ed emanazione della sua stessa volontà negoziale; onde la riproposizione di quegli stessi identici danni come prodotti da un diversa diverso e successivo illecito va perciò solo disattesa senza possibilità di suo riesame nel merito. E).3 Quanto alla voce di danno ricondotta dall'attore all' "inadempimento derivato" del contratto di cui al suo documento 52, è del pari dirimente che parte sostanziale di quel contrato -del quale, peraltro, l'attore neppure ha dedotto l'intervenuta risoluzione o contestazione ad opera della controparte brasiliana della GEA- è e resta per l'appunto quest'ultima; onde, non essendone il DI GIACOMO neppure socio, ogni eventuale perdita o mancato guadagno riveniente dalla mancata esecuzione dello "strumento particolare" è sul patrimonio della GEA che unicamente può ridonda, rimanendo la posizione dell'attore al riguardo quella di un mero (ed eventuale) danneggiato 'di riflesso'. Il che, unitamente alla circostanza che comunque FLEC è socia di minoranza (e non controllante) della GEA stessa onde non si vede come la 'regolarizzazione' della titolarità delle azioni FLEC per cui è qui causa possa aver impedito la riduzione del capitale della GEA all'ammontare effettivo dedotto nel contratto del 12/11/2010, 11 http://bit.ly/RSWCr0 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f recesso dell'allora EMAS dal contratto originario- con il miliardo di lire che il DI Sentenza n. 5461/2014 pubbl. il 28/04/2014 RG n. 73424/2011 comporta il rigetto de plano della domanda risarcitoria di cui al capo (c.ii) delle conclusioni attoree. F. Non è stato specificamente contestato dalla UNENDO S.p.A. che la liquidazione giudiziale cui la FLEC è stata assoggettata l'11 - 18/2/2010 dal Tribunale del Lussemburgo (parificabile, in sostanza, ad una procedura concorsuale fallimentare) sia stata causata dal mancato pagamento delle commissioni spettanti alla banca depositaria delle 1.860 azioni di titolarità della convenuta, azionista al 60%. di ritrasferimento azionario sancito dal lodo reso inter partes il 30/3/2010, la convenuta ha saputo chiarire quali sarebbero gli adempimenti burocratici, piuttosto che le disposizioni di legge lussemburghesi, che osterebbero ad una sua immediata attuazione; non avendo neppure spiegato in che modo una procedura fallimentare impedisca, secondo il diritto di quel paese (ché nel nostro, nessun impedimento si rinviene in proposito) il trasferimento di una partecipazione in una società assoggettatavi, o quale collaborazione sarebbe a tal fine richiesta a quali "autorità competenti". Ne consegue che, disattendendo tali debolissime argomentazioni (reiterate tal quali nelle difese conclusionali a distanza ormai di quattro anni dal lodo!), la UNENDO S.p.A. va considerata senz'altro gravissimamente inadempiente all'obbligo di ritrasferimento delle azioni FLEC sancito dal lodo irrituale; e condannata in dispositivo, in accoglimento della domanda principale proposta dal DI GIACOMO, a procedervi nel congruo e indilazionabile termine di mesi due dal deposito della presente sentenza. G. Con il che l'interesse del DI GIACOMO deve ritenersi soddisfatto senza possibilità di emettere 'ora per allora' -come invece l'attore ha chiesto al capo (b) delle conclusioni definitive sopra riportate per l'ipotesi di perdurante inadempimento della UNENDO anche al presente dictum giudiziale- alcuna ulteriore pronuncia risarcitoria. L'ordinamento processuale italiano conosce infatti, per l'attuazione degli obblighi di fare infungibile quali (almeno in parte) quello imposto alla UNENDO S.p.A., il rimedio 12 http://bit.ly/RSWCr0 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f Nè, a fronte delle legittime immediate e reiterate richieste di ottemperanza all'obbligo Sentenza n. 5461/2014 pubbl. il 28/04/2014 RG n. 73424/2011 di cui all'art. 614 bis c.p.c.; che tuttavia l'attore non ha azionato, né può esser accordato d'ufficio. Resta tuttavia salva, in caso di inesecuzione da parte della convenuta (anche) della presente sentenza, ogni ulteriore e diversa ragione risarcitoria che, sul fondamento di tale eventuale (e, si spera, solo ipotetico) illecito, il DI GIACOMO riterrà di azionare in altro e distinto procedimento successivo. H. La parziale soccombenza reciproca, e in particolare -quanto all'attore- il rigetto di causa in ragione della metà. La UNENDO S.p.A. va condannata a rifondere a Carlo DI GIACOMO la metà residua, liquidabile -ai sensi del d.m.G. n. 140 del 20/7/2012 come modificato da ultimo dal d.m. n. 55 del 10/3/20149 medio tempore pubblicato in G.U. e tenendo conto dell'assenza di istruttoria- nella congrua misura di complessivi € 27.892,53, di cui € 742,53 per la quota di metà delle anticipazioni esenti, oltre su € 27.150,00 al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% nonché, sull'imponibile complessivo di € 31.222,50, al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. sull'imponibile alle rispettive aliquote di legge, P. Q. M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Carlo DI GIACOMO nei confronti della UNENDO S.p.A. con citazione notificata il 24/11/2011, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, 1. condanna la UNENDO S.p.A. a trasferire a Carlo DI GIACOMO, entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, le n. 1.860 azioni della FLEC INVESTMENTS HOLDING S.A. da essa acquistate il 6/6/2001; 2. rigetta nel resto le domande proposte da Carlo DI GIACOMO; 3. compensa fra le parti le spese del processo in ragione della metà; 4. condanna la UNENDO S.p.A. a rifondere a Carlo DI GIACOMO la metà 9 Prestandosi adesione sul punto all'orientamento espresso da Cass. SS.UU., sent. n. 17406 del 12/10/2012. 13 http://bit.ly/RSWCr0 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f ogni sua domanda risarcitoria, giustificano la compensazione fra le parti delle spese di Sentenza n. 5461/2014 pubbl. il 28/04/2014 RG n. 73424/2011 residua, che liquida in complessivi € 31.965,03, oltre su € 31.222,50 al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge. Così deciso in Milano, il 28 aprile 2014 il Giudice Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f Guido Vannicelli 14 http://bit.ly/RSWCr0
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