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Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei
seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Tavassi
pres.
dott. Claudio Marangoni
giud. rel.
dott.ssa Silvia Giani
giud.
ha emesso la seguente
ordinanza
nel
reclamo
CAPGE-----
ex
art.
ITALIA
669
s.p.a.
terdecies
nei
c.p.c.
confronti
di
proposto
DELO----
da
ITALY
s.p.a., DELO---- EXTENDED BUSINESS SERVICES s.r.l., Daniele
MUN---, Andrea MUN---, Luigi MENZ--, Francesco RIZ---, Matteo
CUR--, Paola MAG---, Marco RIM-----, Alessandro CANG----- e
Gaetano
FEL---
avverso
l’ordinanza
depositata
in
data
4.11.2013.
***************
1. L’ordinanza oggetto di reclamo ha respinto il ricorso a
suo tempo avanzato da CAPGE----- ITALIA s.p.a. che aveva
dedotto
l’illegittimo
storno
da
parte
delle
resistenti
DELO---- ITALY s.p.a. e DELO---- EXTENDED BUSINESS SERVICES
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2
TRIBUNALE DI MILANO
ricorrente legate da rapporti di dipendenza o collaborazione
MUN---,
(Daniele
RIZ---) sia
di
MUN---,
Andrea
altri
Luigi
ex-dipendenti
MENZ--,
(Matteo
Francesco
CUR--,
Paola
MAG---, Marco RIM-----, Alessandro CANG----- e Gaetano FEL---,
oltre
a
Nicola
Carpanese
originariamente
convenuto
nella
prima fase cautelare e non in sede di reclamo, per il quale
dunque
deve
dedursi
l’acquiescenza
della
reclamante
al
provvedimento impugnato per ciò che attiene a tale parte).
A
tale
contestazione
erano
connesse
specifiche
doglianze
rispetto alle finalità di indebolimento e disarticolazione
della società ricorrente attribuite alle società resistenti
in concorso con alcuni dei soggetti già appartenenti alla
società attrice, cui erano strumentali sia il dedotto storno
che l’allegazione dell’abusivo sfruttamento di informazioni
riservate
–
attinenti
ai
sistemi
gestionali
di
parte
ricorrente, anche coperti da privative, e ad informazioni
commerciali – e di diffusione di informazioni denigratorie e
scorrette.
L’esame del reclamo depositato da CAPGE----- ITALIA s.p.a. –
di non agevole lettura, posto che esso appare formulato in
maniera
tale
da
non
consentire
una
chiara
ed
immediata
individuazione degli specifici motivi di reclamo e delle
relative argomentazioni, oltre a riportare lunghi brani delle
dichiarazioni dei sommari informatori escussi con commenti
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2
s.r.l. di alcuni dirigenti e figure di rilievo già ad essa
parte
dichiarazioni
difficilmente
stesse
–
separabili
sembra
dai
testi
lamentare
la
delle
mancata
considerazione da parte del primo giudice della posizione
strategica di alcuni dei resistenti (Daniele MUN---, Andrea
MUN---, Luigi MENZ-- e Francesco RIZ---) sia nella precedente
collocazione presso CAPGE----- ITALIA s.p.a. che nell’attuale
presso le società resistenti, la mancata valorizzazione della
rilevanza degli incontri svoltisi presso DELO---- EXTENDED
BUSINESS SERVICES s.r.l. riferiti dal teste Ziliani, del
numero complessivo dei dipendenti contattati dalle società
resistenti (22 persone in totale, comprensive anche di quelle
che
erano
effetto
rimaste
delle
in
CAPGE-----
condizioni
ITALIA
s.p.a.
migliorative
anche
offerte
per
dalla
ricorrente) rispetto alla forza lavoro della stessa CAPGE----ITALIA s.p.a., il ritenuto manifesto intento da parte delle
società resistenti di indebolire il settore della reclamante
destinato a seguire il maggior cliente (FIAT) e una categoria
di importanti clienti della PMI in un contesto di plurime
dimissioni di soggetti addetti a tale clientela non fondate
su alcuna giusta causa o da alcuna esigenza di sviluppo delle
società resistenti.
Le parti resistenti costituite anche nella presente fase
cautelare
di
reclamo
hanno
sviluppato
e
confermato
le
motivazioni contenute nell’ordinanza impugnata, concludendo
per
il
rigetto
del
reclamo
e
formulando
in
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via
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della
DELO---- EXTENDED BUSINESS SERVICES s.r.l., Daniele MUN---,
Andrea MUN---, Luigi MENZ--) reclamo incidentale quanto alla
regolazione
delle
spese
del
Collegio
processuali
della
prima
fase
cautelare.
2.
A
parere
il
provvedimento
impugnato
ha
affrontato con grande ampiezza e puntuale analisi tutte le
circostanze rilevabili dalla produzione documentale eseguita
da tutte le parti, le argomentazioni da esse svolte nonché le
risultanze
delle
sommarie
informazioni
assunte
nel
corso
della prima fase cautelare, esponendo motivazioni del tutto
pertinenti ed adeguate che risultano del tutto condivisibili
anche alla luce del reclamo presentato da CAPGE----- ITALIA
s.p.a.
Sia pertanto consentito ripercorrere necessariamente in via
sommaria
le
questioni
sollevate
in
sede
di
reclamo
da
CAPGE----- ITALIA s.p.a., facendo comunque diretto riferimento
alle motivazioni dell’ordinanza impugnata e in questa sede da
intendersi richiamate.
3. Non vi è dubbio alcuno circa la particolare qualità di
alcuni
dei
l’indebito
soggetti
passaggio
cui
parte
verso
reclamante
DELO----
ha
contestato
EXTENDED
BUSINESS
SERVICES s.r.l., ed in particolare per ciò che attiene ai
resistenti Daniele MUN--- ed Andrea MUN---.
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riconvenzionale alcune delle parti (DELO---- ITALY s.p.a.,
presso CAPGE----- ITALIA s.p.a. e dall’esperienza maturata
come
desumibile
dai
rispettivi
curricula
pubblicati
su
linkedin (doc. 8 fasc. ric.), circostanze che tuttavia non
risultano per se stesse rilevanti
ai fini del dedotto storno
se non accompagnate da ulteriori elementi probatori idonei a
sostenere la tesi secondo la quale il loro passaggio alla
concorrente
–
del
tutto
lecito
e
fisiologico
nel
gioco
concorrenziale – presenti profili che nel loro complesso
valgano
a
denotare
tale
passaggio
in
senso
tipicamente
anticoncorrenziale, in quanto cioè rivolto a determinare nel
concorrente
un
connaturato
al
danno
che
fisiologico
ecceda
quello
fenomeno
del
normalmente
ricambio
dei
dipendenti o anche di persone di particolare rilievo che
scelgono altre società per migliorare la propria situazione
lavorativa.
La
libera
scelta
di
ricercare
diverse
opportunità
è
evidentemente comune anche a soggetti – come i predetti
resistenti
–
organizzazione
di
particolare
aziendale,
che
rilievo
ben
strategico
possono
per
una
sfruttare
le
elevate professionalità e le relazioni acquisite anche in
favore di diversi soggetti, senza per ciò solo incorrere in
fattispecie
effettivamente
rilevanti
sul
piano
concorrenziale.
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Ciò risulta sia dalle posizioni apicali già da essi rivestite
reclamata
ha
correttamente
rilevato
che
la
fuoriuscita dei predetti fratelli MUN--- non può costituire
l’illecito dedotto né per se stessa (cherry picking) né in
relazione al complesso delle altre dimissioni di dipendenti
registrate da CAPGE----- ITALIA s.p.a. nello stesso periodo
(storno
di
circostanze
gruppo),
quali
il
tenuto
fatto
conto
che
di
non
vari
tutti
fattori
i
e
dipendenti
dimessisi erano stati assunti dalle resistenti (Carpanese),
che uno dei dirigenti assunti da DELO---- EXTENDED BUSINESS
SERVICES
s.r.l.
era
già
stato
licenziato
per
motivi
disciplinari da CAPGE----- ITALIA s.p.a. (Francesco RIZ---),
che di fatto i soli dipendenti apicali passati a DELO---EXTENDED BUSINESS SERVICES s.r.l. erano i fratelli MUN--- e –
con posizione meno rilevante - Luigi MENZ-- poiché tutti gli
altri
ex-dipendenti
non
rivestivano
alcuna
mansione
dirigenziale o di particolare rilievo.
Né
sussistono
sussistenza
di
dimissioni
dei
indizi
un
di
particolare
effetto
dirigenti
dannoso
in
rilievo
abnorme
questione
–
circa
la
seguito
alle
ulteriore
cioè
rispetto al normale disagio ed alle conseguenze della perdita
in sé di tali risorse – tenuto conto che non risulta che la
ricorrente abbia posto in essere attività di rimpiazzo di
tali persone se non ricorrendo a risorse interne in un non
anormale
avvicendamento
corrispondenti
posizioni
di
altri
dipendenti
di
responsabilità
nelle
nell’unità
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L’ordinanza
Ziliani specificamente menzionate nell’ordinanza impugnata,
pag. 6).
Quanto a tali dirigenti l’onere probatorio incombente sulla
ricorrente – che ha dedotto che l’intento delle società
resistenti era specificamente quello di distrarre importanti
clienti della ricorrente (FIAT, MPI) – non è stato in alcun
modo soddisfatto, posto che non vi è alcun elemento in atti
che possa confermare che i fratelli MUN--- si occupino presso
DELO---- EXTENDED BUSINESS SERVICES s.r.l. di contattare la
medesima
clientela
già
seguita
presso
CAPGE----- ITALIA
s.p.a., mentre gli stessi hanno d’altro canto manifestato gli
ampi motivi di insoddisfazione e di disagio che li avrebbero
indotti a suo tempo a cercare diversa occupazione presso
altri soggetti del settore.
D’altra parte gli episodi evidenziati dal teste Ziliani – e
cioè i due incontri avuti con i MUN--- e l’amministratore
delegato di DELO---- EXTENDED BUSINESS SERVICES s.r.l. negli
ultimi
mesi
effettivamente
dell’illecito
stornare
dipendenti
del
idonei
dedotto
insieme
ad
2012
ai
essi
–
a
(e
ancorchè
dare
cioè
MUN---
conto
lo
anche
direttamente
di
di
per
se
un
presupposto
specifico
una
legati:
intento
numero
v.
stessi
di
di
altri
dichiarazioni
Ziliani “Presso DELO---- si è parlato della possibilità che
persone che seguivano la catena di Andrea e
Antonio si
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Automotive di CAPGE----- ITALIA s.p.a. (v. dichiarazioni teste
unità”)
di
fatto
sono
rimasti
del
tutto
isolati
e
sostanzialmente privi di conseguenze, in quanto nessuno degli
altri dipendenti passati a DELO---- (né di quelli il cui
storno sarebbe stato tentato) risulterebbe avere avuto in
CAPGE----- ITALIA s.p.a. posizione in qualche modo strategica,
nemmeno
rispetto all’importante cliente di cui la ricorrente
teme lo sviamento (FIAT) ed al quale non risulta fossero
nemmeno assegnati.
Nondimeno il primo giudice ha mostrato di tener conto di tale
circostanza – in sé oggettivamente costituente indizio di un
comportamento
non
concorrenziale,
concessione
conforme
ancorchè
della
tutela
ai
canoni
insufficiente
cautelare
di
correttezza
rispetto
richiesta
–
alla
nella
regolazione delle spese del procedimento.
Oltre a ciò anche le dimensioni quantitative del personale
addetto al settore Automotive di CAPGE----- ITALIA s.p.a. –
come riferite dallo stesso Ziliani – non possono far ritenere
che la fuoriuscita dei dipendenti contestati abbia potuto
numericamente determinare scompensi anomali, anche rispetto
all’ordinario tasso di dimissioni così come riferito dagli
stessi testi.
4. Ritiene dunque il Collegio che tali rilievi – peraltro già
ampiamente ed in maniera più particolareggiata affrontati
nell’ordinanza reclamata – consentano di pervenire al rigetto
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potevano spostare. Nel mio stream si potevano spostare 10-15
in questa sede, che di fatto non hanno aggiunto alcunchè di
nuovo alle circostanze già ampiamente esaminate e trattate
nella prima fase cautelare.
Per ciò che attiene ai reclami incidentali svolti da alcune
delle
parti
resistenti
(DELO----
ITALY
s.p.a.,
DELO----
EXTENDED BUSINESS SERVICES s.r.l., Daniele MUN---, Andrea
MUN---, Luigi MENZ--) - tutti depositati in data 7.1.2014 e
dunque ben oltre il termine perentorio stabilito dall’art.
669 terdecies c.p.c. per la proposizione di reclamo – deve
esserne
pronunciata
l’inammissibilità,
in
relazione
al
costante orientamento di questa Sezione secondo il quale ogni
motivo di doglianza rispetto al contenuto di un’ordinanza
cautelare deve essere svolta secondo le (uniche) modalità
temporali previste per la proposizione di reclamo.
Invero nell’ambito della disciplina del rito cautelare, né in
quella
speciale
attinente
al
processo
industriale
vi
è
l’espressa previsione che autorizzi la proposizione di un
reclamo
in
via
incidentale
e
dunque
oltre
il
termine
perentorio stabilito dall’art. 669 terdecies c.p.c.
Non
può
peraltro
ritenersi
nemmeno
applicabile
in
via
analogica la disciplina di cui agli artt. 333 e 335 c.p.c. in
materia di impugnazione, che attiene – diversamente dal rito
cautelare
–
a
provvedimenti
suscettibili
di
acquisire
autorità di cosa giudicata (Trib. Milano, ord. 11.3.2011).
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anche dei motivi di reclamo svolti da CAPGE----- ITALIA s.p.a.
prevalente
soccombenza
della
parte
reclamante
CAPGE-----
ITALIA s.p.a. impone la condanna della stessa al rimborso
delle spese relative alla presente fase, liquidata in una
somma specificata in dispositivo per ciascuna delle difese
costituite per uno o più parti resistenti.
Sussistono
altresì
i
presupposti
per
l’applicazione
del
disposto di cui all’art. 13, comma 1 quater Dpr. 115/02 nei
confronti della parte reclamante in relazione al rigetto
integrale del reclamo.
P.q.m.
1) respinge il reclamo avanzato da CAPGE----- ITALIA s.p.a.
nei confronti di DELO---- ITALY s.p.a., DELO---- EXTENDED
BUSINESS
SERVICES
s.r.l.,
Daniele
MUN---,
Andrea
MUN---,
Luigi MENZ--, Francesco RIZ---, Matteo CUR--, Paola MAG---,
Marco RIM-----, Alessandro CANG----- e Gaetano FEL--- avverso
l’ordinanza depositata in data 4.11.2013;
2) dichiara inammissibili i reclami svolti in via incidentale
da DELO---- ITALY s.p.a., DELO---- EXTENDED BUSINESS SERVICES
s.r.l., Daniele MUN---, Andrea MUN---, Luigi MENZ--;
3) condanna parte reclamante al rimborso delle spese della
fase di reclamo in favore delle parti resistenti, liquidate
in € 4.200,00 (di cui 200,00 per spese ed € 4.000,00 per
compensi) oltre oneri di legge per ciascuna delle difese
costituite
per
una
o
più
delle
parti
resistenti,
pagina
dando
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5. Quanto alle spese della presente fase di reclamo, la
comma 1 quater Dpr. 115/02 per il versamento da parte di
CAPGE----- ITALIA s.p.a. dell’ulteriore contributo unificato
di cui all’art. 13, comma 1 bis Dpr. 115/02..
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16
gennaio 2014.
Il Presidente
Marina Tavassi
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altresì atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13,