Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Tavassi pres. dott. Claudio Marangoni giud. rel. dott.ssa Silvia Giani giud. ha emesso la seguente ordinanza nel reclamo CAPGE----- ex art. ITALIA 669 s.p.a. terdecies nei c.p.c. confronti di proposto DELO---- da ITALY s.p.a., DELO---- EXTENDED BUSINESS SERVICES s.r.l., Daniele MUN---, Andrea MUN---, Luigi MENZ--, Francesco RIZ---, Matteo CUR--, Paola MAG---, Marco RIM-----, Alessandro CANG----- e Gaetano FEL--- avverso l’ordinanza depositata in data 4.11.2013. *************** 1. L’ordinanza oggetto di reclamo ha respinto il ricorso a suo tempo avanzato da CAPGE----- ITALIA s.p.a. che aveva dedotto l’illegittimo storno da parte delle resistenti DELO---- ITALY s.p.a. e DELO---- EXTENDED BUSINESS SERVICES pagina 1 di 11 http://bit.ly/1jx12e6 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 TRIBUNALE DI MILANO ricorrente legate da rapporti di dipendenza o collaborazione MUN---, (Daniele RIZ---) sia di MUN---, Andrea altri Luigi ex-dipendenti MENZ--, (Matteo Francesco CUR--, Paola MAG---, Marco RIM-----, Alessandro CANG----- e Gaetano FEL---, oltre a Nicola Carpanese originariamente convenuto nella prima fase cautelare e non in sede di reclamo, per il quale dunque deve dedursi l’acquiescenza della reclamante al provvedimento impugnato per ciò che attiene a tale parte). A tale contestazione erano connesse specifiche doglianze rispetto alle finalità di indebolimento e disarticolazione della società ricorrente attribuite alle società resistenti in concorso con alcuni dei soggetti già appartenenti alla società attrice, cui erano strumentali sia il dedotto storno che l’allegazione dell’abusivo sfruttamento di informazioni riservate – attinenti ai sistemi gestionali di parte ricorrente, anche coperti da privative, e ad informazioni commerciali – e di diffusione di informazioni denigratorie e scorrette. L’esame del reclamo depositato da CAPGE----- ITALIA s.p.a. – di non agevole lettura, posto che esso appare formulato in maniera tale da non consentire una chiara ed immediata individuazione degli specifici motivi di reclamo e delle relative argomentazioni, oltre a riportare lunghi brani delle dichiarazioni dei sommari informatori escussi con commenti pagina 2 di 11 http://bit.ly/1jx12e6 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 s.r.l. di alcuni dirigenti e figure di rilievo già ad essa parte dichiarazioni difficilmente stesse – separabili sembra dai testi lamentare la delle mancata considerazione da parte del primo giudice della posizione strategica di alcuni dei resistenti (Daniele MUN---, Andrea MUN---, Luigi MENZ-- e Francesco RIZ---) sia nella precedente collocazione presso CAPGE----- ITALIA s.p.a. che nell’attuale presso le società resistenti, la mancata valorizzazione della rilevanza degli incontri svoltisi presso DELO---- EXTENDED BUSINESS SERVICES s.r.l. riferiti dal teste Ziliani, del numero complessivo dei dipendenti contattati dalle società resistenti (22 persone in totale, comprensive anche di quelle che erano effetto rimaste delle in CAPGE----- condizioni ITALIA s.p.a. migliorative anche offerte per dalla ricorrente) rispetto alla forza lavoro della stessa CAPGE----ITALIA s.p.a., il ritenuto manifesto intento da parte delle società resistenti di indebolire il settore della reclamante destinato a seguire il maggior cliente (FIAT) e una categoria di importanti clienti della PMI in un contesto di plurime dimissioni di soggetti addetti a tale clientela non fondate su alcuna giusta causa o da alcuna esigenza di sviluppo delle società resistenti. Le parti resistenti costituite anche nella presente fase cautelare di reclamo hanno sviluppato e confermato le motivazioni contenute nell’ordinanza impugnata, concludendo per il rigetto del reclamo e formulando in pagina via 3 di 11 http://bit.ly/1jx12e6 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 della DELO---- EXTENDED BUSINESS SERVICES s.r.l., Daniele MUN---, Andrea MUN---, Luigi MENZ--) reclamo incidentale quanto alla regolazione delle spese del Collegio processuali della prima fase cautelare. 2. A parere il provvedimento impugnato ha affrontato con grande ampiezza e puntuale analisi tutte le circostanze rilevabili dalla produzione documentale eseguita da tutte le parti, le argomentazioni da esse svolte nonché le risultanze delle sommarie informazioni assunte nel corso della prima fase cautelare, esponendo motivazioni del tutto pertinenti ed adeguate che risultano del tutto condivisibili anche alla luce del reclamo presentato da CAPGE----- ITALIA s.p.a. Sia pertanto consentito ripercorrere necessariamente in via sommaria le questioni sollevate in sede di reclamo da CAPGE----- ITALIA s.p.a., facendo comunque diretto riferimento alle motivazioni dell’ordinanza impugnata e in questa sede da intendersi richiamate. 3. Non vi è dubbio alcuno circa la particolare qualità di alcuni dei l’indebito soggetti passaggio cui parte verso reclamante DELO---- ha contestato EXTENDED BUSINESS SERVICES s.r.l., ed in particolare per ciò che attiene ai resistenti Daniele MUN--- ed Andrea MUN---. pagina 4 di 11 http://bit.ly/1jx12e6 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 riconvenzionale alcune delle parti (DELO---- ITALY s.p.a., presso CAPGE----- ITALIA s.p.a. e dall’esperienza maturata come desumibile dai rispettivi curricula pubblicati su linkedin (doc. 8 fasc. ric.), circostanze che tuttavia non risultano per se stesse rilevanti ai fini del dedotto storno se non accompagnate da ulteriori elementi probatori idonei a sostenere la tesi secondo la quale il loro passaggio alla concorrente – del tutto lecito e fisiologico nel gioco concorrenziale – presenti profili che nel loro complesso valgano a denotare tale passaggio in senso tipicamente anticoncorrenziale, in quanto cioè rivolto a determinare nel concorrente un connaturato al danno che fisiologico ecceda quello fenomeno del normalmente ricambio dei dipendenti o anche di persone di particolare rilievo che scelgono altre società per migliorare la propria situazione lavorativa. La libera scelta di ricercare diverse opportunità è evidentemente comune anche a soggetti – come i predetti resistenti – organizzazione di particolare aziendale, che rilievo ben strategico possono per una sfruttare le elevate professionalità e le relazioni acquisite anche in favore di diversi soggetti, senza per ciò solo incorrere in fattispecie effettivamente rilevanti sul piano concorrenziale. pagina 5 di 11 http://bit.ly/1jx12e6 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Ciò risulta sia dalle posizioni apicali già da essi rivestite reclamata ha correttamente rilevato che la fuoriuscita dei predetti fratelli MUN--- non può costituire l’illecito dedotto né per se stessa (cherry picking) né in relazione al complesso delle altre dimissioni di dipendenti registrate da CAPGE----- ITALIA s.p.a. nello stesso periodo (storno di circostanze gruppo), quali il tenuto fatto conto che di non vari tutti fattori i e dipendenti dimessisi erano stati assunti dalle resistenti (Carpanese), che uno dei dirigenti assunti da DELO---- EXTENDED BUSINESS SERVICES s.r.l. era già stato licenziato per motivi disciplinari da CAPGE----- ITALIA s.p.a. (Francesco RIZ---), che di fatto i soli dipendenti apicali passati a DELO---EXTENDED BUSINESS SERVICES s.r.l. erano i fratelli MUN--- e – con posizione meno rilevante - Luigi MENZ-- poiché tutti gli altri ex-dipendenti non rivestivano alcuna mansione dirigenziale o di particolare rilievo. Né sussistono sussistenza di dimissioni dei indizi un di particolare effetto dirigenti dannoso in rilievo abnorme questione – circa la seguito alle ulteriore cioè rispetto al normale disagio ed alle conseguenze della perdita in sé di tali risorse – tenuto conto che non risulta che la ricorrente abbia posto in essere attività di rimpiazzo di tali persone se non ricorrendo a risorse interne in un non anormale avvicendamento corrispondenti posizioni di altri dipendenti di responsabilità nelle nell’unità pagina 6 di 11 http://bit.ly/1jx12e6 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 L’ordinanza Ziliani specificamente menzionate nell’ordinanza impugnata, pag. 6). Quanto a tali dirigenti l’onere probatorio incombente sulla ricorrente – che ha dedotto che l’intento delle società resistenti era specificamente quello di distrarre importanti clienti della ricorrente (FIAT, MPI) – non è stato in alcun modo soddisfatto, posto che non vi è alcun elemento in atti che possa confermare che i fratelli MUN--- si occupino presso DELO---- EXTENDED BUSINESS SERVICES s.r.l. di contattare la medesima clientela già seguita presso CAPGE----- ITALIA s.p.a., mentre gli stessi hanno d’altro canto manifestato gli ampi motivi di insoddisfazione e di disagio che li avrebbero indotti a suo tempo a cercare diversa occupazione presso altri soggetti del settore. D’altra parte gli episodi evidenziati dal teste Ziliani – e cioè i due incontri avuti con i MUN--- e l’amministratore delegato di DELO---- EXTENDED BUSINESS SERVICES s.r.l. negli ultimi mesi effettivamente dell’illecito stornare dipendenti del idonei dedotto insieme ad 2012 ai essi – a (e ancorchè dare cioè MUN--- conto lo anche direttamente di di per se un presupposto specifico una legati: intento numero v. stessi di di altri dichiarazioni Ziliani “Presso DELO---- si è parlato della possibilità che persone che seguivano la catena di Andrea e Antonio si pagina 7 di 11 http://bit.ly/1jx12e6 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Automotive di CAPGE----- ITALIA s.p.a. (v. dichiarazioni teste unità”) di fatto sono rimasti del tutto isolati e sostanzialmente privi di conseguenze, in quanto nessuno degli altri dipendenti passati a DELO---- (né di quelli il cui storno sarebbe stato tentato) risulterebbe avere avuto in CAPGE----- ITALIA s.p.a. posizione in qualche modo strategica, nemmeno rispetto all’importante cliente di cui la ricorrente teme lo sviamento (FIAT) ed al quale non risulta fossero nemmeno assegnati. Nondimeno il primo giudice ha mostrato di tener conto di tale circostanza – in sé oggettivamente costituente indizio di un comportamento non concorrenziale, concessione conforme ancorchè della tutela ai canoni insufficiente cautelare di correttezza rispetto richiesta – alla nella regolazione delle spese del procedimento. Oltre a ciò anche le dimensioni quantitative del personale addetto al settore Automotive di CAPGE----- ITALIA s.p.a. – come riferite dallo stesso Ziliani – non possono far ritenere che la fuoriuscita dei dipendenti contestati abbia potuto numericamente determinare scompensi anomali, anche rispetto all’ordinario tasso di dimissioni così come riferito dagli stessi testi. 4. Ritiene dunque il Collegio che tali rilievi – peraltro già ampiamente ed in maniera più particolareggiata affrontati nell’ordinanza reclamata – consentano di pervenire al rigetto pagina 8 di 11 http://bit.ly/1jx12e6 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 potevano spostare. Nel mio stream si potevano spostare 10-15 in questa sede, che di fatto non hanno aggiunto alcunchè di nuovo alle circostanze già ampiamente esaminate e trattate nella prima fase cautelare. Per ciò che attiene ai reclami incidentali svolti da alcune delle parti resistenti (DELO---- ITALY s.p.a., DELO---- EXTENDED BUSINESS SERVICES s.r.l., Daniele MUN---, Andrea MUN---, Luigi MENZ--) - tutti depositati in data 7.1.2014 e dunque ben oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 669 terdecies c.p.c. per la proposizione di reclamo – deve esserne pronunciata l’inammissibilità, in relazione al costante orientamento di questa Sezione secondo il quale ogni motivo di doglianza rispetto al contenuto di un’ordinanza cautelare deve essere svolta secondo le (uniche) modalità temporali previste per la proposizione di reclamo. Invero nell’ambito della disciplina del rito cautelare, né in quella speciale attinente al processo industriale vi è l’espressa previsione che autorizzi la proposizione di un reclamo in via incidentale e dunque oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 669 terdecies c.p.c. Non può peraltro ritenersi nemmeno applicabile in via analogica la disciplina di cui agli artt. 333 e 335 c.p.c. in materia di impugnazione, che attiene – diversamente dal rito cautelare – a provvedimenti suscettibili di acquisire autorità di cosa giudicata (Trib. Milano, ord. 11.3.2011). pagina 9 di 11 http://bit.ly/1jx12e6 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 anche dei motivi di reclamo svolti da CAPGE----- ITALIA s.p.a. prevalente soccombenza della parte reclamante CAPGE----- ITALIA s.p.a. impone la condanna della stessa al rimborso delle spese relative alla presente fase, liquidata in una somma specificata in dispositivo per ciascuna delle difese costituite per uno o più parti resistenti. Sussistono altresì i presupposti per l’applicazione del disposto di cui all’art. 13, comma 1 quater Dpr. 115/02 nei confronti della parte reclamante in relazione al rigetto integrale del reclamo. P.q.m. 1) respinge il reclamo avanzato da CAPGE----- ITALIA s.p.a. nei confronti di DELO---- ITALY s.p.a., DELO---- EXTENDED BUSINESS SERVICES s.r.l., Daniele MUN---, Andrea MUN---, Luigi MENZ--, Francesco RIZ---, Matteo CUR--, Paola MAG---, Marco RIM-----, Alessandro CANG----- e Gaetano FEL--- avverso l’ordinanza depositata in data 4.11.2013; 2) dichiara inammissibili i reclami svolti in via incidentale da DELO---- ITALY s.p.a., DELO---- EXTENDED BUSINESS SERVICES s.r.l., Daniele MUN---, Andrea MUN---, Luigi MENZ--; 3) condanna parte reclamante al rimborso delle spese della fase di reclamo in favore delle parti resistenti, liquidate in € 4.200,00 (di cui 200,00 per spese ed € 4.000,00 per compensi) oltre oneri di legge per ciascuna delle difese costituite per una o più delle parti resistenti, pagina dando 10 di 11 http://bit.ly/1jx12e6 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 5. Quanto alle spese della presente fase di reclamo, la comma 1 quater Dpr. 115/02 per il versamento da parte di CAPGE----- ITALIA s.p.a. dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 bis Dpr. 115/02.. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2014. Il Presidente Marina Tavassi pagina 11 di 11 http://bit.ly/1jx12e6 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 altresì atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13,
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