N. R.G. 50325/2013 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - Sezione specializzata in materia di impresa B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena Maria Riva Crugnola Presidente dott. Alessandra Dal Moro Giudice Relatore dott. Guido Vannicelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50325/2013 promossa da: O.M.M. SRL OFFICINA MECCANOTECNICA MILANESE SRL (C.F.04345090965), con il patrocinio dell’avv. MARTINO GIUSEPPE MARIO e dell’avv. DOTTORINI GIUSEPPE FRANCESCO (DTTGPP77B22F205O) VIA DANTE, 4 20121 MILANO; elettivamente domiciliata in VIA DANTE, 4 20121 MILANO attore contro ROBERTO CREPALDI (C.F. CRPRRT54T12F205Z), con il patrocinio dell’avv. GOLTARA ELIANO elettivamente domiciliato in VIA SAN MAURILIO 13 MILANO convenuto CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni allegati al fascicolo pagina http://bit.ly/15rTokD 1 di 5 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce REPUBBLICA ITALIANA La società opponente Officina Meccanotecnica Milanese (OMM) s.r.l domandava, che, previo accertamento di non esigibilità del credito ex art. 2467 c.c., venisse revocato il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo opposto, n. 15944/2013 emesso da questo Tribunale il 9.05.2013, su ricorso dell'ex socio Roberto Crepaldi, affermatosi creditore dell’importo di € 51.185,99 oltre interessi, spese e competenze della procedura, liquidate complessivamente in € 1.463,00) a titolo di restituzione del finanziamento fruttifero immediatamente esigibile eseguito dallo stesso il 21.02.2011 per complessivi € 50.000,00 (cfr doc. 2 di parte opposta) A fondamento dell'opposizione OMM ha dedotto che il credito azionato da controparte non era esigibile né alla data della scadenza né al momento della domanda giudiziale poiché: o il credito deriva da un finanziamento del socio soggetto a postergazione ex art. 2467 c.c. stante la situazione economico patrimoniale della società, sia nel momento in cui lo stesso veniva effettuato sia nel momento in cui ne veniva richiesto il rimborso: come risulta dal bilancio al 31.12.2010, la OMM s.r.l. presentava un indebitamento eccedente rispetto all’attivo circolante, il fatturato era di soli € 134.000,00 e la perdita di esercizio era di € 128.000,00; o il finanziamento veniva erogato in un momento della vita della società in cui la situazione patrimoniale avrebbe giustificato pienamente un conferimento da parte dei soci; o la situazione patrimoniale della società non era mutata in senso migliorativo neanche al momento della richiesta di restituzione. Il convenuto opposto in comparsa di costituzione e risposta chiedeva il rigetto della opposizione, contestando la prospettazione avversaria e deducendo: o la natura del finanziamento effettuato, quale mutuo con interesse inizialmente pattuito all’8%, poi ridotto all’1%, con rimborso alla scadenza e senza postergazione; o l’insussistenza dei presupposti di applicazione della postergazione individuati dall’art. 2467 c.c. alla data in cui veniva sottoscritto ed erogato il finanziamento (infatti il patrimonio netto ammontava ad € 1.190.22,00, l’attivo circolante ad € 1.187.796,00, i debiti ad € 1.417.451,00,(di cui 776.000,00 verso i soci e 641.451,00 verso i creditori sociali); o l’assenza in capo all’opposto della qualità di socio nel momento della richiesta di restituzione del finanziamento: dalla delibera assemblare del 18.02.2013, il Crepaldi aveva perso la qualità di socio, onde non gli sarebbe stata opponibile la disciplina della postergazione. * Ciò premesso si osserva: all'esito del contraddittorio le vicende di fatto inerenti il versamento del socio sono pacifiche, mentre risultano controverse: 1. la questione di diritto in ordine all’ambito di applicazione della disciplina della postergazione prevista dal primo comma dell’art. 2467 c.c. in relazione al soggetto che ha perso la qualità di socio; 2. le questioni di fatto relative ai presupposti, nella specie, della postergazione rilevanti ex art.2467 c.c.; Rispetto a tali questioni il Tribunale, in conformità a precedenti proprie pronunce, ritiene: o che la ratio della postergazione sia quella di sanzionare i soci che hanno eluso il rischio del conferimento di capitale quando il soddisfacimento del loro credito vada ad alterare gli interessi degli altri creditori; pagina http://bit.ly/15rTokD 2 di 5 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione * Posti tali perimetri interpretativi della disciplina in esame, nel caso di specie appare necessario affrontare in primis, stante il carattere assorbente, l’eccezione opposta dal creditore Crepaldi riguardante l’inapplicabilità della disciplina della postergazione in ragione della perdita della qualità di socio: per le ragioni sopra esposte la cessazione della qualità di socio del sig. Crepaldi in epoca successiva alla prestazione del finanziamento non rileva i fini dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 2467 c.c., tanto più che, nel caso in esame, la qualità di socio non è definitivamente venuta meno, infatti, per stessa asserzione del Crepaldi, la delibera assembleare del 18.02.2013 con la quale veniva deliberato l’abbattimento del capitale sociale e la sua contestuale ricostituzione, (operazione finalizzata, a dire del creditore opposto, alla sua esclusione dalla compagine sociale) è tuttora oggetto di procedimento arbitrale e quindi la condizione di socio è sub iudice; sicchè l’eccezione formulata dal Crepaldi in proposito è infondata; pagina http://bit.ly/15rTokD 3 di 5 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce o invero i presupposti di postergazione ex art. 2467 c.c. sono individuati dalla norma nell' “eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto” e in una “situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”, in situazioni cioè di "rischio" di insolvenza che possono manifestarsi sia in fase di sturt- up se la società è sottocapitalizzata (proprio perchè i soci hanno preferito finanziarla anzichè conferire capitale di rischio) e quindi v'è il pericolo che il rischio di impresa sia trasferito sui terzi creditori, sia in seguito, quando a fronte di perdite i soci, anzichè conferire capitale come sarebbe "ragionevole", effettuino finanziamenti, aumentando l'indebitamento e concorrendo, quindi, con i creditori terzi (su cui verrebbe trasferito il rischio di impresa in situazione di "crisi"), proseguendo l’attività sociale in danno di questi ultimi, che, "normalmente" in una tale situazione non sarebbero disponibili ad erogare finanziamenti; o in proposito la giurisprudenza di legittimità (Cass. 24.7.2007 n. 16393) ha affermato che il presupposto della postergazione ex art.2467 cc è, come si legge nella motivazione, il ricorrere di “una fase in cui la società, in relazione all’attività in concreto esercitata, abbia la necessità delle risorse messe a disposizione dai soci (finanziatori) e non sia in grado di rimborsali", onde con l’art. 2467 c.c. “è stato introdotto, per le imprese che siano entrate o stiano per entrare in una situazione di crisi, un principio di corretto finanziamento la cui violazione comporta una riqualificazione imperativa del ‘prestito’ in ‘prestito postergato’ (rispetto alla soddisfazione degli altri creditori)” o la condizione di inesigibilità del credito può essere eccepita anche nei confronti del socio che, in epoca successiva al versamento, abbia perso tale qualità: l’accoglimento della tesi contraria, cioè il riconoscimento della qualità di socio come presupposto dell’applicazione della disciplina della postergazione, porterebbe all’eliminazione della finalità di protezione dei creditori sociali, cioè della ratio dello stesso art. 2467 c.c.; basterebbe infatti che la qualità di socio venisse meno per equiparare un finanziamento effettuato da soggetti terzi rispetto alla società ad un finanziamento effettuato dal socio per ovviare una situazione di sottocapitalizzazione senza la necessità di prestare idonee garanzie; in altre parole poiché la norma tende a trattare il socio che ha fatto un finanziamento in una situazione in cui avrebbe dovuto fare un conferimento, come, appunto, un socio che avendo fatto un conferimento non ha diritto alla restituzione se non in sede e all’esito della liquidazione e del pagamento di tutti i creditori; o anche al momento del rimborso (il 15.12.2012) del finanziamento la situazione patrimoniale della OMM s.r.l., come si evince dal verbale di assemblea straordinaria dell’ottobre 2012, non era migliorata: tutte le riserve erano state impiegate per ripianare le perdite, e il bilancio del 31.12.2012 evidenziava un patrimonio netto di € 115.000,00 a fronte di € 3.843.289,00 di debiti, di cui 1.629.992,00 verso terzi esigibili entro l’esercizio successivo; L’importo pari a € 50.000,00 versato dal socio Crepaldi alla società OMM s.r.l., quindi, benchè formalmente iscritto tra i finanziamenti da parte dei soci, era evidentemente finalizzato ad incrementare la liquidità della società sottocapitalizzata, e quindi va dichiarato postergato . pagina http://bit.ly/15rTokD 4 di 5 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce va quindi esaminata la condizione di inesigibilità del credito del socio Roberto Crepaldi, opposto dalla società attrice che nella specie risulta in quanto: o alla luce della documentazione prodotta da parte attrice, al momento del versamento, cioè il 21.2.2011, esistevano entrambi i requisiti richiesti dal secondo comma dell’art. 2467 c.c.: a) in particolare la situazione patrimoniale della società secondo il bilancio al 31.12.2010, presentava un rilevante squilibrio tra patrimonio netto e indebitamento: immobilizzazioni materiali per € 215.040,00 un attivo circolante pari a € 1.187.796,00 un patrimonio netto positivo per € 1.190.222,00 ma un debito verso terzi con scadenza entro l'esercizio successivo di € 641.451,00 e un debito con scadenza oltre l’esercizio successivo verso soci pari ad € 776.00,00; detto ultimo debito non iscritto tra le riserve (come avvenuto per altri finanziamenti soci) quindi costituiva una posizione debitoria che concorreva a pieno titolo alla quantificazione dei debiti della società, da rapportarsi al patrimonio netto in vista di una valutazione circa la sussistenza dell’equilibrio finanziario; b) dal verbale di assemblea del 3.02.2011 (cfr doc. 5 opponente) risulta chiaramente illustrata la necessità di apporto di liquidità in favore della società per far fronte agli impegni finanziari imminenti, e quindi la necessità di effettuare un finanziamento da parte dei soci (tema espressamente posto all’o.d.g); dalle e-mails dell’ amministratore Roberto Crepaldi indirizzate agli altri soci (cfr doc. 8,9,11 opponente) risulta chiaramente che la società necessitava, in tale momento come dall’inizio della sua attività, di un contributo da parte dei soci finalizzato ad un continuo incremento delle risorse finanziarie: la società infatti si presentava sottocapitalizzata rispetto all’attività che era prevista nell’oggetto sociale; come chiaramente lo stesso Crepaldi scriveva (cfr. doc. 9 opponente) “OMM ha bisogno, con un ragionevole margine di sicurezza per le varie ed eventuali, di € 50.000,00 a testa, entro fine aprile e altrettanti entro fine maggio per l’acquisto dei materiali per la preserie, la realizzazione degli stampi e il completamento della struttura della nuova officina. Oltre a questi andranno sempre versati i 6.000€ a testa mensili senz’altro almeno fino a fine anno”; dal che si deduce, addirittura, una situazione di grave illiquidità e quindi di insolvenza della società, che configura la sussistenza anche del secondo requisito richiesto dall’art. 1467, co. 2, c.c., Per quanto fin qui detto l’opposizione svolta dalla Officina Meccanotecnica Milanese s.r.l. va dunque accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano in considerazione delle tariffe e dell’impegno difensivo profuso, in euro 7.500 per onorari, oltre euro 243,25 per spese documentate, 15% su onorari per spese forfettarie, CPA e Iva come per legge. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. accertata l’inesigibilità del credito di cui al decreto opposto 2. accoglie l’opposizione e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 15944/2013 emesso dal Tribunale di Milano il 9.05.2013 ; 3. condanna Roberto Crepaldi a rifondere in favore di Officine Meccanotecniche Milanesi s.r.l. le spese di lite liquidate in euro 7.743,25, oltre 15% su onorari per spese forfettarie CPA e Iva come per legge. Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 4.12.2014. Il Giudice Relatore dott. Alessandra Dal Moro Il Presidente dott. Elena Maria Riva Crugnola Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott. ssa Camilla Milani, MOT. pagina http://bit.ly/15rTokD 5 di 5 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce P.Q.M.
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