Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 11/02/2014 RG n. 69178/2013 N. R.G. 2013/69178 TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE “A” CIVILE Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 69178/2013 promossa da: ANTICHI PELL------ SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO (C.F. 04271670962), con il patrocinio dell’avv. BOVO LORIS e dell’avv. VILLANI ALESSANDRO (VLLLSN74E16D862K) VIA BROLETTO, elettivamente domiciliato in VIA BROLETTO, 9 20121 MILANO presso il difensore avv. BOVO LORIS MOS----- SHOES SRL (C.F. 03177461203), con il patrocinio dell’avv. BOVO LORIS e dell’avv. VILLANI ALESSANDRO (VLLLSN74E16D862K) VIA BROLETTO, 9 20121 MILANO; CACCIALANZA MANUELA (CCCMNL80B59E648M) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in VIA BROLETTO, 9 20121 MILANO presso il difensore avv. BOVO LORIS RICORRENTI contro LUIGI PIETRO CER---- con il patrocinio dell’avv. FERRETTI NICCOLO’, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 6 20122 MILANO presso il difensore avv. FERRETTI NICCOLO’ ROSA COSIMA MIC--- con il patrocinio dell’avv. FERRETTI NICCOLO’, dell’avv. CASUCCI GIOVANNI FRANCESCO (CSCGNN66A24G478L) CORSO ITALIA, 6 20100 MILANO, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 6 20122 MILANO presso il difensore avv. FERRETTI NICCOLO’ KALL---’ SRL, con il patrocinio dell’avv. BELLOMUNNO CRISTINA, elettivamente domiciliato in VIA F.LLI BONZETTI 14 20123 MILANO presso il difensore avv. BELLOMUNNO CRISTINA RESISTENTI Il Giudice dott. Alima Zana, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 24/01/2014, ha pronunciato la seguente Pagina 1 http://bit.ly/1s4Po0h Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a 9 20121 MILANO; CACCIALANZA MANUELA (CCCMNL80B59E648M) Indirizzo Telematico, Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 11/02/2014 RG n. 69178/2013 ORDINANZA 1.Le vicende processuali Le ricorrenti hanno già ottenuto nei confronti delle parti resistenti un provvedimento inibitorio urgente ante causam all’utilizzo del marchio “Ros by Luigi Pietro CER----”: inizialmente, la misura è stata concessa in data 13.6.2013 dal Tribunale in prima istanza solo contro l’utilizzo del segno in funzione non meramente descrittiva. Successivamente, in sede di reclamo l’inibitoria è stata estesa in data 23.7.2013 a qualsiasi forma e qualsiasi mezzo: Il Collegio ha infatti ritenuto che l’uso del patronimico “Luigi CER----” a cura degli odierni resistenti abbia sempre valenza contraffattoria. Le resistenti hanno successivamente formulato al Collegio domanda di declaratoria di inefficacia del provvedimento cautelare, istanza rigettata dal Tribunale in data 9.1.2014. Il provvedimento Nel frattempo, parte ricorrente ha adito nuovamente ante causam il Tribunale al fine di ottenere, anche inaudita altera parte ed anche presso terzi, il sequestro delle res contraffattorie ritenute poste in commercio in violazione dell’ordine interdittivo. La misura è stata concessa con decreto reso inaudita altera parte in data 10.10.2013, con esclusione della sua estensione alle scritture contabili. Eseguita la cautela ed instaurato il contraddittorio, parte resistente ha svolto domanda cautelare in via riconvenzionale diretta ad inibire la diffusione al mercato a cura di controparte di notizie ritenute denigratorie in relazione ai provvedimenti urgenti sopra indicati. Espletate le attività di esecuzione del sequestro ed inviati i relativi verbali, adottata nel frattempo l’ordinanza collegiale di rigetto dell’istanza ex art. 669decies c.p.c., all’esito della discussione orale tenutasi in data 24.1.2014 il giudice si è riservato la decisione. 2.Quanto alla conferma del sequestro. La misura reale concessa a favore delle ricorrenti inaudita altera parte va confermata. Il materiale acquisito -sulla cui valenza anche probatoria, al fine di acclarare la violazione dell’illecito, le parti manifestano posizioni assolutamente divergenti- va mantenuto vincolato sia con finalità preventive rispetto alla commissione di futuri illeciti sia con finalità “probatorie” delle condotte qui censurate dalle ricorrenti. Invero, il rimedio del sequestro disciplinato dall’art. 129 c.p.i. ha una natura per così dire ibrida, essendo diretto- attraverso lo spossessamento del contraffattore- sia a conservare la prova dell’illecito sia ad impedire o comunque a rendere più difficoltosa la reiterazione o la propagazione Pagina 2 http://bit.ly/1s4Po0h Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a inibitorio del 23.7.2013 si è dunque stabilizzato, quantomeno nella fase della cautela. Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 11/02/2014 RG n. 69178/2013 dell’illecito stesso. Per tale ragione tale misura viene ricondotta dalla dottrina ad una sorta di tertius genus rispetto al sequestro probatorio e al sequestro giudiziario previsti dal codice di procedura. Ed allora: alle considerazioni espresse nel decreto reso inaudita altera parte in data 10.10.2013 con un giudizio ex ante si aggiunge- in relazione alla finalità preventiva del sequestro- l’esame degli elementi acquisiti nella fase dell’esecuzione della misura, elementi che confermano la necessità di mantenere le res in questione vincolate. Presso KALL--- sono state rinvenute scatole nere grandi con apposto il logo “Ros by Luigi CER----”, sequestrate per il significativo numero di 153. Sono state inoltre sottoposte a vincolo 38 paia di calzature di varia tipologia recanti il logo “Ros by Luigi CER----”, tutte confezionate in scatole nere, e recanti all’esterno il solo marchio “Ros” (cfr. verbale di sequestro agli atti). E’ altresì soggetto operante presso KALL---, il quale nel corso delle operazioni di sequestro ha precisato che “da agosto, cioè da quando sono stati evasi gli ordini con il logo di cui trattasi, nulla è stato più prodotto”. Analoghi rilievi valgono per gli accessi seguiti presso soggetti terzi, Pelletteria Graziella e Mimet s.r.l.; in tale occasione, seppure non siano state rinvenute res contraffatorie, sono state comunque eseguite riproduzioni fotografiche (cfr. gli scaffali con cartellino “KALL--- Ros- CER----”) e acquisite dichiarazioni (ritenute dalla difesa PELL------ e MOS----- contraddittorie rispetto alle altre emergenze processuali) meritevoli di ponderazione in sede di merito, unitamente a tutto il materiale già acquisito. A ciò vanno infine aggiunti tutti gli altri elementi probatori ulteriormente prospettati dalle ricorrenti, afferenti alla pretesa invasione del mercato russo di calzature contraffattorie. Il mantenimento del vincolo -a finalità anche probatorie- appare del resto necessario al fine di consentire un completo sindacato nella fase della cognizione piena, a garanzia di tutte le parti del procedimento. Quest’ultima considerazione si apprezza vieppiù nel caso in esame ove si consideri che, anteriormente al provvedimento inibitorio adottato in sede di reclamo, la prima ordinanza cautelare aveva consentito l’utilizzo del segno in funzione descrittiva ed erano altresì state individuate le concrete modalità di utilizzo lecito del marchio (cfr. ordinanza resa in data 13.7.2013, a seguito di ricorso ex art. duodecies c.p.c.). Ed allora: nel giudizio a cognizione piena occorrerà valutare, anche attraverso il materiale acquisito in sede di sequestro, se e quali condotte siano state compiute eventualmente in violazione del provvedimento inibitorio, di prime e di seconde cure (quest’ultimo come ricordato di estensione Pagina 3 http://bit.ly/1s4Po0h Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a meritevole di valutazione probatoria nella fase di merito la dichiarazione resa da Marcellino Doni, Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 11/02/2014 RG n. 69178/2013 maggiore a favore delle odierne ricorrenti), collocando temporalmente con precisione le singole condotte censurate e ponendole in relazione con il comando giudiziale in quel momento vigente. La valutazione sulla valenza probatoria di tali res in relazione alle doglianze di parte ricorrente ed a quelle opposte delle resistenti (si tratterebbe di merce scartata durante il controllo qualità e non destinati alla spedizione per presenza di difetti”e che attesterebbe il tempestivo ed integrale rispetto dell’ordine inibitorio da parte delle reclamanti) non appartiene a questa fase ma, ancora una volta, va rimessa alla fase di merito. Infine: il sequestro viene mantenuto su tutti i beni sottoposti a vincolo, ivi compreso il c.d .punzone con logo “Ros by Luigi CER---- parzialmente cancellato ma ancora visibile”, trattandosi di beni che possono considerarsi strumenti idonei a compiere gli illeciti censurati. La domanda di estensione della misura alle scritture contabili a carico di KALL--- non appare meritevole di accoglimento giacchè: -non emergono specifiche esigenze cautelari relative alle scritture contabili, individuate secondo indirizzi ormai consolidati anche di questo Ufficio nel pericolo di dispersione o alterazione. Del resto non è stato allegato né tantomeno provato che KALL--- -costituita in forma di s.r.l.- sia una società dalla breve esperienza imprenditoriale delle quale si possa predicare un fugace presenza sul territorio nazionale o comunque una probabile condotta, in violazione dei precisi obblighi posti a suo carico dalla legge, di alterazione delle scritture contabili; - il giudizio di merito è già stato medio tempore avviato ed è quella la sede ove dovrà essere valutata, con gli strumenti e le scansioni proprie della cognizione piena, la necessità di disporre l’ordine di esibizione delle scritture contabili. La domanda va dunque allo stato disattesa. 4.Quanto alla domanda riconvenzionale relativa alla condotte denigratorie 4.1. Considerazioni generali Com’è noto, nell’ambito delle generiche previsioni di cui all’art. 2598 c.c., la giurisprudenza ha da tempo enucleato e specificato alcune condotte che -sebbene non espressamente previste dalla norma di legge- costituiscono tuttavia dei comportamenti tipicizzati integranti illeciti concorrenziali. Tra questi ultimi viene annoverata anche la divulgazione ad iniziativa di parte di provvedimenti giudiziari o la diffusione di notizie relative alla loro emanazione (non a seguito di ordine del giudice ma ad iniziativa della parte interessata). Tale attività viene considerata lecita in generale, ma la regola va modulata con la considerazione che, quando si dirama un’informazione con la Pagina 4 http://bit.ly/1s4Po0h Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a 3.Quanto all’estensione del sequestro alle scritture contabili Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 11/02/2014 RG n. 69178/2013 specificazione che la stessa è stata ritenuta fondata e vera dall’autorità giudiziaria e recepita in un provvedimento giudiziale, la notizia possiede una particolare e maggiore efficacia persuasiva (rispetto alla semplice comunicazione diffusa senza fare alcun cenno all’intervento del giudice) ed è dunque tanto più idonea ad ingenerare, presso il pubblico, il convincimento della fondatezza delle affermazioni divulgate. Maggiori debbono pertanto essere le cautele nella divulgazione la quale non deve essere attuata con modi e forme tali da ingenerare nei terzi una rappresentazione non corretta del contenuto del provvedimento o dell’andamento del giudizio. La comunicazione deve cioè evitare ogni tendenziosità, indicando tutte le circostanze e le precisazioni atte a formare, nei destinatari dell’informazione, una corretta opinione (cfr., tra le altre, Tribunale di Milano, sen. n. 35204/2007; Tribunale Verona, ord. 14.6.1997, Tribunale Torino, ord. 8.6.1995, Tribunale Milano, ord. 7.6.1994, idem 15.12.1994, Tribunale Reggio Emilia od. 29.7.1999, Tribunale di Napoli, ord. A tal fine, si è osservato, il messaggio diffuso deve contenere tutti gli elementi che, sul piano obiettivo, concorrono a caratterizzare la situazione alla quale si riferisce il provvedimento giudiziario. Il rispetto del canone di correttezza implica in particolare che -alla comunicazione dell’esito di un procedimento- si affianchi l’illustrazione di tutti gli elementi che valgano a limitare (o comunque precisare) l’ambito e l’intensità di efficacia del provvedimento conclusivo (Trib. Torino 8.6.1995-ord- 3322/01; Trib. Milano, 7.7.1994 3243/01; Trib. Milano, 15.12.1994, 3277/01, App. Roma 13.1.1992, 2784/02), precisandone la sua eventuale natura cautelare (Tribunale di Verona 14.6.1997). Si è infine detto che la valutazione della illiceità concorrenziale della comunicazione di un provvedimento giudiziale non può prescindere da una sua lettura complessiva, giacchè il lettore valuta il messaggio trasmesso nel suo insieme e tendenzialmente ne dà di esso un’interpretazione integrale (Tribunale di Reggio Emilia, 30.8.1999) . 4.2.Il caso di specie Le notizie riportate nelle comunicazioni trasmesse dalle ricorrenti al parco clienti anche dei resistenti, qui oggetto di censura, si riferiscono ai provvedimenti di natura cautelare adottati da questo Tribunale e riferiti al punto sub. 1. Ciò premesso, il messaggio veicolato nelle comunicazioni qui censurate- avuto riguardo alle concrete modalità formali con le quali sono state redatte - sembrano avere contenuto idoneo a determinare il discredito dei resistenti oltre il perimetro di una corretta informazione del procedimento stesso. Ed in particolare. Pagina 5 http://bit.ly/1s4Po0h Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a 24.1.1985). Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 11/02/2014 RG n. 69178/2013 Nella comunicazione pubblicata in data 22.6.2013 sulla pagina facebook del profilo Mario CER---- viene comunicato che “Il Tribunale da ragione ad Antichi PELL------, il marchio Ros by Luigi CER----, di Luigi CER---- e Rossella Micelli è un marchio contraffatto! L’unico e originale è il marchio Mario CER----!”. La lettura del testo menzionato, secondo gli insegnamenti giurisprudenziali sopra richiamati, consente di individuare tre distinti messaggi rilevanti nel suo contenuto e precisamente: a) la sussistenza di un provvedimento giudiziario favorevole a favore di Antichi PELL------; b) la valutazione tout court della natura contraffattoria del marchio Ros by Luigi CER----; c) la originalità (nel senso di validità) del solo marchio “Mario CER----”. Tuttavia, alla data in cui tale messaggio veniva comunicato dispiegava effetti il solo provvedimento del giudice di prime cure che consentiva, come ricordato, l’utilizzo con funzione descrittiva (solo reclamo). Il contenuto informativo era quindi incompleto perché non riportava in modo esaustivo il tenore delle statuizioni contenute nel provvedimento 13.6.2013 -che consentiva l’utilizzo in funzione descrittiva chiarita in particolare dai passaggi della motivazione- né precisava la natura cautelare, dunque provvisoria e non definitiva, del decisum richiamato. Esso era altresì inveritiero giacchè l’indicazione produceva l’effetto di attribuire falsamente all’unica misura cautelare in quel momento adottata una portata più ampia di quella reale. Ottenuto il provvedimento di reclamo, le successive comunicazioni al mercato (ed in particolare l’email inviata da MOS----- Shoes ad alcuni clienti russi in data 23/7/2013) debbono ritenersi veritiere nella parte in cui danno atto dell’inibizione all’utilizzo tout court del marchio litigioso ma, ancora una volta, incomplete giacchè non danno conto della natura provvisoria della decisione, lasciando intendere la definitività dell’ordine (apparentemente è stato infatti utilizzato il sostantivo “sentenza” anziché “ordinanza” ed in ogni caso non viene sufficientemente chiarita la portata provvisoria della decisione). Con conseguente evidente pregiudizio della ricorrente che si concreta dunque in un danno da informazione connesso strettamente alla “scorretta” divulgazione di provvedimenti giudiziari la cui portata e stabilità non viene sufficientemente circoscritta. Infine, anche la comunicazione in data 18.10.2013 dell’ordine di sequestro concesso inaudita altera parte (e non ancora confermato) non si fa carico di precisare la natura provvisoria e suscettibile astrattamente di revoca della misura nell’ambito dello stesso procedimento: anche tale condotta non risponde ad un canone di prudenza oltre che a non informare in modo corretto il mercato. Pagina 6 http://bit.ly/1s4Po0h Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a successivamente, ossia il 23.7.2013 riformato in peius per i resistenti da parte del giudice del Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 11/02/2014 RG n. 69178/2013 Il periculum di reiterazione va invece ritenuto alla luce della pluralità di comunicazioni non corrette qui censurate, elemento che fa ritenere la probabilità della reiterazione, anche alla luce dei procedimenti, quale quello in esame, ancora in corso tra le parti. Sul punto, va infine precisato che i messaggi in rettifica trasmessi dalle ricorrenti a seguito della domanda cautelare di controparte, se possono essere ritenuti riparatori, quantomeno in parte, delle non corrette informazioni passate, tuttavia non elidono il rischio di reiterazione futura della condotta, da eliminare con l’ordine inibitorio assistito da astreinte. Di tale provvedimento non va tuttavia disposta la pubblicazione tenuto conto, da un lato, delle citate rettifiche trasmesse ai clienti dai titolari del marchio e, dall’altro, che le posizioni soggettive dei ricorrenti in riconvenzionale sono sufficientemente presidiate dall’astreinte. di KALL--- contro la ripetizione di condotte di contraffazione di marchio (all’origine dell’intera controversia) il Collegio ha ritenuto di disporre tale misura accessoria, da riservare all’eventuale pronuncia definitiva. 5.Il comando giudiziale In conclusione, occorre dunque confermare il sequestro concesso inaudita altera parte, rigettare la domanda di estensione della misura alle scritture contabili e inibire alle ricorrenti di diffondere notizie al mercato che non riportino in modo completo gli esiti dei procedimenti cautelari in corso. Trattandosi di provvedimento non totalmente anticipatorio, le spese del procedimento vanno riservate alla fase di merito. P.Q.M. 1)conferma il sequestro concesso inaudita altera parte in data 10.10.2013 a favore di Antichi PELL------ s.p.a. in concordato preventivo e di MOS----- Shoes s.r.l.; 2) inibisce ai ricorrenti di ulteriormente diffondere notizie relative ai procedimenti giudiziari in corso contro KALL--- s.r.l., Luigi Pietro CER---- e Rosa Cosima MIC--- secondo le modalità indicate in narrativa; 3)fissa a carico di Antichi PELL------ e MOS----- Shoes s.r.l. a titolo di penale la somma di € 5000,00 per ogni violazione riscontrata all’ordine di cui al punto sub. 3). 4) spese al merito. Si comunichi Milano, 7 febbraio 2014 Il Giudice designato Dott.ssa Alima Zana Pagina 7 http://bit.ly/1s4Po0h Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Infine va considerato che neppure in relazione all’inibitoria posta a carico dei coniugi CER---- e Pagina 8 Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 11/02/2014 RG n. 69178/2013 http://bit.ly/1s4Po0h
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