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Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 11/02/2014
RG n. 69178/2013
N. R.G. 2013/69178
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE “A” CIVILE
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 69178/2013 promossa da:
ANTICHI PELL------ SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO (C.F. 04271670962), con il patrocinio
dell’avv. BOVO LORIS e dell’avv. VILLANI ALESSANDRO (VLLLSN74E16D862K) VIA BROLETTO,
elettivamente domiciliato in VIA BROLETTO, 9 20121 MILANO presso il difensore avv. BOVO LORIS
MOS----- SHOES SRL (C.F. 03177461203), con il patrocinio dell’avv. BOVO LORIS e dell’avv.
VILLANI
ALESSANDRO
(VLLLSN74E16D862K)
VIA
BROLETTO,
9
20121
MILANO;
CACCIALANZA MANUELA (CCCMNL80B59E648M) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in
VIA BROLETTO, 9 20121 MILANO presso il difensore avv. BOVO LORIS
RICORRENTI
contro
LUIGI PIETRO CER---- con il patrocinio dell’avv. FERRETTI NICCOLO’, elettivamente domiciliato in
CORSO ITALIA, 6 20122 MILANO presso il difensore avv. FERRETTI NICCOLO’
ROSA COSIMA MIC--- con il patrocinio dell’avv. FERRETTI NICCOLO’, dell’avv. CASUCCI
GIOVANNI FRANCESCO (CSCGNN66A24G478L) CORSO ITALIA, 6 20100 MILANO,
elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 6 20122 MILANO presso il difensore avv. FERRETTI
NICCOLO’
KALL---’ SRL, con il patrocinio dell’avv. BELLOMUNNO CRISTINA, elettivamente domiciliato in
VIA F.LLI BONZETTI 14 20123 MILANO presso il difensore avv. BELLOMUNNO CRISTINA
RESISTENTI
Il Giudice dott. Alima Zana,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 24/01/2014,
ha pronunciato la seguente
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Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
9 20121 MILANO; CACCIALANZA MANUELA (CCCMNL80B59E648M) Indirizzo Telematico,
Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 11/02/2014
RG n. 69178/2013
ORDINANZA
1.Le vicende processuali
Le ricorrenti hanno già ottenuto nei confronti delle parti resistenti un provvedimento inibitorio
urgente ante causam all’utilizzo del marchio “Ros by Luigi Pietro CER----”: inizialmente, la misura
è stata concessa in data 13.6.2013 dal Tribunale in prima istanza solo contro l’utilizzo del segno in
funzione non meramente descrittiva. Successivamente, in sede di reclamo l’inibitoria è stata estesa
in data 23.7.2013 a qualsiasi forma e qualsiasi mezzo: Il Collegio ha infatti ritenuto che l’uso del
patronimico “Luigi CER----” a cura degli odierni resistenti abbia sempre valenza contraffattoria.
Le resistenti hanno successivamente formulato al Collegio domanda di declaratoria di inefficacia
del provvedimento cautelare, istanza rigettata dal Tribunale in data 9.1.2014. Il provvedimento
Nel frattempo, parte ricorrente ha adito nuovamente ante causam il Tribunale al fine di ottenere,
anche inaudita altera parte ed anche presso terzi, il sequestro delle res contraffattorie ritenute poste
in commercio in violazione dell’ordine interdittivo.
La misura è stata concessa con decreto reso inaudita altera parte in data 10.10.2013, con esclusione
della sua estensione alle scritture contabili.
Eseguita la cautela ed instaurato il contraddittorio, parte resistente ha svolto domanda cautelare in
via riconvenzionale diretta ad inibire la diffusione al mercato a cura di controparte di notizie
ritenute denigratorie in relazione ai provvedimenti urgenti sopra indicati.
Espletate le attività di esecuzione del sequestro ed inviati i relativi verbali, adottata nel frattempo
l’ordinanza collegiale di rigetto dell’istanza ex art. 669decies c.p.c., all’esito della discussione orale
tenutasi in data 24.1.2014 il giudice si è riservato la decisione.
2.Quanto alla conferma del sequestro.
La misura reale concessa a favore delle ricorrenti inaudita altera parte va confermata.
Il materiale acquisito -sulla cui valenza anche probatoria, al fine di acclarare la violazione
dell’illecito, le parti manifestano posizioni assolutamente divergenti- va mantenuto vincolato sia
con finalità preventive rispetto alla commissione di futuri illeciti sia con finalità “probatorie” delle
condotte qui censurate dalle ricorrenti.
Invero, il rimedio del sequestro disciplinato dall’art. 129 c.p.i. ha una natura per così dire ibrida,
essendo diretto- attraverso lo spossessamento del contraffattore- sia a conservare la prova
dell’illecito sia ad impedire o comunque a rendere più difficoltosa la reiterazione o la propagazione
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inibitorio del 23.7.2013 si è dunque stabilizzato, quantomeno nella fase della cautela.
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dell’illecito stesso. Per tale ragione tale misura viene ricondotta dalla dottrina ad una sorta di tertius
genus rispetto al sequestro probatorio e al sequestro giudiziario previsti dal codice di procedura.
Ed allora: alle considerazioni espresse nel decreto reso inaudita altera parte in data 10.10.2013 con
un giudizio ex ante si aggiunge- in relazione alla finalità preventiva del sequestro- l’esame degli
elementi acquisiti nella fase dell’esecuzione della misura, elementi che confermano la necessità di
mantenere le res in questione vincolate.
Presso KALL--- sono state rinvenute scatole nere grandi con apposto il logo “Ros by Luigi
CER----”, sequestrate per il significativo numero di 153. Sono state inoltre sottoposte a vincolo 38
paia di calzature di varia tipologia recanti il logo “Ros by Luigi CER----”, tutte confezionate in
scatole nere, e recanti all’esterno il solo marchio “Ros” (cfr. verbale di sequestro agli atti). E’ altresì
soggetto operante presso KALL---, il quale nel corso delle operazioni di sequestro ha precisato che
“da agosto, cioè da quando sono stati evasi gli ordini con il logo di cui trattasi, nulla è stato più
prodotto”.
Analoghi rilievi valgono per gli accessi seguiti presso soggetti terzi, Pelletteria Graziella e Mimet
s.r.l.; in tale occasione, seppure non siano state rinvenute res contraffatorie, sono state comunque
eseguite riproduzioni fotografiche (cfr. gli scaffali con cartellino “KALL--- Ros- CER----”) e
acquisite dichiarazioni (ritenute dalla difesa PELL------ e MOS----- contraddittorie rispetto alle altre
emergenze processuali) meritevoli di ponderazione in sede di merito, unitamente a tutto il materiale
già acquisito.
A ciò vanno infine aggiunti tutti gli altri elementi probatori ulteriormente prospettati dalle ricorrenti,
afferenti alla pretesa invasione del mercato russo di calzature contraffattorie.
Il mantenimento del vincolo -a finalità anche probatorie- appare del resto necessario al fine di
consentire un completo sindacato nella fase della cognizione piena, a garanzia di tutte le parti del
procedimento. Quest’ultima considerazione si apprezza vieppiù nel caso in esame ove si consideri
che, anteriormente al provvedimento inibitorio adottato in sede di reclamo, la prima ordinanza
cautelare aveva consentito l’utilizzo del segno in funzione descrittiva ed erano altresì state
individuate
le concrete modalità di utilizzo lecito del marchio (cfr. ordinanza resa in data
13.7.2013, a seguito di ricorso ex art. duodecies c.p.c.).
Ed allora: nel giudizio a cognizione piena occorrerà valutare, anche attraverso il materiale acquisito
in sede di sequestro, se e quali condotte siano state compiute eventualmente in violazione del
provvedimento inibitorio, di prime e di seconde cure (quest’ultimo come ricordato di estensione
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meritevole di valutazione probatoria nella fase di merito la dichiarazione resa da Marcellino Doni,
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maggiore a favore delle odierne ricorrenti), collocando temporalmente con precisione le singole
condotte censurate e ponendole in relazione con il comando giudiziale in quel momento vigente.
La valutazione sulla valenza probatoria di tali res in relazione alle doglianze di parte ricorrente ed a
quelle opposte delle resistenti (si tratterebbe di merce scartata durante il controllo qualità e non
destinati alla spedizione per presenza di difetti”e che attesterebbe il tempestivo ed integrale rispetto
dell’ordine inibitorio da parte delle reclamanti) non appartiene a questa fase ma, ancora una volta,
va rimessa alla fase di merito.
Infine: il sequestro viene mantenuto su tutti i beni sottoposti a vincolo, ivi compreso il c.d .punzone
con logo “Ros by Luigi CER---- parzialmente cancellato ma ancora visibile”, trattandosi di beni
che possono considerarsi strumenti idonei a compiere gli illeciti censurati.
La domanda di estensione della misura alle scritture contabili a carico di KALL--- non
appare meritevole di accoglimento giacchè:
-non emergono specifiche esigenze cautelari relative alle scritture contabili, individuate secondo
indirizzi ormai consolidati anche di questo Ufficio nel pericolo di dispersione o alterazione. Del
resto non è stato allegato né tantomeno provato che KALL--- -costituita in forma di s.r.l.- sia una
società dalla breve esperienza imprenditoriale delle quale si possa predicare un fugace presenza sul
territorio nazionale o comunque una probabile condotta, in violazione dei precisi obblighi posti a
suo carico dalla legge, di alterazione delle scritture contabili;
- il giudizio di merito è già stato medio tempore avviato ed è quella la sede ove dovrà essere
valutata, con gli strumenti e le scansioni proprie della cognizione piena, la necessità di disporre
l’ordine di esibizione delle scritture contabili.
La domanda va dunque allo stato disattesa.
4.Quanto alla domanda riconvenzionale relativa alla condotte denigratorie
4.1. Considerazioni generali
Com’è noto, nell’ambito delle generiche previsioni di cui all’art. 2598 c.c., la giurisprudenza ha da
tempo enucleato e specificato alcune condotte che -sebbene non espressamente previste dalla norma
di legge- costituiscono tuttavia dei comportamenti tipicizzati integranti illeciti concorrenziali. Tra
questi ultimi viene annoverata anche la
divulgazione ad iniziativa di parte di provvedimenti
giudiziari o la diffusione di notizie relative alla loro emanazione (non a seguito di ordine del giudice
ma ad iniziativa della parte interessata). Tale attività viene considerata lecita in generale, ma la
regola va modulata con la considerazione che, quando si dirama un’informazione con la
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3.Quanto all’estensione del sequestro alle scritture contabili
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specificazione che la stessa è stata ritenuta fondata e vera dall’autorità giudiziaria e recepita in un
provvedimento giudiziale, la notizia possiede una particolare e maggiore efficacia persuasiva
(rispetto alla semplice comunicazione diffusa senza fare alcun cenno all’intervento del giudice) ed è
dunque tanto più idonea ad ingenerare, presso il pubblico, il convincimento della fondatezza delle
affermazioni divulgate. Maggiori debbono pertanto essere le cautele nella divulgazione la quale non
deve essere attuata con modi e forme tali da ingenerare nei terzi una rappresentazione non corretta
del contenuto del provvedimento o dell’andamento del giudizio. La comunicazione deve cioè
evitare ogni tendenziosità, indicando tutte le circostanze e le precisazioni atte a formare, nei
destinatari dell’informazione, una corretta opinione (cfr., tra le altre, Tribunale di Milano, sen. n.
35204/2007; Tribunale Verona, ord. 14.6.1997, Tribunale Torino, ord. 8.6.1995, Tribunale Milano,
ord. 7.6.1994, idem 15.12.1994, Tribunale Reggio Emilia od. 29.7.1999, Tribunale di Napoli, ord.
A tal fine, si è osservato, il messaggio diffuso deve contenere tutti gli elementi che, sul piano
obiettivo, concorrono a caratterizzare la situazione alla quale si riferisce il provvedimento
giudiziario. Il rispetto del canone di correttezza implica in particolare che -alla comunicazione
dell’esito di un procedimento- si affianchi l’illustrazione di tutti gli elementi che valgano a limitare
(o comunque precisare) l’ambito e l’intensità di efficacia del provvedimento conclusivo (Trib.
Torino 8.6.1995-ord- 3322/01; Trib. Milano, 7.7.1994 3243/01; Trib. Milano, 15.12.1994, 3277/01,
App. Roma 13.1.1992, 2784/02), precisandone la sua eventuale natura cautelare (Tribunale di
Verona 14.6.1997).
Si è infine detto che la valutazione della illiceità concorrenziale della comunicazione di un
provvedimento giudiziale non può prescindere da una sua lettura complessiva, giacchè il lettore
valuta il messaggio trasmesso nel suo insieme e tendenzialmente ne dà di esso un’interpretazione
integrale (Tribunale di Reggio Emilia, 30.8.1999) .
4.2.Il caso di specie
Le notizie riportate nelle comunicazioni trasmesse dalle ricorrenti al parco clienti anche dei
resistenti, qui oggetto di censura, si riferiscono ai provvedimenti di natura cautelare adottati da
questo Tribunale e riferiti al punto sub. 1.
Ciò premesso, il messaggio veicolato nelle comunicazioni qui censurate- avuto riguardo alle
concrete modalità formali con le quali sono state redatte - sembrano avere contenuto idoneo a
determinare il discredito dei resistenti oltre il perimetro di una corretta informazione del
procedimento stesso.
Ed in particolare.
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24.1.1985).
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Nella comunicazione pubblicata in data 22.6.2013 sulla pagina facebook del profilo Mario
CER---- viene comunicato che “Il Tribunale da ragione ad Antichi PELL------, il marchio Ros
by Luigi CER----, di Luigi CER---- e Rossella Micelli è un marchio contraffatto! L’unico e
originale è il marchio Mario CER----!”.
La lettura del testo menzionato, secondo gli insegnamenti giurisprudenziali sopra richiamati,
consente di individuare tre distinti messaggi rilevanti nel suo contenuto e precisamente: a) la
sussistenza di un provvedimento giudiziario favorevole a favore di Antichi PELL------; b)
la valutazione tout court della natura contraffattoria del marchio Ros by Luigi CER----; c) la
originalità (nel senso di validità) del solo marchio “Mario CER----”.
Tuttavia, alla data in cui tale messaggio veniva comunicato dispiegava effetti il solo provvedimento
del giudice di prime cure che consentiva, come ricordato, l’utilizzo con funzione descrittiva (solo
reclamo).
Il contenuto informativo era quindi incompleto perché non riportava in modo esaustivo il tenore
delle statuizioni contenute nel provvedimento 13.6.2013 -che consentiva l’utilizzo in funzione
descrittiva chiarita in particolare dai passaggi della motivazione- né precisava la natura cautelare,
dunque provvisoria e non definitiva, del decisum richiamato.
Esso era altresì inveritiero giacchè l’indicazione produceva l’effetto di attribuire falsamente
all’unica misura cautelare in quel momento adottata una portata più ampia di quella reale.
Ottenuto il provvedimento di reclamo, le successive comunicazioni al mercato (ed in particolare
l’email inviata da MOS----- Shoes ad alcuni clienti russi in data 23/7/2013) debbono ritenersi
veritiere nella parte in cui danno atto dell’inibizione all’utilizzo tout court del marchio litigioso
ma, ancora una volta, incomplete giacchè non danno conto della natura provvisoria della
decisione, lasciando intendere la definitività dell’ordine (apparentemente è stato infatti utilizzato il
sostantivo “sentenza” anziché “ordinanza” ed in ogni caso non viene sufficientemente chiarita
la portata provvisoria della decisione).
Con conseguente evidente pregiudizio della ricorrente che si concreta dunque in un danno da
informazione connesso strettamente alla “scorretta” divulgazione di provvedimenti giudiziari la cui
portata e stabilità non viene sufficientemente circoscritta.
Infine, anche la comunicazione in data 18.10.2013 dell’ordine di sequestro concesso inaudita altera
parte (e non ancora confermato) non si fa carico di precisare la natura provvisoria e suscettibile
astrattamente di revoca della misura nell’ambito dello stesso procedimento: anche tale condotta
non risponde ad un canone di prudenza oltre che a non informare in modo corretto il mercato.
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successivamente, ossia il 23.7.2013 riformato in peius per i resistenti da parte del giudice del
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Il periculum di reiterazione va invece ritenuto alla luce della pluralità di comunicazioni non corrette
qui censurate, elemento che fa ritenere la probabilità della reiterazione, anche alla luce dei
procedimenti, quale quello in esame, ancora in corso tra le parti.
Sul punto, va infine precisato che i messaggi in rettifica trasmessi dalle ricorrenti a seguito della
domanda cautelare di controparte, se possono essere ritenuti riparatori, quantomeno in parte, delle
non corrette informazioni passate, tuttavia non elidono il rischio di reiterazione futura della
condotta, da eliminare con l’ordine inibitorio assistito da astreinte.
Di tale provvedimento non va tuttavia disposta la pubblicazione tenuto conto, da un lato, delle citate
rettifiche trasmesse ai clienti dai titolari del marchio e, dall’altro, che le posizioni soggettive dei
ricorrenti in riconvenzionale sono sufficientemente presidiate dall’astreinte.
di KALL--- contro la ripetizione di condotte di contraffazione di marchio (all’origine
dell’intera controversia) il Collegio ha ritenuto di disporre tale misura accessoria, da riservare
all’eventuale pronuncia definitiva.
5.Il comando giudiziale
In conclusione, occorre dunque confermare il sequestro concesso inaudita altera parte, rigettare la
domanda di estensione della misura alle scritture contabili e inibire alle ricorrenti di diffondere
notizie al mercato che non riportino in modo completo gli esiti dei procedimenti cautelari in corso.
Trattandosi di provvedimento non totalmente anticipatorio, le spese del procedimento vanno
riservate alla fase di merito.
P.Q.M.
1)conferma il sequestro concesso inaudita altera parte in data 10.10.2013 a favore di
Antichi PELL------ s.p.a. in concordato preventivo e di MOS----- Shoes s.r.l.;
2) inibisce ai ricorrenti di ulteriormente diffondere notizie relative ai procedimenti giudiziari in
corso contro KALL--- s.r.l., Luigi Pietro CER---- e Rosa Cosima MIC--- secondo le modalità
indicate in narrativa;
3)fissa a carico di Antichi PELL------ e MOS----- Shoes s.r.l. a titolo di penale la somma di
€ 5000,00 per ogni violazione riscontrata all’ordine di cui al punto sub. 3).
4) spese al merito.
Si comunichi
Milano, 7 febbraio 2014
Il Giudice designato
Dott.ssa Alima Zana
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Infine va considerato che neppure in relazione all’inibitoria posta a carico dei coniugi CER---- e
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