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Sentenza n. 6134/2014 pubbl. il 13/05/2014
RG n. 54277/2012
N. R.G. 54277/2012
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa B Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54277/2012 promossa da:
MIRAMARE SPA (C.F.01386970683), con il patrocinio dell’avv. CELLA FRANCESCO
elettivamente domiciliata in VIA C.BATTISTI, 15 20122 MILANO
attore
contro
AICO UNO SRL (C.F. 04536290960), con il patrocinio dell’avv. FRANGINI ALFREDO,
elettivamente domiciliaa in PIAZZA SANT'ANGELO 1 MILANO,
convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni allegati al fascicolo.
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64
REPUBBLICA ITALIANA
Sentenza n. 6134/2014 pubbl. il 13/05/2014
RG n. 54277/2012
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A fondamento dell’opposizione ha dedotto che :
 il carburante destinato alla vendita presso l’impianto era approvvigionato da Aico Uno che lo
acquistava da Shell; Miramare percepiva poi delle commissioni sul carburante venduto in
relazione ai quali emetteva apposite fatture;
 risolto il contratto a seguito della dismissione della gestione dell’area di servizio da parte di
Aico Uno, Miramare aveva richiesto la restituzione della fideiussione concessa a garanzia di
eventuali inadempienze da parte dell’associata, fideiussione che sarebbe stata poi sbloccata
dalla banca, anche a fronte della comunicazione via e-mail con la quale la società in data 8
giugno 2010 avrebbe riconosciuto l’insussistenza di insoluti a carico di Miramare la quale
avrebbe valore di confessione stragiudiziale ai sensi dell’articolo 2735;
 l’associata, perciò, non sarebbe stata tenuta a versare alcunché all’associante in ragione del
rapporto pregresso, ne’ i documenti prodotti in sede monitoria proverebbero il credito fatto
valere;
 ritenendo l’iniziativa della controparte temeraria l’opponente ha chiesto la condanna della
convenuto posta ed articolo 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
*
La società si è costituita contestando il fondamento dell’opposizione, illustrando il fondamento della
domanda e la natura probatoria dei documenti offerti.
All’esito della discussione in contraddittorio dell’opposizione alla 1ª udienza di trattazione il giudice ha
concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; ed all’esito della trattazione
dell’articolo 183 6º c.p.c. ha fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni.
Ciò premesso di osserva che l’opposizione è infondata e va respinta con conseguente conferma
del decreto ingiuntivo opposto.
1. va anzitutto rilevato che parte opponente non avendo depositato la 1ª memoria di
trattazione non ha contestato i fatti dedotti dall’opposta che devono pertanto ritenersi
pacifici e che comunque risultano riscontrati dalla documentazione prodotta;
2. secondo il contratto di associazione in partecipazione, l’associata, che riceveva gli incassi
del carburante venduto, aveva l’obbligo di versare successivamente gli stessi a favore della
società Aico Uno con modalità dettagliatamente descritte nell’articolo 13.3 del contratto;
doveva quindi:
a. registrare in conformità la materia fiscale tutte le operazioni rilevanti effettuate
provvedendo giornalmente alla corretta compilazione della riconciliazione di cassa;
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La Miramare s.p.a. ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo numero 15518/2012 emesso il
26 aprile 2012 dal Tribunale di Milano con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di Aico
Uno s.r.l. la somma di € 86.640,34 -oltre interessi e spese - a titolo pagamento delle somme dovute
dall’opponente in adempimento del contratto di associazione in partecipazione avente ad oggetto la
gestione del distributore di carburante di Tortoreto Lido.
b. versare gli incassi dapprima su un conto corrente intestato a sè e poi, provvedere al
loro trasferimento sul conto corrente indicato dall’associante attraverso un “RID
veloce” predisposto da Aico e preautorizzato da Miramare; invero, per contratto,
l’intero ammontare delle somme percepite nell’esercizio dell’impianto doveva
intendersi di esclusiva pertinenza dell’associante, e non poteva in alcun modo essere
trattenuta dall’associata, “intendendosi indebita qualsiasi appropriazione che non
sia stata specificamente autorizzata dall’associante”;
c. i RID venivano eseguiti sulla base delle risultanze dei moduli di conciliazione di
cassa compilati dalla stessa associata e inviati quotidianamente ad Aico Uno
contenenti l’indicazione dell’importo delle vendite giornaliere di carburante
effettuate presso l’impianto, nonché la riconciliazione delle vendite e delle modalità
di pagamento; i dati relativi alle vendite giornaliere di carburante venivano poi
inseriti manualmente dagli addetti alla contabilità di Aico Uno nel sistema contabile
della società;
d. gli incassi giornalieri relativi alle vendite di carburante presso l’impianto relativi ai
giorni compresi dal 22 al 27 aprile 2008, comunicati da Miramare con le descritte
modalità, non erano stati però inseriti, per mero errore materiale nel sistema
contabile della società Aico, con la conseguenza che gli importi corrispondenti agli
incassi -di esclusiva pertinenza dell’associante - non sono mai stati trasferiti a
quest’ultima tramite RID (si tratta di circostanza dedotta nella comparsa di
costituzione e non contestata da parte opponente);
e. e’ evidente pertanto che dette somme sono rimaste, in mancanza dell’accredito
tramite Rid sul conto dell’associante, nella disponibilità dell’associata , cioè sono
rimaste accreditate sul conto corrente di quest’ultima, la quale non ha prodotto
l’unico documento che avrebbe potuto smentire l’assunto dell’opposta, ovvero
l’estratto relativo al proprio conto corrente (e che era suo onere produrre a prova
del proprio adempimento contestato da controparte);
f. poiché solo nel corso del 2010, a seguito di controlli sulla contabilità pregressa
effettuati presso tutti gli impianti gestiti dall’opposta quest’ultima ha rinvenuto la
mancata registrazione nel proprio Sistema contabile degli incassi giornalieri
conseguiti presso l’impianto che era gestito da Miramare nel periodo tra il 22 e il 27
aprile 2008, solo in quel momento ha potuto rendersi conto di avere un credito nei
confronti dell’associata, donde l’evidente erroneità del presupposto soggettivo della
pregressa dichiarazione resa con riguardo al fatto dell’insussistenza di insoluti
relativi al risolto rapporto di associazione in partecipazione;
g. peraltro devono ritenersi condivisibili le argomentazioni difensive di parte opposta
con riguardo alla provenienza e alla natura della dichiarazione invocata da
controparte in proposito, poiché, da un lato, la stessa non proviene da un soggetto
titolare del potere di rappresentare Aico, bensì dal signor La Felice quindi da Schell
(fatto anche questo non contestato nei termini ); dall’altro detta dichiarazione,
quand’anche imputabile ad Aico, è stata revocata proprio in ragione dell’errore su
cui la stessa era fondata, ovvero sulla erronea convinzione che non vi fosse
1’esposizione debitoria dell’associata con riguardo al rapporto pregresso (stante
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Sentenza n. 6134/2014 pubbl. il 13/05/2014
RG n. 54277/2012
Sentenza n. 6134/2014 pubbl. il 13/05/2014
RG n. 54277/2012
Le spese seguono la soccombenza onde la società convenuta va condannata a rifondere quelle sostenute
dall’attore che si liquidano in delle tariffe professionali dell’impegno difensivo in concreto profuso in
euro 8.000,00 per onorari oltre CPA e Iva come per legge
PQM
Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa così provvede:
1) respinge l’opposizione proposta da Miramare spa e per l’effetto conferma il decreto
ingiuntivo numero 15518/2012 emesso il 26 aprile 2012 dal Tribunale di Milano;
2) condanna l’opponente Miramare spa a rifondere all’opposta Aico Uni s.r.l. le spese di lite
liquidate in euro 8.000,00, oltre CPA e IVA come per legge.
Milano, 12 maggio 2014
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Dal Moro
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l’errore materiale consistente nell’omessa inserzione nel sistema contabile dei dati
contenuti nei modi di riconciliazione di cassa trasmessi dall’associata che determinò
la conseguente omissione del relativo RID);
h. la prova peraltro dell’ammontare del dovuto proviene da documenti ( moduli di
riconciliazione) predisposti dalla stessa opponente onde con riguardo ad essi non
valgono le limitazioni dell’efficacia probatoria nella fase di cognizione delle
scritture contabili redatte dal creditore che l’opponente invoca.