Sentenza n. 12300/2014 pubbl. il 20/10/2014 RG n. 19459/2013 N. R.G. 19459/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Perozziello dott. Marianna Galioto dott Alessandra Dal Moro ha pronunciato la seguente Presidente Relatore Giudice SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19459/2013 promossa da: ALBERTO CARPANI (C.F. CRPLRT65C14E514V), con il patrocinio dell’avv. SCHILIRO' FABIO e dell’avv. MANISCALCO MAURO (MNSMRA77A15L682L) VIA TARAMELLI 24 21100 VARESE; SALOMONE MARCO BENITO (SLMMCB68M20F205W) VIA FATEBENEFRATELLI 15 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA FATEBENEFRATELLI 15 20121 MILANOpresso il difensore avv. SCHILIRO' FABIO ATTORE/I contro ALESSANDRA RAMADORI (C.F. RMDLSN73R60C933B), RICCARDO FUSI (C.F. FSURCR59A05G999X) GIUSEPPE DOLCETTI (C.F. DLCGPP69E29L736T), con il patrocinio dell’avv. ALBERTAZZI ROBERTO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in GALLERIA DEL CORSO, 1 20121 MILANOpresso il difensore avv. ALBERTAZZI ROBERTO ROBERTO BINI (C.F. BNIRRT37S20G999G), con il patrocinio dell’avv. MARTINOLI EMANUELE VICENZO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA PETRARCA, 13 20123 MILANOpresso il difensore avv. MARTINOLI EMANUELE VICENZO MARIO NENCINI (C.F. NNCMRA43M12G999V), con il patrocinio dell’avv. MARTINOLI EMANUELE VICENZO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA PETRARCA, 13 20123 MILANOpresso il difensore avv. MARTINOLI EMANUELE VICENZO CONVENUTO/I CONCLUSIONI pagina http://bit.ly/1q8W62J 1 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 sezione specializzata in materia di impresa Sentenza n. 12300/2014 pubbl. il 20/10/2014 RG n. 19459/2013 pagina http://bit.ly/1q8W62J 2 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni. Sentenza n. 12300/2014 pubbl. il 20/10/2014 RG n. 19459/2013 MOTIVI DELLA DECISIONE In fatto risulta che la società GRE, in separato e precedente giudizio, ha contestato all'odierno attore di avere personalmente sottoscritto in data 22.9.08 la cessione di un contratto di leasing in favore di un soggetto terzo lamentando che l'operazione in parola avrebbe cagionato un grave danno al patrimonio sociale (in particolare GRE ha lamentato che l'odierno attore avrebbe agito in conflitto di interessi ed esorbitando dai poteri a lui riconosciuti da statuto). Il relativo giudizio arbitrale si è concluso con la condanna dell'odierno attore il quale ha impugnato il lodo pronunciato per rinunciare poi a tale impugnazione a seguito di accordo transattivo raggiunto con la controparte attraverso versamento di un importo di euro 200.000. Proprio in relazione a tale somma, oltre che a quella relativa alle spese del procedimento arbitrale, l'odierno intende qui esercitare azione di regresso nei confronti di soggetti reputati corresponsabili della condotta contestata nei propri confronti, essenzialmente sulla base di due rilievi in fatto: la carica di membri del CdA rivestita dagli odierni convenuti all'epoca dei fatti e una (asserita) ratifica successiva da parte di costoro (riunione CdA 23.9.08 di cui verbale in atti) della iniziativa oggetto di contestazione - mentre lo stesso attore dà atto di avere deciso da solo l'operazione e di averla comunicata agli altri membri del CdA solo in data successiva alla stipula del relativo contratto. I convenuti costituiti hanno contestato tale prospettazione, negando in particolare che nella seduta del 23.9.08 fosse intervenuta alcuna "ratifica" della iniziativa del Carpani ma prima ancora contestando il fondamento in diritto della iniziativa avversaria - secondo rilievi che il Collegio ritiene di dover pienamente condividere. In verità, per quanto attiene ai profili di fatto della vicenda, si deve subito osservare che: *muovendo dalla prospettazione dell'attore, non parrebbe in realtà ravvisabile alcun ragionevole nesso di causalità tra l'invocata "ratifica" e il danno patrimoniale lamentato dalla società (e dunque la conseguente pretesa esercitata nei confronti del Carpani) in conseguenza di un negozio già perfezionato (e come tale vincolante) in data antecedente la seduta consiliare del 23.9.08 - fermo restando che la società è stata d'altro canto in grado di agire tempestivamente per l'annullamento del contratto in parola; *l'invocato verbale 23.9.08 si limita in realtà a riportare le comunicazioni offerte dal Carpani agli altri membri in ordine al negozio di cessione (già) stipulato e non reca invece alcuna espressa menzione di una "ratifica" da parte del Consiglio. Ogni eventuale approfondimento in fatto o in diritto in ordine ai profili così evidenziati, appare peraltro del tutto superfluo nel caso di specie a fronte della manifesta impossibilità, in diritto, di riconoscere all'odierno attore il diritto di regresso vantato. Invero: i) per quanto attiene le spese del procedimento arbitrale: la pretesa appare, già in astratto, semplicemente priva di qualunque fondamento logico atteso che il relativo procedimento ha visto come pagina http://bit.ly/1q8W62J 3 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attore, già Pres. del CdA della società GINORI REAL ESTATE spa e proprio in ragione di tale incarico destinatario di azione di responsabilità proposta dalla medesima GRE in sede arbitrale, agisce in questa sede in giudizio nei confronti degli altri membri del CdA in carica nel medesimo periodo di tempo (tutti gli odierni convenuti) per l'accertamento di un vantato diritto di regresso nei loro confronti in relazione all'insieme di costi sostenuti nel richiamato giudizio di responsabilità a titolo di spese di lite nonchè per la finale definizione transattiva della controversia. parti esclusivamente la GRE da un lato e l'odierno attore dall'altro, con costi conseguenti esclusivamente alle scelte processuali liberamente assunte dalle parti costituite; ii)per quanto attiene l'importo versato a GRE a titolo transattivo: *valgono innanzitutto le medesime considerazioni di cui al precedente capo i), atteso che si discute di pagamento effettuato per libera scelta negoziale dell'odierno attore, scelta che evidentemente non potrebbe in alcun modo ridondare in danno di soggetti, quali gli odierni convenuti, rimasti estranei alla relativa determinazione; *sotto diverso profilo si deve altresì osservare che l'art 3.5 del negozio transattivo prevede che "è espressamente escluso che soggetti diversi dalle parti della presente transazione possano profittare della stessa ai sensi dell'art 1304 cc", dunque con inequivoco riconoscimento tra gli stipulanti del carattere parziario dell'accordo raggiunto, quale riferibile esclusivamente ai prospettati profili di responsabilità personale (pro quota) del Carpani - in puntuale conformità del resto all'intera impostazione della azione proposta da GRE che invero ha avuto riguardo esclusivamente ad una condotta "propria" dell'odierno attore Carpani (per avere in tesi agito, qui si ricorda, in conflitto di interessi ed esorbitando dai poteri riconosciuti dallo Statuto), secondo profili dunque che, secondo prospettazione di parte, di per sè non implicavano alcuna forma di corresponsabilità degli altri membri del CdA (in tale ottica appare d'altro canto del tutto irrilevante che nel medesimo articolo il Carpani abbia inteso "riservarsi" non meglio specificati diritti di regresso nei confronti di terzi, dovendosi evidentemente escludere che da una simile manifestazione unilaterale di volontà possano derivare effetti giuridici in danno di soggetti terzi). Per questi motivi il Tribunale ritiene di dover rigettare integralmente le domande di parte attrice. Alla soccombenza segue condanna dell'attore alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute da controparte, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande proposte dall'attore; condanna altresì l'attore alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti costituite che si liquidano in un importo complessivo di euro 20.000 per compensi oltre 15% spese forfettarie, iva e cpa in favore dei convenuti Bini e Nencini e analogo ulteriore importo in favore del convenuto Dolcetti. così deciso in Milano in data 9.10.14 Il Presidente est dott. Vincenzo Perozziello pagina http://bit.ly/1q8W62J 4 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Sentenza n. 12300/2014 pubbl. il 20/10/2014 RG n. 19459/2013
© Copyright 2024 ExpyDoc