Sentenza n. 10036/2014 pubbl. il 07/08/2014 RG n. 79600/2010 Repert. n. 8612/2014 del 07/08/2014 RG N. 79600/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO composto dai signori magistrati: - dott. Claudio - dott.ssa Alima ZANA giudice - dott. PERROTTI giudice est. Pierluigi MARANGONI presidente ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: concorrenza sleale. Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 27.11.2010 DA AGENCY SRL e JL SRL rappresentate e difese dall’avv. Giovanni Perego, come da procure in calce all’atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Milano – via Marcona, 3 - ATTORI CONTRO GLOW MANAGEMENT SRL, FEDERICA PUSCHIASIS e NORMA SPIGA rappresentati e difesi dagli avv.ti Tommaso Della Valle e Luciano Daffarra, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.3.2011, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Milano – corso Venezia, 40 - CONVENUTI - 1 http://bit.ly/1qS6tHb Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c15aa Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A RG N. 79600/2010 Sentenza n. 10036/2014 pubbl. il 07/08/2014 RG n. 79600/2010 Repert. n. 8612/2014 del 07/08/2014 CONCLUSIONI DELLE PARTI per Agency srl e JL srl 1) in via principale per Agency srl, nei confronti di Federica Puschiasis, Norma Spiga e Glow Management srl accertare gli atti di concorrenza sleale posti in essere in violazione dell’art. 2598 cc e, per l’effetto, condannarli in solido al risarcimento dei danni quantificati in una somma di € subordinatamente liquidati anche in via equitativa; 2) in via principale per JL srl, nei confronti di Federica Puschiasis, Norma Spiga e Glow Management srl accertare gli atti di concorrenza sleale posti in essere in violazione dell’art. 2598 cc e, per l’effetto, condannarli in solido al risarcimento dei danni sin d’ora quantificati in complessivi € 514.991,85, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, subordinatamente liquidati anche in via equitativa; 3) inoltre, solo nei confronti di Federica Puschiasis, accertare i fatti illeciti commessi ai sensi dell’art. 2043 cc, costituenti fattispecie del reato di appropriazione indebita ex art. 640 cp, aggravato dalle circostanze di cui all’art. 61 n. 7) (danno patrimoniale di rilevante gravità) e n. 11) (abuso di relazioni d’ufficio e prestazioni d’opera) e, per l’effetto, condannarla al risarcimento dei danni materiali quantificati in corso di causa nella misura di giustizia, subordinatamente anche in via equitativa, oltre ai danni morali liquidati sempre in via equitativa; 4) in ogni caso, con pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 2600 cc e vittoria di spese e onorari di giudizio. per Glow Management srl, Federica Puschiasis e Norma Spiga in via principale e di merito 1) respingere tutte le domande formulate ex adverso; 2) accertare che le convenute Glow Management srl, Federica Puschiasis e Norma Spiga non hanno posto in essere alcuna delle fattispecie di cui all’art. 2598 n. 3) cc, non essendo responsabili né per storno di dipendenti, né per lo sviamento di clientela delle attrici, né della appropriazioni di informazioni segrete; 3) dichiarare che Glow Management srl, Federica Puschiasis e Norma Spiga hanno agito correttamente e nel pieno esercizio dei propri diritti nei confronti delle attrici e del gruppo Coppola nella sua interezza; 2 http://bit.ly/1qS6tHb Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c15aa Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a 667.000 pari a tre annualità di canone, ovvero nella maggiore somma che risulterà di giustizia, RG N. 79600/2010 Sentenza n. 10036/2014 pubbl. il 07/08/2014 RG n. 79600/2010 Repert. n. 8612/2014 del 07/08/2014 in via riconvenzionale 4) condannare le attrici al risarcimento del danno morale causato a Federica Puschiasis, Norma Spiga e Glow Management srl, nella misura ritenuta di giustizia e in nessun caso inferiore ad € 20.000 per ciascuna parte; in via subordinata delle norme di cui all’art. 2598 cc, compensare l’eventuale risarcimento del danno liquidato alle attrici con l’importo dovuto alle convenute a titolo di danno morale come sopra quantificato; in ogni caso 6) condannare le attrici per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 1, cpc, per avere infondatamente avviato questa azione giudiziaria nei confronti delle convenute a fini meramente emulativi; 7) con vittoria di spese, diritti e onorari di avvocato. 3 http://bit.ly/1qS6tHb Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c15aa Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a 5) nella denegata ipotesi in cui il giudicante ravvisasse la violazione da parte delle convenute RG N. 79600/2010 Sentenza n. 10036/2014 pubbl. il 07/08/2014 RG n. 79600/2010 Repert. n. 8612/2014 del 07/08/2014 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data 27.11.2010 Agency srl e JL srl convenivano in giudizio Federica Puschiasis, Norma Spiga e Glow Management srl (di seguito Glow). 1.1. Gli attori esponevano che Agency era una società che si occupava della fornitura di servizi di stile e bellezza destinati alle aziende. In data 29.12.2004 Agency aveva stipulato con JL un 180.000, poi incrementato a € 222.000, oltre Iva. Federica Puschiasis era stata socia e membro del consiglio di amministrazione di Agency. Aveva operato quale direttore della comunicazione e responsabile marketing, gestendo contatti con i clienti e con le testate giornalistiche. Norma Spiga era la responsabile della c.d. agenda clienti e si era occupata della distribuzione degli incarichi al personale freelance, svolgendo questa attività prima per Agency e poi per JL. Il contratto di affitto di azienda tra Agency e JL era proseguito regolarmente sino al gennaio 2009. In data 30.1.2009 Spiga e Puschiasis avevano rassegnato le dimissioni con effetto immediato. Puschiasis aveva manifestato anche l’intenzione di cedere le sue quote sociali. Di lì a poco, nel periodo febbraio – marzo 2009, diversi collaboratori di Agency / JL – Musumeci, Belloglio, Angelone, Del Curatolo, Conti – avevano inoltrato analoghe comunicazioni di cessazione, sempre con effetto immediato, dei rispettivi rapporti. Pochi giorni prima, segnatamente il 15.1.2009, Puschiasis e Spiga avevano costituito una nuova società, denominata Glow, con lo stesso oggetto sociale di Agency e JL. I collaboratori dimissionari di Agency / JL avevano iniziato a collaborare con Glow ed erano stati sviati alcuni importanti clienti. In precedenza, verso la fine del 2008, Puschiasis aveva chiesto al responsabile amministrativo di Agency un elenco completo dei clienti, in particolare dei top client, per non meglio precisate attività di marketing. Si era trattato di una richiesta pretestuosa rivolta all’acquisizione dell’elenco clienti, per sfruttarlo indebitamente nella propria futura attività con la Glow. Visto il drastico calo di redditività dell’azienda affittata da JL, a causa delle iniziative illecite di Puschiasis, Spiga e Glow, le parti si erano accordate per la risoluzione consensuale del contratto di affitto azienda. JL era stata costretta anche a interrompere la redditizia collaborazione con la Mandala Creative Production sas, in seguito al ritiro della stessa Mandala, comunicato il 2.3.2009. Da ultimo, Puschiasis si era rifiutata di restituire il suo computer aziendale, poi consegnato con notevole ritardo soltanto il 8.7.2010, con tutti le mail e i dati aziendali cancellati. Tali condotte integravano 4 http://bit.ly/1qS6tHb Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c15aa Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a contratto di affitto del ramo d’azienda riferito ai predetti servizi, pattuendo un canone annuo di € RG N. 79600/2010 Sentenza n. 10036/2014 pubbl. il 07/08/2014 RG n. 79600/2010 Repert. n. 8612/2014 del 07/08/2014 gli estremi della concorrenza sleale per storno di dipendenti, sviamento di clientela e sottrazione di segreti. La mancata restituzione del pc da parte di Puschiasis costituiva un’appropriazione indebita. Concludevano chiedendo l’accertamento degli illeciti commessi dai convenuti, con la pubblicazione del provvedimento ed il risarcimento di tutti i danni. Evidenziavano che le attività svolte dalle società attrici dovevano essere riferite al più ampio contesto di operatività delle numerose società del c.d. Gruppo Coppola. Non vi era rapporto di concorrenza con Glow poiché vi era solo una parziale coincidenza della tipologia di servizi offerti alla clientela. I collaboratori di Agency / JL transitati in Glow erano tutti professionisti freelance che avevano deciso in totale libertà di interrompere i loro rapporti, con conseguente esclusione dell’animus nocendi. Il calo delle fatturato lamentato dagli attori era dovuto alla particolare congiuntura economica. Concludevano chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie e, in via riconvenzionale, chiedevano il risarcimento del danno morale cagionato loro dall’infondata iniziativa avversaria e la condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc. 1.3. Nel corso del processo veniva eseguito l’interrogatorio formale di Puschiasis, anche quale legale rappresentante della Glow, e di Spiga. Venivano inoltre sentiti come testimoni Alessandra Tatriele, Silvana Belloglio, Agostino Zagaria e Massimo Zaccarini. Esaurita l’istruzione della causa le parti precisavano le conclusioni all’udienza del 19.3.2014. 2. All’esito dell’istruttoria si sono appurati i seguenti fatti. Federica Puschiasis è socio della Agency. Svolge per questa società e per l’affittuaria JL attività dirigenziali, come lei stessa racconta nel proprio profilo professionale pubblicato su un sito internet specializzato (cfr. doc. 44 attore), che le consentono di mantenere contatti con le testate giornalistiche e con la clientela, soprattutto quella più rilevante. Queste circostanze sono state confermate da vari testimoni (Tatriele e Zagaria). Norma Spiga è un dipendente strategico di Agency / JL srl, poiché è la responsabile dell’agenda clienti, mantiene quindi contatti diretti con tutti i clienti e organizza la realizzazione dei vari servizi, assegnando gli incarichi ai vari parrucchieri e truccatori che collaborano con la società, La circostanza è pacifica e riconosciuta dalla stessa Spiga. 5 http://bit.ly/1qS6tHb Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c15aa Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a 1.2. Puschiasis, Spiga e Glow si costituivano con comparsa depositata il 15.3.2011. RG N. 79600/2010 Sentenza n. 10036/2014 pubbl. il 07/08/2014 RG n. 79600/2010 Repert. n. 8612/2014 del 07/08/2014 È provato in via documentale che verso la fine del 2008, in costanza di rapporti con le società attrici, Puschiasis abbia cercato di acquisire un elenco dettagliato dei clienti del Gruppo Coppola (v. doc. 36 attore). È pacifico che non abbia ottenuto riscontro compiuto a questa sua richiesta. In data 15.1.2009 Puschiasis e Spiga costituiscono la Glow come socie al 50% (v. doc. 14 attore). Dopo appena due settimane, alla fine di gennaio 2009, formalizzano l’intenzione di cessare – con Subito dopo, nei due mesi successivi, cinque collaboratori di JL – Musumeci, Angelone, Belloglio, Conti e Del Curatolo – lasciano la società senza preavviso e con effetto immediato (v. doc. 11 e ss. attore). In relazione alle posizioni di Musumeci, Angelone e Belloglio è provato in via documentale che vi fosse un vincolo di esclusiva (v. doc. 9 e ss. attore), circostanza confermata da tutti i testimoni, con la precisazione che ogni eventuale attività extra contratto veniva svolta di nascosto. Alcuni testi hanno anche evidenziato che Belloglio e Angelone erano figure di riferimento di Agency, particolarmente apprezzate dalla clientela. Contestualmente questi stessi collaboratori iniziano a lavorare per Glow, svolgendo per la società convenuta le stesse identiche attività professionali di truccatore e/o parrucchiere. La circostanza è stata confermata da tutti i testi e riconosciuta anche in sede di interrogatorio formale. È comprovato in via documentale e riconosciuto dagli stessi convenuti che Glow abbia acquisito alcuni dei clienti di Agency e JL, in particolare Armani, Mondadori, RCS, Conde Nast ed altri ancora. Si aggiunga, da ultimo, che è pacifico ed incontestato che Puschiasis abbia restituito il proprio computer aziendale “ripulito di tutti i dati, come se fosse nuovo” (cfr. verbale interrogatorio formale Puschiasis). Le circostanze di fatto così ricostruite delineano un quadro indiziario grave, preciso e concordante dal quale si ricava piena conferma del complessivo disegno anticoncorrenziale ideato e realizzato dalle parti convenute. È infatti chiaro che la creazione di una società in diretta concorrenza, la contestuale fuoruscita in blocco, con effetto immediato e senza preavviso, di Puschiasis e Spiga – figure chiave nella gestione e direzione di JL – nonché, a seguire, di altri collaboratori strategici delle attrici – tutti poi passati in Glow con mansioni identiche – l’acquisizione immediata di una parte rilevante dei clienti di JL, il tentativo di ottenere l’elenco clienti e il sostanziale occultamento di tutti i dati 6 http://bit.ly/1qS6tHb Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c15aa Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a effetto immediato – ogni collaborazione con JL (v. doc. 6 e s. attore). RG N. 79600/2010 Sentenza n. 10036/2014 pubbl. il 07/08/2014 RG n. 79600/2010 Repert. n. 8612/2014 del 07/08/2014 presenti sul pc aziendale della Puschiasis danno conto, in modo univoco e del tutto concordante, del proposito di sottrarre una quota consistente di avviamento aziendale. L’indebito vantaggio concorrenziale è evidente, poiché operando in questo modo Glow si è presentata sul mercato attrezzata di una capacità competitiva ottenuta attraverso lo svuotamento delle risorse aziendali di JL e sfruttando, in particolare, le conoscenze e le competenze del personale più qualificato di È opportuno precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle convenute, sussiste a tutti gli effetti un rapporto di concorrenza diretto tra le società attrici e Glow. Al di là del dato formale, ricavabile dalla sostanziale coincidenza dell’oggetto sociale, è provato in concreto che queste imprese offrano servizi del tutto simili, inerenti il settore della moda e dell’estetica, ad una platea omogenea di clientela aziendale. Non si ravvisa alcuna apprezzabile differenziazione in virtù della asserita rilevanza secondaria e complementare dei servizi di make up e hair styling che invece rappresentano – senza alcun dubbio – una componente essenziale e qualificante dell’offerta commerciale di Glow. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il Tribunale accerta e dichiara che le convenute si sono rese corresponsabili di atti di concorrenza sleale in conformità alle previsioni dell’art. 2598 n. 3) cc. Non è stata richiesta alcuna inibitoria. 3. Deve trovare accoglimento anche la domanda di risarcimento dei danni cagionati agli attori dalla condotta illecita dei convenuti. I criteri di determinazione del quantum indicati da Agency e JL non sono condivisibili, in quanto ancorati a previsioni generiche di redditività aziendale. Non può assumere rilievo, in particolare, il canone mensile pattuito per il contratto d’affitto d’azienda poiché questa remunerazione periodica corrisponde soltanto ad un’aspettativa di realizzazione di profitti, prestabilita su base volontaria dalle parti contrattuali e che, in concreto, può essere frustrata o ridimensionata per innumerevoli e non prevedibili ragioni. Il Tribunale ritiene che un indice ben più concreto sia rappresentato dall’entità dei ricavi realizzati dalla Glow nell’arco della sua breve vita, pari a € 182.568 nel 2009, € 123.078 nel 2010 e € 38.425 nel 2011. È molto significativo che il primo anno di attività sia nettamente il più performante in termini di fatturato, a riprova della capacità di attrarre nell’immediato parte della vecchia clientela di JL che, proprio nello stesso periodo, scontava una obiettiva perdita di 7 http://bit.ly/1qS6tHb Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c15aa Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a questa società. RG N. 79600/2010 Sentenza n. 10036/2014 pubbl. il 07/08/2014 RG n. 79600/2010 Repert. n. 8612/2014 del 07/08/2014 clientela. A partire dal 2012 il fatturato di Glow si è azzerato e la società è stata messa in liquidazione. I rilievi sin qui svolti permettono in definitiva di affermare che la quasi totalità dei ricavi complessivamente realizzati da Glow, pari in un triennio di attività a € 344.071, siano stati sottratti ad Agency e JL. Questo maggiore volume d’affari deve essere depurato dei costi probabilistico e per sua natura molto incerto. Il Collegio reputa che si possa ovviare a questa oggettiva difficoltà di precisa determinazione con una liquidazione equitativa, che conduce al riconoscimento in favore degli attori e a carico solidale dei convenuti dell’importo omnicomprensivo e già rivalutato di € 100.000, al quale dovranno essere aggiunti gli interessi in misura legale, dovuti dalla pubblicazione della presente sentenza sino al pagamento effettivo. È invece superfluo disporre la pubblicazione del provvedimento, trattandosi di illecito concorrenziale completamente esaurito e storicizzato, rispetto al quale non si ravvisa un apprezzabile interesse della collettività a conoscere l’esito della presente controversia. 4. È infondata la domanda svolta da Agency e JL di accertamento dell’illecito commesso da Puschiasis con la tardiva restituzione del pc aziendale. Il fatto è pacifico: la convenuta ha restituito il computer dell’azienda a luglio del 2010, un anno e mezzo dopo la cessazione del rapporto di collaborazione. È del pari incontestato che Puschiasis abbia conservato la qualità di socio, mantenendo sino maggio del 2010 la titolarità di una quota di minoranza del capitale sociale. Dagli atti di causa emerge che Puschiasis abbia voluto esercitare una sorta di autotutela delle proprie ragioni, nella prospettiva di addivenire ad una soluzione complessiva della posizione di contrasto insorta con Agency / JL, configurando, in una sua missiva, un nesso di corrispettività tra l’obbligo di restituzione del pc e la soluzione della questione relativa al trasferimento della sua quota societaria (v. doc. 37 attore). Una volta risolto questo problema il computer è stato prontamente restituito. In definitiva, le complessive circostanze di fatto inducono ad escludere qualsiasi connotato di illiceità a questa specifica condotta della convenuta. 5. L’accoglimento delle domande svolte dagli attori assorbe ogni possibile considerazione delle domande riconvenzionali svolte dai convenuti nei confronti di Agency e JL. Tali richieste vengono quindi rigettate. 8 http://bit.ly/1qS6tHb Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c15aa Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a necessari per la sua realizzazione. Si tratta, con tutta evidenza, di un calcolo molto complesso, Sentenza n. 10036/2014 pubbl. il 07/08/2014 RG n. 79600/2010 Repert. n. 8612/2014 del 07/08/2014 RG N. 79600/2010 6. Le spese seguono il criterio della soccombenza. Visto il d.m. n. 55/2014, tenuto conto dell’attività istruttoria svolta in corso di causa e dell’entità dell’importo effettivamente riconosciuto agli attori a titolo di risarcimento dei danni, si liquidano in favore Agency e JL complessivi € 13.800,00, di cui € 12.000,00 per compenso delle prestazioni professionali forensi ed € 1.800,00 per rimborso spese forfettarie, oltre Iva e Cp se e PQM Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa: - accerta e dichiara che Federica Puschiasis, Norma Spiga e Glow Management srl hanno compiuto in concorso tra di loro atti di concorrenza sleale nei confronti e a danno di Agency srl e JL srl, come meglio specificato nella parte motiva; - condanna Federica Puschiasis, Norma Spiga e Glow Management srl, in solido tra loro, al pagamento di complessivi € 100.000,00 a titolo di risarcimento danni in favore di Agency srl e JL srl, oltre interessi in misura legale decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo; - respinge le ulteriori domande svolte da Agency srl e JL srl nei confronti di Federica Puschiasis; - respinge le domande riconvenzionali svolte da Federica Puschiasis, Norma Spiga e Glow Management srl nei confronti di Agency srl e JL srl; - condanna Federica Puschiasis, Norma Spiga e Glow Management srl, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Agency srl e JL srl, liquidate in complessivi € 13.800,00, di cui € 12.000,00 per compenso delle prestazioni professionali forensi ed € 1.800,00 per rimborso spese forfettarie, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti. Così deciso in Milano, il 19 giugno 2014. Il Presidente (dott. Claudio Marangoni) Il Giudice estensore (dott. Pierluigi Perrotti) 9 http://bit.ly/1qS6tHb Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c15aa Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a per quanto dovuti.
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