BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979 Iscrizione al ROC n. 10512 dell’1.10.2004 - Indirizzo della Redazione: Trento, via Gazzoletti 2 Direttore dell'Ufficio: Hedwig Kapeller AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979 Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004 - Adresse der Redaktion: Trient, via Gazzoletti 2 Amtsdirektorin: Hedwig Kapeller ANNO 66° PARTE PRIMA E SECONDA 66. JAHRGANG ERSTER UND ZWEITER TEIL BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT DER DELLA REGIONE AUTONOMA AUTONOMEN REGION TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL N./Nr. 15 aprile 2014 15 15. April 2014 SOMMARIO INHALTSVERZEICHNIS Anno 2014 Jahr 2014 PARTE 1 1. TEIL Decreti del Presidente Dekret des Präsidenten Regione Autonoma Trentino-Alto Adige [90590] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE del 4 aprile 2014, n. 29 Rinvio dei comizi elettorali per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio del Comune di Mezzocorona (provincia di Trento) ........................................................ P. 10 Provincia Autonoma di Trento [90640] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 9 aprile 2014, n. 5-7/Leg. Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50157/Leg "Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)" ............................................... P. 11 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 2 Decreti Dekrete Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige Autonome Provinz Bozen - Südtirol [90591] [90591] del 13 marzo 2014, n. 86/34.2 Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa "Domus Studium società cooperativa", con sede a Bolzano, Via dei Combattenti, 4/a ai sensi dell'articolo 2545septiesdecies del codice civile. .................. P. vom 13. März 2014, Nr. 86/34.2 Auflösung durch eine behördliche Maßnahme der Genossenschaft "Domus Studium Gen.", mit Sitz in Bozen, Frontkämpfer-Straße 4/a, im Sinne des Artikels 2545septiesdecies des Zivilgesetzbuches. ....... DECRETO ASSESSORILE DEKRET DES LANDESRATES 17 [90528] [90528] DECRETO ASSESSORILE DEKRET DES LANDESRATES del 20 marzo 2014, n. 12/00091 Sdemanializzazione della neo p.f. 1282/23 in C.C. Val di Vizze e trasferimento della medesima al patrimonio disponibile della Provincia autonoma di Bolzano .................. P. vom 20. März 2014, Nr. 12/00091 Ausgliederung der neugebildeten Gp. 1282/23 in der KG Pfitsch aus der Straßendomäne und Überführung derselben in das verfügbare Vermögen der Autonomen Provinz Bozen ............................................ 20 [90656] [90656] DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO DEKRET DES AMTSDIREKTORS del 25 marzo 2014, n. 326/29.6 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del Comune di Vipiteno ............. P. vom 25. März 2014, Nr. 326/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen Recyclinghof der Gemeinde Sterzing ........ 22 [90676] [90676] del 26 marzo 2014, n. 332/29.6 Deposito preliminare (D15) riciclo/recupero (R3) delle sostanze organiche non utilizzate come solventi messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non - Lamafer Srl Socio unico Bolzano ............................. P. vom 26. März 2014, Nr. 332/29.6 Zwischenlagerung (D15) Verwertung/ Rückgewinnung (R3) organischer Stoffe, die nicht als Lösemittel verwendet werden Ansammlung (R13) von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Lamafer GmbH Alleiniger Verwalter Bozen ........ DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO S. 17 S. 20 S. 22 DEKRET DES AMTSDIREKTORS 27 [90659] [90659] DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO DEKRET DES AMTSDIREKTORS del 28 marzo 2014, n. 340/29.6 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non Centro di riciclaggio del Comune di Tires (BZ) ............................................................ P. vom 28. März 2014, Nr. 340/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen Recyclinghof der Gemeinde Tiers (BZ) ..... S. 27 S. 42 42 [90658] [90658] del 28 marzo 2014, n. 347/29.6 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non Centro di Riciclaggio del Comune di Martello (BZ) ............................................... P. vom 28. März 2014, Nr. 347/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen Recyclinghof der Gemeinde Martell (BZ) .. DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO DEKRET DES AMTSDIREKTORS 48 S. 48 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 [90660] [90660] del 28 marzo 2014, n. 348/29.6 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non Centro di riciclaggio del Comune di Terlano (BZ) ............................................... P. vom 28. März 2014, Nr. 348/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen Recyclinghof der Gemeinde Terlan (BZ) ... DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO 3 DEKRET DES AMTSDIREKTORS S. 53 53 [90529] [90529] del 31 marzo 2014, n. 12/00094 Revoca del decreto n. 12/00008 del 20 gennaio 2010 - Sdemanializzazione di 15 mq della p.f. 3296/1 in C.C. Maia e trasferimento al patrimonio disponibile ramo agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano ................................................... P. vom 31. März 2014, Nr. 12/00094 Widerruf des Dekretes Nr. 12/00008 vom 20. Jänner 2010 - Ausgliederung aus der Straßendomäne von 15 qm der Gp. 3296/1 in der KG Mais und Überführung derselben in das verfügbare Vermögen – Landwirtschaft der Autonomen Provinz Bozen ....... DECRETO ASSESSORILE DEKRET DES LANDESRATES 60 [90661] [90661] DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO DEKRET DES AMTSDIREKTORS del 31 marzo 2014, n. 359/29.6 Deposito preliminare (D15) riciclo/recupero (R3) delle sostanze organiche non utilizzate come solventi scambio (R12) messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non - Impianto semiautomatico per la selezione, la valorizzazione e l'imballaggio di rifiuti solidi industriali e urbani - Santini Servizi Srl, Bolzano ........... P. vom 31. März 2014, Nr. 359/29.6 Zwischenlagerung (D15) Verwertung/Rückgewinnung (R3) organischer Stoffe, die nicht als Lösemittel verwendet werden Austausch (R12) Ansammlung (R13) von gefährlichen Sonderabfällen Semiautomatische Anlage für die Sortierung, die Wertsteigerung und Verpackungen von Industrie- und Hausabfällen - Santini Servizi GmbH, Bozen ........................... 62 [90684] [90684] del 1 aprile 2014, n. 108/34.0 Delega delle funzioni amministrative di propria competenza - di cui all'articolo 26, comma 2 della Legge Provinciale n. 6 dd. 17.06.1998 - in merito a lavori pubblici fino a 200.000 Euro al direttore pro tempore dell'Ufficio infrastrutture e opere ambientali .................................................................... P. vom 1. April 2014, Nr. 108/34.0 Übertragung der Verwaltungsbefugnisse eigener Zuständigkeit - gemäß Artikel 26, Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17.06.1998, Nr. 6 - für öffentliche Bauarbeiten bis zu 200.000 € an den Amtsdirektor pro tempore des Amtes für Infrastrukturen und Umweltanlagen ............................. DECRETO ASSESSORILE S. 60 S. 62 DEKRET DES LANDESRATES 78 [90644] [90644] del 1 aprile 2014, n. 137/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario “Marling-Berg" - con sede nel Comune di Marlengo: riduzione della superficie del comprensorio nel C.C. di Marlengo ............ P. vom 1. April 2014, Nr. 137/31.4 Bodenverbesserungskonsortium „MarlingBerg"- mit Sitz in der Gemeinde Marling: Flächenreduzierung des Einzugsgebietes in der K.G. Marling ..................................... DECRETO ASSESSORILE S. 78 DEKRET DES LANDESRATES 80 [90642] [90642] DECRETO ASSESSORILE DEKRET DES LANDESRATES del 1 aprile 2014, n. 138/31.4 Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario „Aussernördersberg" – con sede nel Comune di Silandro ed approvazione dello statuto ......................... P. vom 1. April 2014, Nr. 138/31.4 Gründung des Bodenverbesserungskonsortiums „Aussernördersberg" - mit Sitz in der Gemeinde Schlanders und Genehmigung der entsprechenden Statuten ........... 81 S. 80 S. 81 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 [90643] [90643] del 1 aprile 2014, n. 139/31.4 Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario „Innernördersberg" – con sede nel Comune di Silandro ed approvazione dello statuto .................................. P. vom 1. April 2014, Nr. 139/31.4 Gründung des Bodenverbesserungskonsortiums „Innernördersberg" - mit Sitz in der Gemeinde Schlanders und Genehmigung der entsprechenden Statuten ........... DECRETO ASSESSORILE 4 DEKRET DES LANDESRATES 82 [90605] [90605] del 4 aprile 2014, n. 40-30.1 SDEMANIALIZZAZIONE di terreni appartenenti al demanio idrico nell'ambito del rio di Senales (p.f. 1245/13), C.C. La Madonna, Comune di Senales. .................. P. vom 4. April 2014, Nr. 40-30.1 AUSGLIEDERUNG von Grundstücken aus dem öffentlichen Wassergut im Bereich des Schnalserbaches (Gp. 1245/13), K.G. Unserfrau, Gemeinde Schnals. ................. DECRETO ASSESSORILE S. 82 DEKRET DES LANDESRATES 83 [90606] [90606] DECRETO ASSESSORILE DEKRET DES LANDESRATES del 4 aprile 2014, n. 41-30.1 Sdemanializzazione di terreni appartenenti al demanio idrico nell'ambito del rio di Senales (pp.ff. 1245/43, 1245/45, 1245/46), C.C. La Madonna, Comune di Senales. ..................................................... P. vom 4. April 2014, Nr. 41-30.1 Ausgliederung von Grundstücken aus dem öffentlichen Wassergut im Bereich des Schnalserbaches (Gp.llen 1245/43, 1245/45, 1245/46), K.G. Unserfrau, Gemeinde Schnals. ........................................ 84 [90607] [90607] DECRETO ASSESSORILE DEKRET DES LANDESRATES del 4 aprile 2014, n. 43-30-1 Sdemanializzazione di terreni appartenenti al demanio idrico nell'ambito del rio Selva dei Molini, C.C. Selva dei Molini, Comune di Selva dei Molini. ..................................... P. vom 4. April 2014, Nr. 43-30-1 Ausgliederung von Grundstücken aus dem öffentlichen Wassergut im Bereich des Mühlwalderbaches, K.G. Mühlwald, Gemeinde Mühlwald. ...................................... 85 [90530] [90530] del 7 aprile 2014, n. 12/00104 Sdemanializzazione della p.ed. 518 in C.C. Fiè e trasferimento della medesima al patrimonio disponibile della Provincia autonoma di Bolzano ................................. P. vom 7. April 2014, Nr. 12/00104 Ausgliederung der Bp. 518 in der KG Völs aus der Straßendomäne und Überführung derselben in das verfügbare Vermögen der Autonomen Provinz Bozen ........................ DECRETO ASSESSORILE S. 83 S. 84 S. 85 DEKRET DES LANDESRATES 86 [90531] [90531] del 7 aprile 2014, n. 12/00105 Assunzione dei terreni facenti parte della strada provinciale 73/Renon (tratto dal km 3,75 al km 5,35) e della p.f. 7319/3 dal Comune di Renon ...................................... P. vom 7. April 2014, Nr. 12/00105 Übernahme der zur Landesstraße 73/Ritten (Teilstück km 3,75 - bis km 5,35) gehörenden Grundflächen und der Gp. 7319/3 von der Gemeinde Ritten ............... DECRETO ASSESSORILE S. 86 DEKRET DES LANDESRATES 88 [90678] [90678] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS del 8 aprile 2014, n. 10 Modifiche del regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio ................. P. vom 8. April 2014, Nr. 10 Änderung der Durchführungsverordnung betreffend die einheitliche Erhebung von Einkommen und Vermögen ....................... 90 [90679] [90679] del 8 aprile 2014, n. 11 Regolamento sulla rimodulazione dell’assetto organizzativo e dei compiti dell’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile .......................................... P. vom 8. April 2014, Nr. 11 Verordnung über die Umgestaltung der Organisationsstruktur und der Aufgaben des Sonderbetriebes für die Feuerwehrund Zivilschutzdienste ............................... DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA S. 88 S. 90 DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS 92 S. 92 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 [90651] [90651] del 8 aprile 2014, n. 12/00107 Attribuzioni e compiti del Coordinatore unico. Delega di funzioni amministrative di propria competenza ai direttori d‘ufficio della Ripartizione 12 - Servizio Strade ....... P. 108 vom 8. April 2014, Nr. 12/00107 Befugnisse und Aufgaben des Gesamtkoordinators. Übertragung von Verwaltungsbefugnissen eigener Zuständigkeit an die Amtsdirektoren der Abteilung 12 – Straßendienst ................................................... DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS [90655] [90655] del 9 aprile 2014, n. 128/11.5 Delega delle funzioni amministrative di propria competenza al direttore della Ripartizione 11 - Edilizia e servizio tecnico P. 110 vom 9. April 2014, Nr. 128/11.5 Übertragung der Verwaltungsbefugnisse eigener Zuständigkeit an den Direktor der Abteilung 11 - Hochbau und technischer Dienst ......................................................... DECRETO ASSESSORILE 5 S. 108 DEKRET DES LANDESRATES [90680] [90680] del 10 aprile 2014, n. 13 Regolamento concernente l’assetto organizzativo degli enti, agenzie o organismi dipendenti dalla Provincia .......................... P. 112 vom 10. April 2014, Nr. 13 Verordnung über die Organisationsstruktur der Körperschaften, Agenturen oder Organismen, die vom Land abhängen .............. [90689] [90689] del 11 aprile 2014, n. 14 Modifiche all’Ordinamento degli uffici ........ P. 119 vom 11. April 2014, Nr. 14 Abänderung der Ämterordnung ................. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA S. 110 DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS S. 112 DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS S. 119 Enti funzionali della Provincia Autonoma di Bolzano Funktionelle Körperschaften der Autonomen Provinz Bozen AVE Agenzia di vigilanza sull'edilizia AWA Agentur für Wohnbauaufsicht [90710] [90710] del 8 aprile 2014, n. 04/2014 Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione per l’Agenzia di vigilanza sull’edilizia, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del responsabile della trasparenza ai sensi dell’articolo 43 del DLgs n. 33 del 14 marzo 2013. ............................................... P. 121 vom 8. April 2014, Nr. 04/2014 Ernennung des Verantwortlichen zur Korruptionsvorbeugung in der Agentur für Wohnbauaufsicht im Sinne des Artikels 1, Absatz 7 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190 und des Verantwortlichen der Transparenzbestimmung im Sinne des Artikels 43 des Gesetzesdekrets Nr. 33 vom 14. März 2013. ................................... DECRETO DEL DIRETTORE Deliberazioni Regione Autonoma Trentino-Alto Adige [90657] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del 31 marzo 2014, n. 76 Modifiche allo statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Beato De Tschiderer già Istituto Arcivescovile per Sordi” di Trento ed approvazione del nuovo Statuto coordinato ........................... P. 123 DEKRET DES DIREKTORS Beschlüsse S. 121 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige 6 Autonome Provinz Bozen - Südtirol [90687] [90687] DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA TRASFORMAZIONE DI BOSCO, VERDE AGRICOLO, PRATO E PASCOLO ALBERATO O VERDE ALPINO BESCHLUSS DER KOMMISSION FÜR DIE UMWIDMUNG VON WALD, LANDWIRTSCHAFTLICHEM GRÜN, BESTOCKTER WIESE UND WEIDE ODER ALPINEM GRÜNLAND del 5 febbraio 2014, n. 23/14 Comune di Val di Vizze: modifica del piano paesaggistico - trasformazione da bosco in prato e pascolo alberato in base alla deliberazione della Giunta comunale del 18/11/2013, n. 326 ..................................... P. 134 vom 5. Februar 2014, Nr. 23/14 Gemeinde Pfitsch: Änderung des Landschaftsplanes - Umwidmung von Wald in bestockte Wiese und Weide gemäß Beschluss des Gemeindeausschusses vom 18.11.2013, Nr. 326 ................................... [90675] [90675] DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA NATURA, IL PAESAGGIO E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO BESCHLUSS DER KOMMISSION FÜR NATUR, LANDSCHAFT UND RAUMENTWICKLUNG del 6 febbraio 2014, n. 2/14 Comune di Appiano s.S.d.V.: Modifica del piano paesaggistico ................................... P. 136 vom 6. Februar 2014, Nr. 2/14 Gemeinde Eppan a.d.W.: Änderung des Landschaftsplanes ..................................... [90674] [90674] DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA TRASFORMAZIONE DI BOSCO, VERDE AGRICOLO, PRATO E PASCOLO ALBERATO O VERDE ALPINO BESCHLUSS DER KOMMISSION FÜR DIE UMWIDMUNG VON WALD, LANDWIRTSCHAFTLICHEM GRÜN, BESTOCKTER WIESE UND WEIDE ODER ALPINEM GRÜNLAND del 20 febbraio 2014, n. 25/14 Comune di San Genesio Atesino: modifica del piano paesaggistico - trasformazione da bosco in zona agricola in base alla delibera della Giunta comunale del 07/01/2014, n. 7 ......................................... P. 138 vom 20. Februar 2014, Nr. 25/14 Gemeinde Jenesien: Änderung des Landschaftsplanes - Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet gemäß Beschluss des Gemeindeausschusses vom 07.01.2014, Nr. 7 ....................................... [90650] [90650] del 1 aprile 2014, n. 393 Disciplina dei farmaci oncologici ad alto costo ai fini dell’addebito in mobilità sanitaria interregionale ............................... P. 140 vom 1. April 2014, Nr. 393 Regelung der teuren onkologischen Arzneien für ihre Anlastung im Rahmen der interregionalen Krankenmobilität .................. [90647] [90647] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 8 aprile 2014, n. 411 Nomina dei membri dei comitati competenti per l'approvazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia Autonoma di Bolzano ...................................................... P. 143 vom 8. April 2014, Nr. 411 Ernennung der Mitgliedern der Kommissionen, die für die Genehmigung des Gesamtplanes für die Nutzung der öffentlichen Gewässer der Autonomen Provinz Bozen zuständig sind ................................ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE S. 136 S. 138 BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG Comuni in provincia di Bolzano Gemeinden der Provinz Bozen Comune di Vandoies Gemeinde Vintl [90683] [90683] del 18 marzo 2014, n. 12 Correzione di un errore materiale presente nella rappresentazione grafica del piano urbanistico del Comune di Vandoies ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.P. 11.08.1997, n. 13 ....................................... P. 145 vom 18. März 2014, Nr. 12 Berichtigung eines materiellen Fehlers in der grafischen Unterlage des Bauleitplanes der Gemeinde Vintl gemäß Art. 21, Abs. 4, des L.G. Nr. 13 vom 11.08.1997 ............... DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE S. 134 S. 140 S. 143 GEMEINDERATSBESCHLUSS S. 145 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 Comune di Velturno Gemeinde Feldthurns [90624] [90624] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE GEMEINDERATSBESCHLUSS del 17 marzo 2014, n. 3 Approvazione dello statuto rielaborato del Comune di Velturno ................................... P. 147 vom 17. März 2014, Nr. 3 Genehmigung der überarbeiteten Satzung der Gemeinde Feldthurns .......................... Provincia Autonoma di Trento [90648] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 28 marzo 2014, n. 458 L.P. 23 maggio 2007, n. 11, articolo 102 (Qualificazione e aggiornamento degli addetti alle utilizzazioni boschive) – Disposizioni in materia di attività di qualificazione e di aggiornamento degli addetti alle utilizzazione boschive ................................ P. 183 [90685] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 4 aprile 2014, n. 509 Deroga relativamente al parametro concernente il piombo nelle acque fornite al consumo nel Comune di Civezzano. ......... P. 187 [90532] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 4 aprile 2014, n. 517 L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - COMUNE DI STENICO - Variante al piano regolatore generale comunale per opere pubbliche APPROVAZIONE - prot. n. 89/14R ............ P. 190 Disposizioni - determinazioni Provincia Autonoma di Trento [90533] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 3 aprile 2014, n. 18 Procedura di verifica di cui all'art. 3 del d.P.G.p. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto "Ampliamento della cava di inerti Rio Lagazin" - Comune di Ospedaletto - Screening n. SCR-2008-21. Procedimento SCR-2008-21-MOP-01 Modifica della prescrizione n. 2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'Ambiente n. 5 del 12 febbraio 2009. .......................... P. 191 7 Bestimmungen S. 147 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 8 [90534] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 3 aprile 2014, n. 19 Procedura di verifica di cui all'art. 3 del d.P.G.p. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto "Nuova pista da sci Dolomiti" sito nel Comune di Pozza di Fassa Progetto SCR-2014-04 - Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale. .............................. P. 192 [90649] PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DI AGENZIA del 4 aprile 2014, n. 33 Deliberazione G.P. n. 458 del 28/03/2014 Programma d'attività per l'anno 2014 dei corsi di formazione in materia di utilizzazioni forestali e approvazione della perizia di spesa n. 03PE2014 con conseguente assunzione dell'impegno di euro 71.400,00 (cap. 2610). ....................... P. 194 PARTE 2 2. TEIL Ordinanze, sentenze e ricorsi Erkenntnisse, Urteile, Rekurse und Beschlüsse Stato - Provincia Autonoma di Bolzano [90646] PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA del 26 marzo 2014, n. 64 Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate Legge finanziaria 2004) e dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 agosto 2000, n. 13 (Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 e norme legislative collegate) Depositata in cancelleria il 1° aprile 2014 .. P. 216 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 9 SUPPLEMENTO N. 1 BEIBLATT NR. 1 PARTE 1 1. TEIL Decreti del Presidente Dekret des Präsidenten Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige Autonome Provinz Bozen - Südtirol [90652] [90652] del 1 aprile 2014 , n. 215 Disciplinari per i settori produttivi „verdure e patate“, „canederli di speck e di formaggio“, „carne bovina“, „birra“ e „latte e latticini“ - approvazione delle modifiche (Legge provinciale 22.12.2005, n. 12; articolo 9) vom 1. April 2014 , Nr. 215 Pflichtenhefte für die Produktbereiche „Gemüse und Kartoffeln“, „Speck- und Käseknödel“, „Fleisch vom Rind“, „Bier“ und „Milch und Milchprodukte“ - Genehmigung der Abänderungen (Landesgesetz Nr. 12 vom 22.12.2005, Artikel 9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 10 90590 Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2014 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE del 4 aprile 2014, n. 29 Rinvio dei comizi elettorali per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio del Comune di Mezzocorona (provincia di Trento) IL PRESIDENTE Preso atto che con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. S110/14/128288/8.4.3/127-10 di data 7 marzo 2014 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 11/I-II del 18 marzo 2014, il consiglio comunale di Mezzocorona, provincia di Trento, è stato sciolto a seguito delle dimissioni del sindaco ai sensi e per gli effetti dell’articolo 83 comma 1 lett. b) punto 2 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e dell’articolo 10 comma 3 del Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 1/L e s.m.; rilevato che, in base al suddetto articolo 83 comma 4 del DPReg. n. 3/L/2005 e s.m., il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del relativo decreto e che tale termine può essere prorogato al fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge; visto l’articolo 13 del sopra citato DPReg. n. 1/L/2005 e s.m., che prevede che le elezioni dei consigli comunali e del sindaco che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgano in una domenica compresa tra il 1° novembre ed il 15 dicembre, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 1° settembre decreta i comizi per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio del Comune di Mezzocorona (provincia di Trento) sono rinviati ad una domenica compresa tra il 1° novembre ed il 15 dicembre 2014, in data da stabilirsi con successivo provvedimento. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trento, 4 aprile 2014 IL PRESIDENTE UGO ROSSI Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 11 90640 Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2014 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 9 aprile 2014, n. 5-7/Leg. Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg "Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)" IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; - visto il titolo V, capi II e IV della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura); - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 462 del 28 marzo 2014 recante ‘Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg “Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”.’ emana il seguente regolamento: Art. 1 Modificazione dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008 1. Nel comma 1 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008, le parole: “previsto dall'articolo 47, comma 2,” sono sostituite dalle seguenti: “previsto dall'articolo 47, comma 6,”. Art. 2 Modificazioni dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008 1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 50157/Leg del 2008, è sostituito dal seguente: “1. Il progetto di piano di gestione della rete di riserve è adottato dai soggetti firmatari del protocollo d’intesa di cui all’articolo 47 della legge provinciale depositato presso la sede del soggetto responsabile, individuato ai sensi del comma 5 del predetto articolo, per trenta giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di ultima pubblicazione della deliberazione di adozione del progetto di piano di gestione all'albo dei soggetti firmatari.” Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 12 2. Il comma 5 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008, è sostituito dal seguente: “5. Il progetto di piano di gestione, eventualmente modificato a seguito dell'accoglimento dei pareri e delle osservazioni pervenuti, è adottato in via definitiva dai soggetti firmatari del protocollo d’intesa di cui all’articolo 47 della legge provinciale trasmesso alla Provincia a cura del soggetto responsabile di cui al comma 1.”. Art. 3 Modificazioni dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008 1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 50157/Leg. del 2008, è sostituita dalla presente: “b) tre copie della scheda illustrativa, utilizzando il modello previsto dall’allegato B; la scheda deve essere sottoscritta da professionista in possesso di un diploma di laurea di vecchio ordinamento in discipline ambientali, naturalistiche o forestali di durata almeno quadriennale oppure di un diploma di laurea specialistica o di laurea magistrale ad essi equiparato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009, nonché in possesso di abilitazione se prevista della vigente normativa per l’esercizio della specifica attività professionale”. Art. 4 Modificazioni dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008 1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia n. 50157/Leg. del 2008, è sostituita dalla presente: “b) tre copie della relazione d’incidenza, utilizzando il modello previsto dall’allegato C; la relazione deve essere sottoscritta da professionista in possesso di un diploma di laurea di vecchio ordinamento in discipline ambientali, naturalistiche o forestali di durata almeno quadriennale oppure di un diploma di laurea specialistica o di laurea magistrale ad essi equiparato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009, nonché in possesso di abilitazione se prevista della vigente normativa per l’esercizio della specifica attività professionale”. Art. 5 Modificazioni dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008 1. Nel comma 2 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg. del 2008, le parole: “sottoscritta da professionista laureato in discipline ambientali o forestali ed abilitato ai sensi della vigente normativa” sono sostituite dalle seguenti: “sottoscritta da professionista in possesso di un diploma di laurea di vecchio ordinamento in discipline ambientali, naturalistiche o forestali di durata almeno quadriennale oppure di un diploma di laurea specialistica o di laurea magistrale ad essi equiparato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009, nonché in possesso di abilitazione se prevista della vigente normativa per l’esercizio della specifica attività professionale”. Art. 6 Entrata in vigore 1. Questo regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento. 9 aprile 2014 IL PRESIDENTE UGO ROSSI Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 13 NOTE ESPLICATIVE Avvertenza Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull’efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate. Note alle premesse L’articolo 53 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2., dispone: “Art. 53 Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.” L’articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), dispone: “Art. 54 1) Alla Giunta provinciale spetta: la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.” Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 14 Nota all’articolo 1: - L’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/leg, come modificato dall’articolo qui annotato, dispone: “Art. 5 Adozione e approvazione delle misure di conservazione specifiche per le ZPS gestite attraverso la rete di riserve 1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera b), della legge provinciale, le misure di conservazione specifiche delle ZPS gestite attraverso la rete delle riserve sono definite nell'ambito del piano di gestione, previsto dall'articolo 47, comma 2, previsto dall'articolo 47, comma 6, della legge provinciale, approvato secondo la procedura prevista dall'articolo 11 di questo regolamento, acquisito il parere della struttura provinciale competente.” - Il terzo comma dell’articolo 38 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette), come modificato dall'art. 4 della legge provinciale 27 marzo 2013 n. 4, dispone: “Art. 38 Misure di conservazione 3. Le misure di conservazione specifiche per ogni zona o per gruppi di zone sono predisposte, in coerenza con le misure di conservazione generali: a) dagli enti di gestione dei parchi naturali provinciali, nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dal capo III di questo titolo, qualora le zone ricadano all'interno dei parchi; b) omissis c) dalla struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura per tutte le altre zone disciplinate da questo capo. - Il secondo, quarto,quinto e sesto comma dell’articolo 47 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette), come sostituito dall'art. 7, comma 1, della legge provinciale 27 marzo 2013 n. 4, dispongono: “Art. 47 Rete di riserve 2. La rete di riserve è attivata su base volontaria attraverso accordi di programma tra i comuni e le comunità interessate e la Provincia. Se sono territorialmente interessati partecipano all'accordo di programma anche l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali istituita dall'articolo 68, la Magnifica Comunità di Fiemme, le Regole di Spinale e Manez, le amministrazioni separate dei beni di uso civico e le consortele. Se la rete di riserve coinvolge in via prevalente le aree di protezione fluviale e gli ambiti fluviali di cui al comma 1, possono partecipare anche i bacini imbriferi montani (BIM). 4. Ai fini della sottoscrizione dell'accordo di programma previsto dal comma 2 i soggetti indicati, esclusa la Provincia, stipulano un protocollo d'intesa che, in coerenza con le finalità di questa legge per la conservazione della natura e per le reti di riserve, indica gli obiettivi di carattere generale, gli impegni e i ruoli dei soggetti coinvolti, nonché l'ambito generale di riferimento e i tempi previsti per la sottoscrizione dell'accordo di programma e per l'adozione del piano di gestione. 5. L'accordo di programma per l'attivazione della rete di riserve individua in un comune, in una comunità o in un BIM il soggetto responsabile e i compiti ad esso demandati, e in particolare quello di coordinare la gestione della rete di riserve. L'accordo di programma indica, inoltre: a) b) c) d) e) f) la durata, non inferiore a tre anni, e le modalità di rinnovo; l'ambito territoriale di riferimento; gli obiettivi; le forme e le modalità di coordinamento, i ruoli dei soggetti sottoscrittori e le forme di partecipazione; il programma finanziario concernente gli interventi e le attività necessari all'attivazione e al primo periodo di gestione della rete di riserve e le relative modalità di rinnovo e di aggiornamento, in relazione alle previsioni del piano di gestione della rete; i tempi d'attuazione. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 15 6. La rete di riserve è gestita attraverso un piano di gestione adottato dai soggetti firmatari del protocollo d'intesa entro un anno dalla sottoscrizione dell'accordo di programma e approvato dalla Giunta provinciale. Con regolamento sono definite le modalità e le procedure di adozione e di approvazione. Il piano di gestione può individuare ulteriori misure di tutela per ogni zona o gruppi di zone gestite attraverso la rete di riserve, in coerenza con le misure di conservazione generali e specifiche disposte ai sensi della normativa vigente, nonché ulteriori misure rispetto a quelle previste ai sensi della vigente normativa per le riserve naturali provinciali, per le riserve locali, per le aree di protezione fluviale e per gli ambiti fluviali che in essa ricadono. Il piano può individuare, inoltre, ambiti territoriali per l'integrazione ecologica dei siti e delle riserve che costituiscono la rete, individuando eventuali apposite misure di tutela degli ambiti stessi. Nota all’articolo 2: - L’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/leg, dispone: “Art. 11 Approvazione dei piani di gestione della rete di riserve 1. Secondo quanto disposto dall'articolo 47 della legge provinciale, il progetto di piano di gestione della rete di riserve è adottato dalla Giunta provinciale e dal soggetto responsabile, individuato ai sensi del medesimo articolo 47, comma 1, e depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo del soggetto responsabile della deliberazione di adozione del progetto di piano. Nel periodo di deposito chiunque può prendere visione del progetto di piano e presentare osservazioni al soggetto responsabile. 2. Il soggetto responsabile trasmette, per l'acquisizione dei rispettivi pareri, il progetto di piano all'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, alla Magnifica Comunità di Fiemme, alle Regole di Spinale e Manez, alle amministrazioni dei beni di uso civico se territorialmente interessati, agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali confinanti con riserve facenti parte della rete di riserve nonché ai proprietari forestali di almeno 100 ettari all'interno della rete di riserve. 3. Gli enti e i soggetti indicati nel comma 2 esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto di piano. 4. Dalla data di adozione del progetto di piano prevista dal comma 1, i comuni sospendono ogni determinazione sulle domande di concessione o sulle denunce di inizio attività relative agli interventi che possono comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione, individuati con l'atto di adozione del progetto di piano medesimo. 5. Il soggetto responsabile adotta in via definitiva il progetto di piano, eventualmente modificato a seguito dell'accoglimento dei pareri e delle osservazioni pervenuti e lo trasmette alla Provincia. 6. La Giunta provinciale approva il piano di gestione adottato entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento, previo parere del comitato scientifico delle aree protette; nel caso in cui il piano di gestione riguardi siti e zone è acquisito inoltre il parere del Consiglio delle autonomie locali. 7. In sede di approvazione la Giunta provinciale può apportare quelle modifiche al piano che non comportano sostanziali innovazioni. 8. Il piano di gestione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione.” Nota all’articolo 3: - Il primo comma dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/leg, come modificato dall’articolo qui annotato, dispone: “Art. 16 Verifica preventiva del requisito di incidenza significativa 1. Chiunque intenda realizzare un progetto assoggettabile a valutazione di incidenza, non ricadente nelle tipologie previste ai sensi dell'articolo 15, può sottoporre a verifica preventiva il progetto stesso previa presentazione alla struttura provinciale competente dei seguenti documenti: a) la domanda, redatta in conformità al modello previsto dall'allegato A; b) tre copie della scheda illustrativa, sottoscritta da professionista laureato in discipline ambientali o forestali ed abilitato ai sensi della vigente normativa, utilizzando il modello previsto dall'allegato B; la scheda deve essere Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 c) - 16 sottoscritta da professionista in possesso di un diploma di laurea di vecchio ordinamento in discipline ambientali, naturalistiche o forestali di durata almeno quadriennale oppure di un diploma di laurea specialistica o di laurea magistrale ad essi equiparato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009, nonché in possesso di abilitazione se prevista della vigente normativa per l’esercizio della specifica attività professionale”; tre copie degli eventuali elaborati tecnici, rappresentativi di ciò che si intende realizzare.” Il decreto ministeriale 9 luglio 2009 sostituisce il decreto interministeriale 5 maggio 2004 e ss.mm. e ii. e disciplina le equiparazioni tra i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e le lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009; Nota all’articolo 4: - Il primo comma dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/leg, come modificato dall’articolo qui annotato, dispone: “Art. 17 Procedura per la valutazione di incidenza dei progetti 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, ai fini della valutazione di incidenza, il proponente presenta alla struttura provinciale competente i seguenti documenti: a) la domanda, redatta in conformità al modello previsto dall'allegato A; b) tre copie della relazione di incidenza, sottoscritta da un professionista laureato in discipline ambientali o forestali ed abilitato ai sensi della vigente normativa, utilizzando il modello previsto dall'allegato C; la relazione deve essere sottoscritta da professionista in possesso di un diploma di laurea di vecchio ordinamento in discipline ambientali, naturalistiche o forestali di durata almeno quadriennale oppure di un diploma di laurea specialistica o di laurea magistrale ad essi equiparato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009, nonché in possesso di abilitazione se prevista della vigente normativa per l’esercizio della specifica attività professionale”; c) quattro copie, di cui una su supporto informatico, del progetto e relativi elaborati tecnici, dai quali risulti in particolare la descrizione degli interventi riferibili ai siti o alle zone interessati, anche mediante cartografia di dettaglio nonché l'individuazione delle aree occupate durante le fasi di cantierizzazione e di esercizio delle opere.” - Per il riferimento al decreto ministeriale 9 luglio 2009 vedi la nota all’articolo 3. Nota all’articolo 5: - Il secondo comma dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/leg, come modificato dall’articolo qui annotato, dispone: “Art. 18 Procedura per la valutazione di incidenza dei piani 2. L'autorità competente effettua la valutazione di incidenza sulla base dello progetto di piano, della relazione di incidenza, redatta secondo il modello previsto dall'allegato C e sottoscritta da un professionista laureato in discipline ambientali o forestali ed abilitato ai sensi della vigente normativa sottoscritta da professionista in possesso di un diploma di laurea di vecchio ordinamento in discipline ambientali, naturalistiche o forestali di durata almeno quadriennale oppure di un diploma di laurea specialistica o di laurea magistrale ad essi equiparato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009, nonché in possesso di abilitazione se prevista della vigente normativa per l’esercizio della specifica attività professionale”, nonché dei relativi elaborati tecnici dai quali risulti la descrizione degli interventi riferibili ai siti o alle zone interessati, anche mediante cartografia di dettaglio nonché l'indicazione di eventuali altri vincoli presenti sull'area interessata (idrogeologico, paesaggistico, zone di protezione della fauna e di ripopolamenti faunistici).” - Per il riferimento al decreto ministeriale 9 luglio 2009 vedi la nota all’articolo 3. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 17 90591 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESRATES vom 13. März 2014, Nr. 86/34.2 DECRETO ASSESSORILE del 13 marzo 2014, n. 86/34.2 Auflösung durch eine behördliche Maßnahme der Genossenschaft "Domus Studium Gen.", mit Sitz in Bozen, Frontkämpfer-Straße 4/a, im Sinne des Artikels 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches. Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa "Domus Studium società cooperativa", con sede a Bolzano, Via dei Combattenti, 4/a ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile. Der Landesrat für italienische Schule, Berufsbildung und Kultur, Wohnbau und öffentliche Bauten hat folgende Rechtsvorschriften, Verwaltungsakte und Tatsachen zur Kenntnis genommen: L'assessore alla scuola, formazione professionale e cultura italiana, all’edilizia abitativa e ai lavori pubblici prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti: Der Artikel 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches definiert alle Fälle, in welchen die Auflösung durch eine behördliche Maßnahme vorgesehen ist; L’articolo 2545-septiesdecies del Codice Civile definisce i casi in cui è previsto lo scioglimento per atto dell’autorità; das Gesetz vom 17. Juli 1975, Nr. 400, regelt die Bestimmungen im Bereich der Vereinheitlichung und Beschleunigung des Verfahrens der Zwangsliquidierung der genossenschaftlichen Körperschaften; la legge 17 luglio 1975, n. 400, definisce le norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi; die Artikel 31, 34 und 36 des Regionalgesetzes vom 9. Juli 2008, Nr. 5 „Neue Regelung der Aufsicht über die genossenschaftlichen Körperschaften“ sehen die Auflösung durch eine behördliche Maßnahme (Zwangsauflösung) vor; gli articoli 31, 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 “La nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti cooperativi”, prevedono lo scioglimento per atto dell’autorità (scioglimento coatto); mit Dekret des Präsidenten der Region vom 16. Dezember 2008, Nr. 11/L, wurde die Durchführungsverordnung zum oben angeführten Regionalgesetz vom 9. Juli 2008 Nr. 5 genehmigt; con DPR 16 dicembre 2008, n. 11/L, è stato approvato il regolamento attuativo, relativo alla suddetta legge regionale del 9 luglio 2008 n. 5; die Landesregierung hat mit Beschluss vom 14.12.2009, Nr. 2893, die Durchführung der Maßnahmen im Zusammenhang mit den genossenschaftlichen Körperschaften, welche vom Regionalgesetz vom 9. Juli 2008, Nr. 5, der Provinz oder der Landesregierung übertragen worden sind, mit Ausnahme jener allgemeiner Natur, den Mitgliedern der Landesregierung übertragen und zwar gemäß den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen, wie sie kraft der vom Landeshauptmann im Sinne des Artikels 52, Absatz 3 des Autonomiestatutes vorgenommenen Aufgabenaufteilung entsprechen; la Giunta Provinciale con deliberazione dd. 14.12.2009, n. 2893, ha delegato l’assunzione dei provvedimenti in merito agli enti cooperativi, che sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, alla Provincia od alla Giunta provinciale, ad eccezione di quelli di natura generale, ai componenti la Giunta Provinciale stessa, in ragione ed in conformità al riparto degli affari operato dal Presidente della Provincia, ai termini dell’art. 52, dello statuto di autonomia; im Zuge der ordentlichen Revision, welche von Sabrina Desiato im Namen der Confcooperative nel corso della revisione ordinaria, eseguita da Sabrina Desiato, per conto di Confcooperative Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 Bozen vom 01.12.2013 bis 28.12.2013, Prot. Nr. 70596 vom 31.01.2014 durchgeführt wurde, sind folgende schwerwiegende Unregelmäßigkeiten festgestellt worden: • Fehlende Verfolgung des Gegenseitigkeitszwecks; • Mitgliederanzahl niedriger als die gesetzliche Mindestanzahl; • Negatives Nettovermögen; • 18 Bolzano, dal 01.12.2013 al 28.12.2013, prot. n. 70596 del 31.01.2014 sono emerse le seguenti gravi irregolarità: • Assenza di qualsiasi attività; • Numero di soci inferiore al minimo di legge; Mancato perseguimento dello scopo mutualistico; Patrimonio netto negativo. • • Abwesenheit irgendwelcher Tätigkeit. Daher wird die Auflösung der genannten Genossenschaft durch eine behördliche Maßnahme gemäß Art. 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches beantragt; Viene pertanto richiesto lo scioglimento per atto dell’autorità della citata cooperativa ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile; das Landesamt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens hat die genannte Genossenschaft mit Einschreiben mit Rückantwort Prot. Nr. 79192 vom 04.02.2014 über die Einleitung des Verfahrens betreffend die Zwangsauflösung benachrichtigt. Gleichzeitig wurde der Genossenschaft eine Frist von fünfzehn Tagen, um eventuelle Einwände einzureichen, gegeben. Bei Ablauf der Frist wurden keine Einwände eingereicht; l’Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione ha con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno prot. N. 79192 del 04.02.2014 comunicato alla cooperativa sopra indicata l’avvio del procedimento di scioglimento per atto dell’autorità, dando nel contempo alla stessa un termine di quindici giorni per presentare eventuali osservazioni. Alla scadenza del termine non è pervenuta alcuna osservazione; es liegen die oben genannten schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten vor, welche die Auflösung durch eine behördliche Maßnahme laut Artikel 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches erfordern; sussistono le sopra citate gravi irregolarità che richiedono lo scioglimento della cooperativa per atto dell’autorità ai sensi dell’articolo 2545septiesdecies del Codice Civile; und verfügt e decreta 1) aus den in den Prämissen erwähnten Gründen, die Zwangsauflösung der Genossenschaft „Domus Studium“, mit Sitz in Bozen, Frontkämpfer-Straße, 4/a, (MwSteuernr. 02725000216) im Sinne des Artikels 2545septiesdecies des Zivilgesetzbuches und der Artikel 34 und 36 des Regionalgesetzes 9. Juli 2008, n. 5, ohne Ernennung des Liquidationskommissärs zu verfügen. 1) di disporre, per i motivi citati in premessa, lo scioglimento per atto dell’autorità della cooperativa “Domus Studium“, con sede a Bolzano, Via dei Combattenti 4/a, (P.I. 02725000216) ai sensi dell’articolo 2545septiesdecies del Codice Civile e dell’art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008 n. 5, senza nomina del commissario liquidatore. 2) Gegen dieses Dekret kann ab Veröffentlichung desselben bei der zuständigen gerichtlichen Behörde Rekurs eingereicht werden. 2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l’autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione. 3) Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Republik sowie im Amtsblatt der Region veröffentlicht. 3) Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale delle Regione. 4) Innerhalb 30 Tagen ab Veröffentlichung dieses Dekretes, können Gläubiger oder andere interessierte Personen an das Landesamt für 4) Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 die Entwicklung des Genossenschaftswesens begründeten Antrag auf Ernennung eines Liquidationskommissärs stellen. DER LANDESRAT FÜR ITALIENISCHE SCHULE, BERUFSBILDUNG UND KULTUR, WOHNBAU UND ÖFFENTLICHE BAUTEN DR. CHRISTIAN TOMMASINI 19 interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all’Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione. L’ASSESSORE ALLA SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE E CULTURA ITALIANA, ALL’EDILIZIA ABITATIVA E AI LAVORI PUBBLICI DOTT. CHRISTIAN TOMMASINI Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 20 90528 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESRATES vom 20. März 2014, Nr. 12/00091 DECRETO ASSESSORILE del 20 marzo 2014, n. 12/00091 Ausgliederung der neugebildeten Gp. 1282/23 in der KG Pfitsch aus der Straßendomäne und Überführung derselben in das verfügbare Vermögen der Autonomen Provinz Bozen Sdemanializzazione della neo p.f. 1282/23 in C.C. Val di Vizze e trasferimento della medesima al patrimonio disponibile della Provincia autonoma di Bolzano Der Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, Punkt 8 und 12, sieht die Übertragung von Befugnissen (Maßnahmen) an den Landesrat auf Zeit für Straßendienst und für Vermögensverwaltung vor; La deliberazione della Giunta Provinciale del 14 dicembre 2009, n. 2893, punti 8 e 12, prevede la delega di funzioni (provvedimenti) all'assessore provinciale in carica competente per il servizio stradale e per l'amministrazione del patrimonio; Das Landesgesetz vom 19. August 1991, Nr. 24 betrifft die Klassifizierung der Straßen im Interessenbereich des Landes und regelt auch die erforderlichen vermögensrechtlichen Aspekte; la legge provinciale 19 agosto 1991 n. 24 riguarda la classificazione delle strade d’interesse provinciale e disciplina anche i relativi rapporti patrimoniali; die Grundparzelle 1282/4 in der KG Pfitsch ist Eigentum der Autonomen Provinz Bozen: Öffentliches Gut – Straßen und Herr David Volgger hat mit Schreiben vom 13. März 2014 um den Erwerb von 298 m2 dieser Grundparzelle angesucht und hierfür den Teilungsplan Nr. 367/2012 von Herrn Geom. Erwin Tötsch ausarbeiten lassen; la particella fondiaria 1282/4 in C.C. Val di Vizze è di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo strade ed il Sig. David Volgger ha richiesto con lettera del 13 marzo 2014 di acquisire 298 m2 di questa particella fondiaria, facendo elaborare il tipo di frazionamento n. 367/2012 dal geom. Erwin Tötsch; der Direktor des gebietsmäßig zuständigen Straßendienstes hat mitgeteilt, dass 298 m2 der obgenannten Grundparzelle für den Straßendienst nicht zweckdienlich sind und somit kann die neugebildete Gp. 1282/23 in der KG Pfitsch gemäß obgenanntem Teilungsplan in das „verfügbare Vermögen“ der Autonomen Provinz Bozen übertragen werden; il direttore del servizio strade territorialmente competente ha comunicato che 298 m2 della particella fondiaria sopraccitata non sono strumentali per il servizio stesso e perciò la neo p.f. 1282/23 in C.C. Val di Vizze può essere trasferita al “patrimonio disponibile” della Provincia autonoma di Bolzano secondo il tipo di frazionamento sopraccitato; Auf diese Rechtsgrundlagen und Tatsachen aufbauend Sulla base di tali fonti normative e fatti, l’Assessore all'istruzione e cultura ladina, musei e beni culturali, patrimonio, servizio strade e mobilità verfügt: decreta: der Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Vermögen, Straßendienst und Mobilität 1. die neugebildete Gp. 1282/23 in der KG Pfitsch vom „Öffentlichen Gut – Straßen“ auszugliedern und in das „verfügbare Vermögen“ der Autonomen Provinz Bozen zu übertragen. 1. di sdemanializzare la neo p.f. 1282/23 in C.C. Val di Vizze e di trasferirla al “patrimonio disponibile” della Provincia autonoma di Bolzano. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 21 2. Für die Durchführung dieses Dekretes werden die zuständigen Ämter die erforderlichen Folgemaßnahmen erstellen. 2. Per l’esecuzione dei contenuti espressi con il presente decreto, gli uffici competenti provvederanno alla predisposizione dei necessari provvedimenti. 3. Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino - Südtirol veröffentlicht. 3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige. LANDESRAT FÜR LADINISCHE BILDUNG UND KULTUR, MUSEEN UND DENKMÄLER, VERMÖGEN, STRASSENDIENST UND MOBILITÄT ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA LADINA, MUSEI E BENI CULTURALI, PATRIMONIO, SERVIZIO STRADE E MOBILITÀ DR. FLORIAN MUSSNER DOTT. FLORIAN MUSSNER Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 22 90656 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 25. März 2014, Nr. 326/29.6 DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 25 marzo 2014, n. 326/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Sterzing Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del Comune di Vipiteno DER AMTSDIREKTOR FÜR ABFALLWIRTSCHAFT IL DIRETTORE D’UFFICIO GESTIONE RIFIUTI hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen: ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti: Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4; Legge provinciale 26 maggio 2006, n.4; Dekret des Landeshauptmannes 11 Juli 2012, Nr. 23 "Genehmigungs- und Ermächtigungsverfahren für Anlagen zur Behandlung von Abfällen“ Decreto del Presidente della Provincia del 11 luglio 2012, nr. 23 "Procedure di approvazione e di autorizzazione per impianti di trattamento di rifiuti" Legislativdekret vom 3. April 2006, Nr. 152 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich; Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale; Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluß des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind; Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984; Betriebsordnung des Recyclinghofes der Gemeinde in geltender Form; Regolamento del centro di del Comune vigente; Dekret Nr. 433 vom 03/05/2011 betreffend ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE VON GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN Decreto n. 433 del 03/05/2011 concernente DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON Ansuchen vom 14/03/2014 Domanda dd. 14/03/2014 eingereicht von der GEMEINDE STERZING mit rechtlichem Sitz in STERZING NEUSTADT 21 inoltrata dal COMUNE DI VIPITENO con sede legale in VIPITENO CITTA' NUOVA 21 und e ERMÄCHTIGT die GEMEINDE STERZING mit rechtlichem Sitz in STERZING NEUSTADT 21 AUTORIZZA il COMUNE DI VIPITENO Con sede legale in VIPITENO CITTA' NUOVA 21 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 23 bis 31/03/2024 fino al 31/03/2024 mit Ermächtigungsnummer: 4094 con numero d'autorizzazione: 4094 zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE der unten angeführten Abfallarten und Mengen: ad effettuare DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità: Abfallkodex: 150101 Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe Codice di rifiuto: 150101 Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone Abfallkodex: 150102 Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff Codice di rifiuto: 150102 Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica Abfallkodex: 150103 Abfallart: Verpackungen aus Holz Codice di rifiuto: 150103 Tipologia di rifiuto: imballaggi in legno Abfallkodex: 150104 Abfallart: Verpackungen aus Metall Codice di rifiuto: 150104 Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici Abfallkodex: 150107 Abfallart: Verpackungen aus Glas Codice di rifiuto: 150107 Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro Abfallkodex: 160103 Abfallart: Altreifen Codice di rifiuto: 160103 Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso Abfallkodex: 160601 * Abfallart: Bleibatterien Codice di rifiuto: 160601 * Tipologia di rifiuto: batterie al piombo Abfallkodex: 160602 * Abfallart: Ni-Cd-Batterien Codice di rifiuto: 160602 * Tipologia di rifiuto: batterie al nichel-cadmio Abfallkodex: 160603 * Abfallart: Quecksilber enthaltende Batterien Codice di rifiuto: 160603 * Tipologia di rifiuto: batterie contenenti mercurio Abfallkodex: 160604 Abfallart: Alkalibatterien (außer 16 06 03) Codice di rifiuto: 160604 Tipologia di rifiuto: batterie alcaline (tranne 16 06 03) Abfallkodex: 170107 Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen Codice di rifiuto: 170107 Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 0106 Abfallkodex: 200101 Abfallart: Papier und Pappe/Karton Codice di rifiuto: 200101 Tipologia di rifiuto: carta e cartone Abfallkodex: 200102 Abfallart: Glas Codice di rifiuto: 200102 Tipologia di rifiuto: vetro Abfallkodex: 200108 Abfallart: biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle Codice di rifiuto: 200108 Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili di cucine e mense Abfallkodex: 200110 Abfallart: Bekleidung Codice di rifiuto: 200110 Tipologia di rifiuto: abbigliamento Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 24 Abfallkodex: 200111 Abfallart: Textilien Codice di rifiuto: 200111 Tipologia di rifiuto: prodotti tessili Abfallkodex: 200121 * Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle Codice di rifiuto: 200121 * Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio Abfallkodex: 200123 * Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten Codice di rifiuto: 200123 * Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi Abfallkodex: 200125 Abfallart: Speiseöle und -fette Codice di rifiuto: 200125 Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari Abfallkodex: 200133 * Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten Codice di rifiuto: 200133 * Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01,16 06 02 o 16 06 03 nonchè batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie Abfallkodex: 200134 Abfallart: Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen Codice di rifiuto: 200134 Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 Abfallkodex: 200135 * Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen Codice di rifiuto: 200135 * Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolose Abfallkodex: 200136 Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 Codice di rifiuto: 200136 Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 Abfallkodex: 200138 Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt Codice di rifiuto: 200138 Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 Abfallkodex: 200139 Abfallart: Kunststoffe Codice di rifiuto: 200139 Tipologia di rifiuto: plastica Abfallkodex: 200140 Abfallart: Metalle Codice di rifiuto: 200140 Tipologia di rifiuto: metallo Abfallkodex: 200199 Abfallart: sonstige Fraktionen a. n. g. Codice di rifiuto: 200199 Tipologia di rifiuto: altre frazioni non specificate altrimenti Abfallkodex: 200201 Abfallart: kompostierbare Abfälle Codice di rifiuto: 200201 Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili Abfallkodex: 200303 Abfallart: Straßenkehricht Codice di rifiuto: 200303 Tipologia di rifiuto: residui della pulizia stradale Abfallkodex: 200307 Abfallart: Sperrmüll Codice di rifiuto: 200307 Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 25 Ort der Zwischenlagerung: Brennerstraße, Gp. 382/11 Sede di stoccaggio: Via Brennero, p.f. 382/11 1. Die Bestimmungen der Betriebsordnung des Recyclinghofes, müssen eingehalten werden. 1. Le disposizioni del regolamento del centro di riciclaggio devono essere rispettate. 2. Die Annahme von Restmüll am Recyclinghof ist verboten. 2. È vietata l’accettazione presso il centro di riciclaggio di rifiuti solidi urbani. 3. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden. 3. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonchè per l'ambiente, e comunque dev'essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale. 4. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen. 4. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili. 5. Die endgültige Lagerung, die Behandlung und die Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Deponien bzw. Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder zur Verwertung an Dritte abgegeben werden, muß der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen. 5. La fase di stoccaggio definitivo, del trattamento e del recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in discariche o impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o il recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti. 6. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren. 6. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione. 7. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen. 7. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994. 8. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind die Vorschriften der Artikel 7 und 8 dieser Ermächtigung anzuwenden. 8. Fino all’entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 7 e 8 della presente autorizzazione. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 9. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. 9. 26 Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l’inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato. Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 433 vom 03/05/2011. Il presente decreto sostituisce il decreto n. 433 del 03/05/2011. DER AMTSDIREKTOR DR. GIULIO ANGELUCCI IL DIRETTORE D’UFFICIO DOTT. GIULIO ANGELUCCI Anlagen: … Allegati: omissis Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 27 90676 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 26. März 2014, Nr. 332/29.6 DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 26 marzo 2014, n. 332/29.6 Zwischenlagerung (D15) Verwertung/Rückgewinnung (R3) organischer Stoffe, die nicht als Lösemittel verwendet werden Ansammlung (R13) von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen – Lamafer GmbH Alleiniger Verwalter Bozen Deposito preliminare (D15) riciclo/recupero (R3) delle sostanze organiche non utilizzate come solventi messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non – DER AMTSDIREKTOR FÜR ABFALLWIRTSCHAFT IL DIRETTORE D’UFFICIO GESTIONE RIFIUTI hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen: ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti: Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4; Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; Dekret des Landeshauptmannes 11 Juli 2012, Nr. 23 "Genehmigungs- und Ermächtigungsverfahren für Anlagen zur Behandlung von Abfällen“ Decreto del Presidente della Provincia del 11 luglio 2012, nr. 23 "Procedure di approvazione e di autorizzazione per impianti di trattamento di rifiuti" Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich; Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale; Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluss des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind; Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984; Positives Gutachten vom 20.03.2014 Prot. Nr. 0021275 der Gemeinde Bozen - Technischer Umweltdienst und Dienststelle für die Planung von Grünflächen 5.3.3; Parere positivo del 20.03.2014 prot. n. 0021275 del Comune di Bolzano - servizio tecnico ambientale e di progettazione del verde 5.3.3; Dekret Nr. 1261 vom 12.11.2013 betreffend VERWERTUNG/RÜCKGEWINNUNG (R3) ORGANISCHER STOFFE, DIE NICHT ALS LÖSEMITTEL VERWENDET WERDEN VON NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN, ANSAMMLUNG (R13) VON NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN Decreto n. 1261 del 12.11.2013 concernente RICICLO/RECUPERO (R3) DELLE SOSTANZE ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI Finanzgarantie; Garanzia finanziaria; Ansuchen vom 18.03.2014 eingereicht von LAMAFER GMBH ALLEINIGER VERWALTER mit rechtlichem Sitz in BOZEN KEPLERO-STR. 3 Domanda dd. 18.03.2014 inoltrata da LAMAFER SRL SOCIO UNICO con sede legale in BOLZANO VIA KEPLERO 3 und e Lamafer Srl Socio unico Bolzano Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 ERMÄCHTIGT 28 AUTORIZZA die Firma LAMAFER GMBH ALLEINIGER VERWALTER mit rechtlichem Sitz in BOZEN KEPLERO-STR. 3 la Ditta LAMAFER SRL SOCIO UNICO con sede legale in BOLZANO VIA KEPLERO 3 bis 31.03.2019 fino al 31.03.2019 mit Ermächtigungsnummer: 4098 con numero d'autorizzazione: 4098 zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) VERWERTUNG/RÜCKGEWINNUNG (R3) ORGANISCHER STOFFE, DIE NICHT ALS LÖSEMITTEL VERWENDET WERDEN ANSAMMLUNG (R13) der unten angeführten Abfallarten und Mengen: ad effettuare DEPOSITO PRELIMINARE (D15) RICICLO/RECUPERO (R3) DELLE SOSTANZE ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI MESSA IN RISERVA (R13) dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità: Abfallkodex: 060101 * (R13) Abfallart: Schwefelsäure und schweflige Säure Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 060101 * (R13) Tipologia di rifiuto: acido solforico ed acido solforoso Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 060102 * (R13) Abfallart: Salzsäure Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 060102 * (R13) Tipologia di rifiuto: acido cloridrico Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 060103 * (R13) Abfallart: Flusssäure Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 060103 * (R13) Tipologia di rifiuto: acido fluoridrico Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 060104 * (R13) Abfallart: Phosphorsäure und phosphorige Säure Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 060104 * (R13) Tipologia di rifiuto: acido fosforico e fosforoso Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 060105 * (R13) Abfallart: Salpetersäure und salpetrige Säure Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 060105 * (R13) Tipologia di rifiuto: acido nitrico e acido nitroso Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 060106 * (R13) Abfallart: andere Säuren Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 060106 * (R13) Tipologia di rifiuto: altri acidi Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 070101 * (R13) Abfallart: wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 070101 * (R13) Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 070103 * (R13) Abfallart: halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 070103 * (R13) Tipologia di rifiuto: solventi organici alogenati,soluzioni di lavaggio ed acque madri Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 070104 * (R13) Abfallart: andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 070104 * (R13) Tipologia di rifiuto: altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri Quantità: 0,5 t/anno Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 29 Abfallkodex: 070104 * (R13) Abfallart: andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 070104 * (R13) Tipologia di rifiuto: altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 070108 * (R13) Abfallart: andere Reaktions- und Destillationsrückstände Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 070108 * (R13) Tipologia di rifiuto: altri fondi e residui di reazione Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 070110 * (R13) Abfallart: andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 070110 * (R13) Tipologia di rifiuto: altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 070201 * (R13) Abfallart: wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 070201 * (R13) Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di lavaggio e acque madri Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 070203 * (R13) Abfallart: halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 070203 * (R13) Tipologia di rifiuto: solventi organici alogenati,soluzioni di lavaggio ed acque madri Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 070204 * (R13) Abfallart: andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 070204 * (R13) Tipologia di rifiuto: altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 070210 * (R13) Abfallart: andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 070210 * (R13) Tipologia di rifiuto: altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 070301 * (R13) Abfallart: wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 070301 * (R13) Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 070303 * (R13) Abfallart: halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 070303 * (R13) Tipologia di rifiuto: solventi organici alogenti, soluzioni di lavaggio ed acque madri Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 070304 * (R13) Abfallart: andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 070304 * (R13) Tipologia di rifiuto: altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 070310 * (R13) Abfallart: andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 070310 * (R13) Tipologia di rifiuto: altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 070401 * (D15) Abfallart: wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen Menge: 2 t/Jahr Codice di rifiuto: 070401 * (D15) Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri Quantità: 2 t/anno Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 30 Abfallkodex: 070403 * (D15) Abfallart: halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 070403 * (D15) Tipologia di rifiuto: solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 070404 * (D15) Abfallart: andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 070404 * (D15) Tipologia di rifiuto: altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 070601 * (D15) Abfallart: wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 070601 * (D15) Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 070603 * (D15) Abfallart: halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 070603 * (D15) Tipologia di rifiuto: solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 070604 * (D15) Abfallart: andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 070604 * (D15) Tipologia di rifiuto: altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 070608 * (D15) Abfallart: andere Reaktions- und Destillationsrückstände Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 070608 * (D15) Tipologia di rifiuto: altri fondi e residui di reazione Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 070610 * (D15) Abfallart: andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 070610 * (D15) Tipologia di rifiuto: altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 070701 * (R13) Abfallart: wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 070701 * (R13) Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 070703 * (R13) Abfallart: halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 070703 * (R13) Tipologia di rifiuto: solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 070704 * (R13) Abfallart: andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 070704 * (R13) Tipologia di rifiuto: altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 070710 * (R13) Abfallart: andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 070710 * (R13) Tipologia di rifiuto: altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti Quantità: 0,5 t/anno Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 31 Abfallkodex: 080111 * (D15-R13) Abfallart: Farb - und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten Menge: 2 t/Jahr Codice di rifiuto: 080111 * (D15-R13) Tipologia di rifiuto: pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose Quantità: 2 t/anno Abfallkodex: 080112 (D15-R13) Abfallart: Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen Menge: 1 t/Jahr Codice di rifiuto: 080112 (D15-R13) Tipologia di rifiuto: pitture di scarto e vernici diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 Quantità: 1 t/anno Abfallkodex: 080113 * (D15-R13) Abfallart: Farb- und Lackschlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 080113 * (D15-R13) Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 080114 (D15-R13) Abfallart: Farb- und Lackschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 13 fallen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 080114 (D15-R13) Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13 Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 080115 * (D15-R13) Abfallart: wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 080115 * (D15-R13) Tipologia di rifiuto: fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 080116 (D15-R13) Abfallart: wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 15 fallen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 080116 (D15-R13) Tipologia di rifiuto: fanghi acquosi contenenti pitture o vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 15 Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 080117 * (D15-R13) Abfallart: Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 080117 * (D15-R13) Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 080118 (D15-R13) Abfallart: Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 17 fallen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 080118 (D15-R13) Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17 Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 080119 * (D15-R13) Abfallart: wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 080119 * (D15-R13) Tipologia di rifiuto: sospensioni acquose contenenti pitture o vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 080120 (D15-R13) Abfallart: wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 19 fallen Codice di rifiuto: 080120 (D15-R13) Tipologia di rifiuto: sospensioni acquose contenenti pitture o vernici diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 32 Menge: 0,5 t/Jahr Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 080121 * (D15-R13) Abfallart: Farb- oder Lackentfernerabfälle Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 080121 * (D15-R13) Tipologia di rifiuto: residui di vernici o di sverniciatori Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 080307 (R13) Abfallart: wässrige Schlämme, die Druckfarben enthalten Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 080307 (R13) Tipologia di rifiuto: fanghi acquosi contenenti inchiostro Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 080308 (R13) Abfallart: wässrige flüssige Abfälle, die Druckfarben enthalten Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 080308 (R13) Tipologia di rifiuto: rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 080312 * (R13) Abfallart: Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 080312 * (R13) Tipologia di rifiuto: scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 080313 (R13) Abfallart: Druckfarbenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 12 fallen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 080313 (R13) Tipologia di rifiuto: scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 080314 * (R13) Abfallart: Druckfarbenschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 080314 * (R13) Tipologia di rifiuto: fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 080315 (R13) Abfallart: Druckfarbenschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 14 fallen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 080315 (R13) Tipologia di rifiuto: fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 080316 * (R13) Abfallart: Abfälle von Ätzlösungen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 080316 * (R13) Tipologia di rifiuto: residui di soluzioni chimiche per incisione Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 080317 * (R13) Abfallart: Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 080317 * (R13) Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 080318 (R13) Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen Menge: 4 t/Jahr Codice di rifiuto: 080318 (R13) Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 Quantità: 4 t/anno Abfallkodex: 080409 * (R13) Abfallart: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten Codice di rifiuto: 080409 * (R13) Tipologia di rifiuto: adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 33 Menge: 0,5 t/Jahr Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 080410 (R13) Abfallart: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen Menge: 1 t/Jahr Codice di rifiuto: 080410 (R13) Tipologia di rifiuto: adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 Quantità: 1 t/anno Abfallkodex: 080411 * (R13) Abfallart: klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten Menge: 2 t/Jahr Codice di rifiuto: 080411 * (R13) Tipologia di rifiuto: fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose Quantità: 2 t/anno Abfallkodex: 080412 (R13) Abfallart: klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 11 fallen Menge: 1 t/Jahr Codice di rifiuto: 080412 (R13) Tipologia di rifiuto: fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11 Quantità: 1 t/anno Abfallkodex: 080413 * (R13) Abfallart: wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 080413 * (R13) Tipologia di rifiuto: fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 080414 (R13) Abfallart: wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 13 fallen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 080414 (R13) Tipologia di rifiuto: fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13 Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 080415 * (R13) Abfallart: wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 080415 * (R13) Tipologia di rifiuto: rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 080416 (R13) Abfallart: wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 15 fallen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 080416 (R13) Tipologia di rifiuto: rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti diversi da quelli di cui al punto 08 04 15 Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 090101 * (R13) Abfallart: Entwickler und Aktivatorenlösungen auf Wasserbasis Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 090101 * (R13) Tipologia di rifiuto: soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 090102 * (R13) Abfallart: Offsetdruckplatten-Entwicklerlösungen auf Wasserbasis Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 090102 * (R13) Tipologia di rifiuto: soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 090103 * (R13) Abfallart: Entwicklerlösungen auf Lösemittelbasis Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 090103 * (R13) Tipologia di rifiuto: soluzioni di sviluppo a base di solventi Quantità: 0,5 t/anno Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 34 Abfallkodex: 090104 * (R13) Abfallart: Fixierbäder Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 090104 * (R13) Tipologia di rifiuto: soluzioni fissative Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 090105 * (R13) Abfallart: Bleichlösungen und Bleich-Fixier-Bäder Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 090105 * (R13) Tipologia di rifiuto: soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 090107 (R13) Abfallart: Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen enthalten Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 090107 (R13) Tipologia di rifiuto: carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 090108 (D15-R13) Abfallart: Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen enthalten Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 090108 (D15-R13) Tipologia di rifiuto: carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 110105 * (R13) Abfallart: saure Beizlösungen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 110105 * (R13) Tipologia di rifiuto: acidi di decapaggio Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 110106 * (R13) Abfallart: Säuren a. n. g. Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 110106 * (R13) Tipologia di rifiuto: acidi non specificati altrimenti Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 120301 * (D15) Abfallart: wässrige Waschflüssigkeiten Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 120301 * (D15) Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di lavaggio Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 120302 * (D15) Abfallart: Abfälle aus der Dampfentfettung Menge: 1 t/Jahr Codice di rifiuto: 120302 * (D15) Tipologia di rifiuto: rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore Quantità: 1 t/anno Abfallkodex: 130701 * (R13) Abfallart: Heizöl und Diesel Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 130701 * (R13) Tipologia di rifiuto: olio combustibile e carburante diesel Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 130703 * (R13) Abfallart: andere Brennstoffe (einschließlich Gemische) Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 130703 * (R13) Tipologia di rifiuto: altri carburanti (comprese le miscele) Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 140602 * (R13) Abfallart: andere halogenierte Lösemittel und Lösemittelgemische Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 140602 * (R13) Tipologia di rifiuto: altri solventi e miscele di solventi, alogenati Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 140603 * (R13) Abfallart: andere Lösemittel und Lösemittelgemische Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 140603 * (R13) Tipologia di rifiuto: altri solventi e miscele di solventi Quantità: 0,5 t/anno Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 35 Abfallkodex: 140604 * (R13) Abfallart: Schlämme oder feste Abfälle, die halogenierte Lösemittel enthalten Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 140604 * (R13) Tipologia di rifiuto: fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 140605 * (R13) Abfallart: Schlämme oder feste Abfälle, die andere Lösemittel enthalten Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 140605 * (R13) Tipologia di rifiuto: fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 150101 (R13) Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe Menge: 5 t/Jahr Codice di rifiuto: 150101 (R13) Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone Quantità: 5 t/anno Abfallkodex: 150102 (R13-R3) Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff Menge: 150 t/Jahr Punkt 6.1 M.D. vom 5.2.1998 Codice di rifiuto: 150102 (R13-R3) Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica Quantità: 150 t/anno Punto 6.1 D.M. 5.2.1998 Abfallkodex: 150102 (R3-R13) Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff Menge: 150 t/Jahr Codice di rifiuto: 150102 (R3-R13) Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica Quantità: 150 t/anno Abfallkodex: 150105 (R13) Abfallart: Verbundverpackungen Menge: 2 t/Jahr Codice di rifiuto: 150105 (R13) Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali compositi Quantità: 2 t/anno Abfallkodex: 150110 * (D15-R13) Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind Menge: 10 t/Jahr Codice di rifiuto: 150110 * (D15-R13) Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze Quantità: 10 t/anno Abfallkodex: 150111 * (D15-R13) Abfallart: Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z. B. Asbest) enthalten, einschließlich geleerter Druckbehältnisse Menge: 5 t/Jahr Codice di rifiuto: 150111 * (D15-R13) Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti Quantità: 5 t/anno Abfallkodex: 150202 * (D15-R13) Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind Menge: 3 t/Jahr Codice di rifiuto: 150202 * (D15-R13) Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell olio non specificati altrimenti) , stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose Quantità: 3 t/anno Abfallkodex: 150203 (D15-R13) Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen Menge: 2 t/Jahr Codice di rifiuto: 150203 (D15-R13) Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 Quantità: 2 t/anno Abfallkodex: 160107 * (R13) Abfallart: Ölfilter Menge: 3 t/Jahr Codice di rifiuto: 160107 * (R13) Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio Quantità: 3 t/anno Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 36 Abfallkodex: 160114 * (D15) Abfallart: Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten Menge: 1 t/Jahr Codice di rifiuto: 160114 * (D15) Tipologia di rifiuto: liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose Quantità: 1 t/anno Abfallkodex: 160115 (D15) Abfallart: Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 14 fallen Menge: 1 t/Jahr Codice di rifiuto: 160115 (D15) Tipologia di rifiuto: liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 Quantità: 1 t/anno Abfallkodex: 160210 * (R13) Abfallart: gebrauchte Geräte, die PCB enthalten oder damit verunreinigt sind, mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 fallen Menge: 1 t/Jahr Codice di rifiuto: 160210 * (R13) Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09 Quantità: 1 t/anno Abfallkodex: 160211 * (R13) Abfallart: gebrauchte Geräte, die teil- und vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten Menge: 2 t/Jahr Codice di rifiuto: 160211 * (R13) Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HCF Quantità: 2 t/anno Abfallkodex: 160212 * (R13) Abfallart: gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten Menge: 1 t/Jahr Codice di rifiuto: 160212 * (R13) Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere Quantità: 1 t/anno Abfallkodex: 160213 * (R13) Abfallart: gefährliche Bestandteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 12 fallen Menge: 10 t/Jahr Codice di rifiuto: 160213 * (R13) Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 Quantità: 10 t/anno Abfallkodex: 160214 (R13) Abfallart: gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen Menge: 70 t/Jahr Codice di rifiuto: 160214 (R13) Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 a 16 02 13 Quantità: 70 t/anno Abfallkodex: 160215 * (R13) Abfallart: aus gebrauchten Geräten entfernte gefährliche Bestandteile Menge: 1 t/Jahr Codice di rifiuto: 160215 * (R13) Tipologia di rifiuto: componenti pericolose rimossi da apparecchiature fuori uso Quantità: 1 t/anno Abfallkodex: 160216 (R13) Abfallart: aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 15 fallen Menge: 20 t/Jahr Codice di rifiuto: 160216 (R13) Tipologia di rifiuto: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 16 02 15 Quantità: 20 t/anno Abfallkodex: 160504 * (D15-R13) Abfallart: gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen) Menge: 2 t/Jahr Codice di rifiuto: 160504 * (D15-R13) Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose Quantità: 2 t/anno Abfallkodex: 160505 (D15-R13) Abfallart: Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 04 fallen Codice di rifiuto: 160505 (D15-R13) Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 37 Menge: 3 t/Jahr Quantità: 3 t/anno Abfallkodex: 160601 * (R13) Abfallart: Bleibatterien Menge: 40 t/Jahr Codice di rifiuto: 160601 * (R13) Tipologia di rifiuto: batterie al piombo Quantità: 40 t/anno Abfallkodex: 160602 * (R13) Abfallart: Ni-Cd-Batterien Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 160602 * (R13) Tipologia di rifiuto: batterie al nichel-cadmio Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 160602 * (R13) Abfallart: Ni-Cd-Batterien Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 160602 * (R13) Tipologia di rifiuto: batterie al nichel-cadmio Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 160603 * (R13) Abfallart: Quecksilber enthaltende Batterien Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 160603 * (R13) Tipologia di rifiuto: batterie contenenti mercurio Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 160603 * (R13) Abfallart: Quecksilber enthaltende Batterien Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 160603 * (R13) Tipologia di rifiuto: batterie contenenti mercurio Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 160604 (R13) Abfallart: Alkalibatterien (außer 16 06 03) Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 160604 (R13) Tipologia di rifiuto: batterie alcaline (tranne 16 06 03) Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 160605 (R13) Abfallart: andere Batterien und Akkumulatoren Menge: 3 t/Jahr Codice di rifiuto: 160605 (R13) Tipologia di rifiuto: altre batterie e accumulatori Quantità: 3 t/anno Abfallkodex: 160606 * (D15) Abfallart: getrennt gesammelte Elektrolyte aus Batterien und Akkumulatoren Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 160606 * (D15) Tipologia di rifiuto: elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 170601 * (D15-R13) Abfallart: Dämmmaterial, das Asbest enthält Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 170601 * (D15-R13) Tipologia di rifiuto: materiali isolanti contenenti amianto Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 170603 * (D15-R13) Abfallart: anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 170603 * (D15-R13) Tipologia di rifiuto: altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 170604 (D15-R13) Abfallart: Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 170604 (D15-R13) Tipologia di rifiuto: materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 170605 * (D15-R13) Abfallart: asbesthaltige Baustoffe Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 170605 * (D15-R13) Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione contenenti amianto Quantità: 0,5 t/anno Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 38 Abfallkodex: 170801 * (D15-R13) Abfallart: Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 170801 * (D15-R13) Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 170802 (D15-R13) Abfallart: Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 170802 (D15-R13) Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 180103 * (D15-R13) Abfallart: Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 180103 * (D15-R13) Tipologia di rifiuto: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 180106 * (D15-R13) Abfallart: Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 180106 * (D15-R13) Tipologia di rifiuto: sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 180107 (D15-R13) Abfallart: Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06 fallen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 180107 (D15-R13) Tipologia di rifiuto: sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 180108 * (D15-R13) Abfallart: zytotoxische und zytostatische Arzneimittel Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 180108 * (D15-R13) Tipologia di rifiuto: medicinali citotossici e citostatici Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 180109 (D15-R13) Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08 fallen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 180109 (D15-R13) Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 180202 * (D15-R13) Abfallart: Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen werden Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 180202 * (D15-R13) Tipologia di rifiuto: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 191201 (R13) Abfallart: Papier und Pappe Menge: 2 t/Jahr Codice di rifiuto: 191201 (R13) Tipologia di rifiuto: carta e cartone Quantità: 2 t/anno Abfallkodex: 191212 (D15-R13) Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen Menge: 10 t/Jahr Codice di rifiuto: 191212 (D15-R13) Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 Quantità: 10 t/anno Abfallkodex: 200101 (R13) Abfallart: Papier und Pappe/Karton Menge: 2 t/Jahr Codice di rifiuto: 200101 (R13) Tipologia di rifiuto: carta e cartone Quantità: 2 t/anno Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 39 Abfallkodex: 200119 * (R13) Abfallart: Pestizide Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 200119 * (R13) Tipologia di rifiuto: pesticidi Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 200121 * (R13) Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle Menge: 1 t/Jahr Codice di rifiuto: 200121 * (R13) Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio Quantità: 1 t/anno Abfallkodex: 200123 * (R13) Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten Menge: 3 t/Jahr Codice di rifiuto: 200123 * (R13) Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi Quantità: 3 t/anno Abfallkodex: 200125 (D15) Abfallart: Speiseöle und -fette Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 200125 (D15) Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 200127 * (D15-R13) Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 200127 * (D15-R13) Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 200128 (D15-R13) Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 200128 (D15-R13) Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 200129 * (D15) Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 200129 * (D15) Tipologia di rifiuto: detergenti contenenti sostanze pericolose Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 200130 (D15) Abfallart: Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 200130 (D15) Tipologia di rifiuto: detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 200133 * (R13) Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten Menge: 0,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 200133 * (R13) Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01,16 06 02 o 16 06 03 nonchè batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie Quantità: 0,5 t/anno Abfallkodex: 200134 (R13) Abfallart: Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen Menge: 1 t/Jahr Codice di rifiuto: 200134 (R13) Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 Quantità: 1 t/anno Abfallkodex: 200135 * (R13) Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und Codice di rifiuto: 200135 * (R13) Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 40 20 01 23 fallen Menge: 3 t/Jahr pericolose Quantità: 3 t/anno Abfallkodex: 200136 (R13) Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 Menge: 1 t/Jahr Codice di rifiuto: 200136 (R13) Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 Quantità: 1 t/anno Ort der Anlage: Zueggstrasse -Bozen Sede impianto: Via Zuegg -Bolzano 1. Der im Ansuchen vom 18/03/2014 beigelegte Lageplan, bildet integrierenden Bestandteil des vorliegenden Dekretes. 1. La planimetria allegata alla domanda dd. 18/03/2014 è parte integrante del presente decreto. 2. Der technische Bericht, beigelegt im Ansuchen vom 18/03/2014, ist wesentliche Bestandteils dieser Ermächtigung. 2. La relazione tecnica allegata alla domanda dd. 26/11/2013, fa parte integrante della presente autorizzazione. 3. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden. 3. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale. 4. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen. 4. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti pressi l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili. 5. Die Entsorgung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen. 5. Lo smaltimento dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimenti, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni Secondo le normative vigenti. 6. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren. 6. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scaricò in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione. 7. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen. 7. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 41 8. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind die Vorschriften der Artikel 5 und 6 dieser Ermächtigung anzuwenden. 8. Fino all’entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 5 e 6 della presente autorizzazione. 9. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen. 9. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l’inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato. Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 1261 vom 12.11.2013. Il presente decreto sostituisce il decreto n. 1261 del 12.11.2013. DER AMTSDIREKTOR DR. GIULIO ANGELUCCI IL DIRETTORE D’UFFICIO DOTT. GIULIO ANGELUCCI Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 42 90659 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 28. März 2014, Nr. 340/29.6 DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 28 marzo 2014, n. 340/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Tiers (BZ) Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del Comune di Tires (BZ) DER AMTSDIREKTOR FÜR ABFALLWIRTSCHAFT IL DIRETTORE D’UFFICIO GESTIONE RIFIUTI hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen: ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti: Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4; Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; Dekret des Landeshauptmannes 11 Juli 2012, Nr. 23 "Genehmigungs- und Ermächtigungsverfahren für Anlagen zur Behandlung von Abfällen“ Decreto del Presidente della Provincia del 11 luglio 2012, nr. 23 "Procedure di approvazione e di autorizzazione per impianti di trattamento di rifiuti" Legislativdekret vom 3. April 2006, Nr. 152 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich; Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale; Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluss des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind; Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984; Protokoll Ortsaugenschein vom 17.03.2014, Prot. Nr. 180569; Protocollo di sopralluogo del 17.03.2014, prot. n. 180569; Dekret Nr. 945 vom 28/12/2009 betreffend ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE VON HAUSMÜLL, GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN Decreto n. 945 del 28/12/2009 concernente DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI DI RIFIUTI URBANI, RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON Ansuchen vom 11/02/2014 Domanda dd. 11/02/2014 eingereicht von der GEMEINDE TIERS mit rechtlichem Sitz in Tiers ST.-GEORG-STRASSE 38 und inoltrata dal COMUNE DI TIRES con sede legale in Tires VIA SAN GIORGIO 38 e ERMÄCHTIGT die GEMEINDE TIERS mit rechtlichem Sitz in Tiers ST.-GEORG-STRASSE 38 AUTORIZZA il COMUNE DI TIRES Con sede legale in Tires VIA SAN GIORGIO 38 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 43 bis 30/11/2019 fino al 30/11/2019 mit Ermächtigungsnummer: 4095 con numero d'autorizzazione: 4095 zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE der unten angeführten Abfallarten: ad effettuare il DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E LA MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI dei sottoelencati tipi di rifiuti: Abfallkodex: 070604 * Abfallart: andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen Codice di rifiuto: 070604 * Tipologia di rifiuto: altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri Abfallkodex: 080317 * Abfallart: Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten Codice di rifiuto: 080317 * Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose Abfallkodex: 080409 * Abfallart: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten Codice di rifiuto: 080409 * Tipologia di rifiuto: adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose Abfallkodex: 090101 * Abfallart: Entwickler und Aktivatorenlösungen auf Wasserbasis Codice di rifiuto: 090101 * Tipologia di rifiuto: soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa Abfallkodex: 130208 * Abfallart: andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle Codice di rifiuto: 130208 * Tipologia di rifiuto: altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione Abfallkodex: 150101 Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe Codice di rifiuto: 150101 Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone Abfallkodex: 150102 Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff Codice di rifiuto: 150102 Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica Abfallkodex: 150104 Abfallart: Verpackungen aus Metall Codice di rifiuto: 150104 Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici Abfallkodex: 150107 Abfallart: Verpackungen aus Glas Codice di rifiuto: 150107 Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro Abfallkodex: 150202 * Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind Codice di rifiuto: 150202 * Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti) , stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose Abfallkodex: 160103 Abfallart: Altreifen Codice di rifiuto: 160103 Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso Abfallkodex: 160107 * Abfallart: Ölfilter Codice di rifiuto: 160107 * Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio Abfallkodex: 160504 * Abfallart: gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen) Codice di rifiuto: 160504 * Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 44 Abfallkodex: 160506 * Abfallart: Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, einschließlich Gemische von Laborchemikalien Codice di rifiuto: 160506 * Tipologia di rifiuto: sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio Abfallkodex: 160601 * Abfallart: Bleibatterien Codice di rifiuto: 160601 * Tipologia di rifiuto: batterie al piombo Abfallkodex: 160708 * Abfallart: ölhaltige Abfälle Codice di rifiuto: 160708 * Tipologia di rifiuto: rifiuti contenenti oli Abfallkodex: 160709 * Abfallart: Abfälle, die sonstige gefährliche Stoffe enthalten Codice di rifiuto: 160709 * Tipologia di rifiuto: rifiuti contenenti altre sostanze pericolose Abfallkodex: 170107 Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen Codice di rifiuto: 170107 Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 Abfallkodex: 170302 Abfallart: Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen Codice di rifiuto: 170302 Tipologia di rifiuto: miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 Abfallkodex: 170904 Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen Codice di rifiuto: 170904 Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 Abfallkodex: 180103 * Abfallart: Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden Codice di rifiuto: 180103 * Tipologia di rifiuto: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni Abfallkodex: 200101 Abfallart: Papier und Pappe/Karton Codice di rifiuto: 200101 Tipologia di rifiuto: carta e cartone Abfallkodex: 200102 Abfallart: Glas Codice di rifiuto: 200102 Tipologia di rifiuto: vetro Abfallkodex: 200113 * Abfallart: Lösemittel Codice di rifiuto: 200113 * Tipologia di rifiuto: solventi Abfallkodex: 200114 * Abfallart: Säuren Codice di rifiuto: 200114 * Tipologia di rifiuto: acidi Abfallkodex: 200115 * Abfallart: Laugen Codice di rifiuto: 200115 * Tipologia di rifiuto: sostanze alcaline Abfallkodex: 200119 * Abfallart: Pestizide Codice di rifiuto: 200119 * Tipologia di rifiuto: pesticidi Abfallkodex: 200121 * Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle Codice di rifiuto: 200121 * Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 45 Abfallkodex: 200123 * Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten Codice di rifiuto: 200123 * Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi Abfallkodex: 200125 Abfallart: Speiseöle und -fette Codice di rifiuto: 200125 Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari Abfallkodex: 200126 * Abfallart: Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen Codice di rifiuto: 200126 * Tipologia di rifiuto: oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 Abfallkodex: 200127 * Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten Codice di rifiuto: 200127 * Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose Abfallkodex: 200129 * Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten Codice di rifiuto: 200129 * Tipologia di rifiuto: detergenti contenenti sostanze pericolose Abfallkodex: 200131 * Abfallart: zytotoxische und zytostatische Arzneimittel Codice di rifiuto: 200131 * Tipologia di rifiuto: medicinali citotossici e citostatici Abfallkodex: 200133 * Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten Codice di rifiuto: 200133 * Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01,16 06 02 o 16 06 03 nonchè batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie Abfallkodex: 200135 * Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen Codice di rifiuto: 200135 * Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolose Abfallkodex: 200136 Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 Codice di rifiuto: 200136 Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 Abfallkodex: 200139 Abfallart: Kunststoffe Codice di rifiuto: 200139 Tipologia di rifiuto: plastica Abfallkodex: 200140 Abfallart: Metalle Codice di rifiuto: 200140 Tipologia di rifiuto: metallo Abfallkodex: 200307 Abfallart: Sperrmüll Codice di rifiuto: 200307 Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti Ort der Zwischenlagerung: Recyclinghof der Gemeinde Tiers, Gemauerstr. 13 Sede di stoccaggio: Centro di riciclaggio del Comune di Tires, via Gemauer 13 1. 1. Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend den Angaben des Lageplanes vom 25.03.2014 aufgestellt werden. I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nella planimetria del 25.03.2014. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 46 2. Die Bestimmungen der Betriebsordnung des Recyclinghofes der Gemeinde Tiers müssen eingehalten werden. 2. Le disposizioni del regolamento del centro di riciclaggio del comune di Tires devono essere rispettate. 3. Die Annahme von Restmüll am Recyclinghof ist verboten. 3. È vietata l’accettazione presso il centro di riciclaggio di rifiuti solidi urbani. 4. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden. 4. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonchè per l'ambiente, e comunque dev'essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale. 5. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen. 5. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili. 6. Die endgültige Lagerung, die Behandlung und die Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Deponien bzw. Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder zur Verwertung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen. 6. La fase di stoccaggio definitivo, del trattamento e del recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in discariche o impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o il recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti. 7. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren. 7. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione. 8. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen. 8. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994. 9. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind die Vorschriften der Artikel 7 und 8 dieser Ermächtigung anzuwenden. 9. Fino all’entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 7 e 8 della presente autorizzazione. 10. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die aus- 10. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l’inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la peri- Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 47 geübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. colosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato. Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 945 vom 28/12/2009. Il presente decreto sostituisce il decreto n. 945 del 28/12/2009. DER AMTSDIREKTOR DR. GIULIO ANGELUCCI IL DIRETTORE D’UFFICIO DOTT. GIULIO ANGELUCCI Anlagen: …. Allegati: omissis Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 48 90658 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 28. März 2014, Nr. 347/29.6 DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 28 marzo 2014, n. 347/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Martell (BZ) Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di Riciclaggio del Comune di Martello (BZ) DER AMTSDIREKTOR FÜR ABFALLWIRTSCHAFT IL DIRETTORE D’UFFICIO GESTIONE RIFIUTI hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen: ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti: Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4; Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; Dekret des Landeshauptmannes 11 Juli 2012, Nr. 23 "Genehmigungs- und Ermächtigungsverfahren für Anlagen zur Behandlung von Abfällen“ Decreto del Presidente della Provincia del 11 luglio 2012, nr. 23 " Procedure di approvazione e di autorizzazione per impianti di trattamento di rifiuti" Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich; Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale; Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluss des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind; Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984; Betriebsordnung des Recyclinghofes der Gemeinde Martell genehmigt mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 133/2013 vom 05.06.2013; Regolamento del centro di riciclaggio del Comune di Martello approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 113/2013 del 05.06.2013; Protokoll Ortsaugenschein vom 02.05.2013, Prot. Nr. 246070; Protocollo di sopralluogo del 02.05.2013, prot. n. 246070; Dekret Nr. 751 vom 24/06/2013 betreffend ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE VON HAUSMÜLL, GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN Decreto n. 751 del 24/06/2013 concernente DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI DI RIFIUTI URBANI, RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON Ansuchen vom 12/03/2014 eingereicht von GEMEINDE MARTELL mit rechtlichem Sitz in MARTELL MEIERNSTRASSE 96 Domanda dd. 12/03/2014 inoltrata da COMUNE DI MARTELLO con sede legale in MARTELLO VIA MEIERN 96 Und e ermächtigt autorizza Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 49 die Firma GEMEINDE MARTELL mit rechtlichem Sitz in MARTELL MEIERNSTRASSE 96 la Ditta COMUNE DI MARTELLO con sede legale in MARTELLO VIA MEIERN 96 bis 30/06/2018 fino al 30/06/2018 mit Ermächtigungsnummer: 4096 con numero d'autorizzazione: 4096 zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) ANSAMMLUNG (R13) der unten angeführten Abfallarten und Mengen: ad effettuare DEPOSITO PRELIMINARE (D15) MESSA IN RISERVA (R13) dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità: Abfallkodex: 070699 Abfallart: Verfallene Kosmetika Codice di rifiuto: 070699 Tipologia di rifiuto: cosmetici scaduti Abfallkodex: 080317 * Abfallart: Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten Codice di rifiuto: 080317 * Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose Abfallkodex: 130205 * Abfallart: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebeund Schmieröle auf Mineralölbasis Codice di rifiuto: 130205 * Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati Abfallkodex: 130208 * Abfallart: andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle Codice di rifiuto: 130208 * Tipologia di rifiuto: altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione Abfallkodex: 150101 Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe Codice di rifiuto: 150101 Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone Abfallkodex: 150102 Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff Codice di rifiuto: 150102 Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica Abfallkodex: 150104 Abfallart: Verpackungen aus Metall Codice di rifiuto: 150104 Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici Abfallkodex: 150107 Abfallart: Verpackungen aus Glas Codice di rifiuto: 150107 Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro Abfallkodex: 150110 * Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind Codice di rifiuto: 150110 * Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze Abfallkodex: 160103 Abfallart: Altreifen Codice di rifiuto: 160103 Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso Abfallkodex: 160107 * Abfallart: Ölfilter Codice di rifiuto: 160107 * Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio Abfallkodex: 160504 * Abfallart: gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen) Codice di rifiuto: 160504 * Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 50 Abfallkodex: 160601 * Abfallart: Bleibatterien Codice di rifiuto: 160601 * Tipologia di rifiuto: batterie al piombo Abfallkodex: 170107 Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen Codice di rifiuto: 170107 Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 Abfallkodex: 170301 * Abfallart: kohlenteerhaltige Bitumengemische Codice di rifiuto: 170301 * Tipologia di rifiuto: miscele bituminose contenenti catrame di carbone Abfallkodex: 200101 Abfallart: Papier und Pappe/Karton Codice di rifiuto: 200101 Tipologia di rifiuto: carta e cartone Abfallkodex: 200102 Abfallart: Glas Codice di rifiuto: 200102 Tipologia di rifiuto: vetro Abfallkodex: 200113 * Abfallart: Lösemittel Codice di rifiuto: 200113 * Tipologia di rifiuto: solventi Abfallkodex: 200114 * Abfallart: Säuren Codice di rifiuto: 200114 * Tipologia di rifiuto: acidi Abfallkodex: 200115 * Abfallart: Laugen Codice di rifiuto: 200115 * Tipologia di rifiuto: sostanze alcaline Abfallkodex: 200117 * Abfallart: Fotochemikalien Codice di rifiuto: 200117 * Tipologia di rifiuto: prodotti fotochimici Abfallkodex: 200119 * Abfallart: Pestizide Codice di rifiuto: 200119 * Tipologia di rifiuto: pesticidi Abfallkodex: 200121 * Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle Codice di rifiuto: 200121 * Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio Abfallkodex: 200123 * Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten Codice di rifiuto: 200123 * Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi Abfallkodex: 200125 Abfallart: Speiseöle und -fette Codice di rifiuto: 200125 Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari Abfallkodex: 200126 * Abfallart: Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen Codice di rifiuto: 200126 * Tipologia di rifiuto: oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 Abfallkodex: 200127 * Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten Codice di rifiuto: 200127 * Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose Abfallkodex: 200129 * Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten Codice di rifiuto: 200129 * Tipologia di rifiuto: detergenti contenenti sostanze pericolose Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 51 Abfallkodex: 200131 * Abfallart: zytotoxische und zytostatische Arzneimittel Codice di rifiuto: 200131 * Tipologia di rifiuto: medicinali citotossici e citostatici Abfallkodex: 200132 Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen Codice di rifiuto: 200132 Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 Abfallkodex: 200133 * Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten Codice di rifiuto: 200133 * Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01,16 06 02 o 16 06 03 nonchè batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie Abfallkodex: 200134 Abfallart: Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen Codice di rifiuto: 200134 Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 Abfallkodex: 200135 * Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen Codice di rifiuto: 200135 * Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolose Abfallkodex: 200136 Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 Codice di rifiuto: 200136 Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 Abfallkodex: 200138 Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt Codice di rifiuto: 200138 Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 Abfallkodex: 200140 Abfallart: Metalle Codice di rifiuto: 200140 Tipologia di rifiuto: metallo Abfallkodex: 200201 Abfallart: Grünabfälle Codice di rifiuto: 200201 Tipologia di rifiuto: rifiuti verdi Abfallkodex: 200307 Abfallart: Sperrmüll Codice di rifiuto: 200307 Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti Ort der Zwischenlagerung: Recyclinghof der Gemeinde Martell, Gand Nr.57, Martell Sede di stoccaggio: Centro di Riciclaggio del Comune di Martello, Ganda 57, Martello 1. Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend den Planunterlagen zum Emailansuchen vom 11/06/2013 aufgestellt werden. 1. I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nella planimetria allegata alla domanda email del 11/06/2013. 2. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. 2. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque deve es- Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden. 52 sere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale. 3. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen. 3. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti pressi l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili. 4. Die Entsorgung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen. 4. Lo smaltimento dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimenti, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti. 5. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren. 5. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione. 6. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen. 6. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994. 7. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind die Vorschriften der Artikel 5 und 6 dieser Ermächtigung anzuwenden. 7. Fino all’entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 5 e 6 della presente autorizzazione. 8. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen. 8. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l´inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato. Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 7514 vom 24/6/2013. Il presente decreto sostituisce il decreto n. 751 del 24/06/2013. DER AMTSDIREKTOR DR. GIULIO ANGELUCCI IL DIRETTORE D’UFFICIO DOTT. GIULIO ANGELUCCI Anlagen: … Allegati: omissis Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 53 90660 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 28. März 2014, Nr. 348/29.6 DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 28 marzo 2014, n. 348/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Terlan (BZ) Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del Comune di Terlano (BZ) DER AMTSDIREKTOR FÜR ABFALLWIRTSCHAFT IL DIRETTORE D’UFFICIO GESTIONE RIFIUTI hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen: ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti: Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4; Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; Dekret des Landeshauptmannes 11 Juli 2012, Nr. 23 "Genehmigungs- und Ermächtigungsverfahren für Anlagen zur Behandlung von Abfällen“ Decreto del Presidente della Provincia del 11 luglio 2012, n. 23" Procedure di approvazione e di autorizzazione per impianti di trattamento di rifiuti" Legislativdekret vom 3. April 2006, Nr. 152 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich; Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale; Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluss des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind; Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984; Betriebsordnung des Recyclinghofes der Gemeinde Terlan in geltender Fassung; Regolamento del centro di riciclaggio del Comune di Terlano e successive modifiche ed integrazioni; Protokoll Ortsaugenschein vom 06.12.2013, Prot. Nr. 666879; Protocollo di sopralluogo del 06.12.2013, prot. n. 666879; Dekret Nr. 06 vom 10.01.2014 betreffend ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE VON HAUSMÜLL, GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN Decreto n. 06 del 10.01.2014 concernente DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI DI RIFIUTI URBANI, RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON Ansuchen vom 17.03.2014 Domanda dd. 17.03.2014 eingereicht von der GEMEINDE TERLAN mit rechtlichem Sitz in Terlan (BZ) Niederthorstr. 1 und inoltrata dal COMUNE DI TERLANO con sede legale in Terlano (BZ) Via Niederthor 1 e ERMÄCHTIGT die GEMEINDE TERLAN AUTORIZZA il COMUNE DI TERLANO Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 54 mit rechtlichem Sitz in Terlan (BZ) Niederthorstr. 1 Con sede legale in Terlano (BZ) Via Niederthor 1 bis 31/12/2018 fino al 31/12/2018 mit Ermächtigungsnummer: 4097 con numero d'autorizzazione: 4097 zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE der unten angeführten Abfallarten: ad effettuare il DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E LA MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI dei sottoelencati tipi di rifiuti: Abfallkodex: 060102 * Abfallart: Salzsäure Codice di rifiuto: 060102 * Tipologia di rifiuto: acido cloridrico Abfallkodex: 060404 * Abfallart: quecksilberhaltige Abfälle Codice di rifiuto: 060404 * Tipologia di rifiuto: rifiuti contenenti mercurio Abfallkodex: 070608 * Abfallart: andere Reaktions- und Destillationsrückstände Codice di rifiuto: 070608 * Tipologia di rifiuto: altri fondi e residui di reazione Abfallkodex: 080111 * Abfallart: Farb - und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten Codice di rifiuto: 080111 * Tipologia di rifiuto: pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose Abfallkodex: 080317 * Abfallart: Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten Codice di rifiuto: 080317 * Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose Abfallkodex: 080409 * Abfallart: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten Codice di rifiuto: 080409 * Tipologia di rifiuto: adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose Abfallkodex: 130204 * Abfallart: chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis Codice di rifiuto: 130204 * Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati Abfallkodex: 130205 * Abfallart: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebeund Schmieröle auf Mineralölbasis Codice di rifiuto: 130205 * Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati Abfallkodex: 130206 * Abfallart: synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle Codice di rifiuto: 130206 * Tipologia di rifiuto: scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione Abfallkodex: 130207 * Abfallart: biologisch leicht abbaubare Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle Codice di rifiuto: 130207 * Tipologia di rifiuto: olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile Abfallkodex: 130506 * Abfallart: Öle aus Öl-/Wasserabscheidern Codice di rifiuto: 130506 * Tipologia di rifiuto: oli prodotti dalla separazione olio/acqua Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 55 Abfallkodex: 130701 * Abfallart: Heizöl und Diesel Codice di rifiuto: 130701 * Tipologia di rifiuto: olio combustibile e carburante diesel Abfallkodex: 150101 Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe Codice di rifiuto: 150101 Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone Abfallkodex: 150102 Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff Codice di rifiuto: 150102 Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica Abfallkodex: 150110 * Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind Codice di rifiuto: 150110 * Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze Abfallkodex: 150202 * Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind Codice di rifiuto: 150202 * Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose Abfallkodex: 160103 Abfallart: Altreifen Codice di rifiuto: 160103 Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso Abfallkodex: 160107 * Abfallart: Ölfilter Codice di rifiuto: 160107 * Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio Abfallkodex: 160114 * Abfallart: Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten Codice di rifiuto: 160114 * Tipologia di rifiuto: liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose Abfallkodex: 160504 * Abfallart: gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen) Codice di rifiuto: 160504 * Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose Abfallkodex: 160601 * Abfallart: Bleibatterien Codice di rifiuto: 160601 * Tipologia di rifiuto: batterie al piombo Abfallkodex: 160602 * Abfallart: Ni-Cd-Batterien Codice di rifiuto: 160602 * Tipologia di rifiuto: batterie al nichel-cadmio Abfallkodex: 160604 Abfallart: Alkalibatterien (außer 16 06 03) Codice di rifiuto: 160604 Tipologia di rifiuto: batterie alcaline (tranne 16 06 03) Abfallkodex: 170101 Abfallart: Beton Codice di rifiuto: 170101 Tipologia di rifiuto: cemento Abfallkodex: 170102 Abfallart: Ziegel Codice di rifiuto: 170102 Tipologia di rifiuto: mattoni Abfallkodex: 170103 Abfallart: Fliesen, Ziegel und Keramik Codice di rifiuto: 170103 Tipologia di rifiuto: mattonelle e ceramiche Abfallkodex: 170107 Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen Codice di rifiuto: 170107 Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 56 und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 0106 Abfallkodex: 170201 Abfallart: Holz Codice di rifiuto: 170201 Tipologia di rifiuto: legno Abfallkodex: 200101 Abfallart: Papier und Pappe/Karton Codice di rifiuto: 200101 Tipologia di rifiuto: carta e cartone Abfallkodex: 200102 Abfallart: Glas Codice di rifiuto: 200102 Tipologia di rifiuto: vetro Abfallkodex: 200108 Abfallart: biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle Codice di rifiuto: 200108 Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili di cucine e mense Abfallkodex: 200110 Abfallart: Bekleidung Codice di rifiuto: 200110 Tipologia di rifiuto: abbigliamento Abfallkodex: 200111 Abfallart: Textilien Codice di rifiuto: 200111 Tipologia di rifiuto: prodotti tessili Abfallkodex: 200113 * Abfallart: Lösemittel Codice di rifiuto: 200113 * Tipologia di rifiuto: solventi Abfallkodex: 200114 * Abfallart: Säuren Codice di rifiuto: 200114 * Tipologia di rifiuto: acidi Abfallkodex: 200115 * Abfallart: Laugen Codice di rifiuto: 200115 * Tipologia di rifiuto: sostanze alcaline Abfallkodex: 200117 * Abfallart: Fotochemikalien Codice di rifiuto: 200117 * Tipologia di rifiuto: prodotti fotochimici Abfallkodex: 200119 * Abfallart: Pestizide Codice di rifiuto: 200119 * Tipologia di rifiuto: pesticidi Abfallkodex: 200121 * Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle Codice di rifiuto: 200121 * Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio Abfallkodex: 200123 * Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten Codice di rifiuto: 200123 * Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi Abfallkodex: 200125 Abfallart: Speiseöle und -fette Codice di rifiuto: 200125 Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari Abfallkodex: 200127 * Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten Codice di rifiuto: 200127 * Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose Abfallkodex: 200129 * Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten Codice di rifiuto: 200129 * Tipologia di rifiuto: detergenti contenenti sostanze pericolose Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 57 Abfallkodex: 200130 Abfallart: Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen Codice di rifiuto: 200130 Tipologia di rifiuto: detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 Abfallkodex: 200131 * Abfallart: zytotoxische und zytostatische Arzneimittel Codice di rifiuto: 200131 * Tipologia di rifiuto: medicinali citotossici e citostatici Abfallkodex: 200133 * Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten Codice di rifiuto: 200133 * Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01,16 06 02 o 16 06 03 nonchè batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie Abfallkodex: 200135 * Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen Codice di rifiuto: 200135 * Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolose Abfallkodex: 200136 Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 Codice di rifiuto: 200136 Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 Abfallkodex: 200139 Abfallart: Kunststoffe Codice di rifiuto: 200139 Tipologia di rifiuto: plastica Abfallkodex: 200140 Abfallart: Metalle Codice di rifiuto: 200140 Tipologia di rifiuto: metallo Abfallkodex: 200201 Abfallart: Kompostierbare Abfälle Codice di rifiuto: 200201 Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili Abfallkodex: 200301 (siehe Einschränkung Punkt 4) Abfallart: gemischte Siedlungsabfälle Codice di rifiuto: 200301 (vedasi limitazione al punto 4). Tipologia di rifiuto: rifiuti urbani non differenziati Abfallkodex: 200303 Abfallart: Straßenkehricht Codice di rifiuto: 200303 Tipologia di rifiuto: residui della pulizia stradale Abfallkodex: 200307 Abfallart: Sperrmüll Codice di rifiuto: 200307 Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti Ort der Zwischenlagerung: Recyclinghof der Gemeinde Terlan auf der B.P. 961 der K.G. Terlan. Sede di stoccaggio: Centro di riciclaggio del Comune di Terlano sulla p.e. 961 del c.c. di Terlano. 1. Die Zwischenlagerung und Ansammlung der ermächtigten Abfälle erfolgt innerhalb der gekennzeichneten Fläche gemäß Lageplan Anhang A.(…) 1. Il deposito preliminare e la messa in riserva dei rifiuti autorizzati avviene all’interno dell’area indicata nella planimetria all’allegato A.(omissis) 2. Die Bestimmungen der Betriebsordnung des Recyclinghofes in geltender Fassung müssen eingehalten werden. 2. Le vigenti disposizioni del regolamento d’esercizio del centro di riciclaggio devono essere rispettate. 3. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 58 3. Die Annahme von Restmüll am Recyclinghof ist verboten. Einzige Ausnahme dabei die Annahme von kleineren Mengen an Restmüll EAK 200301 mit Herkunft lediglich aus privaten Haushalten. Die Lagerung muss über 1100lt Behälter im überdachten Bereich erfolgen. 4. È vietata l’accettazione presso il centro di riciclaggio di rifiuti solidi urbani. Unica eccezione riguarda il conferimento di piccole quantitá di rifiuti solidi urbani CER 200301 con sola provenienza da nuclei domestici. Lo stoccaggio deve essere eseguito tramite contenitori da 1100lt in ambiente coperto. 4. Die Zwischenlagerung der Baustoffe auf Asbestbasis muss unter Einhaltung der Vorschriften des Rundschreibens vom 20.11. 1998 Prot. Nr. 5505 des Amtes für Abfallwirtschaft erfolgen. 5. Lo stoccaggio del materiale da costruzione a base di amianto dovrà avvenire in rispetto delle prescrizioni della circolare dell’Ufficio gestione rifiuti dd. 20.11.1998 prot. n. 5505. 5. Der Biomüll EAK 200108 darf am Recyclinghof nur über wasserdichte Behälter oder Container zwischengelagert werden. 6. I rifiuti biodegradabili CER 200108 possono essere depositati preliminarmente presso il centro di riciclaggio solamente tramite contenitori o container a tenuta stagna. 6. Die Entleerung der Behälter oder Containers für Biomüll EAK 200108 muss mindestens 1mal wöchentlich geschehen; im Bedarfsfall auch öfters. 7. Lo svuotamento dei contenitori o container per rifiuti biodegradabili CER 200108 deve avvenire minimo 1 volta a settimana; in casi di comprovata necessità anche più spesso. 7. Das Landesamt für Abfallwirtschaft behält sich vor, bei Nichteinhaltung der obgenannten Vorschriften, die Annahme von Biomüll EAK 200108 am Recyclinghof unmittelbar einzustellen. 8. L’Ufficio Gestione Rifiuti si riserva di sospendere immediatamente l’accetta-zione di rifiuti biodegradabili CER 200108 presso il centro di riciclaggio, qualora le prescrizioni di cui sopra non venissero mantenute. 8. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muß Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden. 9. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonchè per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale. 9. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen. 10. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili. 10. Die endgültige Lagerung, die Behandlung und die Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle haben in ermächtigten Deponien bzw. Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder zur Verwertung an Dritte abgegeben werden, muß der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen. 11. La fase di stoccaggio definitivo, del trattamento e del recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in discariche o impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o il recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti. 11. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 12. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 59 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren. in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione. 12. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen. 13. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994. 13. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind die Vorschriften der Artikel 12 und 13 dieser Ermächtigung anzuwenden. 14. Fino all’entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 12 e 13 della presente autorizzazione. 14. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen. 15. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l´inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato. Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 06 vom 10/01/2014. Il presente decreto sostituisce il decreto n. 06 del 10/01/2014. DER AMTSDIREKTOR DR. GIULIO ANGELUCCI IL DIRETTORE D’UFFICIO DOTT. GIULIO ANGELUCCI Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 60 90529 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESRATES vom 31. März 2014, Nr. 12/00094 DECRETO ASSESSORILE del 31 marzo 2014, n. 12/00094 Widerruf des Dekretes Nr. 12/00008 vom 20. Jänner 2010 - Ausgliederung aus der Straßendomäne von 15 qm der Gp. 3296/1 in der KG Mais und Überführung derselben in das verfügbare Vermögen – Landwirtschaft der Autonomen Provinz Bozen Revoca del decreto n. 12/00008 del 20 gennaio 2010 - Sdemanializzazione di 15 mq della p.f. 3296/1 in C.C. Maia e trasferimento al patrimonio disponibile - ramo agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano Der Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, Punkt 8 und 12, sieht die Übertragung von Befugnissen (Maßnahmen) an den Landesrat auf Zeit für Straßendienst und für Vermögensverwaltung vor; La deliberazione della Giunta Provinciale del 14 dicembre 2009, n. 2389, punti 8 e 12, prevede la delega di funzioni (provvedimenti) all'assessore provinciale in carica competente per il servizio stradale e per l'amministrazione del patrimonio; das Landesgesetz vom 21. Jänner 1987, Nr. 2 betrifft die Verwaltung des Vermögens des Landes Südtirol la legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 riguarda le norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano; die Gutsverwaltung Laimburg hat mit Schreiben vom 20. März 2014 mitgeteilt, dass der Teilungsplan Nr. 769/09 nicht durchgeführt werden konnte und dass für die Eigentumsregelung, welche das Dekret Nr. 12/00008 vom 20. Jänner 2010 betrifft, ein neuer Teilungsplan erstellt werden musste, gemäß welchem 15 qm der Gp. 3296/1 in der KG Mais an die neugebildete Bp. 4438 in der KG Mais angegliedert werden; con lettera del 20 marzo 2014 l’Azienda Laimburg ha comunicato che non è stato possibile intavolare il tipo di frazionamento n. 769/09 e che, pertanto, ai fini della regolarizzazione della proprietà in base al decreto n. 12/00008 del 20 gennaio 2010, è stato presentato il nuovo tipo di frazionamento n. 140/2014, con il quale vengono scorporati 15 qm della p.f. 3296/1 ed aggregati alla neo p.ed. 4438 in C.C. Maia; aus obgenanntem Grund ist es notwendig, das Dekret Nr. 12/00008 vom 20. Jänner 2010 zu widerrufen und 15 qm der Gp. 3296/1 in der KG Mais (neugebildete Bp. 4438) gemäß Teilungsplan Nr. 140/214 vom Öffentlichen Gut – Straßen auszugliedern und in das verfügbare Vermögen – Landwirtschaft der Autonomen Provinz Bozen zu übertragen; Auf diese Rechtsgrundlagen und Tatsachen aufbauend per il motivo sopra citato è necessario revocare il decreto n. 12/00008 del 20 gennaio 2010 e trasferire 15 qm della p.f. 3296/1 in C.C. Maia (neo p.ed. 4438) dal demanio pubblico ramo strade al patrimonio disponibile ramo agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano secondo il tipo di frazionamento n. 140/2014; verfügt: decreta: Sulla base di tali fonti normative e fatti, l’Assessore all'istruzione e cultura ladina, musei e beni culturali, patrimonio, servizio strade e mobilità der Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Vermögen, Straßendienst und Mobilität 1. das Dekret Nr. 12/00008 vom 20. Jänner 2010 zu widerrufen. 1. di revocare il decreto n. 12/00008 del 20 gennaio 2010. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 61 2. 15 qm der Gp. 3296/1 in der KG Mais (neugebildete Bp. 4438) gemäß Teilungsplan Nr. 140/214, vom Öffentlichen Gut – Straßen auszugliedern und in das Verfügbare Vermögen – Landwirtschaft der Autonomen Provinz Bozen zu übertragen. 2. di sdemanializzare 15 qm della p.f. 3296/1 in C.C. Maia (neo p.ed. 4438) secondo il tipo di frazionamento n. 140/2014, dal demanio pubblico ramo strade e di trasferirli al patrimonio disponibile ramo agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano . 3. Für die Durchführung dieses Dekretes werden die zuständigen Ämter die erforderlichen Folgemaßnahmen erstellen. 3. Per l’esecuzione dei contenuti espressi con il presente decreto, gli uffici competenti provvederanno alla predisposizione dei necessari provvedimenti. 4. Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino - Südtirol veröffentlicht. 4. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige. DER LANDESRAT DR. FLORIAN MUSSNER L’ASSESSORE DOTT. FLORIAN MUSSNER Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 62 90661 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 31. März 2014, Nr. 359/29.6 DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 31 marzo 2014, n. 359/29.6 Zwischenlagerung (D15) Verwertung/Rückgewinnung (R3) organischer Stoffe, die nicht als Lösemittel verwendet werden Austausch (R12) Ansammlung (R13) von gefährlichen Sonderabfällen - Semiautomatische Anlage für die Sortierung, die Wertsteigerung und Verpackungen von Industrie- und Hausabfällen - Santini Servizi GmbH, Bozen Deposito preliminare (D15) riciclo/recupero (R3) delle sostanze organiche non utilizzate come solventi scambio (R12) messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non - Impianto semiautomatico per la selezione, la valorizzazione e l'imballaggio di rifiuti solidi industriali e urbani - Santini Servizi Srl, Bolzano DER AMTSDIREKTOR FÜR ABFALLWIRTSCHAFT IL DIRETTORE D’UFFICIO GESTIONE RIFIUTI hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen: ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti: Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4; Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich; Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale; Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluss des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind; Dekret Nr. 694/29.6 vom 12/06/2013 betreffend ZWISCHENLAGERUNG (D15) FÜR DRITTE, WIEDERVERWERTUNG (R3), AUSTAUSCH (R12), ANSAMMLUNG (R13) VON GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984; Decreto n. 694/29.6 del 12/06/2013 concernente DEPOSITO PRELIMINARE (D15) PER CONTO TERZI, RECUPERO (R3), SCAMBIO (R12), MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI - SEMIAUTOMATISCHE ANLAGE FÜR DIE SORTIERUNG, DIE WERTSTEIGERUNG UND VERPACKUNGEN VON INDUSTRIE- UND HAUSABFÄLLEN - IMPIANTO SEMIAUTOMATICO PER LA SELEZIONE, LA VALORIZZAZIONE E L’IMBALLAGGIO DI RIFIUTI SOLIDI INDUSTRIALI E URBANI Finanzgarantie; Garanzia finanziaria; Ansuchen vom 10/02/2014 Domanda dd.10/02/2014 eingereicht von inoltrata da SANTINI SERVIZI GMBH SANTINI SERVIZI SRL mit rechtlichem Sitz in Bozen (BZ) con sede legale in Bolzano (BZ) Giottostr. 4/A Via Giotto 4/A und e ERMÄCHTIGT AUTORIZZA Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 63 die Firma SANTINI SERVIZI GMBH mit rechtlichem Sitz in Bozen (BZ) Giottostr. 4/A la Ditta SANTINI SERVIZI SRL con sede legale in Bolzano (BZ) Via Giotto 4/A bis 31/01/2016 fino al 31/01/2016 mit Ermächtigungsnummer: 4099 con numero d'autorizzazione: 4099 zur ZWISCHENLAGERUNG (D15), VERWERTUNG/RÜCKGEWINNUNG (R3) ORGANISCHER STOFFE, DIE NICHT ALS LÖSEMITTEL VERWENDET WERDEN, AUSTAUSCH (R12), ANSAMMLUNG (R13) - SEMIAUTOMATISCHE ANLAGE FÜR DIE SORTIERUNG, DIE WERTSTEIGERUNG UND VERPACKUNGEN VON INDUSTRIE- UND HAUSABFÄLLEN der unten angeführten Abfallarten und Mengen: ad effettuare DEPOSITO PRELIMINARE (D15), RICICLO/RECUPERO (R3) DELLE SOSTANZE ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI, SCAMBIO (R12), MESSA IN RISERVA (R13) Abfälle aus Glas in nicht Zerstreubarer Form und Metalldosen – Sektor B (R12 - R13): Rifiuti in vetro in forma non disperdibile e lattine in metallo – settore B (R12 - R13): Abfallkodex: 150104 Abfallart: Verpackungen aus Metall Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T. Codice di rifiuto: 150104 Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. Abfallkodex: 150106 Abfallart: gemischte Verpackungen Menge: 60000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 3000 T. Codice di rifiuto: 150106 Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti Quantitá: 60000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 3000 t. Abfallkodex: 200140 Abfallart: Metalle Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T. Codice di rifiuto: 200140 Tipologia di rifiuto: metallo Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. Abfallkodex: 150107 Abfallart: Verpackungen aus Glas Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T. Codice di rifiuto: 150107 Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. Abfallkodex: 160120 Abfallart: Glas Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T. Codice di rifiuto: 160120 Tipologia di rifiuto: vetro Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. Abfallkodex: 170202 Abfallart: Glas Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T. Codice di rifiuto: 170202 Tipologia di rifiuto: vetro Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. - IMPIANTO SEMIAUTOMATICO PER LA SELEZIONE, LA VALORIZZAZIONE E L’IMBALLAGGIO DI RIFIUTI SOLIDI INDUSTRIALI E URBANI dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità: Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 64 Abfallkodex: 191205 Abfallart: Glas Menge: 20000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 800 T. Codice di rifiuto: 191205 Tipologia di rifiuto: vetro Quantitá: 20000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 800 t. Abfallkodex: 200102 Abfallart: Glas Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T. Codice di rifiuto: 200102 Tipologia di rifiuto: vetro Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. Anlage für die Sortierung - Sektor G (R3- R12 - R13) Impianto di selezione - Sektor G (R3- R12 - R13) Verwertbare Abfälle: rifiuti recuperabili: Abfallkodex: 020203 Abfallart: für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe Menge: 500 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 50 T. Codice di rifiuto: 020203 Tipologia di rifiuto: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione Quantitá: 500 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 50 t. Abfallkodex: 020501 Abfallart: für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T. Codice di rifiuto: 020501 Tipologia di rifiuto: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. Abfallkodex: 150105 Abfallart: Verbundverpackungen Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T. Codice di rifiuto: 150105 Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali compositi Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. Abfallkodex: 150106 Abfallart: gemischte Verpackungen Menge: 50000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 1000 T. Codice di rifiuto: 150106 Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti Quantitá: 50000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 1000 t. Abfallkodex: 160103 Abfallart: Altreifen Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T. Codice di rifiuto: 160103 Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. Abfallkodex: 170802 Abfallart: Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen Menge: 20000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 700 T. Codice di rifiuto: 170802 Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 Quantitá: 20000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 700 t. Abfallkodex: 170904 Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen Menge: 60000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 2000 T. Codice di rifiuto: 170904 Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 Quantitá: 60000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 2000 t. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 65 Abfallkodex: 191208 Abfallart: Textilien Menge: 200 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 50 T. Codice di rifiuto: 191208 Tipologia di rifiuto: prodotti tessili Quantitá: 200 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 50 t. Abfallkodex: 191212 Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen Menge: 20000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 700 T. Codice di rifiuto: 191212 Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 Quantitá: 20000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 700 t. Abfallkodex: 200201 Abfallart: kompostierbare Abfälle Menge: 10000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 500 T. Codice di rifiuto: 200201 Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili Quantitá: 10000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 500 t. Abfallkodex: 200301 Abfallart: gemischte Siedlungsabfälle Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T. Codice di rifiuto: 200301 Tipologia di rifiuto: rifiuti urbani non differenziati Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. Abfallkodex: 200302 Abfallart: Marktabfälle Menge: 500 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 50 T. Codice di rifiuto: 200302 Tipologia di rifiuto: rifiuti dei mercati Quantitá: 500 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 50 t. Abfallkodex: 200307 Abfallart: Sperrmüll Menge: 5000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T. Codice di rifiuto: 200307 Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti Quantitá: 5000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. Bereits bei Anlieferung vorsortierter Materialien-Papier: materiale in ingresso già selezionato-carta: Abfallkodex: 030308 Abfallart: Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T. Codice di rifiuto: 030308 Tipologia di rifiuto: scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. Abfallkodex: 150101 Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T. Codice di rifiuto: 150101 Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. Abfallkodex: 191201 Abfallart: Papier und Pappe Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T. Codice di rifiuto: 191201 Tipologia di rifiuto: carta e cartone Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. Abfallkodex: 200101 Abfallart: Papier und Pappe/Karton Menge: 60000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 2000 T. Codice di rifiuto: 200101 Tipologia di rifiuto: carta e cartone Quantitá: 60000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 2000 t. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 66 Bereits bei Anlieferung vorsortierter Materialien-Kunststoff: materiale in ingresso già selezionato-plastica: Abfallkodex: 020104 Abfallart: Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) Menge: 500 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 20 T. Codice di rifiuto: 020104 Tipologia di rifiuto: rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) Quantitá: 500 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 20 t. Abfallkodex: 070213 Abfallart: Kunststoffabfälle Menge: 500 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 20 T. Codice di rifiuto: 070213 Tipologia di rifiuto: rifiuti plastici Quantitá: 500 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 20 t. Abfallkodex: 120105 Abfallart: Kunststoffspäne und -drehspäne Menge: 10000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 500 T. Codice di rifiuto: 120105 Tipologia di rifiuto: limature e trucioli di materiali plastici Quantitá: 10000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 500 t. Abfallkodex: 150102 Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff Menge: 10000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 500 T. Codice di rifiuto: 150102 Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica Quantitá: 10000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 500 t. Abfallkodex: 160119 Abfallart: Kunststoffe Menge: 20000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 700 T Codice di rifiuto: 160119 Tipologia di rifiuto: plastica Quantitá: 20000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 700 t. Abfallkodex: 170203 Abfallart: Kunststoff Menge: 20000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 700 T Codice di rifiuto: 170203 Tipologia di rifiuto: plastica Quantitá: 20000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 700 t. Abfallkodex: 191204 Abfallart: Kunststoff und Gummi Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T Codice di rifiuto: 191204 Tipologia di rifiuto: plastica e gomma Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. Abfallkodex: 200139 Abfallart: Kunststoffe Menge: 20000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 700 T Codice di rifiuto: 200139 Tipologia di rifiuto: plastica Quantitá: 20000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 700 t. Bereits bei Anlieferung vorsortierter Materialien-Holz: materiale in ingresso già selezionato-legno: Abfallkodex: 191207 Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 700 T Codice di rifiuto: 191207 Tipologia di rifiuto: legno contenente sostanze pericolose Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 700 t. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 67 Abfälle aus Metallen, deren Legierungen in metallischer nicht zerstreubarer Form; Abfälle Metalle enthaltend und herrührend aus Gießereien, Guss und Raffination von Metallen; Andere Abfälle Metalle enthaltend - Sektor C (R12 – R13): Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile; rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli; altri rifiuti contenenti metalli - settore C (R12 – R13): Abfallkodex: 120101 Abfallart: Eisenfeil- und -drehspäne Menge: 20000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 700 T Codice di rifiuto: 120101 Tipologia di rifiuto: limatura e trucioli di materiali ferrosi Quantitá: 20000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 700 t. Abfallkodex: 120103 Abfallart: NE-Metallfeil- und -drehspäne Menge: 7000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 400 T Codice di rifiuto: 120103 Tipologia di rifiuto: limatura e trucioli di metalli non ferrosi Quantitá: 7000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 400 t. Abfallkodex: 150104 Abfallart: Verpackungen aus Metall Menge: 60000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 2000 T Codice di rifiuto: 150104 Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici Quantitá: 60000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 2000 t. Abfallkodex: 160117 Abfallart: Eisenmetalle Menge: 60000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 2000 T Codice di rifiuto: 160117 Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi Quantitá: 60000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 2000 t. Abfallkodex: 160118 Abfallart: Nichteisenmetalle Menge: 30000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 800 T Codice di rifiuto: 160118 Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi Quantitá: 30000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 800 t. Abfallkodex: 160216 Abfallart: aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 15 fallen Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T Codice di rifiuto: 160216 Tipologia di rifiuto: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 16 02 15 Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. Abfallkodex: 170401 Abfallart: Kupfer, Bronze, Messing Menge: 30000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 800 T Codice di rifiuto: 170401 Tipologia di rifiuto: rame, bronzo, ottone Quantitá: 30000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 800 t. Abfallkodex: 170402 Abfallart: Aluminium Menge: 30000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 800 T Codice di rifiuto: 170402 Tipologia di rifiuto: alluminio Quantitá: 30000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 800 t. Abfallkodex: 170403 Abfallart: Blei Menge: 20000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 700 T Codice di rifiuto: 170403 Tipologia di rifiuto: piombo Quantitá: 20000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 700 t. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 68 Abfallkodex: 170404 Abfallart: Zink Menge: 20000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 700 T Codice di rifiuto: 170404 Tipologia di rifiuto: zinco Quantitá: 20000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 700 t. Abfallkodex: 170405 Abfallart: Eisen und Stahl Menge: 30000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 800 T Codice di rifiuto: 170405 Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio Quantitá: 30000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 800 t. Abfallkodex: 170406 Abfallart: Zinn Menge: 20000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 700 T Codice di rifiuto: 170406 Tipologia di rifiuto: stagno Quantitá: 20000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 700 t. Abfallkodex: 170407 Abfallart: gemischte Metalle Menge: 20000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 700 T Codice di rifiuto: 170407 Tipologia di rifiuto: metalli misti Quantitá: 20000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 700 t. Abfallkodex: 170411 Abfallart: Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen Menge: 20000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 700 T Codice di rifiuto: 170411 Tipologia di rifiuto: cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 Quantitá: 20000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 700 t. Abfallkodex: 191202 Abfallart: Eisenmetalle Menge: 800 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 300 T Codice di rifiuto: 191202 Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi Quantitá: 800 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 300 t. Abfallkodex: 191203 Abfallart: Nichteisenmetalle Menge: 800 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 300 T Codice di rifiuto: 191203 Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi Quantitá: 800 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 300 t. Abfallkodex: 200140 Abfallart: Metalle Menge: 30000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 800 T Codice di rifiuto: 200140 Tipologia di rifiuto: metallo Quantitá: 30000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 800 t. Abfälle Keramik und Inertstoffe -Sektor E (R12 – R13): Rifiuti ceramici e inerti -settore E (R12 – R13): Abfallkodex: 010413 Abfallart: Abfälle aus Steinmetz- und –sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T Codice di rifiuto: 010413 Tipologia di rifiuto: rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. Abfallkodex: 101201 Abfallart: Rohmischungen vor dem Brennen Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T Codice di rifiuto: 101201 Tipologia di rifiuto: scarti di mescole sottoposte a trattamento termico Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. non Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 69 Abfallkodex: 101203 Abfallart: Teilchen und Staub Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T Codice di rifiuto: 101203 Tipologia di rifiuto: polveri e particolato Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. Abfallkodex: 101206 Abfallart: verworfene Formen Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T Codice di rifiuto: 101206 Tipologia di rifiuto: stampi di scarto Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. Abfallkodex: 101208 Abfallart: Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen) Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T Codice di rifiuto: 101208 Tipologia di rifiuto: scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. Abfallkodex: 170101 Abfallart: Beton Menge: 20000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 800 T Codice di rifiuto: 170101 Tipologia di rifiuto: cemento Quantitá: 20000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 800 t. Abfallkodex: 170102 Abfallart: Ziegel Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T. Codice di rifiuto: 170102 Tipologia di rifiuto: mattoni Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. Abfallkodex: 170103 Abfallart: Fliesen, Ziegel und Keramik Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T Codice di rifiuto: 170103 Tipologia di rifiuto: mattonelle e ceramiche Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. Abfallkodex: 170107 Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen Menge: 60000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 2000 T Codice di rifiuto: 170107 Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 0106 Quantitá: 60000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 2000 t. Abfallkodex: 170302 Abfallart: Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen Menge: 5000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T Codice di rifiuto: 170302 Tipologia di rifiuto: miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 Quantitá: 5000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. Abfallkodex: 170504 Abfallart: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T Codice di rifiuto: 170504 Tipologia di rifiuto: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. Abfallkodex: 170506 Abfallart: Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T Codice di rifiuto: 170506 Tipologia di rifiuto: fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05 Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 70 Abfallkodex: 170604 Abfallart: Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T Codice di rifiuto: 170604 Tipologia di rifiuto: materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. Abfallkodex: 170802 Abfallart: Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T Codice di rifiuto: 170802 Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. Abfallkodex: 200202 Abfallart: Boden und Steine Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T Codice di rifiuto: 200202 Tipologia di rifiuto: terra e roccia Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. Abfälle aus Holz und Kork -Sektor F (R12 – R13): Rifiuti di legno e sughero -settore F (R12 – R13): Abfallkodex: 030101 Abfallart: Rinden und Korkabfälle Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T Codice di rifiuto: 030101 Tipologia di rifiuto: scarti di corteccia e sughero Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. Abfallkodex: 030105 Abfallart: Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T Codice di rifiuto: 030105 Tipologia di rifiuto: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce03 01 04 Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. Abfallkodex: 150103 Abfallart: Verpackungen aus Holz Menge: 20000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 800 T Codice di rifiuto: 150103 Tipologia di rifiuto: imballaggi in legno Quantitá: 20000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 800 t. Abfallkodex: 170201 Abfallart: Holz Menge: 20000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 800 T Codice di rifiuto: 170201 Tipologia di rifiuto: legno Quantitá: 20000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 800 t. Abfallkodex: 190901 Abfallart: Feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T Codice di rifiuto: 190901 Tipologia di rifiuto: rifiuti solidi da processi di filtrazione e vaglio primari Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. Abfallkodex: 191207 Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt Menge: 4000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 400 T Codice di rifiuto: 191207 Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 Quantitá: 4000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 400 t. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 71 Abfallkodex: 200138 Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt Menge: 20000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 800 T Codice di rifiuto: 200138 Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 Quantitá: 20000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 800 t. Elektrische/Elektronische Abfälle -Sektor LC (R12-R13): Rifiuti elettrici/elettronici -settore LC (R12-R13): Abfallkodex: 191212 Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T Codice di rifiuto: 191212 Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t. Abfallkodex: 191202 Abfallart: Eisenmetalle Menge: 2000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 200 T Codice di rifiuto: 191202 Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi Quantitá: 2000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 200 t Gefährliche Abfälle -Sektor H15 (D15): Rifiuti pericolosi -settore H15 (D15): Abfallkodex: 030104 * Abfallart: Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche Stoffe enthalten Menge: 100 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 10 T Codice di rifiuto: 030104 * Tipologia di rifiuto: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose Quantitá: 100 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 10 t. Abfallkodex: 080111 * Abfallart: Farb - und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten Menge: 100 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 10 T Codice di rifiuto: 080111 * Tipologia di rifiuto: pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose Quantitá: 100 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 10 t. Abfallkodex: 130205 * Abfallart: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebeund Schmieröle auf Mineralölbasis Menge: 100 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 10 T Codice di rifiuto: 130205 * Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati Quantitá: 100 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 10 t. Abfallkodex: 130802 * Abfallart: andere Emulsionen Menge: 100 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 10 T Codice di rifiuto: 130802 * Tipologia di rifiuto: altre emulsioni Quantitá: 100 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 10 t. Abfallkodex: 140603 * Abfallart: andere Lösemittel und Lösemittelgemische Menge: 100 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 10 T Codice di rifiuto: 140603 * Tipologia di rifiuto: altri solventi e miscele di solventi Quantitá: 100 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 10 t. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 72 Abfallkodex: 150110 * Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind Menge: 100 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 10 T Codice di rifiuto: 150110 * Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze Quantitá: 100 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 10 t. Abfallkodex: 160107 * Abfallart: Ölfilter Menge: 100 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 10 T Codice di rifiuto: 160107 * Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio Quantitá: 100 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 10 t. Abfallkodex: 160213 * Abfallart: gefährliche Bestandteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 12 fallen Menge: 100 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 10 T Codice di rifiuto: 160213 * Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 Quantitá: 100 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 10 t. Abfallkodex: 160601 * Abfallart: Bleibatterien Menge: 100 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 10 T Codice di rifiuto: 160601 * Tipologia di rifiuto: batterie al piombo Quantitá: 100 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 10 t. Abfallkodex: 170503 * Abfallart: Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten Menge: 100 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 10 T Codice di rifiuto: 170503 * Tipologia di rifiuto: terra e rocce, contenenti sostanze pericolose Quantitá: 100 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 10 t. Abfallkodex: 200123 * Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten Menge: 100 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 10 T Codice di rifiuto: 200123 * Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi Quantitá: 100 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 10 t. Abfallkodex: 200135 * Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen Menge: 100 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 10 T Codice di rifiuto: 200135 * Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolose Quantitá: 100 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 10 t. Abfallkodex: 200137 * Abfallart: Holz, das gefährliche Stoffe enthält Menge: 100 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 10 T Codice di rifiuto: 200137 * Tipologia di rifiuto: legno, contenente sostanze pericolose Quantitá: 100 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 10 t. Nicht gefährliche Abfälle - Sektor H15 (R13): Abfallkodex: 160214 Abfallart: gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen Menge: 500 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 50 T Rifiuti non pericolosi - settore H15 (R13): Codice di rifiuto: 160214 Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 a 16 02 13 Quantitá: 500 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 50 t. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 73 Abfallkodex: 160216 Abfallart: aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 15 fallen Menge: 500 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 50 T Codice di rifiuto: 160216 Tipologia di rifiuto: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 16 02 15 Quantitá: 500 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 50 t. Abfallkodex: 200136 Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 Menge: 500 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 50 T Codice di rifiuto: 200136 Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 Quantitá: 500 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 50 t. Inertabfälle -Sektor E15 (D15): Rifiuti inerti -settore E15 (D15): Abfallkodex: 200303 Abfallart: Straßenkehricht Menge: 1000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 100 T Codice di rifiuto: 200303 Tipologia di rifiuto: residui della pulizia stradale Quantitá: 1000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 100 t. Verschieden Abfälle -Sektor G15 (D15): Rifiuti vari -Settore G15 (D15): Abfallkodex: 020203 Abfallart: für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe Menge: 100 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 10 T Codice di rifiuto: 020203 Tipologia di rifiuto: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione Quantitá: 100 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 10 t. Abfallkodex: 020501 Abfallart: für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe Menge: 100 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 10 T Codice di rifiuto: 020501 Tipologia di rifiuto: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione Quantitá: 100 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 10 t. Abfallkodex: 150105 Abfallart: Verbundverpackungen Menge: 100 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 10 T Codice di rifiuto: 150105 Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali compositi Quantitá: 100 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 10 t. Abfallkodex: 150106 Abfallart: gemischte Verpackungen Menge: 100 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 10 T Codice di rifiuto: 150106 Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti Quantitá: 100 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 10 t. Abfallkodex: 160103 Abfallart: Altreifen Menge: 100 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 10 T Codice di rifiuto: 160103 Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso Quantitá: 100 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 10 t. Abfallkodex: 170904 Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen Menge: 100 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 10 T Codice di rifiuto: 170904 Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 Quantitá: 100 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 10 t. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 74 Abfallkodex: 191212 Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen Menge: 100 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 10 T Codice di rifiuto: 191212 Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 Quantitá: 100 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 10 t. Abfallkodex: 200201 Abfallart: kompostierbare Abfälle Menge: 100 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 10 T Codice di rifiuto: 200201 Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili Quantitá: 100 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 10 t. Abfallkodex: 200301 Abfallart: gemischte Siedlungsabfälle Menge: 100 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 10 T Codice di rifiuto: 200301 Tipologia di rifiuto: rifiuti urbani non differenziati Quantitá: 100 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 10 t. Abfallkodex: 200302 Abfallart: Marktabfälle Menge: 100 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 10 T Codice di rifiuto: 200302 Tipologia di rifiuto: rifiuti dei mercati Quantitá: 100 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 10 t. Abfallkodex: 200307 Abfallart: Sperrmüll Menge: 100 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 10 T Codice di rifiuto: 200307 Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti Quantitá: 100 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 10 t. Aschen - Sektor CE (D15): ceneri - settore CE (D15): Abfallkodex: 100101 Abfallart: Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt Menge: 1000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 100 T Codice di rifiuto: 100101 Tipologia di rifiuto: ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) Quantitá: 1000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 100 t. Abfallkodex: 100103 Abfallart: Filterstäube aus Torffeuerung Feuerung mit (unbehandeltem) Holz Menge: 1000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 100 T Codice di rifiuto: 100103 Tipologia di rifiuto: ceneri leggere di torba e di legno non trattato Quantitá: 1000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 100 t. und Aschen - Sektor CE (R13): ceneri - settore CE (R13): Abfallkodex: 100101 Abfallart: Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt Menge: 1000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 100 T Codice di rifiuto: 100101 Tipologia di rifiuto: ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) Quantitá: 1000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 100 t. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 Abfallkodex: 100103 Abfallart: Filterstäube aus Torffeuerung Feuerung mit (unbehandeltem) Holz Menge: 1000 t/Jahr Maximale lagerbare Menge: 100 T und 75 Codice di rifiuto: 100103 Tipologia di rifiuto: ceneri leggere di torba e di legno non trattato Quantitá: 1000 t/anno Quantitativo massimo stoccabile: 100 t. Sitz der Anlage: Bozen - Weinbergweg 15 Sede impianto: Bolzano - Via del Vigneto 15 1. Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend den Planunterlagen zum Ansuchen vom 10/02/ 2014.aufgestellt werden. 1. I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nella planimetria allegata alla domanda dd. 10/02/2014. 2. Der im Ansuchen vom 10/02/2014 beigelegte Lageplan, bildet integrierenden Bestandteil des vorliegenden Dekretes. 2. La planimetria allegata alla domanda dd. 10/02/2014 è parte integrante del presente decreto. 3. Die Flussdiagramme gemäß Art. 24 des L.G. Nr.04/2006, welche im Ansuchen vom 31/01/2014 ist, ist wesentliche Bestandteils dieser Ermächtigung. 3. I diagrammi di flusso relativi all’art. 24 della L.P.n.04/2006, sono riportati nella domanda dd. 31/01/2014 e fanno parte integrante della presente autorizzazione. 4. Die gemäß Art. 6 des D.LH. 06.03.1989, Nr. 4 geltenden Grenzwerte für externe Kärmbelästigung müssen von den Anlagen auf jeden Fall eingehalten werden. 4. Gli impianti installati dovranno rispettare i valori limiti di legge previsti, di cui all’art. 6 del D.P.G.P. 06.03.1989, n. 4, per quanto concerne l’inquinamento acustico esterno. 5. Es ist verboten gefährliche Abfälle zu mischen, falls diese verschiedene Eigenschaften aufweisen sowie gefährliche mit nicht gefährlichen Abfällen zu mischen. In Abweichung dazu wird mit Erhalt eines vorgezogenen „Nulla Osta“ durch das Amt für Abfallwirtschaft der autonomen Provinz Bozen eine Mischung erlaubt. Die Anfrage um „Nulla Osta“ muss von einen technischen Bericht begleitet sein, mit der Beschreibung des Abfalles, seine Herkunft, die Behandlungen welche der Abfall unterzogen werden soll und zuletzt seine endgültige Bestimmung. 5. E’ vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. In deroga si ammette la miscelazione previo ottenimento di specifico “NULLA OSTA” da parte dell’Ufficio Gestione Rifiuti della Provincia Autonoma di Bolzano. La richiesta di nulla osta va supportata da una relazione tecnica con la descrizione del rifiuto, della sua provenienza e dei trattamenti a cui si intende sottoporre tale rifiuto ed infine della sua destinazione finale. Die mechanische Zerkleinerung von gefährlichen Abfällen oder von nicht gefährlichen Abfällen ist insofern erlaubt, soweit die chemisch-physikalische Natur der zu zerkleinernden Abfälle keine unkontrollierten, schädlichen Emissionen oder chemischen Reaktionen für die Beteiligten und der Bevölkerung verursacht. Falls eine Mischung vor der Zerkleinerung erfolgt muss Sämtliches gemäß vorhergehenden Absatzes befolgt werden. La triturazione meccanica di rifiuti pericolosi oppure di rifiuti non pericolosi è ammessa, qualora la natura chimico-fisica dei rifiuti da triturare non causi esalazioni o reazioni chimiche incontrollate, dannose per gli esposti e per la popolazione. Qualora avvenga una miscelazione prima della triturazione, si deve attuare quanto previsto al comma precedente. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 6. Ausgerüstet mit folgenden Gerätschaften und Anlagen: Semiautomatische Sortieranlage Zagib AG. Mod. Sor-B8 Horizontale Presse Zagib AG. Mod. l/22RSA 6. 76 Macchinari/impianti in dotazione: Impianto di selezione semiautomatico mod. Sor-B8 della Zagib SpA Pressa orizzontale mod.l/22RSA della Zagib SpA Trituratore mobile mod.DW 2560 Bison della Doppstadt Macchina abbattimento polveri a pioggia mod. Techno Alpin Deferizzatore Tecnofer NT Mobiler Shredder Doppstadt Mod. DW 2560 Bison Staubbesprühungsanlage Mod. Techno Alpin elektostatischer Metallabscheider Tecnofer NT 7. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden. 7. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale. 8. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen. 8. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti pressi l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili. 9. Die Entsorgung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen. 9. Lo smaltimento dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimenti, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni Secondo le normative vigenti. 10. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren. 10. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scaricò in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione. 11. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen. 11. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994. 12. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind die Vorschriften der Artikel 10 und 11 dieser Ermächtigung anzuwenden 12. Fino all’entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 10 e 11 della presente autorizzazione Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 77 13. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen. 13. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l´inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato. Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 694/29.6 vom 12/06/2013 Il presente decreto sostituisce il decreto n. 694/29.6 del 12/06/2013 DER AMTSDIREKTOR DR. GIULIO ANGELUCCI IL DIRETTORE D’UFFICIO DOTT. GIULIO ANGELUCCI Anlage Planunterlagen. (…) Allegato planimetria (omissis) Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 78 90684 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESRATES vom 1. April 2014, Nr. 108/34.0 DECRETO ASSESSORILE del 1 aprile 2014, n. 108/34.0 Übertragung der Verwaltungsbefugnisse eigener Zuständigkeit - gemäß Artikel 26, Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17.06.1998, Nr. 6 - für öffentliche Bauarbeiten bis zu 200.000 € an den Amtsdirektor pro tempore des Amtes für Infrastrukturen und Umweltanlagen Delega delle funzioni amministrative di propria competenza - di cui all'articolo 26, comma 2 della Legge Provinciale n. 6 dd. 17.06.1998 in merito a lavori pubblici fino a 200.000 Euro al direttore pro tempore dell'Ufficio infrastrutture e opere ambientali DER LANDESRAT FÜR INNOVATION L’ASSESSORE ALL’INNOVAZIONE Nach Einsicht in den Artikel 2, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 23.04.1992, Nr. 10, gemäß dem der Landeshauptmann und die Landesräte Befugnisse, die ihnen zustehen, auf nachgeordnete Organe übertragen können; visto l’articolo 2, comma 6 della Legge Provinciale del 23.04.1992, n. 10, ai sensi del quale il Presidente della Giunta Provinciale e gli Assessori Provinciali possono delegare ad organi subordinati l’adozione di provvedimenti di propria competenza; Vorausgeschickt dass gemäß Artikel 26 des Landesgesetzes vom 17.06.1998, Nr. 6, bei Bauvorhaben des Landes der zuständige Landesrat darüber entscheidet, welches Verfahren für die Auswahl des Auftragnehmers anzuwenden ist; premesso che ai sensi dell’articolo 26, comma 2, della Legge Provinciale 17.06.1998, n. 10, per le opere di competenza della Provincia la decisione in ordine al sistema di scelta del contraente spetta all’Assessore competente; Nach Einsichtnahme in das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 40/1.0 vom 21.01.2014, demzufolge dem Landeshauptmann, unter anderem, die Verbreitung der Breitbandtechnologie obliegt; Visto l’articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 40/1.0 dd. 21.01.2014, ai sensi del quale al Presidente della Provincia è riservata, tra l’altro, la competenza in materia di diffusione della tecnologia telematica a banda larga; Für zweckmäßig erachtet, dem Amtsdirektor des Amtes für Infrastrukturen und Umweltanlagen die Verwaltungsbefugnis über die Entscheidung des zur Auswahl des Auftragnehmers anzuwendenden Verfahrens für die ihm zustehende Bauaufträge zu übertragen; Ritenuto opportuno delegare al Direttore dell’ufficio infrastrutture e opere pubbliche la funzione amministrativa in ordine alla scelta del contraente per l’incarico di lavori pubblici di sua spettanza; verfügt decreta 1) dem Amtsdirektor pro tempore des Amtes für Infrastrukturen und Umweltanlagen die Verwaltungsbefugniss - laut Artikel 26, Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17.06.1998, Nr. 6 über die Entscheidung des zur Auswahl des Auftragnehmers anzuwendenden Verfahrens für öffentliche Bauarbeiten bis zu 200.000 € zu übertragen; 1) di delegare al Direttore dell’ufficio infrastrutture e opere pubbliche pro tempore la funzione amministrativa in ordine alla scelta del contraente di cui all’articolo 26, comma 2, della Legge Provinciale 17.06.1998, n. 6 per lavori pubblici fino a 200.000 €; Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 2) dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. DER LANDESRAT FÜR INNOVATION DR. ARNO KOMPATSCHER 2) 79 il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. L’ASSESSORE ALL’INNOVAZIONE DOTT. ARNO KOMPATSCHER Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 80 90644 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESRATES vom 1. April 2014, Nr. 137/31.4 DECRETO ASSESSORILE del 1 aprile 2014, n. 137/31.4 Bodenverbesserungskonsortium „MarlingBerg"- mit Sitz in der Gemeinde Marling: Flächenreduzierung des Einzugsgebietes in der K.G. Marling Consorzio di miglioramento fondiario “Marling-Berg" - con sede nel Comune di Marlengo: riduzione della superficie del comprensorio nel C.C. di Marlengo … omissis − verfügt L’ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT decreta die Flächenreduzierung des Einzugsgebietes des Bodenverbesserungskonsortiums "Marling-Berg“ - mit Sitz in der Gemeinde Marling - im Sinne des Art. 5 des Landesgesetzes vom 28. September 2009, Nr. 5 in geltender Fassung - durch Reduzierung der Fläche um 1,78.17 ha in der K.G. Marling, gemäß dem Beschluss des Konsortiums vom 19.04.2013 samt Beilagen, zu genehmigen. − di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5 e successive modifiche, la riduzione della superficie del comprensorio del consorzio di miglioramento fondiario "Marling-Berg” con sede nel Comune di Marlengo di una superficie pari a 1,78.17 ha nel C.C. di Marlengo secondo il verbale di deliberazione del consorzio d.d. 19.04.2013 e relativi allegati. Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Il presente decreto viene pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione. DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT ARNOLD SCHULER L'ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA ARNOLD SCHULER Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 81 90642 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESRATES vom 1. April 2014, Nr. 138/31.4 DECRETO ASSESSORILE del 1 aprile 2014, n. 138/31.4 Gründung des Bodenverbesserungskonsortiums „Aussernördersberg" - mit Sitz in der Gemeinde Schlanders und Genehmigung der entsprechenden Statuten Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario „Aussernördersberg" - con sede nel Comune di Silandro ed approvazione dello statuto … omissis verfügt L’ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT decreta − das Bodenverbesserungskonsortium “Aussernördersberg” - mit Sitz in der Gemeinde Schlanders, im Sinne und mit den Wirkungen von Art. 45, Buchstabe a) und Art. 4, Absätze 5 und 6 des Landesgesetzes vom 28.09.2009, Nr. 5 in geltender Fassung und von Art. 863 B.G.B., gemäß Lageplan und Eigentümerverzeichnis mit einer Gesamtfläche von 204,39.19 ha in der K.G. Nördersberg zu errichten; − di costituire ai sensi e per gli effetti dell’art. 45, lettera a) e l’art. 4, commi 5 e 6 della Legge provinciale 28.09.2009, n. 5 e successive modifiche e dell'art. 863 C.C., il consorzio di miglioramento fondiario “Aussernördersberg” - con sede nel Comune di Silandro, sulla base del catastino e della planimetria indicativi del comprensorio consorziale con una estensione totale di ha 204,39.19 nel C.C. di Monte di Tramontana; − die Statuten des obgenannten Konsortiums mit dem von der Vollversammlung am 26.03.2014 beschlossenen Text zu genehmigen; − di approvare lo statuto del succitato consorzio di miglioramento fondiario deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 26.03.2014; − folgende Personen als Mitglieder des Verwaltungrates des Konsortiums zu ernennen: Paris Roland als Präsident, Paris Harald als Stellvertreter des Präsidenten, Vent Robert, Gurschler Manfred und Staffler Erich als Mitglieder; − di nominare quali membri del consiglio di amministrazione del consorzio le seguenti persone: Paris Roland in qualità di presidente, Paris Harald in qualità di vicepresidente, Vent Robert, Gurschler Manfred e Staffler Erich in qualità di membri; − folgende Personen als Rechnungsprüfer des Konsortiums zu ernennen: Staffler Ludwig, Eberhöfer Roland und Niedermair Dietmar. − di nominare quali revisori dei conti del consorzio le seguenti persone: Staffler Ludwig, Eberhöfer Roland e Niedermair Dietmar. Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Il presente decreto verrà pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione. DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT ARNOLD SCHULER L'ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA ARNOLD SCHULER Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 82 90643 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESRATES vom 1. April 2014, Nr. 139/31.4 DECRETO ASSESSORILE del 1 aprile 2014, n. 139/31.4 Gründung des Bodenverbesserungskonsortiums „Innernördersberg" - mit Sitz in der Gemeinde Schlanders und Genehmigung der entsprechenden Statuten Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario „Innernördersberg" - con sede nel Comune di Silandro ed approvazione dello statuto … Omissis verfügt L’ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT decreta − das Bodenverbesserungskonsortium “Innernördersberg” - mit Sitz in der Gemeinde Schlanders, im Sinne und mit den Wirkungen von Art. 45, Buchstabe a) und Art. 4, Absätze 5 und 6 des Landesgesetzes vom 28.09.2009, Nr. 5 in geltender Fassung und von Art. 863 B.G.B., gemäß Lageplan und Eigentümerverzeichnis mit einer Gesamtfläche von 240,17.09 ha in der K.G. Nördersberg zu errichten; − di costituire ai sensi e per gli effetti dell’art. 45, lettera a) e l’art. 4, commi 5 e 6 della Legge provinciale 28.09.2009, n. 5 e successive modifiche e dell'art. 863 C.C., il consorzio di miglioramento fondiario “Innernördersberg” con sede nel Comune di Silandro, sulla base del catastino e della planimetria indicativi del comprensorio consorziale con una estensione totale di 240,17.09 ha nel C.C. di Monte di Tramontana; − die Statuten des obgenannten Konsortiums mit dem von der Vollversammlung am 26.03.2014 beschlossenen Text zu genehmigen; − di approvare lo statuto del succitato consorzio di miglioramento fondiario deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 26.03.2014; − folgende Personen als Mitglieder des Verwaltungrates des Konsortiums zu ernennen: Platzgummmer Roland als Präsident, Gutgsell Daniel als Stellvertreter des Präsidenten, Spechtenhauser Leo, Müller Siegmar und Koppmann Thomas als Mitglieder; − di nominare quali membri del consiglio di amministrazione del consorzio le seguenti persone: Platzgummer Roland in qualità di presidente, Gutgsell Daniel in qualità di vicepresidente, Spechtenhauser Leo, Müller Siegmar e Koppmann Thomas in qualità di membri, − folgende Personen als Rechnungsprüfer des Konsortiums zu ernennen: Steger Andreas, Hauser Karl und Gurschler Lukas. − di nominare quali revisori dei conti del consorzio le seguenti persone: Steger Andreas, Hauser Karl e Gurschler Lukas. Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Il presente decreto verrà pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione. DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT ARNOLD SCHULER L'ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA ARNOLD SCHULER Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 83 90605 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESRATES vom 4. April 2014, Nr. 40-30.1 DECRETO ASSESSORILE del 4 aprile 2014, n. 40-30.1 AUSGLIEDERUNG von Grundstücken aus dem öffentlichen Wassergut im Bereich des Schnalserbaches (Gp. 1245/13), K.G. Unserfrau, Gemeinde Schnals. SDEMANIALIZZAZIONE di terreni appartenenti al demanio idrico nell'ambito del rio di Senales (p.f. 1245/13), C.C. La Madonna, Comune di Senales. … Omissis verfügt l’Assessore provinciale all’Agricoltura, alle Foreste, alla Protezione Civile – incluse Opere idrauliche - ed Enti Locali der Landesrat für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Zivilschutz – einschließlich Wasserschutzbauten - und Örtliche Körperschaften − in E.Z. 23/II, K.G. Unserfrau, wird die Gp. 1245/13 (1770 m²) aus dem öffentlichen Wassergut ausgegliedert und in das verfügbare Vermögen einverleibt. decreta − di sdemanializzare in P.T. 23/II, C.C. La Madonna, la p.f. 1245/13 (1770 m²) e di farla passare fra il patrimonio disponibile. Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESRAT ARNOLD SCHULER L’ASSESSORE ARNOLD SCHULER Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 84 90606 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESRATES vom 4. April 2014, Nr. 41-30.1 DECRETO ASSESSORILE del 4 aprile 2014, n. 41-30.1 Ausgliederung von Grundstücken aus dem öffentlichen Wassergut im Bereich des Schnalserbaches (Gp.llen 1245/43, 1245/45, 1245/46), K.G. Unserfrau, Gemeinde Schnals. Sdemanializzazione di terreni appartenenti al demanio idrico nell'ambito del rio di Senales (pp.ff. 1245/43, 1245/45, 1245/46), C.C. La Madonna, Comune di Senales. ….. Omissis verfügt l’Assessore provinciale all’Agricoltura, alle Foreste, alla Protezione Civile - incluse Opere idrauliche - ed Enti Locali der Landesrat für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Zivilschutz - einschließlich Wasserschutzbauten - und Örtliche Körperschaften − in E.Z. 23/II, K.G. Unserfrau, werden die Gp.llen 1245/43 (617 m²), 1245/45 (361 m²) und 1245/46 (174 m²) aus dem öffentlichen Wassergut ausgegliedert und in das verfügbare Vermögen einverleibt. decreta − di sdemanializzare in P.T. 23/II, C.C. La Madonna, le pp.ff. 1245/43 (617 m²), 1245/45 (361 m²) e 1245/46 (174 m²) e di farle passare fra il patrimonio disponibile. Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESRAT ARNOLD SCHULER L’ASSESSORE ARNOLD SCHULER Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 85 90607 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESRATES vom 4. April 2014, Nr. 43-30-1 DECRETO ASSESSORILE del 4 aprile 2014, n. 43-30-1 Ausgliederung von Grundstücken aus dem öffentlichen Wassergut im Bereich des Mühlwalderbaches, K.G. Mühlwald, Gemeinde Mühlwald. Sdemanializzazione di terreni appartenenti al demanio idrico nell'ambito del rio Selva dei Molini, C.C. Selva dei Molini, Comune di Selva dei Molini. ….. Omissis verfügt l’Assessore provinciale all’Agricoltura, alle Foreste, alla Protezione Civile - incluse Opere idrauliche - ed Enti Locali der Landesrat für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Zivilschutz - einschließlich Wasserschutzbauten - und Örtliche Körperschaften − in E.Z. 91/II, K.G. Mühlwald, werden gemäß Teilungsplan vom 02.05.2013 Nr. 339/2013, 956 m² der Gp. 1847/17 (neuzubildende Gp. 1847/20) aus dem öffentlichen Wassergut ausgegliedert und in das verfügbare Vermögen einverleibt. decreta − di sdemanializzare in P.T. 91/II, C.C. Selva dei Molini, giusto quanto previsto dal tipo di frazionamento del 02.05.2013 nr. 339/2013, 956 m² della p.f. 1847/17 (neoformanda p.f. 1847/20) e di farli passare fra il patrimonio disponibile. Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESRAT ARNOLD SCHULER L’ASSESSORE ARNOLD SCHULER Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 86 90530 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESRATES vom 7. April 2014, Nr. 12/00104 DECRETO ASSESSORILE del 7 aprile 2014, n. 12/00104 Ausgliederung der Bp. 518 in der KG Völs aus der Straßendomäne und Überführung derselben in das verfügbare Vermögen der Autonomen Provinz Bozen Sdemanializzazione della p.ed. 518 in C.C. Fiè e trasferimento della medesima al patrimonio disponibile della Provincia autonoma di Bolzano Der Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, Punkt 8 und 12, sieht die Übertragung von Befugnissen (Maßnahmen) an den Landesrat auf Zeit für Straßendienst und für Vermögensverwaltung vor; La deliberazione della Giunta Provinciale del 14 dicembre 2009, n. 2893, punti 8 e 12, prevede la delega di funzioni (provvedimenti) all'assessore provinciale in carica competente per il servizio stradale e per l'amministrazione del patrimonio; Das Landesgesetz vom 19. August 1991, Nr. 24 betrifft die Klassifizierung der Straßen im Interessenbereich des Landes und regelt auch die erforderlichen vermögensrechtlichen Aspekte; la legge provinciale 19 agosto 1991 n. 24 riguarda la classificazione delle strade d’interesse provinciale e disciplina anche i relativi rapporti patrimoniali; die Bauparzelle 518 in der KG Völs ist Eigentum der Autonomen Provinz Bozen: Öffentliches Gut – Straßen und das Vermögensamt hat am 26. März 2014 ersucht diese in das „verfügbare Vermögen“ zu übertragen; la particelle edificiale 518 in C.C. Fiè è di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo strade ed l’ufficio patrimonio in data 26 marzo 2014 ha richiesto il trasferimento della medesima al “patrimonio disponibile”; mit Schreiben vom 03. April 2014 der Straßendienst Salten/Schlern mitgeteilt, dass die obgenannte Bauparzelle für den Straßendienst nicht zweckdienlich ist und somit kann sie in das „verfügbare Vermögen“ der Autonomen Provinz Bozen übertragen werden; il servizio strade Salto/Sciliar ha comunicato in data 3 aprile 2014 che la particella edificiale sopraccitata non è strumentale per il servizio stesso e perciò può essere trasferita al “patrimonio disponibile” della Provincia autonoma di Bolzano; Auf diese Rechtsgrundlagen und Tatsachen aufbauend Sulla base di tali fonti normative e fatti, l’Assessore all'istruzione e cultura ladina, musei e beni culturali, patrimonio, servizio strade e mobilità verfügt: decreta: der Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Vermögen, Straßendienst und Mobilität 1. die Bp. 518 in der KG Völs vom „Öffentlichen Gut – Straßen“ auszugliedern und in das „verfügbare Vermögen“ der Autonomen Provinz Bozen zu übertragen. 1. di sdemanializzare la p.ed. 518 in C.C. Fiè e di trasferirla al “patrimonio disponibile” della Provincia autonoma di Bolzano. 2. Für die Durchführung dieses Dekretes werden die zuständigen Ämter die erforderlichen Folgemaßnahmen erstellen. 2. Per l’esecuzione dei contenuti espressi con il presente decreto, gli uffici competenti provvederanno alla predisposizione dei necessari provvedimenti. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 3. Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino - Südtirol veröffentlicht. DER LANDESRAT DR. FLORIAN MUSSNER 3. 87 Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige. L’ ASSESSORE DOTT. FLORIAN MUSSNER Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 88 90531 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESRATES vom 7. April 2014, Nr. 12/00105 DECRETO ASSESSORILE del 7 aprile 2014, n. 12/00105 Übernahme der zur Landesstraße 73/Ritten (Teilstück km 3,75 - bis km 5,35) gehörenden Grundflächen und der Gp. 7319/3 von der Gemeinde Ritten Assunzione dei terreni facenti parte della strada provinciale 73/Renon (tratto dal km 3,75 al km 5,35) e della p.f. 7319/3 dal Comune di Renon Der Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, Punkt 8 und 12, sieht die Übertragung von Befugnissen (Maßnahmen) an den Landesrat auf Zeit für Straßendienst und für Vermögensverwaltung vor; La deliberazione della Giunta Provinciale del 14 dicembre 2009, n. 2893, punti 8 e 12, prevede la delega di funzioni (provvedimenti) all'assessore provinciale in carica competente per il servizio stradale e per l'amministrazione del patrimonio; mit Beschluss der Landesregierung vom 14.09.1992, Nr. 5362 wurde die Landesstraße 73/Ritten klassifiziert; con deliberazione della Giunta Provinciale del 14/09/1992, n. 5362 è stata classificata la strada provinciale 73/Renon; laut Landesgesetz vom 19. August 1991, Nr. 24, Absatz 2 des Artikels 11, hat sich die Gemeinde Ritten bei der Klassifizierung der Gemeindestraße in Landesstraße verpflichtet, für die Übertragung des Eigentums der entsprechenden Grundflächen an die Autonome Provinz Bozen Sorge zu tragen; in base all’art. 11 comma 2 della legge provinciale del 19 agosto 1991, n. 24, con la classificazione della strada da comunale in provinciale, il Comune di Renon si è impegnato a trasferire la proprietà dei relativi terreni alla Provincia autonoma di Bolzano; der Gemeinderat von Ritten hat mit Beschluss vom 28. Februar 2014, Nr. 8 die unentgeltliche Abtretung der Parzellen, die sich im Straßenverlauf der LS 73/Ritten von km 3,75 bis km 5,35 befinden, an die Autonome Provinz Bozen: Öffentliches Gut - Straßen genehmigt; con deliberazione del 28 febbraio 2014, n. 8 il Consiglio Comunale di Renon ha approvato la cessione gratuita alla Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo strade delle particelle ricadenti nel tracciato stradale della S.P. 73/Renon dal km 3,75 al km 5,35; die Gemeinde Ritten hat mit Schreiben vom 17. Jänner 2014 mitgeteilt, dass die Gp. 7319/3 den Straßenkörper einer Landesstraße bildet und der Straßendienst Salten/Schlern hat am 21. Jänner 2014 bestätigt, dass die genannte Grundparzelle unentgeltlich von der Gemeinde Ritten übernommen und in das „Öffentliche Gut - Straßen“ der Autonomen Provinz Bozen übertragen werden soll; in data del 17 gennaio 2014 il Comune di Renon ha comunicato che la p.f. 7319/3 fa parte del corpo stradale di una strada provinciale e in data 21 gennaio 2014 il servizio strade Salto/Sciliar ha confermato che la particella citata deve essere trasferita a titolo gratuito dal Comune di Renon alla Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo strade; der Gemeinderat von Ritten hat mit Beschluss vom 28. Februar 2014, Nr. 7 die unentgeltliche Abtretung der Gp. 7319/3, welche zum Straßenkörper der LS 175/St. Justina-Signat gehört, an die Autonome Provinz Bozen: Öffentliches Gut Straßen genehmigt; con deliberazione del 28 febbraio 2014, n. 7 il Consiglio Comunale di Renon ha approvato la cessione gratuita della p.f. 7319/3, la quale ricade nel tracciato stradale della S.P. 175/S. Giustina Signato, alla Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo strade; Auf diese Rechtsgrundlagen und Tatsachen aufbauend Sulla base di tali fonti normative e fatti, l’Assessore all'istruzione e cultura ladina, musei e beni culturali, patrimonio, servizio strade e mobilità Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 verfügt: 89 decreta: der Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Vermögen, Straßendienst und Mobilität 1. die Grundparzellen 4604/9, 4604/11, 4604/13, 4616/2, 4615/2, 4615/3, 7328/9, 4614/2, 7328/10, 7378/15, 7378/14, 4614/3, 4613/8, 4613/9, 4613/11, 4613/10, 4642/3, 4642/4, 4641/2, 7328/13, 4622/3, 4622/2, 4640/2, 4640/3, 4637/2, 4630/3, 4630/4, 7333/2, 4748/2, 4748/3, 4747/2, 4749/1, 4749/3, 7337/3, 4772/2, 4759/4, 4769/3, 4768/4, 4768/1, 4769/1, 4774/4, 7338/2, 4771/2, 4775/2, 4774/3, 4764/5, 4764/6, 4774/5, 4764/8, 7319/3 alle in Einlagezahl 484/II, KG Ritten I unentgeltlich von der Gemeinde Ritten zu übernehmen und in das Eigentum der Autonomen Provinz Bozen: Öffentliches Gut Straßen einzutragen. 1. di acquisire a titolo gratuito le particelle fondiarie 4604/9, 4604/11, 4604/13, 4616/2, 4615/2, 4615/3, 7328/9, 4614/2, 7328/10, 7378/15, 7378/14, 4614/3, 4613/8, 4613/9, 4613/11, 4613/10, 4642/3, 4642/4, 4641/2, 7328/13, 4622/3, 4622/2, 4640/2, 4640/3, 4637/2, 4630/3, 4630/4, 7333/2, 4748/2, 4748/3, 4747/2, 4749/1, 4749/3, 7337/3, 4772/2, 4759/4, 4769/3, 4768/4, 4768/1, 4769/1, 4774/4, 7338/2, 4771/2, 4775/2, 4774/3, 4764/5, 4764/6, 4774/5, 4764/8, 7319/3 tutte della P.T. 484/II, in C.C. Renon I e di trasferirle alla Provincia Autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo strade. 2. Das zuständige Organ zur Unterzeichnung des Vertrages zu ermächtigen. 2. Di autorizzare l’organo competente alla firma del relativo contratto. 3. Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht. 3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. DER LANDESRAT DR. FLORIAN MUSSNER L’ASSESSORE DOTT. FLORIAN MUSSNER Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 90 90678 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 8. April 2014, Nr. 10 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 8 aprile 2014, n. 10 Änderung der Durchführungsverordnung betreffend die einheitliche Erhebung von Einkommen und Vermögen Modifiche del regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA hat den Beschluss der Landesregierung vom 8. April 2014 Nr. 418 zur Kenntnis genommen und vista la deliberazione della Giunta provinciale del 8 aprile 2014 n. 418 erlässt emana folgende Verordnung: il seguente regolamento: Art. 1 1. Nach Artikel 3/bis Absatz 1 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 11. Jänner 2011, Nr. 2, wird folgender Absatz 1/bis eingefügt: Art. 1 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3/bis del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è inserito il seguente comma 1/bis: „1/bis. In Abweichung zu den Bestimmungen laut Absatz 1 werden für die in Bezug auf das Schuljahr gestellten Gesuche auf jeden Fall die EEVE berücksichtigt, die sich auf das Jahr vor Beginn des Schuljahres beziehen.“ “1/bis. In deroga a quanto disposto al comma 1, per le domande presentate con riferimento all’anno scolastico si considerano in ogni caso le DURP relative all’anno precedente a quello di inizio dell’anno scolastico.” Art. 2 Art. 2 Inkrafttreten Entrata in vigore 1. Dieses Dekret tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bozen, den 8. April 2014 Bolzano, 8 aprile 2014 DER LANDESHAUPTMANN DR. ARNO KOMPATSCHER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. ARNO KOMPATSCHER Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 91 ANMERKUNGEN NOTE Hinweis Avvertenza Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert. Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Anmerkungen zu dem Artikel 1: Note all’articolo 1: Das Dekret des Landeshauptmannes 11. Januar 2011, Nr. 2, beinhaltet die „Durchführungsverordnung betreffend die einheitliche Erhebung von Einkommen und Vermögen.“ Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 gennaio 2011, n. 2 contiene il “Regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio.” Der Artikel 3/bis des Dekrets des Landeshauptmanns vom 11. Jänner 2011, Nr. 2, in geltender Fassung, lautet wie folgt: Il testo dell’articolo 3/bis del decreto della Giunta provinciale 11 gennaio 2011, n. 2 è il seguente: Art. 3/bis Zeitbezüge Art 3/bis Riferimenti temporali 1. Für die zwischen 1. Jänner und 30. Juni eingereichten Gesuche werden die auf das vorletzte Jahr vor dem Jahr der Gesuchstellung bezogenen EEVE berücksichtigt. Für die zwischen 1. Juli und 31. Dezember eingereichten Gesuche werden die auf das Jahr vor dem Jahr der Gesuchstellung bezogenen EEVE herangezogen. 1. Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno si considerano le DURP relative al secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda. Per le domande presentate dal 1° luglio al 31 dicembre si considerano le DURP relative all’anno precedente a quello di presentazione della domanda. 2. Das zu erfassende Vermögen wird mit Bezug auf die Vermögenssituation bewertet, die zum 31. Dezember des Jahres vor dem Jahr der Abgabe der EEVE bestand. 2. Il patrimonio è valutato con riferimento alla situazione esistente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DURP.” Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 92 90679 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 8. April 2014, Nr. 11 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 8 aprile 2014, n. 11 Verordnung über die Umgestaltung der Organisationsstruktur und der Aufgaben des Sonderbetriebes für die Feuerwehr- und Zivilschutzdienste Regolamento sulla rimodulazione dell’assetto organizzativo e dei compiti dell’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA hat den Beschluss der Landesregierung vom 18. März 2014, Nr. 315 zur Kenntnis genommen und vista la deliberazione della Giunta provinciale del 18 marzo 2014, n. 315 erlässt emana folgende Verordnung: il seguente regolamento: Art. 1 Zielsetzung Art. 1 Finalità 1. In Erwartung der endgültigen Neuordnung der Feuerwehr- und Zivilschutzdienste regelt diese Verordnung im Sinne von Artikel 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, und im Sinne von Artikel 11 des Landesgesetzes vom 17. September 2013, Nr. 17, die Umgestaltung der Organisationsstruktur und der Aufgaben des Sonderbetriebes für die Feuerwehr- und Zivilschutzdienste. 1. In attesa del riordinamento definitivo dei servizi antincendi e per la protezione civile, il presente regolamento disciplina ai sensi dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 17, la rimodulazione dell’assetto organizzativo e dei compiti dell’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile. Art. 2 Art. 2 Zivilschutzübungen Esercitazioni di protezione civile 1. Die Richtlinien für die Durchführung von Zivilschutzübungen laut Artikel 17 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, werden von der Landesregierung erlassen. 1. Le direttive per lo svolgimento di esercitazioni di protezione civile di cui all’articolo 17 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, sono emanate dalla Giunta provinciale. Art. 3 Art. 3 Beschlagnahmungsbefugnis Potere di requisizione 1. Die Entschädigungen laut Artikel 18 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, werden vom Direktor der Landesabteilung für Brand- und Zivilschutz auf der Grundlage von Kriterien gewährt, die von der Landesregierung vorher genehmigt werden. 1. Le indennità di cui all’articolo 18 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, sono concesse dal Direttore della Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile in base a criteri preventivamente approvati dalla Giunta provinciale. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 93 Art. 4 Art. 4 Zivilschutzsignal Segnale della protezione civile 1. Das genaue Verfahren zur Alarmierung der Bevölkerung laut Artikel 21 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, wird von der Landesregierung festgelegt. 1. La procedura esatta di allertamento della popolazione di cui all’articolo 21, comma 2, della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è determinata dalla Giunta provinciale. Art. 5 Sonderbetrieb für die Feuerwehrund Zivilschutzdienste Art. 5 Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile 1. Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b) ist aufgehoben. 1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 22 è abrogata. Art. 6 Art. 6 Verwaltungsrat des Sonderbetriebes Consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale 1. Dem Verwaltungsrat laut Artikel 25 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, gehören folgende Mitglieder an: 1. Il consiglio di amministrazione di cui all’articolo 25 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è composto da: a) eine Person mit besonderen wirtschaftlichen Kenntnissen im Bereich der öffentlichen Verwaltung, die den Vorsitz übernimmt, a) una persona con particolari conoscenze economiche nell’ambito della pubblica amministrazione, che lo presiede; b) zwei Bürgermeister als Vertreter der Gemeinden Südtirols, die aus einem Vierervorschlag des Gemeindenverbandes ausgewählt werden. b) due sindaci quali rappresentanti dei comuni della provincia di Bolzano, scelti da una quaterna di proposte presentate dal Consorzio dei comuni. 2. Der neue Verwaltungsrat hat die Hauptaufgabe, die Voraussetzungen zu schaffen, damit der Sonderbetrieb für die Feuerwehr- und Zivilschutzdienste bis zum 31. Dezember 2014 aufgelöst werden kann. 2. Il compito principale del nuovo consiglio di amministrazione è di preparare i presupposti affinché l’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile possa essere sciolta entro il 31 dicembre 2014. Art. 7 Art. 7 Rechnungsprüfer Revisore dei conti 1. Die Überprüfung der Wirtschafts- und Finanzgebarung des Sonderbetriebes laut Artikel 28 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, wird von einem einzigen Rechnungsprüfer durchgeführt, der im Verzeichnis der Rechnungsprüfer eingetragen ist. 1. Il riscontro della gestione economicofinanziaria dell'Azienda speciale di cui all’articolo 28 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è effettuato da un unico revisore, iscritto nel registro dei revisori contabili. Art. 8 Art. 8 Zivilrechtliche Haftung für Schäden Responsabilità civile per i danni 1. Der Schadenersatz laut Artikel 34 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, wird vom Land Südtirol geleistet. 1. Il risarcimento dei danni di cui all’articolo 34 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è corrisposto dalla Provincia autonoma di Bolzano. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 94 Art. 9 Art. 9 Kostenerstattung für Einsätze und Zuschüsse Rimborso delle spese per gli interventi e contributi 1. Die Zuschüsse laut Artikel 35 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, werden vom Landesrat für Brand- und Zivilschutz nach den von der Landesregierung genehmigten Kriterien gezahlt. 1. I contributi di cui all’articolo 35, comma 2, della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, sono erogati dall’Assessore provinciale per la Protezione antincendi e civile in base a criteri approvati dalla Giunta provinciale. 2. Artikel 35 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, ist aufgehoben. 2. Il comma 3 dell’articolo 35 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è abrogato. Art. 10 Art. 10 Die Freiwilligen Feuerwehren I Corpi dei vigili del fuoco volontari 1. Die Errichtung einer Freiwillige Feuerwehr laut Artikel 47 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, erfolgt durch die Gemeinde nach Anhörung des betreffenden Bezirksfeuerwehrverbandes der Freiwilligen Feuerwehren und der Landesregierung. 1. L’istituzione di un Corpo dei vigili del fuoco volontari di cui all’articolo 47, comma 3, della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, avviene ad opera del comune, sentite l’Unione distrettuale dei corpi dei vigili del fuoco volontari e la Giunta provinciale. Art. 11 Art. 11 Unfälle, Krankheiten und Entschädigungen Infortuni, malattie e rimborsi 1. Die Entschädigung als Ersatz für den erlittenen Schaden laut Artikel 49 Absätze 1 und 3 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, wird vom Direktor der Landesabteilung für Brandund Zivilschutz auf der Grundlage der von der Landesregierung festgelegten Kriterien und Modalitäten gezahlt. 1. Il risarcimento del danno di cui all’articolo 49, commi 1 e 3, della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è erogato dal Direttore della Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile in base a criteri e modalità determinate dalla Giunta provinciale. 2. Die Entschädigung an die Funktionäre der Verbände laut Artikel 49 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, wird vom Direktor der Landesabteilung für Brand- und Zivilschutz auf der Grundlage der von der Landesregierung festgelegten Kriterien und Modalitäten gezahlt. 2. Il rimborso ai funzionari delle Unioni di cui all’articolo 49, comma 6, della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è erogato dal Direttore della Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile in base a criteri e modalità determinate dalla Giunta provinciale. Art. 12 Art. 12 Finanzielle Lasten und Pflichten der Gemeinde Oneri finanziari e obblighi a carico del comune 1. Die Richtlinien laut Artikel 50 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, werden von der Landesregierung erlassen. 1. Le direttive di cui all’articolo 50, comma 1, della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, sono emanate dalla Giunta provinciale. Art. 13 Art. 13 Plan für die Finanzierung der Ausstattung für den Dienst der Freiwilligen Feuerwehren Piano di finanziamento delle dotazioni di servizio dei Corpi dei vigili del fuoco volontari 1. Der Plan für die Bereiche laut Artikel 51 Absatz 1 Buchstaben a), b) und c) des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, wird von der Landesregierung genehmigt. 1. Il piano per le materie di cui all’articolo 51, comma 1, lettere a), b) e c), della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è approvato dalla Giunta provinciale. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 95 Art. 14 Art. 14 Bewilligung von Beiträgen, Zuschüssen und Finanzierungen Concessione di contributi, sussidi e finanziamenti 1. Die Beiträge, Zuschüsse und Finanzierungen für die Ausgaben laut Buchstabe a) und für die außerordentlichen Ausgaben laut Buchstabe b) des Artikels 52 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, werden vom Landesrat für Brand- und Zivilschutz auf der Grundlage der von der Landesregierung festgelegten Kriterien und Modalitäten gezahlt. 1. I contributi, sussidi e finanziamenti per le spese di cui alla lettera a) e per le spese straordinarie di cui alla lettera b) dell’articolo 52, comma 1, della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, sono concessi dall’Assessore provinciale per la Protezione antincendi e civile in base a criteri e modalità determinate dalla Giunta provinciale. Art. 15 Art. 15 Landesbeirat für den Feuerwehrdienst Comitato provinciale per il servizio antincendi 1. Bei der für den Brand- und Zivilschutz zuständigen Abteilung wird der Landesbeirat für den Feuerwehrdienst als beratendes Fachorgan des Landes Südtirol errichtet. 1. Presso la ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile è istituito il Comitato provinciale per il servizio antincendi quale organo tecnico-consultivo della Provincia autonoma di Bolzano. 2. Dem Beirat gehören folgende Mitglieder an: a) zwei Vertreter der für den Brand- und Zivilschutz zuständigen Abteilung, von denen einer den Vorsitz führt, 2. Il Comitato è composto da: a) due rappresentanti della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile, dei quali uno assume la carica di presidente; b) zwei Vertreter des Landesverbandes der freiwilligen Feuerwehren, b) due rappresentanti dell’Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari; c) ein Vertreter für die Gemeinden Südtirols, der aus einem Dreiervorschlag des Gemeindenverbandes ausgewählt wird. c) un rappresentante dei comuni della provincia di Bolzano, scelto da una terna di nominativi proposti dal Consorzio dei comuni. 3. Der Beirat wird von der Landesregierung ernannt und bleibt für die Dauer der Legislaturperiode des Landtages im Amt. 3. Il Comitato è nominato dalla Giunta provinciale e permane in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale. 4. Der Beirat unterbreitet Vorschläge und gibt Gutachten im Bereich des Feuerwehrwesens ab. 4. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri in materia antincendi. 5. Den Mitgliedern des Beirates steht keine Vergütung zu. Die mit der Teilnahme an den Sitzungen des Beirats verbundenen Kosten gehen zu Lasten der jeweils vertretenen Subjekte und Organe, welche die Beträge aus den ordentlichen Haushaltsbereitstellungen entnehmen, ohne Neuoder Mehrbelastungen der öffentlichen Finanzen. 5. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Gli oneri relativi alla partecipazione alle sedute del Comitato sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 16 Art. 16 Übergangs- und Endbestimmungen Disposizioni transitorie e finali 1. Für die beim Sonderbetrieb für die Feuerwehrund Zivilschutzdienste verbleibenden Zuständigkeitsbereiche werden die Aufgaben des Verwaltungsdirektors vom Präsidenten des Verwaltungsrates übernommen. 1. Per le sfere di competenza rimanenti presso l’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile, i compiti del direttore amministrativo sono assunti dal presidente del consiglio di amministrazione. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 96 2. Für die beim Sonderbetrieb für die Feuerwehrund Zivilschutzdienste verbleibenden Zuständigkeitsbereiche werden die Aufgaben des technischen Direktors vom Kommandanten der Berufsfeuerwehr übernommen. 2. Per le sfere di competenza rimanenti presso l’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile, i compiti del direttore tecnico sono assunti dal comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco. 3. Solange die Landesregierung nicht die von dieser Verordnung vorgesehenen Kriterien, Modalitäten, Richtlinien, Pläne und Verfahren erlässt, gelten jene, die bereits vom Verwaltungsrat des Sonderbetriebes für die Feuerwehr- und Zivilschutzdienste genehmigt worden sind und die darin genannten Organe sind durch die entsprechenden Organe des Landes Südtirol ersetzt. 3. Finché la Giunta provinciale non emana i criteri, le modalità, le direttive, i piani e le procedure previsti dal presente regolamento, valgono quelli già approvati dal consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile e gli organi ivi indicati sono sostituiti dai rispettivi organi della Provincia autonoma di Bolzano. 4. Das Land Südtirol tritt in alle laufenden Verträge des Sonderbetriebes für die Feuerwehr- und Zivilschutzdienste ein, welche Zuständigkeitsbereiche betreffen, die mit dieser Verordnung dem Land Südtirol zugewiesen werden. 4. La Provincia autonoma di Bolzano subentra in tutti i contratti correnti dell’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile che riguardano le sfere di competenza assegnate con il presente regolamento alla Provincia autonoma di Bolzano. 5. Bei Ziffer 26 der Anlage A zum Landesgesetz vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, wird folgender siebter Gedankenstrich hinzugefügt: „-Verwaltungsbefugnis Feuerwehrdienst”. 5. Al punto 26 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente settimo trattino: “- funzione amministrativa servizio antincendi”. Art. 17 Art. 17 Inkrafttreten Entrata in vigore 1. Dieses Dekret tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bozen, den 8. April 2014 Bolzano, 8 aprile 2014 DER LANDESHAUPTMANN DR. ARNO KOMPATSCHER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. ARNO KOMPATSCHER Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 97 ANMERKUNGEN NOTE Hinweis Avvertenza Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert. Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Anmerkungen zum Artikel 1: Note all’articolo 1: Das Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, beinhaltet die Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen. La legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, contiene la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Artikel 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, lautet wie folgt: L’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è il seguente: Art. 1 (Allgemeine Grundsätze und Delegiferierung) Art. 1 (Principi generali e delegificazione) (1) Zur Verwirklichung der vom Gesetz vorgesehenen Ziele hält sich das Land in der Verwaltungstätigkeit an die Kriterien der Effizienz, der Wirtschaftlichkeit, der Rationalität und der Publizität. (1) L'attività amministrativa della Provincia si informa a criteri di efficacia, di economicità, di speditezza e di pubblicità per il perseguimento delle finalità volute dalla legge. (2) Die Organisationseinheiten des Landes und der vom Land abhängigen Betriebe und Anstalten sind so aufgebaut und gegliedert, daß die Verfahren möglichst vereinfacht werden, sowohl hinsichtlich der Zuständigkeit als auch in bezug auf die Arbeitssysteme und Arbeitsmittel, die Verteilung des Personals und der Arbeit sowie in bezug auf die Mitarbeit von Externen. (2) Le strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, sono articolate in modo da favorire al massimo la semplificazione delle procedure, sia a livello delle competenze, che dei sistemi e mezzi operativi, della distribuzione del personale, dei carichi di lavoro e delle collaborazioni esterne. (3) Zur Erreichung der Ziele laut den Absätzen 1 und 2 wird, unter Beachtung der in den folgenden Artikeln enthaltenen Grundsätze, mit Verordnung, wodurch auch geltende Gesetze geändert oder ergänzt werden können, folgendes geregelt: a) die Organisation und die Funktionsweise der Kollegialorgane des Landes, deren Neuordnung und Zusammenlegung, wenn sie zusammenhängende Tätigkeiten ausüben, wobei auch die Anzahl der Mitglieder verringert werden kann, und, sofern sie nicht unerläßlich sind, deren Abschaffung oder Ersetzung, (3) Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, e con l'osservanza dei principi contenuti negli articoli seguenti, sono disciplinati con norma regolamentare, anche a modifica o integrazione di norme di legge vigenti: a) l'organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali provinciali, il loro riordino ed accorpamento qualora ineriscano ad attività connesse, anche con riduzione del numero dei componenti, e, in quanto non indispensabili, la loro soppressione o sostituzione; b) b) le modalità ed i termini previsti per i singoli procedimenti amministrativi, il loro accorpamento qualora si riferiscano alla medesima attività privata o pubblica, con riduzione delle varie fasi, del numero degli organi provinciali intervenienti, avuto riguardo alla natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, trasferendo ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi le funzioni deliberative che die für die Verfahren vorgesehenen Modalitäten und Fristen und Zusammenlegung von Verfahren, wenn sie sich auf die gleiche private oder öffentliche Tätigkeit beziehen, wobei die einzelnen Phasen, die Anzahl der Landesorgane, die sich daran beteiligen, unter Berücksichtigung der Art der Tätigkeit und der Maßnahmen, reduziert, die Zuständigkeiten und die Kontrollen rationalisiert, das nicht unerläßliche Einvernehmen und Einverständnis ausgeschaltet und monokratischen Or- Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 c) ganen oder den Führungskräften die Entscheidungsbefugnisse übertragen werden, wenn letztere nicht aufgrund ihrer besonderen Bedeutung in kollegialer Form ausgeübt werden müssen, die Unterlagen, die den Anträgen um den Erlaß von Verwaltungsmaßnahmen beizulegen sind, 98 non richiedono, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale; c) la documentazione richiesta a corredo delle domande per l'emissione di provvedimenti amministrativi; d) die Auflassung von Verfahren, welche den von den Bereichsgesetzen vorgegebenen grundsätzlichen Zielsetzungen und Zwecken nicht mehr entsprechen oder welche im Widerspruch zu den Grundsätzen der EU-Rechtsordnung stehen, d) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico comunitario; e) die Auflassung von Verfahren, welche der Verwaltung und den Bürgern Kosten verursachen, die größer als der Nutzen sind; dabei kann die administrative Regelung durch Selbstverwaltung seitens der Betroffenen ersetzt werden, e) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati; f) die Anpassung der substantiellen Regelungen mit den Verfahrensabläufen an die Grundsätze des EU-Rechts, wobei Konzessionen durch Ermächtigungen ersetzt werden können, f) g) die Auflassung von Verwaltungsverfahren, die von den allgemeinen Verfahrensregeln abweichen, sofern die Gründe für bereichsmäßige Sonderverfahren nicht mehr gegeben sind. g) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale. (4) Für die Vorbereitung und Durchführung von Vorhaben, die auf eine Vereinfachung der Verfahren, eine Wiedererlangung der Effizienz und Produktivität und eine Neugestaltung und Verbesserung der Dienste innerhalb der Landesverwaltung ausgerichtet sind, ist der Generaldirektor des Landes ermächtigt, im Versuchswege und für einen Zeitraum von zwei Jahren, der um weitere zwei Jahre verlängert werden kann, mit Dekret Bestimmungen über die versuchsweise Durchführung von geeigneten Verfahren zu erlassen, die darauf hinzielen, die Verwaltungstätigkeit zu beschleunigen und effizienter zu gestalten, gegebenenfalls auch in Abweichung von den bestehenden Bestimmungen. Das Landesgesetz vom 17. September 2013, Nr. 17, beinhaltet die Änderung des Landesgesetzes vom 13. Mai 1992, Nr. 13, „Bestimmungen über öffentliche Veranstaltungen“ und Bestimmungen im Bereich der Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Ämtern und Aufträgen. (4) In via sperimentale per un periodo di due anni rinnovabile di altri due, il direttore generale della Provincia, per la predisposizione e l'attuazione di progetti tesi a semplificare le procedure, recuperare efficienza e produttività, riorganizzare e migliorare i servizi nell'amministrazione provinciale, è autorizzato a dettare con proprio decreto, norme per la sperimentazione di idonee procedure, eventualmente in deroga a quelle vigenti, intese a rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa. Artikel 11 des Landesgesetzes vom 17. September 2013, Nr. 17, lautet wie folgt: L’articolo 11 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 17, è il seguente: Art. 11 (Anpassung an die Bestimmungen im Bereich der Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Ämtern und Aufträgen) Art. 11 (Adeguamento alle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi) (1) Die Landesregierung ist ermächtigt, mit Verordnung, wodurch auch geltende Gesetze geändert oder ergänzt werden können, die Organisationsstruktur der Körperschaften, Agenturen oder Organismen, die vom Land abhängen oder deren Ordnung in seine, auch (1) La Giunta provinciale è autorizzata a rimodellare, con norma regolamentare, anche a modifica o integrazione di norme di legge vigenti, l’assetto organizzativo degli enti, agenzie o organismi dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nelle sue competen- La legge provinciale 17 settembre 2013, n. 17, contiene modifiche della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, “Norme in materia di pubblico spettacolo” e disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 99 übertragenen Befugnisse fällt, insbesondere des Sonderbetriebs für die Feuerwehr- und Zivilschutzdienste laut Artikel 22 und folgende des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, in geltender Fassung, des Landesbetriebs für Forst- und Domänenverwaltung der Autonomen Provinz Bozen laut Landesgesetz vom 17. Oktober 1981, Nr. 28, in geltender Fassung, der Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann laut Landesgesetz vom 16. Februar 1982, Nr. 5, und der italienischen Landesbibliothek laut Landesgesetz vom 30. Juli 1999, Nr. 6, in geltender Fassung, umzugestalten, um sie den Vorgaben des gesetzesvertretenden Dekrets vom 8. April 2013, Nr. 39, anzupassen. ze, anche delegate, e in particolare, dell’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile di cui all’articolo 22 e seguenti della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, dell’Azienda provinciale foreste e demanio della Provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Tessmann” di cui alla legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5, e della Biblioteca provinciale italiana di cui alla legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6, e successive modifiche, per renderlo compatibile con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Anmerkungen zum Artikel 2: Note all’articolo 2: Das Landesgesetz vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, beinhaltet den Vereinheitlichten Text über die Ordnung der Feuerwehr- und Zivilschutzdienste. La legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, contiene il testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile. Artikel 17 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, lautet wie folgt: L’articolo 17 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è il seguente: Art. 17 (Übungen) Art. 17 (Esercitazioni) (1) Zivilschutzübungen auf Landes-, Bezirks- oder Gemeindeebene - in diese können auch Rettungsorganisationen benachbarter Provinzen oder Regionen einbezogen werden - können auf der Basis der Richtlinien des Sonderbetriebs von der für Brand- und Zivilschutz zuständigen Abteilung beziehungsweise von den einzelnen betroffenen Strukturen organisiert werden. Solche Übungen müssen nicht mit der Verlegung von Einsatzpersonal und Mitteln verbunden sein, sie können aber in der Erprobung der Funktionsweise der verschiedenen Leitstellen bestehen. (1) La ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile o le singole strutture interessate possono organizzare, in conformità alle direttive dell'Azienda speciale, esercitazioni provinciali, distrettuali o comunali per la protezione civile, che potranno anche coinvolgere le organizzazioni di soccorso di province e regioni limitrofe. Tali esercitazioni non devono comportare lo spostamento di uomini e mezzi, ma possono consistere anche nell'esercitazione del funzionamento delle varie centrali operative. Anmerkungen zum Artikel 3: Note all’articolo 3: Artikel 18 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, lautet wie folgt: L’articolo 18 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è il seguente: Art. 18 (Beschlagnahmungsbefugnis) Art. 18 (Potere di requisizione) (1) Von den Zuständigkeiten laut den Artikeln 10 und 32 abgesehen, hat der Landeshauptmann in Notstandsfällen die Vollmacht, Immobilien und bewegliche Güter zu beschlagnahmen und jeden zu verpflichten, sich an den Zivilschutztätigkeiten zu beteiligen. Die allenfalls zustehenden Entschädigungen für diese Maßnahmen und Tätigkeiten werden vom Sonderbetrieb laut Artikel 22, auf Grund von Kriterien, die vom Verwaltungsrat vorher genehmigt werden, beschlossen. (1) In caso di calamità, fatte salve le competenze di cui agli articoli 10 e 32, compete al Presidente della Provincia il potere di requisire beni mobili e immobili e di obbligare chiunque a concorrere alle operazioni per la protezione civile. Le indennità eventualmente spettanti per questi provvedimenti e attività sono deliberate dall'Azienda speciale di cui all'articolo 22 in base a criteri preventivamente approvati dal consiglio di amministrazione. Anmerkungen zum Artikel 4: Note all’articolo 4: Artikel 21 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, lautet wie folgt: L’articolo 21 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è il seguente: Art. 21 (Zivilschutzsignal) Art. 21 (Segnale della protezione civile) (1) Zur Alarmierung der Bevölkerung im Notstandsfall (1) A livello provinciale vengono adottati segnali della Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 100 werden landesweit einheitliche Zivilschutzsignale verwendet. protezione civile uniformi per l'allertamento della popolazione in caso di calamità. (2) Das genaue Verfahren zur Alarmierung der Bevölkerung wird vom Verwaltungsrat des Sonderbetriebs festgelegt. (2) La procedura esatta di allertamento della popolazione è determinata dal consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale. Anmerkungen zum Artikel 5 Note all’articolo 5: Der Text des Artikels 22 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, lautet wie folgt: Il testo dell’articolo 22 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è il seguente: Art. 22 (Errichtung des Sonderbetriebs für die Feuerwehr- und Zivilschutzdienste) Art. 22 (Istituzione dell'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile) (1) Hiermit wird der Sonderbetrieb für die Feuerwehrund Zivilschutzdienste, in der Folge Sonderbetrieb genannt, errichtet; er hat folgende Aufgaben: a) die Ausübung der vom Land im Bereich Feuerwehrdienst delegierten Funktionen und die wirtschaftlich-finanzielle Gebarung der von der Region im Sinne von Artikel 5 des Regionalgesetzes vom 2. September 1978, Nr. 17, erhaltenen Zuweisungen, mit Ausnahme der Ausgaben für das Personal der Berufsfeuerwehr und der Gewährung von Zuschüssen an die Gemeinden zur Errichtung oder Verbesserung der Strukturen für den Feuerwehrdienst im Sinne von Artikel 20 des Regionalgesetzes vom 20. August 1954, Nr. 24, deren Gebarung in der direkten Zuständigkeit der Landesverwaltung liegt; b) aufgehoben; c) die Ausübung von Tätigkeiten im Zivilschutz, die von der Landesregierung übertragen werden können. (1) È istituita l'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile, nella presente legge indicata come Azienda speciale, che provvede: a) all'esercizio delle funzioni delegate alla Provincia in materia di servizio antincendi e alla gestione economico-finanziaria delle assegnazioni della Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, fatta eccezione per le spese riguardanti il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco e per la concessione di sussidi ai comuni per la realizzazione o il miglioramento delle strutture per il servizio antincendi ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, che verranno gestiti direttamente dall'amministrazione provinciale; b) c) abrogato; all'esercizio di attività nel settore della protezione civile che possono essere a essa assegnati dalla Giunta provinciale. (2) Der Sonderbetrieb erhält Rechtspersönlichkeit, Verwaltungs-, Finanz- und Gebarungsautonomie gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes; er bedient sich des Personals der für den Brand- und Zivilschutz zuständigen Abteilung oder des von der Landesregierung bereitgestellten Personals. Mit entsprechenden vom Landeshauptmann erlassenen Verordnungen über Rechnungswesen und Organisation werden die buchhalterischen Vorschriften für die Verwaltung der finanziellen Mittel festgelegt; diese können auch von den Vorschriften über das öffentliche Rechnungswesen abweichen, sie müssen aber den allgemeinen Grundsätzen des Rechnungswesens der Landesverwaltung entsprechen. Die Verordnung über Rechnungswesen und Organisation legt außerdem alle weiteren von diesem Gesetz nicht ausdrücklich geregelten Verfahrens- und Gebarungsmodalitäten fest. (2) L'Azienda speciale è dotata di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile secondo le disposizioni della presente legge. L'Azienda speciale si avvale del personale della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile o di personale messo a disposizione dalla Provincia. Con appositi regolamenti in materia di contabilità e di organizzazione, da approvare con decreto del Presidente della Provincia, sono stabilite le norme di contabilità per la gestione delle risorse finanziarie, anche in deroga alle norme di contabilità pubblica, ma comunque nel rispetto dei principi generali della normativa sulla contabilità dell'amministrazione provinciale. Il regolamento in materia di contabilità e di organizzazione stabilisce inoltre le modalità di ogni altro aspetto amministrativo e gestionale non espressamente disciplinato dalla presente legge. (3) Die Ausgaben für den Sitz sowie für das dem Sonderbetrieb zugewiesene Personal werden vom Landeshaushalt getragen. Die Landesregierung kann im Rahmen der einschlägigen Rechtsvorschriften die Übernahme der Kosten für allgemeine Leistungen sowie für Möbel, Einrichtung und Ausstattung des Sonderbetriebes durch den Landeshaushalt bewilligen. (3) Le spese per la sede nonché per il personale assegnato all'Azienda speciale sono assunte a carico del bilancio della Provincia. La Giunta provinciale può autorizzare, nel rispetto delle norme vigenti, l'assunzione a carico del bilancio della Provincia delle spese per la fornitura dei servizi generali nonché per i mobili, gli arredi e le attrezzature dell'Azienda speciale. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 101 Anmerkungen zum Artikel 6: Note all’articolo 6: Artikel 25 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, lautet wie folgt: L’articolo 25 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è il seguente: Art. 25 (Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale) Art. 25 (Verwaltungsrat des Sonderbetriebs) (1) Dem Verwaltungsrat gehören folgende Mitglieder an: a) der Landeshauptmann oder ein von ihm delegierter Landesrat als Vorsitzender, b) der Direktor der für den Brand- und Zivilschutz zuständigen Abteilung, der die Aufgaben eines Verwaltungsdirektors des Sonderbetriebs übernimmt, c) der Kommandant der Berufsfeuerwehr, der die Aufgaben eines technischen Direktors des Sonderbetriebs übernimmt, d) der Präsident des Landesverbandes der Freiwilligen Feuerwehren, e) drei Bürgermeister als Vertreter der Gemeinden Südtirols, die aus einem Vierervorschlag des Gemeindenverbands ausgewählt werden, f) ein Experte auf dem Gebiet Brand- und Zivilschutz, g) der Direktor oder ein anderer Vertreter der für Finanzen und Haushalt zuständigen Abteilung. (1) Il consiglio di amministrazione è composto da: a) b) c) d) e) f) g) il Presidente della Provincia o un assessore da lui delegato, che lo presiede; il direttore della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile, il quale assume i compiti di direttore amministrativo dell'Azienda speciale; il comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco, il quale assume i compiti di direttore tecnico dell'Azienda speciale; il presidente dell'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari; tre sindaci quali rappresentanti dei comuni della provincia di Bolzano, scelti da una quaterna di proposte presentate dal Consorzio dei comuni; un esperto del settore antincendi e protezione civile il direttore o un rappresentante della ripartizione competente in materia di finanze e bilancio. (2) Sekretär des Verwaltungsrates ist ein Bediensteter oder ein Beauftragter der Landesverwaltung. (2) Funge da segretario un dipendente o un incaricato dell'amministrazione provinciale. (3) Die Mitglieder und der Sekretär werden von der Landesregierung ernannt. Der Verwaltungsrat bleibt fünf Jahre im Amt und muss innerhalb dieser Frist erneuert werden. Er kann aus den eigenen Reihen einen Vizepräsidenten wählen. (3) I componenti e il segretario sono nominati dalla Giunta provinciale. Il consiglio rimane in carica per la durata di cinque anni ed entro tale termine va rinnovato. Il consiglio può nominare un vicepresidente, da eleggere nel proprio seno. (4) Für die Gültigkeit der Sitzungen ist die Anwesenheit der Mehrheit der Mitglieder erforderlich. Der Verwaltungsrat beschließt mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten. (4) Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti decide il voto del presidente. (5) Der Präsident kann den Vertrauensarzt des Sonderbetriebs und Experten in den auf die Tagesordnung gesetzten Materien zur Teilnahme, ohne Stimmrecht, an den Sitzungen einladen; ebenso kann er dem technischen Direktor und/oder dem Verwaltungsdirektor oder anderen Mitgliedern auch Aufgaben übertragen, die dem Landesinspektor laut Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 20. August 1954, Nr. 24, in geltender Fassung, anvertraut sind. (5) Il presidente può invitare a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, il medico di fiducia dell'Azienda speciale ed esperti con specifiche competenze sugli argomenti posti all'ordine del giorno; può inoltre affidare al direttore tecnico e/o amministrativo o ad altri componenti anche compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, e successive modifiche, all'ispettore provinciale. (6) Die Mitglieder und die Experten erhalten, soweit sie ihnen zustehen, die Bezüge und Vergütungen, wie sie in den einschlägigen Landesvorschriften vorgesehen sind. (6) Ai componenti e agli esperti sono corrisposti i compensi e i rimborsi spese previsti dalla normativa provinciale vigente, in quanto spettanti. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 102 Anmerkungen zum Artikel 7: Note all’articolo 7: Artikel 28 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, lautet wie folgt: L’articolo 28 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è il seguente: Art. 28 (Kollegium der Rechnungsprüfer) Art. 28 (Collegio dei revisori dei conti) (1) Die Wirtschafts- und Finanzgebarung des Sonderbetriebs unterliegt der Überprüfung eines Kollegiums der Rechnungsprüfer, das aus drei Experten zusammengesetzt ist, die im Verzeichnis der Rechnungsprüfer eingetragen sind; mindestens ein Rechnungsprüfer muss dem Personal der Landesverwaltung angehören. (1) La gestione economico-finanziaria dell'Azienda speciale è soggetta al riscontro di un collegio dei revisori composto da tre esperti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui almeno uno scelto tra il personale dell'amministrazione provinciale. (2) Das Kollegium und sein Präsident werden von der Landesregierung ernannt; sie bleiben fünf Jahre im Amt und müssen innerhalb dieser Frist erneuert werden. (2) Il collegio e il suo presidente sono nominati dalla Giunta provinciale; essi restano in carica per la durata di cinque anni ed entro tale termine vanno rinnovati. (3) Die Rechnungsprüfer sind berechtigt, an den Sitzungen des Verwaltungsrats teilzunehmen, jedoch ohne Stimmrecht. (3) I revisori dei conti hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione. (4) Das Kollegium führt alle Überprüfungen durch, die für den Gebarungsfortgang als nützlich angesehen werden. Es hat im Besonderen die Aufgabe, den Haushaltsvoranschlag und die Abschlussrechnung zu überprüfen; zu diesem Zweck verfasst es einen Bericht an den Verwaltungsrat. Es führt überdies die Kontrolle der Abschlussrechnungen, welche die bevollmächtigten Beamten vorlegen, durch. (4) Il collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione e ha in particolare l'obbligo di esaminare il bilancio di previsione e il conto consuntivo, redigendo apposita relazione al consiglio di amministrazione. Effettua inoltre il controllo della rendicontazione presentata dai funzionari delegati. (5) Die Mitglieder des Kollegiums erhalten die Spesenvergütung sowie die anderen Vergütungen, die in den einschlägigen Landesvorschriften vorgesehen sind. (5) Ai membri del collegio spettano il rimborso delle spese nonché le indennità previste dalla normativa vigente. Anmerkungen zum Artikel 8: Note all’articolo 8: Artikel 34 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, lautet wie folgt: L’articolo 34 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è il seguente: Art. 34 (Zivilrechtliche Haftung für Schäden) Art. 34 (Responsabilità civile per i danni) (1) Der Sonderbetrieb leistet Schadenersatz für die vom Feuerwehrdienst laut Artikel 2 Absatz 3 bei der Ausübung des Dienstes verursachten Schäden an Personen oder Sachen, wenn diese nicht von Versicherungen gedeckt sind; für Schäden, die von Betriebsfeuerwehren innerhalb des eigenen Betriebs verursacht werden, gilt dies nicht. (1) L'Azienda speciale provvede a corrispondere il risarcimento dei danni arrecati a terzi - persone o cose - dal Servizio antincendi di cui all'articolo 2, comma 3, nell'espletamento del servizio, se non coperti da assicurazioni, esclusi i danni causati dalle squadre aziendali antincendi nell'ambito della propria azienda. Anmerkungen zum Artikel 9: Note all’articolo 9: Der Text des Artikels 35 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, lautet wie folgt: Il testo dell’articolo 35 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è il seguente: Art. 35 (Kostenerstattung für Einsätze und Zuschüsse) Art. 35 (Rimborso delle spese per gli interventi e contributi) (1) Allfällige Kosten, die im Laufe der Einsätze anfallen und für die die einzelnen Freiwilligen Feuerwehren nicht mit den Mitteln ihres eigenen Haushalts aufkom- (1) Eventuali spese sostenute nel corso di interventi, per le quali i singoli corpi dei vigili del fuoco volontari non possono fare fronte con le dotazioni previste nel Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 103 men können, werden von der Gemeinde, in welcher der Einsatz stattgefunden hat, zurückerstattet. proprio bilancio preventivo, sono rifuse dal comune nel quale l'intervento ha avuto luogo. (2) Für Einsätze, die einen beträchtlichen Aufwand an Kosten und Mitteln erfordern, können die Gemeinden Zuschüsse vom Sonderbetrieb beantragen; diese sind nach den vom Verwaltungsrat des Sonderbetriebs genehmigten Kriterien zu zahlen. (2) Per interventi con un consistente impegno di mezzi e costi i comuni possono chiedere contributi all'Azienda speciale, da erogare in base a criteri approvati dal consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale. (3) aufgehoben. (3) abrogato. Anmerkungen zum Artikel 10: Note all’articolo 10: Artikel 47 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, lautet wie folgt: L’articolo 47 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è il seguente: Art. 47 (Die Freiwilligen Feuerwehren) Art. 47 (I Corpi dei vigili del fuoco volontari) (1) Vorbehaltlich anderer Bestimmungen betreffend die Berufsfeuerwehr für die Landeshauptstadt, ist jede Gemeindeverwaltung auf dem eigenen Gemeindegebiet für den Feuerwehrdienst verantwortlich, der auf der Basis der Bestimmungen dieses Gesetzes und der vom Sonderbetrieb und von der Landesregierung erlassenen Anordnungen zu regeln ist. (1) Salvo le diverse disposizioni riguardanti il Corpo permanente dei vigili del fuoco per la città capoluogo di provincia, ogni amministrazione comunale è responsabile sul proprio territorio comunale del servizio antincendi, da disciplinare sulla base delle prescrizioni della presente legge, delle direttive emanate dall'Azienda speciale e dalla Giunta provinciale. (2) Der Gemeinderat kann Brandschutzverordnungen erlassen und die Erstellung von Einsatzplänen für die Feuerwehr vorschreiben. Falls er es im öffentlichen Interesse für nötig und dringlich erachtet, muss der Bürgermeister die geeigneten Maßnahmen für den Brand- und Katastrophenschutz ergreifen. (2) Il Consiglio comunale può emanare regolamenti per prevenire il pericolo di incendi e prescrivere la redazione di piani d'intervento per vigili del fuoco. Il sindaco, ove ne ravvisi la necessità e l'urgenza nel pubblico interesse, deve adottare i provvedimenti opportuni per la difesa dal pericolo di incendi o di calamità pubbliche. (3) Jede Gemeinde errichtet nach Anhörung des betreffenden Bezirksfeuerwehrverbandes der Freiwilligen Feuerwehren und des Verwaltungsrats des Sonderbetriebs auf ihrem Gebiet mindestens eine oder mehrere Freiwillige Feuerwehren; die Anzahl der zu errichtenden Wehren richtet sich nach der Bevölkerungszahl und nach dem örtlichen Bedarf. Die Gemeinde bestimmt den örtlichen Pflichtbereich der einzelnen Feuerwehren und die erforderliche Mindestanzahl an Feuerwehrleuten. (3) Ogni comune, sentiti l'Unione distrettuale dei corpi dei vigili del fuoco volontari e il consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale, istituisce almeno uno o più corpi dei vigili del fuoco volontari, a seconda delle esigenze del proprio territorio e della consistenza della popolazione, fissando l'area territoriale delle rispettive competenze e la dotazione minima di personale. (4) Das Statut der Freiwilligen Feuerwehren wird vom Landesverband der Freiwilligen Feuerwehren in Zusammenarbeit mit dem Gemeindenverband erstellt und mit Dekret des Landeshauptmanns genehmigt; es gilt für alle Freiwilligen Feuerwehren und enthält interne Regeln für die Organisation und die Durchführung des Feuerwehrdienstes. (4) Lo statuto, unico per tutti i Corpi dei vigili del fuoco volontari, contenente le norme interne per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività, è predisposto dall'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari in collaborazione con il Consorzio dei comuni, è approvato con decreto del Presidente della Provincia e contiene norme interne per l'organizzazione e l'espletamento del Servizio antincendi. (5) Gelingt es in einer Gemeinde nicht, eine Freiwillige Feuerwehr zu errichten, ist es möglich, über ein entsprechendes Abkommen den Feuerwehrdienst der Feuerwehr einer Nachbargemeinde anzuvertrauen. (5) Se in un comune non si riesce ad istituire un Corpo dei vigili del fuoco volontari è possibile affidare, previa apposita convenzione, il servizio antincendi a un Corpo di un comune limitrofo. (6) Der Feuerwehrdienst wird von der oder den Freiwilligen Feuerwehren direkt durchgeführt; im Unterschied zu den anderen Gemeindediensten ist er verwaltungsmäßig und finanziell autonom. Die wirtschaftliche (6) Il servizio antincendi è svolto direttamente dal Corpo o dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e funziona amministrativamente e finanziariamente in forma autonoma rispetto agli altri servizi comunali. La gestione Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 104 und finanzielle Gebarung wird in der Verordnung über Rechnungswesen und Organisation des Sonderbetriebes geregelt. economico-finanziaria è disciplinata nel regolamento in materia di contabilità e di organizzazione dell'Azienda speciale. (7) Der Gemeinderat kann, wenn in einer Freiwilligen Feuerwehr gravierende Unregelmäßigkeiten vorkommen, nach Anhörung des Bürgermeisters und des Bezirksverbandes der Freiwilligen Feuerwehren, die Auflösung der Freiwilligen Feuerwehr verfügen. (7) Qualora dovessero verificarsi gravi irregolarità nel funzionamento, il consiglio comunale può, sentiti il sindaco e l'Unione distrettuale dei corpi dei vigili del fuoco volontari, disporre lo scioglimento del Corpo dei vigili del fuoco volontari. Anmerkungen zum Artikel 11: Note all’articolo 11: Artikel 49 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, lautet wie folgt: L’articolo 49 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è il seguente: Art. 49 (Unfälle, Krankheiten und Entschädigungen) Art. 49 (Infortuni, malattie e rimborsi) (1) Führt ein Dienstunfall oder eine in Ausübung des Feuerwehrdienstes oder infolge dieses Dienstes zugezogene Krankheit zum Tod oder zur dauernden oder zeitweiligen Invalidität, zahlt der Sonderbetrieb eine Entschädigung als Ersatz für den erlittenen Schaden zugunsten des/der verunglückten beziehungsweise erkrankten freiwilligen Feuerwehrmannes/Feuerwehrfrau oder der Berechtigten. (1) In caso di decesso oppure di invalidità temporanea o permanente, a causa di infortunio occorso o da infermità contratta durante il servizio o per causa di servizio, l'Azienda speciale provvede all'erogazione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno in favore del vigile del fuoco volontario infortunato o malato, o degli aventi causa. (2) Der gezahlte Betrag gilt nicht als Besoldung bei Krankheit oder Unfall; dieser Betrag ist kumulierbar mit den verschiedenen freiwilligen oder obligatorischen Formen der Vorsorge und Fürsorge, denen er hinzugefügt wird. (2) La somma erogata non ha carattere di trattamento economico di malattia e di infortunio ed è cumulabile con le varie forme, obbligatorie o volontarie, di previdenza o assistenza economica, alle quali si aggiunge. (3) Der Verwaltungsrat des Sonderbetriebes bestimmt die Modalitäten sowie die Höhe der Zahlungen; diese dürfen nicht weniger als die Beträge, die von der gesamtstaatlichen Anstalt für Versicherungen gegen Arbeitsunfälle gezahlt werden, ausmachen. (3) Il consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale determina le modalità delle erogazioni, nonché le entità e le misure, non inferiori a quelle applicate dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. (4) Für den Eintritt in den aktiven Dienst brauchen die Feuerwehrleute ein ärztliches Eignungsattest; für die Ausübung besonders gefährlicher Tätigkeiten, wie die Verwendung von Atemschutzgeräten oder Ähnlichem, ist eine Visite beim Facharzt, zu der auch Laboruntersuchungen und/oder instrumentaldiagnostische Untersuchungen gehören, Voraussetzung. (4) L'assegnazione dei vigili del fuoco al servizio attivo è subordinata a certificazione medica di idoneità; per mansioni con rischi particolari, come l'uso di autoprotettori o altri, è prescritta una visita specialistica anche con accertamenti bio-umorali e/o strumentali. (5) Den Feuerwehrleuten sind die in Artikel 18 und Artikel 32 Absatz 10 angeführten Personen gleichgestellt. (5) Ai vigili del fuoco sono parificate le persone indicate agli articoli 18 e 32, comma 10. (6) Beträchtliche Verdienst- oder Lohnausfälle, die auf einen Einsatz zurückzuführen sind, werden auf Antrag des Betroffenen an freiwillige Feuerwehrleute von der Gemeinde und an Funktionäre der Verbände laut Artikel 2 Absatz 3 vom Sonderbetrieb entgolten. (6) Perdite rilevanti di reddito o retribuzione dovute all'impiego negli interventi sono rimborsate, su richiesta dell'interessato, dal comune per il vigile del fuoco volontario e dall'Azienda speciale per i funzionari delle Unioni di cui all'articolo 2, comma 3. Anmerkungen zum Artikel 12: Note all’articolo 12: Artikel 50 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, lautet wie folgt: L’articolo 50 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è il seguente: Art. 50 (Finanzielle Lasten und Pflichten der Gemeinde) Art. 50 (Oneri finanziari e obblighi a carico del comune) Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 105 (1) Die Gemeinde stellt den Freiwilligen Feuerwehren die für eine angemessene Ausübung des Feuerwehrdienstes geeigneten Räume zur Verfügung, sie sorgt für die Errichtung und die Instandhaltung der Straßenhydranten, für die auf die örtlichen Erfordernisse abgestimmte Wasserversorgung sowie für die allfällige Bereitstellung von Alarmvorrichtungen. Sie hält sich dabei an die vom Verwaltungsrat des Sonderbetriebs erlassenen Richtlinien. Zu diesem Zweck können die Gemeindeverwaltungen die Vergünstigungen und Beiträge, die dieses Gesetz und die einschlägigen Rechtsvorschriften des Landes vorsehen, beantragen. (1) Il comune fornisce ai Corpi dei vigili del fuoco volontari i locali adatti per un adeguato espletamento del servizio antincendi, provvede all'installazione e alla manutenzione di idranti stradali, al rifornimento idrico più appropriato alle esigenze locali, nonché alla fornitura di eventuali apparecchi di allarme, in conformità alle direttive emanate dal consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale. A tale scopo le amministrazioni comunali possono richiedere le agevolazioni e i contributi previsti dalla presente legge e dalla normativa provinciale. (2) Unbeschadet anderer Bestimmungen gehen alle Ausgaben, die für die Tätigkeit der Freiwilligen Feuerwehren erforderlich sind, zu Lasten der Gemeinde; sie beteiligt sich auch an den Kosten für die Anschaffung und Instandhaltung der Geräte und der Ausrüstung. (2) Fatte salve le diverse disposizioni, tutti i costi necessari per l'attività dei Corpi dei vigili del fuoco volontari sono a carico del comune, che concorre anche alle spese per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature ed equipaggiamento. (3) Bei der Ausstellung von Konzessionen, Anerkennungen und Erneuerungen von Rechten zur Nutzung öffentlicher Gewässer muss die für die Löscharbeiten nötige Wassermenge gesichert sein. (3) Nel rilascio di concessioni, riconoscimenti e rinnovi di diritti di utenza di acque pubbliche dovrà essere assicurato il quantitativo di acqua necessario alle operazioni antincendio. (4) Über alle Einsprüche wegen der bei einem Einsatz entstandenen Kosten, die dieses Gesetz den Gemeinden oder Privatpersonen auferlegt, entscheidet die Landesregierung auf dem Verwaltungswege. (4) Tutte le contestazioni che sorgono circa l'onere delle spese poste dalla presente legge a carico dei comuni o di privati in caso di interventi sono decise in via amministrativa dalla Giunta provinciale. (5) Die Beteiligung an der Finanzierung der ordentlichen Ausgaben der Haushalte der Freiwilligen Feuerwehren, die im Sinne von Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 14. Januar 1978, Nr. 1, eingeführt wurde, wird abgeschafft; die ordentlichen Ausgaben, welche die ordentlichen Einnahmen übersteigen, werden von der betreffenden Gemeinde gedeckt. (5) Il cofinanziamento delle spese ordinarie dei bilanci dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1978, n. 1, viene abolito e pertanto le spese ordinarie che superano le entrate ordinarie rimangono a carico delle amministrazioni comunali competenti per zona. (6) Der Haushalt der einzelnen Freiwilligen Feuerwehren, der vom jeweiligen Kommandanten erstellt wird, wird vom jeweils zuständigen Gemeinderat genehmigt. Mit der Genehmigung des Haushalts genehmigt die Gemeinde auch die Finanzierung der Ausgaben, die für den Verbrauch, die Instandhaltung sowie für die Erneuerung der Geräte und der Ausrüstung der betreffenden Freiwilligen Feuerwehr vorgesehen sind. (6) I bilanci dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, predisposti dai comandanti, sono approvati dai competenti consigli comunali. Con l'approvazione dei bilanci, i comuni approvano anche il finanziamento delle spese previste per i consumi, la manutenzione e il rinnovo delle attrezzature e dell'equipaggiamento dei Corpi dei vigili del fuoco volontari. Anmerkungen zum Artikel 13: Note all’articolo 13: Artikel 51 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, lautet wie folgt: L’articolo 51 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è il seguente: Art. 51 (Plan für die Finanzierung der Ausstattung für den Dienst der Freiwilligen Feuerwehren) Art. 51 (Piano di finanziamento delle dotazioni di servizio dei Corpi dei vigili del fuoco volontari) (1) Der Verwaltungsrat des Sonderbetriebes genehmigt einen Plan für die Ausstattung mit Einrichtungen, Fahrzeugen, Maschinen und Ausrüstung für den Feuerwehrdienst, der vom Landesverband der Freiwilligen Feuerwehren vorzulegen ist. Der Plan enthält: (1) Il consiglio d'amministrazione dell'Azienda speciale approva un piano per la dotazione del Servizio antincendi con attrezzature, automezzi, macchinari ed equipaggiamenti, da predisporre a cura dell'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari. Il piano comprende: a) le tipologie delle dotazioni ammissibili a contributo per i Corpi dei vigili del fuoco volontari, le Unioni a) die zur Beitragsgewährung zugelassenen Arten von Ausstattungen für die Freiwilligen Feuerweh- Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 b) c) d) ren, die Bezirksverbände, den Landesverband, die Genossenschaft der Südtiroler Feuerwehren und die Landesfeuerwehrschule, die Mindestausstattung für die einzelnen Kategorien der Freiwilligen Feuerwehren, die Ausgaben für außerordentliche Instandhaltungsarbeiten, die Ausgaben und die Ausstattung für den Betrieb und die ordentliche Instandhaltung der Stützpunkteinrichtungen. b) c) d) 106 distrettuali dei Corpi medesimi, l'Unione provinciale, la Cooperativa dei vigili del fuoco dell'Alto Adige e la Scuola provinciale antincendi; le dotazioni minime per le singole categorie dei Corpi dei vigili del fuoco volontari; le spese per interventi di manutenzione straordinaria; le spese e dotazioni per la gestione e manutenzione ordinaria delle attrezzature dei punti di appoggio. (2) Der Plan kann im Rahmen der verfügbaren Mittel einen Anteil reservieren, um die Kosten für unvorhergesehene, außerordentliche oder dringende Anschaffungen zu decken. (2) Il piano, nel tenere conto dei mezzi finanziari disponibili, può riservare una quota per far fronte alle spese relative ad acquisti imprevisti, urgenti o straordinari. Anmerkungen zum Artikel 14: Note all’articolo 14: Artikel 52 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, lautet wie folgt: L’articolo 52 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è il seguente: Art. 52 (Bewilligung und Auszahlung von Beiträgen, Zuschüssen sowie Finanzierungen) Art. 52 (Concessione ed erogazione di contributi, sussidi e finanziamenti) (1) Der Verwaltungsrat des Sonderbetriebs kann nach folgenden Kriterien Beiträge, Zuschüsse beziehungsweise Finanzierungen bewilligen: a) den Freiwilligen Feuerwehren können Investitionszuschüsse bis zu 80 Prozent der anerkannten Ausgaben für die Anschaffung und die außerordentliche Instandhaltung der Ausstattung gewährt werden; die Gefahrgutausrüstungen und die Sonderausrüstungen der einzelnen Bezirksstützpunkte können bis zu 100 Prozent finanziert werden; dem Landesverband der Freiwilligen Feuerwehren, den Bezirksverbänden, der Landesfeuerwehrschule und den Genossenschaften mit beschränkter Haftung der Freiwilligen Feuerwehren kann eine Finanzierung bis zu 100 Prozent der ordentlichen und außerordentlichen Ausgaben gewährt werden; den Bezirksverbänden und den einzelnen Freiwilligen Feuerwehren können für den Betrieb und die ordentliche Instandhaltung der Ausrüstungen der Bezirksstützpunkte Zuschüsse gewährt werden. (1) Il consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale può concedere contributi, sussidi e finanziamenti secondo i seguenti criteri: a) ai Corpi dei vigili del fuoco volontari contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto e la manutenzione straordinaria delle dotazioni; le attrezzature contro sostanze pericolose, nonché le attrezzature speciali dei singoli punti d'appoggio dei distretti possono essere finanziate fino al 100 per cento; b) all'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, alle Unioni distrettuali dei Corpi medesimi, alla Scuola provinciale antincendi e alle società cooperative a responsabilità limitata dei Corpi dei vigili del fuoco volontari finanziamenti fino al 100 per cento della spesa ordinaria e straordinaria; c) alle Unioni distrettuali e ai Corpi dei vigili del fuoco volontari sussidi per la gestione e manutenzione ordinaria delle attrezzature dei punti d'appoggio dei distretti. (2) Den Freiwilligen Feuerwehren, deren Pflichtbereich als Berggebiet eingestuft ist, das im Sinne der EWGVerordnung Nr. 1257/99, in geltender Fassung, benachteiligt ist, kann das Zuschusslimit laut Absatz 1 Buchstabe a) um 10 Prozent der anerkannten Ausgaben erhöht werden. (2) Ai Corpi dei vigili del fuoco volontari la cui area di competenza è classificata svantaggiata ai sensi del regolamento CEE n. 1257/99, e successive modifiche, i limiti di contributo di cui al comma 1, lettera a), sono aumentabili del 10 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. (3) Die Modalitäten und die Kriterien für die Gewährung der Beiträge, Zuschüsse und Finanzierungen werden vom Verwaltungsrat des Sonderbetriebs festgelegt. (3) Le modalità e i criteri per la concessione di contributi, sussidi e finanziamenti sono stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale. b) c) Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 107 Anmerkungen zum Artikel 16: Note all’articolo 16: Das Landesgesetz vom 23. April 1992, Nr. 10, beinhaltet die Neuordnung der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung. La legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, contiene il riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano. Der Text der Ziffer 26 der Anlage A zum Landesgesetz vom 23. April 1992, Nr. 10, lautet wie folgt: Il testo del punto 26 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è il seguente: 26 Brand- und Zivilschutz 26 Protezione antincendi e civile − − − Brandverhütung und Brandbekämpfung Katastrophenvorbeugung und -einsätze Verkehrsmelde- und Zivilschuzzentrale − − − − − Wetterdienst Gletscherkataster und Lawinenwarndienst − − − − Bergrettungsdienst Verwaltungsbefugnis Feuerwehrdienst − − prevenzione e protezione antincendi prevenzione e pronto intervento in casi di calamità centro informazioni viabilità e centro operativo per la protezione civile servizio meteorologico catasto dei ghiacciai e servizio prevenzione valanghe soccorso alpino funzione amministrativa servizio antincendi Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 108 90651 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS vom 8. April 2014, Nr. 12/00107 DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE del 8 aprile 2014, n. 12/00107 Befugnisse und Aufgaben des Gesamtkoordinators. Übertragung von Verwaltungsbefugnissen eigener Zuständigkeit an die Amtsdirektoren der Abteilung 12 – Straßendienst Attribuzioni e compiti del Coordinatore unico. Delega di funzioni amministrative di propria competenza ai direttori d‘ufficio della Ripartizione 12 - Servizio Strade DER DIREKTOR DER ABTEILUNG 12 STRASSENDIENST IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE 12 SERVIZIO STRADE SCHICKT VORAUS, dass gemäß Art. 5, Absatz 1, Buchstaben f), g) und h) des L.G. vom 17.06.1998, Nr. 6 dem Gesamtkoordinator folgende Aufgaben obliegen: f) schlägt den Namen des Bauleiters vor g) genehmigt das Protokoll zur Vereinbarung neuer Preise, welches keine Mehrausgabe vorsieht h) stellt die Zahlungsbescheinigung aus PREMESSO che ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettere f), g) ed h) della L.P. 17.06.1998, n. 6 sono di competenza del coordinatore unico le seguenti funzioni: f) propone il nominativo del direttore dei lavori g) approva il verbale di concordamento nuovi prezzi che non comportano maggiori spese NIMMT EINSICHT in den Art. 10, Abs. 3 des L.G. vom 23. April 1992, Nr. 10, gemäß dem der Abteilungsdirektor alle Verwaltungsbefugnisse wahrnimmt, die in den Sachbereich der Abteilung fallen und nicht ausdrücklich anderen Entscheidungsträgern vorgehalten sind; VISTO l’art. 10, comma 3 della L.P. 23.04.1992, n. 10 ai sensi del quale il direttore di ripartizione è competente per l’esercizio di tutte le funzioni amministrative nelle materie di competenza della ripartizione, escluse quelle espressamente attribuite ad altri organi; NIMMT EINSICHT in den Art. 10, Absatz 5, des L.G. vom 23. April 1992, Nr. 10 gemäß dem die zuständigen Abteilungsdirektoren Befugnisse ihrer Zuständigkeit auf den für den Sachbereich zuständigen Amtsdirektor übertragen können; VISTO l’art. 10, comma 5 della L.P. del 23 aprile 1992, n. 10, ai sensi del quale i direttori di ripartizione competenti possono delegare funzioni amministrative di propria competenza al direttore d’ufficio competente in materia; HÄLT es für angebracht, um die Abwicklung der Verwaltungsverfahren zu beschleunigen, den Amtsdirektoren der Abteilung 12 Straßendienst die oben genannten Aufgaben zu übertragen; RITENUTO, per motivi di speditezza nell’espletamento dei procedimenti amministrativi, di delegare ai direttori degli uffici della Ripartizione 12 Servizio Strade, le funzioni sopra elencate; h) emette i certificati di pagamento und verfügt: 1. den Direktoren der Abteilung 12 Straßendienst werden die Verwaltungsbefugnisse laut Art. 5, Absatz 1, Buchstaben f), g) und h) des L.G. vom 17.06.1998, Nr. 6, für die jeweils in ihren Zuständigkeitsbereich fallende Bauvorhaben übertragen: f) schlägt den Namen des Bauleiters vor decreta: 1. ai direttori della ripartizione 12 Servizio strade sono delegate le funzioni amministrative di cui all’art. 5, comma 1, lettere f), g) ed h) della L.P. 17.06.1998, n. 6 che rientrano nella competenza di ciascun ufficio: f) propone il nominativo del direttore dei lavori Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 g) h) 2. g) approva il verbale di concordamento nuovi prezzi che non comportano maggiori spese h) emette i certificati di pagamento genehmigt das Protokoll zur Vereinbarung neuer Preise, welches keine Mehrausgabe vorsieht stellt die Zahlungsbescheinigung aus dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. DER GESCHÄFTSFÜHRENDE DIREKTOR DER ABTEILUNG 12 STRASSENDIENST DR. ARCH. ROBERT GAMPER 109 2. il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL DIRETTORE REGGENTE DELLA RIPARTIZIONE 12 SERVIZIO STRADE DOTT. ARCH. ROBERT GAMPER Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 110 90655 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESRATES vom 9. April 2014, Nr. 128/11.5 DECRETO ASSESSORILE del 9 aprile 2014, n. 128/11.5 Übertragung der Verwaltungsbefugnisse eigener Zuständigkeit an den Direktor der Abteilung 11 - Hochbau und technischer Dienst Delega delle funzioni amministrative di propria competenza al direttore della Ripartizione 11 - Edilizia e servizio tecnico DER LANDESRAT FÜR ITALIENISCHE KULTUR, WOHNBAU UND ÖFFENTLICHE BAUTEN L’ASSESSORE ALLA CULTURA ITALIANA, EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI NACH EINSICHT in den Artikel 2, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 23.4.1992, Nr. 10 gemäß dem die Landesräte Befugnisse, die ihnen zustehen, auf nachstehende Organe übertragen können, VISTO l’articolo 2, comma 6 della legge provinciale del 23.4.1992, n. 10, ai sensi del quale gli assessori provinciali possono delegare ad organi subordinati la funzione di provvedimenti di propria competenza; STELLT FEST, dass gemäß Art. 2, Absatz 5, des genannten Landesgesetzes, vorbehaltlich der in Sondergesetzen vorgesehenen Verfahren das für den jeweiligen Sachbereich zuständige Regierungsmitglied die Verträge abschließt, die von der Landesregierung genehmigt werden; CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2, comma 5, della citata legge, fatte salve le procedure previste dalle leggi speciali, il/la componente di Giunta competente per materia provvede alla stipula dei contratti autorizzati dalla Giunta provinciale; NIMMT EINSICHT in den Art. 6, Absatz 12 des L.G. vom 22.10.1993, Nr. 17; VISTO l’art. 6, comma 12 della l.p. 22.10.1993, n. 17; ERACHTET es FÜR ZWECKMÄSSIG, dem Direktor der Abteilung 11 - Hochbau und technischer Dienst für die Bauvorhaben im Zuständigkeitsbereich dieser Abteilung die Befugnis der Unterzeichnung der Verträge, die den Schwellenwert für die Anwendung der EU-Richtlinien im Bereich öffentlicher Aufträge erreichen oder diesen überschreiten, zu übertragen; RITENUTO opportuno di delegare al direttore della Ripartizione 11 - Edilizia e servizio tecnico per le opere di competenza della ripartizione la funzione di stipula dei contratti di importo pari o superiori alla soglia di applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici; verfügt: decreta: 1) dem Direktor der Abteilung 11 - Hochbau und technischer Dienst für die Bauvorhaben im Zuständigkeitsbereich der Abteilung 11 – Hochbau und technischer Dienst die Befugnis zur Unterzeichnung der Verträge, die den Schwellenwert für die Anwendung der EURichtlinien im Bereich öffentlicher Aufträge erreichen oder diesen überschreiten, zu übertragen; 1). di delegare al direttore della Ripartizione 11 Edilizia e servizio tecnico per le opere di competenza della Ripartizione 11 - Edilizia e servizio tecnico la funzione di stipula dei contratti di importo pari o superiori alla soglia di applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti; Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 2) dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. LANDESRAT FÜR ITALIENISCHE KULTUR, WOHNBAU UND ÖFFENTLICHE BAUTEN DR. CHRISTIAN TOMMASINI 2) 111 il presente decreto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L’ASSESSORE ALLA CULTURA ITALIANA, EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI DOTT. CHRISTIAN TOMMASINI Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 112 90680 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 10. April 2014, Nr. 13 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 10 aprile 2014, n. 13 Verordnung über die Organisationsstruktur der Körperschaften, Agenturen oder Organismen, die vom Land abhängen Regolamento concernente l’assetto organizzativo degli enti, agenzie o organismi dipendenti dalla Provincia DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA hat den Beschluss der Landesregierung vom 8. April 2014 Nr. 400 zur Kenntnis genommen und vista la deliberazione della Giunta provinciale dell’ 8 aprile 2014 n. 400 erlässt emana folgende Verordnung: il seguente regolamento: Art. 1 Anwendungsbereich Art. 1 Ambito di applicazione 1. Diese Verordnung regelt die Organisationsstruktur der vom Land abhängigen, mit Landesgesetz oder anderer Landesbestimmung eingerichteten Körperschaften, Agenturen und Organismen, in der Folge Körperschaften genannt, in Durchführung von Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, sowie Artikel 11 des Landesgesetzes vom 17. September 2013, Nr. 17. 1. Il presente regolamento disciplina l’assetto organizzativo degli enti, delle agenzie e degli organismi dipendenti dalla Provincia istituiti con legge provinciale o altra disposizione provinciale, di seguito denominati enti, in esecuzione dell’articolo 1, comma 3, lettera a), della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e dell’articolo 11 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 17. 2. Die Bestimmungen dieser Verordnung beziehen sich auf die Körperschaften gemäß Anhang A; ausgenommen sind Körperschaften, deren Organisationsstruktur bereits mit dieser Verordnung übereinstimmt, oder die monokratische Organe haben, die bereits in ihren Statuten vorgesehen sind. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli enti elencati nell'allegato A, ad eccezione degli enti che hanno già una composizione dell’assetto organizzativo in conformità al presente regolamento o che dispongono di organi monocratici già previsti dai relativi statuti. Art. 2 Verwaltungsorgan Art. 2 Organo di amministrazione 1. Das Kollegialorgan zur Verwaltung der Körperschaft besteht aus drei Mitgliedern, kann aber auf maximal sechs Mitglieder erweitert werden, um eine angemessene Vertretung aus den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen sowie der Sprachgruppen zu gewährleisten. Das Organ kann monokratisch sein. 1. L’organo collegiale di amministrazione dell’ente è composto da tre membri, ma può essere esteso fino a sei membri per assicurare una congrua rappresentanza delle parti sociali, delle categorie economiche e dei gruppi linguistici. È possibile la composizione dell’organo in forma monocratica. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 113 2. Für die Ernennung des Organs ist die Landesregierung zuständig. 2. La nomina dell’organo collegiale è di competenza della Giunta provinciale. Art. 3 Kontrollorgan Art. 3 Organo di controllo 1. Das Kontrollorgan der Körperschaft, das von der Landesregierung ernannt wird, besteht aus maximal drei wirklichen Mitgliedern. 1. L’organo di controllo dell’ente, nominato dalla Giunta provinciale, è composto al massimo da tre membri effettivi. Art. 4 Ausgewogene Vertretung der Geschlechter Art. 4 Equilibrio della rappresentanza di genere 1. In den Kollegialorganen zur Verwaltung und Kontrolle laut dieser Verordnung sind die beiden Geschlechter im Sinne der geltenden Bestimmungen des Gleichstellungs- und Frauenförderungsgesetzes des Landes in einem ausgewogenen Verhältnis vertreten. 1. Negli organi collegiali di amministrazione e di controllo di cui al presente regolamento le nomine avvengono secondo un rapporto equilibrato fra i generi ai sensi della normativa vigente in materia di parificazione e promozione delle donne. Art. 5 Dauer der Beauftragung Art. 5 Durata in carica 1. Die Mitglieder der kollegialen Verwaltungsorgane sowie der Kontrollorgane, auch monokratischer Art, bleiben für die Dauer von drei Geschäftsjahren ab ihrer Ernennung bis zur Genehmigung der Abschlussbilanz des letzten Geschäftsjahres ihrer Beauftragung im Amt; in keinem Fall dürfen drei aufeinanderfolgende Mandate in derselben Körperschaft überschritten werden. 1. I membri degli organi collegiali di amministrazione, nonché degli organi di controllo, anche monocratici, rimangono in carica per tre esercizi dalla nomina fino all’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio del loro incarico; in nessun caso possono essere superati tre mandati consecutivi nello stesso ente. Art. 6 Vergütungen Art. 6 Compensi 1. Die Mitglieder des kollegialen Verwaltungsorgans und des Revisorenkollegiums, sowie der einzige Rechnungsprüfer erhalten die Vergütungen gemäß der von der Landesregierung genehmigten Parameter zur Festsetzung der Zulagen für Mandate bei Hilfskörperschafen des Landes. 1. Ai membri dell’organo collegiale di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, compreso il revisore unico, sono corrisposti gli emolumenti previsti dai parametri per la determinazione delle indennità di carica per mandato in enti strumentali della Provincia, approvati dalla Giunta provinciale. Art. 7 Gründe für die Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Beauftragungen Art. 7 Cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 1. Um die Vereinbarkeit von Beauftragungen als Verwalter von Körperschaften gemäß Gesetzesvertretendem Dekret vom 8. April 2013, Nr. 39 zu gewährleisten, unbeschadet der Gründe für die Nichterteilbarkeit von Beauftragungen gemäß demselben Dekret, dürfen folgende Personen kein Amt in Verwaltungsorganen von Körperschaften bekleiden: 1. Per assicurare la compatibilità degli incarichi di amministratore di enti con riferimento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ferme restando le cause di inconferibilità degli incarichi previste dallo stesso decreto, non possono far parte dell’organo di amministrazione dell’ente le seguenti persone: Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 a) b) c) Mitglieder der Landesregierung oder des Landtages des Landes, Mitglieder des Gemeindeausschusses oder Gemeinderates von Gemeinden des Landes mit einer Bevölkerung von über 15.000 Einwohnern oder eines Zusammenschlusses von Gemeinden des Landes mit dieser Bevölkerungszahl, Personen mit Führungsauftrag in derselben Körperschaft. a) b) c) 114 componenti della Giunta o del Consiglio della Provincia; componenti della Giunta o del Consiglio di comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della Provincia; le persone con incarico dirigenziale nello stesso ente. 2. Die Bestimmungen laut Absatz 1 werden auch auf das Rechnungsprüferkollegium und den einzigen Rechnungsprüfer angewandt. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicate anche al collegio dei revisori dei conti e al revisore unico. Art. 8 Schlussbestimmungen Art. 8 Disposizioni finali 1. Für alles, was diese Verordnung nicht vorsieht, gelten die einschlägigen Rechtsvorschriften des Landes. 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, trova applicazione la normativa provinciale in materia. 2. Die Bestimmungen dieser Verordnung sind mit der ersten Neuernennung der Organe der betroffenen Körperschaften gemäß Anhang A anzuwenden. Gleichzeitig werden sämtliche anders lautenden Bestimmungen zu dieser Verordnung, die in Gründungsgesetzen oder in den jeweiligen Statuten der betroffenen Körperschaften enthalten sind, nicht mehr angewandt. 2. Le disposizioni di cui al presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi degli enti destinatari di cui all’allegato A. Sono contestualmente disapplicate le disposizioni contrarie a questo regolamento contenute nelle leggi provinciali di istituzione o nei singoli statuti degli enti destinatari. Art. 9 Inkrafttreten Art. 9 Entrata in vigore 1. Dieses Dekret tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Diese Verordnung ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, sie zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bozen, den 10. April 2014 Bolzano, 10 aprile 2014 DER LANDESHAUPTMANN DR. ARNO KOMPATSCHER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. ARNO KOMPATSCHER Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 115 Anhang A - Verzeichnis der Körperschaften (Artt. 1 und 8) / Allegato A - Elenco degli enti (artt. 1 e 8) Körperschaften, Agenturen und Organismen, die vom Land abhängen Enti, agenzie o organismi dipendenti dalla Provincia Geänderte Bestimmungen Modifiche disposizioni normative Verwaltungs- und Kontrollorgan, Dauer, Vergütungen Organi di amministrazione e controllo, durata, compensi Benennung, Gründungsgesetz Denominazione, legge d'istituzione Sonderbetrieb für die Feuerwehr- und Zivilschutzdienste (L.G. vom 18.12.2002, Nr. 15) Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile (L.P. 18.12.2002, n. 15) L.G./L.P. 18.12.2002, N. 15, Artt. 25 Abs./commi (1), (3), 28 Ladinisches Kulturinstitut (L.G. vom 31.7.1976, Nr. 27) Istituto ladino di cultura (L.P. 31.7.1976, n. 27) Beschl.d.L.Reg./Del. Della G.P. 10.09.2012, N. 1354, §§ 4, 8 RAS-Rundfunk- und Fernseh-Anstalt Südtirol (L.G. vom 13.2.1975, Nr. 16) RAS-Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia (L.P. 13.2.1975, n. 16) L.G./L.P. 13.02.1975, N. 16, Artt. 5 Abs./co.(1), (2), 11 Abs./ co. (1); Dekret des LH/decreto del Presidente della G.P. 10.03. 1977, N.12, Absatz/capo E Landesbibliothek "Dr. Friedrich Tessmann" (L.G. vom 16.2.1982, Nr. 5) Biblioteca provinciale "Dr. Friedrich Tessmann" (L.P. 16.2.1982, n. 5) L.G./L.P. 16.02.1982, N. 5, §§ 3 Abs./ commi (1), (3), (4), (6), 7 Abs./co. (1) des beiliegenden Statutes/dello statuto ivi allegato Italienische Landesbibliothek (L.G. vom 30.7.1999, Nr. 6) Biblioteca provinciale italiana (L.P. 30.7.1999, n. 6) Dekret des LH/decreto del Presidente della G.P. 24.01.2000, N. 3, Artt. 3, Abs. / commi (1), (2), 10 Abs./co. (1) Betrieb Landesmuseen (L.G. vom 23.8.1988, Nr. 38) Azienda musei provinciali (L.P. 23.8.1988, n. 38) Beschl.d.L.Reg./Del. della G.P. 14.12.2009, N. 2911, Art. 15 Abs./co. (2) Landesmuseum für Kultur- und Landesgeschichte Schloss Tirol (L.G. vom 23.8.1988, Nr. 38) Museo storico-culturale della Provincia di Bolzano Castel Tirolo (L.P. 23.8.1988, n. 38) Beschl.d.L.Reg./Del. della G.P. 25.02.2013, N. 303, Artt. 4 Abs./commi (1), (2), 5, 11 Abs./commi (1), (3) Landesfachhochschule für Gesundheitsberu- Scuola provinciale superiore di sanità “Claufe „Claudiana“ (L.G. vom 26.10.1993, Nr. 18) diana” (L.P. 26.10.1993, n. 18) Beschl.d.L.Reg./ Del. della G.P. 13.09.2010, N. 1518, Artt. 3 Abs./co. (2), 4 Abs./co. (1), 10 Abs./co.(1) Arbeitsförderungsinstitut (L.G. vom Istituto per la promozione dei lavoratori (L.P. 12.11.1992, Nr. 39, Art. 42 Absatz 1, Buchst. 12.11.1992, n. 39, art. 42, comma 1, lett. a)) a)) Beschl.d.L.Reg./ Del. della G.P. 15.04.2013, N. 557, Artt. 5 Abs./ commi (1), (2), 8 Abs./co. (1) Land- und forstwirtschaftliche Versuchsanstalt, Laimburg (L.G. vom 15.05.2013, Nr. 6) Centro di sperimentazione agraria e forestale, Laimburg (L.P. 15.05.2013, n. 6) Beschl.d.L.Reg./ Del. della G.P. 07.10.2013, N. 1456, Anlage/allegato Artt. 4 Abs./commi (1), (6), 8 Abs./commi (1), (3), (4) Landesbetrieb für Forst- u. Domänenverwaltung (L.G. vom 17.10.1981, Nr. 28) Azienda provinciale foreste e demanio (L.P. 17.10.1981, n. 28) L.G./L.P. 17.10.1981, N. 28, Artt. 6 Abs./commi (1), (5), 7 Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung ASWE (L.G. vom 22.12.2009, Nr. 11) Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico ASSE (L.P. 22.12.2009, n. 11) Beschl.d.L.Reg./ Del. della G.P. 12.07.2010, N. 1163, Artt. 4 Abs./co. (2), 8 Abs./co. (4) Landesmobilitätsagentur LMA (L.G. vom 02.12.1985, Nr.16, Art.3/ter) Agenzia provinciale per la Mobilità APM (L.P. 02.12.1985, n.16, art.3/ter) Beschl. d.L.Reg. / Del. della G.P. 09.12.2008, N. 4686, Anlage / allegato A, Art. 7 Abs./co. (1) Agentur für die Verfahren und die Aufsicht Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- materia di contratti pubblici, servizi e forniture und Lieferaufträge (L.G. vom 21.12.2011, (L.P. 21.12.2011, Nr.15, art. 27) Nr. 15, Art. 27) Beschl. d.L.Reg. / Del. della G.P. 19.03.2012, N. 385, Anlage / allegato A, Art. 3, Abs./co.(7) Agentur Südtirol Marketing (L.G. vom 23.12.2010, Nr. 15, Art. 29) Agenzia Alto Adige Marketing (L.P. 23.12.2010, n. 15, art. 29) Beschl.d.L.Reg. / Del. della G.P. 16.04.2012, N. 587, Artt. 4 Abs./ commi (1), (2), 8 Abs./co. (1) Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Sozialbindung für den geförderten Wohnbau (AWA) (L.G. vom 13.06.2012, Nr. 11, Art. 62-ter) Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata (AVE) (L.P. 13.06.2012, n. 11, art. 62-ter) / Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus (L.G. vom 23.12.2010, Nr.15, Art. 14/bis) Agenzia per l'energia Alto Adige - Casaclima (L.P. 23.12.2010, n. 15, art. 14/bis) / Institut für den sozialen Wohnbau des Landes Südtirol (L.G. vom 17.12.1998, Nr.13) Istituto per l'Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (L.P. 17.12.1998, n. 13) L.G./L.P. 17.12.1998, N. 13, Artt. 13 Abs./comma (1), 15 Abs./comma (1), 16 Abs./comma (1), Beschl.d.L.Reg./ Del. della G.P. 07.04.2003, N. 1086, Artt.5, 8, 10 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 116 ANMERKUNGEN NOTE Hinweis Avvertenza Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert. Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 1: Note all’articolo 1 comma 1: Das Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, beinhaltet die „Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen." La legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, contiene la “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi". Der Text von Artikel 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, lautet wie folgt: Il testo dell’articolo 1 della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è il seguente: Artikel 1 (Allgemeine Grundsätze und Delegiferierung) Articolo 1 (Principi generali e delegificazione) (1) Zur Verwirklichung der vom Gesetz vorgesehenen Ziele hält sich das Land in der Verwaltungstätigkeit an die Kriterien der Effizienz, der Wirtschaftlichkeit, der Rationalität und der Publizität. (1 L'attività amministrativa della Provincia si informa a criteri di efficacia, di economicità, di speditezza e di pubblicità per il perseguimento delle finalità volute dalla legge. (2) Die Organisationseinheiten des Landes und der vom Land abhängigen Betriebe und Anstalten sind so aufgebaut und gegliedert, daß die Verfahren möglichst vereinfacht werden, sowohl hinsichtlich der Zuständigkeit als auch in bezug auf die Arbeitssysteme und Arbeitsmittel, die Verteilung des Personals und der Arbeit sowie in bezug auf die Mitarbeit von Externen (2) Le strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, sono articolate in modo da favorire al massimo la semplificazione delle procedure, sia a livello delle competenze, che dei sistemi e mezzi operativi, della distribuzione del personale, dei carichi di lavoro e delle collaborazioni esterne. (3) Zur Erreichung der Ziele laut den Absätzen 1 und 2 wird, unter Beachtung der in den folgenden Artikeln enthaltenen Grundsätze, mit Verordnung, wodurch auch geltende Gesetze geändert oder ergänzt werden können, folgendes geregelt: a) die Organisation und die Funktionsweise der Kollegialorgane des Landes, deren Neuordnung und Zusammenlegung, wenn sie zusammenhängende Tätigkeiten ausüben, wobei auch die Anzahl der Mitglieder verringert werden kann, und, sofern sie nicht unerläßlich sind, deren Abschaffung oder Ersetzung, b) die für die Verfahren vorgesehenen Modalitäten und Fristen und Zusammenlegung von Verfahren, wenn sie sich auf die gleiche private oder öffentliche Tätigkeit beziehen, wobei die einzelnen Phasen, die Anzahl der Landesorgane, die sich daran beteiligen, unter Berücksichtigung der Art der Tätigkeit und der Maßnahmen, reduziert, die Zuständigkeiten und die Kontrollen rationalisiert, das nicht unerläßliche Einvernehmen und Einver- (3) Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, e con l'osservanza dei principi contenuti negli articoli seguenti, sono disciplinati con norma regolamentare, anche a modifica o integrazione di norme di legge vigenti: a) l'organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali provinciali, il loro riordino ed accorpamento qualora ineriscano ad attività connesse, anche con riduzione del numero dei componenti, e, in quanto non indispensabili, la loro soppressione o sostituzione; b le modalità ed i termini previsti per i singoli procedimenti amministrativi, il loro accorpamento qualora si riferiscano alla medesima attività privata o pubblica, con riduzione delle varie fasi, del numero degli organi provinciali intervenienti, avuto riguardo alla natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, trasferendo ad organi monocratici o ai diri- Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 c) d) ständnis ausgeschaltet und monokratischen Organen oder den Führungskräften die Entscheidungsbefugnisse übertragen werden, wenn letztere nicht aufgrund ihrer besonderen Bedeutung in kollegialer Form ausgeübt werden müssen, die Unterlagen, die den Anträgen um den Erlaß von Verwaltungsmaßnahmen beizulegen sind, genti amministrativi le funzioni deliberative che non richiedono, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale; c) die Auflassung von Verfahren, welche den von den Bereichsgesetzen vorgegebenen grundsätzlichen Zielsetzungen und Zwecken nicht mehr entsprechen oder welche im Widerspruch zu den Grundsätzen der EU-Rechtsordnung stehen, die Auflassung von Verfahren, welche der Verwaltung und den Bürgern Kosten verursachen, die größer als der Nutzen sind; dabei kann die administrative Regelung durch Selbstverwaltung seitens der Betroffenen ersetzt werden, d) f) die Anpassung der substantiellen Regelungen mit den Verfahrensabläufen an die Grundsätze des EU-Rechts, wobei Konzessionen durch Ermächtigungen ersetzt werden können, f) g) die Auflassung von Verwaltungsverfahren, die von den allgemeinen Verfahrensregeln abweichen, sofern die Gründe für bereichsmäßige Sonderverfahren nicht mehr gegeben sind. g) e) 117 e) la documentazione richiesta a corredo delle domande per l'emissione di provvedimenti amministrativi; soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico comunitario; soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati; adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale. (4) Für die Vorbereitung und Durchführung von Vorhaben, die auf eine Vereinfachung der Verfahren, eine Wiedererlangung der Effizienz und Produktivität und eine Neugestaltung und Verbesserung der Dienste innerhalb der Landesverwaltung ausgerichtet sind, ist der Generaldirektor des Landes ermächtigt, im Versuchswege und für einen Zeitraum von zwei Jahren, der um weitere zwei Jahre verlängert werden kann, mit Dekret Bestimmungen über die versuchsweise Durchführung von geeigneten Verfahren zu erlassen, die darauf hinzielen, die Verwaltungstätigkeit zu beschleunigen und effizienter zu gestalten, gegebenenfalls auch in Abweichung von den bestehenden Bestimmungen. (4) In via sperimentale per un periodo di due anni rinnovabile di altri due, il direttore generale della Provincia, per la predisposizione e l'attuazione di progetti tesi a semplificare le procedure, recuperare efficienza e produttività, riorganizzare e migliorare i servizi nell'amministrazione provinciale, è autorizzato a dettare con proprio decreto, norme per la sperimentazione di idonee procedure, eventualmente in deroga a quelle vigenti, intese a rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa. Das Landesgesetz vom 17. September 2013, Nr. 17, beinhaltet die „Änderung des Landesgesetzes vom 13. Mai 1992, Nr. 13, „Bestimmungen über öffentliche Veranstaltungen“ und Bestimmungen im Bereich der Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Ämtern und Aufträgen." La legge provinciale del 17 settembre 2013, n. 17, contiene le “Modifiche della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, “Norme in materia di pubblico spettacolo” e disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi". Der Text von Artikel 11 des Landesgesetzes vom 17. September 2013, Nr. 17, lautet wie folgt: Il testo dell’articolo 11 della legge provinciale del 17 settembre 2013, n. 17, è il seguente: Art. 11 (Anpassung an die Bestimmungen im Bereich der Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Ämtern und Aufträgen) Art. 11 (Adeguamento alle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi) (1) Die Landesregierung ist ermächtigt, mit Verordnung, wodurch auch geltende Gesetze geändert oder ergänzt werden können, die Organisationsstruktur der Körperschaften, Agenturen oder Organismen, die vom (1) La Giunta provinciale è autorizzata a rimodellare, con norma regolamentare, anche a modifica o integrazione di norme di legge vigenti, l’assetto organizzativo degli enti, agenzie o organismi dipendenti dalla Pro- Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 Land abhängen oder deren Ordnung in seine, auch übertragenen Befugnisse fällt, insbesondere des Sonderbetriebs für die Feuerwehr- und Zivilschutzdienste laut Artikel 22 und folgende des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, in geltender Fassung, des Landesbetriebs für Forst- und Domänenverwaltung der Autonomen Provinz Bozen laut Landesgesetz vom 17. Oktober 1981, Nr. 28, in geltender Fassung, der Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann laut Landesgesetz vom 16. Februar 1982, Nr. 5, und der italienischen Landesbibliothek laut Landesgesetz vom 30. Juli 1999, Nr. 6, in geltender Fassung, umzugestalten, um sie den Vorgaben des gesetzesvertretenden Dekrets vom 8. April 2013, Nr. 39, anzupassen 118 vincia o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, e in particolare, dell’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile di cui all’articolo 22 e seguenti della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, dell’Azienda provinciale foreste e demanio della Provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Tessmann” di cui alla legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5, e della Biblioteca provinciale italiana di cui alla legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6, e successive modifiche, per renderlo compatibile con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 119 90689 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 11. April 2014, Nr. 14 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 11 aprile 2014, n. 14 Abänderung der Ämterordnung Modifiche all’Ordinamento degli uffici DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA hat den Beschluss der Landesregierung vom 25. März 2014, Nr. 343 zur Kenntnis genommen und vista la deliberazione della Giunta provinciale del 25 marzo 2014, n. 343 erlässt emana folgende Verordnung: il seguente regolamento: Art. 1 Errichtung des Presseamtes Art. 1 Costituzione dell’Ufficio stampa 1. In der Abteilung Präsidium in der Anlage 1 zum Dekret des Landeshauptmanns vom 25. Juni 1996, Nr. 21, in geltender Fassung ist das „Presseamt“ mit folgenden Zuständigkeiten hinzugefügt: 1. Nella Ripartizione Presidenza di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è aggiunto “l’Ufficio stampa” con le competenze di seguito indicate: “Presseamt “Ufficio stampa - Berichterstattung über die Tätigkeit der Landesregierung und der Landesverwaltung - informazione sull’attività della Giunta e dell’Amministrazione provinciale - Informationsvermittlung zwischen Dienststellen des Landes und den Medien sowie Unterstützung der Dienststellen in Medien-Angelegenheiten - trasmissione di informazioni tra gli uffici provinciali e i mass-media e supporto agli uffici provinciali in questioni inerenti ai mass-media - Informationsschriften - pubblicazione di riviste ed altro materiale informativo - Medienkontakte - contatto con i mass-media - Aufsicht über die Einhaltung der Bestimmungen über Werbe- und Anzeigenaufträge an die Medien.” - controllo del rispetto delle norme in materia di incarichi ai mass-media per inserzioni pubblicitarie ed avvisi.” Art. 2 Inkrafttreten 1. Dieses Dekret tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft. Art. 2 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 120 Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bozen, den 14. April 2014 Bolzano, 14 aprile 2014 DER LANDESHAUPTMANN DR. ARNO KOMPATSCHER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. ARNO KOMPATSCHER Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 121 90710 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Funktionelle Körperschaften der Autonomen Provinz Bozen AWA Agentur für Wohnbauaufsicht Enti funzionali della Provincia Autonoma di Bolzano AVE Agenzia di vigilanza sull'edilizia DEKRET DES DIREKTORS vom 8. April 2014, Nr. 04/2014 DECRETO DEL DIRETTORE del 8 aprile 2014, n. 04/2014 Ernennung des Verantwortlichen zur Korruptionsvorbeugung in der Agentur für Wohnbauaufsicht im Sinne des Artikels 1, Absatz 7 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190 und des Verantwortlichen der Transparenzbestimmung im Sinne des Artikels 43 des Gesetzesdekrets Nr. 33 vom 14. März 2013. Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione per l’Agenzia di vigilanza sull’edilizia, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del responsabile della trasparenza ai sensi dell’articolo 43 del DLgs n. 33 del 14 marzo 2013. In das Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190, betreffend die “Bestimmungen für die Prävention und Unterdrückung der Korruption und der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung”, in Kraft seit 28. November 2012, eingesehen; Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, in vigore a partire dal 28 novembre 2012; Insbesondere in den Artikel 1, Absatz 5 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190, eingesehen, der die Erstellung eines Präventionsplans gegen die Korruption vonseiten der zentralen öffentlichen Verwaltungen und dessen darauffolgende Übermittlung an das „Dipartimento della funzione pubblica“ vorsieht; Visto in particolare l’articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il quale prevede la definizione di un piano di prevenzione della corruzione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e la successiva trasmissione dello stesso al Dipartimento della funzione pubblica; Zur Kenntnis genommen, daß gemäß Artikel 1 Absatz 59 des genannten Gesetzes 190/2012, die Bestimmungen zur Korruptionsvorbeugung – einschließlich die Erstellung des genannten Präventionsplanes – bei sämtlichen im Artikel 1 Absatz 2 des Legislativdekretes vom 30. März 2001, Nr. 165 und nachträgliche Abänderungen, enthaltenen Verwaltungen, Anwendung findet und unter Berücksichtigung der Einigungen laut Absatz 60, erreicht in der vereinheitlichten Konferenz vom 24.07.2013; Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 59, della succitata legge 190/2012, in base al quale le disposizioni di prevenzione della corruzione – compresa la predisposizione del citato piano di prevenzione – sono applicate in tutti gli enti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, e tenuto conto delle intese di cui al comma 60, raggiunte in seno alla Conferenza unificata in data 24.07.2013; Gesehen, dass laut Artikel 3 des Statuts der Agentur für Wohnbauaufsicht, genehmigt mit den Beschlüssen der Landesregierung Nr. 696 vom 13.05.2013 und nr. 1872 vom 09.12.2013, die Organe der Körperschaft, der Direktor, der Lenkungs- und Koordinierungsbeirat und der alleinige Rechnungsprüfer sind und deshalb das Adressorgan der Körperschaft in der Figur des Direktors zu sehen ist; Visto che in base all’articolo 3 dello Statuto dell’Agenzia di vigilanza sull’edilizia, approvato con deliberazioni della Giunta provinciale no. 696 del 13.05.2013 e n. 1872 del 09.12.2013, gli Organi dell’Ente sono il Direttore, il Comitato di indirizzo e coordinamento ed il Revisore unico e che pertanto l’organo di indirizzo dell’Ente è concentrato nella figura del Direttore; Gesehen, dass laut Verfügung des Artikels 1, Absatz 7 des Gesetzes 190/2012 der Verantwortliche der Korruptionsvorbeugung in der Apikalfigur der Körperschaft bestimmt wird; Visto che in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 7 della legge 190/2012 il responsabile anticorruzione va individuato nella figura apicale dell’Ente; Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 122 Gesehen, dass laut Verfügung des Artikels 43 des Gesetzesdekretes Nr. 33 vom 14 März 2013 derselbe Verantwortliche der Antikorruption üblicherweise auch der Verantwortliche der Transparenz ist und derjenige ist, an welchen die Anträge zur Akteneinsicht vonseiten der Bürger gerichtet werden; Visto che in base a quanto disposto dall’articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 lo stesso responsabile dell’anticorruzione di norma è anche responsabile della trasparenza, ed è soggetto al quale vanno rivolte le istanze di accesso civico; Festgestellt, daß aufgrund der bestehenden Körperschaftsorgane und zum besseren Schutz der Ausübung der Rechts auf Akteneinsicht seitens der Bürger, die Aufgaben laut Artikel 5, Absatz 2 des Legislativdekrets Nr. 33 vom 14. März 2013 vom Verantwortlichen für die Transparenz an einen anderen Mitarbeiter der Körperschaft übertragen werden können. Rilevato che, in relazione agli Organi dell’Ente ed ai fini della miglior tutela dell’esercizio dell’ac cesso civico le funzioni di cui all’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 possono essere delegate dal responsabile della trasparenza ad altro dipendente della struttura; Gesehen die Genehmigung vonseiten der „CIVIT“ des Antikorruptionnationalplans vom 11.09.2013. Vista l’approvazione da parte della CIVIT del Piano nazionale anticorruzione in data 11.09.2013. Dies vorausgeschickt Tutto ciò premesso verfügt IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DI VIGILANZA SULL’EDILIZIA DER DIREKTOR DER AGENTUR FÜR WOHNBAUAUFSICHT decreta 1. festzuhalten, dass gemäß Artikel 1, Absatz 7 des Gesetzes 190/2012, die Funktionen als Verantwortlicher für die Korruptionsprävention vom Direktor der Agentur für Wohnbauaufsicht ausgeübt werden; 1. di dare atto che, conformemente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, della legge 190/2012, le funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione sono svolte dal Direttore dell’Agenzia di vigilanza sull’edilizia; 2. dass der Direktor der Agentur für Wohnbauaufsicht auch verantwortlich ist für die Transparenzbestimmung laut Artikel 43 des Gesetzesdekretes Nr. 33 vom 14 März 2013; 2. che il Direttore dell’Agenzia di vigilanza sull’edilizia è anche responsabile della trasparenza ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 3. dass die Ersatztätigkeit bei Untätigkeit laut Artikel 5, Absatz 4 des Gesetzesdekretes 33/2013 vom Agentur für Wohnbauaufsicht zugewiesen wird; 3. che venga attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 33/2013 al Direttore dell’Agenzia di vigilanza sull’edilizia; 4. die Veröffentlichung dieser Maßnahme im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol. 4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione TrentinoAlto Adige. DER DIREKTOR DER AGENTUR FÜR WOHNBAUAUFSICHT DR. ALBERT PLITZNER IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DI VIGILANZA SULL’EDILIZIA DOTT. ALBERT PLITZNER Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 123 90657 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del 31 marzo 2014, n. 76 Modifiche allo statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Beato De Tschiderer già Istituto Arcivescovile per Sordi” di Trento ed approvazione del nuovo Statuto coordinato LA GIUNTA REGIONALE Omissis Ad unanimità di voti legalmente espressi, delibera - di provvedere alla modifica dello statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Beato De Tschiderer già Istituto Arcivescovile per Sordi” di Trento come di seguito: all’art. 8, comma 1, punto d) sostiture le parole “Collegio dei Revisori dei Conti” con le parole “Revisore Unico”; all’art. 13, comma 1, punto 4) sostiture le parole “Collegio dei Revisori dei Conti” con le parole “Revisore Unico”; all’art. 17, comma 1 sostiture le parole “Collegio dei Revisori dei Conti” con le parole “Revisore Unico”; all’art. 17, comma 2 sostiture le parole “Collegio dei Revisori dei Conti” con le parole “Revisore Unico”; - di approvare lo Statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Beato De Tschiderer già Istituto Arcivescovile per Sordi” di Trento nel testo coordinato di seguito riportato, composto di n. 28 articoli, il quale viene allegato alla presente deliberazione; - di inviare la presente deliberazione alla Provincia autonoma di Trento – Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza - per gli adempimenti di competenza; - di dare atto che le modifiche introdotte diventano efficaci a decorrere dall’iscrizione della stessa nel registro delle aziende di cui all’articolo 18 della della legge regionale 21 settembre 2005, n.7; di dare atto ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi : a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell’articolo 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104); b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24.11.1971 n. 1199). - La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione. Letto, confermato e sottoscritto. IL PRESIDENTE UGO ROSSI LA SEGRETARIA DELLA GIUNTA REGIONALE EDITH ENGL Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 124 STATUTO AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA BEATO de TSCHIDERER già ISTITUTO ARCIVESCOLE PER SORDI Dalla fondazione dell’Ente alla trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona. L'Istituto per Sordi di Trento fu fondato nell'anno 1842 dal Principe Vescovo Giovanni Nepomuceno de Tschiderer allo scopo di istruire e educare, alla luce dei principi cristiani, i "sordomuti" della parte italiana della Diocesi di Trento. Ebbe sede, dapprima, nell'Episcopio e poi in case private. Nell'anno 1853 il Vescovo de Tschiderer gli procurò una sede stabile, dotandolo, per legato, nelle sue ultime volontà, dei necessari mezzi di sostentamento. I successori Vescovi di Trento continuarono l'opera del Fondatore facendo dirigere l'Istituzione da Sacerdoti di loro fiducia. Con l'esempio e con gli scritti esortarono clero e popolo a soccorrere l'opera pia, la quale trovò ben presto larga simpatia e in città e nella Diocesi. Per opera dei Vescovi e dei Direttori preposti alla Istituzione, con i legati del clero e dei privati, oltre alle elargizioni raccolte dai parroci della Diocesi, i sordi della Provincia di Trento e, successivamente, quella di Bolzano, ottennero la necessaria assistenza morale ed economica e, soprattutto, l'indispensabile istruzione attuata, nel decorso del tempo, in forme e con modalità diverse. Dopo una lunga e qualificata esperienza a servizio dei sordi e delle loro famiglie negli ultimi decenni, sulla spinta di importanti mutamenti sociali che hanno loro consentito di accedere alla scuola normale e sviluppare la propria personalità all'interno della famiglia e del proprio ambiente sociale, l'Istituto ha promosso la modifica dei servizi offerti ed il loro decentramento con il ricorso a tecniche più moderne per garantire un efficace supporto formativo, educativo e riabilitativo all'inserimento ed apprendimento scolastici, ampliando il proprio raggio d'azione non solo verso i sordi ma anche verso coloro che nel mondo della scuola presentano disturbi della comunicazione e del linguaggio sottoscrivendo a tal fine una convenzione con la Provincia autonoma di Trento, Dipartimento Istruzione da ultimo rinnovata nel 1998 e nel 2003. In considerazione dei cambiamenti sopra descritti l'Ente, con la modifica statutaria del 1990, ha anche ampliato i servizi di residenzialità per anziani nel limite dei posti disponibili, stipulando apposita convenzione con il Comune di Trento. La struttura, che continua ad operare ispirandosi ai valori cristiani del vivere sociale ed alla dimensione anche spirituale della persona, è stata accreditata a Residenza sanitaria assistenziale con deliberazione della Giunta provinciale n. 1359 del 1998. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 125 Articolo 1 Istituzione, denominazione, origini ed autonomia 1. E’ istituita, ai sensi della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Beato de Tschiderer” già “Istituto Arcivescovile per Sordi”, di seguito denominata Azienda - ente di diritto pubblico senza fini di lucro e con sede legale in Trento – i cui scopi sono l’assistenza e/o riabilitazione dei sordi, dei soggetti con difficoltà di linguaggio e di comunicazione e delle persone con limitata autonomia, la formazione e la ricerca nelle materie in cui si esplica l’attività istituzionale. 2. Il Consiglio di Amministrazione può modificare, anche temporaneamente, la sede legale nell’ambito territoriale principale di svolgimento dell’attività dell’Azienda come definito dal presente statuto e costituire sedi operative in qualsiasi ambito territoriale in ragione delle necessità organizzative. 3. L’Azienda trae origine dalla trasformazione dell’Istituzione Pubblica Assistenza e Beneficenza denominata “Istituto Arcivescovile per Sordi Giovanni Nepomuceno de Tschiderer”, fondata nell’anno 1842 per volontà del Principe Vescovo Giovanni Nepomuceno de Tschiderer, che mise a disposizione dei “sordomuti”, una sede stabile, dotandola, per legato, nelle sue ultime volontà, dei necessari mezzi di sostentamento. 4. L’Istituto ha continuato la sua attività e nell’ultimo decennio i servizi erogati per assicurare interventi riabilitativi, educativi e formativi a favore dei sordi e dei soggetti con difficoltà di linguaggio e di comunicazione hanno subito una radicale innovazione metodologica e scientifica. E’ stata promossa attività di ricerca in tema di disturbi specifici di apprendimento in età evolutiva, si sono ampliati ed aggiornati qualitativamente i servizi di residenzialità a favore dei sordi e di persone di limitata autonomia ed è iniziata un’attività di formazione per il comparto educativo. 5. Il patrimonio dell’Ente ha registrato una significativa valorizzazione a partire dal 1997, fino a raggiungere, nel 2006, un valore pari ad euro 24.105.308,36 stimato in base ai criteri di cui all’art. 7 del D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 3/ L. 6. L’Azienda è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica secondo i criteri previsti dalla L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e dai relativi regolamenti regionali e ciò al fine di corrispondere alla sua particolare natura finalizzata all’erogazione di interventi e servizi socio-assistenziali – educativo/formativi e socio-sanitari secondo la tradizione storica e la speciale tutela garantita al sistema integrato di detti servizi. 7. L’Azienda opera osservando le norme del presente Statuto, i regolamenti dell’Azienda, da adottare anche ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, e comunque proseguendo e valorizzando l'esperienza dello “Istituto Arcivescovile per Sordi Giovanni Nepomuceno de Tschiderer”. Articolo 2 Scopi dell’Azienda 1. L’Azienda, in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, opera nelle forme previste dalla legislazione vigente e persegue i seguenti scopi in coerenza con i relativi mezzi patrimoniali: a. contribuire alla programmazione sociale e socio-sanitaria e di governo delle politiche sociali, in forma diretta o associata, con le modalità previste dalle normative vigenti, anche attuando e promuovendo studi, formazione e ricerche nei propri settori di attività; b. erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi, attività di formazione e servizi nell’ambito del sistema delle politiche sociali e socio-sanitare, con particolare attenzione ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria e riabilitativa - in special modo per problemi di sordità e di difficoltà del linguaggio e della comunicazione - di supporto alla non autosufficienza, nel rispetto delle disposizioni date dagli enti locali titolari della competenza socioassistenziale e socio-sanitaria, dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento e degli even- Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 c. d. e. 2. 126 tuali accordi allo scopo sottoscritti; realizzare attività strumentali volte alla ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui alla lettera b), alla valorizzazione del patrimonio dell’ente ed al finanziamento delle attività istituzionali; realizzare attività di promozione culturale, formazione e aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nelle materie in cui si esplica l’attività dell’Azienda di cui ai precedenti punti a), b), e c); promuovere ed effettuare attività di formazione nell’ambito delle competenze e finalità istituzionali a favore di soggetti terzi, attività di ricerca o di collaborazione a studi di settore promossi da Università o Centri di ricerca. L’Azienda, nell’ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi intervento consentito dalla programmazione e dalle normative vigenti che sia coerente con i propri scopi e rispetto al quale possa disporre di adeguate strutture, risorse e competenze tecniche e gestionali. Articolo 3 Ambito territoriale in cui l’Azienda esplica la propria attività 1. L’Azienda esplica la propria attività nei seguenti ambiti territoriali: a. in via principale: nel Comune di Trento relativamente all’erogazione degli interventi e servizi nell’ambito del sistema delle politiche sociali e socio-sanitarie; nella Provincia di Trento relativamente all’erogazione degli interventi e dei servizi di assistenza educativo – riabilitativa e formativa, ivi comprese le attività di recupero funzionale e inserimento sociale dei sordi e dei soggetti con difficoltà di linguaggio e comunicazione; b. in ambito residuale, che può essere individuato, per singole attività e servizi, dal Consiglio di Amministrazione, anche oltre i confini provinciali, regionali o nazionali, con l’attivazione di servizi innovativi o di ricerca che comunque garantiscano il mantenimento dell’equilibrio economicofinanziario, l’ottimizzazione delle risorse aziendali e la qualificazione dei servizi. Articolo 4 Criteri di accesso ai servizi 1. Possono accedere ai servizi erogati dall’Azienda tutti i soggetti che ne hanno titolo secondo le modalità e i criteri individuati dai regolamenti di cui all’art. 18 del presente Statuto o a seguito di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi. 2. E’ garantita la priorità di accesso ai servizi per i soggetti sordi residenti in Provincia di Trento. Articolo 5 Rapporti dell’Azienda con i portatori di interessi e con la comunità locale 1. L’Azienda può adottare, nelle forme individuate dal Consiglio di Amministrazione, strumenti di gestione finalizzati a massimizzare la sua capacità di produrre utilità sociale e legame sociale nella comunità locale. Articolo 6 Principi di organizzazione e gestione. 1. L’Azienda ispira la propria organizzazione e gestione ai seguenti principi fondamentali: a. centralità della persona e della produzione di utilità sociale nell’erogazione dei servizi; b. integrazione con i servizi territoriali pubblici e privati; c. strumentalità dell’organizzazione rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali; d. distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione nei limiti fissati dai modelli organizzativi e di gestione previsti dalla L.R. 21 settembre 2005, n. 7, dal regolamento regionale e dal successivo art. 7; e. massima flessibilità delle forme organizzative e gestionali. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 127 2. Al fine della realizzazione concreta di un sistema integrato dei servizi socio-sanitari alla persona, l’Azienda può realizzare forme di organizzazione e/o accordi/convenzioni di collaborazione con altri enti pubblici o privati, profit e non profit, e con altri soggetti del volontariato sociale - nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze – finalizzati ad un ottimale utilizzo delle risorse economico-patrimoniali ed umane disponibili. 3. L’Azienda può inoltre costituire o partecipare a enti o aziende di diritto pubblico, a società e a fondazioni di diritto privato, al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali. 4. Il Consiglio di Amministrazione individua i servizi e le funzioni centrali da valorizzare per la crescita delle risorse umane interne. Articolo 7 Modello organizzativo e di gestione 1. L’Azienda, nel rispetto dei parametri di cui al regolamento regionale e nel perseguimento di una maggiore integrazione dell’attività di indirizzo politico con quella di gestione, adotta il modello organizzativo e gestionale in base al quale il principio di distinzione dei poteri si conforma agli ambiti di competenza giuridica e funzionale degli organi come previsti nei successivi artt. 13, 14 e 15 e nelle specifiche attività e modalità previste nel regolamento di organizzazione generale dell’Azienda. Articolo 8 Organi dell’Azienda 1. Sono organi dell’Azienda: a. il Consiglio di Amministrazione; b. il Presidente; c. il Direttore; d. il Revisore Unico. Articolo 9 Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo, di programmazione e di verifica della azione amministrativa e gestionale dell’Azienda. Provvede a fissare gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell’Azienda, esercita le competenze previste in base al modello organizzativo e gestionale di cui all’articolo 7 e, per le attività di gestione di competenza di altri organi, verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. 2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri compreso il Presidente così designati: a. uno dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento b. uno dal Sindaco di Trento c. due dall’Arcivescovo di Trento d. uno dal Capitolo della cattedrale di Trento e. uno dai Parroci della città di Trento f. uno dall’Associazione famiglie minorati udito trentine (Afamut) 3. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di cinque anni. 4. I Consiglieri rimangono in carica per non più di tre mandati consecutivi, da computarsi a decorrere dalla data di istituzione dell’Azienda. 5. Il mandato dei Consiglieri, anche se parziale, si considera svolto per intero nel caso in cui la durata sia superiore ai 30 (trenta) mesi. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 128 Articolo 10 Requisiti per la nomina a carica di Consigliere 1. I Consiglieri sono nominati dalla Giunta provinciale su indicazione dei soggetti designanti previsti dal precedente art. 9 e devono essere scelti fra persone aventi competenza ed esperienza acquisite in materia di servizi sociali, di servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale. Articolo 11 Obblighi dei Consiglieri 1. I Consiglieri sono tenuti a svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione ed al solo fine del perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali dell’Azienda. 2. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni in ordine alle quali sussista un interesse immediato ed attuale proprio o del coniuge o di parenti fino al secondo grado o di affini in primo grado. Devono inoltre astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti, associazioni, comitati, società e imprese con le quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza o partecipazione al capitale con obbligo di allontanarsi dall’aula durante la trattazione di detti affari. Articolo 12 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno per approvare: a. il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico, le tariffe per i servizi svolti; b. il bilancio d’esercizio. 2. Il Consiglio si riunisce ogniqualvolta necessario per iniziativa del Presidente, o su richiesta scritta e motivata di almeno 2 (due) consiglieri. 3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente e non sono pubbliche. 4. Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento per disciplinare le modalità del proprio funzionamento. Articolo 13 Competenze del Consiglio di Amministrazione 1. Al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda spettano i seguenti compiti: 1. approvare e modificare lo statuto dell’Azienda ed i regolamenti; 2. dichiarare la decadenza dei Consiglieri e prendere atto delle dimissioni; 3. eleggere il Presidente; 4. nominare il Revisore unico; 5. verificare le cause di incompatibilità degli Amministratori e del Direttore; 6. definire l’indirizzo politico strategico dell’Azienda indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo con l’adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia; 7. definire, approvare e modificare i programmi aziendali; 8. individuare le attività istituzionali che l’Azienda intende svolgere nel contesto delle norme vigenti, della necessità di garantire i servizi alla persona, della programmazione a livello provinciale e locale; 9. determinare le tariffe per i servizi svolti in favore di terzi; 10. individuare le forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti degli utenti nonché dei loro familiari; 11. approvare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio; 12. monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio; 13. verificare con scadenza almeno trimestrale l’azione amministrativa e gestionale dell’Azienda Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 129 con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi in relazione alle direttive impartite, alla correttezza amministrativa, nonché all’efficienza e all’efficacia della gestione; assumere, licenziare e collocare in disponibilità il Direttore e i dirigenti a tempo indeterminato; esercitare i controlli interni di gestione, strategico e di risultato, ove non altrimenti attribuiti ad altri organi interni e di revisione o nuclei di valutazione; accettare donazioni e lasciti in favore dell’Azienda; deliberare acquisizioni ed alienazioni immobiliari e di altri diritti reali sui beni patrimoniali dell’Azienda; deliberare le forme di investimento finanziario e patrimoniale dell’Azienda; deliberare l’accensione di mutui; nominare, designare e revocare i rappresentanti dell’Azienda presso enti, aziende ed istituzioni; costituire o partecipare a società, fondazioni o associazioni approvare convenzioni, collaborazioni con soggetti pubblici e privati, accordi di programma con altre aziende, enti pubblici o privati; individuare ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) l’ambito territoriale di competenza riferito a specifiche attività e/o servizi; adottare strumenti di gestione per le finalità previste dall’art. 5 a favore dei portatori di interessi e della comunità locale; attivare fusioni con altre aziende; individuare gli atti di propria competenza da delegare in tutto o in parte al Presidente; attivare, nell’ambito delle attività dell’Azienda, vertenze giudiziarie e resistenze in giudizio, definire transazioni e conciliazioni; nominare, designare e revocare il collegio arbitrale; definire la dotazione organica dell’Azienda; prendere atto dei contratti collettivi di lavoro; revocare l’incarico al Direttore in caso di inosservanza delle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione o dal Presidente, di responsabilità per colpa particolarmente grave o reiterata anche a seguito di controlli interni attribuiti ad altri organi di controllo o di revisione o nuclei di valutazione; verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l’applicazione dei particolari modelli organizzativi e di gestione come previsti dall’art. 2, comma 4, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e nei limiti fissati dal regolamento regionale, dallo Statuto e dal regolamento di organizzazione dell’Azienda, individuare risorse, direttive e obiettivi da assegnare al Direttore per i particolari ambiti gestionali che al medesimo sono attribuiti anche in base ai modelli organizzativi adottati ai sensi dell’articolo 7 del presente statuto. esercitare ogni altra funzione secondo le competenze previste dalla legislazione vigente, dai regolamenti regionali e dal regolamento di organizzazione generale dell’Azienda. Articolo 14 Il Presidente 1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti con votazione a scrutinio segreto, dura in carica 5 anni e può essere rieletto per il numero di mandati previsti per i Consiglieri. 2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: 1. ha la rappresentanza legale dell’Azienda; 2. cura i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, con l’utenza e le relative rappresentanze e con le comunità locali; 3. dà impulso e promuove le strategie aziendali; 4. convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce l’ordine del giorno; 5. integra l’istruttoria degli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione; 6. firma i contratti relativi all’attività di gestione delegata al Presidente stesso dal Consiglio di Amministrazione e le convenzioni; 7. esercita nei confronti del Direttore quanto disciplinato dal primo comma dell’art. 15; Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 8. 9. 10. 11. 12. 13. 130 concede i congedi ordinari e straordinari retribuiti e le aspettative al Direttore; autorizza il Direttore a prestare attività occasionali non incompatibili, al di fuori dell’orario di servizio; esercita le funzioni di cui all’art. 13 dello Statuto, qualora gli siano in tutto o in parte delegate dal Consiglio di amministrazione, ad esclusione di quelle relative ai punti 1, 3, 9, e 11; in caso di necessità e di indifferibile urgenza può assumere i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva; nomina, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Vicepresidente il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento; esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti. Articolo 15 Il Direttore 1. Il Direttore è la figura dirigenziale apicale dell’Azienda, è il funzionario più elevato in grado e dipende funzionalmente dal Presidente. 2. Il Direttore: 1. partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Segretario e ne redige i relativi verbali, apponendovi la propria firma, 2. autentica e rilascia copia degli atti, 3. cura l’aspetto giuridico degli affari di competenza dell’Azienda e ne riferisce agli organi dell’Azienda; 4. cura la formale stesura delle deliberazioni adottate dal Consiglio, esprimendo il proprio parere sulla legittimità dell’atto, provvede per la loro pubblicazione e per l’invio agli Organi che debbono pronunciarsi su di esse; 5. presiede le commissioni di gara e di concorso ed è responsabile delle relative procedure; 6. cura l’istruttoria di tutti i procedimenti amministrativi fino alla stesura del provvedimento finale da sottoporre nei casi di rispettiva competenza al Consiglio o alla firma del Presidente; 7. cura tutti gli adempimenti ed atti inerenti alla gestione del personale nei termini e secondo le modalità operative che saranno individuate nel regolamento di organizzazione generale dell’Azienda 8. assume le spese per forniture e servizi, ivi comprese quelle in economia, entro la soglia di valori prevista dal regolamento di organizzazione generale dell’Azienda; 9. è responsabile nei limiti delle risorse, delle direttive e degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente, della gestione amministrativa, economica e finanziaria dell’Azienda, della correttezza amministrativa nonché dell’efficienza ed efficacia della gestione in relazione alle risorse assegnate e alle attribuzioni conferite; 10. è competente in ordine agli adempimenti specificatamente previsti dalle vigenti normative, dallo Statuto e dai regolamenti ed è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro in vigore presso l’Azienda stessa; 11. Il Direttore esercita nell’ambito delle aree organizzativa, economale, giuridico- amministrativa, del personale, della contabilità, le competenze gestionali salvo quelle che siano espressamente attribuite nel dettaglio al Consiglio di Amministrazione dal regolamento di organizzazione generale dell’Azienda in base al particolare modello organizzativo e gestionale . Articolo 16 Conferimento dell’incarico al Direttore 1. Il Direttore è nominato, con atto motivato, dal Consiglio di Amministrazione fra soggetti in possesso del diploma di laurea ed esperienza di almeno di 8 anni in qualifiche professionali che prevedono il diploma di laurea come requisito di accesso nel settore pubblico oppure che abbiano ricoperto per almeno 5 anni l’incarico di Direttore presso IPAB, incarichi direttivi o dirigenziali presso la Regione, le Province Autonome, Aziende Pubbliche di Servizio alla Persona o in profili di qualifica dirigenziale nel settore privato. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 131 2. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, eventualmente rinnovabile alla scadenza. 3. L’incarico di Direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo e può essere revocato in caso di inosservanza delle direttive del Consiglio di amministrazione o del Presidente, nonché per i casi previsti dall’art. 31, comma 4, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7. Articolo 17 Organo di Revisione 1. Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda nomina il Revisore Unico quale Organo di Revisione dell’Azienda. 2. Il Revisore Unico collabora con il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda nella sua funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Azienda e attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione accompagnatoria. 3. Per la definizione della durata dell’incarico e del suo eventuale rinnovo valgono le disposizioni previste dal regolamento regionale per l’Organo di Revisione. Articolo 18 Autonomia regolamentare e disciplina delle attività istituzionali 1. L’Azienda, nell’ambito della autonomia regolamentare che le è conferita, provvede - anche in coerenza con le prescrizioni indicate nei regolamenti regionali - alla adozione dei regolamenti previsti dall’art. 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, ivi compreso quello di organizzazione generale dell’Azienda ove sono regolate nel dettaglio le attribuzioni e le competenze del Direttore e del Consiglio di Amministrazione in coerenza con il modello organizzativo e gestionale previsto dall’art. 7 dello Statuto. 2. Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda può adottare altri regolamenti interni per la disciplina di attività istituzionali proprie dell’Azienda anche in ragione delle sue origini storiche e finalità specifiche nella erogazione di servizi e di assistenza. 3. I regolamenti devono precisare i contenuti dei servizi offerti, i criteri di gestione, i destinatari, i criteri di valutazione del bisogno e di accesso al servizio, la gestione economica-finanziaria e le tariffe, ferma restando la conservazione dell’entità del patrimonio storicizzato all’atto della costituzione dell’Azienda. Articolo 19 Dotazione organica, Regolamento per il personale e formazione 1. Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, su proposta del Direttore, stabilisce i limiti della dotazione organica del personale secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi aziendali ed ai livelli dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità. 2. Il regolamento per il personale, stabilisce, in conformità alla normativa nazionale e regionale, nel rispetto della contrattazione collettiva, la disciplina del rapporto di lavoro. 3. L’Azienda assicura la crescita professionale e la formazione continua del proprio personale, anche attraverso l’organizzazione di adeguate attività formative. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 132 Articolo 20 Servizio di tesoreria 1. L’Azienda affida il servizio di cassa e di tesoreria nel rispetto della normativa vigente e del proprio regolamento di contabilità. Articolo 21 Beni patrimoniali indisponibili 1. I beni patrimoniali indisponibili dell’Azienda sono costituiti dai beni mobili ed immobili destinati in modo diretto all’attività istituzionale. Essi trovano specifica annotazione nell’inventario. 2. L’insieme dei beni patrimoniali indisponibili è incrementato a seguito di: a. contributi pubblici o privati a destinazione vincolata; b. eredità, legati e donazioni di beni mobili ed immobili a titolo di incremento del patrimonio indisponibile; c. sopravvenienze attive specificamente a ciò destinate con delibera del Consiglio di Amministrazione. 3. L’Azienda cura la conservazione e il mantenimento dei beni patrimoniali, con particolare attenzione per i beni storico-artistici e con l’obiettivo della salvaguardia del patrimonio storicizzato all’atto della costituzione dell’Azienda. Articolo 22 Mezzi finanziari 1. L’Azienda persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di: a. rendite patrimoniali; b. somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali; c. contributi pubblici e privati; d. eredità, lasciti e donazioni senza vincolo di destinazione all’incremento del patrimonio indisponibile; e. entrate derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni anche su base tariffaria; f. entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali, nonché attività di formazione e ricerca; g. altre entrate. 2. Tutte le risorse dell’Azienda sono destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative vigenti. Articolo 23 Tariffe 1. L’Azienda, pur perseguendo l’obiettivo della copertura dei costi e nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, può prevedere agevolazioni tariffarie a favore dei soggetti individuati dall’Azienda stessa o da coloro che contribuiscono alla sua attività mediante donazioni o lasciti testamentari e ciò fino all’esaurimento della donazione e/o del lascito. 2. Possono essere stabilite tariffe differenziate in relazione a particolari forme di erogazione dei servizi, a particolari fasce di utenza tra cui i sordi, nonché all'erogazione di prestazioni accessorie. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 133 Articolo 24 Forme di controllo interne 1. Il regolamento di contabilità aziendale prevede le seguenti forme di controllo interno: a. controllo di regolarità amministrativa e contabile; b. controllo di gestione; c. valutazione del Direttore e della dirigenza; d. valutazione e controllo strategico. 2. Ai fini della valutazione del Direttore e del personale con incarico dirigenziale di cui al punto c) del comma 1, il Consiglio di amministrazione dell’Azienda può istituire apposito Nucleo di valutazione o avvalersi, sulla base di appositi convenzioni, del Nucleo di valutazione istituito presso altra Azienda o presso le Organizzazioni delle aziende rappresentative a livello provinciale. Articolo 25 Attività che residuano dopo la liquidazione dell’Azienda 1. In caso di estinzione, i beni patrimoniali che residuano dopo la liquidazione dell’Azienda sono trasferiti a soggetti giuridici da individuare ai sensi dell’art. 15 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7. Articolo 26 Approvazione dello Statuto e modifiche statutarie. 1. Lo Statuto e le relative modifiche sono approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda e dalla Giunta Regionale secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale. 2. Lo Statuto e le relative modifiche diventano efficaci con l’iscrizione degli stessi nel registro delle Aziende come previsto dall’art. 18 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e sono pubblicati, per notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione. L’Azienda è in ogni caso tenuta a deliberare le modifiche statutarie necessarie alla soppressione dei particolari modelli organizzativi e di gestione qualora ciò si renda necessario per il venir meno delle condizioni che ne prevedono l’adozione ed il mantenimento. 3. Articolo 27 Norme transitorie 1. Il Direttore dell’Istituto Arcivescovile per Sordi in servizio alla data dell’iscrizione dell’Azienda nel registro delle Aziende, assume l’incarico di Direttore dell’Azienda fino alla scadenza del mandato del primo Consiglio di amministrazione dell’Azienda stessa. Articolo 28 Norma finale 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applica la L.R. 21 settembre 2005, n. 7, i regolamenti regionali e la normativa vigente. LA SEGRETARIA DELLA GIUNTA REGIONALE ___________________________________________________________________________________ Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 134 90687 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER KOMMISSION FÜR DIE UMWIDMUNG VON WALD, LANDWIRTSCHAFTLICHEM GRÜN, BESTOCKTER WIESE UND WEIDE ODER ALPINEM GRÜNLAND vom 5. Februar 2014, Nr. 23/14 DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA TRASFORMAZIONE DI BOSCO, VERDE AGRICOLO, PRATO E PASCOLO ALBERATO O VERDE ALPINO del 5 febbraio 2014, n. 23/14 Gemeinde Pfitsch: Änderung des Landschaftsplanes - Umwidmung von Wald in bestockte Wiese und Weide gemäß Beschluss des Gemeindeausschusses vom 18.11.2013, Nr. 326 Comune di Val di Vizze: modifica del piano paesaggistico - trasformazione da bosco in prato e pascolo alberato in base alla deliberazione della Giunta comunale del 18/11/2013, n. 326 Die Kommission hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen: La Commissione ha preso atto di quanto segue: Die Gemeinde Pfitsch hat mit Beschluss des Gemeindeausschusses vom 18.11.2013, Nr. 326 eine Änderung zum Landschaftsplan beantragt, betreffend die Umwidmung von Wald in bestockte Wiese und Weide auf der Gp. 519/5, K.G. Pfitsch, im Ausmaß von insgesamt 18.500 m². Il Comune di Val di Vizze ha chiesto con deliberazione della Giunta comunale del 18/11/2013, n. 326, una modifica al piano paesaggistico, concernente la trasformazione da bosco in prato e pascolo alberato sulla p.f. 519/5, C.C. Vizze, nella misura complessiva di 18.500 m². Die Kommission hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen: La Commissione ha preso atto della seguente normativa: 1. in das Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung und insbesondere in den Artikel 3 desselben (Landschaftsschutzgesetz); 1. della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche ed in particolare dell’articolo 3 della stessa (Legge per la Tutela del paesaggio); 2. in das Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung und insbesondere in den Artikel 19 desselben (Landesraumordnungsgesetz); 2. della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche ed in particolare dell’articolo 19 della stessa (Legge urbanistica provinciale); 3. in das Landesgesetz vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung und insbesondere in den Artikel 5 desselben (Forstgesetz); 3. della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche ed in particolare dell’articolo 5 della stessa (Ordinamento forestale); 4. in den Beschluss der Landesregierung Nr. 3857 vom 23. Oktober 2006, in geltender Fassung (Landschaftsplan der Gemeinde Pfitsch); 4. della deliberazione della Giunta provinciale n. 3857 del 23 ottobre 2006, e successive modifiche (Piano paesaggistico del Comune di Val di Vizze); 5. in den Beschluss des Landesforstkomitees Nr. 35 vom 07.06.2013. 5. della deliberazione del Comitato forestale provinciale n. 35 del 07/06/2013. In Anbetracht der Tatsache, dass keine negativen Auswirkungen in hydrogeologischer, forstlich-ökologischer oder landschaftlicher Hinsicht zu erwarten sind, nimmt die Kommission den Antrag des Gemeindeausschusses an. In considerazione del fatto che non si prospettano conseguenze negative di ordine idrogeologico, forestale-ecologico oppure paesaggistico la Commissione accoglie la richiesta della Giunta comunale. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 135 Auf der Grundlage der genannten Prämissen fasst die Kommission nach eingehender Diskussion mit Stimmeneinhelligkeit folgenden In base alle premesse citate la Commissione dopo ampia discussione a voti unanimi Beschluss: delibera: 1. Die Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Pfitsch betreffend die Umwidmung von Wald in bestockte Wiese und Weide ist gemäß Antrag des Gemeindeausschusses genehmigt. 1. La modifica al piano paesaggistico del Comune di Val di Vizze concernente la trasformazione da bosco in prato e pascolo alberato è approvata come da richiesta della Giunta comunale. 2. Nach erfolgter endgültiger Genehmigung der Änderung des Landschaftsplanes wird der Gemeindebauleitplan von Amts wegen angepasst. 2. Dopo l’approvazione definitiva della modifica del piano paesaggistico, il piano urbanistico comunale viene adeguato d’ufficio. DER VORSITZENDE DR. KONRAD STOCKNER IL PRESIDENTE DOTT. KONRAD STOCKNER Verkürztes Verfahren Procedimento abbreviato Der Gemeinderat von Pfitsch hat mit Beschluss Nr. 2 vom 13.03.2014 die gegenständliche Änderung gemäß Artikel 3 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, vollinhaltlich angenommen. Il Consiglio comunale di Val di Vizze ha pienamente condiviso la modifica di cui trattasi con deliberazione n. 2 del13/03/2014 ai sensi dell’articolo 3 comma 5 della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft. Questa deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 136 90675 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER KOMMISSION FÜR NATUR, LANDSCHAFT UND RAUMENTWICKLUNG vom 6. Februar 2014, Nr. 2/14 DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA NATURA, IL PAESAGGIO E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO del 6 febbraio 2014, n. 2/14 Gemeinde Eppan a.d.W.: Änderung des Landschaftsplanes Comune di Appiano s.S.d.V.: Modifica del piano paesaggistico Die Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen: La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio ha preso atto di quanto segue: Die Gemeinde Eppan a.d.W. hat mit Beschluss des Gemeindeausschusses vom 03.12.2013, Nr. 928 eine Abänderung zum Landschaftsplan der Gemeinde Eppan beantragt, betreffend die Reduzierung einer Bannzone um 550 m² an der Nordseite der Gp. 2231, K.G. Eppan, in der Örtlichkeit Reinsperg. Il Comune di Appiano s.S.d.V. ha chiesto con delibera della Giunta comunale del 03/12/2013, n. 928 una modifica al piano paesaggistico del Comune di Appiano, concernente la riduzione di una zona di rispetto di 550 mq sul lato nord della p.f. 2231, C.C. Appiano, in località Monteriva. Die Änderung soll die Verlegung und Wiedererrichtung eines Gebäudes ermöglichen. La modifica dovrà rendere possibile lo spostamento e la ricostruzione di un edificio. Durch die Verlegung des bestehenden Nebengebäudes erfolgt im Bereich des denkmalgeschützten Ensembles Reinsperg eine Aufwertung des Landschaftsbildes, während die Angliederung des zusätzlichen Gebäudes an eine bestehende Häusergruppe nicht zur Zersiedelung beiträgt. Aus diesem Grund und in Anbetracht des positiven Gutachtens des Amtes für Bau- und Kunstdenkmäler, stimmt die Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung dem Antrag der Gemeinde Eppan zu und befürwortet die Reduzierung der landschaftlichen Bannzone. Con lo spostamento dell’esistente edificio secondario avviene una rivalutazione del quadro paesaggistcio nei pressi dell’ensemble Reinsperg soggetto a tutela architettonica ed artistica, mentre l’aggregazione di un ulteriore edificio al gruppo di case esistenti non contribuisce alla dispersione edilizia. Per questo motivo e considerando il parere positivo dell’Ufficio Beni architettonici ed artistici, la Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio approva la richiesta del Comune di Appiano e acconsente alla riduzione della zona di rispetto paesaggistica. Die Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen: La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio ha preso atto della seguente normativa: 1. in das Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16 (Landschaftsschutzgesetz); 1. della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 (Legge di tutela del paesaggio); 2. in das Dekret des Landeshauptmannes vom 22. Oktober 2007, Nr. 56 (Durchführungsverordnung zum Landschaftsschutzgesetz); 2. del decreto del Presidente della Provincia del 22 ottobre 2007, n. 56 (Regolamento di esecuzione alla legge sulla tutela del paesaggio); 3. in den Beschluss der Landesregierung vom 01.03.2010, Nr. 356 (Landschaftsplan der Gemeinde Eppan a.d.W.). 3. della delibera della Giunta Provinciale del 01/03/2010, n. 356 (Piano paesaggistico del Comune di Appiano s.S.d.V.). Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 137 Auf der Grundlage der oben genannten Prämissen fasst die Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung nach eingehender Diskussion mit Stimmeneinhelligkeit folgenden In base alle premesse sopraccitate la Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio dopo ampia discussione a voti unanimi Beschluss: delibera: 1. Die Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Eppan a.d.W. betreffend die Reduzierung einer landschaftlichen Bannzone in der Örtlichkeit Reinsperg ist gemäß eigener graphischer Unterlage i.M. 1:5.000 (siehe Antrag der Gemeinde) im Sinne des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, genehmigt. 1. La modifica al piano paesaggistico del Comune di Appiano s.S.d.V. concernente la riduzione di una zona di rispetto paesaggistica in località Monteriva è approvata secondo la cartografia apposita in scala 1:5.000 (vedi richiesta del Comune) ai sensi della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16. 2. Nach erfolgter endgültiger Genehmigung der Änderung des Landschaftsplanes wird der Gemeindebauleitplan von Amts wegen angepasst. 2. Dopo l’approvazione definitiva della modifica del piano paesaggistico, il piano urbanistico comunale viene adeguato d’ufficio. DER VORSITZENDE DR. ING. ANTON ASCHBACHER IL PRESIDENTE DOTT. ING. ANTON ASCHBACHER Verkürztes Verfahren Procedimento abbreviato Der Gemeinderat von Eppan a.d.W. hat mit Beschluss Nr. 17 vom 19.03.2014 die gegenständliche Änderung gemäß Artikel 3 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, vollinhaltlich angenommen. Il Consiglio comunale di Appiano s.S.d.V. ha pienamente condiviso la modifica di cui trattasi con delibera n. 17 del 19.03.2014 ai sensi dell’articolo 3 comma 5 della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft. Questa delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 138 90674 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER KOMMISSION FÜR DIE UMWIDMUNG VON WALD, LANDWIRTSCHAFTLICHEM GRÜN, BESTOCKTER WIESE UND WEIDE ODER ALPINEM GRÜNLAND vom 20. Februar 2014, Nr. 25/14 DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA TRASFORMAZIONE DI BOSCO, VERDE AGRICOLO, PRATO E PASCOLO ALBERATO O VERDE ALPINO del 20 febbraio 2014, n. 25/14 Gemeinde Jenesien: Änderung des Landschaftsplanes - Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet gemäß Beschluss des Gemeindeausschusses vom 07.01.2014, Nr. 7 Comune di San Genesio Atesino: modifica del piano paesaggistico - trasformazione da bosco in zona agricola in base alla delibera della Giunta comunale del 07/01/2014, n. 7 Die Kommission hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen: La Commissione ha preso atto di quanto segue: Die Gemeinde Jenesien hat mit Beschluss des Gemeindeausschusses vom 07.01.2014, Nr. 7 eine Änderung zum Landschaftsplan beantragt, betreffend die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet auf den Gp.en 2675 und 2681, K.G. Jenesien, im Ausmaß von insgesamt 3.000 m². Il Comune di San Genesio Atesino ha chiesto con delibera della Giunta comunale del 07/01/2014, n. 7, una modifica al piano paesaggistico, concernente la trasformazione da bosco in zona agricola sulle pp.ff. 2675 e 2681, C.C. San Genesio, nella misura complessiva di 3.000 mq. Die Kommission hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen: La Commissione ha preso atto della seguente normativa: 1. in das Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung und insbesondere in den Artikel 3 desselben (Landschaftsschutzgesetz); 1. della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche ed in particolare dell’articolo 3 della stessa (Legge per la Tutela del paesaggio); 2. in das Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung und insbesondere in den Artikel 19 desselben (Landesraumordnungsgesetz); 2. della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche ed in particolare dell’articolo 19 della stessa (Legge urbanistica provinciale); 3. in das Landesgesetz vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung und insbesondere in den Artikel 5 desselben (Forstgesetz); 3. della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche ed in particolare dell’articolo 5 della stessa (Ordinamento forestale); 4. in den Beschluss der Landesregierung Nr. 2240 vom 19. Juni 2006 (Landschaftsplan der Gemeinde Jenesien). 4. della deliberazione della Giunta provinciale n. 2240 del 19 giugno 2006 (Piano paesaggistico del Comune di San Genesio). In Anbetracht der Tatsache, dass keine negativen Auswirkungen in hydrogeologischer, forstlich-ökologischer oder landschaftlicher Hinsicht zu erwarten sind, nimmt die Kommission den Antrag des Gemeindeausschusses mit der Auflage einer landschaftlichen Ausgleichsmaßnahme an. In considerazione del fatto che non si prospettano conseguenze negative di ordine idrogeologico, forestale-ecologico oppure paesaggistico la Commissione accoglie la richiesta della Giunta comunale con la prescrizione di una misura di compensazione paesaggistica. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 139 Auf der Grundlage der genannten Prämissen fasst die Kommission nach eingehender Diskussion mit Stimmeneinhelligkeit folgenden In base alle premesse citate la Commissione dopo ampia discussione a voti unanimi Beschluss: delibera: 1. Die Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Jenesien betreffend die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet ist gemäß Antrag des Gemeindeausschusses genehmigt. 1. La modifica al piano paesaggistico del Comune di San Genesio Atesino concernente la trasformazione da bosco in zona agricola è approvata come da richiesta della Giunta comunale. 2. Als Ausgleichsmaßnahmen sind die Pflanzung eines Einzelbaumes im Bereich der Kehre im Westen und die Anlage eines 3 m breiten Gehölzstreifens längs der Straßenböschung vorzusehen. 2. Come misura di compensazione sono previste la messa a dimora di un albero singolo nei pressi del tornante a ovest e la realizzazione di una fascia arbustiva larga 3 m lunga la scarpata della strada. 3. Zudem erfolgt die Richtigstellung der Waldabgrenzung auf der östlichen Fläche gemäß aktuellem Luftbild. 3. Inoltre viene effettuata la rettifica della delimitazione di bosco sulla superficie orientale in base alla ripresa aerea. 4. Nach erfolgter endgültiger Genehmigung der Änderung des Landschaftsplanes wird der Gemeindebauleitplan von Amts wegen angepasst. 4. Dopo l’approvazione definitiva della modifica del piano paesaggistico, il piano urbanistico comunale viene adeguato d’ufficio. DER VORSITZENDE DR. GEORG PRAXMARER IL PRESIDENTE DOTT. GEORG PRAXMARER Verkürztes Verfahren Procedimento abbreviato Der Gemeinderat von Jenesien hat mit Beschluss Nr. 8 vom 26.03.2014 die gegenständliche Änderung gemäß Artikel 3 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, vollinhaltlich angenommen. Il Consiglio comunale di San Genesio Atesino ha pienamente condiviso la modifica di cui trattasi con delibera n. 8 del 26/03/2014 ai sensi dell’articolo 3 comma 5 della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft. Questa delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 140 90650 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 1. April 2014, Nr. 393 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 1 aprile 2014, n. 393 Regelung der teuren onkologischen Arzneien für ihre Anlastung im Rahmen der interregionalen Krankenmobilität Disciplina dei farmaci oncologici ad alto costo ai fini dell’addebito in mobilità sanitaria interregionale Nach Einsichtnahme in den Artikel 19 des Gesetzes 833/78, in geltender Fassung, welcher den Grundsatz des Rechts auf freie Wahl des Arztes und des Behandlungsortes im Rahmen der sachlichen Grenzen der Organisation der Gesundheitsdienste festlegt. Visto l’art. 19 della L. 833/78, e successive modifiche ed integrazioni, che sancisce il principio del diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell’organizzazione dei servizi sanitari. Nach Einsichtnahme in den Art. 12, Absatz 3 des gesetzesvertretenden Dekretes 502/92, in geltender Fassung, welcher vorsieht, dass bei der Verteilung des Gesundheitsfonds unter den Regionen und Autonomen Provinzen auch die Mobilität der wichtigsten Gesundheitsleistungen berücksichtigt werden muss, die aufgrund einer detaillierten und fallbezogenen Rechnungslegung durch die Sanitätsbetriebe über die Regionen und Autonomen Provinzen verrechnet wird. Visto il comma 3 dell’art. 12 del D. Lgs. 502/92, nel testo vigente, il quale prevede che nel riparto del fondo sanitario tra le Regioni e Province Autonome si tenga conto anche della mobilità dei principali prodotti sanitari, da compensare sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle Aziende sanitarie attraverso le Regioni e le Province Autonome. Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 559 vom 30.03.2010 betreffend die „Regelung der teuren onkologischen Arzneien für ihre Anlastung im Rahmen der interregionalen Krankenmobilität“. Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 559 del 30.03.2010, avente per oggetto la “Disciplina dei farmaci oncologici ad alto costo ai fini dell’addebito in mobilità sanitaria”. Festgehalten, dass - in Anwendung des vorhergehenden Absatzes - die Konferenz zwischen Staat, Regionen und Autonomen Provinzen am 16. April 2001 einen „Einheitstext“ über die Verrechung der interregionalen Krankenmobilität in geltender Fassung genehmigt hat, in welchem die Grundsätze, die durchzuführenden Maßnahmen, die Abläufe sowie der Aufbau der Datensätze der obgenannten Verrechnung festgehalten werden. Constatato che, in applicazione del precedente comma, la Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome ha approvato in data 16 aprile 2001 il “Testo Unico” per la compensazione della mobilità sanitaria interregionale e successive modifiche, nel quale sono specificati i principi, le modalità di attuazione, le fasi ed i tracciati record della predetta compensazione. Nach Einsichtnahme in den Vorschlag „interregionales Abkommen zur Verrechnung der Krankenmobilität fürs Jahr 2013“; dieser Vorschlag wird von der Gesundheitskommission genehmigt werden und enthält die neue Tabelle über die Aufrechnung der besonders teuren onkologischen Arzneien; diese Tabelle wurde am 21.01.14 von der Gruppe der technischen Referenten für interregionale Krankenmobilität auf Vorschlag der gesamtstaatlichen technischen PharmazeutikGruppe genehmigt. Vista la proposta di Accordo interregionale per la compensazione della mobilitá sanitaria versione in vigore per l’attività dell’anno 2013, che verrá approvato dalla Commissione Salute e che riporta la nuova tabella relativa alla compensazione dei farmaci oncologici ad alto costo, approvata in data 21 gennaio 2014 dal Gruppo dei referenti tecnici della mobilità sanitaria interregionale su proposta del gruppo tecnico nazionale della farmaceutica. Die Regionen und die Autonomen Provinzen, welche in der Lage sind, die Arznei von der Leistung Le Regioni e le Province Autonome che saranno in grado di scorporare il farmaco dalla prestazio- Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 141 auszugliedern, sind ermächtigt, diese in der Datei F „Medikamentenverabreichung„ über die Krankenmobilität und unter Befolgung der internen Regelung zu verrechnen. ne, avranno la facoltà di addebitarlo in mobilità nel file F “somministrazione di farmaci” secondo le regole vigenti al proprio interno. Nach Einsichtnahme in den Auszug aus der Sitzungsniederschrift des Landeskomitees für die Planung im Gesundheitswesen vom 21. März 2014, welches zur gegenständlichen Tariffestsetzung und zur Anwendung derselben ein positives Gutachten abgegeben hat Visto l’estratto di verbale della riunione del Comitato provinciale per la programmazione sanitaria tenutasi il 21 marzo 2014, che reca il parere favorevole espresso dal medesimo in ordine alla determinazione delle tariffe come al presente atto e conseguente applicazione; Aufgrund der oben geschilderten Sachlage wird von der Landesregierung einstimmig und in gesetzlich vorgeschriebener Form folgendes Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Provinciale a voti unanimi espressi nei modi di legge beschlossen: delibera : 1. Die folgende Liste der besonders teuren on- 1. kologischen Arzneien, welche bei ambulanter Leistungserbringung sowie im Day Hospital verabreicht werden und gesondert in der Datei F "Arzneiverabreichung" verrechnet werden können, wird genehmigt. Principio attivo / Wirkstoff L01XC07 L01XC07 L01XC06 V10XX02 L01XC03 L01XX32 L01BA04 L01BA04 L01XC02 L01XC02 L01BB07 L01XE09 L01XC05 L01XC05 L01DB01 L01DB01 L01BB04 L01DB01 L01XX08 L01CX01 L01CX01 L01BC07 L01XC04 L01XC04 L01BB06 Viene approvato il seguente elenco di farmaci oncologici ad alto costo, somministrabili sia in regime ambulatoriale sia in Day Hospital, che potranno essere addebitati separatamente nel file F “somministrazione di farmaci”: Descrizione Principio attivo / Wirkstoffbeschreibung Codice minsan/ MinSan-Code BEVAC1ZUMAB BEVACIZUMAB CETUXIMAB IBRITUMOMAB TIUXETANO TRASTUZUMAB BORTEZOMIB PEMETREXED PEMETREXED RITUXIMAB RITUXIMAB NELARABINA TEMSIROLIMUS PANITUMUMAB PANITUMUMAB doxorubicina cloridrato (pegilato) doxorubicina cloridrato (pegilato) cladribina doxorubicina cloridrato (liposomiale) pentostatina trabectedina trabectedina azacitidina Alemtuzumab Alemtuzumab Clofarabina 036680027 036680015 036584035 036311013 034949014 036559019 036587018 036587020 033315019 033315021 038116012 038327019 038347035 038347011 033308014 AVASTIN 25MG/ML 1FL 4ML AVASTIN 25MG/ML 1FL 16ML ERBITUX 5MG/ML IV FL 20ML ZEVALIN 1,6MG/ML KIT IV 1FL HERCEPTIN 150MG IV 1 FL 150 VELCADE 1FL 3,5MG 10ML ALIMTA IV 1 FL 500 MG ALIMTA IV 1 FL 100 MG MABTHERA IV 2 FL 100 MG 10ML MABTHERA IV 1 FL 500 MG 50ML ATRIANCE 5MG/ML 6FL 50ML TORISEL IV 30MG 1FL 1,8ML VECTIBIX 20MG/ML IV 1FL 20ML VECTIBIX 20MG/ML IV 1FL 5ML CAELYX 2 MG/ML 10 ML 1FL 033308038 CAELYX 2 MG/ML 25 ML 1FL 029005016 035189012 LEUSTATIN I.V. 7FL 10 ML 10MG MYOCET*IV 2 SET/3 FLAC.50 MG 028645012 038165015 038165027 038996017 035274024 035274012 037409012 NIPENT*IV 1 FL 10 MG YONDELIS 1FL 0,25MG YONDELIS 1 FL 1MG VIDAZA SC 1FL 100MG 25 MG/ML MABCAMPATH 3 FL 1ML 30 mg/ml MABCAMPATH 3 FL 3ML 10 mg/ml EVOLTRA 4 FL 20 ML 1 mg/ml Nome commerciale / Handelsname Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 Principio attivo / Wirkstoff L01AD05 L03AX16 L01XX41 L03AX15 L01XC10 L01XC10 L01XC11 L01XC11 L01XC12 L01XC12 L01CD04 L01XC09 L01XC09 Descrizione Principio attivo / Wirkstoffbeschreibung Fotemustina Plerixafor Eribulina Mifamurtide Ofatumumab Ofatumumab Ipilimumab Ipilimumab Brentuximab vedotin Brentuximab vedotin Cabazitaxel Catumaxomab Catumaxomab 142 Codice minsan/ MinSan-Code Nome commerciale / Handelsname 029376011 039587011 041021015 039549011 039826033 039826019 041275013 041275025 E01106010 E01150010 041013018 039223019 039223021 MUPHORAN 1 FL 208 MG MOZOBIL SC 1FL 24mg 20mg/ml HALAVEN IV 1FL 2 ml 0,44mg/ml MEPACT 1 FL 4MG ARZERRA 1FL 1000mg/50ml ARZERRA 3FL 100mg/5ml YERVOY 1 FL 10 ML 5mg/ml YERVOY 1 FL 40 ML 5mg/ml ADCETRIS 50 MG 1 FL (Millenium USA) ADCETRIS 1 FL 50 MG (Takeda UK) JEVTANA IV 1 FL 1,5ML 60MG REMOVAB 1 SIR 10MCG+1 CAN REMOVAB 1 SIR 50 MCG+1CAN 2. Für die im Verzeichnis angeführten Arzneien, 2. Per i farmaci in elenco compensati tramite il die im Rahmen eines Day-Hospital-Aufenthaltes bei DRGs 409, 410 und 492 verwendet wurden und durch das F-File aufgerechnet werden, wird der Tarif der vorgenannten DRGs für alle Zugänge um 90% herabgesetzt. Das neue Verzeichnis der besonders teuren onkologischen Arzneien ab der Verrechnung der interregionalen Krankenmobilität 2013 anzuwenden. Das unter Punkt 1 angeführte Arzneiverzeichnis, kann mit entsprechendem Rundschreiben des Amtes für Gesundheitsökonomie periodisch aktualisiert werden, aufgrund der neuen besonders teuren Arzneien, die in Zukunft verfügbar sein werden und unter Berücksichtigung der in diesem Beschluss festgehaltenen Grundsätze und des Einheitstextes zur interregionalen Krankenmobilität. file F ed utilizzati durante i Day hospital per i DRG 409, 410 e 492, la tariffa dei predetti DRG dovrà essere abbattuta del 90% per tutti gli accessi. 3. 4. 3. Di utilizzare il nuovo elenco dei farmaci onco- 4. logici ad elevato costo a partire dalla compensazione della mobilità sanitaria interregionale 2013. L’elenco dei farmaci di cui al punto 1 potrà essere periodicamente aggiornato, con apposita circolare dell’Ufficio Economia Sanitaria, in base ai nuovi farmaci ad alto costo che saranno disponibili in futuro, tenuto conto dei principi fissati con la presente deliberazione e del Testo Unico della mobilità sanitaria interregionale. DER LANDESHAUPTMANN DR. ARNO KOMPATSCHER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. ARNO KOMPATSCHER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. EROS MAGNAGO IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. EROS MAGNAGO Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 143 90647 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 8. April 2014, Nr. 411 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 8 aprile 2014, n. 411 Ernennung der Mitgliedern der Kommissionen, die für die Genehmigung des Gesamtplanes für die Nutzung der öffentlichen Gewässer der Autonomen Provinz Bozen zuständig sind Nomina dei membri dei comitati competenti per l'approvazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia Autonoma di Bolzano Der Art. 8 des D.P.R. 381/1974 sieht die Vorschriften für die Erstellung, die Genehmigung und die Aktualisierung des Gesamtplanes für die Nutzung der öffentlichen Gewässer vor. L’art. 8 del D.P.R. 381/1974 prevede la disciplina per la formazione, l’approvazione e l’aggiornamento del Piano generale di Utilizzazione delle acque pubbliche. Am 1.08.2006 hat die Autonome Provinz Bozen ein Vereinbarungsprotokoll mit dem Minister für Umwelt und Bodenschutz, mit der Autonomen Provinz Trient und der Region Veneto unterzeichnet, das eine gemeinsame technische Bewertung des Planes von Seiten der Autonomen Provinz Bozen, der Behörden der Einzugsgebiete des Etsch Flusses und der oberen Adria, der Autonomen Provinz Trient und der Region Veneto vorsieht. In data 1.08.2006 la Provincia Autonoma di Bolzano ha stipulato un Protocollo d’intesa con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio, con la Provincia Autonoma di Trento e con la Regione Veneto, che prevede una valutazione tecnica congiunta del piano da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, delle Autorità di bacino del fiume Adige e dell’Alto Adriatico, della Provincia autonoma di Trento e della Regione Veneto. Der Beschluss der Landesregierung vom 23.07. 2007, Nr. 2458, hat das Vorprojekt des Gesamtplanes für die Nutzung der öffentlichen Gewässer der Autonomen Provinz Bozen genehmigt und die Mitglieder der paritätischen Kommission ernannt, welche die Autonome Provinz Bozen vertreten. La deliberazione della Giunta Provinciale del 23.07.2007 n. 2458 ha approvato il documento preliminare del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia Autonoma di Bolzano e ha nominato i membri del comitato paritetico, che rappresentano la Provincia Autonoma di Bolzano. Der Beschluss der Landesregierung vom 29.06. 2009, Nr. 1735 hat den Vorentwurf des Gesamtplanes für die Nutzung der öffentlichen Gewässer genehmigt und ein Mitglied der paritätischen Kommission ersetzt. La deliberazione della Giunta Provinciale del 29.06.2009 n. 1735 ha approvato il progetto preliminare del Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche e ha sostituito un membro del comitato paritetico. Der Punkt 7 des obgenannten Beschlusses hat wegen fehlender Besetzung der Ressortdirektion für Raumordnung, Umwelt und Energie, die Direktorin der ex Abteilung 37 beauftragt, die Autonome Provinz Bozen bei der gemeinsamen technischen Bewertung zu vertreten gemäß Art. 2, Absätze 3 und 4 des vom Minister für Umwelt und Bodenschutz sowie von den betroffenen Landeshauptleuten bzw. Regionalpräsidenten unterzeichneten Einvernehmungsprotokolls vom 01.08. 2006. Il punto 7 della suddetta deliberazione ha incaricato la direttrice della ex Ripartizione 37, in assenza del direttore del Dipartimento urbanistica, ambiente ed energia, di rappresentare la Provincia autonoma di Bolzano alla valutazione tecnica congiunta, ai sensi dell’art. 2 commi 3 e 4 del Protocollo d’intesa, stipulato in data 1.08.2006 e sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e dai Presidenti delle Province autonome e Regioni interessate. Es gab Veränderungen in der Organisation des Landespersonals und deshalb ist es notwendig eine neue Ernennung der Mitgliedern der paritätischen Kommission vorzunehmen. Vi sono state modifiche nell’organizzazione dell’amministrazione provinciale e pertanto è necessario procedere ad una nuova nomina dei membri del comitato paritetico. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 144 Die Funktion des Direktors des Ressorts Raumentwicklung, Umwelt und Energie, der beauftragt ist, gemäß Art. 2, Absätze 3 und 4 des obgenannten Protokolls, die Autonome Provinz Bozen bei der gemeinsamen technischen Bewertung zu vertreten, ist besetzt, und deshalb gibt es die Notwendigkeit eines Stellvertreters nicht mehr. La funzione di Direttore del Dipartimento Sviluppo del Territorio, Ambiente e Energia, preposto a rappresentare la Provincia autonoma di Bolzano alla valutazione tecnica congiunta, ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4 del sopraccitato Protocollo d’intesa è coperta e pertanto non vi è più la necessità di un sostituto. Dies vorausgeschickt, Tutto ció premesso beschließt delibera die Landesregierung, einstimmig und in gesetzlicher Form: la Giunta provinciale, ad unanimità di voti legalmente espressi: 1. als Mitglieder der Paritätischen Kommission gemäß Art. 8 des D.P.R. 381/1974 werden für die Autonome Provinz Bozen folgende Vertreter ernannt: 1. sono nominati i seguenti membri del comitato paritetico ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 381/1974 quali rappresentanti della Provincia Autonoma di Bolzano: a) b) c) Geom. Ernesto Scarperi – Direktor des Amtes für Gewässerschutz Dr. Rudorf Pollinger – Direktor der Abteilung Wasserschutzbauten Dr. Helmut Schwarz – Direktor des Verwaltungsamtes für Umwelt. a) b) c) geom. Ernesto Scarperi – direttore dell’Ufficio tutela acque; dott. Rudolf Pollinger – direttore della Ripartizione opere idrauliche; dott. Helmut Schwarz – direttore dell’Ufficio amministrativo ambiente. 2. Die Autonome Provinz Bozen wird bei der gemeinsamen technischen Bewertung des Gesamtplanes für die Nutzung der öffentlichen Gewässer der Autonomen Provinz Bozen vom Direktor des Ressorts Raumentwicklung, Umwelt und Energie vertreten. 2. La Provincia Autonoma di Bolzano nella valutazione tecnica congiunta del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia Autonoma di Bolzano è rappresentata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo del Territorio, Ambiente e Energia. 3. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. 3. La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. ARNO KOMPATSCHER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. ARNO KOMPATSCHER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. EROS MAGNAGO IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. EROS MAGNAGO Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 145 90683 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Gemeinden der Provinz Bozen Gemeinde Vintl Comuni in provincia di Bolzano Comune di Vandoies GEMEINDERATSBESCHLUSS vom 18. März 2014, Nr. 12 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 18 marzo 2014, n. 12 Berichtigung eines materiellen Fehlers in der grafischen Unterlage des Bauleitplanes der Gemeinde Vintl gemäß Art. 21, Abs. 4, des L.G. Nr. 13 vom 11.08.1997 Correzione di un errore materiale presente nella rappresentazione grafica del piano urbanistico del Comune di Vandoies ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.P. 11.08.1997, n. 13 Es wird vorausgeschickt, dass in einem Teil des Bauleitplanes der Gemeinde Vintl, und zwar im Flächenwidmungsplan, das Gebäude auf Bp. 279 K.G. Weitental als „Gebäude unter Denkmalschutz“ ausgewiesen ist; Premesso che in una parte del piano urbanistico del Comune di Vandoies, e cioè nel piano di zonizzazione, l'edificio sulla p.ed. 279 C.C. Vallarga è individuato come „edificio sottoposto a tutela monumentale“; Nach Einsichtnahme in den Grundbuchsauszug der Bp. 279 K.G.Weitental und festgestellt, dass das genannte Gebäude keiner Denkmalschutzbindung unterliegt; Visto l'estratto tavolare della p.ed. 279 C.C. Vallarga ed accertato che l'edificio citato non è sottoposto a vincolo di tutela storico-artistica; Festgestellt, dass es sich bei dieser Ausweisung im Flächenwidmungsplan somit um einen Fehler handelt, der zu berichtigen ist; Accertato che quindi quest'individuazione nel piano di zonizzazione rappresenta un errore che è da correggere; Nach Einsichtnahme in den Art. 21, Abs. 4, des L.G. Nr. 13 vom 11.08.1997, aus welchem hervorgeht, dass die Berichtigung materieller Fehler in den grafischen Darstellungen des Bauleitplanes kein Verfahren zur Änderung des Bauleitplanes erfordert, sondern dass diese Berichtigung vom Gemeinderat beschlossen und der Landesabteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung übermittelt wird, welche die Dokumente berichtigt und die Maßnahme im Amtsblatt der Region veröffentlicht; Visto l'art. 21, comma 4, della L.P. 11.08.1997, n. 13, dal quale risulta che la correzione di errori materiali presenti nelle rappresentazioni grafiche del piano urbanistico non richiede la procedura di variante al piano urbanistico, ma gli atti di rettifica sono deliberati dal consiglio comunale e trasmessi alla Ripartizione Provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del Territorio, che apporta la correzione ai documenti e pubblica il provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione; Festgestellt, dass der obgenannte Fehler somit gemäß Art. 21, Abs. 4, des L.G. Nr. 13 vom 11.08.1997 berichtigt werden kann; Accertato che quindi l'errore succitato può essere corretto ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.P. 11.08.1997, n. 13; Nach Einsichtnahme in die geltende Gemeindesatzung; Visto lo Statuto vigente del Comune; Nach Einsichtnahme in die Bestimmungen des E.T.G.O.; Viste le disposizioni del T.U.O.C.; Nach Einsicht in die vom Art. 16 des Regionalgesetzes Nr. 10 vom 23.10.1998 vorgeschriebenen positiven Gutachten; Visti i pareri positivi previsti dall’art. 16 della Legge Regionale n. 10 del 23.10.1998; Nach kurzer Besprechung; Dopo breve discussione; Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 146 beschließt il consiglio comunale con 18 voti favorevoli, 0 voti contrati e 1 voti astenuti espressi per alzata di mano (19 presenti e votanti) der Gemeinderat mit 18 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen und 1 Enthaltungen ausgedrückt mittels Handerheben (19 Anwesende und Abstimmende): delibera 1. Die folgende Berichtigung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Vintl gemäß Art. 21, Abs. 4, des L.G. Nr. 13 vom 11.08.1997 vorzunehmen: Löschung der Ausweisung als „Gebäude unter Denkmalschutz“ der Bp. 279 K.G. Weitental. 1. Di procedere alla seguente correzione del piano di zonizzazione del Comune di Vandoies ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.P. 11.08.1997, n. 13: cancellazione dell'individuazione come „edificio sottoposto a tutela monumentale“ della p.ed. 279 C.C. Vallarga. 2. Darauf hinzuweisen, dass gegenständliche Maßnahme keine Ausgabenverpflichtung bedingt. 2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 3. Eine Ablichtung des gegenständlichen Beschlusses an die Autonome Provinz Bozen Landesabteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung zu übermitteln. 3. Di trasmettere una copia della presente deliberazione alla Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del Territorio. 4. Mit getrenntem Votum einstimmig den gegenständlichen Beschluss im Sinne des Art. 79 des E.T.G.O. unverzüglich für vollstreckbar zu erklären, um das Verfahren zur Berichtigung des Bauleitplanes umgehend einleiten zu können. 4. Di dichiarare con ulteriore votazione con esito unanime immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell'art. 79 del T.U.O.C. per poter avviare immediatamente la procedura per la correzione del piano urbanistico. BÜRGERMEISTER DR. WALTER HUBER IL SINDACO DOTT. WALTER HUBER GEMEINDESEKRETÄR DR. VALENTIN LEITNER IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALENTIN LEITNER Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 90624 Satzung der Gemeinde Feldthurns Statuto del Comune di Velturno Genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 3 vom 17.03.2014 Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 3 del 17.03.2014 DER BÜRGERMEISTER/ IL SINDACO Konrad Messner DIE GEMEINDESEKRETÄRIN/ LA SEGRETARIA COMUNALE Dr. Petra Niederbrunner 147 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 Inhaltsverzeichnis 148 Indice Sprachbestimmungen Disposizioni linguistiche ERSTER ABSCHNITT SEZIONE PRIMA Kapitel 1 Allgemeine Bestimmungen Capitolo 1 Disposizioni Generali Autonomie der örtlichen Gemeinschaft Autonomia della comunità locale Funktionen Funzioni Kapitel 2 Die Verordnungsgewalt Capitolo 2 La potestà regolamentare Verordnungen Regolamenti Offenkundigkeit der Verordnungen Pubblicità dei regolamenti Kapitel 3 Chancengleichheit von Männern und Frauen Capitolo 3 Pari opportunità tra uomini e donne Chancengleichheit Pari opportunità Kapitel 4 Schutz und Beteiligung der politischen Minderheiten Capitolo 4 Tutela e partecipazione delle minoranze politiche Schutz und Beteiligung der politischen Minderheiten Tutela e partecipazione delle minoranze politiche Kapitel 5 Bestimmungen zum Schutze der Sprachgruppen Capitolo 5 Norme per la tutela dei gruppi linguistici Grundsätze Principi Konkrete Verwirklichung des Sprachgruppenschutzes Attuazione concreta della tutela dei gruppi linguistici ZWEITER ABSCHNITT SEZIONE SECONDA DIE ORGANE DER GEMEINDE GLI ORGANI DEL COMUNE Organe Organi Kapitel 1 Capitolo 1 Der Gemeinderat Il consiglio comunale Der Gemeinderat Il consiglio comunale Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 149 Obliegenheiten des Gemeinderates Attribuzioni del consiglio comunale Initiativ-, Kontroll- und Mitbeteiligungsrechte der Ratsmitglieder Diritto di iniziativa, di controllo e di partecipazione dei consiglieri comunali Sitzungsgeld Gettone di presenza Kapitel 2 Der Gemeindeausschuss Capitolo 2 La giunta comunale Gemeindeausschuss Giunta comunale Funktionen des Gemeindeausschusses Funzioni della giunta comunale Kapitel 3 Der Bürgermeister Capitolo 3 Il sindaco Der Bürgermeister Il sindaco Der Stellvertreter des Bürgermeisters Il vice-sindaco Kapitel 4 Misstrauensantrag - Abberufung Capitolo 4 Mozione di sfiducia - revoca Misstrauensantrag - Abberufung Mozione di sfiducia - revoca Misstrauensantrag gegenüber dem Präsidenten und Verwaltungsrat der Sonderbetriebe und Einrichtungen Mozione di sfiducia nei confronti del presidente e del consiglio di amministrazione delle aziende speciali ed istituzioni Abberufung des Präsidenten oder eines oder mehrerer Verwaltungsratsmitglieder von Sonderbetrieben und Einrichtungen Revoca del Presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione di aziende speciali o di istituzioni DRITTER ABSCHNITT SEZIONE TERZA INTERNE KONTROLLEN CONTROLLI INTERNI Kapitel 1 Volksanwalt Capitolo 1 Difensore civico Der Volksanwalt – Einführung Difensore civico - istituzione Vorrechte und Mittel Prerogative e mezzi Beziehungen zum Gemeinderat und zum Gemeindeausschuss Rapporti con il consiglio e la giunta comunale Kapitel 2 Rechnungsprüfung Capitolo 2 Revisione dei conti Der Rechnungsprüfer Il revisore dei conti Kapitel 3 Weitere Überprüfungstätigkeiten Capitolo 3 Attività ulteriori di verifica Interne Kontrollen Controlli interni Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 150 VIERTER ABSCHNITT SEZIONE QUARTA ÄMTER UND PERSONAL UFFICI E PERSONALE Kapitel 1 Der Gemeindesekretär Capitolo 1 Il segretario comunale Rechtsstellung Stato giuridico Funktionen des Gemeindesekretärs Funzioni del segretario comunale FÜNFTER ABSCHNITT SEZIONE QUINTA ÖRTLICHE ÖFFENTLICHE DIENSTE SERVIZI PUBBLICI LOCALI Sonderbetriebe und Einrichtungen Aziende speciali ed istituzioni SECHSTER ABSCHNITT SEZIONE SESTA FORMEN DER ZUSAMMENARBEIT FORME DI COLLABORAZIONE Zwischengemeindliche Zusammenarbeit Collaborazione intercomunale Weitere Formen der Zusammenarbeit Forme ulteriori di collaborazione SIEBTER ABSCHNITT SEZIONE SETTIMA BÜRGERBETEILIGUNG PARTECIPAZIONE POPOLARE Kapitel 1 Die Beteiligung der Bürger und der Schutz ihrer Rechte Capitolo 1 La partecipazione dei cittadini e la tutela dei loro diritti Beteiligungsberechtigte Aventi diritto alla partecipazione Verhältnis zwischen Gemeinde und freien Gemeinschaften und Vereinigungen Rapporti fra il comune e le libere comunità ed associazioni Beteiligungsformen der Jugendlichen Forme di partecipazione dei giovani minorenni Formen der Beteiligung der Senioren Forme di partecipazione degli anziani Bürgerversammlungen Assemblee dei cittadini Die direkte Bürgerbeteiligung La partecipazione diretta dei cittadini Innovative Formen der Bürgerbeteiligung Forme innovative di partecipazione dei cittadini Kapitel 2 Die Volksbefragung Capitolo 2 Referendum Die Volksbefragung Il referendum popolare Kapitel 3 Capitolo 3 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 151 Die Information L'informazione Das Informationsrecht Il diritto di informazione Das Aktenzugangsrecht Il diritto di accesso agli atti ed ai documenti Beteiligung am Verwaltungsverfahren mit Auswirkung auf subjektive Rechtspositionen Partecipazione ai procedimenti aventi incidenza su posizioni di diritto soggettivo ACHTER ABSCHNITT SEZIONE OTTAVA DEZENTRALISIERUNG DECENTRAMENTO Dezentralisierung Decentramento Übergangsbestimmungen Norma transitoria Aufhebung Abrogazione Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 Art. 1 (Sprachbestimmungen) Art. 1 (Disposizioni linguistiche) 1. In der Folge bezieht sich die männliche Bezeichnung eines öffentlichen bzw. politischen Amtes auf beide Geschlechter. 1. In seguito la denominazione maschile di un ufficio pubblico ovvero di una carica pubblica si riferisce ad entrambi i sessi. 2. Absatz 1 gilt auch für die bereits erlassenen bzw. zu erlassenden Verordnungen und Beschlüsse. 2. Il comma 1 si applica anche ai regolamenti ed alle deliberazioni già approvate o da approvare. ERSTER ABSCHNITT SEZIONE PRIMA KAPITEL 1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI Art. 2 (Autonomie der örtlichen Gemeinschaft) Art. 2 (Autonomia della comunità locale) 1. Die Gemeinde ist eine autonome Körperschaft. Sie vertritt die örtliche Gemeinschaft, nimmt deren Interessen wahr und fördert ihre Entwicklung. Die Gemeinde, auf deren Gebiet verschiedene kulturelle Sprach- und Volksgruppen vorhanden sind, übt ihre Tätigkeit auch in Hinblick auf den Schutz und die Förderung der Sprache, Kultur und Identität dieser Gruppen aus. Sie erkennt ihnen Gleichheit der Rechte zu und fördert die harmonische Entwicklung ihrer Beziehungen, damit das gegenseitige Verständnis und ein nutzbringendes Zusammenleben unter den Volksgruppen gewährleistet wird. 1. Il comune è un'ente autonomo, che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il comune, nel cui territorio coesistono gruppi linguistici ed etnico culturali diversi, opera anche al fine di salvaguardare e promuovere la lingua, cultura e l' identità di tutte le proprie componenti, riconoscendo alle stesse pari dignità, nonché lo sviluppo armonico dei loro rapporti, al fine di garantire una reciproca conoscenza e una proficua convivenza fra i gruppi. 2. Die Gemeinde hat gemäß den Leitsätzen der Verfassung Satzungs-, Ordnungs-, Organisations- und Verwaltungsbefugnis. 2. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, secondo i principi fissati dalla Costituzione. 3. Die Gemeinde besitzt Finanzhoheit nach den Vorschriften der Staatsgesetze und nach den besonderen Bestimmungen der Gesetze der Autonomen Provinz Bozen. 3. Il comune gode di autonomia finanziaria secondo quanto stabilito dalle leggi dello stato e dalle particolari disposizioni contenute nelle leggi della provincia Autonoma di Bolzano. 4. Die Gemeinde Vermögen. 4. Il comune ha un proprio patrimonio. besitzt ein eigenes 152 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 Art. 3 (Funktionen) Art. 3 (Funzioni) 1. Der Gemeinde obliegen sämtliche Verwaltungsfunktionen örtlichen Belanges in Bezug auf die kulturelle, soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Bevölkerung sowie im Bezug auf die örtlichen Belange des Zivilschutzes. 1. Al comune spettano tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ed inoltre l’interesse locale inerente alla protezione civile. 2. Neben den Funktionen im eigenen Wirkungsbereich übt die Gemeinde überdies Funktionen aus, die ihr vom Staat, von der Region und von der Autonomen Provinz zugewiesen, übertragen, delegiert oder subdelegiert worden sind. 2. Il comune, in aggiunta alle funzioni proprie, esercita le funzioni trasferite, delegate o subdelegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia Autonoma al Comune. 3. Neben den Verwaltungsfunktionen und den übertragenen Funktionen i.S. von Art. 3 Abs. 1 und 2 kümmert sich die Gemeinde um eine angemessene ökologische Entwicklung bezogen insbesondere auf die Gesundheit und Lebensqualität der Bevölkerung. 3. Il comune, in aggiunta alle funzioni amministrative e trasferite ai sensi dell’art. 3 comma 1 e 2 si occupa di uno sviluppo ecologico adeguato specialmente per quanto riguarda la salute e la qualità di vita della popolazione. KAPITEL 2 DIE VERORDNUNGSGEWALT CAPITOLO 2 LA POTESTÀ REGOLAMENTARE Art. 4 (Verordnungen) Art. 4 (Regolamenti) 1. Die Gemeinde erlässt Durchführungsverordnungen betreffend den Aufbau und die Organisation und freie Verordnungen: a) hinsichtlich der Sachbereiche, die ihr durch Gesetz zugewiesen sind, b) hinsichtlich des eigenen Aufbaues, 1. Il comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento nonché regolamenti indipendenti: a) nelle materie assegnate per legge alla sua competenza, b) in ordine alla propria organizzazione, c) sulle materie non regolate dalla legge. c) hinsichtlich der Sachbereiche, für die keine gesetzliche Regelung vorhanden ist. 2. In den Bereichen, die das Gesetz der Verordnung zuschreibt, wird die Verordnungsgewalt in Beachtung der Leitsätze ausgeübt, die in den Gesetzen und in dieser Satzung vorgesehen sind. 2. Nelle materie che la legge riserva al regolamento la relativa potestà viene esercitata nel rispetto dei principi stabiliti nelle leggi e nel presente statuto. 3. Die Verordnung wird vom Gemeinderat 3. Il regolamento viene approvato dal 153 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 genehmigt. Der bezügliche Beschluss ist für die vorgeschriebene Frist an der Amtstafel zu veröffentlichen und tritt ab dem Tag in kraft, an dem der Genehmigungsbeschluss vollstreckbar wird. Art. 5 (Offenkundigkeit der Verordnungen) 1. Der Gemeindesekretär veranlasst die Sammlung der Verordnungen. In diese kann jeder Bürger während der Amtszeiten Einsicht nehmen und eine Abschrift erhalten. consiglio comunale. La relativa deliberazione deve essere pubblicata sull'albo pretorio per il periodo prescritto ed entra in vigore alla data in cui la deliberazione di approvazione diviene esecutiva. Art. 5 (Pubblicità dei regolamenti) 1. Il segretario comunale cura la raccolta dei regolamenti. Ciascun cittadino può, durante l'orario d'ufficio, prenderne visione ed ottenerne copia. KAPITEL 3 CHANCENGLEICHHEIT VON MÄNNERN UND FRAUEN CAPITOLO 3 PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMINI E DONNE Art. 6 (Chancengleichheit) Art. 6 (Pari opportunità) 1. Die Gemeinde ist bestrebt, die Chancengleichheit von Männern und Frauen zu gewährleisten, um beiden Geschlechtern dieselben Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten. 2. Zu diesem Zweck werden folgende Maßnahmen gesetzt: 1. Il comune si impegna a garantire la pari opportunità tra uomini e donne per offrire ad entrambi i sessi le stesse possibilità di sviluppo e di crescita. 2. A tal fine sono adottati le seguenti misure: a) Sofern beide Geschlechter im Gemeinderat vertreten sind, haben auch beide Anrecht mit mindestens einem Mitglied im Gemeindeausschuss vertreten zu sein. a) Se entrambi i sessi sono rappresentati in consiglio comunale, entrambi hanno diritto di essere rappresentati in giunta comunale con almeno un membro. b) In den anderen Kollegialorganen der Gemeinde, welche mindestens 4 Mitglieder haben sowie in den von der Gemeinde abhängigen Körperschaften, Institutionen und Betrieben müssen beide Geschlechter vertreten sein. b) Negli altri organi collegiali del comune con un minimo di 4 membri nonché negli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dal comune entrambi i generi devono essere rappresentati. c) Es werden Strukturen und Initiativen gefördert, welche die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern. c) Vengono incentivate le strutture e le iniziative le quali facilitano la compatibilità tra famiglia e lavoro. KAPITEL 4 SCHUTZ UND BETEILIGUNG DER POLITISCHEN MINDERHEITEN CAPITOLO 4 TUTELA E PARTECIPAZIONE DELLE MINORANZE POLITICHE 154 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 Art. 7 (Schutz und Beteiligung der politischen Minderheiten) Art. 7 (Tutela e partecipazione delle minoranze politiche) 1. Als politische Minderheit gilt jene Gemeinderatsfraktion, die im Gemeindeausschuss nicht vertreten ist. 1. E´ considerata minoranza politica la frazione consiliare non rappresentata in giunta comunale. 2. Jede politische Minderheit gemäß vorangehendem Absatz ist entsprechend ihrer Vertretung im Gemeinderat auch in den Kommissionen und Beiräten vertreten. 2. Ogni minoranza politica, come definita al comma precedente, è rappresentata nelle commissioni comunali e nei comitati nella misura della loro rappresentanza in consiglio comunale. KAPITEL 5 BESTIMMUNGEN ZUM SCHUTZE DER SPRACHGRUPPEN CAPITOLO 5 NORME PER LA TUTELA DEI GRUPPI LINGUISTICI Art. 8 (Grundsätze) Art. 8 (Principi) 1. Der Schutz der sprachlichen Minderheiten und der Sprachgruppen nach den Grundsätzen des Art. 6 der Verfassung, des Autonomiestatutes der Autonomen Region Trentino-Südtirol und der entsprechenden Durchführungsbestimmungen gehört auch zu den primären Interessen der Gemeinde. Art. 9 (Konkrete Verwirklichung des Sprachgruppenschutzes) 1. Die konkrete Verwirklichung des im vorhergehenden Artikel vorgesehenen Minderheiten- und Sprachgruppenschutzes erfolgt durch: a) die allgemeine Wahrnehmung der Interessen der sprachlichen Minderheit und der Sprachgruppen auf lokaler Ebene und die Unterstützung derselben bei der Ordnung, den Einrichtungen und Beziehungen auf den höheren Verwaltungsebenen; b) die Förderung der literarischen, musikalischen, theatralischen und, im allgemeinen, künstlerischen Tätigkeit; c) die Erhaltung des geschichtlichen und künstlerischen Vermögens sowie die Unterstützung von Bibliotheken, Museen 1. Sono finalità primarie dell'amministrazione comunale la tutela delle minoranze linguistiche e dei gruppi linguistici secondo i principi fissati dall'articolo 6 della Costituzione, dallo statuto speciale per la Regione Autonoma-Trentino Alto Adige e dalle relative norme di attuazione. Art. 9 (Attuazione concreta della tutela dei gruppi linguistici) 1. La tutela delle minoranze linguistiche e dei gruppi linguistici di cui all'articolo precedente si attua: a) con la attenta considerazione degli interessi della minoranza linguistica e dei gruppi linguistici in sede locale e sostenendo le medesime nell'ordinamento, nelle istituzioni e nei rapporti presso le sovraordinate amministrazioni; b) favorendo concretamente le attività letterarie, musicali, teatrali ed in genere attività nel settore artistico; c) con la conservazione del patrimonio storico artistico e dando sostegno alle biblioteche, ai musei ed alle accademie; d) con la conservazione e la cura degli usi e dei costumi; 155 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 und Akademien; d) die Erhaltung von Sitten und Gebräuchen; e) die Pflege der Sprache und zwar durch den öffentlichen Sprachgebrauch, durch die Unterstützung der Aus- und Weiterbildung; f) die Förderung der Kommunikation und Zusammenarbeit sowie des kulturellen Austausches zwischen den Sprachgruppen. 156 e) con la cura della lingua mediante il suo pubblico uso, con la incentivazione dell' istruzione e dell'aggiornamento; f) favorendo la comunicazione e la collaborazione nonché lo scambio culturale fra i gruppi linguistici. ZWEITER ABSCHNITT SEZIONE SECONDA DIE ORGANE DER GEMEINDE GLI ORGANI DEL COMUNE Art. 10 (Organe) Art. 10 (Organi) 1. Organe der Gemeinde sind der Rat, der Ausschuss und der Bürgermeister. 1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta ed il sindaco. KAPITEL 1 DER GEMEINDERAT CAPITOLO 1 IL CONSIGLIO COMUNALE Art. 11 (Der Gemeinderat) Art. 11 (Il consiglio comunale) 1. Der Gemeinderat ist das politischadministrative Leitungs- und Kontrollorgan der Gemeinde. 1. Il consiglio comunale è l' organo di indirizzo e di controllo politicoamministrativo. 2. Die dem Gemeinderat zugewiesenen Funktionen können, auch hinsichtlich einzelner Angelegenheiten, nicht anderen Organen übertragen werden. 2. Le attribuzioni assegnate al consiglio comunale non possono, nemmeno per singoli affari, essere delegate ad altri organi. 3. Der Gemeinderat beschließt die allgemeinen Grundsätze nach denen die Verwaltung geführt wird. Er überwacht die gesamte Verwaltung der Gemeinde. 3. Il consiglio comunale fissa i principi generali relativi alla gestione dell'amministrazione comunale. Esso controlla l'intera gestione amministrativa deI comune. 4. In Ausübung seiner gesetzlichen Kontrollfunktion wacht der Gemeinderat darüber, dass die Zielsetzungen hinsichtlich Unparteilichkeit, Durchsichtigkeit, Bürgernähe, Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Korrektheit der Verwaltung gewährleistet werden und trifft hierzu die von den einschlägigen Vorschriften vorgesehenen Maßnahmen. 4. Il consiglio comunale, nell'esercizio della sua funzione di controllo, vigila affinché vengano realizzati gli obiettivi attinenti all'imparzialità, alla trasparenza, al contatto diretto con i cittadini, all'efficienza, all'economicità ed alla correttezza dell'amministrazione ed adotta i provvedimenti previsti dalla disciplina di settore. 5. Der Gemeindeausschuss erstattet dem 5. La giunta comunale relaziona Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 Gemeinderat mindestens einmal jährlich und im Regelfall anlässlich der Genehmigung des Rechungsabschlusses ausführlichen Bericht über die Verwaltungstätigkeit und über die Tätigkeiten und Ergebnisse der verschiedenen Formen der zwischengemeindlichen Zusammenarbeit. dettagliatamente, almeno una volta all'anno, e di norma in occasione dell'approvazione del conto consuntivo al consiglio comunale in ordine all'attività amministrativa e sull'attività e sui risultati delle varie forme di collaborazione intercomunale. 6. Die Organwalter der Sonderbetriebe und Einrichtungen berichten dem Gemeinderat jährlich über das Betriebsergebnis und unterbreiten Vorschläge für allfällige, in die Zuständigkeit des Gemeinderates fallende Maßnahmen. 6. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni relazionano annualmente al consiglio comunale sui risultati della gestione, formulando proposte per provvedimenti di competenza del consiglio. 7. Für besonders komplexe oder politisch bedeutende Angelegenheiten kann der Gemeinderat, über Antrag von einem Viertel der amtierenden Räte, Fachleute, organisierte Berufsvertretungen, die Rechnungsprüfer, Vertreter von Wirtschaftsverbänden und Führungskräfte der Gemeinde anhören. Die Anhörung kann auch vom Gemeindeausschuss veranlasst werden. Das Anhörungsverfahren wird in der Geschäftsordnung des Gemeinderates geregelt. 7. Per problemi di particolare complessità o di speciale rilevanza politica il consiglio comunale, su richiesta di un quarto dei consiglieri in carica, può sentire il parere di esperti, di rappresentanze professionali, dei revisori dei conti, di esponenti di unioni economiche e dei dirigenti del comune. La citata audizione può essere disposta anche dalla giunta comunale. Il relativo procedimento è disciplinato dal regolamento interno del consiglio comunale. 8. Die Tagesordnung für die Ratssitzungen werden vom Gemeindeausschuss oder vom Bürgermeister erstellt, wobei die Ratsmitglieder Angelegenheiten auf die Tagesordnung setzen lassen können, indem sie entsprechende Beschlussanträge einbringen. 8. L' ordine del giorno delle sedute consiliari viene predisposto dalla giunta comunale o dal sindaco e i consiglieri comunali possono chiedere che determinati argomenti vengano posti all'ordine del giorno, presentando le relative mozioni. 9. Vorbehaltlich der spezifischen Regelung durch die Geschäftsordnung, sind die Sitzungen des Gemeinderates öffentlich und die Abstimmungen erfolgen in offener Form durch Handerheben. 9. Salvo diversa regolamentazione eventualmente prevista nel regolamento interno del consiglio comunale, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche e le votazioni si effettuano in forma palese, per alzata di mano. 10. Die Beschlüsse des Gemeinderates gelten als gefasst, wenn die absolute Mehrheit der Anwesenden dafür stimmt. 10. Le deliberazioni del consiglio comunale si intendono adottate quando ottengono l'approvazione della maggioranza assoluta dei presenti. 11. Ausgenommen bei Wahl und Beschickung von Gremien sowie bei Abänderungen zum Tagesordnungspunkt bzw. der Beschlussvorlage, stimmt der Gemeinderat in derselben Sitzung nur einmal über jede Beschlussvorlage ab. 11. Il consiglio comunale, nella stessa seduta, effettua soltanto una votazione su ogni proposta di deliberazione, eccettuati i casi di elezione e nomina dei componenti gli organi e in caso di modifica della proposta di deliberazione . 12. Bei Abstimmungen, in denen der Wahlmodus des beschränkten Stimmrechtes vorgesehen ist, darf auf dem 12. Nelle votazioni nelle quali è previsto il sistema del voto limitato, la scheda di votazione può contenere fino alla metà delle 157 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 Stimmzettel höchstens bis zur Hälfte der zu wählenden Personen angeführt werden. persone da nominare. 13. Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen ist für die Beschlussfassung seitens der Rats- und Gemeindekommissionen, sowie des Gemeindeausschusses die im vorangehenden Absatz 10 vorgesehene Mehrheit vorgeschrieben und die in den vorangehenden Abs. 11 und 12 enthaltenen Vorschriften sind anzuwenden. 13. Salvo diverse disposizioni, per l'adozione di deliberazioni da parte di commissioni consiliari e comunali, nonché da parte della giunta comunale è prescritta la maggioranza prevista al precedente comma 10 e si applicano le prescrizioni contenute ai precedenti commi 11 e 12. 14. Der Gemeinderat genehmigt mit ZweiDrittel-Mehrheit der zugewiesenen Mitglieder die Geschäftsordnung und die Änderung derselben. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, wird die Abstimmung in nachfolgenden Sitzungen, die binnen dreißig Tagen erfolgen müssen, wiederholt; die Geschäftsordnung bzw. die Änderung derselben gilt als genehmigt, wenn zweimal die absolute Mehrheit der zugewiesenen Ratsmitglieder erreicht wird. Die Geschäftsordnung regelt die Einberufung des Gemeinderates, die Beschlussfähigkeit, den Sitzungsverlauf, die Abstimmung, sowie die von den einschlägigen Vorschriften und von dieser Satzung vorgesehenen Sachbereiche. 14. Il consiglio comunale approva il proprio regolamento interno e le modifiche del medesimo con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e il regolamento interno e le modifiche sono approvate se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il regolamento interno disciplina la convocazione del consiglio comunale, il numero legale per la validità della seduta, lo svolgimento della stessa, la votazione, nonché le materie previste dalle disposizioni di settore e dal presente statuto. 15. Der Gemeinderat kann für einzelne Sachgebiete aus den Reihen seiner Mitglieder ständige Kommissionen bestellen. Ihre Zusammensetzung muss dem Stärkeverhältnis der einzelnen Sprachgruppen, wie sie im Gemeinderat vertreten sind, entsprechen. Auch muss die Vertretung der politischen Minderheiten gewährleistet werden. 15. Per materie specifiche il consiglio comunale può costituire nel suo seno commissioni permanenti. La loro composizione deve adeguarsi alla consistenza dei singoli gruppi linguistici come essi sono rappresentati nel consiglio comunale. Dovrà essere garantita anche la rappresentanza delle minoranze politiche. 16. Für einzelne Angelegenheiten können auch zeitweilige Kommissionen eingesetzt werden, in die auch nicht dem Gemeinderat angehörende Fachleute berufen werden können. Auch für diese Kommissionen gelten die im vorhergehenden Absatz angeführten Bestimmungen über die Vertretung der Sprachgruppen und der Minderheiten. 16. Per singoli affari possono essere costituite commissioni temporanee, delle quali possono far parte anche esperti non appartenenti al consiglio comunale. Anche per tali commissioni valgono le norme relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici e delle minoranze di cui al comma precedente. 17. Die Geschäftsordnung des Gemeinderates bestimmt die Befugnisse der vom Gemeinderat ernannten Kommissionen, die Formen der Offenkundigkeit ihrer Arbeiten und die Teilnahme von nicht dem Gemeinderat angehörenden Fachleute und legt für 17. Il regolamento interno del consiglio comunale determina le attribuzioni delle commissioni nominate dal consiglio, le forme di pubblicità dei loro lavori, la partecipazione di esperti non appartenenti al consiglio e fissa per quest'ultimi la misura delle indennità per la partecipazione alle sedute 158 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 dieselben die Entschädigungen für die Teilnahme an den Sitzungen der Kommissionen und des Gemeinderates fest. delle commissioni e del consiglio comunale. 18. Einzelne Ratsmitglieder können mit besonderen Funktionen betraut werden und zwar gegebenenfalls als Kontaktperson zur Bevölkerung eines Teilgebietes der Gemeinde, zu Vereinen, Verbänden und sonstigen Organisationen und Einrichtungen auf Ortsebene. Einzelne Ratsmitglieder können beauftragt werden, konkrete Programme oder Projekte zu verfolgen bzw. die Oberaufsicht zu übernehmen oder mit der Koordinierung von Initiativen privater und öffentlicher Natur betraut werden. 18. A singoli consiglieri comunali possono essere attribuite funzioni particolari, eventualmente quali interlocutori con la popolazione di una determinata parte del territorio comunale, con associazioni, con comitati e con altre organizzazioni ed istituzioni locali. A singoli consiglieri comunali può essere conferito l'incarico di seguire concreti programmi o progetti e rispettivamente di vigilare sulla loro attuazione oppure di coordinare iniziative private e pubbliche. 19. Das Ratsmitglied teilt dem Gemeindesekretär oder dem Bürgermeister die Nicht-Teilnahme an der Gemeinderatssitzung mündlich oder schriftlich, auch mittels Telefax und elektronischer Post, vorab mit. Bei Vorliegen der rechtzeitigen Mitteilung gilt das Ratsmitglied als entschuldigt abwesend. Bei unterlassener, nicht zeitgerechter oder nicht in der vorgeschriebenen Form erfolgten Verständigung für drei aufeinanderfolgende Gemeinderatssitzungen ist der Amtverfall des Ratsmitgliedes durch den Gemeinderat zu erklären. Der Bürgermeister verständigt das Ratsmitglied über die Einleitung des Verfahrens über die Erklärung des Amtverfalls. Das Ratsmitglied kann innerhalb von 20 Tagen ab Verständigung Rechtfertigungsgründe schriftlich mitteilen. Als Rechtfertigungsgründe, welche die Archivierung des Verfahrens bewirken, gelten ausschließlich Gründe, welche die Unmöglichkeit der zeitgerechten Verständigung bzw. der Teilnahme in Bezug auf zumindest eine Sitzung verursacht haben. Der Gemeinderat entscheidet über den Amtverfall innerhalb von 20 Tagen ab Ablauf obiger Frist. 19. Il consigliere comunale, oralmente o per iscritto, anche tramite telefax e posta elettronica, comunica al segretario comunale oppure al sindaco preventivamente la non partecipazione alla seduta del consiglio comunale. In presenza della tempestiva comunicazione il consigliere comunale è considerato assente giustificato. In caso di comunicazione omessa, tardiva o viziata di forma per tre sedute del consiglio comunale consecutive il consigliere comunale deve essere dichiarato decaduto da parte del consiglio comunale. Il sindaco comunica al consigliere comunale l'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza. Il consigliere comunale, entro 20 giorni dalla comunicazione, può comunicare per iscritto cause giustificative. Si considerano cause giustificative, che determinano l'archiviazione del procedimento, esclusivamente le cause, che hanno originato l'impossibilità della tempestiva comunicazione ovvero l'impossibilità della partecipazione in riferimento ad almeno una seduta. Il consiglio comunale decide sulla decadenza entro 20 giorni dalla scadenza del termine suddetto. 20. Die Niederschriften der Sitzungen des Gemeinderates müssen die Namen der bei der Abstimmung anwesenden Mitglieder, die wichtigsten Punkte der Beratung und das Ergebnis der Abstimmung enthalten. In den Niederschriften des Gemeinderates werden die abwesenden Ratsmitglieder erwähnt und die nicht entschuldigten Abwesenheiten angegeben. 20. Il verbale delle sedute del consiglio comunale deve contenere i nomi dei consiglieri presenti al momento della votazione, i principali punti della discussione ed il risultato delle votazioni. Nei predetti verbali devono essere segnati i nomi dei consiglieri assenti con la precisazione delle assenze ingiustificate. Art. 12 (Obliegenheiten des Gemeinderates) Art. 12 (Attribuzioni del consiglio comunale) 159 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 160 1. Der Gemeinderat, als das oberste politisch-administrative Leitungsund Kontrollorgan, beschließt über die im Art. 26 des D.P.Reg. vom 1.2.2005, Nr. 3/L angeführten Angelegenheiten und Sachbereiche, sowie über: 1. Il consiglio comunale, quale supremo organo di indirizzo e di controllo politicoamministrativo, delibera sugli argomenti e sulle materie indicati nell'art. 26 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L, nonché: a) die Maßnahmen im Verfahren zur Aufnahme des Gemeindesekretärs sowie die Ernennung desselben; a) sui provvedimenti relativi al procedimento di assunzione e nomina del segretario comunale; b) die Ernennung des Volksanwaltes und die Festlegung der bezüglichen Amtsentschädigung; b) sulla nomina del difensore civico e la determinazione della relativa indennità di carica; c) die Festlegung der den Stadt- und Ortsviertelräten zu delegierenden Sachgebiete; c) sulla determinazione delle materie da delegare ai consigli circoscrizionali; d) Ehrungen und im besonderen Verleihung der Ehrenbürgerschaft; die d) sulle onorificenze e in particolare sul conferimento della cittadinanza onoraria; e) in Ermangelung anderslautender Bestimmungen, die Bestellung von sämtlichen Kommissionen, Beiräten und ähnlichen Gremien der Gemeinde, sofern die sprachliche und/oder politische Minderheit vertreten sein muss, ausgenommen die Bewertungskommissionen für Stellenausschreibungen; e) in assenza di disposizioni diverse, sulla nomina delle commissioni, dei comitati ed organismi analoghi del Comune, qualora è prescritta la rappresentanza delle minoranze linguistiche e/o politiche, ad eccezione delle commissioni giudicatrici di concorsi; f) Gegenstände, die vom Ausschuss zum beschließen vorgelegt werden; g) Projekte von öffentlichen Arbeiten deren Ausmaß 300.000,00 Euro überschreiten; h) die Anpassung und Änderung der programmatischen Erklärungen hinsichtlich der im Laufe des Mandats zu realisierenden Initiativen und Projekte. 2. Der Gemeinderat überprüft mindestens einmal jährlich und im Regelfall anlässlich der Genehmigung des Rechnungsabschlusses die Durchführung der programmatischen Erklärungen hinsichtlich der im Laufe des Mandats zu realisierenden Initiativen und Projekte. Art. 13 (Initiativ-, Kontroll- und Mitbeteiligungsrechte der Ratsmitglieder) 1. Die Ratsmitglieder vertreten die gesamte Bevölkerung der Gemeinde und üben ihre Funktionen aus, ohne an einen Auftrag gebunden zu sein. Sie können für die in Ausübung der Ratsfunktion geäußerten f) sugli oggetti sottoposti comunale per l'approvazione; dalla giunta g) sui progetti di opere pubbliche del costo superiore a 300.000,00 Euro; h) sull'adeguamento e sulla modifica delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 2. Il consiglio comunale verifica almeno una volta all'anno, e di norma in occasione dell'approvazione del conto consuntivo l'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Art. 13 (Diritto di iniziativa, di controllo e di partecipazione dei consiglieri comunali) 1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera popolazione del comune ed esercitano le loro funzioni senza obbligo di mandato. Essi non possono essere perseguiti per opinioni o convinzioni Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 161 Ansichten und Überzeugungen und für die abgegebene Stimme nicht zur Verantwortung gezogen werden, sofern es sich nicht um eine Straftat handelt. espresse e per il voto dato nell'esercizio delle loro funzioni consiliari, salvo che il fatto costituisca reato. 2. Die Ratsmitglieder haben das Recht und die Pflicht zur aktiven Mitarbeit. 2. I consiglieri comunali hanno il diritto e l'obbligo di collaborare attivamente. 3. Die Gemeinderatsmitglieder haben das Initiativrecht in jeder dem Rat zur Beschlussfassung unterbreiteten Angelegenheit. Sie sind ferner berechtigt, Interpellationen, Anfragen, Beschluss- und Tagesordnungsanträge einzubringen. 3. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio comunale. Hanno altresì il diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno. 4. Für die tatsächliche Ausübung ihrer Befugnisse haben die Gemeinderatsmitglieder Anspruch darauf, in die Abschriften der von der Gemeinde sowie von den Gemeindebetrieben und abhängigen Körperschaften getroffenen Maßnahmen und der in diesen erwähnten Vorbereitungsakte Einsicht zu nehmen bzw. eine Kopie davon zu erhalten, sowie alle Verwaltungsakte im Sinne des Art. 22 des Gesetzes vom 7. August 1990, Nr. 241 zu erhalten und sämtliche verfügbaren Auskünfte und Informationen zu bekommen, die ihnen zur Ausübung ihres Mandates dienlich sind. Sie sind verpflichtet, das Amtsgeheimnis zu beachten. 4. I consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dall'ente, nonché dalle aziende ed enti dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e tutte le informazioni e notizie in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio. 5. Die konkrete Ausübung der Initiativ-, Kontroll- und Mitbeteiligungsrechte der Räte wird durch die Geschäftsordnung des Gemeinderates geregelt. 5. Il concreto esercizio del diritto di iniziativa, di controllo e di partecipazione dei consiglieri comunali viene disciplinato dalle norme del regolamento interno del consiglio. Art. 14 (Sitzungsgeld) Art. 14 (Gettone di presenza) 1. Den Ratsmitgliedern steht für ihre Teilnahme an den Sitzungen ein Sitzungsgeld zu, dessen Ausmaß mit Verordnung des Regionalausschusses festgelegt ist. 1. Ai consiglieri spetta per la partecipazione alle sedute il gettone di presenza, la cui misura è fissata con regolamento della giunta regionale. 2. Die Auszahlung erfolgt jährlich aufgrund der vom Gemeindesekretariat zu liefernden Präsenzliste. 2. Il pagamento avviene annualmente sulla base dell'elenco delle presenze predisposto dalla segreteria comunale. KAPITEL 2 DER GEMEINDEAUSSCHUSS CAPITOLO 2 LA GIUNTA COMUNALE Art. 15 Art. 15 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 (Gemeindeausschuss) (Giunta comunale) 1. Der Gemeindeausschuss besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden und aus 3 Referenten. 1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede e da n. 3 assessori. 2. Die Anzahl der, jeder Sprachgruppe im Gemeindeausschuss zustehenden Sitze, wird festgelegt unter Berücksichtigung der Stärke der Sprachgruppen, die zum Zeitpunkt der Bestätigung des neu gewählten Gemeinderates im Gemeinderat vertreten sind, wobei der Bürgermeister mit eingerechnet wird. Jede Sprachgruppe hat das Recht, jedenfalls im Gemeindeausschuss vertreten zu sein, sofern im Gemeinderat wenigstens zwei Mitglieder dieser Sprachgruppe vertreten sind, und zwar auch dann, wenn sich dies im Verlauf der Amtsperiode ergibt. In diesem Fall muss der Gemeinderat auch in Abweichung von den in Absatz 1 festgesetzten Grenzen aus den Reihen der Gemeinderatsmitglieder einen Gemeindereferenten jener Sprachgruppe ernennen, die das Recht hat, im Ausschuss vertreten zu sein. 2. Il numero dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nella giunta viene determinato includendo nel computo il sindaco e avuto riguardo alla consistenza dei gruppi linguistici presenti in consiglio comunale, accertata al momento della convalida del consiglio neoeletto. Ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere comunque rappresentato nella giunta se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo medesimo, anche se tale situazione si verifica nel corso del mandato. In quest'ultimo caso, anche in deroga ai limiti fissati dal comma 1 il consiglio comunale deve provvedere a nominare un assessore appartenente al gruppo linguistico che ha diritto di essere rappresentato nella giunta, scegliendolo tra i consiglieri comunali. 3. Die Wahl des Gemeindeausschusses durch den Gemeinderat erfolgt innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist auf Vorschlag des Bürgermeisters in öffentlicher Sitzung und durch Handerheben so in einem einzigen Wahlgang, sofern nicht 1/5 der Ratsmitglieder eine Geheimabstimmung verlangt. Der Vorschlag mit den Namen der Kandidaten ist wenigstens 24 Stunden vor der Gemeinderatssitzung im Gemeindesekretariat zu hinterlegen. Der Ausschuss gilt als gewählt, wenn die absolute Mehrheit der dem Gemeinderat zugewiesenen Räte dafür stimmt. 3. L'elezione della giunta comunale è sbrigata dal consiglio comunale nel rispetto del termine prescritto, su proposta del sindaco in seduta pubblica per alzata di mano in un unica votazione, salvo nel caso in cui 1/5 dei membri del consiglio richiede la votazione segreta. La proposta contenente i nomi dei candidati viene depositata nella segreteria comunale almeno 24 ore prima della seduta del consiglio comunale. La giunta si considera eletta qualora, nella votazione, la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati esprime voto favorevole. 4. Der Gemeindeausschuss Bürgermeister einberufen. vom 4. La giunta municipale viene convocata dal sindaco. ist 3 5. La legalità della seduta della giunta comunale è data con la presenza di n. 3 dei componenti la giunta. 6. Die Abstimmungen im Gemeindeausschuss erfolgen in offener Form, sofern die Mehrheit der anwesenden Ausschussmitglieder nicht die Geheimabstimmung verlangt. 6. Le votazioni in giunta si svolgono in forma palese, se la maggioranza dei presenti componenti la giunta non richiede lo scrutinio segreto. 7. Die Sitzungen des Gemeindeausschusses sind nicht öffentlich. 7. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche. Viene redatto verbale in wird 5. Der Gemeindeausschuss beschlussfähig, wenn Ausschussmitglieder anwesend sind. 162 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 Es wird ein Sitzungsprotokoll in Form eines Ergebnisprotokolls verfasst. Art. 16 (Funktionen des Gemeindeausschusses) forma sintetica con l'indicazione dei risultati. Art. 16 (Funzioni della giunta comunale) 1. Der Ausschuss führt sämtliche Verwaltungsakte aus, die nicht dem Rat vorbehalten sind und nicht in die Zuständigkeiten des Bürgermeisters fallen; er führt die allgemeinen Anweisungen des Rates aus und legt dem Rat eigene Vorschläge und Anregungen vor. 1. La giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al consiglio e che non rientrino neIIe competenze deI sindaco; essa attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti deI consiglio comunale. 2. Der Ausschuss führt zudem, in Abweichung des Art. 36 des D.P.Reg. vom 1.2.2005, Nr. 2/L, sämtliche Akte und Maßnahmen mit verwaltungstechnischem Charakter aus, einschließlich jener, welche die Gemeinde gegenüber Außenstehenden verpflichtet, und ist befugt dieselben dem Bürgermeister, einem Referenten, dem Gemeindesekretär oder an die Beamten der mittleren Führungsebene zu übertragen. 2. La giunta comunale, in deroga all'art. 36 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 2/L, compie altresì tutti gli atti di natura tecnico-gestionale, compresi atti che impegnano il comune verso l'esterno, e ha facoltà di delegare questi al sindaco, a un assessore, al segretario comunale o a funzionari direttivi. 3. Die Abstimmung der Verwaltungszuständigkeiten mit dem Haushalts- und Rechnungswesen erfolgt auf der Ebene der im Haushaltsvollzugsplan/Arbeitsplan angeführten Verantwortungsbereiche. 3. Il raccordo tra le attribuzioni gestionali e la contabilità e il bilancio avviene al livello dei centri di responsabilità definiti nel piano esecutivo di gestione/piano di gestione. KAPITEL 3 DER BÜRGERMEISTER CAPITOLO 3 IL SINDACO Art. 17 (Der Bürgermeister) Art. 17 (Il sindaco) 1. Der Bürgermeister ist Oberhaupt der Gemeinde und Amtswalter der Regierung; er vertritt die Gemeinde, beruft den Rat und den Ausschuss ein und hat deren Vorsitz, er überwacht die Tätigkeit der Dienste und Ämter sowie die Ausführung der Rechtsakte. 1. Il sindaco è capo dell'amministrazione comunale e ufficiale del governo, egli rappresenta il comune, convoca e presiede il consiglio e la giunta comunale e sorveglia l'attività dei servizi ed uffici e l'esecuzione degli atti. 2. Er übt die Funktionen aus, die ihm das Gesetz, die Satzung und die Verordnungen zuweisen und überwacht die Ausübung jener Aufgaben, die der Staat, die Region oder die Autonome Provinz der Gemeinde übertragen haben. 2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al comune. 3. 3. In particolare al sindaco spettano le Im besonderen stehen dem 163 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 Bürgermeister folgende Funktionen zu: seguenti attribuzioni: a) er verteilt, mit eigener Verfügung, die Amtsgeschäfte betreffend die verschiedenen Sachbereiche unter den Referenten, deren Tätigkeit er koordiniert; a) ripartisce, con apposito provvedimento, gli affari riguardanti le varie materie fra gli assessori e coordina la loro attività; b) er legt innerhalb von 60 Tagen ab dem Datum der erfolgten Wahl des Gemeindeausschusses nach Anhören desselben dem Gemeinderat die programmatischen Erklärungen hinsichtlich der im Laufe des Mandats zu realisierenden Initiativen und Projekte vor; b) presenta, sentita la giunta, al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato entro 60 giorni dalla data dell'elezione della giunta comunale; c) er führt, vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen bzw. Verfügungen laut vorangehendem Buchstaben a), den Vorsitz in den Rats- und Gemeindekommissionen; c) presiede, salvo diverse disposizioni ovvero diverso provvedimento a norma della precedente lettera a), i comitati e le commissioni consiliari e comunali; d) er erlässt die notwendigen dringenden Maßnahmen; und d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti; e) er stellt die von den einschlägigen Vorschriften vorgesehenen Bescheinigungen aus; e) rilascia i certificati e gli attestati previsti dalle discipline di settore ; f) er vertritt die Gemeinde vor Gericht und leitet die Maßnahmen zur Wahrung der Rechte der Gemeinde ein; f) rappresenta il comune in giudizio e promuove i provvedimenti a difesa delle ragioni deI comune; g) er unterzeichnet die Verträge und die Vereinbarungen; g) firma i contratti e le convenzioni8; h) als Amtswalter der Regierung nimmt er die Funktionen wahr, die ihm von den staatlichen Bestimmungen übertragen sind. Er überwacht ferner die Ausübung jener Aufgaben, welche die Region oder das Land den Gemeinden übertragen haben. h) quale ufficiale deI governo esercita le funzioni assegnategli dalle leggi dello stato. Vigila inoltre sul corretto esercizio delle attribuzioni delegate al comune dalla Regione o dalla Provincia Autonoma. Art. 18 (Der Stellvertreter des Bürgermeisters) Art. 18 (Il Vice-sindaco) 1. Der Bürgermeister ernennt innerhalb der Frist von 20 Tagen ab der Wahl des Ausschusses unter den Referenten seinen Stellvertreter. Dieser vertritt ihn, für die Ausübung aller seiner Funktionen, bei Abwesenheit, zeitweiliger Verhinderung oder Enthebung von den Amtsbefugnissen nach Art. 1 des Gesetzes vom 18.01.1992, Nr. 16. 1. Il sindaco nomina entro il termine di 20 giorni dall'elezione della giunta tra gli assessori il suo sostituto. Egli sostituisce il sindaco in tutte le sue funzioni in caso di assenza, temporaneo impedimento o destituzione dalle sue funzioni ai sensi dell'art. 1 della legge 18.01.1992, n. 16. 2. Wenn auch der stellvertretende Bürgermeister abwesend oder verhindert ist, so vertritt den Bürgermeister der an Jahren älteste Referent. 2. In caso di assenza o impedimento anche del vice-sindaco, il sindaco è sostituito dall'assessore più anziano d'età. 164 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 3. Der Bürgermeister kann die Ernennung zurücknehmen. Die Ernennung des neuen Bürgermeisterstellvertreters hat innerhalb von 10 Tagen zu erfolgen. 3. Il sindaco ha facoltà di revocare la nomina. La nomina del nuovo vice-sindaco deve avere luogo entro 10 giorni. KAPITEL 4 MISSTRAUENSANTRAG – ABBERUFUNG CAPITOLO 4 MOZIONE DI SFIDUCIA – REVOCA Art. 19 (Misstrauensantrag – Abberufung) Art. 19 (Mozione di sfiducia – revoca) 1. Der Bürgermeister und der Gemeindeausschuss verfallen ihres Amtes, wenn die absolute Mehrheit der Ratsmitglieder durch Namensaufruf einen von mindestens einem Viertel der zugeteilten Ratsmitglieder unterzeichneten begründeten Misstrauensantrag genehmigt. 1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri assegnati. 2. Der Misstrauensantrag ist an den Bürgermeister zu richten und beim Gemeindesekretär zu hinterlegen, der den Eingang bestätigt. 2. La mozione di sfiducia deve essere indirizzata al sindaco e depositata presso il segretario comunale che ne accusa ricevuta. 3. Der Misstrauensantrag darf vom Gemeinderat nicht früher als zehn Tage und nicht später als dreißig Tage nach seiner Einreichung behandelt werden. 3. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. 4. Das mit dem Antrag geäußerte Misstrauen kann sich nur gegen den Bürgermeister und den gesamten Ausschuss richten, nicht aber gegen einzelne Referenten oder gegen den Bürgermeister allein. 4. La sfiducia contenuta nella mozione può riguardare solo il sindaco e l'intera giunta, ma non può essere espressa verso i singoli assessori o verso il solo sindaco. 5. Es erfolgt eine einzige Abstimmung durch Namensaufruf. Wird der Antrag angenommen, so wird der Gemeinderat mit Dekret des Landeshauptmannes auf übereinstimmenden Beschluss der Landesregierung aufgelöst und ein Kommissär ernannt. 5. Vi ha luogo una sola votazione con appello nominale. In caso di accettazione della mozione, il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Provincia su conforme deliberazione della Giunta provinciale. 6. Auf Vorschlag des Bürgermeisters kann der Gemeinderat einen oder mehrere Referenten abberufen. Der Vorschlag der Abberufung muss dem betreffenden Referenten oder den betreffenden Referenten wenigstens 10 Tage vor der 6. Su proposta del sindaco il consiglio comunale può revocare uno o più assessori. La proposta di revoca deve essere notificata all'assessore o agli assessori in questione con almeno 10 giorni di anticipo in cui ha luogo la seduta. Se la revoca viene 165 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 166 Sitzung, in der die Angelegenheit behandelt wird, zugestellt werden. Wenn der Gemeinderat mit der Mehrheit der zugewiesenen Ratsmitglieder in öffentlicher Abstimmung die Abberufung annimmt, so muss innerhalb der Frist von 90 Tagen die Ersetzung vorgenommen werden. Die Ersetzung erfolgt auf Vorschlag des Bürgermeisters und gilt als vollzogen, wenn in öffentlicher Abstimmung die Mehrheit der zugewiesenen Ratsmitglieder sich dafür ausspricht. approvata in votazione pubblica a maggioranza dei consiglieri assegnati, entro il termine di 90 giorni deve essere provveduto alla relativa sostituzione. La sostituzione avviene su proposta del sindaco e si intende avvenuta quando la proposta ottiene in una votazione pubblica il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. 7. Bei Rücktritt oder sonstigem Ausscheiden eines Referenten gelten für die Ersetzung die unter dem Absatz 6 vorgegebenen Bestimmungen. Bei Rücktritt aller Referenten muss die Wahl des neuen Ausschusses innerhalb von 30 Tagen ab Einreichung des Rücktritts erfolgen. 7. In caso di dimissioni o decadenza dalla carica di un assessore valgono le disposizioni previste per la sostituzione di cui al 6° comma. In caso di dimissioni di tutti gli assessori, la nuova giunta deve essere eletta entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni. Art. 20 Art. 20 (Misstrauensantrag gegenüber dem Präsidenten und Verwaltungsrat der Sonderbetriebe und Einrichtungen) (Mozione di sfiducia nei confronti del presidente e del consiglio di amministrazione delle aziende speciali ed istituzioni 1. Auf Antrag von einem Viertel der zugewiesenen Ratsmitglieder kann der Gemeinderat den Präsidenten und/oder den Verwaltungsrat der Sonderbetriebe und Einrichtungen mit der absoluten Mehrheit der zugewiesenen Ratsmitglieder in einer einzigen öffentlichen Abstimmung das Misstrauen aussprechen. 1. Su proposta di un quarto dei consiglieri assegnati il consiglio comunale può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente e/o del consiglio di amministrazione delle aziende speciali ed istituzioni, se, in un unica votazione, la mozione viene approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati. 2. Der Misstrauensantrag muss die Gründe für den Entzug des Vertrauens und die Namen der Personen anführen, die für die Ämter vorgeschlagen werden. 2. Nella mozione di sfiducia devono essere indicati i motivi per il venir meno della fiducia ed i nomi delle persone proposte per le cariche. 3. Der Antrag muss vom Bürgermeister den betroffenen Organen zugestellt werden und darf vom Gemeinderat nicht früher als 20 Tage und nicht später als 40 Tage nach der Zustellung an die Betroffenen behandelt werden. 3. La mozione deve essere notificata dal sindaco ai relativi organi e non può essere trattata dal consiglio comunale prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dalla data di notificazione. 4. Wird der Antrag mit der erforderlichen Mehrheit vom Gemeinderat angenommen, so gelten die für die Ämter vorgeschlagenen Personen als gewählt. 4. Con l'approvazione della mozione da parte del consiglio comunale con la maggioranza necessaria si considerano elette le persone proposte per le cariche. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 167 Art. 21 Art. 21 (Abberufung des Präsidenten oder eines oder mehrerer Verwaltungsratsmitglieder von Sonderbetrieben und Einrichtungen) (Revoca del Presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione di aziende speciali o di istituzioni) 1. Der Präsident oder eines oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder können auf Antrag eines Viertels der amtierenden Ratsmitglieder abberufen werden. Der Antrag muss dem Bürgermeister und den betroffenen Personen zugestellt werden und darf vom Gemeinderat nicht früher als zwanzig Tage und nicht später als 40 Tage nach der Zustellung an die Betroffen behandelt werden. 1. Il Presidente o uno o più membri del consiglio di amministrazione possono essere revocati su proposta di un quarto dei consiglieri in carica. La proposta di revoca deve essere notificata al sindaco ed alle relative persone e non essere trattata dal consiglio comunale prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dalla notificazione. 2. Über den Antrag erfolgt eine einzige öffentliche Abstimmung und der Antrag gilt als angenommen, wenn sich die absolute Mehrheit der zugewiesenen Ratsmitglieder dafür ausspricht. 2. In ordine alla proposta si esegue un'unica votazione pubblica e la proposta si ritiene accolta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 3. Die Ersetzung der abberufenen Personen muss ehestens und keinesfalls später als 30 Tage ab der Abberufung erfolgen. 3. La sostituzione delle persone revocate deve avvenire al più presto ed in nessun caso oltre i 30 giorni dalla revoca. DRITTER ABSCHNITT INTERNE KONTROLLEN TERZA SEZIONE CONTROLLI INTERNI KAPITEL 1 VOLKSANWALT CAPITOLO 1 DIFENSORE CIVICO Art. 22 (Der Volksanwalt ) Art. 22 (Difensore civico) 1. Es wird das Amt des Volksanwaltes im Sinne des D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L, eingeführt. Dieses Amt wird für die Verbesserung der Verwaltung und zum Schutze der Bürger in voller Unabhängigkeit ausgeführt. 1. Viene istituita la carica del difensore civico ai sensi del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L. L'ufficio del difensore civico viene istituito ai fini di migliorare il funzionamento dell'amministrazione e le funzioni del difensore civico vengono esercitate in piena indipendenza per la tutela dei cittadini. 2. Der Gemeinderat ermächtigt den Bürgermeister, eine Vereinbarung mit dem 2. Il consiglio comunale autorizza il sindaco a stipulare una convenzione con il difensore Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 Volksanwalt der Autonomen Provinz Bozen oder einer anderen Gemeinde abzuschließen, um die Funktionen auf die Verwaltungstätigkeit dieser Gemeinde und ihrer Betriebe und Institutionen im Interesse der Bürger und Benützer auszudehnen. Art. 23 (Vorrechte und Mittel) 168 civico della Provincia Autonoma di Bolzano o di un altro comune per estendere le sue funzioni all’attività amministrativa del Comune e delle sue aziende ed istituzioni, nell’interesse dei cittadini e dell’utenza. Art. 23 (Prerogative e mezzi) 1. Der Volksanwalt hat Zugang zu den Akten gleichermaßen wie die Gemeinderatsmitglieder. 1. II difensore civico ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti al pari dei consiglieri comunali. 2. Er kann von sich aus oder auf Betreiben bzw. auch im Auftrag einzelner Bürger oder Gemeinschaften Vorschläge und Anträge im Sinne der direkten Bürgerbeteiligung vorbringen, die von den zuständigen Organen behandelt werden müssen. Er kann auch die Gemeinschaften bei Verwaltungsverfahren mit Auswirkungen auf die Gemeinschaftsziele und -zwecke vertreten. 2. Egli può, di propria iniziativa o su istanza e rispettivamente anche su richiesta di singoli cittadini o di comunità, presentare proposte ed istanze ispirate alla partecipazione diretta dei cittadini, le quali devono essere trattate dall'organo competente. Egli può inoltre assumere la rappresentanza di comunità in procedimenti amministrativi aventi attinenza agli obiettivi ed agli scopi sociali. 3. An der Beurteilung der Zulassung der beantragten Bürgerbefragungen und Volksbefragungen nimmt auch der Volksanwalt teil. 3. II difensore civico partecipa anche alla decisione sull'ammissione di consultazioni popolari e di referendum. 4. Bei der Feststellung von Missständen oder von irgendwelchem Fehlverhalten der Verwaltung weist der Volksanwalt darauf hin und zwar zuerst der verantwortlichen Verwaltungsstelle gegenüber und bei andauerndem Missstand dem Kontrollorgan gegenüber. Er weist auch auf die vermögensrechtliche Haftung der Verwalter hin. 4. Nel caso di accertate disfunzioni o di abusi dell'amministrazione il difensore civico li prospetta innanzitutto agli uffici responsabili e nel caso di persistenza degli stessi, egli provvede ad informarne gli organi di controllo, facendo presente anche la responsabilità patrimoniale degli amministratori. 5. Der Volksanwalt achtet insbesondere auch auf die gerechte und gleiche Behandlung der Bürger von Seiten der Gemeindeverwaltung und deren Institutionen und Sonderbetrieben. 5. II difensore civico vigila in modo particolare sull'equo e pari trattamento dei cittadini da parte dell'amministrazione comunale, delle sue istituzioni e delle aziende speciali. 6. Bei der Ausübung seines Amtes bedient sich der Volksanwalt der Gemeindestrukturen und des ihm zugewiesenen Personals. 6. Nell'esercizio delle sue funzioni il difensore civico si serve delle strutture comunali e deI personale assegnatogli. 7. Dem Volksanwalt steht eine Amtsentschädigung zu, deren Höhe vom Gemeinderat festgelegt wird. 7. Spetta al difensore civico una indennità di carica da fissarsi da parte deI consiglio comunale. Art. 24 Art. 24 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 (Beziehungen zum Gemeinderat und zum Gemeindeausschuss) 1. Der Volksanwalt legt der Gemeinde einen Jahresbericht über die eigene Tätigkeit, über die eingelaufenen Beschwerden und die erhobenen Missstände vor. (Rapporti con il consiglio e la giunta comunale) 1. Il difensore civico presenta al comune una relazione annuale sulla propria attività nella quale sono precisati i reclami pervenuti e le disfunzioni accertate. KAPITEL 2 RECHNUNGSPRÜFUNG CAPITOLO 2 REVISIONE DEI CONTI Art. 25 (Der Rechnungsprüfer) Art. 25 (Il revisore dei conti) 1. Der Rechungsprüfer ist ein technisches Hilfsorgan der Gemeinde, dem die Überwachung der gesamten buchhalterischen, finanziellen und wirtschaftlichen Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung obliegt. Der Rechungsprüfer hat a) eine interne Kontrollfunktion b) eine Funktion der Zusammenarbeit c) eine Vorschlagsfunktion gegenüber dem Gemeinderat d) eine Beratungsfunktion und e) erfüllt die von den einschlägigen Vorschriften vorgesehenen Aufgaben. 1. Il revisore dei conti è un organo tecnico ausiliario del comune, con il compito della sorveglianza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica dell'amministrazione. Il revisiore ha a) una funzione di controllo interno b) una funzione di collaborazione c) una funzione propositiva nei confronti del consiglio comunale d) una funzione consultiva e e) provvede a tutte le incombenze previste dalla normativa di settore. 2. Der Rechnungsprüfer kann an den Sitzungen des Gemeinderates und auf Einladung des Bürgermeisters an jenen des Gemeindeausschusses teilnehmen. Zu diesem Zweck sind ihm die Einladungen zu den Sitzungen zuzustellen. 2. Il revisore dei conti può partecipare alle sedute del consiglio e e su invito del sindaco della giunta comunale. Allo scopo i relativi inviti devono essere notificati al revisore. 3. Zwecks Ausübung seiner Funktionen hat der Rechnungsprüfer jederzeit Zugang zu allen Akten und Unterlagen der Gemeinde. 3. Per svolgere le funzioni il revisore dei conti può in ogni momento accedere a tutti gli atti e documenti del comune. 4. Der Gemeinderat kann den Rechnungsprüfer fallweise beauftragen, einzelne, buchhalterisch relevante Amtsvorgänge zu überprüfen. 4. Il consiglio comunale può di volta in volta incaricare il revisore ad esaminare singole operazioni amministrative rilevanti sotto il profilo contabile. 5. Bei Erstellung des Haushaltsvoranschlages bzw. der Änderungen desselben ist der Rechnungsprüfer beizuziehen. Er kann dabei Bemerkungen und Vorschläge einbringen. 5. Per la compilazione del bilancio preventivo o di variazioni di bilancio deve essere consultato il revisore dei conti che esprime un parere e sottopone proposte. 169 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 6. Dem Rechnungsprüfer ist eine vollständige Ausfertigung der vom Gemeindeausschuss genehmigten Vorlage für den Haushaltsvoranschlag bzw. für Änderungen desselben auszuhändigen. Innerhalb des von der Verordnung über das Rechnungswesen vorgeschriebenen Termins hat der Rechnungsprüfer das von den einschlägigen Vorschriften vorgesehene Gutachten abzugeben. 6. Al revisore dei conti deve essere consegnata una copia completa del disegno di bilancio preventivo o di variazione di bilancio approvato dalla giunta comunale. Il revisore dei conti, entro il termine prescritto dal regolamento di contabilità, esprime il parere previsto dalla disciplina di settore. 7. Außer in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen kann als Revisor nicht gewählt werden wer mit dem Bürgermeister oder mit einem Referenten in auf- und absteigender Linie bis zum vierten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwägert ist, wer mit der Gemeinde oder mit deren Betrieben einen Rechtsstreit behängen hat und wer von der Gemeinde Arbeitsaufträge übernommen hat. 7. Oltre ai casi previsti dalla legge non sono eleggibili a revisore dei conti i parenti fino al quarto grado in linea ascendente o discendente o affini fino al secondo grado del sindaco ovvero di un'assessore, chi ha una lite pendente con il comune o le sue aziende o chi svolge incarichi di lavoro per conto del comune. KAPITEL 3 WEITERE ÜBERPRÜFUNGSTÄTIGKEITEN CAPITOLO 3 ATTIVITÀ ULTERIORI DI VERIFICA Art. 26 (Interne Kontrollen) Art. 26 (Controlli interni) 1. Die Gemeinde überprüft und bewertet in Bezug auf den Betrieb der Körperschaft die Gewährleistung der Kriterien der Leistungsfähigkeit, der Wirksamkeit und der Wirtschaftlichkeit der Verwaltungstätigkeit und in Bezug auf die Vorgangsweisen die Gewährleistung der Kriterien der Neutralität, Subsidiarität und Angemessenheit. 1. Il comune verifica e valuta, in riferimento al funzionamento dell'ente, l'osservanza dei criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa e, in riferimento alle forme e modalità di intervento, l'osservanza dei criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. 2. Der Gemeinderat legt für die Amtsperiode die zu überprüfenden Bereiche und Verwaltungstätigkeiten, sowie die Richtlinien für die Überprüfungstätigkeit fest. 2. Il consiglio comunale determina per la durata del proprio periodo amministrativo gli ambiti e le attività di amministrazione da verificare, nonché le direttive per l'attività di verifica e di valutazione. 3. Mit der Überprüfungstätigkeit kann der Südtiroler Gemeindenverband oder ein externer Sachverständiger mittels eigener Vereinbarung beauftragt werden. 3. Dell'attività di verifica può essere incaricato con apposita convenzione il Consorzio dei comuni per la Provincia di Bolzano ovvero un esperto esterno. 4. Die Gemeinde gewährleistet weitestgehenden Zugang zu den Akten und arbeitet bei der Überprüfungstätigkeit aktiv mit. 4. Il comune assicura accesso più ampio possibile agli atti e collabora attivamente all'attività di verifica. 5. Über die Überprüfungstätigkeit ist ein Bericht zu verfassen, der zusammen mit 5. Dell'attività di verifica svolta è redatto verbale che assieme alle eventuali proposte 170 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 eventuellen Verbesserungsvorschlägen dem Gemeinderat zuzuleiten ist. di miglioramento è trasmesso al consiglio comunale. VIERTER ABSCHNITT SEZIONE QUARTA ÄMTER UND PERSONAL UFFICI E PERSONALE KAPITEL 1 DER GEMEINDESEKRETÄR CAPITOLO 1 IL SEGRETARIO COMUNALE Art. 27 (Rechtsstellung) Art. 27 (Stato giuridico) 1. Der Gemeindesekretär ist der ranghöchste Beamte der Gemeinde. Er wird vom Gemeinderat gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften ernannt. 1. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del comune. Egli viene nominato dal consiglio comunale nel rispetto delle norme della disciplina di settore. 2. Der Gemeindesekretär ist die alleinige Führungskraft und untersteht in dieser Eigenschaft dem Bürgermeister. 2. Il segretario comunale è l'unico funzionario dirigente del comune e dipende in tale sua qualità dal sindaco. Art. 28 (Funktionen des Gemeindesekretärs) 1. Der Gemeindesekretär nimmt an den Sitzungen Gemeinderates und Gemeindeausschusses teil; Art. 28 (Funzioni del segretario comunale) 1. Il segretario comunale des des - partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta municipale ; - verfasst unter Mithilfe des von ihm dazu eingesetzten Personals die Niederschriften der Gemeinderatsund Gemeindeausschusssitzungen, die er, zusammen mit einem Mitglied des betreffenden Organs, unterzeichnet; - redige i verbali delle sedute del consiglio comunale e della giunta comunale, facendosi coadiuvare da altro personale; egli firma i predetti verbali assieme ad un membro del rispettivo organo deliberante; - beurkundet mit seiner Unterschrift, zusammen mit dem Vorsitzenden des beschließenden Organs die Beschlüsse des Gemeinderates und des Gemeindeausschusses; autentica, assieme al presidente dell'organo deliberante, le deliberazioni del consiglio e della giunta comunale ; - fungiert als oberster Vorgesetzter des Personals; - è il capo del personale; koordiniert die Ämter und verschiedenen Dienstbereiche Gemeinde und leitet dieselben; die der - coordina l'attività degli uffici e dei vari rami di servizio del comune e sovraintende ai medesimi; - führt die Maßnahmen durch, die im Rahmen der Gemeinde abzuwickeln sind; - cura l'attuazione dei provvedimenti da adottarsi nell'ambito del comune; 171 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 - ist für die den Beschlüssen vorangehende Verfahrensabwicklung verantwortlich, veranlasst die Veröffentlichung der Beschlüsse und deren Übermittlung an die Kontrollorgane und sorgt für die Durchführung der entsprechenden Folgemaßnahmen; - è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione e per l'invio agli organi di controllo e provvede ai relativi atti esecutivi; - erledigt die Aufgaben, die ihm vom Bürgermeister übertragen werden; - adempie ai compiti affidatigli dal sindaco; beurkundet auf Verlangen des Bürgermeisters die Verträge und Rechtsakte, wenn die Gemeinde darin als Vertragspartei auftritt; - roga, su richiesta del sindaco, i contratti e gli atti nei quali il comune è parte contraente; - beglaubigt die Unterzeichnung von Privaturkunden und einseitigen Rechtsakten im Interesse der Körperschaft; - autentica la sottoscrizione nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse dell'ente; - nimmt die Pflichten in allen übrigen Aufgabenbereichen wahr, die ihm vom Gesetz und den Verordnungen sowie durch die vorliegende Satzung übertragen sind, - esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto und wird folglich insbesondere tätig: e in particolare si attiva a) beratend in Bezug auf: a) con funzioni consultive in riferimento: die Übereinstimmung Verwaltungstätigkeit mit Rechtsvorschriften; der den - alla conformità dell'azione amministrativa alle disposizioni vigenti; - die Abfassung von fachlichen Gutachten in rechtlich-verwaltungstechnischer Hinsicht bzw. von spezifischen Rechtsgutachten und Stellungnahmen auf Anfrage der beschließenden Gremien, des Bürgermeisters, der Referenten oder einzelner Gemeinderatsmitglieder zu gemeinderelevanten Sachfragen; - alla stesura di pareri tecnici di carattere giuridico - amministrativo e rispettivamente di specifici pareri giuridici che gli possono essere, caso per caso, richiesti dagli organi deliberanti, dal sindaco, dagli assessori o da un singolo consigliere comunale in ordine a problemi di interesse e di rilevanza comunale; - die Beteiligung an gemeindeinternen Studien- und Untersuchungskommissionen, Arbeitskreisen und ähnlichen auf Ersuchen der Verwaltung; - alla partecipazione, caso per caso, e su richiesta delI' amministrazione, a gruppi di studio e di ricerche e simili istituiti all'interno dell'amministrazione; - die Beteiligung mit Einwilligung des Bürgermeisters an externen Kommissionen und ähnlichen; - alla partecipazione, previa autorizzazione deI sindaco, a commissioni esterne ed a simili organismi; b) als Zuständiger für die ordnungsgemäße Abwicklung der Verwaltungstätigkeit, in Bezug auf: b) in qualità di responsabile per lo svolgimento regolare dell'attività amministrativa in riferimento: die Übermittlung Ausschussbeschlüsse an - alla trasmissione ai capigruppo consiliari delle deliberazioni della giunta comunale; der die 172 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 Fraktionssprecher, - die Entgegennahme der Einsprüche gegen Beschlüsse der Gemeindeorgane gemäß den bezüglichen Verordnungsbestimmungen; - alla ricezione delle opposizioni alle deliberazioni degli organi comunali secondo le relative disposizioni regolamentari; die Entgegennahme der Rücktrittserklärungen des Bürgermeisters und der Ausschussmitglieder, der Abberufungs- und Misstrauensanträge; - alla ricezione delle dichiarazioni di dimissioni deI sindaco e degli assessori nonché delle proposte di revoca e di sfiducia; c) als Vorgesetzter des Gemeindepersonals in Bezug auf: c) in qualità di superiore gerarchico del personale comunale in riferimento: - die Vorhaltung von dienstlichen Verstößen und die Unterbreitung von Vorschlägen an den Gemeindeausschuss zur Ergreifung von Disziplinarmaßnahmen; - alla contestazione degli addebiti disciplinari presentando alla giunta comunale delle proposte in ordine ai relativi provvedimenti; d) als aktive Verwaltungsinstanz in Bezug auf: d) in qualità di organo di amministrazione attiva in riferimento: den Vorsitz in den für die Personalaufnahmen eingesetzten Wettbewerbskommissionen; - alla presidenza di commissioni giudicatrici nei procedimenti di assunzione deI personale; - die Mitwirkung an der Überprüfung des Kassastandes zu den vorgesehenen Zeitpunkten; - alla partecipazione alle revisioni di cassa nelle scadenze stabilite; FÜNFTER ABSCHNITT ÖRTLICHE ÖFFENTLICHE DIENSTE SEZIONE QUINTA SERVIZI PUBBLICI LOCALI Art. 29 (Sonderbetriebe und Einrichtungen) Art. 29 (Aziende speciali ed istituzioni) 1. Die Ordnung und die Tätigkeit der Sonderbetriebe werden durch ein eigenes, vom Gemeinderat zu genehmigendes Statut geregelt. Die Einrichtungen werden von dieser Satzung und den bezüglichen Verordnungen geregelt. 1. La struttura ed il funzionamento delle aziende speciali vengono regolate con un proprio statuto, da approvarsi dal consiglio comunale. La struttura ed il funzionamento delle istituzioni vengono regolate dal presente statuto e dai relativi regolamenti. 2. Organe der Sonderbetriebe und der Einrichtungen sind der Verwaltungsrat, der Präsident und der Direktor. 2. Sono organi delle aziende speciali e delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. 3. Der Verwaltungsrat der Sonderbetriebe und der Einrichtungen besteht aus drei Mitgliedern, einschließlich des Präsidenten, die vom Gemeinderat ernannt werden, 3. Il consiglio di amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni si compone di tre membri, ivi compreso il presidente, i quali vengono nominati dal 173 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 wobei gleichzeitig der Präsident bestimmt wird. Bei der Zusammensetzung sind die einschlägigen Bestimmungen über den Sprachgruppenproporz und die Chancengleichheit von Männern und Frauen einzuhalten. consiglio comunale e contemporaneamente alla elezione del consiglio di amministrazione viene nominato il suo presidente. Per la composizione sono osservate le disposizioni vigenti sulla consistenza dei gruppi linguistici e la pari opportunità tra uomini e donne. 4. Die zu ernennenden Mitglieder dürfen nicht Mitglieder eines Gemeindeorgans sein, müssen aber die Voraussetzungen erfüllen um in den Gemeinderat gewählt zu werden. 4. I membri del consiglio di amministrazione non possono rivestire la carica di un organo comunale e devono essere in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale. 5. Der Verwaltungsrat ernennt den Direktor des Sonderbetriebes und der Einrichtung. Den Direktorenauftrag können Gemeindebedienstete mit besonderen Fachkenntnissen im bezüglichen Sachbereich und externe Bewerber erhalten, sofern sie die von den Satzungs- bzw. Verordnungsvorschriften vorgesehenen Voraussetzungen erfüllen. Die Ernennung zum Direktor erfolgt für die Dauer von drei/fünf Jahren und mittels privatrechtlichem Vertrag, der jeweils für die gleiche Zeitdauer verlängert werden kann. 5. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore dell'azienda speciale e dell'istituzione. Quale direttore può essere nominato un dipendente comunale avente particolari conoscenze tecniche nelle rispettive materie ovvero un concorrente esterno in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie ovvero regolamentari. La nomina a direttore avviene per la durata di tre/cinque anni a mezzo di contratto di diritto privato, il quale può essere rinnovato per l'uguale periodo. 6. Der Verwaltungsrat und der Präsident verfallen von ihren Ämtern zusammen mit dem Gemeinderat, der sie ernannt hat, führen jedoch die ordentlichen Geschäfte bis zur Einsetzung der neuen Organe weiter. 6. Il consiglio di amministrazione ed il presidente decadono dalle proprie cariche contemporaneamente al consiglio comunale che li ha eletto, continuano però ad esercitare le proprie funzioni per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi. 7. Auf Vorschlag des Gemeindeausschusses kann der Gemeinderat den Verwaltungsrat des Sonderbetriebes und der Einrichtung bei Vorliegen schwerwiegender Gründe abberufen. 7. Su proposta della giunta comunale il consiglio comunale può, in presenza di gravi motivi, revocare il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale e dell'istituzione. 8. Der Sonderbetrieb kann an den Wettbewerbsverfahren für die Vergabe von anderen örtlichen öffentlichen Körperschaften teilnehmen. Er kann weiters die Tätigkeit des Sonderbetriebes auf das Gebiet anderer örtlicher Körperschaften ausdehnen und zwar im Einvernehmen mit diesen. 8. L'azienda speciale può partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento di servizi pubblici locali da parte di altri enti locali. Essa può estendere l'attività dell'azienda speciale al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi. SECHSTER ABSCHNITT FORMEN DER ZUSAMMENARBEIT SEZIONE SESTA FORME DI COLLABORAZIONE Art. 30 (Zwischengemeindliche Zusammenarbeit) Art. 30 (Collaborazione intercomunale) 174 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 1. Diese Gemeinde strebt die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden für die Errichtung neuer und den Ausbau bestehender Dienste auf übergemeindlicher Ebene an. Dazu bedienen sich die ins Einvernehmen gesetzten Gemeinden der im Kapitel VIII des D.P.Reg. vom 1.2.2005, Nr. 3/L vorgesehenen Formen zwischengemeindlicher Zusammenarbeit. Art. 31 (Weitere Formen der Zusammenarbeit) 1. Die Gemeinde fördert den Abschluss von Vereinbarungen mit der Autonomen Provinz Bozen, den anderen öffentlichen örtlichen Körperschaften und Privatpersonen zur Koordinierung bestimmter Funktionen und Dienste. 1. Questo comune intende attuare e favorisce la collaborazione con altri comuni per la istituzione di nuovi servizi sul piano sovracomunale e per il potenziamento di quelli esistenti. A tale fine vengono utilizzati gli strumenti di collaborazione intercomunale previsti nel Capitolo VIII del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L. Art. 31 (Forme ulteriori di collaborazione) 1. Il comune favorisce la stipula di convenzioni con la Provincia autonoma di Bolzano, con altri enti pubblici locali e soggetti privati al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. SIEBTER ABSCHNITT BÜRGERBETEILIGUNG SEZIONE SETTIMA PARTECIPAZIONE POPOLARE KAPITEL 1 DIE BETEILIGUNG DER BÜRGER UND DER SCHUTZ IHRER RECHTE CAPITOLO 1 LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E LA TUTELA DEI LORO DIRITTI Art. 32 (Beteiligungsberechtigte) Art. 32 (Aventi diritto alla partecipazione) 1. Die Gemeinde verwirklicht die Bürgerbeteiligung zum Schutze der Rechte des Bürgers und zum Zwecke der guten Verwaltung im Sinne einer andauernden Beziehung mit der Bürgerschaft als Organisationsgrundlage der lokalen Verwaltung. 1. Il comune realizza la partecipazione popolare per la tutela dei diritti del cittadino e per il buon andamento dell'amministrazione, per creare e mantenere costanti rapporti con la cittadinanza. La partecipazione popolare viene considerata quale base organizzativa dell'amministrazione locale. 2. Unbeschadet der besonderen Bestimmungen über die Ausübung der bürgerlichen und politischen Rechte stehen die Rechte der Bürgerbeteiligung nach diesem Kapitel außer den ansässigen Bürgern, auch jenen Menschen zu, die sich ständig auf dem Gemeindegebiet zu Arbeits-, Studienund Dienstleistungszwecken aufhalten. 2. Fatte salve le norme circa l'esercizio dei diritti civili e politici, i diritti di partecipazione popolare spettano oltre che ai cittadini residenti nel comune anche a quelle persone che frequentano il territorio comunale costantemente e stabilmente per motivi di lavoro, di studio o di servizio. Art 33 (Verhältnis zwischen Gemeinde und freien Art. .33 (Rapporti fra il comune e le libere comunità ed 175 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 Gemeinschaften und Vereinigungen) associazioni) 1. Die Gemeinde fördert die vom Art. 75, Abs. 1 des D.P.Reg. vom 1.2.2005, Nr. 3/L vorgesehenen Gemeinschaften und Genossenschaften sowie jene, die zum Schutze der sprachlichen Minderheit, zum Schutze der Umwelt, zur Förderung der Jugendarbeit und zur Förderung der Chancengleichheit zwischen Mann und Frau sowie zur Förderung der Familie errichtet worden sind. 1. Il comune favorisce le libere forme associative e cooperative previste nell'art. 75, comma 1, della D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L nonché quelle costituite per la tutela delle minoranze linguistiche, dell'ambiente, per la valorizzazione del lavoro giovanile, per la pari opportunità tra uomo e donna e per la valorizzazione della famiglia. 2. Die Förderung besteht in der Anerkennung und Unterstützung der Gemeinschaft und in der Beteiligung derselben am Verwaltungsgeschehen der Gemeinde. 2. In tale ambito il comune riconosce e promuove le comunità e assicura la loro partecipazione alla vita del comune. 3. Bei bleibender Freiwilligkeit der Gemeinschaftstätigkeit können folgende Beteiligungsformen in Anspruch genommen werden: 3. Fermo restando la volontarietà dell'attività delle associazioni, possono attuarsi le seguenti forme di partecipazione: a) Zugang zu den Akten und Informationen, zu den Diensten und Strukturen der Gemeinde; a) Accesso agli atti ed alle informazioni nonché ai servizi ed alle strutture del comune; b) Beteiligung der Gemeinschaft am Verwaltungsverfahren durch Anträge, Vorschläge, Befragungspflicht, Beanstandungsrecht bei Maßnahmen, welche die besonderen Ziele und Zwecke der Gemeinschaft betreffen; c) Die Möglichkeit der Übertragung von Gemeindefunktionen an die Gemeinschaften mittels Konvention sowie die Beteiligung der Gemeinschaft an der Verwaltung von Institutionen und die Vertretung der Gemeinschaften in Organismen und Kommissionen. 4. Die Gemeinde gewährleistet Unabhängigkeit, die Freiheit und Gleichheit der Gemeinschaften. die die Art. 34 (Beteiligungsformen der Jugendlichen) b) Partecipazione delle comunità al procedimento amministrativo mediante istanze, proposte, obbligo di audizione, diritto di opposizione nel caso di provvedimenti riguardanti i fini e gli scopi della rispettiva comunità; c) La possibilità di delega di funzioni comunali alle suddette comunità a mezzo di convenzione come pure la loro partecipazione all'amministrazione di istituzioni nonché la rappresentanza delle medesime in organismi e commissioni. 4. Il comune assicura l'indipendenza, la libertà ed il pari trattamento delle citate comunità. Art. 34 (Forme di partecipazione dei giovani minorenni) 1. Die Gemeinde unterstützt die Anliegen der Kinder und Jugendlichen und fördert ihre aktive Beteiligung an der Gemeindepolitik. 1. Il comune sostiene gli interessi dei ragazzi e giovani e promuove la loro partecipazione attiva alla politica comunale. 2. Zu diesem Zweck sucht die Gemeinde die Zusammenarbeit mit bestehenden lokalen Trägern der Kinder- und Jugendarbeit. 2. A tal fine il comune ricerca la collaborazione con gli esistenti gestori locali del servizio giovani. 176 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 3. Der Gemeinderat ernennt den Jugendbund Feldthurns als beratendes Gremium für die Jugendarbeit. Der Bürgermeister oder ein von ihm delegierter Gemeindereferent oder –rat beruft den Jugendbund Feldthurns zu regelmäßigen Sitzungen ein, um über die Jugendarbeit zu beraten und informiert zu werden. Bei einer Auflösung des Jugendbundes Feldthurns bestellt der Gemeinderat einen Jugendbeirat bestehend aus 5 Mitgliedern. Den Vorsitz hat der Bürgermeister oder der für den Bereich zuständige Gemeindereferent bzw. Gemeinderat inne. 3. Il consiglio comunale nomina il Jugendbund Velturno quale organo consultivo per i rapporti con i giovani. Il sindaco oppure un assessore o consigliere da lui delegato convoca regolarmente il Jugendbund Velturno per delle sedute per consultarsi sui rapporti con i giovani e per esserne informati. In caso dello scioglimento del Jugendbund Velturno il consiglio comunale istituisce un comitato composto da 5 membri. Il comitato è presieduto dal sindaco o dall'assessore o dal consigliere comunale competente per la materia. 4. Der Jugendbeirat hat beratende Funktion und unterbreitet der Gemeindeverwaltung Vorschläge und Anregungen, die darauf abzielen, die Lebensbedingungen der Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde zu verbessern. 4. Il comitato per i giovani ha funzioni consultive e sottopone all'amministrazione comunale delle proposte e dei suggerimenti orientati a migliorare, in questo comune, le condizioni di vita dei ragazzi e giovani. 5. Außerdem kann die Gemeinde jene Jugendliche, welche mit den geplanten Maßnahmen und Projekten unmittelbar zu tun haben, in Versammlungen und Treffen anhören und Befragungen auch mittels moderner Kommunikationsmittel durchführen. 5. Il comune può altresì consultare i giovani in ordine a provvedimenti programmati e progetti, che li riguardano direttamente, in riunioni ed incontri, ed effettuare degli indagini anche mediante moderni mezzi di comunicazione. Art. 35 (Formen der Beteiligung der Senioren) Art. 35 (Forme di partecipazione degli anziani) 1. Die Gemeinde unterstützt die Anliegen der Senioren und fördert eine aktive Beteiligung an der Gemeindepolitik. 1. Il comune sostiene gli interessi degli anziani e promuove la loro partecipazione attiva alla politica comunale. 2. Zu diesem Zweck wird vom Gemeinderat für die Dauer der Amtsperiode ein Seniorenbeirat aus 5 Mitgliedern eingesetzt. Den Vorsitz hat der Bürgermeister oder der für den Bereich zuständige Gemeindereferent bzw. Gemeinderat inne. Dem Seniorenbeirat müssen zumindest zwei Mitglieder angehören welche älter als 65 Jahre sind. 2. Il consiglio comunale, per la durata del proprio periodo amministrativo, istituisce il comitato per gli anziani composto da 5 membri. Il comitato è presieduto dal sindaco o dall'assessore o dal consigliere comunale, competente per la materia. Devono essere parte del comitato per gli anziani almendo due membri che hanno superato i 65 anni. 3. Der Seniorenbeirat hat beratende Funktion und unterbreitet der Gemeindeverwaltung Vorschläge und Anregungen, die darauf abzielen, die Lebensbedingungen der Senioren in der Gemeinde zu verbessern. 3. Il comitato per gli anziani ha funzioni consultive e sottopone all'amministrazione comunale delle proposte e dei suggerimenti orientati a migliorare, in questo comune, le condizioni di vita degli anziani. 177 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 Art. 36 Bürgerversammlungen 1. Einmal im Jahr werden in der Gemeinde bzw. den Fraktionen der Gemeinde eine Bürgerversammlung einberufen, bei welcher der Gemeindeausschuss zu Verwaltungstätigkeiten berichtet. Die Bürgerversammlung muss in jedem Fall vor der Genehmigung des Bauleitplanes oder des überarbeiteten Bauleitplanes stattfinden. Art. 37 (Die direkte Bürgerbeteiligung) 1. Der Bürger, einzeln oder zusammen mit anderen, kann, unabhängig von seinen Rechten auf Information, Aktenzugang und Verfahrensbeteiligung, Anträge und Vorschläge für die Verwaltung einbringen, die auch zusammengeschlossen innerhalb von 30 Tagen dem zuständigen Organ zur Kenntnis gebracht werden müssen; er hat auch das Recht, schriftliche Anfragen an den Bürgermeister zu richten und innerhalb von 30 Tagen eine schriftliche Antwort zu erhalten oder mündlich direkt angehört zu werden. Art. 38 (Innovative Formen der Bürgerbeteiligung) 1. Gemeinderat und Gemeindeausschuss können informelle Gruppen, Komitees und Bürgervereinigungen anhören. Art. 36 (Assemblee dei cittadini) 1. Una volta all'anno nel Comune oppure nelle frazioni del Comune vengono convocate delle assemblee dei cittadini, durante i quali la giunta comunale riferisce sull'attività amministrativa. In ogni caso l'assemblea dei cittadini deve tenersi prima dell'approvazione del piano urbanistico o del rielaborato piano urbanistico. Art. 37 (La partecipazione diretta dei cittadini) 1. Il cittadino, singolo od associato, indipendentemente dai suoi diritti di informazione, di accesso agli atti e documenti e di partecipazione ai procedimenti, può proporre istanze e proposte per l'amministrazione, le quali, anche riunite, devono essere portate a conoscenza dell'organo competente; il cittadino, singolo od associato ha inoltre il diritto di rivolgere interrogazioni scritte al sindaco e di ricevere la risposta scritta ovvero di essere sentito entro 30 giorni. Art. 38 (Forme innovative di partecipazione dei cittadini) 1. Il consiglio e la giunta comunale possono sentire gruppi informali, comitati e associazioni di cittadini. KAPITEL 2 DIE VOLKSBEFRAGUNG CAPITOLO 2 REFERENDUM Art. 39 (Die Volksbefragung) Art. 39 (Il referendum popolare) 1. Es können Volksbefragungen mit beratendem und abschaffendem Charakter durchgeführt werden. 1. Possono aver luogo referendum popolare aventi carattere consultivo e abrogativo. 2. Der Gemeinderat kann in Bezug auf die eigenen Zuständigkeiten mit einer ZweiDrittelmehrheit der zugewiesenen Mitglieder eine Volksbefragung veranlassen. 2. Sulle materie rientranti nella propria competenza il consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può disporre il referendum 178 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 popolare. 3. Die Bürger selbst können die Volksbefragung mit einem Antrag, der von wenigstens 10% der in den Wählerlisten eingetragenen Wähler zu unterzeichnen ist, veranlassen. 3. Il referendum può essere richiesto anche dai cittadini mediante istanza firmata da un numero pari ad almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali deI comune. 4. Die Volksbefragung muss aufgrund von einer oder mehreren klaren und eindeutig formulierten Fragen erfolgen und darf nur Akte von allgemeinem Interesse betreffen, unter Ausschluss von 4. Il referendum deve avvenire sulla base di uno o di più quesiti, formulati in modo chiaro ed inequivocabile, e può riguardare solo provvedimenti di interesse generale, ad esclusione di a) Angelegenheiten, die nicht in die örtliche Zuständigkeit fallen; a) materie non rientranti nella competenza dell'amministrazione locale; b) Fragen, betreffen; b) quesiti riguardanti i gruppi linguistici; welche die Sprachgruppen c) Religionsfragen; c) questioni di natura religiosa; d) Wahl- und Personalangelegenheiten; d) questioni elettorali e del personale comunale; e) Fragen, die in den letzten fünf Jahren bereits Gegenstand von Volksbefragungen waren; e) argomenti che negli ultimi cinque anni hanno formato oggetto di referendum popolari; f) Angelegenheiten, die das Rechnungs- und Steuerwesen der Gemeinde betreffen; f) questioni riguardanti la contabilità ed il sistema tributario deI comune; g) Fragen, betreffen; g) questioni riguardanti comunità marginali; die soziale Randgruppen h) Fragen, die ausgeschriebene Projekte betreffen. h) questioni riguardanti progetti banditi. 5. Zulassung - Der vom Promotionskomitee oder von einem Zehntel der vorgeschriebenen Anzahl an Unterzeichnern vor der Unterschriftensammlung vorgelegte Antrag wird von einer Fachkommission, bestehend aus drei Mitgliedern auf seine Zulässigkeit überprüft und begutachtet. Der Gemeinderat entscheidet, nach Kenntnisnahme des Gutachtens der Fachkommission, über die Zulassung. 5. Ammissione - Prima della raccolta delle firme l'ammissibilità dell'istanza sottoposta dal comitato promotore o da un decimo del numero prescritto di firmatari al comune viene esaminata e valutata da una commissione di esperti di tre membri. Il consiglio comunale, dopo aver preso conoscenza del parere della commissione di esperti, decide sull'ammissibilità. 6. Bei Zulassung der Volksbefragung auf Bürgerinitiative sowie bei entsprechender Veranlassung von Seiten des Gemeinderates setzt der Bürgermeister die Befragung innerhalb von 60 Tagen, nicht aber zeitgleich mit anderen Wahlabstimmungen, fest. Zwecks Zusammenlegung mehrerer 6. Nel caso di ammissione deI referendum su iniziativa popolare come pure nel caso che il referendum stesso venga disposto dal consiglio comunale, il sindaco, entro 60 giorni, indice il referendum stesso; esso non può coincidere con altre consultazioni elettorali. Ai fini della riunione di più referendum da effettuarsi in un anno può 179 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 Volksbefragungen in einem Jahr kann vom obgenannten Termin abgesehen werden. Die Kundmachung der Volksbefragung muss die genauen Fragen, den Ort und die Zeit der Abstimmung enthalten. Der Vorgang der Information, der Wahlwerbung und der Abstimmung selbst, insbesondere der Aufstellung der Wählerlisten, der Einrichtung der Wahlsprengel und der Einsetzung der Wahlkommissionen, sowie weitere Verfahrensmodalitäten werden mit eigener Gemeindeverordnung geregelt. derogarsi dal sopraindicato termine. L'avviso di convocazione di referendum deve contenere i quesiti precisamente formulati, il luogo e l'orario della votazione. Le modalità di informazione, la propaganda elettorale, le norme regolanti la votazione ed in modo particolare la formazione delle liste elettorali, la istituzione delle sezioni elettorali e la costituzione delle commissioni elettorali nonché le ulteriori modalità procedurali formeranno oggetto di un apposito regolamento comunale. 7. Wahlberechtigt sind alle Bürger, die am Abstimmungstag das 16. Lebensjahr erreicht haben. 7. L'elettorato attivo spetta a tutti i cittadini, che al giorno della votazione hanno raggiunto sedici anni di età. 8. Für die Gültigkeit der Volksbefragung muss sich die Mehrheit der Wahlberechtigten daran beteiligen und die Befragung hat einen positiven Ausgang bei einer Stimmenmehrheit von 50% der gültigen Stimmen. 8. Il referendum è valido quando vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto ed il referendum si intende approvato se ottiene il 50% dei voti validi. 9. Wirkung Die abschaffende Volksbefragung bindet die Gemeindeverwaltung. 9. Effetti - Il referendum abrogativo per l'amministrazione comunale è vincolante. 10. Die Volksbefragung kann von mehreren Gemeinden nach Abstimmung der jeweiligen Ordnungen gemeinsam durchgeführt werden. 10. Il referendum popolare può essere effettuato in comune da più amministrazioni comunali previo concordamento delle rispettive modalità. KAPITEL 3 DIE INFORMATION CAPITOLO 3 L'INFORMAZIONE Art. 40 (Das Informationsrecht) Art. 40 (Il diritto di informazione) 1. Zwecks Beteiligung an der Verwaltung und am Verwaltungsverfahren betreffend Maßnahmen, die sich auf subjektive Rechtssituationen auswirken, sowie zwecks Wahrung der Transparenz gewährleistet die Gemeinde die größtmögliche und zeitgerechte Information durch die verantwortlichen Dienststellen, durch geeignete Mittel der Veröffentlichung und der direkten Mitteilung gemäß den einschlägigen Vorschriften. Zur Information gehört auf jeden Fall die Aufklärung über den Verwaltungsvorgang und über die Dienstleistung und -nutzung, über die Fristen der Abwicklung, über die verant- 1. Ai fini della partecipazione all'amministrazione ed alla formazione di atti amministrativi incidenti su posizioni giuridiche soggettive e per assicurare la trasparenza nell'amministrazione comunale il comune garantisce la maggiore possibile e tempestiva informazione per il tramite dei propri uffici responsabili e mediante adeguati mezzi di pubblicazione e di diretta comunicazione e notifica secondo le vigenti disposizioni di settore. Costituisce comunque parte dell'informazione quella relativa ai particolari del singolo procedimento, alle modalità dell'espletamento dei servizi ed alla loro 180 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 wortlichen Dienststellen, über die Form der Beteiligung der Betroffenen, über den Zugang derselben zu den Akten, zur Beratung und zum Beistand sowie über die Vorlage und Annahme von Beschwerden. fruizione, ai termini entro i quali i singoli procedimenti saranno svolti, agli uffici responsabili in ordine ai medesimi, alle forme di partecipazione degli interessati agli stessi, al loro diritto di accesso agli atti del procedimento, alla consulenza ed assistenza nonché infine alla presentazione ed all'accettazione di ricorsi. 2. Zum Informationsrecht gehört auch die Vermittlung der gemeindeeigenen Informationen an die interessierten und betroffenen Bürger durch die Beratung, durch die Zurverfügungstellung der eigenen Strukturen und Dienste an Körperschaften, Volontariats-Organisationen und Gemeinschaften. 2. Il diritto di informazione include anche la trasmissione ai cittadini interessati delle informazioni in possesso del comune mediante la consulenza, a mezzo della messa a disposizione delle proprie strutture e servizi ad enti, associazioni di volontariato ed a comunità. 3. Die grundlegenden Akte der Gemeinde und insbesondere die Verordnungen, die allgemeinen Planungs- und Programmierungsakte, der Haushaltsvoranschlag und die Abschlussrechnung, die allgemeinen Programme der öffentlichen Arbeiten und die Regelung der öffentlichen Dienste müssen Gegenstand einer besonders breiten und eingehenden Information sein. 3. Dovranno formare oggetto di una informazione particolarmente vasta e dettagliata gli atti fondamentali del comune ed in modo particolare i regolamenti, gli atti generali di pianificazione e di programmazione, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, i programmi generali dei lavori pubblici e la regolamentazione dei pubblici servizi. 4. Eingehendere Formen der Information gewährleisten die Transparenz der Akte betreffend die Aufnahme von Personal, die Erteilung von Konzessionen und Beiträgen sowie die Verträge im allgemeinen. 4. Forme di specifica e particolareggiata informazione sono attuate per assicurare la trasparenza degli atti relativi alla assunzione di personale, al rilascio di concessioni e contributi e dei contratti in generale. Art 41 (Das Aktenzugangsrecht) Art. 41 (Il diritto di accesso agli atti ed ai documenti) 1. Alle Verwaltungsakte sind öffentlich mit Ausnahme der vom Gesetz als vertraulich erklärten und jener die laut Gemeindeverordnung durch Verfügung des Bürgermeisters zeitweilig nicht ausgehändigt werden dürfen. 1. Tutti gli atti amministrativi sono pubblici ad eccezione di quelli dichiarati riservati dalla legge e di quelli che, ai sensi deI regolamento comunale, con provvedimento deI sindaco, vengono dichiarati di temporanea riservatezza. 2. Die Verordnung regelt auch das jedem Bürger und den Gemeinschaften zustehende Recht auf unentgeltliche Einsicht und Prüfung der Akte sowie auf Ausstellung von Abschriften nach vorheriger Bezahlung der reinen Ausfertigungskosten. 2. Il regolamento disciplina inoltre il diritto spettante ad ogni cittadino ed alle comunità alla gratuita visione ed esame degli atti nonché al rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione. Art. 42 (Beteiligung am Verwaltungsverfahren mit Auswirkung auf subjektive Rechtspositionen) Art. 42 (Partecipazione ai procedimenti aventi incidenza su posizioni di diritto soggettivo) 181 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 182 ACHTER ABSCHNITT DEZENTRALISIERUNG SEZIONE OTTAVA DECENTRAMENTO Art. 43 (Denzentralisierung) Art. 43 (Decentramento) 1. Um den Bürgern die bessere Nutzung der von der Gemeinde angebotenen Dienste zu gewährleisten und um durch räumliche Abgrenzung die Ausübung der Funktionen möglichst rationell und wirksam zu gestalten, verfügt der Gemeinderat mit eigener Verordnung, welche Dienste zu dezentralisieren sind. Die genannte Verordnung regelt auch die Organisation und die Tätigkeit der bezüglichen Einrichtungen. 1. Al fine di assicurare la migliore fruibilità dei servizi svolti dal comune nonché l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali che assicurino la massima funzionalità ed efficienza, il consiglio comunale provvede all'individuazione, nel regolamento di organizzazione, delle attività da decentrare sul proprio territorio. Con lo stesso regolamento sono stabiliti i principi concernenti l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture per lo svolgimento delle attività decentrate. Art. 44 Art. 44 (Übergangsbestimmung) (Norma transitoria) 1. Die im Art. 15 Absatz 1 enthaltene Anzahl an Gemeindeausschussmitgliedern findet bei der nächsten allfälligen Umbildung bzw. Neubildung des Gemeindeausschusses Anwendung. 1. Il numero dei componenti della Giunta comunale indicato nell’art. 15 comma 1 si applica al prossimo eventuale rimpasto oppure rinnovo della Giunta comunale. Art. 45 Art. 45 (Aufhebung) (Abrogazione) 1. Die Satzung dieser Gemeinde genehmigt mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 2 vom 31.01.2006 ist mit Inkrafttreten dieser Satzung abgeschafft. 1. Lo statuto di questo comune approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 dd. 31.01.2006 è abrogato con l'entrata in vigore di questo statuto. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 183 90648 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 28 marzo 2014, n. 458 L.P. 23 maggio 2007, n. 11, articolo 102 (Qualificazione e aggiornamento degli addetti alle utilizzazioni boschive) - Disposizioni in materia di attività di qualificazione e di aggiornamento degli addetti alle utilizzazione boschive Il relatore comunica. La legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette), ed in particolare l’art. 60, comma 2, affida alla Provincia il compito di promuovere l'assistenza tecnica e la fornitura di servizi a proprietari ed a gestori dei patrimoni silvo-pastorali, ed alle imprese, sostenendo specificatamente la qualificazione e l'aggiornamento delle imprese di utilizzazione forestale iscritte nell'elenco provinciale di cui dall'articolo 61, secondo le previsioni del successivo art. 102. Prevede inoltre la razionalizzazione dei processi di utilizzazione e commercializzazione del legname, quali azioni attraverso cui rafforzare la filiera foresta-legno e la sua promozione, a sostegno all’economia montana in un’ottica di gestione sostenibile, come prevede l’art. 54, comma 3, anche al fine di assicurare il perseguimento della funzione di protezione idrogeologica del bosco, nonché al fine di valorizzare la risorsa legno e, al contempo, al fine di promuovere la professionalità e la sicurezza degli operatori. Riproducendo le disposizioni contenute nell’art. 12 della previgente LP n. 48/1978, come modificato dall'art. 5 della L.P. 27.08.1992, n. 16, concernente l'attività di formazione professionale degli addetti alle utilizzazioni boschive, le attività previste costituiscono un continuum con quanto realizzato fin dagli inizi degli anni 1980, dal Servizio Foreste e fauna, che ha permesso di costituire progressivamente una organizzazione di uomini e di mezzi, anche con il supporto di alcune amministrazioni comunali, attraverso la quale si assicurano i corsi di formazione professionale per boscaioli ed una continua azione di stimolo ed orientamento nei confronti dei proprietari di boschi e delle ditte boschive, per l'aggiornamento ed il miglioramento dei metodi di lavoro in foresta. Inoltre attraverso detta attività didattica, la Provincia fornisce la necessaria formazione in materia di lavori forestali al proprio personale, per la parte non gestita da TSM, in ottemperanza degli obblighi connessi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, da ultimo prescritti dal D.L.vo n. 81/2008. I corsi hanno un’impostazione pratica, sono svolti in situazioni reali (cantieri di utilizzazione in bosco), e spaziano dalle regole di manutenzione e d’uso corretto della motosega, alle modalità base ed avanzate per il taglio degli alberi forestali, alle tecniche di esbosco con trattore e verricello, e con gru a cavo forestali. Annualmente il Servizio Foreste e fauna approvava il programma di formazione, contenuto in uno specifico catalogo dei corsi, e svolgeva altresì una formazione interna rivolta al personale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Agricoltura e Foreste e di tutta la Provincia, come Vigili del Fuoco permanenti e Servizio Gestione strade. Negli ultimi anni, sedi preferenziali per lo svolgimento delle attività formative sono il centro vivaisticoforestale provinciale di San Giorgio ed i limitrofi boschi della Val di Sella, messi a disposizione dalle amministrazioni comunali proprietarie di Borgo Valsugana e Castelnuovo, con cui sono avviate collaudate collaborazioni come, altresì, con il comune di Folgaria. Dal 01 gennaio 2014, a seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 2775 dd. 14/12/2012, le competenze in materia di aggiornamento professionale degli addetti alle utilizzazioni boschive sono esercitate dall’Agenzia provinciale delle foreste demaniali (APROFOD), ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. e), della LP n. 11/2007. A seguito dell’intervenuta modificazione organizzativa, si rende opportuno rivedere l’impostazione dell’attività in parola, attualmente disciplinata dalla delibera n. 160 dd. 04 febbraio 2011, anche in considerazione dell’accordo tra Stato e Regioni n. 221 dd. 21 dicembre 2011, siglato ai sensi dell’art 37 del Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 184 D.L.vo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con il quale sono definiti durata, contenuti minimi e modalità della formazione e dell’aggiornamento, ed in particolare riguardo: a) la formazione generale e specifica dei lavoratori, dei componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, e dei lavoratori autonomi; b) la formazione particolare aggiuntiva dei preposti. In via incidentale, si ricorda che l’applicazione del successivo accordo Stato-Regioni n 53 dd. 22 febbraio 2012 è svolta, in provincia di Trento, anche dalla Scuola provinciale antincendi per i lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali. Sono state individuate, invece, le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione in attuazione dell’art. 73, comma 5, del D.Lgs. 9 aprite 2008, n. 81. Ad integrazione di quanto sopra, si ricorda che in data 29 maggio 2013, a Torino, è nata la sezione italiana dell’EFESC (European Forestry and Environmental Skills Council, finanziato dal Programma settoriale Leonardo da Vinci - decisione n. 1720/2006CE) su iniziativa di 13 soci fondatori, tra i quali la Provincia autonoma di Trento, la quale vi ha aderito con delibera n. 275 dd. 22/02/2013. L’obiettivo è quello di implementare anche in Italia -prima certificazione promossa dall'EFESC-, attraverso i diversi schemi formativi già esistenti, il sistema del Patentino Europeo per la Motosega (ECC – European Chainsaw Certificate), sviluppato per promuovere la sicurezza, per ridurre il numero di incidenti sul lavoro e per favorire la professionalità degli operatori che utilizzano la motosega. L’iniziativa porta ad un certificato omogeneo, che garantisce le competenze del titolare, indipendentemente da lingua e paese, nonché la tracciabilità del titolare del certificato di licenza attraverso una registrazione presso l’EFESC. Il certificato permette, quindi, il reciproco riconoscimento formativo e la circolazione degli operatori, innalzando la qualità media delle prestazioni e l’accrescimento della sicurezza nel lavoro. Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto anche delle priorità indicate nel Programma di legislatura del Presidente Ugo Rossi, riguardo a lavoro ed a capitale umano, si intende con il presente provvedimento ribadire l’importanza dell’aggiornamento professionale degli addetti alle utilizzazioni boschive e proseguire l’attività di formazione e di aggiornamento professionale svolta dalle strutture provinciali competenti e, al contempo, assicurarne l’integrazione in un quadro di riferimento più ampio, che potrà consentire sia un riconoscimento europeo degli sforzi messi in campo, nel merito, dalla Provincia di Trento, sia una certificazione a carattere internazionale delle competenze acquisite dagli operatori trentini. Tenuto conto dell’esperienza maturata negli anni passati, si ritiene opportuno confermare, sostanzialmente, l’impianto organizzativo tecnico-pratico impostato e darne mandato all’Agenzia provinciale delle foreste demaniali, dotata di personale specializzato nella conduzione delle utilizzazioni forestali, di adeguato parco macchine e, da ultimo, di tecnici specificatamente preparati per l’attività di docenza nelle materie inerenti le utilizzazioni forestali. Alla luce dello sforzo organizzativo ed economico a carico dell’Amministrazione che l’attività di formazione in parola ha evidenziato negli anni, peraltro in continuo aumento per mantenere rinnovate tecnologicamente le attrezzature in uso ed aggiornato il personale docente, in grado quindi di garantire standard qualitativi apprezzabili, si ritiene opportuno che l’Agenzia provinciale delle foreste demaniali chieda ai partecipanti che operano nel settore privato, il versamento di una quota di compartecipazione alle spese dei corsi, la cui determinazione in concreto è demandata ad APROFOD secondo il suo regolamento di funzionamento di cui al DPP 21 agosto 2008 n. 34-141/Leg. Infine, proprio in considerazione delle esperienza e professionalità raggiunte, si ritiene di demandare all’Agenzia provinciale delle foreste demaniali, limitatamente al campo delle utilizzazioni forestali, lo svolgimento dell’attività di formazione in materia di salute e sicurezza di cui al DLVO n. 81/2008, secondo la disciplina contenuta nell’Accordo Stato-Regioni n. 221/2011. Al riguardo, l’Agenzia provvede progressivamente ad adeguare i corsi in programma ed organizzare iniziative formative che ricadano nell’ambito di applicazione del citato Accordo n. 221. Tutto ciò premesso, nello svolgere l’attività didattica e formativa in parola, si delineano le seguenti direttive a cui APROFOD dovrà attenersi: 1) diversificazione dell’attività didattica per professionisti operanti nel campo delle utilizzazioni forestali e non; 2) adeguamento progressivo dell’attività didattica ai contenuti dell’Accordo Stato-Regioni n. 221/2011 ed organizzazione di iniziative formative ricadenti nell’ambito di applicazione del medesimo accordo; 3) individuazione di tipologie di corso attinenti alle lavorazioni delle utilizzazioni forestali, con riferimento, a titolo esemplificativo, ai seguenti argomenti: Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 4) 5) 6) 185 • tecniche di raccolta della produzione legnosa • nozioni di meccanizzazione forestale • organizzazione dei cantieri • sicurezza del lavoro forestale • valorizzazione della produzione legnosa • regolamentazione delle utilizzazioni forestali • nozioni di selvicoltura e gestione dei patrimoni forestali; previsione di iniziative formative specificatamente dedicate al rilascio e al rinnovo del patentino di cui all’art. 102 bis della LP n. 11/2007; effettuazione anche di attività di carattere divulgativo e di comunicazione, diversa dai corsi; applicazione, ove possibile, del principio della compartecipazione alla spesa da parte dei partecipanti per l’attività didattica; Nello svolgere la propria attività, altresì, APROFOD tiene conto degli impegni assunti dalla Provincia con l’adesione ad associazioni di settore, come la citata sezione italiana di EFESC. APROFOD, inoltre, tiene conto della deliberazione n 2255 del 10 ottobre 2012, con cui la Giunta provinciale ha riconosciuto l’equivalenza delle attività di qualificazione degli addetti alle utilizzazioni boschive realizzate dalla Provincia Autonoma di Trento e dalle Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte nonché di analoghe successive disposizioni. In ogni caso, APROFOD promuove la formazione in materia di utilizzazione forestale anche attraverso la ricerca applicata, la sperimentazione, nonché tramite il confronto con realtà diverse nazionali e internazionali. Alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene opportuno demandare all’Agenzia provinciale delle foreste demaniali l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività di qualificazione e di aggiornamento degli addetti alle utilizzazioni forestali ai sensi dell’art. 102 della LP n. 11/2007. L’Agenzia appronterà e approverà i provvedimenti conseguenti necessari nel rispetto della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nei limiti delle direttive sopra descritte, fissando le forme, le modalità e i requisiti, ivi compresa la quota per iscrizione e partecipazione alle iniziative formative, e quant’altro si rendesse utile per l’esercizio della competenza in oggetto. Da ultimo, si evidenzia che dal presente provvedimento non consegue alcun impegno finanziario a carico del bilancio della Provincia. Tutto ciò premesso LA GIUNTA PROVINCIALE - vista la LP 23 maggio 2007 n. 11, ed in particolare gli att. 102 e 102 bis; visto il Programma di legislatura del Presidente Ugo Rossi; visto l’Accordo Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011; vista la L.P. 3 aprile 1997, n. 7 "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento" ed il relativo Regolamento approvato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. del 26 marzo 1998 e s.m.; visto il DPP 21 agosto 2008 n. 34-141/Legisl recante il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell’Agenzia provinciale delle foreste demaniali; visti gli atti richiamati in premessa; a voti unanimi espressi nelle forme di legge delibera 1) di demandare – per i motivi esposti in premessa – all’Agenzia provinciale delle foreste demaniali l’organizzazione e lo svolgimento della attività di qualificazione e di aggiornamento degli addetti alle utilizzazioni forestali di cui all’art. 102 della LP n. 11/2007; 2) di stabilire che ai fini di quanto previsto dal punto 1) l’Agenzia provinciale delle foreste demaniali si attiene alle seguenti direttive: a) diversificazione dell’attività didattica per professionisti operanti nelle utilizzazioni forestali e non; b) adeguamento progressivo dell’attività didattica ai contenuti dell’Accordo Stato-Regioni n. 221/2011 ed organizzazione di iniziative formative ricadenti nell’ambito di applicazione del me- Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 c) d) e) f) g) h) i) 186 desimo accordo; individuazione di tipologie di corso attinenti alle lavorazioni delle utilizzazioni forestali, con riferimento, a titolo esemplificativo, ai seguenti argomenti: • tecniche di raccolta della produzione legnosa • nozioni di meccanizzazione forestale • organizzazione dei cantieri • sicurezza del lavoro forestale • valorizzazione della produzione legnosa • regolamentazione delle utilizzazioni forestali • nozioni di selvicoltura e gestione dei patrimoni forestali previsione di iniziative formative specificatamente dedicate al rilascio ed al rinnovo del patentino di cui all’art. 102 bis della LP n. 11/2007; effettuazione anche di attività di carattere divulgativo e di comunicazione, diversa dai corsi; applicazione, ove possibile, del principio della compartecipazione alla spesa da parte dei partecipanti per l’attività didattica; svolgimento delle diverse attività, tenuto conto degli impegni assunti dalla Provincia con l’adesione ad associazioni di settore, come la citata sezione italiana di EFESC; considerazione della deliberazione n. 2255 del 10 ottobre 2012, con cui si è proceduto al riconoscimento della equivalenza delle attività di qualificazione degli addetti alle utilizzazioni boschive realizzate dalla Provincia Autonoma di Trento e dalle Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte, nonché di analoghe successive disposizioni; promozione della formazione in materia di utilizzazione forestale anche attraverso la ricerca applicata, la sperimentazione, nonché tramite il confronto con realtà diverse nazionali e internazionali. 3) di stabilire che, in attuazione a quanto previsto dai punti 1) e 2), l’Agenzia provinciale delle foreste demaniali provvede alla definizione del programma didattico formativo, delle forme, delle modalità e dei requisiti per la iscrizione e per la partecipazione alle iniziative formative, ivi compresa l’eventuale quota, ed a quant’altro si rendesse utile; provvede altresì alla divulgazione del programma annuale di attività; 4) di dare atto che i costi connessi all’attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento sono a carico del bilancio dell’Agenzia provinciale delle foreste demaniali; 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige nonché di individuare, quali ulteriori forme di pubblicità, l’invio a tutte le strutture periferiche del Servizio Foreste e Fauna, la pubblicazione sul sito dello stesso (www.foreste.provincia.tn.it), sul portale del legno trentino della CCIAA di Trento (www.legnotrentino.it), la comunicazione attraverso l’Ufficio Stampa della Provincia ed attraverso altre modalità ritenute opportune. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA UGO ROSSI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 187 90685 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 4 aprile 2014, n. 509 Deroga relativamente al parametro concernente il piombo nelle acque fornite al consumo nel Comune di Civezzano. Rilevato che: il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”, modificato ed integrato dal decreto legislativo 2 febbraio 2003, n. 27, prevede, all’art. 13, commi 1 e 2 che la regione o provincia autonoma possa stabilire deroghe ai valori di parametri fissati entro i valori massimi ammissibili stabiliti dal ministero della Salute con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; il predetto decreto fissa al 25 dicembre 2013 il termine massimo relativo alla riduzione di parametro del piombo nelle acque potabili da 25 μg/l a 10 μg/l; l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, per quanto precede, ha dato seguito ad una campagna diffusa per individuare eventuali criticità. Accertato che: dopo un’indagine estesa a tutte le sorgenti e utenze a rischio, si è consolidata la presenza di piombo nelle reti acquedottistiche del Comune di Civezzano con valori superiori a 10 μg/l in alcune sorgenti (Giardini Alta - Canevin Alta – Canopa - Grave - Salare), mentre all’utenza, l’acquedotto denominato S. Agnese - Mazzanigo - Penedallo-Barbaniga-Garzano supera i 10 μg/l e gli acquedotti denominati Fratte-Orzano Bosco e Parte Alta Bosco hanno dei valori all’utenza massimi di 10 μg/l; dalle indagini svolte dall’Ente gestore (Dolomiti Reti) si è potuto escludere interferenze legate a possibili materiali contenenti piombo e costituenti le reti (condotte-saldature, ecc). Dato atto che: della presenza di piombo nelle reti potabili eccedenti i limiti previsti il Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica Vigilanza e Controllo Acque dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, ha dato immediata comunicazione al Comune e all’Ente gestore al fine di predisporre un Piano di rientro; il Piano, concordato unitamente tra Comune, Ente gestore e Azienda provinciale per i servizi sanitari, approvato dalla Giunta comunale di Civezzano con deliberazione n. 116 del 14 dicembre 2013, prevede la dismissione di alcune sorgenti (Salare-Grave-Canopa), il potenziamento del pompaggio da alcuni pozzi (Sille) e l’adeguamento della rete acquedottistica per sopperire alla mancanza nelle frazioni alte del Comune all’apporto delle sorgenti dismesse; il Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica Vigilanza e Controllo Acque dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, ha prodotto e trasmesso al Comune di Civezzano un documento per informare i censiti sul rischio legato al piombo nell’acqua potabile che è stato pubblicato sul bollettino comunale; per quanto riguarda la presenza di potenziali imprese alimentari che utilizzano acqua potabile nella loro filiera sono stati presi in considerazione il “Panificio Maffioletti”, “Paoli Sottoli” (loc. Sille) e il “Caramellaio – Zirele”, ed è stato rilevato che tutte le predette attività sono alimentate dai pozzi Sille e quindi con acqua a scarso o nullo contenuto di piombo. Considerato che: con riferimento alla predetta situazione la Provincia, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13, comma 2 del decreto legislativo 31/2001, in via cautelativa, ha provveduto ad inoltrare domanda di deroga, per il Comune di Civezzano, al Ministero della Salute con nota prot. n D337/ 2013/583997/AT di data 25 ottobre 2013; Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 - - 188 con Decreto interministeriale di data 23 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 13 di data 17 gennaio 2014, è stabilito che la Provincia di Trento può concedere al Comune di Civezzano, la deroga fino al 25 dicembre 2014 relativamente al parametro piombo entro il Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 15 μg/l; le disposizioni contenute dal decreto interministeriale del 23 dicembre 2013 riguardano oltre alla durata della deroga, l’esclusione della deroga per le imprese alimentari, l’obbligo dell’informazione ai cittadini, l’adozione di un programma di controllo che preveda la frequenza delle verifiche; Considerato altresì che: quanto stabilito dal decreto interministeriale sopra citato relativamente al parametro piombo, costituisce il Valore Massimo Ammissibile per la deroga e che la Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, può stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell’allegato I, parte B della predetta disciplina, entro i Valori Massimi Ammissibili stabiliti dal Ministero della Sanità di concerto con il Ministero dell’ambiente. Accertato che: il Comune di Civezzano unitamente all’Ente gestore e in considerazione della criticità che il nuovo limite e la relativa deroga avrebbero creato sull’approvvigionamento idrico del Comune e nella popolazione servita, hanno ritenuto di intervenire immediatamente con soluzioni temporanee (bypass) collegando parti di acquedotto tali da garantire una più adeguata miscelazione dell’acqua e il rispetto del nuovo limite di parametro del piombo di 10 μg/l; indagini analitiche svolte dal Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica Vigilanza e Controllo Acque dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, effettuate in due set temporali, il 23 dicembre 2013 e l’11 febbraio 2014 hanno confermato che gli interventi fatti sulla rete hanno dato esito positivo é che il piombo nell’acqua distribuita a partire dal giorno 23 dicembre 2013 è risultato inferiore al nuovo limite di legge (10 μg/l); Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - - udita la relazione; visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27; visto il decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare di data 23 dicembre 2014, concernente “Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla Provincia autonoma di Trento”; viste le note citate nella premessa della presente deliberazione; a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, delibera 1. di prendere atto che le soluzioni temporanee adottate dal Comune di Civezzano unitamente all’Ente gestore, in attesa degli interventi definitivi come da progetto, hanno condotto il parametro del piombo nella rete acquedottistica del Comune di Civezzano sotto il limite di 10 μg/l entro il 25 dicembre 2013; 2. di ammettere per le motivazioni espresse in premessa, fermo restando quanto previsto al punto 1, l’eventuale distribuzione di acqua destinata al consumo umano, contenente piombo fino ad un valore massimo ammissibile VMA di 13 microgrammi per litro, in deroga ai parametri di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni, con riguardo al territorio del Comune di Civezzano, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni previste dal Decreto interministeriale 23 dicembre 2013 citato in premessa; 3. di stabilire altresì che la deroga di cui al punto 2 ha validità fino al 25 dicembre 2014; Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 189 4. di impegnare il Comune di Civezzano a dare attuazione ai lavori di adeguamento dell’acquedotto nei tempi previsti dal progetto esecutivo e comunque ad assicurare, pur in presenza della deroga, la fornitura dell’acqua all’utenza, in cui la presenza di piombo sia la minima possibile, per effetto delle soluzioni ad oggi individuate; 5. di escludere da tale deroga, con obbligo di rispettare il limite di 10 microgrammi per litro, previsto dal citato decreto legislativo 31/2001, le imprese alimentari; 6. di impegnare l’Azienda provinciale per i servizi sanitari a dare indicazioni al Comune di Civezzano ed all’Ente gestore, in merito alla frequenza e modalità di controllo delle acque fornite al consumo, in modo che risulti l’andamento del fenomeno e gli esiti delle misure di soluzione adottate; 7. di pubblicare la presente deliberazione integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige e di notificare la medesima al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Comune di Civezzano, all’Azienda provinciale per i servizi sanitari ed all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente; 8. di affidare al Comune competente il compito di notificare la presente deliberazione All’Ente gestore (Dolomiti Reti), nonché a tutti i soggetti tenuti ad osservarla. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA UGO ROSSI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 190 90532 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 4 aprile 2014, n. 517 L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - COMUNE DI STENICO - Variante al piano regolatore generale comunale per opere pubbliche - APPROVAZIONE - prot. n. 89/14R Omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis - a voti unanimi, legalmente espressi, delibera 1) di approvare, la variante per opere pubbliche al Piano Regolatore Generale del Comune di STENICO definitivamente adottata con verbale del Consiglio comunale n. 44 dd. 18 dicembre 2013 negli atti allegati alla deliberazione consiliare predetta; 2) di allegare, come parete integrante e sostanziale del presente provvedimento, le valutazioni tecniche del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 24 prat. 1859VPC-VT di data 27 maggio 2013 e n. 1859 VPC di data 20 novembre 2013, corrispondenti rispettivamente agli allegati A) e B); 3) di dare atto che , per le motivazioni di cui in premessa e richiamate le schede di valutazione allegate come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le aree contraddistinte dalle pp.ff. 1163-1166 e p.ed. 687 in C.C. Stenico aventi destinazione ad area agricola di pregio del PUP sono state trasformate in “Area attrezzature pubbliche e di interesse generale” e compensate dal Comune con la modifica dell’area ricettiva ed alberghiera”, riconosciuta come area idonea all’utilizzo agricolo, ubicata in loc. Maso al Pont; 4) di dare atto che ai sensi dell’articolo 38, comma 7 delle norme di attuazione del PUP, in conseguenza di quanto disposto al punto precedente, il Piano urbanistico provinciale è modificato con la riduzione e relativa compensazione delle aree agricole di pregio contraddistinte dalle pp.ff. 1163-1166 e p.ed. 687 in C.C. Stenico; 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA UGO ROSSI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 191 90533 Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2014 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 3 aprile 2014, n. 18 Procedura di verifica di cui all'art. 3 del d.P.G.p. 22 novembre 1989, n. 13- 11/Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto "Ampliamento della cava di inerti Rio Lagazin" - Comune di Ospedaletto - Screening n. SCR-2008-21. Procedimento SCR-2008-21-MOP-01 - Modifica della prescrizione n. 2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'Ambiente n. 5 del 12 febbraio 2009. Omissis IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE omissis determina 1. di modificare - per le motivazioni espresse in premessa - la prescrizione n. 2 di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’Ambiente n. 5 del 12 febbraio 2009, nel seguente modo: “(Servizio Bacini montani, Servizio Foreste e fauna) - In applicazione della prescrizione n. 1, al fine di garantire la sicurezza idrogeologica e idraulica dell’area, entro la data del 31/12/2015 dovrà avvenire la completa e perfetta esecuzione degli interventi di sistemazione idraulica già prescritti con determinazione del Dirigente del Servizio Bacini montani n. 102 di data 24 febbraio 2005. Le modalità di dettaglio di esecuzione dei lavori saranno impartite dal Servizio competente in occasione della proroga della concessione ai fini idraulici e patrimoniali. Alla scadenza della suddetta concessione, il Servizio Bacini montani, che gestisce il demanio idrico a cui il Rio Lagazin appartiene in quanto iscritto all’elenco delle acque pubbliche, si riserva di eseguire un sopralluogo sul posto per verificare che le opere di regimazione siano state eseguite secondo progetto e pertanto da ritenere acquisite al demanio provinciale. In caso cantrario le stesse torneranno in carico al concessionario con l’obbligo di eseguire tutti i lavori previsti e/o rispettare eventuali prescrizioni che si rendesse necessario predisporre con apposito disciplinare”: 2. di disporre che il contenuto integrale del presente provvedimento sia comunicato al proponente dell’intervento, dott. geol. Marco del Din, progettista del Comune di Ospedaletto, al Comune di Ospedaletto, al Servizio Foreste e fauna ed al Servizio Bacini Montani; 3. che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige e sul sito Web istituzionale della Provincia Autonoma di Trento. IL DIRIGENTE DOTT. ENRICO MENAPACE Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 192 90534 Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2014 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 3 aprile 2014, n. 19 Procedura di verifica di cui all'art. 3 del d.P.G.p. 22 novembre 1989, n. 13- 11/Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto "Nuova pista da sci Dolomiti" sito nel Comune di Pozza di Fassa - Progetto SCR-2014-04 - Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale. Omissis IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE omissis determina 1. di stabilire che il progetto “Nuova pista da sci Dolomiti” sito nel Comune di Pozza di Fassa, per le motivazioni espresse in premessa, non è da sottoporre alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale a patto che vengano rispettate le seguenti prescrizioni e che si tengano in debita considerazione le raccomandazioni di seguito riportati. PRESCRIZIONI 1. La documentazione progettuale atta ad ottenere la successiva autorizzazione di cui alla l.p. n. 7/1987 dovrà sviluppare i seguenti aspetti: (Servizio Geologico) - risulta necessario approfondire le verifiche geotecniche legate alla realizzazione del progetto; (Soprintendenza per i Beni architettonici e archeologici) - nell’area oggetto dei lavori dovrà essere accertata, mediante ricognizione ed eventuale rilevazione, la presenza di vestigia. Qualora si rinvenissero opere campali dovranno essere predisposti e presentai alla competente Soprintendenza degli elaborati integrativi che permettano di valutare l’interferenza dell’intervento e della relativa cantierizzazione, degli effettivi sbancamenti, dei movimenti terra e riporti che questo comporta nei confronti degli eventuali manufatti ivi rinvenuti; (Servizio Foreste e fauna) - andrà attentamente valutata la possibilità di ridimensionare la larghezza della pista nel tratto iniziale, caratterizzato da pendenze relativamente contenute, nel rispetto degli standard previsti dal Servizio Turismo; - andrà ulteriormente verificata la possibilità di contenere lo sviluppo e la pendenza delle rampe laterali, nonché lo sviluppo e le dimensioni delle opere di sostegno, valutando anche l’eventuale sostituzione di alcune scogliere con terre armate in modo da ridurre l’occupazione territoriale; - andranno incrementate le dimensioni della tubazione che sarà posata sotto il rilevato in corrispondenza della Val de l’Aga, in modo da renderla ispezionabile; - andranno studiate idonee misure compensative finalizzate al miglioramento del patrimonio forestale della Val San Nicolò; Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 193 (Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio) - in generale le rampe in sterro o in riporto dovranno avere pendenza minore o uguale ad una scarpata 3/2 (34° circa) per facilitare i rinverdimenti; - in corrispondenza dell’attraversamento della Val de l’Aga dovrà essere attentamente valutata la possibilità di spostare la strada forestale sul piano pista in modo da creare una rampa di raccordo a monte (sterro) con minor pendenza dei 45° rappresentati in progetto. Dovrà essere valutato, quindi, il vantaggio del doppio uso dell’opera sullo stesso piano senza avere esuberi di occupazione di suolo o raccordi troppo pendenti della rampa in sterro dati dalla compresenza semiparallela della strada forestale e della pista da sci; - per quanto riguarda le sezioni di progetto 52, 53 e 54 dovrà essere studiata una soluzione progettuale atta ad occupare meno superficie boscata possibile sostituendo le rampe con scogliera alla base con delle terre armate in modo da mantenere in loco la vegetazione esistente che fungerà da mascheramento per questo tratto di pista su crinale che risulta essere maggiormente esposta alle visuali. 2. (APPA – Settore Gestione ambientale) - Per quanto riguarda la gestione dei materiali da scavo dovranno essere verificate e garantite le condizioni per l’applicazione della deroga alla normativa sui rifiuti. Dovrà quindi essere accertata l’assenza di contaminazione, non dovranno essere realizzati depositi provvisori fuori dal cantiere né utilizzate, per lo spostamento dei materiali, viabilità poste al di fuori da tale area. 3. (Servizio Geologico) – Dovrà essere prevista un’assistenza geologica in corso d’opera. RACCOMANDAZIONI 1. (APPA – Settore Gestione ambientale) – Si indica l’opportunità di programmare ed adottare tutti i provvedimenti necessari per la riduzione del disagio acustico e per il contenimento della diffusione delle polveri dovuta all’attività cantieristica ed al traffico veicolare intra ed extra cantiere, come l’utilizzo di mezzi di ultima generazione performanti in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e produzione di rumore, limitazione della velocità di transito sulle strade di cantiere, adozione di sistemi di abbattimento delle polveri (bagnatura dei percorsi e pulizia di eventuali accessi su strade principali asfaltate), ecc. 2. di disporre che il contenuto integrale del presente provvedimento venga comunicato al proponente dell’intervento, Christian Lorenz legale rappresentante della Funivie Buffaure S.p.A. con sede legale in Pozza di Fassa, Piaza de Sen Nicolò n. 4, nonché al Settore Gestione ambientale dell’APPA, al Servizio Geologico, al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, al Servizio Prevenzione rischi, al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche dell’APRIE, al Servizio Bacini montani, al Servizio Foreste e fauna, al Servizio Turismo, alla Soprintendenza per i Beni architettonici e archeologici, all’Azienda provinciale per i servizi sanitari – UO igiene pubblica e prevenzione ambientale, al Comune di Pozza di Fassa e al Comun General de Fascia; 3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige e sul sito web istituzionale della Provincia Autonoma di Trento. IL DIRIGENTE DOTT. ENRICO MENAPACE Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 194 90649 Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2014 Provincia Autonoma di Trento PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DI AGENZIA del 4 aprile 2014, n. 33 Deliberazione G.P. n. 458 del 28/03/2014 - Programma d'attività per l'anno 2014 dei corsi di formazione in materia di utilizzazioni forestali e approvazione della perizia di spesa n. 03PE2014 con conseguente assunzione dell'impegno di euro 71.400,00 (cap. 2610). In applicazione dell’art. 102 della LP n. 11/2007, la Giunta Provinciale ha approvato la deliberazione n. 458/2014, con la quale ha fornito all’Agenzia provinciale delle foreste demaniali le disposizioni per lo svolgimento della attività di qualificazione e di aggiornamento degli addetti alle utilizzazioni forestali. In particolare, la Giunta provinciale ha individuato le materie oggetto dei corsi ed attribuisce ad APROFOD la determinazione del programma annuale dei corsi che venga poi divulgato all’esterno, assicurando adeguate forme di pubblicizzazione. Sulla base di quanto disposto dalla delibera n. 458/2014, l’Agenzia ha predisposto il programma di attività per l’anno 2014, contenente le prescrizioni per l’iscrizione a ciascun corso, per la relativa frequenza e per lo svolgimento della valutazione, ove prevista, come emerge dall’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In detto programma, sono stati individuati i corsi formativi da attivare per l’anno 2014, con specificazione di quelli destinati agli operatori professionali, come esposto di seguito: a) corsi per operatori professionali: 1-regole base per il taglio degli alberi forestali, 2-regole avanzate per il taglio degli alberi forestali, 3-sicurezza e tecnica dell’esbosco con trattore e verricello, 4-installazione delle gru a cavo forestali e tecnica di esbosco, 5-responsabile della conduzione di utilizzazioni forestali; b) corsi per operatori non professionali: 1- sicurezza e tecniche base per il taglio degli alberi; 2- sicurezza e tecniche avanzate per il taglio degli alberi; c) corsi per tecnici: 1-tecnica, organizzazione e sicurezza delle utilizzazioni forestali; 2-pianificazione dell’esbosco con gru a cavo forestale. L’Ufficio Tecnico e gestionale organizza i corsi tramite il personale forestale assegnato e gli operai istruttori. Ai partecipanti ai corsi viene chiesto il certificato di buona salute rilasciato dal medico di medicina generale e la dotazione personale dei dispositivi di protezione individuale specifici per i rischi derivanti dalla lavorazione oggetto del corso. Nel caso di lavoratori cittadini di paesi terzi e cittadini comunitari, poiché il contenuto della informazione/formazione deve essere facilmente comprensibile per la tutela della sicurezza dei lavoratori stessi nel corso della formazione e per consentire di acquisire le relative conoscenze previste (come disciplinato dagli artt. 36 e 37 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come intergrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 , n. 106) si richiedono, in alternativa, un documento rilasciato dai competenti enti/istituti italiani in Italia o all’estero (certificato di licenza media inferiore - terza media -; certificato di conoscenza lingua italiana A2 -lingua veicolare del corso-; qualsiasi altro diploma di scuola media superiore, e/o universitario conseguito il Italia o in enti Italiani all’estero), ovvero dovrà essere effettuata la verifica di comprensione della lingua italiana, utilizzata nel percorso formativo. Inoltre, se il lavoratore é cittadino di paese terzo (extracomunitario), deve allegare fotocopia del proprio titolo di soggiorno in corso di validità (o del cedolino/ricevuta attestante il rinnovo del titolo con fotocopia del precedente titolo di soggiorno). Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 195 Ai sensi dell’art. 11 del DPP 21 agosto 2008 n. 34-141/Leg, e al fine di consentire una seppur parziale copertura dei costi sostenuti per l’espletamento della attività in parola, che costituisce finalità istituzionale della Agenzia, ai partecipanti ai corsi, viene richiesta una quota di iscrizione quantificata nella misura di 60,00 € per i corsi della durata fino a 2 giorni e di 150,00 € per quelli di durata maggiore. Il versamento di detta quota è documentato attraverso l’esibizione della ricevuta del versamento con causale “nome_cognome corso utilizzazioni forestali - cap E4110” Sono esclusi dal versamento della quota di iscrizione il personale dipendente delle strutture provinciali, nonché quello degli enti strumentali indicati nella tabella A, punto 10, lett. a), della LP n. 3/2006, e quello delle amministrazioni pubbliche che collaborano alla realizzazione dei corsi. Le modalità di svolgimento e di partecipazione a iniziative di formazione diverse da quelle previste nel programma approvando per personale dipendente di amministrazioni pubbliche sono disciplinate con specifici atti amministrativi dell’Agenzia. L’Ufficio Tecnico e gestionale ha predisposto un programma dei corsi dimensionato sull’attività degli anni passati e sulla disponibilità del proprio personale. Si ritiene che il calendario proposto risponda alle esigenze degli operatori e sia compatibile con la disponibilità del personale e con le risorse finanziarie disponibili. Il calendario potrà subire delle modifiche nel corso della stagione, a seguito dell’andamento delle iscrizioni: i singoli corsi sono attivati se si raggiunge il numero minimo di tre iscritti. Il calendario sarà pubblicizzato tramite l’invio a tutte le strutture periferiche dell’Agenzia e del Servizio Foreste e Fauna (Uffici Distrettuali Forestali e Stazioni Forestali), attraverso il sito dell’Agenzia e del Servizio foreste e fauna (www.foreste.provincia.tn.it) ed il portale del legno trentino della CCIAA di Trento (www.legnotrentino.it), nonché attraverso l’Ufficio Stampa e la pubblicazione sul BURTA. Poiché la deliberazione della Giunta Provinciale n. 458/2014 prevede il rilascio di un attestato di frequenza con valutazione finale, l’Agenzia verifica che i partecipanti dei corsi dimostrino di possedere tutte le abilità e le conoscenze necessarie per operare nello specifico ruolo; ciò in base della valutazione condotta secondo quanto previsto in schede appositamente predisposte ed approvate con distinta determinazione dell’Agenzia provinciale delle foreste demaniali. In particolare la valutazione è diretta a valutare da parte dei partecipanti dei contenuti di ciascun corso, come descritti nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. A coloro che non otterranno una valutazione sufficiente sarà rilasciato il solo attestato di frequenza. Per le attività condotte in gruppo, per le quali non è possibile esprimere singolarmente uno specifico giudizio, la valutazione avverrà mediante la somministrazione di un test. Per lo svolgimento del programma di attività di formazione in parola, la spesa annua necessaria è stimata in via preventiva, suscettibile di aggiornamento e modificazione in corso dell’anno, in euro 70.000,00, secondo quanto esposto nella perizia di spesa annuale n. 03PE/2014 dd. predisposta dall’Ufficio Tecnico e gestionale dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 52 della LP n. 26/1993. L’importo dell’elaborato sopra riportato riguarda le spese per acquisti, noli e prestazioni di terzi. Per quanto riguarda la spesa connessa alla gestione della manodopera operaia dipendente della Agenzia provinciale delle foreste demaniali, si dà atto che l’Agenzia ha provveduto con separato provvedimento n. 129/2013 ad assumere il relativo impegno di spesa. Per la loro peculiarità e in base alle vigenti leggi di settore, gli interventi di cui agli elaborati proposti all’approvazione saranno eseguiti in economia, nella forma dell’amministrazione diretta di cui all’articolo 52, commi 1 e 3, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ai sensi del regolamento di attuazione della medesima legge approvato con DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., trattandosi di opere forestali assimilabili a lavori pubblici, normativa applicabile ai sensi dell’art. 92 della LP n. 11 del 2007. La spesa prevista è considerata in conto capitale ed il suo ammontare complessivo è coerente con le previsioni contenute nel programma di attività per l’anno 2014 approvato con deliberazione n. 5 dd. 19 dicembre 2014 dal Consiglio di amministrazione. Tale spesa è da imputare al capitolo 2610 del bilancio di previsione per l’anno 2014 adottato dal consiglio di amministrazione con delibera n. 8/2013. Per quanto concerne l’indennità per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione prevista dal nuovo CCPL del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – per il quadriennio giuridico 2006/2009 – biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 22 settembre 2008, di dà atto della quantificazione in euro 1.400,00. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 196 Da ultimo, si provvede ad approvare i moduli di cui all’allegato B) parte sostanziale e integrale del presente provvedimento, per la presentazione delle domande di iscrizione ai corsi di formazione e aggiornamento professionale degli addetti alle utilizzazioni forestali, secondo le direttive prescritte dalla delibera n.1358 dd. 28/06/2012 della Giunta provinciale. Detti moduli sono stati dichiarati conformi alle norme sul procedimento amministrativo, sulla documentazione e sull’uso delle tecnologie della comunicazione e della informazione, dal Servizio Semplificazione amministrativa con parere dd. 25/03/2014 n. prot. 163647. IL DIRIGENTE DELL’AGENZIA PROVINCIALE DELLE FORESTE DEMANIALI - - - - - vista la L. P. 23 maggio 2007 n. 11: governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette; vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 559 del 7 marzo 2008 di Approvazione della "Disciplina concernente il patentino di idoneità tecnica per la conduzione delle utilizzazioni forestali". vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 458/2014 (L.P. 23 maggio 2007, n. 11, articolo 102 (Qualificazione e aggiornamento degli addetti alle utilizzazioni boschive) - Disposizioni in materia di attività di qualificazione e di aggiornamento degli addetti alle utilizzazione boschive); visto il DPP 21 agosto 2008 n. 34-141/Leg. relativo al regolamento di organizzazione e di funzionamento della Agenzia provinciale delle foreste demaniali, ed in particolare l’art. 11, relativo alle entrate proprie della Agenzia; vista la L.P. 7/79 “Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento, nonché il relativo regolamento di esecuzione; vista la legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), ed in particolare gli artt. 52 e segg. in materia di lavori in economia, e il relativo regolamento di attuazione di cui al DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.; vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e successive modificazioni “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento; visto il regolamento di attuazione della legge che disciplina l’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40 Leg.; vista la LP n. 23 del 1992, ed in particolare gli artt. 2 e 9; vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1358 dd. 28/06/2012; visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016, adottato dal consiglio di amministrazione con delibera n. 8/2013; visti gli atti citati in premessa; determina 1) 2) 3) 4) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il programma per l’anno 2014 dei corsi di formazione e aggiornamento professionale per gli addetti alle utilizzazioni, contenente le prescrizioni per l’iscrizione a ciascun corso, per la relativa frequenza e per lo svolgimento della valutazione, ove prevista, come risulta dall’allegato A) parte integrante e sostanziale della presente determinazione; di stimare in euro 71.400,00, comprensivo della quota per l’indennità dovute, il costo annuo per l’organizzazione del programma di cui al punto 1), relativo agli acquisti, prestazioni di terzi e noli, secondo quanto esposto nella perizia di spesa annuale n. 03PE2014 dd. 04/04/2014; di approvare ai sensi dell’art. 52 della LP n. 26/1993 la perizia di spesa n. 03PE2014 dd. 04/04/2014; di ricorrere all’esecuzione in economia quale modalità per la realizzazione degli interventi previsti nell’elaborato di cui al precedente punto 3) della presente determinazione, nella forma dell’amministrazione diretta di cui all’articolo 52, commi 1 e 3, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive modificazioni, ai sensi del regolamento di attuazione della medesima legge approvato con DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.; Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 5) 197 di quantificare la quota di iscrizione ai corsi di cui al punto 1) come segue: a) 60,00 € per i corsi della durata fino a 2 giorni; b) 150,00 € per quelli di durata maggiore. 6) di escludere dall’obbligo del pagamento della quota di cui al punto 5) il personale dipendente dai seguenti soggetti: a) strutture provinciali; b) enti strumentali indicati nella tabella A, punto 10, lett. a), della LP n. 3/2006; c) amministrazioni pubbliche che collaborano alla realizzazione dei corsi; 7) di far fronte alla spesa di cui al punto 2) a carico del capitolo 2610 del bilancio di previsione per l’anno 2014; 8) di dare atto che le entrate derivanti dal pagamento delle quote di iscrizione ai corsi di cui al programma saranno accertate al capitolo 4110 - Parte Entrate - del bilancio di previsione 2014 contestualmente al loro versamento; 9) di approvare, il modulo allegato concernente la domanda di iscrizione ai corsi di formazione e aggiornamento professionale degli addetti alle utilizzazioni forestali, quale allegato B) parte sostanziale e integrale del presente provvedimento; 10) di dare atto che i moduli indicati al precedente punto 9) saranno pubblicati nel sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento; 11) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e diffondere presso gli operatori tramite le strutture periferiche del Servizio Foreste e Fauna e da pubblicare sul sito internet del servizio (www.foreste.provincia.tn.it) e sul portale del legno trentino della CCIAA di Trento (www.legnotrentino.it). IL SOSTITUTO DIRIGENTE DOTT. PAOLO KOVATSCH Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE DELLE FORESTE DEMANIALI Ufficio Tecnico e gestionale Attività di qualificazione ed aggiornamento per addetti alle utilizzazioni forestali Catalogo delle attività e programma 2014 198 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 199 L’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ALLE UTILIZZAZIONI FORESTALI IN TRENTINO La Provincia Autonoma di Trento, dai primi anni ottanta realizza corsi ed attività dimostrative in materia di organizzazione, tecnica e sicurezza dei lavori di utilizzazione forestale. Questa attività, istituita dalle leggi provinciali n°48/1978 e 33/1986, è prevista dalla legge provinciale n° 11 del 2007 (governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette) e definita con deliberazione della G.P. n° 458 dd. 28/03/2014. Il presente catalogo è approvato con la determinazione n° 33 dd. 04/04/2014 del Dirigente dell’Agenzia Provinciale delle foreste demaniali Fin dall’inizio, l’organizzazione e l’aggiornamento di queste attività si sono basate su confronti e collaborazioni con i principali soggetti che operano nel settore delle utilizzazioni forestali, sia in ambito locale che italiano ed europeo: imprese forestali, l’Associazione Svizzera per l’Economia forestale organizzazione che gestisce l’aggiornamento e la formazione dei boscaioli svizzeri-, il Dipartimento di Tecnologia ambientale e forestale dell’Università di Firenze, ma anche professionisti specializzati in materie didattiche, comunicative, tecniche e normative. Obiettivi dell’attività: favorire l’adozione di sistemi di lavoro razionali e sicuri qualificare gli operatori per realizzare interventi a limitato impatto sugli ecosistemi forestali concorrere al sostegno di una professionalità indispensabile per una gestione del patrimonio forestale provinciale, efficiente ed attenta alla produttività informare sui criteri di valorizzazione della produzione legnosa Nel contesto attuale, formazione, qualificazione ed aggiornamento, sono strumenti fondamentali per garantire gli standard di professionalità previsti da una visione moderna del lavoro, strategici anche per il settore forestale. La sola conoscenza di schemi di lavorazione tradizionali, appresi unicamente tramite l’affiancamento ad operatori più anziani, non è più sufficiente per organizzare e gestire razionalmente i moderni cantieri forestali. Lo staff incaricato della realizzazione di queste attività formative è composto da un ispettore ed un agente forestali e sei operai forestali istruttori. Gli istruttori, oltre alle competenze tecnico-operative, derivanti dell’esperienza pratica maturata tramite il continuo impiego nei cantieri di utilizzazione forestale, sono formati ed aggiornati anche sulla didattica e la comunicazione. Tutto il gruppo segue un continuo programma di aggiornamento sulle evoluzioni tecniche e normative del settore, tramite contatti con il mondo degli addetti ai lavori, con le principali istituzioni e partecipando alle più importanti manifestazioni espositive internazionali. Per lo svolgimento dei corsi è disponibile un’adeguata dotazione di macchine ed attrezzature specifiche per l’abbattimento e l’allestimento degli alberi, nonché per l’esbosco e la movimentazione del legname (trattori, verricelli, gru a cavo di diverse tipologie, ecc.). Trattandosi di corsi pratici, le attività si tengono principalmente presso cantieri forestali e laboratori, in situazioni operative reali e non simulate. Grazie alla collaborazione garantita da alcune Amministrazioni proprietarie di boschi, i corsi si tengono principalmente nella zona della Val di Sella (comuni di Borgo Valsugana e Castelnuovo) e sull’altopiano di Folgaria. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 200 L’offerta formativa si differenzia nei seguenti settori di attività: a) corsi per operatori professionali: a1 - regole base per il taglio degli alberi forestali, a2 - regole avanzate per il taglio degli alberi forestali, a3 - sicurezza e tecnica dell’esbosco con trattore e verricello, a4 - installazione delle gru a cavo forestali e tecnica di esbosco, a5 - responsabile della conduzione di utilizzazioni forestali; b) corsi per operatori non professionali: b1 - sicurezza e tecniche base per il taglio degli alberi, b2 - sicurezza e tecniche avanzate per il taglio degli alberi c) corsi per tecnici forestali e personale addetto alla vigilanza: c1 - tecnica, organizzazione e sicurezza delle utilizzazioni forestali, c2 - pianificazione dell’esbosco con gru a cavo forestale. I corsi per operatori professionali sono riservati al personale impegnato nel settore delle utilizzazioni forestali, i corsi per operatori non professionali sono aperti a tutti gli altri soggetti che a diverso titolo operano in manutenzione e gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali. I corsi pubblicizzati con il presente catalogo vengono attivati con almeno tre richieste di partecipazione TIPOLOGIE DI CORSI CORSI PER OPERATORI PROFESSIONALI (proposti annualmente tramite un calendario delle attività) cod denominazione corso a1 Regole base per il taglio degli alberi forestali a2 a3 Regole avanzate per il taglio degli alberi forestali Sicurezza e tecnica dell’esbosco con trattore e verricello durata 5 giorni 2 giorni 2 giorni contenuti Fornisce le conoscenze pratiche, organizzative ed operative fondamentali per lavorare con sicurezza, qualità e produttività in situazioni ordinarie; illustra inoltre nei dettagli, le operazioni di manutenzione e le regole basilari di impiego che ogni utilizzatore di motosega deve conoscere per garantirne un razionale e sicuro funzionamento. Successivo alla frequenza del corso a1, consente di perfezionare le conoscenze necessarie per operare in situazioni più complesse. Illustra le caratteristiche delle macchine e degli accessori dedicati a questa lavorazione, i criteri organizzativi, le tecniche operative e le misure di sicurezza attinenti a questo sistema di esbosco. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 a4 a5 Installazione delle gru a cavo forestali e tecnica di esbosco Responsabile della conduzione di utilizzazioni forestali (“patentino”) 201 5 giorni Con un percorso teorico e pratico consente di acquisire le indicazioni tecniche e di sicurezza riguardanti l’installazione e l’esercizio di una gru a cavo forestale. 5 giorni E’ il corso-esame per ottenere il Patentino d’idoneità per la conduzione e l’esecuzione delle utilizzazioni forestali. Possono parteciparvi coloro che posseggono i requisiti obbligatori di accesso (attestato del corso base di taglio alberi e occupazione regolare nell’attività di boscaiolo) CORSI PER OPERATORI NON PROFESSIONALI (proposti annualmente tramite un calendario delle attività) denominazione corso b1 b2 durata Sicurezza e tecniche base per il taglio degli alberi 2 giorni Sicurezza e tecniche avanzate per il taglio degli alberi 2 giorni contenuti Fornisce le conoscenze basilari sui rischi, le misure di prevenzione, le modalità operative ed i dispositivi di protezione individuale da utilizzare nell’uso della motosega. Permette di conoscere anche le principali operazioni di manutenzione e le regole basilari di impiego che ogni utilizzatore di motosega deve conoscere Successivo alla frequenza del corso b1, consente di perfezionare le conoscenze necessarie per operare in situazioni più complesse. CORSI PER TECNICI FORESTALI E PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA (attivati a seguito di richieste specifiche) denominazione corso c1 c2 durata Tecnica, da organizzazione e concordare sicurezza delle utilizzazioni forestali Pianificazione dell’esbosco con gru a cavo da concordare contenuti Fornisce una panoramica sui sistemi di lavoro, le macchine e le attrezzature, i criteri organizzativi dei cantieri, la gestione della sicurezza. Conoscenze indispensabili per ciascun professionista impegnato nell’organizzazione, direzione e controllo degli interventi di utilizzazione forestale. Tratta i criteri di pianificazione degli interventi, definendo le soluzioni compatibili con le esigenze selvicolturali ed economiche, considerando le potenzialità ed i limiti di questo sistema di esbosco, particolarmente adatto alle foreste di montagna. Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 202 PROGRAMMA CORSI PER OPERATORI PROFESSIONALI ANNO 2014 Denominazione corso Regole base per il taglio degli alberi forestali (a1) Regole avanzate per il taglio degli alberi forestali (a2) Sicurezza e tecnica dell’esbosco con trattore e verricello (a3) periodo e località termine iscrizioni n° indicativo partecipanti 12-16 maggio Borgo V. (Val di Sella) 11 aprile 6 persone 19-23 maggio Borgo V. (Val di Sella) 18 aprile 6 persone 26-30 maggio Borgo V. (Val di Sella) 28 aprile 6 persone 9-13 giugno Borgo V. (Val di Sella) 9 maggio 6 persone 21-25 luglio Folgaria 20 giugno 6 persone 25-29 agosto Borgo V. (Val di Sella) 25 luglio 6 persone 1-5 settembre Borgo V. (Val Sella) 1 agosto 6 persone 29 settembre-1 ottobre Borgo V. (Val Sella) 29 agosto 6 persone 12-13 giugno Borgo V. (Val Sella) 9 maggio 6 persone 23-24 giugno Borgo V. (Val Sella) 23 maggio 6 persone 4-5 settembre Borgo V. (Val Sella) 1 agosto 6 persone 13-14 maggio Borgo V. (Val Sella) 11 aprile 6 persone 9-10 giugno Borgo V. (Val Sella) 9 maggio 6 persone 30 giugno-1 luglio Borgo V. (Val Sella) 30 maggio 6 persone 2-3 settembre Borgo V. (Val Sella) 1 agosto 6 persone Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 Installazione delle gru a cavo forestali e tecnica di esbosco (a4) Responsabile della conduzione di utilizzazioni forestali (“patentino”) (a5) 203 28 luglio-1 agosto Borgo V. (Val Sella) 27 giugno 8 persone 25-29 agosto Borgo V. (Val Sella) 25 luglio 8 persone 26-30 maggio Borgo V. (Val Sella) 24 aprile 6 persone 16-20 giugno Borgo V. (Val Sella) 16 maggio 6 persone 4-8 agosto Borgo V. (Val Sella) 4 luglio 6 persone 15-19 settembre Borgo V. (Val Sella) 14 agosto 6 persone 22-26 settembre Borgo V. (Val Sella) 22 agosto 6 persone Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 204 PROGRAMMA CORSI PER OPERATORI NON PROFESSIONALI ANNO 2014 denominazione corso periodo e località termine iscrizioni N° indicativo partecipanti 5-6 giugno Borgo V. (Val Sella) 5 maggio 6 persone 3-4 luglio Folgaria 3 giugno 6 persone 7-8 luglio Folgaria 6 giugno 6 persone 10-11 luglio Folgaria 6 giugno 6 persone 14-15 luglio Folgaria 13 giugno 12 persone 17-18 luglio Folgaria 16 giugno 12 persone 4-5 agosto Folgaria 4 luglio 6 persone 13-14 ottobre Borgo V. (Val Sella) 12 settembre 6 persone Sicurezza e tecniche avanzate per il taglio degli alberi 28-29 luglio Folgaria 27 giugno 6 persone (b2) 31 luglio-1 agosto Folgaria 30 giugno 6 persone 7-8 agosto Folgaria 7 luglio 6 persone 15-16 settembre Borgo V. (Val Sella) 18 agosto 6 persone 16-17 ottobre Borgo V. (Val Sella) 12 settembre 6 persone Sicurezza e tecniche base per il taglio degli alberi (b1) Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 205 ISTRUZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE o o o – □ □ □ Le domande devono essere formulate compilando la modulistica allegata a questo catalogo, disponibile anche presso tutti gli uffici dell’Agenzia provinciale delle foreste demaniali e del Servizio Foreste e Fauna (Uffici Distrettuali Forestali, Stazioni forestali): – Domanda di partecipazione ai corsi per operatore professionale; – Domanda di partecipazione al corso-esame per l’ottenimento del patentino di idoneità per la conduzione e l’esecuzione delle utilizzazioni forestali; - Domanda di partecipazione ai corsi per operatore non professionale. Per frequentare i corsi, ogni partecipante deve allegare alla domanda un certificato di buona salute rilasciato dal medico di famiglia o altra certificazione medica che attesti l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività di esercitazione dei corsi stessi. nel caso di lavoratori stranieri, poiché il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per la tutela della sicurezza dei lavoratori stessi nel corso della formazione e deve consentire di acquisire le relative conoscenze previste (come disciplinato dagli artt. 36 e 37 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come intergrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 , n. 106) si richiede di effettuare il test di comprensione della lingua italiana utilizzata nel percorso formativo o in alternativa, il possesso di uno dei seguenti titoli rilasciati dai competenti enti/istituti italiani in Italia o all’estero: titolo di studio di licenza media inferiore ( terza media); attestato di conoscenza lingua italiana A2; qualsiasi altro titolo di scuola media superiore, e/o universitario; se il lavoratore é cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea deve essere in possesso del titolo di soggiorno in corso di validità. Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la ricevuta di versamento della quota di iscrizione (60,00 € per i corsi di durata fino a 2 giorni, 150,00 € per quelli di durata maggiore) da effettuare con la seguente modalità: - tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia provinciale delle foreste demaniali, sul conto di tesoreria IBAN: IT 57 M 02008 01820 000100731003 indicando la causale “nome e cognome - corso utilizzazioni forestali – cap. E4110”; i versamenti non saranno restituiti in caso di ritiro. Alla domanda andrà allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (fronte e retro) in corso di validità. Per la frequenza dei corsi è obbligatorio per ciascun partecipante il possesso del corredo di dispositivi di protezione individuale elencati nella lettera di convocazione al corso. Le spese di vitto, alloggio e trasporto sono a carico dei partecipanti. Per i corsi tenuti in Val di Sella, compatibilmente con le disponibilità del momento, possono essere utilizzati alcuni posti letto presso la foresteria del Centro Vivaistico-forestale di San Giorgio (Borgo Valsugana); è necessario esprimere l’intenzione nel modello di domanda. Per informazioni inerenti i corsi si invita a rivolgersi a: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE DELLE FORESTE DEMANIALI Ufficio Tecnico e gestionale - tel. 0439-763310 e-mail: [email protected] Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 206 Corso RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE DI UTILIZZAZIONI FORESTALI Nota informativa Il “Patentino”, regolamentato sul territorio della Provincia Autonoma di Trento dall’art. 102 bis della L.P. 23 maggio 2007 n° 11 e dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n° 559 del 2008, è il documento che attesta l’idoneità alla conduzione delle attività di utilizzazione forestale ad uso commerciale nei boschi di proprietà degli Enti pubblici (Comuni, A.S.U.C., Regole, ecc.). Solamente i possessori di questa abilitazione possono esercitare il ruolo di “responsabile dell’utilizzazione”, incarico formalizzato con la cosiddetta “consegna”, prevista dal capitolato generale d’oneri. Il corso di quaranta ore, articolate su cinque giornate continuative, sviluppa i seguenti argomenti: - tecniche di raccolta della produzione legnosa - nozioni di meccanizzazione forestale - organizzazione dei cantieri - sicurezza del lavoro forestale - valorizzazione della produzione legnosa - regolamentazione delle utilizzazioni forestali - nozioni di selvicoltura e gestione dei patrimoni forestali Per essere ammessi all’esame finale bisogna frequentare il corso almeno per il 90% della durata complessiva. L’esame si articola in una prova pratica ed una teorica. La prima serve per valutare la competenza pratica nell’organizzazione ed esecuzione dei lavori boschivi, secondo i canoni della buona tecnica, delle regole di sicurezza del lavoro e delle norme di salvaguardia e valorizzazione dei patrimoni forestali. La seconda, per valutare le conoscenze teoriche relative agli argomenti tecnici, alla normativa sulle utilizzazioni forestali e sulla sicurezza del lavoro, oltre ad alcune nozioni basilari di selvicoltura, valorizzazione della produzione legnosa e meccanizzazione forestale. L’esame è superato se viene raggiunta almeno la sufficienza su tutte le prove. Il candidato che non supera l’esame la prima volta, potrà risostenerlo secondo le modalità fissate dalla Giunta Provinciale. ITER DI OTTENIMENTO Il rilascio del Patentino, di competenza del Servizio Foreste Fauna della Provincia Autonoma di Trento, è subordinato alla frequenza di un apposito corso ed al superamento dell’esame finale, organizzato dall’Agenzia provinciale delle foreste demaniali. Al corso-esame possono partecipare solamente coloro che possiedono i seguenti requisiti obbligatori: 1. inquadramento regolare come operatore addetto al taglio boschi (lavoratori autonomi o dipendenti) 2. possesso dell’attestato di frequenza con profitto del corso “regole base per il taglio degli alberi forestali”, rilasciato dall’Agenzia provinciale delle foreste demaniali o secondo le modalità fissate dalla Giunta Provinciale La domanda di iscrizione va fatta in carta semplice, compilando il modulo previsto allegando: • certificato di buona salute rilasciato dal medico di famiglia o altra certificazione medica che attesti l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività di esercitazione del corso • ricevuta del versamento della quota di iscrizione • se il lavoratore é cittadino di paese terzo (extra-comunitario), deve allegare fotocopia del proprio permesso di soggiorno in corso di validità (o del cedolino/ricevuta attestante il rinnovo del titolo con fotocopia del precedente titolo di soggiorno) • copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (fronte e retro) in corso di validità. La domanda completa va spedita o presentata a: PAT - Agenzia provinciale delle foreste demaniali - via G.B. Trener n° 3 - 38121 TRENTO Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 207 Alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE DELLE FORESTE DEMANIALI Via G.B. Trener 3 38121 TRENTO [email protected] DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO-ESAME PER L’OTTENIMENTO DEL PATENTINO D’IDONEITÀ PER LA CONDUZIONE E L’ESECUZIONE DELLE UTILIZZAZIONI FORESTALI (L.P. 23 maggio 2007, n.11, art. 102 bis) Il sottoscritto / La sottoscritta cognome __________________________________ nome _________ nato a ________________________________________________ il___/___/_____ cittadinanza________________________________ residente a ______________________ indirizzo ______________ n. civico _____ codice fiscale indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) ____________________________ fax _________________________ telefono/cellulare __________________________________ CHIEDE di partecipare al corso-esame per l’ottenimento del patentino d'idoneità per la conduzione e l'esecuzione delle utilizzazioni forestali nella sessione prevista dal catalogo dei corsi dell’anno__________, per il periodo dal _______ al _______ del mese di __________________ . (barrare se del caso) Il sottoscritto chiede inoltre: □ compatibilmente con la disponibilità, di usufruire di un posto letto presso la foresteria del Centro Vivaistico-forestale di San Giorgio a Borgo Valsugana □ di effettuare il test di comprensione della lingua italiana, utilizzata nel percorso formativo (solo nel caso di lavoratori immigrati NON in possesso di idonei attestati di conoscenza della lingua italiana livello A2). Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 33 di data 04/04/2014 dell’Agenzia Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 208 A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) DICHIARA □ di aver frequentato con profitto il corso base taglio alberi forestali organizzato dal Servizio foreste e fauna della Provincia Autonoma di Trento nell’anno ________; □ di essere : □ titolare □ dipendente dell’impresa artigiana ___________________________ con sede a __________________________ iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese della Camera di Commercio di __________________ al n° ________ codice ATECORI _______ corrispondente all’attività di __________________. □ di essere : □ titolare □ dipendente □ collaboratore dell’ impresa agricola _______________________________ con sede a __________________ □ iscritta nella sezione prima dell’ archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) (L.P. 11/2000), □ iscritta negli elenchi dei coltivatori diretti INPS (L. 9/1963 ); □ di essere dipendente dell’ente pubblico _____________________ proprietario di boschi. (solo per i lavoratori non italiani o non appartenenti ad uno Stato dell’Unione europea) □ di essere in possesso di un diploma: □ di licenza media inferiore OPPURE □ attestante un livello di conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 OPPURE □ di scuola media superiore OPPURE □ di laurea conseguito in Italia o in enti italiani all’estero nell’anno ________ presso l’istituto ________________ ________ con sede a ______________ . Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 33 di data 04/04/2014 dell’Agenzia Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 209 Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: - i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: rilascio e gestione dei patentini di idoneità; - il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; - il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; - titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento; - responsabile del trattamento è il dirigente della Agenzia provinciale delle foreste demaniali; - in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.196/2003. Luogo e data FIRMA DELL’INTERESSATO ………………………. ………………………………… Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata: sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto ________________________________________________________________________ (indicare in stampatello il nome del dipendente) sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore Si allega la seguente documentazione: certificato di buona salute rilasciato dal medico di famiglia; ricevuta di versamento della quota di iscrizione; (in caso di lavoratore cittadino di stato non appartenente all’Unione europea fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (o del cedolino/ricevuta attestante il rinnovo del titolo con fotocopia del precedente titolo di soggiorno). Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 33 di data 04/04/2014 dell’Agenzia Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 210 Alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE DELLE FORESTE DEMANIALI Via G.B. Trener 3 38121 TRENTO [email protected] DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI CORSI PER OPERATORE PROFESSIONALE (L.P. 23 maggio 2007, n.11, art. 102) Il sottoscritto / La sottoscritta cognome __________________________________ nome _________________________________ nato a________________________________________________ il___/___/_____ cittadinanza________________________________ residente a ____________________________ indirizzo _______________ n. civico _____ codice fiscale indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) ____________________________ fax _________________________ telefono/cellulare __________________________________ CHIEDE di partecipare al corso (indicare solo un corso): □ regole base per il taglio degli alberi forestali □ regole avanzate per il taglio degli alberi forestali □ sicurezza e tecnica dell’esbosco con trattore e verricello □ installazione delle gru a cavo forestali e tecnica di sbosco previsto dal catalogo dei corsi dell’anno ____________, per il periodo dal _______ al _______ del mese di __________________ . Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 33 di data 04/04/2014 dell’Agenzia Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 211 (barrare se del caso) Il sottoscritto chiede inoltre: □ compatibilmente con la disponibilità, di disporre di un posto letto presso la foresteria del Centro Vivaistico-forestale di San Giorgio a Borgo Valsugana □ di effettuare il test di comprensione della lingua italiana, utilizzata nel percorso formativo (solo nel caso di lavoratori immigrati NON in possesso di idonei attestati di conoscenza della lingua italiana livello A2). A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) DICHIARA □ di essere : □ titolare □ dipendente dell’impresa artigiana _________________________________ con sede a ___________________ iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese della Camera di Commercio di __________________ al n° ________ codice ATECORI _______ corrispondente all’attività di __________________; □ di essere : □ titolare □ dipendente □ collaboratore dell’ impresa agricola _______________________________ con sede a ____________________ □ iscritta nella sezione prima dell’archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) (L.P. 11/2000), □ iscritta negli elenchi dei coltivatori diretti INPS (L 09/1963); □ di essere dipendente dell’ente pubblico __________________________ proprietario di boschi; (solo per i lavoratori non italiani o non appartenenti ad uno Stato dell’Unione europea) □ di essere in possesso di un diploma: □ di licenza media inferiore OPPURE □ attestante un livello di conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 33 di data 04/04/2014 dell’Agenzia Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 212 OPPURE □ di scuola media superiore OPPURE □ di laurea conseguito in Italia o in enti italiani all’estero nell’anno ________ presso l’istituto ________________ ________ con sede a ______________ . Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: - i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: rilascio e gestione dei patentini di idoneità; - il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; - il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; - titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento; - responsabile del trattamento è il dirigente dell’Agenzia provinciale delle foreste demaniali; - in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.196/2003. Luogo e data FIRMA DELL’INTERESSATO ………………………. ………………………………… Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata: sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto ________________________________________________________________________ (indicare in stampatello il nome del dipendente) sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore Si allega la seguente documentazione: certificato di buona salute rilasciato dal medico di famiglia; ricevuta di versamento della quota di iscrizione; (in caso di lavoratore cittadino di stato non appartenente all’Unione europea) fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (o del cedolino/ricevuta attestante il rinnovo del titolo con fotocopia del precedente titolo di soggiorno). Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 33 di data 04/04/2014 dell’Agenzia Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 213 Alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE DELLE FORESTE DEMANIALI Via G.B. Trener 3 38121 TRENTO [email protected] DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI CORSI PER OPERATORE NON PROFESSIONALE (L.P. 23 maggio 2007, n.11, art. 102) Il sottoscritto / La sottoscritta cognome __________________________________ nome __________ nato a________________________________________________ il___/___/_____ cittadinanza________________________________ residente a ____________________________ indirizzo ________________ n. civico _____ codice fiscale indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) ____________________________ fax _________________________ telefono/cellulare _______________________________________ CHIEDE di partecipare al corso: □ sicurezza e tecniche base per il taglio degli alberi □ sicurezza e tecniche avanzate per il taglio degli alberi previsto dal catalogo dei corsi dell’anno_____, per il periodo dal ___ al ____ del mese di ________ . (barrare se del caso) □ Il sottoscritto chiede inoltre: di effettuare il test di comprensione della lingua italiana, utilizzata nel percorso formativo (solo nel caso di lavoratori immigrati NON in possesso di idonei attestati di conoscenza della lingua italiana livello A2). Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 33 di data 04/04/2014 dell’Agenzia Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 214 A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) DICHIARA 1 □ di essere in possesso del diploma di licenza media inferiore conseguito nell’anno ________ presso l’istituto ______________________ con sede a__________________ ; □ di essere in possesso del diploma di conoscenza della lingua italiana (livello A2) conseguito nell’anno ________ presso a__________________; l’istituto ______________________________ con sede □ di essere in possesso di un diploma __________________________ (di scuola media superiore / universitario ) conseguito il Italia o in enti italiani all’estero nell’anno ________ presso l’istituto ____________________________________________ con sede a __________________. Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: - i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: rilascio e gestione dei patentini di idoneità; - il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; - il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; - titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento; - responsabile del trattamento è il dirigente della Agenzia provinciale delle foreste demaniali; - in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.196/2003. Luogo e data FIRMA DELL’INTERESSATO ………………………. ………………………………… 1 I cittadini extracomunitari possono rendere le predette dichiarazioni in forma di dichiarazione sostitutiva solo con riferimento a stati, qualità personali e fatti attestabili o certificabili da parte di soggetti pubblici italiani. Nel caso in cui le predette informazioni non siano invece attestabili da soggetti pubblici italiani, gli stati, le qualità personali sono documentati mediante certificati o attestatazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale (art. 3 del D.P.R. 445/00). Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 33 di data 04/04/2014 dell’Agenzia Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 215 Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata: sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto ________________________________________________________________________ (indicare in stampatello il nome del dipendente) sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore Si allega la seguente documentazione: certificato di buona salute rilasciato dal medico di famiglia; ricevuta di versamento della quota di iscrizione; (in caso di lavoratore cittadino di stato non appartenente all’Unione europea) fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (o del cedolino/ricevuta attestante il rinnovo del titolo con fotocopia del precedente titolo di soggiorno). Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 33 di data 04/04/2014 dell’Agenzia Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 216 90646 SENTENZA N. 64 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Gaetano SILVESTRI Presidente - Luigi MAZZELLA Giudice - Sabino CASSESE ” - Giuseppe TESAURO ” - Paolo Maria NAPOLITANO ” - Giuseppe FRIGO ” - Alessandro CRISCUOLO ” - Paolo GROSSI ” - Giorgio LATTANZI ” - Aldo CAROSI ” - Marta CARTABIA ” - Sergio MATTARELLA ” - Mario Rosario MORELLI ” - Giancarlo CORAGGIO ” - Giuliano AMATO ” ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate − Legge finanziaria 2004), e dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 agosto 2000, n. 13 (Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 e norme legislative collegate), promosso dal Tribunale superiore delle acque pubbliche nel procedimento vertente tra l’Azienda Energetica Spa - Etschwerke A.G. (AE-EW) e la Provincia autonoma di Bolzano con ordinanza del 15 maggio 2012, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 dell’anno 2012. Visti gli atti di costituzione della Azienda Energetica Spa - Etschwerke A.G. (AEEW) e della Provincia autonoma di Bolzano; udito nell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2014 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano; uditi gli avvocati Damiano Florenzano e Luigi Manzi per l’Azienda Energetica Spa - Etschwerke A.G. (AE-EW), Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano. Ritenuto in fatto 1.− Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha sollevato − in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 113, 117, commi primo, secondo, lettere e) ed s), e terzo, e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 5, 9 e 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), ed agli artt. 1 e 1-bis del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), − questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate – Legge finanziaria 2004), nella parte in cui, modificando l’art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 marzo 1983, n. 10 (Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica), fissa l’ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt, stabilendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004. 1.1.− In relazione ai parametri sopra indicati, il rimettente solleva, altresì, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 agosto 2000, n. 13 (Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 e norme legislative collegate), nella parte in cui, modificando l’art. 1, commi 1 e 2, della medesima legge prov. n. 10 del 1983, ha per la prima volta introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio 2 217 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 dell’aumento progressivo del canone per l’uso idroelettrico, fissando, altresì, importi differenziati all’interno della stessa tipologia di uso. 1.2.− Il giudice a quo premette di essere investito dei ricorsi promossi in grado di appello dalla Azienda Energetica Spa - Etschwerke A.G. (AE-EW), società interamente partecipata dai Comuni di Bolzano e Merano, che in regime di concessione produce e distribuisce energia elettrica nel territorio dell’Alto Adige, avverso le sentenze n. 927 e n. 928 del 2008 con le quali il Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Venezia ha rigettato le domande dalla stessa azionate nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano. Con il primo ricorso la società chiedeva di accertare, previa disapplicazione della normativa censurata, la non debenza del canone di derivazione idroelettrica alla Provincia di Bolzano per l’importo contestato per l’anno 2004, e per l’effetto invocava l’annullamento dei provvedimenti dell’Ufficio delle entrate della Provincia autonoma di Bolzano e la restituzione di quanto pagato in eccedenza. 1.3.− Secondo quanto riferito dal rimettente, la società deduceva che il canone, come rideterminato, costituiva di fatto una tassa avente effetto equivalente ai dazi di importazione ed esportazione di merci, vietati dagli artt. 23 e 25 del Trattato CE, e che la disciplina provinciale, comportando un aumento del costo dell’energia che aveva l’effetto di ridurre la competitività dell’azienda sul mercato, era quindi contraria al principio comunitario della libera circolazione delle merci, e dunque agli artt. 2, 3, 4, 14.2 e da 23 a 31 del Trattato. Sollevava, inoltre, numerose eccezioni di illegittimità costituzionale delle norme in riferimento agli artt. 120 e 41 Cost., perché hanno frapposto barriere al libero commercio tra le Regioni e hanno limitato la libertà di iniziativa economica; agli artt. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), perché hanno determinato un minor utilizzo di fonti di energia rinnovabili e violato la riserva statale in materia di legislazione ambientale; all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto in un mercato liberalizzato un aumento del prezzo dell’energia in una sola parte del territorio nazionale produce effetti sulla concorrenza. Sosteneva, infine, che l’art. 1-bis, comma 16, del d.P.R. n. 235 del 1977 «è inapplicabile per il principio di sussidiarietà verticale in quanto l’intera materia è attratta nella competenza legislativa statale, sicché i canoni di derivazione dovrebbero 3 218 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 essere determinati, anche nella provincia di Bolzano, ai sensi della legge n. 36 del 1994, del d.m. n. 90 del 1997 e del d.m. 24.11.2000». Identiche domande la società proponeva con il secondo ricorso, in relazione ai canoni di derivazione idroelettrica per l’anno 2005. La Provincia autonoma di Bolzano si costituiva in entrambi i giudizi, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e contestando, nel merito, la fondatezza delle domande. 1.4.− Quanto al secondo grado di giudizio, il rimettente rappresenta che la società reitera le contestazioni avverso la richiesta della Provincia autonoma di Bolzano di pagamento dei canoni di derivazione idroelettrica calcolati, per l’anno 2005, sulla base dell’art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004 che ne ha innalzato ingiustificatamente l’importo per lo scaglione di potenza superiore a 3.000 chilowatt, portandolo a 24 euro, pari a circa il doppio della media dei canoni applicati dalle altre Regioni italiane nonché dalla Provincia autonoma di Trento. Deduce la violazione e falsa applicazione di numerose disposizioni di legge, e, in particolare, dell’art. 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977; degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della Corte costituzionale), e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in riferimento all’illegittimità dell’art. 1 della legge prov. n. 10 del 1983, come modificato prima dall’art. 3, commi 1 e 2, della legge prov. n. 13 del 2000 e poi dall’art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004, per violazione degli artt. 3, 23, 41, 117 e 120 Cost.; dei principi fondamentali della legislazione statale vigente; dell’art. 117, primo comma, Cost., per violazione dei principi dell’ordinamento comunitario di certezza del diritto e dell’affidamento. Ha reiterato le censure in ordine alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 14.2 e da 23 a 31 del Trattato CE; dell’art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, in riferimento all’illegittimità dell’art. 1 della legge prov. n. 10 del 1983, come modificato dalle leggi prov. n. 13 del 2000 e n. 1 del 2004, per violazione degli artt. 3, 41 e 120 Cost. Ha infine dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977; degli artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953, in riferimento alla illegittimità dell’art. 1 della legge prov. n. 10 del 1983, come modificato dalle leggi prov. n. 13 del 2000 e n. 1 del 2004, per violazione degli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost.; 4 219 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 degli artt. 5, 9 e 13 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige; degli artt. 1 e 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977; dei principi fondamentali della legislazione statale vigente e dell’art. 117, primo comma, Cost., per violazione degli obblighi internazionali. 1.5.− Aggiunge il Tribunale rimettente che con distinto ricorso la società ha promosso appello avverso la sentenza n. 928 del 2008, svolgendo analoghi motivi e argomentazioni in riferimento ai canoni di derivazione per l’anno 2004; che in entrambi i giudizi si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano «chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto degli appelli»; che, con ordinanza collegiale emessa il 7 luglio 2010, i procedimenti sono stati riuniti e che, in pari data, gli atti sono stati trasmessi alla Corte costituzionale sollevando questione di legittimità costituzionale in riferimento ai parametri sopra indicati; che con ordinanza n. 178 del 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2011, la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni poiché successivamente alla deliberazione dell’ordinanza di rimessione l’art. 31, lettera a), della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 − legge finanziaria 2011), ha abrogato l’art. 1, comma 1, lettera c), della legge prov. n. 10 del 1983; che con ricorso del 19 ottobre 2011 la società appellante ha chiesto la prosecuzione del giudizio e che la Provincia ha depositato memoria difensiva. 2.− Il giudice a quo ricostruisce il quadro normativo di riferimento anche alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 1 del 2008 e n. 133 del 2005) e di legittimità (sentenza n. 15234 del 2009 delle sezioni unite civili della Corte di cassazione), secondo cui, con riferimento alle Province autonome, il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), ha realizzato l’adeguamento dello Statuto speciale al nuovo sistema dettato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), modificando l’art. 8, comma 1, lettera e), del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei 5 220 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), e trasferendo alle due Province il demanio idrico dello Stato. Lo stesso d.lgs. n. 463 del 1999 ha modificato l’art. 14 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), concernente l’ambito territoriale di competenza per le concessioni di grande derivazione, eliminando il riferimento allo statuto speciale della Regione, ed ha infine introdotto l’art. 1-bis nel d.P.R. n. 235 del 1977, in base al quale «dal 1 gennaio 2000 è delegato alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l’esercizio delle funzioni statali in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico». È quindi intervenuta la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione che ha, tra l’altro, riconosciuto alle Regioni ordinarie la competenza concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» (art. 117, terzo comma), sicché, in forza dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), le Province autonome hanno visto ampliata la propria competenza statutaria, diventando anch’esse titolari di competenza concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. Successivamente, con il decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige che integrano e modificano disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico), e quindi con il decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico), − che hanno modificato il d.P.R. n. 235 del 1977 − è stato attribuito alle Province autonome di Trento e di Bolzano l’esercizio delle funzioni già esercitate dallo Stato in materia di grandi derivazioni per uso idroelettrico e la potestà legislativa in materia di disciplina delle grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico. 2.1.− Quanto ai principi fondamentali della legislazione statale in materia di canoni di concessione per le derivazioni ad uso idroelettrico, il rimettente muove dal dettato dell’art. 35 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), che ha sancito il principio della 6 221 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 onerosità della concessione di derivazione di acque pubbliche, distinguendo, ai fini della determinazione del diverso ammontare del canone annuo, tra derivazioni per «acqua potabile o di irrigazione» (per le quali il canone era fissato per ogni modulo, pari a cento litri al minuto secondo) e quelle «per forza motrice» (per le quali il canone era fissato per ogni cavallo nominale di forza motrice). Tali criteri sono stati confermati dall’art. 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 (Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, e dall’art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche). A detta del rimettente, anche l’art. 171 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) − in relazione alle grandi derivazioni in corso di sanatoria ricadenti nel territorio della Sicilia nelle more del trasferimento a tale Regione del patrimonio idrico − rideterminava retroattivamente i canoni dal l° gennaio 2002, differenziandoli, di nuovo, unicamente in relazione al tipo di utilizzazione e fissandoli in somme diverse, a seconda dei diversi usi. Secondo la legislazione statale, infine, la distinzione tra piccole e grandi derivazioni non ha mai assunto rilievo ai fini della determinazione del canone, ma per altri aspetti, concernenti le modalità e i criteri per il rilascio della concessione e soprattutto per gli oneri relativi ai sovracanoni. I suindicati criteri sono stati recepiti e confermati dalla normativa dettata dalla legge prov. n. 10 del 1983, vigente fino alle modifiche introdotte con le disposizioni sospettate di illegittimità costituzionale ed ispirata ai principi dell’unicità del canone per ogni tipo di fruizione ed alla sua proporzionalità in relazione all’unità di misura. 2.2.− Così ricostruito il quadro normativo nazionale e provinciale, il Tribunale superiore delle acque pubbliche reputa «che sia certamente plausibile – e molto probabilmente esatta – l’individuazione nella legislazione statale, oltre a quello della onerosità della concessione, anche di altri principi fondamentali, ed in particolare: a) del principio della differenziazione dei canoni esclusivamente in base alla tipologia della fruizione […]; b) il principio della proporzionalità del canone all’effettiva entità dello sfruttamento delle risorse pubbliche che la concessione comporta; c) il principio della non previsione di una tariffa progressiva nell’ambito della medesima utilizzazione». 7 222 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 Eccepisce, pertanto, l’illegittimità costituzionale dell’art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004, che ha sostituito la lettera c) del comma 1 dell’art. 1 della legge prov. n. 10 del 1983, e dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge prov. n. 13 del 2000, che aveva in precedenza modificato l’art. 1, commi 1 e 2, della legge prov. n. 10 del 1983, in relazione all’art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale, in quanto la differenziazione dei canoni all’interno della medesima fruizione dell’acqua, sulla base degli scaglioni di potenza concessa o riconosciuta, contrasterebbe con il principio secondo il quale i canoni vengono differenziati solo in base alla tipologia della fruizione, mentre la differenziazione del canone su base progressiva non troverebbe fondamento su alcuna valutazione riferibile alla tipologia della concessione o degli impianti, non essendo collegata né al diverso impatto ambientale né al diverso rendimento o ad altra circostanza incidente sul depauperamento delle risorse della collettività. 3.− Ad avviso del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la legislazione statale conterrebbe, altresì, il principio fondamentale secondo cui i canoni non possono essere aumentati indiscriminatamente, ma solo aggiornati periodicamente con provvedimento adottato dall’autorità amministrativa e sulla base di un criterio predeterminato generalmente collegato al tasso di inflazione o, comunque, all’aumento del costo della vita. 3.1.− In particolare, la normativa statale di riferimento dimostrerebbe che i canoni sono stati sempre adeguati con atto amministrativo, e che sarebbero eccezionali i casi in cui detto adeguamento sarebbe stato attuato con provvedimenti normativi (art. 10 del d.l. n. 546 del 1981 e art. 18 della legge n. 36 del 1994). Il comma 5 dell’art. 18, da ultimo citato, enunciava espressamente il principio della cadenza triennale dell’aggiornamento con decreto ministeriale sulla base dei tassi di inflazione programmati, principio ribadito, da ultimo, dall’art. 154, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006. 3.2.− La legislazione provinciale si è poi uniformata al criterio ispiratore della normativa statale con l’art. 34 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 maggio 1999, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001 e norme legislative collegate − legge finanziaria 1999), che ha introdotto il comma 13 dell’art. 1 della legge prov. n. 10 del 1983, fissando il principio che gli importi dei canoni annui erano determinati dalla 8 223 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 Giunta provinciale ed aggiornati ogni biennio. L’art. 41, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005 e norme legislative collegate − legge finanziaria 2003), ha ancora più adeguato la suddetta previsione, non solo stabilendo che «Gli importi dei canoni annui e minimi per le singole utenze di acqua pubblica possono essere aggiornati ogni biennio dalla giunta provinciale», ma che ciò avveniva «in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità di 10 cent». 3.3.− Sostiene dunque il rimettente, sempre in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., che l’art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004 e l’art. 3 della legge prov. n. 13 del 2000 si pongono in contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale che impone l’aggiornamento dei canoni con provvedimento amministrativo, in tempi prestabiliti e secondo criteri prefissati, in modo che all’insorgere del rapporto il concessionario sia in grado di conoscere, sia pure approssimativamente, quando ed in che limite il canone potrà aumentare. 4.– Il Tribunale superiore delle acque pubbliche dubita della costituzionalità dell’art. 29 della legge prov. di Bolzano n. 1 del 2004, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 117, primo comma, Cost., per violazione dei principi generali dell’ordinamento comunitario di certezza del diritto e dell’affidamento, in quanto l’aumento dei canoni disposto anche per le concessioni in corso e a solo un anno di distanza dalla legge prov. n. 1 del 2003 che aveva ribadito il principio dell’aggiornamento biennale sulla base dell’aumento del costo della vita, avrebbe leso il legittimo affidamento dei concessionari all’invarianza dei canoni, con pregiudizio della libertà di iniziativa economica nella sua accezione più estesa. 5.− Il rimettente prosegue ritenendo che le disposizioni provinciali censurate avrebbero natura di legge-provvedimento, e che, pertanto, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale devono essere sottoposte ad uno stretto scrutinio di costituzionalità. Denunzia l’assenza di plausibili ragioni per cui l’aumento dei canoni sia stato attuato con legge provinciale anziché con atto della giunta provinciale, nei tempi e secondo i criteri prefissati in via generale dallo stesso legislatore provinciale, e avanza il «non manifestamente infondato sospetto» che l’intervento sia stato adottato per sottrarre agli interessati il diritto costituzionalmente garantito di invocare il 9 224 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 sindacato del giudice ordinario ed amministrativo. Solleva, pertanto, questione di illegittimità costituzionale delle disposizioni provinciali, in quanto leggi provvedimento adottate in assenza dei «presupposti per legiferare» (sentenza n. 205 del 1996), per violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’arbitrarietà delle norme, nonché degli artt. 97, 24 e 113, Cost., ritenendo che l’adozione di un atto legislativo venga a realizzare un’elusione del diritto di impugnazione spettante ai concessionari. 6.− Nel differenziare il canone nell’ambito della stessa categoria di utilizzazione dell’acqua, il legislatore provinciale ne ha ancorato l’aumento al mero criterio della progressione della potenza nominale concessa, «Ma, se così è, non è comprensibile né logico un canone-corrispettivo che è sottoposto ad un criterio di determinazione progressivo, giacché un tale criterio progressivo non è ancorato ad alcun valore o elemento che muti con modalità non proporzionali (ma progressive) all’elevazione della potenza concessa». Sostiene il rimettente che tale criterio finirebbe per incentivare la proliferazione di piccoli impianti a basso rendimento, che risultano complessivamente di maggior impatto ambientale rispetto a pochi, grandi impianti di nuova generazione: per questa ragione dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni provinciali per contrasto con l’art. 3, Cost., sotto il principio della ragionevolezza della disciplina. 7.− Il Tribunale superiore delle acque pubbliche censura, poi, le disposizioni provinciali per violazione degli artt. 3, 41 e 120 Cost., nonché dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai principi generali dell’ordinamento comunitario in tema di tutela del libero commercio, della libertà di iniziativa economica e della concorrenza. In particolare, il rimettente condivide la prospettazione della società appellante secondo la quale la determinazione di un importo del tutto disancorato dal valore della concessione trasforma il canone in «strumento di politica economica o fiscale, con finalità di incidere sul mercato della generazione idroelettrica». Il contrasto con le regole concorrenziali risiederebbe nella circostanza che l’art. 4, comma 1, della stessa legge provinciale n. 1 del 2004 ha autorizzato la sottoscrizione dell’aumento di capitale della SEL s.p.a., che è la società attraverso la quale la Provincia autonoma di Bolzano opera nell’ambito dello stesso mercato dell’energia elettrica che provvede a regolamentare disciplinando i canoni dovuti dai concessionari. In questo contesto, la società facente capo alla Provincia sarebbe la sola in grado di pagare i canoni fuori mercato, alternativi alla distribuzione degli utili a favore dell’ente proprietario. 10 225 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 La rideterminazione dei canoni in difetto di qualsiasi ancoramento alla disciplina di principio statale ed ai valori delle concessioni creerebbe, altresì, una divaricazione rispetto ai canoni applicati nelle altre Regioni del Paese, con pregiudizio per i produttori operanti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano ed ostacolo al libero commercio tra Regioni ed alla libera circolazione dell’energia elettrica. 8.− Il giudice a quo richiama il dettato dell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, che prevede che con decreto del Ministero dell’economia, di concerto con quello dell’ambiente, devono essere indicati i criteri generali per la determinazione, da parte delle Regioni, dei canoni di concessione per l’utenza di acqua pubblica, tenuto conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa, e rimarca che la regola risponde all’esigenza di assicurare un’omogenea disciplina sul territorio nazionale. Ricorda, altresì, che l’art. 171 del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006 aveva fissato, con decorrenza dal 2002, il canone per le concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico in 12,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale assentita, con una disposizione che − seppur formalmente riferita solo ad alcune particolari concessioni di grande derivazione quali quelle in corso di sanatoria ricadenti nel territorio della Regione siciliana − dimostrerebbe come il legislatore nazionale, nell’anno 2006, stimasse congruo un canone medio di 12,00 euro. La normativa provinciale, che nel 2004 determinava il canone per le grandi derivazioni in un importo pari al doppio di quello appena indicato senza giustificazioni legate a particolari esigenze locali, violerebbe la riserva statale in materia di legislazione ambientale prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., determinando un minore utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. Per simili considerazioni, la disciplina provinciale sarebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la disciplina della concorrenza, in quanto al maggior importo del canone necessariamente segue un aumento del costo dell’energia elettrica prodotta nel territorio provinciale, con effetti «riflessi» in tema di concorrenza. A supporto dei profili di illegittimità appena indicati il giudice a quo richiama i principi affermati da questa Corte con le sentenze n. 142 e n. 29 del 2010 in materia di tariffa dei servizi idrici, sostenendo che, anche nel settore delle concessioni di acqua pubblica, l’omogeneità del canone è finalizzata a «preservare il bene giuridico ambiente dai rischi derivanti da una disciplina non uniforme ed a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore della produzione idroelettrica». 11 226 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 9.− Con ulteriore censura, il giudice rimettente solleva questione di legittimità costituzionale delle disposizioni provinciali per contrasto con gli artt. 1 e 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977, nonché con gli artt. 5, 9 e 13 del d.P.R. n. 670 del 1972, in relazione all’art. 3 Cost., sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e dell’eccesso di potere legislativo. Evidenzia, in proposito, che le modifiche statutarie introdotte nel 1972 e con la riformulazione dell’art. 1 del d.P.R. n. 235 del 1977, hanno espressamente attribuito ai soli enti locali (tra i quali non erano comprese le Province autonome) la facoltà di svolgere attività nel settore dell’energia elettrica nelle forme ivi previste. Aggiunge che l’art. 13 dello statuto speciale ha riconosciuto alle Province autonome una cospicua quota di energia prodotta dai concessionari di grandi derivazioni nella forma del sovracanone, avente finalità solidaristica. Sostiene, dunque, che l’introduzione del nuovo elevato canone si sarebbe tradotto in una sottrazione di ricchezza degli enti locali da parte della Provincia di Bolzano, in violazione dello statuto speciale che, peraltro, implicitamente esclude l’acquisizione di parte del valore prodotto dalla concessione con altra modalità, qual è lo «snaturamento dell’istituto del canone concessorio». 10.− Il Tribunale superiore delle acque pubbliche dubita, infine, della legittimità costituzionale delle norme provinciali in riferimento all’art. 1 del d.P.R. n. 235 del 1977, nonché agli artt. 3, 41 e 120 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento poiché la nuova disciplina del canone pregiudicherebbe esclusivamente gli enti locali concessionari − che non possono, di regola, delocalizzare la produzione perché istituzionalmente chiamati a gestire le attività elettriche, almeno in forma prevalente, nel territorio provinciale − rispetto alle imprese private. Sotto connesso profilo, l’aumento del canone in misura significativamente superiore alla media nazionale provoca una ingiustificata discriminazione in danno dei concessionari della Provincia autonoma di Bolzano, nei confronti di coloro che operano fuori dal territorio provinciale. 11.− Con atto depositato l’11 settembre 2012 si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, che ha concluso per l’inammissibilità, ovvero, in ogni caso, per l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche per le ragioni di seguito esposte. 11.1.− In via preliminare, la difesa provinciale ha eccepito l’inammissibilità per difetto di incidentalità della questione, sull’assunto che il ricorso introduttivo del 12 227 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 giudizio principale sarebbe direttamente rivolto a contestare la normativa provinciale e non, invece, gli atti paritetici con i quali l’Ufficio Entrate – Ripartizione n. 5, Finanze e Bilancio, della medesima Provincia ha richiesto il pagamento dei canoni di concessione di derivazione idroelettrica. 11.2.− Ad avviso della Provincia, non sarebbe condivisibile l’individuazione dei principi fondamentali, come effettuata dal Tribunale rimettente a sostegno della questione di costituzionalità. Sostiene, a tale proposito, che l’art. 35 del r.d. n. 1775 del 1933 sancisce il principio della onerosità delle utenze di acqua pubblica e che il pagamento del canone ha lo scopo di ripagare la devoluzione a fini utilitaristici di un bene proprio della generalità. La distinzione tra grandi e piccole derivazioni assume, poi, un significato meramente descrittivo teso all’individuazione del procedimento per il rilascio della concessione, per cui la classificazione delle derivazioni non costituirebbe un principio di rango costituzionale. Analogamente, il criterio di imputazione previsto dall’art. 35 sopra citato costituisce «una mera misurazione della tariffa, suscettibile di variazioni in base a valutazioni discrezionali della P.A., purché rispondenti a precetti di logica ed imparzialità» che nella specie non risultano violati né con la diversificazione della tariffa secondo fasce di utenza né con la scelta di disancorare la quantificazione del canone dal criterio della proporzionalità. La legittimità della scelta provinciale deriverebbe, dunque, dall’impossibilità di elevare a principio fondamentale una previsione avente la sola funzione di consentire la “misurazione” del canone, mentre la ragionevolezza dell’aumento del canone attuato con le disposizioni censurate sarebbe da individuare nella scarsità della risorsa idrica che non rende illogico che ad un aumento del quantitativo di risorsa sottratta all’uso generale corrisponda un aumento del canone in misura progressiva. 11.3.− La difesa provinciale critica la ricostruzione del Tribunale rimettente secondo cui le disposizioni censurate costituirebbero leggi-provvedimento, deducendo che si tratti, piuttosto, di «disposizioni giuridiche in senso proprio» che trovano applicazione nei confronti di ogni concessionario che utilizzi l’acqua per impieghi di natura idroelettrica sulla scorta della «nuova modalità di quantificazione del canone», richiamando, a tal fine, la sentenza di questa Corte n. 47 del 2003. Le modifiche «sono intervenute al fine di introdurre una nuova modalità di “quantificazione” del canone (innovando la precedente disposizione legislativa a ciò deputata). Le modalità di 13 228 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 “aggiornamento” sono rimaste, invece, invariate, tanto è vero che il comma 13 dell’art. 1 della legge provinciale n. 10/1983, diretto a disciplinare le modalità di adeguamento periodico del canone, individuando la competenza giuntale a provvedere in merito, è tuttora valido ed efficace e non ha subito modificazioni per effetto delle disposizioni censurate». 11.4.− Non sussisterebbe, ad avviso della difesa provinciale, neppure la prospettata lesione dei principi dell’affidamento e di certezza del diritto, in quanto è l’art. 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977 che demanda al legislatore provinciale la determinazione dei canoni demaniali e ne sancisce la competenza ad intervenire, così escludendo profili di arbitrarietà dell’intervento legislativo. Analogamente, la determinazione dei canoni è esclusivamente finalizzata ad assicurare che il prelievo della risorsa da parte del concessionario e la distrazione del bene dall’uso collettivo trovino adeguato corrispettivo, per cui deve escludersi che la misurazione dei canoni di concessione sia annoverabile tra le misure di sostegno alle fonti energetiche rinnovabili, previste dalla direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità). 11.5.− Quanto ai riflessi indiretti della determinazione dei canoni sulle materie «trasversali» della tutela dell’ambiente e della tutela della concorrenza, la difesa provinciale evidenzia come le inevitabili interferenze sulle competenze legislative di matrice concorrente e residuale non possano comportare l’illegittimità degli interventi del legislatore provinciale «sintonizzati sulla realtà produttiva territoriale», nei quali il diretto coinvolgimento del territorio nella gestione delle risorse rende opportuna la loro regolamentazione in sede locale. A tale scopo richiama le sentenze di questa Corte n. 383 del 2005 e n. 14 del 2004. Sotto connesso profilo, contesta l’applicazione, invocata dal rimettente, dei principi affermati dalla Corte costituzionale nelle pronunce n. 142 e n. 29 del 2010: sostiene, infatti, che, nel caso in esame, le competenze legislative provinciali discendono dall’art. 1-bis, comma 16, del d.P.R. n. 235 del 1977, che demanda al legislatore provinciale la determinazione dell’ammontare dei «canoni demaniali di concessione». Evidenzia, altresì, la contraddittorietà dell’assunto del giudice rimettente, che ritiene non manifestamente infondato il dubbio sul contrasto tra la normativa 14 229 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 provinciale e l’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., affermando, contemporaneamente, che la determinazione del canone delle concessioni di acqua pubblica appartiene alla competenza legislativa concorrente e che il canone dovrebbe essere determinato secondo parametri omogenei su tutto il territorio nazionale. 11.6.− La Provincia eccepisce l’inammissibilità, e, comunque, l’infondatezza delle argomentazioni del rimettente sulla distorsione dell’istituto della concessione, che verrebbe indebitamente utilizzato per sottrarre reddito ai concessionari. Contesta che l’esercizio della potestà di determinazione del canone possa essere limitata dal disposto dell’art. 13 dello statuto speciale che prevede che i concessionari cedano annualmente a titolo gratuito alla Provincia una quota dell’energia prodotta rilevando, in proposito, che il doppio onere di natura solidaristica non è stato introdotto con le disposizioni censurate, essendo risalente al 1983. Quanto alla portata discriminatoria delle disposizioni censurate in relazione al sollevato contrasto con gli artt. 3, 41 e 120 Cost., deduce che la rideterminazione dei canoni concessori non costituisce un ostacolo alla commerciabilità dell’energia elettrica anche al di fuori del territorio provinciale e non produce indebite differenziazioni tra soggetti pubblici (che non possono delocalizzare gli impianti) e soggetti privati produttori di energia elettrica, in quanto il presupposto dell’obbligazione al pagamento del canone «prescinde dalle caratteristiche del destinatario della disciplina, ed ha natura obiettiva, dovendosi identificare, come rilevato, nell’utilizzo della risorsa, cui consegue l’obbligo di “risarcire” la collettività del depauperamento subito». 12.− Con memoria depositata l’11 settembre 2012, l’Azienda Energetica Spa – Etschwerke A.G. ha svolto considerazioni a sostegno della questione di illegittimità costituzionale della disciplina provinciale, argomentando, per ciascuna censura, in termini sostanzialmente coincidenti con quelli del giudice rimettente. 13.− In data 21 gennaio 2014 le parti private hanno depositato ulteriori memorie, nelle quali hanno nuovamente ripercorso gli argomenti a sostegno delle richieste rassegnate negli atti di costituzione. Considerato in diritto 1.− Con ordinanza depositata il 15 maggio 2012, il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha sollevato − in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 113, 117, commi primo, secondo, lettere e) ed s), terzo, e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 5, 9 e 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi 15 230 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), ed agli artt. 1 e 1-bis del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), − questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate – legge finanziaria 2004), nella parte in cui, modificando l’art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 marzo 1983, n. 10 (Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica), fissa l’ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, stabilendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004. In relazione ai parametri sopra indicati, lo stesso rimettente solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 agosto 2000, n. 13 (Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 e norme legislative collegate), nella parte in cui modificando l’art. 1, commi 1 e 2, della medesima legge prov. n. 10 del 1983, aveva per la prima volta introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio dell’aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l’uso idroelettrico, fissando, altresì, importi differenziati all’interno della stessa tipologia di uso. 2.− Preliminarmente, si precisa che il giudice rimettente è stato investito dei ricorsi promossi in appello dalla società Azienda Energetica Spa – Etschwerke A.G. (AE-EW) nei confronti della Provincia di Bolzano e che nel giudizio a quo si discute dei canoni richiesti alla società concessionaria per gli anni 2004 e 2005 sulla base delle disposizioni provinciali che hanno modificato, succedendosi nel tempo, la disciplina contenuta nell’art. 1, commi 1 e 2, della legge prov. n. 10 del 1983 in materia di «Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica», che sono, come si è detto, l’art. 29, commi 1 e 3, della legge prov. n. 1 del 2004 per il periodo compreso tra il 1° luglio 2004 e il 31 dicembre 2005, e l’art. 3, commi l e 2, della legge prov. n. 13 del 2000, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2004. 2.1.− La Provincia autonoma di Bolzano ha eccepito l’inammissibilità delle questioni per carenza del requisito dell’incidentalità, sull’assunto che il ricorso 16 231 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 introduttivo del giudizio principale sarebbe direttamente rivolto a contestare le disposizioni contenute nelle leggi provinciali n. 1 del 2004 e n. 13 del 2000 e non, invece, gli atti con i quali l’Ufficio delle entrate ha richiesto il pagamento dei canoni di concessione di derivazione idroelettrica in applicazione dei criteri previsti dall’art. 1, comma 1, lettera c), della legge prov. n. 10 del 1983, come modificato dalla normativa censurata. L’eccezione non è fondata. In proposito, si deve rilevare come il giudizio a quo sia connotato da un petitum distinto e autonomo rispetto alle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in quanto, nel giudizio principale, la ricorrente Azienda Energetica Spa Etschwerke A.G. chiede, per gli importi dei canoni di cui contesta la debenza, l’annullamento dei provvedimenti emessi dall’Ufficio Entrate della Provincia di Bolzano e la restituzione di quanto pagato in eccedenza. 3.− Per un compiuto inquadramento delle articolate questioni sollevate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche è necessario ripercorrere l’evoluzione normativa delle competenze in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico (sentenze n. 1 del 2008 e n. 133 del 2005 di questa Corte). Fino al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), relativamente alle grandi derivazioni site nel territorio delle Regioni a statuto ordinario la competenza in materia apparteneva allo Stato, al quale spettavano, a titolo dominicale, i canoni di concessione, in quanto le grandi derivazioni afferivano al demanio statale. Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige escludeva le grandi derivazioni dalla competenza legislativa delle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 9, comma 1, numero 9, del d.P.R. n. 670 del 1972), prevedendo unicamente un coinvolgimento procedimentale delle suddette Province, alle quali l’art. 71 del medesimo statuto speciale attribuiva i nove decimi dei canoni riscossi per le grandi derivazioni relative al proprio territorio. L’art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), chiariva che il predetto art. 71 si riferiva alle concessioni relative al demanio idrico statale, spettando alle Province autonome l’intero canone delle concessioni relative al proprio demanio idrico. 17 232 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 3.1.− Il quadro normativo è mutato con il d.lgs. n. 112 del 1998, che, all’art. 86, ha conferito alle Regioni competenti per territorio l’intera gestione del demanio idrico, e al successivo art. 89 ha specificato che la suddetta gestione comprende tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all’introito dei relativi proventi. Da tale trasferimento era rimasto temporaneamente escluso il settore delle grandi derivazioni per uso idroelettrico (art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998) in quanto, in attesa del recepimento della direttiva 19 dicembre 1996, n. 96/92/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), le concessioni continuavano ad essere rilasciate dallo Stato secondo la procedura dell’intesa con la Regione interessata. Successivamente, con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico), adottato ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), si è provveduto ad attuare il trasferimento alle Regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2001, del personale, dei mezzi ed anche degli atti relativi agli affari pendenti in materia di derivazioni di acque pubbliche. 3.2.− Con riferimento alla Regione Trentino-Alto Adige, il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), ha realizzato l’adeguamento dello statuto speciale alle innovazioni introdotte con i decreti legislativi del 1998 e del 1999, modificando l’art. 8, comma 1, lettera e), del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), e trasferendo il demanio idrico dello Stato. 18 233 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 Il d.lgs. n. 463 del 1999 ha inoltre modificato l’art. 14 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), concernente l’ambito territoriale di competenza per le concessioni di grande derivazione, eliminando il riferimento allo statuto speciale della Regione. Il d.lgs. n. 463 del 1999 ha infine introdotto l’art. 1-bis nel corpo delle norme di cui al d.P.R. n. 235 del 1977, che al comma 1 prevede che a decorrere «dal 1° gennaio 2000 è delegato alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l’esercizio delle funzioni statali in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico», e al comma 16, rilevante nel caso di specie, prevede che «I proventi derivanti dall’utilizzo delle acque pubbliche, ivi compresi i canoni demaniali di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, spettano alla provincia competente per territorio. Le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, ivi compresi i canoni demaniali di concessione, sono disciplinati con legge provinciale nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonché dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e deg1i obblighi comunitari». 3.3.− Con l’entrata in vigore delle modifiche del Titolo V della Parte II della Costituzione, alle Regioni ordinarie è stata attribuita la competenza concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» (art. 117, terzo comma, Cost.). Come affermato da questa Corte nella sentenza n. 383 del 2005, 1e competenze spettanti in materia di energia alle Province autonome di Trento e di Bolzano in base allo statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige sono meno ampie rispetto a quelle riconosciute nella stessa materia alle Regioni ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., sicché le Province stesse possono, sulla base dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), rivendicare una propria competenza legislativa concorrente nella materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» identica a quella delle Regioni ad autonomia ordinaria. 3.4.− Con il decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige che integrano e modificano disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico), e il d.lgs. 7 novembre 2006, n. 289 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al 19 234 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico), i commi 1 e 2 dell’art. 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977 sono stati riformulati. È stato riconosciuto alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio «secondo quanto disposto dall’articolo 01 e nel rispetto degli obblighi comunitari, l’esercizio delle funzioni già esercitate dallo Stato in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico» ed è stato ribadito che «con legge provinciale, nel rispetto degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario e degli accordi internazionali, dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione, nonché dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, sono disciplinate le grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico». 4.− Quanto alla disciplina dei canoni di concessione, l’art. 35 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), ha sancito il principio di onerosità delle utenze di acqua pubblica e ha introdotto la fondamentale distinzione, in base alla tipologia di utilizzazione, tra derivazioni «di acqua potabile o di irrigazione» per le quali ha fissato il canone annuo per ogni modulo, pari a cento litri al minuto secondo, e derivazioni per forza motrice, per le quali ha fissato il canone annuo «per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice». Secondo gli stessi criteri, l’art. 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 (Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, nell’introdurre l’adeguamento dei canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica ne ha fissato l’ammontare in relazione alle diverse utilizzazioni, differenziando per ogni modulo di acqua (o per ettaro) ad uso di irrigazione, ad uso potabile, igienico e simili, ad uso industriale e per pescicoltura e per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta per uso forza motrice. Analogamente, l’art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), cosiddetta «legge Galli», nel ribadire il principio che i canoni «costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate», ne ha rideterminato nuovamente gli importi sempre in base al modulo, per l’uso di irrigazione, per il consumo umano, per l’uso industriale, per la pescicoltura, e «per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, per le concessioni di derivazione 20 235 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 ad uso idroelettrico». Al comma 5, l’art. 18 stabiliva che, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sarebbero state, tra l’altro, definite le modalità «per l’aggiornamento triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione programmato e delle finalità di cui alla presente legge». 5.− Per la Provincia autonoma di Bolzano, il più volte citato art. 1 della legge prov. n. 10 del 1983 ha riprodotto i criteri fissati dalla legislazione statale, diversificando gli importi del canone per ogni litro al secondo per l’uso potabile, domestico ed antincendio, irriguo, per uso industriale, pescicoltura ed altro, e per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta per l’uso idroelettrico. L’art. 3, comma 1, della legge prov. n. 13 del 2000 ha sostituito, come si è detto, il comma 1 dell’art. 1 della legge prov. n. 10 del 1983 e ha rideterminato gli importi del canone, per uso forza motrice, in lire 10.500 per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta. Il comma 2 dell’art. 3 in esame, nel sostituire il comma 2 dell’art. 1 della legge prov. n. 10 del 1983, ha previsto che «A decorrere dal 1 gennaio 2000 il canone annuo per l’uso idroelettrico oltre 3.000 chilowatt è stabilito nella misura di lire 30.000 per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta» ed ha così operato, per la prima volta, la differenziazione del canone in base ad un criterio progressivo nell’ambito della stessa tipologia d’uso. L’art. 29, comma 1, della legge prov. n. 1 del 2004 ha sostituito la lettera c) del comma 1 dell’art. 1 della legge prov. n. 10 del 1983 e − secondo gli stessi criteri introdotti dalla legge prov. n. 13 del 2000 − ha rideterminato i canoni per uso idroelettrico: «1) fino a 220 kW: 8,00 euro per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, con una quota annua esente di 50,00 euro; 2) da 220 kW a 3.000 kW: 10 euro per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta; 3) oltre 3.000 kW: 24 euro per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta», stabilendo, al comma 3, la decorrenza degli aumenti dal 1° luglio 2004. 5.1.− Sulla scia dei principi dettati dal legislatore statale in materia di aggiornamento dei canoni, l’art. 34 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 maggio 1999, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001 e norme legislative collegate − legge finanziaria 1999), ha introdotto il comma 13 dell’art. 1 della legge prov. n. 10 del 1983, riconoscendo la competenza della Giunta provinciale in materia di aggiornamento dei canoni in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT. 21 236 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 L’art. 3, comma 3, della legge prov. n. 13 del 2000, inserendo il comma 2-bis dell’art. 1 della legge prov. n. 10 del 1983 prevedeva che gli importi dei canoni e dei sovracanoni potevano essere aggiornati annualmente dalla Giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT. In seguito, il comma 2-bis in esame è stato abrogato dall’art. 36 della legge prov. Bolzano 28 luglio 2003, n. 12 (Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005). La disciplina dell’aggiornamento del canone continuava, dunque, ad essere dettata dal comma 13 dell’art. 1 della legge prov. n. 10 del 1983, introdotto dall’art. 34 della legge prov. n. 1 del 1999, successivamente sostituito dall’art. 41, comma 2, della legge prov. n. 1 del 2003, secondo cui: «Gli importi dei canoni annui e minimi per le singole utenze di acqua pubblica possono essere aggiornati ogni biennio dalla giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT. I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità di 10 cent». 6.− Venendo all’esame delle singole questioni, il Tribunale superiore delle acque pubbliche censura l’art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004 e l’art. 3 della legge prov. n. 13 del 2000 in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., poiché determinando il canone di concessione in base ad un criterio progressivo, e in modo differenziato all’interno della stessa tipologia di uso delle acque, le disposizioni si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale di proporzionalità del canone all’effettiva entità dello sfruttamento della risorsa, della unicità del canone nell’ambito della stessa utilizzazione delle acque e dell’aggiornamento biennale del canone in virtù di provvedimento amministrativo. 6.1.– Le censure prospettate dal rimettente devono essere valutate nel quadro della potestà normativa spettante alla Provincia autonoma di Bolzano nella determinazione dei canoni di concessione, che come affermato da questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 383 del 2005, n. 8 del 2004 e n. 303 del 2003) è riconducibile, sulla base dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, alla competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» identica a quella spettante alle Regioni ad autonomia ordinaria, il cui esercizio deve avvenire nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, come previsto dall’art. 117, terzo comma, Cost. 22 237 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 6.2.– Si è detto che la disciplina statale in materia di grandi derivazioni di acque pubbliche detta il principio dell’onerosità delle concessioni, le quali sono soggette al pagamento di un canone, definito come il «corrispettivo per gli usi delle acque prelevate» dall’art. 18 della legge n. 36 del 1994 (cosiddetta «legge Galli»), e avente lo scopo di ripagare la collettività per la devoluzione utilitaristica di un bene comune. L’art. 35 del r.d. n. 1775 del 1933 (Testo unico sulle acque) aveva stabilito, nell’ambito di ciascuna tipologia di utilizzazione, la proporzionalità del canone alla fruizione della risorsa sulla base del modulo (pari a cento litri al minuto secondo) per l’uso potabile e irriguo, e «per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice» per l’uso delle acque come fonte diretta di produzione dell’energia. La successiva legislazione statale non si è discostata dai principi dettati dal testo unico, confermando, per quel che rileva nel caso in esame, la previsione generale del canone «per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico» (così l’art. 18, della legge n. 36 del 1994, sopra citato). 6.3.– Ad avviso del giudice rimettente, dalla legislazione statale innanzi indicata deriverebbero i principi della differenziazione dei canoni esclusivamente in base alla tipologia della fruizione e del divieto di una tariffa progressiva nell’ambito della medesima utilizzazione. La censura non è fondata. Si è già affermato che, come precisato dal rimettente, la questione riguarda gli anni 2004/2005 e che in tale periodo alle Province autonome già erano state trasferite le funzioni relative al demanio idrico statale (che comprendevano la «determinazione dei canoni di concessione» relativi «alle derivazioni di acqua pubblica») e che era stata loro riconosciuta la potestà legislativa concorrente in tale materia. Occorre, quindi, valutare se detta potestà legislativa era vincolata da principi fondamentali che ostassero alle scelte effettuate. Al riguardo, le conclusioni del rimettente non possono essere condivise, essendo emerso, dall’esame dell’evoluzione normativa, che i soli principi della legislazione statale, nel cui perimetro doveva essere esercitata la potestà legislativa concorrente in materia di energia di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., si compendiavano nella onerosità della concessione e nella determinazione del canone in base all’effettiva entità dello sfruttamento della risorsa idrica (sentenza della Corte di cassazione civile, sezioni unite, 30 giugno 2009, n. 15234, in una controversia tra la Provincia autonoma di 23 238 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 Bolzano e la odierna società, in materia di canoni per le derivazioni di acqua pubblica a scopo idroelettrico). Non può, di contro, qualificarsi come espressione di un principio fondamentale il criterio di determinazione del canone in base ad un importo fisso e non progressivo, in quanto la legislazione statale non vietava che un maggior uso del bene pubblico potesse essere assoggettato a costi maggiori. La misurazione del corrispettivo dovuto per la concessione ad uso idroelettrico costituiva una delle concrete modalità di esercizio della potestà normativa provinciale (sentenza della Corte di cassazione civile, sezioni unite, 11 luglio 2011, n. 15144). Per tutte le considerazioni svolte, la questione non è fondata, in quanto le disposizioni provinciali che hanno fissato importi differenziati del canone all’interno della stessa tipologia di uso idroelettrico, sulla base di una tariffa di tipo progressivo in relazione al crescere dei chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, non erano in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale. 7.− Sostiene il giudice rimettente che un altro principio fondamentale espresso dalla legislazione statale sarebbe «quello secondo cui i canoni non possono essere aumentati indiscriminatamente, bensì aggiornati ogni certo numero di anni con provvedimento amministrativo adottato dalla autorità amministrativa che deve attenersi ad un criterio predeterminato, generalmente costituito dal tasso di inflazione, o dall’aumento del costo della vita, o da simili parametri». Non pertinente, tuttavia, si rivela il richiamo – come se esprimesse un principio non derogabile dal legislatore provinciale − al disposto dell’art. 1, comma 13, della legge prov. n. 10 del 1983 (introdotto dall’art. 34 della legge prov. n. 1 del 1999), come sostituito dall’art. 41, comma 2, della legge prov. n. 1 del 2003, secondo il quale «Gli importi dei canoni annui e minimi per le singole utenze di acqua pubblica possono essere aggiornati ogni biennio dalla giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT», in quanto atto pariordinato a quello che lo ha sostituito. Per ciò che riguarda poi il contenuto di quest’ultimo, occorre osservare che, con ogni evidenza, esso non assolve alla stessa finalità dell’adeguamento biennale del canone in base al costo della vita, che − all’infuori dei casi previsti dall’art. 10 del decreto-legge n. 546 del 1981, e dall’art. 18 della legge n. 36 del 1994 − è stato sempre attuato con provvedimento della Giunta provinciale (delibere n. 2008 del 2012, n. 177 del 2011, n. 27 del 2009, n. 4500 del 2006 e n. 4819 del 2004). 24 239 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 Ne consegue, anche sotto il profilo in esame, la non fondatezza della censura. 8.− Quanto detto al paragrafo precedente porta a ritenere del pari non fondata la censura in base alla quale l’art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004, intervenendo a distanza di un solo anno da quando lo stesso legislatore provinciale aveva ribadito la regola dell’aggiornabilità biennale del canone con la legge prov. n. 1 del 2003, e disponendo, anche per le concessioni in corso, l’aumento del canone da 15,00 euro a 24,00 euro al chilowatt per le potenze medie maggiori di 3.000 chilowatt, si porrebbe in contrasto con i principi dell’ordinamento comunitario dell’affidamento all’invarianza dei canoni e della certezza del diritto cui il legislatore provinciale deve uniformarsi ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost., e arrecherebbe, di conseguenza, pregiudizio alla libertà di iniziativa economica sancita dall’art. 41 Cost. Ed, infatti, anche in questo caso la prospettazione del Tribunale rimettente si presta all’osservazione critica di aver accomunato il criterio di determinazione del canone dettato dalla normativa censurata, all’attività amministrativa di competenza della Giunta provinciale, di adeguamento biennale del canone al costo della vita. Va poi rimarcato che, come evidenziato al paragrafo 6, la previsione avente la funzione di consentire la misurazione del canone non è espressione di un principio fondamentale della legislazione statale, costituendo la modalità concreta di esercizio della potestà normativa provinciale. 8.1.− Né può valere l’affermazione con cui si invoca una specie di immodificabilità del sistema tariffario, in quanto, come affermato da questa Corte, «nel nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione). Unica condizione essenziale è che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenza n. 264 del 2005, e, in senso conforme, sentenze n. 236 e n. 206 del 2009). Si deve richiamare, in proposito, anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha sottolineato che una mutazione dei rapporti di durata deve 25 240 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 241 ritenersi illegittima quando incide sugli stessi in modo «improvviso e imprevedibile» senza che lo scopo perseguito dal legislatore imponga l’intervento (sentenza del 29 aprile 2004, in cause C-487/01 e C-7/02). In tale solco, con la sentenza n. 302 del 2010 questa Corte ha reputato legittimo l’intervento legislativo teso alla «variazione dei criteri di calcolo dei canoni dovuti dai concessionari di beni demaniali» e volto ad adeguare i canoni di godimento di beni pubblici con lo scopo di consentire allo Stato una maggiorazione delle entrate e di rendere i canoni più equilibrati rispetto a quelli pagati a favore di locatori privati. 8.2.− Né si può ritenere che l’effetto dell’aumento del canone prodotto dalla disposizione legislativa censurata sia giunto inaspettato, in quanto l’adozione del criterio della graduazione del canone sulla base degli scaglioni di potenza «non è frutto di una decisione improvvisa ed arbitraria del legislatore, ma si inserisce in una precisa linea evolutiva nella disciplina dell’utilizzazione dei beni demaniali» (sentenza n. 302 del 2010). A sostegno di tale conclusione milita, nel caso in esame, il dato storico della reiterazione nel tempo dell’intervento normativo sospettato di illegittimità costituzionale, adottato per la prima volta nel 2000, confermato nel 2004 e ribadito, da ultimo, dall’art. 31, comma l, lettera a), della legge prov. 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 − Legge finanziaria 2011). Quest’ultima disposizione, pur estranea al presente giudizio, come ha affermato il rimettente, oltre ad abrogare l’art. l, comma l, lettera c), della legge prov. n. 10 del 1983, ha contemporaneamente inserito l’art. 19-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 luglio 2006, n. 7 (Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2006 e per il triennio 20062008), che al comma 2 ha previsto, ancora una volta, che «i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica per uso idroelettrico sono rideterminati in 9,65 euro per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta fino a 220 kW, con una quota annua esente di 50,00 euro, in 11,95 euro per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta da 220 kW fino a 3.000 kW e in 27,15 euro per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta oltre 3.000 kW». Quanto precede consente di ritenere non irragionevole l’opzione normativa di rideterminazione del canone sulla base di fasce di utenza commisurate alla potenza 26 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 242 nominale degli impianti di derivazione idroelettrica, sulla quale si è assestato nel tempo il legislatore provinciale allo scopo di attuare un maggiore prelievo al progredire della risorsa sottratta all’uso della collettività, nell’ottica della più idonea preservazione delle risorse idriche. 9.− Il Tribunale superiore delle acque pubbliche solleva questione di illegittimità costituzionale dell’art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004, e dell’art. 3, commi l e 2, della legge prov. n. 13 del 2000, anche in quanto il legislatore provinciale avrebbe adottato leggi provvedimento arbitrariamente e in assenza dei presupposti per legiferare in violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché per sottrarre agli interessati il diritto, garantito dagli artt. 24 e 113 Cost., di impugnare l’aumento del canone dinanzi al giudice ordinario o amministrativo. 9.1.− L’esame delle censure sollevate presuppone, in primo luogo, la verifica della riconducibilità delle disposizioni censurate alla categoria delle leggi provvedimento, che, secondo la tesi del rimettente, sarebbero state adottate con un contenuto sostitutivo degli atti amministrativi di adeguamento del canone disciplinati dallo stesso legislatore provinciale. Nella giurisprudenza costituzionale sono state definite leggi provvedimento quelle che «contengono disposizioni dirette a destinatari determinati» (sentenze n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e n. 2 del 1997), ovvero «incidono su un numero determinato e limitato di destinatari» (sentenza n. 94 del 2009), che hanno «contenuto particolare e concreto» (sentenze n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009, n. 241 del 2008, n. 267 del 2007 e n. 2 del 1997), «anche in quanto ispirate da particolari esigenze» (sentenze n. 270 del 2010 e n. 429 del 2009), e che comportano l’attrazione alla sfera legislativa «della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all’autorità amministrativa» (sentenze n. 94 del 2009 e n. 241 del 2008). Questa Corte ha, peraltro, da sempre affermato la compatibilità della legge provvedimento con l’assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, in quanto nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto (sentenze n. 275 del 2013, n. 85 del 2013 e n. 143 del 1989), pur ribadendo, al contempo, che le leggi provvedimento devono soggiacere ad uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore (sentenze n. 20 del 2012, n. 429 del 2002 e n. 2 del 1997). 27 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 9.2.– La censura non è fondata. Nel senso della non ascrivibilità delle norme provinciali in scrutinio alla categoria delle leggi provvedimento depone, in primo luogo, la considerazione che le impugnate disposizioni in materia di determinazione dei canoni costituiscono espressione della potestà normativa riconosciuta alla Provincia dalla normativa di attuazione dello statuto, vale a dire dal comma 16 dell’art. 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977, aggiunto dall’art. 11 del d.lgs. n. 463 del 1999, ai sensi del quale «Le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, ivi compresi i canoni demaniali di concessione, sono disciplinati con legge provinciale nel rispetto dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione, nonché dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e deg1i obblighi comunitari». Si è, altresì, posto in luce che il potere di determinazione dei canoni di concessione è stato esercitato dalla Provincia nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e che la modalità di quantificazione del canone costituisce atto di esercizio di potestà normativa, da tenere distinto dal provvedimento amministrativo di adeguamento biennale del canone in base al costo della vita. Anche sul piano soggettivo, infine, la platea dei destinatari è indeterminata, essendo la disciplina provinciale rivolta a qualunque concessionario che utilizzi l’acqua per impieghi di natura idroelettrica nell’ambito territoriale di riferimento. 9.3.– L’inquadramento dell’intervento normativo provinciale sulla scorta delle considerazioni svolte rende ultroneo il vaglio di costituzionalità imposto dalla giurisprudenza della Corte per gli atti aventi natura di leggi provvedimento, non essendo configurabile né la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione prospettata dal rimettente in relazione all’arbitrarietà ed alla non ragionevolezza della disciplina denunciata, né la lamentata lesione del diritto dei concessionari alla tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario e amministrativo. 10.− Il giudice rimettente dubita, ancora, della legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004 e dell’art. 3, commi l e 2, della legge prov. n. 13 del 2000, in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’eccesso di potere in cui sarebbe incorso il legislatore provinciale ancorando l’aumento del canone soltanto alla quantità di acqua di cui si consente l’utilizzazione, secondo il criterio della progressione della potenza concessa o riconosciuta, prescindendo da altri valori o elementi (quali, ad esempio, il diverso impatto ambientale o il diverso rendimento degli impianti), con l’effetto di incentivare la proliferazione di piccoli impianti a basso rendimento che 28 243 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 risultano di maggior impatto ambientale rispetto a pochi, grandi impianti di nuova generazione. 10.1.− La censura non è fondata. Per quanto evidenziato nei paragrafi che precedono, la finalità della disciplina provinciale porta ad escludere che la ragionevolezza dei criteri dettati per la misurazione dei canoni possa essere ancorata alla valutazione di altri elementi, quali il diverso impatto ambientale o il diverso rendimento degli impianti, del tutto estranei all’intervento teso esclusivamente ad assicurare − sulla base della linea di indirizzo politico-economico seguita dal legislatore provinciale − l’adeguatezza del corrispettivo dovuto per il prelievo della risorsa da parte del concessionario in relazione alla distrazione della risorsa idrica dall’uso della collettività. 11.− Non è del pari fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni provinciali per contrasto con gli artt. 3, 41 e 120 Cost., nonché con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai principi generali dell’ordinamento comunitario in tema di tutela del libero commercio, della libertà di iniziativa economica e della concorrenza. In questo caso, il rimettente argomenta sostenendo la portata discriminatoria delle norme censurate e gli effetti distorsivi dalle stesse prodotti sul mercato dell’energia elettrica, sia sotto il profilo dell’indebito vantaggio che nello stesso settore che provvede a regolamentare deriverebbe alla Provincia di Bolzano − quale proprietaria della società SEL spa, che sarebbe il solo operatore in grado di pagare canoni definiti esorbitanti ed alternativi alla distribuzione degli utili a favore dell’ente proprietario − sia per il pregiudizio ai produttori di energia operanti nel territorio provinciale, che subirebbero un costo quasi raddoppiato rispetto a quello sostenuto dagli operatori nazionali e delle altre Regioni. 11.1.− La prospettazione in esame àncora il vulnus alla concorrenza, vale a dire alla lesione del diritto di iniziativa economica, e alla libera circolazione dell’energia elettrica, all’assunto secondo il quale le indebite differenziazioni tra operatori pubblici e privati nell’ambito del territorio provinciale, nonché nei confronti dei produttori di energia non gravati da un costo così elevato, deriverebbero dallo snaturamento del canone concessorio dalla natura di corrispettivo, attuato con le disposizioni censurate. L’erroneità di tale approccio ricostruttivo deriva da quanto si è rimarcato in ordine al carattere non arbitrario dell’intervento del legislatore provinciale, in relazione alla 29 244 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 non irragionevolezza delle finalità perseguite nel dettare la disciplina dei canoni concessori. Le lamentate differenze di trattamento trovano, ancora una volta, ampia giustificazione nell’esercizio del potere determinativo con cui la Provincia, senza violare i principi fondamentali della legislazione statale, ha adottato i criteri per la misurazione delle prestazioni dovute dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche operanti nel proprio territorio, criteri che − come detto al paragrafo precedente − prescindono dalle caratteristiche dei destinatari ed hanno natura oggettiva, essendo rapportati all’entità dell’utilizzo della risorsa idrica ed all’obbligo di risarcire la collettività locale per la crescente devoluzione utilitaristica di un bene comune. 12.− Ad avviso del giudice a quo, l’art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004, e l’art. 3, commi l e 2, della legge prov. n. 13 del 2000, si porrebbero in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., in relazione all’art. 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in quanto l’introduzione, con legge provinciale, di un canone particolarmente gravoso rispetto a quello applicato nel restante territorio nazionale invaderebbe la competenza esclusiva dello Stato nelle materie «trasversali» della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente, contrastando con il principio dell’omogeneità del canone su tutto il territorio nazionale, disincentivando l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili qual è quella idroelettrica, e provocando un aumento del costo dell’energia con effetti riflessi in tema di concorrenza. Il rimettente invoca anche il dettato dell’art. 171 del d.lgs. n. 152 del 2006, in materia di determinazione del canone idroelettrico per le grandi derivazioni in corso di sanatoria della Regione siciliana, che dimostrerebbe quale fosse, all’epoca, l’entità del canone medio stimato congruo dal legislatore nazionale. 12.1.− A sostegno delle suindicate censure, il Tribunale superiore delle acque pubbliche richiama i principi affermati da questa Corte nelle sentenze n. 142 e n. 29 del 2010, secondo cui la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato contenuta nell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 è ascrivibile, «in prevalenza, alla tutela dell’ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato». Sostiene che se attraverso la determinazione della tariffa nell’ambito territoriale ottimale il legislatore statale ha fissato livelli uniformi di tutela dell’ambiente, anche in riferimento alle concessioni di acqua pubblica attribuite alla competenza concorrente della Provincia di Bolzano l’omogeneità del canone sarebbe 30 245 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 «finalizzata a preservare il bene giuridico ambiente dai rischi derivanti da una disciplina non uniforme e a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore della produzione idroelettrica». 12.2.− La questione non è fondata in relazione alla dedotta violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., essendo stata prospettata sulla base di una normativa, utilizzata come parametro interposto, che è inconferente nel giudizio a quo. Anche tralasciando la questione relativa al diverso ambito di applicazione dell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, è sufficiente ricordare che la questione oggetto del giudizio da parte del rimettente si riferisce − come chiarito dallo stesso Tribunale superiore laddove precisa la non riferibilità al suo caso del novum normativo rappresentato dalla legge prov. n. 15 del 2010 − agli anni 2004-2005 ed alla normativa allora vigente, precedente, quindi, alla data (29 aprile 2006) in cui sono entrate in vigore, salvo il caso di cui al successivo paragrafo 12.3., le «Norme in materia ambientale». 12.3.− La questione è, per lo stesso dirimente motivo, parimenti non fondata sotto i connessi profili relativi al contrasto delle disposizioni provinciali con l’art. 171 del d.lgs. n. 152 del 2006, ed alla disincentivazione dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili paventata dal rimettente. Non giova, invero, il richiamo all’art. 171 del d.lgs. 152 del 2006, che dettando le disposizioni per fronteggiare una situazione specifica, e cioè «Nelle more del trasferimento alla regione Sicilia del demanio idrico, per le grandi derivazioni in corso di sanatoria di cui all’articolo 96, comma 6, ricadenti nel territorio di tale regione […]», fissava retroattivamente solo per tale realtà regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il canone per le concessione di grandi derivazioni ad uso idroelettrico in 12,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale assentita. Il dato letterale e la dichiarata finalità della previsione impediscono infatti di trarre dalla norma una generale valutazione di retroattività della disciplina nonché di congruità del canone valevole per tutto il territorio nazionale. 12.4.– Venendo al dedotto contrasto delle disposizioni provinciali con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la nozione di concorrenza «riflette quella operante in ambito comunitario e comprende: a) sia gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali le misure legislative di tutela in senso proprio, che contrastano gli 31 246 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati […]; b) sia le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, eliminando barriere all’entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo, cioè, in generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche (ex multis: sentenze n. 270 e n. 245 del 2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n. 401 del 2007)» (sentenza n. 38 del 2013). La materia «tutela della concorrenza», per il suo carattere finalistico, non ha estensione certa e delimitata, ma ha carattere «trasversale» in relazione «ai mercati di riferimento delle attività economiche incise dall’intervento e in grado di influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle regioni» (sentenza n. 38 del 2013 e le sentenze, ivi richiamate, n. 80 del 2006, n. 175 del 2005, n. 272 e n. 14 del 2004). 12.5.– Anche sotto il profilo in esame la censura non è fondata. Ed infatti, come si è già rilevato, con le norme in oggetto la Provincia, nell’esercizio della propria competenza in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia, ha attuato la quantificazione del corrispettivo delle concessioni per l’utilizzazione delle acque a scopo idroelettrico. Va peraltro osservato che in tale settore il legislatore statale ha espressamente affrontato l’esigenza di tutelare la concorrenza garantendo l’uniformità della disciplina sull’intero territorio nazionale soltanto con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, dettando, all’art. 37, in vigore dal 12 agosto 2012, una serie di disposizioni che, come affermato da questa Corte nella recente sentenza n. 28 del 2014, mirano ad agevolare l’accesso degli operatori economici al mercato dell’energia secondo condizioni uniformi sul territorio nazionale. È, pertanto, solo da tale data che lo Stato ha ritenuto di attrarre nell’ambito della lettera e) del secondo comma dell’art. 117, Cost., la suddetta disciplina. 13.− La questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004 e dell’art. 3, commi l e 2, della legge prov. n. 13 del 2000, non è fondata anche in relazione al dedotto contrasto con le previsioni dello Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige (artt. 5, 9 e 13 del d.P.R. n. 670 del 1972) e con le norme di attuazione dello statuto speciale in materia di energia (artt. 1 e 1-bis, del d.P.R. n. 235 32 247 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 del 1977), nonché con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e dell’eccesso di potere legislativo. 13.1.− Il giudice a quo muove dell’assunto che la Provincia autonoma di Bolzano abbia legiferato in violazione della normativa di attuazione statutaria che ha espressamente attribuito il potere di svolgere attività nel settore elettrico agli enti locali, senza ricomprendervi le Province autonome. Tale ricostruzione non può essere condivisa, poiché si basa su un’interpretazione della normativa richiamata che omette di considerare che l’art. 1 del d.P.R. n. 235 del 1977 − sostituito dall’art. 10 del d.lgs. n. 463 del 1999 − nello stabilire che gli enti locali (Comuni e unioni di Comuni, loro consorzi o altre forme associative previste dall’ordinamento degli enti locali, ivi compresi gli enti di cui all’art. 7 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste») hanno facoltà di esercitare le attività elettriche nelle forme previste, fa salvo quanto disposto, tra l’altro, dall’art. 1-bis − aggiunto, contestualmente, dal medesimo d.lgs. n. 463 del 1999 − che disciplina le competenze della Provincia in materia di canoni di concessione. 13.2.− Sotto connesso profilo, il rimettente sottolinea che l’art. 13 dello statuto speciale riconosce alle Province autonome una cospicua quota di energia prodotta dai concessionari di grandi derivazioni nella forma del sovracanone, e da ciò fa discendere il divieto implicito per la Provincia autonoma di Bolzano di acquisire parte del valore della concessione con altra modalità. Neppure tale approccio può essere condiviso in ragione della diversa natura degli istituti posti a confronto dal giudice a quo. Ed infatti, come questa Corte ha avuto modo di rilevare a proposito della disciplina dettata dall’art. 1, comma 2-bis, della legge prov. n. 10 del 1983 (abrogato, come si è detto, dall’art. 36 della legge prov. n. 12 del 2003), «la disciplina dei sovracanoni non attiene […] alla materia della utilizzazione delle acque» (sentenza n. 533 del 2002) e il solo canone ha natura di provento, «esulando la disciplina dei sovracanoni dall’ambito delle competenze provinciali» (ordinanza n. 21 del 2004). Nello stesso solco, con la citata sentenza n. 533 del 2002, questa Corte ha posto in luce che «La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che il sovracanone richiesto ad un concessionario di utenza idrica configura una prestazione patrimoniale (così anche questa Corte con le sentenze n. 257 del 1982 e n. 132 del 33 248 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 1957), non ha carattere indennitario ed è correlato solo all’esistenza attuale e non all’uso effettivo della concessione di derivazione, la quale costituisce così il presupposto materiale di un’imposizione finalizzata ad integrare le risorse degli enti territoriali interessati, nel quadro di un’esigenza di sostegno dell’autonomia locale». Ne consegue, pertanto, la non fondatezza della questione sotto tutti i profili esaminati. 14.− Sempre in riferimento all’art. 1 del d.P.R. n. 235 del 1977, il Tribunale superiore delle acque pubbliche censura entrambe le disposizioni provinciali per contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevole disparità di trattamento, e con gli artt. 41 e 120 Cost., sostenendo che la disciplina dei canoni pregiudicherebbe esclusivamente gli enti locali concessionari, che essendo istituzionalmente chiamati a gestire le attività elettriche, almeno in forma prevalente, nel territorio provinciale, non possono, di regola, delocalizzare la produzione rispetto alle imprese private. Lamenta, inoltre, che l’aumento del canone in misura significativamente superiore alla media nazionale introdurrebbe un’ingiustificata discriminazione in danno dei concessionari della Provincia autonoma di Bolzano, a favore di coloro che operano fuori dal territorio provinciale. 14.1.− La questione non è fondata. Si richiamano, in proposito, le considerazioni svolte ai paragrafi 8 e 9 sulla finalità dell’intervento del legislatore provinciale, che, nell’esercizio della potestà normativa concorrente, è intervenuto dettando le modalità di determinazione del canone in sintonia con il principio di corrispettività e a prescindere dalle caratteristiche dei titolari delle concessioni. Le presunte differenze di trattamento a discapito degli operatori territoriali trovano, dunque, ancora una volta il loro fondamento nel carattere oggettivo dei criteri dettati per la misurazione delle prestazioni dovute dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche. Per il superamento delle censure relative alla discriminazione attuata in ambito provinciale è inoltre dirimente il rilievo che i criteri adottati dalla Provincia conducono alla quantificazione del canone concessorio non solo in relazione all’entità della fruizione della risorsa, ma anche per risarcire la collettività locale per la devoluzione utilitaristica di un bene comune. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE 34 249 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 20042006 e norme legislative collegate – Legge finanziaria 2004), e dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 agosto 2000, n. 13 (Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 e norme legislative collegate), sollevata, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l’ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 117, primo comma, Cost., dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l’ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004 e dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge prov. n. 13 del 2000, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’arbitrarietà delle norme, ed agli artt. 97, 24 e 113, Cost., dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l’ordinanza indicata in epigrafe; 4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004 e dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge prov. n. 13 del 2000, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il principio della ragionevolezza della disciplina, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l’ordinanza indicata in epigrafe; 5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004 e dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge prov. n. 13 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 120 Cost., ed all’art. 117, primo comma, Cost., dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l’ordinanza indicata in epigrafe; 6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004 e dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge prov. n. 13 del 2000, sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., in relazione agli artt. 154 e 171 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l’ordinanza indicata in epigrafe; 35 250 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014 7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004 e dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge prov. n. 13 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 1 e 1-bis del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), agli artt. 5, 9 e 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e dell’eccesso di potere legislativo, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l’ordinanza indicata in epigrafe; 8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004 e dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge prov. n. 13 del 2000, sollevata, in riferimento all’art. 1 del d.P.R. n. 235 del 1977, all’art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento, ed agli artt. 3, 41 e 120 Cost., dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l’ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2014. F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI 36 251
© Copyright 2024 ExpyDoc