BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE
Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979
Iscrizione al ROC n. 10512 dell’1.10.2004 - Indirizzo della Redazione:
Trento, via Gazzoletti 2 Direttore dell'Ufficio: Hedwig Kapeller
AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL
Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979
Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004 - Adresse der Redaktion:
Trient, via Gazzoletti 2 Amtsdirektorin: Hedwig Kapeller
ANNO 66°
PARTE PRIMA E SECONDA
66. JAHRGANG
ERSTER UND ZWEITER TEIL
BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT
DER
DELLA
REGIONE AUTONOMA
AUTONOMEN REGION
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
N./Nr.
15 aprile 2014
15
15. April 2014
SOMMARIO
INHALTSVERZEICHNIS
Anno 2014
Jahr 2014
PARTE 1
1. TEIL
Decreti del Presidente
Dekret des Präsidenten
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
[90590]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
del 4 aprile 2014, n. 29
Rinvio dei comizi elettorali per l’elezione
diretta del sindaco e del consiglio del
Comune di Mezzocorona (provincia di
Trento) ........................................................ P.
10
Provincia Autonoma di Trento
[90640]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 9 aprile 2014, n. 5-7/Leg.
Modificazioni del decreto del Presidente
della Provincia 3 novembre 2008, n. 50157/Leg "Regolamento concernente le
procedure per l'individuazione delle zone
speciali di conservazione e delle zone di
protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle
aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della
cabina di regia delle aree protette e dei
ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45,
47 e 51 della legge provinciale 23 maggio
2007, n. 11)" ............................................... P.
11
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
2
Decreti
Dekrete
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
[90591]
[90591]
del 13 marzo 2014, n. 86/34.2
Scioglimento per atto dell'autorità della
cooperativa "Domus Studium società
cooperativa", con sede a Bolzano, Via dei
Combattenti, 4/a ai sensi dell'articolo 2545septiesdecies del codice civile. .................. P.
vom 13. März 2014, Nr. 86/34.2
Auflösung durch eine behördliche Maßnahme der Genossenschaft "Domus Studium Gen.", mit Sitz in Bozen, Frontkämpfer-Straße 4/a, im Sinne des Artikels 2545septiesdecies des Zivilgesetzbuches. .......
DECRETO ASSESSORILE
DEKRET DES LANDESRATES
17
[90528]
[90528]
DECRETO ASSESSORILE
DEKRET DES LANDESRATES
del 20 marzo 2014, n. 12/00091
Sdemanializzazione della neo p.f. 1282/23
in C.C. Val di Vizze e trasferimento della
medesima al patrimonio disponibile della
Provincia autonoma di Bolzano .................. P.
vom 20. März 2014, Nr. 12/00091
Ausgliederung der neugebildeten Gp.
1282/23 in der KG Pfitsch aus der Straßendomäne und Überführung derselben in
das verfügbare Vermögen der Autonomen
Provinz Bozen ............................................
20
[90656]
[90656]
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
del 25 marzo 2014, n. 326/29.6
Deposito preliminare (D15) e messa in
riserva (R13) per conto terzi di rifiuti
urbani, speciali pericolosi e non - Centro di
riciclaggio del Comune di Vipiteno ............. P.
vom 25. März 2014, Nr. 326/29.6
Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung
(R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen
und nicht gefährlichen Sonderabfällen Recyclinghof der Gemeinde Sterzing ........
22
[90676]
[90676]
del 26 marzo 2014, n. 332/29.6
Deposito preliminare (D15) riciclo/recupero
(R3) delle sostanze organiche non utilizzate come solventi messa in riserva (R13)
di rifiuti speciali pericolosi e non - Lamafer
Srl Socio unico Bolzano ............................. P.
vom 26. März 2014, Nr. 332/29.6
Zwischenlagerung
(D15)
Verwertung/
Rückgewinnung (R3) organischer Stoffe,
die nicht als Lösemittel verwendet werden
Ansammlung (R13) von gefährlichen und
nicht gefährlichen Sonderabfällen - Lamafer GmbH Alleiniger Verwalter Bozen ........
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
S. 17
S. 20
S. 22
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
27
[90659]
[90659]
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
del 28 marzo 2014, n. 340/29.6
Deposito preliminare (D15) e messa in
riserva (R13) per conto terzi di rifiuti
urbani, rifiuti speciali pericolosi e non Centro di riciclaggio del Comune di Tires
(BZ) ............................................................ P.
vom 28. März 2014, Nr. 340/29.6
Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung
(R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen
und nicht gefährlichen Sonderabfällen Recyclinghof der Gemeinde Tiers (BZ) .....
S. 27
S. 42
42
[90658]
[90658]
del 28 marzo 2014, n. 347/29.6
Deposito preliminare (D15) e messa in
riserva (R13) per conto terzi di rifiuti
urbani, rifiuti speciali pericolosi e non Centro di Riciclaggio del Comune di
Martello (BZ) ............................................... P.
vom 28. März 2014, Nr. 347/29.6
Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung
(R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen
und nicht gefährlichen Sonderabfällen Recyclinghof der Gemeinde Martell (BZ) ..
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
48
S. 48
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
[90660]
[90660]
del 28 marzo 2014, n. 348/29.6
Deposito preliminare (D15) e messa in
riserva (R13) per conto terzi di rifiuti
urbani, rifiuti speciali pericolosi e non Centro di riciclaggio del Comune di
Terlano (BZ) ............................................... P.
vom 28. März 2014, Nr. 348/29.6
Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung
(R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen
und nicht gefährlichen Sonderabfällen Recyclinghof der Gemeinde Terlan (BZ) ...
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
3
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
S. 53
53
[90529]
[90529]
del 31 marzo 2014, n. 12/00094
Revoca del decreto n. 12/00008 del 20
gennaio 2010 - Sdemanializzazione di 15
mq della p.f. 3296/1 in C.C. Maia e
trasferimento al patrimonio disponibile ramo agricoltura della Provincia autonoma
di Bolzano ................................................... P.
vom 31. März 2014, Nr. 12/00094
Widerruf des Dekretes Nr. 12/00008 vom
20. Jänner 2010 - Ausgliederung aus der
Straßendomäne von 15 qm der Gp. 3296/1
in der KG Mais und Überführung derselben
in das verfügbare Vermögen – Landwirtschaft der Autonomen Provinz Bozen .......
DECRETO ASSESSORILE
DEKRET DES LANDESRATES
60
[90661]
[90661]
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
del 31 marzo 2014, n. 359/29.6
Deposito preliminare (D15) riciclo/recupero
(R3) delle sostanze organiche non
utilizzate come solventi scambio (R12)
messa in riserva (R13) di rifiuti speciali
pericolosi e non - Impianto semiautomatico
per la selezione, la valorizzazione e
l'imballaggio di rifiuti solidi industriali e
urbani - Santini Servizi Srl, Bolzano ........... P.
vom 31. März 2014, Nr. 359/29.6
Zwischenlagerung
(D15)
Verwertung/Rückgewinnung (R3) organischer
Stoffe, die nicht als Lösemittel verwendet
werden Austausch (R12) Ansammlung
(R13) von gefährlichen Sonderabfällen Semiautomatische Anlage für die Sortierung, die Wertsteigerung und Verpackungen von Industrie- und Hausabfällen - Santini Servizi GmbH, Bozen ...........................
62
[90684]
[90684]
del 1 aprile 2014, n. 108/34.0
Delega delle funzioni amministrative di
propria competenza - di cui all'articolo 26,
comma 2 della Legge Provinciale n. 6 dd.
17.06.1998 - in merito a lavori pubblici fino
a 200.000 Euro al direttore pro tempore
dell'Ufficio infrastrutture e opere ambientali
.................................................................... P.
vom 1. April 2014, Nr. 108/34.0
Übertragung der Verwaltungsbefugnisse
eigener Zuständigkeit - gemäß Artikel 26,
Absatz 2 des Landesgesetzes vom
17.06.1998, Nr. 6 - für öffentliche Bauarbeiten bis zu 200.000 € an den Amtsdirektor pro tempore des Amtes für Infrastrukturen und Umweltanlagen .............................
DECRETO ASSESSORILE
S. 60
S. 62
DEKRET DES LANDESRATES
78
[90644]
[90644]
del 1 aprile 2014, n. 137/31.4
Consorzio di miglioramento fondiario
“Marling-Berg" - con sede nel Comune di
Marlengo: riduzione della superficie del
comprensorio nel C.C. di Marlengo ............ P.
vom 1. April 2014, Nr. 137/31.4
Bodenverbesserungskonsortium „MarlingBerg"- mit Sitz in der Gemeinde Marling:
Flächenreduzierung des Einzugsgebietes
in der K.G. Marling .....................................
DECRETO ASSESSORILE
S. 78
DEKRET DES LANDESRATES
80
[90642]
[90642]
DECRETO ASSESSORILE
DEKRET DES LANDESRATES
del 1 aprile 2014, n. 138/31.4
Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario „Aussernördersberg" –
con sede nel Comune di Silandro ed
approvazione dello statuto ......................... P.
vom 1. April 2014, Nr. 138/31.4
Gründung des Bodenverbesserungskonsortiums „Aussernördersberg" - mit Sitz in
der Gemeinde Schlanders und Genehmigung der entsprechenden Statuten ...........
81
S. 80
S. 81
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
[90643]
[90643]
del 1 aprile 2014, n. 139/31.4
Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario „Innernördersberg" – con
sede nel Comune di Silandro ed approvazione dello statuto .................................. P.
vom 1. April 2014, Nr. 139/31.4
Gründung des Bodenverbesserungskonsortiums „Innernördersberg" - mit Sitz in
der Gemeinde Schlanders und Genehmigung der entsprechenden Statuten ...........
DECRETO ASSESSORILE
4
DEKRET DES LANDESRATES
82
[90605]
[90605]
del 4 aprile 2014, n. 40-30.1
SDEMANIALIZZAZIONE di terreni appartenenti al demanio idrico nell'ambito del rio
di Senales (p.f. 1245/13), C.C. La
Madonna, Comune di Senales. .................. P.
vom 4. April 2014, Nr. 40-30.1
AUSGLIEDERUNG von Grundstücken aus
dem öffentlichen Wassergut im Bereich
des Schnalserbaches (Gp. 1245/13), K.G.
Unserfrau, Gemeinde Schnals. .................
DECRETO ASSESSORILE
S. 82
DEKRET DES LANDESRATES
83
[90606]
[90606]
DECRETO ASSESSORILE
DEKRET DES LANDESRATES
del 4 aprile 2014, n. 41-30.1
Sdemanializzazione di terreni appartenenti
al demanio idrico nell'ambito del rio di
Senales
(pp.ff.
1245/43,
1245/45,
1245/46), C.C. La Madonna, Comune di
Senales. ..................................................... P.
vom 4. April 2014, Nr. 41-30.1
Ausgliederung von Grundstücken aus dem
öffentlichen Wassergut im Bereich des
Schnalserbaches
(Gp.llen
1245/43,
1245/45, 1245/46), K.G. Unserfrau, Gemeinde Schnals. ........................................
84
[90607]
[90607]
DECRETO ASSESSORILE
DEKRET DES LANDESRATES
del 4 aprile 2014, n. 43-30-1
Sdemanializzazione di terreni appartenenti
al demanio idrico nell'ambito del rio Selva
dei Molini, C.C. Selva dei Molini, Comune
di Selva dei Molini. ..................................... P.
vom 4. April 2014, Nr. 43-30-1
Ausgliederung von Grundstücken aus dem
öffentlichen Wassergut im Bereich des
Mühlwalderbaches, K.G. Mühlwald, Gemeinde Mühlwald. ......................................
85
[90530]
[90530]
del 7 aprile 2014, n. 12/00104
Sdemanializzazione della p.ed. 518 in C.C.
Fiè e trasferimento della medesima al
patrimonio disponibile della Provincia
autonoma di Bolzano ................................. P.
vom 7. April 2014, Nr. 12/00104
Ausgliederung der Bp. 518 in der KG Völs
aus der Straßendomäne und Überführung
derselben in das verfügbare Vermögen der
Autonomen Provinz Bozen ........................
DECRETO ASSESSORILE
S. 83
S. 84
S. 85
DEKRET DES LANDESRATES
86
[90531]
[90531]
del 7 aprile 2014, n. 12/00105
Assunzione dei terreni facenti parte della
strada provinciale 73/Renon (tratto dal km
3,75 al km 5,35) e della p.f. 7319/3 dal
Comune di Renon ...................................... P.
vom 7. April 2014, Nr. 12/00105
Übernahme
der
zur
Landesstraße
73/Ritten (Teilstück km 3,75 - bis km 5,35)
gehörenden Grundflächen und der Gp.
7319/3 von der Gemeinde Ritten ...............
DECRETO ASSESSORILE
S. 86
DEKRET DES LANDESRATES
88
[90678]
[90678]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
del 8 aprile 2014, n. 10
Modifiche del regolamento sul rilevamento
unificato di reddito e patrimonio ................. P.
vom 8. April 2014, Nr. 10
Änderung der Durchführungsverordnung
betreffend die einheitliche Erhebung von
Einkommen und Vermögen .......................
90
[90679]
[90679]
del 8 aprile 2014, n. 11
Regolamento sulla rimodulazione dell’assetto organizzativo e dei compiti dell’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la
protezione civile .......................................... P.
vom 8. April 2014, Nr. 11
Verordnung über die Umgestaltung der
Organisationsstruktur und der Aufgaben
des Sonderbetriebes für die Feuerwehrund Zivilschutzdienste ...............................
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
S. 88
S. 90
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
92
S. 92
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
[90651]
[90651]
del 8 aprile 2014, n. 12/00107
Attribuzioni e compiti del Coordinatore
unico. Delega di funzioni amministrative di
propria competenza ai direttori d‘ufficio
della Ripartizione 12 - Servizio Strade ....... P. 108
vom 8. April 2014, Nr. 12/00107
Befugnisse und Aufgaben des Gesamtkoordinators. Übertragung von Verwaltungsbefugnissen eigener Zuständigkeit an die
Amtsdirektoren der Abteilung 12 – Straßendienst ...................................................
DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS
[90655]
[90655]
del 9 aprile 2014, n. 128/11.5
Delega delle funzioni amministrative di
propria competenza al direttore della
Ripartizione 11 - Edilizia e servizio tecnico P. 110
vom 9. April 2014, Nr. 128/11.5
Übertragung der Verwaltungsbefugnisse
eigener Zuständigkeit an den Direktor der
Abteilung 11 - Hochbau und technischer
Dienst .........................................................
DECRETO ASSESSORILE
5
S. 108
DEKRET DES LANDESRATES
[90680]
[90680]
del 10 aprile 2014, n. 13
Regolamento concernente l’assetto organizzativo degli enti, agenzie o organismi
dipendenti dalla Provincia .......................... P. 112
vom 10. April 2014, Nr. 13
Verordnung über die Organisationsstruktur
der Körperschaften, Agenturen oder Organismen, die vom Land abhängen ..............
[90689]
[90689]
del 11 aprile 2014, n. 14
Modifiche all’Ordinamento degli uffici ........ P. 119
vom 11. April 2014, Nr. 14
Abänderung der Ämterordnung .................
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
S. 110
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
S. 112
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
S. 119
Enti funzionali della Provincia Autonoma di Bolzano
Funktionelle Körperschaften der Autonomen Provinz
Bozen
AVE Agenzia di vigilanza sull'edilizia
AWA Agentur für Wohnbauaufsicht
[90710]
[90710]
del 8 aprile 2014, n. 04/2014
Nomina del responsabile della prevenzione
della corruzione per l’Agenzia di vigilanza
sull’edilizia, ai sensi dell’articolo 1, comma
7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del responsabile della trasparenza ai sensi
dell’articolo 43 del DLgs n. 33 del 14
marzo 2013. ............................................... P. 121
vom 8. April 2014, Nr. 04/2014
Ernennung des Verantwortlichen zur Korruptionsvorbeugung in der Agentur für
Wohnbauaufsicht im Sinne des Artikels 1,
Absatz 7 des Gesetzes vom 6. November
2012, Nr. 190 und des Verantwortlichen
der Transparenzbestimmung im Sinne des
Artikels 43 des Gesetzesdekrets Nr. 33
vom 14. März 2013. ...................................
DECRETO DEL DIRETTORE
Deliberazioni
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
[90657]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
del 31 marzo 2014, n. 76
Modifiche allo statuto dell’Azienda pubblica
di servizi alla persona “Beato De
Tschiderer già Istituto Arcivescovile per
Sordi” di Trento ed approvazione del
nuovo Statuto coordinato ........................... P. 123
DEKRET DES DIREKTORS
Beschlüsse
S. 121
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
6
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
[90687]
[90687]
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA TRASFORMAZIONE
DI BOSCO, VERDE AGRICOLO, PRATO E PASCOLO ALBERATO O
VERDE ALPINO
BESCHLUSS DER KOMMISSION FÜR DIE UMWIDMUNG VON WALD,
LANDWIRTSCHAFTLICHEM GRÜN, BESTOCKTER WIESE UND WEIDE ODER ALPINEM GRÜNLAND
del 5 febbraio 2014, n. 23/14
Comune di Val di Vizze: modifica del piano
paesaggistico - trasformazione da bosco in
prato e pascolo alberato in base alla
deliberazione della Giunta comunale del
18/11/2013, n. 326 ..................................... P. 134
vom 5. Februar 2014, Nr. 23/14
Gemeinde Pfitsch: Änderung des Landschaftsplanes - Umwidmung von Wald in
bestockte Wiese und Weide gemäß Beschluss des Gemeindeausschusses vom
18.11.2013, Nr. 326 ...................................
[90675]
[90675]
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA NATURA, IL
PAESAGGIO E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
BESCHLUSS DER KOMMISSION FÜR NATUR, LANDSCHAFT UND
RAUMENTWICKLUNG
del 6 febbraio 2014, n. 2/14
Comune di Appiano s.S.d.V.: Modifica del
piano paesaggistico ................................... P. 136
vom 6. Februar 2014, Nr. 2/14
Gemeinde Eppan a.d.W.: Änderung des
Landschaftsplanes .....................................
[90674]
[90674]
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA TRASFORMAZIONE
DI BOSCO, VERDE AGRICOLO, PRATO E PASCOLO ALBERATO O
VERDE ALPINO
BESCHLUSS DER KOMMISSION FÜR DIE UMWIDMUNG VON WALD,
LANDWIRTSCHAFTLICHEM GRÜN, BESTOCKTER WIESE UND WEIDE ODER ALPINEM GRÜNLAND
del 20 febbraio 2014, n. 25/14
Comune di San Genesio Atesino: modifica
del piano paesaggistico - trasformazione
da bosco in zona agricola in base alla
delibera della Giunta comunale del
07/01/2014, n. 7 ......................................... P. 138
vom 20. Februar 2014, Nr. 25/14
Gemeinde Jenesien: Änderung des Landschaftsplanes - Umwidmung von Wald in
Landwirtschaftsgebiet gemäß Beschluss
des
Gemeindeausschusses
vom
07.01.2014, Nr. 7 .......................................
[90650]
[90650]
del 1 aprile 2014, n. 393
Disciplina dei farmaci oncologici ad alto
costo ai fini dell’addebito in mobilità
sanitaria interregionale ............................... P. 140
vom 1. April 2014, Nr. 393
Regelung der teuren onkologischen Arzneien für ihre Anlastung im Rahmen der interregionalen Krankenmobilität ..................
[90647]
[90647]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 8 aprile 2014, n. 411
Nomina
dei
membri
dei
comitati
competenti per l'approvazione del Piano
generale di utilizzazione delle acque
pubbliche della Provincia Autonoma di
Bolzano ...................................................... P. 143
vom 8. April 2014, Nr. 411
Ernennung der Mitgliedern der Kommissionen, die für die Genehmigung des Gesamtplanes für die Nutzung der öffentlichen Gewässer der Autonomen Provinz
Bozen zuständig sind ................................
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
S. 136
S. 138
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
Comuni in provincia di Bolzano
Gemeinden der Provinz Bozen
Comune di Vandoies
Gemeinde Vintl
[90683]
[90683]
del 18 marzo 2014, n. 12
Correzione di un errore materiale presente
nella rappresentazione grafica del piano
urbanistico del Comune di Vandoies ai
sensi dell'art. 21, comma 4, della L.P.
11.08.1997, n. 13 ....................................... P. 145
vom 18. März 2014, Nr. 12
Berichtigung eines materiellen Fehlers in
der grafischen Unterlage des Bauleitplanes
der Gemeinde Vintl gemäß Art. 21, Abs. 4,
des L.G. Nr. 13 vom 11.08.1997 ...............
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
S. 134
S. 140
S. 143
GEMEINDERATSBESCHLUSS
S. 145
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
Comune di Velturno
Gemeinde Feldthurns
[90624]
[90624]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
GEMEINDERATSBESCHLUSS
del 17 marzo 2014, n. 3
Approvazione dello statuto rielaborato del
Comune di Velturno ................................... P. 147
vom 17. März 2014, Nr. 3
Genehmigung der überarbeiteten Satzung
der Gemeinde Feldthurns ..........................
Provincia Autonoma di Trento
[90648]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 28 marzo 2014, n. 458
L.P. 23 maggio 2007, n. 11, articolo 102
(Qualificazione e aggiornamento degli
addetti alle utilizzazioni boschive) – Disposizioni in materia di attività di qualificazione
e di aggiornamento degli addetti alle
utilizzazione boschive ................................ P. 183
[90685]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 4 aprile 2014, n. 509
Deroga relativamente al parametro concernente il piombo nelle acque fornite al
consumo nel Comune di Civezzano. ......... P. 187
[90532]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 4 aprile 2014, n. 517
L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - L.P.
4 marzo 2008, n. 1 - COMUNE DI
STENICO - Variante al piano regolatore
generale comunale per opere pubbliche APPROVAZIONE - prot. n. 89/14R ............ P. 190
Disposizioni - determinazioni
Provincia Autonoma di Trento
[90533]
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 3 aprile 2014, n. 18
Procedura di verifica di cui all'art. 3 del
d.P.G.p. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.
e s.m.: Valutazione tecnica preliminare
della significatività dell'impatto ambientale
del progetto "Ampliamento della cava di
inerti Rio Lagazin" - Comune di
Ospedaletto - Screening n. SCR-2008-21.
Procedimento SCR-2008-21-MOP-01 Modifica della prescrizione n. 2 del
provvedimento del Direttore dell'Agenzia
provinciale per la protezione dell'Ambiente
n. 5 del 12 febbraio 2009. .......................... P. 191
7
Bestimmungen
S. 147
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
8
[90534]
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 3 aprile 2014, n. 19
Procedura di verifica di cui all'art. 3 del
d.P.G.p. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.
e s.m.: Valutazione tecnica preliminare
della significatività dell'impatto ambientale
del progetto "Nuova pista da sci Dolomiti"
sito nel Comune di Pozza di Fassa Progetto SCR-2014-04 - Non sottoposizione alla procedura di valutazione
dell'impatto ambientale. .............................. P. 192
[90649]
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DI AGENZIA
del 4 aprile 2014, n. 33
Deliberazione G.P. n. 458 del 28/03/2014 Programma d'attività per l'anno 2014 dei
corsi di formazione in materia di utilizzazioni forestali e approvazione della
perizia di spesa n. 03PE2014 con
conseguente assunzione dell'impegno di
euro 71.400,00 (cap. 2610). ....................... P. 194
PARTE 2
2. TEIL
Ordinanze, sentenze e ricorsi
Erkenntnisse, Urteile, Rekurse und Beschlüsse
Stato - Provincia Autonoma di Bolzano
[90646]
PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE
COSTITUZIONALE - SENTENZA
del 26 marzo 2014, n. 64
Sentenza nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'articolo 29 della legge
della Provincia autonoma di Bolzano 8
aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2004 e per il triennio
2004-2006 e norme legislative collegate Legge finanziaria 2004) e dell'articolo 3,
commi 1 e 2, della legge della Provincia
autonoma di Bolzano 29 agosto 2000, n.
13 (Disposizioni finanziarie in connessione
con l'assestamento del bilancio di
previsione della Provincia di Bolzano per
l'anno finanziario 2000 e per il triennio
2000-2002 e norme legislative collegate) Depositata in cancelleria il 1° aprile 2014 .. P. 216
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
9
SUPPLEMENTO N. 1
BEIBLATT NR. 1
PARTE 1
1. TEIL
Decreti del Presidente
Dekret des Präsidenten
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
[90652]
[90652]
del 1 aprile 2014 , n. 215
Disciplinari per i settori produttivi „verdure
e patate“, „canederli di speck e di
formaggio“, „carne bovina“, „birra“ e „latte e
latticini“ - approvazione delle modifiche
(Legge provinciale 22.12.2005, n. 12;
articolo 9)
vom 1. April 2014 , Nr. 215
Pflichtenhefte für die Produktbereiche
„Gemüse und Kartoffeln“, „Speck- und Käseknödel“, „Fleisch vom Rind“, „Bier“ und
„Milch und Milchprodukte“ - Genehmigung
der Abänderungen (Landesgesetz Nr. 12
vom 22.12.2005, Artikel 9)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
10
90590
Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2014
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
del 4 aprile 2014, n. 29
Rinvio dei comizi elettorali per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio del Comune di Mezzocorona (provincia di Trento)
IL PRESIDENTE
Preso atto che con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n.
S110/14/128288/8.4.3/127-10 di data 7 marzo 2014 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n.
11/I-II del 18 marzo 2014, il consiglio comunale di Mezzocorona, provincia di Trento, è stato sciolto a
seguito delle dimissioni del sindaco ai sensi e per gli effetti dell’articolo 83 comma 1 lett. b) punto 2 del
Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e dell’articolo 10 comma 3 del Testo unico
delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 1/L e s.m.;
rilevato che, in base al suddetto articolo 83 comma 4 del DPReg. n. 3/L/2005 e s.m., il rinnovo del
consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del relativo
decreto e che tale termine può essere prorogato al fine di far coincidere le elezioni con il primo turno
elettorale utile previsto dalla legge;
visto l’articolo 13 del sopra citato DPReg. n. 1/L/2005 e s.m., che prevede che le elezioni dei consigli
comunali e del sindaco che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si
svolgano in una domenica compresa tra il 1° novembre ed il 15 dicembre, se le condizioni che rendono
necessario il rinnovo si sono verificate entro il 1° settembre
decreta
i comizi per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio del Comune di Mezzocorona (provincia di
Trento) sono rinviati ad una domenica compresa tra il 1° novembre ed il 15 dicembre 2014, in data da
stabilirsi con successivo provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Trento, 4 aprile 2014
IL PRESIDENTE
UGO ROSSI
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
11
90640
Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2014
Provincia Autonoma di Trento
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 9 aprile 2014, n. 5-7/Leg.
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg "Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e
il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la
valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n.
11)"
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
-
visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige;
-
visto il titolo V, capi II e IV della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura);
-
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 462 del 28 marzo 2014 recante ‘Modificazioni del
decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg “Regolamento concernente
le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione
speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli
37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”.’
emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modificazione dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008
1. Nel comma 1 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008, le
parole: “previsto dall'articolo 47, comma 2,” sono sostituite dalle seguenti: “previsto dall'articolo 47,
comma 6,”.
Art. 2
Modificazioni dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008
1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 50157/Leg del 2008, è sostituito dal seguente:
“1. Il progetto di piano di gestione della rete di riserve è adottato dai soggetti firmatari del protocollo
d’intesa di cui all’articolo 47 della legge provinciale depositato presso la sede del soggetto responsabile,
individuato ai sensi del comma 5 del predetto articolo, per trenta giorni consecutivi, decorrenti dal giorno
successivo a quello di ultima pubblicazione della deliberazione di adozione del progetto di piano di gestione all'albo dei soggetti firmatari.”
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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2. Il comma 5 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008, è
sostituito dal seguente:
“5. Il progetto di piano di gestione, eventualmente modificato a seguito dell'accoglimento dei pareri e
delle osservazioni pervenuti, è adottato in via definitiva dai soggetti firmatari del protocollo d’intesa di cui
all’articolo 47 della legge provinciale trasmesso alla Provincia a cura del soggetto responsabile di cui al
comma 1.”.
Art. 3
Modificazioni dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 50157/Leg. del 2008, è sostituita dalla presente:
“b) tre copie della scheda illustrativa, utilizzando il modello previsto dall’allegato B; la scheda deve essere sottoscritta da professionista in possesso di un diploma di laurea di vecchio ordinamento in discipline ambientali, naturalistiche o forestali di durata almeno quadriennale oppure di un diploma di
laurea specialistica o di laurea magistrale ad essi equiparato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio
2009, nonché in possesso di abilitazione se prevista della vigente normativa per l’esercizio della
specifica attività professionale”.
Art. 4
Modificazioni dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia n. 50157/Leg. del 2008, è sostituita dalla presente:
“b) tre copie della relazione d’incidenza, utilizzando il modello previsto dall’allegato C; la relazione deve
essere sottoscritta da professionista in possesso di un diploma di laurea di vecchio ordinamento in
discipline ambientali, naturalistiche o forestali di durata almeno quadriennale oppure di un diploma
di laurea specialistica o di laurea magistrale ad essi equiparato ai sensi del decreto ministeriale 9
luglio 2009, nonché in possesso di abilitazione se prevista della vigente normativa per l’esercizio
della specifica attività professionale”.
Art. 5
Modificazioni dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008
1. Nel comma 2 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg. del 2008,
le parole: “sottoscritta da professionista laureato in discipline ambientali o forestali ed abilitato ai sensi
della vigente normativa” sono sostituite dalle seguenti: “sottoscritta da professionista in possesso di un
diploma di laurea di vecchio ordinamento in discipline ambientali, naturalistiche o forestali di durata almeno quadriennale oppure di un diploma di laurea specialistica o di laurea magistrale ad essi equiparato
ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009, nonché in possesso di abilitazione se prevista della vigente normativa per l’esercizio della specifica attività professionale”.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Questo regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Trento. 9 aprile 2014
IL PRESIDENTE
UGO ROSSI
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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NOTE ESPLICATIVE
Avvertenza
Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e
sull’efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da
parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.
Note alle premesse
L’articolo 53 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301,
serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2., dispone:
“Art. 53
Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.”
L’articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301,
serie generale), dispone:
“Art. 54
1)
Alla Giunta provinciale spetta:
la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
2)
la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà
regolamentare delle province;
3)
l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
4)
l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
5)
la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi
in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di
funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.
Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine
pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
6)
le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
7)
l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al
consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.”
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
14
Nota all’articolo 1:
-
L’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/leg, come modificato
dall’articolo qui annotato, dispone:
“Art. 5
Adozione e approvazione delle misure di conservazione specifiche per le ZPS
gestite attraverso la rete di riserve
1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera b), della legge provinciale, le misure di conservazione specifiche delle
ZPS gestite attraverso la rete delle riserve sono definite nell'ambito del piano di gestione, previsto dall'articolo 47,
comma 2, previsto dall'articolo 47, comma 6, della legge provinciale, approvato secondo la procedura prevista
dall'articolo 11 di questo regolamento, acquisito il parere della struttura provinciale competente.”
-
Il terzo comma dell’articolo 38 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e
montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette), come modificato dall'art. 4 della legge provinciale 27 marzo
2013 n. 4, dispone:
“Art. 38
Misure di conservazione
3. Le misure di conservazione specifiche per ogni zona o per gruppi di zone sono predisposte, in coerenza con le
misure di conservazione generali:
a) dagli enti di gestione dei parchi naturali provinciali, nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dal capo III di questo titolo, qualora le zone ricadano all'interno dei parchi;
b) omissis
c) dalla struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura per tutte le altre zone disciplinate da questo capo.
-
Il secondo, quarto,quinto e sesto comma dell’articolo 47 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette), come sostituito dall'art. 7,
comma 1, della legge provinciale 27 marzo 2013 n. 4, dispongono:
“Art. 47
Rete di riserve
2. La rete di riserve è attivata su base volontaria attraverso accordi di programma tra i comuni e le comunità interessate e la Provincia. Se sono territorialmente interessati partecipano all'accordo di programma anche l'Agenzia
provinciale delle foreste demaniali istituita dall'articolo 68, la Magnifica Comunità di Fiemme, le Regole di Spinale e
Manez, le amministrazioni separate dei beni di uso civico e le consortele. Se la rete di riserve coinvolge in via prevalente le aree di protezione fluviale e gli ambiti fluviali di cui al comma 1, possono partecipare anche i bacini imbriferi montani (BIM).
4. Ai fini della sottoscrizione dell'accordo di programma previsto dal comma 2 i soggetti indicati, esclusa la Provincia, stipulano un protocollo d'intesa che, in coerenza con le finalità di questa legge per la conservazione della natura e per le reti di riserve, indica gli obiettivi di carattere generale, gli impegni e i ruoli dei soggetti coinvolti, nonché
l'ambito generale di riferimento e i tempi previsti per la sottoscrizione dell'accordo di programma e per l'adozione
del piano di gestione.
5. L'accordo di programma per l'attivazione della rete di riserve individua in un comune, in una comunità o in un
BIM il soggetto responsabile e i compiti ad esso demandati, e in particolare quello di coordinare la gestione della
rete di riserve. L'accordo di programma indica, inoltre:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
la durata, non inferiore a tre anni, e le modalità di rinnovo;
l'ambito territoriale di riferimento;
gli obiettivi;
le forme e le modalità di coordinamento, i ruoli dei soggetti sottoscrittori e le forme di partecipazione;
il programma finanziario concernente gli interventi e le attività necessari all'attivazione e al primo periodo di
gestione della rete di riserve e le relative modalità di rinnovo e di aggiornamento, in relazione alle previsioni
del piano di gestione della rete;
i tempi d'attuazione.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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6. La rete di riserve è gestita attraverso un piano di gestione adottato dai soggetti firmatari del protocollo d'intesa
entro un anno dalla sottoscrizione dell'accordo di programma e approvato dalla Giunta provinciale. Con regolamento sono definite le modalità e le procedure di adozione e di approvazione. Il piano di gestione può individuare ulteriori misure di tutela per ogni zona o gruppi di zone gestite attraverso la rete di riserve, in coerenza con le misure di
conservazione generali e specifiche disposte ai sensi della normativa vigente, nonché ulteriori misure rispetto a
quelle previste ai sensi della vigente normativa per le riserve naturali provinciali, per le riserve locali, per le aree di
protezione fluviale e per gli ambiti fluviali che in essa ricadono. Il piano può individuare, inoltre, ambiti territoriali per
l'integrazione ecologica dei siti e delle riserve che costituiscono la rete, individuando eventuali apposite misure di
tutela degli ambiti stessi.
Nota all’articolo 2:
-
L’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/leg, dispone:
“Art. 11
Approvazione dei piani di gestione della rete di riserve
1. Secondo quanto disposto dall'articolo 47 della legge provinciale, il progetto di piano di gestione della rete di riserve è adottato dalla Giunta provinciale e dal soggetto responsabile, individuato ai sensi del medesimo articolo
47, comma 1, e depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo del soggetto responsabile della deliberazione di adozione del progetto di piano.
Nel periodo di deposito chiunque può prendere visione del progetto di piano e presentare osservazioni al soggetto
responsabile.
2. Il soggetto responsabile trasmette, per l'acquisizione dei rispettivi pareri, il progetto di piano all'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, alla Magnifica Comunità di Fiemme, alle Regole di Spinale e Manez, alle amministrazioni dei beni di uso civico se territorialmente interessati, agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali confinanti con riserve facenti parte della rete di riserve nonché ai proprietari forestali di almeno 100 ettari all'interno della
rete di riserve.
3. Gli enti e i soggetti indicati nel comma 2 esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento del
progetto di piano.
4. Dalla data di adozione del progetto di piano prevista dal comma 1, i comuni sospendono ogni determinazione
sulle domande di concessione o sulle denunce di inizio attività relative agli interventi che possono comprometterne
o renderne più gravosa l'attuazione, individuati con l'atto di adozione del progetto di piano medesimo.
5. Il soggetto responsabile adotta in via definitiva il progetto di piano, eventualmente modificato a seguito dell'accoglimento dei pareri e delle osservazioni pervenuti e lo trasmette alla Provincia.
6. La Giunta provinciale approva il piano di gestione adottato entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento,
previo parere del comitato scientifico delle aree protette; nel caso in cui il piano di gestione riguardi siti e zone è
acquisito inoltre il parere del Consiglio delle autonomie locali.
7. In sede di approvazione la Giunta provinciale può apportare quelle modifiche al piano che non comportano sostanziali innovazioni.
8. Il piano di gestione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.”
Nota all’articolo 3:
-
Il primo comma dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/leg,
come modificato dall’articolo qui annotato, dispone:
“Art. 16
Verifica preventiva del requisito di incidenza significativa
1. Chiunque intenda realizzare un progetto assoggettabile a valutazione di incidenza, non ricadente nelle tipologie
previste ai sensi dell'articolo 15, può sottoporre a verifica preventiva il progetto stesso previa presentazione alla
struttura provinciale competente dei seguenti documenti:
a) la domanda, redatta in conformità al modello previsto dall'allegato A;
b) tre copie della scheda illustrativa, sottoscritta da professionista laureato in discipline ambientali o forestali ed
abilitato ai sensi della vigente normativa, utilizzando il modello previsto dall'allegato B; la scheda deve essere
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
c)
-
16
sottoscritta da professionista in possesso di un diploma di laurea di vecchio ordinamento in discipline
ambientali, naturalistiche o forestali di durata almeno quadriennale oppure di un diploma di laurea
specialistica o di laurea magistrale ad essi equiparato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009,
nonché in possesso di abilitazione se prevista della vigente normativa per l’esercizio della specifica
attività professionale”;
tre copie degli eventuali elaborati tecnici, rappresentativi di ciò che si intende realizzare.”
Il decreto ministeriale 9 luglio 2009 sostituisce il decreto interministeriale 5 maggio 2004 e ss.mm. e ii. e disciplina le equiparazioni tra i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto
ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e le lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo
2007 e 8 gennaio 2009;
Nota all’articolo 4:
-
Il primo comma dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/leg,
come modificato dall’articolo qui annotato, dispone:
“Art. 17
Procedura per la valutazione di incidenza dei progetti
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, ai fini della valutazione di incidenza, il proponente presenta alla struttura provinciale competente i seguenti documenti:
a) la domanda, redatta in conformità al modello previsto dall'allegato A;
b) tre copie della relazione di incidenza, sottoscritta da un professionista laureato in discipline ambientali o forestali ed abilitato ai sensi della vigente normativa, utilizzando il modello previsto dall'allegato C; la relazione
deve essere sottoscritta da professionista in possesso di un diploma di laurea di vecchio ordinamento
in discipline ambientali, naturalistiche o forestali di durata almeno quadriennale oppure di un diploma
di laurea specialistica o di laurea magistrale ad essi equiparato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009, nonché in possesso di abilitazione se prevista della vigente normativa per l’esercizio della
specifica attività professionale”;
c) quattro copie, di cui una su supporto informatico, del progetto e relativi elaborati tecnici, dai quali risulti in particolare la descrizione degli interventi riferibili ai siti o alle zone interessati, anche mediante cartografia di dettaglio nonché l'individuazione delle aree occupate durante le fasi di cantierizzazione e di esercizio delle opere.”
-
Per il riferimento al decreto ministeriale 9 luglio 2009 vedi la nota all’articolo 3.
Nota all’articolo 5:
-
Il secondo comma dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/leg,
come modificato dall’articolo qui annotato, dispone:
“Art. 18
Procedura per la valutazione di incidenza dei piani
2. L'autorità competente effettua la valutazione di incidenza sulla base dello progetto di piano, della relazione di
incidenza, redatta secondo il modello previsto dall'allegato C e sottoscritta da un professionista laureato in discipline ambientali o forestali ed abilitato ai sensi della vigente normativa sottoscritta da professionista in possesso
di un diploma di laurea di vecchio ordinamento in discipline ambientali, naturalistiche o forestali di durata
almeno quadriennale oppure di un diploma di laurea specialistica o di laurea magistrale ad essi equiparato
ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009, nonché in possesso di abilitazione se prevista della vigente
normativa per l’esercizio della specifica attività professionale”, nonché dei relativi elaborati tecnici dai quali
risulti la descrizione degli interventi riferibili ai siti o alle zone interessati, anche mediante cartografia di dettaglio
nonché l'indicazione di eventuali altri vincoli presenti sull'area interessata (idrogeologico, paesaggistico, zone di
protezione della fauna e di ripopolamenti faunistici).”
-
Per il riferimento al decreto ministeriale 9 luglio 2009 vedi la nota all’articolo 3.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
17
90591
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014
Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESRATES
vom 13. März 2014, Nr. 86/34.2
DECRETO ASSESSORILE
del 13 marzo 2014, n. 86/34.2
Auflösung durch eine behördliche Maßnahme
der Genossenschaft "Domus Studium Gen.",
mit Sitz in Bozen, Frontkämpfer-Straße 4/a, im
Sinne des Artikels 2545-septiesdecies des
Zivilgesetzbuches.
Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa "Domus Studium società cooperativa", con sede a Bolzano, Via dei Combattenti,
4/a ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies
del codice civile.
Der Landesrat für italienische Schule, Berufsbildung und Kultur, Wohnbau und öffentliche Bauten
hat folgende Rechtsvorschriften, Verwaltungsakte
und Tatsachen zur Kenntnis genommen:
L'assessore alla scuola, formazione professionale
e cultura italiana, all’edilizia abitativa e ai lavori
pubblici prende atto dei seguenti atti normativi,
provvedimenti e fatti:
Der Artikel 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches definiert alle Fälle, in welchen die Auflösung
durch eine behördliche Maßnahme vorgesehen
ist;
L’articolo 2545-septiesdecies del Codice Civile
definisce i casi in cui è previsto lo scioglimento
per atto dell’autorità;
das Gesetz vom 17. Juli 1975, Nr. 400, regelt die
Bestimmungen im Bereich der Vereinheitlichung
und Beschleunigung des Verfahrens der Zwangsliquidierung der genossenschaftlichen Körperschaften;
la legge 17 luglio 1975, n. 400, definisce le norme
intese ad uniformare ed accelerare la procedura
di liquidazione coatta amministrativa degli enti
cooperativi;
die Artikel 31, 34 und 36 des Regionalgesetzes
vom 9. Juli 2008, Nr. 5 „Neue Regelung der Aufsicht über die genossenschaftlichen Körperschaften“ sehen die Auflösung durch eine behördliche
Maßnahme (Zwangsauflösung) vor;
gli articoli 31, 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 “La nuova disciplina sulla vigilanza
sugli enti cooperativi”, prevedono lo scioglimento
per atto dell’autorità (scioglimento coatto);
mit Dekret des Präsidenten der Region vom 16.
Dezember 2008, Nr. 11/L, wurde die Durchführungsverordnung zum oben angeführten Regionalgesetz vom 9. Juli 2008 Nr. 5 genehmigt;
con DPR 16 dicembre 2008, n. 11/L, è stato approvato il regolamento attuativo, relativo alla suddetta legge regionale del 9 luglio 2008 n. 5;
die Landesregierung hat mit Beschluss vom
14.12.2009, Nr. 2893, die Durchführung der
Maßnahmen im Zusammenhang mit den genossenschaftlichen Körperschaften, welche vom Regionalgesetz vom 9. Juli 2008, Nr. 5, der Provinz
oder der Landesregierung übertragen worden
sind, mit Ausnahme jener allgemeiner Natur, den
Mitgliedern der Landesregierung übertragen und
zwar gemäß den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen, wie sie kraft der vom Landeshauptmann im
Sinne des Artikels 52, Absatz 3 des Autonomiestatutes vorgenommenen Aufgabenaufteilung
entsprechen;
la Giunta Provinciale con deliberazione dd.
14.12.2009, n. 2893, ha delegato l’assunzione dei
provvedimenti in merito agli enti cooperativi, che
sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio
2008, n. 5, alla Provincia od alla Giunta provinciale, ad eccezione di quelli di natura generale, ai
componenti la Giunta Provinciale stessa, in ragione ed in conformità al riparto degli affari operato dal Presidente della Provincia, ai termini
dell’art. 52, dello statuto di autonomia;
im Zuge der ordentlichen Revision, welche von
Sabrina Desiato im Namen der Confcooperative
nel corso della revisione ordinaria, eseguita da
Sabrina Desiato, per conto di Confcooperative
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
Bozen vom 01.12.2013 bis 28.12.2013, Prot. Nr.
70596 vom 31.01.2014 durchgeführt wurde, sind
folgende schwerwiegende Unregelmäßigkeiten
festgestellt worden:
• Fehlende Verfolgung des Gegenseitigkeitszwecks;
• Mitgliederanzahl niedriger als die gesetzliche Mindestanzahl;
• Negatives Nettovermögen;
•
18
Bolzano, dal 01.12.2013 al 28.12.2013, prot. n.
70596 del 31.01.2014 sono emerse le seguenti
gravi irregolarità:
•
Assenza di qualsiasi attività;
•
Numero di soci inferiore al minimo di legge;
Mancato perseguimento dello scopo mutualistico;
Patrimonio netto negativo.
•
•
Abwesenheit irgendwelcher Tätigkeit.
Daher wird die Auflösung der genannten Genossenschaft durch eine behördliche Maßnahme
gemäß Art. 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches beantragt;
Viene pertanto richiesto lo scioglimento per atto
dell’autorità della citata cooperativa ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
das Landesamt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens hat die genannte Genossenschaft mit Einschreiben mit Rückantwort Prot. Nr.
79192 vom 04.02.2014 über die Einleitung des
Verfahrens betreffend die Zwangsauflösung benachrichtigt. Gleichzeitig wurde der Genossenschaft eine Frist von fünfzehn Tagen, um eventuelle Einwände einzureichen, gegeben. Bei Ablauf
der Frist wurden keine Einwände eingereicht;
l’Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione
ha con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno prot. N. 79192 del 04.02.2014 comunicato alla
cooperativa sopra indicata l’avvio del procedimento di scioglimento per atto dell’autorità, dando
nel contempo alla stessa un termine di quindici
giorni per presentare eventuali osservazioni. Alla
scadenza del termine non è pervenuta alcuna
osservazione;
es liegen die oben genannten schwerwiegenden
Unregelmäßigkeiten vor, welche die Auflösung
durch eine behördliche Maßnahme laut Artikel
2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches erfordern;
sussistono le sopra citate gravi irregolarità che
richiedono lo scioglimento della cooperativa per
atto dell’autorità ai sensi dell’articolo 2545septiesdecies del Codice Civile;
und verfügt
e decreta
1)
aus den in den Prämissen erwähnten Gründen, die Zwangsauflösung der Genossenschaft „Domus Studium“, mit Sitz in Bozen,
Frontkämpfer-Straße,
4/a,
(MwSteuernr.
02725000216) im Sinne des Artikels 2545septiesdecies des Zivilgesetzbuches und der
Artikel 34 und 36 des Regionalgesetzes 9.
Juli 2008, n. 5, ohne Ernennung des Liquidationskommissärs zu verfügen.
1)
di disporre, per i motivi citati in premessa, lo
scioglimento per atto dell’autorità della cooperativa “Domus Studium“, con sede a Bolzano, Via dei Combattenti 4/a, (P.I.
02725000216) ai sensi dell’articolo 2545septiesdecies del Codice Civile e dell’art. 34
e 36 della legge regionale 9 luglio 2008 n. 5,
senza nomina del commissario liquidatore.
2)
Gegen dieses Dekret kann ab Veröffentlichung desselben bei der zuständigen gerichtlichen Behörde Rekurs eingereicht werden.
2)
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l’autorità giudiziaria competente
dalla data di pubblicazione.
3)
Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Republik
sowie im Amtsblatt der Region veröffentlicht.
3)
Il presente decreto viene pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed anche
nel Bollettino Ufficiale delle Regione.
4)
Innerhalb 30 Tagen ab Veröffentlichung dieses Dekretes, können Gläubiger oder andere
interessierte Personen an das Landesamt für
4)
Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto,
può essere fatta da eventuali creditori o altri
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
die Entwicklung des Genossenschaftswesens begründeten Antrag auf Ernennung eines Liquidationskommissärs stellen.
DER LANDESRAT
FÜR ITALIENISCHE SCHULE, BERUFSBILDUNG UND KULTUR, WOHNBAU UND
ÖFFENTLICHE BAUTEN
DR. CHRISTIAN TOMMASINI
19
interessati, richiesta motivata di nomina del
commissario liquidatore all’Ufficio provinciale
sviluppo della cooperazione.
L’ASSESSORE
ALLA SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE E CULTURA ITALIANA, ALL’EDILIZIA
ABITATIVA E AI LAVORI PUBBLICI
DOTT. CHRISTIAN TOMMASINI
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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90528
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014
Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESRATES
vom 20. März 2014, Nr. 12/00091
DECRETO ASSESSORILE
del 20 marzo 2014, n. 12/00091
Ausgliederung der neugebildeten Gp. 1282/23
in der KG Pfitsch aus der Straßendomäne und
Überführung derselben in das verfügbare
Vermögen der Autonomen Provinz Bozen
Sdemanializzazione della neo p.f. 1282/23 in
C.C. Val di Vizze e trasferimento della medesima al patrimonio disponibile della Provincia
autonoma di Bolzano
Der Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, Punkt 8 und 12, sieht die
Übertragung von Befugnissen (Maßnahmen) an
den Landesrat auf Zeit für Straßendienst und für
Vermögensverwaltung vor;
La deliberazione della Giunta Provinciale del 14
dicembre 2009, n. 2893, punti 8 e 12, prevede la
delega di funzioni (provvedimenti) all'assessore
provinciale in carica competente per il servizio
stradale e per l'amministrazione del patrimonio;
Das Landesgesetz vom 19. August 1991, Nr. 24
betrifft die Klassifizierung der Straßen im Interessenbereich des Landes und regelt auch die erforderlichen vermögensrechtlichen Aspekte;
la legge provinciale 19 agosto 1991 n. 24 riguarda la classificazione delle strade d’interesse provinciale e disciplina anche i relativi rapporti patrimoniali;
die Grundparzelle 1282/4 in der KG Pfitsch ist
Eigentum der Autonomen Provinz Bozen: Öffentliches Gut – Straßen und Herr David Volgger hat
mit Schreiben vom 13. März 2014 um den Erwerb
von 298 m2 dieser Grundparzelle angesucht und
hierfür den Teilungsplan Nr. 367/2012 von Herrn
Geom. Erwin Tötsch ausarbeiten lassen;
la particella fondiaria 1282/4 in C.C. Val di Vizze
è di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo strade ed il Sig. David
Volgger ha richiesto con lettera del 13 marzo
2014 di acquisire 298 m2 di questa particella fondiaria, facendo elaborare il tipo di frazionamento
n. 367/2012 dal geom. Erwin Tötsch;
der Direktor des gebietsmäßig zuständigen Straßendienstes hat mitgeteilt, dass 298 m2 der obgenannten Grundparzelle für den Straßendienst
nicht zweckdienlich sind und somit kann die neugebildete Gp. 1282/23 in der KG Pfitsch gemäß
obgenanntem Teilungsplan in das „verfügbare
Vermögen“ der Autonomen Provinz Bozen übertragen werden;
il direttore del servizio strade territorialmente
competente ha comunicato che 298 m2 della particella fondiaria sopraccitata non sono strumentali
per il servizio stesso e perciò la neo p.f. 1282/23
in C.C. Val di Vizze può essere trasferita al “patrimonio disponibile” della Provincia autonoma di
Bolzano secondo il tipo di frazionamento sopraccitato;
Auf diese Rechtsgrundlagen und Tatsachen aufbauend
Sulla base di tali fonti normative e fatti, l’Assessore all'istruzione e cultura ladina, musei e beni
culturali, patrimonio, servizio strade e mobilità
verfügt:
decreta:
der Landesrat für ladinische Bildung und Kultur,
Museen und Denkmäler, Vermögen, Straßendienst und Mobilität
1.
die neugebildete Gp. 1282/23 in der KG
Pfitsch vom „Öffentlichen Gut – Straßen“ auszugliedern und in das „verfügbare Vermögen“
der Autonomen Provinz Bozen zu übertragen.
1.
di sdemanializzare la neo p.f. 1282/23 in C.C.
Val di Vizze e di trasferirla al “patrimonio disponibile” della Provincia autonoma di Bolzano.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
21
2.
Für die Durchführung dieses Dekretes werden die zuständigen Ämter die erforderlichen
Folgemaßnahmen erstellen.
2.
Per l’esecuzione dei contenuti espressi con il
presente decreto, gli uffici competenti provvederanno alla predisposizione dei necessari
provvedimenti.
3.
Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino - Südtirol veröffentlicht.
3.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige.
LANDESRAT FÜR LADINISCHE BILDUNG UND
KULTUR, MUSEEN UND DENKMÄLER, VERMÖGEN, STRASSENDIENST UND MOBILITÄT
ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA
LADINA, MUSEI E BENI CULTURALI,
PATRIMONIO, SERVIZIO STRADE E MOBILITÀ
DR. FLORIAN MUSSNER
DOTT. FLORIAN MUSSNER
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
22
90656
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014
Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
vom 25. März 2014, Nr. 326/29.6
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
del 25 marzo 2014, n. 326/29.6
Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung
(R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen
und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Sterzing
Deposito preliminare (D15) e messa in riserva
(R13) per conto terzi di rifiuti urbani, speciali
pericolosi e non - Centro di riciclaggio del
Comune di Vipiteno
DER AMTSDIREKTOR
FÜR ABFALLWIRTSCHAFT
IL DIRETTORE D’UFFICIO
GESTIONE RIFIUTI
hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen
zur Kenntnis genommen:
ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e
dei documenti:
Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;
Legge provinciale 26 maggio 2006, n.4;
Dekret des Landeshauptmannes 11 Juli 2012, Nr.
23 "Genehmigungs- und Ermächtigungsverfahren
für Anlagen zur Behandlung von Abfällen“
Decreto del Presidente della Provincia del 11
luglio 2012, nr. 23 "Procedure di approvazione e
di autorizzazione per impianti di trattamento di rifiuti"
Legislativdekret vom 3. April 2006, Nr. 152 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;
Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante
norme in materia ambientale;
Technische Durchführungsbestimmungen, die im
Beschluß des interministeriellen Komitees vom
27. Juli 1984 enthalten sind;
Normativa tecnica di attuazione contenuta nella
deliberazione del Comitato Interministeriale del
27 luglio 1984;
Betriebsordnung des Recyclinghofes der Gemeinde in geltender Form;
Regolamento del centro di del Comune vigente;
Dekret Nr. 433 vom 03/05/2011 betreffend ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG
(R13) FÜR DRITTE VON GEFÄHRLICHEN UND
NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN
Decreto n. 433 del 03/05/2011 concernente DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI DI RIFIUTI
SPECIALI PERICOLOSI E NON
Ansuchen vom 14/03/2014
Domanda dd. 14/03/2014
eingereicht von der
GEMEINDE STERZING
mit rechtlichem Sitz in
STERZING
NEUSTADT 21
inoltrata dal
COMUNE DI VIPITENO
con sede legale in
VIPITENO
CITTA' NUOVA 21
und
e
ERMÄCHTIGT
die
GEMEINDE STERZING
mit rechtlichem Sitz in
STERZING
NEUSTADT 21
AUTORIZZA
il
COMUNE DI VIPITENO
Con sede legale in
VIPITENO
CITTA' NUOVA 21
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
23
bis 31/03/2024
fino al 31/03/2024
mit Ermächtigungsnummer: 4094
con numero d'autorizzazione: 4094
zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE der unten angeführten Abfallarten und Mengen:
ad effettuare DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E
MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI
dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:
Abfallkodex: 150101
Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe
Codice di rifiuto: 150101
Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone
Abfallkodex: 150102
Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff
Codice di rifiuto: 150102
Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica
Abfallkodex: 150103
Abfallart: Verpackungen aus Holz
Codice di rifiuto: 150103
Tipologia di rifiuto: imballaggi in legno
Abfallkodex: 150104
Abfallart: Verpackungen aus Metall
Codice di rifiuto: 150104
Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici
Abfallkodex: 150107
Abfallart: Verpackungen aus Glas
Codice di rifiuto: 150107
Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro
Abfallkodex: 160103
Abfallart: Altreifen
Codice di rifiuto: 160103
Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso
Abfallkodex: 160601 *
Abfallart: Bleibatterien
Codice di rifiuto: 160601 *
Tipologia di rifiuto: batterie al piombo
Abfallkodex: 160602 *
Abfallart: Ni-Cd-Batterien
Codice di rifiuto: 160602 *
Tipologia di rifiuto: batterie al nichel-cadmio
Abfallkodex: 160603 *
Abfallart: Quecksilber enthaltende Batterien
Codice di rifiuto: 160603 *
Tipologia di rifiuto: batterie contenenti mercurio
Abfallkodex: 160604
Abfallart: Alkalibatterien (außer 16 06 03)
Codice di rifiuto: 160604
Tipologia di rifiuto: batterie alcaline (tranne 16 06
03)
Abfallkodex: 170107
Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen
und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 01 06 fallen
Codice di rifiuto: 170107
Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 0106
Abfallkodex: 200101
Abfallart: Papier und Pappe/Karton
Codice di rifiuto: 200101
Tipologia di rifiuto: carta e cartone
Abfallkodex: 200102
Abfallart: Glas
Codice di rifiuto: 200102
Tipologia di rifiuto: vetro
Abfallkodex: 200108
Abfallart: biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle
Codice di rifiuto: 200108
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili di cucine e
mense
Abfallkodex: 200110
Abfallart: Bekleidung
Codice di rifiuto: 200110
Tipologia di rifiuto: abbigliamento
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
24
Abfallkodex: 200111
Abfallart: Textilien
Codice di rifiuto: 200111
Tipologia di rifiuto: prodotti tessili
Abfallkodex: 200121 *
Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle
Codice di rifiuto: 200121 *
Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio
Abfallkodex: 200123 *
Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
Codice di rifiuto: 200123 *
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
Abfallkodex: 200125
Abfallart: Speiseöle und -fette
Codice di rifiuto: 200125
Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari
Abfallkodex: 200133 *
Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter
16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie
gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten
Codice di rifiuto: 200133 *
Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui
alle voci 16 06 01,16 06 02 o 16 06 03 nonchè
batterie e accumulatori non suddivisi contenenti
tali batterie
Abfallkodex: 200134
Abfallart: Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen
Codice di rifiuto: 200134
Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori diversi
da quelli di cui alla voce 20 01 33
Abfallkodex: 200135 *
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten,
mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und
20 01 23 fallen
Codice di rifiuto: 200135 *
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle
voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti
pericolose
Abfallkodex: 200136
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter
20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35
Codice di rifiuto: 200136
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai
punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
Abfallkodex: 200138
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das
unter 20 01 37 fällt
Codice di rifiuto: 200138
Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui
alla voce 20 01 37
Abfallkodex: 200139
Abfallart: Kunststoffe
Codice di rifiuto: 200139
Tipologia di rifiuto: plastica
Abfallkodex: 200140
Abfallart: Metalle
Codice di rifiuto: 200140
Tipologia di rifiuto: metallo
Abfallkodex: 200199
Abfallart: sonstige Fraktionen a. n. g.
Codice di rifiuto: 200199
Tipologia di rifiuto: altre frazioni non specificate
altrimenti
Abfallkodex: 200201
Abfallart: kompostierbare Abfälle
Codice di rifiuto: 200201
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili
Abfallkodex: 200303
Abfallart: Straßenkehricht
Codice di rifiuto: 200303
Tipologia di rifiuto: residui della pulizia stradale
Abfallkodex: 200307
Abfallart: Sperrmüll
Codice di rifiuto: 200307
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti
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25
Ort der Zwischenlagerung:
Brennerstraße, Gp. 382/11
Sede di stoccaggio:
Via Brennero, p.f. 382/11
1.
Die Bestimmungen der Betriebsordnung des
Recyclinghofes, müssen eingehalten werden.
1.
Le disposizioni del regolamento del centro di
riciclaggio devono essere rispettate.
2.
Die Annahme von Restmüll am Recyclinghof
ist verboten.
2.
È vietata l’accettazione presso il centro di
riciclaggio di rifiuti solidi urbani.
3.
Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer
Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die
Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für
die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1.
des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.
3.
Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità
tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione
nonchè per l'ambiente, e comunque dev'essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.
4.
Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art
und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
4.
Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area
di stoccaggio dei contrassegni ben visibili.
5.
Die endgültige Lagerung, die Behandlung
und die Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Deponien
bzw. Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle
zur Entsorgung oder zur Verwertung an Dritte
abgegeben werden, muß der Verantwortliche
feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.
5.
La fase di stoccaggio definitivo, del trattamento e del recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in discariche o
impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o il
recupero, il responsabile deve accertare che i
ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti.
6.
Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai
2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
6.
Presso la sede del richiedente deve essere
tenuto un apposito registro di carico e scarico
in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro
deve essere conservato per almeno cinque
anni dall'ultima registrazione.
7.
Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April
des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck
für die Erklärung im Umweltbereich gemäß
Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994
einzureichen.
7.
Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla
C.C.I.A.A. competente per territorio entro il
30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.
8.
Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems
für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle
(SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind
die Vorschriften der Artikel 7 und 8 dieser
Ermächtigung anzuwenden.
8.
Fino all’entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di
cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere
applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 7 e 8 della presente autorizzazione.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
9.
Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen
Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich
befunden wird oder ein Verstoß gegen die
einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt.
9.
26
Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo
massimo di dodici mesi, ove risulti l’inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o
nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche.
Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser
Frist die Auflagen des Dekretes noch immer
nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.
Decorso tale termine senza che il richiedente
abbia osservato le prescrizioni del presente
atto, il provvedimento stesso viene revocato.
Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr.
433 vom 03/05/2011.
Il presente decreto sostituisce il decreto n. 433
del 03/05/2011.
DER AMTSDIREKTOR
DR. GIULIO ANGELUCCI
IL DIRETTORE D’UFFICIO
DOTT. GIULIO ANGELUCCI
Anlagen: …
Allegati: omissis
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
27
90676
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014
Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
vom 26. März 2014, Nr. 332/29.6
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
del 26 marzo 2014, n. 332/29.6
Zwischenlagerung (D15) Verwertung/Rückgewinnung (R3) organischer Stoffe, die nicht als
Lösemittel verwendet werden Ansammlung
(R13) von gefährlichen und nicht gefährlichen
Sonderabfällen –
Lamafer GmbH Alleiniger Verwalter Bozen
Deposito preliminare (D15) riciclo/recupero
(R3) delle sostanze organiche non utilizzate
come solventi messa in riserva (R13) di rifiuti
speciali pericolosi e non –
DER AMTSDIREKTOR
FÜR ABFALLWIRTSCHAFT
IL DIRETTORE
D’UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen
zur Kenntnis genommen:
ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e
dei documenti:
Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;
Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;
Dekret des Landeshauptmannes 11 Juli 2012, Nr.
23 "Genehmigungs- und Ermächtigungsverfahren
für Anlagen zur Behandlung von Abfällen“
Decreto del Presidente della Provincia del 11 luglio 2012, nr. 23 "Procedure di approvazione e di
autorizzazione per impianti di trattamento di rifiuti"
Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;
Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante
norme in materia ambientale;
Technische Durchführungsbestimmungen, die im
Beschluss des interministeriellen Komitees vom
27. Juli 1984 enthalten sind;
Normativa tecnica di attuazione contenuta nella
deliberazione del Comitato Interministeriale del
27 luglio 1984;
Positives Gutachten vom 20.03.2014 Prot. Nr.
0021275 der Gemeinde Bozen - Technischer Umweltdienst und Dienststelle für die Planung von
Grünflächen 5.3.3;
Parere positivo del 20.03.2014 prot. n. 0021275
del Comune di Bolzano - servizio tecnico ambientale e di progettazione del verde 5.3.3;
Dekret Nr. 1261 vom 12.11.2013 betreffend VERWERTUNG/RÜCKGEWINNUNG (R3) ORGANISCHER STOFFE, DIE NICHT ALS LÖSEMITTEL
VERWENDET WERDEN VON NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN, ANSAMMLUNG
(R13) VON NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN
Decreto n. 1261 del 12.11.2013 concernente RICICLO/RECUPERO (R3) DELLE SOSTANZE
ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI,
MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI
NON PERICOLOSI
Finanzgarantie;
Garanzia finanziaria;
Ansuchen vom 18.03.2014
eingereicht von
LAMAFER GMBH ALLEINIGER VERWALTER
mit rechtlichem Sitz in
BOZEN
KEPLERO-STR. 3
Domanda dd. 18.03.2014
inoltrata da
LAMAFER SRL SOCIO UNICO
con sede legale in
BOLZANO
VIA KEPLERO 3
und
e
Lamafer Srl Socio unico Bolzano
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ERMÄCHTIGT
28
AUTORIZZA
die Firma
LAMAFER GMBH ALLEINIGER VERWALTER
mit rechtlichem Sitz in
BOZEN
KEPLERO-STR. 3
la Ditta
LAMAFER SRL SOCIO UNICO
con sede legale in
BOLZANO
VIA KEPLERO 3
bis 31.03.2019
fino al 31.03.2019
mit Ermächtigungsnummer: 4098
con numero d'autorizzazione: 4098
zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) VERWERTUNG/RÜCKGEWINNUNG (R3) ORGANISCHER
STOFFE, DIE NICHT ALS LÖSEMITTEL VERWENDET WERDEN ANSAMMLUNG (R13) der
unten angeführten Abfallarten und Mengen:
ad effettuare DEPOSITO PRELIMINARE (D15)
RICICLO/RECUPERO (R3) DELLE SOSTANZE
ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI MESSA IN RISERVA (R13) dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:
Abfallkodex: 060101 * (R13)
Abfallart: Schwefelsäure und schweflige Säure
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 060101 * (R13)
Tipologia di rifiuto: acido solforico ed acido solforoso
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 060102 * (R13)
Abfallart: Salzsäure
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 060102 * (R13)
Tipologia di rifiuto: acido cloridrico
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 060103 * (R13)
Abfallart: Flusssäure
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 060103 * (R13)
Tipologia di rifiuto: acido fluoridrico
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 060104 * (R13)
Abfallart: Phosphorsäure und phosphorige Säure
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 060104 * (R13)
Tipologia di rifiuto: acido fosforico e fosforoso
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 060105 * (R13)
Abfallart: Salpetersäure und salpetrige Säure
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 060105 * (R13)
Tipologia di rifiuto: acido nitrico e acido nitroso
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 060106 * (R13)
Abfallart: andere Säuren
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 060106 * (R13)
Tipologia di rifiuto: altri acidi
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 070101 * (R13)
Abfallart: wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 070101 * (R13)
Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di lavaggio
ed acque madri
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 070103 * (R13)
Abfallart: halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 070103 * (R13)
Tipologia di rifiuto: solventi organici alogenati,soluzioni di lavaggio ed acque madri
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 070104 * (R13)
Abfallart: andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 070104 * (R13)
Tipologia di rifiuto: altri solventi organici, soluzioni
di lavaggio ed acque madri
Quantità: 0,5 t/anno
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
29
Abfallkodex: 070104 * (R13)
Abfallart: andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 070104 * (R13)
Tipologia di rifiuto: altri solventi organici, soluzioni
di lavaggio ed acque madri
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 070108 * (R13)
Abfallart: andere Reaktions- und Destillationsrückstände
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 070108 * (R13)
Tipologia di rifiuto: altri fondi e residui di reazione
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 070110 * (R13)
Abfallart: andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 070110 * (R13)
Tipologia di rifiuto: altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 070201 * (R13)
Abfallart: wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 070201 * (R13)
Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di lavaggio
e acque madri
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 070203 * (R13)
Abfallart: halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 070203 * (R13)
Tipologia di rifiuto: solventi organici alogenati,soluzioni di lavaggio ed acque madri
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 070204 * (R13)
Abfallart: andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 070204 * (R13)
Tipologia di rifiuto: altri solventi organici, soluzioni
di lavaggio ed acque madri
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 070210 * (R13)
Abfallart: andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 070210 * (R13)
Tipologia di rifiuto: altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 070301 * (R13)
Abfallart: wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 070301 * (R13)
Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di lavaggio
ed acque madri
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 070303 * (R13)
Abfallart: halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 070303 * (R13)
Tipologia di rifiuto: solventi organici alogenti, soluzioni di lavaggio ed acque madri
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 070304 * (R13)
Abfallart: andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 070304 * (R13)
Tipologia di rifiuto: altri solventi organici, soluzioni
di lavaggio ed acque madri
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 070310 * (R13)
Abfallart: andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 070310 * (R13)
Tipologia di rifiuto: altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 070401 * (D15)
Abfallart: wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
Menge: 2 t/Jahr
Codice di rifiuto: 070401 * (D15)
Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di lavaggio
ed acque madri
Quantità: 2 t/anno
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
30
Abfallkodex: 070403 * (D15)
Abfallart: halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 070403 * (D15)
Tipologia di rifiuto: solventi organici alogenati,
soluzioni di lavaggio ed acque madri
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 070404 * (D15)
Abfallart: andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 070404 * (D15)
Tipologia di rifiuto: altri solventi organici, soluzioni
di lavaggio ed acque madri
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 070601 * (D15)
Abfallart: wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 070601 * (D15)
Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di lavaggio
ed acque madri
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 070603 * (D15)
Abfallart: halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 070603 * (D15)
Tipologia di rifiuto: solventi organici alogenati,
soluzioni di lavaggio ed acque madri
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 070604 * (D15)
Abfallart: andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 070604 * (D15)
Tipologia di rifiuto: altri solventi organici, soluzioni
di lavaggio ed acque madri
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 070608 * (D15)
Abfallart: andere Reaktions- und Destillationsrückstände
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 070608 * (D15)
Tipologia di rifiuto: altri fondi e residui di reazione
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 070610 * (D15)
Abfallart: andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 070610 * (D15)
Tipologia di rifiuto: altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 070701 * (R13)
Abfallart: wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 070701 * (R13)
Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di lavaggio
ed acque madri
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 070703 * (R13)
Abfallart: halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 070703 * (R13)
Tipologia di rifiuto: solventi organici alogenati,
soluzioni di lavaggio ed acque madri
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 070704 * (R13)
Abfallart: andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 070704 * (R13)
Tipologia di rifiuto: altri solventi organici, soluzioni
di lavaggio ed acque madri
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 070710 * (R13)
Abfallart: andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 070710 * (R13)
Tipologia di rifiuto: altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
Quantità: 0,5 t/anno
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
31
Abfallkodex: 080111 * (D15-R13)
Abfallart: Farb - und Lackabfälle, die organische
Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
Menge: 2 t/Jahr
Codice di rifiuto: 080111 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
Quantità: 2 t/anno
Abfallkodex: 080112 (D15-R13)
Abfallart: Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme
derjenigen, die unter 08 01 11 fallen
Menge: 1 t/Jahr
Codice di rifiuto: 080112 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: pitture di scarto e vernici diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 080113 * (D15-R13)
Abfallart: Farb- und Lackschlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe
enthalten
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 080113 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti da pitture e
vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 080114 (D15-R13)
Abfallart: Farb- und Lackschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 13 fallen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 080114 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti da pitture e
vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 080115 * (D15-R13)
Abfallart: wässrige Schlämme, die Farben oder
Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen
gefährlichen Stoffen enthalten
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 080115 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre
sostanze pericolose
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 080116 (D15-R13)
Abfallart: wässrige Schlämme, die Farben oder
Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die
unter 08 01 15 fallen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 080116 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: fanghi acquosi contenenti pitture o vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08
01 15
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 080117 * (D15-R13)
Abfallart: Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 080117 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti dalla rimozione
di pitture e vernici, contenenti solventi organici o
altre sostanze pericolose
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 080118 (D15-R13)
Abfallart: Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01
17 fallen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 080118 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti dalla rimozione
di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce
08 01 17
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 080119 * (D15-R13)
Abfallart: wässrige Suspensionen, die Farben
oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder
anderen gefährlichen Stoffen enthalten
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 080119 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: sospensioni acquose contenenti pitture o vernici, contenenti solventi organici
o altre sostanze pericolose
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 080120 (D15-R13)
Abfallart: wässrige Suspensionen, die Farben
oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen,
die unter 08 01 19 fallen
Codice di rifiuto: 080120 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: sospensioni acquose contenenti pitture o vernici diverse da quelle di cui alla
voce 08 01 19
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
32
Menge: 0,5 t/Jahr
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 080121 * (D15-R13)
Abfallart: Farb- oder Lackentfernerabfälle
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 080121 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: residui di vernici o di sverniciatori
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 080307 (R13)
Abfallart: wässrige Schlämme, die Druckfarben
enthalten
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 080307 (R13)
Tipologia di rifiuto: fanghi acquosi contenenti inchiostro
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 080308 (R13)
Abfallart: wässrige flüssige Abfälle, die Druckfarben enthalten
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 080308 (R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti liquidi acquosi contenenti
inchiostro
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 080312 * (R13)
Abfallart: Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 080312 * (R13)
Tipologia di rifiuto: scarti di inchiostro, contenenti
sostanze pericolose
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 080313 (R13)
Abfallart: Druckfarbenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 12 fallen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 080313 (R13)
Tipologia di rifiuto: scarti di inchiostro, diversi da
quelli di cui alla voce 08 03 12
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 080314 * (R13)
Abfallart: Druckfarbenschlämme, die gefährliche
Stoffe enthalten
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 080314 * (R13)
Tipologia di rifiuto: fanghi di inchiostro, contenenti
sostanze pericolose
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 080315 (R13)
Abfallart: Druckfarbenschlämme mit Ausnahme
derjenigen, die unter 08 03 14 fallen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 080315 (R13)
Tipologia di rifiuto: fanghi di inchiostro, diversi da
quelli di cui alla voce 08 03 14
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 080316 * (R13)
Abfallart: Abfälle von Ätzlösungen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 080316 * (R13)
Tipologia di rifiuto: residui di soluzioni chimiche
per incisione
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 080317 * (R13)
Abfallart: Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 080317 * (R13)
Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 080318 (R13)
Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen,
die unter 08 03 17 fallen
Menge: 4 t/Jahr
Codice di rifiuto: 080318 (R13)
Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
Quantità: 4 t/anno
Abfallkodex: 080409 * (R13)
Abfallart: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die
organische Lösemittel oder andere gefährliche
Stoffe enthalten
Codice di rifiuto: 080409 * (R13)
Tipologia di rifiuto: adesivi e sigillanti di scarto,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
33
Menge: 0,5 t/Jahr
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 080410 (R13)
Abfallart: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit
Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen
Menge: 1 t/Jahr
Codice di rifiuto: 080410 (R13)
Tipologia di rifiuto: adesivi e sigillanti di scarto,
diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 080411 * (R13)
Abfallart: klebstoff- und dichtmassenhaltige
Schlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
Menge: 2 t/Jahr
Codice di rifiuto: 080411 * (R13)
Tipologia di rifiuto: fanghi di adesivi e sigillanti,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
Quantità: 2 t/anno
Abfallkodex: 080412 (R13)
Abfallart: klebstoff- und dichtmassenhaltige
Schlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter
08 04 11 fallen
Menge: 1 t/Jahr
Codice di rifiuto: 080412 (R13)
Tipologia di rifiuto: fanghi di adesivi e sigillanti,
diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 080413 * (R13)
Abfallart: wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder
Dichtmassen mit organischen Lösemitteln oder
anderen gefährlichen Stoffen enthalten
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 080413 * (R13)
Tipologia di rifiuto: fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o
altre sostanze pericolose
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 080414 (R13)
Abfallart: wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder
Dichtmassen enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 13 fallen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 080414 (R13)
Tipologia di rifiuto: fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce
08 04 13
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 080415 * (R13)
Abfallart: wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe
oder Dichtmassen mit organischen Lösemitteln
oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 080415 * (R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti liquidi acquosi contenenti
adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o
altre sostanze pericolose
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 080416 (R13)
Abfallart: wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe
oder Dichtmassen enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 15 fallen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 080416 (R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti liquidi acquosi contenenti
adesivi e sigillanti diversi da quelli di cui al punto
08 04 15
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 090101 * (R13)
Abfallart: Entwickler und Aktivatorenlösungen auf
Wasserbasis
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 090101 * (R13)
Tipologia di rifiuto: soluzioni di sviluppo e attivanti
a base acquosa
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 090102 * (R13)
Abfallart: Offsetdruckplatten-Entwicklerlösungen
auf Wasserbasis
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 090102 * (R13)
Tipologia di rifiuto: soluzioni di sviluppo per lastre
offset a base acquosa
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 090103 * (R13)
Abfallart: Entwicklerlösungen auf Lösemittelbasis
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 090103 * (R13)
Tipologia di rifiuto: soluzioni di sviluppo a base di
solventi
Quantità: 0,5 t/anno
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
34
Abfallkodex: 090104 * (R13)
Abfallart: Fixierbäder
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 090104 * (R13)
Tipologia di rifiuto: soluzioni fissative
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 090105 * (R13)
Abfallart: Bleichlösungen und Bleich-Fixier-Bäder
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 090105 * (R13)
Tipologia di rifiuto: soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 090107 (R13)
Abfallart: Filme und fotografische Papiere, die
Silber oder Silberverbindungen enthalten
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 090107 (R13)
Tipologia di rifiuto: carta e pellicole per fotografia,
contenenti argento o composti dell'argento
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 090108 (D15-R13)
Abfallart: Filme und fotografische Papiere, die
kein Silber und keine Silberverbindungen enthalten
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 090108 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: carta e pellicole per fotografia,
non contenenti argento o composti dell'argento
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 110105 * (R13)
Abfallart: saure Beizlösungen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 110105 * (R13)
Tipologia di rifiuto: acidi di decapaggio
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 110106 * (R13)
Abfallart: Säuren a. n. g.
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 110106 * (R13)
Tipologia di rifiuto: acidi non specificati altrimenti
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 120301 * (D15)
Abfallart: wässrige Waschflüssigkeiten
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 120301 * (D15)
Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di lavaggio
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 120302 * (D15)
Abfallart: Abfälle aus der Dampfentfettung
Menge: 1 t/Jahr
Codice di rifiuto: 120302 * (D15)
Tipologia di rifiuto: rifiuti prodotti da processi di
sgrassatura a vapore
Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 130701 * (R13)
Abfallart: Heizöl und Diesel
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 130701 * (R13)
Tipologia di rifiuto: olio combustibile e carburante
diesel
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 130703 * (R13)
Abfallart: andere Brennstoffe (einschließlich Gemische)
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 130703 * (R13)
Tipologia di rifiuto: altri carburanti (comprese le
miscele)
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 140602 * (R13)
Abfallart: andere halogenierte Lösemittel und Lösemittelgemische
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 140602 * (R13)
Tipologia di rifiuto: altri solventi e miscele di solventi, alogenati
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 140603 * (R13)
Abfallart: andere Lösemittel und Lösemittelgemische
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 140603 * (R13)
Tipologia di rifiuto: altri solventi e miscele di solventi
Quantità: 0,5 t/anno
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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Abfallkodex: 140604 * (R13)
Abfallart: Schlämme oder feste Abfälle, die halogenierte Lösemittel enthalten
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 140604 * (R13)
Tipologia di rifiuto: fanghi o rifiuti solidi, contenenti
solventi alogenati
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 140605 * (R13)
Abfallart: Schlämme oder feste Abfälle, die andere Lösemittel enthalten
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 140605 * (R13)
Tipologia di rifiuto: fanghi o rifiuti solidi, contenenti
altri solventi
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 150101 (R13)
Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe
Menge: 5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150101 (R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone
Quantità: 5 t/anno
Abfallkodex: 150102 (R13-R3)
Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff
Menge: 150 t/Jahr
Punkt 6.1 M.D. vom 5.2.1998
Codice di rifiuto: 150102 (R13-R3)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica
Quantità: 150 t/anno
Punto 6.1 D.M. 5.2.1998
Abfallkodex: 150102 (R3-R13)
Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff
Menge: 150 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150102 (R3-R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica
Quantità: 150 t/anno
Abfallkodex: 150105 (R13)
Abfallart: Verbundverpackungen
Menge: 2 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150105 (R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali compositi
Quantità: 2 t/anno
Abfallkodex: 150110 * (D15-R13)
Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche
Stoffe verunreinigt sind
Menge: 10 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150110 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di
sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
Quantità: 10 t/anno
Abfallkodex: 150111 * (D15-R13)
Abfallart: Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z. B. Asbest) enthalten, einschließlich geleerter Druckbehältnisse
Menge: 5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150111 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici contenenti
matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
Quantità: 5 t/anno
Abfallkodex: 150202 * (D15-R13)
Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und
Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
Menge: 3 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150202 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti
(inclusi filtri dell olio non specificati altrimenti) ,
stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
Quantità: 3 t/anno
Abfallkodex: 150203 (D15-R13)
Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen
Menge: 2 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150203 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti,
stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di
cui alla voce 15 02 02
Quantità: 2 t/anno
Abfallkodex: 160107 * (R13)
Abfallart: Ölfilter
Menge: 3 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160107 * (R13)
Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio
Quantità: 3 t/anno
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Abfallkodex: 160114 * (D15)
Abfallart: Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe
enthalten
Menge: 1 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160114 * (D15)
Tipologia di rifiuto: liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 160115 (D15)
Abfallart: Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 14 fallen
Menge: 1 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160115 (D15)
Tipologia di rifiuto: liquidi antigelo diversi da quelli
di cui alla voce 16 01 14
Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 160210 * (R13)
Abfallart: gebrauchte Geräte, die PCB enthalten
oder damit verunreinigt sind, mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 fallen
Menge: 1 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160210 * (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da
quelle di cui alla voce 16 02 09
Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 160211 * (R13)
Abfallart: gebrauchte Geräte, die teil- und vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
Menge: 2 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160211 * (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso,
contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HCF
Quantità: 2 t/anno
Abfallkodex: 160212 * (R13)
Abfallart: gebrauchte Geräte, die freies Asbest
enthalten
Menge: 1 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160212 * (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso,
contenenti amianto in fibre libere
Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 160213 * (R13)
Abfallart: gefährliche Bestandteile enthaltende
gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die
unter 16 02 09 bis 16 02 12 fallen
Menge: 10 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160213 * (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose diverse da quelle
di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
Quantità: 10 t/anno
Abfallkodex: 160214 (R13)
Abfallart: gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen
Menge: 70 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160214 (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 a 16 02 13
Quantità: 70 t/anno
Abfallkodex: 160215 * (R13)
Abfallart: aus gebrauchten Geräten entfernte gefährliche Bestandteile
Menge: 1 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160215 * (R13)
Tipologia di rifiuto: componenti pericolose rimossi
da apparecchiature fuori uso
Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 160216 (R13)
Abfallart: aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16
02 15 fallen
Menge: 20 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160216 (R13)
Tipologia di rifiuto: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla
voce 16 02 15
Quantità: 20 t/anno
Abfallkodex: 160504 * (D15-R13)
Abfallart: gefährliche Stoffe enthaltende Gase in
Druckbehältern (einschließlich Halonen)
Menge: 2 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160504 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione
(compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
Quantità: 2 t/anno
Abfallkodex: 160505 (D15-R13)
Abfallart: Gase in Druckbehältern mit Ausnahme
derjenigen, die unter 16 05 04 fallen
Codice di rifiuto: 160505 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione,
diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
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Menge: 3 t/Jahr
Quantità: 3 t/anno
Abfallkodex: 160601 * (R13)
Abfallart: Bleibatterien
Menge: 40 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160601 * (R13)
Tipologia di rifiuto: batterie al piombo
Quantità: 40 t/anno
Abfallkodex: 160602 * (R13)
Abfallart: Ni-Cd-Batterien
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160602 * (R13)
Tipologia di rifiuto: batterie al nichel-cadmio
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 160602 * (R13)
Abfallart: Ni-Cd-Batterien
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160602 * (R13)
Tipologia di rifiuto: batterie al nichel-cadmio
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 160603 * (R13)
Abfallart: Quecksilber enthaltende Batterien
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160603 * (R13)
Tipologia di rifiuto: batterie contenenti mercurio
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 160603 * (R13)
Abfallart: Quecksilber enthaltende Batterien
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160603 * (R13)
Tipologia di rifiuto: batterie contenenti mercurio
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 160604 (R13)
Abfallart: Alkalibatterien (außer 16 06 03)
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160604 (R13)
Tipologia di rifiuto: batterie alcaline (tranne 16 06
03)
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 160605 (R13)
Abfallart: andere Batterien und Akkumulatoren
Menge: 3 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160605 (R13)
Tipologia di rifiuto: altre batterie e accumulatori
Quantità: 3 t/anno
Abfallkodex: 160606 * (D15)
Abfallart: getrennt gesammelte Elektrolyte aus
Batterien und Akkumulatoren
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160606 * (D15)
Tipologia di rifiuto: elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 170601 * (D15-R13)
Abfallart: Dämmmaterial, das Asbest enthält
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 170601 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: materiali isolanti contenenti
amianto
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 170603 * (D15-R13)
Abfallart: anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 170603 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 170604 (D15-R13)
Abfallart: Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 170604 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: materiali isolanti diversi da
quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 170605 * (D15-R13)
Abfallart: asbesthaltige Baustoffe
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 170605 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione contenenti amianto
Quantità: 0,5 t/anno
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38
Abfallkodex: 170801 * (D15-R13)
Abfallart: Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 170801 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 170802 (D15-R13)
Abfallart: Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 08 01 fallen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 170802 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione a base
di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 180103 * (D15-R13)
Abfallart: Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 180103 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari
per evitare infezioni
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 180106 * (D15-R13)
Abfallart: Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 180106 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: sostanze chimiche pericolose
o contenenti sostanze pericolose
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 180107 (D15-R13)
Abfallart: Chemikalien mit Ausnahme derjenigen,
die unter 18 01 06 fallen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 180107 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: sostanze chimiche diverse da
quelle di cui alla voce 18 01 06
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 180108 * (D15-R13)
Abfallart: zytotoxische und zytostatische Arzneimittel
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 180108 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: medicinali citotossici e citostatici
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 180109 (D15-R13)
Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen,
die unter 18 01 08 fallen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 180109 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di
cui alla voce 18 01 08
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 180202 * (D15-R13)
Abfallart: Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine
besonderen Anforderungen werden
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 180202 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari
per evitare infezioni
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 191201 (R13)
Abfallart: Papier und Pappe
Menge: 2 t/Jahr
Codice di rifiuto: 191201 (R13)
Tipologia di rifiuto: carta e cartone
Quantità: 2 t/anno
Abfallkodex: 191212 (D15-R13)
Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die
unter 19 12 11 fallen
Menge: 10 t/Jahr
Codice di rifiuto: 191212 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali
misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
Quantità: 10 t/anno
Abfallkodex: 200101 (R13)
Abfallart: Papier und Pappe/Karton
Menge: 2 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200101 (R13)
Tipologia di rifiuto: carta e cartone
Quantità: 2 t/anno
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
39
Abfallkodex: 200119 * (R13)
Abfallart: Pestizide
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200119 * (R13)
Tipologia di rifiuto: pesticidi
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 200121 * (R13)
Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle
Menge: 1 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200121 * (R13)
Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio
Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 200123 * (R13)
Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
Menge: 3 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200123 * (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
Quantità: 3 t/anno
Abfallkodex: 200125 (D15)
Abfallart: Speiseöle und -fette
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200125 (D15)
Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 200127 * (D15-R13)
Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und
Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200127 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e
resine contenenti sostanze pericolose
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 200128 (D15-R13)
Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und
Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter
20 01 27 fallen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200128 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e
resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 200129 * (D15)
Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe
enthalten
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200129 * (D15)
Tipologia di rifiuto: detergenti contenenti sostanze
pericolose
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 200130 (D15)
Abfallart: Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200130 (D15)
Tipologia di rifiuto: detergenti diversi da quelli di
cui alla voce 20 01 29
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 200133 * (R13)
Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter
16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie
gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200133 * (R13)
Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui
alle voci 16 06 01,16 06 02 o 16 06 03 nonchè
batterie e accumulatori non suddivisi contenenti
tali batterie
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 200134 (R13)
Abfallart: Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen
Menge: 1 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200134 (R13)
Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori diversi
da quelli di cui alla voce 20 01 33
Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 200135 * (R13)
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten,
mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und
Codice di rifiuto: 200135 * (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle
voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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20 01 23 fallen
Menge: 3 t/Jahr
pericolose
Quantità: 3 t/anno
Abfallkodex: 200136 (R13)
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter
20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35
Menge: 1 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200136 (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai
punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
Quantità: 1 t/anno
Ort der Anlage:
Zueggstrasse -Bozen
Sede impianto:
Via Zuegg -Bolzano
1.
Der im Ansuchen vom 18/03/2014 beigelegte
Lageplan, bildet integrierenden Bestandteil
des vorliegenden Dekretes.
1.
La planimetria allegata alla domanda dd.
18/03/2014 è parte integrante del presente
decreto.
2.
Der technische Bericht, beigelegt im Ansuchen vom 18/03/2014, ist wesentliche Bestandteils dieser Ermächtigung.
2.
La relazione tecnica allegata alla domanda
dd. 26/11/2013, fa parte integrante della presente autorizzazione.
3.
Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer
Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die
Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für
die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1.
des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.
3.
Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità
tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione
nonché per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.
4.
Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art
und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
4.
Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti pressi l'area
di stoccaggio dei contrassegni ben visibili.
5.
Die Entsorgung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu
erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung an
Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die
Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.
5.
Lo smaltimento dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a
terzi per lo smaltimenti, il responsabile deve
accertare che i ricevitori siano muniti delle
autorizzazioni Secondo le normative vigenti.
6. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel
17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006,
Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist
für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab
der letzten Eintragung aufzubewahren.
6.
Presso la sede del richiedente deve essere
tenuto un apposito registro di carico e scaricò
in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro
deve essere conservato per almeno cinque
anni dall'ultima registrazione.
7. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des
nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für
die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6
des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.
7.
Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla
C.C.I.A.A. competente per territorio entro il
30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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8.
Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems
für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle
(SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind
die Vorschriften der Artikel 5 und 6 dieser
Ermächtigung anzuwenden.
8.
Fino all’entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di
cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere
applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 5 e 6 della presente autorizzazione.
9.
Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen
Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich
befunden wird oder ein Verstoß gegen die
einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält,
wird die Ermächtigung widerrufen.
9. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo
massimo di dodici mesi, ove risulti l’inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o
nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine
senza che il richiedente abbia osservato le
prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.
Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr.
1261 vom 12.11.2013.
Il presente decreto sostituisce il decreto n. 1261
del 12.11.2013.
DER AMTSDIREKTOR
DR. GIULIO ANGELUCCI
IL DIRETTORE D’UFFICIO
DOTT. GIULIO ANGELUCCI
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
42
90659
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014
Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
vom 28. März 2014, Nr. 340/29.6
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
del 28 marzo 2014, n. 340/29.6
Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung
(R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen
und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Tiers (BZ)
Deposito preliminare (D15) e messa in riserva
(R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti
speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del Comune di Tires (BZ)
DER AMTSDIREKTOR
FÜR ABFALLWIRTSCHAFT
IL DIRETTORE D’UFFICIO
GESTIONE RIFIUTI
hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen
zur Kenntnis genommen:
ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e
dei documenti:
Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;
Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;
Dekret des Landeshauptmannes 11 Juli 2012, Nr.
23 "Genehmigungs- und Ermächtigungsverfahren
für Anlagen zur Behandlung von Abfällen“
Decreto del Presidente della Provincia del 11 luglio 2012, nr. 23 "Procedure di approvazione e di
autorizzazione per impianti di trattamento di rifiuti"
Legislativdekret vom 3. April 2006, Nr. 152 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;
Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante
norme in materia ambientale;
Technische Durchführungsbestimmungen, die im
Beschluss des interministeriellen Komitees vom
27. Juli 1984 enthalten sind;
Normativa tecnica di attuazione contenuta nella
deliberazione del Comitato Interministeriale del
27 luglio 1984;
Protokoll Ortsaugenschein vom 17.03.2014, Prot.
Nr. 180569;
Protocollo di sopralluogo del 17.03.2014, prot. n.
180569;
Dekret Nr. 945 vom 28/12/2009 betreffend ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG
(R13) FÜR DRITTE VON HAUSMÜLL, GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN
Decreto n. 945 del 28/12/2009 concernente DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI DI RIFIUTI
URBANI, RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E
NON
Ansuchen vom 11/02/2014
Domanda dd. 11/02/2014
eingereicht von der
GEMEINDE TIERS
mit rechtlichem Sitz in
Tiers
ST.-GEORG-STRASSE 38
und
inoltrata dal
COMUNE DI TIRES
con sede legale in
Tires
VIA SAN GIORGIO 38
e
ERMÄCHTIGT
die
GEMEINDE TIERS
mit rechtlichem Sitz in
Tiers
ST.-GEORG-STRASSE 38
AUTORIZZA
il
COMUNE DI TIRES
Con sede legale in
Tires
VIA SAN GIORGIO 38
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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bis 30/11/2019
fino al 30/11/2019
mit Ermächtigungsnummer: 4095
con numero d'autorizzazione: 4095
zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE der unten angeführten Abfallarten:
ad effettuare il DEPOSITO PRELIMINARE (D15)
E LA MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO
TERZI dei sottoelencati tipi di rifiuti:
Abfallkodex: 070604 *
Abfallart: andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
Codice di rifiuto: 070604 *
Tipologia di rifiuto: altri solventi organici, soluzioni
di lavaggio ed acque madri
Abfallkodex: 080317 *
Abfallart: Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
Codice di rifiuto: 080317 *
Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
Abfallkodex: 080409 *
Abfallart: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die
organische Lösemittel oder andere gefährliche
Stoffe enthalten
Codice di rifiuto: 080409 *
Tipologia di rifiuto: adesivi e sigillanti di scarto,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
Abfallkodex: 090101 *
Abfallart: Entwickler und Aktivatorenlösungen auf
Wasserbasis
Codice di rifiuto: 090101 *
Tipologia di rifiuto: soluzioni di sviluppo e attivanti
a base acquosa
Abfallkodex: 130208 *
Abfallart: andere Maschinen-, Getriebe- und
Schmieröle
Codice di rifiuto: 130208 *
Tipologia di rifiuto: altri oli per motori, ingranaggi e
lubrificazione
Abfallkodex: 150101
Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe
Codice di rifiuto: 150101
Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone
Abfallkodex: 150102
Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff
Codice di rifiuto: 150102
Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica
Abfallkodex: 150104
Abfallart: Verpackungen aus Metall
Codice di rifiuto: 150104
Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici
Abfallkodex: 150107
Abfallart: Verpackungen aus Glas
Codice di rifiuto: 150107
Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro
Abfallkodex: 150202 *
Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und
Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
Codice di rifiuto: 150202 *
Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti
(inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti) ,
stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
Abfallkodex: 160103
Abfallart: Altreifen
Codice di rifiuto: 160103
Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso
Abfallkodex: 160107 *
Abfallart: Ölfilter
Codice di rifiuto: 160107 *
Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio
Abfallkodex: 160504 *
Abfallart: gefährliche Stoffe enthaltende Gase in
Druckbehältern (einschließlich Halonen)
Codice di rifiuto: 160504 *
Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione
(compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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Abfallkodex: 160506 *
Abfallart: Laborchemikalien, die aus gefährlichen
Stoffen bestehen oder solche enthalten, einschließlich Gemische von Laborchemikalien
Codice di rifiuto: 160506 *
Tipologia di rifiuto: sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose,
comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
Abfallkodex: 160601 *
Abfallart: Bleibatterien
Codice di rifiuto: 160601 *
Tipologia di rifiuto: batterie al piombo
Abfallkodex: 160708 *
Abfallart: ölhaltige Abfälle
Codice di rifiuto: 160708 *
Tipologia di rifiuto: rifiuti contenenti oli
Abfallkodex: 160709 *
Abfallart: Abfälle, die sonstige gefährliche Stoffe
enthalten
Codice di rifiuto: 160709 *
Tipologia di rifiuto: rifiuti contenenti altre sostanze
pericolose
Abfallkodex: 170107
Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen
und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 01 06 fallen
Codice di rifiuto: 170107
Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
Abfallkodex: 170302
Abfallart: Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
Codice di rifiuto: 170302
Tipologia di rifiuto: miscele bituminose diverse da
quelle di cui alla voce 17 03 01
Abfallkodex: 170904
Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09
02 und 17 09 03 fallen
Codice di rifiuto: 170904
Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui
alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
Abfallkodex: 180103 *
Abfallart: Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden
Codice di rifiuto: 180103 *
Tipologia di rifiuto: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari
per evitare infezioni
Abfallkodex: 200101
Abfallart: Papier und Pappe/Karton
Codice di rifiuto: 200101
Tipologia di rifiuto: carta e cartone
Abfallkodex: 200102
Abfallart: Glas
Codice di rifiuto: 200102
Tipologia di rifiuto: vetro
Abfallkodex: 200113 *
Abfallart: Lösemittel
Codice di rifiuto: 200113 *
Tipologia di rifiuto: solventi
Abfallkodex: 200114 *
Abfallart: Säuren
Codice di rifiuto: 200114 *
Tipologia di rifiuto: acidi
Abfallkodex: 200115 *
Abfallart: Laugen
Codice di rifiuto: 200115 *
Tipologia di rifiuto: sostanze alcaline
Abfallkodex: 200119 *
Abfallart: Pestizide
Codice di rifiuto: 200119 *
Tipologia di rifiuto: pesticidi
Abfallkodex: 200121 *
Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle
Codice di rifiuto: 200121 *
Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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Abfallkodex: 200123 *
Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
Codice di rifiuto: 200123 *
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
Abfallkodex: 200125
Abfallart: Speiseöle und -fette
Codice di rifiuto: 200125
Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari
Abfallkodex: 200126 *
Abfallart: Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen
Codice di rifiuto: 200126 *
Tipologia di rifiuto: oli e grassi diversi da quelli di
cui alla voce 20 01 25
Abfallkodex: 200127 *
Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und
Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten
Codice di rifiuto: 200127 *
Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e
resine contenenti sostanze pericolose
Abfallkodex: 200129 *
Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe
enthalten
Codice di rifiuto: 200129 *
Tipologia di rifiuto: detergenti contenenti sostanze
pericolose
Abfallkodex: 200131 *
Abfallart: zytotoxische und zytostatische Arzneimittel
Codice di rifiuto: 200131 *
Tipologia di rifiuto: medicinali citotossici e citostatici
Abfallkodex: 200133 *
Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter
16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie
gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten
Codice di rifiuto: 200133 *
Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui
alle voci 16 06 01,16 06 02 o 16 06 03 nonchè
batterie e accumulatori non suddivisi contenenti
tali batterie
Abfallkodex: 200135 *
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten,
mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und
20 01 23 fallen
Codice di rifiuto: 200135 *
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle
voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti
pericolose
Abfallkodex: 200136
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter
20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35
Codice di rifiuto: 200136
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai
punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
Abfallkodex: 200139
Abfallart: Kunststoffe
Codice di rifiuto: 200139
Tipologia di rifiuto: plastica
Abfallkodex: 200140
Abfallart: Metalle
Codice di rifiuto: 200140
Tipologia di rifiuto: metallo
Abfallkodex: 200307
Abfallart: Sperrmüll
Codice di rifiuto: 200307
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti
Ort der Zwischenlagerung:
Recyclinghof der Gemeinde Tiers, Gemauerstr.
13
Sede di stoccaggio:
Centro di riciclaggio del Comune di Tires, via
Gemauer 13
1.
1.
Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend den
Angaben des Lageplanes vom 25.03.2014
aufgestellt werden.
I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nella planimetria del
25.03.2014.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
46
2.
Die Bestimmungen der Betriebsordnung des
Recyclinghofes der Gemeinde Tiers müssen
eingehalten werden.
2.
Le disposizioni del regolamento del centro di
riciclaggio del comune di Tires devono essere rispettate.
3.
Die Annahme von Restmüll am Recyclinghof
ist verboten.
3.
È vietata l’accettazione presso il centro di
riciclaggio di rifiuti solidi urbani.
4.
Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer
Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die
Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für
die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1.
des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.
4.
Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità
tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione
nonchè per l'ambiente, e comunque dev'essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.
5.
Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art
und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
5.
Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area
di stoccaggio dei contrassegni ben visibili.
6.
Die endgültige Lagerung, die Behandlung
und die Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Deponien
bzw. Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle
zur Entsorgung oder zur Verwertung an Dritte
abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen
besitzen.
6.
La fase di stoccaggio definitivo, del trattamento e del recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in discariche o
impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o il
recupero, il responsabile deve accertare che i
ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti.
7.
Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai
2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
7.
Presso la sede del richiedente deve essere
tenuto un apposito registro di carico e scarico
in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro
deve essere conservato per almeno cinque
anni dall'ultima registrazione.
8.
Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April
des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck
für die Erklärung im Umweltbereich gemäß
Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994
einzureichen.
8.
Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla
C.C.I.A.A. competente per territorio entro il
30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.
9.
Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems
für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI)
gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind die Vorschriften der Artikel 7 und 8 dieser Ermächtigung anzuwenden.
9.
Fino all’entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di
cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere
applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 7 e 8 della presente autorizzazione.
10. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen
Vorschriften nicht beachtet werden, die aus-
10. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo
massimo di dodici mesi, ove risulti l’inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la peri-
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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geübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich
befunden wird oder ein Verstoß gegen die
einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt.
colosità o dannosità dell'attività esercitata o
nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche.
Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser
Frist die Auflagen des Dekretes noch immer
nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.
Decorso tale termine senza che il richiedente
abbia osservato le prescrizioni del presente
atto, il provvedimento stesso viene revocato.
Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr.
945 vom 28/12/2009.
Il presente decreto sostituisce il decreto n. 945
del 28/12/2009.
DER AMTSDIREKTOR
DR. GIULIO ANGELUCCI
IL DIRETTORE D’UFFICIO
DOTT. GIULIO ANGELUCCI
Anlagen: ….
Allegati: omissis
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
48
90658
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014
Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
vom 28. März 2014, Nr. 347/29.6
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
del 28 marzo 2014, n. 347/29.6
Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung
(R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen
und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Martell (BZ)
Deposito preliminare (D15) e messa in riserva
(R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti
speciali pericolosi e non - Centro di Riciclaggio del Comune di Martello (BZ)
DER AMTSDIREKTOR
FÜR ABFALLWIRTSCHAFT
IL DIRETTORE D’UFFICIO
GESTIONE RIFIUTI
hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen
zur Kenntnis genommen:
ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e
dei documenti:
Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;
Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;
Dekret des Landeshauptmannes 11 Juli 2012, Nr.
23 "Genehmigungs- und Ermächtigungsverfahren
für Anlagen zur Behandlung von Abfällen“
Decreto del Presidente della Provincia del 11
luglio 2012, nr. 23 " Procedure di approvazione e
di autorizzazione per impianti di trattamento di
rifiuti"
Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;
Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante
norme in materia ambientale;
Technische Durchführungsbestimmungen, die im
Beschluss des interministeriellen Komitees vom
27. Juli 1984 enthalten sind;
Normativa tecnica di attuazione contenuta nella
deliberazione del Comitato Interministeriale del
27 luglio 1984;
Betriebsordnung des Recyclinghofes der Gemeinde Martell genehmigt mit Beschluss des
Gemeindeausschusses Nr. 133/2013 vom
05.06.2013;
Regolamento del centro di riciclaggio del Comune
di Martello approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 113/2013 del 05.06.2013;
Protokoll Ortsaugenschein vom 02.05.2013, Prot.
Nr. 246070;
Protocollo di sopralluogo del 02.05.2013, prot. n.
246070;
Dekret Nr. 751 vom 24/06/2013 betreffend ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG
(R13) FÜR DRITTE VON HAUSMÜLL, GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN
SONDERABFÄLLEN
Decreto n. 751 del 24/06/2013 concernente DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI DI RIFIUTI
URBANI, RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E
NON
Ansuchen vom 12/03/2014
eingereicht von
GEMEINDE MARTELL
mit rechtlichem Sitz in MARTELL
MEIERNSTRASSE 96
Domanda dd. 12/03/2014
inoltrata da
COMUNE DI MARTELLO
con sede legale in MARTELLO
VIA MEIERN 96
Und
e
ermächtigt
autorizza
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
49
die Firma GEMEINDE MARTELL
mit rechtlichem Sitz in MARTELL
MEIERNSTRASSE 96
la Ditta COMUNE DI MARTELLO
con sede legale in MARTELLO
VIA MEIERN 96
bis 30/06/2018
fino al 30/06/2018
mit Ermächtigungsnummer: 4096
con numero d'autorizzazione: 4096
zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) ANSAMMLUNG (R13) der unten angeführten Abfallarten
und Mengen:
ad effettuare DEPOSITO PRELIMINARE (D15)
MESSA IN RISERVA (R13) dei sottoelencati tipi
di rifiuti e quantità:
Abfallkodex: 070699
Abfallart: Verfallene Kosmetika
Codice di rifiuto: 070699
Tipologia di rifiuto: cosmetici scaduti
Abfallkodex: 080317 *
Abfallart: Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
Codice di rifiuto: 080317 *
Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
Abfallkodex: 130205 *
Abfallart: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebeund Schmieröle auf Mineralölbasis
Codice di rifiuto: 130205 *
Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
Abfallkodex: 130208 *
Abfallart: andere Maschinen-, Getriebe- und
Schmieröle
Codice di rifiuto: 130208 *
Tipologia di rifiuto: altri oli per motori, ingranaggi e
lubrificazione
Abfallkodex: 150101
Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe
Codice di rifiuto: 150101
Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone
Abfallkodex: 150102
Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff
Codice di rifiuto: 150102
Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica
Abfallkodex: 150104
Abfallart: Verpackungen aus Metall
Codice di rifiuto: 150104
Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici
Abfallkodex: 150107
Abfallart: Verpackungen aus Glas
Codice di rifiuto: 150107
Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro
Abfallkodex: 150110 *
Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche
Stoffe verunreinigt sind
Codice di rifiuto: 150110 *
Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di
sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
Abfallkodex: 160103
Abfallart: Altreifen
Codice di rifiuto: 160103
Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso
Abfallkodex: 160107 *
Abfallart: Ölfilter
Codice di rifiuto: 160107 *
Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio
Abfallkodex: 160504 *
Abfallart: gefährliche Stoffe enthaltende Gase in
Druckbehältern (einschließlich Halonen)
Codice di rifiuto: 160504 *
Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione
(compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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Abfallkodex: 160601 *
Abfallart: Bleibatterien
Codice di rifiuto: 160601 *
Tipologia di rifiuto: batterie al piombo
Abfallkodex: 170107
Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen
und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 01 06 fallen
Codice di rifiuto: 170107
Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
Abfallkodex: 170301 *
Abfallart: kohlenteerhaltige Bitumengemische
Codice di rifiuto: 170301 *
Tipologia di rifiuto: miscele bituminose contenenti
catrame di carbone
Abfallkodex: 200101
Abfallart: Papier und Pappe/Karton
Codice di rifiuto: 200101
Tipologia di rifiuto: carta e cartone
Abfallkodex: 200102
Abfallart: Glas
Codice di rifiuto: 200102
Tipologia di rifiuto: vetro
Abfallkodex: 200113 *
Abfallart: Lösemittel
Codice di rifiuto: 200113 *
Tipologia di rifiuto: solventi
Abfallkodex: 200114 *
Abfallart: Säuren
Codice di rifiuto: 200114 *
Tipologia di rifiuto: acidi
Abfallkodex: 200115 *
Abfallart: Laugen
Codice di rifiuto: 200115 *
Tipologia di rifiuto: sostanze alcaline
Abfallkodex: 200117 *
Abfallart: Fotochemikalien
Codice di rifiuto: 200117 *
Tipologia di rifiuto: prodotti fotochimici
Abfallkodex: 200119 *
Abfallart: Pestizide
Codice di rifiuto: 200119 *
Tipologia di rifiuto: pesticidi
Abfallkodex: 200121 *
Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle
Codice di rifiuto: 200121 *
Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio
Abfallkodex: 200123 *
Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
Codice di rifiuto: 200123 *
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
Abfallkodex: 200125
Abfallart: Speiseöle und -fette
Codice di rifiuto: 200125
Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari
Abfallkodex: 200126 *
Abfallart: Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen
Codice di rifiuto: 200126 *
Tipologia di rifiuto: oli e grassi diversi da quelli di
cui alla voce 20 01 25
Abfallkodex: 200127 *
Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und
Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten
Codice di rifiuto: 200127 *
Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e
resine contenenti sostanze pericolose
Abfallkodex: 200129 *
Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe
enthalten
Codice di rifiuto: 200129 *
Tipologia di rifiuto: detergenti contenenti sostanze
pericolose
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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Abfallkodex: 200131 *
Abfallart: zytotoxische und zytostatische Arzneimittel
Codice di rifiuto: 200131 *
Tipologia di rifiuto: medicinali citotossici e citostatici
Abfallkodex: 200132
Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen,
die unter 20 01 31 fallen
Codice di rifiuto: 200132
Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di
cui alla voce 20 01 31
Abfallkodex: 200133 *
Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter
16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie
gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten
Codice di rifiuto: 200133 *
Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui
alle voci 16 06 01,16 06 02 o 16 06 03 nonchè
batterie e accumulatori non suddivisi contenenti
tali batterie
Abfallkodex: 200134
Abfallart: Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen
Codice di rifiuto: 200134
Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori diversi
da quelli di cui alla voce 20 01 33
Abfallkodex: 200135 *
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten,
mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und
20 01 23 fallen
Codice di rifiuto: 200135 *
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle
voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti
pericolose
Abfallkodex: 200136
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter
20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35
Codice di rifiuto: 200136
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai
punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
Abfallkodex: 200138
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das
unter 20 01 37 fällt
Codice di rifiuto: 200138
Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui
alla voce 20 01 37
Abfallkodex: 200140
Abfallart: Metalle
Codice di rifiuto: 200140
Tipologia di rifiuto: metallo
Abfallkodex: 200201
Abfallart: Grünabfälle
Codice di rifiuto: 200201
Tipologia di rifiuto: rifiuti verdi
Abfallkodex: 200307
Abfallart: Sperrmüll
Codice di rifiuto: 200307
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti
Ort der Zwischenlagerung:
Recyclinghof der Gemeinde Martell, Gand
Nr.57, Martell
Sede di stoccaggio:
Centro di Riciclaggio del Comune di Martello,
Ganda 57, Martello
1.
Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend den
Planunterlagen zum Emailansuchen vom
11/06/2013 aufgestellt werden.
1.
I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nella planimetria allegata
alla domanda email del 11/06/2013.
2.
Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer
Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die
Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für
die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1.
2.
Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità
tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione
nonché per l'ambiente, e comunque deve es-
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.
52
sere rispettato il punto 4.1. della deliberazione
27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.
3.
Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art
und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
3.
Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti pressi l'area
di stoccaggio dei contrassegni ben visibili.
4.
Die Entsorgung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu
erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung an
Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die
Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.
4.
Lo smaltimento dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a
terzi per lo smaltimenti, il responsabile deve
accertare che i ricevitori siano muniti delle
autorizzazioni secondo le normative vigenti.
5.
Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai
2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
5.
Presso la sede del richiedente deve essere
tenuto un apposito registro di carico e scarico
in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro
deve essere conservato per almeno cinque
anni dall'ultima registrazione.
6.
Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April
des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck
für die Erklärung im Umweltbereich gemäß
Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994
einzureichen.
6.
Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla
C.C.I.A.A. competente per territorio entro il
30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.
7.
Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems
für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle
(SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind
die Vorschriften der Artikel 5 und 6 dieser
Ermächtigung anzuwenden.
7.
Fino all’entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di
cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere
applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 5 e 6 della presente autorizzazione.
8.
Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen
Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich
befunden wird oder ein Verstoß gegen die
einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen
des Dekretes noch immer nicht einhält, wird
die Ermächtigung widerrufen.
8.
Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo
massimo di dodici mesi, ove risulti l´inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o
nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine
senza che il richiedente abbia osservato le
prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.
Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr.
7514 vom 24/6/2013.
Il presente decreto sostituisce il decreto n. 751
del 24/06/2013.
DER AMTSDIREKTOR
DR. GIULIO ANGELUCCI
IL DIRETTORE D’UFFICIO
DOTT. GIULIO ANGELUCCI
Anlagen: …
Allegati: omissis
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
53
90660
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014
Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
vom 28. März 2014, Nr. 348/29.6
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
del 28 marzo 2014, n. 348/29.6
Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung
(R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen
und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Terlan (BZ)
Deposito preliminare (D15) e messa in riserva
(R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti
speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del Comune di Terlano (BZ)
DER AMTSDIREKTOR FÜR
ABFALLWIRTSCHAFT
IL DIRETTORE D’UFFICIO
GESTIONE RIFIUTI
hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen
zur Kenntnis genommen:
ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e
dei documenti:
Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;
Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;
Dekret des Landeshauptmannes 11 Juli 2012, Nr.
23 "Genehmigungs- und Ermächtigungsverfahren
für Anlagen zur Behandlung von Abfällen“
Decreto del Presidente della Provincia del 11 luglio 2012, n. 23" Procedure di approvazione e di
autorizzazione per impianti di trattamento di rifiuti"
Legislativdekret vom 3. April 2006, Nr. 152 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;
Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante
norme in materia ambientale;
Technische Durchführungsbestimmungen, die im
Beschluss des interministeriellen Komitees vom
27. Juli 1984 enthalten sind;
Normativa tecnica di attuazione contenuta nella
deliberazione del Comitato Interministeriale del
27 luglio 1984;
Betriebsordnung des Recyclinghofes der Gemeinde Terlan in geltender Fassung;
Regolamento del centro di riciclaggio del Comune
di Terlano e successive modifiche ed integrazioni;
Protokoll Ortsaugenschein vom 06.12.2013, Prot.
Nr. 666879;
Protocollo di sopralluogo del 06.12.2013, prot. n.
666879;
Dekret Nr. 06 vom 10.01.2014 betreffend ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG
(R13) FÜR DRITTE VON HAUSMÜLL, GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN
Decreto n. 06 del 10.01.2014 concernente DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI DI RIFIUTI URBANI, RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON
Ansuchen vom 17.03.2014
Domanda dd. 17.03.2014
eingereicht von der
GEMEINDE TERLAN
mit rechtlichem Sitz in
Terlan (BZ)
Niederthorstr. 1
und
inoltrata dal
COMUNE DI TERLANO
con sede legale in
Terlano (BZ)
Via Niederthor 1
e
ERMÄCHTIGT
die
GEMEINDE TERLAN
AUTORIZZA
il
COMUNE DI TERLANO
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
54
mit rechtlichem Sitz in
Terlan (BZ)
Niederthorstr. 1
Con sede legale in
Terlano (BZ)
Via Niederthor 1
bis 31/12/2018
fino al 31/12/2018
mit Ermächtigungsnummer: 4097
con numero d'autorizzazione: 4097
zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE der unten angeführten Abfallarten:
ad effettuare il DEPOSITO PRELIMINARE (D15)
E LA MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO
TERZI dei sottoelencati tipi di rifiuti:
Abfallkodex: 060102 *
Abfallart: Salzsäure
Codice di rifiuto: 060102 *
Tipologia di rifiuto: acido cloridrico
Abfallkodex: 060404 *
Abfallart: quecksilberhaltige Abfälle
Codice di rifiuto: 060404 *
Tipologia di rifiuto: rifiuti contenenti mercurio
Abfallkodex: 070608 *
Abfallart: andere Reaktions- und Destillationsrückstände
Codice di rifiuto: 070608 *
Tipologia di rifiuto: altri fondi e residui di reazione
Abfallkodex: 080111 *
Abfallart: Farb - und Lackabfälle, die organische
Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
Codice di rifiuto: 080111 *
Tipologia di rifiuto: pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
Abfallkodex: 080317 *
Abfallart: Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
Codice di rifiuto: 080317 *
Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti,
contenenti sostanze pericolose
Abfallkodex: 080409 *
Abfallart: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die
organische Lösemittel oder andere gefährliche
Stoffe enthalten
Codice di rifiuto: 080409 *
Tipologia di rifiuto: adesivi e sigillanti di scarto,
contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose
Abfallkodex: 130204 *
Abfallart: chlorierte Maschinen-, Getriebe- und
Schmieröle auf Mineralölbasis
Codice di rifiuto: 130204 *
Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
Abfallkodex: 130205 *
Abfallart: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebeund Schmieröle auf Mineralölbasis
Codice di rifiuto: 130205 *
Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
Abfallkodex: 130206 *
Abfallart: synthetische Maschinen-, Getriebe- und
Schmieröle
Codice di rifiuto: 130206 *
Tipologia di rifiuto: scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
Abfallkodex: 130207 *
Abfallart: biologisch leicht abbaubare Maschinen-,
Getriebe- und Schmieröle
Codice di rifiuto: 130207 *
Tipologia di rifiuto: olio per motori, ingranaggi e
lubrificazione, facilmente biodegradabile
Abfallkodex: 130506 *
Abfallart: Öle aus Öl-/Wasserabscheidern
Codice di rifiuto: 130506 *
Tipologia di rifiuto: oli prodotti dalla separazione
olio/acqua
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
55
Abfallkodex: 130701 *
Abfallart: Heizöl und Diesel
Codice di rifiuto: 130701 *
Tipologia di rifiuto: olio combustibile e carburante
diesel
Abfallkodex: 150101
Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe
Codice di rifiuto: 150101
Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone
Abfallkodex: 150102
Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff
Codice di rifiuto: 150102
Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica
Abfallkodex: 150110 *
Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
Codice di rifiuto: 150110 *
Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di
sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
Abfallkodex: 150202 *
Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und
Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
Codice di rifiuto: 150202 *
Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti
(inclusi filtri dell olio non specificati altrimenti),
stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
Abfallkodex: 160103
Abfallart: Altreifen
Codice di rifiuto: 160103
Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso
Abfallkodex: 160107 *
Abfallart: Ölfilter
Codice di rifiuto: 160107 *
Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio
Abfallkodex: 160114 *
Abfallart: Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe
enthalten
Codice di rifiuto: 160114 *
Tipologia di rifiuto: liquidi antigelo contenenti
sostanze pericolose
Abfallkodex: 160504 *
Abfallart: gefährliche Stoffe enthaltende Gase in
Druckbehältern (einschließlich Halonen)
Codice di rifiuto: 160504 *
Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione
(compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
Abfallkodex: 160601 *
Abfallart: Bleibatterien
Codice di rifiuto: 160601 *
Tipologia di rifiuto: batterie al piombo
Abfallkodex: 160602 *
Abfallart: Ni-Cd-Batterien
Codice di rifiuto: 160602 *
Tipologia di rifiuto: batterie al nichel-cadmio
Abfallkodex: 160604
Abfallart: Alkalibatterien (außer 16 06 03)
Codice di rifiuto: 160604
Tipologia di rifiuto: batterie alcaline (tranne 16 06
03)
Abfallkodex: 170101
Abfallart: Beton
Codice di rifiuto: 170101
Tipologia di rifiuto: cemento
Abfallkodex: 170102
Abfallart: Ziegel
Codice di rifiuto: 170102
Tipologia di rifiuto: mattoni
Abfallkodex: 170103
Abfallart: Fliesen, Ziegel und Keramik
Codice di rifiuto: 170103
Tipologia di rifiuto: mattonelle e ceramiche
Abfallkodex: 170107
Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen
Codice di rifiuto: 170107
Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento,
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
56
und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 01 06 fallen
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 0106
Abfallkodex: 170201
Abfallart: Holz
Codice di rifiuto: 170201
Tipologia di rifiuto: legno
Abfallkodex: 200101
Abfallart: Papier und Pappe/Karton
Codice di rifiuto: 200101
Tipologia di rifiuto: carta e cartone
Abfallkodex: 200102
Abfallart: Glas
Codice di rifiuto: 200102
Tipologia di rifiuto: vetro
Abfallkodex: 200108
Abfallart: biologisch abbaubare Küchen- und
Kantinenabfälle
Codice di rifiuto: 200108
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili di cucine e
mense
Abfallkodex: 200110
Abfallart: Bekleidung
Codice di rifiuto: 200110
Tipologia di rifiuto: abbigliamento
Abfallkodex: 200111
Abfallart: Textilien
Codice di rifiuto: 200111
Tipologia di rifiuto: prodotti tessili
Abfallkodex: 200113 *
Abfallart: Lösemittel
Codice di rifiuto: 200113 *
Tipologia di rifiuto: solventi
Abfallkodex: 200114 *
Abfallart: Säuren
Codice di rifiuto: 200114 *
Tipologia di rifiuto: acidi
Abfallkodex: 200115 *
Abfallart: Laugen
Codice di rifiuto: 200115 *
Tipologia di rifiuto: sostanze alcaline
Abfallkodex: 200117 *
Abfallart: Fotochemikalien
Codice di rifiuto: 200117 *
Tipologia di rifiuto: prodotti fotochimici
Abfallkodex: 200119 *
Abfallart: Pestizide
Codice di rifiuto: 200119 *
Tipologia di rifiuto: pesticidi
Abfallkodex: 200121 *
Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle
Codice di rifiuto: 200121 *
Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio
Abfallkodex: 200123 *
Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
Codice di rifiuto: 200123 *
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
Abfallkodex: 200125
Abfallart: Speiseöle und -fette
Codice di rifiuto: 200125
Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari
Abfallkodex: 200127 *
Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und
Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten
Codice di rifiuto: 200127 *
Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
Abfallkodex: 200129 *
Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe
enthalten
Codice di rifiuto: 200129 *
Tipologia di rifiuto: detergenti contenenti sostanze
pericolose
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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Abfallkodex: 200130
Abfallart: Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen
Codice di rifiuto: 200130
Tipologia di rifiuto: detergenti diversi da quelli di
cui alla voce 20 01 29
Abfallkodex: 200131 *
Abfallart: zytotoxische und zytostatische Arzneimittel
Codice di rifiuto: 200131 *
Tipologia di rifiuto: medicinali citotossici e citostatici
Abfallkodex: 200133 *
Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter
16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie
gemischte Batterien und Akkumulatoren, die
solche Batterien enthalten
Codice di rifiuto: 200133 *
Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui
alle voci 16 06 01,16 06 02 o 16 06 03 nonchè
batterie e accumulatori non suddivisi contenenti
tali batterie
Abfallkodex: 200135 *
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten,
mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und
20 01 23 fallen
Codice di rifiuto: 200135 *
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle
voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti
pericolose
Abfallkodex: 200136
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter
20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35
Codice di rifiuto: 200136
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai
punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
Abfallkodex: 200139
Abfallart: Kunststoffe
Codice di rifiuto: 200139
Tipologia di rifiuto: plastica
Abfallkodex: 200140
Abfallart: Metalle
Codice di rifiuto: 200140
Tipologia di rifiuto: metallo
Abfallkodex: 200201
Abfallart: Kompostierbare Abfälle
Codice di rifiuto: 200201
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili
Abfallkodex: 200301 (siehe Einschränkung Punkt
4)
Abfallart: gemischte Siedlungsabfälle
Codice di rifiuto: 200301 (vedasi limitazione al
punto 4).
Tipologia di rifiuto: rifiuti urbani non differenziati
Abfallkodex: 200303
Abfallart: Straßenkehricht
Codice di rifiuto: 200303
Tipologia di rifiuto: residui della pulizia stradale
Abfallkodex: 200307
Abfallart: Sperrmüll
Codice di rifiuto: 200307
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti
Ort der Zwischenlagerung:
Recyclinghof der Gemeinde Terlan auf der
B.P. 961 der K.G. Terlan.
Sede di stoccaggio:
Centro di riciclaggio del Comune di Terlano
sulla p.e. 961 del c.c. di Terlano.
1.
Die Zwischenlagerung und Ansammlung der
ermächtigten Abfälle erfolgt innerhalb der gekennzeichneten Fläche gemäß Lageplan Anhang A.(…)
1.
Il deposito preliminare e la messa in riserva
dei rifiuti autorizzati avviene all’interno dell’area indicata nella planimetria all’allegato
A.(omissis)
2.
Die Bestimmungen der Betriebsordnung des
Recyclinghofes in geltender Fassung müssen
eingehalten werden.
2.
Le vigenti disposizioni del regolamento d’esercizio del centro di riciclaggio devono essere rispettate.
3.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
58
3.
Die Annahme von Restmüll am Recyclinghof
ist verboten. Einzige Ausnahme dabei die
Annahme von kleineren Mengen an Restmüll
EAK 200301 mit Herkunft lediglich aus privaten Haushalten. Die Lagerung muss über
1100lt Behälter im überdachten Bereich erfolgen.
4.
È vietata l’accettazione presso il centro di riciclaggio di rifiuti solidi urbani. Unica eccezione riguarda il conferimento di piccole quantitá
di rifiuti solidi urbani CER 200301 con sola
provenienza da nuclei domestici. Lo stoccaggio deve essere eseguito tramite contenitori
da 1100lt in ambiente coperto.
4.
Die Zwischenlagerung der Baustoffe auf Asbestbasis muss unter Einhaltung der Vorschriften des Rundschreibens vom 20.11.
1998 Prot. Nr. 5505 des Amtes für Abfallwirtschaft erfolgen.
5.
Lo stoccaggio del materiale da costruzione a
base di amianto dovrà avvenire in rispetto
delle prescrizioni della circolare dell’Ufficio
gestione rifiuti dd. 20.11.1998 prot. n. 5505.
5.
Der Biomüll EAK 200108 darf am Recyclinghof nur über wasserdichte Behälter oder
Container zwischengelagert werden.
6.
I rifiuti biodegradabili CER 200108 possono
essere depositati preliminarmente presso il
centro di riciclaggio solamente tramite contenitori o container a tenuta stagna.
6.
Die Entleerung der Behälter oder Containers
für Biomüll EAK 200108 muss mindestens 1mal wöchentlich geschehen; im Bedarfsfall
auch öfters.
7.
Lo svuotamento dei contenitori o container
per rifiuti biodegradabili CER 200108 deve
avvenire minimo 1 volta a settimana; in casi
di comprovata necessità anche più spesso.
7.
Das Landesamt für Abfallwirtschaft behält
sich vor, bei Nichteinhaltung der obgenannten Vorschriften, die Annahme von Biomüll
EAK 200108 am Recyclinghof unmittelbar
einzustellen.
8.
L’Ufficio Gestione Rifiuti si riserva di sospendere immediatamente l’accetta-zione di rifiuti
biodegradabili CER 200108 presso il centro
di riciclaggio, qualora le prescrizioni di cui sopra non venissero mantenute.
8.
Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer
Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die
Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für
die Umwelt entsteht. Weiters muß Punkt 4.1.
des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.
9.
Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità
tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione
nonchè per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.
9.
Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art
und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
10. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area
di stoccaggio dei contrassegni ben visibili.
10. Die endgültige Lagerung, die Behandlung
und die Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle haben in ermächtigten Deponien bzw. Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder zur Verwertung an
Dritte abgegeben werden, muß der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die
Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.
11. La fase di stoccaggio definitivo, del trattamento e del recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in discariche o
impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o il
recupero, il responsabile deve accertare che i
ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti.
11. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai
12. Presso la sede del richiedente deve essere
tenuto un apposito registro di carico e scarico
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro
deve essere conservato per almeno cinque
anni dall'ultima registrazione.
12. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April
des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck
für die Erklärung im Umweltbereich gemäß
Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994
einzureichen.
13. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla
C.C.I.A.A. competente per territorio entro il
30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.
13. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems
für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle
(SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind
die Vorschriften der Artikel 12 und 13 dieser
Ermächtigung anzuwenden.
14. Fino all’entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di
cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere
applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 12 e 13 della presente autorizzazione.
14. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen
Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich
befunden wird oder ein Verstoß gegen die
einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält,
wird die Ermächtigung widerrufen.
15. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo
massimo di dodici mesi, ove risulti l´inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o
nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine
senza che il richiedente abbia osservato le
prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.
Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret
Nr. 06 vom 10/01/2014.
Il presente decreto sostituisce il decreto n. 06
del 10/01/2014.
DER AMTSDIREKTOR
DR. GIULIO ANGELUCCI
IL DIRETTORE D’UFFICIO
DOTT. GIULIO ANGELUCCI
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60
90529
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014
Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESRATES
vom 31. März 2014, Nr. 12/00094
DECRETO ASSESSORILE
del 31 marzo 2014, n. 12/00094
Widerruf des Dekretes Nr. 12/00008 vom 20.
Jänner 2010 - Ausgliederung aus der Straßendomäne von 15 qm der Gp. 3296/1 in der KG
Mais und Überführung derselben in das verfügbare Vermögen – Landwirtschaft der Autonomen Provinz Bozen
Revoca del decreto n. 12/00008 del 20 gennaio
2010 - Sdemanializzazione di 15 mq della p.f.
3296/1 in C.C. Maia e trasferimento al patrimonio disponibile - ramo agricoltura della
Provincia autonoma di Bolzano
Der Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, Punkt 8 und 12, sieht die
Übertragung von Befugnissen (Maßnahmen) an
den Landesrat auf Zeit für Straßendienst und für
Vermögensverwaltung vor;
La deliberazione della Giunta Provinciale del 14
dicembre 2009, n. 2389, punti 8 e 12, prevede la
delega di funzioni (provvedimenti) all'assessore
provinciale in carica competente per il servizio
stradale e per l'amministrazione del patrimonio;
das Landesgesetz vom 21. Jänner 1987, Nr. 2
betrifft die Verwaltung des Vermögens des Landes Südtirol
la legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 riguarda le norme per l'amministrazione del patrimonio
della Provincia autonoma di Bolzano;
die Gutsverwaltung Laimburg hat mit Schreiben
vom 20. März 2014 mitgeteilt, dass der Teilungsplan Nr. 769/09 nicht durchgeführt werden konnte
und dass für die Eigentumsregelung, welche das
Dekret Nr. 12/00008 vom 20. Jänner 2010 betrifft,
ein neuer Teilungsplan erstellt werden musste,
gemäß welchem 15 qm der Gp. 3296/1 in der KG
Mais an die neugebildete Bp. 4438 in der KG
Mais angegliedert werden;
con lettera del 20 marzo 2014 l’Azienda Laimburg
ha comunicato che non è stato possibile intavolare il tipo di frazionamento n. 769/09 e che, pertanto, ai fini della regolarizzazione della proprietà in
base al decreto n. 12/00008 del 20 gennaio 2010,
è stato presentato il nuovo tipo di frazionamento
n. 140/2014, con il quale vengono scorporati 15
qm della p.f. 3296/1 ed aggregati alla neo p.ed.
4438 in C.C. Maia;
aus obgenanntem Grund ist es notwendig, das
Dekret Nr. 12/00008 vom 20. Jänner 2010 zu
widerrufen und 15 qm der Gp. 3296/1 in der KG
Mais (neugebildete Bp. 4438) gemäß Teilungsplan Nr. 140/214 vom Öffentlichen Gut – Straßen
auszugliedern und in das verfügbare Vermögen –
Landwirtschaft der Autonomen Provinz Bozen zu
übertragen;
Auf diese Rechtsgrundlagen und Tatsachen aufbauend
per il motivo sopra citato è necessario revocare il
decreto n. 12/00008 del 20 gennaio 2010 e trasferire 15 qm della p.f. 3296/1 in C.C. Maia (neo
p.ed. 4438) dal demanio pubblico ramo strade al
patrimonio disponibile ramo agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano secondo il tipo di
frazionamento n. 140/2014;
verfügt:
decreta:
Sulla base di tali fonti normative e fatti, l’Assessore all'istruzione e cultura ladina, musei e beni
culturali, patrimonio, servizio strade e mobilità
der Landesrat für ladinische Bildung und Kultur,
Museen und Denkmäler, Vermögen, Straßendienst und Mobilität
1.
das Dekret Nr. 12/00008 vom 20. Jänner
2010 zu widerrufen.
1.
di revocare il decreto n. 12/00008 del 20 gennaio 2010.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
61
2.
15 qm der Gp. 3296/1 in der KG Mais (neugebildete Bp. 4438) gemäß Teilungsplan Nr.
140/214, vom Öffentlichen Gut – Straßen
auszugliedern und in das Verfügbare Vermögen – Landwirtschaft der Autonomen Provinz
Bozen zu übertragen.
2.
di sdemanializzare 15 qm della p.f. 3296/1 in
C.C. Maia (neo p.ed. 4438) secondo il tipo di
frazionamento n. 140/2014, dal demanio pubblico ramo strade e di trasferirli al patrimonio
disponibile ramo agricoltura della Provincia
autonoma di Bolzano .
3.
Für die Durchführung dieses Dekretes werden die zuständigen Ämter die erforderlichen
Folgemaßnahmen erstellen.
3.
Per l’esecuzione dei contenuti espressi con il
presente decreto, gli uffici competenti provvederanno alla predisposizione dei necessari
provvedimenti.
4.
Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino - Südtirol veröffentlicht.
4.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige.
DER LANDESRAT
DR. FLORIAN MUSSNER
L’ASSESSORE
DOTT. FLORIAN MUSSNER
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
62
90661
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014
Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
vom 31. März 2014, Nr. 359/29.6
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
del 31 marzo 2014, n. 359/29.6
Zwischenlagerung (D15) Verwertung/Rückgewinnung (R3) organischer Stoffe, die nicht als
Lösemittel verwendet werden Austausch
(R12) Ansammlung (R13) von gefährlichen
Sonderabfällen - Semiautomatische Anlage
für die Sortierung, die Wertsteigerung und
Verpackungen von Industrie- und Hausabfällen - Santini Servizi GmbH, Bozen
Deposito preliminare (D15) riciclo/recupero
(R3) delle sostanze organiche non utilizzate
come solventi scambio (R12) messa in riserva
(R13) di rifiuti speciali pericolosi e non - Impianto semiautomatico per la selezione, la
valorizzazione e l'imballaggio di rifiuti solidi
industriali e urbani - Santini Servizi Srl, Bolzano
DER AMTSDIREKTOR
FÜR ABFALLWIRTSCHAFT
IL DIRETTORE D’UFFICIO
GESTIONE RIFIUTI
hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen
zur Kenntnis genommen:
ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e
dei documenti:
Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;
Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;
Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;
Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante
norme in materia ambientale;
Technische Durchführungsbestimmungen, die im
Beschluss des interministeriellen Komitees vom
27. Juli 1984 enthalten sind;
Dekret Nr. 694/29.6 vom 12/06/2013 betreffend
ZWISCHENLAGERUNG (D15) FÜR DRITTE,
WIEDERVERWERTUNG (R3), AUSTAUSCH
(R12), ANSAMMLUNG (R13) VON GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN
Normativa tecnica di attuazione contenuta nella
deliberazione del Comitato Interministeriale del
27 luglio 1984;
Decreto n. 694/29.6 del 12/06/2013 concernente
DEPOSITO PRELIMINARE (D15) PER CONTO
TERZI, RECUPERO (R3), SCAMBIO (R12),
MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
- SEMIAUTOMATISCHE ANLAGE FÜR DIE
SORTIERUNG, DIE WERTSTEIGERUNG UND
VERPACKUNGEN VON INDUSTRIE- UND
HAUSABFÄLLEN
- IMPIANTO SEMIAUTOMATICO PER LA SELEZIONE, LA VALORIZZAZIONE E L’IMBALLAGGIO DI
RIFIUTI SOLIDI INDUSTRIALI E URBANI
Finanzgarantie;
Garanzia finanziaria;
Ansuchen vom 10/02/2014
Domanda dd.10/02/2014
eingereicht von
inoltrata da
SANTINI SERVIZI GMBH
SANTINI SERVIZI SRL
mit rechtlichem Sitz in
Bozen (BZ)
con sede legale in
Bolzano (BZ)
Giottostr. 4/A
Via Giotto 4/A
und
e
ERMÄCHTIGT
AUTORIZZA
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
63
die Firma
SANTINI SERVIZI GMBH
mit rechtlichem Sitz in
Bozen (BZ)
Giottostr. 4/A
la Ditta
SANTINI SERVIZI SRL
con sede legale in
Bolzano (BZ)
Via Giotto 4/A
bis 31/01/2016
fino al 31/01/2016
mit Ermächtigungsnummer: 4099
con numero d'autorizzazione: 4099
zur ZWISCHENLAGERUNG (D15), VERWERTUNG/RÜCKGEWINNUNG (R3) ORGANISCHER
STOFFE, DIE NICHT ALS LÖSEMITTEL VERWENDET WERDEN, AUSTAUSCH (R12), ANSAMMLUNG (R13)
- SEMIAUTOMATISCHE ANLAGE FÜR DIE SORTIERUNG, DIE WERTSTEIGERUNG UND VERPACKUNGEN VON INDUSTRIE- UND HAUSABFÄLLEN
der unten angeführten Abfallarten und Mengen:
ad effettuare DEPOSITO PRELIMINARE (D15),
RICICLO/RECUPERO (R3) DELLE SOSTANZE
ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI, SCAMBIO (R12), MESSA IN RISERVA (R13)
Abfälle aus Glas in nicht Zerstreubarer Form
und Metalldosen
– Sektor B (R12 - R13):
Rifiuti in vetro in forma non disperdibile e lattine in metallo
– settore B (R12 - R13):
Abfallkodex: 150104
Abfallart: Verpackungen aus Metall
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.
Codice di rifiuto: 150104
Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
Abfallkodex: 150106
Abfallart: gemischte Verpackungen
Menge: 60000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 3000 T.
Codice di rifiuto: 150106
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti
Quantitá: 60000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 3000 t.
Abfallkodex: 200140
Abfallart: Metalle
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.
Codice di rifiuto: 200140
Tipologia di rifiuto: metallo
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
Abfallkodex: 150107
Abfallart: Verpackungen aus Glas
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.
Codice di rifiuto: 150107
Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
Abfallkodex: 160120
Abfallart: Glas
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.
Codice di rifiuto: 160120
Tipologia di rifiuto: vetro
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
Abfallkodex: 170202
Abfallart: Glas
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.
Codice di rifiuto: 170202
Tipologia di rifiuto: vetro
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
- IMPIANTO SEMIAUTOMATICO PER LA SELEZIONE, LA VALORIZZAZIONE E L’IMBALLAGGIO DI RIFIUTI SOLIDI INDUSTRIALI E URBANI
dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:
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Abfallkodex: 191205
Abfallart: Glas
Menge: 20000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 800 T.
Codice di rifiuto: 191205
Tipologia di rifiuto: vetro
Quantitá: 20000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 800 t.
Abfallkodex: 200102
Abfallart: Glas
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.
Codice di rifiuto: 200102
Tipologia di rifiuto: vetro
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
Anlage für die Sortierung
- Sektor G (R3- R12 - R13)
Impianto di selezione
- Sektor G (R3- R12 - R13)
Verwertbare Abfälle:
rifiuti recuperabili:
Abfallkodex: 020203
Abfallart: für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
Menge: 500 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 50 T.
Codice di rifiuto: 020203
Tipologia di rifiuto: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Quantitá: 500 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 50 t.
Abfallkodex: 020501
Abfallart: für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.
Codice di rifiuto: 020501
Tipologia di rifiuto: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
Abfallkodex: 150105
Abfallart: Verbundverpackungen
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.
Codice di rifiuto: 150105
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali compositi
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
Abfallkodex: 150106
Abfallart: gemischte Verpackungen
Menge: 50000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 1000 T.
Codice di rifiuto: 150106
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti
Quantitá: 50000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 1000 t.
Abfallkodex: 160103
Abfallart: Altreifen
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.
Codice di rifiuto: 160103
Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
Abfallkodex: 170802
Abfallart: Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 08 01 fallen
Menge: 20000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 700 T.
Codice di rifiuto: 170802
Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08
01
Quantitá: 20000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 700 t.
Abfallkodex: 170904
Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09
02 und 17 09 03 fallen
Menge: 60000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 2000 T.
Codice di rifiuto: 170904
Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle
voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
Quantitá: 60000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 2000 t.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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Abfallkodex: 191208
Abfallart: Textilien
Menge: 200 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 50 T.
Codice di rifiuto: 191208
Tipologia di rifiuto: prodotti tessili
Quantitá: 200 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 50 t.
Abfallkodex: 191212
Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter
19 12 11 fallen
Menge: 20000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 700 T.
Codice di rifiuto: 191212
Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali
misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
Quantitá: 20000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 700 t.
Abfallkodex: 200201
Abfallart: kompostierbare Abfälle
Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 500 T.
Codice di rifiuto: 200201
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili
Quantitá: 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 500 t.
Abfallkodex: 200301
Abfallart: gemischte Siedlungsabfälle
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.
Codice di rifiuto: 200301
Tipologia di rifiuto: rifiuti urbani non differenziati
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
Abfallkodex: 200302
Abfallart: Marktabfälle
Menge: 500 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 50 T.
Codice di rifiuto: 200302
Tipologia di rifiuto: rifiuti dei mercati
Quantitá: 500 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 50 t.
Abfallkodex: 200307
Abfallart: Sperrmüll
Menge: 5000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.
Codice di rifiuto: 200307
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti
Quantitá: 5000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
Bereits bei Anlieferung vorsortierter Materialien-Papier:
materiale in ingresso già selezionato-carta:
Abfallkodex: 030308
Abfallart: Abfälle aus dem Sortieren von Papier
und Pappe für das Recycling Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.
Codice di rifiuto: 030308
Tipologia di rifiuto: scarti della selezione di carta e
cartone destinati ad essere riciclati
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
Abfallkodex: 150101
Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.
Codice di rifiuto: 150101
Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
Abfallkodex: 191201
Abfallart: Papier und Pappe
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.
Codice di rifiuto: 191201
Tipologia di rifiuto: carta e cartone
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
Abfallkodex: 200101
Abfallart: Papier und Pappe/Karton
Menge: 60000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 2000 T.
Codice di rifiuto: 200101
Tipologia di rifiuto: carta e cartone
Quantitá: 60000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 2000 t.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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Bereits bei Anlieferung vorsortierter Materialien-Kunststoff:
materiale in ingresso già selezionato-plastica:
Abfallkodex: 020104
Abfallart: Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)
Menge: 500 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 20 T.
Codice di rifiuto: 020104
Tipologia di rifiuto: rifiuti plastici (ad esclusione
degli imballaggi)
Quantitá: 500 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 20 t.
Abfallkodex: 070213
Abfallart: Kunststoffabfälle
Menge: 500 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 20 T.
Codice di rifiuto: 070213
Tipologia di rifiuto: rifiuti plastici
Quantitá: 500 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 20 t.
Abfallkodex: 120105
Abfallart: Kunststoffspäne und -drehspäne
Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 500 T.
Codice di rifiuto: 120105
Tipologia di rifiuto: limature e trucioli di materiali
plastici
Quantitá: 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 500 t.
Abfallkodex: 150102
Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff
Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 500 T.
Codice di rifiuto: 150102
Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica
Quantitá: 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 500 t.
Abfallkodex: 160119
Abfallart: Kunststoffe
Menge: 20000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 700 T
Codice di rifiuto: 160119
Tipologia di rifiuto: plastica
Quantitá: 20000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 700 t.
Abfallkodex: 170203
Abfallart: Kunststoff
Menge: 20000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 700 T
Codice di rifiuto: 170203
Tipologia di rifiuto: plastica
Quantitá: 20000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 700 t.
Abfallkodex: 191204
Abfallart: Kunststoff und Gummi
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T
Codice di rifiuto: 191204
Tipologia di rifiuto: plastica e gomma
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
Abfallkodex: 200139
Abfallart: Kunststoffe
Menge: 20000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 700 T
Codice di rifiuto: 200139
Tipologia di rifiuto: plastica
Quantitá: 20000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 700 t.
Bereits bei Anlieferung vorsortierter Materialien-Holz:
materiale in ingresso già selezionato-legno:
Abfallkodex: 191207
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das
unter 19 12 06 fällt
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 700 T
Codice di rifiuto: 191207
Tipologia di rifiuto: legno contenente sostanze
pericolose
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 700 t.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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Abfälle aus Metallen, deren Legierungen in
metallischer nicht zerstreubarer Form; Abfälle
Metalle enthaltend und herrührend aus Gießereien, Guss und Raffination von Metallen; Andere Abfälle Metalle enthaltend
- Sektor C (R12 – R13):
Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile; rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli; altri rifiuti contenenti metalli
- settore C (R12 – R13):
Abfallkodex: 120101
Abfallart: Eisenfeil- und -drehspäne
Menge: 20000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 700 T
Codice di rifiuto: 120101
Tipologia di rifiuto: limatura e trucioli di materiali
ferrosi
Quantitá: 20000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 700 t.
Abfallkodex: 120103
Abfallart: NE-Metallfeil- und -drehspäne
Menge: 7000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 400 T
Codice di rifiuto: 120103
Tipologia di rifiuto: limatura e trucioli di metalli non
ferrosi
Quantitá: 7000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 400 t.
Abfallkodex: 150104
Abfallart: Verpackungen aus Metall
Menge: 60000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 2000 T
Codice di rifiuto: 150104
Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici
Quantitá: 60000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 2000 t.
Abfallkodex: 160117
Abfallart: Eisenmetalle
Menge: 60000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 2000 T
Codice di rifiuto: 160117
Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi
Quantitá: 60000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 2000 t.
Abfallkodex: 160118
Abfallart: Nichteisenmetalle
Menge: 30000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 800 T
Codice di rifiuto: 160118
Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi
Quantitá: 30000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 800 t.
Abfallkodex: 160216
Abfallart: aus gebrauchten Geräten entfernte
Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die unter
16 02 15 fallen
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T
Codice di rifiuto: 160216
Tipologia di rifiuto: componenti rimossi da
apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui
alla voce 16 02 15
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
Abfallkodex: 170401
Abfallart: Kupfer, Bronze, Messing
Menge: 30000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 800 T
Codice di rifiuto: 170401
Tipologia di rifiuto: rame, bronzo, ottone
Quantitá: 30000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 800 t.
Abfallkodex: 170402
Abfallart: Aluminium
Menge: 30000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 800 T
Codice di rifiuto: 170402
Tipologia di rifiuto: alluminio
Quantitá: 30000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 800 t.
Abfallkodex: 170403
Abfallart: Blei
Menge: 20000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 700 T
Codice di rifiuto: 170403
Tipologia di rifiuto: piombo
Quantitá: 20000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 700 t.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
68
Abfallkodex: 170404
Abfallart: Zink
Menge: 20000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 700 T
Codice di rifiuto: 170404
Tipologia di rifiuto: zinco
Quantitá: 20000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 700 t.
Abfallkodex: 170405
Abfallart: Eisen und Stahl
Menge: 30000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 800 T
Codice di rifiuto: 170405
Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio
Quantitá: 30000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 800 t.
Abfallkodex: 170406
Abfallart: Zinn
Menge: 20000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 700 T
Codice di rifiuto: 170406
Tipologia di rifiuto: stagno
Quantitá: 20000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 700 t.
Abfallkodex: 170407
Abfallart: gemischte Metalle
Menge: 20000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 700 T
Codice di rifiuto: 170407
Tipologia di rifiuto: metalli misti
Quantitá: 20000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 700 t.
Abfallkodex: 170411
Abfallart: Kabel mit Ausnahme derjenigen, die
unter 17 04 10 fallen
Menge: 20000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 700 T
Codice di rifiuto: 170411
Tipologia di rifiuto: cavi, diversi da quelli di cui alla
voce 17 04 10
Quantitá: 20000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 700 t.
Abfallkodex: 191202
Abfallart: Eisenmetalle
Menge: 800 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 300 T
Codice di rifiuto: 191202
Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi
Quantitá: 800 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 300 t.
Abfallkodex: 191203
Abfallart: Nichteisenmetalle
Menge: 800 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 300 T
Codice di rifiuto: 191203
Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi
Quantitá: 800 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 300 t.
Abfallkodex: 200140
Abfallart: Metalle
Menge: 30000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 800 T
Codice di rifiuto: 200140
Tipologia di rifiuto: metallo
Quantitá: 30000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 800 t.
Abfälle Keramik und Inertstoffe
-Sektor E (R12 – R13):
Rifiuti ceramici e inerti
-settore E (R12 – R13):
Abfallkodex: 010413
Abfallart: Abfälle aus Steinmetz- und –sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01
04 07 fallen
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T
Codice di rifiuto: 010413
Tipologia di rifiuto: rifiuti prodotti dalla lavorazione
della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04
07
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
Abfallkodex: 101201
Abfallart: Rohmischungen vor dem Brennen
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T
Codice di rifiuto: 101201
Tipologia di rifiuto: scarti di mescole
sottoposte a trattamento termico
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
non
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
69
Abfallkodex: 101203
Abfallart: Teilchen und Staub
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T
Codice di rifiuto: 101203
Tipologia di rifiuto: polveri e particolato
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
Abfallkodex: 101206
Abfallart: verworfene Formen
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T
Codice di rifiuto: 101206
Tipologia di rifiuto: stampi di scarto
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
Abfallkodex: 101208
Abfallart: Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen)
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T
Codice di rifiuto: 101208
Tipologia di rifiuto: scarti di ceramica, mattoni,
mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a
trattamento termico)
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
Abfallkodex: 170101
Abfallart: Beton
Menge: 20000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 800 T
Codice di rifiuto: 170101
Tipologia di rifiuto: cemento
Quantitá: 20000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 800 t.
Abfallkodex: 170102
Abfallart: Ziegel
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.
Codice di rifiuto: 170102
Tipologia di rifiuto: mattoni
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
Abfallkodex: 170103
Abfallart: Fliesen, Ziegel und Keramik
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T
Codice di rifiuto: 170103
Tipologia di rifiuto: mattonelle e ceramiche
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
Abfallkodex: 170107
Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen
und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 01 06 fallen
Menge: 60000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 2000 T
Codice di rifiuto: 170107
Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 0106
Quantitá: 60000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 2000 t.
Abfallkodex: 170302
Abfallart: Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
Menge: 5000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T
Codice di rifiuto: 170302
Tipologia di rifiuto: miscele bituminose diverse da
quelle di cui alla voce 17 03 01
Quantitá: 5000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
Abfallkodex: 170504
Abfallart: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T
Codice di rifiuto: 170504
Tipologia di rifiuto: terra e rocce, diverse da quelle
di cui alla voce 17 05 03
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
Abfallkodex: 170506
Abfallart: Baggergut mit Ausnahme desjenigen,
das unter 17 05 05 fällt
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T
Codice di rifiuto: 170506
Tipologia di rifiuto: fanghi di dragaggio diversi da
quelli di cui alla voce 17 05 05
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
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70
Abfallkodex: 170604
Abfallart: Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T
Codice di rifiuto: 170604
Tipologia di rifiuto: materiali isolanti diversi da
quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
Abfallkodex: 170802
Abfallart: Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 08 01 fallen
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T
Codice di rifiuto: 170802
Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08
01
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
Abfallkodex: 200202
Abfallart: Boden und Steine
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T
Codice di rifiuto: 200202
Tipologia di rifiuto: terra e roccia
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
Abfälle aus Holz und Kork
-Sektor F (R12 – R13):
Rifiuti di legno e sughero
-settore F (R12 – R13):
Abfallkodex: 030101
Abfallart: Rinden und Korkabfälle
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T
Codice di rifiuto: 030101
Tipologia di rifiuto: scarti di corteccia e sughero
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
Abfallkodex: 030105
Abfallart: Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz,
Spanplatten und Furniere mit Ausnahme
derjenigen, die unter 03 01 04 fallen
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T
Codice di rifiuto: 030105
Tipologia di rifiuto: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi
da quelli di cui alla voce03 01 04
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
Abfallkodex: 150103
Abfallart: Verpackungen aus Holz
Menge: 20000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 800 T
Codice di rifiuto: 150103
Tipologia di rifiuto: imballaggi in legno
Quantitá: 20000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 800 t.
Abfallkodex: 170201
Abfallart: Holz
Menge: 20000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 800 T
Codice di rifiuto: 170201
Tipologia di rifiuto: legno
Quantitá: 20000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 800 t.
Abfallkodex: 190901
Abfallart: Feste Abfälle aus der Erstfiltration und
Siebrückstände
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T
Codice di rifiuto: 190901
Tipologia di rifiuto: rifiuti solidi da processi di filtrazione e vaglio primari
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
Abfallkodex: 191207
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das
unter 19 12 06 fällt
Menge: 4000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 400 T
Codice di rifiuto: 191207
Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di cui
alla voce 19 12 06
Quantitá: 4000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 400 t.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
71
Abfallkodex: 200138
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das
unter 20 01 37 fällt
Menge: 20000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 800 T
Codice di rifiuto: 200138
Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui
alla voce 20 01 37
Quantitá: 20000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 800 t.
Elektrische/Elektronische Abfälle
-Sektor LC (R12-R13):
Rifiuti elettrici/elettronici
-settore LC (R12-R13):
Abfallkodex: 191212
Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter
19 12 11 fallen
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T
Codice di rifiuto: 191212
Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali
misti) prodotti dal trattamento meccanico dei
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.
Abfallkodex: 191202
Abfallart: Eisenmetalle
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T
Codice di rifiuto: 191202
Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi
Quantitá: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t
Gefährliche Abfälle
-Sektor H15 (D15):
Rifiuti pericolosi
-settore H15 (D15):
Abfallkodex: 030104 *
Abfallart: Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz,
Spanplatten und Furniere, die gefährliche Stoffe
enthalten
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T
Codice di rifiuto: 030104 *
Tipologia di rifiuto: segatura, trucioli, residui di
taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci
contenenti sostanze pericolose
Quantitá: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.
Abfallkodex: 080111 *
Abfallart: Farb - und Lackabfälle, die organische
Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T
Codice di rifiuto: 080111 *
Tipologia di rifiuto: pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
Quantitá: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.
Abfallkodex: 130205 *
Abfallart: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebeund Schmieröle auf Mineralölbasis
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T
Codice di rifiuto: 130205 *
Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per
motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
Quantitá: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.
Abfallkodex: 130802 *
Abfallart: andere Emulsionen
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T
Codice di rifiuto: 130802 *
Tipologia di rifiuto: altre emulsioni
Quantitá: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.
Abfallkodex: 140603 *
Abfallart: andere Lösemittel und Lösemittelgemische
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T
Codice di rifiuto: 140603 *
Tipologia di rifiuto: altri solventi e miscele di solventi
Quantitá: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
72
Abfallkodex: 150110 *
Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche
Stoffe verunreinigt sind
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T
Codice di rifiuto: 150110 *
Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di
sostanze pericolose o contaminati da tali
sostanze
Quantitá: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.
Abfallkodex: 160107 *
Abfallart: Ölfilter
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T
Codice di rifiuto: 160107 *
Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio
Quantitá: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.
Abfallkodex: 160213 *
Abfallart: gefährliche Bestandteile enthaltende
gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die
unter 16 02 09 bis 16 02 12 fallen
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T
Codice di rifiuto: 160213 *
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso
contenenti componenti pericolose diverse da
quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
Quantitá: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.
Abfallkodex: 160601 *
Abfallart: Bleibatterien
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T
Codice di rifiuto: 160601 *
Tipologia di rifiuto: batterie al piombo
Quantitá: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.
Abfallkodex: 170503 *
Abfallart: Boden und Steine, die gefährliche Stoffe
enthalten
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T
Codice di rifiuto: 170503 *
Tipologia di rifiuto: terra e rocce, contenenti
sostanze pericolose
Quantitá: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.
Abfallkodex: 200123 *
Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T
Codice di rifiuto: 200123 *
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso
contenenti clorofluorocarburi
Quantitá: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.
Abfallkodex: 200135 *
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten,
mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und
20 01 23 fallen
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T
Codice di rifiuto: 200135 *
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle
voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti
pericolose
Quantitá: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.
Abfallkodex: 200137 *
Abfallart: Holz, das gefährliche Stoffe enthält
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T
Codice di rifiuto: 200137 *
Tipologia di rifiuto: legno, contenente sostanze
pericolose
Quantitá: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.
Nicht gefährliche Abfälle
- Sektor H15 (R13):
Abfallkodex: 160214
Abfallart: gebrauchte Geräte mit Ausnahme
derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen
Menge: 500 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 50 T
Rifiuti non pericolosi
- settore H15 (R13):
Codice di rifiuto: 160214
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 a 16 02 13
Quantitá: 500 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 50 t.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
73
Abfallkodex: 160216
Abfallart: aus gebrauchten Geräten entfernte
Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die unter
16 02 15 fallen
Menge: 500 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 50 T
Codice di rifiuto: 160216
Tipologia di rifiuto: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla
voce 16 02 15
Quantitá: 500 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 50 t.
Abfallkodex: 200136
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter
20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35
Menge: 500 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 50 T
Codice di rifiuto: 200136
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai
punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
Quantitá: 500 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 50 t.
Inertabfälle
-Sektor E15 (D15):
Rifiuti inerti
-settore E15 (D15):
Abfallkodex: 200303
Abfallart: Straßenkehricht
Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T
Codice di rifiuto: 200303
Tipologia di rifiuto: residui della pulizia stradale
Quantitá: 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.
Verschieden Abfälle
-Sektor G15 (D15):
Rifiuti vari
-Settore G15 (D15):
Abfallkodex: 020203
Abfallart: für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T
Codice di rifiuto: 020203
Tipologia di rifiuto: scarti inutilizzabili per il
consumo o la trasformazione
Quantitá: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.
Abfallkodex: 020501
Abfallart: für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T
Codice di rifiuto: 020501
Tipologia di rifiuto: scarti inutilizzabili per il
consumo o la trasformazione
Quantitá: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.
Abfallkodex: 150105
Abfallart: Verbundverpackungen
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T
Codice di rifiuto: 150105
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali compositi
Quantitá: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.
Abfallkodex: 150106
Abfallart: gemischte Verpackungen
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T
Codice di rifiuto: 150106
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti
Quantitá: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.
Abfallkodex: 160103
Abfallart: Altreifen
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T
Codice di rifiuto: 160103
Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso
Quantitá: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.
Abfallkodex: 170904
Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09
02 und 17 09 03 fallen
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T
Codice di rifiuto: 170904
Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di
costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui
alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
Quantitá: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
74
Abfallkodex: 191212
Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter
19 12 11 fallen
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T
Codice di rifiuto: 191212
Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali
misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
Quantitá: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.
Abfallkodex: 200201
Abfallart: kompostierbare Abfälle
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T
Codice di rifiuto: 200201
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili
Quantitá: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.
Abfallkodex: 200301
Abfallart: gemischte Siedlungsabfälle
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T
Codice di rifiuto: 200301
Tipologia di rifiuto: rifiuti urbani non differenziati
Quantitá: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.
Abfallkodex: 200302
Abfallart: Marktabfälle
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T
Codice di rifiuto: 200302
Tipologia di rifiuto: rifiuti dei mercati
Quantitá: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.
Abfallkodex: 200307
Abfallart: Sperrmüll
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T
Codice di rifiuto: 200307
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti
Quantitá: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.
Aschen
- Sektor CE (D15):
ceneri
- settore CE (D15):
Abfallkodex: 100101
Abfallart: Rost- und Kesselasche, Schlacken und
Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der
unter 10 01 04 fällt
Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T
Codice di rifiuto: 100101
Tipologia di rifiuto: ceneri pesanti, scorie e polveri
di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla
voce 10 01 04)
Quantitá: 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.
Abfallkodex: 100103
Abfallart: Filterstäube aus Torffeuerung
Feuerung mit (unbehandeltem) Holz
Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T
Codice di rifiuto: 100103
Tipologia di rifiuto: ceneri leggere di torba e di
legno non trattato
Quantitá: 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.
und
Aschen
- Sektor CE (R13):
ceneri
- settore CE (R13):
Abfallkodex: 100101
Abfallart: Rost- und Kesselasche, Schlacken und
Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der
unter 10 01 04 fällt
Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T
Codice di rifiuto: 100101
Tipologia di rifiuto: ceneri pesanti, scorie e polveri
di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla
voce 10 01 04)
Quantitá: 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
Abfallkodex: 100103
Abfallart: Filterstäube aus Torffeuerung
Feuerung mit (unbehandeltem) Holz
Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T
und
75
Codice di rifiuto: 100103
Tipologia di rifiuto: ceneri leggere di torba e di
legno non trattato
Quantitá: 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.
Sitz der Anlage:
Bozen - Weinbergweg 15
Sede impianto:
Bolzano - Via del Vigneto 15
1.
Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend den
Planunterlagen zum Ansuchen vom 10/02/
2014.aufgestellt werden.
1.
I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nella planimetria allegata
alla domanda dd. 10/02/2014.
2.
Der im Ansuchen vom 10/02/2014 beigelegte
Lageplan, bildet integrierenden Bestandteil
des vorliegenden Dekretes.
2.
La planimetria allegata alla domanda dd.
10/02/2014 è parte integrante del presente
decreto.
3.
Die Flussdiagramme gemäß Art. 24 des
L.G. Nr.04/2006, welche im Ansuchen vom
31/01/2014 ist, ist wesentliche Bestandteils
dieser Ermächtigung.
3.
I diagrammi di flusso relativi all’art. 24 della
L.P.n.04/2006, sono riportati nella domanda
dd. 31/01/2014 e fanno parte integrante della
presente autorizzazione.
4.
Die gemäß Art. 6 des D.LH. 06.03.1989, Nr.
4 geltenden Grenzwerte für externe Kärmbelästigung müssen von den Anlagen auf jeden
Fall eingehalten werden.
4.
Gli impianti installati dovranno rispettare i valori limiti di legge previsti, di cui all’art. 6 del
D.P.G.P. 06.03.1989, n. 4, per quanto concerne l’inquinamento acustico esterno.
5.
Es ist verboten gefährliche Abfälle zu mischen, falls diese verschiedene Eigenschaften aufweisen sowie gefährliche mit nicht gefährlichen Abfällen zu mischen. In Abweichung dazu wird mit Erhalt eines vorgezogenen „Nulla Osta“ durch das Amt für
Abfallwirtschaft der autonomen Provinz
Bozen eine Mischung erlaubt. Die Anfrage
um „Nulla Osta“ muss von einen technischen Bericht begleitet sein, mit der Beschreibung des Abfalles, seine Herkunft,
die Behandlungen welche der Abfall unterzogen werden soll und zuletzt seine
endgültige Bestimmung.
5.
E’ vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi
differenti caratteristiche di pericolosità ovvero
rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. In
deroga si ammette la miscelazione previo ottenimento di specifico “NULLA OSTA” da
parte dell’Ufficio Gestione Rifiuti della
Provincia Autonoma di Bolzano. La richiesta di nulla osta va supportata da una
relazione tecnica con la descrizione del rifiuto, della sua provenienza e dei trattamenti a cui si intende sottoporre tale rifiuto ed infine della sua destinazione finale.
Die mechanische Zerkleinerung von gefährlichen Abfällen oder von nicht gefährlichen Abfällen ist insofern erlaubt, soweit die chemisch-physikalische Natur der zu zerkleinernden Abfälle keine unkontrollierten, schädlichen Emissionen oder chemischen Reaktionen für die Beteiligten und der Bevölkerung
verursacht. Falls eine Mischung vor der Zerkleinerung erfolgt muss Sämtliches gemäß
vorhergehenden Absatzes befolgt werden.
La triturazione meccanica di rifiuti pericolosi
oppure di rifiuti non pericolosi è ammessa,
qualora la natura chimico-fisica dei rifiuti da
triturare non causi esalazioni o reazioni chimiche incontrollate, dannose per gli esposti e
per la popolazione. Qualora avvenga una miscelazione prima della triturazione, si deve
attuare quanto previsto al comma precedente.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
6.
Ausgerüstet mit folgenden Gerätschaften
und Anlagen:
Semiautomatische Sortieranlage Zagib AG.
Mod. Sor-B8
Horizontale Presse Zagib AG. Mod. l/22RSA
6.
76
Macchinari/impianti in dotazione:
Impianto di selezione semiautomatico mod.
Sor-B8 della Zagib SpA
Pressa orizzontale mod.l/22RSA della Zagib
SpA
Trituratore mobile mod.DW 2560 Bison della
Doppstadt
Macchina abbattimento polveri a pioggia
mod. Techno Alpin
Deferizzatore Tecnofer NT
Mobiler Shredder Doppstadt Mod. DW 2560
Bison
Staubbesprühungsanlage Mod. Techno Alpin
elektostatischer Metallabscheider Tecnofer
NT
7.
Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer
Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die
Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für
die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1.
des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.
7.
Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità
tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione
nonché per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.
8.
Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art
und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
8.
Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti pressi l'area
di stoccaggio dei contrassegni ben visibili.
9.
Die Entsorgung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu
erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung an
Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die
Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.
9.
Lo smaltimento dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a
terzi per lo smaltimenti, il responsabile deve
accertare che i ricevitori siano muniti delle
autorizzazioni Secondo le normative vigenti.
10. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai
2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
10. Presso la sede del richiedente deve essere
tenuto un apposito registro di carico e scaricò
in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro
deve essere conservato per almeno cinque
anni dall'ultima registrazione.
11. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April
des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck
für die Erklärung im Umweltbereich gemäß
Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994
einzureichen.
11. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla
C.C.I.A.A. competente per territorio entro il
30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.
12. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems
für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle
(SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind
die Vorschriften der Artikel 10 und 11 dieser
Ermächtigung anzuwenden
12. Fino all’entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di
cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere
applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 10 e 11 della presente autorizzazione
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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13. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen
Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich
befunden wird oder ein Verstoß gegen die
einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält,
wird die Ermächtigung widerrufen.
13. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo
massimo di dodici mesi, ove risulti l´inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o
nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine
senza che il richiedente abbia osservato le
prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.
Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret
Nr. 694/29.6 vom 12/06/2013
Il presente decreto sostituisce il decreto n.
694/29.6 del 12/06/2013
DER AMTSDIREKTOR
DR. GIULIO ANGELUCCI
IL DIRETTORE D’UFFICIO
DOTT. GIULIO ANGELUCCI
Anlage Planunterlagen. (…)
Allegato planimetria (omissis)
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
78
90684
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014
Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESRATES
vom 1. April 2014, Nr. 108/34.0
DECRETO ASSESSORILE
del 1 aprile 2014, n. 108/34.0
Übertragung der Verwaltungsbefugnisse eigener Zuständigkeit - gemäß Artikel 26, Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17.06.1998,
Nr. 6 - für öffentliche Bauarbeiten bis zu
200.000 € an den Amtsdirektor pro tempore
des Amtes für Infrastrukturen und Umweltanlagen
Delega delle funzioni amministrative di propria competenza - di cui all'articolo 26, comma
2 della Legge Provinciale n. 6 dd. 17.06.1998 in merito a lavori pubblici fino a 200.000 Euro
al direttore pro tempore dell'Ufficio infrastrutture e opere ambientali
DER LANDESRAT FÜR INNOVATION
L’ASSESSORE ALL’INNOVAZIONE
Nach Einsicht in den Artikel 2, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 23.04.1992, Nr. 10, gemäß
dem der Landeshauptmann und die Landesräte
Befugnisse, die ihnen zustehen, auf nachgeordnete Organe übertragen können;
visto l’articolo 2, comma 6 della Legge Provinciale
del 23.04.1992, n. 10, ai sensi del quale il Presidente della Giunta Provinciale e gli Assessori
Provinciali possono delegare ad organi subordinati l’adozione di provvedimenti di propria competenza;
Vorausgeschickt dass gemäß Artikel 26 des Landesgesetzes vom 17.06.1998, Nr. 6, bei Bauvorhaben des Landes der zuständige Landesrat darüber entscheidet, welches Verfahren für die Auswahl des Auftragnehmers anzuwenden ist;
premesso che ai sensi dell’articolo 26, comma 2,
della Legge Provinciale 17.06.1998, n. 10, per le
opere di competenza della Provincia la decisione
in ordine al sistema di scelta del contraente spetta all’Assessore competente;
Nach Einsichtnahme in das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 40/1.0 vom 21.01.2014, demzufolge dem Landeshauptmann, unter anderem, die
Verbreitung der Breitbandtechnologie obliegt;
Visto l’articolo 1 del decreto del Presidente della
Provincia n. 40/1.0 dd. 21.01.2014, ai sensi del
quale al Presidente della Provincia è riservata, tra
l’altro, la competenza in materia di diffusione della
tecnologia telematica a banda larga;
Für zweckmäßig erachtet, dem Amtsdirektor des
Amtes für Infrastrukturen und Umweltanlagen die
Verwaltungsbefugnis über die Entscheidung des
zur Auswahl des Auftragnehmers anzuwendenden Verfahrens für die ihm zustehende Bauaufträge zu übertragen;
Ritenuto opportuno delegare al Direttore dell’ufficio infrastrutture e opere pubbliche la funzione
amministrativa in ordine alla scelta del contraente
per l’incarico di lavori pubblici di sua spettanza;
verfügt
decreta
1)
dem Amtsdirektor pro tempore des Amtes für
Infrastrukturen und Umweltanlagen die Verwaltungsbefugniss - laut Artikel 26, Absatz 2
des Landesgesetzes vom 17.06.1998, Nr. 6 über die Entscheidung des zur Auswahl des
Auftragnehmers anzuwendenden Verfahrens
für öffentliche Bauarbeiten bis zu 200.000 €
zu übertragen;
1)
di delegare al Direttore dell’ufficio infrastrutture e opere pubbliche pro tempore la funzione
amministrativa in ordine alla scelta del contraente di cui all’articolo 26, comma 2, della
Legge Provinciale 17.06.1998, n. 6 per lavori
pubblici fino a 200.000 €;
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
2)
dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht.
DER LANDESRAT FÜR INNOVATION
DR. ARNO KOMPATSCHER
2)
79
il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.
L’ASSESSORE ALL’INNOVAZIONE
DOTT. ARNO KOMPATSCHER
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
80
90644
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014
Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESRATES
vom 1. April 2014, Nr. 137/31.4
DECRETO ASSESSORILE
del 1 aprile 2014, n. 137/31.4
Bodenverbesserungskonsortium
„MarlingBerg"- mit Sitz in der Gemeinde Marling: Flächenreduzierung des Einzugsgebietes in der
K.G. Marling
Consorzio di miglioramento fondiario “Marling-Berg" - con sede nel Comune di Marlengo: riduzione della superficie del comprensorio nel C.C. di Marlengo
…
omissis
−
verfügt
L’ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA
DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT
decreta
die Flächenreduzierung des Einzugsgebietes
des Bodenverbesserungskonsortiums "Marling-Berg“ - mit Sitz in der Gemeinde Marling
- im Sinne des Art. 5 des Landesgesetzes
vom 28. September 2009, Nr. 5 in geltender
Fassung - durch Reduzierung der Fläche um
1,78.17 ha in der K.G. Marling, gemäß dem
Beschluss des Konsortiums vom 19.04.2013
samt Beilagen, zu genehmigen.
−
di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 5
della Legge provinciale 28 settembre 2009,
n. 5 e successive modifiche, la riduzione della superficie del comprensorio del consorzio
di miglioramento fondiario "Marling-Berg” con sede nel Comune di Marlengo di una superficie pari a 1,78.17 ha nel C.C. di Marlengo secondo il verbale di deliberazione del
consorzio d.d. 19.04.2013 e relativi allegati.
Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt
der Region veröffentlicht.
Il presente decreto viene pubblicato per estratto
sul Bollettino ufficiale della Regione.
DER LANDESRAT
FÜR LANDWIRTSCHAFT
ARNOLD SCHULER
L'ASSESSORE PER
L’AGRICOLTURA
ARNOLD SCHULER
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
81
90642
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014
Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESRATES
vom 1. April 2014, Nr. 138/31.4
DECRETO ASSESSORILE
del 1 aprile 2014, n. 138/31.4
Gründung des Bodenverbesserungskonsortiums „Aussernördersberg" - mit Sitz in der
Gemeinde Schlanders und Genehmigung der
entsprechenden Statuten
Costituzione del Consorzio di miglioramento
fondiario „Aussernördersberg" - con sede nel
Comune di Silandro ed approvazione dello
statuto
…
omissis
verfügt
L’ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA
DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT
decreta
−
das Bodenverbesserungskonsortium “Aussernördersberg” - mit Sitz in der Gemeinde
Schlanders, im Sinne und mit den Wirkungen
von Art. 45, Buchstabe a) und Art. 4, Absätze
5 und 6 des Landesgesetzes vom
28.09.2009, Nr. 5 in geltender Fassung und
von Art. 863 B.G.B., gemäß Lageplan und
Eigentümerverzeichnis mit einer Gesamtfläche von 204,39.19 ha in der K.G. Nördersberg zu errichten;
−
di costituire ai sensi e per gli effetti dell’art.
45, lettera a) e l’art. 4, commi 5 e 6 della
Legge provinciale 28.09.2009, n. 5 e successive modifiche e dell'art. 863 C.C., il consorzio di miglioramento fondiario “Aussernördersberg” - con sede nel Comune di Silandro,
sulla base del catastino e della planimetria
indicativi del comprensorio consorziale con
una estensione totale di ha 204,39.19 nel
C.C. di Monte di Tramontana;
−
die Statuten des obgenannten Konsortiums
mit dem von der Vollversammlung am
26.03.2014 beschlossenen Text zu genehmigen;
−
di approvare lo statuto del succitato consorzio di miglioramento fondiario deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data
26.03.2014;
−
folgende Personen als Mitglieder des Verwaltungrates des Konsortiums zu ernennen: Paris Roland als Präsident, Paris Harald als
Stellvertreter des Präsidenten, Vent Robert,
Gurschler Manfred und Staffler Erich als Mitglieder;
−
di nominare quali membri del consiglio di amministrazione del consorzio le seguenti persone: Paris Roland in qualità di presidente,
Paris Harald in qualità di vicepresidente, Vent
Robert, Gurschler Manfred e Staffler Erich in
qualità di membri;
−
folgende Personen als Rechnungsprüfer des
Konsortiums zu ernennen: Staffler Ludwig,
Eberhöfer Roland und Niedermair Dietmar.
−
di nominare quali revisori dei conti del consorzio le seguenti persone: Staffler Ludwig,
Eberhöfer Roland e Niedermair Dietmar.
Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt
der Region veröffentlicht.
Il presente decreto verrà pubblicato per estratto
sul Bollettino ufficiale della Regione.
DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT
ARNOLD SCHULER
L'ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA
ARNOLD SCHULER
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
82
90643
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014
Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESRATES
vom 1. April 2014, Nr. 139/31.4
DECRETO ASSESSORILE
del 1 aprile 2014, n. 139/31.4
Gründung des Bodenverbesserungskonsortiums „Innernördersberg" - mit Sitz in der Gemeinde Schlanders und Genehmigung der
entsprechenden Statuten
Costituzione del Consorzio di miglioramento
fondiario „Innernördersberg" - con sede nel
Comune di Silandro ed approvazione dello
statuto
…
Omissis
verfügt
L’ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA
DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT
decreta
−
das Bodenverbesserungskonsortium “Innernördersberg” - mit Sitz in der Gemeinde
Schlanders, im Sinne und mit den Wirkungen
von Art. 45, Buchstabe a) und Art. 4, Absätze
5 und 6 des Landesgesetzes vom
28.09.2009, Nr. 5 in geltender Fassung und
von Art. 863 B.G.B., gemäß Lageplan und
Eigentümerverzeichnis mit einer Gesamtfläche von 240,17.09 ha in der K.G. Nördersberg zu errichten;
−
di costituire ai sensi e per gli effetti dell’art.
45, lettera a) e l’art. 4, commi 5 e 6 della Legge provinciale 28.09.2009, n. 5 e successive
modifiche e dell'art. 863 C.C., il consorzio di
miglioramento fondiario “Innernördersberg” con sede nel Comune di Silandro, sulla base
del catastino e della planimetria indicativi del
comprensorio consorziale con una estensione totale di 240,17.09 ha nel C.C. di Monte di
Tramontana;
−
die Statuten des obgenannten Konsortiums
mit dem von der Vollversammlung am
26.03.2014 beschlossenen Text zu genehmigen;
−
di approvare lo statuto del succitato consorzio di miglioramento fondiario deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data
26.03.2014;
−
folgende Personen als Mitglieder des Verwaltungrates des Konsortiums zu ernennen:
Platzgummmer Roland als Präsident, Gutgsell Daniel als Stellvertreter des Präsidenten,
Spechtenhauser Leo, Müller Siegmar und
Koppmann Thomas als Mitglieder;
−
di nominare quali membri del consiglio di amministrazione del consorzio le seguenti persone: Platzgummer Roland in qualità di presidente, Gutgsell Daniel in qualità di vicepresidente, Spechtenhauser Leo, Müller Siegmar
e Koppmann Thomas in qualità di membri,
−
folgende Personen als Rechnungsprüfer des
Konsortiums zu ernennen: Steger Andreas,
Hauser Karl und Gurschler Lukas.
−
di nominare quali revisori dei conti del consorzio le seguenti persone: Steger Andreas,
Hauser Karl e Gurschler Lukas.
Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt
der Region veröffentlicht.
Il presente decreto verrà pubblicato per estratto
sul Bollettino ufficiale della Regione.
DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT
ARNOLD SCHULER
L'ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA
ARNOLD SCHULER
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
83
90605
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014
Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESRATES
vom 4. April 2014, Nr. 40-30.1
DECRETO ASSESSORILE
del 4 aprile 2014, n. 40-30.1
AUSGLIEDERUNG von Grundstücken aus
dem öffentlichen Wassergut im Bereich des
Schnalserbaches (Gp. 1245/13), K.G. Unserfrau, Gemeinde Schnals.
SDEMANIALIZZAZIONE di terreni appartenenti
al demanio idrico nell'ambito del rio di Senales (p.f. 1245/13), C.C. La Madonna, Comune di
Senales.
…
Omissis
verfügt
l’Assessore provinciale all’Agricoltura, alle
Foreste, alla Protezione Civile – incluse Opere
idrauliche - ed Enti Locali
der Landesrat für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Zivilschutz – einschließlich Wasserschutzbauten - und Örtliche Körperschaften
−
in E.Z. 23/II, K.G. Unserfrau, wird die Gp.
1245/13 (1770 m²) aus dem öffentlichen
Wassergut ausgegliedert und in das verfügbare Vermögen einverleibt.
decreta
−
di sdemanializzare in P.T. 23/II, C.C. La Madonna, la p.f. 1245/13 (1770 m²) e di farla
passare fra il patrimonio disponibile.
Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht.
Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
DER LANDESRAT
ARNOLD SCHULER
L’ASSESSORE
ARNOLD SCHULER
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
84
90606
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014
Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESRATES
vom 4. April 2014, Nr. 41-30.1
DECRETO ASSESSORILE
del 4 aprile 2014, n. 41-30.1
Ausgliederung von Grundstücken aus dem
öffentlichen Wassergut im Bereich des
Schnalserbaches (Gp.llen 1245/43, 1245/45,
1245/46), K.G. Unserfrau, Gemeinde Schnals.
Sdemanializzazione di terreni appartenenti al
demanio idrico nell'ambito del rio di Senales
(pp.ff. 1245/43, 1245/45, 1245/46), C.C. La Madonna, Comune di Senales.
…..
Omissis
verfügt
l’Assessore provinciale all’Agricoltura, alle
Foreste, alla Protezione Civile - incluse Opere
idrauliche - ed Enti Locali
der Landesrat für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Zivilschutz - einschließlich Wasserschutzbauten - und Örtliche Körperschaften
−
in E.Z. 23/II, K.G. Unserfrau, werden die
Gp.llen 1245/43 (617 m²), 1245/45 (361 m²)
und 1245/46 (174 m²) aus dem öffentlichen
Wassergut ausgegliedert und in das verfügbare Vermögen einverleibt.
decreta
−
di sdemanializzare in P.T. 23/II, C.C. La Madonna, le pp.ff. 1245/43 (617 m²), 1245/45
(361 m²) e 1245/46 (174 m²) e di farle passare fra il patrimonio disponibile.
Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht.
Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
DER LANDESRAT
ARNOLD SCHULER
L’ASSESSORE
ARNOLD SCHULER
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
85
90607
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014
Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESRATES
vom 4. April 2014, Nr. 43-30-1
DECRETO ASSESSORILE
del 4 aprile 2014, n. 43-30-1
Ausgliederung von Grundstücken aus dem
öffentlichen Wassergut im Bereich des Mühlwalderbaches, K.G. Mühlwald, Gemeinde
Mühlwald.
Sdemanializzazione di terreni appartenenti al
demanio idrico nell'ambito del rio Selva dei
Molini, C.C. Selva dei Molini, Comune di Selva
dei Molini.
…..
Omissis
verfügt
l’Assessore provinciale all’Agricoltura, alle
Foreste, alla Protezione Civile - incluse Opere
idrauliche - ed Enti Locali
der Landesrat für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Zivilschutz - einschließlich Wasserschutzbauten - und Örtliche Körperschaften
−
in E.Z. 91/II, K.G. Mühlwald, werden gemäß
Teilungsplan vom 02.05.2013 Nr. 339/2013,
956 m² der Gp. 1847/17 (neuzubildende Gp.
1847/20) aus dem öffentlichen Wassergut
ausgegliedert und in das verfügbare Vermögen einverleibt.
decreta
−
di sdemanializzare in P.T. 91/II, C.C. Selva
dei Molini, giusto quanto previsto dal tipo di
frazionamento del 02.05.2013 nr. 339/2013,
956 m² della p.f. 1847/17 (neoformanda p.f.
1847/20) e di farli passare fra il patrimonio
disponibile.
Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht.
Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
DER LANDESRAT
ARNOLD SCHULER
L’ASSESSORE
ARNOLD SCHULER
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
86
90530
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014
Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESRATES
vom 7. April 2014, Nr. 12/00104
DECRETO ASSESSORILE
del 7 aprile 2014, n. 12/00104
Ausgliederung der Bp. 518 in der KG Völs aus
der Straßendomäne und Überführung derselben in das verfügbare Vermögen der Autonomen Provinz Bozen
Sdemanializzazione della p.ed. 518 in C.C. Fiè
e trasferimento della medesima al patrimonio
disponibile della Provincia autonoma di Bolzano
Der Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, Punkt 8 und 12, sieht die
Übertragung von Befugnissen (Maßnahmen) an
den Landesrat auf Zeit für Straßendienst und für
Vermögensverwaltung vor;
La deliberazione della Giunta Provinciale del 14
dicembre 2009, n. 2893, punti 8 e 12, prevede la
delega di funzioni (provvedimenti) all'assessore
provinciale in carica competente per il servizio
stradale e per l'amministrazione del patrimonio;
Das Landesgesetz vom 19. August 1991, Nr. 24
betrifft die Klassifizierung der Straßen im Interessenbereich des Landes und regelt auch die erforderlichen vermögensrechtlichen Aspekte;
la legge provinciale 19 agosto 1991 n. 24 riguarda la classificazione delle strade d’interesse provinciale e disciplina anche i relativi rapporti patrimoniali;
die Bauparzelle 518 in der KG Völs ist Eigentum
der Autonomen Provinz Bozen: Öffentliches Gut –
Straßen und das Vermögensamt hat am 26. März
2014 ersucht diese in das „verfügbare Vermögen“
zu übertragen;
la particelle edificiale 518 in C.C. Fiè è di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano: demanio
pubblico ramo strade ed l’ufficio patrimonio in
data 26 marzo 2014 ha richiesto il trasferimento
della medesima al “patrimonio disponibile”;
mit Schreiben vom 03. April 2014 der Straßendienst Salten/Schlern mitgeteilt, dass die obgenannte Bauparzelle für den Straßendienst nicht
zweckdienlich ist und somit kann sie in das „verfügbare Vermögen“ der Autonomen Provinz Bozen übertragen werden;
il servizio strade Salto/Sciliar ha comunicato in
data 3 aprile 2014 che la particella edificiale sopraccitata non è strumentale per il servizio stesso
e perciò può essere trasferita al “patrimonio disponibile” della Provincia autonoma di Bolzano;
Auf diese Rechtsgrundlagen und Tatsachen aufbauend
Sulla base di tali fonti normative e fatti, l’Assessore all'istruzione e cultura ladina, musei e beni
culturali, patrimonio, servizio strade e mobilità
verfügt:
decreta:
der Landesrat für ladinische Bildung und Kultur,
Museen und Denkmäler, Vermögen, Straßendienst und Mobilität
1.
die Bp. 518 in der KG Völs vom „Öffentlichen
Gut – Straßen“ auszugliedern und in das
„verfügbare Vermögen“ der Autonomen Provinz Bozen zu übertragen.
1.
di sdemanializzare la p.ed. 518 in C.C. Fiè e
di trasferirla al “patrimonio disponibile” della
Provincia autonoma di Bolzano.
2.
Für die Durchführung dieses Dekretes werden die zuständigen Ämter die erforderlichen
Folgemaßnahmen erstellen.
2.
Per l’esecuzione dei contenuti espressi con il
presente decreto, gli uffici competenti provvederanno alla predisposizione dei necessari
provvedimenti.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
3.
Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino - Südtirol veröffentlicht.
DER LANDESRAT
DR. FLORIAN MUSSNER
3.
87
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige.
L’ ASSESSORE
DOTT. FLORIAN MUSSNER
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
88
90531
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014
Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESRATES
vom 7. April 2014, Nr. 12/00105
DECRETO ASSESSORILE
del 7 aprile 2014, n. 12/00105
Übernahme der zur Landesstraße 73/Ritten
(Teilstück km 3,75 - bis km 5,35) gehörenden
Grundflächen und der Gp. 7319/3 von der Gemeinde Ritten
Assunzione dei terreni facenti parte della strada provinciale 73/Renon (tratto dal km 3,75 al
km 5,35) e della p.f. 7319/3 dal Comune di Renon
Der Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, Punkt 8 und 12, sieht die
Übertragung von Befugnissen (Maßnahmen) an
den Landesrat auf Zeit für Straßendienst und für
Vermögensverwaltung vor;
La deliberazione della Giunta Provinciale del 14
dicembre 2009, n. 2893, punti 8 e 12, prevede la
delega di funzioni (provvedimenti) all'assessore
provinciale in carica competente per il servizio
stradale e per l'amministrazione del patrimonio;
mit Beschluss der Landesregierung vom
14.09.1992, Nr. 5362 wurde die Landesstraße
73/Ritten klassifiziert;
con deliberazione della Giunta Provinciale del
14/09/1992, n. 5362 è stata classificata la strada
provinciale 73/Renon;
laut Landesgesetz vom 19. August 1991, Nr. 24,
Absatz 2 des Artikels 11, hat sich die Gemeinde
Ritten bei der Klassifizierung der Gemeindestraße
in Landesstraße verpflichtet, für die Übertragung
des Eigentums der entsprechenden Grundflächen
an die Autonome Provinz Bozen Sorge zu tragen;
in base all’art. 11 comma 2 della legge provinciale
del 19 agosto 1991, n. 24, con la classificazione
della strada da comunale in provinciale, il Comune di Renon si è impegnato a trasferire la proprietà dei relativi terreni alla Provincia autonoma di
Bolzano;
der Gemeinderat von Ritten hat mit Beschluss
vom 28. Februar 2014, Nr. 8 die unentgeltliche
Abtretung der Parzellen, die sich im Straßenverlauf der LS 73/Ritten von km 3,75 bis km 5,35
befinden, an die Autonome Provinz Bozen: Öffentliches Gut - Straßen genehmigt;
con deliberazione del 28 febbraio 2014, n. 8 il
Consiglio Comunale di Renon ha approvato la
cessione gratuita alla Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo strade delle particelle ricadenti nel tracciato stradale della S.P.
73/Renon dal km 3,75 al km 5,35;
die Gemeinde Ritten hat mit Schreiben vom 17.
Jänner 2014 mitgeteilt, dass die Gp. 7319/3 den
Straßenkörper einer Landesstraße bildet und der
Straßendienst Salten/Schlern hat am 21. Jänner
2014 bestätigt, dass die genannte Grundparzelle
unentgeltlich von der Gemeinde Ritten übernommen und in das „Öffentliche Gut - Straßen“ der
Autonomen Provinz Bozen übertragen werden
soll;
in data del 17 gennaio 2014 il Comune di Renon
ha comunicato che la p.f. 7319/3 fa parte del corpo stradale di una strada provinciale e in data 21
gennaio 2014 il servizio strade Salto/Sciliar ha
confermato che la particella citata deve essere
trasferita a titolo gratuito dal Comune di Renon
alla Provincia autonoma di Bolzano: demanio
pubblico ramo strade;
der Gemeinderat von Ritten hat mit Beschluss
vom 28. Februar 2014, Nr. 7 die unentgeltliche
Abtretung der Gp. 7319/3, welche zum Straßenkörper der LS 175/St. Justina-Signat gehört, an
die Autonome Provinz Bozen: Öffentliches Gut Straßen genehmigt;
con deliberazione del 28 febbraio 2014, n. 7 il
Consiglio Comunale di Renon ha approvato la
cessione gratuita della p.f. 7319/3, la quale ricade
nel tracciato stradale della S.P. 175/S. Giustina Signato, alla Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo strade;
Auf diese Rechtsgrundlagen und Tatsachen aufbauend
Sulla base di tali fonti normative e fatti, l’Assessore all'istruzione e cultura ladina, musei e beni
culturali, patrimonio, servizio strade e mobilità
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
verfügt:
89
decreta:
der Landesrat für ladinische Bildung und Kultur,
Museen und Denkmäler, Vermögen, Straßendienst und Mobilität
1.
die Grundparzellen 4604/9, 4604/11, 4604/13,
4616/2, 4615/2, 4615/3, 7328/9, 4614/2,
7328/10, 7378/15, 7378/14, 4614/3, 4613/8,
4613/9, 4613/11, 4613/10, 4642/3, 4642/4,
4641/2, 7328/13, 4622/3, 4622/2, 4640/2,
4640/3, 4637/2, 4630/3, 4630/4, 7333/2,
4748/2, 4748/3, 4747/2, 4749/1, 4749/3,
7337/3, 4772/2, 4759/4, 4769/3, 4768/4,
4768/1, 4769/1, 4774/4, 7338/2, 4771/2,
4775/2, 4774/3, 4764/5, 4764/6, 4774/5,
4764/8, 7319/3 alle in Einlagezahl 484/II, KG
Ritten I unentgeltlich von der Gemeinde Ritten zu übernehmen und in das Eigentum der
Autonomen Provinz Bozen: Öffentliches Gut Straßen einzutragen.
1.
di acquisire a titolo gratuito le particelle fondiarie 4604/9, 4604/11, 4604/13, 4616/2,
4615/2, 4615/3, 7328/9, 4614/2, 7328/10,
7378/15, 7378/14, 4614/3, 4613/8, 4613/9,
4613/11, 4613/10, 4642/3, 4642/4, 4641/2,
7328/13, 4622/3, 4622/2, 4640/2, 4640/3,
4637/2, 4630/3, 4630/4, 7333/2, 4748/2,
4748/3, 4747/2, 4749/1, 4749/3, 7337/3,
4772/2, 4759/4, 4769/3, 4768/4, 4768/1,
4769/1, 4774/4, 7338/2, 4771/2, 4775/2,
4774/3, 4764/5, 4764/6, 4774/5, 4764/8,
7319/3 tutte della P.T. 484/II, in C.C. Renon I
e di trasferirle alla Provincia Autonoma di
Bolzano: demanio pubblico ramo strade.
2.
Das zuständige Organ zur Unterzeichnung
des Vertrages zu ermächtigen.
2.
Di autorizzare l’organo competente alla firma
del relativo contratto.
3.
Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.
3.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
DER LANDESRAT
DR. FLORIAN MUSSNER
L’ASSESSORE
DOTT. FLORIAN MUSSNER
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
90
90678
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014
Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 8. April 2014, Nr. 10
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 8 aprile 2014, n. 10
Änderung der Durchführungsverordnung betreffend die einheitliche Erhebung von Einkommen und Vermögen
Modifiche del regolamento sul rilevamento
unificato di reddito e patrimonio
DER LANDESHAUPTMANN
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
hat den Beschluss der Landesregierung vom 8.
April 2014 Nr. 418 zur Kenntnis genommen und
vista la deliberazione della Giunta provinciale del
8 aprile 2014 n. 418
erlässt
emana
folgende Verordnung:
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Nach Artikel 3/bis Absatz 1 des Dekrets des
Landeshauptmanns vom 11. Jänner 2011, Nr. 2,
wird folgender Absatz 1/bis eingefügt:
Art. 1
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3/bis del decreto
del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011,
n. 2, è inserito il seguente comma 1/bis:
„1/bis. In Abweichung zu den Bestimmungen laut
Absatz 1 werden für die in Bezug auf das Schuljahr gestellten Gesuche auf jeden Fall die EEVE
berücksichtigt, die sich auf das Jahr vor Beginn
des Schuljahres beziehen.“
“1/bis. In deroga a quanto disposto al comma 1,
per le domande presentate con riferimento all’anno scolastico si considerano in ogni caso le
DURP relative all’anno precedente a quello di
inizio dell’anno scolastico.”
Art. 2
Art. 2
Inkrafttreten
Entrata in vigore
1. Dieses Dekret tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet,
es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Bozen, den 8. April 2014
Bolzano, 8 aprile 2014
DER LANDESHAUPTMANN
DR. ARNO KOMPATSCHER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. ARNO KOMPATSCHER
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
91
ANMERKUNGEN
NOTE
Hinweis
Avvertenza
Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das
Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht,
zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier
angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert.
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell’articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Anmerkungen zu dem Artikel 1:
Note all’articolo 1:
Das Dekret des Landeshauptmannes 11. Januar 2011,
Nr. 2, beinhaltet die „Durchführungsverordnung betreffend die einheitliche Erhebung von Einkommen und
Vermögen.“
Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 11
gennaio 2011, n. 2 contiene il “Regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio.”
Der Artikel 3/bis des Dekrets des Landeshauptmanns
vom 11. Jänner 2011, Nr. 2, in geltender Fassung,
lautet wie folgt:
Il testo dell’articolo 3/bis del decreto della Giunta provinciale 11 gennaio 2011, n. 2 è il seguente:
Art. 3/bis
Zeitbezüge
Art 3/bis
Riferimenti temporali
1. Für die zwischen 1. Jänner und 30. Juni eingereichten Gesuche werden die auf das vorletzte Jahr vor
dem Jahr der Gesuchstellung bezogenen EEVE berücksichtigt. Für die zwischen 1. Juli und 31. Dezember eingereichten Gesuche werden die auf das Jahr
vor dem Jahr der Gesuchstellung bezogenen EEVE
herangezogen.
1. Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30
giugno si considerano le DURP relative al secondo
anno precedente a quello di presentazione della domanda. Per le domande presentate dal 1° luglio al 31
dicembre si considerano le DURP relative all’anno
precedente a quello di presentazione della domanda.
2. Das zu erfassende Vermögen wird mit Bezug auf
die Vermögenssituation bewertet, die zum 31. Dezember des Jahres vor dem Jahr der Abgabe der EEVE
bestand.
2. Il patrimonio è valutato con riferimento alla situazione esistente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DURP.”
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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90679
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014
Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 8. April 2014, Nr. 11
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 8 aprile 2014, n. 11
Verordnung über die Umgestaltung der Organisationsstruktur und der Aufgaben des Sonderbetriebes für die Feuerwehr- und Zivilschutzdienste
Regolamento sulla rimodulazione dell’assetto
organizzativo e dei compiti dell’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile
DER LANDESHAUPTMANN
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
hat den Beschluss der Landesregierung vom 18.
März 2014, Nr. 315 zur Kenntnis genommen und
vista la deliberazione della Giunta provinciale del
18 marzo 2014, n. 315
erlässt
emana
folgende Verordnung:
il seguente regolamento:
Art. 1
Zielsetzung
Art. 1
Finalità
1. In Erwartung der endgültigen Neuordnung der
Feuerwehr- und Zivilschutzdienste regelt diese
Verordnung im Sinne von Artikel 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, und im
Sinne von Artikel 11 des Landesgesetzes vom
17. September 2013, Nr. 17, die Umgestaltung
der Organisationsstruktur und der Aufgaben des
Sonderbetriebes für die Feuerwehr- und Zivilschutzdienste.
1. In attesa del riordinamento definitivo dei servizi
antincendi e per la protezione civile, il presente
regolamento disciplina ai sensi dell’articolo 1 della
legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 17, la rimodulazione dell’assetto
organizzativo e dei compiti dell’Azienda speciale
per i servizi antincendi e per la protezione civile.
Art. 2
Art. 2
Zivilschutzübungen
Esercitazioni di protezione civile
1. Die Richtlinien für die Durchführung von Zivilschutzübungen laut Artikel 17 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, werden von
der Landesregierung erlassen.
1. Le direttive per lo svolgimento di esercitazioni
di protezione civile di cui all’articolo 17 della legge
provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, sono emanate dalla Giunta provinciale.
Art. 3
Art. 3
Beschlagnahmungsbefugnis
Potere di requisizione
1. Die Entschädigungen laut Artikel 18 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15,
werden vom Direktor der Landesabteilung für
Brand- und Zivilschutz auf der Grundlage von
Kriterien gewährt, die von der Landesregierung
vorher genehmigt werden.
1. Le indennità di cui all’articolo 18 della legge
provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, sono concesse dal Direttore della Ripartizione provinciale
Protezione antincendi e civile in base a criteri
preventivamente approvati dalla Giunta provinciale.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
93
Art. 4
Art. 4
Zivilschutzsignal
Segnale della protezione civile
1. Das genaue Verfahren zur Alarmierung der
Bevölkerung laut Artikel 21 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, wird
von der Landesregierung festgelegt.
1. La procedura esatta di allertamento della popolazione di cui all’articolo 21, comma 2, della legge
provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è determinata dalla Giunta provinciale.
Art. 5
Sonderbetrieb für die Feuerwehrund Zivilschutzdienste
Art. 5
Azienda speciale per i servizi antincendi e
per la protezione civile
1. Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b) ist aufgehoben.
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 22 è
abrogata.
Art. 6
Art. 6
Verwaltungsrat
des Sonderbetriebes
Consiglio di amministrazione
dell’Azienda speciale
1. Dem Verwaltungsrat laut Artikel 25 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15,
gehören folgende Mitglieder an:
1. Il consiglio di amministrazione di cui all’articolo
25 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n.
15, è composto da:
a)
eine Person mit besonderen wirtschaftlichen
Kenntnissen im Bereich der öffentlichen Verwaltung, die den Vorsitz übernimmt,
a)
una persona con particolari conoscenze economiche nell’ambito della pubblica amministrazione, che lo presiede;
b)
zwei Bürgermeister als Vertreter der Gemeinden Südtirols, die aus einem Vierervorschlag des Gemeindenverbandes ausgewählt werden.
b)
due sindaci quali rappresentanti dei comuni
della provincia di Bolzano, scelti da una quaterna di proposte presentate dal Consorzio
dei comuni.
2. Der neue Verwaltungsrat hat die Hauptaufgabe, die Voraussetzungen zu schaffen, damit der
Sonderbetrieb für die Feuerwehr- und Zivilschutzdienste bis zum 31. Dezember 2014 aufgelöst werden kann.
2. Il compito principale del nuovo consiglio di
amministrazione è di preparare i presupposti affinché l’Azienda speciale per i servizi antincendi e
per la protezione civile possa essere sciolta entro
il 31 dicembre 2014.
Art. 7
Art. 7
Rechnungsprüfer
Revisore dei conti
1. Die Überprüfung der Wirtschafts- und Finanzgebarung des Sonderbetriebes laut Artikel 28 des
Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15,
wird von einem einzigen Rechnungsprüfer durchgeführt, der im Verzeichnis der Rechnungsprüfer
eingetragen ist.
1. Il riscontro della gestione economicofinanziaria dell'Azienda speciale di cui all’articolo
28 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n.
15, è effettuato da un unico revisore, iscritto nel
registro dei revisori contabili.
Art. 8
Art. 8
Zivilrechtliche Haftung für Schäden
Responsabilità civile per i danni
1. Der Schadenersatz laut Artikel 34 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, wird
vom Land Südtirol geleistet.
1. Il risarcimento dei danni di cui all’articolo 34
della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è
corrisposto dalla Provincia autonoma di Bolzano.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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Art. 9
Art. 9
Kostenerstattung für Einsätze und Zuschüsse
Rimborso delle spese per gli interventi e contributi
1. Die Zuschüsse laut Artikel 35 Absatz 2 des
Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15,
werden vom Landesrat für Brand- und Zivilschutz
nach den von der Landesregierung genehmigten
Kriterien gezahlt.
1. I contributi di cui all’articolo 35, comma 2, della
legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, sono
erogati dall’Assessore provinciale per la Protezione antincendi e civile in base a criteri approvati
dalla Giunta provinciale.
2. Artikel 35 Absatz 3 des Landesgesetzes vom
18. Dezember 2002, Nr. 15, ist aufgehoben.
2. Il comma 3 dell’articolo 35 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è abrogato.
Art. 10
Art. 10
Die Freiwilligen Feuerwehren
I Corpi dei vigili del fuoco volontari
1. Die Errichtung einer Freiwillige Feuerwehr laut
Artikel 47 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 18.
Dezember 2002, Nr. 15, erfolgt durch die Gemeinde nach Anhörung des betreffenden Bezirksfeuerwehrverbandes der Freiwilligen Feuerwehren und der Landesregierung.
1. L’istituzione di un Corpo dei vigili del fuoco
volontari di cui all’articolo 47, comma 3, della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, avviene
ad opera del comune, sentite l’Unione distrettuale
dei corpi dei vigili del fuoco volontari e la Giunta
provinciale.
Art. 11
Art. 11
Unfälle, Krankheiten und Entschädigungen
Infortuni, malattie e rimborsi
1. Die Entschädigung als Ersatz für den erlittenen
Schaden laut Artikel 49 Absätze 1 und 3 des
Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15,
wird vom Direktor der Landesabteilung für Brandund Zivilschutz auf der Grundlage der von der
Landesregierung festgelegten Kriterien und Modalitäten gezahlt.
1. Il risarcimento del danno di cui all’articolo 49,
commi 1 e 3, della legge provinciale 18 dicembre
2002, n. 15, è erogato dal Direttore della Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile in
base a criteri e modalità determinate dalla Giunta
provinciale.
2. Die Entschädigung an die Funktionäre der
Verbände laut Artikel 49 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, wird vom
Direktor der Landesabteilung für Brand- und Zivilschutz auf der Grundlage der von der Landesregierung festgelegten Kriterien und Modalitäten
gezahlt.
2. Il rimborso ai funzionari delle Unioni di cui
all’articolo 49, comma 6, della legge provinciale
18 dicembre 2002, n. 15, è erogato dal Direttore
della Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile in base a criteri e modalità determinate dalla Giunta provinciale.
Art. 12
Art. 12
Finanzielle Lasten und Pflichten der Gemeinde
Oneri finanziari e obblighi a carico del comune
1. Die Richtlinien laut Artikel 50 Absatz 1 des
Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15,
werden von der Landesregierung erlassen.
1. Le direttive di cui all’articolo 50, comma 1, della
legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, sono
emanate dalla Giunta provinciale.
Art. 13
Art. 13
Plan für die Finanzierung der Ausstattung für den
Dienst der Freiwilligen Feuerwehren
Piano di finanziamento delle dotazioni di servizio
dei Corpi dei vigili del fuoco volontari
1. Der Plan für die Bereiche laut Artikel 51 Absatz
1 Buchstaben a), b) und c) des Landesgesetzes
vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, wird von der
Landesregierung genehmigt.
1. Il piano per le materie di cui all’articolo 51,
comma 1, lettere a), b) e c), della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è approvato dalla
Giunta provinciale.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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Art. 14
Art. 14
Bewilligung von Beiträgen,
Zuschüssen und Finanzierungen
Concessione di contributi,
sussidi e finanziamenti
1. Die Beiträge, Zuschüsse und Finanzierungen
für die Ausgaben laut Buchstabe a) und für die
außerordentlichen Ausgaben laut Buchstabe b)
des Artikels 52 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, werden vom
Landesrat für Brand- und Zivilschutz auf der
Grundlage der von der Landesregierung festgelegten Kriterien und Modalitäten gezahlt.
1. I contributi, sussidi e finanziamenti per le spese
di cui alla lettera a) e per le spese straordinarie di
cui alla lettera b) dell’articolo 52, comma 1, della
legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, sono
concessi dall’Assessore provinciale per la Protezione antincendi e civile in base a criteri e modalità determinate dalla Giunta provinciale.
Art. 15
Art. 15
Landesbeirat für den Feuerwehrdienst
Comitato provinciale per il servizio antincendi
1. Bei der für den Brand- und Zivilschutz zuständigen Abteilung wird der Landesbeirat für den
Feuerwehrdienst als beratendes Fachorgan des
Landes Südtirol errichtet.
1. Presso la ripartizione competente in materia di
protezione antincendi e civile è istituito il Comitato
provinciale per il servizio antincendi quale organo
tecnico-consultivo della Provincia autonoma di
Bolzano.
2. Dem Beirat gehören folgende Mitglieder an:
a) zwei Vertreter der für den Brand- und Zivilschutz zuständigen Abteilung, von denen einer den Vorsitz führt,
2. Il Comitato è composto da:
a) due rappresentanti della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile, dei quali uno assume la carica di presidente;
b)
zwei Vertreter des Landesverbandes der
freiwilligen Feuerwehren,
b)
due rappresentanti dell’Unione provinciale
dei Corpi dei vigili del fuoco volontari;
c)
ein Vertreter für die Gemeinden Südtirols, der
aus einem Dreiervorschlag des Gemeindenverbandes ausgewählt wird.
c)
un rappresentante dei comuni della provincia
di Bolzano, scelto da una terna di nominativi
proposti dal Consorzio dei comuni.
3. Der Beirat wird von der Landesregierung ernannt und bleibt für die Dauer der Legislaturperiode des Landtages im Amt.
3. Il Comitato è nominato dalla Giunta provinciale
e permane in carica per la durata della legislatura
del Consiglio provinciale.
4. Der Beirat unterbreitet Vorschläge und gibt
Gutachten im Bereich des Feuerwehrwesens ab.
4. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri
in materia antincendi.
5. Den Mitgliedern des Beirates steht keine Vergütung zu. Die mit der Teilnahme an den Sitzungen des Beirats verbundenen Kosten gehen zu
Lasten der jeweils vertretenen Subjekte und Organe, welche die Beträge aus den ordentlichen
Haushaltsbereitstellungen entnehmen, ohne Neuoder Mehrbelastungen der öffentlichen Finanzen.
5. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso. Gli oneri relativi alla partecipazione
alle sedute del Comitato sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 16
Art. 16
Übergangs- und Endbestimmungen
Disposizioni transitorie e finali
1. Für die beim Sonderbetrieb für die Feuerwehrund Zivilschutzdienste verbleibenden Zuständigkeitsbereiche werden die Aufgaben des Verwaltungsdirektors vom Präsidenten des Verwaltungsrates übernommen.
1. Per le sfere di competenza rimanenti presso
l’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la
protezione civile, i compiti del direttore amministrativo sono assunti dal presidente del consiglio
di amministrazione.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
96
2. Für die beim Sonderbetrieb für die Feuerwehrund Zivilschutzdienste verbleibenden Zuständigkeitsbereiche werden die Aufgaben des technischen Direktors vom Kommandanten der Berufsfeuerwehr übernommen.
2. Per le sfere di competenza rimanenti presso
l’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la
protezione civile, i compiti del direttore tecnico
sono assunti dal comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco.
3. Solange die Landesregierung nicht die von
dieser Verordnung vorgesehenen Kriterien, Modalitäten, Richtlinien, Pläne und Verfahren erlässt, gelten jene, die bereits vom Verwaltungsrat
des Sonderbetriebes für die Feuerwehr- und Zivilschutzdienste genehmigt worden sind und die
darin genannten Organe sind durch die entsprechenden Organe des Landes Südtirol ersetzt.
3. Finché la Giunta provinciale non emana i criteri, le modalità, le direttive, i piani e le procedure
previsti dal presente regolamento, valgono quelli
già approvati dal consiglio di amministrazione
dell’Azienda speciale per i servizi antincendi e per
la protezione civile e gli organi ivi indicati sono
sostituiti dai rispettivi organi della Provincia autonoma di Bolzano.
4. Das Land Südtirol tritt in alle laufenden Verträge des Sonderbetriebes für die Feuerwehr- und
Zivilschutzdienste ein, welche Zuständigkeitsbereiche betreffen, die mit dieser Verordnung dem
Land Südtirol zugewiesen werden.
4. La Provincia autonoma di Bolzano subentra in
tutti i contratti correnti dell’Azienda speciale per i
servizi antincendi e per la protezione civile che
riguardano le sfere di competenza assegnate con
il presente regolamento alla Provincia autonoma
di Bolzano.
5. Bei Ziffer 26 der Anlage A zum Landesgesetz
vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung,
wird folgender siebter Gedankenstrich hinzugefügt: „-Verwaltungsbefugnis Feuerwehrdienst”.
5. Al punto 26 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è
aggiunto il seguente settimo trattino: “- funzione
amministrativa servizio antincendi”.
Art. 17
Art. 17
Inkrafttreten
Entrata in vigore
1. Dieses Dekret tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region
kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung
zu sorgen.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Bozen, den 8. April 2014
Bolzano, 8 aprile 2014
DER LANDESHAUPTMANN
DR. ARNO KOMPATSCHER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. ARNO KOMPATSCHER
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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ANMERKUNGEN
NOTE
Hinweis
Avvertenza
Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das
Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht,
zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier
angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert.
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell’articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Anmerkungen zum Artikel 1:
Note all’articolo 1:
Das Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, beinhaltet die Regelung des Verwaltungsverfahrens und
des Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen.
La legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, contiene la
disciplina del procedimento amministrativo e del diritto
di accesso ai documenti amministrativi.
Artikel 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993,
Nr. 17, lautet wie folgt:
L’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.
17, è il seguente:
Art. 1 (Allgemeine Grundsätze und Delegiferierung)
Art. 1 (Principi generali e delegificazione)
(1) Zur Verwirklichung der vom Gesetz vorgesehenen
Ziele hält sich das Land in der Verwaltungstätigkeit an
die Kriterien der Effizienz, der Wirtschaftlichkeit, der
Rationalität und der Publizität.
(1) L'attività amministrativa della Provincia si informa a
criteri di efficacia, di economicità, di speditezza e di
pubblicità per il perseguimento delle finalità volute dalla legge.
(2) Die Organisationseinheiten des Landes und der
vom Land abhängigen Betriebe und Anstalten sind so
aufgebaut und gegliedert, daß die Verfahren möglichst
vereinfacht werden, sowohl hinsichtlich der Zuständigkeit als auch in bezug auf die Arbeitssysteme und Arbeitsmittel, die Verteilung des Personals und der Arbeit
sowie in bezug auf die Mitarbeit von Externen.
(2) Le strutture organizzative della Provincia, delle
aziende e degli enti da essa dipendenti, sono articolate
in modo da favorire al massimo la semplificazione
delle procedure, sia a livello delle competenze, che dei
sistemi e mezzi operativi, della distribuzione del personale, dei carichi di lavoro e delle collaborazioni esterne.
(3) Zur Erreichung der Ziele laut den Absätzen 1 und 2
wird, unter Beachtung der in den folgenden Artikeln
enthaltenen Grundsätze, mit Verordnung, wodurch
auch geltende Gesetze geändert oder ergänzt werden
können, folgendes geregelt:
a) die Organisation und die Funktionsweise der Kollegialorgane des Landes, deren Neuordnung und
Zusammenlegung, wenn sie zusammenhängende
Tätigkeiten ausüben, wobei auch die Anzahl der
Mitglieder verringert werden kann, und, sofern sie
nicht unerläßlich sind, deren Abschaffung oder
Ersetzung,
(3) Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, e con l'osservanza dei principi contenuti negli articoli seguenti, sono disciplinati con norma regolamentare, anche a modifica o integrazione di norme di legge vigenti:
a)
l'organizzazione ed il funzionamento degli organi
collegiali provinciali, il loro riordino ed accorpamento qualora ineriscano ad attività connesse,
anche con riduzione del numero dei componenti,
e, in quanto non indispensabili, la loro soppressione o sostituzione;
b)
b)
le modalità ed i termini previsti per i singoli procedimenti amministrativi, il loro accorpamento qualora si riferiscano alla medesima attività privata o
pubblica, con riduzione delle varie fasi, del numero degli organi provinciali intervenienti, avuto riguardo alla natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, trasferendo ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi le funzioni deliberative che
die für die Verfahren vorgesehenen Modalitäten
und Fristen und Zusammenlegung von Verfahren,
wenn sie sich auf die gleiche private oder öffentliche Tätigkeit beziehen, wobei die einzelnen Phasen, die Anzahl der Landesorgane, die sich daran
beteiligen, unter Berücksichtigung der Art der Tätigkeit und der Maßnahmen, reduziert, die Zuständigkeiten und die Kontrollen rationalisiert, das
nicht unerläßliche Einvernehmen und Einverständnis ausgeschaltet und monokratischen Or-
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
c)
ganen oder den Führungskräften die Entscheidungsbefugnisse übertragen werden, wenn letztere nicht aufgrund ihrer besonderen Bedeutung in
kollegialer Form ausgeübt werden müssen,
die Unterlagen, die den Anträgen um den Erlaß
von Verwaltungsmaßnahmen beizulegen sind,
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non richiedono, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;
c)
la documentazione richiesta a corredo delle domande per l'emissione di provvedimenti amministrativi;
d)
die Auflassung von Verfahren, welche den von
den Bereichsgesetzen vorgegebenen grundsätzlichen Zielsetzungen und Zwecken nicht mehr entsprechen oder welche im Widerspruch zu den
Grundsätzen der EU-Rechtsordnung stehen,
d)
soppressione dei procedimenti che risultino non
più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico comunitario;
e)
die Auflassung von Verfahren, welche der Verwaltung und den Bürgern Kosten verursachen, die
größer als der Nutzen sind; dabei kann die administrative Regelung durch Selbstverwaltung seitens der Betroffenen ersetzt werden,
e)
soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la
sostituzione dell'attività amministrativa diretta con
forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
f)
die Anpassung der substantiellen Regelungen mit
den Verfahrensabläufen an die Grundsätze des
EU-Rechts, wobei Konzessionen durch Ermächtigungen ersetzt werden können,
f)
g)
die Auflassung von Verwaltungsverfahren, die von
den allgemeinen Verfahrensregeln abweichen,
sofern die Gründe für bereichsmäßige Sonderverfahren nicht mehr gegeben sind.
g)
adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale,
qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale.
(4) Für die Vorbereitung und Durchführung von Vorhaben, die auf eine Vereinfachung der Verfahren, eine
Wiedererlangung der Effizienz und Produktivität und
eine Neugestaltung und Verbesserung der Dienste
innerhalb der Landesverwaltung ausgerichtet sind, ist
der Generaldirektor des Landes ermächtigt, im Versuchswege und für einen Zeitraum von zwei Jahren,
der um weitere zwei Jahre verlängert werden kann, mit
Dekret Bestimmungen über die versuchsweise Durchführung von geeigneten Verfahren zu erlassen, die
darauf hinzielen, die Verwaltungstätigkeit zu beschleunigen und effizienter zu gestalten, gegebenenfalls
auch in Abweichung von den bestehenden Bestimmungen.
Das Landesgesetz vom 17. September 2013, Nr. 17,
beinhaltet die Änderung des Landesgesetzes vom 13.
Mai 1992, Nr. 13, „Bestimmungen über öffentliche
Veranstaltungen“ und Bestimmungen im Bereich der
Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Ämtern und
Aufträgen.
(4) In via sperimentale per un periodo di due anni rinnovabile di altri due, il direttore generale della Provincia, per la predisposizione e l'attuazione di progetti tesi
a semplificare le procedure, recuperare efficienza e
produttività, riorganizzare e migliorare i servizi nell'amministrazione provinciale, è autorizzato a dettare
con proprio decreto, norme per la sperimentazione di
idonee procedure, eventualmente in deroga a quelle
vigenti, intese a rendere più snella ed efficace l'azione
amministrativa.
Artikel 11 des Landesgesetzes vom 17. September
2013, Nr. 17, lautet wie folgt:
L’articolo 11 della legge provinciale 17 settembre
2013, n. 17, è il seguente:
Art. 11 (Anpassung an die Bestimmungen im Bereich
der Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Ämtern
und Aufträgen)
Art. 11 (Adeguamento alle disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi)
(1) Die Landesregierung ist ermächtigt, mit Verordnung, wodurch auch geltende Gesetze geändert oder
ergänzt werden können, die Organisationsstruktur der
Körperschaften, Agenturen oder Organismen, die vom
Land abhängen oder deren Ordnung in seine, auch
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a rimodellare,
con norma regolamentare, anche a modifica o integrazione di norme di legge vigenti, l’assetto organizzativo
degli enti, agenzie o organismi dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nelle sue competen-
La legge provinciale 17 settembre 2013, n. 17, contiene modifiche della legge provinciale 13 maggio 1992,
n. 13, “Norme in materia di pubblico spettacolo” e disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi.
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übertragenen Befugnisse fällt, insbesondere des Sonderbetriebs für die Feuerwehr- und Zivilschutzdienste
laut Artikel 22 und folgende des Landesgesetzes vom
18. Dezember 2002, Nr. 15, in geltender Fassung, des
Landesbetriebs für Forst- und Domänenverwaltung der
Autonomen Provinz Bozen laut Landesgesetz vom 17.
Oktober 1981, Nr. 28, in geltender Fassung, der Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann laut Landesgesetz vom 16. Februar 1982, Nr. 5, und der italienischen Landesbibliothek laut Landesgesetz vom 30.
Juli 1999, Nr. 6, in geltender Fassung, umzugestalten,
um sie den Vorgaben des gesetzesvertretenden Dekrets vom 8. April 2013, Nr. 39, anzupassen.
ze, anche delegate, e in particolare, dell’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile di
cui all’articolo 22 e seguenti della legge provinciale 18
dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, dell’Azienda provinciale foreste e demanio della Provincia
autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 17
ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Tessmann” di cui alla
legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5, e della Biblioteca provinciale italiana di cui alla legge provinciale 30
luglio 1999, n. 6, e successive modifiche, per renderlo
compatibile con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Anmerkungen zum Artikel 2:
Note all’articolo 2:
Das Landesgesetz vom 18. Dezember 2002, Nr. 15,
beinhaltet den Vereinheitlichten Text über die Ordnung
der Feuerwehr- und Zivilschutzdienste.
La legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, contiene
il testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e
per la protezione civile.
Artikel 17 des Landesgesetzes vom 18. Dezember
2002, Nr. 15, lautet wie folgt:
L’articolo 17 della legge provinciale 18 dicembre 2002,
n. 15, è il seguente:
Art. 17 (Übungen)
Art. 17 (Esercitazioni)
(1) Zivilschutzübungen auf Landes-, Bezirks- oder Gemeindeebene - in diese können auch Rettungsorganisationen benachbarter Provinzen oder Regionen einbezogen werden - können auf der Basis der Richtlinien
des Sonderbetriebs von der für Brand- und Zivilschutz
zuständigen Abteilung beziehungsweise von den einzelnen betroffenen Strukturen organisiert werden. Solche Übungen müssen nicht mit der Verlegung von
Einsatzpersonal und Mitteln verbunden sein, sie können aber in der Erprobung der Funktionsweise der
verschiedenen Leitstellen bestehen.
(1) La ripartizione competente in materia di protezione
antincendi e civile o le singole strutture interessate
possono organizzare, in conformità alle direttive dell'Azienda speciale, esercitazioni provinciali, distrettuali o
comunali per la protezione civile, che potranno anche
coinvolgere le organizzazioni di soccorso di province e
regioni limitrofe. Tali esercitazioni non devono comportare lo spostamento di uomini e mezzi, ma possono
consistere anche nell'esercitazione del funzionamento
delle varie centrali operative.
Anmerkungen zum Artikel 3:
Note all’articolo 3:
Artikel 18 des Landesgesetzes vom 18. Dezember
2002, Nr. 15, lautet wie folgt:
L’articolo 18 della legge provinciale 18 dicembre 2002,
n. 15, è il seguente:
Art. 18 (Beschlagnahmungsbefugnis)
Art. 18 (Potere di requisizione)
(1) Von den Zuständigkeiten laut den Artikeln 10 und
32 abgesehen, hat der Landeshauptmann in Notstandsfällen die Vollmacht, Immobilien und bewegliche
Güter zu beschlagnahmen und jeden zu verpflichten,
sich an den Zivilschutztätigkeiten zu beteiligen. Die
allenfalls zustehenden Entschädigungen für diese Maßnahmen und Tätigkeiten werden vom Sonderbetrieb
laut Artikel 22, auf Grund von Kriterien, die vom Verwaltungsrat vorher genehmigt werden, beschlossen.
(1) In caso di calamità, fatte salve le competenze di cui
agli articoli 10 e 32, compete al Presidente della Provincia il potere di requisire beni mobili e immobili e di
obbligare chiunque a concorrere alle operazioni per la
protezione civile. Le indennità eventualmente spettanti
per questi provvedimenti e attività sono deliberate
dall'Azienda speciale di cui all'articolo 22 in base a
criteri preventivamente approvati dal consiglio di amministrazione.
Anmerkungen zum Artikel 4:
Note all’articolo 4:
Artikel 21 des Landesgesetzes vom 18. Dezember
2002, Nr. 15, lautet wie folgt:
L’articolo 21 della legge provinciale 18 dicembre 2002,
n. 15, è il seguente:
Art. 21 (Zivilschutzsignal)
Art. 21 (Segnale della protezione civile)
(1) Zur Alarmierung der Bevölkerung im Notstandsfall
(1) A livello provinciale vengono adottati segnali della
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werden landesweit einheitliche Zivilschutzsignale verwendet.
protezione civile uniformi per l'allertamento della popolazione in caso di calamità.
(2) Das genaue Verfahren zur Alarmierung der Bevölkerung wird vom Verwaltungsrat des Sonderbetriebs
festgelegt.
(2) La procedura esatta di allertamento della popolazione è determinata dal consiglio di amministrazione
dell'Azienda speciale.
Anmerkungen zum Artikel 5
Note all’articolo 5:
Der Text des Artikels 22 des Landesgesetzes vom 18.
Dezember 2002, Nr. 15, lautet wie folgt:
Il testo dell’articolo 22 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è il seguente:
Art. 22 (Errichtung des Sonderbetriebs für die Feuerwehr- und Zivilschutzdienste)
Art. 22 (Istituzione dell'Azienda speciale per i servizi
antincendi e per la protezione civile)
(1) Hiermit wird der Sonderbetrieb für die Feuerwehrund Zivilschutzdienste, in der Folge Sonderbetrieb genannt, errichtet; er hat folgende Aufgaben:
a) die Ausübung der vom Land im Bereich Feuerwehrdienst delegierten Funktionen und die wirtschaftlich-finanzielle Gebarung der von der Region im Sinne von Artikel 5 des Regionalgesetzes
vom 2. September 1978, Nr. 17, erhaltenen Zuweisungen, mit Ausnahme der Ausgaben für das
Personal der Berufsfeuerwehr und der Gewährung von Zuschüssen an die Gemeinden zur Errichtung oder Verbesserung der Strukturen für
den Feuerwehrdienst im Sinne von Artikel 20 des
Regionalgesetzes vom 20. August 1954, Nr. 24,
deren Gebarung in der direkten Zuständigkeit der
Landesverwaltung liegt;
b) aufgehoben;
c) die Ausübung von Tätigkeiten im Zivilschutz, die
von der Landesregierung übertragen werden können.
(1) È istituita l'Azienda speciale per i servizi antincendi
e per la protezione civile, nella presente legge indicata
come Azienda speciale, che provvede:
a) all'esercizio delle funzioni delegate alla Provincia
in materia di servizio antincendi e alla gestione
economico-finanziaria delle assegnazioni della
Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, fatta eccezione per
le spese riguardanti il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco e per la concessione
di sussidi ai comuni per la realizzazione o il miglioramento delle strutture per il servizio antincendi ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale
20 agosto 1954, n. 24, che verranno gestiti direttamente dall'amministrazione provinciale;
b)
c)
abrogato;
all'esercizio di attività nel settore della protezione
civile che possono essere a essa assegnati dalla
Giunta provinciale.
(2) Der Sonderbetrieb erhält Rechtspersönlichkeit,
Verwaltungs-, Finanz- und Gebarungsautonomie gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes; er bedient
sich des Personals der für den Brand- und Zivilschutz
zuständigen Abteilung oder des von der Landesregierung bereitgestellten Personals. Mit entsprechenden
vom Landeshauptmann erlassenen Verordnungen
über Rechnungswesen und Organisation werden die
buchhalterischen Vorschriften für die Verwaltung der
finanziellen Mittel festgelegt; diese können auch von
den Vorschriften über das öffentliche Rechnungswesen abweichen, sie müssen aber den allgemeinen
Grundsätzen des Rechnungswesens der Landesverwaltung entsprechen. Die Verordnung über Rechnungswesen und Organisation legt außerdem alle
weiteren von diesem Gesetz nicht ausdrücklich geregelten Verfahrens- und Gebarungsmodalitäten fest.
(2) L'Azienda speciale è dotata di personalità giuridica,
di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile
secondo le disposizioni della presente legge. L'Azienda speciale si avvale del personale della ripartizione
competente in materia di protezione antincendi e civile
o di personale messo a disposizione dalla Provincia.
Con appositi regolamenti in materia di contabilità e di
organizzazione, da approvare con decreto del Presidente della Provincia, sono stabilite le norme di contabilità per la gestione delle risorse finanziarie, anche in
deroga alle norme di contabilità pubblica, ma comunque nel rispetto dei principi generali della normativa
sulla contabilità dell'amministrazione provinciale. Il
regolamento in materia di contabilità e di organizzazione stabilisce inoltre le modalità di ogni altro aspetto
amministrativo e gestionale non espressamente disciplinato dalla presente legge.
(3) Die Ausgaben für den Sitz sowie für das dem Sonderbetrieb zugewiesene Personal werden vom Landeshaushalt getragen. Die Landesregierung kann im
Rahmen der einschlägigen Rechtsvorschriften die
Übernahme der Kosten für allgemeine Leistungen
sowie für Möbel, Einrichtung und Ausstattung des
Sonderbetriebes durch den Landeshaushalt bewilligen.
(3) Le spese per la sede nonché per il personale assegnato all'Azienda speciale sono assunte a carico del
bilancio della Provincia. La Giunta provinciale può
autorizzare, nel rispetto delle norme vigenti, l'assunzione a carico del bilancio della Provincia delle spese
per la fornitura dei servizi generali nonché per i mobili,
gli arredi e le attrezzature dell'Azienda speciale.
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Anmerkungen zum Artikel 6:
Note all’articolo 6:
Artikel 25 des Landesgesetzes vom 18. Dezember
2002, Nr. 15, lautet wie folgt:
L’articolo 25 della legge provinciale 18 dicembre 2002,
n. 15, è il seguente:
Art. 25 (Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale)
Art. 25 (Verwaltungsrat des Sonderbetriebs)
(1) Dem Verwaltungsrat gehören folgende Mitglieder
an:
a) der Landeshauptmann oder ein von ihm delegierter Landesrat als Vorsitzender,
b) der Direktor der für den Brand- und Zivilschutz
zuständigen Abteilung, der die Aufgaben eines
Verwaltungsdirektors des Sonderbetriebs übernimmt,
c) der Kommandant der Berufsfeuerwehr, der die
Aufgaben eines technischen Direktors des Sonderbetriebs übernimmt,
d) der Präsident des Landesverbandes der Freiwilligen Feuerwehren,
e) drei Bürgermeister als Vertreter der Gemeinden
Südtirols, die aus einem Vierervorschlag des Gemeindenverbands ausgewählt werden,
f)
ein Experte auf dem Gebiet Brand- und Zivilschutz,
g) der Direktor oder ein anderer Vertreter der für
Finanzen und Haushalt zuständigen Abteilung.
(1) Il consiglio di amministrazione è composto da:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
il Presidente della Provincia o un assessore da lui
delegato, che lo presiede;
il direttore della ripartizione competente in materia
di protezione antincendi e civile, il quale assume i
compiti di direttore amministrativo dell'Azienda
speciale;
il comandante del Corpo permanente dei vigili del
fuoco, il quale assume i compiti di direttore tecnico dell'Azienda speciale;
il presidente dell'Unione provinciale dei Corpi dei
vigili del fuoco volontari;
tre sindaci quali rappresentanti dei comuni della
provincia di Bolzano, scelti da una quaterna di
proposte presentate dal Consorzio dei comuni;
un esperto del settore antincendi e protezione
civile
il direttore o un rappresentante della ripartizione
competente in materia di finanze e bilancio.
(2) Sekretär des Verwaltungsrates ist ein Bediensteter
oder ein Beauftragter der Landesverwaltung.
(2) Funge da segretario un dipendente o un incaricato
dell'amministrazione provinciale.
(3) Die Mitglieder und der Sekretär werden von der
Landesregierung ernannt. Der Verwaltungsrat bleibt
fünf Jahre im Amt und muss innerhalb dieser Frist
erneuert werden. Er kann aus den eigenen Reihen
einen Vizepräsidenten wählen.
(3) I componenti e il segretario sono nominati dalla
Giunta provinciale. Il consiglio rimane in carica per la
durata di cinque anni ed entro tale termine va rinnovato. Il consiglio può nominare un vicepresidente, da
eleggere nel proprio seno.
(4) Für die Gültigkeit der Sitzungen ist die Anwesenheit der Mehrheit der Mitglieder erforderlich. Der Verwaltungsrat beschließt mit Stimmenmehrheit. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten.
(4) Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di
voti decide il voto del presidente.
(5) Der Präsident kann den Vertrauensarzt des Sonderbetriebs und Experten in den auf die Tagesordnung
gesetzten Materien zur Teilnahme, ohne Stimmrecht,
an den Sitzungen einladen; ebenso kann er dem technischen Direktor und/oder dem Verwaltungsdirektor
oder anderen Mitgliedern auch Aufgaben übertragen,
die dem Landesinspektor laut Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 20. August 1954, Nr. 24, in geltender
Fassung, anvertraut sind.
(5) Il presidente può invitare a partecipare alle sedute,
senza diritto di voto, il medico di fiducia dell'Azienda
speciale ed esperti con specifiche competenze sugli
argomenti posti all'ordine del giorno; può inoltre affidare al direttore tecnico e/o amministrativo o ad altri
componenti anche compiti attribuiti ai sensi dell'articolo
3 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, e successive modifiche, all'ispettore provinciale.
(6) Die Mitglieder und die Experten erhalten, soweit sie
ihnen zustehen, die Bezüge und Vergütungen, wie sie
in den einschlägigen Landesvorschriften vorgesehen
sind.
(6) Ai componenti e agli esperti sono corrisposti i compensi e i rimborsi spese previsti dalla normativa provinciale vigente, in quanto spettanti.
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Anmerkungen zum Artikel 7:
Note all’articolo 7:
Artikel 28 des Landesgesetzes vom 18. Dezember
2002, Nr. 15, lautet wie folgt:
L’articolo 28 della legge provinciale 18 dicembre 2002,
n. 15, è il seguente:
Art. 28 (Kollegium der Rechnungsprüfer)
Art. 28 (Collegio dei revisori dei conti)
(1) Die Wirtschafts- und Finanzgebarung des Sonderbetriebs unterliegt der Überprüfung eines Kollegiums
der Rechnungsprüfer, das aus drei Experten zusammengesetzt ist, die im Verzeichnis der Rechnungsprüfer eingetragen sind; mindestens ein Rechnungsprüfer
muss dem Personal der Landesverwaltung angehören.
(1) La gestione economico-finanziaria dell'Azienda
speciale è soggetta al riscontro di un collegio dei revisori composto da tre esperti, tutti iscritti nel registro dei
revisori contabili, di cui almeno uno scelto tra il personale dell'amministrazione provinciale.
(2) Das Kollegium und sein Präsident werden von der
Landesregierung ernannt; sie bleiben fünf Jahre im
Amt und müssen innerhalb dieser Frist erneuert werden.
(2) Il collegio e il suo presidente sono nominati dalla
Giunta provinciale; essi restano in carica per la durata
di cinque anni ed entro tale termine vanno rinnovati.
(3) Die Rechnungsprüfer sind berechtigt, an den Sitzungen des Verwaltungsrats teilzunehmen, jedoch
ohne Stimmrecht.
(3) I revisori dei conti hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.
(4) Das Kollegium führt alle Überprüfungen durch, die
für den Gebarungsfortgang als nützlich angesehen werden. Es hat im Besonderen die Aufgabe, den Haushaltsvoranschlag und die Abschlussrechnung zu überprüfen; zu diesem Zweck verfasst es einen Bericht an
den Verwaltungsrat. Es führt überdies die Kontrolle der
Abschlussrechnungen, welche die bevollmächtigten
Beamten vorlegen, durch.
(4) Il collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione e ha in particolare l'obbligo di esaminare il bilancio di previsione e
il conto consuntivo, redigendo apposita relazione al
consiglio di amministrazione. Effettua inoltre il controllo
della rendicontazione presentata dai funzionari delegati.
(5) Die Mitglieder des Kollegiums erhalten die Spesenvergütung sowie die anderen Vergütungen, die in den
einschlägigen Landesvorschriften vorgesehen sind.
(5) Ai membri del collegio spettano il rimborso delle
spese nonché le indennità previste dalla normativa
vigente.
Anmerkungen zum Artikel 8:
Note all’articolo 8:
Artikel 34 des Landesgesetzes vom 18. Dezember
2002, Nr. 15, lautet wie folgt:
L’articolo 34 della legge provinciale 18 dicembre 2002,
n. 15, è il seguente:
Art. 34 (Zivilrechtliche Haftung für Schäden)
Art. 34 (Responsabilità civile per i danni)
(1) Der Sonderbetrieb leistet Schadenersatz für die
vom Feuerwehrdienst laut Artikel 2 Absatz 3 bei der
Ausübung des Dienstes verursachten Schäden an
Personen oder Sachen, wenn diese nicht von Versicherungen gedeckt sind; für Schäden, die von Betriebsfeuerwehren innerhalb des eigenen Betriebs
verursacht werden, gilt dies nicht.
(1) L'Azienda speciale provvede a corrispondere il
risarcimento dei danni arrecati a terzi - persone o cose
- dal Servizio antincendi di cui all'articolo 2, comma 3,
nell'espletamento del servizio, se non coperti da assicurazioni, esclusi i danni causati dalle squadre aziendali antincendi nell'ambito della propria azienda.
Anmerkungen zum Artikel 9:
Note all’articolo 9:
Der Text des Artikels 35 des Landesgesetzes vom 18.
Dezember 2002, Nr. 15, lautet wie folgt:
Il testo dell’articolo 35 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è il seguente:
Art. 35 (Kostenerstattung für Einsätze und Zuschüsse)
Art. 35 (Rimborso delle spese per gli interventi e contributi)
(1) Allfällige Kosten, die im Laufe der Einsätze anfallen
und für die die einzelnen Freiwilligen Feuerwehren
nicht mit den Mitteln ihres eigenen Haushalts aufkom-
(1) Eventuali spese sostenute nel corso di interventi,
per le quali i singoli corpi dei vigili del fuoco volontari
non possono fare fronte con le dotazioni previste nel
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men können, werden von der Gemeinde, in welcher
der Einsatz stattgefunden hat, zurückerstattet.
proprio bilancio preventivo, sono rifuse dal comune nel
quale l'intervento ha avuto luogo.
(2) Für Einsätze, die einen beträchtlichen Aufwand an
Kosten und Mitteln erfordern, können die Gemeinden
Zuschüsse vom Sonderbetrieb beantragen; diese sind
nach den vom Verwaltungsrat des Sonderbetriebs
genehmigten Kriterien zu zahlen.
(2) Per interventi con un consistente impegno di mezzi
e costi i comuni possono chiedere contributi all'Azienda speciale, da erogare in base a criteri approvati dal
consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale.
(3) aufgehoben.
(3) abrogato.
Anmerkungen zum Artikel 10:
Note all’articolo 10:
Artikel 47 des Landesgesetzes vom 18. Dezember
2002, Nr. 15, lautet wie folgt:
L’articolo 47 della legge provinciale 18 dicembre 2002,
n. 15, è il seguente:
Art. 47 (Die Freiwilligen Feuerwehren)
Art. 47 (I Corpi dei vigili del fuoco volontari)
(1) Vorbehaltlich anderer Bestimmungen betreffend die
Berufsfeuerwehr für die Landeshauptstadt, ist jede
Gemeindeverwaltung auf dem eigenen Gemeindegebiet für den Feuerwehrdienst verantwortlich, der auf
der Basis der Bestimmungen dieses Gesetzes und der
vom Sonderbetrieb und von der Landesregierung erlassenen Anordnungen zu regeln ist.
(1) Salvo le diverse disposizioni riguardanti il Corpo
permanente dei vigili del fuoco per la città capoluogo di
provincia, ogni amministrazione comunale è responsabile sul proprio territorio comunale del servizio antincendi, da disciplinare sulla base delle prescrizioni della
presente legge, delle direttive emanate dall'Azienda
speciale e dalla Giunta provinciale.
(2) Der Gemeinderat kann Brandschutzverordnungen
erlassen und die Erstellung von Einsatzplänen für die
Feuerwehr vorschreiben. Falls er es im öffentlichen
Interesse für nötig und dringlich erachtet, muss der
Bürgermeister die geeigneten Maßnahmen für den
Brand- und Katastrophenschutz ergreifen.
(2) Il Consiglio comunale può emanare regolamenti
per prevenire il pericolo di incendi e prescrivere la redazione di piani d'intervento per vigili del fuoco. Il sindaco, ove ne ravvisi la necessità e l'urgenza nel pubblico interesse, deve adottare i provvedimenti opportuni per la difesa dal pericolo di incendi o di calamità
pubbliche.
(3) Jede Gemeinde errichtet nach Anhörung des
betreffenden Bezirksfeuerwehrverbandes der Freiwilligen Feuerwehren und des Verwaltungsrats des Sonderbetriebs auf ihrem Gebiet mindestens eine oder
mehrere Freiwillige Feuerwehren; die Anzahl der zu
errichtenden Wehren richtet sich nach der Bevölkerungszahl und nach dem örtlichen Bedarf. Die Gemeinde bestimmt den örtlichen Pflichtbereich der einzelnen Feuerwehren und die erforderliche Mindestanzahl an Feuerwehrleuten.
(3) Ogni comune, sentiti l'Unione distrettuale dei corpi
dei vigili del fuoco volontari e il consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale, istituisce almeno uno o
più corpi dei vigili del fuoco volontari, a seconda delle
esigenze del proprio territorio e della consistenza della
popolazione, fissando l'area territoriale delle rispettive
competenze e la dotazione minima di personale.
(4) Das Statut der Freiwilligen Feuerwehren wird vom
Landesverband der Freiwilligen Feuerwehren in Zusammenarbeit mit dem Gemeindenverband erstellt
und mit Dekret des Landeshauptmanns genehmigt; es
gilt für alle Freiwilligen Feuerwehren und enthält interne Regeln für die Organisation und die Durchführung
des Feuerwehrdienstes.
(4) Lo statuto, unico per tutti i Corpi dei vigili del fuoco
volontari, contenente le norme interne per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività, è predisposto dall'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari in collaborazione con il Consorzio dei comuni, è
approvato con decreto del Presidente della Provincia e
contiene norme interne per l'organizzazione e l'espletamento del Servizio antincendi.
(5) Gelingt es in einer Gemeinde nicht, eine Freiwillige
Feuerwehr zu errichten, ist es möglich, über ein entsprechendes Abkommen den Feuerwehrdienst der
Feuerwehr einer Nachbargemeinde anzuvertrauen.
(5) Se in un comune non si riesce ad istituire un Corpo
dei vigili del fuoco volontari è possibile affidare, previa
apposita convenzione, il servizio antincendi a un Corpo di un comune limitrofo.
(6) Der Feuerwehrdienst wird von der oder den Freiwilligen Feuerwehren direkt durchgeführt; im Unterschied
zu den anderen Gemeindediensten ist er verwaltungsmäßig und finanziell autonom. Die wirtschaftliche
(6) Il servizio antincendi è svolto direttamente dal Corpo o dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e funziona
amministrativamente e finanziariamente in forma autonoma rispetto agli altri servizi comunali. La gestione
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
104
und finanzielle Gebarung wird in der Verordnung über
Rechnungswesen und Organisation des Sonderbetriebes geregelt.
economico-finanziaria è disciplinata nel regolamento in
materia di contabilità e di organizzazione dell'Azienda
speciale.
(7) Der Gemeinderat kann, wenn in einer Freiwilligen
Feuerwehr gravierende Unregelmäßigkeiten vorkommen, nach Anhörung des Bürgermeisters und des
Bezirksverbandes der Freiwilligen Feuerwehren, die
Auflösung der Freiwilligen Feuerwehr verfügen.
(7) Qualora dovessero verificarsi gravi irregolarità nel
funzionamento, il consiglio comunale può, sentiti il
sindaco e l'Unione distrettuale dei corpi dei vigili del
fuoco volontari, disporre lo scioglimento del Corpo dei
vigili del fuoco volontari.
Anmerkungen zum Artikel 11:
Note all’articolo 11:
Artikel 49 des Landesgesetzes vom 18. Dezember
2002, Nr. 15, lautet wie folgt:
L’articolo 49 della legge provinciale 18 dicembre 2002,
n. 15, è il seguente:
Art. 49 (Unfälle, Krankheiten und Entschädigungen)
Art. 49 (Infortuni, malattie e rimborsi)
(1) Führt ein Dienstunfall oder eine in Ausübung des
Feuerwehrdienstes oder infolge dieses Dienstes zugezogene Krankheit zum Tod oder zur dauernden oder
zeitweiligen Invalidität, zahlt der Sonderbetrieb eine
Entschädigung als Ersatz für den erlittenen Schaden
zugunsten des/der verunglückten beziehungsweise
erkrankten freiwilligen Feuerwehrmannes/Feuerwehrfrau oder der Berechtigten.
(1) In caso di decesso oppure di invalidità temporanea
o permanente, a causa di infortunio occorso o da infermità contratta durante il servizio o per causa di servizio, l'Azienda speciale provvede all'erogazione di una
somma di denaro a titolo di risarcimento del danno in
favore del vigile del fuoco volontario infortunato o malato, o degli aventi causa.
(2) Der gezahlte Betrag gilt nicht als Besoldung bei
Krankheit oder Unfall; dieser Betrag ist kumulierbar mit
den verschiedenen freiwilligen oder obligatorischen
Formen der Vorsorge und Fürsorge, denen er hinzugefügt wird.
(2) La somma erogata non ha carattere di trattamento
economico di malattia e di infortunio ed è cumulabile
con le varie forme, obbligatorie o volontarie, di previdenza o assistenza economica, alle quali si aggiunge.
(3) Der Verwaltungsrat des Sonderbetriebes bestimmt
die Modalitäten sowie die Höhe der Zahlungen; diese
dürfen nicht weniger als die Beträge, die von der gesamtstaatlichen Anstalt für Versicherungen gegen
Arbeitsunfälle gezahlt werden, ausmachen.
(3) Il consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale
determina le modalità delle erogazioni, nonché le entità e le misure, non inferiori a quelle applicate dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro.
(4) Für den Eintritt in den aktiven Dienst brauchen die
Feuerwehrleute ein ärztliches Eignungsattest; für die
Ausübung besonders gefährlicher Tätigkeiten, wie die
Verwendung von Atemschutzgeräten oder Ähnlichem,
ist eine Visite beim Facharzt, zu der auch Laboruntersuchungen und/oder instrumentaldiagnostische Untersuchungen gehören, Voraussetzung.
(4) L'assegnazione dei vigili del fuoco al servizio attivo
è subordinata a certificazione medica di idoneità; per
mansioni con rischi particolari, come l'uso di autoprotettori o altri, è prescritta una visita specialistica anche
con accertamenti bio-umorali e/o strumentali.
(5) Den Feuerwehrleuten sind die in Artikel 18 und
Artikel 32 Absatz 10 angeführten Personen gleichgestellt.
(5) Ai vigili del fuoco sono parificate le persone indicate agli articoli 18 e 32, comma 10.
(6) Beträchtliche Verdienst- oder Lohnausfälle, die auf
einen Einsatz zurückzuführen sind, werden auf Antrag
des Betroffenen an freiwillige Feuerwehrleute von der
Gemeinde und an Funktionäre der Verbände laut Artikel 2 Absatz 3 vom Sonderbetrieb entgolten.
(6) Perdite rilevanti di reddito o retribuzione dovute
all'impiego negli interventi sono rimborsate, su richiesta dell'interessato, dal comune per il vigile del fuoco
volontario e dall'Azienda speciale per i funzionari delle
Unioni di cui all'articolo 2, comma 3.
Anmerkungen zum Artikel 12:
Note all’articolo 12:
Artikel 50 des Landesgesetzes vom 18. Dezember
2002, Nr. 15, lautet wie folgt:
L’articolo 50 della legge provinciale 18 dicembre 2002,
n. 15, è il seguente:
Art. 50 (Finanzielle Lasten und Pflichten der Gemeinde)
Art. 50 (Oneri finanziari e obblighi a carico del comune)
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
105
(1) Die Gemeinde stellt den Freiwilligen Feuerwehren
die für eine angemessene Ausübung des Feuerwehrdienstes geeigneten Räume zur Verfügung, sie sorgt
für die Errichtung und die Instandhaltung der Straßenhydranten, für die auf die örtlichen Erfordernisse abgestimmte Wasserversorgung sowie für die allfällige Bereitstellung von Alarmvorrichtungen. Sie hält sich dabei
an die vom Verwaltungsrat des Sonderbetriebs erlassenen Richtlinien. Zu diesem Zweck können die Gemeindeverwaltungen die Vergünstigungen und Beiträge, die dieses Gesetz und die einschlägigen Rechtsvorschriften des Landes vorsehen, beantragen.
(1) Il comune fornisce ai Corpi dei vigili del fuoco volontari i locali adatti per un adeguato espletamento del
servizio antincendi, provvede all'installazione e alla
manutenzione di idranti stradali, al rifornimento idrico
più appropriato alle esigenze locali, nonché alla fornitura di eventuali apparecchi di allarme, in conformità
alle direttive emanate dal consiglio di amministrazione
dell'Azienda speciale. A tale scopo le amministrazioni
comunali possono richiedere le agevolazioni e i contributi previsti dalla presente legge e dalla normativa
provinciale.
(2) Unbeschadet anderer Bestimmungen gehen alle
Ausgaben, die für die Tätigkeit der Freiwilligen Feuerwehren erforderlich sind, zu Lasten der Gemeinde; sie
beteiligt sich auch an den Kosten für die Anschaffung
und Instandhaltung der Geräte und der Ausrüstung.
(2) Fatte salve le diverse disposizioni, tutti i costi necessari per l'attività dei Corpi dei vigili del fuoco volontari sono a carico del comune, che concorre anche alle
spese per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature
ed equipaggiamento.
(3) Bei der Ausstellung von Konzessionen, Anerkennungen und Erneuerungen von Rechten zur Nutzung
öffentlicher Gewässer muss die für die Löscharbeiten
nötige Wassermenge gesichert sein.
(3) Nel rilascio di concessioni, riconoscimenti e rinnovi
di diritti di utenza di acque pubbliche dovrà essere
assicurato il quantitativo di acqua necessario alle operazioni antincendio.
(4) Über alle Einsprüche wegen der bei einem Einsatz
entstandenen Kosten, die dieses Gesetz den Gemeinden oder Privatpersonen auferlegt, entscheidet die
Landesregierung auf dem Verwaltungswege.
(4) Tutte le contestazioni che sorgono circa l'onere
delle spese poste dalla presente legge a carico dei
comuni o di privati in caso di interventi sono decise in
via amministrativa dalla Giunta provinciale.
(5) Die Beteiligung an der Finanzierung der ordentlichen Ausgaben der Haushalte der Freiwilligen Feuerwehren, die im Sinne von Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 14. Januar 1978, Nr. 1, eingeführt wurde, wird
abgeschafft; die ordentlichen Ausgaben, welche die
ordentlichen Einnahmen übersteigen, werden von der
betreffenden Gemeinde gedeckt.
(5) Il cofinanziamento delle spese ordinarie dei bilanci
dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, istituito ai sensi
dell'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1978,
n. 1, viene abolito e pertanto le spese ordinarie che
superano le entrate ordinarie rimangono a carico delle
amministrazioni comunali competenti per zona.
(6) Der Haushalt der einzelnen Freiwilligen Feuerwehren, der vom jeweiligen Kommandanten erstellt wird,
wird vom jeweils zuständigen Gemeinderat genehmigt.
Mit der Genehmigung des Haushalts genehmigt die
Gemeinde auch die Finanzierung der Ausgaben, die
für den Verbrauch, die Instandhaltung sowie für die
Erneuerung der Geräte und der Ausrüstung der betreffenden Freiwilligen Feuerwehr vorgesehen sind.
(6) I bilanci dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, predisposti dai comandanti, sono approvati dai competenti
consigli comunali. Con l'approvazione dei bilanci, i
comuni approvano anche il finanziamento delle spese
previste per i consumi, la manutenzione e il rinnovo
delle attrezzature e dell'equipaggiamento dei Corpi dei
vigili del fuoco volontari.
Anmerkungen zum Artikel 13:
Note all’articolo 13:
Artikel 51 des Landesgesetzes vom 18. Dezember
2002, Nr. 15, lautet wie folgt:
L’articolo 51 della legge provinciale 18 dicembre 2002,
n. 15, è il seguente:
Art. 51 (Plan für die Finanzierung der Ausstattung für
den Dienst der Freiwilligen Feuerwehren)
Art. 51 (Piano di finanziamento delle dotazioni di servizio dei Corpi dei vigili del fuoco volontari)
(1) Der Verwaltungsrat des Sonderbetriebes genehmigt einen Plan für die Ausstattung mit Einrichtungen,
Fahrzeugen, Maschinen und Ausrüstung für den Feuerwehrdienst, der vom Landesverband der Freiwilligen
Feuerwehren vorzulegen ist. Der Plan enthält:
(1) Il consiglio d'amministrazione dell'Azienda speciale
approva un piano per la dotazione del Servizio antincendi con attrezzature, automezzi, macchinari ed equipaggiamenti, da predisporre a cura dell'Unione
provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari. Il
piano comprende:
a) le tipologie delle dotazioni ammissibili a contributo
per i Corpi dei vigili del fuoco volontari, le Unioni
a)
die zur Beitragsgewährung zugelassenen Arten
von Ausstattungen für die Freiwilligen Feuerweh-
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
b)
c)
d)
ren, die Bezirksverbände, den Landesverband,
die Genossenschaft der Südtiroler Feuerwehren
und die Landesfeuerwehrschule,
die Mindestausstattung für die einzelnen Kategorien der Freiwilligen Feuerwehren,
die Ausgaben für außerordentliche Instandhaltungsarbeiten,
die Ausgaben und die Ausstattung für den Betrieb
und die ordentliche Instandhaltung der Stützpunkteinrichtungen.
b)
c)
d)
106
distrettuali dei Corpi medesimi, l'Unione provinciale, la Cooperativa dei vigili del fuoco dell'Alto Adige e la Scuola provinciale antincendi;
le dotazioni minime per le singole categorie dei
Corpi dei vigili del fuoco volontari;
le spese per interventi di manutenzione straordinaria;
le spese e dotazioni per la gestione e manutenzione ordinaria delle attrezzature dei punti di appoggio.
(2) Der Plan kann im Rahmen der verfügbaren Mittel
einen Anteil reservieren, um die Kosten für unvorhergesehene, außerordentliche oder dringende Anschaffungen zu decken.
(2) Il piano, nel tenere conto dei mezzi finanziari disponibili, può riservare una quota per far fronte alle
spese relative ad acquisti imprevisti, urgenti o straordinari.
Anmerkungen zum Artikel 14:
Note all’articolo 14:
Artikel 52 des Landesgesetzes vom 18. Dezember
2002, Nr. 15, lautet wie folgt:
L’articolo 52 della legge provinciale 18 dicembre 2002,
n. 15, è il seguente:
Art. 52 (Bewilligung und Auszahlung von Beiträgen,
Zuschüssen sowie Finanzierungen)
Art. 52 (Concessione ed erogazione di contributi, sussidi e finanziamenti)
(1) Der Verwaltungsrat des Sonderbetriebs kann nach
folgenden Kriterien Beiträge, Zuschüsse beziehungsweise Finanzierungen bewilligen:
a) den Freiwilligen Feuerwehren können Investitionszuschüsse bis zu 80 Prozent der anerkannten
Ausgaben für die Anschaffung und die außerordentliche Instandhaltung der Ausstattung gewährt
werden; die Gefahrgutausrüstungen und die Sonderausrüstungen der einzelnen Bezirksstützpunkte können bis zu 100 Prozent finanziert werden;
dem Landesverband der Freiwilligen Feuerwehren, den Bezirksverbänden, der Landesfeuerwehrschule und den Genossenschaften mit beschränkter Haftung der Freiwilligen Feuerwehren
kann eine Finanzierung bis zu 100 Prozent der
ordentlichen und außerordentlichen Ausgaben
gewährt werden;
den Bezirksverbänden und den einzelnen Freiwilligen Feuerwehren können für den Betrieb und die
ordentliche Instandhaltung der Ausrüstungen der
Bezirksstützpunkte Zuschüsse gewährt werden.
(1) Il consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale
può concedere contributi, sussidi e finanziamenti secondo i seguenti criteri:
a) ai Corpi dei vigili del fuoco volontari contributi in
conto capitale fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto e la manutenzione straordinaria delle dotazioni; le attrezzature contro sostanze pericolose, nonché le attrezzature speciali dei singoli punti d'appoggio dei distretti possono essere finanziate fino al 100 per
cento;
b) all'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco
volontari, alle Unioni distrettuali dei Corpi medesimi, alla Scuola provinciale antincendi e alle società cooperative a responsabilità limitata dei Corpi dei vigili del fuoco volontari finanziamenti fino al
100 per cento della spesa ordinaria e straordinaria;
c) alle Unioni distrettuali e ai Corpi dei vigili del fuoco
volontari sussidi per la gestione e manutenzione
ordinaria delle attrezzature dei punti d'appoggio
dei distretti.
(2) Den Freiwilligen Feuerwehren, deren Pflichtbereich
als Berggebiet eingestuft ist, das im Sinne der EWGVerordnung Nr. 1257/99, in geltender Fassung, benachteiligt ist, kann das Zuschusslimit laut Absatz 1
Buchstabe a) um 10 Prozent der anerkannten Ausgaben erhöht werden.
(2) Ai Corpi dei vigili del fuoco volontari la cui area di
competenza è classificata svantaggiata ai sensi del
regolamento CEE n. 1257/99, e successive modifiche,
i limiti di contributo di cui al comma 1, lettera a), sono
aumentabili del 10 per cento della spesa riconosciuta
ammissibile.
(3) Die Modalitäten und die Kriterien für die Gewährung der Beiträge, Zuschüsse und Finanzierungen
werden vom Verwaltungsrat des Sonderbetriebs festgelegt.
(3) Le modalità e i criteri per la concessione di contributi, sussidi e finanziamenti sono stabiliti dal consiglio
di amministrazione dell'Azienda speciale.
b)
c)
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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Anmerkungen zum Artikel 16:
Note all’articolo 16:
Das Landesgesetz vom 23. April 1992, Nr. 10, beinhaltet die Neuordnung der Führungsstruktur der Südtiroler
Landesverwaltung.
La legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, contiene il
riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano.
Der Text der Ziffer 26 der Anlage A zum Landesgesetz
vom 23. April 1992, Nr. 10, lautet wie folgt:
Il testo del punto 26 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è il seguente:
26 Brand- und Zivilschutz
26 Protezione antincendi e civile
−
−
−
Brandverhütung und Brandbekämpfung
Katastrophenvorbeugung und -einsätze
Verkehrsmelde- und Zivilschuzzentrale
−
−
−
−
−
Wetterdienst
Gletscherkataster und Lawinenwarndienst
−
−
−
−
Bergrettungsdienst
Verwaltungsbefugnis Feuerwehrdienst
−
−
prevenzione e protezione antincendi
prevenzione e pronto intervento in casi di calamità
centro informazioni viabilità e centro operativo per
la protezione civile
servizio meteorologico
catasto dei ghiacciai e servizio prevenzione valanghe
soccorso alpino
funzione amministrativa servizio antincendi
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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90651
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014
Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS
vom 8. April 2014, Nr. 12/00107
DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
del 8 aprile 2014, n. 12/00107
Befugnisse und Aufgaben des Gesamtkoordinators. Übertragung von Verwaltungsbefugnissen eigener Zuständigkeit an die Amtsdirektoren der Abteilung 12 – Straßendienst
Attribuzioni e compiti del Coordinatore unico.
Delega di funzioni amministrative di propria
competenza ai direttori d‘ufficio della Ripartizione 12 - Servizio Strade
DER DIREKTOR DER ABTEILUNG 12
STRASSENDIENST
IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE 12
SERVIZIO STRADE
SCHICKT VORAUS, dass gemäß Art. 5, Absatz
1, Buchstaben f), g) und h) des L.G. vom
17.06.1998, Nr. 6 dem Gesamtkoordinator folgende Aufgaben obliegen:
f) schlägt den Namen des Bauleiters vor
g) genehmigt das Protokoll zur Vereinbarung
neuer Preise, welches keine Mehrausgabe
vorsieht
h) stellt die Zahlungsbescheinigung aus
PREMESSO che ai sensi dell’art. 5, comma 1,
lettere f), g) ed h) della L.P. 17.06.1998, n. 6 sono
di competenza del coordinatore unico le seguenti
funzioni:
f) propone il nominativo del direttore dei lavori
g) approva il verbale di concordamento nuovi
prezzi che non comportano maggiori spese
NIMMT EINSICHT in den Art. 10, Abs. 3 des L.G.
vom 23. April 1992, Nr. 10, gemäß dem der Abteilungsdirektor alle Verwaltungsbefugnisse wahrnimmt, die in den Sachbereich der Abteilung fallen und nicht ausdrücklich anderen Entscheidungsträgern vorgehalten sind;
VISTO l’art. 10, comma 3 della L.P. 23.04.1992,
n. 10 ai sensi del quale il direttore di ripartizione è
competente per l’esercizio di tutte le funzioni
amministrative nelle materie di competenza della
ripartizione, escluse quelle espressamente attribuite ad altri organi;
NIMMT EINSICHT in den Art. 10, Absatz 5, des
L.G. vom 23. April 1992, Nr. 10 gemäß dem die
zuständigen Abteilungsdirektoren Befugnisse
ihrer Zuständigkeit auf den für den Sachbereich
zuständigen Amtsdirektor übertragen können;
VISTO l’art. 10, comma 5 della L.P. del 23 aprile
1992, n. 10, ai sensi del quale i direttori di ripartizione competenti possono delegare funzioni amministrative di propria competenza al direttore
d’ufficio competente in materia;
HÄLT es für angebracht, um die Abwicklung der
Verwaltungsverfahren zu beschleunigen, den
Amtsdirektoren der Abteilung 12 Straßendienst
die oben genannten Aufgaben zu übertragen;
RITENUTO, per motivi di speditezza nell’espletamento dei procedimenti amministrativi, di
delegare ai direttori degli uffici della Ripartizione
12 Servizio Strade, le funzioni sopra elencate;
h)
emette i certificati di pagamento
und
verfügt:
1.
den Direktoren der Abteilung 12 Straßendienst werden die Verwaltungsbefugnisse
laut Art. 5, Absatz 1, Buchstaben f), g) und h)
des L.G. vom 17.06.1998, Nr. 6, für die jeweils in ihren Zuständigkeitsbereich fallende
Bauvorhaben übertragen:
f) schlägt den Namen des Bauleiters vor
decreta:
1. ai direttori della ripartizione 12 Servizio strade sono delegate le funzioni amministrative
di cui all’art. 5, comma 1, lettere f), g) ed h)
della L.P. 17.06.1998, n. 6 che rientrano nella competenza di ciascun ufficio:
f) propone il nominativo del direttore dei lavori
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
g)
h)
2.
g) approva il verbale di concordamento nuovi
prezzi che non comportano maggiori spese
h) emette i certificati di pagamento
genehmigt das Protokoll zur Vereinbarung neuer Preise, welches keine Mehrausgabe vorsieht
stellt die Zahlungsbescheinigung aus
dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht.
DER GESCHÄFTSFÜHRENDE DIREKTOR
DER ABTEILUNG 12 STRASSENDIENST
DR. ARCH. ROBERT GAMPER
109
2.
il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
IL DIRETTORE REGGENTE DELLA
RIPARTIZIONE 12 SERVIZIO STRADE
DOTT. ARCH. ROBERT GAMPER
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
110
90655
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014
Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESRATES
vom 9. April 2014, Nr. 128/11.5
DECRETO ASSESSORILE
del 9 aprile 2014, n. 128/11.5
Übertragung der Verwaltungsbefugnisse eigener Zuständigkeit an den Direktor der Abteilung 11 - Hochbau und technischer Dienst
Delega delle funzioni amministrative di propria competenza al direttore della Ripartizione
11 - Edilizia e servizio tecnico
DER LANDESRAT FÜR
ITALIENISCHE KULTUR, WOHNBAU UND
ÖFFENTLICHE BAUTEN
L’ASSESSORE ALLA
CULTURA ITALIANA, EDILIZIA E
LAVORI PUBBLICI
NACH EINSICHT in den Artikel 2, Absatz 6 des
Landesgesetzes vom 23.4.1992, Nr. 10 gemäß
dem die Landesräte Befugnisse, die ihnen zustehen, auf nachstehende Organe übertragen können,
VISTO l’articolo 2, comma 6 della legge provinciale del 23.4.1992, n. 10, ai sensi del quale gli
assessori provinciali possono delegare ad organi
subordinati la funzione di provvedimenti di propria
competenza;
STELLT FEST, dass gemäß Art. 2, Absatz 5, des
genannten Landesgesetzes, vorbehaltlich der in
Sondergesetzen vorgesehenen Verfahren das für
den jeweiligen Sachbereich zuständige Regierungsmitglied die Verträge abschließt, die von der
Landesregierung genehmigt werden;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2, comma 5,
della citata legge, fatte salve le procedure previste dalle leggi speciali, il/la componente di Giunta
competente per materia provvede alla stipula dei
contratti autorizzati dalla Giunta provinciale;
NIMMT EINSICHT in den Art. 6, Absatz 12 des
L.G. vom 22.10.1993, Nr. 17;
VISTO l’art. 6, comma 12 della l.p. 22.10.1993, n.
17;
ERACHTET es FÜR ZWECKMÄSSIG, dem Direktor der Abteilung 11 - Hochbau und technischer Dienst für die Bauvorhaben im Zuständigkeitsbereich dieser Abteilung die Befugnis der
Unterzeichnung der Verträge, die den Schwellenwert für die Anwendung der EU-Richtlinien im
Bereich öffentlicher Aufträge erreichen oder diesen überschreiten, zu übertragen;
RITENUTO opportuno di delegare al direttore
della Ripartizione 11 - Edilizia e servizio tecnico
per le opere di competenza della ripartizione la
funzione di stipula dei contratti di importo pari o
superiori alla soglia di applicazione delle direttive
comunitarie in materia di appalti pubblici;
verfügt:
decreta:
1)
dem Direktor der Abteilung 11 - Hochbau und
technischer Dienst für die Bauvorhaben im
Zuständigkeitsbereich der Abteilung 11 –
Hochbau und technischer Dienst die Befugnis zur Unterzeichnung der Verträge, die den
Schwellenwert für die Anwendung der EURichtlinien im Bereich öffentlicher Aufträge
erreichen oder diesen überschreiten, zu
übertragen;
1). di delegare al direttore della Ripartizione 11 Edilizia e servizio tecnico per le opere di
competenza della Ripartizione 11 - Edilizia e
servizio tecnico la funzione di stipula dei contratti di importo pari o superiori alla soglia di
applicazione delle direttive comunitarie in
materia di appalti;
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
2)
dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht.
LANDESRAT
FÜR ITALIENISCHE KULTUR, WOHNBAU
UND ÖFFENTLICHE BAUTEN
DR. CHRISTIAN TOMMASINI
2)
111
il presente decreto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.
L’ASSESSORE
ALLA CULTURA ITALIANA, EDILIZIA
E LAVORI PUBBLICI
DOTT. CHRISTIAN TOMMASINI
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
112
90680
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014
Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 10. April 2014, Nr. 13
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 10 aprile 2014, n. 13
Verordnung über die Organisationsstruktur
der Körperschaften, Agenturen oder Organismen, die vom Land abhängen
Regolamento concernente l’assetto organizzativo degli enti, agenzie o organismi dipendenti
dalla Provincia
DER LANDESHAUPTMANN
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
hat den Beschluss der Landesregierung vom 8.
April 2014 Nr. 400 zur Kenntnis genommen und
vista la deliberazione della Giunta provinciale dell’
8 aprile 2014 n. 400
erlässt
emana
folgende Verordnung:
il seguente regolamento:
Art. 1
Anwendungsbereich
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Diese Verordnung regelt die Organisationsstruktur der vom Land abhängigen, mit Landesgesetz oder anderer Landesbestimmung eingerichteten Körperschaften, Agenturen und Organismen, in der Folge Körperschaften genannt, in
Durchführung von Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe
a) des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993,
Nr. 17, in geltender Fassung, sowie Artikel 11 des
Landesgesetzes vom 17. September 2013, Nr.
17.
1. Il presente regolamento disciplina l’assetto organizzativo degli enti, delle agenzie e degli organismi dipendenti dalla Provincia istituiti con legge
provinciale o altra disposizione provinciale, di seguito denominati enti, in esecuzione dell’articolo
1, comma 3, lettera a), della legge provinciale 22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e
dell’articolo 11 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 17.
2. Die Bestimmungen dieser Verordnung beziehen sich auf die Körperschaften gemäß Anhang
A; ausgenommen sind Körperschaften, deren
Organisationsstruktur bereits mit dieser Verordnung übereinstimmt, oder die monokratische Organe haben, die bereits in ihren Statuten vorgesehen sind.
2. Le disposizioni del presente regolamento si
applicano agli enti elencati nell'allegato A, ad eccezione degli enti che hanno già una composizione dell’assetto organizzativo in conformità al presente regolamento o che dispongono di organi
monocratici già previsti dai relativi statuti.
Art. 2
Verwaltungsorgan
Art. 2
Organo di amministrazione
1. Das Kollegialorgan zur Verwaltung der Körperschaft besteht aus drei Mitgliedern, kann aber auf
maximal sechs Mitglieder erweitert werden, um
eine angemessene Vertretung aus den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen sowie
der Sprachgruppen zu gewährleisten. Das Organ
kann monokratisch sein.
1. L’organo collegiale di amministrazione dell’ente
è composto da tre membri, ma può essere esteso
fino a sei membri per assicurare una congrua
rappresentanza delle parti sociali, delle categorie
economiche e dei gruppi linguistici. È possibile la
composizione dell’organo in forma monocratica.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
113
2. Für die Ernennung des Organs ist die Landesregierung zuständig.
2. La nomina dell’organo collegiale è di competenza della Giunta provinciale.
Art. 3
Kontrollorgan
Art. 3
Organo di controllo
1. Das Kontrollorgan der Körperschaft, das von
der Landesregierung ernannt wird, besteht aus
maximal drei wirklichen Mitgliedern.
1. L’organo di controllo dell’ente, nominato dalla
Giunta provinciale, è composto al massimo da tre
membri effettivi.
Art. 4
Ausgewogene Vertretung der Geschlechter
Art. 4
Equilibrio della rappresentanza di genere
1. In den Kollegialorganen zur Verwaltung und
Kontrolle laut dieser Verordnung sind die beiden
Geschlechter im Sinne der geltenden Bestimmungen des Gleichstellungs- und Frauenförderungsgesetzes des Landes in einem ausgewogenen Verhältnis vertreten.
1. Negli organi collegiali di amministrazione e di
controllo di cui al presente regolamento le nomine
avvengono secondo un rapporto equilibrato fra i
generi ai sensi della normativa vigente in materia
di parificazione e promozione delle donne.
Art. 5
Dauer der Beauftragung
Art. 5
Durata in carica
1. Die Mitglieder der kollegialen Verwaltungsorgane sowie der Kontrollorgane, auch monokratischer Art, bleiben für die Dauer von drei Geschäftsjahren ab ihrer Ernennung bis zur Genehmigung der Abschlussbilanz des letzten Geschäftsjahres ihrer Beauftragung im Amt; in keinem Fall dürfen drei aufeinanderfolgende Mandate in derselben Körperschaft überschritten werden.
1. I membri degli organi collegiali di amministrazione, nonché degli organi di controllo, anche
monocratici, rimangono in carica per tre esercizi
dalla nomina fino all’approvazione del bilancio
consuntivo dell’ultimo esercizio del loro incarico;
in nessun caso possono essere superati tre mandati consecutivi nello stesso ente.
Art. 6
Vergütungen
Art. 6
Compensi
1. Die Mitglieder des kollegialen Verwaltungsorgans und des Revisorenkollegiums, sowie der
einzige Rechnungsprüfer erhalten die Vergütungen gemäß der von der Landesregierung genehmigten Parameter zur Festsetzung der Zulagen
für Mandate bei Hilfskörperschafen des Landes.
1. Ai membri dell’organo collegiale di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, compreso il revisore unico, sono corrisposti gli emolumenti previsti dai parametri per la determinazione
delle indennità di carica per mandato in enti strumentali della Provincia, approvati dalla Giunta
provinciale.
Art. 7
Gründe für die Nichterteilbarkeit
und Unvereinbarkeit von Beauftragungen
Art. 7
Cause di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi
1. Um die Vereinbarkeit von Beauftragungen als
Verwalter von Körperschaften gemäß Gesetzesvertretendem Dekret vom 8. April 2013, Nr. 39 zu
gewährleisten, unbeschadet der Gründe für die
Nichterteilbarkeit von Beauftragungen gemäß
demselben Dekret, dürfen folgende Personen
kein Amt in Verwaltungsorganen von Körperschaften bekleiden:
1. Per assicurare la compatibilità degli incarichi di
amministratore di enti con riferimento al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ferme restando le
cause di inconferibilità degli incarichi previste
dallo stesso decreto, non possono far parte
dell’organo di amministrazione dell’ente le seguenti persone:
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
a)
b)
c)
Mitglieder der Landesregierung oder des
Landtages des Landes,
Mitglieder des Gemeindeausschusses oder
Gemeinderates von Gemeinden des Landes
mit einer Bevölkerung von über 15.000 Einwohnern oder eines Zusammenschlusses
von Gemeinden des Landes mit dieser Bevölkerungszahl,
Personen mit Führungsauftrag in derselben
Körperschaft.
a)
b)
c)
114
componenti della Giunta o del Consiglio della
Provincia;
componenti della Giunta o del Consiglio di
comuni con una popolazione superiore a
15.000 abitanti o di una forma associativa tra
comuni avente la medesima popolazione della Provincia;
le persone con incarico dirigenziale nello
stesso ente.
2. Die Bestimmungen laut Absatz 1 werden auch
auf das Rechnungsprüferkollegium und den einzigen Rechnungsprüfer angewandt.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicate anche al collegio dei revisori dei conti e al revisore unico.
Art. 8
Schlussbestimmungen
Art. 8
Disposizioni finali
1. Für alles, was diese Verordnung nicht vorsieht,
gelten die einschlägigen Rechtsvorschriften des
Landes.
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, trova applicazione la normativa provinciale in materia.
2. Die Bestimmungen dieser Verordnung sind mit
der ersten Neuernennung der Organe der betroffenen Körperschaften gemäß Anhang A anzuwenden. Gleichzeitig werden sämtliche anders
lautenden Bestimmungen zu dieser Verordnung,
die in Gründungsgesetzen oder in den jeweiligen
Statuten der betroffenen Körperschaften enthalten sind, nicht mehr angewandt.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento
hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli
organi degli enti destinatari di cui all’allegato A.
Sono contestualmente disapplicate le disposizioni
contrarie a questo regolamento contenute nelle
leggi provinciali di istituzione o nei singoli statuti
degli enti destinatari.
Art. 9
Inkrafttreten
Art. 9
Entrata in vigore
1. Dieses Dekret tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Diese Verordnung ist im Amtsblatt der Region
kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, sie zu befolgen und für seine Befolgung
zu sorgen.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Bozen, den 10. April 2014
Bolzano, 10 aprile 2014
DER LANDESHAUPTMANN
DR. ARNO KOMPATSCHER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. ARNO KOMPATSCHER
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
115
Anhang A - Verzeichnis der Körperschaften (Artt. 1 und 8) / Allegato A - Elenco degli enti (artt. 1 e 8)
Körperschaften, Agenturen und
Organismen, die vom Land abhängen
Enti, agenzie o organismi dipendenti
dalla Provincia
Geänderte Bestimmungen
Modifiche disposizioni normative
Verwaltungs- und Kontrollorgan,
Dauer, Vergütungen
Organi di amministrazione e
controllo, durata, compensi
Benennung, Gründungsgesetz
Denominazione, legge d'istituzione
Sonderbetrieb für die Feuerwehr- und Zivilschutzdienste (L.G. vom 18.12.2002, Nr. 15)
Azienda speciale per i servizi antincendi e per
la protezione civile (L.P. 18.12.2002, n. 15)
L.G./L.P. 18.12.2002, N. 15, Artt. 25
Abs./commi (1), (3), 28
Ladinisches Kulturinstitut (L.G. vom
31.7.1976, Nr. 27)
Istituto ladino di cultura (L.P. 31.7.1976, n. 27)
Beschl.d.L.Reg./Del. Della G.P.
10.09.2012, N. 1354, §§ 4, 8
RAS-Rundfunk- und Fernseh-Anstalt Südtirol (L.G. vom 13.2.1975, Nr. 16)
RAS-Radiotelevisione Azienda Speciale della
Provincia (L.P. 13.2.1975, n. 16)
L.G./L.P. 13.02.1975, N. 16, Artt. 5
Abs./co.(1), (2), 11 Abs./ co. (1);
Dekret des LH/decreto del Presidente
della G.P. 10.03. 1977, N.12, Absatz/capo E
Landesbibliothek "Dr. Friedrich Tessmann"
(L.G. vom 16.2.1982, Nr. 5)
Biblioteca provinciale "Dr. Friedrich Tessmann" (L.P. 16.2.1982, n. 5)
L.G./L.P. 16.02.1982, N. 5, §§ 3 Abs./
commi (1), (3), (4), (6), 7 Abs./co. (1)
des beiliegenden Statutes/dello statuto ivi allegato
Italienische Landesbibliothek (L.G. vom
30.7.1999, Nr. 6)
Biblioteca provinciale italiana (L.P. 30.7.1999,
n. 6)
Dekret des LH/decreto del Presidente
della G.P. 24.01.2000, N. 3, Artt. 3,
Abs. / commi (1), (2), 10 Abs./co. (1)
Betrieb Landesmuseen (L.G. vom
23.8.1988, Nr. 38)
Azienda musei provinciali (L.P. 23.8.1988, n.
38)
Beschl.d.L.Reg./Del. della G.P.
14.12.2009, N. 2911, Art. 15 Abs./co.
(2)
Landesmuseum für Kultur- und Landesgeschichte Schloss Tirol (L.G. vom 23.8.1988,
Nr. 38)
Museo storico-culturale della Provincia di
Bolzano Castel Tirolo (L.P. 23.8.1988, n. 38)
Beschl.d.L.Reg./Del. della G.P.
25.02.2013, N. 303, Artt. 4
Abs./commi (1), (2), 5, 11 Abs./commi
(1), (3)
Landesfachhochschule für Gesundheitsberu- Scuola provinciale superiore di sanità “Claufe „Claudiana“ (L.G. vom 26.10.1993, Nr. 18) diana” (L.P. 26.10.1993, n. 18)
Beschl.d.L.Reg./ Del. della G.P.
13.09.2010, N. 1518, Artt. 3 Abs./co.
(2), 4 Abs./co. (1), 10 Abs./co.(1)
Arbeitsförderungsinstitut (L.G. vom
Istituto per la promozione dei lavoratori (L.P.
12.11.1992, Nr. 39, Art. 42 Absatz 1, Buchst. 12.11.1992, n. 39, art. 42, comma 1, lett. a))
a))
Beschl.d.L.Reg./ Del. della G.P.
15.04.2013, N. 557, Artt. 5 Abs./
commi (1), (2), 8 Abs./co. (1)
Land- und forstwirtschaftliche Versuchsanstalt, Laimburg (L.G. vom 15.05.2013, Nr. 6)
Centro di sperimentazione agraria e forestale,
Laimburg (L.P. 15.05.2013, n. 6)
Beschl.d.L.Reg./ Del. della G.P.
07.10.2013, N. 1456, Anlage/allegato
Artt. 4 Abs./commi (1), (6), 8
Abs./commi (1), (3), (4)
Landesbetrieb für Forst- u. Domänenverwaltung (L.G. vom 17.10.1981, Nr. 28)
Azienda provinciale foreste e demanio (L.P.
17.10.1981, n. 28)
L.G./L.P. 17.10.1981, N. 28, Artt. 6
Abs./commi (1), (5), 7
Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung ASWE (L.G. vom 22.12.2009, Nr.
11)
Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico
ASSE (L.P. 22.12.2009, n. 11)
Beschl.d.L.Reg./ Del. della G.P.
12.07.2010, N. 1163, Artt. 4 Abs./co.
(2), 8 Abs./co. (4)
Landesmobilitätsagentur LMA (L.G. vom
02.12.1985, Nr.16, Art.3/ter)
Agenzia provinciale per la Mobilità APM (L.P.
02.12.1985, n.16, art.3/ter)
Beschl. d.L.Reg. / Del. della G.P.
09.12.2008, N. 4686, Anlage / allegato A, Art. 7 Abs./co. (1)
Agentur für die Verfahren und die Aufsicht Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in
im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- materia di contratti pubblici, servizi e forniture
und Lieferaufträge (L.G. vom 21.12.2011, (L.P. 21.12.2011, Nr.15, art. 27)
Nr. 15, Art. 27)
Beschl. d.L.Reg. / Del. della G.P.
19.03.2012, N. 385, Anlage / allegato
A, Art. 3, Abs./co.(7)
Agentur Südtirol Marketing (L.G. vom
23.12.2010, Nr. 15, Art. 29)
Agenzia Alto Adige Marketing (L.P.
23.12.2010, n. 15, art. 29)
Beschl.d.L.Reg. / Del. della G.P.
16.04.2012, N. 587, Artt. 4 Abs./
commi (1), (2), 8 Abs./co. (1)
Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung
der Vorschriften betreffend die Sozialbindung für den geförderten Wohnbau (AWA)
(L.G. vom 13.06.2012, Nr. 11, Art. 62-ter)
Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia
abitativa agevolata (AVE) (L.P. 13.06.2012, n.
11, art. 62-ter)
/
Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus
(L.G. vom 23.12.2010, Nr.15, Art. 14/bis)
Agenzia per l'energia Alto Adige - Casaclima
(L.P. 23.12.2010, n. 15, art. 14/bis)
/
Institut für den sozialen Wohnbau des Landes Südtirol (L.G. vom 17.12.1998, Nr.13)
Istituto per l'Edilizia sociale della Provincia
autonoma di Bolzano (L.P. 17.12.1998, n. 13)
L.G./L.P. 17.12.1998, N. 13, Artt. 13
Abs./comma (1), 15 Abs./comma (1),
16 Abs./comma (1), Beschl.d.L.Reg./
Del. della G.P. 07.04.2003, N. 1086,
Artt.5, 8, 10
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ANMERKUNGEN
NOTE
Hinweis
Avvertenza
Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das
Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht,
zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier
angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert.
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell’articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 1:
Note all’articolo 1 comma 1:
Das Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in
geltender Fassung, beinhaltet die „Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf Zugang zu
Verwaltungsunterlagen."
La legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, contiene la “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi".
Der Text von Artikel 1 des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, lautet wie
folgt:
Il testo dell’articolo 1 della legge provinciale del 22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è il seguente:
Artikel 1 (Allgemeine Grundsätze und Delegiferierung)
Articolo 1 (Principi generali e delegificazione)
(1) Zur Verwirklichung der vom Gesetz vorgesehenen
Ziele hält sich das Land in der Verwaltungstätigkeit an
die Kriterien der Effizienz, der Wirtschaftlichkeit, der
Rationalität und der Publizität.
(1 L'attività amministrativa della Provincia si informa a
criteri di efficacia, di economicità, di speditezza e di
pubblicità per il perseguimento delle finalità volute
dalla legge.
(2) Die Organisationseinheiten des Landes und der
vom Land abhängigen Betriebe und Anstalten sind so
aufgebaut und gegliedert, daß die Verfahren möglichst
vereinfacht werden, sowohl hinsichtlich der Zuständigkeit als auch in bezug auf die Arbeitssysteme und Arbeitsmittel, die Verteilung des Personals und der Arbeit
sowie in bezug auf die Mitarbeit von Externen
(2) Le strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, sono articolate
in modo da favorire al massimo la semplificazione
delle procedure, sia a livello delle competenze, che dei
sistemi e mezzi operativi, della distribuzione del personale, dei carichi di lavoro e delle collaborazioni esterne.
(3) Zur Erreichung der Ziele laut den Absätzen 1 und 2
wird, unter Beachtung der in den folgenden Artikeln
enthaltenen Grundsätze, mit Verordnung, wodurch
auch geltende Gesetze geändert oder ergänzt werden
können, folgendes geregelt:
a) die Organisation und die Funktionsweise der Kollegialorgane des Landes, deren Neuordnung und
Zusammenlegung, wenn sie zusammenhängende
Tätigkeiten ausüben, wobei auch die Anzahl der
Mitglieder verringert werden kann, und, sofern sie
nicht unerläßlich sind, deren Abschaffung oder
Ersetzung,
b) die für die Verfahren vorgesehenen Modalitäten
und Fristen und Zusammenlegung von Verfahren,
wenn sie sich auf die gleiche private oder öffentliche Tätigkeit beziehen, wobei die einzelnen Phasen, die Anzahl der Landesorgane, die sich daran
beteiligen, unter Berücksichtigung der Art der Tätigkeit und der Maßnahmen, reduziert, die Zuständigkeiten und die Kontrollen rationalisiert, das
nicht unerläßliche Einvernehmen und Einver-
(3) Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, e con l'osservanza dei principi contenuti negli articoli seguenti, sono disciplinati con norma regolamentare, anche a modifica o integrazione di norme di legge vigenti:
a)
l'organizzazione ed il funzionamento degli organi
collegiali provinciali, il loro riordino ed accorpamento qualora ineriscano ad attività connesse,
anche con riduzione del numero dei componenti,
e, in quanto non indispensabili, la loro soppressione o sostituzione;
b
le modalità ed i termini previsti per i singoli procedimenti amministrativi, il loro accorpamento qualora si riferiscano alla medesima attività privata o
pubblica, con riduzione delle varie fasi, del numero degli organi provinciali intervenienti, avuto riguardo alla natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, trasferendo ad organi monocratici o ai diri-
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
c)
d)
ständnis ausgeschaltet und monokratischen Organen oder den Führungskräften die Entscheidungsbefugnisse übertragen werden, wenn letztere nicht aufgrund ihrer besonderen Bedeutung in
kollegialer Form ausgeübt werden müssen,
die Unterlagen, die den Anträgen um den Erlaß
von Verwaltungsmaßnahmen beizulegen sind,
genti amministrativi le funzioni deliberative che
non richiedono, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;
c)
die Auflassung von Verfahren, welche den von
den Bereichsgesetzen vorgegebenen grundsätzlichen Zielsetzungen und Zwecken nicht mehr entsprechen oder welche im Widerspruch zu den
Grundsätzen der EU-Rechtsordnung stehen,
die Auflassung von Verfahren, welche der Verwaltung und den Bürgern Kosten verursachen, die
größer als der Nutzen sind; dabei kann die administrative Regelung durch Selbstverwaltung seitens der Betroffenen ersetzt werden,
d)
f)
die Anpassung der substantiellen Regelungen mit
den Verfahrensabläufen an die Grundsätze des
EU-Rechts, wobei Konzessionen durch Ermächtigungen ersetzt werden können,
f)
g)
die Auflassung von Verwaltungsverfahren, die von
den allgemeinen Verfahrensregeln abweichen,
sofern die Gründe für bereichsmäßige Sonderverfahren nicht mehr gegeben sind.
g)
e)
117
e)
la documentazione richiesta a corredo delle domande per l'emissione di provvedimenti amministrativi;
soppressione dei procedimenti che risultino non
più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico comunitario;
soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la
sostituzione dell'attività amministrativa diretta con
forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale,
qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale.
(4) Für die Vorbereitung und Durchführung von Vorhaben, die auf eine Vereinfachung der Verfahren, eine
Wiedererlangung der Effizienz und Produktivität und
eine Neugestaltung und Verbesserung der Dienste
innerhalb der Landesverwaltung ausgerichtet sind, ist
der Generaldirektor des Landes ermächtigt, im Versuchswege und für einen Zeitraum von zwei Jahren,
der um weitere zwei Jahre verlängert werden kann, mit
Dekret Bestimmungen über die versuchsweise Durchführung von geeigneten Verfahren zu erlassen, die
darauf hinzielen, die Verwaltungstätigkeit zu beschleunigen und effizienter zu gestalten, gegebenenfalls
auch in Abweichung von den bestehenden Bestimmungen.
(4) In via sperimentale per un periodo di due anni rinnovabile di altri due, il direttore generale della Provincia, per la predisposizione e l'attuazione di progetti tesi
a semplificare le procedure, recuperare efficienza e
produttività, riorganizzare e migliorare i servizi nell'amministrazione provinciale, è autorizzato a dettare
con proprio decreto, norme per la sperimentazione di
idonee procedure, eventualmente in deroga a quelle
vigenti, intese a rendere più snella ed efficace l'azione
amministrativa.
Das Landesgesetz vom 17. September 2013, Nr. 17,
beinhaltet die „Änderung des Landesgesetzes vom 13.
Mai 1992, Nr. 13, „Bestimmungen über öffentliche Veranstaltungen“ und Bestimmungen im Bereich der Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Ämtern und
Aufträgen."
La legge provinciale del 17 settembre 2013, n. 17,
contiene le “Modifiche della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, “Norme in materia di pubblico spettacolo” e disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi".
Der Text von Artikel 11 des Landesgesetzes vom 17.
September 2013, Nr. 17, lautet wie folgt:
Il testo dell’articolo 11 della legge provinciale del 17
settembre 2013, n. 17, è il seguente:
Art. 11 (Anpassung an die Bestimmungen im Bereich
der Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Ämtern
und Aufträgen)
Art. 11 (Adeguamento alle disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi)
(1) Die Landesregierung ist ermächtigt, mit Verordnung, wodurch auch geltende Gesetze geändert oder
ergänzt werden können, die Organisationsstruktur der
Körperschaften, Agenturen oder Organismen, die vom
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a rimodellare,
con norma regolamentare, anche a modifica o integrazione di norme di legge vigenti, l’assetto organizzativo
degli enti, agenzie o organismi dipendenti dalla Pro-
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
Land abhängen oder deren Ordnung in seine, auch
übertragenen Befugnisse fällt, insbesondere des Sonderbetriebs für die Feuerwehr- und Zivilschutzdienste
laut Artikel 22 und folgende des Landesgesetzes vom
18. Dezember 2002, Nr. 15, in geltender Fassung, des
Landesbetriebs für Forst- und Domänenverwaltung der
Autonomen Provinz Bozen laut Landesgesetz vom 17.
Oktober 1981, Nr. 28, in geltender Fassung, der Landesbibliothek
Dr.
Friedrich
Teßmann
laut
Landesgesetz vom 16. Februar 1982, Nr. 5, und der
italienischen Landesbibliothek laut Landesgesetz vom
30. Juli 1999, Nr. 6, in geltender Fassung, umzugestalten, um sie den Vorgaben des gesetzesvertretenden
Dekrets vom 8. April 2013, Nr. 39, anzupassen
118
vincia o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, e in particolare, dell’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile di
cui all’articolo 22 e seguenti della legge provinciale 18
dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, dell’Azienda provinciale foreste e demanio della Provincia
autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 17
ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Tessmann” di cui alla
legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5, e della Biblioteca provinciale italiana di cui alla legge provinciale 30
luglio 1999, n. 6, e successive modifiche, per renderlo
compatibile con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
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119
90689
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014
Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 11. April 2014, Nr. 14
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 11 aprile 2014, n. 14
Abänderung der Ämterordnung
Modifiche all’Ordinamento degli uffici
DER LANDESHAUPTMANN
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
hat den Beschluss der Landesregierung vom 25.
März 2014, Nr. 343 zur Kenntnis genommen und
vista la deliberazione della Giunta provinciale del
25 marzo 2014, n. 343
erlässt
emana
folgende Verordnung:
il seguente regolamento:
Art. 1
Errichtung des Presseamtes
Art. 1
Costituzione dell’Ufficio stampa
1. In der Abteilung Präsidium in der Anlage 1 zum
Dekret des Landeshauptmanns vom 25. Juni
1996, Nr. 21, in geltender Fassung ist das „Presseamt“ mit folgenden Zuständigkeiten hinzugefügt:
1. Nella Ripartizione Presidenza di cui all’allegato
1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche,
è aggiunto “l’Ufficio stampa” con le competenze di
seguito indicate:
“Presseamt
“Ufficio stampa
-
Berichterstattung über die Tätigkeit der Landesregierung und der Landesverwaltung
-
informazione sull’attività della Giunta e dell’Amministrazione provinciale
-
Informationsvermittlung zwischen Dienststellen des Landes und den Medien sowie Unterstützung der Dienststellen in Medien-Angelegenheiten
-
trasmissione di informazioni tra gli uffici provinciali e i mass-media e supporto agli uffici
provinciali in questioni inerenti ai mass-media
-
Informationsschriften
-
pubblicazione di riviste ed altro materiale
informativo
-
Medienkontakte
-
contatto con i mass-media
-
Aufsicht über die Einhaltung der Bestimmungen über Werbe- und Anzeigenaufträge an
die Medien.”
-
controllo del rispetto delle norme in materia di
incarichi ai mass-media per inserzioni pubblicitarie ed avvisi.”
Art. 2
Inkrafttreten
1.
Dieses Dekret tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.
Art. 2
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
120
Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region
kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung
zu sorgen.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Bozen, den 14. April 2014
Bolzano, 14 aprile 2014
DER LANDESHAUPTMANN
DR. ARNO KOMPATSCHER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. ARNO KOMPATSCHER
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
121
90710
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014
Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Funktionelle Körperschaften der Autonomen
Provinz Bozen
AWA Agentur für Wohnbauaufsicht
Enti funzionali della Provincia Autonoma di
Bolzano
AVE Agenzia di vigilanza sull'edilizia
DEKRET DES DIREKTORS
vom 8. April 2014, Nr. 04/2014
DECRETO DEL DIRETTORE
del 8 aprile 2014, n. 04/2014
Ernennung des Verantwortlichen zur Korruptionsvorbeugung in der Agentur für Wohnbauaufsicht im Sinne des Artikels 1, Absatz 7
des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190
und des Verantwortlichen der Transparenzbestimmung im Sinne des Artikels 43 des Gesetzesdekrets Nr. 33 vom 14. März 2013.
Nomina del responsabile della prevenzione
della corruzione per l’Agenzia di vigilanza
sull’edilizia, ai sensi dell’articolo 1, comma 7,
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del responsabile della trasparenza ai sensi dell’articolo 43 del DLgs n. 33 del 14 marzo 2013.
In das Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190,
betreffend die “Bestimmungen für die Prävention
und Unterdrückung der Korruption und der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung”, in Kraft seit
28. November 2012, eingesehen;
Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”, in vigore a partire dal
28 novembre 2012;
Insbesondere in den Artikel 1, Absatz 5 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190, eingesehen, der die Erstellung eines Präventionsplans
gegen die Korruption vonseiten der zentralen
öffentlichen Verwaltungen und dessen darauffolgende Übermittlung an das „Dipartimento della
funzione pubblica“ vorsieht;
Visto in particolare l’articolo 1, comma 5, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, il quale prevede
la definizione di un piano di prevenzione della
corruzione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e la successiva trasmissione dello
stesso al Dipartimento della funzione pubblica;
Zur Kenntnis genommen, daß gemäß Artikel 1
Absatz 59 des genannten Gesetzes 190/2012,
die Bestimmungen zur Korruptionsvorbeugung –
einschließlich die Erstellung des genannten Präventionsplanes – bei sämtlichen im Artikel 1 Absatz 2 des Legislativdekretes vom 30. März 2001,
Nr. 165 und nachträgliche Abänderungen, enthaltenen Verwaltungen, Anwendung findet und unter
Berücksichtigung der Einigungen laut Absatz 60,
erreicht in der vereinheitlichten Konferenz vom
24.07.2013;
Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1,
comma 59, della succitata legge 190/2012, in
base al quale le disposizioni di prevenzione della
corruzione – compresa la predisposizione del
citato piano di prevenzione – sono applicate in
tutti gli enti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, e tenuto conto delle intese di cui
al comma 60, raggiunte in seno alla Conferenza
unificata in data 24.07.2013;
Gesehen, dass laut Artikel 3 des Statuts der
Agentur für Wohnbauaufsicht, genehmigt mit den
Beschlüssen der Landesregierung Nr. 696 vom
13.05.2013 und nr. 1872 vom 09.12.2013, die
Organe der Körperschaft, der Direktor, der Lenkungs- und Koordinierungsbeirat und der alleinige
Rechnungsprüfer sind und deshalb das Adressorgan der Körperschaft in der Figur des Direktors
zu sehen ist;
Visto che in base all’articolo 3 dello Statuto
dell’Agenzia di vigilanza sull’edilizia, approvato
con deliberazioni della Giunta provinciale no. 696
del 13.05.2013 e n. 1872 del 09.12.2013, gli Organi dell’Ente sono il Direttore, il Comitato di indirizzo e coordinamento ed il Revisore unico e che
pertanto l’organo di indirizzo dell’Ente è concentrato nella figura del Direttore;
Gesehen, dass laut Verfügung des Artikels 1,
Absatz 7 des Gesetzes 190/2012 der Verantwortliche der Korruptionsvorbeugung in der Apikalfigur der Körperschaft bestimmt wird;
Visto che in base a quanto disposto dall’articolo
1, comma 7 della legge 190/2012 il responsabile
anticorruzione va individuato nella figura apicale
dell’Ente;
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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Gesehen, dass laut Verfügung des Artikels 43
des Gesetzesdekretes Nr. 33 vom 14 März 2013
derselbe Verantwortliche der Antikorruption üblicherweise auch der Verantwortliche der Transparenz ist und derjenige ist, an welchen die Anträge
zur Akteneinsicht vonseiten der Bürger gerichtet
werden;
Visto che in base a quanto disposto dall’articolo
43 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013
lo stesso responsabile dell’anticorruzione di norma è anche responsabile della trasparenza, ed è
soggetto al quale vanno rivolte le istanze di accesso civico;
Festgestellt, daß aufgrund der bestehenden Körperschaftsorgane und zum besseren Schutz der
Ausübung der Rechts auf Akteneinsicht seitens
der Bürger, die Aufgaben laut Artikel 5, Absatz 2
des Legislativdekrets Nr. 33 vom 14. März 2013
vom Verantwortlichen für die Transparenz an
einen anderen Mitarbeiter der Körperschaft übertragen werden können.
Rilevato che, in relazione agli Organi dell’Ente ed
ai fini della miglior tutela dell’esercizio dell’ac
cesso civico le funzioni di cui all’articolo 5 comma
2 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013
possono essere delegate dal responsabile della
trasparenza ad altro dipendente della struttura;
Gesehen die Genehmigung vonseiten der „CIVIT“
des Antikorruptionnationalplans vom 11.09.2013.
Vista l’approvazione da parte della CIVIT del Piano nazionale anticorruzione in data 11.09.2013.
Dies vorausgeschickt
Tutto ciò premesso
verfügt
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
DI VIGILANZA SULL’EDILIZIA
DER DIREKTOR DER AGENTUR
FÜR WOHNBAUAUFSICHT
decreta
1.
festzuhalten, dass gemäß Artikel 1, Absatz 7
des Gesetzes 190/2012, die Funktionen als
Verantwortlicher für die Korruptionsprävention vom Direktor der Agentur für Wohnbauaufsicht ausgeübt werden;
1.
di dare atto che, conformemente a quanto
previsto dall’articolo 1, comma 7, della legge
190/2012, le funzioni di responsabile per la
prevenzione della corruzione sono svolte dal
Direttore dell’Agenzia di vigilanza sull’edilizia;
2.
dass der Direktor der Agentur für Wohnbauaufsicht auch verantwortlich ist für die Transparenzbestimmung laut Artikel 43 des Gesetzesdekretes Nr. 33 vom 14 März 2013;
2.
che il Direttore dell’Agenzia di vigilanza
sull’edilizia è anche responsabile della trasparenza ai sensi dell’articolo 43 del decreto
legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
3.
dass die Ersatztätigkeit bei Untätigkeit laut
Artikel 5, Absatz 4 des Gesetzesdekretes
33/2013 vom Agentur für Wohnbauaufsicht
zugewiesen wird;
3.
che venga attribuito il potere sostitutivo in
caso di inerzia di cui all’articolo 5, comma 4,
del decreto legislativo n. 33/2013 al Direttore
dell’Agenzia di vigilanza sull’edilizia;
4.
die Veröffentlichung dieser Maßnahme im
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol.
4.
di pubblicare il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione TrentinoAlto Adige.
DER DIREKTOR DER AGENTUR
FÜR WOHNBAUAUFSICHT
DR. ALBERT PLITZNER
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
DI VIGILANZA SULL’EDILIZIA
DOTT. ALBERT PLITZNER
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
123
90657
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
del 31 marzo 2014, n. 76
Modifiche allo statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Beato De Tschiderer già Istituto Arcivescovile per Sordi” di Trento ed approvazione del nuovo Statuto coordinato
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Ad unanimità di voti legalmente espressi,
delibera
-
di provvedere alla modifica dello statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Beato De
Tschiderer già Istituto Arcivescovile per Sordi” di Trento come di seguito:
all’art. 8, comma 1, punto d) sostiture le parole “Collegio dei Revisori dei Conti” con le parole
“Revisore Unico”;
all’art. 13, comma 1, punto 4) sostiture le parole “Collegio dei Revisori dei Conti” con le parole
“Revisore Unico”;
all’art. 17, comma 1 sostiture le parole “Collegio dei Revisori dei Conti” con le parole “Revisore
Unico”;
all’art. 17, comma 2 sostiture le parole “Collegio dei Revisori dei Conti” con le parole “Revisore
Unico”;
-
di approvare lo Statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Beato De Tschiderer già
Istituto Arcivescovile per Sordi” di Trento nel testo coordinato di seguito riportato, composto di n.
28 articoli, il quale viene allegato alla presente deliberazione;
-
di inviare la presente deliberazione alla Provincia autonoma di Trento – Servizio politiche
sanitarie e per la non autosufficienza - per gli adempimenti di competenza;
-
di dare atto che le modifiche introdotte diventano efficaci a decorrere dall’iscrizione della stessa
nel registro delle aziende di cui all’articolo 18 della della legge regionale 21 settembre 2005, n.7;
di dare atto ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, che avverso la
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi :
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell’articolo 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio
2010 n. 104);
b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia
interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24.11.1971 n. 1199).
-
La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
UGO ROSSI
LA SEGRETARIA DELLA GIUNTA REGIONALE
EDITH ENGL
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
124
STATUTO
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
BEATO de TSCHIDERER già ISTITUTO ARCIVESCOLE PER SORDI
Dalla fondazione dell’Ente alla trasformazione in
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona.
L'Istituto per Sordi di Trento fu fondato nell'anno 1842 dal Principe Vescovo Giovanni Nepomuceno de
Tschiderer allo scopo di istruire e educare, alla luce dei principi cristiani, i "sordomuti" della parte italiana
della Diocesi di Trento. Ebbe sede, dapprima, nell'Episcopio e poi in case private. Nell'anno 1853 il Vescovo de Tschiderer gli procurò una sede stabile, dotandolo, per legato, nelle sue ultime volontà, dei
necessari mezzi di sostentamento. I successori Vescovi di Trento continuarono l'opera del Fondatore
facendo dirigere l'Istituzione da Sacerdoti di loro fiducia.
Con l'esempio e con gli scritti esortarono clero e popolo a soccorrere l'opera pia, la quale trovò ben presto larga simpatia e in città e nella Diocesi. Per opera dei Vescovi e dei Direttori preposti alla Istituzione,
con i legati del clero e dei privati, oltre alle elargizioni raccolte dai parroci della Diocesi, i sordi della Provincia di Trento e, successivamente, quella di Bolzano, ottennero la necessaria assistenza morale ed
economica e, soprattutto, l'indispensabile istruzione attuata, nel decorso del tempo, in forme e con modalità diverse.
Dopo una lunga e qualificata esperienza a servizio dei sordi e delle loro famiglie negli ultimi decenni,
sulla spinta di importanti mutamenti sociali che hanno loro consentito di accedere alla scuola normale e
sviluppare la propria personalità all'interno della famiglia e del proprio ambiente sociale, l'Istituto ha promosso la modifica dei servizi offerti ed il loro decentramento con il ricorso a tecniche più moderne per
garantire un efficace supporto formativo, educativo e riabilitativo all'inserimento ed apprendimento scolastici, ampliando il proprio raggio d'azione non solo verso i sordi ma anche verso coloro che nel mondo
della scuola presentano disturbi della comunicazione e del linguaggio sottoscrivendo a tal fine una convenzione con la Provincia autonoma di Trento, Dipartimento Istruzione da ultimo rinnovata nel 1998 e
nel 2003.
In considerazione dei cambiamenti sopra descritti l'Ente, con la modifica statutaria del 1990, ha anche
ampliato i servizi di residenzialità per anziani nel limite dei posti disponibili, stipulando apposita convenzione con il Comune di Trento. La struttura, che continua ad operare ispirandosi ai valori cristiani del
vivere sociale ed alla dimensione anche spirituale della persona, è stata accreditata a Residenza sanitaria assistenziale con deliberazione della Giunta provinciale n. 1359 del 1998.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
125
Articolo 1
Istituzione, denominazione, origini ed autonomia
1.
E’ istituita, ai sensi della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“Beato de Tschiderer” già “Istituto Arcivescovile per Sordi”, di seguito denominata Azienda - ente di
diritto pubblico senza fini di lucro e con sede legale in Trento – i cui scopi sono l’assistenza e/o riabilitazione dei sordi, dei soggetti con difficoltà di linguaggio e di comunicazione e delle persone con
limitata autonomia, la formazione e la ricerca nelle materie in cui si esplica l’attività istituzionale.
2.
Il Consiglio di Amministrazione può modificare, anche temporaneamente, la sede legale nell’ambito
territoriale principale di svolgimento dell’attività dell’Azienda come definito dal presente statuto e costituire sedi operative in qualsiasi ambito territoriale in ragione delle necessità organizzative.
3.
L’Azienda trae origine dalla trasformazione dell’Istituzione Pubblica Assistenza e Beneficenza denominata “Istituto Arcivescovile per Sordi Giovanni Nepomuceno de Tschiderer”, fondata nell’anno
1842 per volontà del Principe Vescovo Giovanni Nepomuceno de Tschiderer, che mise a disposizione dei “sordomuti”, una sede stabile, dotandola, per legato, nelle sue ultime volontà, dei necessari mezzi di sostentamento.
4.
L’Istituto ha continuato la sua attività e nell’ultimo decennio i servizi erogati per assicurare interventi
riabilitativi, educativi e formativi a favore dei sordi e dei soggetti con difficoltà di linguaggio e di comunicazione hanno subito una radicale innovazione metodologica e scientifica. E’ stata promossa
attività di ricerca in tema di disturbi specifici di apprendimento in età evolutiva, si sono ampliati ed
aggiornati qualitativamente i servizi di residenzialità a favore dei sordi e di persone di limitata autonomia ed è iniziata un’attività di formazione per il comparto educativo.
5.
Il patrimonio dell’Ente ha registrato una significativa valorizzazione a partire dal 1997, fino a raggiungere, nel 2006, un valore pari ad euro 24.105.308,36 stimato in base ai criteri di cui all’art. 7 del
D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 3/ L.
6.
L’Azienda è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica secondo i criteri previsti dalla L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e dai relativi regolamenti regionali e
ciò al fine di corrispondere alla sua particolare natura finalizzata all’erogazione di interventi e servizi
socio-assistenziali – educativo/formativi e socio-sanitari secondo la tradizione storica e la speciale
tutela garantita al sistema integrato di detti servizi.
7.
L’Azienda opera osservando le norme del presente Statuto, i regolamenti dell’Azienda, da adottare
anche ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, e comunque proseguendo e valorizzando l'esperienza dello “Istituto Arcivescovile per Sordi Giovanni Nepomuceno de Tschiderer”.
Articolo 2
Scopi dell’Azienda
1.
L’Azienda, in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, opera nelle forme previste dalla legislazione vigente e persegue i seguenti scopi in coerenza con i relativi mezzi patrimoniali:
a. contribuire alla programmazione sociale e socio-sanitaria e di governo delle politiche sociali, in
forma diretta o associata, con le modalità previste dalle normative vigenti, anche attuando e
promuovendo studi, formazione e ricerche nei propri settori di attività;
b. erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi, attività di formazione e servizi nell’ambito del sistema delle politiche sociali e socio-sanitare, con particolare attenzione ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria e riabilitativa - in special modo per problemi di sordità e di difficoltà del linguaggio e della comunicazione - di supporto alla non autosufficienza, nel rispetto delle disposizioni date dagli enti locali titolari della competenza socioassistenziale e socio-sanitaria, dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento e degli even-
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
c.
d.
e.
2.
126
tuali accordi allo scopo sottoscritti;
realizzare attività strumentali volte alla ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui alla lettera b), alla valorizzazione del patrimonio dell’ente ed al finanziamento delle attività istituzionali;
realizzare attività di promozione culturale, formazione e aggiornamento di soggetti che, a titolo
professionale o volontario, operano nelle materie in cui si esplica l’attività dell’Azienda di cui ai
precedenti punti a), b), e c);
promuovere ed effettuare attività di formazione nell’ambito delle competenze e finalità istituzionali a favore di soggetti terzi, attività di ricerca o di collaborazione a studi di settore promossi da
Università o Centri di ricerca.
L’Azienda, nell’ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi intervento consentito dalla programmazione e dalle normative vigenti che sia coerente con i propri scopi e rispetto al
quale possa disporre di adeguate strutture, risorse e competenze tecniche e gestionali.
Articolo 3
Ambito territoriale in cui l’Azienda esplica la propria attività
1.
L’Azienda esplica la propria attività nei seguenti ambiti territoriali:
a. in via principale:
nel Comune di Trento relativamente all’erogazione degli interventi e servizi nell’ambito del
sistema delle politiche sociali e socio-sanitarie;
nella Provincia di Trento relativamente all’erogazione degli interventi e dei servizi di assistenza educativo – riabilitativa e formativa, ivi comprese le attività di recupero funzionale e
inserimento sociale dei sordi e dei soggetti con difficoltà di linguaggio e comunicazione;
b. in ambito residuale, che può essere individuato, per singole attività e servizi, dal Consiglio di
Amministrazione, anche oltre i confini provinciali, regionali o nazionali, con l’attivazione di servizi
innovativi o di ricerca che comunque garantiscano il mantenimento dell’equilibrio economicofinanziario, l’ottimizzazione delle risorse aziendali e la qualificazione dei servizi.
Articolo 4
Criteri di accesso ai servizi
1.
Possono accedere ai servizi erogati dall’Azienda tutti i soggetti che ne hanno titolo secondo le modalità e i criteri individuati dai regolamenti di cui all’art. 18 del presente Statuto o a seguito di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi.
2.
E’ garantita la priorità di accesso ai servizi per i soggetti sordi residenti in Provincia di Trento.
Articolo 5
Rapporti dell’Azienda con i portatori di interessi e con la comunità locale
1.
L’Azienda può adottare, nelle forme individuate dal Consiglio di Amministrazione, strumenti di gestione finalizzati a massimizzare la sua capacità di produrre utilità sociale e legame sociale nella
comunità locale.
Articolo 6
Principi di organizzazione e gestione.
1.
L’Azienda ispira la propria organizzazione e gestione ai seguenti principi fondamentali:
a. centralità della persona e della produzione di utilità sociale nell’erogazione dei servizi;
b. integrazione con i servizi territoriali pubblici e privati;
c. strumentalità dell’organizzazione rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali;
d. distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione nei limiti fissati dai modelli organizzativi e di gestione previsti dalla L.R. 21 settembre 2005, n. 7, dal regolamento regionale e dal successivo art. 7;
e. massima flessibilità delle forme organizzative e gestionali.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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2.
Al fine della realizzazione concreta di un sistema integrato dei servizi socio-sanitari alla persona,
l’Azienda può realizzare forme di organizzazione e/o accordi/convenzioni di collaborazione con altri
enti pubblici o privati, profit e non profit, e con altri soggetti del volontariato sociale - nel rispetto dei
reciproci ruoli e competenze – finalizzati ad un ottimale utilizzo delle risorse economico-patrimoniali
ed umane disponibili.
3.
L’Azienda può inoltre costituire o partecipare a enti o aziende di diritto pubblico, a società e a fondazioni di diritto privato, al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali.
4.
Il Consiglio di Amministrazione individua i servizi e le funzioni centrali da valorizzare per la crescita
delle risorse umane interne.
Articolo 7
Modello organizzativo e di gestione
1.
L’Azienda, nel rispetto dei parametri di cui al regolamento regionale e nel perseguimento di una
maggiore integrazione dell’attività di indirizzo politico con quella di gestione, adotta il modello organizzativo e gestionale in base al quale il principio di distinzione dei poteri si conforma agli ambiti di
competenza giuridica e funzionale degli organi come previsti nei successivi artt. 13, 14 e 15 e nelle
specifiche attività e modalità previste nel regolamento di organizzazione generale dell’Azienda.
Articolo 8
Organi dell’Azienda
1.
Sono organi dell’Azienda:
a. il Consiglio di Amministrazione;
b. il Presidente;
c. il Direttore;
d. il Revisore Unico.
Articolo 9
Consiglio di Amministrazione
1.
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo, di programmazione e di verifica della azione
amministrativa e gestionale dell’Azienda. Provvede a fissare gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell’Azienda, esercita le competenze previste in base al modello organizzativo e gestionale di cui all’articolo 7 e, per le attività di gestione di competenza di altri
organi, verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.
2.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri compreso il Presidente così designati:
a. uno dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento
b. uno dal Sindaco di Trento
c. due dall’Arcivescovo di Trento
d. uno dal Capitolo della cattedrale di Trento
e. uno dai Parroci della città di Trento
f. uno dall’Associazione famiglie minorati udito trentine (Afamut)
3.
La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di cinque anni.
4.
I Consiglieri rimangono in carica per non più di tre mandati consecutivi, da computarsi a decorrere
dalla data di istituzione dell’Azienda.
5.
Il mandato dei Consiglieri, anche se parziale, si considera svolto per intero nel caso in cui la durata
sia superiore ai 30 (trenta) mesi.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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Articolo 10
Requisiti per la nomina a carica di Consigliere
1.
I Consiglieri sono nominati dalla Giunta provinciale su indicazione dei soggetti designanti previsti dal
precedente art. 9 e devono essere scelti fra persone aventi competenza ed esperienza acquisite in
materia di servizi sociali, di servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale.
Articolo 11
Obblighi dei Consiglieri
1.
I Consiglieri sono tenuti a svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di
collaborazione ed al solo fine del perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali dell’Azienda.
2.
I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni in ordine alle quali sussista un
interesse immediato ed attuale proprio o del coniuge o di parenti fino al secondo grado o di affini in
primo grado. Devono inoltre astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti, associazioni, comitati, società e imprese con le quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza o partecipazione al capitale con obbligo di allontanarsi dall’aula durante la trattazione di detti affari.
Articolo 12
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
1.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno per approvare:
a. il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico, le tariffe per i servizi svolti;
b. il bilancio d’esercizio.
2.
Il Consiglio si riunisce ogniqualvolta necessario per iniziativa del Presidente, o su richiesta scritta e
motivata di almeno 2 (due) consiglieri.
3.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o
impedimento, dal Vice Presidente e non sono pubbliche.
4.
Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento per disciplinare le modalità del proprio funzionamento.
Articolo 13
Competenze del Consiglio di Amministrazione
1. Al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda spettano i seguenti compiti:
1. approvare e modificare lo statuto dell’Azienda ed i regolamenti;
2. dichiarare la decadenza dei Consiglieri e prendere atto delle dimissioni;
3. eleggere il Presidente;
4. nominare il Revisore unico;
5. verificare le cause di incompatibilità degli Amministratori e del Direttore;
6. definire l’indirizzo politico strategico dell’Azienda indicandone gli obiettivi, i programmi di attività
e di sviluppo con l’adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente
statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia;
7. definire, approvare e modificare i programmi aziendali;
8. individuare le attività istituzionali che l’Azienda intende svolgere nel contesto delle norme vigenti, della necessità di garantire i servizi alla persona, della programmazione a livello provinciale e
locale;
9. determinare le tariffe per i servizi svolti in favore di terzi;
10. individuare le forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti degli utenti nonché
dei loro familiari;
11. approvare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio;
12. monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio;
13. verificare con scadenza almeno trimestrale l’azione amministrativa e gestionale dell’Azienda
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
14.
15.
16.
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28.
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30.
31.
32.
33.
34.
129
con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi in relazione alle direttive impartite,
alla correttezza amministrativa, nonché all’efficienza e all’efficacia della gestione;
assumere, licenziare e collocare in disponibilità il Direttore e i dirigenti a tempo indeterminato;
esercitare i controlli interni di gestione, strategico e di risultato, ove non altrimenti attribuiti ad altri organi interni e di revisione o nuclei di valutazione;
accettare donazioni e lasciti in favore dell’Azienda;
deliberare acquisizioni ed alienazioni immobiliari e di altri diritti reali sui beni patrimoniali
dell’Azienda;
deliberare le forme di investimento finanziario e patrimoniale dell’Azienda;
deliberare l’accensione di mutui;
nominare, designare e revocare i rappresentanti dell’Azienda presso enti, aziende ed istituzioni;
costituire o partecipare a società, fondazioni o associazioni
approvare convenzioni, collaborazioni con soggetti pubblici e privati, accordi di programma con
altre aziende, enti pubblici o privati;
individuare ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) l’ambito territoriale di competenza riferito a specifiche attività e/o servizi;
adottare strumenti di gestione per le finalità previste dall’art. 5 a favore dei portatori di interessi
e della comunità locale;
attivare fusioni con altre aziende;
individuare gli atti di propria competenza da delegare in tutto o in parte al Presidente;
attivare, nell’ambito delle attività dell’Azienda, vertenze giudiziarie e resistenze in giudizio, definire transazioni e conciliazioni;
nominare, designare e revocare il collegio arbitrale;
definire la dotazione organica dell’Azienda;
prendere atto dei contratti collettivi di lavoro;
revocare l’incarico al Direttore in caso di inosservanza delle direttive impartite dal Consiglio di
amministrazione o dal Presidente, di responsabilità per colpa particolarmente grave o reiterata
anche a seguito di controlli interni attribuiti ad altri organi di controllo o di revisione o nuclei di
valutazione;
verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l’applicazione dei particolari modelli organizzativi e di gestione come previsti dall’art. 2, comma 4, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e
nei limiti fissati dal regolamento regionale, dallo Statuto e dal regolamento di organizzazione
dell’Azienda,
individuare risorse, direttive e obiettivi da assegnare al Direttore per i particolari ambiti gestionali
che al medesimo sono attribuiti anche in base ai modelli organizzativi adottati ai sensi
dell’articolo 7 del presente statuto.
esercitare ogni altra funzione secondo le competenze previste dalla legislazione vigente, dai regolamenti regionali e dal regolamento di organizzazione generale dell’Azienda.
Articolo 14
Il Presidente
1.
Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti con votazione
a scrutinio segreto, dura in carica 5 anni e può essere rieletto per il numero di mandati previsti per i
Consiglieri.
2.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
1. ha la rappresentanza legale dell’Azienda;
2. cura i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali
e socio-sanitari, con l’utenza e le relative rappresentanze e con le comunità locali;
3. dà impulso e promuove le strategie aziendali;
4. convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce l’ordine del giorno;
5. integra l’istruttoria degli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione;
6. firma i contratti relativi all’attività di gestione delegata al Presidente stesso dal Consiglio di Amministrazione e le convenzioni;
7. esercita nei confronti del Direttore quanto disciplinato dal primo comma dell’art. 15;
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
8.
9.
10.
11.
12.
13.
130
concede i congedi ordinari e straordinari retribuiti e le aspettative al Direttore;
autorizza il Direttore a prestare attività occasionali non incompatibili, al di fuori dell’orario di servizio;
esercita le funzioni di cui all’art. 13 dello Statuto, qualora gli siano in tutto o in parte delegate dal
Consiglio di amministrazione, ad esclusione di quelle relative ai punti 1, 3, 9, e 11;
in caso di necessità e di indifferibile urgenza può assumere i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente
successiva;
nomina, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Vicepresidente il quale sostituisce
il Presidente in caso di assenza o di impedimento;
esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti.
Articolo 15
Il Direttore
1.
Il Direttore è la figura dirigenziale apicale dell’Azienda, è il funzionario più elevato in grado e dipende
funzionalmente dal Presidente.
2.
Il Direttore:
1. partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Segretario e ne redige i
relativi verbali, apponendovi la propria firma,
2. autentica e rilascia copia degli atti,
3. cura l’aspetto giuridico degli affari di competenza dell’Azienda e ne riferisce agli organi
dell’Azienda;
4. cura la formale stesura delle deliberazioni adottate dal Consiglio, esprimendo il proprio parere
sulla legittimità dell’atto, provvede per la loro pubblicazione e per l’invio agli Organi che debbono pronunciarsi su di esse;
5. presiede le commissioni di gara e di concorso ed è responsabile delle relative procedure;
6. cura l’istruttoria di tutti i procedimenti amministrativi fino alla stesura del provvedimento finale da
sottoporre nei casi di rispettiva competenza al Consiglio o alla firma del Presidente;
7. cura tutti gli adempimenti ed atti inerenti alla gestione del personale nei termini e secondo le
modalità operative che saranno individuate nel regolamento di organizzazione generale
dell’Azienda
8. assume le spese per forniture e servizi, ivi comprese quelle in economia, entro la soglia di valori
prevista dal regolamento di organizzazione generale dell’Azienda;
9. è responsabile nei limiti delle risorse, delle direttive e degli obiettivi assegnati dal Consiglio di
Amministrazione o dal Presidente, della gestione amministrativa, economica e finanziaria
dell’Azienda, della correttezza amministrativa nonché dell’efficienza ed efficacia della gestione
in relazione alle risorse assegnate e alle attribuzioni conferite;
10. è competente in ordine agli adempimenti specificatamente previsti dalle vigenti normative, dallo
Statuto e dai regolamenti ed è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro in
vigore presso l’Azienda stessa;
11. Il Direttore esercita nell’ambito delle aree organizzativa, economale, giuridico- amministrativa,
del personale, della contabilità, le competenze gestionali salvo quelle che siano espressamente
attribuite nel dettaglio al Consiglio di Amministrazione dal regolamento di organizzazione generale dell’Azienda in base al particolare modello organizzativo e gestionale .
Articolo 16
Conferimento dell’incarico al Direttore
1.
Il Direttore è nominato, con atto motivato, dal Consiglio di Amministrazione fra soggetti in possesso
del diploma di laurea ed esperienza di almeno di 8 anni in qualifiche professionali che prevedono il
diploma di laurea come requisito di accesso nel settore pubblico oppure che abbiano ricoperto per
almeno 5 anni l’incarico di Direttore presso IPAB, incarichi direttivi o dirigenziali presso la Regione,
le Province Autonome, Aziende Pubbliche di Servizio alla Persona o in profili di qualifica dirigenziale
nel settore privato.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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2.
Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato di
durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha
nominato, eventualmente rinnovabile alla scadenza.
3.
L’incarico di Direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo e può essere revocato in caso di inosservanza delle direttive del Consiglio di amministrazione o del Presidente,
nonché per i casi previsti dall’art. 31, comma 4, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7.
Articolo 17
Organo di Revisione
1.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda nomina il Revisore Unico quale Organo di Revisione
dell’Azienda.
2.
Il Revisore Unico collabora con il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda nella sua funzione di
controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Azienda e attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione accompagnatoria.
3.
Per la definizione della durata dell’incarico e del suo eventuale rinnovo valgono le disposizioni previste dal regolamento regionale per l’Organo di Revisione.
Articolo 18
Autonomia regolamentare e disciplina delle attività istituzionali
1.
L’Azienda, nell’ambito della autonomia regolamentare che le è conferita, provvede - anche in coerenza con le prescrizioni indicate nei regolamenti regionali - alla adozione dei regolamenti previsti
dall’art. 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, ivi compreso quello di organizzazione generale
dell’Azienda ove sono regolate nel dettaglio le attribuzioni e le competenze del Direttore e del Consiglio di Amministrazione in coerenza con il modello organizzativo e gestionale previsto dall’art. 7
dello Statuto.
2.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda può adottare altri regolamenti interni per la disciplina di
attività istituzionali proprie dell’Azienda anche in ragione delle sue origini storiche e finalità specifiche nella erogazione di servizi e di assistenza.
3.
I regolamenti devono precisare i contenuti dei servizi offerti, i criteri di gestione, i destinatari, i criteri
di valutazione del bisogno e di accesso al servizio, la gestione economica-finanziaria e le tariffe,
ferma restando la conservazione dell’entità del patrimonio storicizzato all’atto della costituzione
dell’Azienda.
Articolo 19
Dotazione organica, Regolamento per il personale e formazione
1.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, su proposta del Direttore, stabilisce i limiti della dotazione organica del personale secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali
connesse agli obiettivi aziendali ed ai livelli dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità.
2.
Il regolamento per il personale, stabilisce, in conformità alla normativa nazionale e regionale, nel
rispetto della contrattazione collettiva, la disciplina del rapporto di lavoro.
3.
L’Azienda assicura la crescita professionale e la formazione continua del proprio personale, anche
attraverso l’organizzazione di adeguate attività formative.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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Articolo 20
Servizio di tesoreria
1.
L’Azienda affida il servizio di cassa e di tesoreria nel rispetto della normativa vigente e del proprio
regolamento di contabilità.
Articolo 21
Beni patrimoniali indisponibili
1.
I beni patrimoniali indisponibili dell’Azienda sono costituiti dai beni mobili ed immobili destinati in
modo diretto all’attività istituzionale. Essi trovano specifica annotazione nell’inventario.
2.
L’insieme dei beni patrimoniali indisponibili è incrementato a seguito di:
a. contributi pubblici o privati a destinazione vincolata;
b. eredità, legati e donazioni di beni mobili ed immobili a titolo di incremento del patrimonio indisponibile;
c. sopravvenienze attive specificamente a ciò destinate con delibera del Consiglio di Amministrazione.
3.
L’Azienda cura la conservazione e il mantenimento dei beni patrimoniali, con particolare attenzione
per i beni storico-artistici e con l’obiettivo della salvaguardia del patrimonio storicizzato all’atto della
costituzione dell’Azienda.
Articolo 22
Mezzi finanziari
1.
L’Azienda persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:
a. rendite patrimoniali;
b. somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
c. contributi pubblici e privati;
d. eredità, lasciti e donazioni senza vincolo di destinazione all’incremento del patrimonio indisponibile;
e. entrate derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni anche su base tariffaria;
f. entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali, nonché attività di
formazione e ricerca;
g. altre entrate.
2.
Tutte le risorse dell’Azienda sono destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle
finalità istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative vigenti.
Articolo 23
Tariffe
1.
L’Azienda, pur perseguendo l’obiettivo della copertura dei costi e nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, può prevedere agevolazioni tariffarie a favore dei soggetti individuati dall’Azienda
stessa o da coloro che contribuiscono alla sua attività mediante donazioni o lasciti testamentari e ciò
fino all’esaurimento della donazione e/o del lascito.
2.
Possono essere stabilite tariffe differenziate in relazione a particolari forme di erogazione dei servizi,
a particolari fasce di utenza tra cui i sordi, nonché all'erogazione di prestazioni accessorie.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
133
Articolo 24
Forme di controllo interne
1.
Il regolamento di contabilità aziendale prevede le seguenti forme di controllo interno:
a. controllo di regolarità amministrativa e contabile;
b. controllo di gestione;
c. valutazione del Direttore e della dirigenza;
d. valutazione e controllo strategico.
2.
Ai fini della valutazione del Direttore e del personale con incarico dirigenziale di cui al punto c) del
comma 1, il Consiglio di amministrazione dell’Azienda può istituire apposito Nucleo di valutazione o
avvalersi, sulla base di appositi convenzioni, del Nucleo di valutazione istituito presso altra Azienda
o presso le Organizzazioni delle aziende rappresentative a livello provinciale.
Articolo 25
Attività che residuano dopo la liquidazione dell’Azienda
1.
In caso di estinzione, i beni patrimoniali che residuano dopo la liquidazione dell’Azienda sono trasferiti a soggetti giuridici da individuare ai sensi dell’art. 15 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7.
Articolo 26
Approvazione dello Statuto e modifiche statutarie.
1.
Lo Statuto e le relative modifiche sono approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda e
dalla Giunta Regionale secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale.
2.
Lo Statuto e le relative modifiche diventano efficaci con l’iscrizione degli stessi nel registro delle Aziende come previsto dall’art. 18 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e sono pubblicati, per notizia nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
L’Azienda è in ogni caso tenuta a deliberare le modifiche statutarie necessarie alla soppressione dei
particolari modelli organizzativi e di gestione qualora ciò si renda necessario per il venir meno delle
condizioni che ne prevedono l’adozione ed il mantenimento.
3.
Articolo 27
Norme transitorie
1.
Il Direttore dell’Istituto Arcivescovile per Sordi in servizio alla data dell’iscrizione dell’Azienda nel
registro delle Aziende, assume l’incarico di Direttore dell’Azienda fino alla scadenza del mandato del
primo Consiglio di amministrazione dell’Azienda stessa.
Articolo 28
Norma finale
1.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applica la L.R. 21 settembre 2005,
n. 7, i regolamenti regionali e la normativa vigente.
LA SEGRETARIA DELLA GIUNTA REGIONALE
___________________________________________________________________________________
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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90687
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER KOMMISSION FÜR DIE UMWIDMUNG VON WALD, LANDWIRTSCHAFTLICHEM
GRÜN, BESTOCKTER WIESE UND WEIDE ODER
ALPINEM GRÜNLAND
vom 5. Februar 2014, Nr. 23/14
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA
TRASFORMAZIONE DI BOSCO, VERDE AGRICOLO, PRATO E PASCOLO ALBERATO O VERDE
ALPINO
del 5 febbraio 2014, n. 23/14
Gemeinde Pfitsch: Änderung des Landschaftsplanes - Umwidmung von Wald in bestockte Wiese und Weide gemäß Beschluss
des Gemeindeausschusses vom 18.11.2013,
Nr. 326
Comune di Val di Vizze: modifica del piano
paesaggistico - trasformazione da bosco in
prato e pascolo alberato in base alla deliberazione della Giunta comunale del 18/11/2013, n.
326
Die Kommission hat folgenden Sachverhalt
zur Kenntnis genommen:
La Commissione ha preso atto di quanto segue:
Die Gemeinde Pfitsch hat mit Beschluss des Gemeindeausschusses vom 18.11.2013, Nr. 326
eine Änderung zum Landschaftsplan beantragt,
betreffend die Umwidmung von Wald in bestockte
Wiese und Weide auf der Gp. 519/5, K.G. Pfitsch,
im Ausmaß von insgesamt 18.500 m².
Il Comune di Val di Vizze ha chiesto con deliberazione della Giunta comunale del 18/11/2013, n.
326, una modifica al piano paesaggistico, concernente la trasformazione da bosco in prato e
pascolo alberato sulla p.f. 519/5, C.C. Vizze, nella
misura complessiva di 18.500 m².
Die Kommission hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen:
La Commissione ha preso atto della seguente
normativa:
1.
in das Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr.
16, in geltender Fassung und insbesondere
in den Artikel 3 desselben (Landschaftsschutzgesetz);
1.
della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16,
e successive modifiche ed in particolare
dell’articolo 3 della stessa (Legge per la Tutela del paesaggio);
2.
in das Landesgesetz vom 11. August 1997,
Nr. 13, in geltender Fassung und insbesondere in den Artikel 19 desselben (Landesraumordnungsgesetz);
2.
della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13,
e successive modifiche ed in particolare
dell’articolo 19 della stessa (Legge urbanistica provinciale);
3.
in das Landesgesetz vom 21. Oktober 1996,
Nr. 21, in geltender Fassung und insbesondere in den Artikel 5 desselben (Forstgesetz);
3.
della legge provinciale 21 ottobre 1996, n.
21, e successive modifiche ed in particolare
dell’articolo 5 della stessa (Ordinamento forestale);
4.
in den Beschluss der Landesregierung
Nr. 3857 vom 23. Oktober 2006, in geltender
Fassung (Landschaftsplan der Gemeinde
Pfitsch);
4.
della deliberazione della Giunta provinciale n.
3857 del 23 ottobre 2006, e successive modifiche (Piano paesaggistico del Comune di Val
di Vizze);
5.
in den Beschluss des Landesforstkomitees
Nr. 35 vom 07.06.2013.
5.
della deliberazione del Comitato forestale
provinciale n. 35 del 07/06/2013.
In Anbetracht der Tatsache, dass keine negativen
Auswirkungen in hydrogeologischer, forstlich-ökologischer oder landschaftlicher Hinsicht zu erwarten sind, nimmt die Kommission den Antrag des
Gemeindeausschusses an.
In considerazione del fatto che non si prospettano
conseguenze negative di ordine idrogeologico,
forestale-ecologico oppure paesaggistico la Commissione accoglie la richiesta della Giunta comunale.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
135
Auf der Grundlage der genannten Prämissen
fasst die Kommission nach eingehender Diskussion mit Stimmeneinhelligkeit folgenden
In base alle premesse citate la Commissione dopo ampia discussione a voti unanimi
Beschluss:
delibera:
1.
Die Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Pfitsch betreffend die Umwidmung
von Wald in bestockte Wiese und Weide ist
gemäß Antrag des Gemeindeausschusses
genehmigt.
1.
La modifica al piano paesaggistico del Comune di Val di Vizze concernente la trasformazione da bosco in prato e pascolo alberato
è approvata come da richiesta della Giunta
comunale.
2.
Nach erfolgter endgültiger Genehmigung der
Änderung des Landschaftsplanes wird der
Gemeindebauleitplan von Amts wegen angepasst.
2.
Dopo l’approvazione definitiva della modifica
del piano paesaggistico, il piano urbanistico
comunale viene adeguato d’ufficio.
DER VORSITZENDE
DR. KONRAD STOCKNER
IL PRESIDENTE
DOTT. KONRAD STOCKNER
Verkürztes Verfahren
Procedimento abbreviato
Der Gemeinderat von Pfitsch hat mit Beschluss
Nr. 2 vom 13.03.2014 die gegenständliche Änderung gemäß Artikel 3 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, vollinhaltlich angenommen.
Il Consiglio comunale di Val di Vizze ha pienamente condiviso la modifica di cui trattasi con
deliberazione n. 2 del13/03/2014 ai sensi dell’articolo 3 comma 5 della legge provinciale del 25
luglio 1970, n. 16.
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und
tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft.
Questa deliberazione è pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
136
90675
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER KOMMISSION FÜR NATUR,
LANDSCHAFT UND RAUMENTWICKLUNG
vom 6. Februar 2014, Nr. 2/14
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA
NATURA, IL PAESAGGIO E LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO
del 6 febbraio 2014, n. 2/14
Gemeinde Eppan a.d.W.: Änderung des Landschaftsplanes
Comune di Appiano s.S.d.V.: Modifica del piano paesaggistico
Die Kommission für Natur, Landschaft und
Raumentwicklung hat folgenden Sachverhalt
zur Kenntnis genommen:
La Commissione per la natura, il paesaggio e
lo sviluppo del territorio ha preso atto di
quanto segue:
Die Gemeinde Eppan a.d.W. hat mit Beschluss
des Gemeindeausschusses vom 03.12.2013, Nr.
928 eine Abänderung zum Landschaftsplan der
Gemeinde Eppan beantragt, betreffend die Reduzierung einer Bannzone um 550 m² an der Nordseite der Gp. 2231, K.G. Eppan, in der Örtlichkeit
Reinsperg.
Il Comune di Appiano s.S.d.V. ha chiesto con
delibera della Giunta comunale del 03/12/2013, n.
928 una modifica al piano paesaggistico del Comune di Appiano, concernente la riduzione di una
zona di rispetto di 550 mq sul lato nord della p.f.
2231, C.C. Appiano, in località Monteriva.
Die Änderung soll die Verlegung und Wiedererrichtung eines Gebäudes ermöglichen.
La modifica dovrà rendere possibile lo spostamento e la ricostruzione di un edificio.
Durch die Verlegung des bestehenden Nebengebäudes erfolgt im Bereich des denkmalgeschützten Ensembles Reinsperg eine Aufwertung
des Landschaftsbildes, während die Angliederung
des zusätzlichen Gebäudes an eine bestehende
Häusergruppe nicht zur Zersiedelung beiträgt.
Aus diesem Grund und in Anbetracht des positiven Gutachtens des Amtes für Bau- und Kunstdenkmäler, stimmt die Kommission für Natur,
Landschaft und Raumentwicklung dem Antrag
der Gemeinde Eppan zu und befürwortet die Reduzierung der landschaftlichen Bannzone.
Con lo spostamento dell’esistente edificio secondario avviene una rivalutazione del quadro paesaggistcio nei pressi dell’ensemble Reinsperg
soggetto a tutela architettonica ed artistica, mentre l’aggregazione di un ulteriore edificio al gruppo
di case esistenti non contribuisce alla dispersione
edilizia. Per questo motivo e considerando il parere positivo dell’Ufficio Beni architettonici ed artistici, la Commissione per la natura, il paesaggio e lo
sviluppo del territorio approva la richiesta del
Comune di Appiano e acconsente alla riduzione
della zona di rispetto paesaggistica.
Die Kommission für Natur, Landschaft und
Raumentwicklung hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen:
La Commissione per la natura, il paesaggio e
lo sviluppo del territorio ha preso atto della
seguente normativa:
1.
in das Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr.
16 (Landschaftsschutzgesetz);
1.
della legge provinciale 25 luglio 1970,
n. 16 (Legge di tutela del paesaggio);
2.
in das Dekret des Landeshauptmannes vom
22. Oktober 2007, Nr. 56 (Durchführungsverordnung zum Landschaftsschutzgesetz);
2.
del decreto del Presidente della Provincia del
22 ottobre 2007, n. 56 (Regolamento di esecuzione alla legge sulla tutela del paesaggio);
3.
in den Beschluss der Landesregierung vom
01.03.2010, Nr. 356 (Landschaftsplan der
Gemeinde Eppan a.d.W.).
3.
della delibera della Giunta Provinciale del
01/03/2010, n. 356 (Piano paesaggistico del
Comune di Appiano s.S.d.V.).
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
137
Auf der Grundlage der oben genannten Prämissen fasst die Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung nach eingehender
Diskussion mit Stimmeneinhelligkeit folgenden
In base alle premesse sopraccitate la Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo
del territorio dopo ampia discussione a voti unanimi
Beschluss:
delibera:
1. Die Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Eppan a.d.W. betreffend die Reduzierung einer landschaftlichen Bannzone in
der Örtlichkeit Reinsperg ist gemäß eigener
graphischer Unterlage i.M. 1:5.000 (siehe Antrag der Gemeinde) im Sinne des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, genehmigt.
1. La modifica al piano paesaggistico del Comune di Appiano s.S.d.V. concernente la riduzione di una zona di rispetto paesaggistica
in località Monteriva è approvata secondo la
cartografia apposita in scala 1:5.000 (vedi richiesta del Comune) ai sensi della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16.
2. Nach erfolgter endgültiger Genehmigung der
Änderung des Landschaftsplanes wird der
Gemeindebauleitplan von Amts wegen angepasst.
2. Dopo l’approvazione definitiva della modifica
del piano paesaggistico, il piano urbanistico
comunale viene adeguato d’ufficio.
DER VORSITZENDE
DR. ING. ANTON ASCHBACHER
IL PRESIDENTE
DOTT. ING. ANTON ASCHBACHER
Verkürztes Verfahren
Procedimento abbreviato
Der Gemeinderat von Eppan a.d.W. hat mit
Beschluss Nr. 17 vom 19.03.2014 die gegenständliche Änderung gemäß Artikel 3 Absatz 5
des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16,
vollinhaltlich angenommen.
Il Consiglio comunale di Appiano s.S.d.V. ha pienamente condiviso la modifica di cui trattasi
con delibera n. 17 del 19.03.2014 ai sensi dell’articolo 3 comma 5 della legge provinciale del 25
luglio 1970, n. 16.
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und
tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft.
Questa delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
138
90674
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER KOMMISSION FÜR DIE UMWIDMUNG VON WALD, LANDWIRTSCHAFTLICHEM
GRÜN, BESTOCKTER WIESE UND WEIDE ODER
ALPINEM GRÜNLAND
vom 20. Februar 2014, Nr. 25/14
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA
TRASFORMAZIONE DI BOSCO, VERDE AGRICOLO, PRATO E PASCOLO ALBERATO O VERDE
ALPINO
del 20 febbraio 2014, n. 25/14
Gemeinde Jenesien: Änderung des Landschaftsplanes - Umwidmung von Wald in
Landwirtschaftsgebiet gemäß Beschluss des
Gemeindeausschusses vom 07.01.2014, Nr. 7
Comune di San Genesio Atesino: modifica del
piano paesaggistico - trasformazione da bosco in zona agricola in base alla delibera della
Giunta comunale del 07/01/2014, n. 7
Die Kommission hat folgenden Sachverhalt
zur Kenntnis genommen:
La Commissione ha preso atto di quanto segue:
Die Gemeinde Jenesien hat mit Beschluss des
Gemeindeausschusses vom 07.01.2014, Nr. 7
eine Änderung zum Landschaftsplan beantragt,
betreffend die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet auf den Gp.en 2675 und 2681, K.G.
Jenesien, im Ausmaß von insgesamt 3.000 m².
Il Comune di San Genesio Atesino ha chiesto con
delibera della Giunta comunale del 07/01/2014, n.
7, una modifica al piano paesaggistico, concernente la trasformazione da bosco in zona agricola
sulle pp.ff. 2675 e 2681, C.C. San Genesio, nella
misura complessiva di 3.000 mq.
Die Kommission hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen:
La Commissione ha preso atto della seguente
normativa:
1.
in das Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr.
16, in geltender Fassung und insbesondere
in den Artikel 3 desselben (Landschaftsschutzgesetz);
1.
della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16,
e successive modifiche ed in particolare dell’articolo 3 della stessa (Legge per la Tutela
del paesaggio);
2.
in das Landesgesetz vom 11. August 1997,
Nr. 13, in geltender Fassung und insbesondere in den Artikel 19 desselben (Landesraumordnungsgesetz);
2.
della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13,
e successive modifiche ed in particolare dell’articolo 19 della stessa (Legge urbanistica
provinciale);
3.
in das Landesgesetz vom 21. Oktober 1996,
Nr. 21, in geltender Fassung und insbesondere in den Artikel 5 desselben (Forstgesetz);
3.
della legge provinciale 21 ottobre 1996, n.
21, e successive modifiche ed in particolare
dell’articolo 5 della stessa (Ordinamento forestale);
4.
in den Beschluss der Landesregierung Nr.
2240 vom 19. Juni 2006 (Landschaftsplan
der Gemeinde Jenesien).
4.
della deliberazione della Giunta provinciale n.
2240 del 19 giugno 2006 (Piano paesaggistico del Comune di San Genesio).
In Anbetracht der Tatsache, dass keine negativen
Auswirkungen in hydrogeologischer, forstlich-ökologischer oder landschaftlicher Hinsicht zu erwarten sind, nimmt die Kommission den Antrag des
Gemeindeausschusses mit der Auflage einer
landschaftlichen Ausgleichsmaßnahme an.
In considerazione del fatto che non si prospettano
conseguenze negative di ordine idrogeologico, forestale-ecologico oppure paesaggistico la Commissione accoglie la richiesta della Giunta comunale con la prescrizione di una misura di compensazione paesaggistica.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
139
Auf der Grundlage der genannten Prämissen
fasst die Kommission nach eingehender Diskussion mit Stimmeneinhelligkeit folgenden
In base alle premesse citate la Commissione dopo ampia discussione a voti unanimi
Beschluss:
delibera:
1.
Die Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Jenesien betreffend die Umwidmung
von Wald in Landwirtschaftsgebiet ist gemäß
Antrag des Gemeindeausschusses genehmigt.
1.
La modifica al piano paesaggistico del Comune di San Genesio Atesino concernente la
trasformazione da bosco in zona agricola è
approvata come da richiesta della Giunta comunale.
2.
Als Ausgleichsmaßnahmen sind die Pflanzung eines Einzelbaumes im Bereich der
Kehre im Westen und die Anlage eines
3 m breiten Gehölzstreifens längs der Straßenböschung vorzusehen.
2.
Come misura di compensazione sono previste la messa a dimora di un albero singolo
nei pressi del tornante a ovest e la realizzazione di una fascia arbustiva larga 3 m lunga
la scarpata della strada.
3.
Zudem erfolgt die Richtigstellung der Waldabgrenzung auf der östlichen Fläche gemäß
aktuellem Luftbild.
3.
Inoltre viene effettuata la rettifica della delimitazione di bosco sulla superficie orientale in
base alla ripresa aerea.
4.
Nach erfolgter endgültiger Genehmigung der
Änderung des Landschaftsplanes wird der
Gemeindebauleitplan von Amts wegen angepasst.
4.
Dopo l’approvazione definitiva della modifica
del piano paesaggistico, il piano urbanistico
comunale viene adeguato d’ufficio.
DER VORSITZENDE
DR. GEORG PRAXMARER
IL PRESIDENTE
DOTT. GEORG PRAXMARER
Verkürztes Verfahren
Procedimento abbreviato
Der Gemeinderat von Jenesien hat mit Beschluss Nr.
8 vom 26.03.2014 die gegenständliche Änderung gemäß Artikel 3 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 25.
Juli 1970, Nr. 16, vollinhaltlich angenommen.
Il Consiglio comunale di San Genesio Atesino ha pienamente condiviso la modifica di cui trattasi con delibera n. 8 del 26/03/2014 ai sensi dell’articolo 3 comma
5 della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16.
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen
Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und tritt am Tag
nach seiner Veröffentlichung in Kraft.
Questa delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ed entra
in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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90650
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 1. April 2014, Nr. 393
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 1 aprile 2014, n. 393
Regelung der teuren onkologischen Arzneien
für ihre Anlastung im Rahmen der interregionalen Krankenmobilität
Disciplina dei farmaci oncologici ad alto costo
ai fini dell’addebito in mobilità sanitaria interregionale
Nach Einsichtnahme in den Artikel 19 des Gesetzes 833/78, in geltender Fassung, welcher den
Grundsatz des Rechts auf freie Wahl des Arztes
und des Behandlungsortes im Rahmen der sachlichen Grenzen der Organisation der Gesundheitsdienste festlegt.
Visto l’art. 19 della L. 833/78, e successive modifiche ed integrazioni, che sancisce il principio del
diritto alla libera scelta del medico e del luogo di
cura nei limiti oggettivi dell’organizzazione dei
servizi sanitari.
Nach Einsichtnahme in den Art. 12, Absatz 3 des
gesetzesvertretenden Dekretes 502/92, in geltender Fassung, welcher vorsieht, dass bei der Verteilung des Gesundheitsfonds unter den Regionen und Autonomen Provinzen auch die Mobilität
der wichtigsten Gesundheitsleistungen berücksichtigt werden muss, die aufgrund einer detaillierten und fallbezogenen Rechnungslegung
durch die Sanitätsbetriebe über die Regionen und
Autonomen Provinzen verrechnet wird.
Visto il comma 3 dell’art. 12 del D. Lgs. 502/92,
nel testo vigente, il quale prevede che nel riparto
del fondo sanitario tra le Regioni e Province Autonome si tenga conto anche della mobilità dei
principali prodotti sanitari, da compensare sulla
base di contabilità analitiche per singolo caso
fornite dalle Aziende sanitarie attraverso le Regioni e le Province Autonome.
Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 559 vom 30.03.2010 betreffend
die „Regelung der teuren onkologischen Arzneien
für ihre Anlastung im Rahmen der interregionalen
Krankenmobilität“.
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n.
559 del 30.03.2010, avente per oggetto la
“Disciplina dei farmaci oncologici ad alto costo ai
fini dell’addebito in mobilità sanitaria”.
Festgehalten, dass - in Anwendung des vorhergehenden Absatzes - die Konferenz zwischen Staat,
Regionen und Autonomen Provinzen am 16. April
2001 einen „Einheitstext“ über die Verrechung der
interregionalen Krankenmobilität in geltender Fassung genehmigt hat, in welchem die Grundsätze,
die durchzuführenden Maßnahmen, die Abläufe
sowie der Aufbau der Datensätze der obgenannten Verrechnung festgehalten werden.
Constatato che, in applicazione del precedente
comma, la Conferenza Stato-Regioni e Province
Autonome ha approvato in data 16 aprile 2001 il
“Testo Unico” per la compensazione della mobilità sanitaria interregionale e successive modifiche,
nel quale sono specificati i principi, le modalità di
attuazione, le fasi ed i tracciati record della predetta compensazione.
Nach Einsichtnahme in den Vorschlag „interregionales Abkommen zur Verrechnung der Krankenmobilität fürs Jahr 2013“; dieser Vorschlag
wird von der Gesundheitskommission genehmigt
werden und enthält die neue Tabelle über die
Aufrechnung der besonders teuren onkologischen
Arzneien; diese Tabelle wurde am 21.01.14 von
der Gruppe der technischen Referenten für interregionale Krankenmobilität auf Vorschlag der
gesamtstaatlichen technischen PharmazeutikGruppe genehmigt.
Vista la proposta di Accordo interregionale per la
compensazione della mobilitá sanitaria versione
in vigore per l’attività dell’anno 2013, che verrá
approvato dalla Commissione Salute e che riporta
la nuova tabella relativa alla compensazione dei
farmaci oncologici ad alto costo, approvata in
data 21 gennaio 2014 dal Gruppo dei referenti
tecnici della mobilità sanitaria interregionale su
proposta del gruppo tecnico nazionale della farmaceutica.
Die Regionen und die Autonomen Provinzen, welche in der Lage sind, die Arznei von der Leistung
Le Regioni e le Province Autonome che saranno
in grado di scorporare il farmaco dalla prestazio-
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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auszugliedern, sind ermächtigt, diese in der Datei
F „Medikamentenverabreichung„ über die Krankenmobilität und unter Befolgung der internen
Regelung zu verrechnen.
ne, avranno la facoltà di addebitarlo in mobilità
nel file F “somministrazione di farmaci” secondo
le regole vigenti al proprio interno.
Nach Einsichtnahme in den Auszug aus der Sitzungsniederschrift des Landeskomitees für die
Planung im Gesundheitswesen vom 21. März
2014, welches zur gegenständlichen Tariffestsetzung und zur Anwendung derselben ein positives
Gutachten abgegeben hat
Visto l’estratto di verbale della riunione del Comitato provinciale per la programmazione sanitaria
tenutasi il 21 marzo 2014, che reca il parere favorevole espresso dal medesimo in ordine alla determinazione delle tariffe come al presente atto e
conseguente applicazione;
Aufgrund der oben geschilderten Sachlage wird
von der Landesregierung einstimmig und in gesetzlich vorgeschriebener Form folgendes
Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Provinciale a voti unanimi espressi nei modi di legge
beschlossen:
delibera :
1. Die folgende Liste der besonders teuren on-
1.
kologischen Arzneien, welche bei ambulanter
Leistungserbringung sowie im Day Hospital
verabreicht werden und gesondert in der Datei F "Arzneiverabreichung" verrechnet werden können, wird genehmigt.
Principio
attivo /
Wirkstoff
L01XC07
L01XC07
L01XC06
V10XX02
L01XC03
L01XX32
L01BA04
L01BA04
L01XC02
L01XC02
L01BB07
L01XE09
L01XC05
L01XC05
L01DB01
L01DB01
L01BB04
L01DB01
L01XX08
L01CX01
L01CX01
L01BC07
L01XC04
L01XC04
L01BB06
Viene approvato il seguente elenco di farmaci oncologici ad alto costo, somministrabili sia
in regime ambulatoriale sia in Day Hospital,
che potranno essere addebitati separatamente nel file F “somministrazione di farmaci”:
Descrizione Principio
attivo /
Wirkstoffbeschreibung
Codice
minsan/
MinSan-Code
BEVAC1ZUMAB
BEVACIZUMAB
CETUXIMAB
IBRITUMOMAB TIUXETANO
TRASTUZUMAB
BORTEZOMIB
PEMETREXED
PEMETREXED
RITUXIMAB
RITUXIMAB
NELARABINA
TEMSIROLIMUS
PANITUMUMAB
PANITUMUMAB
doxorubicina cloridrato
(pegilato)
doxorubicina cloridrato
(pegilato)
cladribina
doxorubicina cloridrato
(liposomiale)
pentostatina
trabectedina
trabectedina
azacitidina
Alemtuzumab
Alemtuzumab
Clofarabina
036680027
036680015
036584035
036311013
034949014
036559019
036587018
036587020
033315019
033315021
038116012
038327019
038347035
038347011
033308014
AVASTIN 25MG/ML 1FL 4ML
AVASTIN 25MG/ML 1FL 16ML
ERBITUX 5MG/ML IV FL 20ML
ZEVALIN 1,6MG/ML KIT IV 1FL
HERCEPTIN 150MG IV 1 FL 150
VELCADE 1FL 3,5MG 10ML
ALIMTA IV 1 FL 500 MG
ALIMTA IV 1 FL 100 MG
MABTHERA IV 2 FL 100 MG 10ML
MABTHERA IV 1 FL 500 MG 50ML
ATRIANCE 5MG/ML 6FL 50ML
TORISEL IV 30MG 1FL 1,8ML
VECTIBIX 20MG/ML IV 1FL 20ML
VECTIBIX 20MG/ML IV 1FL 5ML
CAELYX 2 MG/ML 10 ML 1FL
033308038
CAELYX 2 MG/ML 25 ML 1FL
029005016
035189012
LEUSTATIN I.V. 7FL 10 ML 10MG
MYOCET*IV 2 SET/3 FLAC.50 MG
028645012
038165015
038165027
038996017
035274024
035274012
037409012
NIPENT*IV 1 FL 10 MG
YONDELIS 1FL 0,25MG
YONDELIS 1 FL 1MG
VIDAZA SC 1FL 100MG 25 MG/ML
MABCAMPATH 3 FL 1ML 30 mg/ml
MABCAMPATH 3 FL 3ML 10 mg/ml
EVOLTRA 4 FL 20 ML 1 mg/ml
Nome commerciale /
Handelsname
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
Principio
attivo /
Wirkstoff
L01AD05
L03AX16
L01XX41
L03AX15
L01XC10
L01XC10
L01XC11
L01XC11
L01XC12
L01XC12
L01CD04
L01XC09
L01XC09
Descrizione Principio
attivo /
Wirkstoffbeschreibung
Fotemustina
Plerixafor
Eribulina
Mifamurtide
Ofatumumab
Ofatumumab
Ipilimumab
Ipilimumab
Brentuximab vedotin
Brentuximab vedotin
Cabazitaxel
Catumaxomab
Catumaxomab
142
Codice
minsan/
MinSan-Code
Nome commerciale /
Handelsname
029376011
039587011
041021015
039549011
039826033
039826019
041275013
041275025
E01106010
E01150010
041013018
039223019
039223021
MUPHORAN 1 FL 208 MG
MOZOBIL SC 1FL 24mg 20mg/ml
HALAVEN IV 1FL 2 ml 0,44mg/ml
MEPACT 1 FL 4MG
ARZERRA 1FL 1000mg/50ml
ARZERRA 3FL 100mg/5ml
YERVOY 1 FL 10 ML 5mg/ml
YERVOY 1 FL 40 ML 5mg/ml
ADCETRIS 50 MG 1 FL (Millenium USA)
ADCETRIS 1 FL 50 MG (Takeda UK)
JEVTANA IV 1 FL 1,5ML 60MG
REMOVAB 1 SIR 10MCG+1 CAN
REMOVAB 1 SIR 50 MCG+1CAN
2. Für die im Verzeichnis angeführten Arzneien,
2. Per i farmaci in elenco compensati tramite il
die im Rahmen eines Day-Hospital-Aufenthaltes bei DRGs 409, 410 und 492 verwendet wurden und durch das F-File aufgerechnet werden, wird der Tarif der vorgenannten
DRGs für alle Zugänge um 90% herabgesetzt.
Das neue Verzeichnis der besonders teuren
onkologischen Arzneien ab der Verrechnung
der interregionalen Krankenmobilität 2013
anzuwenden.
Das unter Punkt 1 angeführte Arzneiverzeichnis, kann mit entsprechendem Rundschreiben des Amtes für Gesundheitsökonomie periodisch aktualisiert werden, aufgrund der neuen besonders teuren Arzneien,
die in Zukunft verfügbar sein werden und unter Berücksichtigung der in diesem Beschluss
festgehaltenen Grundsätze und des Einheitstextes zur interregionalen Krankenmobilität.
file F ed utilizzati durante i Day hospital per i
DRG 409, 410 e 492, la tariffa dei predetti
DRG dovrà essere abbattuta del 90% per tutti gli accessi.
3.
4.
3. Di utilizzare il nuovo elenco dei farmaci onco-
4.
logici ad elevato costo a partire dalla compensazione della mobilità sanitaria interregionale 2013.
L’elenco dei farmaci di cui al punto 1 potrà
essere periodicamente aggiornato, con apposita circolare dell’Ufficio Economia Sanitaria, in base ai nuovi farmaci ad alto costo che
saranno disponibili in futuro, tenuto conto dei
principi fissati con la presente deliberazione e
del Testo Unico della mobilità sanitaria interregionale.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. ARNO KOMPATSCHER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. ARNO KOMPATSCHER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. EROS MAGNAGO
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. EROS MAGNAGO
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
143
90647
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 8. April 2014, Nr. 411
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 8 aprile 2014, n. 411
Ernennung der Mitgliedern der Kommissionen, die für die Genehmigung des Gesamtplanes für die Nutzung der öffentlichen Gewässer
der Autonomen Provinz Bozen zuständig sind
Nomina dei membri dei comitati competenti
per l'approvazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia
Autonoma di Bolzano
Der Art. 8 des D.P.R. 381/1974 sieht die Vorschriften für die Erstellung, die Genehmigung und
die Aktualisierung des Gesamtplanes für die Nutzung der öffentlichen Gewässer vor.
L’art. 8 del D.P.R. 381/1974 prevede la disciplina
per la formazione, l’approvazione e l’aggiornamento del Piano generale di Utilizzazione delle
acque pubbliche.
Am 1.08.2006 hat die Autonome Provinz Bozen
ein Vereinbarungsprotokoll mit dem Minister für
Umwelt und Bodenschutz, mit der Autonomen
Provinz Trient und der Region Veneto unterzeichnet, das eine gemeinsame technische Bewertung des Planes von Seiten der Autonomen
Provinz Bozen, der Behörden der Einzugsgebiete
des Etsch Flusses und der oberen Adria, der Autonomen Provinz Trient und der Region Veneto
vorsieht.
In data 1.08.2006 la Provincia Autonoma di Bolzano ha stipulato un Protocollo d’intesa con il
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio,
con la Provincia Autonoma di Trento e con la Regione Veneto, che prevede una valutazione tecnica congiunta del piano da parte della Provincia
Autonoma di Bolzano, delle Autorità di bacino del
fiume Adige e dell’Alto Adriatico, della Provincia
autonoma di Trento e della Regione Veneto.
Der Beschluss der Landesregierung vom 23.07.
2007, Nr. 2458, hat das Vorprojekt des Gesamtplanes für die Nutzung der öffentlichen Gewässer
der Autonomen Provinz Bozen genehmigt und die
Mitglieder der paritätischen Kommission ernannt,
welche die Autonome Provinz Bozen vertreten.
La deliberazione della Giunta Provinciale del
23.07.2007 n. 2458 ha approvato il documento
preliminare del Piano generale di utilizzazione
delle acque pubbliche della Provincia Autonoma
di Bolzano e ha nominato i membri del comitato
paritetico, che rappresentano la Provincia Autonoma di Bolzano.
Der Beschluss der Landesregierung vom 29.06.
2009, Nr. 1735 hat den Vorentwurf des Gesamtplanes für die Nutzung der öffentlichen Gewässer
genehmigt und ein Mitglied der paritätischen
Kommission ersetzt.
La deliberazione della Giunta Provinciale del
29.06.2009 n. 1735 ha approvato il progetto preliminare del Piano generale per l’utilizzazione
delle acque pubbliche e ha sostituito un membro
del comitato paritetico.
Der Punkt 7 des obgenannten Beschlusses hat
wegen fehlender Besetzung der Ressortdirektion
für Raumordnung, Umwelt und Energie, die Direktorin der ex Abteilung 37 beauftragt, die Autonome Provinz Bozen bei der gemeinsamen technischen Bewertung zu vertreten gemäß Art. 2,
Absätze 3 und 4 des vom Minister für Umwelt und
Bodenschutz sowie von den betroffenen Landeshauptleuten bzw. Regionalpräsidenten unterzeichneten Einvernehmungsprotokolls vom 01.08.
2006.
Il punto 7 della suddetta deliberazione ha incaricato la direttrice della ex Ripartizione 37, in assenza del direttore del Dipartimento urbanistica,
ambiente ed energia, di rappresentare la Provincia autonoma di Bolzano alla valutazione tecnica
congiunta, ai sensi dell’art. 2 commi 3 e 4 del
Protocollo d’intesa, stipulato in data 1.08.2006 e
sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e dai Presidenti delle Province
autonome e Regioni interessate.
Es gab Veränderungen in der Organisation des
Landespersonals und deshalb ist es notwendig
eine neue Ernennung der Mitgliedern der paritätischen Kommission vorzunehmen.
Vi sono state modifiche nell’organizzazione dell’amministrazione provinciale e pertanto è necessario procedere ad una nuova nomina dei membri
del comitato paritetico.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
144
Die Funktion des Direktors des Ressorts Raumentwicklung, Umwelt und Energie, der beauftragt
ist, gemäß Art. 2, Absätze 3 und 4 des obgenannten Protokolls, die Autonome Provinz Bozen bei
der gemeinsamen technischen Bewertung zu vertreten, ist besetzt, und deshalb gibt es die Notwendigkeit eines Stellvertreters nicht mehr.
La funzione di Direttore del Dipartimento Sviluppo
del Territorio, Ambiente e Energia, preposto a
rappresentare la Provincia autonoma di Bolzano
alla valutazione tecnica congiunta, ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4 del sopraccitato Protocollo
d’intesa è coperta e pertanto non vi è più la necessità di un sostituto.
Dies vorausgeschickt,
Tutto ció premesso
beschließt
delibera
die Landesregierung, einstimmig und in gesetzlicher Form:
la Giunta provinciale, ad unanimità di voti legalmente espressi:
1. als Mitglieder der Paritätischen Kommission
gemäß Art. 8 des D.P.R. 381/1974 werden für die
Autonome Provinz Bozen folgende Vertreter ernannt:
1. sono nominati i seguenti membri del comitato
paritetico ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 381/1974
quali rappresentanti della Provincia Autonoma di
Bolzano:
a)
b)
c)
Geom. Ernesto Scarperi – Direktor des
Amtes für Gewässerschutz
Dr. Rudorf Pollinger – Direktor der Abteilung Wasserschutzbauten
Dr. Helmut Schwarz – Direktor des Verwaltungsamtes für Umwelt.
a)
b)
c)
geom. Ernesto Scarperi – direttore dell’Ufficio tutela acque;
dott. Rudolf Pollinger – direttore della Ripartizione opere idrauliche;
dott. Helmut Schwarz – direttore dell’Ufficio amministrativo ambiente.
2. Die Autonome Provinz Bozen wird bei der gemeinsamen technischen Bewertung des Gesamtplanes für die Nutzung der öffentlichen Gewässer
der Autonomen Provinz Bozen vom Direktor des
Ressorts Raumentwicklung, Umwelt und Energie
vertreten.
2. La Provincia Autonoma di Bolzano nella valutazione tecnica congiunta del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia
Autonoma di Bolzano è rappresentata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo del Territorio, Ambiente e Energia.
3. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht.
3. La presente deliberazione viene pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. ARNO KOMPATSCHER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. ARNO KOMPATSCHER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. EROS MAGNAGO
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. EROS MAGNAGO
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
145
90683
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Gemeinden der Provinz Bozen
Gemeinde Vintl
Comuni in provincia di Bolzano
Comune di Vandoies
GEMEINDERATSBESCHLUSS
vom 18. März 2014, Nr. 12
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del 18 marzo 2014, n. 12
Berichtigung eines materiellen Fehlers in der
grafischen Unterlage des Bauleitplanes der
Gemeinde Vintl gemäß Art. 21, Abs. 4, des
L.G. Nr. 13 vom 11.08.1997
Correzione di un errore materiale presente
nella rappresentazione grafica del piano urbanistico del Comune di Vandoies ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.P. 11.08.1997, n. 13
Es wird vorausgeschickt, dass in einem Teil des
Bauleitplanes der Gemeinde Vintl, und zwar im
Flächenwidmungsplan, das Gebäude auf Bp. 279
K.G. Weitental als „Gebäude unter Denkmalschutz“ ausgewiesen ist;
Premesso che in una parte del piano urbanistico
del Comune di Vandoies, e cioè nel piano di zonizzazione, l'edificio sulla p.ed. 279 C.C. Vallarga
è individuato come „edificio sottoposto a tutela
monumentale“;
Nach Einsichtnahme in den Grundbuchsauszug
der Bp. 279 K.G.Weitental und festgestellt, dass
das genannte Gebäude keiner Denkmalschutzbindung unterliegt;
Visto l'estratto tavolare della p.ed. 279 C.C. Vallarga ed accertato che l'edificio citato non è sottoposto a vincolo di tutela storico-artistica;
Festgestellt, dass es sich bei dieser Ausweisung
im Flächenwidmungsplan somit um einen Fehler
handelt, der zu berichtigen ist;
Accertato che quindi quest'individuazione nel piano di zonizzazione rappresenta un errore che è
da correggere;
Nach Einsichtnahme in den Art. 21, Abs. 4, des
L.G. Nr. 13 vom 11.08.1997, aus welchem hervorgeht, dass die Berichtigung materieller Fehler
in den grafischen Darstellungen des Bauleitplanes kein Verfahren zur Änderung des Bauleitplanes erfordert, sondern dass diese Berichtigung
vom Gemeinderat beschlossen und der Landesabteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung übermittelt wird, welche die Dokumente berichtigt und die Maßnahme im Amtsblatt der Region veröffentlicht;
Visto l'art. 21, comma 4, della L.P. 11.08.1997, n.
13, dal quale risulta che la correzione di errori
materiali presenti nelle rappresentazioni grafiche
del piano urbanistico non richiede la procedura di
variante al piano urbanistico, ma gli atti di rettifica
sono deliberati dal consiglio comunale e trasmessi alla Ripartizione Provinciale Natura, Paesaggio
e Sviluppo del Territorio, che apporta la correzione ai documenti e pubblica il provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione;
Festgestellt, dass der obgenannte Fehler somit
gemäß Art. 21, Abs. 4, des L.G. Nr. 13 vom
11.08.1997 berichtigt werden kann;
Accertato che quindi l'errore succitato può essere
corretto ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.P.
11.08.1997, n. 13;
Nach Einsichtnahme in die geltende Gemeindesatzung;
Visto lo Statuto vigente del Comune;
Nach Einsichtnahme in die Bestimmungen des
E.T.G.O.;
Viste le disposizioni del T.U.O.C.;
Nach Einsicht in die vom Art. 16 des Regionalgesetzes Nr. 10 vom 23.10.1998 vorgeschriebenen
positiven Gutachten;
Visti i pareri positivi previsti dall’art. 16 della Legge Regionale n. 10 del 23.10.1998;
Nach kurzer Besprechung;
Dopo breve discussione;
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
146
beschließt
il consiglio comunale con 18 voti favorevoli, 0 voti
contrati e 1 voti astenuti espressi per alzata di
mano (19 presenti e votanti)
der Gemeinderat mit 18 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen und 1 Enthaltungen ausgedrückt mittels
Handerheben (19 Anwesende und Abstimmende):
delibera
1.
Die folgende Berichtigung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Vintl gemäß Art.
21, Abs. 4, des L.G. Nr. 13 vom 11.08.1997
vorzunehmen: Löschung der Ausweisung als
„Gebäude unter Denkmalschutz“ der Bp. 279
K.G. Weitental.
1.
Di procedere alla seguente correzione del
piano di zonizzazione del Comune di Vandoies ai sensi dell'art. 21, comma 4, della
L.P. 11.08.1997, n. 13: cancellazione dell'individuazione come „edificio sottoposto a tutela monumentale“ della p.ed. 279 C.C. Vallarga.
2.
Darauf hinzuweisen, dass gegenständliche
Maßnahme keine Ausgabenverpflichtung bedingt.
2.
Di dare atto che il presente provvedimento
non comporta impegno di spesa.
3.
Eine Ablichtung des gegenständlichen Beschlusses an die Autonome Provinz Bozen Landesabteilung Natur, Landschaft und
Raumentwicklung zu übermitteln.
3.
Di trasmettere una copia della presente deliberazione alla Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del Territorio.
4.
Mit getrenntem Votum einstimmig den gegenständlichen Beschluss im Sinne des Art.
79 des E.T.G.O. unverzüglich für vollstreckbar zu erklären, um das Verfahren zur Berichtigung des Bauleitplanes umgehend einleiten zu können.
4.
Di dichiarare con ulteriore votazione con esito unanime immediatamente esecutiva la
presente deliberazione ai sensi dell'art. 79
del T.U.O.C. per poter avviare immediatamente la procedura per la correzione del piano urbanistico.
BÜRGERMEISTER
DR. WALTER HUBER
IL SINDACO
DOTT. WALTER HUBER
GEMEINDESEKRETÄR
DR. VALENTIN LEITNER
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. VALENTIN LEITNER
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
90624
Satzung der Gemeinde
Feldthurns
Statuto del Comune di
Velturno
Genehmigt mit Beschluss des
Gemeinderates Nr. 3 vom 17.03.2014
Approvato con delibera del Consiglio
comunale n. 3 del 17.03.2014
DER BÜRGERMEISTER/
IL SINDACO
Konrad Messner
DIE GEMEINDESEKRETÄRIN/
LA SEGRETARIA COMUNALE
Dr. Petra Niederbrunner
147
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
Inhaltsverzeichnis
148
Indice
Sprachbestimmungen
Disposizioni linguistiche
ERSTER ABSCHNITT
SEZIONE PRIMA
Kapitel 1
Allgemeine Bestimmungen
Capitolo 1
Disposizioni Generali
Autonomie der örtlichen Gemeinschaft
Autonomia della comunità locale
Funktionen
Funzioni
Kapitel 2
Die Verordnungsgewalt
Capitolo 2
La potestà regolamentare
Verordnungen
Regolamenti
Offenkundigkeit der Verordnungen
Pubblicità dei regolamenti
Kapitel 3
Chancengleichheit von Männern und
Frauen
Capitolo 3
Pari opportunità tra uomini e donne
Chancengleichheit
Pari opportunità
Kapitel 4
Schutz und Beteiligung der politischen
Minderheiten
Capitolo 4
Tutela e partecipazione delle minoranze
politiche
Schutz und Beteiligung der politischen
Minderheiten
Tutela e partecipazione delle minoranze
politiche
Kapitel 5
Bestimmungen zum Schutze der
Sprachgruppen
Capitolo 5
Norme per la tutela dei gruppi linguistici
Grundsätze
Principi
Konkrete Verwirklichung des
Sprachgruppenschutzes
Attuazione concreta della tutela dei gruppi
linguistici
ZWEITER ABSCHNITT
SEZIONE SECONDA
DIE ORGANE DER GEMEINDE
GLI ORGANI DEL COMUNE
Organe
Organi
Kapitel 1
Capitolo 1
Der Gemeinderat
Il consiglio comunale
Der Gemeinderat
Il consiglio comunale
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
149
Obliegenheiten des Gemeinderates
Attribuzioni del consiglio comunale
Initiativ-, Kontroll- und Mitbeteiligungsrechte
der Ratsmitglieder
Diritto di iniziativa, di controllo e di
partecipazione dei consiglieri comunali
Sitzungsgeld
Gettone di presenza
Kapitel 2
Der Gemeindeausschuss
Capitolo 2
La giunta comunale
Gemeindeausschuss
Giunta comunale
Funktionen des Gemeindeausschusses
Funzioni della giunta comunale
Kapitel 3
Der Bürgermeister
Capitolo 3
Il sindaco
Der Bürgermeister
Il sindaco
Der Stellvertreter des Bürgermeisters
Il vice-sindaco
Kapitel 4
Misstrauensantrag - Abberufung
Capitolo 4
Mozione di sfiducia - revoca
Misstrauensantrag - Abberufung
Mozione di sfiducia - revoca
Misstrauensantrag gegenüber dem
Präsidenten und Verwaltungsrat der
Sonderbetriebe und Einrichtungen
Mozione di sfiducia nei confronti del presidente
e del consiglio di amministrazione delle aziende
speciali ed istituzioni
Abberufung des Präsidenten oder eines oder
mehrerer Verwaltungsratsmitglieder von
Sonderbetrieben und Einrichtungen
Revoca del Presidente o di uno o più membri
del consiglio di amministrazione di aziende
speciali o di istituzioni
DRITTER ABSCHNITT
SEZIONE TERZA
INTERNE KONTROLLEN
CONTROLLI INTERNI
Kapitel 1
Volksanwalt
Capitolo 1
Difensore civico
Der Volksanwalt – Einführung
Difensore civico - istituzione
Vorrechte und Mittel
Prerogative e mezzi
Beziehungen zum Gemeinderat und zum
Gemeindeausschuss
Rapporti con il consiglio e la giunta comunale
Kapitel 2
Rechnungsprüfung
Capitolo 2
Revisione dei conti
Der Rechnungsprüfer
Il revisore dei conti
Kapitel 3
Weitere Überprüfungstätigkeiten
Capitolo 3
Attività ulteriori di verifica
Interne Kontrollen
Controlli interni
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
150
VIERTER ABSCHNITT
SEZIONE QUARTA
ÄMTER UND PERSONAL
UFFICI E PERSONALE
Kapitel 1
Der Gemeindesekretär
Capitolo 1
Il segretario comunale
Rechtsstellung
Stato giuridico
Funktionen des Gemeindesekretärs
Funzioni del segretario comunale
FÜNFTER ABSCHNITT
SEZIONE QUINTA
ÖRTLICHE ÖFFENTLICHE DIENSTE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Sonderbetriebe und Einrichtungen
Aziende speciali ed istituzioni
SECHSTER ABSCHNITT
SEZIONE SESTA
FORMEN DER ZUSAMMENARBEIT
FORME DI COLLABORAZIONE
Zwischengemeindliche Zusammenarbeit
Collaborazione intercomunale
Weitere Formen der Zusammenarbeit
Forme ulteriori di collaborazione
SIEBTER ABSCHNITT
SEZIONE SETTIMA
BÜRGERBETEILIGUNG
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Kapitel 1
Die Beteiligung der Bürger und der Schutz
ihrer Rechte
Capitolo 1
La partecipazione dei cittadini e la tutela dei
loro diritti
Beteiligungsberechtigte
Aventi diritto alla partecipazione
Verhältnis zwischen Gemeinde und freien
Gemeinschaften und Vereinigungen
Rapporti fra il comune e le libere comunità ed
associazioni
Beteiligungsformen der Jugendlichen
Forme di partecipazione dei giovani minorenni
Formen der Beteiligung der Senioren
Forme di partecipazione degli anziani
Bürgerversammlungen
Assemblee dei cittadini
Die direkte Bürgerbeteiligung
La partecipazione diretta dei cittadini
Innovative Formen der Bürgerbeteiligung
Forme innovative di partecipazione dei cittadini
Kapitel 2
Die Volksbefragung
Capitolo 2
Referendum
Die Volksbefragung
Il referendum popolare
Kapitel 3
Capitolo 3
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
151
Die Information
L'informazione
Das Informationsrecht
Il diritto di informazione
Das Aktenzugangsrecht
Il diritto di accesso agli atti ed ai documenti
Beteiligung am Verwaltungsverfahren mit
Auswirkung auf subjektive Rechtspositionen
Partecipazione ai procedimenti aventi incidenza
su posizioni di diritto soggettivo
ACHTER ABSCHNITT
SEZIONE OTTAVA
DEZENTRALISIERUNG
DECENTRAMENTO
Dezentralisierung
Decentramento
Übergangsbestimmungen
Norma transitoria
Aufhebung
Abrogazione
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Art. 1
(Sprachbestimmungen)
Art. 1
(Disposizioni linguistiche)
1. In der Folge bezieht sich die männliche
Bezeichnung
eines
öffentlichen
bzw.
politischen Amtes auf beide Geschlechter.
1. In seguito la denominazione maschile di
un ufficio pubblico ovvero di una carica
pubblica si riferisce ad entrambi i sessi.
2. Absatz 1 gilt auch für die bereits erlassenen bzw. zu erlassenden Verordnungen und
Beschlüsse.
2. Il comma 1 si applica anche ai regolamenti ed alle deliberazioni già approvate o da approvare.
ERSTER ABSCHNITT
SEZIONE PRIMA
KAPITEL 1
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
CAPITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
(Autonomie der örtlichen Gemeinschaft)
Art. 2
(Autonomia della comunità locale)
1. Die Gemeinde ist eine autonome
Körperschaft. Sie vertritt die örtliche
Gemeinschaft, nimmt deren Interessen wahr
und fördert ihre Entwicklung. Die Gemeinde,
auf deren Gebiet verschiedene kulturelle
Sprach- und Volksgruppen vorhanden sind,
übt ihre Tätigkeit auch in Hinblick auf den
Schutz und die Förderung der Sprache,
Kultur und Identität dieser Gruppen aus. Sie
erkennt ihnen Gleichheit der Rechte zu und
fördert die harmonische Entwicklung ihrer
Beziehungen, damit das gegenseitige
Verständnis
und
ein
nutzbringendes
Zusammenleben unter den Volksgruppen
gewährleistet wird.
1. Il comune è un'ente autonomo, che
rappresenta la comunità locale, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo. Il
comune, nel cui territorio coesistono gruppi
linguistici ed etnico culturali diversi, opera
anche al fine di salvaguardare e promuovere
la lingua, cultura e l' identità di tutte le
proprie componenti, riconoscendo alle
stesse pari dignità, nonché lo sviluppo
armonico dei loro rapporti, al fine di
garantire una reciproca conoscenza e una
proficua convivenza fra i gruppi.
2. Die Gemeinde hat gemäß den Leitsätzen
der Verfassung Satzungs-, Ordnungs-,
Organisations- und Verwaltungsbefugnis.
2. Il comune ha autonomia statutaria,
normativa, organizzativa e amministrativa,
secondo i principi fissati dalla Costituzione.
3. Die Gemeinde besitzt Finanzhoheit nach
den Vorschriften der Staatsgesetze und
nach den besonderen Bestimmungen der
Gesetze der Autonomen Provinz Bozen.
3. Il comune gode di autonomia finanziaria
secondo quanto stabilito dalle leggi dello
stato e dalle particolari disposizioni
contenute nelle leggi della provincia
Autonoma di Bolzano.
4. Die Gemeinde
Vermögen.
4. Il comune ha un proprio patrimonio.
besitzt
ein
eigenes
152
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
Art. 3
(Funktionen)
Art. 3
(Funzioni)
1. Der Gemeinde obliegen sämtliche
Verwaltungsfunktionen örtlichen Belanges in
Bezug auf die kulturelle, soziale und
wirtschaftliche Entwicklung der Bevölkerung
sowie im Bezug auf die örtlichen Belange
des Zivilschutzes.
1. Al comune spettano tutte le funzioni
amministrative di interesse locale inerenti
allo sviluppo culturale, sociale ed economico
della popolazione ed inoltre l’interesse
locale inerente alla protezione civile.
2. Neben den Funktionen im eigenen
Wirkungsbereich übt die Gemeinde überdies
Funktionen aus, die ihr vom Staat, von der
Region und von der Autonomen Provinz
zugewiesen, übertragen, delegiert oder
subdelegiert worden sind.
2. Il comune, in aggiunta alle funzioni
proprie, esercita le funzioni trasferite,
delegate o subdelegate dallo Stato, dalla
Regione e dalla Provincia Autonoma al
Comune.
3. Neben den Verwaltungsfunktionen und
den übertragenen Funktionen i.S. von Art. 3
Abs. 1 und 2 kümmert sich die Gemeinde
um
eine
angemessene
ökologische
Entwicklung bezogen insbesondere auf die
Gesundheit
und
Lebensqualität
der
Bevölkerung.
3. Il comune, in aggiunta alle funzioni
amministrative e trasferite ai sensi dell’art. 3
comma 1 e 2 si occupa di uno sviluppo
ecologico adeguato specialmente per
quanto riguarda la salute e la qualità di vita
della popolazione.
KAPITEL 2
DIE VERORDNUNGSGEWALT
CAPITOLO 2
LA POTESTÀ REGOLAMENTARE
Art. 4
(Verordnungen)
Art. 4
(Regolamenti)
1.
Die
Gemeinde
erlässt
Durchführungsverordnungen betreffend den
Aufbau und die Organisation und freie
Verordnungen:
a) hinsichtlich der Sachbereiche, die ihr
durch Gesetz zugewiesen sind,
b) hinsichtlich des eigenen Aufbaues,
1. Il comune adotta regolamenti per
l'organizzazione ed il funzionamento nonché
regolamenti indipendenti:
a) nelle materie assegnate per legge alla
sua competenza,
b) in ordine alla propria organizzazione,
c) sulle materie non regolate dalla legge.
c) hinsichtlich der Sachbereiche, für die
keine gesetzliche Regelung vorhanden ist.
2. In den Bereichen, die das Gesetz der
Verordnung
zuschreibt,
wird
die
Verordnungsgewalt in Beachtung der
Leitsätze ausgeübt, die in den Gesetzen und
in dieser Satzung vorgesehen sind.
2. Nelle materie che la legge riserva al
regolamento la relativa potestà viene
esercitata nel rispetto dei principi stabiliti
nelle leggi e nel presente statuto.
3. Die Verordnung wird vom Gemeinderat
3. Il regolamento viene approvato dal
153
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
genehmigt. Der bezügliche Beschluss ist für
die vorgeschriebene Frist an der Amtstafel
zu veröffentlichen und tritt ab dem Tag in
kraft, an dem der Genehmigungsbeschluss
vollstreckbar wird.
Art. 5
(Offenkundigkeit der Verordnungen)
1. Der Gemeindesekretär veranlasst die
Sammlung der Verordnungen. In diese kann
jeder Bürger während der Amtszeiten
Einsicht nehmen und eine Abschrift
erhalten.
consiglio
comunale.
La
relativa
deliberazione deve essere pubblicata
sull'albo pretorio per il periodo prescritto ed
entra in vigore alla data in cui la
deliberazione di approvazione diviene
esecutiva.
Art. 5
(Pubblicità dei regolamenti)
1. Il segretario comunale cura la raccolta dei
regolamenti. Ciascun cittadino può, durante
l'orario d'ufficio, prenderne visione ed
ottenerne copia.
KAPITEL 3
CHANCENGLEICHHEIT VON MÄNNERN
UND FRAUEN
CAPITOLO 3
PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMINI E
DONNE
Art. 6
(Chancengleichheit)
Art. 6
(Pari opportunità)
1. Die Gemeinde ist bestrebt, die
Chancengleichheit von Männern und Frauen
zu gewährleisten, um beiden Geschlechtern
dieselben
Entfaltungsmöglichkeiten
zu
bieten.
2. Zu diesem Zweck werden folgende
Maßnahmen gesetzt:
1. Il comune si impegna a garantire la pari
opportunità tra uomini e donne per offrire ad
entrambi i sessi le stesse possibilità di
sviluppo e di crescita.
2. A tal fine sono adottati le seguenti misure:
a)
Sofern beide Geschlechter im
Gemeinderat vertreten sind, haben auch
beide Anrecht mit mindestens einem
Mitglied im Gemeindeausschuss vertreten
zu sein.
a)
Se entrambi i sessi sono rappresentati
in consiglio comunale, entrambi hanno diritto
di essere rappresentati in giunta comunale
con almeno un membro.
b)
In den anderen Kollegialorganen der
Gemeinde, welche mindestens 4 Mitglieder
haben sowie in den von der Gemeinde
abhängigen Körperschaften, Institutionen
und Betrieben müssen beide Geschlechter
vertreten sein.
b)
Negli altri organi collegiali del comune
con un minimo di 4 membri nonché negli
enti, istituzioni ed aziende dipendenti dal
comune entrambi i generi devono essere
rappresentati.
c)
Es werden Strukturen und Initiativen
gefördert, welche die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf erleichtern.
c) Vengono incentivate le strutture e le
iniziative le quali facilitano la
compatibilità tra famiglia e lavoro.
KAPITEL 4
SCHUTZ UND BETEILIGUNG DER
POLITISCHEN MINDERHEITEN
CAPITOLO 4
TUTELA E PARTECIPAZIONE DELLE
MINORANZE POLITICHE
154
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
Art. 7
(Schutz und Beteiligung der politischen
Minderheiten)
Art. 7
(Tutela e partecipazione delle minoranze
politiche)
1. Als politische Minderheit gilt jene
Gemeinderatsfraktion,
die
im
Gemeindeausschuss nicht vertreten ist.
1. E´ considerata minoranza politica la
frazione consiliare non rappresentata in
giunta comunale.
2. Jede politische Minderheit gemäß
vorangehendem Absatz ist entsprechend
ihrer Vertretung im Gemeinderat auch in den
Kommissionen und Beiräten vertreten.
2. Ogni minoranza politica, come definita al
comma precedente, è rappresentata nelle
commissioni comunali e nei comitati nella
misura della loro rappresentanza in consiglio
comunale.
KAPITEL 5
BESTIMMUNGEN ZUM SCHUTZE DER
SPRACHGRUPPEN
CAPITOLO 5
NORME PER LA TUTELA DEI GRUPPI
LINGUISTICI
Art. 8
(Grundsätze)
Art. 8
(Principi)
1. Der Schutz der sprachlichen Minderheiten
und
der
Sprachgruppen
nach
den
Grundsätzen des Art. 6 der Verfassung, des
Autonomiestatutes der Autonomen Region
Trentino-Südtirol und der entsprechenden
Durchführungsbestimmungen gehört auch
zu den primären Interessen der Gemeinde.
Art. 9
(Konkrete Verwirklichung des
Sprachgruppenschutzes)
1. Die konkrete Verwirklichung des im
vorhergehenden
Artikel
vorgesehenen
Minderheiten- und Sprachgruppenschutzes
erfolgt durch:
a) die allgemeine Wahrnehmung der
Interessen der sprachlichen Minderheit und
der Sprachgruppen auf lokaler Ebene und
die Unterstützung derselben bei der
Ordnung,
den
Einrichtungen
und
Beziehungen
auf
den
höheren
Verwaltungsebenen;
b) die Förderung der literarischen,
musikalischen, theatralischen und, im
allgemeinen, künstlerischen Tätigkeit;
c) die Erhaltung des geschichtlichen und
künstlerischen Vermögens sowie die
Unterstützung von Bibliotheken, Museen
1. Sono finalità primarie dell'amministrazione
comunale la tutela delle minoranze
linguistiche e dei gruppi linguistici secondo i
principi
fissati
dall'articolo
6
della
Costituzione, dallo statuto speciale per la
Regione Autonoma-Trentino Alto Adige e
dalle relative norme di attuazione.
Art. 9
(Attuazione concreta della tutela dei gruppi
linguistici)
1. La tutela delle minoranze linguistiche e
dei gruppi linguistici di cui all'articolo
precedente si attua:
a) con la attenta considerazione degli
interessi della minoranza linguistica e dei
gruppi linguistici in sede locale e sostenendo
le
medesime
nell'ordinamento,
nelle
istituzioni e nei rapporti presso le
sovraordinate amministrazioni;
b) favorendo concretamente le attività
letterarie, musicali, teatrali ed in genere
attività nel settore artistico;
c) con la conservazione del patrimonio
storico artistico e dando sostegno alle
biblioteche, ai musei ed alle accademie;
d) con la conservazione e la cura degli usi e
dei costumi;
155
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
und Akademien;
d) die Erhaltung von Sitten und Gebräuchen;
e) die Pflege der Sprache und zwar durch
den öffentlichen Sprachgebrauch, durch die
Unterstützung der Aus- und Weiterbildung;
f) die Förderung der Kommunikation und
Zusammenarbeit sowie des kulturellen
Austausches zwischen den Sprachgruppen.
156
e) con la cura della lingua mediante il suo
pubblico uso, con la incentivazione dell'
istruzione e dell'aggiornamento;
f) favorendo la comunicazione e la
collaborazione nonché lo scambio culturale
fra i gruppi linguistici.
ZWEITER ABSCHNITT
SEZIONE SECONDA
DIE ORGANE DER GEMEINDE
GLI ORGANI DEL COMUNE
Art. 10
(Organe)
Art. 10
(Organi)
1. Organe der Gemeinde sind der Rat, der
Ausschuss und der Bürgermeister.
1. Sono organi del comune il consiglio, la
giunta ed il sindaco.
KAPITEL 1
DER GEMEINDERAT
CAPITOLO 1
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 11
(Der Gemeinderat)
Art. 11
(Il consiglio comunale)
1. Der Gemeinderat ist das politischadministrative Leitungs- und Kontrollorgan
der Gemeinde.
1. Il consiglio comunale è l' organo di
indirizzo
e
di
controllo
politicoamministrativo.
2. Die dem Gemeinderat zugewiesenen
Funktionen können, auch hinsichtlich
einzelner Angelegenheiten, nicht anderen
Organen übertragen werden.
2. Le attribuzioni assegnate al consiglio
comunale non possono, nemmeno per
singoli affari, essere delegate ad altri organi.
3. Der Gemeinderat beschließt die
allgemeinen Grundsätze nach denen die
Verwaltung geführt wird. Er überwacht die
gesamte Verwaltung der Gemeinde.
3. Il consiglio comunale fissa i principi
generali
relativi
alla
gestione
dell'amministrazione
comunale. Esso
controlla l'intera gestione amministrativa deI
comune.
4. In Ausübung seiner gesetzlichen
Kontrollfunktion wacht der Gemeinderat
darüber, dass die Zielsetzungen hinsichtlich
Unparteilichkeit,
Durchsichtigkeit,
Bürgernähe, Effizienz, Wirtschaftlichkeit und
Korrektheit der Verwaltung gewährleistet
werden und trifft hierzu die von den
einschlägigen Vorschriften vorgesehenen
Maßnahmen.
4. Il consiglio comunale, nell'esercizio della
sua funzione di controllo, vigila affinché
vengano realizzati gli obiettivi attinenti
all'imparzialità, alla trasparenza, al contatto
diretto con i cittadini, all'efficienza,
all'economicità
ed
alla
correttezza
dell'amministrazione
ed
adotta
i
provvedimenti previsti dalla disciplina di
settore.
5. Der Gemeindeausschuss erstattet dem
5.
La
giunta
comunale
relaziona
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
Gemeinderat mindestens einmal jährlich und
im Regelfall anlässlich der Genehmigung
des Rechungsabschlusses ausführlichen
Bericht über die Verwaltungstätigkeit und
über die Tätigkeiten und Ergebnisse der
verschiedenen
Formen
der
zwischengemeindlichen Zusammenarbeit.
dettagliatamente, almeno una volta all'anno,
e di norma in occasione dell'approvazione
del conto consuntivo al consiglio comunale
in ordine all'attività amministrativa e
sull'attività e sui risultati delle varie forme di
collaborazione intercomunale.
6. Die Organwalter der Sonderbetriebe und
Einrichtungen berichten dem Gemeinderat
jährlich über das Betriebsergebnis und
unterbreiten Vorschläge für allfällige, in die
Zuständigkeit des Gemeinderates fallende
Maßnahmen.
6. Gli amministratori delle aziende speciali e
delle istituzioni relazionano annualmente al
consiglio comunale sui risultati della
gestione,
formulando
proposte
per
provvedimenti di competenza del consiglio.
7. Für besonders komplexe oder politisch
bedeutende Angelegenheiten kann der
Gemeinderat, über Antrag von einem Viertel
der
amtierenden
Räte,
Fachleute,
organisierte
Berufsvertretungen,
die
Rechnungsprüfer,
Vertreter
von
Wirtschaftsverbänden und Führungskräfte
der Gemeinde anhören. Die Anhörung kann
auch vom Gemeindeausschuss veranlasst
werden. Das Anhörungsverfahren wird in
der Geschäftsordnung des Gemeinderates
geregelt.
7. Per problemi di particolare complessità o
di speciale rilevanza politica il consiglio
comunale, su richiesta di un quarto dei
consiglieri in carica, può sentire il parere di
esperti, di rappresentanze professionali, dei
revisori dei conti, di esponenti di unioni
economiche e dei dirigenti del comune. La
citata audizione può essere disposta anche
dalla
giunta
comunale.
Il
relativo
procedimento è disciplinato dal regolamento
interno del consiglio comunale.
8. Die Tagesordnung für die Ratssitzungen
werden vom Gemeindeausschuss oder vom
Bürgermeister
erstellt,
wobei
die
Ratsmitglieder Angelegenheiten auf die
Tagesordnung setzen lassen können, indem
sie
entsprechende
Beschlussanträge
einbringen.
8. L' ordine del giorno delle sedute consiliari
viene predisposto dalla giunta comunale o
dal sindaco e i consiglieri comunali possono
chiedere che determinati argomenti vengano
posti all'ordine del giorno, presentando le
relative mozioni.
9. Vorbehaltlich der spezifischen Regelung
durch die Geschäftsordnung, sind die
Sitzungen des Gemeinderates öffentlich und
die Abstimmungen erfolgen in offener Form
durch Handerheben.
9.
Salvo
diversa
regolamentazione
eventualmente prevista nel regolamento
interno del consiglio comunale, le sedute del
consiglio comunale sono pubbliche e le
votazioni si effettuano in forma palese, per
alzata di mano.
10. Die Beschlüsse des Gemeinderates
gelten als gefasst, wenn die absolute
Mehrheit der Anwesenden dafür stimmt.
10. Le deliberazioni del consiglio comunale
si intendono adottate quando ottengono
l'approvazione della maggioranza assoluta
dei presenti.
11.
Ausgenommen
bei
Wahl
und
Beschickung von Gremien sowie bei
Abänderungen zum Tagesordnungspunkt
bzw. der Beschlussvorlage, stimmt der
Gemeinderat in derselben Sitzung nur
einmal über jede Beschlussvorlage ab.
11. Il consiglio comunale, nella stessa
seduta, effettua soltanto una votazione su
ogni proposta di deliberazione, eccettuati i
casi di elezione e nomina dei componenti gli
organi e in caso di modifica della proposta di
deliberazione .
12. Bei Abstimmungen, in denen der
Wahlmodus
des
beschränkten
Stimmrechtes vorgesehen ist, darf auf dem
12. Nelle votazioni nelle quali è previsto il
sistema del voto limitato, la scheda di
votazione può contenere fino alla metà delle
157
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
Stimmzettel höchstens bis zur Hälfte der zu
wählenden Personen angeführt werden.
persone da nominare.
13. Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen ist für die Beschlussfassung seitens
der Rats- und Gemeindekommissionen,
sowie des Gemeindeausschusses die im
vorangehenden Absatz 10 vorgesehene
Mehrheit vorgeschrieben und die in den
vorangehenden Abs. 11 und 12 enthaltenen
Vorschriften sind anzuwenden.
13. Salvo diverse disposizioni, per l'adozione
di deliberazioni da parte di commissioni
consiliari e comunali, nonché da parte della
giunta comunale è prescritta la maggioranza
prevista al precedente comma 10 e si
applicano le prescrizioni contenute ai
precedenti commi 11 e 12.
14. Der Gemeinderat genehmigt mit ZweiDrittel-Mehrheit
der
zugewiesenen
Mitglieder die Geschäftsordnung und die
Änderung derselben. Wird diese Mehrheit
nicht erreicht, wird die Abstimmung in
nachfolgenden Sitzungen, die binnen dreißig
Tagen erfolgen müssen, wiederholt; die
Geschäftsordnung bzw. die Änderung
derselben gilt als genehmigt, wenn zweimal
die absolute Mehrheit der zugewiesenen
Ratsmitglieder
erreicht
wird.
Die
Geschäftsordnung regelt die Einberufung
des Gemeinderates, die Beschlussfähigkeit,
den Sitzungsverlauf, die Abstimmung, sowie
die von den einschlägigen Vorschriften und
von
dieser
Satzung
vorgesehenen
Sachbereiche.
14. Il consiglio comunale approva il proprio
regolamento interno e le modifiche del
medesimo con la maggioranza dei due terzi
dei consiglieri assegnati. Qualora tale
maggioranza non venga raggiunta, la
votazione è ripetuta in successive sedute da
tenersi entro trenta giorni e il regolamento
interno e le modifiche sono approvate se
ottiene per due volte il voto favorevole della
maggioranza
assoluta
dei
consiglieri
assegnati. Il regolamento interno disciplina
la convocazione del consiglio comunale, il
numero legale per la validità della seduta, lo
svolgimento della stessa, la votazione,
nonché le materie previste dalle disposizioni
di settore e dal presente statuto.
15. Der Gemeinderat kann für einzelne
Sachgebiete aus den Reihen seiner
Mitglieder ständige Kommissionen bestellen.
Ihre
Zusammensetzung
muss
dem
Stärkeverhältnis
der
einzelnen
Sprachgruppen, wie sie im Gemeinderat
vertreten sind, entsprechen. Auch muss die
Vertretung der politischen Minderheiten
gewährleistet werden.
15. Per materie specifiche il consiglio
comunale può costituire nel suo seno
commissioni
permanenti.
La
loro
composizione
deve
adeguarsi
alla
consistenza dei singoli gruppi linguistici
come essi sono rappresentati nel consiglio
comunale. Dovrà essere garantita anche la
rappresentanza delle minoranze politiche.
16. Für einzelne Angelegenheiten können
auch zeitweilige Kommissionen eingesetzt
werden, in die auch nicht dem Gemeinderat
angehörende Fachleute berufen werden
können. Auch für diese Kommissionen
gelten die im vorhergehenden Absatz
angeführten Bestimmungen
über
die
Vertretung der Sprachgruppen und der
Minderheiten.
16. Per singoli affari possono essere
costituite commissioni temporanee, delle
quali possono far parte anche esperti non
appartenenti al consiglio comunale. Anche
per tali commissioni valgono le norme
relative alla rappresentanza dei gruppi
linguistici e delle minoranze di cui al comma
precedente.
17.
Die
Geschäftsordnung
des
Gemeinderates bestimmt die Befugnisse der
vom
Gemeinderat
ernannten
Kommissionen,
die
Formen
der
Offenkundigkeit ihrer Arbeiten und die
Teilnahme von nicht dem Gemeinderat
angehörenden Fachleute und legt für
17. Il regolamento interno del consiglio
comunale determina le attribuzioni delle
commissioni nominate dal consiglio, le forme
di pubblicità dei loro lavori, la partecipazione
di esperti non appartenenti al consiglio e
fissa per quest'ultimi la misura delle
indennità per la partecipazione alle sedute
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Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
dieselben die Entschädigungen für die
Teilnahme
an
den
Sitzungen
der
Kommissionen und des Gemeinderates fest.
delle commissioni e del consiglio comunale.
18. Einzelne Ratsmitglieder können mit
besonderen Funktionen betraut werden und
zwar gegebenenfalls als Kontaktperson zur
Bevölkerung
eines
Teilgebietes
der
Gemeinde, zu Vereinen, Verbänden und
sonstigen Organisationen und Einrichtungen
auf Ortsebene. Einzelne Ratsmitglieder
können
beauftragt
werden,
konkrete
Programme oder Projekte zu verfolgen bzw.
die Oberaufsicht zu übernehmen oder mit
der Koordinierung von Initiativen privater
und öffentlicher Natur betraut werden.
18. A singoli consiglieri comunali possono
essere
attribuite
funzioni
particolari,
eventualmente quali interlocutori con la
popolazione di una determinata parte del
territorio comunale, con associazioni, con
comitati e con altre organizzazioni ed
istituzioni locali. A singoli consiglieri
comunali può essere conferito l'incarico di
seguire concreti programmi o progetti e
rispettivamente di vigilare sulla loro
attuazione oppure di coordinare iniziative
private e pubbliche.
19.
Das
Ratsmitglied
teilt
dem
Gemeindesekretär oder dem Bürgermeister
die
Nicht-Teilnahme
an
der
Gemeinderatssitzung
mündlich
oder
schriftlich, auch mittels Telefax und
elektronischer Post, vorab mit. Bei Vorliegen
der rechtzeitigen Mitteilung gilt das
Ratsmitglied als entschuldigt abwesend. Bei
unterlassener, nicht zeitgerechter oder nicht
in der vorgeschriebenen Form erfolgten
Verständigung für drei aufeinanderfolgende
Gemeinderatssitzungen ist der Amtverfall
des Ratsmitgliedes durch den Gemeinderat
zu erklären. Der Bürgermeister verständigt
das Ratsmitglied über die Einleitung des
Verfahrens über die Erklärung des
Amtverfalls.
Das
Ratsmitglied
kann
innerhalb von 20 Tagen ab Verständigung
Rechtfertigungsgründe schriftlich mitteilen.
Als Rechtfertigungsgründe, welche die
Archivierung des Verfahrens bewirken,
gelten ausschließlich Gründe, welche die
Unmöglichkeit der zeitgerechten Verständigung bzw. der Teilnahme in Bezug auf
zumindest eine Sitzung verursacht haben.
Der Gemeinderat entscheidet über den
Amtverfall innerhalb von 20 Tagen ab Ablauf
obiger Frist.
19. Il consigliere comunale, oralmente o per
iscritto, anche tramite telefax e posta
elettronica, comunica al segretario comunale
oppure al sindaco preventivamente la non
partecipazione alla seduta del consiglio
comunale. In presenza della tempestiva
comunicazione il consigliere comunale è
considerato assente giustificato. In caso di
comunicazione omessa, tardiva o viziata di
forma per tre sedute del consiglio comunale
consecutive il consigliere comunale deve
essere dichiarato decaduto da parte del
consiglio comunale. Il sindaco comunica al
consigliere
comunale
l'avvio
del
procedimento per la dichiarazione di
decadenza. Il consigliere comunale, entro 20
giorni dalla comunicazione, può comunicare
per
iscritto
cause
giustificative.
Si
considerano cause giustificative, che
determinano
l'archiviazione
del
procedimento, esclusivamente le cause, che
hanno
originato
l'impossibilità
della
tempestiva
comunicazione
ovvero
l'impossibilità
della
partecipazione
in
riferimento ad almeno una seduta. Il
consiglio comunale decide sulla decadenza
entro 20 giorni dalla scadenza del termine
suddetto.
20. Die Niederschriften der Sitzungen des
Gemeinderates müssen die Namen der bei
der Abstimmung anwesenden Mitglieder, die
wichtigsten Punkte der Beratung und das
Ergebnis der Abstimmung enthalten. In den
Niederschriften des Gemeinderates werden
die abwesenden Ratsmitglieder erwähnt und
die nicht entschuldigten Abwesenheiten
angegeben.
20. Il verbale delle sedute del consiglio
comunale deve contenere i nomi dei
consiglieri presenti al momento della
votazione, i principali punti della discussione
ed il risultato delle votazioni. Nei predetti
verbali devono essere segnati i nomi dei
consiglieri assenti con la precisazione delle
assenze ingiustificate.
Art. 12
(Obliegenheiten des Gemeinderates)
Art. 12
(Attribuzioni del consiglio comunale)
159
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
160
1. Der Gemeinderat, als das oberste
politisch-administrative
Leitungsund
Kontrollorgan, beschließt über die im Art. 26
des D.P.Reg. vom 1.2.2005, Nr. 3/L
angeführten
Angelegenheiten
und
Sachbereiche, sowie über:
1. Il consiglio comunale, quale supremo
organo di indirizzo e di controllo politicoamministrativo, delibera sugli argomenti e
sulle materie indicati nell'art. 26 del D.P.Reg.
1.2.2005, n. 3/L, nonché:
a) die Maßnahmen im Verfahren zur
Aufnahme des Gemeindesekretärs sowie
die Ernennung desselben;
a) sui provvedimenti relativi al procedimento
di assunzione e nomina del segretario
comunale;
b) die Ernennung des Volksanwaltes und die
Festlegung
der
bezüglichen
Amtsentschädigung;
b) sulla nomina del difensore civico e la
determinazione della relativa indennità di
carica;
c) die Festlegung der den Stadt- und
Ortsviertelräten
zu
delegierenden
Sachgebiete;
c) sulla determinazione delle materie da
delegare ai consigli circoscrizionali;
d) Ehrungen und im besonderen
Verleihung der Ehrenbürgerschaft;
die
d) sulle onorificenze e in particolare sul
conferimento della cittadinanza onoraria;
e)
in
Ermangelung
anderslautender
Bestimmungen,
die
Bestellung
von
sämtlichen Kommissionen, Beiräten und
ähnlichen Gremien der Gemeinde, sofern
die
sprachliche
und/oder
politische
Minderheit
vertreten
sein
muss,
ausgenommen
die
Bewertungskommissionen für Stellenausschreibungen;
e) in assenza di disposizioni diverse, sulla
nomina delle commissioni, dei comitati ed
organismi analoghi del Comune, qualora è
prescritta la rappresentanza delle minoranze
linguistiche e/o politiche, ad eccezione delle
commissioni giudicatrici di concorsi;
f) Gegenstände, die vom Ausschuss zum
beschließen vorgelegt werden;
g) Projekte von öffentlichen Arbeiten deren
Ausmaß 300.000,00 Euro überschreiten;
h) die Anpassung und Änderung der
programmatischen Erklärungen hinsichtlich
der im Laufe des Mandats zu realisierenden
Initiativen und Projekte.
2. Der Gemeinderat überprüft mindestens
einmal jährlich und im Regelfall anlässlich
der
Genehmigung
des
Rechnungsabschlusses die Durchführung
der
programmatischen
Erklärungen
hinsichtlich der im Laufe des Mandats zu
realisierenden Initiativen und Projekte.
Art. 13
(Initiativ-, Kontroll- und Mitbeteiligungsrechte
der Ratsmitglieder)
1. Die Ratsmitglieder vertreten die gesamte
Bevölkerung der Gemeinde und üben ihre
Funktionen aus, ohne an einen Auftrag
gebunden zu sein. Sie können für die in
Ausübung der Ratsfunktion geäußerten
f) sugli oggetti sottoposti
comunale per l'approvazione;
dalla
giunta
g) sui progetti di opere pubbliche del costo
superiore a 300.000,00 Euro;
h) sull'adeguamento e sulla modifica delle
linee programmatiche relative alle azioni e ai
progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il consiglio comunale verifica almeno una
volta all'anno, e di norma in occasione
dell'approvazione del conto consuntivo
l'attuazione delle linee programmatiche
relative alle azioni e ai progetti da realizzare
nel corso del mandato.
Art. 13
(Diritto di iniziativa, di controllo e di
partecipazione dei consiglieri comunali)
1. I consiglieri comunali rappresentano
l'intera popolazione del comune ed
esercitano le loro funzioni senza obbligo di
mandato. Essi non possono essere
perseguiti per opinioni o convinzioni
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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Ansichten und Überzeugungen und für die
abgegebene
Stimme
nicht
zur
Verantwortung gezogen werden, sofern es
sich nicht um eine Straftat handelt.
espresse e per il voto dato nell'esercizio
delle loro funzioni consiliari, salvo che il fatto
costituisca reato.
2. Die Ratsmitglieder haben das Recht und
die Pflicht zur aktiven Mitarbeit.
2. I consiglieri comunali hanno il diritto e
l'obbligo di collaborare attivamente.
3. Die Gemeinderatsmitglieder haben das
Initiativrecht in jeder dem Rat zur
Beschlussfassung unterbreiteten Angelegenheit. Sie sind ferner berechtigt,
Interpellationen, Anfragen, Beschluss- und
Tagesordnungsanträge einzubringen.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di
iniziativa su ogni questione sottoposta alla
deliberazione del consiglio comunale. Hanno
altresì il diritto di presentare interpellanze,
interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno.
4. Für die tatsächliche Ausübung ihrer
Befugnisse haben die Gemeinderatsmitglieder Anspruch darauf, in die Abschriften
der von der Gemeinde sowie von den
Gemeindebetrieben
und
abhängigen
Körperschaften getroffenen Maßnahmen
und
der
in
diesen
erwähnten
Vorbereitungsakte Einsicht zu nehmen bzw.
eine Kopie davon zu erhalten, sowie alle
Verwaltungsakte im Sinne des Art. 22 des
Gesetzes vom 7. August 1990, Nr. 241 zu
erhalten
und
sämtliche
verfügbaren
Auskünfte und Informationen zu bekommen,
die ihnen zur Ausübung ihres Mandates
dienlich sind. Sie sind verpflichtet, das
Amtsgeheimnis zu beachten.
4. I consiglieri comunali, per l'effettivo
esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di
prendere visione e di ottenere copia dei
provvedimenti adottati dall'ente, nonché
dalle aziende ed enti dipendenti e degli atti
preparatori in essi richiamati, nonché di
avere tutti i documenti amministrativi ai sensi
dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990 n.
241 e tutte le informazioni e notizie in loro
possesso, utili all'espletamento del proprio
mandato. Essi sono tenuti al rispetto del
segreto d'ufficio.
5. Die konkrete Ausübung der Initiativ-,
Kontroll- und Mitbeteiligungsrechte der Räte
wird durch die Geschäftsordnung des
Gemeinderates geregelt.
5. Il concreto esercizio del diritto di iniziativa,
di controllo e di partecipazione dei consiglieri
comunali viene disciplinato dalle norme del
regolamento interno del consiglio.
Art. 14
(Sitzungsgeld)
Art. 14
(Gettone di presenza)
1. Den Ratsmitgliedern steht für ihre
Teilnahme
an
den
Sitzungen
ein
Sitzungsgeld zu, dessen Ausmaß mit
Verordnung
des
Regionalausschusses
festgelegt ist.
1. Ai consiglieri spetta per la partecipazione
alle sedute il gettone di presenza, la cui
misura è fissata con regolamento della
giunta regionale.
2. Die Auszahlung erfolgt jährlich aufgrund
der vom Gemeindesekretariat zu liefernden
Präsenzliste.
2. Il pagamento avviene annualmente sulla
base dell'elenco delle presenze predisposto
dalla segreteria comunale.
KAPITEL 2
DER GEMEINDEAUSSCHUSS
CAPITOLO 2
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 15
Art. 15
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(Gemeindeausschuss)
(Giunta comunale)
1. Der Gemeindeausschuss besteht aus
dem Bürgermeister als Vorsitzenden und
aus 3 Referenten.
1. La giunta comunale è composta dal
sindaco, che la presiede e da n. 3 assessori.
2. Die Anzahl der, jeder Sprachgruppe im
Gemeindeausschuss zustehenden Sitze,
wird festgelegt unter Berücksichtigung der
Stärke der Sprachgruppen, die zum
Zeitpunkt der Bestätigung des neu
gewählten Gemeinderates im Gemeinderat
vertreten sind, wobei der Bürgermeister mit
eingerechnet wird. Jede Sprachgruppe hat
das
Recht,
jedenfalls
im
Gemeindeausschuss vertreten zu sein,
sofern im Gemeinderat wenigstens zwei
Mitglieder dieser Sprachgruppe vertreten
sind, und zwar auch dann, wenn sich dies
im Verlauf der Amtsperiode ergibt. In diesem
Fall muss der Gemeinderat auch in
Abweichung von den in Absatz 1
festgesetzten Grenzen aus den Reihen der
Gemeinderatsmitglieder
einen
Gemeindereferenten jener Sprachgruppe
ernennen, die das Recht hat, im Ausschuss
vertreten zu sein.
2. Il numero dei posti spettanti a ciascun
gruppo linguistico nella giunta viene
determinato includendo nel computo il
sindaco e avuto riguardo alla consistenza
dei gruppi linguistici presenti in consiglio
comunale, accertata al momento della
convalida del consiglio neoeletto. Ciascun
gruppo linguistico ha diritto di essere
comunque rappresentato nella giunta se nel
consiglio comunale vi siano almeno due
consiglieri
appartenenti
al
gruppo
medesimo, anche se tale situazione si
verifica nel corso del mandato. In
quest'ultimo caso, anche in deroga ai limiti
fissati dal comma 1 il consiglio comunale
deve provvedere a nominare un assessore
appartenente al gruppo linguistico che ha
diritto di essere rappresentato nella giunta,
scegliendolo tra i consiglieri comunali.
3. Die Wahl des Gemeindeausschusses
durch den Gemeinderat erfolgt innerhalb der
gesetzlich vorgesehenen Frist auf Vorschlag
des Bürgermeisters in öffentlicher Sitzung
und durch Handerheben so in einem
einzigen Wahlgang, sofern nicht 1/5 der
Ratsmitglieder eine Geheimabstimmung
verlangt. Der Vorschlag mit den Namen der
Kandidaten ist wenigstens 24 Stunden vor
der
Gemeinderatssitzung
im
Gemeindesekretariat zu hinterlegen. Der
Ausschuss gilt als gewählt, wenn die
absolute Mehrheit der dem Gemeinderat
zugewiesenen Räte dafür stimmt.
3. L'elezione della giunta comunale è
sbrigata dal consiglio comunale nel rispetto
del termine prescritto, su proposta del
sindaco in seduta pubblica per alzata di
mano in un unica votazione, salvo nel caso
in cui 1/5 dei membri del consiglio richiede
la
votazione
segreta.
La
proposta
contenente i nomi dei candidati viene
depositata nella segreteria comunale
almeno 24 ore prima della seduta del
consiglio comunale. La giunta si considera
eletta
qualora,
nella
votazione,
la
maggioranza
assoluta
dei
consiglieri
assegnati esprime voto favorevole.
4. Der Gemeindeausschuss
Bürgermeister einberufen.
vom
4. La giunta municipale viene convocata dal
sindaco.
ist
3
5. La legalità della seduta della giunta
comunale è data con la presenza di n. 3 dei
componenti la giunta.
6. Die Abstimmungen im Gemeindeausschuss erfolgen in offener Form, sofern
die
Mehrheit
der
anwesenden
Ausschussmitglieder
nicht
die
Geheimabstimmung verlangt.
6. Le votazioni in giunta si svolgono in forma
palese, se la maggioranza dei presenti
componenti la giunta non richiede lo
scrutinio segreto.
7.
Die
Sitzungen
des
Gemeindeausschusses sind nicht öffentlich.
7. Le sedute della giunta comunale non
sono pubbliche. Viene redatto verbale in
wird
5.
Der
Gemeindeausschuss
beschlussfähig,
wenn
Ausschussmitglieder anwesend sind.
162
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
Es wird ein Sitzungsprotokoll in Form eines
Ergebnisprotokolls verfasst.
Art. 16
(Funktionen des Gemeindeausschusses)
forma sintetica con l'indicazione dei risultati.
Art. 16
(Funzioni della giunta comunale)
1.
Der
Ausschuss
führt
sämtliche
Verwaltungsakte aus, die nicht dem Rat
vorbehalten sind und nicht in die
Zuständigkeiten des Bürgermeisters fallen;
er führt die allgemeinen Anweisungen des
Rates aus und legt dem Rat eigene
Vorschläge und Anregungen vor.
1. La giunta comunale compie tutti gli atti di
amministrazione che non siano riservati al
consiglio e che non rientrino neIIe
competenze deI sindaco; essa attua gli
indirizzi generali e svolge attività propositiva
e di impulso nei confronti deI consiglio
comunale.
2. Der Ausschuss führt zudem, in
Abweichung des Art. 36 des D.P.Reg. vom
1.2.2005, Nr. 2/L, sämtliche Akte und
Maßnahmen mit verwaltungstechnischem
Charakter aus, einschließlich jener, welche
die Gemeinde gegenüber Außenstehenden
verpflichtet, und ist befugt dieselben dem
Bürgermeister, einem Referenten, dem
Gemeindesekretär oder an die Beamten der
mittleren Führungsebene zu übertragen.
2. La giunta comunale, in deroga all'art. 36
del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 2/L, compie altresì
tutti gli atti di natura tecnico-gestionale,
compresi atti che impegnano il comune
verso l'esterno, e ha facoltà di delegare
questi al sindaco, a un assessore, al
segretario comunale o a funzionari direttivi.
3. Die Abstimmung der Verwaltungszuständigkeiten mit dem Haushalts- und
Rechnungswesen erfolgt auf der Ebene der
im Haushaltsvollzugsplan/Arbeitsplan angeführten Verantwortungsbereiche.
3. Il raccordo tra le attribuzioni gestionali e la
contabilità e il bilancio avviene al livello dei
centri di responsabilità definiti nel piano
esecutivo di gestione/piano di gestione.
KAPITEL 3
DER BÜRGERMEISTER
CAPITOLO 3
IL SINDACO
Art. 17
(Der Bürgermeister)
Art. 17
(Il sindaco)
1. Der Bürgermeister ist Oberhaupt der
Gemeinde und Amtswalter der Regierung;
er vertritt die Gemeinde, beruft den Rat und
den Ausschuss ein und hat deren Vorsitz, er
überwacht die Tätigkeit der Dienste und
Ämter sowie die Ausführung der Rechtsakte.
1. Il sindaco è capo dell'amministrazione
comunale e ufficiale del governo, egli
rappresenta il comune, convoca e presiede
il consiglio e la giunta comunale e sorveglia
l'attività dei servizi ed uffici e l'esecuzione
degli atti.
2. Er übt die Funktionen aus, die ihm das
Gesetz, die Satzung und die Verordnungen
zuweisen und überwacht die Ausübung
jener Aufgaben, die der Staat, die Region
oder die Autonome Provinz der Gemeinde
übertragen haben.
2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle
leggi, dal presente statuto e dai regolamenti
e sovrintende altresì alle funzioni statali,
regionali e provinciali delegate al comune.
3.
3. In particolare al sindaco spettano le
Im
besonderen
stehen
dem
163
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
Bürgermeister folgende Funktionen zu:
seguenti attribuzioni:
a) er verteilt, mit eigener Verfügung, die
Amtsgeschäfte betreffend die verschiedenen
Sachbereiche unter den Referenten, deren
Tätigkeit er koordiniert;
a) ripartisce, con apposito provvedimento,
gli affari riguardanti le varie materie fra gli
assessori e coordina la loro attività;
b) er legt innerhalb von 60 Tagen ab dem
Datum
der
erfolgten
Wahl
des
Gemeindeausschusses
nach
Anhören
desselben
dem
Gemeinderat
die
programmatischen Erklärungen hinsichtlich
der im Laufe des Mandats zu realisierenden
Initiativen und Projekte vor;
b) presenta, sentita la giunta, al consiglio
comunale le linee programmatiche relative
alle azioni e ai progetti da realizzare nel
corso del mandato entro 60 giorni dalla data
dell'elezione della giunta comunale;
c) er führt, vorbehaltlich anderslautender
Bestimmungen bzw. Verfügungen laut
vorangehendem Buchstaben a), den Vorsitz
in den Rats- und Gemeindekommissionen;
c) presiede, salvo diverse disposizioni
ovvero diverso provvedimento a norma della
precedente lettera a), i comitati e le
commissioni consiliari e comunali;
d) er erlässt die notwendigen
dringenden Maßnahmen;
und
d) adotta i provvedimenti contingibili ed
urgenti;
e) er stellt die von den einschlägigen
Vorschriften
vorgesehenen
Bescheinigungen aus;
e) rilascia i certificati e gli attestati previsti
dalle discipline di settore ;
f) er vertritt die Gemeinde vor Gericht und
leitet die Maßnahmen zur Wahrung der
Rechte der Gemeinde ein;
f) rappresenta il comune in giudizio e
promuove i provvedimenti a difesa delle
ragioni deI comune;
g) er unterzeichnet die Verträge und die
Vereinbarungen;
g) firma i contratti e le convenzioni8;
h) als Amtswalter der Regierung nimmt er
die Funktionen wahr, die ihm von den
staatlichen Bestimmungen übertragen sind.
Er überwacht ferner die Ausübung jener
Aufgaben, welche die Region oder das Land
den Gemeinden übertragen haben.
h) quale ufficiale deI governo esercita le
funzioni assegnategli dalle leggi dello stato.
Vigila inoltre sul corretto esercizio delle
attribuzioni delegate al comune dalla
Regione o dalla Provincia Autonoma.
Art. 18
(Der Stellvertreter des Bürgermeisters)
Art. 18
(Il Vice-sindaco)
1. Der Bürgermeister ernennt innerhalb der
Frist von 20 Tagen ab der Wahl des
Ausschusses unter den Referenten seinen
Stellvertreter. Dieser vertritt ihn, für die
Ausübung aller seiner Funktionen, bei
Abwesenheit, zeitweiliger Verhinderung oder
Enthebung von den Amtsbefugnissen nach
Art. 1 des Gesetzes vom 18.01.1992, Nr. 16.
1. Il sindaco nomina entro il termine di 20
giorni dall'elezione della giunta tra gli
assessori il suo sostituto. Egli sostituisce il
sindaco in tutte le sue funzioni in caso di
assenza, temporaneo impedimento o
destituzione dalle sue funzioni ai sensi
dell'art. 1 della legge 18.01.1992, n. 16.
2. Wenn auch der stellvertretende
Bürgermeister abwesend oder verhindert ist,
so vertritt den Bürgermeister der an Jahren
älteste Referent.
2. In caso di assenza o impedimento anche
del vice-sindaco, il sindaco è sostituito
dall'assessore più anziano d'età.
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Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
3. Der Bürgermeister kann die Ernennung
zurücknehmen. Die Ernennung des neuen
Bürgermeisterstellvertreters hat innerhalb
von 10 Tagen zu erfolgen.
3. Il sindaco ha facoltà di revocare la
nomina. La nomina del nuovo vice-sindaco
deve avere luogo entro 10 giorni.
KAPITEL 4
MISSTRAUENSANTRAG – ABBERUFUNG
CAPITOLO 4
MOZIONE DI SFIDUCIA – REVOCA
Art. 19
(Misstrauensantrag – Abberufung)
Art. 19
(Mozione di sfiducia – revoca)
1. Der Bürgermeister und der Gemeindeausschuss verfallen ihres Amtes, wenn die
absolute Mehrheit der Ratsmitglieder durch
Namensaufruf einen von mindestens einem
Viertel der zugeteilten Ratsmitglieder
unterzeichneten begründeten Misstrauensantrag genehmigt.
1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica
se la maggioranza assoluta dei componenti
il consiglio approva per appello nominale
una mozione di sfiducia motivata e
sottoscritta da almeno un quarto dei
consiglieri assegnati.
2. Der Misstrauensantrag ist an den
Bürgermeister zu richten und beim
Gemeindesekretär zu hinterlegen, der den
Eingang bestätigt.
2. La mozione di sfiducia deve essere
indirizzata al sindaco e depositata presso il
segretario comunale che ne accusa
ricevuta.
3. Der Misstrauensantrag darf vom
Gemeinderat nicht früher als zehn Tage und
nicht später als dreißig Tage nach seiner
Einreichung behandelt werden.
3. La mozione di sfiducia deve essere
messa in discussione non prima di dieci
giorni e non oltre trenta giorni dalla sua
presentazione.
4. Das mit dem Antrag geäußerte
Misstrauen kann sich nur gegen den
Bürgermeister
und
den
gesamten
Ausschuss richten, nicht aber gegen
einzelne Referenten oder gegen den
Bürgermeister allein.
4. La sfiducia contenuta nella mozione può
riguardare solo il sindaco e l'intera giunta,
ma non può essere espressa verso i singoli
assessori o verso il solo sindaco.
5. Es erfolgt eine einzige Abstimmung durch
Namensaufruf.
Wird
der
Antrag
angenommen, so wird der Gemeinderat mit
Dekret
des
Landeshauptmannes
auf
übereinstimmenden
Beschluss
der
Landesregierung
aufgelöst
und
ein
Kommissär ernannt.
5. Vi ha luogo una sola votazione con
appello nominale. In caso di accettazione
della mozione, il consiglio comunale viene
sciolto con decreto del Presidente della
Provincia su conforme deliberazione della
Giunta provinciale.
6. Auf Vorschlag des Bürgermeisters kann
der Gemeinderat einen oder mehrere
Referenten abberufen. Der Vorschlag der
Abberufung
muss
dem
betreffenden
Referenten
oder
den
betreffenden
Referenten wenigstens 10 Tage vor der
6. Su proposta del sindaco il consiglio
comunale può revocare uno o più assessori.
La proposta di revoca deve essere notificata
all'assessore o agli assessori in questione
con almeno 10 giorni di anticipo in cui ha
luogo la seduta. Se la revoca viene
165
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166
Sitzung, in der die Angelegenheit behandelt
wird,
zugestellt werden. Wenn der
Gemeinderat
mit
der
Mehrheit
der
zugewiesenen Ratsmitglieder in öffentlicher
Abstimmung die Abberufung annimmt, so
muss innerhalb der Frist von 90 Tagen die
Ersetzung vorgenommen werden. Die
Ersetzung erfolgt auf Vorschlag des
Bürgermeisters und gilt als vollzogen, wenn
in öffentlicher Abstimmung die Mehrheit der
zugewiesenen Ratsmitglieder sich dafür
ausspricht.
approvata in votazione pubblica a
maggioranza dei consiglieri assegnati, entro
il termine di 90 giorni deve essere
provveduto alla relativa sostituzione. La
sostituzione avviene su proposta del
sindaco e si intende avvenuta quando la
proposta ottiene in una votazione pubblica il
voto favorevole della maggioranza dei
consiglieri assegnati.
7. Bei Rücktritt oder sonstigem Ausscheiden
eines Referenten gelten für die Ersetzung
die unter dem Absatz 6 vorgegebenen
Bestimmungen.
Bei
Rücktritt
aller
Referenten muss die Wahl des neuen
Ausschusses innerhalb von 30 Tagen ab
Einreichung des Rücktritts erfolgen.
7. In caso di dimissioni o decadenza dalla
carica di un assessore valgono le
disposizioni previste per la sostituzione di
cui al 6° comma. In caso di dimissioni di tutti
gli assessori, la nuova giunta deve essere
eletta entro 30 giorni dalla presentazione
delle dimissioni.
Art. 20
Art. 20
(Misstrauensantrag gegenüber dem Präsidenten und Verwaltungsrat der Sonderbetriebe und Einrichtungen)
(Mozione di sfiducia nei confronti del
presidente e del consiglio di amministrazione
delle aziende speciali ed istituzioni
1. Auf Antrag von einem Viertel der
zugewiesenen Ratsmitglieder kann der
Gemeinderat den Präsidenten und/oder den
Verwaltungsrat der Sonderbetriebe und
Einrichtungen mit der absoluten Mehrheit
der zugewiesenen Ratsmitglieder in einer
einzigen öffentlichen Abstimmung das
Misstrauen aussprechen.
1. Su proposta di un quarto dei consiglieri
assegnati il consiglio comunale può
esprimere la sfiducia nei confronti del
presidente
e/o
del
consiglio
di
amministrazione delle aziende speciali ed
istituzioni, se, in un unica votazione, la
mozione viene approvata dalla maggioranza
dei consiglieri assegnati.
2. Der Misstrauensantrag muss die Gründe
für den Entzug des Vertrauens und die
Namen der Personen anführen, die für die
Ämter vorgeschlagen werden.
2. Nella mozione di sfiducia devono essere
indicati i motivi per il venir meno della fiducia
ed i nomi delle persone proposte per le
cariche.
3. Der Antrag muss vom Bürgermeister den
betroffenen Organen zugestellt werden und
darf vom Gemeinderat nicht früher als 20
Tage und nicht später als 40 Tage nach der
Zustellung an die Betroffenen behandelt
werden.
3. La mozione deve essere notificata dal
sindaco ai relativi organi e non può essere
trattata dal consiglio comunale prima di 20
giorni e non oltre 40 giorni dalla data di
notificazione.
4. Wird der Antrag mit der erforderlichen
Mehrheit vom Gemeinderat angenommen,
so gelten die für die Ämter vorgeschlagenen
Personen als gewählt.
4. Con l'approvazione della mozione da
parte del consiglio comunale con la
maggioranza necessaria si considerano
elette le persone proposte per le cariche.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
167
Art. 21
Art. 21
(Abberufung des Präsidenten oder eines oder
mehrerer Verwaltungsratsmitglieder von
Sonderbetrieben und Einrichtungen)
(Revoca del Presidente o di uno o più membri
del consiglio di amministrazione di aziende
speciali o di istituzioni)
1. Der Präsident oder eines oder mehrere
Verwaltungsratsmitglieder
können
auf
Antrag eines Viertels der amtierenden
Ratsmitglieder abberufen werden. Der
Antrag muss dem Bürgermeister und den
betroffenen Personen zugestellt werden und
darf vom Gemeinderat nicht früher als
zwanzig Tage und nicht später als 40 Tage
nach der Zustellung an die Betroffen
behandelt werden.
1. Il Presidente o uno o più membri del
consiglio di amministrazione possono
essere revocati su proposta di un quarto dei
consiglieri in carica. La proposta di revoca
deve essere notificata al sindaco ed alle
relative persone e non essere trattata dal
consiglio comunale prima di 20 giorni e non
oltre 40 giorni dalla notificazione.
2. Über den Antrag erfolgt eine einzige
öffentliche Abstimmung und der Antrag gilt
als angenommen, wenn sich die absolute
Mehrheit der zugewiesenen Ratsmitglieder
dafür ausspricht.
2. In ordine alla proposta si esegue un'unica
votazione pubblica e la proposta si ritiene
accolta con il voto favorevole della
maggioranza
assoluta
dei
consiglieri
assegnati.
3. Die Ersetzung der abberufenen Personen
muss ehestens und keinesfalls später als 30
Tage ab der Abberufung erfolgen.
3. La sostituzione delle persone revocate
deve avvenire al più presto ed in nessun
caso oltre i 30 giorni dalla revoca.
DRITTER ABSCHNITT
INTERNE KONTROLLEN
TERZA SEZIONE
CONTROLLI INTERNI
KAPITEL 1
VOLKSANWALT
CAPITOLO 1
DIFENSORE CIVICO
Art. 22
(Der Volksanwalt )
Art. 22
(Difensore civico)
1. Es wird das Amt des Volksanwaltes im
Sinne des D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr.
3/L, eingeführt. Dieses Amt wird für die
Verbesserung der Verwaltung und zum
Schutze der Bürger in voller Unabhängigkeit
ausgeführt.
1. Viene istituita la carica del difensore
civico ai sensi del D.P.Reg. 1.02.2005, n.
3/L. L'ufficio del difensore civico viene
istituito ai fini di migliorare il funzionamento
dell'amministrazione e le funzioni del
difensore civico vengono esercitate in piena
indipendenza per la tutela dei cittadini.
2. Der Gemeinderat ermächtigt den
Bürgermeister, eine Vereinbarung mit dem
2. Il consiglio comunale autorizza il sindaco
a stipulare una convenzione con il difensore
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Volksanwalt der Autonomen Provinz Bozen
oder
einer
anderen
Gemeinde
abzuschließen, um die Funktionen auf die
Verwaltungstätigkeit dieser Gemeinde und
ihrer Betriebe und Institutionen im Interesse
der Bürger und Benützer auszudehnen.
Art. 23
(Vorrechte und Mittel)
168
civico della Provincia Autonoma di Bolzano
o di un altro comune per estendere le sue
funzioni
all’attività
amministrativa
del
Comune e delle sue aziende ed istituzioni,
nell’interesse dei cittadini e dell’utenza.
Art. 23
(Prerogative e mezzi)
1. Der Volksanwalt hat Zugang zu den Akten
gleichermaßen wie die Gemeinderatsmitglieder.
1. II difensore civico ha diritto di accesso agli
atti ed ai documenti al pari dei consiglieri
comunali.
2. Er kann von sich aus oder auf Betreiben
bzw. auch im Auftrag einzelner Bürger oder
Gemeinschaften Vorschläge und Anträge im
Sinne
der
direkten Bürgerbeteiligung
vorbringen, die von den zuständigen
Organen behandelt werden müssen. Er
kann auch die Gemeinschaften bei
Verwaltungsverfahren mit Auswirkungen auf
die
Gemeinschaftsziele
und -zwecke
vertreten.
2. Egli può, di propria iniziativa o su istanza
e rispettivamente anche su richiesta di
singoli cittadini o di comunità, presentare
proposte
ed
istanze
ispirate
alla
partecipazione diretta dei cittadini, le quali
devono
essere
trattate
dall'organo
competente. Egli può inoltre assumere la
rappresentanza di comunità in procedimenti
amministrativi aventi attinenza agli obiettivi
ed agli scopi sociali.
3. An der Beurteilung der Zulassung der
beantragten
Bürgerbefragungen
und
Volksbefragungen
nimmt
auch
der
Volksanwalt teil.
3. II difensore civico partecipa anche alla
decisione sull'ammissione di consultazioni
popolari e di referendum.
4. Bei der Feststellung von Missständen
oder von irgendwelchem Fehlverhalten der
Verwaltung weist der Volksanwalt darauf hin
und zwar zuerst der verantwortlichen
Verwaltungsstelle gegenüber und bei
andauerndem Missstand dem Kontrollorgan
gegenüber. Er weist auch auf die
vermögensrechtliche Haftung der Verwalter
hin.
4. Nel caso di accertate disfunzioni o di
abusi dell'amministrazione il difensore civico
li
prospetta
innanzitutto
agli
uffici
responsabili e nel caso di persistenza degli
stessi, egli provvede ad informarne gli
organi di controllo, facendo presente anche
la
responsabilità
patrimoniale
degli
amministratori.
5. Der Volksanwalt achtet insbesondere
auch auf die gerechte und gleiche
Behandlung der Bürger von Seiten der
Gemeindeverwaltung
und
deren
Institutionen und Sonderbetrieben.
5. II difensore civico vigila in modo
particolare sull'equo e pari trattamento dei
cittadini da parte dell'amministrazione
comunale, delle sue istituzioni e delle
aziende speciali.
6. Bei der Ausübung seines Amtes bedient
sich
der
Volksanwalt
der
Gemeindestrukturen
und
des
ihm
zugewiesenen Personals.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni il
difensore civico si serve delle strutture
comunali e deI personale assegnatogli.
7.
Dem
Volksanwalt
steht
eine
Amtsentschädigung zu, deren Höhe vom
Gemeinderat festgelegt wird.
7. Spetta al difensore civico una indennità di
carica da fissarsi da parte deI consiglio
comunale.
Art. 24
Art. 24
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(Beziehungen zum Gemeinderat und zum
Gemeindeausschuss)
1. Der Volksanwalt legt der Gemeinde einen
Jahresbericht über die eigene Tätigkeit, über
die eingelaufenen Beschwerden und die
erhobenen Missstände vor.
(Rapporti con il consiglio e la giunta
comunale)
1. Il difensore civico presenta al comune una
relazione annuale sulla propria attività nella
quale sono precisati i reclami pervenuti e le
disfunzioni accertate.
KAPITEL 2
RECHNUNGSPRÜFUNG
CAPITOLO 2
REVISIONE DEI CONTI
Art. 25
(Der Rechnungsprüfer)
Art. 25
(Il revisore dei conti)
1. Der Rechungsprüfer ist ein technisches
Hilfsorgan der Gemeinde, dem die
Überwachung
der
gesamten
buchhalterischen,
finanziellen
und
wirtschaftlichen
Ordnungsmäßigkeit
der
Verwaltung obliegt. Der Rechungsprüfer hat
a) eine interne Kontrollfunktion
b) eine Funktion der Zusammenarbeit
c) eine Vorschlagsfunktion gegenüber dem
Gemeinderat
d) eine Beratungsfunktion und
e) erfüllt die von den einschlägigen
Vorschriften vorgesehenen Aufgaben.
1. Il revisore dei conti è un organo tecnico
ausiliario del comune, con il compito della
sorveglianza sulla regolarità contabile,
finanziaria
ed
economica
dell'amministrazione. Il revisiore ha
a) una funzione di controllo interno
b) una funzione di collaborazione
c) una funzione propositiva nei confronti del
consiglio comunale
d) una funzione consultiva e
e) provvede a tutte le incombenze previste
dalla normativa di settore.
2. Der Rechnungsprüfer kann an den
Sitzungen des Gemeinderates und auf
Einladung des Bürgermeisters an jenen des
Gemeindeausschusses
teilnehmen.
Zu
diesem Zweck sind ihm die Einladungen zu
den Sitzungen zuzustellen.
2. Il revisore dei conti può partecipare alle
sedute del consiglio e e su invito del sindaco
della giunta comunale. Allo scopo i relativi
inviti devono essere notificati al revisore.
3. Zwecks Ausübung seiner Funktionen hat
der Rechnungsprüfer jederzeit Zugang zu
allen Akten und Unterlagen der Gemeinde.
3. Per svolgere le funzioni il revisore dei
conti può in ogni momento accedere a tutti
gli atti e documenti del comune.
4.
Der
Gemeinderat
kann
den
Rechnungsprüfer fallweise beauftragen,
einzelne,
buchhalterisch
relevante
Amtsvorgänge zu überprüfen.
4. Il consiglio comunale può di volta in volta
incaricare il revisore ad esaminare singole
operazioni amministrative rilevanti sotto il
profilo contabile.
5.
Bei
Erstellung
des
Haushaltsvoranschlages
bzw.
der
Änderungen
desselben
ist
der
Rechnungsprüfer beizuziehen. Er kann
dabei
Bemerkungen
und
Vorschläge
einbringen.
5. Per la compilazione del bilancio
preventivo o di variazioni di bilancio deve
essere consultato il revisore dei conti che
esprime un parere e sottopone proposte.
169
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
6.
Dem
Rechnungsprüfer
ist
eine
vollständige
Ausfertigung
der
vom
Gemeindeausschuss genehmigten Vorlage
für den Haushaltsvoranschlag bzw. für
Änderungen desselben auszuhändigen.
Innerhalb des von der Verordnung über das
Rechnungswesen
vorgeschriebenen
Termins hat der Rechnungsprüfer das von
den einschlägigen Vorschriften vorgesehene
Gutachten abzugeben.
6. Al revisore dei conti deve essere
consegnata una copia completa del disegno
di bilancio preventivo o di variazione di
bilancio approvato dalla giunta comunale. Il
revisore dei conti, entro il termine prescritto
dal regolamento di contabilità, esprime il
parere previsto dalla disciplina di settore.
7. Außer in den vom Gesetz vorgesehenen
Fällen kann als Revisor nicht gewählt
werden wer mit dem Bürgermeister oder mit
einem Referenten in auf- und absteigender
Linie bis zum vierten Grad verwandt oder bis
zum zweiten Grad verschwägert ist, wer mit
der Gemeinde oder mit deren Betrieben
einen Rechtsstreit behängen hat und wer
von
der
Gemeinde
Arbeitsaufträge
übernommen hat.
7. Oltre ai casi previsti dalla legge non sono
eleggibili a revisore dei conti i parenti fino al
quarto grado in linea ascendente o
discendente o affini fino al secondo grado
del sindaco ovvero di un'assessore, chi ha
una lite pendente con il comune o le sue
aziende o chi svolge incarichi di lavoro per
conto del comune.
KAPITEL 3
WEITERE ÜBERPRÜFUNGSTÄTIGKEITEN
CAPITOLO 3
ATTIVITÀ ULTERIORI DI VERIFICA
Art. 26
(Interne Kontrollen)
Art. 26
(Controlli interni)
1. Die Gemeinde überprüft und bewertet in
Bezug auf den Betrieb der Körperschaft die
Gewährleistung
der
Kriterien
der
Leistungsfähigkeit, der Wirksamkeit und der
Wirtschaftlichkeit der Verwaltungstätigkeit
und in Bezug auf die Vorgangsweisen die
Gewährleistung der Kriterien der Neutralität,
Subsidiarität und Angemessenheit.
1. Il comune verifica e valuta, in riferimento
al funzionamento dell'ente, l'osservanza dei
criteri di efficienza, di efficacia e di
economicità dell'azione amministrativa e, in
riferimento alle forme e modalità di
intervento, l'osservanza dei criteri di
neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza.
2. Der Gemeinderat legt für die Amtsperiode
die zu überprüfenden Bereiche und
Verwaltungstätigkeiten, sowie die Richtlinien
für die Überprüfungstätigkeit fest.
2. Il consiglio comunale determina per la
durata del proprio periodo amministrativo gli
ambiti e le attività di amministrazione da
verificare, nonché le direttive per l'attività di
verifica e di valutazione.
3. Mit der Überprüfungstätigkeit kann der
Südtiroler Gemeindenverband oder ein
externer Sachverständiger mittels eigener
Vereinbarung beauftragt werden.
3. Dell'attività di verifica può essere
incaricato con apposita convenzione il
Consorzio dei comuni per la Provincia di
Bolzano ovvero un esperto esterno.
4.
Die
Gemeinde
gewährleistet
weitestgehenden Zugang zu den Akten und
arbeitet bei der Überprüfungstätigkeit aktiv
mit.
4. Il comune assicura accesso più ampio
possibile agli atti e collabora attivamente
all'attività di verifica.
5. Über die Überprüfungstätigkeit ist ein
Bericht zu verfassen, der zusammen mit
5. Dell'attività di verifica svolta è redatto
verbale che assieme alle eventuali proposte
170
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
eventuellen Verbesserungsvorschlägen dem
Gemeinderat zuzuleiten ist.
di miglioramento è trasmesso al consiglio
comunale.
VIERTER ABSCHNITT
SEZIONE QUARTA
ÄMTER UND PERSONAL
UFFICI E PERSONALE
KAPITEL 1
DER GEMEINDESEKRETÄR
CAPITOLO 1
IL SEGRETARIO COMUNALE
Art. 27
(Rechtsstellung)
Art. 27
(Stato giuridico)
1.
Der
Gemeindesekretär
ist
der
ranghöchste Beamte der Gemeinde. Er wird
vom Gemeinderat gemäß den einschlägigen
Rechtsvorschriften ernannt.
1. Il segretario comunale è il funzionario più
elevato in grado del comune. Egli viene
nominato dal consiglio comunale nel rispetto
delle norme della disciplina di settore.
2. Der Gemeindesekretär ist die alleinige
Führungskraft und untersteht in dieser
Eigenschaft dem Bürgermeister.
2. Il segretario comunale è l'unico
funzionario dirigente del comune e dipende
in tale sua qualità dal sindaco.
Art. 28
(Funktionen des Gemeindesekretärs)
1. Der Gemeindesekretär
nimmt
an
den
Sitzungen
Gemeinderates
und
Gemeindeausschusses teil;
Art. 28
(Funzioni del segretario comunale)
1. Il segretario comunale
des
des
- partecipa alle riunioni del consiglio
comunale e della giunta municipale ;
- verfasst unter Mithilfe des von ihm dazu
eingesetzten Personals die Niederschriften
der
Gemeinderatsund
Gemeindeausschusssitzungen,
die
er,
zusammen mit einem Mitglied des
betreffenden Organs, unterzeichnet;
- redige i verbali delle sedute del consiglio
comunale e della giunta comunale,
facendosi coadiuvare da altro personale;
egli firma i predetti verbali assieme ad un
membro del rispettivo organo deliberante;
- beurkundet mit seiner Unterschrift,
zusammen mit dem Vorsitzenden des
beschließenden Organs die Beschlüsse des
Gemeinderates
und
des
Gemeindeausschusses;
autentica,
assieme al presidente
dell'organo deliberante, le deliberazioni del
consiglio e della giunta comunale ;
- fungiert als oberster Vorgesetzter des
Personals;
- è il capo del personale;
koordiniert
die
Ämter
und
verschiedenen
Dienstbereiche
Gemeinde und leitet dieselben;
die
der
- coordina l'attività degli uffici e dei vari rami
di servizio del comune e sovraintende ai
medesimi;
- führt die Maßnahmen durch, die im
Rahmen der Gemeinde abzuwickeln sind;
- cura l'attuazione dei provvedimenti da
adottarsi nell'ambito del comune;
171
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
- ist für die den Beschlüssen vorangehende
Verfahrensabwicklung
verantwortlich,
veranlasst
die
Veröffentlichung
der
Beschlüsse und deren Übermittlung an die
Kontrollorgane
und
sorgt
für
die
Durchführung
der
entsprechenden
Folgemaßnahmen;
- è responsabile dell'istruttoria delle
deliberazioni, provvede per la loro
pubblicazione e per l'invio agli organi di
controllo e provvede ai relativi atti esecutivi;
- erledigt die Aufgaben, die ihm vom
Bürgermeister übertragen werden;
- adempie ai compiti affidatigli dal sindaco;
beurkundet
auf
Verlangen
des
Bürgermeisters
die
Verträge
und
Rechtsakte, wenn die Gemeinde darin als
Vertragspartei auftritt;
- roga, su richiesta del sindaco, i contratti e
gli atti nei quali il comune è parte
contraente;
- beglaubigt die Unterzeichnung von
Privaturkunden und einseitigen Rechtsakten
im Interesse der Körperschaft;
- autentica la sottoscrizione nelle scritture
private e negli atti unilaterali nell'interesse
dell'ente;
- nimmt die Pflichten in allen übrigen
Aufgabenbereichen wahr, die ihm vom
Gesetz und den Verordnungen sowie durch
die vorliegende Satzung übertragen sind,
- esercita ogni altra attribuzione affidatagli
dalle leggi, dai regolamenti e dal presente
statuto
und wird folglich insbesondere tätig:
e in particolare si attiva
a) beratend in Bezug auf:
a) con funzioni consultive in riferimento:
die
Übereinstimmung
Verwaltungstätigkeit
mit
Rechtsvorschriften;
der
den
- alla conformità dell'azione amministrativa
alle disposizioni vigenti;
- die Abfassung von fachlichen Gutachten in
rechtlich-verwaltungstechnischer
Hinsicht
bzw. von spezifischen Rechtsgutachten und
Stellungnahmen
auf
Anfrage
der
beschließenden
Gremien,
des
Bürgermeisters, der Referenten oder
einzelner
Gemeinderatsmitglieder
zu
gemeinderelevanten Sachfragen;
- alla stesura di pareri tecnici di carattere
giuridico - amministrativo e rispettivamente
di specifici pareri giuridici che gli possono
essere, caso per caso, richiesti dagli organi
deliberanti, dal sindaco, dagli assessori o da
un singolo consigliere comunale in ordine a
problemi di interesse e di rilevanza
comunale;
- die Beteiligung an gemeindeinternen
Studien- und Untersuchungskommissionen,
Arbeitskreisen und ähnlichen auf Ersuchen
der Verwaltung;
- alla partecipazione, caso per caso, e su
richiesta delI' amministrazione, a gruppi di
studio e di ricerche e simili istituiti all'interno
dell'amministrazione;
- die Beteiligung mit Einwilligung des
Bürgermeisters an externen Kommissionen
und ähnlichen;
- alla partecipazione, previa autorizzazione
deI sindaco, a commissioni esterne ed a
simili organismi;
b) als Zuständiger für die ordnungsgemäße
Abwicklung der Verwaltungstätigkeit, in
Bezug auf:
b) in qualità di responsabile per lo
svolgimento
regolare
dell'attività
amministrativa in riferimento:
die
Übermittlung
Ausschussbeschlüsse
an
- alla trasmissione ai capigruppo consiliari
delle deliberazioni della giunta comunale;
der
die
172
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
Fraktionssprecher,
- die Entgegennahme der Einsprüche gegen
Beschlüsse der Gemeindeorgane gemäß
den
bezüglichen
Verordnungsbestimmungen;
- alla ricezione delle opposizioni alle
deliberazioni degli organi comunali secondo
le relative disposizioni regolamentari;
die
Entgegennahme
der
Rücktrittserklärungen des Bürgermeisters
und
der
Ausschussmitglieder,
der
Abberufungs- und Misstrauensanträge;
- alla ricezione delle dichiarazioni di
dimissioni deI sindaco e degli assessori
nonché delle proposte di revoca e di
sfiducia;
c) als Vorgesetzter des Gemeindepersonals
in Bezug auf:
c) in qualità di superiore gerarchico del
personale comunale in riferimento:
- die Vorhaltung von dienstlichen Verstößen
und die Unterbreitung von Vorschlägen an
den Gemeindeausschuss zur Ergreifung von
Disziplinarmaßnahmen;
- alla contestazione degli addebiti disciplinari
presentando alla giunta comunale delle
proposte in ordine ai relativi provvedimenti;
d) als aktive Verwaltungsinstanz in Bezug
auf:
d) in qualità di organo di amministrazione
attiva in riferimento:
den
Vorsitz
in
den
für
die
Personalaufnahmen
eingesetzten
Wettbewerbskommissionen;
- alla presidenza di commissioni giudicatrici
nei procedimenti di assunzione deI
personale;
- die Mitwirkung an der Überprüfung des
Kassastandes
zu
den
vorgesehenen
Zeitpunkten;
- alla partecipazione alle revisioni di cassa
nelle scadenze stabilite;
FÜNFTER ABSCHNITT
ÖRTLICHE ÖFFENTLICHE DIENSTE
SEZIONE QUINTA
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 29
(Sonderbetriebe und Einrichtungen)
Art. 29
(Aziende speciali ed istituzioni)
1. Die Ordnung und die Tätigkeit der
Sonderbetriebe werden durch ein eigenes,
vom Gemeinderat zu genehmigendes Statut
geregelt. Die Einrichtungen werden von
dieser Satzung und den bezüglichen
Verordnungen geregelt.
1. La struttura ed il funzionamento delle
aziende speciali vengono regolate con un
proprio statuto, da approvarsi dal consiglio
comunale. La struttura ed il funzionamento
delle istituzioni vengono regolate dal
presente statuto
e
dai
relativi
regolamenti.
2. Organe der Sonderbetriebe und der
Einrichtungen sind der Verwaltungsrat, der
Präsident und der Direktor.
2. Sono organi delle aziende speciali e delle
istituzioni il consiglio di amministrazione, il
presidente ed il direttore.
3. Der Verwaltungsrat der Sonderbetriebe
und der Einrichtungen besteht aus drei
Mitgliedern, einschließlich des Präsidenten,
die vom Gemeinderat ernannt werden,
3. Il consiglio di amministrazione delle
aziende speciali e delle istituzioni si
compone di tre membri, ivi compreso il
presidente, i quali vengono nominati dal
173
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
wobei gleichzeitig der Präsident bestimmt
wird. Bei der Zusammensetzung sind die
einschlägigen Bestimmungen über den
Sprachgruppenproporz
und
die
Chancengleichheit von Männern und Frauen
einzuhalten.
consiglio comunale e contemporaneamente
alla
elezione
del
consiglio
di
amministrazione viene nominato il suo
presidente. Per la composizione sono
osservate le disposizioni vigenti sulla
consistenza dei gruppi linguistici e la pari
opportunità tra uomini e donne.
4. Die zu ernennenden Mitglieder dürfen
nicht Mitglieder eines Gemeindeorgans sein,
müssen aber die Voraussetzungen erfüllen
um in den Gemeinderat gewählt zu werden.
4. I membri del consiglio di amministrazione
non possono rivestire la carica di un organo
comunale e devono essere in possesso dei
requisiti per la elezione a consigliere
comunale.
5. Der Verwaltungsrat ernennt den Direktor
des Sonderbetriebes und der Einrichtung.
Den
Direktorenauftrag
können
Gemeindebedienstete
mit
besonderen
Fachkenntnissen
im
bezüglichen
Sachbereich und externe Bewerber erhalten,
sofern sie die von den Satzungs- bzw.
Verordnungsvorschriften
vorgesehenen
Voraussetzungen erfüllen. Die Ernennung
zum Direktor erfolgt für die Dauer von
drei/fünf
Jahren
und
mittels
privatrechtlichem Vertrag, der jeweils für die
gleiche Zeitdauer verlängert werden kann.
5. Il consiglio di amministrazione nomina il
direttore
dell'azienda
speciale
e
dell'istituzione. Quale direttore può essere
nominato un dipendente comunale avente
particolari conoscenze tecniche nelle
rispettive materie ovvero un concorrente
esterno in possesso dei requisiti prescritti
dalle
disposizioni
statutarie
ovvero
regolamentari. La nomina a direttore
avviene per la durata di tre/cinque anni a
mezzo di contratto di diritto privato, il quale
può essere rinnovato per l'uguale periodo.
6. Der Verwaltungsrat und der Präsident
verfallen von ihren Ämtern zusammen mit
dem Gemeinderat, der sie ernannt hat,
führen jedoch die ordentlichen Geschäfte bis
zur Einsetzung der neuen Organe weiter.
6. Il consiglio di amministrazione ed il
presidente decadono dalle proprie cariche
contemporaneamente al consiglio comunale
che li ha eletto, continuano però ad
esercitare le proprie funzioni per l'ordinaria
amministrazione fino all'insediamento dei
nuovi organi.
7.
Auf
Vorschlag
des
Gemeindeausschusses
kann
der
Gemeinderat den Verwaltungsrat des
Sonderbetriebes und der Einrichtung bei
Vorliegen
schwerwiegender
Gründe
abberufen.
7. Su proposta della giunta comunale il
consiglio comunale può, in presenza di gravi
motivi,
revocare
il
consiglio
di
amministrazione dell'azienda speciale e
dell'istituzione.
8. Der Sonderbetrieb kann an den
Wettbewerbsverfahren für die Vergabe von
anderen
örtlichen
öffentlichen
Körperschaften teilnehmen. Er kann weiters
die Tätigkeit des Sonderbetriebes auf das
Gebiet anderer örtlicher Körperschaften
ausdehnen und zwar im Einvernehmen mit
diesen.
8. L'azienda speciale può partecipare alle
procedure concorsuali per l'affidamento di
servizi pubblici locali da parte di altri enti
locali. Essa può estendere l'attività
dell'azienda speciale al territorio di altri enti
locali, previa intesa con i medesimi.
SECHSTER ABSCHNITT
FORMEN DER ZUSAMMENARBEIT
SEZIONE SESTA
FORME DI COLLABORAZIONE
Art. 30
(Zwischengemeindliche Zusammenarbeit)
Art. 30
(Collaborazione intercomunale)
174
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
1.
Diese
Gemeinde
strebt
die
Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden
für die Errichtung neuer und den Ausbau
bestehender Dienste auf übergemeindlicher
Ebene an. Dazu bedienen sich die ins
Einvernehmen gesetzten Gemeinden der im
Kapitel VIII des D.P.Reg. vom 1.2.2005, Nr.
3/L
vorgesehenen
Formen
zwischengemeindlicher Zusammenarbeit.
Art. 31
(Weitere Formen der Zusammenarbeit)
1. Die Gemeinde fördert den Abschluss von
Vereinbarungen mit der Autonomen Provinz
Bozen, den anderen öffentlichen örtlichen
Körperschaften und Privatpersonen zur
Koordinierung bestimmter Funktionen und
Dienste.
1. Questo comune intende attuare e
favorisce la collaborazione con altri comuni
per la istituzione di nuovi servizi sul piano
sovracomunale e per il potenziamento di
quelli esistenti. A tale fine vengono utilizzati
gli strumenti di collaborazione intercomunale
previsti nel Capitolo VIII del D.P.Reg.
1.2.2005, n. 3/L.
Art. 31
(Forme ulteriori di collaborazione)
1. Il comune favorisce la stipula di
convenzioni con la Provincia autonoma di
Bolzano, con altri enti pubblici locali e
soggetti privati al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati.
SIEBTER ABSCHNITT
BÜRGERBETEILIGUNG
SEZIONE SETTIMA
PARTECIPAZIONE POPOLARE
KAPITEL 1
DIE BETEILIGUNG DER BÜRGER UND DER
SCHUTZ IHRER RECHTE
CAPITOLO 1
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E LA
TUTELA DEI LORO DIRITTI
Art. 32
(Beteiligungsberechtigte)
Art. 32
(Aventi diritto alla partecipazione)
1.
Die
Gemeinde
verwirklicht
die
Bürgerbeteiligung zum Schutze der Rechte
des Bürgers und zum Zwecke der guten
Verwaltung im Sinne einer andauernden
Beziehung mit der Bürgerschaft als
Organisationsgrundlage
der
lokalen
Verwaltung.
1. Il comune realizza la partecipazione
popolare per la tutela dei diritti del cittadino
e
per
il
buon
andamento
dell'amministrazione,
per
creare
e
mantenere costanti rapporti con la
cittadinanza. La partecipazione popolare
viene considerata quale base organizzativa
dell'amministrazione locale.
2.
Unbeschadet
der
besonderen
Bestimmungen über die Ausübung der
bürgerlichen und politischen Rechte stehen
die Rechte der Bürgerbeteiligung nach
diesem Kapitel außer den ansässigen
Bürgern, auch jenen Menschen zu, die sich
ständig auf dem Gemeindegebiet zu
Arbeits-,
Studienund
Dienstleistungszwecken aufhalten.
2. Fatte salve le norme circa l'esercizio dei
diritti civili e politici, i diritti di partecipazione
popolare spettano oltre che ai cittadini
residenti nel comune anche a quelle
persone che frequentano il territorio
comunale costantemente e stabilmente per
motivi di lavoro, di studio o di servizio.
Art 33
(Verhältnis zwischen Gemeinde und freien
Art. .33
(Rapporti fra il comune e le libere comunità ed
175
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
Gemeinschaften und Vereinigungen)
associazioni)
1. Die Gemeinde fördert die vom Art. 75,
Abs. 1 des D.P.Reg. vom 1.2.2005, Nr. 3/L
vorgesehenen
Gemeinschaften
und
Genossenschaften sowie jene, die zum
Schutze der sprachlichen Minderheit, zum
Schutze der Umwelt, zur Förderung der
Jugendarbeit und zur Förderung der
Chancengleichheit zwischen Mann und Frau
sowie zur Förderung der Familie errichtet
worden sind.
1. Il comune favorisce le libere forme
associative e cooperative previste nell'art.
75, comma 1, della D.P.Reg. 1.2.2005, n.
3/L nonché quelle costituite per la tutela
delle minoranze linguistiche, dell'ambiente,
per la valorizzazione del lavoro giovanile,
per la pari opportunità tra uomo e donna e
per la valorizzazione della famiglia.
2. Die Förderung besteht in der
Anerkennung
und
Unterstützung
der
Gemeinschaft und in der Beteiligung
derselben am Verwaltungsgeschehen der
Gemeinde.
2. In tale ambito il comune riconosce e
promuove le comunità e assicura la loro
partecipazione alla vita del comune.
3.
Bei
bleibender
Freiwilligkeit
der
Gemeinschaftstätigkeit können folgende
Beteiligungsformen in Anspruch genommen
werden:
3. Fermo restando la volontarietà dell'attività
delle associazioni, possono attuarsi le
seguenti forme di partecipazione:
a) Zugang zu den Akten und Informationen,
zu den Diensten und Strukturen der
Gemeinde;
a) Accesso agli atti ed alle informazioni
nonché ai servizi ed alle strutture del
comune;
b) Beteiligung der Gemeinschaft am
Verwaltungsverfahren
durch
Anträge,
Vorschläge,
Befragungspflicht,
Beanstandungsrecht
bei
Maßnahmen,
welche die besonderen Ziele und Zwecke
der Gemeinschaft betreffen;
c) Die Möglichkeit der Übertragung von
Gemeindefunktionen an die Gemeinschaften
mittels Konvention sowie die Beteiligung der
Gemeinschaft an der Verwaltung von
Institutionen und die Vertretung der
Gemeinschaften
in
Organismen
und
Kommissionen.
4. Die Gemeinde gewährleistet
Unabhängigkeit, die Freiheit und
Gleichheit der Gemeinschaften.
die
die
Art. 34
(Beteiligungsformen der Jugendlichen)
b) Partecipazione delle comunità al
procedimento
amministrativo
mediante
istanze, proposte, obbligo di audizione,
diritto di opposizione nel caso di
provvedimenti riguardanti i fini e gli scopi
della rispettiva comunità;
c) La possibilità di delega di funzioni
comunali alle suddette comunità a mezzo di
convenzione
come
pure
la
loro
partecipazione
all'amministrazione
di
istituzioni nonché la rappresentanza delle
medesime in organismi e commissioni.
4. Il comune assicura l'indipendenza, la
libertà ed il pari trattamento delle citate
comunità.
Art. 34
(Forme di partecipazione dei giovani
minorenni)
1. Die Gemeinde unterstützt die Anliegen
der Kinder und Jugendlichen und fördert ihre
aktive Beteiligung an der Gemeindepolitik.
1. Il comune sostiene gli interessi dei ragazzi
e giovani e promuove la loro partecipazione
attiva alla politica comunale.
2. Zu diesem Zweck sucht die Gemeinde die
Zusammenarbeit mit bestehenden lokalen
Trägern der Kinder- und Jugendarbeit.
2. A tal fine il comune ricerca la
collaborazione con gli esistenti gestori locali
del servizio giovani.
176
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
3.
Der
Gemeinderat
ernennt
den
Jugendbund Feldthurns als beratendes
Gremium für die Jugendarbeit. Der
Bürgermeister oder ein von ihm delegierter
Gemeindereferent oder –rat beruft den
Jugendbund Feldthurns zu regelmäßigen
Sitzungen ein, um über die Jugendarbeit zu
beraten und informiert zu werden. Bei einer
Auflösung des Jugendbundes Feldthurns
bestellt der Gemeinderat einen Jugendbeirat
bestehend aus 5 Mitgliedern. Den Vorsitz
hat der Bürgermeister oder der für den
Bereich zuständige Gemeindereferent bzw.
Gemeinderat inne.
3. Il consiglio comunale nomina il
Jugendbund
Velturno
quale
organo
consultivo per i rapporti con i giovani. Il
sindaco oppure un assessore o consigliere
da lui delegato convoca regolarmente il
Jugendbund Velturno per delle sedute per
consultarsi sui rapporti con i giovani e per
esserne informati. In caso dello scioglimento
del Jugendbund Velturno il consiglio
comunale istituisce un comitato composto
da 5 membri. Il comitato è presieduto dal
sindaco o dall'assessore o dal consigliere
comunale competente per la materia.
4. Der Jugendbeirat hat beratende Funktion
und unterbreitet der Gemeindeverwaltung
Vorschläge und Anregungen, die darauf
abzielen, die Lebensbedingungen der Kinder
und Jugendlichen in der Gemeinde zu
verbessern.
4. Il comitato per i giovani ha funzioni
consultive e sottopone all'amministrazione
comunale delle proposte e dei suggerimenti
orientati a migliorare, in questo comune, le
condizioni di vita dei ragazzi e giovani.
5. Außerdem kann die Gemeinde jene
Jugendliche, welche mit den geplanten
Maßnahmen und Projekten unmittelbar zu
tun haben, in Versammlungen und Treffen
anhören und Befragungen auch mittels
moderner
Kommunikationsmittel
durchführen.
5. Il comune può altresì consultare i giovani
in ordine a provvedimenti programmati e
progetti, che li riguardano direttamente, in
riunioni ed incontri, ed effettuare degli
indagini anche mediante moderni mezzi di
comunicazione.
Art. 35
(Formen der Beteiligung der Senioren)
Art. 35
(Forme di partecipazione degli anziani)
1. Die Gemeinde unterstützt die Anliegen
der Senioren und fördert eine aktive
Beteiligung an der Gemeindepolitik.
1. Il comune sostiene gli interessi degli
anziani e promuove la loro partecipazione
attiva alla politica comunale.
2. Zu diesem Zweck wird vom Gemeinderat
für die Dauer der Amtsperiode ein
Seniorenbeirat aus 5 Mitgliedern eingesetzt.
Den Vorsitz hat der Bürgermeister oder der
für
den
Bereich
zuständige
Gemeindereferent bzw. Gemeinderat inne.
Dem Seniorenbeirat müssen zumindest zwei
Mitglieder angehören welche älter als 65
Jahre sind.
2. Il consiglio comunale, per la durata del
proprio periodo amministrativo, istituisce il
comitato per gli anziani composto da 5
membri. Il comitato è presieduto dal sindaco
o dall'assessore o dal consigliere comunale,
competente per la materia. Devono essere
parte del comitato per gli anziani almendo
due membri che hanno superato i 65 anni.
3. Der Seniorenbeirat hat beratende
Funktion
und
unterbreitet
der
Gemeindeverwaltung
Vorschläge
und
Anregungen, die darauf abzielen, die
Lebensbedingungen der Senioren in der
Gemeinde zu verbessern.
3. Il comitato per gli anziani ha funzioni
consultive e sottopone all'amministrazione
comunale delle proposte e dei suggerimenti
orientati a migliorare, in questo comune, le
condizioni di vita degli anziani.
177
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
Art. 36
Bürgerversammlungen
1. Einmal im Jahr werden in der Gemeinde
bzw. den Fraktionen der Gemeinde eine
Bürgerversammlung einberufen, bei welcher
der
Gemeindeausschuss
zu
Verwaltungstätigkeiten berichtet.
Die
Bürgerversammlung muss in jedem Fall vor
der Genehmigung des Bauleitplanes oder
des überarbeiteten Bauleitplanes stattfinden.
Art. 37
(Die direkte Bürgerbeteiligung)
1. Der Bürger, einzeln oder zusammen mit
anderen, kann, unabhängig von seinen
Rechten auf Information, Aktenzugang und
Verfahrensbeteiligung,
Anträge
und
Vorschläge für die Verwaltung einbringen,
die auch zusammengeschlossen innerhalb
von 30 Tagen dem zuständigen Organ zur
Kenntnis gebracht werden müssen; er hat
auch das Recht, schriftliche Anfragen an
den Bürgermeister zu richten und innerhalb
von 30 Tagen eine schriftliche Antwort zu
erhalten oder mündlich direkt angehört zu
werden.
Art. 38
(Innovative Formen der Bürgerbeteiligung)
1. Gemeinderat und Gemeindeausschuss
können informelle Gruppen, Komitees und
Bürgervereinigungen anhören.
Art. 36
(Assemblee dei cittadini)
1. Una volta all'anno nel Comune oppure
nelle frazioni del Comune vengono
convocate delle assemblee dei cittadini,
durante i quali la giunta comunale riferisce
sull'attività amministrativa. In ogni caso
l'assemblea dei cittadini deve tenersi prima
dell'approvazione del piano urbanistico o del
rielaborato piano urbanistico.
Art. 37
(La partecipazione diretta dei cittadini)
1. Il cittadino, singolo od associato,
indipendentemente dai suoi diritti di
informazione, di accesso agli atti e
documenti
e
di
partecipazione
ai
procedimenti, può proporre istanze e
proposte per l'amministrazione, le quali,
anche riunite, devono essere portate a
conoscenza dell'organo competente; il
cittadino, singolo od associato ha inoltre il
diritto di rivolgere interrogazioni scritte al
sindaco e di ricevere la risposta scritta
ovvero di essere sentito entro 30 giorni.
Art. 38
(Forme innovative di partecipazione dei
cittadini)
1. Il consiglio e la giunta comunale possono
sentire
gruppi
informali,
comitati
e
associazioni di cittadini.
KAPITEL 2
DIE VOLKSBEFRAGUNG
CAPITOLO 2
REFERENDUM
Art. 39
(Die Volksbefragung)
Art. 39
(Il referendum popolare)
1. Es können Volksbefragungen mit
beratendem und abschaffendem Charakter
durchgeführt werden.
1. Possono aver luogo referendum popolare
aventi carattere consultivo e abrogativo.
2. Der Gemeinderat kann in Bezug auf die
eigenen Zuständigkeiten mit einer ZweiDrittelmehrheit der zugewiesenen Mitglieder
eine Volksbefragung veranlassen.
2. Sulle materie rientranti nella propria
competenza il consiglio comunale, con il
voto favorevole dei due terzi dei consiglieri
assegnati, può disporre il referendum
178
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
popolare.
3. Die Bürger selbst können die
Volksbefragung mit einem Antrag, der von
wenigstens 10% der in den Wählerlisten
eingetragenen Wähler zu unterzeichnen ist,
veranlassen.
3. Il referendum può essere richiesto anche
dai cittadini mediante istanza firmata da un
numero pari ad almeno il 10% degli elettori
iscritti nelle liste elettorali deI comune.
4. Die Volksbefragung muss aufgrund von
einer oder mehreren klaren und eindeutig
formulierten Fragen erfolgen und darf nur
Akte von allgemeinem Interesse betreffen,
unter Ausschluss von
4. Il referendum deve avvenire sulla base di
uno o di più quesiti, formulati in modo chiaro
ed inequivocabile, e può riguardare solo
provvedimenti di interesse generale, ad
esclusione di
a) Angelegenheiten, die nicht in die örtliche
Zuständigkeit fallen;
a) materie non rientranti nella competenza
dell'amministrazione locale;
b) Fragen,
betreffen;
b) quesiti riguardanti i gruppi linguistici;
welche
die
Sprachgruppen
c) Religionsfragen;
c) questioni di natura religiosa;
d) Wahl- und Personalangelegenheiten;
d) questioni elettorali e del personale
comunale;
e) Fragen, die in den letzten fünf Jahren
bereits Gegenstand von Volksbefragungen
waren;
e) argomenti che negli ultimi cinque anni
hanno formato oggetto di referendum
popolari;
f) Angelegenheiten, die das Rechnungs- und
Steuerwesen der Gemeinde betreffen;
f) questioni riguardanti la contabilità ed il
sistema tributario deI comune;
g) Fragen,
betreffen;
g) questioni riguardanti comunità marginali;
die
soziale
Randgruppen
h) Fragen, die ausgeschriebene Projekte
betreffen.
h) questioni riguardanti progetti banditi.
5. Zulassung - Der vom Promotionskomitee
oder
von
einem
Zehntel
der
vorgeschriebenen Anzahl an Unterzeichnern
vor der Unterschriftensammlung vorgelegte
Antrag wird von einer Fachkommission,
bestehend aus drei Mitgliedern auf seine
Zulässigkeit überprüft und begutachtet. Der
Gemeinderat
entscheidet,
nach
Kenntnisnahme
des
Gutachtens
der
Fachkommission, über die Zulassung.
5. Ammissione - Prima della raccolta delle
firme l'ammissibilità dell'istanza sottoposta
dal comitato promotore o da un decimo del
numero prescritto di firmatari al comune
viene esaminata e valutata da una
commissione di esperti di tre membri. Il
consiglio comunale, dopo aver preso
conoscenza del parere della commissione di
esperti, decide sull'ammissibilità.
6. Bei Zulassung der Volksbefragung auf
Bürgerinitiative sowie bei entsprechender
Veranlassung
von
Seiten
des
Gemeinderates setzt der Bürgermeister die
Befragung innerhalb von 60 Tagen, nicht
aber
zeitgleich
mit
anderen
Wahlabstimmungen,
fest.
Zwecks
Zusammenlegung
mehrerer
6. Nel caso di ammissione deI referendum
su iniziativa popolare come pure nel caso
che il referendum stesso venga disposto dal
consiglio comunale, il sindaco, entro 60
giorni, indice il referendum stesso; esso non
può coincidere con altre consultazioni
elettorali. Ai fini della riunione di più
referendum da effettuarsi in un anno può
179
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
Volksbefragungen in einem Jahr kann vom
obgenannten Termin abgesehen werden.
Die Kundmachung der Volksbefragung muss
die genauen Fragen, den Ort und die Zeit
der Abstimmung enthalten. Der Vorgang der
Information, der Wahlwerbung und der
Abstimmung selbst, insbesondere der
Aufstellung der Wählerlisten, der Einrichtung
der Wahlsprengel und der Einsetzung der
Wahlkommissionen,
sowie
weitere
Verfahrensmodalitäten werden mit eigener
Gemeindeverordnung geregelt.
derogarsi dal sopraindicato termine. L'avviso
di convocazione di referendum deve
contenere i quesiti precisamente formulati, il
luogo e l'orario della votazione. Le modalità
di informazione, la propaganda elettorale, le
norme regolanti la votazione ed in modo
particolare la formazione delle liste elettorali,
la istituzione delle sezioni elettorali e la
costituzione delle commissioni elettorali
nonché le ulteriori modalità procedurali
formeranno oggetto di un apposito
regolamento comunale.
7. Wahlberechtigt sind alle Bürger, die am
Abstimmungstag das 16. Lebensjahr erreicht
haben.
7. L'elettorato attivo spetta a tutti i cittadini,
che al giorno della votazione hanno
raggiunto sedici anni di età.
8. Für die Gültigkeit der Volksbefragung
muss
sich
die
Mehrheit
der
Wahlberechtigten daran beteiligen und die
Befragung hat einen positiven Ausgang bei
einer Stimmenmehrheit von 50% der
gültigen Stimmen.
8. Il referendum è valido quando vi partecipa
la maggioranza degli aventi diritto al voto ed
il referendum si intende approvato se ottiene
il 50% dei voti validi.
9.
Wirkung
Die
abschaffende
Volksbefragung
bindet
die
Gemeindeverwaltung.
9. Effetti - Il referendum abrogativo per
l'amministrazione comunale è vincolante.
10. Die Volksbefragung kann von mehreren
Gemeinden nach Abstimmung der jeweiligen
Ordnungen
gemeinsam
durchgeführt
werden.
10. Il referendum popolare può essere
effettuato in comune da più amministrazioni
comunali previo concordamento delle
rispettive modalità.
KAPITEL 3
DIE INFORMATION
CAPITOLO 3
L'INFORMAZIONE
Art. 40
(Das Informationsrecht)
Art. 40
(Il diritto di informazione)
1. Zwecks Beteiligung an der Verwaltung
und am Verwaltungsverfahren betreffend
Maßnahmen, die sich auf subjektive
Rechtssituationen auswirken, sowie zwecks
Wahrung der Transparenz gewährleistet die
Gemeinde
die
größtmögliche
und
zeitgerechte
Information
durch
die
verantwortlichen
Dienststellen,
durch
geeignete Mittel der Veröffentlichung und
der direkten Mitteilung gemäß den
einschlägigen Vorschriften. Zur Information
gehört auf jeden Fall die Aufklärung über
den Verwaltungsvorgang und über die
Dienstleistung und -nutzung, über die
Fristen der Abwicklung, über die verant-
1.
Ai
fini
della
partecipazione
all'amministrazione ed alla formazione di atti
amministrativi
incidenti
su
posizioni
giuridiche soggettive e per assicurare la
trasparenza nell'amministrazione comunale
il comune garantisce la maggiore possibile e
tempestiva informazione per il tramite dei
propri uffici responsabili e mediante
adeguati mezzi di pubblicazione e di diretta
comunicazione e notifica secondo le vigenti
disposizioni
di
settore.
Costituisce
comunque parte dell'informazione quella
relativa
ai
particolari
del
singolo
procedimento,
alle
modalità
dell'espletamento dei servizi ed alla loro
180
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
wortlichen Dienststellen, über die Form der
Beteiligung der Betroffenen, über den
Zugang derselben zu den Akten, zur
Beratung und zum Beistand sowie über die
Vorlage und Annahme von Beschwerden.
fruizione, ai termini entro i quali i singoli
procedimenti saranno svolti, agli uffici
responsabili in ordine ai medesimi, alle
forme di partecipazione degli interessati agli
stessi, al loro diritto di accesso agli atti del
procedimento,
alla
consulenza
ed
assistenza nonché infine alla presentazione
ed all'accettazione di ricorsi.
2. Zum Informationsrecht gehört auch die
Vermittlung der gemeindeeigenen Informationen an die interessierten und betroffenen
Bürger durch die Beratung, durch die
Zurverfügungstellung der eigenen Strukturen
und
Dienste
an
Körperschaften,
Volontariats-Organisationen
und
Gemeinschaften.
2. Il diritto di informazione include anche la
trasmissione ai cittadini interessati delle
informazioni in possesso del comune
mediante la consulenza, a mezzo della
messa a disposizione delle proprie strutture
e servizi ad enti, associazioni di volontariato
ed a comunità.
3. Die grundlegenden Akte der Gemeinde
und insbesondere die Verordnungen, die allgemeinen Planungs- und Programmierungsakte, der Haushaltsvoranschlag und die
Abschlussrechnung,
die
allgemeinen
Programme der öffentlichen Arbeiten und
die Regelung der öffentlichen Dienste
müssen Gegenstand einer besonders
breiten und eingehenden Information sein.
3. Dovranno formare oggetto di una
informazione particolarmente vasta e
dettagliata gli atti fondamentali del comune
ed in modo particolare i regolamenti, gli atti
generali di pianificazione e di programmazione, il bilancio di previsione ed il conto
consuntivo, i programmi generali dei lavori
pubblici e la regolamentazione dei pubblici
servizi.
4. Eingehendere Formen der Information
gewährleisten die Transparenz der Akte
betreffend die Aufnahme von Personal, die
Erteilung von Konzessionen und Beiträgen
sowie die Verträge im allgemeinen.
4. Forme di specifica e particolareggiata
informazione sono attuate per assicurare la
trasparenza degli atti relativi alla assunzione
di personale, al rilascio di concessioni e
contributi e dei contratti in generale.
Art 41
(Das Aktenzugangsrecht)
Art. 41
(Il diritto di accesso agli atti ed ai documenti)
1. Alle Verwaltungsakte sind öffentlich mit
Ausnahme der vom Gesetz als vertraulich
erklärten
und
jener
die
laut
Gemeindeverordnung durch Verfügung des
Bürgermeisters zeitweilig nicht ausgehändigt
werden dürfen.
1. Tutti gli atti amministrativi sono pubblici ad
eccezione di quelli dichiarati riservati dalla
legge e di quelli che, ai sensi deI
regolamento comunale, con provvedimento
deI
sindaco,
vengono
dichiarati
di
temporanea riservatezza.
2. Die Verordnung regelt auch das jedem
Bürger
und
den
Gemeinschaften
zustehende
Recht
auf
unentgeltliche
Einsicht und Prüfung der Akte sowie auf
Ausstellung von Abschriften nach vorheriger
Bezahlung der reinen Ausfertigungskosten.
2. Il regolamento disciplina inoltre il diritto
spettante ad ogni cittadino ed alle comunità
alla gratuita visione ed esame degli atti
nonché al rilascio di copie previo pagamento
dei soli costi di riproduzione.
Art. 42
(Beteiligung am Verwaltungsverfahren mit
Auswirkung auf subjektive Rechtspositionen)
Art. 42
(Partecipazione ai procedimenti aventi
incidenza su posizioni di diritto soggettivo)
181
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
182
ACHTER ABSCHNITT
DEZENTRALISIERUNG
SEZIONE OTTAVA
DECENTRAMENTO
Art. 43
(Denzentralisierung)
Art. 43
(Decentramento)
1. Um den Bürgern die bessere Nutzung der
von der Gemeinde angebotenen Dienste zu
gewährleisten und um durch räumliche
Abgrenzung die Ausübung der Funktionen
möglichst rationell und wirksam zu gestalten,
verfügt der Gemeinderat mit eigener
Verordnung,
welche
Dienste
zu
dezentralisieren
sind.
Die
genannte
Verordnung regelt auch die Organisation
und
die
Tätigkeit
der
bezüglichen
Einrichtungen.
1. Al fine di assicurare la migliore fruibilità
dei servizi svolti dal comune nonché
l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali
che assicurino la massima funzionalità ed
efficienza, il consiglio comunale provvede
all'individuazione, nel regolamento di
organizzazione, delle attività da decentrare
sul proprio territorio. Con lo stesso
regolamento sono stabiliti i principi
concernenti
l'organizzazione
ed
il
funzionamento delle strutture per lo
svolgimento delle attività decentrate.
Art. 44
Art. 44
(Übergangsbestimmung)
(Norma transitoria)
1. Die im Art. 15 Absatz 1 enthaltene Anzahl
an Gemeindeausschussmitgliedern findet
bei der nächsten allfälligen Umbildung bzw.
Neubildung des Gemeindeausschusses
Anwendung.
1. Il numero dei componenti della Giunta
comunale indicato nell’art. 15 comma 1 si
applica al prossimo eventuale rimpasto
oppure rinnovo della Giunta comunale.
Art. 45
Art. 45
(Aufhebung)
(Abrogazione)
1. Die Satzung dieser Gemeinde genehmigt
mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 2 vom
31.01.2006 ist mit Inkrafttreten dieser
Satzung abgeschafft.
1. Lo statuto di questo comune approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n.
2 dd. 31.01.2006 è abrogato con l'entrata in
vigore di questo statuto.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
183
90648
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 28 marzo 2014, n. 458
L.P. 23 maggio 2007, n. 11, articolo 102 (Qualificazione e aggiornamento degli addetti alle utilizzazioni boschive) - Disposizioni in materia di attività di qualificazione e di aggiornamento degli
addetti alle utilizzazione boschive
Il relatore comunica.
La legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua
e delle aree protette), ed in particolare l’art. 60, comma 2, affida alla Provincia il compito di promuovere
l'assistenza tecnica e la fornitura di servizi a proprietari ed a gestori dei patrimoni silvo-pastorali, ed alle
imprese, sostenendo specificatamente la qualificazione e l'aggiornamento delle imprese di utilizzazione
forestale iscritte nell'elenco provinciale di cui dall'articolo 61, secondo le previsioni del successivo art.
102. Prevede inoltre la razionalizzazione dei processi di utilizzazione e commercializzazione del legname, quali azioni attraverso cui rafforzare la filiera foresta-legno e la sua promozione, a sostegno
all’economia montana in un’ottica di gestione sostenibile, come prevede l’art. 54, comma 3, anche al fine
di assicurare il perseguimento della funzione di protezione idrogeologica del bosco, nonché al fine di
valorizzare la risorsa legno e, al contempo, al fine di promuovere la professionalità e la sicurezza degli
operatori.
Riproducendo le disposizioni contenute nell’art. 12 della previgente LP n. 48/1978, come modificato dall'art. 5 della L.P. 27.08.1992, n. 16, concernente l'attività di formazione professionale degli addetti alle
utilizzazioni boschive, le attività previste costituiscono un continuum con quanto realizzato fin dagli inizi
degli anni 1980, dal Servizio Foreste e fauna, che ha permesso di costituire progressivamente una organizzazione di uomini e di mezzi, anche con il supporto di alcune amministrazioni comunali, attraverso la
quale si assicurano i corsi di formazione professionale per boscaioli ed una continua azione di stimolo ed
orientamento nei confronti dei proprietari di boschi e delle ditte boschive, per l'aggiornamento ed il miglioramento dei metodi di lavoro in foresta.
Inoltre attraverso detta attività didattica, la Provincia fornisce la necessaria formazione in materia di lavori forestali al proprio personale, per la parte non gestita da TSM, in ottemperanza degli obblighi connessi
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, da ultimo prescritti dal D.L.vo n.
81/2008.
I corsi hanno un’impostazione pratica, sono svolti in situazioni reali (cantieri di utilizzazione in bosco), e
spaziano dalle regole di manutenzione e d’uso corretto della motosega, alle modalità base ed avanzate
per il taglio degli alberi forestali, alle tecniche di esbosco con trattore e verricello, e con gru a cavo forestali.
Annualmente il Servizio Foreste e fauna approvava il programma di formazione, contenuto in uno specifico catalogo dei corsi, e svolgeva altresì una formazione interna rivolta al personale del Dipartimento
Territorio, Ambiente, Agricoltura e Foreste e di tutta la Provincia, come Vigili del Fuoco permanenti e
Servizio Gestione strade.
Negli ultimi anni, sedi preferenziali per lo svolgimento delle attività formative sono il centro vivaisticoforestale provinciale di San Giorgio ed i limitrofi boschi della Val di Sella, messi a disposizione dalle amministrazioni comunali proprietarie di Borgo Valsugana e Castelnuovo, con cui sono avviate collaudate
collaborazioni come, altresì, con il comune di Folgaria.
Dal 01 gennaio 2014, a seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 2775 dd. 14/12/2012, le
competenze in materia di aggiornamento professionale degli addetti alle utilizzazioni boschive sono esercitate dall’Agenzia provinciale delle foreste demaniali (APROFOD), ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett.
e), della LP n. 11/2007.
A seguito dell’intervenuta modificazione organizzativa, si rende opportuno rivedere l’impostazione
dell’attività in parola, attualmente disciplinata dalla delibera n. 160 dd. 04 febbraio 2011, anche in considerazione dell’accordo tra Stato e Regioni n. 221 dd. 21 dicembre 2011, siglato ai sensi dell’art 37 del
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
184
D.L.vo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con il quale
sono definiti durata, contenuti minimi e modalità della formazione e dell’aggiornamento, ed in particolare
riguardo:
a) la formazione generale e specifica dei lavoratori, dei componenti dell’impresa familiare di cui
all’articolo 230-bis del codice civile, e dei lavoratori autonomi;
b) la formazione particolare aggiuntiva dei preposti.
In via incidentale, si ricorda che l’applicazione del successivo accordo Stato-Regioni n 53 dd. 22 febbraio
2012 è svolta, in provincia di Trento, anche dalla Scuola provinciale antincendi per i lavoratori addetti
alla conduzione di trattori agricoli o forestali. Sono state individuate, invece, le attrezzature di lavoro per
le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di
tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione
in attuazione dell’art. 73, comma 5, del D.Lgs. 9 aprite 2008, n. 81.
Ad integrazione di quanto sopra, si ricorda che in data 29 maggio 2013, a Torino, è nata la sezione italiana dell’EFESC (European Forestry and Environmental Skills Council, finanziato dal Programma settoriale Leonardo da Vinci - decisione n. 1720/2006CE) su iniziativa di 13 soci fondatori, tra i quali la Provincia autonoma di Trento, la quale vi ha aderito con delibera n. 275 dd. 22/02/2013. L’obiettivo è quello
di implementare anche in Italia -prima certificazione promossa dall'EFESC-, attraverso i diversi schemi
formativi già esistenti, il sistema del Patentino Europeo per la Motosega (ECC – European Chainsaw
Certificate), sviluppato per promuovere la sicurezza, per ridurre il numero di incidenti sul lavoro e per
favorire la professionalità degli operatori che utilizzano la motosega. L’iniziativa porta ad un certificato
omogeneo, che garantisce le competenze del titolare, indipendentemente da lingua e paese, nonché la
tracciabilità del titolare del certificato di licenza attraverso una registrazione presso l’EFESC. Il certificato
permette, quindi, il reciproco riconoscimento formativo e la circolazione degli operatori, innalzando la
qualità media delle prestazioni e l’accrescimento della sicurezza nel lavoro.
Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto anche delle priorità indicate nel Programma di legislatura
del Presidente Ugo Rossi, riguardo a lavoro ed a capitale umano, si intende con il presente provvedimento ribadire l’importanza dell’aggiornamento professionale degli addetti alle utilizzazioni boschive e
proseguire l’attività di formazione e di aggiornamento professionale svolta dalle strutture provinciali competenti e, al contempo, assicurarne l’integrazione in un quadro di riferimento più ampio, che potrà consentire sia un riconoscimento europeo degli sforzi messi in campo, nel merito, dalla Provincia di Trento,
sia una certificazione a carattere internazionale delle competenze acquisite dagli operatori trentini.
Tenuto conto dell’esperienza maturata negli anni passati, si ritiene opportuno confermare, sostanzialmente, l’impianto organizzativo tecnico-pratico impostato e darne mandato all’Agenzia provinciale delle
foreste demaniali, dotata di personale specializzato nella conduzione delle utilizzazioni forestali, di adeguato parco macchine e, da ultimo, di tecnici specificatamente preparati per l’attività di docenza nelle
materie inerenti le utilizzazioni forestali.
Alla luce dello sforzo organizzativo ed economico a carico dell’Amministrazione che l’attività di formazione in parola ha evidenziato negli anni, peraltro in continuo aumento per mantenere rinnovate tecnologicamente le attrezzature in uso ed aggiornato il personale docente, in grado quindi di garantire standard
qualitativi apprezzabili, si ritiene opportuno che l’Agenzia provinciale delle foreste demaniali chieda ai
partecipanti che operano nel settore privato, il versamento di una quota di compartecipazione alle spese
dei corsi, la cui determinazione in concreto è demandata ad APROFOD secondo il suo regolamento di
funzionamento di cui al DPP 21 agosto 2008 n. 34-141/Leg.
Infine, proprio in considerazione delle esperienza e professionalità raggiunte, si ritiene di demandare
all’Agenzia provinciale delle foreste demaniali, limitatamente al campo delle utilizzazioni forestali, lo
svolgimento dell’attività di formazione in materia di salute e sicurezza di cui al DLVO n. 81/2008, secondo la disciplina contenuta nell’Accordo Stato-Regioni n. 221/2011. Al riguardo, l’Agenzia provvede progressivamente ad adeguare i corsi in programma ed organizzare iniziative formative che ricadano
nell’ambito di applicazione del citato Accordo n. 221.
Tutto ciò premesso, nello svolgere l’attività didattica e formativa in parola, si delineano le seguenti direttive a cui APROFOD dovrà attenersi:
1) diversificazione dell’attività didattica per professionisti operanti nel campo delle utilizzazioni forestali
e non;
2) adeguamento progressivo dell’attività didattica ai contenuti dell’Accordo Stato-Regioni n. 221/2011
ed organizzazione di iniziative formative ricadenti nell’ambito di applicazione del medesimo accordo;
3) individuazione di tipologie di corso attinenti alle lavorazioni delle utilizzazioni forestali, con riferimento, a titolo esemplificativo, ai seguenti argomenti:
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
4)
5)
6)
185
• tecniche di raccolta della produzione legnosa
• nozioni di meccanizzazione forestale
• organizzazione dei cantieri
• sicurezza del lavoro forestale
• valorizzazione della produzione legnosa
• regolamentazione delle utilizzazioni forestali
• nozioni di selvicoltura e gestione dei patrimoni forestali;
previsione di iniziative formative specificatamente dedicate al rilascio e al rinnovo del patentino di
cui all’art. 102 bis della LP n. 11/2007;
effettuazione anche di attività di carattere divulgativo e di comunicazione, diversa dai corsi;
applicazione, ove possibile, del principio della compartecipazione alla spesa da parte dei partecipanti per l’attività didattica;
Nello svolgere la propria attività, altresì, APROFOD tiene conto degli impegni assunti dalla Provincia con
l’adesione ad associazioni di settore, come la citata sezione italiana di EFESC.
APROFOD, inoltre, tiene conto della deliberazione n 2255 del 10 ottobre 2012, con cui la Giunta provinciale ha riconosciuto l’equivalenza delle attività di qualificazione degli addetti alle utilizzazioni boschive
realizzate dalla Provincia Autonoma di Trento e dalle Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte nonché di
analoghe successive disposizioni.
In ogni caso, APROFOD promuove la formazione in materia di utilizzazione forestale anche attraverso la
ricerca applicata, la sperimentazione, nonché tramite il confronto con realtà diverse nazionali e internazionali.
Alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene opportuno demandare all’Agenzia provinciale delle foreste
demaniali l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività di qualificazione e di aggiornamento degli addetti
alle utilizzazioni forestali ai sensi dell’art. 102 della LP n. 11/2007. L’Agenzia appronterà e approverà i
provvedimenti conseguenti necessari nel rispetto della normativa in materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro e delle malattie professionali, nei limiti delle direttive sopra descritte, fissando le forme, le modalità e i requisiti, ivi compresa la quota per iscrizione e partecipazione alle iniziative formative, e
quant’altro si rendesse utile per l’esercizio della competenza in oggetto.
Da ultimo, si evidenzia che dal presente provvedimento non consegue alcun impegno finanziario a carico del bilancio della Provincia.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA PROVINCIALE
-
vista la LP 23 maggio 2007 n. 11, ed in particolare gli att. 102 e 102 bis;
visto il Programma di legislatura del Presidente Ugo Rossi;
visto l’Accordo Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011;
vista la L.P. 3 aprile 1997, n. 7 "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma
di Trento" ed il relativo Regolamento approvato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. del 26 marzo 1998 e s.m.;
visto il DPP 21 agosto 2008 n. 34-141/Legisl recante il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell’Agenzia provinciale delle foreste demaniali;
visti gli atti richiamati in premessa;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge
delibera
1)
di demandare – per i motivi esposti in premessa – all’Agenzia provinciale delle foreste demaniali
l’organizzazione e lo svolgimento della attività di qualificazione e di aggiornamento degli addetti alle
utilizzazioni forestali di cui all’art. 102 della LP n. 11/2007;
2)
di stabilire che ai fini di quanto previsto dal punto 1) l’Agenzia provinciale delle foreste demaniali si
attiene alle seguenti direttive:
a) diversificazione dell’attività didattica per professionisti operanti nelle utilizzazioni forestali e non;
b) adeguamento progressivo dell’attività didattica ai contenuti dell’Accordo Stato-Regioni n.
221/2011 ed organizzazione di iniziative formative ricadenti nell’ambito di applicazione del me-
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
186
desimo accordo;
individuazione di tipologie di corso attinenti alle lavorazioni delle utilizzazioni forestali, con riferimento, a titolo esemplificativo, ai seguenti argomenti:
• tecniche di raccolta della produzione legnosa
• nozioni di meccanizzazione forestale
• organizzazione dei cantieri
• sicurezza del lavoro forestale
• valorizzazione della produzione legnosa
• regolamentazione delle utilizzazioni forestali
• nozioni di selvicoltura e gestione dei patrimoni forestali
previsione di iniziative formative specificatamente dedicate al rilascio ed al rinnovo del patentino
di cui all’art. 102 bis della LP n. 11/2007;
effettuazione anche di attività di carattere divulgativo e di comunicazione, diversa dai corsi;
applicazione, ove possibile, del principio della compartecipazione alla spesa da parte dei partecipanti per l’attività didattica;
svolgimento delle diverse attività, tenuto conto degli impegni assunti dalla Provincia con
l’adesione ad associazioni di settore, come la citata sezione italiana di EFESC;
considerazione della deliberazione n. 2255 del 10 ottobre 2012, con cui si è proceduto al riconoscimento della equivalenza delle attività di qualificazione degli addetti alle utilizzazioni boschive realizzate dalla Provincia Autonoma di Trento e dalle Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte, nonché di analoghe successive disposizioni;
promozione della formazione in materia di utilizzazione forestale anche attraverso la ricerca applicata, la sperimentazione, nonché tramite il confronto con realtà diverse nazionali e internazionali.
3)
di stabilire che, in attuazione a quanto previsto dai punti 1) e 2), l’Agenzia provinciale delle foreste
demaniali provvede alla definizione del programma didattico formativo, delle forme, delle modalità e
dei requisiti per la iscrizione e per la partecipazione alle iniziative formative, ivi compresa l’eventuale
quota, ed a quant’altro si rendesse utile; provvede altresì alla divulgazione del programma annuale
di attività;
4)
di dare atto che i costi connessi all’attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento sono a
carico del bilancio dell’Agenzia provinciale delle foreste demaniali;
5)
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige nonché di individuare, quali ulteriori forme di pubblicità, l’invio a tutte le strutture periferiche del Servizio Foreste e Fauna, la pubblicazione sul sito dello stesso
(www.foreste.provincia.tn.it), sul portale del legno trentino della CCIAA di Trento
(www.legnotrentino.it), la comunicazione attraverso l’Ufficio Stampa della Provincia ed attraverso altre modalità ritenute opportune.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
UGO ROSSI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
187
90685
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 4 aprile 2014, n. 509
Deroga relativamente al parametro concernente il piombo nelle acque fornite al consumo nel
Comune di Civezzano.
Rilevato che:
il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità
delle acque destinate al consumo umano”, modificato ed integrato dal decreto legislativo 2 febbraio
2003, n. 27, prevede, all’art. 13, commi 1 e 2 che la regione o provincia autonoma possa stabilire
deroghe ai valori di parametri fissati entro i valori massimi ammissibili stabiliti dal ministero della Salute con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare;
il predetto decreto fissa al 25 dicembre 2013 il termine massimo relativo alla riduzione di parametro
del piombo nelle acque potabili da 25 μg/l a 10 μg/l;
l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, per quanto precede, ha dato seguito ad una campagna
diffusa per individuare eventuali criticità.
Accertato che:
dopo un’indagine estesa a tutte le sorgenti e utenze a rischio, si è consolidata la presenza di piombo
nelle reti acquedottistiche del Comune di Civezzano con valori superiori a 10 μg/l in alcune sorgenti
(Giardini Alta - Canevin Alta – Canopa - Grave - Salare), mentre all’utenza, l’acquedotto denominato
S. Agnese - Mazzanigo - Penedallo-Barbaniga-Garzano supera i 10 μg/l e gli acquedotti denominati
Fratte-Orzano Bosco e Parte Alta Bosco hanno dei valori all’utenza massimi di 10 μg/l;
dalle indagini svolte dall’Ente gestore (Dolomiti Reti) si è potuto escludere interferenze legate a possibili materiali contenenti piombo e costituenti le reti (condotte-saldature, ecc).
Dato atto che:
della presenza di piombo nelle reti potabili eccedenti i limiti previsti il Dipartimento di Prevenzione
U.O. Igiene e Sanità Pubblica Vigilanza e Controllo Acque dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, ha dato immediata comunicazione al Comune e all’Ente gestore al fine di predisporre un Piano
di rientro;
il Piano, concordato unitamente tra Comune, Ente gestore e Azienda provinciale per i servizi sanitari, approvato dalla Giunta comunale di Civezzano con deliberazione n. 116 del 14 dicembre 2013,
prevede la dismissione di alcune sorgenti (Salare-Grave-Canopa), il potenziamento del pompaggio
da alcuni pozzi (Sille) e l’adeguamento della rete acquedottistica per sopperire alla mancanza nelle
frazioni alte del Comune all’apporto delle sorgenti dismesse;
il Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica Vigilanza e Controllo Acque dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, ha prodotto e trasmesso al Comune di Civezzano un documento
per informare i censiti sul rischio legato al piombo nell’acqua potabile che è stato pubblicato sul bollettino comunale;
per quanto riguarda la presenza di potenziali imprese alimentari che utilizzano acqua potabile nella
loro filiera sono stati presi in considerazione il “Panificio Maffioletti”, “Paoli Sottoli” (loc. Sille) e il “Caramellaio – Zirele”, ed è stato rilevato che tutte le predette attività sono alimentate dai pozzi Sille e
quindi con acqua a scarso o nullo contenuto di piombo.
Considerato che:
con riferimento alla predetta situazione la Provincia, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13,
comma 2 del decreto legislativo 31/2001, in via cautelativa, ha provveduto ad inoltrare domanda di
deroga, per il Comune di Civezzano, al Ministero della Salute con nota prot. n D337/
2013/583997/AT di data 25 ottobre 2013;
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
-
-
188
con Decreto interministeriale di data 23 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 13 di
data 17 gennaio 2014, è stabilito che la Provincia di Trento può concedere al Comune di Civezzano,
la deroga fino al 25 dicembre 2014 relativamente al parametro piombo entro il Valore Massimo
Ammissibile (VMA) di 15 μg/l;
le disposizioni contenute dal decreto interministeriale del 23 dicembre 2013 riguardano oltre alla
durata della deroga, l’esclusione della deroga per le imprese alimentari, l’obbligo dell’informazione ai
cittadini, l’adozione di un programma di controllo che preveda la frequenza delle verifiche;
Considerato altresì che:
quanto stabilito dal decreto interministeriale sopra citato relativamente al parametro piombo, costituisce il Valore Massimo Ammissibile per la deroga e che la Provincia autonoma di Trento, ai sensi
dell’art. 13, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, può stabilire deroghe ai valori di
parametro fissati nell’allegato I, parte B della predetta disciplina, entro i Valori Massimi Ammissibili
stabiliti dal Ministero della Sanità di concerto con il Ministero dell’ambiente.
Accertato che:
il Comune di Civezzano unitamente all’Ente gestore e in considerazione della criticità che il nuovo
limite e la relativa deroga avrebbero creato sull’approvvigionamento idrico del Comune e nella popolazione servita, hanno ritenuto di intervenire immediatamente con soluzioni temporanee (bypass)
collegando parti di acquedotto tali da garantire una più adeguata miscelazione dell’acqua e il rispetto del nuovo limite di parametro del piombo di 10 μg/l;
indagini analitiche svolte dal Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica Vigilanza e
Controllo Acque dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, effettuate in due set temporali, il 23 dicembre 2013 e l’11 febbraio 2014 hanno confermato che gli interventi fatti sulla rete hanno dato esito positivo é che il piombo nell’acqua distribuita a partire dal giorno 23 dicembre 2013 è risultato inferiore al nuovo limite di legge (10 μg/l);
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-
-
udita la relazione;
visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, come modificato ed integrato dal decreto legislativo
2 febbraio 2002, n. 27;
visto il decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare di data 23 dicembre 2014, concernente “Disciplina concernente le deroghe alle
caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla Provincia autonoma di Trento”;
viste le note citate nella premessa della presente deliberazione;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
1.
di prendere atto che le soluzioni temporanee adottate dal Comune di Civezzano unitamente all’Ente
gestore, in attesa degli interventi definitivi come da progetto, hanno condotto il parametro del piombo nella rete acquedottistica del Comune di Civezzano sotto il limite di 10 μg/l entro il 25 dicembre
2013;
2.
di ammettere per le motivazioni espresse in premessa, fermo restando quanto previsto al punto 1,
l’eventuale distribuzione di acqua destinata al consumo umano, contenente piombo fino ad un valore massimo ammissibile VMA di 13 microgrammi per litro, in deroga ai parametri di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni, con riguardo al territorio del Comune di
Civezzano, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni previste dal Decreto interministeriale 23 dicembre 2013 citato in premessa;
3.
di stabilire altresì che la deroga di cui al punto 2 ha validità fino al 25 dicembre 2014;
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
189
4.
di impegnare il Comune di Civezzano a dare attuazione ai lavori di adeguamento dell’acquedotto nei
tempi previsti dal progetto esecutivo e comunque ad assicurare, pur in presenza della deroga, la
fornitura dell’acqua all’utenza, in cui la presenza di piombo sia la minima possibile, per effetto delle
soluzioni ad oggi individuate;
5.
di escludere da tale deroga, con obbligo di rispettare il limite di 10 microgrammi per litro, previsto dal
citato decreto legislativo 31/2001, le imprese alimentari;
6.
di impegnare l’Azienda provinciale per i servizi sanitari a dare indicazioni al Comune di Civezzano
ed all’Ente gestore, in merito alla frequenza e modalità di controllo delle acque fornite al consumo, in
modo che risulti l’andamento del fenomeno e gli esiti delle misure di soluzione adottate;
7.
di pubblicare la presente deliberazione integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino
Alto Adige e di notificare la medesima al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare, al Comune di Civezzano, all’Azienda provinciale per i servizi sanitari
ed all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente;
8.
di affidare al Comune competente il compito di notificare la presente deliberazione All’Ente gestore
(Dolomiti Reti), nonché a tutti i soggetti tenuti ad osservarla.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
UGO ROSSI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
190
90532
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 4 aprile 2014, n. 517
L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - COMUNE DI STENICO - Variante al
piano regolatore generale comunale per opere pubbliche - APPROVAZIONE - prot. n. 89/14R
Omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
-
a voti unanimi, legalmente espressi,
delibera
1)
di approvare, la variante per opere pubbliche al Piano Regolatore Generale del Comune di STENICO definitivamente adottata con verbale del Consiglio comunale n. 44 dd. 18 dicembre 2013 negli
atti allegati alla deliberazione consiliare predetta;
2)
di allegare, come parete integrante e sostanziale del presente provvedimento, le valutazioni tecniche del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 24 prat. 1859VPC-VT di data 27 maggio
2013 e n. 1859 VPC di data 20 novembre 2013, corrispondenti rispettivamente agli allegati A) e B);
3)
di dare atto che , per le motivazioni di cui in premessa e richiamate le schede di valutazione allegate
come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le aree contraddistinte dalle pp.ff.
1163-1166 e p.ed. 687 in C.C. Stenico aventi destinazione ad area agricola di pregio del PUP sono
state trasformate in “Area attrezzature pubbliche e di interesse generale” e compensate dal Comune
con la modifica dell’area ricettiva ed alberghiera”, riconosciuta come area idonea all’utilizzo agricolo,
ubicata in loc. Maso al Pont;
4)
di dare atto che ai sensi dell’articolo 38, comma 7 delle norme di attuazione del PUP, in conseguenza di quanto disposto al punto precedente, il Piano urbanistico provinciale è modificato con la riduzione e relativa compensazione delle aree agricole di pregio contraddistinte dalle pp.ff. 1163-1166 e
p.ed. 687 in C.C. Stenico;
5)
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti
presso la sede comunale a norma di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
UGO ROSSI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
191
90533
Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2014
Provincia Autonoma di Trento
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 3 aprile 2014, n. 18
Procedura di verifica di cui all'art. 3 del d.P.G.p. 22 novembre 1989, n. 13- 11/Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto "Ampliamento
della cava di inerti Rio Lagazin" - Comune di Ospedaletto - Screening n. SCR-2008-21. Procedimento SCR-2008-21-MOP-01 - Modifica della prescrizione n. 2 del provvedimento del Direttore
dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'Ambiente n. 5 del 12 febbraio 2009.
Omissis
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE
omissis
determina
1.
di modificare - per le motivazioni espresse in premessa - la prescrizione n. 2 di cui al provvedimento
del Direttore dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’Ambiente n. 5 del 12 febbraio 2009, nel
seguente modo: “(Servizio Bacini montani, Servizio Foreste e fauna) - In applicazione della prescrizione n. 1, al fine di garantire la sicurezza idrogeologica e idraulica dell’area, entro la data del
31/12/2015 dovrà avvenire la completa e perfetta esecuzione degli interventi di sistemazione idraulica già prescritti con determinazione del Dirigente del Servizio Bacini montani n. 102 di data 24 febbraio 2005. Le modalità di dettaglio di esecuzione dei lavori saranno impartite dal Servizio competente in occasione della proroga della concessione ai fini idraulici e patrimoniali.
Alla scadenza della suddetta concessione, il Servizio Bacini montani, che gestisce il demanio idrico
a cui il Rio Lagazin appartiene in quanto iscritto all’elenco delle acque pubbliche, si riserva di eseguire un sopralluogo sul posto per verificare che le opere di regimazione siano state eseguite secondo progetto e pertanto da ritenere acquisite al demanio provinciale. In caso cantrario le stesse
torneranno in carico al concessionario con l’obbligo di eseguire tutti i lavori previsti e/o rispettare eventuali prescrizioni che si rendesse necessario predisporre con apposito disciplinare”:
2.
di disporre che il contenuto integrale del presente provvedimento sia comunicato al proponente
dell’intervento, dott. geol. Marco del Din, progettista del Comune di Ospedaletto, al Comune di Ospedaletto, al Servizio Foreste e fauna ed al Servizio Bacini Montani;
3.
che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino - Alto Adige e sul sito Web istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.
IL DIRIGENTE
DOTT. ENRICO MENAPACE
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
192
90534
Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2014
Provincia Autonoma di Trento
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 3 aprile 2014, n. 19
Procedura di verifica di cui all'art. 3 del d.P.G.p. 22 novembre 1989, n. 13- 11/Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto "Nuova pista
da sci Dolomiti" sito nel Comune di Pozza di Fassa - Progetto SCR-2014-04 - Non sottoposizione
alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.
Omissis
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE
omissis
determina
1.
di stabilire che il progetto “Nuova pista da sci Dolomiti” sito nel Comune di Pozza di Fassa, per le
motivazioni espresse in premessa, non è da sottoporre alla procedura di valutazione dell’impatto
ambientale a patto che vengano rispettate le seguenti prescrizioni e che si tengano in debita considerazione le raccomandazioni di seguito riportati.
PRESCRIZIONI
1.
La documentazione progettuale atta ad ottenere la successiva autorizzazione di cui alla l.p. n.
7/1987 dovrà sviluppare i seguenti aspetti:
(Servizio Geologico) - risulta necessario approfondire le verifiche geotecniche legate alla realizzazione del progetto;
(Soprintendenza per i Beni architettonici e archeologici) - nell’area oggetto dei lavori dovrà essere accertata, mediante ricognizione ed eventuale rilevazione, la presenza di vestigia. Qualora
si rinvenissero opere campali dovranno essere predisposti e presentai alla competente Soprintendenza degli elaborati integrativi che permettano di valutare l’interferenza dell’intervento e della relativa cantierizzazione, degli effettivi sbancamenti, dei movimenti terra e riporti che questo
comporta nei confronti degli eventuali manufatti ivi rinvenuti;
(Servizio Foreste e fauna)
-
andrà attentamente valutata la possibilità di ridimensionare la larghezza della pista nel tratto iniziale, caratterizzato da pendenze relativamente contenute, nel rispetto degli standard
previsti dal Servizio Turismo;
-
andrà ulteriormente verificata la possibilità di contenere lo sviluppo e la pendenza delle
rampe laterali, nonché lo sviluppo e le dimensioni delle opere di sostegno, valutando anche
l’eventuale sostituzione di alcune scogliere con terre armate in modo da ridurre
l’occupazione territoriale;
-
andranno incrementate le dimensioni della tubazione che sarà posata sotto il rilevato in corrispondenza della Val de l’Aga, in modo da renderla ispezionabile;
-
andranno studiate idonee misure compensative finalizzate al miglioramento del patrimonio
forestale della Val San Nicolò;
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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(Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio)
-
in generale le rampe in sterro o in riporto dovranno avere pendenza minore o uguale ad
una scarpata 3/2 (34° circa) per facilitare i rinverdimenti;
-
in corrispondenza dell’attraversamento della Val de l’Aga dovrà essere attentamente valutata la possibilità di spostare la strada forestale sul piano pista in modo da creare una rampa di raccordo a monte (sterro) con minor pendenza dei 45° rappresentati in progetto. Dovrà essere valutato, quindi, il vantaggio del doppio uso dell’opera sullo stesso piano senza
avere esuberi di occupazione di suolo o raccordi troppo pendenti della rampa in sterro dati
dalla compresenza semiparallela della strada forestale e della pista da sci;
-
per quanto riguarda le sezioni di progetto 52, 53 e 54 dovrà essere studiata una soluzione
progettuale atta ad occupare meno superficie boscata possibile sostituendo le rampe con
scogliera alla base con delle terre armate in modo da mantenere in loco la vegetazione esistente che fungerà da mascheramento per questo tratto di pista su crinale che risulta essere maggiormente esposta alle visuali.
2.
(APPA – Settore Gestione ambientale) - Per quanto riguarda la gestione dei materiali da scavo
dovranno essere verificate e garantite le condizioni per l’applicazione della deroga alla normativa sui rifiuti. Dovrà quindi essere accertata l’assenza di contaminazione, non dovranno essere
realizzati depositi provvisori fuori dal cantiere né utilizzate, per lo spostamento dei materiali, viabilità poste al di fuori da tale area.
3.
(Servizio Geologico) – Dovrà essere prevista un’assistenza geologica in corso d’opera.
RACCOMANDAZIONI
1.
(APPA – Settore Gestione ambientale) – Si indica l’opportunità di programmare ed adottare tutti
i provvedimenti necessari per la riduzione del disagio acustico e per il contenimento della diffusione delle polveri dovuta all’attività cantieristica ed al traffico veicolare intra ed extra cantiere,
come l’utilizzo di mezzi di ultima generazione performanti in termini di riduzione delle emissioni
inquinanti e produzione di rumore, limitazione della velocità di transito sulle strade di cantiere,
adozione di sistemi di abbattimento delle polveri (bagnatura dei percorsi e pulizia di eventuali
accessi su strade principali asfaltate), ecc.
2.
di disporre che il contenuto integrale del presente provvedimento venga comunicato al proponente
dell’intervento, Christian Lorenz legale rappresentante della Funivie Buffaure S.p.A. con sede legale
in Pozza di Fassa, Piaza de Sen Nicolò n. 4, nonché al Settore Gestione ambientale dell’APPA, al
Servizio Geologico, al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, al Servizio Prevenzione rischi, al
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche dell’APRIE, al Servizio Bacini montani, al Servizio
Foreste e fauna, al Servizio Turismo, alla Soprintendenza per i Beni architettonici e archeologici,
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari – UO igiene pubblica e prevenzione ambientale, al Comune di Pozza di Fassa e al Comun General de Fascia;
3.
di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino - Alto Adige e sul sito web istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.
IL DIRIGENTE
DOTT. ENRICO MENAPACE
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194
90649
Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2014
Provincia Autonoma di Trento
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DI AGENZIA
del 4 aprile 2014, n. 33
Deliberazione G.P. n. 458 del 28/03/2014 - Programma d'attività per l'anno 2014 dei corsi di formazione in materia di utilizzazioni forestali e approvazione della perizia di spesa n. 03PE2014 con
conseguente assunzione dell'impegno di euro 71.400,00 (cap. 2610).
In applicazione dell’art. 102 della LP n. 11/2007, la Giunta Provinciale ha approvato la deliberazione n.
458/2014, con la quale ha fornito all’Agenzia provinciale delle foreste demaniali le disposizioni per lo
svolgimento della attività di qualificazione e di aggiornamento degli addetti alle utilizzazioni forestali.
In particolare, la Giunta provinciale ha individuato le materie oggetto dei corsi ed attribuisce ad APROFOD la determinazione del programma annuale dei corsi che venga poi divulgato all’esterno, assicurando adeguate forme di pubblicizzazione.
Sulla base di quanto disposto dalla delibera n. 458/2014, l’Agenzia ha predisposto il programma di attività per l’anno 2014, contenente le prescrizioni per l’iscrizione a ciascun corso, per la relativa frequenza e
per lo svolgimento della valutazione, ove prevista, come emerge dall’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
In detto programma, sono stati individuati i corsi formativi da attivare per l’anno 2014, con specificazione
di quelli destinati agli operatori professionali, come esposto di seguito:
a) corsi per operatori professionali:
1-regole base per il taglio degli alberi forestali,
2-regole avanzate per il taglio degli alberi forestali,
3-sicurezza e tecnica dell’esbosco con trattore e verricello,
4-installazione delle gru a cavo forestali e tecnica di esbosco,
5-responsabile della conduzione di utilizzazioni forestali;
b) corsi per operatori non professionali:
1- sicurezza e tecniche base per il taglio degli alberi;
2- sicurezza e tecniche avanzate per il taglio degli alberi;
c) corsi per tecnici:
1-tecnica, organizzazione e sicurezza delle utilizzazioni forestali;
2-pianificazione dell’esbosco con gru a cavo forestale.
L’Ufficio Tecnico e gestionale organizza i corsi tramite il personale forestale assegnato e gli operai istruttori.
Ai partecipanti ai corsi viene chiesto il certificato di buona salute rilasciato dal medico di medicina generale e la dotazione personale dei dispositivi di protezione individuale specifici per i rischi derivanti dalla
lavorazione oggetto del corso.
Nel caso di lavoratori cittadini di paesi terzi e cittadini comunitari, poiché il contenuto della informazione/formazione deve essere facilmente comprensibile per la tutela della sicurezza dei lavoratori stessi nel
corso della formazione e per consentire di acquisire le relative conoscenze previste (come disciplinato
dagli artt. 36 e 37 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come intergrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 , n. 106) si richiedono, in alternativa, un documento rilasciato dai competenti enti/istituti italiani in Italia o all’estero
(certificato di licenza media inferiore - terza media -; certificato di conoscenza lingua italiana A2 -lingua
veicolare del corso-; qualsiasi altro diploma di scuola media superiore, e/o universitario conseguito il
Italia o in enti Italiani all’estero), ovvero dovrà essere effettuata la verifica di comprensione della lingua
italiana, utilizzata nel percorso formativo. Inoltre, se il lavoratore é cittadino di paese terzo (extracomunitario), deve allegare fotocopia del proprio titolo di soggiorno in corso di validità (o del cedolino/ricevuta attestante il rinnovo del titolo con fotocopia del precedente titolo di soggiorno).
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
195
Ai sensi dell’art. 11 del DPP 21 agosto 2008 n. 34-141/Leg, e al fine di consentire una seppur parziale
copertura dei costi sostenuti per l’espletamento della attività in parola, che costituisce finalità istituzionale
della Agenzia, ai partecipanti ai corsi, viene richiesta una quota di iscrizione quantificata nella misura di
60,00 € per i corsi della durata fino a 2 giorni e di 150,00 € per quelli di durata maggiore.
Il versamento di detta quota è documentato attraverso l’esibizione della ricevuta del versamento con
causale “nome_cognome corso utilizzazioni forestali - cap E4110”
Sono esclusi dal versamento della quota di iscrizione il personale dipendente delle strutture provinciali,
nonché quello degli enti strumentali indicati nella tabella A, punto 10, lett. a), della LP n. 3/2006, e quello
delle amministrazioni pubbliche che collaborano alla realizzazione dei corsi.
Le modalità di svolgimento e di partecipazione a iniziative di formazione diverse da quelle previste nel
programma approvando per personale dipendente di amministrazioni pubbliche sono disciplinate con
specifici atti amministrativi dell’Agenzia.
L’Ufficio Tecnico e gestionale ha predisposto un programma dei corsi dimensionato sull’attività degli anni
passati e sulla disponibilità del proprio personale. Si ritiene che il calendario proposto risponda alle esigenze degli operatori e sia compatibile con la disponibilità del personale e con le risorse finanziarie disponibili. Il calendario potrà subire delle modifiche nel corso della stagione, a seguito dell’andamento
delle iscrizioni: i singoli corsi sono attivati se si raggiunge il numero minimo di tre iscritti.
Il calendario sarà pubblicizzato tramite l’invio a tutte le strutture periferiche dell’Agenzia e del Servizio
Foreste e Fauna (Uffici Distrettuali Forestali e Stazioni Forestali), attraverso il sito dell’Agenzia e del
Servizio foreste e fauna (www.foreste.provincia.tn.it) ed il portale del legno trentino della CCIAA di Trento (www.legnotrentino.it), nonché attraverso l’Ufficio Stampa e la pubblicazione sul BURTA.
Poiché la deliberazione della Giunta Provinciale n. 458/2014 prevede il rilascio di un attestato di frequenza con valutazione finale, l’Agenzia verifica che i partecipanti dei corsi dimostrino di possedere tutte
le abilità e le conoscenze necessarie per operare nello specifico ruolo; ciò in base della valutazione condotta secondo quanto previsto in schede appositamente predisposte ed approvate con distinta determinazione dell’Agenzia provinciale delle foreste demaniali.
In particolare la valutazione è diretta a valutare da parte dei partecipanti dei contenuti di ciascun corso,
come descritti nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. A coloro che
non otterranno una valutazione sufficiente sarà rilasciato il solo attestato di frequenza.
Per le attività condotte in gruppo, per le quali non è possibile esprimere singolarmente uno specifico giudizio, la valutazione avverrà mediante la somministrazione di un test.
Per lo svolgimento del programma di attività di formazione in parola, la spesa annua necessaria è stimata in via preventiva, suscettibile di aggiornamento e modificazione in corso dell’anno, in euro 70.000,00,
secondo quanto esposto nella perizia di spesa annuale n. 03PE/2014 dd. predisposta dall’Ufficio Tecnico e gestionale dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 52 della LP n. 26/1993.
L’importo dell’elaborato sopra riportato riguarda le spese per acquisti, noli e prestazioni di terzi.
Per quanto riguarda la spesa connessa alla gestione della manodopera operaia dipendente della Agenzia provinciale delle foreste demaniali, si dà atto che l’Agenzia ha provveduto con separato provvedimento n. 129/2013 ad assumere il relativo impegno di spesa.
Per la loro peculiarità e in base alle vigenti leggi di settore, gli interventi di cui agli elaborati proposti
all’approvazione saranno eseguiti in economia, nella forma dell’amministrazione diretta di cui all’articolo
52, commi 1 e 3, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ai sensi del regolamento di attuazione della medesima legge approvato con DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., trattandosi di opere forestali
assimilabili a lavori pubblici, normativa applicabile ai sensi dell’art. 92 della LP n. 11 del 2007.
La spesa prevista è considerata in conto capitale ed il suo ammontare complessivo è coerente con le
previsioni contenute nel programma di attività per l’anno 2014 approvato con deliberazione n. 5 dd. 19
dicembre 2014 dal Consiglio di amministrazione.
Tale spesa è da imputare al capitolo 2610 del bilancio di previsione per l’anno 2014 adottato dal consiglio di amministrazione con delibera n. 8/2013.
Per quanto concerne l’indennità per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione prevista dal
nuovo CCPL del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – per il quadriennio
giuridico 2006/2009 – biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 22 settembre 2008, di dà atto
della quantificazione in euro 1.400,00.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
196
Da ultimo, si provvede ad approvare i moduli di cui all’allegato B) parte sostanziale e integrale del presente provvedimento, per la presentazione delle domande di iscrizione ai corsi di formazione e aggiornamento professionale degli addetti alle utilizzazioni forestali, secondo le direttive prescritte dalla delibera n.1358 dd. 28/06/2012 della Giunta provinciale.
Detti moduli sono stati dichiarati conformi alle norme sul procedimento amministrativo, sulla documentazione e sull’uso delle tecnologie della comunicazione e della informazione, dal Servizio Semplificazione
amministrativa con parere dd. 25/03/2014 n. prot. 163647.
IL DIRIGENTE DELL’AGENZIA PROVINCIALE DELLE FORESTE DEMANIALI
-
-
-
-
-
vista la L. P. 23 maggio 2007 n. 11: governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e
delle aree protette;
vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 559 del 7 marzo 2008 di Approvazione della "Disciplina concernente il patentino di idoneità tecnica per la conduzione delle utilizzazioni forestali".
vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 458/2014 (L.P. 23 maggio 2007, n. 11, articolo 102
(Qualificazione e aggiornamento degli addetti alle utilizzazioni boschive) - Disposizioni in materia di
attività di qualificazione e di aggiornamento degli addetti alle utilizzazione boschive);
visto il DPP 21 agosto 2008 n. 34-141/Leg. relativo al regolamento di organizzazione e di funzionamento della Agenzia provinciale delle foreste demaniali, ed in particolare l’art. 11, relativo alle entrate proprie della Agenzia;
vista la L.P. 7/79 “Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di
Trento, nonché il relativo regolamento di esecuzione;
vista la legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse
provinciale e per la trasparenza negli appalti), ed in particolare gli artt. 52 e segg. in materia di lavori
in economia, e il relativo regolamento di attuazione di cui al DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.;
vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e successive modificazioni “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento;
visto il regolamento di attuazione della legge che disciplina l’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n.
10-40 Leg.;
vista la LP n. 23 del 1992, ed in particolare gli artt. 2 e 9;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1358 dd. 28/06/2012;
visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016, adottato dal
consiglio di amministrazione con delibera n. 8/2013;
visti gli atti citati in premessa;
determina
1)
2)
3)
4)
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il programma per l’anno 2014 dei corsi di
formazione e aggiornamento professionale per gli addetti alle utilizzazioni, contenente le prescrizioni
per l’iscrizione a ciascun corso, per la relativa frequenza e per lo svolgimento della valutazione, ove
prevista, come risulta dall’allegato A) parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di stimare in euro 71.400,00, comprensivo della quota per l’indennità dovute, il costo annuo per
l’organizzazione del programma di cui al punto 1), relativo agli acquisti, prestazioni di terzi e noli,
secondo quanto esposto nella perizia di spesa annuale n. 03PE2014 dd. 04/04/2014;
di approvare ai sensi dell’art. 52 della LP n. 26/1993 la perizia di spesa n. 03PE2014 dd.
04/04/2014;
di ricorrere all’esecuzione in economia quale modalità per la realizzazione degli interventi previsti
nell’elaborato di cui al precedente punto 3) della presente determinazione, nella forma dell’amministrazione diretta di cui all’articolo 52, commi 1 e 3, della legge provinciale 10 settembre 1993, n.
26 e successive modificazioni, ai sensi del regolamento di attuazione della medesima legge approvato con DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.;
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
5)
197
di quantificare la quota di iscrizione ai corsi di cui al punto 1) come segue:
a) 60,00 € per i corsi della durata fino a 2 giorni;
b) 150,00 € per quelli di durata maggiore.
6) di escludere dall’obbligo del pagamento della quota di cui al punto 5) il personale dipendente dai
seguenti soggetti:
a) strutture provinciali;
b) enti strumentali indicati nella tabella A, punto 10, lett. a), della LP n. 3/2006;
c) amministrazioni pubbliche che collaborano alla realizzazione dei corsi;
7) di far fronte alla spesa di cui al punto 2) a carico del capitolo 2610 del bilancio di previsione per
l’anno 2014;
8) di dare atto che le entrate derivanti dal pagamento delle quote di iscrizione ai corsi di cui al programma saranno accertate al capitolo 4110 - Parte Entrate - del bilancio di previsione 2014 contestualmente al loro versamento;
9) di approvare, il modulo allegato concernente la domanda di iscrizione ai corsi di formazione e aggiornamento professionale degli addetti alle utilizzazioni forestali, quale allegato B) parte sostanziale
e integrale del presente provvedimento;
10) di dare atto che i moduli indicati al precedente punto 9) saranno pubblicati nel sito istituzionale della
Provincia autonoma di Trento;
11) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e diffondere presso gli operatori tramite le strutture periferiche del Servizio Foreste e
Fauna e da pubblicare sul sito internet del servizio (www.foreste.provincia.tn.it) e sul portale del legno trentino della CCIAA di Trento (www.legnotrentino.it).
IL SOSTITUTO DIRIGENTE
DOTT. PAOLO KOVATSCH
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE DELLE FORESTE DEMANIALI
Ufficio Tecnico e gestionale
Attività di qualificazione ed
aggiornamento per addetti alle
utilizzazioni forestali
Catalogo delle attività e programma 2014
198
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
199
L’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI
ADDETTI ALLE UTILIZZAZIONI FORESTALI IN TRENTINO
La Provincia Autonoma di Trento, dai primi anni ottanta realizza corsi ed attività dimostrative in
materia di organizzazione, tecnica e sicurezza dei lavori di utilizzazione forestale.
Questa attività, istituita dalle leggi provinciali n°48/1978 e 33/1986, è prevista dalla legge
provinciale n° 11 del 2007 (governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree
protette) e definita con deliberazione della G.P. n° 458 dd. 28/03/2014. Il presente catalogo è
approvato con la determinazione n° 33 dd. 04/04/2014 del Dirigente dell’Agenzia Provinciale delle
foreste demaniali
Fin dall’inizio, l’organizzazione e l’aggiornamento di queste attività si sono basate su confronti e
collaborazioni con i principali soggetti che operano nel settore delle utilizzazioni forestali, sia in ambito
locale che italiano ed europeo: imprese forestali, l’Associazione Svizzera per l’Economia forestale organizzazione che gestisce l’aggiornamento e la formazione dei boscaioli svizzeri-, il Dipartimento di
Tecnologia ambientale e forestale dell’Università di Firenze, ma anche professionisti specializzati in
materie didattiche, comunicative, tecniche e normative.
Obiettivi dell’attività:




favorire l’adozione di sistemi di lavoro razionali e sicuri
qualificare gli operatori per realizzare interventi a limitato impatto sugli ecosistemi
forestali
concorrere al sostegno di una professionalità indispensabile per una gestione del
patrimonio forestale provinciale, efficiente ed attenta alla produttività
informare sui criteri di valorizzazione della produzione legnosa
Nel contesto attuale, formazione, qualificazione ed aggiornamento, sono strumenti fondamentali
per garantire gli standard di professionalità previsti da una visione moderna del lavoro, strategici anche
per il settore forestale.
La sola conoscenza di schemi di lavorazione tradizionali, appresi unicamente tramite
l’affiancamento ad operatori più anziani, non è più sufficiente per organizzare e gestire razionalmente i
moderni cantieri forestali.
Lo staff incaricato della realizzazione di queste attività formative è composto da un ispettore ed
un agente forestali e sei operai forestali istruttori.
Gli istruttori, oltre alle competenze tecnico-operative, derivanti dell’esperienza pratica maturata
tramite il continuo impiego nei cantieri di utilizzazione forestale, sono formati ed aggiornati anche sulla
didattica e la comunicazione.
Tutto il gruppo segue un continuo programma di aggiornamento sulle evoluzioni tecniche e
normative del settore, tramite contatti con il mondo degli addetti ai lavori, con le principali istituzioni e
partecipando alle più importanti manifestazioni espositive internazionali.
Per lo svolgimento dei corsi è disponibile un’adeguata dotazione di macchine ed attrezzature
specifiche per l’abbattimento e l’allestimento degli alberi, nonché per l’esbosco e la movimentazione del
legname (trattori, verricelli, gru a cavo di diverse tipologie, ecc.).
Trattandosi di corsi pratici, le attività si tengono principalmente presso cantieri forestali e
laboratori, in situazioni operative reali e non simulate.
Grazie alla collaborazione garantita da alcune Amministrazioni proprietarie di boschi, i corsi si
tengono principalmente nella zona della Val di Sella (comuni di Borgo Valsugana e Castelnuovo) e
sull’altopiano di Folgaria.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
200
L’offerta formativa si differenzia nei seguenti settori di attività:
a) corsi per operatori professionali:
a1 - regole base per il taglio degli alberi forestali,
a2 - regole avanzate per il taglio degli alberi forestali,
a3 - sicurezza e tecnica dell’esbosco con trattore e verricello,
a4 - installazione delle gru a cavo forestali e tecnica di esbosco,
a5 - responsabile della conduzione di utilizzazioni forestali;
b) corsi per operatori non professionali:
b1 - sicurezza e tecniche base per il taglio degli alberi,
b2 - sicurezza e tecniche avanzate per il taglio degli alberi
c) corsi per tecnici forestali e personale addetto alla vigilanza:
c1 - tecnica, organizzazione e sicurezza delle utilizzazioni forestali,
c2 - pianificazione dell’esbosco con gru a cavo forestale.
I corsi per operatori professionali sono riservati al personale impegnato nel settore delle
utilizzazioni forestali, i corsi per operatori non professionali sono aperti a tutti gli altri soggetti che a
diverso titolo operano in manutenzione e gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali.
I corsi pubblicizzati con il presente catalogo vengono attivati con almeno tre richieste di
partecipazione
TIPOLOGIE DI CORSI
CORSI PER OPERATORI PROFESSIONALI
(proposti annualmente tramite un calendario delle attività)
cod
denominazione corso
a1
Regole base per il
taglio degli alberi
forestali
a2
a3
Regole avanzate per
il taglio degli alberi
forestali
Sicurezza e tecnica
dell’esbosco con
trattore e verricello
durata
5 giorni
2 giorni
2 giorni
contenuti
Fornisce le conoscenze pratiche, organizzative ed
operative fondamentali per lavorare con sicurezza,
qualità e produttività in situazioni ordinarie; illustra
inoltre nei dettagli, le operazioni di manutenzione e le
regole basilari di impiego che ogni utilizzatore di
motosega deve conoscere per garantirne un razionale e
sicuro funzionamento.
Successivo alla frequenza del corso a1, consente di
perfezionare le conoscenze necessarie per operare in
situazioni più complesse.
Illustra le caratteristiche delle macchine e degli
accessori dedicati a questa lavorazione, i criteri
organizzativi, le tecniche operative e le misure di
sicurezza attinenti a questo sistema di esbosco.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
a4
a5
Installazione delle
gru a cavo forestali
e tecnica di esbosco
Responsabile della
conduzione di
utilizzazioni forestali
(“patentino”)
201
5 giorni
Con un percorso teorico e pratico consente di acquisire le
indicazioni tecniche e di sicurezza riguardanti
l’installazione e l’esercizio di una gru a cavo forestale.
5 giorni
E’ il corso-esame per ottenere il Patentino d’idoneità per
la conduzione e l’esecuzione delle utilizzazioni forestali.
Possono parteciparvi coloro che posseggono i requisiti
obbligatori di accesso (attestato del corso base di taglio
alberi e occupazione regolare nell’attività di boscaiolo)
CORSI PER OPERATORI NON PROFESSIONALI
(proposti annualmente tramite un calendario delle attività)
denominazione corso
b1
b2
durata
Sicurezza e tecniche
base per il taglio degli
alberi
2 giorni
Sicurezza e tecniche
avanzate per il taglio
degli alberi
2 giorni
contenuti
Fornisce le conoscenze basilari sui rischi, le misure di
prevenzione, le modalità operative ed i dispositivi di
protezione individuale da utilizzare nell’uso della
motosega.
Permette di conoscere anche le principali operazioni di
manutenzione e le regole basilari di impiego che ogni
utilizzatore di motosega deve conoscere
Successivo alla frequenza del corso b1, consente di
perfezionare le conoscenze necessarie per operare in
situazioni più complesse.
CORSI PER TECNICI FORESTALI E PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA
(attivati a seguito di richieste specifiche)
denominazione corso
c1
c2
durata
Tecnica,
da
organizzazione e
concordare
sicurezza delle
utilizzazioni forestali
Pianificazione
dell’esbosco con gru
a cavo
da
concordare
contenuti
Fornisce una panoramica sui sistemi di lavoro, le
macchine e le attrezzature, i criteri organizzativi dei
cantieri, la gestione della sicurezza.
Conoscenze indispensabili per ciascun professionista
impegnato nell’organizzazione, direzione e controllo
degli interventi di utilizzazione forestale.
Tratta i criteri di pianificazione degli interventi,
definendo le soluzioni compatibili con le esigenze
selvicolturali
ed
economiche,
considerando
le
potenzialità ed i limiti di questo sistema di esbosco,
particolarmente adatto alle foreste di montagna.
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
202
PROGRAMMA CORSI PER OPERATORI PROFESSIONALI
ANNO 2014
Denominazione corso
Regole base per il taglio
degli alberi forestali
(a1)
Regole avanzate per il taglio
degli alberi forestali
(a2)
Sicurezza e tecnica
dell’esbosco con trattore e
verricello
(a3)
periodo e località
termine
iscrizioni
n° indicativo
partecipanti
12-16 maggio
Borgo V. (Val di Sella)
11 aprile
6 persone
19-23 maggio
Borgo V. (Val di Sella)
18 aprile
6 persone
26-30 maggio
Borgo V. (Val di Sella)
28 aprile
6 persone
9-13 giugno
Borgo V. (Val di Sella)
9 maggio
6 persone
21-25 luglio
Folgaria
20 giugno
6 persone
25-29 agosto
Borgo V. (Val di Sella)
25 luglio
6 persone
1-5 settembre
Borgo V. (Val Sella)
1 agosto
6 persone
29 settembre-1 ottobre
Borgo V. (Val Sella)
29 agosto
6 persone
12-13 giugno
Borgo V. (Val Sella)
9 maggio
6 persone
23-24 giugno
Borgo V. (Val Sella)
23 maggio
6 persone
4-5 settembre
Borgo V. (Val Sella)
1 agosto
6 persone
13-14 maggio
Borgo V. (Val Sella)
11 aprile
6 persone
9-10 giugno
Borgo V. (Val Sella)
9 maggio
6 persone
30 giugno-1 luglio
Borgo V. (Val Sella)
30 maggio
6 persone
2-3 settembre
Borgo V. (Val Sella)
1 agosto
6 persone
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
Installazione delle gru a
cavo forestali e tecnica di
esbosco (a4)
Responsabile della
conduzione di utilizzazioni
forestali (“patentino”)
(a5)
203
28 luglio-1 agosto
Borgo V. (Val Sella)
27 giugno
8 persone
25-29 agosto
Borgo V. (Val Sella)
25 luglio
8 persone
26-30 maggio
Borgo V. (Val Sella)
24 aprile
6 persone
16-20 giugno
Borgo V. (Val Sella)
16 maggio
6 persone
4-8 agosto
Borgo V. (Val Sella)
4 luglio
6 persone
15-19 settembre
Borgo V. (Val Sella)
14 agosto
6 persone
22-26 settembre
Borgo V. (Val Sella)
22 agosto
6 persone
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
204
PROGRAMMA CORSI PER OPERATORI NON PROFESSIONALI
ANNO 2014
denominazione corso
periodo e località
termine iscrizioni
N° indicativo
partecipanti
5-6 giugno
Borgo V. (Val Sella)
5 maggio
6 persone
3-4 luglio
Folgaria
3 giugno
6 persone
7-8 luglio
Folgaria
6 giugno
6 persone
10-11 luglio
Folgaria
6 giugno
6 persone
14-15 luglio
Folgaria
13 giugno
12 persone
17-18 luglio
Folgaria
16 giugno
12 persone
4-5 agosto
Folgaria
4 luglio
6 persone
13-14 ottobre
Borgo V. (Val Sella)
12 settembre
6 persone
Sicurezza e tecniche avanzate
per il taglio degli alberi
28-29 luglio
Folgaria
27 giugno
6 persone
(b2)
31 luglio-1 agosto
Folgaria
30 giugno
6 persone
7-8 agosto
Folgaria
7 luglio
6 persone
15-16 settembre
Borgo V. (Val Sella)
18 agosto
6 persone
16-17 ottobre
Borgo V. (Val Sella)
12 settembre
6 persone
Sicurezza e tecniche base per
il taglio degli alberi
(b1)
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
205
ISTRUZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

o
o
o
–


□
□
□
Le domande devono essere formulate compilando la modulistica allegata a questo catalogo, disponibile
anche presso tutti gli uffici dell’Agenzia provinciale delle foreste demaniali e del Servizio Foreste e
Fauna (Uffici Distrettuali Forestali, Stazioni forestali):
– Domanda di partecipazione ai corsi per operatore professionale;
– Domanda di partecipazione al corso-esame per l’ottenimento del patentino di idoneità per la
conduzione e l’esecuzione delle utilizzazioni forestali;
- Domanda di partecipazione ai corsi per operatore non professionale.
Per frequentare i corsi, ogni partecipante deve allegare alla domanda un certificato di buona salute
rilasciato dal medico di famiglia o altra certificazione medica che attesti l’idoneità psico-fisica allo
svolgimento delle attività di esercitazione dei corsi stessi.
nel caso di lavoratori stranieri, poiché il contenuto della informazione deve essere facilmente
comprensibile per la tutela della sicurezza dei lavoratori stessi nel corso della formazione e deve
consentire di acquisire le relative conoscenze previste (come disciplinato dagli artt. 36 e 37 D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 come intergrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 , n. 106) si richiede di effettuare il test di
comprensione della lingua italiana utilizzata nel percorso formativo o in alternativa, il possesso di uno dei
seguenti titoli rilasciati dai competenti enti/istituti italiani in Italia o all’estero:
titolo di studio di licenza media inferiore ( terza media);
attestato di conoscenza lingua italiana A2;
qualsiasi altro titolo di scuola media superiore, e/o universitario;

se il lavoratore é cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea deve essere in possesso del
titolo di soggiorno in corso di validità.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la ricevuta di versamento della quota di iscrizione
(60,00 € per i corsi di durata fino a 2 giorni, 150,00 € per quelli di durata maggiore) da effettuare con
la seguente modalità:
- tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia provinciale delle foreste demaniali, sul conto di tesoreria
IBAN: IT 57 M 02008 01820 000100731003 indicando la causale “nome e cognome - corso
utilizzazioni forestali – cap. E4110”;
i versamenti non saranno restituiti in caso di ritiro.

Alla domanda andrà allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore (fronte e retro) in corso di validità.

Per la frequenza dei corsi è obbligatorio per ciascun partecipante il possesso del corredo di dispositivi
di protezione individuale elencati nella lettera di convocazione al corso.
Le spese di vitto, alloggio e trasporto sono a carico dei partecipanti. Per i corsi tenuti in Val
di Sella, compatibilmente con le disponibilità del momento, possono essere utilizzati alcuni posti letto
presso la foresteria del Centro Vivaistico-forestale di San Giorgio (Borgo Valsugana); è necessario
esprimere l’intenzione nel modello di domanda.
Per informazioni inerenti i corsi si invita a rivolgersi a:
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE DELLE FORESTE DEMANIALI
Ufficio Tecnico e gestionale - tel. 0439-763310
e-mail: [email protected]
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
206
Corso RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE DI UTILIZZAZIONI FORESTALI
Nota informativa





Il “Patentino”, regolamentato sul territorio della Provincia Autonoma di Trento dall’art. 102 bis della L.P.
23 maggio 2007 n° 11 e dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n° 559 del 2008, è il documento che
attesta l’idoneità alla conduzione delle attività di utilizzazione forestale ad uso commerciale nei boschi
di proprietà degli Enti pubblici (Comuni, A.S.U.C., Regole, ecc.).
Solamente i possessori di questa abilitazione possono esercitare il ruolo di “responsabile
dell’utilizzazione”, incarico formalizzato con la cosiddetta “consegna”, prevista dal capitolato generale
d’oneri.
Il corso di quaranta ore, articolate su cinque giornate continuative, sviluppa i seguenti argomenti:
- tecniche di raccolta della produzione legnosa
- nozioni di meccanizzazione forestale
- organizzazione dei cantieri
- sicurezza del lavoro forestale
- valorizzazione della produzione legnosa
- regolamentazione delle utilizzazioni forestali
- nozioni di selvicoltura e gestione dei patrimoni forestali
Per essere ammessi all’esame finale bisogna frequentare il corso almeno per il 90% della durata
complessiva.
L’esame si articola in una prova pratica ed una teorica.
La prima serve per valutare la competenza pratica nell’organizzazione ed esecuzione dei lavori boschivi,
secondo i canoni della buona tecnica, delle regole di sicurezza del lavoro e delle norme di salvaguardia e
valorizzazione dei patrimoni forestali.
La seconda, per valutare le conoscenze teoriche relative agli argomenti tecnici, alla normativa sulle
utilizzazioni forestali e sulla sicurezza del lavoro, oltre ad alcune nozioni basilari di selvicoltura,
valorizzazione della produzione legnosa e meccanizzazione forestale.
L’esame è superato se viene raggiunta almeno la sufficienza su tutte le prove.
Il candidato che non supera l’esame la prima volta, potrà risostenerlo secondo le modalità fissate dalla
Giunta Provinciale.
ITER DI OTTENIMENTO

Il rilascio del Patentino, di competenza del Servizio Foreste Fauna della Provincia Autonoma di Trento, è
subordinato alla frequenza di un apposito corso ed al superamento dell’esame finale, organizzato
dall’Agenzia provinciale delle foreste demaniali.

Al corso-esame possono partecipare solamente coloro che possiedono i seguenti requisiti obbligatori:
1. inquadramento regolare come operatore addetto al taglio boschi (lavoratori autonomi o
dipendenti)
2. possesso dell’attestato di frequenza con profitto del corso “regole base per il taglio degli alberi
forestali”, rilasciato dall’Agenzia provinciale delle foreste demaniali o secondo le modalità fissate dalla
Giunta Provinciale
La domanda di iscrizione va fatta in carta semplice, compilando il modulo previsto allegando:
• certificato di buona salute rilasciato dal medico di famiglia o altra certificazione medica che attesti
l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività di esercitazione del corso
• ricevuta del versamento della quota di iscrizione
• se il lavoratore é cittadino di paese terzo (extra-comunitario), deve allegare fotocopia del proprio
permesso di soggiorno in corso di validità (o del cedolino/ricevuta attestante il rinnovo del titolo con
fotocopia del precedente titolo di soggiorno)
• copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (fronte e retro) in
corso di validità.
La domanda completa va spedita o presentata a:
PAT - Agenzia provinciale delle foreste demaniali - via G.B. Trener n° 3 - 38121 TRENTO
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207
Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE DELLE
FORESTE DEMANIALI
Via G.B. Trener 3
38121 TRENTO
[email protected]
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO-ESAME PER
L’OTTENIMENTO DEL PATENTINO D’IDONEITÀ PER LA CONDUZIONE
E L’ESECUZIONE DELLE UTILIZZAZIONI FORESTALI
(L.P. 23 maggio 2007, n.11, art. 102 bis)
Il sottoscritto / La sottoscritta cognome __________________________________ nome _________
nato a ________________________________________________ il___/___/_____
cittadinanza________________________________ residente a ______________________
indirizzo ______________ n. civico _____ codice fiscale    
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) ____________________________
fax _________________________ telefono/cellulare __________________________________
CHIEDE
di partecipare al corso-esame per l’ottenimento del patentino d'idoneità per la conduzione e
l'esecuzione delle utilizzazioni forestali nella sessione
prevista dal catalogo dei corsi
dell’anno__________, per il periodo dal _______ al _______ del mese di __________________ .
(barrare se del caso)
Il sottoscritto chiede inoltre:
□ compatibilmente con la disponibilità, di usufruire di un posto letto presso la foresteria del Centro
Vivaistico-forestale di San Giorgio a Borgo Valsugana
□ di effettuare il test di comprensione della lingua italiana, utilizzata nel percorso formativo (solo nel
caso di lavoratori immigrati NON in possesso di idonei attestati di conoscenza della lingua italiana
livello A2).
Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 33 di data 04/04/2014 dell’Agenzia
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
208
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445)
DICHIARA
□
di aver frequentato con profitto il corso base taglio alberi forestali organizzato dal Servizio
foreste e fauna della Provincia Autonoma di Trento nell’anno ________;
□ di essere :
□ titolare
□ dipendente
dell’impresa artigiana ___________________________ con sede a __________________________
iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese della Camera di Commercio di
__________________ al n° ________ codice ATECORI _______ corrispondente all’attività di
__________________.
□ di essere :
□ titolare
□ dipendente
□ collaboratore
dell’ impresa agricola _______________________________ con sede a __________________
□ iscritta nella sezione prima dell’ archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)
(L.P. 11/2000),
□ iscritta negli elenchi dei coltivatori diretti INPS (L. 9/1963 );
□ di essere dipendente dell’ente pubblico _____________________ proprietario di boschi.
(solo per i lavoratori non italiani o non appartenenti ad uno Stato dell’Unione europea)
□ di essere in possesso di un diploma:
□ di licenza media inferiore
OPPURE
□ attestante un livello di conoscenza della lingua italiana pari al livello A2
OPPURE
□ di scuola media superiore
OPPURE
□ di laurea
conseguito in Italia o in enti italiani all’estero nell’anno ________ presso l’istituto
________________ ________ con sede a ______________ .
Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 33 di data 04/04/2014 dell’Agenzia
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
209
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13:
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: rilascio e gestione dei patentini di idoneità;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento è il dirigente della Agenzia provinciale delle foreste demaniali;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del
d.lgs.196/2003.
Luogo e data
FIRMA DELL’INTERESSATO
……………………….
…………………………………
Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:
 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
________________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
Si allega la seguente documentazione:
 certificato di buona salute rilasciato dal medico di famiglia;
 ricevuta di versamento della quota di iscrizione;
 (in caso di lavoratore cittadino di stato non appartenente all’Unione europea
fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (o del cedolino/ricevuta
attestante il rinnovo del titolo con fotocopia del precedente titolo di soggiorno).
Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 33 di data 04/04/2014 dell’Agenzia
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
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Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE DELLE
FORESTE DEMANIALI
Via G.B. Trener 3
38121 TRENTO
[email protected]
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI CORSI PER OPERATORE
PROFESSIONALE
(L.P. 23 maggio 2007, n.11, art. 102)
Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome __________________________________ nome _________________________________
nato
a________________________________________________
il___/___/_____
cittadinanza________________________________ residente a ____________________________
indirizzo _______________ n. civico _____ codice fiscale    
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) ____________________________
fax _________________________ telefono/cellulare __________________________________
CHIEDE
di partecipare al corso (indicare solo un corso):
□ regole base per il taglio degli alberi forestali
□ regole avanzate per il taglio degli alberi forestali
□ sicurezza e tecnica dell’esbosco con trattore e verricello
□ installazione delle gru a cavo forestali e tecnica di sbosco
previsto dal catalogo dei corsi dell’anno ____________, per il periodo dal _______ al _______ del
mese di __________________ .
Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 33 di data 04/04/2014 dell’Agenzia
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
211
(barrare se del caso)
Il sottoscritto chiede inoltre:
□ compatibilmente con la disponibilità, di disporre di un posto letto presso la foresteria del Centro
Vivaistico-forestale di San Giorgio a Borgo Valsugana
□ di effettuare il test di comprensione della lingua italiana, utilizzata nel percorso formativo (solo nel
caso di lavoratori immigrati NON in possesso di idonei attestati di conoscenza della lingua italiana
livello A2).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445)
DICHIARA
□ di essere :
□ titolare
□ dipendente
dell’impresa artigiana _________________________________ con sede a ___________________
iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese della Camera di Commercio di
__________________ al n° ________ codice ATECORI _______ corrispondente all’attività di
__________________;
□ di essere :
□ titolare
□ dipendente
□ collaboratore
dell’ impresa agricola _______________________________ con sede a ____________________
□ iscritta nella sezione prima dell’archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) (L.P.
11/2000),
□ iscritta negli elenchi dei coltivatori diretti INPS (L 09/1963);
□ di essere dipendente dell’ente pubblico __________________________ proprietario di boschi;
(solo per i lavoratori non italiani o non appartenenti ad uno Stato dell’Unione europea)
□ di essere in possesso di un diploma:
□ di licenza media inferiore
OPPURE
□ attestante un livello di conoscenza della lingua italiana pari al livello A2
Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 33 di data 04/04/2014 dell’Agenzia
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
212
OPPURE
□ di scuola media superiore
OPPURE
□ di laurea
conseguito in Italia o in enti italiani all’estero nell’anno ________ presso l’istituto
________________ ________ con sede a ______________ .
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13:
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: rilascio e gestione dei patentini di idoneità;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento è il dirigente dell’Agenzia provinciale delle foreste demaniali;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del
d.lgs.196/2003.
Luogo e data
FIRMA DELL’INTERESSATO
……………………….
…………………………………
Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:
 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
________________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
Si allega la seguente documentazione:
 certificato di buona salute rilasciato dal medico di famiglia;
 ricevuta di versamento della quota di iscrizione;
 (in caso di lavoratore cittadino di stato non appartenente all’Unione europea)
fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (o del cedolino/ricevuta
attestante il rinnovo del titolo con fotocopia del precedente titolo di soggiorno).
Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 33 di data 04/04/2014 dell’Agenzia
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
213
Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE DELLE
FORESTE DEMANIALI
Via G.B. Trener 3
38121 TRENTO
[email protected]
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI CORSI PER OPERATORE NON
PROFESSIONALE
(L.P. 23 maggio 2007, n.11, art. 102)
Il sottoscritto / La sottoscritta cognome __________________________________ nome __________
nato a________________________________________________ il___/___/_____
cittadinanza________________________________ residente a ____________________________
indirizzo ________________ n. civico _____ codice fiscale    
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) ____________________________
fax _________________________ telefono/cellulare _______________________________________
CHIEDE
di partecipare al corso:
□ sicurezza e tecniche base per il taglio degli alberi
□ sicurezza e tecniche avanzate per il taglio degli alberi
previsto dal catalogo dei corsi dell’anno_____, per il periodo dal ___ al ____ del mese di ________ .
(barrare se del caso)
□ Il sottoscritto chiede inoltre:
di effettuare il test di comprensione della lingua italiana, utilizzata nel percorso formativo (solo nel
caso di lavoratori immigrati NON in possesso di idonei attestati di conoscenza della lingua italiana
livello A2).
Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 33 di data 04/04/2014 dell’Agenzia
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
214
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445)
DICHIARA 1
□ di essere in possesso del diploma di licenza media inferiore conseguito nell’anno ________
presso l’istituto ______________________ con sede a__________________ ;
□ di essere in possesso del diploma di conoscenza della lingua italiana (livello A2) conseguito
nell’anno ________ presso
a__________________;
l’istituto
______________________________
con
sede
□ di essere in possesso di un diploma __________________________ (di scuola media superiore /
universitario ) conseguito il Italia o in enti italiani all’estero nell’anno ________ presso l’istituto
____________________________________________ con sede a __________________.
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13:
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: rilascio e gestione dei patentini di idoneità;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento è il dirigente della Agenzia provinciale delle foreste demaniali;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del
d.lgs.196/2003.
Luogo e data
FIRMA DELL’INTERESSATO
……………………….
…………………………………
1
I cittadini extracomunitari possono rendere le predette dichiarazioni in forma di dichiarazione sostitutiva solo con
riferimento a stati, qualità personali e fatti attestabili o certificabili da parte di soggetti pubblici italiani. Nel caso in cui le
predette informazioni non siano invece attestabili da soggetti pubblici italiani, gli stati, le qualità personali sono
documentati mediante certificati o attestatazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale (art. 3 del
D.P.R. 445/00).
Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 33 di data 04/04/2014 dell’Agenzia
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
215
Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:
 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
________________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
Si allega la seguente documentazione:
 certificato di buona salute rilasciato dal medico di famiglia;
 ricevuta di versamento della quota di iscrizione;
 (in caso di lavoratore cittadino di stato non appartenente all’Unione europea)
fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (o del cedolino/ricevuta
attestante il rinnovo del titolo con fotocopia del precedente titolo di soggiorno).
Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 33 di data 04/04/2014 dell’Agenzia
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90646
SENTENZA N. 64
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gaetano
SILVESTRI
Presidente
- Luigi
MAZZELLA
Giudice
- Sabino
CASSESE
”
- Giuseppe
TESAURO
”
- Paolo Maria
NAPOLITANO
”
- Giuseppe
FRIGO
”
- Alessandro
CRISCUOLO
”
- Paolo
GROSSI
”
- Giorgio
LATTANZI
”
- Aldo
CAROSI
”
- Marta
CARTABIA
”
- Sergio
MATTARELLA
”
- Mario Rosario
MORELLI
”
- Giancarlo
CORAGGIO
”
- Giuliano
AMATO
”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge della Provincia
autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative
collegate − Legge finanziaria 2004), e dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge della
Provincia autonoma di Bolzano 29 agosto 2000, n. 13 (Disposizioni finanziarie in
connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano
per l’anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 e norme legislative collegate),
promosso dal Tribunale superiore delle acque pubbliche nel procedimento vertente tra
l’Azienda Energetica Spa - Etschwerke A.G. (AE-EW) e la Provincia autonoma di
Bolzano con ordinanza del 15 maggio 2012, iscritta al n. 147 del registro ordinanze
2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale,
Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 15/04/2014 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 15/04/2014
dell’anno 2012.
Visti gli atti di costituzione della Azienda Energetica Spa - Etschwerke A.G. (AEEW) e della Provincia autonoma di Bolzano;
udito nell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2014 il Giudice relatore Paolo Maria
Napolitano;
uditi gli avvocati Damiano Florenzano e Luigi Manzi per l’Azienda Energetica
Spa - Etschwerke A.G. (AE-EW), Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la
Provincia autonoma di Bolzano.
Ritenuto in fatto
1.− Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha sollevato − in riferimento agli
artt. 3, 23, 24, 41, 97, 113, 117, commi primo, secondo, lettere e) ed s), e terzo, e 120
della Costituzione, nonché agli artt. 5, 9 e 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige), ed agli artt. 1 e 1-bis del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia
di energia), − questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge della
Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme
legislative collegate – Legge finanziaria 2004), nella parte in cui, modificando l’art. 1,
comma 1, lettera c), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 marzo 1983, n.
10 (Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica), fissa
l’ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso
idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per
ogni chilowatt, stabilendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio
2004.
1.1.− In relazione ai parametri sopra indicati, il rimettente solleva, altresì,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge della
Provincia autonoma di Bolzano 29 agosto 2000, n. 13 (Disposizioni finanziarie in
connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano
per l’anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 e norme legislative collegate),
nella parte in cui, modificando l’art. 1, commi 1 e 2, della medesima legge prov. n. 10
del 1983, ha per la prima volta introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio
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dell’aumento progressivo del canone per l’uso idroelettrico, fissando, altresì, importi
differenziati all’interno della stessa tipologia di uso.
1.2.− Il giudice a quo premette di essere investito dei ricorsi promossi in grado di
appello dalla Azienda Energetica Spa - Etschwerke A.G. (AE-EW), società interamente
partecipata dai Comuni di Bolzano e Merano, che in regime di concessione produce e
distribuisce energia elettrica nel territorio dell’Alto Adige, avverso le sentenze n. 927 e
n. 928 del 2008 con le quali il Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte
d’appello di Venezia ha rigettato le domande dalla stessa azionate nei confronti della
Provincia autonoma di Bolzano.
Con il primo ricorso la società chiedeva di accertare, previa disapplicazione della
normativa censurata, la non debenza del canone di derivazione idroelettrica alla
Provincia di Bolzano per l’importo contestato per l’anno 2004, e per l’effetto invocava
l’annullamento dei provvedimenti dell’Ufficio delle entrate della Provincia autonoma di
Bolzano e la restituzione di quanto pagato in eccedenza.
1.3.− Secondo quanto riferito dal rimettente, la società deduceva che il canone,
come rideterminato, costituiva di fatto una tassa avente effetto equivalente ai dazi di
importazione ed esportazione di merci, vietati dagli artt. 23 e 25 del Trattato CE, e che
la disciplina provinciale, comportando un aumento del costo dell’energia che aveva
l’effetto di ridurre la competitività dell’azienda sul mercato, era quindi contraria al
principio comunitario della libera circolazione delle merci, e dunque agli artt. 2, 3, 4,
14.2 e da 23 a 31 del Trattato.
Sollevava, inoltre, numerose eccezioni di illegittimità costituzionale delle norme
in riferimento agli artt. 120 e 41 Cost., perché hanno frapposto barriere al libero
commercio tra le Regioni e hanno limitato la libertà di iniziativa economica; agli artt.
117, secondo comma, lettera s), Cost. e 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell’energia elettrica), perché hanno determinato un minor utilizzo di fonti di
energia rinnovabili e violato la riserva statale in materia di legislazione ambientale;
all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto in un mercato liberalizzato un
aumento del prezzo dell’energia in una sola parte del territorio nazionale produce effetti
sulla concorrenza. Sosteneva, infine, che l’art. 1-bis, comma 16, del d.P.R. n. 235 del
1977 «è inapplicabile per il principio di sussidiarietà verticale in quanto l’intera materia
è attratta nella competenza legislativa statale, sicché i canoni di derivazione dovrebbero
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essere determinati, anche nella provincia di Bolzano, ai sensi della legge n. 36 del 1994,
del d.m. n. 90 del 1997 e del d.m. 24.11.2000».
Identiche domande la società proponeva con il secondo ricorso, in relazione ai
canoni di derivazione idroelettrica per l’anno 2005.
La Provincia autonoma di Bolzano si costituiva in entrambi i giudizi, eccependo il
difetto di giurisdizione del giudice adito e contestando, nel merito, la fondatezza delle
domande.
1.4.− Quanto al secondo grado di giudizio, il rimettente rappresenta che la società
reitera le contestazioni avverso la richiesta della Provincia autonoma di Bolzano di
pagamento dei canoni di derivazione idroelettrica calcolati, per l’anno 2005, sulla base
dell’art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004 che ne ha innalzato ingiustificatamente
l’importo per lo scaglione di potenza superiore a 3.000 chilowatt, portandolo a 24 euro,
pari a circa il doppio della media dei canoni applicati dalle altre Regioni italiane nonché
dalla Provincia autonoma di Trento.
Deduce la violazione e falsa applicazione di numerose disposizioni di legge, e, in
particolare, dell’art. 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977; degli artt. 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e
sulle garanzie d’indipendenza della Corte costituzionale), e 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
in riferimento all’illegittimità dell’art. 1 della legge prov. n. 10 del 1983, come
modificato prima dall’art. 3, commi 1 e 2, della legge prov. n. 13 del 2000 e poi dall’art.
29 della legge prov. n. 1 del 2004, per violazione degli artt. 3, 23, 41, 117 e 120 Cost.;
dei principi fondamentali della legislazione statale vigente; dell’art. 117, primo comma,
Cost., per violazione dei principi dell’ordinamento comunitario di certezza del diritto e
dell’affidamento. Ha reiterato le censure in ordine alla violazione e falsa applicazione
degli artt. 2, 3, 4, 14.2 e da 23 a 31 del Trattato CE; dell’art. 1 della legge costituzionale
n. 1 del 1948 e dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, in riferimento all’illegittimità
dell’art. 1 della legge prov. n. 10 del 1983, come modificato dalle leggi prov. n. 13 del
2000 e n. 1 del 2004, per violazione degli artt. 3, 41 e 120 Cost. Ha infine dedotto la
violazione e falsa applicazione dell’art. 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977; degli artt. 1
della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953, in riferimento
alla illegittimità dell’art. 1 della legge prov. n. 10 del 1983, come modificato dalle leggi
prov. n. 13 del 2000 e n. 1 del 2004, per violazione degli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost.;
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degli artt. 5, 9 e 13 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige; degli artt.
1 e 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977; dei principi fondamentali della legislazione statale
vigente e dell’art. 117, primo comma, Cost., per violazione degli obblighi
internazionali.
1.5.− Aggiunge il Tribunale rimettente che con distinto ricorso la società ha
promosso appello avverso la sentenza n. 928 del 2008, svolgendo analoghi motivi e
argomentazioni in riferimento ai canoni di derivazione per l’anno 2004; che in entrambi
i giudizi si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano «chiedendo la dichiarazione di
inammissibilità o il rigetto degli appelli»; che, con ordinanza collegiale emessa il 7
luglio 2010, i procedimenti sono stati riuniti e che, in pari data, gli atti sono stati
trasmessi alla Corte costituzionale sollevando questione di legittimità costituzionale in
riferimento ai parametri sopra indicati; che con ordinanza n. 178 del 2011, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2011, la Corte costituzionale ha ordinato la
restituzione degli atti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni poiché
successivamente alla deliberazione dell’ordinanza di rimessione l’art. 31, lettera a),
della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 − legge
finanziaria 2011), ha abrogato l’art. 1, comma 1, lettera c), della legge prov. n. 10 del
1983; che con ricorso del 19 ottobre 2011 la società appellante ha chiesto la
prosecuzione del giudizio e che la Provincia ha depositato memoria difensiva.
2.− Il giudice a quo ricostruisce il quadro normativo di riferimento anche alla luce
della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 1 del 2008 e n. 133 del 2005) e di
legittimità (sentenza n. 15234 del 2009 delle sezioni unite civili della Corte di
cassazione), secondo cui, con riferimento alle Province autonome, il decreto legislativo
11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni
di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia
elettrica), ha realizzato l’adeguamento dello Statuto speciale al nuovo sistema dettato
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59), modificando l’art. 8, comma 1, lettera e), del d.P.R. 20
gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei
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beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), e trasferendo alle due
Province il demanio idrico dello Stato.
Lo stesso d.lgs. n. 463 del 1999 ha modificato l’art. 14 del d.P.R. 22 marzo 1974,
n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in
materia di urbanistica ed opere pubbliche), concernente l’ambito territoriale di
competenza per le concessioni di grande derivazione, eliminando il riferimento allo
statuto speciale della Regione, ed ha infine introdotto l’art. 1-bis nel d.P.R. n. 235 del
1977, in base al quale «dal 1 gennaio 2000 è delegato alle Province autonome di Trento
e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l’esercizio delle funzioni statali in materia di
concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico».
È quindi intervenuta la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione
che ha, tra l’altro, riconosciuto alle Regioni ordinarie la competenza concorrente in
materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» (art. 117, terzo
comma), sicché, in forza dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), le Province autonome
hanno visto ampliata la propria competenza statutaria, diventando anch’esse titolari di
competenza concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia.
Successivamente, con il decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige che integrano e
modificano disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo
idroelettrico), e quindi con il decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol,
recanti modifiche al D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi
derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico), − che hanno modificato il d.P.R. n. 235 del
1977 − è stato attribuito alle Province autonome di Trento e di Bolzano l’esercizio delle
funzioni già esercitate dallo Stato in materia di grandi derivazioni per uso idroelettrico e
la potestà legislativa in materia di disciplina delle grandi derivazioni di acque pubbliche
a scopo idroelettrico.
2.1.− Quanto ai principi fondamentali della legislazione statale in materia di
canoni di concessione per le derivazioni ad uso idroelettrico, il rimettente muove dal
dettato dell’art. 35 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), che ha sancito il principio della
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onerosità della concessione di derivazione di acque pubbliche, distinguendo, ai fini della
determinazione del diverso ammontare del canone annuo, tra derivazioni per «acqua
potabile o di irrigazione» (per le quali il canone era fissato per ogni modulo, pari a cento
litri al minuto secondo) e quelle «per forza motrice» (per le quali il canone era fissato
per ogni cavallo nominale di forza motrice).
Tali criteri sono stati confermati dall’art. 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n.
546 (Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai
trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e
istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali), convertito,
con modificazioni, dall’art. 1 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, e dall’art. 18 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).
A detta del rimettente, anche l’art. 171 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) − in relazione alle grandi derivazioni in corso di
sanatoria ricadenti nel territorio della Sicilia nelle more del trasferimento a tale Regione
del patrimonio idrico − rideterminava retroattivamente i canoni dal l° gennaio 2002,
differenziandoli, di nuovo, unicamente in relazione al tipo di utilizzazione e fissandoli
in somme diverse, a seconda dei diversi usi.
Secondo la legislazione statale, infine, la distinzione tra piccole e grandi
derivazioni non ha mai assunto rilievo ai fini della determinazione del canone, ma per
altri aspetti, concernenti le modalità e i criteri per il rilascio della concessione e
soprattutto per gli oneri relativi ai sovracanoni.
I suindicati criteri sono stati recepiti e confermati dalla normativa dettata dalla
legge prov. n. 10 del 1983, vigente fino alle modifiche introdotte con le disposizioni
sospettate di illegittimità costituzionale ed ispirata ai principi dell’unicità del canone per
ogni tipo di fruizione ed alla sua proporzionalità in relazione all’unità di misura.
2.2.− Così ricostruito il quadro normativo nazionale e provinciale, il Tribunale
superiore delle acque pubbliche reputa «che sia certamente plausibile – e molto
probabilmente esatta – l’individuazione nella legislazione statale, oltre a quello della
onerosità della concessione, anche di altri principi fondamentali, ed in particolare: a) del
principio della differenziazione dei canoni esclusivamente in base alla tipologia della
fruizione […]; b) il principio della proporzionalità del canone all’effettiva entità dello
sfruttamento delle risorse pubbliche che la concessione comporta; c) il principio della
non previsione di una tariffa progressiva nell’ambito della medesima utilizzazione».
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Eccepisce, pertanto, l’illegittimità costituzionale dell’art. 29 della legge prov. n. 1
del 2004, che ha sostituito la lettera c) del comma 1 dell’art. 1 della legge prov. n. 10 del
1983, e dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge prov. n. 13 del 2000, che aveva in
precedenza modificato l’art. 1, commi 1 e 2, della legge prov. n. 10 del 1983, in
relazione all’art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali
della legislazione statale, in quanto la differenziazione dei canoni all’interno della
medesima fruizione dell’acqua, sulla base degli scaglioni di potenza concessa o
riconosciuta, contrasterebbe con il principio secondo il quale i canoni vengono
differenziati solo in base alla tipologia della fruizione, mentre la differenziazione del
canone su base progressiva non troverebbe fondamento su alcuna valutazione riferibile
alla tipologia della concessione o degli impianti, non essendo collegata né al diverso
impatto ambientale né al diverso rendimento o ad altra circostanza incidente sul
depauperamento delle risorse della collettività.
3.− Ad avviso del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la legislazione
statale conterrebbe, altresì, il principio fondamentale secondo cui i canoni non possono
essere aumentati indiscriminatamente, ma solo aggiornati periodicamente con
provvedimento adottato dall’autorità amministrativa e sulla base di un criterio
predeterminato generalmente collegato al tasso di inflazione o, comunque, all’aumento
del costo della vita.
3.1.− In particolare, la normativa statale di riferimento dimostrerebbe che i canoni
sono stati sempre adeguati con atto amministrativo, e che sarebbero eccezionali i casi in
cui detto adeguamento sarebbe stato attuato con provvedimenti normativi (art. 10 del
d.l. n. 546 del 1981 e art. 18 della legge n. 36 del 1994). Il comma 5 dell’art. 18, da
ultimo citato, enunciava espressamente il principio della cadenza triennale
dell’aggiornamento con decreto ministeriale sulla base dei tassi di inflazione
programmati, principio ribadito, da ultimo, dall’art. 154, comma 3, del d.lgs. n. 152 del
2006.
3.2.− La legislazione provinciale si è poi uniformata al criterio ispiratore della
normativa statale con l’art. 34 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3
maggio 1999, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001 e norme legislative collegate − legge
finanziaria 1999), che ha introdotto il comma 13 dell’art. 1 della legge prov. n. 10 del
1983, fissando il principio che gli importi dei canoni annui erano determinati dalla
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Giunta provinciale ed aggiornati ogni biennio. L’art. 41, comma 2, della legge della
Provincia autonoma di Bolzano 9 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005 e
norme legislative collegate − legge finanziaria 2003), ha ancora più adeguato la suddetta
previsione, non solo stabilendo che «Gli importi dei canoni annui e minimi per le
singole utenze di acqua pubblica possono essere aggiornati ogni biennio dalla giunta
provinciale», ma che ciò avveniva «in base alle variazioni del costo della vita secondo
gli indici ISTAT I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità
di 10 cent».
3.3.− Sostiene dunque il rimettente, sempre in riferimento all’art. 117, terzo
comma, Cost., che l’art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004 e l’art. 3 della legge prov. n.
13 del 2000 si pongono in contrasto con il principio fondamentale della legislazione
statale che impone l’aggiornamento dei canoni con provvedimento amministrativo, in
tempi prestabiliti e secondo criteri prefissati, in modo che all’insorgere del rapporto il
concessionario sia in grado di conoscere, sia pure approssimativamente, quando ed in
che limite il canone potrà aumentare.
4.– Il Tribunale superiore delle acque pubbliche dubita della costituzionalità
dell’art. 29 della legge prov. di Bolzano n. 1 del 2004, in riferimento agli artt. 3, 23, 41
e 117, primo comma, Cost., per violazione dei principi generali dell’ordinamento
comunitario di certezza del diritto e dell’affidamento, in quanto l’aumento dei canoni
disposto anche per le concessioni in corso e a solo un anno di distanza dalla legge prov.
n. 1 del 2003 che aveva ribadito il principio dell’aggiornamento biennale sulla base
dell’aumento del costo della vita, avrebbe leso il legittimo affidamento dei
concessionari all’invarianza dei canoni, con pregiudizio della libertà di iniziativa
economica nella sua accezione più estesa.
5.− Il rimettente prosegue ritenendo che le disposizioni provinciali censurate
avrebbero natura di legge-provvedimento, e che, pertanto, secondo la giurisprudenza
della Corte costituzionale devono essere sottoposte ad uno stretto scrutinio di
costituzionalità. Denunzia l’assenza di plausibili ragioni per cui l’aumento dei canoni
sia stato attuato con legge provinciale anziché con atto della giunta provinciale, nei
tempi e secondo i criteri prefissati in via generale dallo stesso legislatore provinciale, e
avanza il «non manifestamente infondato sospetto» che l’intervento sia stato adottato
per sottrarre agli interessati il diritto costituzionalmente garantito di invocare il
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sindacato del giudice ordinario ed amministrativo. Solleva, pertanto, questione di
illegittimità costituzionale delle disposizioni provinciali, in quanto leggi provvedimento
adottate in assenza dei «presupposti per legiferare» (sentenza n. 205 del 1996), per
violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’arbitrarietà delle norme, nonché degli
artt. 97, 24 e 113, Cost., ritenendo che l’adozione di un atto legislativo venga a
realizzare un’elusione del diritto di impugnazione spettante ai concessionari.
6.− Nel differenziare il canone nell’ambito della stessa categoria di utilizzazione
dell’acqua, il legislatore provinciale ne ha ancorato l’aumento al mero criterio della
progressione della potenza nominale concessa, «Ma, se così è, non è comprensibile né
logico un canone-corrispettivo che è sottoposto ad un criterio di determinazione
progressivo, giacché un tale criterio progressivo non è ancorato ad alcun valore o
elemento che muti con modalità non proporzionali (ma progressive) all’elevazione della
potenza concessa». Sostiene il rimettente che tale criterio finirebbe per incentivare la
proliferazione di piccoli impianti a basso rendimento, che risultano complessivamente
di maggior impatto ambientale rispetto a pochi, grandi impianti di nuova generazione:
per questa ragione dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni provinciali
per contrasto con l’art. 3, Cost., sotto il principio della ragionevolezza della disciplina.
7.− Il Tribunale superiore delle acque pubbliche censura, poi, le disposizioni
provinciali per violazione degli artt. 3, 41 e 120 Cost., nonché dell’art. 117, primo
comma, Cost., in relazione ai principi generali dell’ordinamento comunitario in tema di
tutela del libero commercio, della libertà di iniziativa economica e della concorrenza.
In particolare, il rimettente condivide la prospettazione della società appellante
secondo la quale la determinazione di un importo del tutto disancorato dal valore della
concessione trasforma il canone in «strumento di politica economica o fiscale, con
finalità di incidere sul mercato della generazione idroelettrica».
Il contrasto con le regole concorrenziali risiederebbe nella circostanza che l’art. 4,
comma 1, della stessa legge provinciale n. 1 del 2004 ha autorizzato la sottoscrizione
dell’aumento di capitale della SEL s.p.a., che è la società attraverso la quale la Provincia
autonoma di Bolzano opera nell’ambito dello stesso mercato dell’energia elettrica che
provvede a regolamentare disciplinando i canoni dovuti dai concessionari. In questo
contesto, la società facente capo alla Provincia sarebbe la sola in grado di pagare i
canoni fuori mercato, alternativi alla distribuzione degli utili a favore dell’ente
proprietario.
10
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La rideterminazione dei canoni in difetto di qualsiasi ancoramento alla disciplina
di principio statale ed ai valori delle concessioni creerebbe, altresì, una divaricazione
rispetto ai canoni applicati nelle altre Regioni del Paese, con pregiudizio per i produttori
operanti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano ed ostacolo al libero
commercio tra Regioni ed alla libera circolazione dell’energia elettrica.
8.− Il giudice a quo richiama il dettato dell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, che
prevede che con decreto del Ministero dell’economia, di concerto con quello
dell’ambiente, devono essere indicati i criteri generali per la determinazione, da parte
delle Regioni, dei canoni di concessione per l’utenza di acqua pubblica, tenuto conto dei
costi ambientali e dei costi della risorsa, e rimarca che la regola risponde all’esigenza di
assicurare un’omogenea disciplina sul territorio nazionale. Ricorda, altresì, che l’art.
171 del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006 aveva fissato, con decorrenza dal 2002, il
canone per le concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico in 12,00 euro per
ogni chilowatt di potenza nominale assentita, con una disposizione che − seppur
formalmente riferita solo ad alcune particolari concessioni di grande derivazione quali
quelle in corso di sanatoria ricadenti nel territorio della Regione siciliana −
dimostrerebbe come il legislatore nazionale, nell’anno 2006, stimasse congruo un
canone medio di 12,00 euro.
La normativa provinciale, che nel 2004 determinava il canone per le grandi
derivazioni in un importo pari al doppio di quello appena indicato senza giustificazioni
legate a particolari esigenze locali, violerebbe la riserva statale in materia di legislazione
ambientale prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., determinando un
minore utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. Per simili considerazioni, la disciplina
provinciale sarebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che
riserva alla competenza esclusiva dello Stato la disciplina della concorrenza, in quanto
al maggior importo del canone necessariamente segue un aumento del costo dell’energia
elettrica prodotta nel territorio provinciale, con effetti «riflessi» in tema di concorrenza.
A supporto dei profili di illegittimità appena indicati il giudice a quo richiama i
principi affermati da questa Corte con le sentenze n. 142 e n. 29 del 2010 in materia di
tariffa dei servizi idrici, sostenendo che, anche nel settore delle concessioni di acqua
pubblica, l’omogeneità del canone è finalizzata a «preservare il bene giuridico ambiente
dai rischi derivanti da una disciplina non uniforme ed a garantire uno sviluppo
concorrenziale del settore della produzione idroelettrica».
11
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9.− Con ulteriore censura, il giudice rimettente solleva questione di legittimità
costituzionale delle disposizioni provinciali per contrasto con gli artt. 1 e 1-bis del
d.P.R. n. 235 del 1977, nonché con gli artt. 5, 9 e 13 del d.P.R. n. 670 del 1972, in
relazione all’art. 3 Cost., sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e dell’eccesso
di potere legislativo.
Evidenzia, in proposito, che le modifiche statutarie introdotte nel 1972 e con la
riformulazione dell’art. 1 del d.P.R. n. 235 del 1977, hanno espressamente attribuito ai
soli enti locali (tra i quali non erano comprese le Province autonome) la facoltà di
svolgere attività nel settore dell’energia elettrica nelle forme ivi previste. Aggiunge che
l’art. 13 dello statuto speciale ha riconosciuto alle Province autonome una cospicua
quota di energia prodotta dai concessionari di grandi derivazioni nella forma del
sovracanone, avente finalità solidaristica. Sostiene, dunque, che l’introduzione del
nuovo elevato canone si sarebbe tradotto in una sottrazione di ricchezza degli enti locali
da parte della Provincia di Bolzano, in violazione dello statuto speciale che, peraltro,
implicitamente esclude l’acquisizione di parte del valore prodotto dalla concessione con
altra modalità, qual è lo «snaturamento dell’istituto del canone concessorio».
10.− Il Tribunale superiore delle acque pubbliche dubita, infine, della legittimità
costituzionale delle norme provinciali in riferimento all’art. 1 del d.P.R. n. 235 del
1977, nonché agli artt. 3, 41 e 120 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento
poiché la nuova disciplina del canone pregiudicherebbe esclusivamente gli enti locali
concessionari − che non possono, di regola, delocalizzare la produzione perché
istituzionalmente chiamati a gestire le attività elettriche, almeno in forma prevalente, nel
territorio provinciale − rispetto alle imprese private. Sotto connesso profilo, l’aumento
del canone in misura significativamente superiore alla media nazionale provoca una
ingiustificata discriminazione in danno dei concessionari della Provincia autonoma di
Bolzano, nei confronti di coloro che operano fuori dal territorio provinciale.
11.− Con atto depositato l’11 settembre 2012 si è costituita in giudizio la
Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, che ha concluso
per l’inammissibilità, ovvero, in ogni caso, per l’infondatezza della questione di
legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche per le
ragioni di seguito esposte.
11.1.− In via preliminare, la difesa provinciale ha eccepito l’inammissibilità per
difetto di incidentalità della questione, sull’assunto che il ricorso introduttivo del
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giudizio principale sarebbe direttamente rivolto a contestare la normativa provinciale e
non, invece, gli atti paritetici con i quali l’Ufficio Entrate – Ripartizione n. 5, Finanze e
Bilancio, della medesima Provincia ha richiesto il pagamento dei canoni di concessione
di derivazione idroelettrica.
11.2.− Ad avviso della Provincia, non sarebbe condivisibile l’individuazione dei
principi fondamentali, come effettuata dal Tribunale rimettente a sostegno della
questione di costituzionalità.
Sostiene, a tale proposito, che l’art. 35 del r.d. n. 1775 del 1933 sancisce il
principio della onerosità delle utenze di acqua pubblica e che il pagamento del canone
ha lo scopo di ripagare la devoluzione a fini utilitaristici di un bene proprio della
generalità. La distinzione tra grandi e piccole derivazioni assume, poi, un significato
meramente descrittivo teso all’individuazione del procedimento per il rilascio della
concessione, per cui la classificazione delle derivazioni non costituirebbe un principio di
rango costituzionale. Analogamente, il criterio di imputazione previsto dall’art. 35 sopra
citato costituisce «una mera misurazione della tariffa, suscettibile di variazioni in base a
valutazioni discrezionali della P.A., purché rispondenti a precetti di logica ed
imparzialità» che nella specie non risultano violati né con la diversificazione della
tariffa secondo fasce di utenza né con la scelta di disancorare la quantificazione del
canone dal criterio della proporzionalità.
La legittimità della scelta provinciale deriverebbe, dunque, dall’impossibilità di
elevare a principio fondamentale una previsione avente la sola funzione di consentire la
“misurazione” del canone, mentre la ragionevolezza dell’aumento del canone attuato
con le disposizioni censurate sarebbe da individuare nella scarsità della risorsa idrica
che non rende illogico che ad un aumento del quantitativo di risorsa sottratta all’uso
generale corrisponda un aumento del canone in misura progressiva.
11.3.− La difesa provinciale critica la ricostruzione del Tribunale rimettente
secondo cui le disposizioni censurate costituirebbero leggi-provvedimento, deducendo
che si tratti, piuttosto, di «disposizioni giuridiche in senso proprio» che trovano
applicazione nei confronti di ogni concessionario che utilizzi l’acqua per impieghi di
natura idroelettrica sulla scorta della «nuova modalità di quantificazione del canone»,
richiamando, a tal fine, la sentenza di questa Corte n. 47 del 2003. Le modifiche «sono
intervenute al fine di introdurre una nuova modalità di “quantificazione” del canone
(innovando la precedente disposizione legislativa a ciò deputata). Le modalità di
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“aggiornamento” sono rimaste, invece, invariate, tanto è vero che il comma 13 dell’art.
1 della legge provinciale n. 10/1983, diretto a disciplinare le modalità di adeguamento
periodico del canone, individuando la competenza giuntale a provvedere in merito, è
tuttora valido ed efficace e non ha subito modificazioni per effetto delle disposizioni
censurate».
11.4.− Non sussisterebbe, ad avviso della difesa provinciale, neppure la
prospettata lesione dei principi dell’affidamento e di certezza del diritto, in quanto è
l’art. 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977 che demanda al legislatore provinciale la
determinazione dei canoni demaniali e ne sancisce la competenza ad intervenire, così
escludendo profili di arbitrarietà dell’intervento legislativo.
Analogamente, la determinazione dei canoni è esclusivamente finalizzata ad
assicurare che il prelievo della risorsa da parte del concessionario e la distrazione del
bene dall’uso collettivo trovino adeguato corrispettivo, per cui deve escludersi che la
misurazione dei canoni di concessione sia annoverabile tra le misure di sostegno alle
fonti energetiche rinnovabili, previste dalla direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità).
11.5.− Quanto ai riflessi indiretti della determinazione dei canoni sulle materie
«trasversali» della tutela dell’ambiente e della tutela della concorrenza, la difesa
provinciale evidenzia come le inevitabili interferenze sulle competenze legislative di
matrice concorrente e residuale non possano comportare l’illegittimità degli interventi
del legislatore provinciale «sintonizzati sulla realtà produttiva territoriale», nei quali il
diretto coinvolgimento del territorio nella gestione delle risorse rende opportuna la loro
regolamentazione in sede locale. A tale scopo richiama le sentenze di questa Corte n.
383 del 2005 e n. 14 del 2004.
Sotto connesso profilo, contesta l’applicazione, invocata dal rimettente, dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nelle pronunce n. 142 e n. 29 del 2010:
sostiene, infatti, che, nel caso in esame, le competenze legislative provinciali
discendono dall’art. 1-bis, comma 16, del d.P.R. n. 235 del 1977, che demanda al
legislatore provinciale la determinazione dell’ammontare dei «canoni demaniali di
concessione».
Evidenzia, altresì, la contraddittorietà dell’assunto del giudice rimettente, che
ritiene non manifestamente infondato il dubbio sul contrasto tra la normativa
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provinciale e l’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., affermando,
contemporaneamente, che la determinazione del canone delle concessioni di acqua
pubblica appartiene alla competenza legislativa concorrente e che il canone dovrebbe
essere determinato secondo parametri omogenei su tutto il territorio nazionale.
11.6.− La Provincia eccepisce l’inammissibilità, e, comunque, l’infondatezza
delle argomentazioni del rimettente sulla distorsione dell’istituto della concessione, che
verrebbe indebitamente utilizzato per sottrarre reddito ai concessionari.
Contesta che l’esercizio della potestà di determinazione del canone possa essere
limitata dal disposto dell’art. 13 dello statuto speciale che prevede che i concessionari
cedano annualmente a titolo gratuito alla Provincia una quota dell’energia prodotta
rilevando, in proposito, che il doppio onere di natura solidaristica non è stato introdotto
con le disposizioni censurate, essendo risalente al 1983.
Quanto alla portata discriminatoria delle disposizioni censurate in relazione al
sollevato contrasto con gli artt. 3, 41 e 120 Cost., deduce che la rideterminazione dei
canoni concessori non costituisce un ostacolo alla commerciabilità dell’energia elettrica
anche al di fuori del territorio provinciale e non produce indebite differenziazioni tra
soggetti pubblici (che non possono delocalizzare gli impianti) e soggetti privati
produttori di energia elettrica, in quanto il presupposto dell’obbligazione al pagamento
del canone «prescinde dalle caratteristiche del destinatario della disciplina, ed ha natura
obiettiva, dovendosi identificare, come rilevato, nell’utilizzo della risorsa, cui consegue
l’obbligo di “risarcire” la collettività del depauperamento subito».
12.− Con memoria depositata l’11 settembre 2012, l’Azienda Energetica Spa –
Etschwerke A.G. ha svolto considerazioni a sostegno della questione di illegittimità
costituzionale della disciplina provinciale, argomentando, per ciascuna censura, in
termini sostanzialmente coincidenti con quelli del giudice rimettente.
13.− In data 21 gennaio 2014 le parti private hanno depositato ulteriori memorie,
nelle quali hanno nuovamente ripercorso gli argomenti a sostegno delle richieste
rassegnate negli atti di costituzione.
Considerato in diritto
1.− Con ordinanza depositata il 15 maggio 2012, il Tribunale superiore delle
acque pubbliche ha sollevato − in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 113, 117,
commi primo, secondo, lettere e) ed s), terzo, e 120 della Costituzione, nonché agli artt.
5, 9 e 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
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costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), ed agli artt. 1 e
1-bis del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), − questione di legittimità
costituzionale dell’art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile
2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate – legge
finanziaria 2004), nella parte in cui, modificando l’art. 1, comma 1, lettera c), della
legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 marzo 1983, n. 10 (Adeguamento della
misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica), fissa l’ammontare del canone delle
concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano
oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza
nominale concessa o riconosciuta, stabilendo, al comma 3, la decorrenza di detto
aumento dal 1° luglio 2004. In relazione ai parametri sopra indicati, lo stesso rimettente
solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge della
Provincia autonoma di Bolzano 29 agosto 2000, n. 13 (Disposizioni finanziarie in
connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano
per l’anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 e norme legislative collegate),
nella parte in cui modificando l’art. 1, commi 1 e 2, della medesima legge prov. n. 10
del 1983, aveva per la prima volta introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio
dell’aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l’uso idroelettrico,
fissando, altresì, importi differenziati all’interno della stessa tipologia di uso.
2.− Preliminarmente, si precisa che il giudice rimettente è stato investito dei
ricorsi promossi in appello dalla società Azienda Energetica Spa – Etschwerke A.G.
(AE-EW) nei confronti della Provincia di Bolzano e che nel giudizio a quo si discute
dei canoni richiesti alla società concessionaria per gli anni 2004 e 2005 sulla base delle
disposizioni provinciali che hanno modificato, succedendosi nel tempo, la disciplina
contenuta nell’art. 1, commi 1 e 2, della legge prov. n. 10 del 1983 in materia di
«Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica», che sono,
come si è detto, l’art. 29, commi 1 e 3, della legge prov. n. 1 del 2004 per il periodo
compreso tra il 1° luglio 2004 e il 31 dicembre 2005, e l’art. 3, commi l e 2, della legge
prov. n. 13 del 2000, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2004.
2.1.− La Provincia autonoma di Bolzano ha eccepito l’inammissibilità delle
questioni per carenza del requisito dell’incidentalità, sull’assunto che il ricorso
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introduttivo del giudizio principale sarebbe direttamente rivolto a contestare le
disposizioni contenute nelle leggi provinciali n. 1 del 2004 e n. 13 del 2000 e non,
invece, gli atti con i quali l’Ufficio delle entrate ha richiesto il pagamento dei canoni di
concessione di derivazione idroelettrica in applicazione dei criteri previsti dall’art. 1,
comma 1, lettera c), della legge prov. n. 10 del 1983, come modificato dalla normativa
censurata.
L’eccezione non è fondata.
In proposito, si deve rilevare come il giudizio a quo sia connotato da un petitum
distinto e autonomo rispetto alle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in
quanto, nel giudizio principale, la ricorrente Azienda Energetica Spa Etschwerke A.G.
chiede, per gli importi dei canoni di cui contesta la debenza, l’annullamento dei
provvedimenti emessi dall’Ufficio Entrate della Provincia di Bolzano e la restituzione di
quanto pagato in eccedenza.
3.− Per un compiuto inquadramento delle articolate questioni sollevate dal
Tribunale superiore delle acque pubbliche è necessario ripercorrere l’evoluzione
normativa delle competenze in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico
(sentenze n. 1 del 2008 e n. 133 del 2005 di questa Corte).
Fino al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo
I della L. 15 marzo 1997, n. 59), relativamente alle grandi derivazioni site nel territorio
delle Regioni a statuto ordinario la competenza in materia apparteneva allo Stato, al
quale spettavano, a titolo dominicale, i canoni di concessione, in quanto le grandi
derivazioni afferivano al demanio statale. Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
escludeva le grandi derivazioni dalla competenza legislativa delle Province autonome di
Trento e Bolzano (art. 9, comma 1, numero 9, del d.P.R. n. 670 del 1972), prevedendo
unicamente un coinvolgimento procedimentale delle suddette Province, alle quali l’art.
71 del medesimo statuto speciale attribuiva i nove decimi dei canoni riscossi per le
grandi derivazioni relative al proprio territorio. L’art. 4 del decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in
materia di finanza regionale e provinciale), chiariva che il predetto art. 71 si riferiva alle
concessioni relative al demanio idrico statale, spettando alle Province autonome l’intero
canone delle concessioni relative al proprio demanio idrico.
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3.1.− Il quadro normativo è mutato con il d.lgs. n. 112 del 1998, che, all’art. 86,
ha conferito alle Regioni competenti per territorio l’intera gestione del demanio idrico, e
al successivo art. 89 ha specificato che la suddetta gestione comprende tutte le funzioni
amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e
utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché
alla determinazione dei canoni di concessione e all’introito dei relativi proventi. Da tale
trasferimento era rimasto temporaneamente escluso il settore delle grandi derivazioni
per uso idroelettrico (art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998) in quanto, in attesa
del recepimento della direttiva 19 dicembre 1996, n. 96/92/CE (Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia
elettrica), le concessioni continuavano ad essere rilasciate dallo Stato secondo la
procedura dell’intesa con la Regione interessata. Successivamente, con il decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), e con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000 (Individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti
locali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio
idrico), adottato ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), si è provveduto ad
attuare il trasferimento alle Regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2001, del personale, dei
mezzi ed anche degli atti relativi agli affari pendenti in materia di derivazioni di acque
pubbliche.
3.2.− Con riferimento alla Regione Trentino-Alto Adige, il decreto legislativo 11
novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni
di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia
elettrica), ha realizzato l’adeguamento dello statuto speciale alle innovazioni introdotte
con i decreti legislativi del 1998 e del 1999, modificando l’art. 8, comma 1, lettera e),
del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di
Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), e trasferendo il
demanio idrico dello Stato.
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Il d.lgs. n. 463 del 1999 ha inoltre modificato l’art. 14 del d.P.R. 22 marzo 1974,
n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in
materia di urbanistica ed opere pubbliche), concernente l’ambito territoriale di
competenza per le concessioni di grande derivazione, eliminando il riferimento allo
statuto speciale della Regione.
Il d.lgs. n. 463 del 1999 ha infine introdotto l’art. 1-bis nel corpo delle norme di
cui al d.P.R. n. 235 del 1977, che al comma 1 prevede che a decorrere «dal 1° gennaio
2000 è delegato alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo
territorio, l’esercizio delle funzioni statali in materia di concessioni di grandi derivazioni
a scopo idroelettrico», e al comma 16, rilevante nel caso di specie, prevede che «I
proventi derivanti dall’utilizzo delle acque pubbliche, ivi compresi i canoni demaniali di
concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, spettano alla provincia
competente per territorio. Le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, ivi
compresi i canoni demaniali di concessione, sono disciplinati con legge provinciale nel
rispetto dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonché dei principi
fondamentali delle leggi dello Stato e deg1i obblighi comunitari».
3.3.− Con l’entrata in vigore delle modifiche del Titolo V della Parte II della
Costituzione, alle Regioni ordinarie è stata attribuita la competenza concorrente in
materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» (art. 117, terzo
comma, Cost.). Come affermato da questa Corte nella sentenza n. 383 del 2005, 1e
competenze spettanti in materia di energia alle Province autonome di Trento e di
Bolzano in base allo statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige sono meno ampie
rispetto a quelle riconosciute nella stessa materia alle Regioni ai sensi dell’art. 117,
terzo comma, Cost., sicché le Province stesse possono, sulla base dell’art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), rivendicare una propria competenza legislativa concorrente nella materia
della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» identica a quella
delle Regioni ad autonomia ordinaria.
3.4.− Con il decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118 (Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige che integrano e modificano
disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo
idroelettrico), e il d.lgs. 7 novembre 2006, n. 289 (Norme di attuazione dello statuto
speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al
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D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a
scopo idroelettrico), i commi 1 e 2 dell’art. 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977 sono stati
riformulati. È stato riconosciuto alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il
rispettivo territorio «secondo quanto disposto dall’articolo 01 e nel rispetto degli
obblighi comunitari, l’esercizio delle funzioni già esercitate dallo Stato in materia di
grandi derivazioni a scopo idroelettrico» ed è stato ribadito che «con legge provinciale,
nel rispetto degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario e degli accordi
internazionali, dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione, nonché dei principi
fondamentali delle leggi dello Stato, sono disciplinate le grandi derivazioni di acque
pubbliche a scopo idroelettrico».
4.− Quanto alla disciplina dei canoni di concessione, l’art. 35 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici), ha sancito il principio di onerosità delle utenze di acqua pubblica e ha
introdotto la fondamentale distinzione, in base alla tipologia di utilizzazione, tra
derivazioni «di acqua potabile o di irrigazione» per le quali ha fissato il canone annuo
per ogni modulo, pari a cento litri al minuto secondo, e derivazioni per forza motrice,
per le quali ha fissato il canone annuo «per ogni cavallo dinamico nominale di forza
motrice».
Secondo gli stessi criteri, l’art. 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546
(Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai
trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e
istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali), convertito,
con modificazioni, dall’art. 1 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, nell’introdurre
l’adeguamento dei canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica ne ha fissato
l’ammontare in relazione alle diverse utilizzazioni, differenziando per ogni modulo di
acqua (o per ettaro) ad uso di irrigazione, ad uso potabile, igienico e simili, ad uso
industriale e per pescicoltura e per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o
riconosciuta per uso forza motrice. Analogamente, l’art. 18 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), cosiddetta «legge Galli», nel ribadire il
principio che i canoni «costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate»,
ne ha rideterminato nuovamente gli importi sempre in base al modulo, per l’uso di
irrigazione, per il consumo umano, per l’uso industriale, per la pescicoltura, e «per ogni
kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, per le concessioni di derivazione
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ad uso idroelettrico». Al comma 5, l’art. 18 stabiliva che, con decreto del Ministro delle
finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sarebbero state, tra l’altro, definite le
modalità «per l’aggiornamento triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione
programmato e delle finalità di cui alla presente legge».
5.− Per la Provincia autonoma di Bolzano, il più volte citato art. 1 della legge
prov. n. 10 del 1983 ha riprodotto i criteri fissati dalla legislazione statale,
diversificando gli importi del canone per ogni litro al secondo per l’uso potabile,
domestico ed antincendio, irriguo, per uso industriale, pescicoltura ed altro, e per ogni
chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta per l’uso idroelettrico.
L’art. 3, comma 1, della legge prov. n. 13 del 2000 ha sostituito, come si è detto, il
comma 1 dell’art. 1 della legge prov. n. 10 del 1983 e ha rideterminato gli importi del
canone, per uso forza motrice, in lire 10.500 per ogni chilowatt di potenza nominale
concessa o riconosciuta. Il comma 2 dell’art. 3 in esame, nel sostituire il comma 2
dell’art. 1 della legge prov. n. 10 del 1983, ha previsto che «A decorrere dal 1 gennaio
2000 il canone annuo per l’uso idroelettrico oltre 3.000 chilowatt è stabilito nella misura
di lire 30.000 per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta» ed ha
così operato, per la prima volta, la differenziazione del canone in base ad un criterio
progressivo nell’ambito della stessa tipologia d’uso.
L’art. 29, comma 1, della legge prov. n. 1 del 2004 ha sostituito la lettera c) del
comma 1 dell’art. 1 della legge prov. n. 10 del 1983 e − secondo gli stessi criteri
introdotti dalla legge prov. n. 13 del 2000 − ha rideterminato i canoni per uso
idroelettrico: «1) fino a 220 kW: 8,00 euro per ogni Kilowatt di potenza nominale
concessa o riconosciuta, con una quota annua esente di 50,00 euro; 2) da 220 kW a
3.000 kW: 10 euro per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta; 3)
oltre 3.000 kW: 24 euro per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o
riconosciuta», stabilendo, al comma 3, la decorrenza degli aumenti dal 1° luglio 2004.
5.1.− Sulla scia dei principi dettati dal legislatore statale in materia di
aggiornamento dei canoni, l’art. 34 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3
maggio 1999, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001 e norme legislative collegate − legge
finanziaria 1999), ha introdotto il comma 13 dell’art. 1 della legge prov. n. 10 del 1983,
riconoscendo la competenza della Giunta provinciale in materia di aggiornamento dei
canoni in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT.
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L’art. 3, comma 3, della legge prov. n. 13 del 2000, inserendo il comma 2-bis
dell’art. 1 della legge prov. n. 10 del 1983 prevedeva che gli importi dei canoni e dei
sovracanoni potevano essere aggiornati annualmente dalla Giunta provinciale in base
alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT. In seguito, il comma 2-bis
in esame è stato abrogato dall’art. 36 della legge prov. Bolzano 28 luglio 2003, n. 12
(Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della
Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005).
La disciplina dell’aggiornamento del canone continuava, dunque, ad essere dettata
dal comma 13 dell’art. 1 della legge prov. n. 10 del 1983, introdotto dall’art. 34 della
legge prov. n. 1 del 1999, successivamente sostituito dall’art. 41, comma 2, della legge
prov. n. 1 del 2003, secondo cui: «Gli importi dei canoni annui e minimi per le singole
utenze di acqua pubblica possono essere aggiornati ogni biennio dalla giunta provinciale
in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT. I relativi importi
vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità di 10 cent».
6.− Venendo all’esame delle singole questioni, il Tribunale superiore delle acque
pubbliche censura l’art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004 e l’art. 3 della legge prov. n.
13 del 2000 in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., poiché determinando il
canone di concessione in base ad un criterio progressivo, e in modo differenziato
all’interno della stessa tipologia di uso delle acque, le disposizioni si porrebbero in
contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale di proporzionalità del
canone all’effettiva entità dello sfruttamento della risorsa, della unicità del canone
nell’ambito della stessa utilizzazione delle acque e dell’aggiornamento biennale del
canone in virtù di provvedimento amministrativo.
6.1.– Le censure prospettate dal rimettente devono essere valutate nel quadro della
potestà normativa spettante alla Provincia autonoma di Bolzano nella determinazione
dei canoni di concessione, che come affermato da questa Corte (ex plurimis, sentenze n.
383 del 2005, n. 8 del 2004 e n. 303 del 2003) è riconducibile, sulla base dell’art. 10
della legge costituzionale n. 3 del 2001, alla competenza legislativa concorrente in
materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» identica a
quella spettante alle Regioni ad autonomia ordinaria, il cui esercizio deve avvenire nel
rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, come previsto dall’art. 117,
terzo comma, Cost.
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6.2.– Si è detto che la disciplina statale in materia di grandi derivazioni di acque
pubbliche detta il principio dell’onerosità delle concessioni, le quali sono soggette al
pagamento di un canone, definito come il «corrispettivo per gli usi delle acque
prelevate» dall’art. 18 della legge n. 36 del 1994 (cosiddetta «legge Galli»), e avente lo
scopo di ripagare la collettività per la devoluzione utilitaristica di un bene comune.
L’art. 35 del r.d. n. 1775 del 1933 (Testo unico sulle acque) aveva stabilito, nell’ambito
di ciascuna tipologia di utilizzazione, la proporzionalità del canone alla fruizione della
risorsa sulla base del modulo (pari a cento litri al minuto secondo) per l’uso potabile e
irriguo, e «per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice» per l’uso delle acque
come fonte diretta di produzione dell’energia. La successiva legislazione statale non si è
discostata dai principi dettati dal testo unico, confermando, per quel che rileva nel caso
in esame, la previsione generale del canone «per ogni kilowatt di potenza nominale
concessa o riconosciuta, per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico» (così
l’art. 18, della legge n. 36 del 1994, sopra citato).
6.3.– Ad avviso del giudice rimettente, dalla legislazione statale innanzi indicata
deriverebbero i principi della differenziazione dei canoni esclusivamente in base alla
tipologia della fruizione e del divieto di una tariffa progressiva nell’ambito della
medesima utilizzazione.
La censura non è fondata.
Si è già affermato che, come precisato dal rimettente, la questione riguarda gli
anni 2004/2005 e che in tale periodo alle Province autonome già erano state trasferite le
funzioni relative al demanio idrico statale (che comprendevano la «determinazione dei
canoni di concessione» relativi «alle derivazioni di acqua pubblica») e che era stata loro
riconosciuta la potestà legislativa concorrente in tale materia. Occorre, quindi, valutare
se detta potestà legislativa era vincolata da principi fondamentali che ostassero alle
scelte effettuate.
Al riguardo, le conclusioni del rimettente non possono essere condivise, essendo
emerso, dall’esame dell’evoluzione normativa, che i soli principi della legislazione
statale, nel cui perimetro doveva essere esercitata la potestà legislativa concorrente in
materia di energia di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., si compendiavano nella
onerosità della concessione e nella determinazione del canone in base all’effettiva entità
dello sfruttamento della risorsa idrica (sentenza della Corte di cassazione civile, sezioni
unite, 30 giugno 2009, n. 15234, in una controversia tra la Provincia autonoma di
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Bolzano e la odierna società, in materia di canoni per le derivazioni di acqua pubblica a
scopo idroelettrico).
Non può, di contro, qualificarsi come espressione di un principio fondamentale il
criterio di determinazione del canone in base ad un importo fisso e non progressivo, in
quanto la legislazione statale non vietava che un maggior uso del bene pubblico potesse
essere assoggettato a costi maggiori. La misurazione del corrispettivo dovuto per la
concessione ad uso idroelettrico costituiva una delle concrete modalità di esercizio della
potestà normativa provinciale (sentenza della Corte di cassazione civile, sezioni unite,
11 luglio 2011, n. 15144).
Per tutte le considerazioni svolte, la questione non è fondata, in quanto le
disposizioni provinciali che hanno fissato importi differenziati del canone all’interno
della stessa tipologia di uso idroelettrico, sulla base di una tariffa di tipo progressivo in
relazione al crescere dei chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, non
erano in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale.
7.− Sostiene il giudice rimettente che un altro principio fondamentale espresso
dalla legislazione statale sarebbe «quello secondo cui i canoni non possono essere
aumentati indiscriminatamente, bensì aggiornati ogni certo numero di anni con
provvedimento amministrativo adottato dalla autorità amministrativa che deve attenersi
ad un criterio predeterminato, generalmente costituito dal tasso di inflazione, o
dall’aumento del costo della vita, o da simili parametri».
Non pertinente, tuttavia, si rivela il richiamo – come se esprimesse un principio
non derogabile dal legislatore provinciale − al disposto dell’art. 1, comma 13, della
legge prov. n. 10 del 1983 (introdotto dall’art. 34 della legge prov. n. 1 del 1999), come
sostituito dall’art. 41, comma 2, della legge prov. n. 1 del 2003, secondo il quale «Gli
importi dei canoni annui e minimi per le singole utenze di acqua pubblica possono
essere aggiornati ogni biennio dalla giunta provinciale in base alle variazioni del costo
della vita secondo gli indici ISTAT», in quanto atto pariordinato a quello che lo ha
sostituito. Per ciò che riguarda poi il contenuto di quest’ultimo, occorre osservare che,
con ogni evidenza, esso non assolve alla stessa finalità dell’adeguamento biennale del
canone in base al costo della vita, che − all’infuori dei casi previsti dall’art. 10 del
decreto-legge n. 546 del 1981, e dall’art. 18 della legge n. 36 del 1994 − è stato sempre
attuato con provvedimento della Giunta provinciale (delibere n. 2008 del 2012, n. 177
del 2011, n. 27 del 2009, n. 4500 del 2006 e n. 4819 del 2004).
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Ne consegue, anche sotto il profilo in esame, la non fondatezza della censura.
8.− Quanto detto al paragrafo precedente porta a ritenere del pari non fondata la
censura in base alla quale l’art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004, intervenendo a
distanza di un solo anno da quando lo stesso legislatore provinciale aveva ribadito la
regola dell’aggiornabilità biennale del canone con la legge prov. n. 1 del 2003, e
disponendo, anche per le concessioni in corso, l’aumento del canone da 15,00 euro a
24,00 euro al chilowatt per le potenze medie maggiori di 3.000 chilowatt, si porrebbe in
contrasto con i principi dell’ordinamento comunitario dell’affidamento all’invarianza
dei canoni e della certezza del diritto cui il legislatore provinciale deve uniformarsi ai
sensi dell’art. 117, primo comma, Cost., e arrecherebbe, di conseguenza, pregiudizio
alla libertà di iniziativa economica sancita dall’art. 41 Cost.
Ed, infatti, anche in questo caso la prospettazione del Tribunale rimettente si
presta all’osservazione critica di aver accomunato il criterio di determinazione del
canone dettato dalla normativa censurata, all’attività amministrativa di competenza della
Giunta provinciale, di adeguamento biennale del canone al costo della vita.
Va poi rimarcato che, come evidenziato al paragrafo 6, la previsione avente la
funzione di consentire la misurazione del canone non è espressione di un principio
fondamentale della legislazione statale, costituendo la modalità concreta di esercizio
della potestà normativa provinciale.
8.1.− Né può valere l’affermazione con cui si invoca una specie di
immodificabilità del sistema tariffario, in quanto, come affermato da questa Corte, «nel
nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di emanare
disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la
disciplina dei rapporti di durata, anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti
soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in
materia penale dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione). Unica condizione
essenziale è che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale,
frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti,
l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento
fondamentale dello Stato di diritto» (sentenza n. 264 del 2005, e, in senso conforme,
sentenze n. 236 e n. 206 del 2009).
Si deve richiamare, in proposito, anche la giurisprudenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea, che ha sottolineato che una mutazione dei rapporti di durata deve
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ritenersi illegittima quando incide sugli stessi in modo «improvviso e imprevedibile»
senza che lo scopo perseguito dal legislatore imponga l’intervento (sentenza del 29
aprile 2004, in cause C-487/01 e C-7/02).
In tale solco, con la sentenza n. 302 del 2010 questa Corte ha reputato legittimo
l’intervento legislativo teso alla «variazione dei criteri di calcolo dei canoni dovuti dai
concessionari di beni demaniali» e volto ad adeguare i canoni di godimento di beni
pubblici con lo scopo di consentire allo Stato una maggiorazione delle entrate e di
rendere i canoni più equilibrati rispetto a quelli pagati a favore di locatori privati.
8.2.− Né si può ritenere che l’effetto dell’aumento del canone prodotto dalla
disposizione legislativa censurata sia giunto inaspettato, in quanto l’adozione del
criterio della graduazione del canone sulla base degli scaglioni di potenza «non è frutto
di una decisione improvvisa ed arbitraria del legislatore, ma si inserisce in una precisa
linea evolutiva nella disciplina dell’utilizzazione dei beni demaniali» (sentenza n. 302
del 2010).
A sostegno di tale conclusione milita, nel caso in esame, il dato storico della
reiterazione
nel
tempo
dell’intervento
normativo
sospettato
di
illegittimità
costituzionale, adottato per la prima volta nel 2000, confermato nel 2004 e ribadito, da
ultimo, dall’art. 31, comma l, lettera a), della legge prov. 23 dicembre 2010, n. 15
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e
per il triennio 2011-2013 − Legge finanziaria 2011). Quest’ultima disposizione, pur
estranea al presente giudizio, come ha affermato il rimettente, oltre ad abrogare l’art. l,
comma l, lettera c), della legge prov. n. 10 del 1983, ha contemporaneamente inserito
l’art. 19-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 luglio 2006, n. 7
(Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della
Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2006 e per il triennio 20062008), che al comma 2 ha previsto, ancora una volta, che «i canoni annui relativi alle
utenze di acqua pubblica per uso idroelettrico sono rideterminati in 9,65 euro per ogni
Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta fino a 220 kW, con una quota
annua esente di 50,00 euro, in 11,95 euro per ogni Kilowatt di potenza nominale
concessa o riconosciuta da 220 kW fino a 3.000 kW e in 27,15 euro per ogni Kilowatt di
potenza nominale concessa o riconosciuta oltre 3.000 kW».
Quanto precede consente di ritenere non irragionevole l’opzione normativa di
rideterminazione del canone sulla base di fasce di utenza commisurate alla potenza
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nominale degli impianti di derivazione idroelettrica, sulla quale si è assestato nel tempo
il legislatore provinciale allo scopo di attuare un maggiore prelievo al progredire della
risorsa sottratta all’uso della collettività, nell’ottica della più idonea preservazione delle
risorse idriche.
9.− Il Tribunale superiore delle acque pubbliche solleva questione di illegittimità
costituzionale dell’art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004, e dell’art. 3, commi l e 2, della
legge prov. n. 13 del 2000, anche in quanto il legislatore provinciale avrebbe adottato
leggi provvedimento arbitrariamente e in assenza dei presupposti per legiferare in
violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché per sottrarre agli interessati il diritto, garantito
dagli artt. 24 e 113 Cost., di impugnare l’aumento del canone dinanzi al giudice
ordinario o amministrativo.
9.1.− L’esame delle censure sollevate presuppone, in primo luogo, la verifica
della
riconducibilità
delle
disposizioni
censurate
alla
categoria
delle
leggi
provvedimento, che, secondo la tesi del rimettente, sarebbero state adottate con un
contenuto sostitutivo degli atti amministrativi di adeguamento del canone disciplinati
dallo stesso legislatore provinciale.
Nella giurisprudenza costituzionale sono state definite leggi provvedimento quelle
che «contengono disposizioni dirette a destinatari determinati» (sentenze n. 154 del
2013, n. 137 del 2009 e n. 2 del 1997), ovvero «incidono su un numero determinato e
limitato di destinatari» (sentenza n. 94 del 2009), che hanno «contenuto particolare e
concreto» (sentenze n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009, n. 241 del 2008, n.
267 del 2007 e n. 2 del 1997), «anche in quanto ispirate da particolari esigenze»
(sentenze n. 270 del 2010 e n. 429 del 2009), e che comportano l’attrazione alla sfera
legislativa «della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all’autorità
amministrativa» (sentenze n. 94 del 2009 e n. 241 del 2008).
Questa Corte ha, peraltro, da sempre affermato la compatibilità della legge
provvedimento con l’assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, in quanto nessuna
disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi o esecutivi
degli atti a contenuto particolare e concreto (sentenze n. 275 del 2013, n. 85 del 2013 e
n. 143 del 1989), pur ribadendo, al contempo, che le leggi provvedimento devono
soggiacere ad uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà
e della non irragionevolezza della scelta del legislatore (sentenze n. 20 del 2012, n. 429
del 2002 e n. 2 del 1997).
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9.2.– La censura non è fondata.
Nel senso della non ascrivibilità delle norme provinciali in scrutinio alla categoria
delle leggi provvedimento depone, in primo luogo, la considerazione che le impugnate
disposizioni in materia di determinazione dei canoni costituiscono espressione della
potestà normativa riconosciuta alla Provincia dalla normativa di attuazione dello statuto,
vale a dire dal comma 16 dell’art. 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977, aggiunto dall’art. 11
del d.lgs. n. 463 del 1999, ai sensi del quale «Le concessioni di grande derivazione a
scopo idroelettrico, ivi compresi i canoni demaniali di concessione, sono disciplinati
con legge provinciale nel rispetto dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione,
nonché dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e deg1i obblighi comunitari».
Si è, altresì, posto in luce che il potere di determinazione dei canoni di
concessione è stato esercitato dalla Provincia nel rispetto dei principi fondamentali delle
leggi dello Stato e che la modalità di quantificazione del canone costituisce atto di
esercizio di potestà normativa, da tenere distinto dal provvedimento amministrativo di
adeguamento biennale del canone in base al costo della vita. Anche sul piano
soggettivo, infine, la platea dei destinatari è indeterminata, essendo la disciplina
provinciale rivolta a qualunque concessionario che utilizzi l’acqua per impieghi di
natura idroelettrica nell’ambito territoriale di riferimento.
9.3.– L’inquadramento dell’intervento normativo provinciale sulla scorta delle
considerazioni svolte rende ultroneo il vaglio di costituzionalità imposto dalla
giurisprudenza della Corte per gli atti aventi natura di leggi provvedimento, non essendo
configurabile né la violazione del principio di buon andamento della pubblica
amministrazione prospettata dal rimettente in relazione all’arbitrarietà ed alla non
ragionevolezza della disciplina denunciata, né la lamentata lesione del diritto dei
concessionari alla tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario e amministrativo.
10.− Il giudice rimettente dubita, ancora, della legittimità costituzionale dell’art.
29 della legge prov. n. 1 del 2004 e dell’art. 3, commi l e 2, della legge prov. n. 13 del
2000, in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’eccesso di potere in cui sarebbe
incorso il legislatore provinciale ancorando l’aumento del canone soltanto alla quantità
di acqua di cui si consente l’utilizzazione, secondo il criterio della progressione della
potenza concessa o riconosciuta, prescindendo da altri valori o elementi (quali, ad
esempio, il diverso impatto ambientale o il diverso rendimento degli impianti), con
l’effetto di incentivare la proliferazione di piccoli impianti a basso rendimento che
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risultano di maggior impatto ambientale rispetto a pochi, grandi impianti di nuova
generazione.
10.1.− La censura non è fondata.
Per quanto evidenziato nei paragrafi che precedono, la finalità della disciplina
provinciale porta ad escludere che la ragionevolezza dei criteri dettati per la misurazione
dei canoni possa essere ancorata alla valutazione di altri elementi, quali il diverso
impatto ambientale o il diverso rendimento degli impianti, del tutto estranei
all’intervento teso esclusivamente ad assicurare − sulla base della linea di indirizzo
politico-economico seguita dal legislatore provinciale − l’adeguatezza del corrispettivo
dovuto per il prelievo della risorsa da parte del concessionario in relazione alla
distrazione della risorsa idrica dall’uso della collettività.
11.− Non è del pari fondata la questione di legittimità costituzionale delle
disposizioni provinciali per contrasto con gli artt. 3, 41 e 120 Cost., nonché con l’art.
117, primo comma, Cost., in relazione ai principi generali dell’ordinamento comunitario
in tema di tutela del libero commercio, della libertà di iniziativa economica e della
concorrenza.
In questo caso, il rimettente argomenta sostenendo la portata discriminatoria delle
norme censurate e gli effetti distorsivi dalle stesse prodotti sul mercato dell’energia
elettrica, sia sotto il profilo dell’indebito vantaggio che nello stesso settore che provvede
a regolamentare deriverebbe alla Provincia di Bolzano − quale proprietaria della società
SEL spa, che sarebbe il solo operatore in grado di pagare canoni definiti esorbitanti ed
alternativi alla distribuzione degli utili a favore dell’ente proprietario − sia per il
pregiudizio ai produttori di energia operanti nel territorio provinciale, che subirebbero
un costo quasi raddoppiato rispetto a quello sostenuto dagli operatori nazionali e delle
altre Regioni.
11.1.− La prospettazione in esame àncora il vulnus alla concorrenza, vale a dire
alla lesione del diritto di iniziativa economica, e alla libera circolazione dell’energia
elettrica, all’assunto secondo il quale le indebite differenziazioni tra operatori pubblici e
privati nell’ambito del territorio provinciale, nonché nei confronti dei produttori di
energia non gravati da un costo così elevato, deriverebbero dallo snaturamento del
canone concessorio dalla natura di corrispettivo, attuato con le disposizioni censurate.
L’erroneità di tale approccio ricostruttivo deriva da quanto si è rimarcato in ordine
al carattere non arbitrario dell’intervento del legislatore provinciale, in relazione alla
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non irragionevolezza delle finalità perseguite nel dettare la disciplina dei canoni
concessori. Le lamentate differenze di trattamento trovano, ancora una volta, ampia
giustificazione nell’esercizio del potere determinativo con cui la Provincia, senza
violare i principi fondamentali della legislazione statale, ha adottato i criteri per la
misurazione delle prestazioni dovute dai concessionari delle grandi derivazioni
idroelettriche operanti nel proprio territorio, criteri che − come detto al paragrafo
precedente − prescindono dalle caratteristiche dei destinatari ed hanno natura oggettiva,
essendo rapportati all’entità dell’utilizzo della risorsa idrica ed all’obbligo di risarcire la
collettività locale per la crescente devoluzione utilitaristica di un bene comune.
12.− Ad avviso del giudice a quo, l’art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004, e l’art.
3, commi l e 2, della legge prov. n. 13 del 2000, si porrebbero in violazione dell’art.
117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., in relazione all’art. 154 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in quanto
l’introduzione, con legge provinciale, di un canone particolarmente gravoso rispetto a
quello applicato nel restante territorio nazionale invaderebbe la competenza esclusiva
dello Stato nelle materie «trasversali» della tutela della concorrenza e della tutela
dell’ambiente, contrastando con il principio dell’omogeneità del canone su tutto il
territorio nazionale, disincentivando l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili qual è
quella idroelettrica, e provocando un aumento del costo dell’energia con effetti riflessi
in tema di concorrenza.
Il rimettente invoca anche il dettato dell’art. 171 del d.lgs. n. 152 del 2006, in
materia di determinazione del canone idroelettrico per le grandi derivazioni in corso di
sanatoria della Regione siciliana, che dimostrerebbe quale fosse, all’epoca, l’entità del
canone medio stimato congruo dal legislatore nazionale.
12.1.− A sostegno delle suindicate censure, il Tribunale superiore delle acque
pubbliche richiama i principi affermati da questa Corte nelle sentenze n. 142 e n. 29 del
2010, secondo cui la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato contenuta
nell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 è ascrivibile, «in prevalenza, alla tutela
dell’ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa
esclusiva dello Stato». Sostiene che se attraverso la determinazione della tariffa
nell’ambito territoriale ottimale il legislatore statale ha fissato livelli uniformi di tutela
dell’ambiente, anche in riferimento alle concessioni di acqua pubblica attribuite alla
competenza concorrente della Provincia di Bolzano l’omogeneità del canone sarebbe
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«finalizzata a preservare il bene giuridico ambiente dai rischi derivanti da una disciplina
non uniforme e a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore della produzione
idroelettrica».
12.2.− La questione non è fondata in relazione alla dedotta violazione dell’art.
117, secondo comma, lettera s), Cost., essendo stata prospettata sulla base di una
normativa, utilizzata come parametro interposto, che è inconferente nel giudizio a quo.
Anche tralasciando la questione relativa al diverso ambito di applicazione dell’art.
154 del d.lgs. n. 152 del 2006, è sufficiente ricordare che la questione oggetto del
giudizio da parte del rimettente si riferisce − come chiarito dallo stesso Tribunale
superiore laddove precisa la non riferibilità al suo caso del novum normativo
rappresentato dalla legge prov. n. 15 del 2010 − agli anni 2004-2005 ed alla normativa
allora vigente, precedente, quindi, alla data (29 aprile 2006) in cui sono entrate in
vigore, salvo il caso di cui al successivo paragrafo 12.3., le «Norme in materia
ambientale».
12.3.− La questione è, per lo stesso dirimente motivo, parimenti non fondata sotto
i connessi profili relativi al contrasto delle disposizioni provinciali con l’art. 171 del
d.lgs. n. 152 del 2006, ed alla disincentivazione dell’utilizzo di fonti di energia
rinnovabili paventata dal rimettente.
Non giova, invero, il richiamo all’art. 171 del d.lgs. 152 del 2006, che dettando le
disposizioni per fronteggiare una situazione specifica, e cioè «Nelle more del
trasferimento alla regione Sicilia del demanio idrico, per le grandi derivazioni in corso
di sanatoria di cui all’articolo 96, comma 6, ricadenti nel territorio di tale regione […]»,
fissava retroattivamente solo per tale realtà regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2002,
il canone per le concessione di grandi derivazioni ad uso idroelettrico in 12,00 euro per
ogni chilowatt di potenza nominale assentita. Il dato letterale e la dichiarata finalità
della previsione impediscono infatti di trarre dalla norma una generale valutazione di
retroattività della disciplina nonché di congruità del canone valevole per tutto il
territorio nazionale.
12.4.– Venendo al dedotto contrasto delle disposizioni provinciali con l’art. 117,
secondo comma, lettera e), Cost., va premesso che secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte la nozione di concorrenza «riflette quella operante in ambito comunitario e
comprende: a) sia gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla
concorrenza, quali le misure legislative di tutela in senso proprio, che contrastano gli
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atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto
concorrenziale dei mercati […]; b) sia le misure legislative di promozione, che mirano
ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, eliminando barriere all’entrata,
riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della
competizione tra imprese, rimuovendo, cioè, in generale, i vincoli alle modalità di
esercizio delle attività economiche (ex multis: sentenze n. 270 e n. 245 del 2010, n. 160
del 2009, n. 430 e n. 401 del 2007)» (sentenza n. 38 del 2013). La materia «tutela della
concorrenza», per il suo carattere finalistico, non ha estensione certa e delimitata, ma ha
carattere «trasversale» in relazione «ai mercati di riferimento delle attività economiche
incise dall’intervento e in grado di influire anche su materie attribuite alla competenza
legislativa, concorrente o residuale, delle regioni» (sentenza n. 38 del 2013 e le
sentenze, ivi richiamate, n. 80 del 2006, n. 175 del 2005, n. 272 e n. 14 del 2004).
12.5.– Anche sotto il profilo in esame la censura non è fondata.
Ed infatti, come si è già rilevato, con le norme in oggetto la Provincia,
nell’esercizio della propria competenza in materia di produzione, trasporto e
distribuzione di energia, ha attuato la quantificazione del corrispettivo delle concessioni
per l’utilizzazione delle acque a scopo idroelettrico.
Va peraltro osservato che in tale settore il legislatore statale ha espressamente
affrontato l’esigenza di tutelare la concorrenza garantendo l’uniformità della disciplina
sull’intero territorio nazionale soltanto con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
(Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, dettando, all’art. 37, in vigore dal 12 agosto
2012, una serie di disposizioni che, come affermato da questa Corte nella recente
sentenza n. 28 del 2014, mirano ad agevolare l’accesso degli operatori economici al
mercato dell’energia secondo condizioni uniformi sul territorio nazionale. È, pertanto,
solo da tale data che lo Stato ha ritenuto di attrarre nell’ambito della lettera e) del
secondo comma dell’art. 117, Cost., la suddetta disciplina.
13.− La questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge prov. n. 1
del 2004 e dell’art. 3, commi l e 2, della legge prov. n. 13 del 2000, non è fondata anche
in relazione al dedotto contrasto con le previsioni dello Statuto speciale di autonomia
del Trentino-Alto Adige (artt. 5, 9 e 13 del d.P.R. n. 670 del 1972) e con le norme di
attuazione dello statuto speciale in materia di energia (artt. 1 e 1-bis, del d.P.R. n. 235
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del 1977), nonché con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e
dell’eccesso di potere legislativo.
13.1.− Il giudice a quo muove dell’assunto che la Provincia autonoma di Bolzano
abbia legiferato in violazione della normativa di attuazione statutaria che ha
espressamente attribuito il potere di svolgere attività nel settore elettrico agli enti locali,
senza ricomprendervi le Province autonome.
Tale ricostruzione non può essere condivisa, poiché si basa su un’interpretazione
della normativa richiamata che omette di considerare che l’art. 1 del d.P.R. n. 235 del
1977 − sostituito dall’art. 10 del d.lgs. n. 463 del 1999 − nello stabilire che gli enti locali
(Comuni e unioni di Comuni, loro consorzi o altre forme associative previste
dall’ordinamento degli enti locali, ivi compresi gli enti di cui all’art. 7 del d.P.R. 22
marzo 1974, n. 279, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura
e foreste») hanno facoltà di esercitare le attività elettriche nelle forme previste, fa salvo
quanto disposto, tra l’altro, dall’art. 1-bis − aggiunto, contestualmente, dal medesimo
d.lgs. n. 463 del 1999 − che disciplina le competenze della Provincia in materia di
canoni di concessione.
13.2.− Sotto connesso profilo, il rimettente sottolinea che l’art. 13 dello statuto
speciale riconosce alle Province autonome una cospicua quota di energia prodotta dai
concessionari di grandi derivazioni nella forma del sovracanone, e da ciò fa discendere
il divieto implicito per la Provincia autonoma di Bolzano di acquisire parte del valore
della concessione con altra modalità.
Neppure tale approccio può essere condiviso in ragione della diversa natura degli
istituti posti a confronto dal giudice a quo. Ed infatti, come questa Corte ha avuto modo
di rilevare a proposito della disciplina dettata dall’art. 1, comma 2-bis, della legge prov.
n. 10 del 1983 (abrogato, come si è detto, dall’art. 36 della legge prov. n. 12 del 2003),
«la disciplina dei sovracanoni non attiene […] alla materia della utilizzazione delle
acque» (sentenza n. 533 del 2002) e il solo canone ha natura di provento, «esulando la
disciplina dei sovracanoni dall’ambito delle competenze provinciali» (ordinanza n. 21
del 2004). Nello stesso solco, con la citata sentenza n. 533 del 2002, questa Corte ha
posto in luce che «La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che il
sovracanone richiesto ad un concessionario di utenza idrica configura una prestazione
patrimoniale (così anche questa Corte con le sentenze n. 257 del 1982 e n. 132 del
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1957), non ha carattere indennitario ed è correlato solo all’esistenza attuale e non all’uso
effettivo della concessione di derivazione, la quale costituisce così il presupposto
materiale di un’imposizione finalizzata ad integrare le risorse degli enti territoriali
interessati, nel quadro di un’esigenza di sostegno dell’autonomia locale».
Ne consegue, pertanto, la non fondatezza della questione sotto tutti i profili
esaminati.
14.− Sempre in riferimento all’art. 1 del d.P.R. n. 235 del 1977, il Tribunale
superiore delle acque pubbliche censura entrambe le disposizioni provinciali per
contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevole disparità di trattamento, e
con gli artt. 41 e 120 Cost., sostenendo che la disciplina dei canoni pregiudicherebbe
esclusivamente gli enti locali concessionari, che essendo istituzionalmente chiamati a
gestire le attività elettriche, almeno in forma prevalente, nel territorio provinciale, non
possono, di regola, delocalizzare la produzione rispetto alle imprese private. Lamenta,
inoltre, che l’aumento del canone in misura significativamente superiore alla media
nazionale introdurrebbe un’ingiustificata discriminazione in danno dei concessionari
della Provincia autonoma di Bolzano, a favore di coloro che operano fuori dal territorio
provinciale.
14.1.− La questione non è fondata.
Si richiamano, in proposito, le considerazioni svolte ai paragrafi 8 e 9 sulla
finalità dell’intervento del legislatore provinciale, che, nell’esercizio della potestà
normativa concorrente, è intervenuto dettando le modalità di determinazione del canone
in sintonia con il principio di corrispettività e a prescindere dalle caratteristiche dei
titolari delle concessioni.
Le presunte differenze di trattamento a discapito degli operatori territoriali
trovano, dunque, ancora una volta il loro fondamento nel carattere oggettivo dei criteri
dettati per la misurazione delle prestazioni dovute dai concessionari delle grandi
derivazioni idroelettriche. Per il superamento delle censure relative alla discriminazione
attuata in ambito provinciale è inoltre dirimente il rilievo che i criteri adottati dalla
Provincia conducono alla quantificazione del canone concessorio non solo in relazione
all’entità della fruizione della risorsa, ma anche per risarcire la collettività locale per la
devoluzione utilitaristica di un bene comune.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
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1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 della
legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 20042006 e norme legislative collegate – Legge finanziaria 2004), e dell’art. 3, commi 1 e 2,
della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 agosto 2000, n. 13 (Disposizioni
finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia
di Bolzano per l’anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 e norme legislative
collegate), sollevata, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal
Tribunale superiore delle acque pubbliche con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 della
legge prov. n. 1 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 117, primo
comma, Cost., dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l’ordinanza indicata in
epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 della
legge prov. n. 1 del 2004 e dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge prov. n. 13 del 2000,
sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’arbitrarietà delle norme, ed
agli artt. 97, 24 e 113, Cost., dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con
l’ordinanza indicata in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 della
legge prov. n. 1 del 2004 e dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge prov. n. 13 del 2000,
sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il principio della ragionevolezza della
disciplina, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l’ordinanza indicata in
epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 della
legge prov. n. 1 del 2004 e dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge prov. n. 13 del 2000,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 120 Cost., ed all’art. 117, primo comma, Cost.,
dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l’ordinanza indicata in epigrafe;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 della
legge prov. n. 1 del 2004 e dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge prov. n. 13 del 2000,
sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., in relazione
agli artt. 154 e 171 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Tribunale superiore delle acque
pubbliche con l’ordinanza indicata in epigrafe;
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7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 della
legge prov. n. 1 del 2004 e dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge prov. n. 13 del 2000,
sollevata, in riferimento agli artt. 1 e 1-bis del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di
energia), agli artt. 5, 9 e 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige), e in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della manifesta irragionevolezza
e dell’eccesso di potere legislativo, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con
l’ordinanza indicata in epigrafe;
8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 della
legge prov. n. 1 del 2004 e dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge prov. n. 13 del 2000,
sollevata, in riferimento all’art. 1 del d.P.R. n. 235 del 1977, all’art. 3 Cost., sotto il
profilo della disparità di trattamento, ed agli artt. 3, 41 e 120 Cost., dal Tribunale
superiore delle acque pubbliche con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 26 marzo 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
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