2014SAL-512 Variazione sociale La Bottega del Celiaco

Dipartimento Amministrativo e Tecnico centrale
Servizio Acquisti e Logistica
DECISIONE n. 512
Modena, 17 dicembre 2014
OGGETTO: Variazione sociale della società La Bottega del Celiaco di Ferri Christian & C. s.n.c. in
LA BOTTEGA del CELIACO SAS di Sabbioni Emiliano e C., per la fornitura, a carico del SSR, di
alimenti dietetici ai cittadini affetti da celiachia.
IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n° 46 del 25.03.03 e s.m.i.;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 439 /2008 “Percorso per l’erogazione a carico del SSR dei
prodotti privi di glutine a favore di cittadini celiaci, nella Regione Emilia-Romagna” nonché le
determine del Responsabile del Servizio Politica del Farmaco n° 3778 del 31/3/08 e n° 7257 del
20/6/08;
Dato atto che dal 1 gennaio 2009 è a regime in tutto il territorio regionale, il progetto regionale che
consente ai cittadini di rifornirsi di prodotti senza glutine a carico del Servizio sanitario regionale in
tutti gli esercizi commerciali convenzionati, oltre che nelle farmacie, utilizzando gli appositi 4 buoni
spesa al mese, anziché l’unico buono mensile precedentemente in uso;
Vista la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda AUSL di Modena n. 230 del 30/09/2008,
con la quale:
• si è deliberata la prosecuzione, per il triennio 01/10/2008-30/09/2011, della fornitura, a carico del
SSR, di alimenti dietetici ai cittadini affetti da celiachia tramite i punti vendita di prodotti alimentari
dei soggetti della grande distribuzione presenti nel territorio di competenza che partecipato alla
sperimentazione della fornitura Coop Estense e Coop Adriatica, sottoscrivendo a tale scopo,
appositi accordi;
• si è altresì delegato il Direttore del SAEL alla sottoscrizione di successivi Accordi di quanti
facciano richiesta di aderire al sistema di fornitura, a carico del SSR, di alimenti dietetici ai
cittadini affetti da celiachia tramite i propri punti vendita di prodotti alimentari;
Vista altresì la determina regionale n. 13952 del 7/11/2008 con la quale si sono apportate
modifiche alla determina del Responsabile del Servizio Politica del Farmaco n. 7257 del
20/06/2008, stabilendo le seguenti specifiche tecniche, relative al percorso per l’erogazione dei
prodotti senza glutine nella R.E.R,:
• il tracciato informatico ed il modello di buono spesa, indicati rispettivamente negli allegati 1 e 2
alla presente Determina, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sono adottati, in
sostituzione di quelli contenuti nella propria determinazione n. 7257/08, a partire dal 1 gennaio
2009;
• il bar-code EAN 13 A può essere utilizzato solo nell’ambito del rinnovo di accordi già stipulati con
la grande distribuzione organizzata nell’abito della sperimentazione di cui alla DGR 1586/06;
• nei contratti con i quali vengono rinnovati accordi già stipulati ai sensi del punto precedente,
utilizzando il codice EAN 13 A, che non permette un controllo automatico sull’uso del buono nel
mese di validità dello stesso, deve essere inserita una clausola che impegna l’esercizio
commerciale a garantire che tale controllo sia effettuato, manualmente, alle casse e a rispondere
economicamente delle eventuali incongruenze;
• i negozi privi di Global Location Number (GLN) utilizzano il codice loro attribuito dall’Azienda USL
nel cui territorio sono ubicati, secondo le “Indicazioni Tecniche” di cui all’Allegato 3, parte
integrante e sostanziale alla presente determina;
1
• le Farmacie convenzionate indicano la spesa sostenuta per l’erogazione dei prodotti privi di
glutine in una specifica voce del documento contabile già in uso relativo all’assistenza
integrativa;
Preso atto che la delibera della Giunta Regionale n. 439/2008 consente anche a tutti i punti vendita
che intendano aderire al programma, di farne richiesta contattando le Aziende UU.SS.LL.
competenti per territorio;
Richiamate le decisioni:
-
n. 67 del 29/02/2012 con la quale si decideva, tra l’altro, di procedere alla stipula di nuovi
accordi senza prevedere espresse date di scadenza degli stessi, con la precisazione che gli
accordi in questione rimarranno validi se ed in quanto l'esercente avrà i requisiti a tal fine
prescritti dalla legge e se ed in quanto la Regione Emilia Romagna riterrà di proseguire con il
progetto per l'alimentazione dei celiaci e il finanziamento dello stesso;
-
n. 97 del 21/03/2012 con la quale si provvedeva a stipulare il suddetto accordo, su richiesta del
Sig.Ferri Christian in qualità di Legale Rappresentante del punto vendita “La Bottega del
Celiaco & C. s.n.c.”, con sede legale in Vignola (MO) in Via del Portello n. 10;
Vista la documentazione, pervenuta a mezzo e-mail, nella quale si comunica la variazione della
suddetta ragione sociale in “LA BOTTEGA DEL CELIACO SAS di Sabbioni Emiliano e C”, con
sede in Via per Spilamberto n. 1557 – 41058 Vignola (MO) fermo restando tutti gli altri dati;
Attesa la conseguente opportunità di prendere atto della variazione della predetta ragione sociale;
DECIDE
a) di prendere atto della variazione sociale della società “La Bottega del Celiaco di Ferri Christian
& C snc”, di cui ns. decisione n. 97 del 21/03/2012, a far data dal 26/11/2014, nella seguente
ragione sociale, fermo restando tutti gli altri dati,:
“La Bottega del Celiaco SAS di Sabbioni Emiliano e C.”
Via per Spilamberto n. 1557
41058 Vignola (MO)
C.F. e P. IVA: 03447270368
b) di autorizzare la prosecuzione del rapporto, come previsto all’art. 10 dell’accordo, per la
fornitura, a carico del SSR, di alimenti dietetici ai cittadini affetti da celiachia tramite il proprio
punto vendita di prodotti alimentari, secondo le indicazioni di cui, da ultimo, alla delibera di
Giunta della Regione Emilia Romagna Regionale n. 439 /2008 “Percorso per l’erogazione a
carico del SSR dei prodotti privi di glutine a favore di cittadini celiaci, e alle determine del
Responsabile regionale del Servizio Politica del Farmaco n° 3778 del 31/3/08, n° 7257 del
20/6/08 e n. 13952 del 7/11/2008;
c) di trasmettere al negozio convenzionato l’accordo firmato dall’Azienda, in duplice copia, da
tornare firmato per la parte di competenza;
d) di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, alla
d.ssa M. Pia Biondi, d.ssa Silvia Reggiani ed al Collegio Sindacale;
e) di indicare, ai sensi della Legge n. 241/90, responsabile del presente procedimento la dott.a
Marialuisa Spinelli.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Dott. Andrea FERROCI)
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Copia della presente decisione è stata pubblicata sul sito INTERNET, dove rimarrà
pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 24.12.2014 ai sensi dell’art 32 della L. 69/09;
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
La presente decisione è divenuta esecutiva in data 24.12.2014, a seguito della
pubblicazione sul sito INTERNET aziendale.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
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