IN PRIMO PIANO 3 N. 4 aprile 2014 RIFORMA DEL LAVORO In Gazzetta Ufficiale il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 Jobs act: gli effetti su apprendistato e contratti a tempo determinato C on la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2014, n. 66, entra in vigore sin da oggi 21 marzo 2014, il Decreto-Legge 20 marzo 2014, n. 34, rubricato come “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese” ma che in realtà passerà, verosimilmente, sotto il nome dell’ennesimo Decreto Lavoro (o Decreto Lavoro Renzi) ovvero, con una terminologia anglosassone, di jobs act. Prende così piede la prima fase dei proclami del Presidente Matteo Renzi, tra conferme e qualche piacevole sorpresa quale il rifinanziamento del fondo nazionale per i contratti di solidarietà con un nuovo limite di spesa massimo fissato a 15 milioni di euro dal 2014, volto a risolvere, con ogni probabilità, la vicenda Electrolux. SMATERIALIZZAZIONE DEL DURC (ART. 4) P iena smaterializzazione del Durc che sarà possibile ottenere in tempo reale. In particolare “la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell’impresa”. Sarà necessario un decreto ministeriale per l’operatività. n mesi la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è più richiesta la causale, ovvero la ragione all’apposizione del termine. Tale modifica avviene non valorizzando il comma 1-bis dell’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, che invece è abrogato, ma modificando il comma 1 della medesima disposizione che eliminando il riferimento alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e produttivo, di fatto liberalizza totalmente il contratto a tempo determinato (anche in somministrazione). Non è quindi nemmeno Liberalizzazione richiesta la necessaria applicontratti a termine (art. 1) cazione del contratto a termiContratti acausali fino a 36 ne a causale al solo primo mesi - Si estende da 12 a 36 rapporto. Limite di contratti a tempo determinato - Contraltare della predetta liberalizzazione, che richiede tuttavia la forma scritta del termine, il limite del 20% dell’organico complessivo per il numero di contratti a termine (uno per le imprese fino a 5 dipendenti). Aumento delle proroghe da 1 a 8 - Le proroghe passano da 1 al numero massimo di 8. L’intera disciplina si applica anche al contratto di somministrazione a tempo determinato. Semplificazione dell’apprendistato (art. 2) Nel contratto no al piano formativo - La dibattuta forma contrattuale, primo strumento per l’ingresso dei gio- vani nel mondo del lavoro, è semplificata prevedendo il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e non, come in precedenza previsto, anche per il relativo piano formativo individuale). In questo caso è tuttavia suggeribile predisporre ugualmente il piano formativo individuale anche ai fini probatori. Eliminato il limite di stabilizzazione - L’assunzione di nuovi apprendisti non è più condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo (il precedente limite era del 30% di assunzioni prima di poter aprire nuovi contratti di apprendistato). Formazione solo aziendale - Inoltre non di poco conto, anche se dovrà essere verificata la tenuta a livello costituzionale, è l’eliminazione dell’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, di fatto ormai elemento discrezionale. Tale disposizione sembra tuttavia solo parzialmente coerente con le linee guida approvate in sede di conferenza Stato-Regioni dl 20 febbraio 2014. MINOR COSTO DELLE ORE DI FORMAZIONE PER L’APPRENDISTATO DI I LIVELLO Attualmente per il solo apprendistato di I livello è previ sto che siano retribuite solo il 35% delle ore di formazio ne. Da ciò deriva un giovamento per le aziende che investono in questo tipo di rapporto di lavoro in quanto il 65% delle ore di formazione non saranno retribuite. Descrizione Paga mensile Paga oraria Ore Formazione Ore non retribuite Trattenuta Ore Trattenute 13ma Valore 1.000,00 5,95 50,00 32,50 193,38 2,71 Formule <<< 1000/168 <<< 50 x 65% <<< 32,50 x 5,95 Lo stesso risultato si ottiene quantificando la paga oraria di trattenuta al 65% L’ESEMPIO di CRISTIAN VALSIGLIO Consulente del lavoro in Varese Descrizione Paga mensile Paga oraria Paga oraria al 65% Ore Formazione Trattenuta ore formazione Ore Trattenute 13ma Rifinanziamento contratti di solidarietà (art. 5) Con decreto del ministro del Lavoro di concerto con quello del Tesoro, potranno essere definiti i criteri per individuare i datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva Valore 1.000,00 5,95 3,87 50,00 193,50 Formule <<< 1000/168 <<< 5,95 x 65% <<< 50 x 3,87 2,71 in caso di ricorso al contratto di solidarietà come forma alternativa ad altri ammortizzatori sociali. Sono inoltre incrementate le risorse finanziarie per tale finalità, a decorrere dal 2014, con un limite di spesa fissato a 15 milioni. n
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