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N. 4 ­ aprile 2014
RIFORMA DEL LAVORO In Gazzetta Ufficiale il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34
Jobs act: gli effetti su apprendistato
e contratti a tempo determinato
C
on la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale 20
marzo 2014, n. 66, entra in vigore sin da oggi 21
marzo 2014, il Decreto-Legge 20 marzo 2014, n. 34, rubricato come “Disposizioni
urgenti per favorire il rilancio
dell’occupazione e per la
semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”
ma che in realtà passerà, verosimilmente, sotto il nome
dell’ennesimo Decreto Lavoro (o Decreto Lavoro Renzi)
ovvero, con una terminologia
anglosassone, di jobs act.
Prende così piede la prima fase dei proclami del Presidente
Matteo Renzi, tra conferme e
qualche piacevole sorpresa
quale il rifinanziamento del
fondo nazionale per i contratti
di solidarietà con un nuovo
limite di spesa massimo fissato a 15 milioni di euro dal
2014, volto a risolvere, con
ogni probabilità, la vicenda
Electrolux.
SMATERIALIZZAZIONE DEL DURC (ART. 4)
P
iena smaterializzazione del Durc che sarà possibile ottenere in tempo reale. In particolare “la verifica della
regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino
all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in
cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto
anche il termine di presentazione delle relative denunce
retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
anche a progetto che operano nell’impresa”. Sarà necessario un decreto ministeriale per l’operatività.
n
mesi la durata del rapporto di
lavoro a tempo determinato
per il quale non è più richiesta la causale, ovvero la ragione all’apposizione del termine. Tale modifica avviene
non valorizzando il comma
1-bis dell’art. 1 del D.Lgs. n.
368/2001, che invece è abrogato, ma modificando il comma 1 della medesima disposizione che eliminando il riferimento alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e produttivo, di fatto liberalizza totalmente il
contratto a tempo determinato (anche in somministrazione). Non è quindi nemmeno
Liberalizzazione
richiesta la necessaria applicontratti a termine (art. 1)
cazione del contratto a termiContratti acausali fino a 36 ne a causale al solo primo
mesi - Si estende da 12 a 36 rapporto.
Limite di contratti a tempo
determinato - Contraltare
della predetta liberalizzazione, che richiede tuttavia la
forma scritta del termine, il
limite del 20% dell’organico
complessivo per il numero di
contratti a termine (uno per le
imprese fino a 5 dipendenti).
Aumento delle proroghe da
1 a 8 - Le proroghe passano
da 1 al numero massimo di 8.
L’intera disciplina si applica
anche al contratto di somministrazione a tempo determinato.
Semplificazione
dell’apprendistato (art. 2)
Nel contratto no al piano
formativo - La dibattuta forma contrattuale, primo strumento per l’ingresso dei gio-
vani nel mondo del lavoro, è
semplificata prevedendo il ricorso alla forma scritta per il
solo contratto e patto di prova
(e non, come in precedenza
previsto, anche per il relativo
piano formativo individuale).
In questo caso è tuttavia suggeribile predisporre ugualmente il piano formativo individuale anche ai fini probatori.
Eliminato il limite di stabilizzazione - L’assunzione di
nuovi apprendisti non è più
condizionata alla conferma in
servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso
formativo (il precedente limite era del 30% di assunzioni
prima di poter aprire nuovi
contratti di apprendistato).
Formazione solo aziendale
- Inoltre non di poco conto,
anche se dovrà essere verificata la tenuta a livello costituzionale, è l’eliminazione
dell’obbligo di integrare la
formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con
l’offerta formativa pubblica,
di fatto ormai elemento discrezionale. Tale disposizione sembra tuttavia solo parzialmente coerente con le linee guida approvate in sede
di conferenza Stato-Regioni
dl 20 febbraio 2014.
MINOR COSTO DELLE ORE DI FORMAZIONE
PER L’APPRENDISTATO DI I LIVELLO
Attualmente per il solo apprendistato di I livello è previ­
sto che siano retribuite solo il 35% delle ore di formazio­
ne. Da ciò deriva un giovamento per le aziende che
investono in questo tipo di rapporto di lavoro in quanto
il 65% delle ore di formazione non saranno retribuite.
Descrizione
Paga mensile
Paga oraria
Ore Formazione
Ore non retribuite
Trattenuta
Ore Trattenute 13ma
Valore
1.000,00
5,95
50,00
32,50
193,38
2,71
Formule
<<< 1000/168
<<< 50 x 65%
<<< 32,50 x 5,95
Lo stesso risultato si ottiene quantificando la paga
oraria di trattenuta al 65%
L’ESEMPIO
di CRISTIAN VALSIGLIO
Consulente del lavoro in Varese
Descrizione
Paga mensile
Paga oraria
Paga oraria al 65%
Ore Formazione
Trattenuta ore
formazione
Ore Trattenute 13ma
Rifinanziamento contratti
di solidarietà (art. 5)
Con decreto del ministro del
Lavoro di concerto con quello del Tesoro, potranno essere
definiti i criteri per individuare i datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva
Valore
1.000,00
5,95
3,87
50,00
193,50
Formule
<<< 1000/168
<<< 5,95 x 65%
<<< 50 x 3,87
2,71
in caso di ricorso al contratto
di solidarietà come forma alternativa ad altri ammortizzatori sociali. Sono inoltre incrementate le risorse finanziarie per tale finalità, a decorrere dal 2014, con un limite di
spesa fissato a 15 milioni. n