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L’operatività dell’apprendistato
dopo la Legge n. 78/2014
a cura di Vitantonio Lippolis
Le seguenti considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo
impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.
Formazione
professionalizzante
di mestiere
svolta sotto la responsabilità
dell’azienda
Formazione
apprendistato
professionalizzante
Formazione di
base e
trasversale
finanziata e
disciplinata dalle
Regioni e Pp.Aa.
Apprendistato Professionalizzante
- Formazione professionalizzante e di mestiere -
La disciplina è rimessa agli Acc. Interconf. ed ai CCNL i
quali stabiliscono (in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione
contrattuale da conseguire):
a) Durata e modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione
delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei
profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e
inquadramento del personale;
b) Durata, anche minima - non inferiore a 6 mesi fatta eccezione per le
attività stagionali - del contratto che, per la sua componente formativa,
non può comunque essere superiore a 3 anni (ovvero 5 per «per i profili
professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla C.C. di riferimento»).
(Art. 4, co. 2, D.Lgs. n. 167/2011)
Apprendistato Professionalizzante
- Formazione di base e trasversale La formazione professionalizzante è integrata – nei limiti delle risorse
disponibili - dall’offerta formativa pubblica finanziata e disciplinata
dalle Regioni.
Caratteristiche principali:
• E’ finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali
per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del
triennio;
• Può essere interna o esterna all’azienda;
• Le durata e le modalità di erogazione sono definite (sentite le partii
sociali) tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze
dell’apprendista.
(Art. 4, co. 3, D.Lgs. n. 167/2011)
Linee guida in tema di formazione di base e trasversale
Obbligatorietà
Le Regioni e le Prov. Aut. disciplinano l’offerta formativa pubblica per
l’acquisizione di competenze di base e trasversali in termini di durata, contenuti e
modalità di realizzazione.
L’offerta formativa pubblica è obbligatoria nella misura in cui:
 Sia disciplinata come tale dalla regolamentazione Regionale, anche mediante
specifici accordi;
 Sia realmente disponibile per l’impresa e per l’apprendista (intendendosi per
«disponibile» un'offerta formativa formalmente approvata e finanziata dalla P.A.
competente che consenta all'impresa l'iscrizione all'offerta medesima affinché le attività
formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione dell'apprendista);
 Sia prevista come obbligatoria da parte del C.C. di riferimento (in via sussidiaria e
cedevole);
(Conferenza permanente Stato-Regioni - Delib. 20/02/2014; MLPS Circ. n. 18/2014)
Linee guida in tema di formazione di base e trasversale
Durata
La durata è così stabilita in base al titolo di studio
dell’apprendista:
 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza
elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di primo
grado;
 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola
secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e
formazione professionale
 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno
equivalente.
Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già
completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la
riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati.
(Conferenza permanente Stato-Regioni - Delib. 20/02/2014)
Linee guida in tema di formazione di base e trasversale
Contenuti e Modalità
Contenuti: La formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali deve, indicativamente,
avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze:
1) Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro;
2) Organizzazione e qualità aziendale;
3) Relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo;
4) Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;
5) Competenze di base e trasversali;
6) Competenza digitale;
7) Competenze sociali e civiche;
8) Spirito di iniziativa e imprenditorialità;
9) Elementi di base della professione/mestiere.
Modalità:
a) Si realizza, di norma, nella fase iniziale del contratto di apprendistato e deve prevedere modalità di
verifica degli apprendimenti.
b) Le Regioni (e le Prov. Aut.) possono avvalersi anche di aziende ed associazioni datoriali disponibili
alla erogazione della formazione (art. 2, co. 1, lett. c), L. 78/2014);
c) Può essere realizzata anche in modalità a distanza (FAD, in base alla disciplina regionale) nonché
direttamente da parte delle aziende che dispongono di luoghi idonei (distinti da quelli produttivi) e di
personale adeguato (anche esterno all’azienda);
(Conferenza permanente Stato-Regioni - Delib. 20/02/2014)
Linee guida in tema di formazione di base e trasversale
Piano formativo e registrazione
• Il PFI è obbligatorio solo per la formazione mirata
alle competenze tecnico-professionali e
specialistiche;
• La registrazione delle formazione viene effettuata sul
«libretto formativo del cittadino» o, in mancanza, in
un documento avente i contenuti minimi dello stesso
modello (cfr. D. Intermin. Lavoro-Istruzione del 10/05/2005);
• Il documento deve prevedere le informazioni
personali dell’apprendista (cognome, nome, codice fiscale
etc.) e la descrizione dei contenuti e delle attività
formative svolte in apprendistato;
• Resta salva la possibilità di utilizzare la modulistica
adottata dal C.C. applicato.
(Conferenza permanente Stato-Regioni - Delib. 20/02/2014)
Linee guida in tema di formazione di base e trasversale
Disciplina formativa applicabile
I datori di lavoro che hanno sedi in
più Regioni possono:
 Fare riferimento al percorso
formativo della Regione dove
è ubicata la sede legale;
 Avvalersi dell’offerta formativa
pubblica disponibile presso le
Regioni in cui hanno sedi
operative.
(Art. 7, co. 10, D.Lgs. n. 167/2011; Art. 4, Delib. Conf. S-R del 20/02/2014)
Comunicazione offerta formativa
Le Regioni (e le Prov.Aut.), entro 45 gg. dalla C/Ass,
provvederanno ad inviare al datore di lavoro un
informativa completa sui corsi organizzati con specifica
indicazione:
• Delle modalità di svolgimento dell’offerta formativa
pubblica;
• Delle sedi e del calendario delle attività formative
previste.
Tale adempimento è da considerarsi «obbligatorio».
La Regione (o la Prov.Aut.) che non dispone di propri mezzi può chiedere al datore di
lavoro che assume o all’ass.ne di categoria cui questo aderisce la disponibilità eventuale
ad erogare i corsi di formazione.
(Art. 2, co 1, lett. c), L. n. 78/2014 che modif. art. 4, co. 3 D.Lgs. n. 167/2011; MLPS Circ. n. 18/2014)
Assunzione dell’Apprendista
Il contratto, il patto di prova ed il piano
formativo individuale (PFI) vanno formulati per
iscritto.
Il contratto deve contenere, in forma
sintetica, il PFI (definito anche sulla base di moduli
e formulari stabiliti dalla C.C. o dagli enti bilaterali).
Non è più prevista la possibilità di formalizzare il PFI entro i successivi
30 giorni dalla instaurazione del rapporto di apprendistato (fatte salve
eventuali deroghe, anche precedenti al DL n. 34/2014, introdotte da parte della
C.C.).
(Art. 2 co. 1, lett. a) L. n. 78/2014 che modif. art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 167/2011; MLPS Circ. n. 18/2014)
Assunzione dell’Apprendista
Forma sintetica del PFI
Il PFI «in forma sintetica» può limitarsi ad
indicare esclusivamente la formazione finalizzata
alla acquisizione di competenze tecnicoprofessionali e specialistiche (cfr. linee guida individuate
dalla Conferenza Stato-Regioni il 20/02/2014);
L’attività di vigilanza del personale ispettivo si concentrerà
sul rispetto dei suoi contenuti, secondo quanto
evidenziato dal MLPS con circ. n. 5/2013 e n. 35/2013.
(Art. 2 co. 1, lett. a) L. n. 78/2014 che modif. art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 167/2011; MLPS Circ. n. 18/2014)
Clausola legale di stabilizzazione
Dimensione del datore di lavoro
Apprendisti
Datori di lavoro che occupano
fino a 49 dipendenti
Nessuna limitazione
Datori di lavoro che occupano
almeno 50 dipendenti
• L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata
alla prosecuzione, a t.i., del rapporto di lavoro al
termine del periodo di apprendistato, di almeno
il 20% degli apprendisti occupati nei 36 mesi
precedenti la nuova assunzione;
• Dal computo sono esclusi i rapporti cessati per
recesso durante il periodo di prova, per
dimissioni o per licenziamento per giusta causa;
• I CCNL possono individuare limiti anche diversi.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista
rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli
apprendisti pregressi.
Gli apprendisti assunti in violazione dei suddetti limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo
indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto
(art. 2, co. 1 Legge n. 78/2014 che modif. il co. 3-bis all’art. 2, D.Lgs. n. 167/2011)
Apprendistato e pregresse esperienze lavorative
Il contratto di apprendistato finalizzato al
conseguimento della qualifica o del
diploma
professionale,
dopo
il
conseguimento del titolo, può essere
trasformato
in
apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere.
La somma dei due periodi di apprendistato
non può eccedere quella individuata dal
CCNL
(art. 9 del D.L. n.76/2013 che ha aggiunto il co. 2-bis all’art. 3 del D.Lgs. n.167/2011)
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Attività Stagionali
Apprendistato qualificante
Per le Regioni e le Province che abbiano definito un
sistema di alternanza scuola-lavoro, i C.C. (anche
di prossimità) possono
prevedere specifiche
modalità
di
utilizzo
del
contratto
di
apprendistato, anche a tempo determinato, per
lo svolgimento di attività stagionali (es. settore
del turismo);
In tale caso, la previsione della durata minima del
contratto va coordinata con le disposizioni dei
contratti collettivi.
2, co.b-bis),
1, lett. L.
b-bis),
L. 78/2014
che aggiunge
il co.
2-quaterall’art.
all’art. 33del
n. 167/2011;
MLPSMLPS
Circ. n.Circ.
18/2014)
(Art. 2, co.(Art.
1, lett.
78/2014
che aggiunge
il co.
2-quater
delD.Lgs.
D.Lgs.
n. 167/2011;
n. 18/2014)
La retribuzione
Apprendistato qualificante
Al lavoratore è riconosciuta una retribuzione
che tenga conto della sommatoria:
• Delle ore di lavoro effettivamente
prestate;
• Di almeno il 35% delle ore di
formazione complessivamente svolte;
E’ fatta comunque salva l’autonomia della C.C. anche ai sensi
dell’art. 2, co. 1, lett. c) del T.U.
(Art. 2, co. 1, lett. b), L. 78/2014 che aggiunge il co. 2-ter all’art. 3 del D.Lgs. n. 167/2011; MLPS Circ. n. 18/2014)
Incentivi all’Assunzione
1. Opportunità per il datore di lavoro di risparmiare sui costi del lavoro fruendo
della possibilità:
a) Di sotto inquadrare l’apprendista fino a 2 livelli rispetto alla categoria spettante;
b) Di percentualizzare la retribuzione cui l’apprendista ha diritto (in alternativa al punto
precedente);
c) Di retribuire soltanto il 35% delle ore di formazione svolte, o il maggior limite eventualmente
previsto dalla C.C. (limitatamente all’apprendistato qualificante);
d) Di fruire degli incentivi contributivi e previdenziali previsti dalla legge;
e) Di mantenere le agevolazioni per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro
al termine del periodo di formazione (con l’eccezione dei lavoratori in mobilità);
f) Di escludere le spese sostenute per la formazione degli apprendisti dalla base
imponibile per il calcolo dell’IRAP;
2. Esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e
contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti;
3. Possibilità per il datore di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal
termine del periodo di formazione (ex art. 2118 c.c.).
Disciplina Intertemporale
Le nuove disposizioni si applicano ai rapporti di
apprendistato costituiti dal 21 marzo 2014.
Sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni
introdotte dal DL n. 34/2014. Pertanto non sono
sanzionabili i datori di lavoro che nel periodo tra il
21/3 ed il 19/5/2014:
• Hanno assunto apprendisti omettendo la forma
scritta del PFI;
• Non hanno rispettato la clausola di
stabilizzazione (originariamente espunta dall’art. 2 del D.Lgs. n.
167/2011).
(Art. 2-bis, Legge n. 78/2014; MLPS Circ. n. 18/2014)
GRAZIE
per la vostra attenzione
Vitantonio Lippolis