L’operatività dell’apprendistato dopo la Legge n. 78/2014 a cura di Vitantonio Lippolis Le seguenti considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza. Formazione professionalizzante di mestiere svolta sotto la responsabilità dell’azienda Formazione apprendistato professionalizzante Formazione di base e trasversale finanziata e disciplinata dalle Regioni e Pp.Aa. Apprendistato Professionalizzante - Formazione professionalizzante e di mestiere - La disciplina è rimessa agli Acc. Interconf. ed ai CCNL i quali stabiliscono (in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire): a) Durata e modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale; b) Durata, anche minima - non inferiore a 6 mesi fatta eccezione per le attività stagionali - del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a 3 anni (ovvero 5 per «per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla C.C. di riferimento»). (Art. 4, co. 2, D.Lgs. n. 167/2011) Apprendistato Professionalizzante - Formazione di base e trasversale La formazione professionalizzante è integrata – nei limiti delle risorse disponibili - dall’offerta formativa pubblica finanziata e disciplinata dalle Regioni. Caratteristiche principali: • E’ finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio; • Può essere interna o esterna all’azienda; • Le durata e le modalità di erogazione sono definite (sentite le partii sociali) tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista. (Art. 4, co. 3, D.Lgs. n. 167/2011) Linee guida in tema di formazione di base e trasversale Obbligatorietà Le Regioni e le Prov. Aut. disciplinano l’offerta formativa pubblica per l’acquisizione di competenze di base e trasversali in termini di durata, contenuti e modalità di realizzazione. L’offerta formativa pubblica è obbligatoria nella misura in cui: Sia disciplinata come tale dalla regolamentazione Regionale, anche mediante specifici accordi; Sia realmente disponibile per l’impresa e per l’apprendista (intendendosi per «disponibile» un'offerta formativa formalmente approvata e finanziata dalla P.A. competente che consenta all'impresa l'iscrizione all'offerta medesima affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione dell'apprendista); Sia prevista come obbligatoria da parte del C.C. di riferimento (in via sussidiaria e cedevole); (Conferenza permanente Stato-Regioni - Delib. 20/02/2014; MLPS Circ. n. 18/2014) Linee guida in tema di formazione di base e trasversale Durata La durata è così stabilita in base al titolo di studio dell’apprendista: 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di primo grado; 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente. Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati. (Conferenza permanente Stato-Regioni - Delib. 20/02/2014) Linee guida in tema di formazione di base e trasversale Contenuti e Modalità Contenuti: La formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali deve, indicativamente, avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze: 1) Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro; 2) Organizzazione e qualità aziendale; 3) Relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo; 4) Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva; 5) Competenze di base e trasversali; 6) Competenza digitale; 7) Competenze sociali e civiche; 8) Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 9) Elementi di base della professione/mestiere. Modalità: a) Si realizza, di norma, nella fase iniziale del contratto di apprendistato e deve prevedere modalità di verifica degli apprendimenti. b) Le Regioni (e le Prov. Aut.) possono avvalersi anche di aziende ed associazioni datoriali disponibili alla erogazione della formazione (art. 2, co. 1, lett. c), L. 78/2014); c) Può essere realizzata anche in modalità a distanza (FAD, in base alla disciplina regionale) nonché direttamente da parte delle aziende che dispongono di luoghi idonei (distinti da quelli produttivi) e di personale adeguato (anche esterno all’azienda); (Conferenza permanente Stato-Regioni - Delib. 20/02/2014) Linee guida in tema di formazione di base e trasversale Piano formativo e registrazione • Il PFI è obbligatorio solo per la formazione mirata alle competenze tecnico-professionali e specialistiche; • La registrazione delle formazione viene effettuata sul «libretto formativo del cittadino» o, in mancanza, in un documento avente i contenuti minimi dello stesso modello (cfr. D. Intermin. Lavoro-Istruzione del 10/05/2005); • Il documento deve prevedere le informazioni personali dell’apprendista (cognome, nome, codice fiscale etc.) e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato; • Resta salva la possibilità di utilizzare la modulistica adottata dal C.C. applicato. (Conferenza permanente Stato-Regioni - Delib. 20/02/2014) Linee guida in tema di formazione di base e trasversale Disciplina formativa applicabile I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono: Fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale; Avvalersi dell’offerta formativa pubblica disponibile presso le Regioni in cui hanno sedi operative. (Art. 7, co. 10, D.Lgs. n. 167/2011; Art. 4, Delib. Conf. S-R del 20/02/2014) Comunicazione offerta formativa Le Regioni (e le Prov.Aut.), entro 45 gg. dalla C/Ass, provvederanno ad inviare al datore di lavoro un informativa completa sui corsi organizzati con specifica indicazione: • Delle modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica; • Delle sedi e del calendario delle attività formative previste. Tale adempimento è da considerarsi «obbligatorio». La Regione (o la Prov.Aut.) che non dispone di propri mezzi può chiedere al datore di lavoro che assume o all’ass.ne di categoria cui questo aderisce la disponibilità eventuale ad erogare i corsi di formazione. (Art. 2, co 1, lett. c), L. n. 78/2014 che modif. art. 4, co. 3 D.Lgs. n. 167/2011; MLPS Circ. n. 18/2014) Assunzione dell’Apprendista Il contratto, il patto di prova ed il piano formativo individuale (PFI) vanno formulati per iscritto. Il contratto deve contenere, in forma sintetica, il PFI (definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla C.C. o dagli enti bilaterali). Non è più prevista la possibilità di formalizzare il PFI entro i successivi 30 giorni dalla instaurazione del rapporto di apprendistato (fatte salve eventuali deroghe, anche precedenti al DL n. 34/2014, introdotte da parte della C.C.). (Art. 2 co. 1, lett. a) L. n. 78/2014 che modif. art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 167/2011; MLPS Circ. n. 18/2014) Assunzione dell’Apprendista Forma sintetica del PFI Il PFI «in forma sintetica» può limitarsi ad indicare esclusivamente la formazione finalizzata alla acquisizione di competenze tecnicoprofessionali e specialistiche (cfr. linee guida individuate dalla Conferenza Stato-Regioni il 20/02/2014); L’attività di vigilanza del personale ispettivo si concentrerà sul rispetto dei suoi contenuti, secondo quanto evidenziato dal MLPS con circ. n. 5/2013 e n. 35/2013. (Art. 2 co. 1, lett. a) L. n. 78/2014 che modif. art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 167/2011; MLPS Circ. n. 18/2014) Clausola legale di stabilizzazione Dimensione del datore di lavoro Apprendisti Datori di lavoro che occupano fino a 49 dipendenti Nessuna limitazione Datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti • L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a t.i., del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, di almeno il 20% degli apprendisti occupati nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione; • Dal computo sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa; • I CCNL possono individuare limiti anche diversi. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei suddetti limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto (art. 2, co. 1 Legge n. 78/2014 che modif. il co. 3-bis all’art. 2, D.Lgs. n. 167/2011) Apprendistato e pregresse esperienze lavorative Il contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, dopo il conseguimento del titolo, può essere trasformato in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. La somma dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dal CCNL (art. 9 del D.L. n.76/2013 che ha aggiunto il co. 2-bis all’art. 3 del D.Lgs. n.167/2011) 14 Attività Stagionali Apprendistato qualificante Per le Regioni e le Province che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i C.C. (anche di prossimità) possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali (es. settore del turismo); In tale caso, la previsione della durata minima del contratto va coordinata con le disposizioni dei contratti collettivi. 2, co.b-bis), 1, lett. L. b-bis), L. 78/2014 che aggiunge il co. 2-quaterall’art. all’art. 33del n. 167/2011; MLPSMLPS Circ. n.Circ. 18/2014) (Art. 2, co.(Art. 1, lett. 78/2014 che aggiunge il co. 2-quater delD.Lgs. D.Lgs. n. 167/2011; n. 18/2014) La retribuzione Apprendistato qualificante Al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto della sommatoria: • Delle ore di lavoro effettivamente prestate; • Di almeno il 35% delle ore di formazione complessivamente svolte; E’ fatta comunque salva l’autonomia della C.C. anche ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. c) del T.U. (Art. 2, co. 1, lett. b), L. 78/2014 che aggiunge il co. 2-ter all’art. 3 del D.Lgs. n. 167/2011; MLPS Circ. n. 18/2014) Incentivi all’Assunzione 1. Opportunità per il datore di lavoro di risparmiare sui costi del lavoro fruendo della possibilità: a) Di sotto inquadrare l’apprendista fino a 2 livelli rispetto alla categoria spettante; b) Di percentualizzare la retribuzione cui l’apprendista ha diritto (in alternativa al punto precedente); c) Di retribuire soltanto il 35% delle ore di formazione svolte, o il maggior limite eventualmente previsto dalla C.C. (limitatamente all’apprendistato qualificante); d) Di fruire degli incentivi contributivi e previdenziali previsti dalla legge; e) Di mantenere le agevolazioni per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione (con l’eccezione dei lavoratori in mobilità); f) Di escludere le spese sostenute per la formazione degli apprendisti dalla base imponibile per il calcolo dell’IRAP; 2. Esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti; 3. Possibilità per il datore di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione (ex art. 2118 c.c.). Disciplina Intertemporale Le nuove disposizioni si applicano ai rapporti di apprendistato costituiti dal 21 marzo 2014. Sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni introdotte dal DL n. 34/2014. Pertanto non sono sanzionabili i datori di lavoro che nel periodo tra il 21/3 ed il 19/5/2014: • Hanno assunto apprendisti omettendo la forma scritta del PFI; • Non hanno rispettato la clausola di stabilizzazione (originariamente espunta dall’art. 2 del D.Lgs. n. 167/2011). (Art. 2-bis, Legge n. 78/2014; MLPS Circ. n. 18/2014) GRAZIE per la vostra attenzione Vitantonio Lippolis
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