Inf 17/2014 – Milano 06/08/2014 Jobs act: i chiarimenti del Ministero del lavoro sui contratti di apprendistato Con la Circolare numero 18 del 30 luglio 2014 il Ministero del lavoro fornisce al personale ispettivo alcuni orientamenti interpretativi in materia di lavoro a tempo determinato (Vedi Inf. 16/2014), somministrazione di lavoro e apprendistato a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 34/2014, convertito dalla L. n. 78/2014. Vediamo in sintesi alcuni aspetti relativi agli alle precisazioni del Ministero in tema di apprendistato. Una prima precisazione molto importante riguarda l’utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Significative anche le modifiche previste dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 21 marzo 2014, n. 34 che ha responsabilizzato le Regioni e le Province autonome affinché l’offerta formativa risulti tangibile. La disciplina interessata è quella contenuta all’articolo 4 comma 2 del D. Lgs. n. 167/2011 che prevede, come noto, che alla formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, si affianca quella integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. La legge n. 78/2014 ha previsto uno specifico onere per la Regione che provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, L’interpretazione della norma fornita dal Ministero del Lavoro col documento di prassi n. 18/2014 alla luce delle ultime modiche intervenute ed oggi vigente, è che intanto la formazione rimane, nei limiti di quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome, obbligatoria. Tale offerta formativa pubblica è da intendersi, per l’appunto, obbligatoria nella misura in cui: - sia disciplinata come tale nell'ambito della regolamentazione regionale, anche attraverso specifici accordi; - sia realmente disponibile per l'impresa e per l’apprendista, intendendosi per "disponibile '"un 'offerta formativa formalmente approvata e finanziata dalla pubblica amministrazione competente che consenta all’impresa l'iscrizione all'offerta medesima affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione dell'apprendista; - ovvero, "in via sussidiaria e cedevole", sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. Naturale conseguenza è che la scelta di individuare detto termine produce evidentemente effetti anche sotto il profilo delle responsabilità datoriali, in quanto la mancata comunicazione nei termini previsti non consente di configurare alcuna responsabilità del datore di lavoro - così come previsto dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011 - in caso di inadempimento degli obblighi formativi. Conseguentemente, il Ministero fornisce precise indicazione agli ispettori di vigilanza affinché si astengano dall’applicazione della sanzione per omessa formazione trasversale nelle ipotesi in cui l’informativa in questione non sia intervenuta entro i 45 giorni successivi alla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Quanto alla comunicazione da effettuare entro 45 giorni non rappresenta un ulteriore adempimento a carico dei datori di lavoro in quanto trattasi della comunicazione obbligatoria effettuata ai Centri per l’Impiego già prevista ed effettuata in via telematica all’atto dell’assunzione. Infine, specifica il Ministero: a) il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, recante “Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino”; c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede legale. STUDIO ANSELMI www.studioanselmi.it
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