La Banca centrale Europea e politica monetaria comune

La Banca centrale Europea e
politica monetaria comune
Francesca Mattassoglio
Le banche centrali e il ruolo della politica
monetaria: considerazioni di carattere generale.
• politica monetaria: «l’insieme delle scelte relative
all’offerta di moneta e al tasso di interesse»;
• attribuita a soggetti istituzionali terzi, diversi da
Governo e Parlamento, ossia le c.d. banche
centrali;
• Motivi: c.d. teoria del public choise
- finalizzata alla stabilità del sistema
bancario, diventando i c.d. “prestatori di ultima
istanza” (lender of last resort)
Le caratteristiche dei banchieri
centrali
• i membri delle banche centrali non solo non
sono scelti attraverso un procedimento
democratico ma, in seguito, sono (dovrebbero
essere) altresì sottratti al condizionamento
politico;
vantaggi
svantaggi
La genesi della Banca Centrale
Europea
• Lento processo di costituzione:
1. l’Unione europea dei pagamenti: attuazione
dell’accordo sui tassi di cambio stabili fissato a
Bretton Woods;
2. c.d. piano Werner, presentato nel 1970, ove si
faceva già cenno all’esigenza di un’unica banca
centrale;
3. il c.d. Serpente monetario, introdotto nel 1972;
4. nel 1979, la creazione del Sistema monetario
europeo (SME);
5. nel 1988, fu istituito il c.d. Comitato Delors e il suo
rapporto
Le scelte contenute nel Rapporto
Delors
• La vittoria del modello tedesco:
una Banca centrale europea, a cui affidare la
politica monetaria comune, ma precisando anche
che questa avrebbe dovuto essere caratterizzata
da un’ampia indipendenza rispetto alle influenze
politiche comunitarie e dei singoli Stati membri,
oltre a dover garantire la stabilità dei prezzi
Unione Economica e Monetaria
(UEM)
• Nel 1992 con la firma del Trattato e dei
Protocolli di Maastricht;
• Trasferimento della politica monetaria alla
BCE e al SEBEC;
• Mantenimento delle altre branche in capo
agli Stati nazionali;
• Creazione dell’unione monetaria secondo i
principi del “gradualismo” e della
“convergenza”.
In particolare:
l’accesso alla futura unione monetaria è stato
condizionato al preventivo raggiungimento di
una serie di criteri di convergenza relativi al tasso
di inflazione, tasso di cambio e tasso di interesse,
oltre che al raggiungimento di un disavanzo di
bilancio non superiore al 3% del Pil e a un
debito pubblico non superiore al 60% del Pil.
Gli organi della BCE
• un Presidente, un vicepresidente e 4 membri nominati dal
Consiglio Europeo, a maggioranza qualificata (Comitato
esecutivo);
Consiglio direttivo composto dal comitato esecutivo e dai
governatori delle banche centrali dei 17 Paesi che attualmente
hanno adottato l’euro (1. adottare indirizzi e prendere decisioni al
fine di assicurare lo svolgimento dei compiti affidati
all’Eurosistema; nonché indicare la politica monetaria dell’area
euro ;
Consiglio Generale che accoglie, oltre ai soggetti già richiamati,
anche i governatori delle banche centrali dei Paesi comunitari che
non hanno ancora aderito all’euro (quale, ad esempio, la Gran
Bretagna).
La BCE e la sua indipendenza
• Art. 130 TFUE «nell’esercizio dei poteri e
nell’assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti
dai trattati e dallo statuto del SEBEC e della BCE, né la
banca centrale europea né una banca centrale nazionale
né un membro dei rispettivi organi decisionali possono
sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli
organi o dagli organismi dell’Unione, dai governi degli
Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le
istituzioni, gli organi e gli organismi dell’unione i
governi degli Stati membri si impegnano a rispettare
questo principio e a non cercare di influenzare i membri
degli organi decisionali della banca centrale europea o
delle banche centrali nazionali nell’assolvimento dei
loro compiti
Le diverse declinazioni
dell’indipendenza
• 1. Istituzionale: (art. 130 cit.), ossia divieto di
accettare istruzioni);
• 2. Strumentale: (art. 127), finalizzazione alla
stabilità dei prezzi;
• 3. Finanziaria: capacità di gestire e godere di
propri proventi;
Segue:
• 4.Personale: lo statuto del SEBEC prevede che il
mandato del presidente e degli altri membri del
Comitato esecutivo debba essere di 8 anni,
senza possibilità di rinnovo del mandato,
mentre la revoca del loro mandato, per eventuale
perdita delle condizioni necessarie all’esercizio
delle funzioni o per colpa grave, può essere
dichiarata soltanto dalla Corte di giustizia, su
istanza del Consiglio direttivo o del Comitato
esecutivo (art. 11, par. 4).
In sintesi
• Forte accentuazione del profilo
dell’indipendenza ….
In America: il livello
politico determina gli
obiettivi della FED, mentre
il Congresso può , a max
semplice, modificare l’atto
costitutivo
Problema
accountability
In Europa: la BCE ha
autodeterminato il significato
della stabilità dei prezzi, mentre
modifiche allo statuto sono
possibili solo modificando il
trattato e quindi all’unanimità
La stabilità dei prezzi
• in termini quantitativi, inteso come valore
obiettivo del tasso di inflazione da raggiungere
nel medio periodo pari al 2%
Il Trattato di Maastricht non fornisce un’ulteriore
specificazione. La BCE ha così potuto definirlo
autonomamente nell’ambito della sua “Strategia di
politica monetaria orientata alla stabilità” del 1999,
come «un aumento sui 12 mesi dell’indice
armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) per
l’area dell’euro inferiore al 2%».
La politica monetaria: tra disposizioni del
Trattato e interpretazione della BCE
• BCE è stato attribuito l’obiettivo prioritario del
mantenimento della «stabilità dei prezzi» (art. 127
TFUE);
PERO’
• il SEBEC dovrebbe anche sostenere «le politiche economiche
generali nell’Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli
obiettivi … definiti dall’art. 3 del trattato …», ossia «lo sviluppo
sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica
equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di
mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione
e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di
miglioramento dell’ambiente
Infatti:
• il SEBEC deve agire in conformità al principio
di un’economia di mercato aperta e in libera
concorrenza, favorendo un’efficace allocazione
delle risorse e rispettando i principi di cui all’art.
119 TFUE: «prezzi stabili, finanze pubbliche e
condizioni monetarie sane nonché bilancia dei
pagamenti sostenibile» (art. 119, 3° comma).
Di conseguenza:
• una simile formulazione avrebbe, in linea
teorica, consentito di attenuare l’importanza
dell’obiettivo primario della stabilità dei prezzi, a
vantaggio del sostegno di politiche economiche
più generali.
• Tuttavia……,
• la lettura che la Banca centrale europea ha dato
delle sue finalità è stata, almeno fino al recente
passato, profondamente orientata al solo
perseguimento dell’obiettivo primario
Per quale ragione?
L’obiettivo della stabilità dei
prezzi
• La stabilità dei prezzi è finalizzata a rispettare il
divieto di utilizzo della leva monetaria a scopi
distributivi, al fine di impedire qualsiasi
coinvolgimento della Bce nella situazione
finanziaria dei diversi Paesi membri.
né la BCE, né gli altri Stati partecipanti possono
essere, in nessun caso, ritenuti responsabili, o
tenuti a farsi carico, degli impegni assunti dagli altri
soggetti partecipanti all’unione (art. 125) DIVIETO
DI BAIL OUT
In altre parole
• Divieto per la BCE di svolgere
la funzione di lender of last resort
• Almeno con riferimento al
mercato dei titoli dei debiti degli
Stati sovrani
I due “modi” di essere prestatore
di ultima istanza:
• 1. garantire prestiti alle banche in crisi di liquidità,
svolgendo per l’appunto la funzione di prestatore di
ultima istanza nei confronti del sistema creditizio di un
determinato ordinamento (c.d. operazioni di
rifinanziamento);
• 2. possibilità di agire come prestatore di ultima istanza
nei confronti dei governi nazionali, ossia
acquistando titoli del debito dei Paesi membri, nel caso
in cui non siano assorbiti nell’ambito del libero mercato,
perché ritenuti eccessivamente rischiosi e, di
conseguenza, collocabili solo a fronte di tassi di
interesse eccessivamente onerosi per i singoli emettitori
Gli strumenti a disposizione
della BCE per garantire la
stabilità dei prezzi
In via generale:
• Le tradizionali autorità monetarie possono di
norma operare facendo variare l’offerta di
moneta tramite:
1. la creazione di base monetaria per il
finanziamento del deficit pubblico (c.d. tesoro);
2. il finanziamento del sistema bancario a fronte
dell’emissione di titoli e cambiali (c.d.
economia);
3. la creazione di base monetaria finalizzata a
coprire i saldi della bilancia dei pagamenti (c.d.
estero)
Per la BCE, invece:
• divieto di finanziare il debito pubblico dei singoli Stati
membri tramite emissione di moneta, art. 123 (ex art.
101) del Trattato.
• La norma proibisce la concessione di «scoperti di conto
o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte
della BCE o da parte delle banche centrali nazionali, a
istituzioni o agli organi della comunità, alle
amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri
enti pubblici, ad altri organismi del settore pubblico o
ad imprese pubbliche degli Stati membri, così come
l’acquisto diretto presso di essi di titoli del debito da parte della
BCE o delle banche centrali nazionali ».
Di conseguenza
• La Bce dovrebbe per lo più operare
limitandosi a immettere o ritirare liquidità
dal sistema bancario, ossia con le c.d.
operazioni di mercato aperto e quelle con
le controparti
Le misure straordinarie adottate
dalla Bce dopo la crisi
1. immettere liquidità per sostenere il sistema
bancario;
2. supportare i debiti degli Stati sovrani in
difficoltà
Finchè la BCE si è limitata al primo
tipo di misure nessun problema…..
Le misure straordinarie per
supportare i debiti degli Stati sovrani
• Nel 2010 Securities Market Programme
(SMP)
• Nel 2012 Outright Monetary Transactions
(OMT):
- un programma di acquisti illimitati, sul mercato
secondario, di titoli del debito dei singoli Stati in
difficoltà…
Ma la BCE può
ricorrere, alla luce delle
disposizioni contenute
nel Trattato, ad uno
strumento come
l’OMT?
In particolare:
La decisione OMT prevede che il Sistema europeo di
banche centrali possa acquistare titoli di Stato di
specifici Stati membri in ammontare illimitato se, e
fino a che, questi Stati membri partecipino a un
programma di riforma concordato con lo EFSF/ESM
(lo European Financial Stability Facility o in seguito lo
European Stability Mechanism). L’obiettivo dichiarato
dell’OMT è di salvaguardare un’adeguata trasmissione
della politica monetaria e la coerenza o “unicità” della
politica monetaria.
I presupposti dell’azione della
Corte Costituzionale tedesca
• Secondo la giurisprudenza consolidata della
Corte costituzionale federale, i poteri della Corte
comprendono il potere di valutare se gli atti
delle istituzioni e agenzie europee sono
basate su trasgressioni manifeste dei poteri
o interessano l’area dell’identità
costituzionale della Legge fondamentale,
che non può essere trasferita ed è tutelata
dall’art.79 sec. 3 della Legge fondamentale.
Se l’OMT violasse il mandato monetario
della Banca centrale europea o il divieto di
finanziamento monetario del bilancio,
andrebbe considerato un atto ultra vires.
Il mandato della Banca centrale europea è limitato
nei trattati al campo della politica monetaria (art.
119 e 127 e segg. TFEU, Art. 17. e segg. SEBC
Statute). Essa non è autorizzata a perseguire una
propria politica economica, ma può supportare
solo le politiche economiche generali
nell’Unione
In caso di trasgressioni manifeste
e strutturalmente significative da
parte di organo comunitari….
un cittadino TEDESCO può pretendere che il Bundestag
e il Governo federale si occupino attivamente per
ripristinare la ripartizione delle competenze e decidano
che
opzioni utilizzare per perseguire questo obiettivo
L’opinione attuale della Corte
sull’OMT
incompatibile con il diritto
primario dell’Unione europea
Le ragioni dell’incompatibilità
dell’OMT:
1. Atto di politica monetaria o
N.B.: AI fini della delimitazione : l’obiettivo
economica?
immediato di un atto, che va determinato
oggettivamente, gli strumenti previsti per
raggiungere l’obiettivo, e il suo collegamento ad
altre disposizioni.
IN QUESTO CASO:
La classificazione dell’OMT come atto di politica
economica è sostenuto dal suo obiettivo immediato,
che è quello di neutralizzare gli spread sui titoli di
Stato di specifici Stati membri dell’area euro.
Infatti:
L’acquisto di titoli di Stato solo di determinati Stati membri è
un’ulteriore indicazione che l’OMT è un atto di politica
economica perché il quadro di politica monetaria dello ESCB
generalmente non ha un approccio che differenzia tra singoli
Stati membri. Il parallelismo dell’OMT con i programmi di
assistenza EFSF e ESM e il rischio di minare i loro obiettivi e
requisiti confermano questa valutazione. L’acquisto di titoli di
Stato per fornire sollievo ai singoli Stati membri previsto
dall’OMT appare, in questo contesto, l’equivalente funzionale di
una misura di assistenza della suddetta istituzione – ma senza la
loro legittimazione e monitoraggio parlamentare.
Segue: le ragioni
2. Violazione dell’art. 123 sec. 1 TFEU vieta alla Banca
centrale europea l’acquisto di titoli di Stato direttamente
alla emissione da parte degli Stati membri
POICHE’:
Sussisterebbe la volontà di partecipare ad un taglio del
debito nelle obbligazioni da acquistare; l’aumento del
rischio; la possibilità di mantenere i titoli di Stato
acquistati fino alla maturità; l’interferenza con la
formazione dei prezzi sul mercato e l’incoraggiamento,
proveniente dal Consiglio direttivo della BCE, ai
partecipanti al mercato, ad acquistare le obbligazioni in
questione sul mercato primario.
Segue: le ragioni
• 3. l’obiettivo di correggere l’impedimento del
meccanismo di trasmissione della politica
monetaria, non può trasformare l’OMT in un
atto di politica monetaria.
• Sebbene, a determinate condizioni, l’acquisto di
titoli possa anche contribuire a sostenere
obiettivi di politica monetaria dello ESCB non
rende l’OMT stesso un atto di politica
monetaria.
Alla luce di queste considerazioni…..
La Corte Costituzionale tedesca ha
BOCCIATO l’OMT?
In realtà….
l’OMT potrebbe essere non discutibile se potesse essere
interpretato o limitato in conformità col diritto
primario europeo in modo tale che non mini la
condizionalità dei programmi di assistenza EFSF/ESM,
e sia davvero solo di supporto rispetto alle politiche
economiche dell’Unione.
E cioè:
Alla luce dell’art. 123 TFEU, questo probabilmente
richiederebbe che l’accettazione di un taglio del
debito debba essere escluso, che i titoli di Stato
degli Stati membri selezionati non siano acquistati
fino a quantità illimitate, e che siano da evitare,
ove possibile, le interferenze con la formazione del
prezzo sul mercato. Le dichiarazioni dei
rappresentanti della Banca centrale europea nel corso
del procedimento e dell’audizione davanti al Senato
suggeriscono che tale interpretazione conforme al
diritto primario sarebbe molto probabilmente
compatibile con il significato e lo scopo dell’OMT.
E ora?
In attesa della pronuncia della Corte di giustizia
che dovrà esprimersi sul rinvio pregiudiziale….
Riferimenti testuali
• E. Costi, L’ordinamento bancario, p. 143-162
• F. Mattassoglio, L’azione della Banca centrale europea
tra veti e vincoli genetici, testo provvisorio.