APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA

FOGLIO INFORMATIVO
APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA
IPOTECARIA
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di MARINA DI GINOSA
Viale IONIO s.n. – 74025 – Ginosa (Frazione Marina di Ginosa)
Tel.: 099-8277035 – Fax: 099-8271644
Sito web: www.bccmarinadiginosa.it
Registro delle Imprese della CCIAA di TARANTO n. 51687
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4704 - cod. ABI 08688.4
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A154745
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Capitale sociale e Riserve: € 13.859.867 al 31/12/2012.
CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
Con questa operazione la banca, a fronte di una garanzia ipotecaria, mette a disposizione del cliente, a tempo
determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad un
importo concordato.
Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il
credito concessogli e può, con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità della
linea di credito.
L’apertura di credito garantita da ipoteca può assumere la forma dell’apertura di credito fondiaria o ipotecaria.
In particolare, l’apertura di credito fondiaria è assistita da garanzia ipotecaria, normalmente di 1° grado, su immobili.
L’ammontare massimo dell’affidamento è pari all’80% del valore dei beni ipotecati, elevabile fino al 100% qualora
vengano prestate garanzie integrative (fideiussioni bancarie; polizze assicurative; ecc.). Preesistendo garanzie
ipotecarie, dal valore dei beni deve essere detratto il residuo del finanziamento precedentemente garantito.
L’apertura di credito ipotecaria è assistita da garanzia ipotecaria, non necessariamente di1° grado, su immobili.
La durata medio – lunga dell’operazione permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva ai
sensi del D.P.R. 29/09/1973, n. 601).
Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di
interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei
tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.
Apertura di credito a tasso fisso
Il tasso di interesse resta fisso per tutta la durata del contratto. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni
dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto,
della misura del tasso, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.
Apertura di credito a tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più
parametri di indicizzazione fissati nel contratto.
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente del tasso complessivo. Il tasso variabile è consigliabile a
chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato.
CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Ipotesi di calcolo:
Per un affidamento di: € 1.500,00
Durata del finanziamento (mesi): 3
T.A.E.G: 13,25%
Ipotesi di calcolo:
Per un affidamento di: € 30.000,00
Durata del finanziamento (mesi): 3
T.A.E.G: 13,25%
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IPOTECARIA
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la
prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
INTERESSI DEBITORI
Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido
APER.CRED.C/C IPOTECARIO SOCIO:
entro fido:
8,75%
T.A.E.: 9,04131%
APER.CRED.C/C IPOTECARIO NON SOCIO:
entro fido:
10%
T.A.E.: 10,38128%
APER.CRED.C/C IPOTECARIO SOCIO - BCE:
entro fido:
BCE (Attualmente pari a: 0,25%) + 7 punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a: 7,25%
T.A.E.: 7,4495%
APER.CRED.C/C IPOTECARIO NON SOCIO - BCE:
entro fido:
BCE (Attualmente pari a: 0,25%) + 8 punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a: 8,25%
T.A.E.: 8,50876%
Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido
APER.CRED.C/C IPOTECARIO SOCIO:
11,75%
T.A.E.: 12,27794%
APER.CRED.C/C IPOTECARIO NON SOCIO:
13%
T.A.E.: 13,64759%
APER.CRED.C/C IPOTECARIO SOCIO - BCE:
BCE (Attualmente pari a: 0,25%) + 10 punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a: 10,25%
T.A.E.: 10,65075%
APER.CRED.C/C IPOTECARIO NON SOCIO - BCE:
BCE (Attualmente pari a: 0,25%) + 11 punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a: 11,25%
T.A.E.: 11,73357%
Tasso annuo massimo per interessi di mora
Non previsto
Capitalizzazione
Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore al
trimestre e comunque all’atto dell’estinzione del rapporto.
Modalità di calcolo degli interessi
Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile
(365 giorni).
IMPORTI MASSIMI DI SPESA
Spese per istruttoria iniziale
Non previste
Spese per revisione periodica fido
Spese per attività di gestione e controllo
sconfinamento
Recupero spese postali invio documenti
Spese per copia documentazione
Non previste
dello Non previste
€ 6,00
€ 6,00
COMMISSIONI
Spesa
di
gestione
fido
(c.d.
commissione 1,60%
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onnicomprensiva)
APER.CRED.C/C IPOTECARIO
APER.CRED.C/C IPOTECARIO
APER.CRED.C/C IPOTECARIO
APER.CRED.C/C IPOTECARIO
Spesa
per
autorizzazione
sconfinamento
commissione di istruttoria veloce – CIV)
(c.d. €
SOCIO: 1,6%
NON SOCIO: 1,6%
SOCIO - BCE: 1,6%
NON SOCIO - BCE: 1,6%
20,00
APER.CRED.C/C IPOTECARIO SOCIO: €
150,00
APER.CRED.C/C IPOTECARIO NON SOCIO:
150,00
APER.CRED.C/C IPOTECARIO SOCIO - BCE:
150,00
APER.CRED.C/C IPOTECARIO NON SOCIO - BCE:
150,00
Massimo trimestrale,
determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto
commisurata ai costi sostenuti.
€
€
€
e
Casi in cui è svolta l’istruttoria veloce
•
pagamento titoli e effetti
•
esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento;
•
pagamento deleghe fiscali;
•
acquisto di strumenti finanziari;
•
ed ogni altro addebito consentito, previa
valutazione del personale preposto, dalla banca.
Esenzioni
La CIV non è dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo
per effettuare un pagamento nei confronti della banca.
Se il cliente riveste la qualifica di consumatore, la CIV non
è inoltre dovuta nel caso in cui lo sconfinamento, anche
derivante
da
più
addebiti,
non
supera
contemporaneamente:
•l’importo complessivo di 500 euro
•la durata di 7 giorni consecutivi.
Questa esenzione è applicata una sola volta per trimestre.
ALTRI ONERI
Al momento della stipula del contratto, il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi
Perizia tecnica
Adempimenti notarili1
Assicurazione immobile
L’immobile oggetto di ipoteca deve essere assicurato contro i rischi di incendio, scoppio di gas, caduta di fulmini per tutta
la durata del mutuo per il valore indicato in atto.
Imposta sostitutiva: 0,25% o 2,00% secondo la prescrizione di legge.
Imposte per iscrizione ipoteca: Ai sensi di legge.
Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e
commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente e al
servizio incassi e pagamenti.
Ultime rilevazioni Parametro di riferimento BCE
Data
Valore
13.11.2013
0,25%
08.05.2013
0,5%
1
In caso di erogazione per surrogazione ai sensi dell’art. 8 D.L. 31 gennaio 2007 n.7, convertito in legge, con modifiche, dall’art. 1 L.2 aprile 2007,
n. 40, il costo della perizia e le spese notarili sono a carico della Banca.
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11.07.2012
0,75%
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti
di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bccmarinadiginosa.it.
I tassi applicati non potranno comunque superare il tasso antiusura stabilito nel Tasso Effettivo Globale Medio
(TEGM) “aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il
limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali” (art. 2, comma 4 della L.n. 108/96).
PORTABILITA’, RECESSO E RECLAMI
Portabilità
Con la concessione di un’apertura di credito in conto corrente pe surrogazione la banca (nuova banca creditrice) eroga
al cliente un finanziamento necessario per l’estinzione del credito presso la banca originaria, cosiddetta “portabilità”
(art. 120-ter TUB e art. 40 bis del TUB). La banca originaria è tenuta, ricevendo la somma necessaria per l’estinzione,
a fornire quietanza di pagamento.
Pertanto nel caso in cui, per rimborsare l’apertura di credito in conto corrente, il cliente ottenga un nuovo
finanziamento da altra banca, non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni,
spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio ed il cliente può concordare
condizioni nuove rispetto a quelle dell’affidamento originario.
Recesso dal contratto
Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a modifiche delle condizioni economiche del
contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente
accettato dal cliente la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione di intende approvata se il cliente
non recede, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di
liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Se l’apertura di credito è concessa a tempo determinato, le parti hanno la facoltà di recedere per giusta causa, anche
con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo,
dall’apertura di credito a tempo determinato. A mero titolo esemplificativo, costituisce giusta causa di recesso per la
banca il verificarsi di una delle ipotesi indicate nell’art. 1186 cod. civ. (insolvenza del cliente; diminuzione, da parte di
questi, delle garanzie date; mancata concessione delle garanzie promesse) o il prodursi di eventi che incidano
negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la
restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto dovuto viene dato alle parti, con le medesime
modalità, un preavviso di 30 giorni.
Se l’apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento,
previo preavviso di 15 giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di
preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un
giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.
Il recesso sospende immediatamente l’utilizzazione del credito.
Indipendentemente dal fatto che l’apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha
diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi
maturati.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca in viale Ionio s.n., 74025 – Ginosa – fraz. Marina di Ginosa (TA),
oppure via e-mail: [email protected], che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
•
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
•
Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una
procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma,
Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
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IPOTECARIA
Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il
presente servizio, rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa
domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare
il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche
successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal
Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
LEGENDA
Tasso di interesse
debitore
Periodicità
di
capitalizzazione
degli interessi
Tasso di interesse
di mora
Parametro
di
indicizzazione
Spesa di gestione
fido
(c.d.
commissione
onnicomprensiva)
Spesa
per
autorizzazione
sconfinamento (c.d.
commissione
di
istruttoria veloce)
Indicatore Sintetico
di Costo (ISC)
(tasso
globale
TEGM
effettivo
medio)
Istruttoria
Valuta
Imposta sostitutiva
Spesa
per
autorizzazione
sconfinamento
(c.d. commissione
di istruttoria veloce
–
CIV)
Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a
quest’ultimo dalla Banca stessa.
Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo
ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa
periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui
dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto
corrente per qualsiasi motivo.
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di
interesse.
La spesa di gestione fido (c.d. commissione onnicomprensiva) è calcolata in percentuale in
base all’importo messo a disposizione ed alla durata dell’affidamento stesso. La commissione
ha durata pari a quella dell’affidamento e viene liquidata ed addebitata con cadenza
trimestrale
(trimestre
solare
Gennaio/Marzo,
Aprile/Giugno,
Luglio/Settembre,
Ottobre/Dicembre).
La spesa per autorizzazione sconfinamento (c.d. commissione di istruttoria veloce) è
determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi sostenuti dalla
Banca. È addebitata con cadenza trimestrale (trimestre solare Gennaio/Marzo, Aprile/Giugno,
Luglio/Settembre, Ottobre/Dicembre) ed è dovuta per ogni sconfinamento concesso nel
periodo in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.
Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull’ammontare del
prestito concesso.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come
previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi
vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto
corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario
non sia superiore.
analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione
dell’affidamento.
Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Imposta pari allo 0,25% della somma che la Banca mette a disposizione, ad eccezione delle
aperture
di
credito
concesse
a
persone
fisiche
e
destinate
all’acquisito/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa,
per le quali l’imposta sostitutiva è pari al 2% della stessa somma.
La CIV, addebitata su base trimestrale, si applica – nelle misure e con le modalità qui indicate
– a condizione che, nell’arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti,
sconfinamenti rispetto al limite dell’affidamento concesso o incrementi di sconfinamenti
preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata.
La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure
interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un’istruttoria veloce.
Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non vengono applicati né la commissione di
istruttoria veloce né il tasso debitore.
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