FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di MARINA DI GINOSA Viale IONIO s.n. – 74025 – Ginosa (Frazione Marina di Ginosa) Tel.: 099-8277035 – Fax: 099-8271644 Sito web: www.bccmarinadiginosa.it Registro delle Imprese della CCIAA di TARANTO n. 51687 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4704 - cod. ABI 08688.4 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A154745 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Capitale sociale e Riserve: € 13.859.867 al 31/12/2012. CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Con questa operazione la banca, a fronte di una garanzia ipotecaria, mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad un importo concordato. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concessogli e può, con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità della linea di credito. L’apertura di credito garantita da ipoteca può assumere la forma dell’apertura di credito fondiaria o ipotecaria. In particolare, l’apertura di credito fondiaria è assistita da garanzia ipotecaria, normalmente di 1° grado, su immobili. L’ammontare massimo dell’affidamento è pari all’80% del valore dei beni ipotecati, elevabile fino al 100% qualora vengano prestate garanzie integrative (fideiussioni bancarie; polizze assicurative; ecc.). Preesistendo garanzie ipotecarie, dal valore dei beni deve essere detratto il residuo del finanziamento precedentemente garantito. L’apertura di credito ipotecaria è assistita da garanzia ipotecaria, non necessariamente di1° grado, su immobili. La durata medio – lunga dell’operazione permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva ai sensi del D.P.R. 29/09/1973, n. 601). Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale. Apertura di credito a tasso fisso Il tasso di interesse resta fisso per tutta la durata del contratto. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. Apertura di credito a tasso variabile Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto. Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente del tasso complessivo. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato. CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 1.500,00 Durata del finanziamento (mesi): 3 T.A.E.G: 13,25% Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 30.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3 T.A.E.G: 13,25% FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 08/05/2014 (ZF/000001649) Pagina 1 di 5 FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. INTERESSI DEBITORI Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido APER.CRED.C/C IPOTECARIO SOCIO: entro fido: 8,75% T.A.E.: 9,04131% APER.CRED.C/C IPOTECARIO NON SOCIO: entro fido: 10% T.A.E.: 10,38128% APER.CRED.C/C IPOTECARIO SOCIO - BCE: entro fido: BCE (Attualmente pari a: 0,25%) + 7 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 7,25% T.A.E.: 7,4495% APER.CRED.C/C IPOTECARIO NON SOCIO - BCE: entro fido: BCE (Attualmente pari a: 0,25%) + 8 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 8,25% T.A.E.: 8,50876% Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido APER.CRED.C/C IPOTECARIO SOCIO: 11,75% T.A.E.: 12,27794% APER.CRED.C/C IPOTECARIO NON SOCIO: 13% T.A.E.: 13,64759% APER.CRED.C/C IPOTECARIO SOCIO - BCE: BCE (Attualmente pari a: 0,25%) + 10 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 10,25% T.A.E.: 10,65075% APER.CRED.C/C IPOTECARIO NON SOCIO - BCE: BCE (Attualmente pari a: 0,25%) + 11 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 11,25% T.A.E.: 11,73357% Tasso annuo massimo per interessi di mora Non previsto Capitalizzazione Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore al trimestre e comunque all’atto dell’estinzione del rapporto. Modalità di calcolo degli interessi Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile (365 giorni). IMPORTI MASSIMI DI SPESA Spese per istruttoria iniziale Non previste Spese per revisione periodica fido Spese per attività di gestione e controllo sconfinamento Recupero spese postali invio documenti Spese per copia documentazione Non previste dello Non previste € 6,00 € 6,00 COMMISSIONI Spesa di gestione fido (c.d. commissione 1,60% FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 08/05/2014 (ZF/000001649) Pagina 2 di 5 FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA onnicomprensiva) APER.CRED.C/C IPOTECARIO APER.CRED.C/C IPOTECARIO APER.CRED.C/C IPOTECARIO APER.CRED.C/C IPOTECARIO Spesa per autorizzazione sconfinamento commissione di istruttoria veloce – CIV) (c.d. € SOCIO: 1,6% NON SOCIO: 1,6% SOCIO - BCE: 1,6% NON SOCIO - BCE: 1,6% 20,00 APER.CRED.C/C IPOTECARIO SOCIO: € 150,00 APER.CRED.C/C IPOTECARIO NON SOCIO: 150,00 APER.CRED.C/C IPOTECARIO SOCIO - BCE: 150,00 APER.CRED.C/C IPOTECARIO NON SOCIO - BCE: 150,00 Massimo trimestrale, determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto commisurata ai costi sostenuti. € € € e Casi in cui è svolta l’istruttoria veloce • pagamento titoli e effetti • esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento; • pagamento deleghe fiscali; • acquisto di strumenti finanziari; • ed ogni altro addebito consentito, previa valutazione del personale preposto, dalla banca. Esenzioni La CIV non è dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca. Se il cliente riveste la qualifica di consumatore, la CIV non è inoltre dovuta nel caso in cui lo sconfinamento, anche derivante da più addebiti, non supera contemporaneamente: •l’importo complessivo di 500 euro •la durata di 7 giorni consecutivi. Questa esenzione è applicata una sola volta per trimestre. ALTRI ONERI Al momento della stipula del contratto, il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi Perizia tecnica Adempimenti notarili1 Assicurazione immobile L’immobile oggetto di ipoteca deve essere assicurato contro i rischi di incendio, scoppio di gas, caduta di fulmini per tutta la durata del mutuo per il valore indicato in atto. Imposta sostitutiva: 0,25% o 2,00% secondo la prescrizione di legge. Imposte per iscrizione ipoteca: Ai sensi di legge. Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente e al servizio incassi e pagamenti. Ultime rilevazioni Parametro di riferimento BCE Data Valore 13.11.2013 0,25% 08.05.2013 0,5% 1 In caso di erogazione per surrogazione ai sensi dell’art. 8 D.L. 31 gennaio 2007 n.7, convertito in legge, con modifiche, dall’art. 1 L.2 aprile 2007, n. 40, il costo della perizia e le spese notarili sono a carico della Banca. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 08/05/2014 (ZF/000001649) Pagina 3 di 5 FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA 11.07.2012 0,75% Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bccmarinadiginosa.it. I tassi applicati non potranno comunque superare il tasso antiusura stabilito nel Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) “aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali” (art. 2, comma 4 della L.n. 108/96). PORTABILITA’, RECESSO E RECLAMI Portabilità Con la concessione di un’apertura di credito in conto corrente pe surrogazione la banca (nuova banca creditrice) eroga al cliente un finanziamento necessario per l’estinzione del credito presso la banca originaria, cosiddetta “portabilità” (art. 120-ter TUB e art. 40 bis del TUB). La banca originaria è tenuta, ricevendo la somma necessaria per l’estinzione, a fornire quietanza di pagamento. Pertanto nel caso in cui, per rimborsare l’apertura di credito in conto corrente, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da altra banca, non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio ed il cliente può concordare condizioni nuove rispetto a quelle dell’affidamento originario. Recesso dal contratto Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a modifiche delle condizioni economiche del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione di intende approvata se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Se l’apertura di credito è concessa a tempo determinato, le parti hanno la facoltà di recedere per giusta causa, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall’apertura di credito a tempo determinato. A mero titolo esemplificativo, costituisce giusta causa di recesso per la banca il verificarsi di una delle ipotesi indicate nell’art. 1186 cod. civ. (insolvenza del cliente; diminuzione, da parte di questi, delle garanzie date; mancata concessione delle garanzie promesse) o il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto dovuto viene dato alle parti, con le medesime modalità, un preavviso di 30 giorni. Se l’apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso di 15 giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso. Il recesso sospende immediatamente l’utilizzazione del credito. Indipendentemente dal fatto che l’apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta del cliente. Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca in viale Ionio s.n., 74025 – Ginosa – fraz. Marina di Ginosa (TA), oppure via e-mail: [email protected], che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: • Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; • Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 08/05/2014 (ZF/000001649) Pagina 4 di 5 FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. LEGENDA Tasso di interesse debitore Periodicità di capitalizzazione degli interessi Tasso di interesse di mora Parametro di indicizzazione Spesa di gestione fido (c.d. commissione onnicomprensiva) Spesa per autorizzazione sconfinamento (c.d. commissione di istruttoria veloce) Indicatore Sintetico di Costo (ISC) (tasso globale TEGM effettivo medio) Istruttoria Valuta Imposta sostitutiva Spesa per autorizzazione sconfinamento (c.d. commissione di istruttoria veloce – CIV) Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa. Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo. Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. La spesa di gestione fido (c.d. commissione onnicomprensiva) è calcolata in percentuale in base all’importo messo a disposizione ed alla durata dell’affidamento stesso. La commissione ha durata pari a quella dell’affidamento e viene liquidata ed addebitata con cadenza trimestrale (trimestre solare Gennaio/Marzo, Aprile/Giugno, Luglio/Settembre, Ottobre/Dicembre). La spesa per autorizzazione sconfinamento (c.d. commissione di istruttoria veloce) è determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi sostenuti dalla Banca. È addebitata con cadenza trimestrale (trimestre solare Gennaio/Marzo, Aprile/Giugno, Luglio/Settembre, Ottobre/Dicembre) ed è dovuta per ogni sconfinamento concesso nel periodo in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido. Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull’ammontare del prestito concesso. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell’affidamento. Data di inizio di decorrenza degli interessi. Imposta pari allo 0,25% della somma che la Banca mette a disposizione, ad eccezione delle aperture di credito concesse a persone fisiche e destinate all’acquisito/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa, per le quali l’imposta sostitutiva è pari al 2% della stessa somma. La CIV, addebitata su base trimestrale, si applica – nelle misure e con le modalità qui indicate – a condizione che, nell’arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti rispetto al limite dell’affidamento concesso o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata. La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un’istruttoria veloce. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non vengono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso debitore. 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