LETTERE Daniela Fiorino ([email protected]) Dirigenti e contratto a termine lettere Vorrei sapere, anche in relazione ai recenti interventi legislativi in materia, come viene disciplinato il rapporto di lavoro a termine per i dirigenti. F.D. - Bari 46 LUGLIO/AGOSTO 2014 La legge ha sempre disciplinato in modo specifico il lavoro a tempo determinato per i dirigenti, tant’è che i contratti a termine stipulati con i dirigenti non sono computabili ai fini della percentuale di contingentamento (20%) introdotta dal Jobs Act, né ad essi si applicavano le previsioni contenute nella Riforma del mercato del lavoro (legge 92 del 28 giugno 2012 e successive modifiche). La disposizione legislativa riguardante il contratto a termine con il personale dirigente è contenuta nel comma 4 dell’art. 10 del decreto legislativo 368/2001, che legittima la sua stipulazione in ogni caso, anche in completa assenza delle ragioni giustificatrici di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Inoltre, la durata massima del contratto a termine non è pari a 36 mesi, come previsto per gli altri lavoratori, ma è fissato in cinque anni e il contratto può essere prorogato più volte nei limiti di tale durata massima (circolare del ministero del Lavoro n. 5 del 14 dicembre 2001), anche senza soluzione di continuità rispetto al precedente. La proroga non è vincolata a ragioni oggettive e può riferirsi ad attività diversa da quella prevista dal contratto originario. Nel caso di stipula di un contratto di durata superiore a tre anni, è data facoltà al dirigente di dimettersi, con l’osservanza del preavviso (art. 2118 del codice civile), in qualsiasi momento trascorsi tre anni dalla stipula del contratto, a nulla rilevando a que- sto fine le eventuali proroghe. Il datore di lavoro rimane invece vincolato per tutta la durata pattuita nel contratto. Naturalmente, per entrambe le parti vale costantemente quanto previsto dall’art. 2119 del codice civile in merito alla risoluzione del rapporto per giusta causa. La legge non prevede nulla nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua oltre la scadenza pattuita. Conseguentemente, se si dovesse verificare questa eventualità, rifacendosi ai principi generali della contrattualistica, andrebbe analizzata la volontà delle parti per capire se essi hanno inteso prorogare il contratto o trasformarlo a tempo indeterminato. La prosecuzione del rapporto oltre il termine massimo dei 5 anni comporta la trasformazione del contratto di lavoro in contratto a tempo indeterminato. Infine, i ccnl dei settori rappresentati da Manageritalia prevedono la possibilità di pattuire delle agevolazioni contributive in caso di assunzione di dirigenti con contratto a termine (temporary manager). Si tratta della medesima agevolazione stabilita per favorire l’assunzione di giovani dirigenti (dpn), ma è limitata a un periodo corrispondente al 50% della durata del contratto a termine, fino a un massimo di 12 mesi, e prescinde dall’età anagrafica del dirigente. L’agevolazione si riferisce ai soli contributi dovuti al Fondo Mario Negri e all’Associazione Antonio Pastore e, oltre alla temporaneità, ha le seguenti caratteristiche: € 8.800 di minor accantonamento previdenziale annuo; un risparmio annuo sul costo aziendale pari a circa € 9.200; una retribuzione netta superiore di circa il 6% rispetto a quella del dirigente assunto con contribuzione ordinaria.
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