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Regolamento accesso pubblicità Celiachia Notizie e Guida AFC
Rev. 01 – 08/05/2014
REGOLAMENTO ACCESSO PUBBLICITA’
CELIACHIA NOTIZIE E GUIDA AFC
Le norme in esso contenute vanno intese non come una limitazione al contenuto del messaggio
pubblicitario, ma come un ulteriore servizio al celiaco nel garantire l’idoneità di alimenti e servizi
pubblicizzati.
1. Pubblicità di prodotti alimentari/linee di prodotti confezionati
1.1. se alimenti confezionati sostitutivi di prodotti tradizionalmente contenenti glutine (pane,
pasta, biscotti, torte, prodotti da forno dolci e salati, mix per dolci, ecc.): sono ammesse
pubblicità di prodotti che abbiano completato l'iter di legge previsto dal Decreto 111/92. Si
intende, più precisamente, che l'azienda disponga del documento del Ministero della Salute di
approvazione del/i prodotto/i come “dietetico senza glutine”.
1.2. se alimenti di consumo corrente di categorie “a rischio” (alimenti trasformati, come salumi,
gelati, ecc.): sono ammesse pubblicità di prodotti che riportino sulla confezione la dicitura “senza
glutine” ai sensi del Regolamento CE 41/2009
1.3. se alimenti naturalmente senza glutine o “permessi” (olio, formaggi, succhi senza aggiunta di
altri ingredienti, ecc.): sono vietate pubblicità che lascino intendere che solo quello specifico
prodotto è senza glutine/ permesso al celiaco, invece che l’intera categoria. Parimenti dicasi per
quanto riguarda la pubblicità di prodotti cosmetici e per il corpo1.
1.4. se prodotti presenti nell’edizione corrente del Prontuario AIC degli Alimenti: qualora si
volesse esplicitare questa caratteristica è possibile la sola dicitura “Prodotto/i presente/i nel
Prontuario AIC degli Alimenti edizione corrente”.
1.5. Aziende produttrici/commercializzatrici di prodotti senza glutine: saranno ammesse solo le
pubblicità di quelle inserite nel Registro Dietetici del Ministero della Salute e/o nel Prontuario
AIC degli alimenti edizione corrente. Inoltre i prodotti di libero consumo (non dietetici), qualora
non presenti nel Prontuario AIC degli alimenti edizione corrente, saranno pubblicizzati solo a
seguito di invio, da parte del committente della pubblicità, delle relative etichette riportanti il
claim senza glutine ai sensi del Reg. 41/2009.
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in quanto la celiachia è un'intolleranza alimentare che ha come organo bersaglio l'intestino tenue e la presenza di glutine in
cosmetici, detergenti, o altri prodotti che possano venire a contatto con la pelle o le mucose, come anche quelle della bocca,
non comporta alcun rischio per i celiaci
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2. Esercizi commerciali: negozi specializzati, farmacie, supermercati
2.1 La promozione di servizi di catering per feste e/o eventi sarà ammessa solo per le attività
inserite nel network AFC.
2.2. Non saranno pubblicate immagini (anche all’interno di un elemento grafico complesso: es.
il nome dell’esercizio stesso) che riprendano il logo della Spiga Barrata di proprietà di Spiga
Barrata Service srl. Non sarà possibile promuovere siti Internet di esercizi commerciali all’interno
dei quali, dopo verifica, si sia riscontrata la presenza di immagine (anche all’interno di un
elemento grafico complesso: es. il nome dell’esercizio stesso) che riprendano il logo della Spiga
Barrata.
2.3. Nel caso di farmacie o rivenditori di prodotti senza glutine, è ammessa nella pubblicità
l’utilizzo di diciture quali “fresco”, “artigianale” e similari.
Fatta salva la piena assunzione di responsabilità di quanto dichiarato da parte del committente,
si precisa a questo riguardo che l’editore si riserva di pubblicare sui suoi canali divulgativi
(pubblicazioni cartacee, sito internet, social network, ecc.…) il suggerimento di consumare tali
alimenti solo “se prodotti in laboratori in regola con le norme locali oppure aderenti al progetto
sperimentale AIC Laboratori artigianali”.
2.4. Nel caso l’esercizio voglia pubblicizzare la vendita di test di autodiagnosi o diagnosi rapida
per la celiachia, l’eventuale pubblicazione sarà a totale discrezione di AIC, che potrà anche
inserire sotto o a fianco della pubblicità, diciture esplicative che ricordino la procedura di
diagnosi ufficiale e invitino al consulto presso un medico di uno dei centri diagnostici ufficiali.
2.5. Non sono pubblicizzabili corsi di cucina/ corsi di barman/ corsi sulla produzione di alimenti
senza glutine se non direttamente verificabili da AIC.
3. Esercizi della ristorazione e/o della ricettività e laboratori artigianali
3.1. Sono ammessi unicamente esercizi aderenti al progetto Alimentazione Fuori Casa di AIC.
Per i laboratori artigianali (panetterie, pasticcerie, pastifici, gastronomie, rosticcerie, pizzerie
di solo asporto), va verificato se il progetto è attivo nella regione di appartenenza.
3.2. Non saranno pubblicate immagini (anche all’interno di un elemento grafico complesso: es.
il nome dell’esercizio stesso) che riprendano il logo della Spiga Barrata di proprietà di Spiga
Barrata Service srl. Non sarà possibile promuovere siti Internet di esercizi commerciali all’interno
dei quali, dopo verifica, si sia riscontrata la presenza di immagine (anche all’interno di un
elemento grafico complesso: es. il nome dell’esercizio stesso) che riprendano il logo della Spiga
Barrata.
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3.3. Non sono pubblicizzabili corsi di cucina/ corsi di barman/ corsi sulla produzione di alimenti
senza glutine se non direttamente verificabili da AIC.
3.4. E’ ammessa pubblicità per locali della ristorazione o ricettività (alberghi, ristoranti, villaggi,
ecc.) ubicati fuori del territorio italiano solo se presenti nelle liste ufficiali riconosciute dalle
Associazioni Celiachia del paese di riferimento.
Le pubblicità di locali all’estero saranno accompagnate da un disclaimer del tipo “AIC declina ogni
responsabilità relativamente alle strutture aderenti ai programmi dedicati alla ristorazione fuori
casa di altre Associazioni Celiachia estere. Usufruire del servizio di queste strutture è lasciato alla
libera scelta personale del celiaco”.
4. Norme generali
4.1. Non sono accettate pubblicità di agenzie viaggi.
4.2. È tassativamente vietato qualsiasi utilizzo (per esempio: su menù, siti web, cartelli, poster,
depliant pubblicitari, biglietti da visita, ecc.) del logo della Spiga Barrata a esclusione del logo
AFC per esercizi della ristorazione/ricettività/laboratori artigianali aderenti all’AFC o di
prodotti confezionati regolarmente licenziatari dello stesso.
4.2.1. L'Azienda che ha in concessione il marchio Spiga Barrata da parte di AIC per tutte o parte
delle proprie referenze e che intende pubblicizzare tutti o parte dei propri prodotti PUÒ riportare
il logo Spiga Barrata nella pubblicità purché il Marchio sia associato esclusivamente ai prodotti
licenziatari. Il Marchio può essere associato al nome / logo aziendale o al nome / logo di linea di
prodotti esclusivamente se tutti i prodotti dell’azienda/ della linea risultano licenziatari del
Marchio Spiga Barrata.
4.2.2. L'Azienda che ha in concessione il marchio Spiga Barrata da parte di altra Associazione
Celiachia estera per tutte o parte delle proprie referenze e che intende pubblicizzare tutti o parte
dei propri prodotti:
a) PUÒ riportare immagini in cui sia visibile la presenza di tale marchio Spiga Barrata in etichetta
con asterisco che rimandi ad una frase, riportata in calce all'immagine, da cui si evinca che il
marchio è concesso da un'Associazione straniera;
b) NON può riportare il logo Spiga Barrata concesso da altra Associazione estrapolato
dall'etichetta dei prodotti.
4.3. L'Azienda che ha tutte o parte delle proprie referenze in Prontuario e che intende
pubblicizzare tutti o parte dei propri prodotti PUÒ riportare indicazione del tipo “(prodotto/i in)
Prontuario AIC degli Alimenti edizione corrente” nella pubblicità purché la dicitura sia associata
esclusivamente ai prodotti effettivamente presenti in Prontuario. La dicitura può essere
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associata al nome / logo aziendale o al nome / logo di linea di prodotti esclusivamente se tutti i
prodotti dell’azienda/ della linea risultano nell’edizione corrente del Prontuario.
4.4. Non è ammessa pubblicità che preveda coupon di raccolta dati anagrafici. Non è ammessa
pubblicità di prodotti specificamente formulati per celiaci (presenti in Registro Nazionale degli
Alimenti senza glutine) che preveda la raccolta a punti con premi/estrazione di premi di
qualsiasi natura.
Sono, invece, ammessi:
 sconti e promozioni effettuati in sede di acquisto dall’esercizio commerciale;
 sconti e promozioni effettuati dall’azienda produttrice, direttamente sulla confezione;
 omaggio di un prodotto dietetico con l’acquisto di un altro prodotto per celiaci;
 omaggio di un quantitativo di prodotto (es. 30% in più) nella confezione venduta allo
stesso prezzo.
4.5. Non è ammessa pubblicità di prodotti dietetici erogati dal SSN che preveda diciture del tipo
“per tutti” e similari. Non sono ammessi, cioè, tutti quei messaggi che, anche se non formulati
con l’intenzione di veicolare il messaggio del “dietetico senza glutine sano e buono per tutti”,
intesi come la generalità dei consumatori, possano essere comunque interpretati in questo
senso.
Esempi di diciture NON ammesse:
 buono per tutti
 sano per tutti
 anche per chi non è intollerante al glutine/celiaco
 non solo per celiaci/intolleranti al glutine
 adatto a tutta la famiglia/ per tutta la famiglia
 adatto alle esigenze di tutti
 per chi è intollerante al glutine e per chi vuole un’alimentazione sana ed equilibrata
 per chi è intollerante al glutine o per chi desidera escluderlo dalla propria dieta
4.6. Per l’inserimento di pagine pubblicitarie con prodotti per i quali è stata avviata la pratica di
notifica al Ministero o per la concessione del marchio Spiga Barrata, ma che non hanno concluso
l’iter al momento della stampa della Guida, le inserzioni saranno pubblicate con la scritta:
- “Prodotto non inserito nel Registro Nazionale degli Alimenti sg, iter di notifica ancora in corso”
- “Prodotto non inserito nell'elenco Spiga Barrata, iter ancora in corso”
Per i prodotti dietetici in attesa di completamento dell’iter di notifica è necessario presentare, in
fase di richiesta, la lettera di avvio della prassi ministeriale completa dei bollettini di versamento
al Ministero.
4.7. La dicitura "naturalmente senza glutine" (riferita sia a prodotti finiti sia a ingredienti dei
prodotti) è ammessa per i soli alimenti che non contengono ingredienti di derivazione da cereali
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contenenti glutine (frumento, orzo, segale, farro, spelta, criticale, avena) e non sono trasformati.
Esempi: riso in chicchi, frutta e verdura non lavorate, ecc.
Per i prodotti senza glutine trasformati (esempi: farina, pasta, gelati, ecc.) si può utilizzare la
scritta "privo di glutine", "senza glutine" o, se si vuole utilizzare l'avverbio "naturalmente", si può
riportare dicitura del tipo: "con ingredienti/materie prime naturalmente senza/ privi di glutine".
4.8. Tutti i testi riportati nelle pubblicità devono rispettare la normativa cogente, in particolare il
Regolamento (UE) N. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai
consumatori, e il Regolamento (CE) N. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla
salute fornite sui prodotti alimentari, che disciplinano qualsiasi affermazione riguardante il
prodotto alimentare e il suo consumo, sia che figuri sull’etichetta, sia che sia impiegata a fini
pubblicitari o commerciali. In particolare, non potranno essere riportati nella pubblicità claim
che risultino ingannevoli e saranno accettati claim sulla salute o nutrizionali esclusivamente se
approvati EFSA ai sensi del Reg. 1924/2006.
AIC si riserva comunque la definitiva approvazione dell'immagine pubblicitaria, a
suo insindacabile giudizio.
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