Assenze per ragioni di famiglia Assunzione/licenziamento ■ Tre giornate in caso di decesso nella famiglia del lavoratore (moglie e figli conviventi); ■ due giornate a salario pieno in caso di decesso di fratelli, sorelle, genitori e suo-ceri; ■ una giornata in caso di matrimonio del lavoratore; ■ una giornata per la nascita di un figlio; ■ una giornata per il trasloco; ■ una giornata per la visita di reclutamento. Durante il periodo di prova di 2 mesi, 1 settimana per la fine di una settimana civile. Se il rapporto di lavoro è durato meno di un anno, 2 settimane per la fine di una settimana civile. Dal 7° anno di lavoro, 2 mesi per la fine di un mese civile. Se il rapporto di lavoro è durato più di un anno, 1 mese per la fine di un mese civile. Dal 10° anno di lavoro 3 mesi per la fine di un mese civile. Previdenza professionale (LPP - 2o pilastro) Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute: Ogni lavoratore deve essere assicurato per la previdenza professionale. Il salario assicurato è calcolato come segue: salario mensile x 13 mesi. Il datore di lavoro deve consegnare ad ogni operaio un certificato di assicurazione ogni anno. ■ AVS/AI/IPG: 5,15% sul salario e indennità (esclusi assegni e trasferte). ■ SUVA non prof.: 2.52% del salario AVS (tasso indicativo) ■ Assicurazione disoccupazione: 1.1% del salario AVS lordo. ■ Contributo professionale 1% ■ LPP in base all’età e al salario Chi contattare in caso di disoccupazione? Il nostro sindacato gestisce la cassa di disoccupazione più grande della Svizzera. In caso di disoccupazione o per richiedere informazioni relative all’assicurazione contro la disoccupazione contatta senza indugio la nostra cassa. Pittura Riassunto delle principali condizioni di lavoro nel cantone Ticino a partire dal 1° aprile 2014 I segretariati Unia nel Ticino si trovano a: Bellinzona, viale Stazione 33, 6500 Bellinzona, 091 821 10 40 Biasca, via Franscini 14, 6710 Biasca, 091 862 12 44 Chiasso, via Bossi 12, 6830 Chiasso, 091 682 92 02 Manno, L’Uovo di Manno, 6928 Manno, 091 611 17 11 Locarno, via della Posta 8, 6602 Locarno, 091 735 35 80 Lugano, via Canonica 3, 6900 Lugano, 091 910 50 70 Massagno, via Genzana 2, 6900 Lugano, 091 961 83 83 Mendrisio, via al Gas 8, 6850 Mendrisio, 091 640 64 30 Salari minimi validi dal 1. aprile 2014 Qualifica Salario minimo Capi operai Fr. 71.149.-- all'anno Fr. 5.473.-- al mese Lavoratori qualificati con certificato di capacità Tredicesima mensilità Fr. 55.107.-- all'anno Fr. 4.239.-- al mese Fr. 51.285.-- all'anno Fr. 3.945.-- al mese Giovani lavoratori con certificato di capacità ■ nel 1° anno dopo la fine del tirocinio ■ nel 2° anno dopo la fine del tirocinio ■ nel 3° anno dopo la fine del tirocinio Fr. 4.045.-- al mese Fr. 4.280.-- al mese Fr. 4.544.-- al mese Apprendisti ■ nel 1° anno di tirocinio ■ nel 2° anno di tirocinio ■ nel 3° anno di tirocinio Fr. 870.-- al mese Fr. 1.040.-- al mese Fr. 1.585.-- al mese ■ L'apprendista che ha terminato il tirocinio e che attende di presentarsi agli esami di fine ■ ■ Dopo il compimento del 50° e fino al 20° anno d'età, 27giorni. Fr. 57.512.-- all'anno Fr. 4.421.-- al mese Lavoratori estranei al ramo ■ I lavoratori, il cui rapporto di lavoro ha avuto una durata superiore ad un anno, riceveranno gratuitamente ogni anno dal datore di lavoro due tute da lavoro. Orario di lavoro settimanale Lavoratori ausiliari Per i lavoratori estranei al ramo (senza esperienza professionale) trascorsi 24 mesi di attività in questa classe salariale avviene la promozione nella categoria “lavoratori ausiliari” Tute da lavoro Fr. 62.140.-- all'anno Fr. 4.780.-- al mese Lavoratori qualificati senza certificato di capacità Per i “lavoratori ausiliari” trascorsi 24 mesi di attività in questa classe salariale avviene la promozione nella categoria “lavoratori qualificati senza certificato di capacità” Vacanze ■ Per i lavoratori di età compresa tra i 20 e 50 anni compiuti 22 giorni. tirocinio, sarà retribuito in ragione di un salario di Fr. 1.755.-- mensili. L'apprendista che non ha superato gli esami di fine tirocinio e che intende ripresentarsi agli esami entro un anno, sarà retribuito in ragione di un salario minimo di Fr. 2.895.-mensili (se non va a scuola e/o frequenta i corsi d’introduzione) L'apprendista che non ha superato gli esami di fine tirocinio e che intende ripresentarsi agli esami entro un anno (rinnovo del contratto di tirocinio), sarà retribuito in ragione di un salario di Fr. 2.090.-- mensili (se va a scuola e/o frequenta i corsi d’introduzione) Aumenti salariali 2014 Le parti contraenti non hanno trovato un accordo sugli adeguamenti salariali 2014 La durata settimanale media del lavoro, ripartita su 5 giorni, è di 40 ore. La tredicesima è calcolata in ragione di 3/12 del salario mensile del primo trimestre dell'anno e di 9/12 per il resto del periodo dell'anno. Si ha diritto alla tredicesima a partire dal secondo mese di attività. Indennità d'intemperie Il lavoratore ha diritto a ricevere l'80% del salario per tutte le ore di lavoro perse a causa di intemperie. Il pagamento di queste ore deve essere effettuato dal datore di lavoro con il normale pagamento del salario. Assicurazione contro le malattie ■ Il lavoratore malato ha diritto ad Conformemente alla Legge cantonale Fr. 200.-- al mese per ogni figlio fino al compimento del 16° anno di età e fr. 250.-- dai 16 ai 25 anni se apprendisti o agli studi. un'indennità giornaliera pari al 90% del salario a partire dal 1. giorno di malattia. ■ Il premio per quest’ assicurazione è diviso a metà tra datore di lavoro e lavoratore. Indennità di trasferta ■ In caso di differimento di copertura Assegni per figli ■ Oltre 12 km dalla sede della ditta viene corrisposta un'indennità di Fr. 17.-- al giorno per il pranzo. ■ Per l'uso dell'autovettura cts 60 al km, della motocicletta cts 35 al km e del ciclo-motore cts 15 al km. Coefficente Rimane invariato rispetto al precedente (2262) (massimo 14 giorni), la differenza di premio è ripartita nella misura del 60% a favore del datore di lavoro e del 40% a favore del lavoratore. Assicurazione contro gli infortuni In caso d'infortunio il lavoratore ha diritto a ricevere un'indennità pari al 90% del salario a partire dal 1° giorno di incapacità lavorativa. Il datore di lavoro assicura la parte di salario non coperta dalle indennità dell'INSAI. Il premio per il 10% di differenza salariale è a carico del lavoratore.
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