Pittura 2014

Assenze per ragioni di famiglia
Assunzione/licenziamento
■ Tre giornate in caso di decesso nella
famiglia del lavoratore (moglie e figli
conviventi);
■ due giornate a salario pieno in caso
di decesso di fratelli, sorelle, genitori
e suo-ceri;
■ una giornata in caso di matrimonio
del lavoratore;
■ una giornata per la nascita di un
figlio;
■ una giornata per il trasloco;
■ una giornata per la visita di
reclutamento.
Durante il periodo di prova di 2 mesi, 1
settimana per la fine di una settimana
civile.
Se il rapporto di lavoro è durato meno di
un anno, 2 settimane per la fine di una
settimana civile.
Dal 7° anno di lavoro, 2 mesi per la fine di
un mese civile.
Se il rapporto di lavoro è durato più di un
anno, 1 mese per la fine di un mese civile.
Dal 10° anno di lavoro 3 mesi per la fine di
un mese civile.
Previdenza professionale
(LPP - 2o pilastro)
Tutti i lavoratori sono
assoggettati alle seguenti
trattenute:
Ogni lavoratore deve essere assicurato
per la previdenza professionale.
Il salario assicurato è calcolato come
segue: salario mensile x 13 mesi.
Il datore di lavoro deve consegnare ad
ogni
operaio
un
certificato
di
assicurazione ogni anno.
■ AVS/AI/IPG: 5,15% sul salario e
indennità (esclusi assegni e trasferte).
■ SUVA non prof.: 2.52% del salario AVS
(tasso indicativo)
■ Assicurazione disoccupazione: 1.1%
del salario AVS lordo.
■ Contributo professionale 1%
■ LPP in base all’età e al salario
Chi contattare in caso di disoccupazione?
Il nostro sindacato gestisce la cassa di disoccupazione più grande della Svizzera.
In caso di disoccupazione o per richiedere informazioni relative all’assicurazione
contro la disoccupazione contatta senza indugio la nostra cassa.
Pittura
Riassunto delle principali
condizioni di lavoro nel
cantone Ticino a partire dal
1° aprile 2014
I segretariati Unia nel Ticino si trovano a:
Bellinzona, viale Stazione 33, 6500 Bellinzona, 091 821 10 40
Biasca, via Franscini 14, 6710 Biasca, 091 862 12 44
Chiasso, via Bossi 12, 6830 Chiasso, 091 682 92 02
Manno, L’Uovo di Manno, 6928 Manno, 091 611 17 11
Locarno, via della Posta 8, 6602 Locarno, 091 735 35 80
Lugano, via Canonica 3, 6900 Lugano, 091 910 50 70
Massagno, via Genzana 2, 6900 Lugano, 091 961 83 83
Mendrisio, via al Gas 8, 6850 Mendrisio, 091 640 64 30
Salari minimi validi dal 1. aprile 2014
Qualifica
Salario minimo
Capi operai
Fr. 71.149.-- all'anno
Fr. 5.473.-- al mese
Lavoratori qualificati con certificato di capacità
Tredicesima mensilità
Fr. 55.107.-- all'anno
Fr. 4.239.-- al mese
Fr. 51.285.-- all'anno
Fr. 3.945.-- al mese
Giovani lavoratori con certificato di capacità
■ nel 1° anno dopo la fine del tirocinio
■ nel 2° anno dopo la fine del tirocinio
■ nel 3° anno dopo la fine del tirocinio
Fr. 4.045.-- al mese
Fr. 4.280.-- al mese
Fr. 4.544.-- al mese
Apprendisti
■ nel 1° anno di tirocinio
■ nel 2° anno di tirocinio
■ nel 3° anno di tirocinio
Fr. 870.-- al mese
Fr. 1.040.-- al mese
Fr. 1.585.-- al mese
■ L'apprendista che ha terminato il tirocinio e che attende di presentarsi agli esami di fine
■
■ Dopo il compimento del 50° e fino
al 20° anno d'età, 27giorni.
Fr. 57.512.-- all'anno
Fr. 4.421.-- al mese
Lavoratori estranei al ramo
■
I lavoratori, il cui rapporto di lavoro ha
avuto una durata superiore ad un
anno, riceveranno gratuitamente ogni
anno dal datore di lavoro due tute
da lavoro.
Orario di lavoro settimanale
Lavoratori ausiliari
Per i lavoratori estranei al ramo (senza esperienza professionale)
trascorsi 24 mesi di attività in questa classe salariale avviene la
promozione nella categoria “lavoratori ausiliari”
Tute da lavoro
Fr. 62.140.-- all'anno
Fr. 4.780.-- al mese
Lavoratori qualificati senza certificato di capacità
Per i “lavoratori ausiliari” trascorsi 24 mesi di attività
in questa classe salariale avviene la promozione
nella categoria “lavoratori qualificati senza certificato di capacità”
Vacanze
■ Per i lavoratori di età compresa tra
i 20 e 50 anni compiuti 22 giorni.
tirocinio, sarà retribuito in ragione di un salario di Fr. 1.755.-- mensili.
L'apprendista che non ha superato gli esami di fine tirocinio e che intende ripresentarsi
agli esami entro un anno, sarà retribuito in ragione di un salario minimo di Fr. 2.895.-mensili (se non va a scuola e/o frequenta i corsi d’introduzione)
L'apprendista che non ha superato gli esami di fine tirocinio e che intende ripresentarsi
agli esami entro un anno (rinnovo del contratto di tirocinio), sarà retribuito in ragione di
un salario di Fr. 2.090.-- mensili (se va a scuola e/o frequenta i corsi d’introduzione)
Aumenti salariali 2014
Le parti contraenti non hanno trovato un accordo sugli adeguamenti salariali 2014
La durata settimanale media del
lavoro, ripartita su 5 giorni, è di 40 ore.
La tredicesima è calcolata in ragione
di 3/12 del salario mensile del primo
trimestre dell'anno e di 9/12 per il
resto del periodo dell'anno. Si ha
diritto alla tredicesima a partire dal
secondo mese di attività.
Indennità d'intemperie
Il lavoratore ha diritto a ricevere l'80%
del salario per tutte le ore di lavoro
perse a causa di intemperie. Il
pagamento di queste ore deve essere
effettuato dal datore di lavoro con il
normale pagamento del salario.
Assicurazione contro le
malattie
■ Il lavoratore malato ha diritto ad
Conformemente alla Legge cantonale
Fr. 200.-- al mese per ogni figlio fino al
compimento del 16° anno di età e fr.
250.-- dai 16 ai 25 anni se apprendisti
o agli studi.
un'indennità giornaliera pari al 90%
del salario a partire dal 1. giorno di
malattia.
■ Il premio per quest’ assicurazione
è diviso a metà tra datore di lavoro
e lavoratore.
Indennità di trasferta
■ In caso di differimento di copertura
Assegni per figli
■ Oltre 12 km dalla sede della ditta
viene corrisposta un'indennità di
Fr. 17.-- al giorno per il pranzo.
■ Per l'uso dell'autovettura cts 60 al
km, della motocicletta cts 35 al km
e del ciclo-motore cts 15 al km.
Coefficente
Rimane invariato rispetto al precedente
(2262)
(massimo 14 giorni), la differenza
di premio è ripartita nella misura
del 60% a favore del datore di
lavoro e del 40% a favore del
lavoratore.
Assicurazione contro gli
infortuni
In caso d'infortunio il lavoratore ha diritto
a ricevere un'indennità pari al 90% del
salario a partire dal 1° giorno di
incapacità lavorativa. Il datore di lavoro
assicura la parte di salario non coperta
dalle indennità dell'INSAI. Il premio per il
10% di differenza salariale è a carico del
lavoratore.