Orologeria 2014

Salario in caso di malattia /
infortunio / maternità
Il dipendente ha diritto a percepire il
100% del salario in caso di malattia
/infortunio per un periodo determinato.
Questo dipende dalla durata totale
ininterrotta del suo servizio prestato in
azienda (scala Bernese):
nel 1° anno di servizio -> 1 mese
dopo 1° anno di servizio -> 2 mesi
dopo 3° anno di servizio -> 3 mesi
dopo 8° anni di servizio -> 4 mesi
dopo 10° anni di servizio -> 5 mesi
dopo 20° annidi servizio -> 6 mesi
Alla fine di questo periodo, il datore di
lavoro assicura per la perdita di
salario in caso di malattia / Infortunio
per una copertura dell’80% del salario
lordo, In caso di malattia, le indennità
sono versate per un massimo di 720
giorni entro un periodo di 900 giorni
consecutivi.
Il premio per gli infortuni professionali
è a carico del datore di lavoro, mentre
il premio per gli infortuni non
professionali può essere dedotto al
lavoratore.
Il congedo maternità ammonta a 16
settimane corrisposte al 100%. Il
premio per la copertura assicurativa
(malattia e maternità) è ripartito in
parti uguali tra datore di lavoro e
dipendente.
Assegno di nascita figlio di Fr.1000.Assegno formazione professionale di
Fr. 240.- fino al 25° anno di età
Cassa Malati
La partecipazione alle spese mediche
che già viene versata al personale
residente verrà concessa anche al
personale frontaliere e raggiungerà, al
1.7.2014 Fr.160.- . Il contributo per
ogni figlio è di Fr 60.- (a partire dal
1.1.2015 per personale frontaliere).
Formazione
Diritto dopo 3 anni di servizio a 3
giorni annui retribuiti.
Protezione contro il
licenziamento
Orologeria
Riassunto delle principali
condizioni di lavoro
nel contratto collettivo del
settore orologiero a partire dal
1° gennaio 2014
A parità di qualifiche l’azienda si
asterrà dal licenziare o mettere in
disoccupazione in primo luogo i
dipendenti associati al sindacato Unia.
Pensionamento anticipato
Nei due ani precedenti l’età di
pensionamento, il dipendente o la
lavoratrice possono beneficiare di
una rendita ponte di Fr. 24'000.—
per un anno
Commissione del Personale
Assegni familiari
Se la maggioranza del personale ne
fa richiesta, in ogni azienda con più di
50 dipendenti può essere istituita una
commissione del personale.
Conformemente alla Legge cantonale
Fr. 200.– al mese per ogni figlio fino ai
16 anni.
Fr. 250.–al mese per ogni figlio in
formazione dai 16 fino a 25 anni d’età.
In caso di disoccupazione
parziale o totale rivolgetevi ai
segretariati Unia che gestiscono
una Cassa Disoccupazione.
I segretariati Unia nel Ticino si trovano a:
Bellinzona, viale Stazione 33, 6500 Bellinzona, 091 821 10 40
Biasca, via Franscini 14, 6710 Biasca, 091 862 12 44
Chiasso, via Bossi 12, 6830 Chiasso, 091 682 92 02
Manno, L’Uovo di Manno, 6928 Manno, 091 611 17 11
Locarno, via della Posta 8, 6602 Locarno, 091 735 35 80
Lugano, via Canonica 3, 6900 Lugano, 091 910 50 70
Massagno, via Genzana 2, 6900 Lugano, 091 961 83 83
Mendrisio, via al Gas 8, 6850 Mendrisio, 091 640 64 30
Salari minimi validi dal 1° gennaio 2014
Salario per il personale
A
Salario lordo
Salario mensile per il personale sottoposto a
*
contratto collettivo
A partire dal 1° gennaio 2014
A partire dal 1°luglio 2014
2900. – + 13a mensilità
3000. – + 13a mensilità
*Inclusa partecipazione padronale a spese mediche
Buoni fondazione Prevhor
•
•
.ca Fr. 500.- annui
Ne hanno diritto gli iscritti al sindacato Unia
Riscuotibili in caso di: partenza definitiva
dalla Svizzera; raggiungimento dell’età
pensionabile; invalidità; decesso
Adeguamento al rincaro
Una volta all’anno, sindacati e
associazione padronale si troveranno per
discutere l’adeguamento dei salari al
rincaro al 1° gennaio dell’anno seguente.
Validità dell’accordo
L’accordo si applica a tutte le aziende
convenzionate e ai loro dipendenti iscritti
ad Unia. Esso disciplina i rapporti di
lavoro tra i datori di lavoro di aziende
convenzionate ed il personale del settore
orologiero . Il CCL scade a fine 2016.
Periodo di prova –
Termini di disdetta
Il primo mese è considerato tempo di
prova. Dopo questo periodo, il contratto è
concluso a tempo indeterminato. Con
accordo scritto il periodo di prova può
essere prolungato fino a tre mesi.
Durante il periodo di prova
il termine di disdetta è di 7 giorni in
qualsiasi momento.
decidono di comune accordo se
compensare le ore straordinarie richieste
con un congedo di uguale durata, oppure
se retribuirle, a partire dalla prima ora con il
supplemento del 25%.
Lavoro domenicale, notturno e
serale
Per il lavoro domenicale, notturno e
serale va corrisposto:
■ Lavoro domenicale temporaneo (non
periodico, non regolare)
50% di supplemento
■ Lavoro notturno temporaneo (non
periodico, non regolare)
25% di supplemento
■ Lavoro serale, dopo le 20.00 se
straordinario
25% di supplemento
Vacanze
Dopo il periodo di prova, per la fine
di un mese, con un preavviso di:
■ Nel 1° anno di servizio: 1 mese
■ Dal 2° anno di servizio: 2 mesi
■ Dal 9° anno di servizio: 3 mesi
Durata del lavoro e del riposo
La durata massima della settimana
lavorativa è di 40 ore nella media
annuale, ma la durata non può superare
le 45 ore settimanali.
La durata del lavoro giornaliero, pause
incluse, deve essere compresa in uno
spazio di 11 ore.
Lavoro straordinario
Il datore di lavoro e il dipendente
Diritto vacanze per anno civile:
■ Fino al compimento del 20° anno di
età almeno 6 settimane
■ Per tutti almeno 5 settimane
■ Dal 50° anno di età almeno 6
settimane
Le vacanze possono essere suddivise, ma
almeno due settimane consecutive.
Quando un giorno festivo infrasettimanale
parificato alla domenica (v. sotto) cade
durante le vacanze, si ha diritto a un giorno
di congedo supplementare.
Il calendario delle vacanze deve essere
stabilito entro il 31 dicembre.
Giorni festivi
I giorni festivi infrasettimanali parificati alla
domenica (Capodanno, Epifania, Lunedì
di Pasqua, Ascensione, 1° Agosto,
Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo
Stefano) che cadono su un giorno lavorativo
devono essere pagati.
Congedi straordinari
Ai dipendenti vengono retribuite le seguenti assenze:
■ Matrimonio del collaboratore
5 giorni
■ Nascita di un figlio (per il padre)
3/4 giorni
■ Decesso di un figlio, coniuge,
genitore, fratello o sorella
3 giorni
■ Decesso di altri parenti conviventi
nell’economia domestica
3 giorni
■ Trasloco
1 giorno
■ Visita di reclutamento o di ispezione
militare
Tempo necessario, max. 1 giorno
■ Corsi professionali concordati con il
datore di lavoro.
3 giorni
Previdenza professionale
Il lavoratore è assicurato contro le
conseguenze della vecchiaia e contro i
rischi di invalidità conformemente alla
legge federale sulla previdenza
professionale.