Salario in caso di malattia / infortunio / maternità Il dipendente ha diritto a percepire il 100% del salario in caso di malattia /infortunio per un periodo determinato. Questo dipende dalla durata totale ininterrotta del suo servizio prestato in azienda (scala Bernese): nel 1° anno di servizio -> 1 mese dopo 1° anno di servizio -> 2 mesi dopo 3° anno di servizio -> 3 mesi dopo 8° anni di servizio -> 4 mesi dopo 10° anni di servizio -> 5 mesi dopo 20° annidi servizio -> 6 mesi Alla fine di questo periodo, il datore di lavoro assicura per la perdita di salario in caso di malattia / Infortunio per una copertura dell’80% del salario lordo, In caso di malattia, le indennità sono versate per un massimo di 720 giorni entro un periodo di 900 giorni consecutivi. Il premio per gli infortuni professionali è a carico del datore di lavoro, mentre il premio per gli infortuni non professionali può essere dedotto al lavoratore. Il congedo maternità ammonta a 16 settimane corrisposte al 100%. Il premio per la copertura assicurativa (malattia e maternità) è ripartito in parti uguali tra datore di lavoro e dipendente. Assegno di nascita figlio di Fr.1000.Assegno formazione professionale di Fr. 240.- fino al 25° anno di età Cassa Malati La partecipazione alle spese mediche che già viene versata al personale residente verrà concessa anche al personale frontaliere e raggiungerà, al 1.7.2014 Fr.160.- . Il contributo per ogni figlio è di Fr 60.- (a partire dal 1.1.2015 per personale frontaliere). Formazione Diritto dopo 3 anni di servizio a 3 giorni annui retribuiti. Protezione contro il licenziamento Orologeria Riassunto delle principali condizioni di lavoro nel contratto collettivo del settore orologiero a partire dal 1° gennaio 2014 A parità di qualifiche l’azienda si asterrà dal licenziare o mettere in disoccupazione in primo luogo i dipendenti associati al sindacato Unia. Pensionamento anticipato Nei due ani precedenti l’età di pensionamento, il dipendente o la lavoratrice possono beneficiare di una rendita ponte di Fr. 24'000.— per un anno Commissione del Personale Assegni familiari Se la maggioranza del personale ne fa richiesta, in ogni azienda con più di 50 dipendenti può essere istituita una commissione del personale. Conformemente alla Legge cantonale Fr. 200.– al mese per ogni figlio fino ai 16 anni. Fr. 250.–al mese per ogni figlio in formazione dai 16 fino a 25 anni d’età. In caso di disoccupazione parziale o totale rivolgetevi ai segretariati Unia che gestiscono una Cassa Disoccupazione. I segretariati Unia nel Ticino si trovano a: Bellinzona, viale Stazione 33, 6500 Bellinzona, 091 821 10 40 Biasca, via Franscini 14, 6710 Biasca, 091 862 12 44 Chiasso, via Bossi 12, 6830 Chiasso, 091 682 92 02 Manno, L’Uovo di Manno, 6928 Manno, 091 611 17 11 Locarno, via della Posta 8, 6602 Locarno, 091 735 35 80 Lugano, via Canonica 3, 6900 Lugano, 091 910 50 70 Massagno, via Genzana 2, 6900 Lugano, 091 961 83 83 Mendrisio, via al Gas 8, 6850 Mendrisio, 091 640 64 30 Salari minimi validi dal 1° gennaio 2014 Salario per il personale A Salario lordo Salario mensile per il personale sottoposto a * contratto collettivo A partire dal 1° gennaio 2014 A partire dal 1°luglio 2014 2900. – + 13a mensilità 3000. – + 13a mensilità *Inclusa partecipazione padronale a spese mediche Buoni fondazione Prevhor • • .ca Fr. 500.- annui Ne hanno diritto gli iscritti al sindacato Unia Riscuotibili in caso di: partenza definitiva dalla Svizzera; raggiungimento dell’età pensionabile; invalidità; decesso Adeguamento al rincaro Una volta all’anno, sindacati e associazione padronale si troveranno per discutere l’adeguamento dei salari al rincaro al 1° gennaio dell’anno seguente. Validità dell’accordo L’accordo si applica a tutte le aziende convenzionate e ai loro dipendenti iscritti ad Unia. Esso disciplina i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro di aziende convenzionate ed il personale del settore orologiero . Il CCL scade a fine 2016. Periodo di prova – Termini di disdetta Il primo mese è considerato tempo di prova. Dopo questo periodo, il contratto è concluso a tempo indeterminato. Con accordo scritto il periodo di prova può essere prolungato fino a tre mesi. Durante il periodo di prova il termine di disdetta è di 7 giorni in qualsiasi momento. decidono di comune accordo se compensare le ore straordinarie richieste con un congedo di uguale durata, oppure se retribuirle, a partire dalla prima ora con il supplemento del 25%. Lavoro domenicale, notturno e serale Per il lavoro domenicale, notturno e serale va corrisposto: ■ Lavoro domenicale temporaneo (non periodico, non regolare) 50% di supplemento ■ Lavoro notturno temporaneo (non periodico, non regolare) 25% di supplemento ■ Lavoro serale, dopo le 20.00 se straordinario 25% di supplemento Vacanze Dopo il periodo di prova, per la fine di un mese, con un preavviso di: ■ Nel 1° anno di servizio: 1 mese ■ Dal 2° anno di servizio: 2 mesi ■ Dal 9° anno di servizio: 3 mesi Durata del lavoro e del riposo La durata massima della settimana lavorativa è di 40 ore nella media annuale, ma la durata non può superare le 45 ore settimanali. La durata del lavoro giornaliero, pause incluse, deve essere compresa in uno spazio di 11 ore. Lavoro straordinario Il datore di lavoro e il dipendente Diritto vacanze per anno civile: ■ Fino al compimento del 20° anno di età almeno 6 settimane ■ Per tutti almeno 5 settimane ■ Dal 50° anno di età almeno 6 settimane Le vacanze possono essere suddivise, ma almeno due settimane consecutive. Quando un giorno festivo infrasettimanale parificato alla domenica (v. sotto) cade durante le vacanze, si ha diritto a un giorno di congedo supplementare. Il calendario delle vacanze deve essere stabilito entro il 31 dicembre. Giorni festivi I giorni festivi infrasettimanali parificati alla domenica (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano) che cadono su un giorno lavorativo devono essere pagati. Congedi straordinari Ai dipendenti vengono retribuite le seguenti assenze: ■ Matrimonio del collaboratore 5 giorni ■ Nascita di un figlio (per il padre) 3/4 giorni ■ Decesso di un figlio, coniuge, genitore, fratello o sorella 3 giorni ■ Decesso di altri parenti conviventi nell’economia domestica 3 giorni ■ Trasloco 1 giorno ■ Visita di reclutamento o di ispezione militare Tempo necessario, max. 1 giorno ■ Corsi professionali concordati con il datore di lavoro. 3 giorni Previdenza professionale Il lavoratore è assicurato contro le conseguenze della vecchiaia e contro i rischi di invalidità conformemente alla legge federale sulla previdenza professionale.
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