I segretariati Unia nel Ticino si trovano a: Bellinzona, viale Stazione 33, 6500 Bellinzona, 091 821 10 40 Biasca, via Franscini 14, 6710 Biasca, 091 862 12 44 Chiasso, via Bossi 12, 6830 Chiasso, 091 682 92 02 Manno, L’Uovo di Manno, 6928 Manno, 091 611 17 11 Locarno, via della Posta 8, 6602 Locarno, 091 735 35 80 Lugano, via Canonica 3, 6900 Lugano, 091 910 50 70 Massagno, via Genzana 2, 6900 Lugano, 091 961 83 83 Mendrisio, via al Gas 8, 6850 Mendrisio, 091 640 64 30 1° gennaio 2014 Riassunto delle principali condizioni di lavoro Carpenterie Salari mensili validi dal 1° gennaio 2014 sistema con distribuzione omogenea premio produzione Anni di esperienza 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Apprendista carp: 1° anno 750 Appr. carp. 2° anno AFC 980 Appr. carp.3° anno AFC 1330 Appr. carp.4° anno AFC 1700 Appr. carp.1° anno CFP 700 Appr. carp.2° anno CFP 900 Aiuto Carpentiere 3851 4111 4241 4371 4458 4546 4633 4696 4762 4826 4890 Addetto alla lav. del legno CFP 3500 3705 3909 4114 4318 4546 4633 4696 4762 4826 4890 Carpentiere AFC 4391 4651 4781 4910 4998 5085 5173 5238 5301 5367 5431 Caposquadra: senza perf. Prof. 4839 5098 5229 5359 5446 5534 5620 5684 5750 5813 5878 Caposquadra: con perf. Prof. 5151 5410 5541 5670 5758 5845 5932 5996 6061 6124 6190 Capo carpentiere: senza perf. 5498 5759 5888 6018 6105 6193 6280 6345 6409 6473 6538 6070 6200 6329 6417 6504 6592 6657 6720 6786 6849 Capo carpentiere: con perf. profess. 5810 Tecnico del legno Ing. SUP del legno 6138 6813 6398 7073 6527 7203 6658 7332 6745 7420 6832 7507 6919 7595 6984 7659 7048 7723 7112 7789 7178 7852 Maestro Carpentiere 6590 6849 6980 7109 7197 7284 7372 7436 7500 7566 7629 Impiegato/a di commercio AFC 4121 Personale del settore commerciale 3900 Salari Tredicesima mensilità Con il 1° gennaio 2014 i salari minimi aumentano dello 0.5% Uno stipendio mensile completo. Orario di lavoro ■ 5 settimane: fino al a 50° anno di Orario di lavoro annuo 2'190 ore. Orario di lavoro mensile 182.5 Orario di lavoro settimanale 42 ore L’orario di lavoro giornaliero è stabilito dal calendario aziendale che va da 37.5 a 47.5 o 37.5 a 45 ore. L’orario normale è ripartito da lunedì a venerdì. Ore flessibili Calendario 37.5 – 45 ore: 20 ore mensili. Calendario 37.5 – 47.5 ore: 10 ore mensili. Il saldo delle ore flessibili non può superare le 100 ore o essere inferiore alle 50 ore. La compensazione delle ore flessibili è decisa di comune accordo. La compensazione mediante retribuzione avviene per il 31 marzo dell’anno di calendario. Vacanze età compiuto (10.64%) ■ 6 settimane: per chi non ha compiuto i 20 anni, per chi ha superato i 51 anni e per gli apprendisti. (13.04%) Assegni per figli Conformemente alla Legge cantonale Fr. 200.– al mese per ogni figlio fino al compimento del 16° anno di età e fr. 250.— dai 16 ai 25 anni se apprendisti o agli studi. Spese generali Fr. 10.– per colazione Fr. 18.– per il pranzo Fr. 18.– per la cena Fr. 75.– per il pernottamento. Somma forfettaria giornaliera Fr. 121.– Il lavoratore che dietro ordine del datore di lavoro usa il proprio veicolo riceverà: cts. 60 al km. per l’automobile; cts. 30 per la motocicletta e cts. 20 per il ciclomotore. Assicurazione contro le malattie Assunzione/licenziamento Il lavoratore ha diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80% del salario a partire dal 2° giorno di malattia. Il premio sarà suddiviso a metà tra lavoratore e datore di lavoro. Il primo mese di lavoro è considerato periodo di prova. Durante il periodo di prova le parti possono sciogliere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 1 giorno. Assicurazione contro gli infortuni Dopo il periodo di prova la disdetta può essere inoltrata solo per la fine di un mese civile, osservando i seguenti termini: ■ nel primo anno di servizio – preavviso di un mese ■ nel 2° anno fino al 9° anno di servizio (compreso) – preavviso di due mesi ■ dal 10° anno di servizio – preavviso di tre mesi In caso d’infortunio il lavoratore ha diritto alle indennità versate dalla SUVA. I giorni di carenza sono a carico del datore di lavoro (80%). Previdenza professionale (LPP - 2° pilastro) Ogni lavoratore deve essere assicurato per la previdenza professionale. Il salario assicurato è calcolato come segue: salario mensile x 13. Il datore di lavoro deve consegnare ad ogni operaio un certificato di assicurazione ogni anno. Congedi pagati ■ 3 giorni: decesso del coniuge, dei propri figli, del convivente ■ 2 giorni: decesso dei fratelli ■ 1 giorno: decesso suoceri, genero, nuora e nonni. ■ 1 giorno per il proprio matrimonio ■ 3 giorni per la nascita di un figlio ■ 1 giorno per il trasloco ■ 1/2 giornata per l’ispezione militare ■ 3 giorni per cura di figli malati ■ 1 giorno matrimonio proprio figlio In caso di completa inabilità al lavoro per malattia o infortunio, un rapporto di lavoro che dura da più di un anno non può essere disdetto fintanto che si percepisce l’indennità giornaliera. Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute: ■ AVS/AI/IPG: 5,15% sul salario e indennità (esclusi assegni e trasferte). ■ SUVA non prof.: 2,62% sul salario AVS (tasso indicativo). ■ Assicurazione disoccupazione: 1,1% del salario AVS lordo. ■ LPP: in base all’età e al salario ■ Contributo professionale: 0.6% del salario lordo AVS.
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