MOD. 730/2014 - NOVITÀ E PROROGHE

MOD. 730/2014 - NOVITÀ E PROROGHE
QUADRO FAMILIARI A CARICO
Anche per l’anno d’imposta 2013 nel quadro dei “familiari a carico” è presente una colonna che il genitore
deve barrare quando intende fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100% in caso:
• di affidamento esclusivo;
• di affidamento congiunto o condiviso dei figli e reddito complessivo più elevato rispetto all’altro
genitore.
QUADRO B – REDDITI DEI FABBRICATI E CEDOLARE SECCA
Dall’anno 2012 sono stati introdotti due nuovi codici di utilizzo dell’immobile:
• “11” per l’immobile utilizzato in parte come abitazione principale e in parte locato in regime di libero
mercato;
• “12” per l’immobile utilizzato in parte come abitazione principale e in parte locato con contratto a
canone concordato.
Anche per l’anno 2013 è prevista la possibilità per il contribuente di optare per l’applicazione della
CEDOLARE SECCA sui redditi derivanti dalle locazioni dei fabbricati ad uso abitativo ubicati sull’intero
territorio nazionale. In caso di opzione è previsto il versamento di un’ imposta sostitutiva del 15 o 21 per cento
sul reddito da locazioni (colonna 11 righi da B1 a B10).
Il nuovo regime è facoltativo, perché il beneficio varia in base al livello di reddito e in base alla tipologia di
contratto (concordato o a canone libero).
Per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15 al 5 per cento la deduzione forfettaria del canone di
locazione, prevista in assenza dell'opzione per il regime della cedolare secca.
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QUADRO C – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
E’ stata prorogata per l’anno 2013 l’agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della
produttività, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, pari al 10 per
cento, nel limite di 2.500,00 euro lordi (rigo C4).
Anche per l’anno 2013, a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro
lordi, è previsto un contributo di solidarietà del 3 per cento da applicarsi sulla parte eccedente il predetto
importo. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo (rigo C14).
QUADRO E – ONERI E SPESE
SEZIONE I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 19% O 24%
È riconosciuta una detrazione di imposta del 19% per le erogazioni liberali in denaro a favore del Fondo per
l'ammortamento dei Titoli di Stato (righi da E8 a E12, cod. 35).
Le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus e alle organizzazioni liberali a favore di
partiti e movimenti politici sono elevate dal 19 al 24 per cento (righi da E8 a E12, cod. 41 e 42).
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SPESE SOSTENUTE DAI GENITORI PER LA FREQUENZA DI ASILI NIDO
Viene confermata per il 2013 la possibilità di fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute dai genitori
per la frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a euro 632,00 per ogni figlio
(codice di imputazione “33”).
SEZIONE III A - ONERI PER I QUALI E’ RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE
D’IMPOSTA DEL 36% - 50%
La detrazione per gli interventi di recupero edilizio è stata inserita nel Testo Unico delle imposte sui redditi (art.
16-bis) e, quindi, è diventata permanente.
Per le spese sostenute dal 26 Giugno 2012 al 31 Dicembre 2014, la detrazione Irpef aumenta al 50% e
raddoppia il limite massimo di spesa (96.000,00 euro per unità mobiliare).
E’ stata inoltre prorogata la detrazione per l’acquisto di immobili ristrutturati direttamente da parte dell’impresa
che ha provveduto ad effettuare i lavori.
La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali (dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80
anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali) di pari importo fermo
restando il limite massimo di euro 48.000,00 per il 36% e 96.000,00 per il 50%.
Resta confermato infine che nel caso di vendita o di donazione dell’immobile oggetto dell’intervento prima che
sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote non ancora utilizzate, possono essere detratte
dal venditore o trasferite all’acquirente previo accordo tra le parti.
SEZIONE IV - ONERI PER I QUALI E’ RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE
D’IMPOSTA DEL 55%
Sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 Dicembre 2014, per gli interventi di riqualificazione energetica
di edifici già esistenti, spetta una detrazione del 65%; la spesa verrà ripartita in dieci rate annuali di pari
importo.
Inoltre, per lavori di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta nel quale sono iniziati
(LAVORI PLURIENNALI), è necessario darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31 Marzo 2014
-mediante apposito modello da inviare telematicamente all’Agenzia stessa. Il modello deve essere utilizzato
per comunicare le spese sostenute a partire dall’anno d’imposta 2013.
SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI
Il decreto legge 63 del 4 giugno 2013 prima e la legge di stabilità per il 2014 poi hanno riconosciuto una
detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+,
finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di
pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
QUADRO I – IMU
Attraverso la compilazione del quadro I, il contribuente può continuare a utilizzare in tutto o in parte, il credito
irpef derivante dal modello 730/2014, per pagare l’IMU dovuta per l’anno 2014, mediante compensazione nel
mod. F24.
(Vedi Allegato 2 – Modulo di richiesta conteggio IMU).
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