Documentazione

STUDIO DPM
COMMERCIALISTI ASSOCIATI
Gentili Clienti
Loro sedi
OGGETTO: ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI NELLA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE - MODELLO UPF 2014 E
MODELLO 730/2014 PER L’ANNO D’IMPOSTA 2013
1. PREMESSA
In vista dei prossimi adempimenti dichiarativi delle persone fisiche per l’anno
2013, si riportano di seguito gli oneri e le spese sostenuti nel 2013 che danno
diritto, rispettivamente, a deduzioni dalla base imponibile e detrazioni dalla
relativa imposta IRPEF1.
Per una tempestiva gestione di tali adempimenti, si raccomanda alla gentile
clientela di far pervenire presso il nostro studio la relativa documentazione
giustificativa in originale entro e non oltre il 22 maggio 2014.
2. PRINCIPALI NOVITA’
Le principali novità in materia di detrazioni e deduzioni IRPEF rispetto allo
scorso anno sono:

riduzione da 1.291,14 € a 630,00 € del limite massimo sul quale calcolare la
detrazione del 19% relativa ai premi per assicurazioni sulla vita e contro
gli infortuni di cui ai punti 3.A.5 e 3.A.6;

innalzamento dal 19% al 24% dell’aliquota delle detrazioni relative alle
erogazioni liberali a favore delle ONLUS e a favore dei partiti politici di
cui al punto 3.B.10;

introduzione di una nuova detrazione IRPEF per gli “investimenti in
start-up”, descritta in dettaglio al paragrafo V.5.
1
Le novità rispetto allo scorso anno sono evidenziate in giallo.
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Rimborsi d’imposta superiori a Euro 4.000
La legge 147/2013 (Finanziaria 2014) ha previsto che, nel caso di rimborsi
complessivamente superiori a Euro 4.000 emergenti dalla dichiarazione modello
730, l’Agenzia delle Entrate dovrà effettuare un controllo preventivo, anche
documentale2. Solo dopo detto riscontro, da effettuarsi entro il termine di sei
mesi dalla scadenza della presentazione del modello 730 ovvero, in caso di
presentazione successiva, entro sei mesi dalla presentazione stessa, la medesima
Agenzia delle Entrate procederà, qualora non fossero rilevate anomalie,
all’erogazione del rimborso.
Dichiarazione per chi non ha sostituto d’imposta
E’ stata introdotta la possibilità di presentare il modello 730 anche in assenza di
un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Sono interessati i
contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di
pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e nel 2014
non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.
In tal caso, il modello 730 va presentato a un CAF o a un professionista abilitato e
nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata
la casella “730 dipendenti senza sostituto”
Nel caso in cui il conguaglio determinasse un credito per il contribuente, per
ottenerne il rimborso lo stesso dovrà direttamente comunicare, qualora non lo
avesse fatto in precedenza, il proprio codice IBAN:

in via telematica, se abilitato alla procedura “Fisconline”, tramite la
specifica applicazione;

presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, presentando il
modello allegato alla presente circolare.
2
Affinché scattino i controlli è necessario che il rimborso derivi, anche parzialmente, da
detrazioni per carichi di famiglia e/o da eccedenze d’imposta portate a nuovo da
precedenti dichiarazioni.
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Si precisa che le modalità sopra descritte sono le uniche previste per comunicare
il codice IBAN all’Agenzia delle entrate.
3. ONERI DETRAIBILI
I) Oneri che danno diritto alla detrazione del 19% (o del 24%)
A) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a
carico:
1 - spese sanitarie;
2 - spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la
locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili;
3 - spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili;
4 - spese per l’acquisto di cani guida;
5 - premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti
stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000;
6 - premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al
5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da
contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001;
7 - spese per l’istruzione secondaria e universitaria;
8 - spese per attività sportive praticate da ragazzi;
9 - spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
10 - spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da
patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi
ultimi dovuta;
11 - spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’interesse del
contribuente o di altri familiari non autosufficienti;
12 - i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente
a carico, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad
alcuna forma obbligatoria di previdenza;
13 - spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli;
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B) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse:
1 - spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno
diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica;
2 - interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale;
3 - interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili;
4 - interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio;
5 - interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale;
6 - interessi per prestiti o mutui agrari;
7 - spese funebri sostenute per la morte dei familiari indicati nell’art. 433 del
codice civile e di affidati o affiliati, anche non fiscalmente a carico;
8 - spese per intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare
da adibire ad abitazione principale;
9 - erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, alle
società di mutuo soccorso, a favore delle associazioni di promozione sociale, a
favore della società di cultura “La Biennale di Venezia”, per attività culturali ed
artistiche, a favore di enti operanti nello spettacolo, a favore di fondazioni
operanti nel settore musicale, a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e
grado, a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica, e delle università e alle erogazioni finalizzate all’innovazione
universitaria;
10 – erogazioni liberali a favore delle ONLUS e a favore dei partiti politici;
11 - spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
12 - spese veterinarie;
13 - spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi;
14 - altre spese detraibili indicate con il codice 34 nelle annotazioni del CUD 2014
e/o del CUD 2013.
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II) Spese che danno diritto alla detrazione del 36%, del 41% o del 50%
1 - spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo;
2 - spese per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici
ristrutturati3.
La detrazione si applica anche agli interventi di ricostruzione/ripristino
dell’immobile danneggiato a seguito degli eventi calamitosi, se è stato dichiarato
lo stato di emergenza. Si rammenta che dallo scorso anno non è più prevista la
possibilità, per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, di ripartire la
detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. Tutti i contribuenti devono
ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali.
III) Spese che danno diritto alla detrazione del 55% o del 65%
1 - spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
2 - spese per interventi sull’involucro degli edifici esistenti;
3 - spese per l’installazione di pannelli solari;
4 - spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
La detrazione del 55% è elevata al 65% per le spese relative agli interventi
finalizzati al risparmio energetico degli edifici sostenute dal 6 giugno 2013 al 31
dicembre 2013.
IV) Detrazioni per canoni di locazione
1 - detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
2 - detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati
con contratti in regime convenzionale;
3 - detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un
contratto di locazione per l’abitazione principale;
3
Per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel 2013
e le relative detrazioni d’imposta si rimanda alla Circolare di Studio n. 2 del 15 gennaio
2014.
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4 - detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza
per motivi di lavoro.
V) Altre detrazioni
1 - detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida;
2 - detrazione per le spese di acquisto mobili, elettrodomestici, TV, computer
(anno 2009);
3 - Detrazione per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province
autonome di Trento e Bolzano;
4 - Detrazione per le donazioni all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di
Genova”.
5 - Investimenti in start-up
Alle persone fisiche che, nel quadriennio 2013-2016 investono nel capitale di
una o più start-up innovative (direttamente ovvero per il tramite di organismi
intermediari
che
investano
prevalentemente
in
start-up
innovative)
è
riconosciuta una detrazione Irpef pari al 19% della somma investita, sino ad un
massimo di 500.000 euro annui di investimento per periodo d’imposta. La
detrazione sale al 25% se l’investimento è in una start-up a vocazione sociale o in
una start-up che sviluppa e commercializza esclusivamente prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico4.
‐
In caso di investimento diretto, occorre comunicare il codice fiscale della
start-up nella quale è stato effettuato il conferimento, allegando copia
dell’atto notarile di sottoscrizione delle quote, nonché della contabile
bancaria del versamento col quale le quote sono state liberate.
‐
In caso di investimento indiretto, occorre indicare il codice fiscale
dell’organismo di investimento collettivo del risparmio o della società di
capitali che investe prevalentemente in start-up innovative.
4
L’investimento deve obbligatoriamente essere mantenuto per almeno 2 anni; in caso di
cessione anticipata, anche parziale, il contribuente decade dal beneficio ed è tenuto a
restituire l’importo detratto, maggiorato degli interessi legali.
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4. ONERI DEDUCIBILI
Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari
fiscalmente a carico
1 - contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni
di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria d’appartenenza. Tali oneri sono deducibili anche se
sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.
Sono deducibili anche:
‐
i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del
SSN (Servizio Sanitario Nazionale) effettivamente versati nel 2013 con il
premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli per la sola
parte eccedente 40,00 euro;
‐
i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle
persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici
(c.d. assicurazione casalinghe);
‐
i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla
gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi
quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa
voce anche i contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe”. Sono,
pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea
(sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione
volontaria, ecc.
2 - contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale;
3 - contributi per forme pensionistiche complementari e individuali per un
importo non superiore a 5.164,57 euro.
4 - spese mediche e di assistenza specifica per i disabili sostenute anche
nell’interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente;
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Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse:
1 - assegni periodici corrisposti al coniuge;
2 - contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi
domestici e familiari;
3 - erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose;
4 - erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative (ONG);
5 - erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS), di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e
associazioni riconosciute;
6 - erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco;
7 - rendite, vitalizi, assegni alimentari.
Note:
Spese sostenute per i figli: se la spesa è sostenuta per i figli l’agevolazione spetta
al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il
documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere
ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente
sostenute. Se il cliente intende ripartire le spese in misura diversa dal 50%, nel
documento che comprova la spesa dovrà annotare la percentuale di ripartizione.
Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, ai fini del calcolo
dell’agevolazione, quest’ultimo può considerare l’intero ammontare della spesa.
Spese sostenute dagli eredi: gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta
oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il
decesso.
*** *** ***
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.
Milano, 1 aprile 2014
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